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redattrice: |
Christiana Lepori, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 22 aprile 2022 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 30 marzo 2022 emanata da |
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Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Il 16 febbraio 2021, la RI 1, __________, ha inoltrato un preannuncio di lavoro ridotto per tutta l’azienda (cinque dipendenti), facendo valere una perdita di lavoro del 50% dal 1° marzo al 31 maggio 2021 e determinando, quale causa del lavoro ridotto, la “mancanza di ordinazioni. La clientela non ci contatta per riparazioni e non porta in negozio apparecchi per il controllo” (cfr. doc. 1).
Il 6 maggio 2021, la società ha inoltrato un’ulteriore domanda di lavoro ridotto, sempre per cinque dipendenti, annunciando una perdita di lavoro del 50% dal 1° giugno 2021, ed indicando, quale causa del lavoro ridotto, nuovamente la “mancanza di ordinazioni. La clientela non ci contatta per riparazioni e non porta in negozio apparecchi per il controllo” (cfr. doc. 1).
1.2. Con decisione del 16 giugno 2021, la Sezione del lavoro – con riferimento tanto alla richiesta del 16 febbraio, quanto a quella del 6 maggio 2021 – ha sollevato opposizione al versamento delle indennità per lavoro ridotto postulate dal 1° marzo 2021 sulla base delle seguenti motivazioni:
" (…)
3.1. Nel caso in esame, dalla documentazione a disposizione rileviamo che l’azienda subisce una perdita di lavoro, in particolare, a seguito della scelta della clientela di sostituire gli apparecchi rotti anziché farli riparare e alla tendenza di acquistar online. Tali motivazioni non possono essere considerate circostanze imprevedibili e straordinarie, ma facenti parte della normalità dell’attività dell’impresa.
3.2. Per quanto concerne i dati sulla cifra d’affari forniti dall’azienda, rileviamo che per il periodo gennaio-maggio 2021, la stessa è diminuita del 10% rispetto allo stesso periodo del 2020, mentre rispetto al 2019 è aumentata del 19%. La diminuzione risulta pertanto molto distante dalla soglia di riferimento normalmente considerata (25%)” (cfr. doc. 4)
1.3. Il 14 luglio 2021, la società ha inoltrato una tempestiva opposizione contro la decisione di diniego del diritto alle indennità facendo valere le seguenti argomentazioni:
" (…) Si ribadisce che vi è un calo della cifra d’affari dovuto ad una diminuzione delle conferme d’ordine [ndr: e] dal fatto che i nostri fornitori causa pandemia hanno difficoltà nella fornitura dei nuovi apparecchi e pezzi di ricambio.
Considerato quanto sopra anche dal fatto che i nostri fornitori non hanno un termine di fornitura e che addirittura molti apparecchi e ricambi ci confermano verbalmente potrebbero arrivare a 4 mesi e oltre.
Nell’incertezza delle forniture dovute alla pandemia Covid 19 i nostri fornitori giustificano tale situazione nella mancanza di materie prime quali componenti elettronici microchip e quant’altro.” (cfr. doc. 5)
1.4. Con decisione su opposizione del 30 marzo 2022, la Sezione del lavoro ha confermato la propria precedente decisione e ha negato alla ditta il diritto a percepire le indennità per lavoro ridotto.
L’amministrazione ha, innanzitutto, ritenuto la perdita di lavoro annunciata dall’azienda non computabile e pertanto non indennizzabile rilevando che le cause poste alla base tanto dei due preannunci di lavoro ridotto dalla RI 1 (“mancanza di ordinazioni. La clientela non ci contatta per riparazioni e non porta in negozio apparecchi per il controllo”), quanto del mutato volume di ordinazioni (“sempre più ordini online. Minori richieste di offerte e delibere. Mercato immobiliare rallentato e poche richieste d’intervento …”) attengono alla “sfera interna dell’azienda e vanno quindi di principio ascritte alla nozione di normale rischio aziendale. (…) devono essere considerati una questione strutturale dell’azienda, la quale deve adeguare la propria struttura al cambiamento, considerato come ormai da anni la tendenza è quella di sostituire l’apparecchio rotto piuttosto che ripararlo e di acquistare sempre più spesso online. (…) se è vero che in un primo momento la pandemia potrebbe aver accelerato la situazione, è pur vero che già da diverso tempo è in atto la tendenza di effettuare gli acquisti online.”.
La Sezione del lavoro ha, inoltre, stabilito (senza tener “conto degli anni che precedono il 2019, in quanto da tale anno l’azienda ha dichiarato di aver aumentato la propria clientela e il proprio organico con tre dipendenti, sicché le cifre d’affari realizzate prima del 2019 non sono paragonabili a quelle successive”) che, sulla scorta dei dati forniti dalla ditta, emerge che la cifra d’affari media realizzata dalla stessa tra marzo ed agosto 2021 è aumentata del 17% rispetto alla media dello stesso periodo nel biennio precedente (2019-2020) e che dal raffronto della cifra d’affari media realizzata tra marzo ed agosto 2021, rispettivamente, quello dello stesso periodo del 2019 vi è stato un aumento del fatturato del 20% circa per il 2019 e del 14% rispetto a quella dello stesso periodo del 2020. La Sezione del lavoro ha, quindi, concluso che la perdita di lavoro fatta valere dalla società non è computabile negandole il diritto alle indennità richieste.
Sulla carenza di materie prime fatta valere dalla ricorrente, l’amministrazione ha osservato che, nel caso di specie, la perdita di lavoro annunciata non è collegata a tale problematica e rilevato che, in ogni caso, la stessa non ha trovato agli atti sufficiente riscontro documentale per il periodo da marzo ad agosto 2021, ritenuto, altresì, che la documentazione fornita non permette di comprendere in che misura l’attività della ditta ne sarebbe toccata. La Sezione del lavoro ha precisato che la maggior parte delle conferme d’ordine versate agli atti fanno, in effetti, “riferimento ad un periodo successivo a quello in esame” e che “solo una parte di esse si riferisce al periodo da fine maggio ad inizio agosto 2021”. Sulla documentazione prodotta dalla ricorrente, la resistente rileva che la tabella dei tempi di fornitura __________, inoltre, “non riporta alcun riferimento temporale sufficientemente chiaro e non fornisce quindi elementi di raffronto tra i tempi di consegna attuali e quelli pre-pandemici” per quanto attiene al periodo oggetto della presente vertenza. La lettera __________ dell’agosto 2021, invece, se da un lato riferisce di problemi nell’approvvigionamento, d’altro lato non riconduce la questione – che la Sezione del lavoro indica parrebbe essere causata da “un aumento significativo della domanda di prodotti” - al periodo oggetto della richiesta di indennità per lavoro ridotto da parte della ditta. Analoghe considerazioni ha espresso l’amministrazione sulle comunicazioni di __________, __________ e __________.
Infine, sul fatto che la società abbia dichiarato di essere costretta a mantenere inoperoso il proprio personale, facendolo rimanere a disposizione, con conseguente perdita di ore di lavoro, la Sezione del lavoro ha argomentato il proprio provvedimento come segue:
" (…) I lavoratori la cui presenza costante è necessaria per via di promozione commerciale o di contatto con la clientela, sono impossibilitati a ridurre il loro orario di lavoro senza mettere in pericolo il buon andamento dell’azienda, come pure il mantenimento del loro impiego. L’obbligo generale di diminuire il danno vigente nell’ambito delle assicurazioni sociali proibisce al datore di lavoro di ridurre l’orario di tali impiegati, quand’anche il trasferimento provvisorio dell’onere salariale possa giovare alla cifra d’affari dell’impresa. Il lavoro consiste pertanto essenzialmente nella presenza sul posto, e non solo nella sua prestazione effettiva. Una riduzione dell’orario di lavoro per tali lavoratori non può che condurre alla riduzione delle prestazioni nei confronti del cliente, nonché degli orari d’apertura. Pure il Tribunale federale delle assicurazioni ha ammesso siffatto principio nell’ambito alberghiero, ove è d’obbligo avere sempre a disposizione per ogni evenienza il personale necessario, anche se questi rimane sovente inattivo (cfr. decisione del TFA C 309/95 del 20 giugno 1996).
Alla luce di quanto dichiarato dall’opponente (…), il suddetto ragionamento trova qui applicazione per quanto riguarda i dipendenti attivi nel settore della vendita, di cui l’azienda deve disporre in permanenza quand’anche i clienti siano rari. La ditta non può peraltro effettivamente ridurre le ore di lavoro di tali impiegati se non limitando gli orari di apertura / i servizi offerti, con conseguenze effetto di provocare una ulteriore diminuzione della clientela e della cifra d’affari, sicché per tali dipendenti la perdita di lavoro non sarebbe in ogni caso indennizzabile.” (cfr. doc. 14).
1.5. Contro la decisione su opposizione, la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo che le sia riconosciuto il postulato diritto alle indennità per lavoro ridotto.
La società fa valere che “l’attesa delle forniture, per motivi ampiamente già giustificati e documentati è causata dai ritardi accumulati dai fornitori” ed “esula da qualsivoglia rischio aziendale ma è una situazione straordinaria di mercato”. In aggiunta, osserva che la “gestione degli ordini ricevuti e dei lavori da effettuare non può essere programmata fino all’ultimo proprio perché i ritardi e le non consegne ci vengono comunicati all’ultimo (1-2 giorni di anticipo)” ed “i ritardi accumulati possono poi essere nell’ordine di mesi”.
La ricorrente ha, inoltre, ribadito che nel periodo pre-pandemico i tempi di consegna per gli apparecchi erano “di due massimo tre giorni dall’inoltro dell’ordine e questo con tutti i nostri principali fornitori”, mentre “attualmente siamo costretti a chiedere telefonicamente e preventivamente ai nostri fornitori informazioni sui modelli di apparecchi disponibili e che non subiranno ritardi nella fornitura”, ricevendo però risposte che la società osserva essere poco esaustive.
La ditta precisa di provare, da parte sua, ad indirizzare la clientela sui modelli già disponibili, ma le varianti non sarebbero sempre compatibili e i clienti si orienterebbe comunque sul modello desiderato in base alla propria disponibilità finanziaria, nonché alle prestazioni ed alla qualità del prodotto.
Ciò non permetterebbe alla società di gestire il proprio personale, che indica essere, comunque, sempre a disposizione, in modo ottimale.
A mente della ricorrente, inoltre, i suoi fornitori avrebbero sempre riscontrato, di anno in anno, una richiesta di forniture man mano superiore, cui però, in buona sostanza, avevano saputo far fronte.
Sulla scarsità di materie prime, la RI 1 richiama, poi, una radiotrasmissione andata in onde su RSI RETE 1, in data 14 ottobre 2021, che avrebbe trattato proprio la questione relativa ai “ritardi nelle consegne e nella fabbricazione di apparecchi elettrodomestici e dei vari componenti necessari”.
Ritardi, quelli appena indicati, che la ricorrente indica perdurare a tutt’oggi e meglio come dimostrerebbero gli “ordini con data prevista” che allega al proprio gravame e per i quali, nella misura di quanto necessario, si dirà al consid. 2.8. (cfr. doc. I ed all.).
1.6. Nella propria risposta dell’11 maggio 2022, la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso ed osserva che la documentazione prodotta in sede ricorsuale dalla società “comprova la computabilità della perdita di lavoro annunciata”, in particolare poiché non riferita al periodo per il quale la ricorrente ha postulato il diritto alle indennità per lavoro ridotto.
L’amministrazione ha poi rilevato (“benché non riguardi il periodo in esame”), che la ricorrente a decorrere dal settembre 2021 “ha concluso un contratto di lavoro con un nuovo tecnico in sostituzione di un dipendente uscente, nonostante alle sue dipendenze vi fossero già almeno due altri collaboratori con le medesime funzioni, ciò che rendeva possibile lo svolgimento dell’attività dell’azienda”, limitandosi, poi, ad osservare che “tale agire non si concilia con quanto sostenuto dalla ricorrente in merito all’annunciata perdita di lavoro” (cfr. doc. III).
1.7. Con replica del 20 maggio 2022, la ricorrente osserva di aver mantenuto invariato l’organico e ribadito la costante difficoltà nella ricezione della merce ordinata a causa dei ritardi nelle consegne da parte dei fornitori (cfr. doc. V).
1.8. Con scritto del 9 giugno 2022 - trasmesso, per conoscenza, alla ricorrente il giorno stesso (cfr. doc. IX) - la Sezione del lavoro si è riconfermata nella propria risposta di causa, nonché nella decisione su opposizione del 30 marzo 2022 (cfr. doc. VIII).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del lavoro non abbia riconosciuto alla ricorrente il diritto alle indennità per lavoro ridotto a decorrere dal 1° marzo 2022.
2.2. I presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.
Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
" a. sono soggetti all'obbligo di contribuzione
all'assicurazione contro la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di lavoro non è stato disdetto;
d. la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."
Secondo il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
I requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.
L’art. 32 cpv. 1 LADI prevede che:
" Una perdita di lavoro è computabile se:
a. è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e
b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”
Il cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;
" Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione dell’esercizio.”
Al riguardo l’art. 51 OADI precisa quanto segue:
" 1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del danno.
2 La perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:
a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;
b. il contingentamento delle materie prime o dei materiali
d’esercizio, compresi i combustibili;
c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;
d. interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli
dell’approvvigionamento energetico;
e. danni causati da forze naturali.
3 La perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.
4 La perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di lavoro è computata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro individuale.”
La clausola relativa ai casi di rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a situazioni che non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che rendono più difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di circostanze eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è esaustivo (cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).
L’art. 33 LADI enuncia:
" (…)
1 Una perdita di lavoro non è computabile:
a. se è dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
b. se è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado d’occupazione;
c. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
d. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
e. in quanto concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo oppure;
f. se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.
2 Il Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la perdita di lavoro non è computabile.
3 Il Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado d’occupazione.”
Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;
c. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.3. Nella Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha stabilito che:
" (…)
C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.
(n.d.r.: dal 1° gennaio 2022: C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere inevitabile (cfr. G15). Il datore di lavoro deve intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare le perdite di lavoro. Si tratta in questo caso dell’obbligo, previsto dalla legge, di prevenire e ridurre il danno.)
C4 La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare, in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di adottare.
C5 Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare un'occupazione presso un altro datore di lavoro.
C6 Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma di prodotti alle nuove esigenze del mercato).
C6a (n.d.r.: inserito nel gennaio 2022)
La creazione di nuovi posti di lavoro, sebbene non ve ne sia la necessità ovverosia l’azienda continui a registrare una perdita di lavoro, non è compatibile con l’obbligo di ridurre il danno. L'obiettivo dell’ILR è quello di preservare i posti di lavoro e non di finanziare la creazione di nuovi posti di lavoro.
Prima di assumere nuovo personale o di aumentare il loro carico di lavoro mentre ricevono le ILR, le aziende devono chiarire se il personale esistente non può far fronte ai compiti che devono essere svolti dai nuovi assunti e quindi evitare o ridurre la perdita di lavoro.
L'assunzione di personale nonostante la riscossione dell’ILR può essere giustificata se, per esempio, si vogliono incrementare le attività di vendita (per acquisire più mandati e quindi utilizzare meglio il settore produzione) e quindi si rafforza il servizio esterno o il settore pubblicità. Tuttavia, questi nuovi assunti non sarebbero colpiti dalle perdite di lavoro, motivo per cui non hanno diritto all’ILR. L'assunzione di sostituti di specialisti che si ritirano dall’azienda (p. es. a causa di pensionamento), le cui attività non possono essere riprese dal personale esistente (le cosiddette persone di riferimento) e che sono indispensabili per il buon funzionamento dell'azienda, è consentita. Se queste persone subiscono di conseguenza una perdita di lavoro, vi è diritto all’ILR.
(…)
C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.
(…)
C11 L’indennità per lavoro ridotto è versata unicamente se gli altri presupposti del diritto all’indennità sono adempiuti, in particolare se la perdita di lavoro è dovuta a circostanze che non rientrano nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro (D2 segg.)
ð Giurisprudenza
DTFA C 60/01 del 17.7.2001 (L’assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta ad accordare l'ILR se il datore di lavoro rinuncia a far valere il risarcimento dei danni nei confronti di un terzo. Nel caso citato: accesso impossibile a un’area di sosta a causa di lavori di rinnovo sull’autostrada)
(…)
C14 (n.d.r.: tenore modificato dal 1° gennaio 2022) La perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.
ð Esempi:
- Un’azienda che deve sospendere la propria attività in seguito al pericolo rappresentato da una costruzione appartenente a un proprietario che ne assume la responsabilità non può essere indennizzata.
ð Giurisprudenza
DLA 1987 pag. 80 (Un’impresa di trasporti su strada è normalmente confrontata all’aumento delle imposte e delle tasse statali o ad altre misure statali [tassa sul traffico pe- â C13 modificato gennaio 2022 ILR SECO-TC Prassi LADI ILR/C15-C19 Gennaio 2014 sante, ecc.], che possono ripercuotersi negativamente sull’andamento delle ordinazioni. La perdita di lavoro non è computabile)
DTFA C 217/01 del 10.3.2003 (Se l’immobile in cui un'impresa effettua lavori di carpenteria è distrutto da un incendio, si è in presenza di circostanze straordinarie che non rientrano nella sfera normale del rischio aziendale ai sensi della clausola dei casi di rigore. La perdita di lavoro è computabile)
(…)
D1 Una perdita di lavoro non è computabile se:
· è dovuta ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;
è causata da oscillazioni stagionali del grado di occupazione;
· cade in giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;
· concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;
concerne persone vincolate da un rapporto di tirocinio;
· concerne persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;
· è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.
La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)
ð Giurisprudenza
DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di istituto)
DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è solo temporanea)
DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera normale del rischio aziendale)
Sfera normale del rischio aziendale
D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono essere calcolate in anticipo.
D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per l'azienda sono computabili.
D4 Per quanto riguarda le nuove aziende, una mancanza di ordinazioni durante la fase di avvio, ossia per un periodo di 2 anni circa, è ritenuta usuale e le conseguenti perdite di lavoro rientrano nella sfera normale del rischio aziendale. Non rientrano invece tra questi rischi le perdite di lavoro subite, ad esempio, da un’azienda esistente che è stata ripresa da un altro datore di lavoro con un semplice cambiamento di nome oppure le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità.
D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.
D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare: le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente; le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del datore di lavoro o di un dirigente. (…)”
2.4. Nella “Direttiva 2020/10: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio 2020 in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.
In quest’ultima la SECO ha precisato che:
" (…)
2.1 Perdita di lavoro temporanea
Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee.
2.2 Perdite di lavoro per motivi economici
A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è una giustificazione insufficiente.
(…).
2.3 Perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro
Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità cantonali o comunali.
Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di raggiungere il luogo di lavoro.
Al contrario, non sono computabili le perdite di lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51 cpv. 3 OADI).
(…).
2.5 Diritto all’ILR nell’ambito del graduale allentamento delle restrizioni
Con il graduale allentamento delle restrizioni, per la maggior parte delle aziende interessate il provvedimento delle autorità decade come giustificazione. Pertanto, in linea di principio, l’attività deve essere ripresa non appena consentito. Questo requisito è espressione dell’obbligo di riduzione del danno. Tuttavia, vi sono quattro situazioni in cui il diritto all’ILR può ancora sussistere:
(1) In base alle misure sanitarie ancora in vigore, un’azienda può riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori. In questo caso, il diritto all’ILR è concesso per la perdita di lavoro di quei collaboratori che non possono essere reimpiegati o che possono esserlo solo parzialmente, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto. In questo caso, la perdita di lavoro computabile è ancora dovuta a provvedimenti delle autorità e si applica l’art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l’art. 51 OADI.
(2) Per ragioni economiche, un’azienda può riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori oppure non è in grado di procurarsi i prodotti necessari per una completa ripresa delle sue attività e quindi può riassumere soltanto parte della sua forza lavoro. La perdita di lavoro computabile è dovuta alle conseguenze economiche della pandemia. Il diritto all’ILR è ancora valido, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto.
(3) Un’azienda deve continuare a restare chiusa se non è in grado di attuare le misure comportamentali e igieniche richieste o se si prevede che, alla riapertura, le perdite saranno superiori a quelle riportate durante la temporanea chiusura. Qualora sia oggettivamente impossibile attuare le necessarie misure comportamentali e igieniche, il lavoro deve essere sospeso. In questo caso il datore di lavoro ha diritto all’ILR per i collaboratori interessati, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le perdite alla riapertura supererebbero quelle riportate durante la chiusura temporanea. In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.
(4) Un’azienda deve continuare a restare chiusa come conseguenza indiretta dei provvedimenti delle autorità ancora in vigore. Ad esempio, un ristorante non può riaprire perché è raggiungibile soltanto tramite un’azienda di trasporto turistico (es. funivia o cabinovia) ancora soggetta a un divieto di esercizio. Per esercitare il diritto all’ILR, il datore di lavoro deve dimostrare questa conseguenza indiretta. Ciò è dovuto al fatto che le perdite di lavoro dovute a provvedimenti ufficiali o ad altre circostanze per le quali il datore di lavoro non è responsabile sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle con provvedimenti adeguati ed economicamente convenienti o non può indicare un terzo come responsabile del danno (art. 51 cpv. 1 OADI).
Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno in poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia. Le modalità di verifica per le aziende appartenenti al settore della gastronomia sono descritte nell’allegato 1 della direttiva 2020/08 – l'allegato rimane in vigore. Questa procedura viene applicata in modo analogo sia ad altre aziende sia in caso di successivo allentamento delle restrizioni.
Per il periodo di conteggio relativo a maggio 2020, l’azienda può continuare ad effettuare i conteggi per oltre l’85% anche senza giustificazione. Tuttavia, la CD è libera di chiedere una giustificazione anche per questo periodo di conteggio. (…)”
I p.ti 2.1, 2.2., 2.3 sono rimasti invariati nella “Direttiva 2021/01 Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 20 gennaio 2021 che ha sostituito la Direttiva del 30 ottobre 2020.
Al p.to 2.5 è stato inserito quanto segue:
" (…)
(5) Un’azienda deve rispettare le condizioni imposte dall’autorità che le impediscono di svolgere un’attività economica, per esempio la limitazione dell’orario di apertura fino alle 19 per un ristorante che genera buona parte dell’incasso la sera. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le perdite dovute alla continuazione parziale supererebbero quelle riportate durante la chiusura temporanea.
In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.
Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.”
La Direttiva 2021/06 del 19 marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del 20 gennaio 2021 ai p.ti 2.1, 2.2., 2.3 e 2.5. ha aggiunto il p.to 2.2.c relativo alle aziende di nuova costituzione:
" 2.2 c Aziende di nuova costituzione
A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a LADI, anche se l’azienda è in fase di avvio.
Si applica l’eccezione già prevista nella Prassi LADI ILR D4 a seguito di provvedimenti delle autorità. Poiché non è prevista l’applicazione della regola dei due anni, nel modulo di preannuncio semplificato non si deve indicare la data di costituzione.
La situazione sarebbe diversa per un’azienda costituita durante la pandemia (dal 16 marzo 2020) che, senza aver mai svolto in precedenza un’attività commerciale, commetterebbe un abuso del diritto imputando direttamente le ore perse a ragioni economiche. Se questi fatti vengono accertati in occasione di un controllo del datore di lavoro da parte della SECO o sulla base di una segnalazione agli organi esecutivi, l’azienda deve aspettarsi un rifiuto o un riesame dell’autorizzazione.”
La Direttiva 2021/07 del 20 aprile 2021, che ha sostituito quella del 19 marzo 2021, non ha apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2, 2.2 c, 2.3 e 2.5, mentre la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021, che ha sostituito la Direttiva del 20 aprile 2021, ha adeguato il p.to 2.5 in fine:
" (…)
Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in poi e da giugno 2021 una perdita di lavoro superiore al 50%, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con gli opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre a vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.
Per dimostrare la plausibilità delle perdite di lavoro fatte valere, i beneficiari di lunga durata devono - con effetto immediato - in particolare essere tenuti a comprovare che
- le perdite di lavoro dovute a motivi economici continuano a essere inevitabili;
- vi sono ancora perdite attribuibili alla pandemia e ai corrispondenti provvedimenti delle autorità; e
- a perdita di lavoro continua a essere considerata temporanea e l’ILR permetterà di mantenere i posti di lavoro.”
I p.ti 2.1, 2.2, 2.2 c, 2.3 e 2.5 sono pressoché rimasti immutati nella Direttiva 2021/16: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021.
La Direttiva 2021/21 del 17 dicembre 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/16 del 1° ottobre 2021, indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5. non sono più validi dal 31 dicembre 2021.
Per quanto concerne il p.to 2.2 c, è precisato che lo stesso è stato inserito nella “Direttiva 2021/22 «Adeguamenti delle Prassi LADI»” del 17 dicembre 2021 che prevede in relazione alla Prassi LADI ILR:
" D4a Valido dal 19.03.2021
A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a LADI, anche se l’azienda è in fase di avvio. Si applica l’eccezione già prevista nella Prassi LADI ILR D4 a seguito di provvedimenti delle autorità. La situazione sarebbe diversa per un’azienda costituita durante la pandemia (dal 16 marzo 2020) che, senza aver mai svolto in precedenza un’attività commerciale, commetterebbe un abuso del diritto imputando direttamente le ore perse a ragioni economiche. Se questi fatti vengono accertati in occasione di un controllo del datore di lavoro da parte della SECO o sulla base di una segnalazione agli organi esecutivi, l’azienda deve aspettarsi un rifiuto o un riesame dell’autorizzazione.”
Cfr. pure Direttiva 2022/01: “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 31 gennaio 2022 pag. 3 che sostituisce la Direttiva 2021/21 del 17 dicembre 2021; Direttiva 2022/06: “adeguamenti delle Prassi LADI riguardanti la Covid-19” del 1° aprile 2022 pag. 6.
Al riguardo va rilevato che con la Direttiva 2022/05: “Abrogazione «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° aprile 2022 è stata abrogata, a decorrere dal 1° aprile 2022, la Direttiva 2022/01 del 31 gennaio 2022, precisando che “tutte le regole di questa direttiva che continuano ad essere in vigore dal 1 aprile 2022 sono state inserite nella Direttiva 2022/06 «Adeguamenti delle Prassi LADI»” (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/ publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).
La SECO ha, inoltre, esplicitamente precisato che una perdita di lavoro provocata dalla scarsità di materie prime o di semi-lavorati non rientra nel normale rischio aziendale.
Ad esempio, nella “Direttiva 2021/14: adeguamenti delle Prassi LADI” del 30 giugno 2021, la SECO al punto D8a, nella formulazione valida dal 1° settembre 2020, ha stabilito che: “La perdita di lavoro può essere conteggiata se si verificano ritardi dovuti a interruzioni delle catene di approvvigionamento.”
L’autorità di vigilanza ha fornito al riguardo la seguente spiegazione
" A causa delle misure contro il coronavirus adottate dalle autorità possono verificarsi ritardi nelle catene di approvvigionamento, in particolare internazionali, anche in altri Paesi. Questi ritardi vanno considerati eccezionali e dunque è lecito conteggiare una perdita di lavoro dovuta a ciò.” (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service /publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html nella sua versione consultabile il 23 novembre 2021, Direttiva 2021/14: adeguamenti delle Prassi LADI” e, sulle direttive, supra consid. 2.6.)
Anche nel FAQ “Pandemia e aziende”, alla domanda n. 60, volta a sapere se, per una ditta, “I miei collaboratori non possono svolgere il proprio lavoro in quanto l’azienda non riceve più le materie prime e le merci necessarie in seguito a difficolta di fornitura. Posso chiedere l’indennità per lavoro ridotto per i miei lavoratori?”, la SECO ha risposto in modo affermativo, argomentando che “(…) le difficoltà di fornitura sono causate da una circostanza non imputabile al datore di lavoro” (FAQ “Pandemia e aziende” redatto dalla SECO, pag. 17).
Su questo tema cfr. l’approfondimento di Simona Gauteri “Una «corsa all’oro» per le materie prime; Gli effetti della pandemia Covid-19 hanno stravolto anche la produzione industriale” (reperibile sul sito internet https://www.tio.ch/economia/dal-mondo/1517577/materie-aumento-produzione-stato-domanda-prezzo-carenza) e l’articolo “Il mondo è improvvisamente a corto di materie prime” pubblicato sul sito internet www.linkiesta.it (quotidiano online italiano di notizie e approfondimenti) il 28 maggio 2021 (reperibile al link https://www.linkiesta.it/2021/05 /mondo-materie-prime-produzione-carenza-inflazione-trasporto).
2.5. Le direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.6. Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3., pubblicata in DTF 147 V 359, ha ricordato, facendo riferimento al Messaggio concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020, che il senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire l’esistenza dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei licenziamenti.
Il Messaggio 20.058 concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020 prevede, in effetti, che “in quanto strumento dell’assicurazione contro la disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di garantire la sopravvivenza dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del fatturato, bensì quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende evitare che il temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e la conseguente perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di licenziamenti” (cfr. FF 2020 5797 segg. (5818)).
Al riguardo cfr. pure STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 3.3.1.
L’Alta Corte, con sentenza 8C_503/2021 del 18 novembre 2021, ha confermato il giudizio del Tribunale amministrativo del Canton Svitto che aveva accolto il ricorso di una Sagl che gestiva un salone di parrucchiere alla quale era stato negato il diritto a indennità per lavoro ridotto richiesto a favore di due collaboratori dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021.
Il TF ha deciso che, a ragione, la Corte cantonale, in conformità a quanto previsto al p.to 2.5. della Direttiva emessa dalla SECO “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” (in particolare versioni 2021/07 aprile 2021 e 2021/16 1° ottobre 2021), aveva concluso che la società aveva reso credibile che la perdita di lavoro era economica e da ricondurre alla pandemia.
La nostra Massima Istanza ha ritenuto ininfluenti le circostanze che nel Canton Svitto il settore dei parrucchieri possa essere stato confrontato con uno sviluppo economico e che nelle immediate vicinanze della ricorrente abbiano aperto quattro nuovi parrucchieri. Questi elementi non sono stati considerati significativi ai fini della valutazione di quel caso di specie, in quanto i singoli saloni nella loro rispettiva struttura aziendale, nell’offerta e nel segmento di clientela possono differire notevolmente uno dall’altro, cosicché pure in misura diversa possono essere colpiti da una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.
In una successiva sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, menzionata sopra, l’Alta Corte ha respinto l’impugnativa dell’Ufficio del lavoro interposta contro il giudizio emanato sempre dal Tribunale amministrativo del Canton Svitto con cui era stato accolto il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva un bar contro il diniego del diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre 2020, deciso dall’amministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e l’orario di apertura dell’esercizio pubblico, avrebbe violato l’obbligo di ridurre il danno.
Il Tribunale federale ha evidenziato che, in prima battuta, l’amministrazione aveva negato le ILR solo per i nuovi dipendenti, ossia per le persone assunte meno di sei mesi prima del preannuncio di lavoro ridotto. Tale decisione del 27 novembre 2020 era poi stata revocata il 2 dicembre 2020 e il diritto a ILR era stato negato a tutti i dipendenti per violazione dell’obbligo di ridurre il danno. In simili condizioni la nostra Massima Istanza ha indicato che non era oggetto della lite la questione di sapere se tutti i dipendenti adempissero le condizioni per avere diritto alle ILR (cfr. consid. A.a e 3.1.).
Il Tribunale cantonale aveva del resto rinviato gli atti all’amministrazione per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
Il TF ha ritenuto corretto il giudizio della Corte del Canton Svitto, la quale aveva considerato plausibile che la ricorrente, nei giorni di chiusura, non avrebbe potuto gestire il bar in modo proficuo e che la riduzione dei tempi di apertura non era da ascrivere alla sottoccupazione dei dipendenti, bensì era la conseguenza della flessione della domanda e delle restrizioni connesse alle misure di igiene accresciute, quindi della pandemia di Covid-19.
Il Tribunale cantonale aveva, pertanto, ritenuto, da una parte, che la limitazione degli orari di apertura fosse sensata dal profilo dell’economia dell’azienda e non costituiva una violazione dell’obbligo di ridurre il danno.
Dall’altra, che in applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante fosse dato un nesso causale adeguato tra il crollo del numero degli avventori e la pandemia, rispettivamente le misure ordinate dalle Autorità.
Di conseguenza l’Autorità giudiziaria di primo grado aveva rettamente stabilito che sussisteva una perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI.
Il TCA, dal canto suo, in una sentenza 38.2016.23 del 2 agosto 2016, ha negato il diritto alle indennità per lavoro ridotto ad una ditta attiva nella vendita di elettrodomestici che ne aveva fatto domanda facendo valere di aver subito un forte calo delle riparazioni e delle vendite in negozio, argomentando:
" Nel caso concreto, sul formulario di preannuncio, sono stati indicati quali motivi per il calo delle vendite la recessione generale e la spietata concorrenza nel settore, attraverso anche la vendita online dei prodotti da lei trattati.
Il drastico calo delle riparazioni è invece da ascrivere al calo dei prezzi dei nuovi apparecchi, che spingono i clienti a non effettuare riparazioni ma ad acquistare prodotti nuovi su siti online (cfr. doc. 2 punto 12).
(…).
La concorrenza accresciuta nel settore specifico (cfr. STCA 38.2009.17 del 25 giugno 2009 consid. 2.4. e riferimenti) ed in particolare la concorrenza derivante dalle vendite online (cfr. B. Rubin citato al consid. 23) costituiscono infatti delle circostanze che rientrano nel normale rischio aziendale, ragion per cui la perdita di lavoro non è computabile secondo l’art. 33 cpv. 1 lett. c LADI.”
In una sentenza 38.2021.92 del 14 febbraio 2022 il TCA ha respinto il ricorso di una ditta che aveva inoltrato una domanda di indennità per lavoro ridotto al 70% per l’unico dipendente, un pizzaiolo, nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 settembre 2021, non essendo stata resa credibile una perdita di lavoro economica da ricondurre alla pandemia.
Questa Corte, con sentenza 38.2021.79 del 21 febbraio 2021, ha parzialmente accolto ai sensi dei considerandi il ricorso di una società attiva nel settore della pubblicità e del marketing a cui la Sezione del lavoro aveva negato il diritto all’indennità per lavoro ridotto dal 18 gennaio al 30 aprile 2021.
Il TCA ha stabilito, da una parte, che rettamente l’amministrazione non aveva riconosciuto il diritto a ILR per i dipendenti assunti dopo il 7 ottobre 2020 (allorché in tale data aveva richiesto le ILR fino al 31 dicembre 2020 e da ottobre 2020 si stava assistendo a una nuova rapida diffusione del coronavirus con il conseguente rafforzamento dei provvedimenti di contenimento da parte delle Autorità) e per la segretaria il cui contratto di lavoro, concluso a fine novembre 2019, era stato disdetto a fine dicembre 2020.
Dall’altra, che per gli altri tre dipendenti assunti prima del 7 ottobre 2020 non era, però, possibile escludere che la perdita di lavoro fosse computabile.
Gli atti sono, pertanto, stati rinviati alla Sezione del lavoro per determinare se la perdita di lavoro fatta valere dall’insorgente fosse imputabile alla situazione pandemica e “probabilmente temporanea”.
Con giudizio 38.2021.85 del 21 marzo 2022 (attualmente pendente davanti al Tribunale federale, inc. TF 8C_273/2022) questo Tribunale ha confermato nei confronti di una società che gestisce tre saloni di coiffure il diniego del diritto a ILR dal 1° luglio al 30 settembre 2021, in quanto tra la fine del 2020 e la prima metà del 2021 ha assunto due nuovi dipendenti all’80% (in sostituzione di due collaboratori licenziatisi) quando però stava beneficiando di ILR. Inoltre, considerando tra l’altro che le ILR sono state chieste dal 1° luglio 2021, ossia in un periodo in cui la situazione epidemiologica era favorevole ed era a buon punto la campagna vaccinale, non è stata ritenuta credibile una perdita di lavoro economica da ricondurre alla pandemia.
In un’altra sentenza 38.2021.100 del 21 marzo 2022 nella quale questa Corte ha confermato il rifiuto di riconoscere a una Sagl che gestisce un esercizio pubblico il diritto alle indennità per lavoro ridotto nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 gennaio 2022 in quanto la fluttuazione della cifra d’affari rispetto agli anni precedenti (periodo 2017-2019, ad esclusione del 2020 nel quale è scoppiata la pandemia COVID-19) è inferiore al 25%, il TCA ha sviluppato queste considerazioni:
" (…) La Sezione del lavoro ha negato il diritto ad indennità per lavoro ridotto innanzitutto perché avendo l’esercizio pubblico limitato gli orari d’apertura dalle 14:30 alle 17:00, ha violato il proprio obbligo di ridurre il danno.
Nella sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, riassunta al consid. 2.5, il Tribunale amministrativo del Canton Svitto e il Tribunale federale hanno riconosciuto per principio il diritto ad indennità per lavoro ridotto ad una ditta che aveva ridotto i giorni e l’orario di apertura durante i mesi di novembre e dicembre 2020 per ragioni legate alla pandemia.
Nella presente fattispecie il TCA ritiene superfluo approfondire tale questione, in quanto la limitazione degli orari di apertura dell’X. concerne un’attività che veniva svolta dal gerente, per il quale non sono state chieste indennità per lavoro ridotto.
Teoricamente andrebbe invece esaminato se la riduzione dell’orario di lavoro del cuoco (dalle 10:00 alle 12:00 invece che dalle 10:00 alle 14:30, orario normale di lavoro) sia o no computabile.
La Sezione del lavoro lo nega ritenendo che, siccome a quel momento non era in vigore nessuna restrizione (cfr. consid. 1.2: “non vigeva alcun ordine di chiusura parziale per gli esercizi pubblici”), non vi erano valide ragioni per ridurre l’attività del cuoco, proprio nel momento in cui l’esercizio pubblico svolge la sua massima attività.
Il ricorrente sostiene invece che vi è stata effettivamente una perdita di lavoro dovuta al fatto che “il telelavoro ha ridotto drasticamente i clienti a pranzo” (cfr. consid. 1.1 e 1.2).
Al riguardo il TCA si limita a ricordare che a partire dal 13 settembre 2021 (e quindi nel periodo per il quale è stata chiesta l’indennità per lavoro ridotto) è stato introdotto l’obbligo di presentare un certificato COVID attestante l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dal COVID-19 o il risultato negativo di un test per entrare nei ristoranti e nei bar e dal 20 dicembre 2021 è stato richiesto il certificato di vaccinazione e di guarigione (cfr. doc. 3).
Andrebbero dunque chiarite le modalità con le quali X. riusciva a soddisfare la propria clientela pur impiegando il cuoco a metà del tempo previsto nel contratto di lavoro (“l’orario di lavoro settimanale medio è di 22,5 ore pari a un impegno lavorativo del 50%”) e per un certo periodo senza cuoco e andrebbe pure stabilito con precisione quale tipo di lavoro svolgeva il gerente sul mezzogiorno e cioè se realmente non sostituiva il cuoco nell’attività abitualmente svolta da quest’ultimo (nel qual caso la perdita di lavoro non sarebbe computabile; cfr. STCA 38.2021.92 del 14 febbraio 2022 riprodotta al consid. 2.5; cfr. consid. 1.2.: “… vista la scarsità di clientela, il cuoco si occupa di preparare la linea del mezzogiorno dalle 10.00 alle 12.00 ed il sottoscritto finisce le preparazioni ed impiatta per il servizio. (…) Dal 20 settembre (vista l'ulteriore diminuzione dei clienti a mezzogiorno constatata nella settimana successiva all'obbligo del certificato Covid) il gerente apre e dalle 09.45 va in cucina a preparare la linea e impiatta durante il servizio del mezzogiorno …”).
Tale questione non deve comunque essere affrontata e risolta dal TCA alla luce delle considerazioni sviluppate nei prossimi considerandi. (…)”
Con giudizio 38.2021.77 dell’11 aprile 2022, menzionato sopra, il TCA, nel caso di una ditta attiva nella posa d'acciaio d'armatura, a cui la Sezione del lavoro aveva negato il diritto alle indennità per lavoro ridotto dal 1° aprile al 30 giugno 2021 per i propri dipendenti e che già nel maggio 2021 aveva precisato che negli ultimi mesi si stava verificando la difficoltà di reperire materia prima a seguito dell’interruzione dei cicli di produzione a causa del Covid, come pure aveva asserito di aver subito una riduzione della quantità di acciaio d’armatura posato di circa il 63% nei primi 8 mesi del 2021 rispetto ai primi 8 mesi del 2020, nonché di circa il 69% nei primi 8 mesi del 2021 rispetto ai primi 8 mesi del 2019, ha deciso che non era possibile escludere che la perdita di lavoro accusata in particolare con riferimento ad alcuni cantieri fosse effettivamente computabile.
Gli atti sono, pertanto, stati rinviati all’amministrazione, in primo luogo, per chiarire, sentendo segnatamente l’azienda in questione e i committenti che avevano affidato a una ditta terza (il cui delegato è pure l’amministratore unico dell’insorgente e i cui azionisti di maggioranza sono gli stessi nelle due società) la fornitura e la posa d’acciaio d’armatura, quest’ultima poi subappaltata alla ricorrente, nonché facendo capo agli indici elencati al p.to D6b della Prassi LADI ILR, se la perdita di lavoro fatta valere dall’insorgente fosse perlomeno verosimilmente imputabile alla situazione pandemica.
In secondo luogo, per stabilire nuovamente, tenuto conto, da un lato, che la perdita di lavoro connessa a un particolare cantiere rientrava nel normale rischio aziendale, poiché dovuta a cambiamenti di progetto, dall’altro, che la mancata posa dell’acciaio d’armatura in relazione alla ristrutturazione di un determinato stabile era per contro da ricondurre alla pandemia, se la ricorrente avesse diritto a indennità per lavoro ridotto per il periodo aprile - giugno 2021.
In una sentenza 38.2022.3 del 25 aprile 2022, questo Tribunale ha confermato il diniego del diritto alle indennità per lavoro ridotto richieste da uno studio di architettura, ritenuto che la perdita di lavoro non era provocata dalla pandemia Covid-19 ma da ascrivere a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale. In particolare, questa Corte, alla luce del fatto che in quel caso i lavori previsti erano stati posticipati per volontà dei committenti, ha rammentato che per quel che concerne il settore dell'edilizia la giurisprudenza ha stabilito che differimenti di termini voluti dal committente o causati eventualmente da altri motivi non imputabili alle imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori non sono insoliti nel ramo, ragione per cui l'assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta a rispondere delle conseguenze degli stessi sull'occupazione delle maestranze. In secondo luogo, questo Tribunale ha stabilito che i ritardi non sono stati provocati dalle misure adottate per fronteggiare la pandemia Covid-19, visto che i cantieri sono stati chiusi soltanto per un breve periodo quando è scoppiata la pandemia.
2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che il 19 giugno 2020 il Consiglio federale ha adottato, sulla base dell’art. 6 cpv. 2 lett. a e b della Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) relativo alla situazione particolare (l’art. 6 cpv. 1 LEp enuncia che “vi è una situazione particolare se a. gli organi esecutivi ordinari non sono in grado di prevenire e di combattere la comparsa e la propagazione di malattie trasmissibili e vi è uno dei seguenti rischi: 1. un rischio elevato di contagio e di propagazione, 2. un particolare pericolo per la salute pubblica, 3. un rischio di gravi conseguenze per l’economia o per altri settori vitali; b. l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha accertato l’esistenza di una situazione sanitaria d’emergenza di portata internazionale che rappresenta una minaccia per la salute pubblica in Svizzera) – secondo cui “sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può: a. ordinare provvedimenti nei confronti di singole persone; b. ordinare provvedimenti nei confronti della popolazione” –, l’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) in vigore dal 20, rispettivamente 22 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213; sui provvedimenti adottati in precedenza anche dal Consiglio di Stato ticinese; cfr. STCA 42.2020.18 del 7 dicembre 2020, consid. 2.2. e Cattaneo, “COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin”, in: Assurances sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, pagg. 193-194).
L’art. 1 della citata Ordinanza, relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la medesima stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19 (cpv. 1).
I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus (COVID-19) e a interrompere le catene di trasmissione (cpv. 2).
L’Ordinanza COVID-19 situazione particolare è stata regolarmente adattata a seconda della situazione epidemiologica (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it/history).
Il 18 dicembre 2020 nell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare è stato introdotto l’art. 5abis relativo alle strutture accessibili al pubblico, tra le quali i negozi (per i quali vi è stata un’ulteriore riduzione del numero di persone presenti), per cui è stata disposta la chiusura tra le ore 19.00 e le ore 06.00, la domenica, nonché il 25 e il 26 dicembre e il 1° gennaio.
A valere dal 18 gennaio e sino al 1° marzo 2021 è stata disposta, ex art. 5e cpv. 1 della citata ordinanza, la chiusura al pubblico di negozi e mercati all’aperto, rimanendo ammesso il ritiro sul posto della merce ordinata. A tale disposto facevano eccezione, ai sensi dell’art. 5e cpv. 2 lett. d, i negozi di riparazione e di manutenzione quali lavanderie, sartorie, calzolai, servizi di duplicazione di chiavi, autofficine e negozi di biciclette, nella misura in cui offrivano un servizio di riparazione.
Il 23 giugno 2021 è stata abrogata l’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 a decorrere dal 26 giugno 2021 ed è stata emanata una nuova versione dell’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (cfr. RU 2021 379), a sua volta, poi, abrogata con effetto dal 17 febbraio 2022 (cfr. RU 2022 97).
2.8. Nella presente evenienza, dall’estratto del Registro di commercio emerge che la RI 1, avente sede a __________, è attiva nell'acquisto, nella vendita, nelle installazioni, nelle riparazioni di elettrodomestici ed in ogni attività relativa. Amministratore unico della società, con diritto di firma individuale è __________ (cfr. estratto del Registro di commercio, reperibile nel sito www.zefix.ch).
Con sentenza 38.2021.55 del 29 novembre 2021, il TCA, ha confermato l’operato della Sezione del lavoro, che aveva negato alla RI 1 il diritto a percepire le indennità per lavoro ridotto di cui aveva beneficiato sino al 30 novembre 2020, per il periodo successivo. Ciò ritenuto, d’un lato, che i motivi fondanti l’introduzione del lavoro ridotto per il periodo dal 1° dicembre 2020 - inizialmente richiesto a causa della “mancanza di ordinazioni” e per l’asserito fatto che la clientela non contattava più la società per le riparazioni degli apparecchi, che nemmeno portava in negozio per il controllo, poi motivata alla luce di un calo delle ordinazioni collegato alla “situazione pandemica e a causa del fatto che le persone sono più restie a venire in negozio” ed infine da ricondurre sempre ad un calo delle ordinazioni, ma dovuto al fatto che i “fornitori a causa della pandemia hanno difficoltà nella fornitura di nuovi apparecchi e pezzi di ricambio” che sarebbe giustificata dalla “mancanza di materia prime quali componenti elettronici, microchip” - costituivano delle circostanze che rientravano nel normale rischio aziendale e la conseguente perdita di lavoro non era dunque computabile ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 lett. a LADI.
In particolare, questa Corte ha ritenuto che la motivazione fatta valere dalla ricorrente, peraltro solo in un secondo momento, e meglio il fatto che, a causa della carenza di materie prime i fornitori della ditta erano confrontati con l’impossibilità di soddisfare le ordinazioni, non trovava agli atti un sufficiente riscontro documentale per quel che riguardava il periodo dal 1° dicembre 2020 al 28 febbraio 2021 e non era possibile comprendere in che misura l’attività della RI 1 ne era toccata, non essendovi, in particolare, elementi di raffronto tra i tempi di consegna attuali di alcuni fornitori e quelli pre-pandemici.
D’altro lato, il TCA ha stabilito che dai dati forniti dall’azienda emergeva che la cifra d’affari realizzata tra gennaio e maggio 2021 (fr. 491'151.-) era sì inferiore rispetto a quella del 2020 (fr. 547'997.-) per lo stesso periodo (comunque solo nella misura del 10.4%), ma era superiore – a parità di collaboratori - rispetto a quella del 2019 (fr. 410'348.-).
Poiché l’oscillazione della cifra d’affari era dunque inferiore al 25%, il ricorso è stato respinto con decisione cresciuta, incontestata, in giudicato (cfr. STCA 38.2021.55 del 29 novembre 2021, in particolare consid. 2.9. e 2.11).
Nel caso concreto, il TCA rileva l’8 giugno 2021 l’amministrazione ha chiesto alla richiedente di completare le informazioni fornite, segnatamente descrivendo “in modo dettagliato (…) i motivi della perdita di lavoro dal 01.06.2021, in considerazione degli importanti allentamenti decisi dall’Autorità federale”, nonché di “compilare le apposite tabelle raggiungibili dal collegamento internet (…) specificando la cifra d’affari di ogni mese da gennaio 2017 a maggio 2021” e di “indicare la cifra d’affari presumibile per il mese di giugno 2021, precisando com’è stata calcolata” (cfr. doc. 2).
Il giorno seguente, la ditta, sui “motivi alla base del mutato volume di ordinazioni” ha precisato che vi sono “sempre più ordini online. Minori richieste di offerte e delibere. Mercato immobiliare molto rallentato e poche richieste d’intervento. La cifra d’affari non è rapportata all’occupazione del personale ma in funzione del volume vendite, quindi il personale è occupato in modo ridotto”.
La RI 1 ha, poi, comunicato le seguenti cifre d’affari a valere per il periodo gennaio 2017 – maggio 2021:
|
|
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
|
Gennaio |
65867 |
124647 |
96506 |
62703 |
91388 |
|
Febbraio |
113993 |
205270 |
84610 |
51121 |
67249 |
|
Marzo |
128355 |
78489 |
88529 |
53212 |
58947 |
|
Aprile |
94661 |
60173 |
58817 |
25712 |
40421 |
|
Maggio |
88275 |
79418 |
81886 |
51359 |
22625 |
|
Giugno |
|
99124 |
57770 |
83999 |
492210 |
|
Luglio |
|
115650 |
125398 |
58683 |
58958 |
|
Agosto |
|
58695 |
54477 |
30348 |
42286 |
|
Settembre |
|
201796 |
122867 |
41521 |
47220 |
|
Ottobre |
|
110167 |
106464 |
28872 |
45040 |
|
Novembre |
|
144022 |
69478 |
41562 |
32541 |
|
Dicembre |
|
7388 |
20985 |
14515 |
3005 |
|
Totale |
491151 |
1284839 |
967787 |
543607 |
558890 |
Sul “volume delle ordinazioni”, la società ha precisato che il medesimo è “in calo. Da inizio giugno calo degli ordini (cifra d’affari prevista CHF 50/60000.-”, ed ha così quantificato il “probabile sviluppo del volume di affari nei prossimi quattro mesi”:
|
Giugno 2021 |
55000 |
|
Luglio 2021 |
55000 |
|
Agosto 2021 |
45000 |
|
Settembre 2021 |
50000 |
|
Totale |
205000 |
(cfr. doc. 3).
Successivamente all’opposizione interposta dalla ditta contro la decisione del 16 giugno 2021 (cfr. supra consid. 1.2. e 1.3.), la Sezione del lavoro ha chiesto alla ricorrente di fornire ulteriori informazioni e trasmettere altra documentazione, e meglio come segue:
" (…)
1) Indicare in modo dettagliato i motivi che vi hanno indotto a introdurre il lavoro ridotto:
a) Motivi alla base dell’introduzione del lavoro ridotto
b) Quali misure sono state adottate per evitare il lavoro ridotto?
c) Motivare l’aumento di percentuale di perdita di lavoro
d) Sono state differite delle ordinazioni? Se sì, perché? Tipo e volume degli appuntamenti differiti. Allegare la documentazione a comprova.
e) Come veniva organizzata una giornata lavorativa prima della pandemia e come viene organizzata attualmente una giornata lavorativa?
2) Indicare le ragioni per le quali, a vostro parere, la perdita di lavoro è solo temporanea;
3) Inviare copia dei contratti di lavoro di tutti i dipendenti;
4) Allegare copia del piano di lavoro del personale per i mesi da marzo 2021 ad agosto 2021;
5) Copia della dichiarazione dei salari AVS dal 2016 al 2020;
6) Copia dei rendiconti IVA dal 2016 al 2021;
7) Indicare, in una vostra tabella, l’evoluzione della cifra d’affari mensili per il periodo da gennaio 2017 ad agosto 2021;
8) Specificare se la cifra d’affari di un determinato periodo corrisponde al lavoro effettivo svolto durante tale periodo. In caso contrario specificare di quanti mesi la cifra d’affari è differita rispetto al lavoro svolto.
9) Indicare se l’azienda ha proceduto a nuove assunzioni durante il periodo da marzo 2020 ad oggi. Nell’affermativa, specificare i nominativi dei dipendenti, allegare i contratti di lavoro e indicare le ragioni di tale scelta;
10) Illustrare gli orari d’apertura dell’azienda in periodo pre-pandemico e gli attuali. Qualora si sia proceduto ad una limitazione degli orari di apertura dell’azienda specificarne le ragioni (indicare in particolare se l’azienda ha introdotto misure particolari quali la possibilità di effettuare appuntamenti su chiamata o meno);
11) In sede di opposizione dichiarate quanto segue: “Nell’incertezza delle forniture dovute a pandemia Covid 19 i nostri fornitori giustificano tale situazione nella mancanza di materie prime quali componenti elettronici microchip e quant’altro”. A tal proposito allegare documentazione specifica a comprova di quanto asserito (ad es. dichiarazione da parte dei fornitori).” (cfr. doc. 6)
Il 29 settembre 2021, la società ha risposto come segue alle domande dell’amministrazione:
" (…)
1.a. Abbiamo diversi lavori pianificati ma purtroppo senza aver ricevuto tempestivi avvisi e senza giustificazioni da parte dei fornitori vi sono notevoli ritardi nelle forniture. Da qui la nostra richiesta di lavoro ridotto.
b. Misure adottate: solleciti ai fornitori, messa a disposizione della clientela, quando possibile, di apparecchi sostitutivi (per dei periodi ridotti) per le emergenze. A nostro carico manodopera e veicoli.
c. Già specificato al punto a.
d. Sì, i diversi fornitori non danno un termine preciso per la fornitura (sia di pezzi di ricambio che nuovi apparecchi) e questo a causa della mancanza di materie provenienti dall’Asia per l’assemblamento e il completamento dell’impiantistica, atta alla realizzazione e fornitura di merci e apparecchi da noi ordinati. Alleghiamo documentazione. Vi potete informare presso le nostre ditte fornitrici in Svizzera.
e. L’organizzazione della giornata lavorativa è rimasta invariata (a dipendenza delle richieste e contatti ricevuti dai nostri clienti).
Purtroppo non potendo eseguire i lavori previsti ci dobbiamo assumere il rischio aziendale dato dalla mancanza di merci e apparecchi per seguire gli ordini. Le ore perse dai dipendenti e che sono a nostro carico, superano il normale rischio aziendale.
2. La perdita di lavoro resterà in vigore sino al ripristino da parte dei fornitori degli ordini in corso per poter soddisfare i bisogni della nostra clientela.
3. Alleghiamo copia dei contratti di lavoro.
4. Non abbiamo piani di lavoro particolari. I lavori consistono nella fornitura, posa di apparecchi e riparazioni. Questi lavori sono già pianificati ma, vista la situazione attuale di ritardi da parte dei fornitori, i lavori e le consegne non possono essere effettuati se non con notevoli ritardi (senza preavvisi da parte dei fornitori che comunicano l’assenza della fornitura spesso dopo il termine previsto per la fornitura stessa). Non si tratta di normali rischi legati alla nostra professione e all’attività aziendale. Questi rischi, non prevedibili e non usuali, hanno un’incidenza sulla perdita di lavoro.
5. Alleghiamo copia dichiarazioni dei salari.
6. Alleghiamo copia dei rendiconti IVA.
7. Alleghiamo tabella cifra d’affari.
8. Premessa: la nostra attività comporta prevalentemente la fornitura, sostituzione, riparazione di elettrodomestici, per cui la cifra d’affari può variare a dipendenza del costo di ogni singolo apparecchio venduto e dei pezzi di ricambio sostituiti.
Esempio: la fornitura di un frigorifero __________ del valore di circa CHF 3'900.- con manodopera necessaria per il trasporto e la consegna di circa 2 ore.
Viceversa per la fornitura di un apparecchio frigorifero da incasso dal costo di CHF 1'200.- comporta un onere lavorativo almeno pari o superiore a quello poc’anzi citato.
Dunque la cifra d’affari non è correlata al rapporto manodopera e costo degli apparecchi.
9. Sì, il signor __________ (alleghiamo contratto), in conseguenza del ritiro della __________.
10. I nostri orari aziendali sono rimasti invariati (08:30-12:00 / 13:30-18:00).
11. Alleghiamo documentazione da parte dei nostri fornitori.” (cfr. doc. 9)
In allegato, la ditta ha trasmesso la seguente documentazione:
- una lettera del 7 luglio 2000 indirizzata a __________, a conferma del fatto che il suo rapporto di lavoro con la RI 1 sarebbe iniziato il 4 settembre 2000, con un periodo di prova di 3 mesi ed un salario mensili di fr. 4'000.- lordi;
- il contratto di lavoro sottoscritto con __________ dal quale emerge che il medesimo è stato assunto dal 1° febbraio 2019, in qualità di impiegato d’ufficio, a tempo pieno ed indeterminato, per un salario mensile lordo pari a fr. 4'600.- per 12 mensilità;
- il contratto di lavoro sottoscritto con __________, dal quale emerge che il medesimo è stato assunto dal 1° marzo 2020, in qualità di aiuto operaio generico nel settore degli elettrodomestici, a tempo pieno ed indeterminato, per un salario mensile lordo pari a fr. 4'500.- per 12 mensilità oltre ad un anticipo spese di fr. 200.- mensili;
- il contratto di lavoro sottoscritto con __________ dal quale emerge che la medesima è stata assunta dal 1° marzo 2010, in qualità di ausiliaria alla vendita, a tempo pieno ed indeterminato, per un salario mensile lordo pari a fr. 3’000.-;
- il contratto di lavoro sottoscritto con __________, dal quale emerge che il medesimo è stato assunto dal 1° febbraio 2019, in qualità di tecnico di elettrodomestici, a tempo pieno ed indeterminato, per un salario mensile lordo pari a fr. 4'600.- per 12 mensilità oltre rimborso spese;
- la dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per l’anno 2016, dalla quale emerge che per la ditta erano attivi 5 dipendenti, e meglio __________ e __________ dal 1° settembre al 31 dicembre, __________, __________ e __________ dal 1° gennaio al 31 dicembre;
- la dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per l’anno 2017, dalla quale emerge che per la ditta erano attivi 6 dipendenti, e meglio __________ e __________ dal 1° gennaio al 31 marzo, __________, __________ e __________ dal 1° gennaio al 31 dicembre e __________ dal 22 maggio al 31 dicembre;
- la dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per l’anno 2018, 2019 e 2020, illeggibili ma delle quali emerge che per la ricorrente erano attivi, rispettivamente quattro dipendenti nel 2018, sei nel 2019 ed altrettanti nel 2020;
- il rendiconto IVA trimestrali dal gennaio 2016 al secondo trimestre del 2021;
- una tabella con la cifra d’affari per il periodo gennaio 2017 – agosto 2021, dalla quale emerge quanto segue:
|
|
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
|
Gennaio |
65867 |
124647 |
96506 |
62703 |
91388 |
|
Febbraio |
113993 |
205270 |
84610 |
51121 |
67249 |
|
Marzo |
128355 |
78489 |
88529 |
53212 |
58947 |
|
Aprile |
94661 |
60173 |
58817 |
25712 |
40421 |
|
Maggio |
88263 |
79418 |
81886 |
51359 |
22625 |
|
Giugno |
25105 |
99124 |
57770 |
83999 |
492210 |
|
Luglio |
75334 |
115650 |
125398 |
58683 |
58958 |
|
Agosto |
147856 |
58695 |
54477 |
30348 |
42286 |
|
Settembre |
|
201796 |
122867 |
41521 |
47220 |
|
Ottobre |
|
110167 |
106464 |
28872 |
45040 |
|
Novembre |
|
144022 |
69478 |
41562 |
32541 |
|
Dicembre |
|
7388 |
20985 |
14515 |
3005 |
|
Totale |
739434 |
1284839 |
967787 |
543607 |
558890 |
- una conferma d’ordine __________ del 23 settembre 2021, per “apparecchi __________”, comprendente un frigorifero con consegna il 24 settembre 2021, una lavatrice con consegna prevista il 24 settembre 2021, una seconda lavatrice con data di consegna da confermare;
- una conferma d’ordine __________ del 10 settembre 2021, per due forni, un ripiano, due lavatrici con data di consegna da confermare ed una terza lavatrice con data di consegna prevista per il 13 settembre 2021;
- una tabella “__________” __________ non datata dalla quale risulta che alcuni apparecchi sono disponibili mentre per la consegna di altre ci vogliono dall’una alle 14 settimane;
- una lettera trasmessa alla ricorrente dalla __________ nell’agosto del 2021, nella quale viene spiegata “la situazione ancora tesa dell’approvvigionamento” degli elettrodomestici, e meglio come segue:
" (…)
La fase di pandemia non solo ci è costata immensi sforzi comuni, ma fortunatamente ha anche aumentato significativamente la domanda dei nostri marchi di elettrodomestici.
(…).
I problemi di approvvigionamento che esistono dalla metà del 2020 si sono trasformati in una nuova opportunità. Riassumiamo brevemente e in modo trasparente a cosa sono dovute queste difficoltà:
1. Volatilità della domanda dei consumatori: la domanda di elettrodomestici è aumentata significativamente in tutta Europa durante la crisi del Corona e i nostri prodotti sono quindi soggetti ad una domanda superiore alla media. Dall’anno scorso, la casa è diventata ancora più importante come luogo centrale di benessere e ha dato origine a nuovi bisogni. Con questa domanda inaspettatamente alta, le nostre capacità di produzione hanno raggiunto i loro limiti.
2. Il mercato del rifornimento è sotto pressione: attualmente sono sorti enormi problemi di consegna nel mercato globale delle forniture di materie prime. I componenti importanti per la produzione non sono disponibili nelle quantità richieste a causa di una carenza di materie prime e soprattutto di problemi nella produzione di semiconduttori. Questa carenza ha un impatto negativo su molte industrie. Di conseguenza, non siamo in grado di utilizzare completamente le nostre capacità di produzione.
3. La mancanza di risorse logistiche: la carenza di container e di tonnellaggio a livello mondiale rende difficile anche la fornitura di pezzi per la produzione di elettrodomestici nelle nostre fabbriche.
(…) nessuno di questi sviluppi può essere corretto a breve termine. (…) continueremo a utilizzare attivamente tutte le nostre opportunità disponibili in futuro. (…) questo potrebbe anche portare al fatto che in alcuni casi non produrremo e consegneremo l’intera gamma di prodotti nel terzo trimestre del 2021, ma dispositivi comparabili.”;
- un ordine presso __________ di data 2 agosto 2021 per un frigorifero/congelatore che non era in stock e la cui data di consegna prevista era stimata per la settimana 40/41 del 2021, e meglio per inizio/metà ottobre 2021;
- un ordine presso __________ effettuato il 29 luglio 2021, il cui stato di consegna risulta “non confermato”;
- un ordine presso __________ del 7 settembre 2021, in parte completato mediante consegna il 9 settembre successivo ed in parte il cui stato di consegna risulta “non confermato”;
- un ordine presso __________ del 22 settembre 2021, la cui data di consegna era prevista per il 7 ottobre 2021.2 (cfr. all. a doc. 9)
Il 27 dicembre 2021, l’amministrazione – rilevato che la documentazione trasmessa dalla ricorrente non fornisce elementi sul periodo da marzo ad agosto 2021 - ha invitato la ditta a rispondere alle seguenti domande:
" 1. Illustrare i tempi standard di consegna per prodotto in periodo pre-pandemico e durante il periodo qui in esame (marzo 2021 - agosto 2021), per permettere di effettuare un corretto confronto. Vogliate produrre documentazione a comprova di quanto asserito;
2. Trasmettere eventuale ulteriore documentazione a comprova dei problemi nell’approvvigionamento e scarsità di materie prime o di semi-lavorati, specificatamente a tutto il periodo da marzo 2021 ad agosto 2021;
3. Specificare se l’azienda ha proceduto a nuove assunzioni durante il periodo da marzo 2020 ad oggi (v. allegato). Nell’affermativa, specificare i nominativi dei dipendenti, allegare i contratti di lavoro e indicare le ragioni di tale scelta;
4. Precisare se in periodo pandemia avete limitato gli orari di apertura dell’azienda, come parrebbe risultare dal sito web per quanto riguarda le aperture pomeridiane (v. allegato). Nell’affermativa, specificarne le ragioni (indicare in particolare se l’azienda ha introdotto misure particolare quali la possibilità di effettuare appuntamenti su chiamata o meno).”
In allegato, la Sezione del lavoro ha trasmesso alla ditta copia di un annuncio di lavoro apparso su __________ del __________ 2021, per il posto di “un/una tecnico riparatore elettrodomestici servizio esterno” presso la RI 1, la stampata del website della ricorrente che indica “negozio di elettrodomestici a __________ oggi aperto fino alle ore 12:00”, la stampata sempre del sito della ricorrente che in basso a destra indica che gli orari di apertura sono dalle ore 08:30 alle ore 12:00 e dalle 13:30 alle 18:00 dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 12:00 al sabato, mentre la domenica è chiuso (cfr. doc. 10 ed all.).
Il 10 gennaio 2022, la società ha risposto come segue:
" (…)
1. Si può tranquillamente confermare che i periodi di consegna pre-pandemia erano nell’ordine, da parte di tutti i nostri fornitori, dei 3 ai 5 giorni.
Quindi si richiede marzo 2021 – agosto 2021. Periodo durante il quale gli ordini presso i nostri fornitori sono stati posticipati, causa pandemia e con la mancanza di materie prime, da 1 a 3 mesi.
2. Riteniamo che la situazione pandemia globale / mondiale sia riconosciuta e anche dalla vostra Sezione del lavoro, Ufficio Giuridico e quindi anche dalla stampa scritta e parlata a livello nazionale e mondiale.
I ritardi nelle forniture in genere a dipendenza dei modelli e
della marca del fabbricante vanno considerati nell’ordine da 15 giorni a tre
mesi con conseguenze posticipo delle date di scadenza da quando dovrebbe essere
la fornitura, vedi __________.
Meraviglia la puntigliosa richiesta della vostra Sezione, ben sapendo che oltre
alla documentazione già inviatavi, risulta difficile inviare ulteriori atti,
per il fatto che i fornitori, si limitano nell’esporre sulle conferme d’ordine
“fuori stock / data di consegna non confermata”.
Per non perdere clientela ed in attesa delle forniture siamo gioco forza obbligati a mantenere inoperoso e a disposizione il personale.
All’arrivo degli apparecchi ordinati e confermati, dobbiamo essere immediatamente pronti a consegnare e installare gli apparecchi. Gli operai sono quindi spesso inoperosi ma a disposizione e questo con notevole perdita di ore di lavoro.
3. Alleghiamo copia dei contratti di lavoro.
Nuova assunzione (rimpiazzo di personale) dal 01-10-2021; pur non aumentando l’effettivo del personale a tal proposito va considerata la disdetta di un dipendente al 30.09.2021.
Nella nostra attività, come evidente, non è possibile il lavoro da casa e questo per la consegna, la fornitura e l’installazione degli apparecchi (lavatrici, frigoriferi, congelatori, lavastoviglie, lavanderie in generale): Questi lavori necessitano in ogni caso sempre di due persone.
Disponiamo di personale qualificato con tre tecnici per il servizio esterno, uno dei quali in alternanza funge da coppia all’uno o all’altro dipendente.
Se non vi è questa necessità ognuno dei tre lavora al servizio esterno in maniera indipendente.
4. Non abbiamo pianificato certi orari di lavoro e di apertura dell’azienda, ma se il Vostro Ufficio, faccia capo per certe contestazioni, si faccia pure carico di visitare i siti Google/Internet sia al mattino che al pomeriggio dato che gli orari ufficiai sono posti in calce a destre del sito WEB dunque una palese discordanza degli orari.
Si specifica che la sede della ditta è __________.
In quel di Camorino abbiamo un recapito telefonico ritirato dalla già fallita ditta __________.
Oggi chiude alle 12.00 / oggi è aperto fino alle 12.00 è sottinteso che se la pagina internet è visitata al mattino esce questa scritta. Non ci è noto il motivo di questa descrizione supplementare non autorizzata o da noi impostata.
Non abbiamo mai adottato gli orari testé citati ma abusivamente titolati sul sito WEB.
Fanno quindi stato gli orari esposti in calce a destra del sito da voi allegato nella lettera oggetto della presente risposta.
Le richieste telefoniche fuori orario da parte della clientela non riconducibili agli orari sopraccitati (apertura chiusura alle ore 12:00) sono sempre state evase tramite segreteria telefonica inserita o deviazione delle chiamate.
(…).
Va ricordato che la SECO ha esplicitamente precisato che una perdita di lavoro provocata dalla scarsità di materie prime o semi-lavorati non rientra nel normale rischio aziendale (…).
Tutt’oggi siamo in costante calo, sia delle consegne, sia delle riparazioni causato dalla mancanza di apparecchi da consegnare e parzialmente dalle componenti elettroniche necessarie per eseguire le riparazioni. Le cause dei ritardi sono state verbalmente notificate da parte dei fornitori come poc’anzi già citato.
Le richieste di ordini da parte della clientela ci sono ma rimangono inevase o fornite con notevole ritardo per la mancanza degli apparecchi. Con notevole sforzo da parte riusciamo talvolta a fornire a titolo gratuito apparecchi già usati o d’occasione in attesa dei nuovi per supplire alle necessità impellenti dei nostri clienti (congelatori, frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, piani di cotture, cucine, forni).”
(cfr. doc. 11)
La ditta ha, poi, tramesso alla Sezione del lavoro, oltre a quanto già inviatole in precedenza, la seguente documentazione:
- una lettera di data 2 novembre 2011 della __________, nella quale ai partner commerciali della medesima è stato comunicato un aumento dei prezzi del 5% dal 1° maggio 2021 sulle macchine da __________ e dal 1° agosto 2021 sull’insieme e dei prodotti, ad eccezione di quelli nuovi e di quelli il cui prezzo aveva subito un aumento dal 21 maggio 2021. Aumento dei prezzi che è il gruppo ha annunciato essere imprescindibile anche a decorrere dal gennaio/febbraio 2022;
- una lettera non datata, indirizzata dalla __________ ai propri partner commerciali, nella quale i medesimi sono stati informati sulle disponibilità delle macchine da caffè per il quarto trimestre del 2021 nel senso che l’accresciuta domanda a livello mondiale durante la crisi pandemica ha avuto conseguenze anche sull’impresa, segnatamente tradottasi nella scarsità di materie prime e di componenti, nonché di una diminuzione della capacità di consegna per certe categorie di prodotti;
- una comunicazione del giugno 2021 da parte della __________, dalla quale emerge che “come molte industrie in tutto il mondo, l’industria degli elettrodomestici sta attualmente vivendo una carenza di importanti componenti elettronici senza precedenti nel recente passato. Questo è accompagnato da aumenti estremi dei prezzi di molte materie prime e da un aumento considerevole delle tariffe di trasporto, specialmente dall’Asia all’Europa.
Per consentire una produzione economica in questo contesto, __________ aumenterà i prezzi di tutte le marche e categorie di prodotti di una media del 3.8% dal 01 ottobre 2021 (…)”;
- una comunicazione del dicembre 2021 da parte della __________, dalla quale si evince che “sulla scia della pandemia Covid-19, l’industria degli elettrodomestici continua a sperimentare carenza senza precedenti di componenti elettronici. Questo è accompagnato da aumenti estremi dei prezzi di molte materie prime e da un aumento significativo delle tariffe di trasporto. Per mantenere la produzione economica e la disponibilità delle nostre gamme in questo contesto, __________ aumenterà i pretti del 4.4% a partire dal 1° gennaio 2022”;
- una comunicazione della __________ del settembre 2021, nella quale è parimenti stato comunicato un aumento dei prezzi dei prodotti nell’ordine del 4-6% dal 1° ottobre 2021, ritenuto che “la disponibilità per quanto concerne le materie prime e il materiale di fornitura come anche le spese di trasporto continuano purtroppo a essere setto pressione”;
- un “ordine standard” della ricorrente del 27 maggio 2021, i cui apparecchi sono stati consegnati il 21 giugno;
- una fattura __________ per un ordine del 24 febbraio 2021, consegnato il 7 aprile successivo;
- una seconda fattura __________ per un ordine del 15 febbraio 2021, la cui consegna risulta effettuata il 23 aprile 2021;
- una terza fattura __________, per un ordine dell’8 ottobre 2020, consegnato il 5 maggio 2021
- una fattura __________ del 22 aprile 2021, dalla quale si evince che in tale data sarebbe avvenuta una consegna;
- il contratto di lavoro di __________ assunto alle dipendenze della ricorrente con contratto di durata indeterminata a decorrere dal 4 ottobre 2021 in qualità di riparatore nel settore degli elettrodomestici, per un salario mensile lordo fr. 4'000.- oltre ad anticipo spese di fr. 200.- mensili (cfr. all. a doc. 11).
Il 3 marzo 2022, la Sezione del lavoro ha chiesto alla ditta di completare ulteriormente le informazioni già fornite, e meglio come segue:
" (…)
1. Si osserva anzitutto che l’azienda postula l’indennità per lavoro ridotto per i suoi 5 dipendenti, di cui tre risultano essere attivi in qualità di personale tecnico addetto alle riparazioni (…).
Con scritto del 10 gennaio 2022, l’azienda indica di aver proceduto all’assunzione di un nuovo dipendente, il sig. __________ (“rimpiazzo di personale”) (…). Inoltre l’azienda precisa quanto segue: “disponiamo di personale qualificato con tre tecnici per il servizio esterno, uno dei quali in alternanza funge da coppia all’uno o all’altro dipendente. Se non vi è questa necessità ognuno dei tre lavoro al servizio esterno in maniera indipendente” (…).
Visto quanto precede, vogliate dettagliare le ragioni che hanno condotto l’azienda all’assunzione di nuovo personale con funzioni pari/simili ai lavoratori già disponibili, in un periodo in cui essa pretende di poter beneficiare dell’indennità per lavoro ridotto. (…)
2. Vogliate trasmettere copia della disdetta del contratto di lavoro del dipendente in uscita, di cui viene fatta menzione nel vostro scritto del 10 gennaio 2022 (…)” (cfr. doc. 12)
L’11 marzo 2022, la ditta ha risposto come segue alle richieste delle Sezione del lavoro:
" (…)
1. Come da voi affermato in effetti non vi sono state nuove assunzioni di personale, ma considerato gli impegni di servizio assunti con le Amministrazioni e fiduciarie, per il trasporto, consegna e spostamento negli immobili locativi è indispensabile disporre di personale formato per il trasporto consegne di un certo peso e volume.
Siamo quindi costretti a mantenere lo status quo del personale per il buon nome della ditta il mantenimento dei posti lavoro e gli impegni presi con la nostra clientela.
Lavatrici, frigoriferi liberi e da incasso, asciugabiancheria, ecc. non possono essere trasportati da una persona sola visto la volumetria, il peso e le difficoltà (scale, smontaggio e montaggio degli armadi da cucina), nonché le norme di sicurezza imposte dalla SUVA.
Quindi il personale sia pure anche in lavoro ridotto è necessario con queste unità per far fronte agli impegni presi e mai programmati ma sempre su richiesta di intervento da parte della clientela che fin dal 1985 ci è affezionata.
La nostra attività è prevalentemente in servizio esterno ed è difficile se non impossibile programmare il lavoro tanto è che il programma viene allestito con uno o massimo due giorni di anticipo a dipendenza delle richieste della clientela, nonché gli oramai noti ed imprevedibili ritardi nelle forniture.” (cfr. doc. 13)
La RI 1 ha altresì trasmesso copia della disdetta del contratto di lavoro presentato il 12 luglio 2021 per il 30 settembre successivo da __________ (cfr. all. a doc. 13).
Con la decisione su opposizione del 30 marzo 2022, l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha negato alla società il diritto a percepire le indennità per lavoro ridotto da marzo 2021 sulla base delle motivazioni suindicate (cfr. supra consid. 1.4. e doc. 14).
In sede ricorsuale, la società ha prodotto la seguente documentazione:
- un ordine per due apparecchi richiesti il 4 aprile 2022 e la cui data di consegna proposta era prevista per il 22 aprile, rispettivamente per il 4 maggio 2022 arrecante l’indicazione manoscritto “__________” (cfr. all. A1 a doc. I);
- un ordine presso __________ del 28 gennaio 2022, il cui “termine di consegna seguirà” (cfr. all. A2 a doc. I);
- un secondo ordine presso __________ del 14 aprile 2022, il cui termine di consegna era previsto in “2-3 settimane” (cfr. all. A3 a doc. I);
- una mail trasmessa da __________ ai propri partner commerciali in data 13 aprile 2022, dalla quale emerge quanto segue:
" (…) Purtroppo anche al termine del primo trimestre la situazione di consegna dei nostri elettrodomestici non è soddisfacente, come avrete notato nei vostri colloqui quotidiani con i clienti (…) Da diversi mesi di troviamo ad affrontare una difficile situazione di fornitura di determinati semiconduttori a livello globale ed in tutti i settori. (…) La situazione di fornitura resta ancora tesa e, per garantire il mantenimento della catena di fornitura, ci vediamo costretti ad apportare variazioni di modelli a breve termine anche nel corso dell’anno.”
ed in cui il gruppo ha informato i propri partner che sino a giugno 2022 non sarebbe stato possibile produrre gli apparecchi “home connect” (cfr. all. A4 a doc. I);
- un ordine del 27 dicembre 2021, dei cui sei apparecchi tre sono stati consegnati il 28 dicembre 2021, uno risultava disponibile dalla settimana del 27 dicembre 2021 ed i due rimanenti dalla settimana n. 13 dell’anno 2022, e meglio dal 28 marzo 2022 (cfr. all. A5 a doc. I);
- un ordine presso __________ del 4 aprile 2022, la cui data di consegna indicata (suscettibile di “ancora variare”) era prevista per il 22 giugno successivo (cfr. all. A6 a doc. I);
- un ordine sempre presso __________ del 14 aprile 2022, la cui data di consegna indicata, sempre con la possibilità di variare, risultava essere il 1° giugno 2022 (cfr. all. A7 a doc. I);
- un ordine presso __________ del 7 dicembre 2021, consegnato il 23 febbraio 2022 (cfr. doc. A8 all. a doc. I);
- un secondo ordine presso __________ dell’11 aprile 2022 la cui consegna risultava prevista per il 31 maggio 2022 (cfr. all. A9 a doc. I);
- un terzo ordine __________ di data 8 marzo 2022, arrecante per parte della merce l’indicazione manoscritta “ok ricevuto 25.03.2022”, per altra la data “12.04.2022” barrata e per altra la data “10.05.2022” (cfr. all. A10 a doc. I)
2.9. In relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto inoltrata dalla RI 1, il TCA ricorda innanzitutto che l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI, prevede che i lavoratori hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro”. (cfr. consid. 2.3.)
Per costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, Rubin, “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).
Le direttive della SECO (cfr. consid. 2.4.) stabiliscono peraltro chiaramente che “sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee”.
Questo Tribunale rammenta che la ricorrente è attiva da oltre 30 anni nel settore degli elettrodomestici (cfr. supra consid. 2.8. ed estratto del Registro di commercio; www.zefix.ch).
Pertanto il caso di specie non concerne una ditta costituita durante la pandemia (cfr. STCA 38.2021.46 del 25 ottobre 2021; STCA 38.2021.47 del 25 ottobre 2021).
Giova in ogni caso osservare che la perdita di lavoro di un’azienda costituita durante la pandemia è computabile se è dovuta, in particolare, a provvedimenti adottati dalle autorità, quali gli ordini di chiusura, a meno che non si sia confrontati con un abuso di diritto (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021; Prassi LADI ILR p.to D4; Direttiva 2021/06: Aggiornamento “Disposizioni speciali a causa della pandemia “ del 19 marzo 2021 p.to 2.2 c; Direttiva 2021/22 “Adeguamenti delle Prassi LADI” del 17 dicembre 2021 p.to D4a; consid. 2.4.).
La ricorrente ha inoltrato una prima domanda di lavoro ridotto per il periodo dal 1° marzo 2021 ed una seconda a valere dal 1° giugno 2021.
La Sezione del lavoro ha negato il diritto alle indennità per lavoro ridotto, d’un lato, perché dalle motivazioni addotte dalla ricorrente si evince che la perdita di lavoro non è computabile in quanto attinente al normale rischio aziendale e, d’altro lato, poiché l’oscillazione della cifra d’affari non si è tradotta in una diminuzione almeno del 25% (cfr. supra consid. 1.4.).
In concreto, questa Corte ritiene che l’operato della Sezione del lavoro meriti tutela.
Nella fattispecie, la RI 1 ha motivato l’introduzione del lavoro ridotto, tanto da marzo, quanto da giugno 2021, alla luce dell’asserita “mancanza di ordinazioni” e del fatto che la clientela non la “contatta per riparazioni e non porta in negozio apparecchi per il controllo” (cfr. supra consid. 1.1.). Successivamente, la società ha poi fatto valere che il mutato volume delle ordinazioni sarebbe da ricondurre al fatto che vi sarebbero “sempre più ordini online. Minori richieste di offerte e delibere. Mercato immobiliare molto rallentato” (cfr. supra consid. 2.8. e doc. 3).
La società ha, poi, preteso che le richieste di lavoro ridotto sarebbero, invece, dettate dal fatto che “abbiamo diversi lavori pianificati ma purtroppo senza aver ricevuto tempestivi avvisi e senza giustificazioni da parte dei fornitori vi sono notevoli ritardi nelle forniture”, ritenuto, in particolare, che i fornitori in questione “non danno un termine preciso per la fornita (sia di pezzi di ricambio che nuovi apparecchi) e questo a causa della mancanza di materie provenienti dall’Asia per l’assemblamento e il completamento dell’impiantistica, atta alla realizzazione e fornitura di merci ed apparecchi da noi ordinati” (cfr. supra consid. 2.8. e doc. 9).
Successivamente ha precisato che l’attività sarebbe “in costante calo, sia delle consegne, sia delle riparazioni causato dalla mancanza di apparecchi da consegnare e parzialmente delle componenti elettroniche necessarie per eseguire le riparazioni. (…) le richieste di ordine da parte della clientela ci sono ma rimangono inevase o fornite con notevole ritardo per la mancanza degli apparecchi.” (cfr. supra consid. 2.8. e doc. 11).
In sede ricorsuale ha ribadito di subire “l’attesa delle forniture (…) causata dai ritardi accumulati dai fornitori (…) nell’ordine di mesi”, riconducibile alla “situazione straordinaria di mercato” (cfr. supra consid. 1.5. e doc. I).
A proposito dei motivi indicati tanto nel preannuncio di lavoro ridotto del 16 febbraio, quanto in quello del 6 maggio 2021, per il periodo dal 1° marzo, rispettivamente, dal 1° giugno 2021, il TCA rileva che a decorrere dal 1° marzo 2021 non vigeva più l’imposizione di chiusura dei negozi a causa della pandemia Covid-19 (cfr. supra consid. 2.7.).
Alla luce della giurisprudenza riprodotta al consid. 2.6., questo tribunale ritiene che il calo delle ordinazioni e delle riparazioni / dei controlli degli apparecchi, costituisce una circostanza che rientra nel normale rischio aziendale. Analogamente vale per l’aumento delle vendite online, e meglio come osservato dalla resistente (cfr. supra consid. 1.4. e doc. 14; cfr. STCA 38.2016.23 del 2 agosto 2016 e supra consid. 2.6.).
Ne consegue che la perdita di lavoro non è computabile ai sensi dell’art. 33 LADI.
Con riferimento alla motivazione fatta valere in un secondo momento dalla ricorrente, e meglio al fatto che le ordinazioni da parte della clientela rimarrebbero insoddisfatte per mesi in conseguenza dei ritardi accumulati dai fornitori a causa della mancanza di parti di assemblaggio e materie prime, il TCA rileva che i documenti prodotti dalla ricorrente a dimostrazione di quanto appena indicato non sono sufficienti e non si riferiscono, se non residualmente, al periodo per il quale viene richiesto il diritto al beneficiare delle indennità per lavoro ridotto (marzo – agosto 2021).
In particolare, se dalla comunicazione dell’agosto 2021 del __________ emerge che “la situazione (…) dell’approvvigionamento dei nostri elettrodomestici” era “ancora tesa”, la ditta fornitrice ha in primo luogo imputato tale difficoltà, così come i ritardi nelle forniture, ad un aumento significativo (“superiore alla media”, “inaspettatamente alta”) della domanda di elettrodomestici occorso durante la fase pandemica ed al raggiungimento del limite delle capacità di produzione, in conseguenza del quale “i componenti importanti per la produzione non sono disponibili nelle quantità richieste” ed anche le risorse logistiche (container e tonnellaggio) scarseggerebbero (cfr. supra consid. 2.8. e all. a doc. 9).
La __________, dapprima, e meglio a novembre 2021 (quindi oltre il periodo che qui interessa), non ha, da parte sua, riferito tanto di una carenza di materie prime, quanto dell’aumento del loro prezzo che ha comportato un aumento del costo degli elettrodomestici (cfr. supra consid. 2.8. ed all. a doc. 11).
Successivamente, il fornitore ha comunicato le conseguenze della carenza di materie prime, ma con riferimento al quarto trimestre del 2021, allorquando ha riferito che ad essere toccati da problemi di disponibilità erano, in definitiva, due apparecchi per il caffè (cfr. supra consid. 2.8. ed all. a doc. 11).
La carenza di materie prime e l’aumento dei loro prezzi, alla pari delle tariffe di traporto, sono state annunciate, nel giugno 2021, dalla __________ che pure ha, però, riferito di un aumento significativo della domanda di elettrodomestici senza, per contro, accennare a ritardi nelle forniture, limitandosi, invece, ad annunciare un aumento del prezzo dei prodotti a decorrere dall’ottobre 2021 (cfr. supra consid. 2.8. ed all. a doc. 11).
La __________ ha poi emesso una comunicazione del tutto analoga anche a dicembre 2021, annunciando, questa volta, un aumento del 4.4% dei prezzi dal 1° gennaio 2022 (cfr. supra consid. 2.8. ed all. a doc. 11).
Parimenti ha proceduto __________ nel settembre 2021 (cfr. supra consid. 2.8. ed all. a doc. 11).
La tabella __________, non datata, non permette, inoltre, un corretto raffronto tra quelli che erano i tempi di consegna pre-pandemici ed i pretesi ritardi nelle consegne per il periodo da marzo ad agosto 2021.
Solo una minima parte delle conferme degli ordini versate agli atti dalla ricorrente si riferisce, poi, ai periodi oggetto dei preannunci di lavoro ridotto del 16 febbraio, rispettivamente, del 6 maggio 2021.
Giova, in ogni caso, ribadire che l’introduzione del lavoro ridotto non è avvenuta per i ritardi nelle consegne, fatti valere solo in un secondo momento dalla ditta, bensì per la mancanza di ordinazioni e per il fatto che la clientela della ricorrente non prendeva contatto con la medesima per la riparazione degli apparecchi, né li portava presso lo shop per il controllo.
Il TCA sottolinea, tuttavia, ricordato che la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), nella succitata Direttiva, ha esplicitamente precisato che una perdita di lavoro provocata dalla scarsità di materie prime o di semi-lavorati non rientra nel normale rischio aziendale (cfr. supra consid. 2.4.), che la situazione potrebbe essere diversa per eventuali domande di lavoro ridotto, successive al periodo qui esaminato (cfr., al riguardo, le pertinenti argomentazioni della Sezione del lavoro, consid. 1.4., pag. 3 e 4).
2.10. Secondo la giurisprudenza del TCA, inoltre, non tutte le oscillazioni della cifra d'affari giustificano la concessione dell'indennità per lavoro ridotto. Nondimeno nella misura in cui la diminuzione della cifra d'affari raggiunge o supera il 25% rispetto alla media del quadriennio precedente non può più essere considerata una fluttuazione normale dell'attività imprenditoriale, per cui non rientra più nel normale rischio aziendale (cfr. STCA 38.2016.23 del 2 agosto 2016; STCA 38.2009.39 del 7 settembre 2009; STCA 38.2008.67 del 12 febbraio 2009; STCA 38.2007.43 del 5 settembre 2007; STCA 38.2004.63 del 21 marzo 2005; STCA 38.2004.95 dell’8 marzo 2005; STCA 38.2004.19 dell’11 maggio 2004; STCA 38.2003.50 del 26 gennaio 2004; STCA 38 2002.183 del 24 marzo 2003; STCA 38.2002.95 del 18 ottobre 2002; STCA 38.2001.231 del 17 giugno 2002; STCA 38.2001.125 del 27 settembre 2001; STCA 38.2000.310 del 31 luglio 2001; STCA 38.2000.22 del 24 luglio 2000).
Sulla questione si vedano anche le STF C 302/05 del 25 luglio 2007 il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni riguardo alla prassi del TCA:
" 6.1 Per quel che attiene al merito della vertenza, può essere data adesione alla pronuncia impugnata, resa in ossequio ad una consolidata prassi giudiziaria cantonale, secondo la quale una flessione della cifra d'affari inferiore al 25% costituisce circostanza rientrante nella sfera normale del rischio aziendale di cui all'art. 33 cpv. 1 lett. a LADI.
È vero che il primo criterio entrante in linea di conto è quello delle ore di lavoro fornite. L'art. 32 cpv. 1 LADI dispone infatti che una perdita di lavoro è computabile, ai fini del diritto a indennità per lavoro ridotto, se è dovuta a motivi economici ed è inevitabile (lett. a) e se per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10% delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda (lett. b). È però anche vero che talora, in casi particolari come quello in oggetto, può essere opportuno confrontarsi con il criterio della cifra d'affari. Simile riferimento - perlomeno nelle circostanze della fattispecie - non costituisce soluzione insostenibile, contraria al diritto. D'altronde, il criterio della cifra d'affari non è nozione estranea in materia di indennità per lavoro ridotto. Così, giusta l'art. 51a cpv. 3 OADI, che disciplina le perdite di lavoro in seguito a perdite di clientela dovute a condizioni meteorologiche, l'attività dell'azienda è considerata notevolmente limitata se la cifra d'affari conseguita nel corrispondente periodo di conteggio non supera il 25% della media delle cifre d'affari realizzate nel corso degli ultimi cinque anni durante il medesimo periodo (cfr. pure, sul tema della cifra d'affari, Boris
Rubin, Assurance-chômage, 2a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag. 504 n. 6.1.8.1). Per quel che concerne poi gli eventuali rischi di una manipolazione arbitraria dei dati riferiti alla cifra d'affari, a prescindere da ipotesi di natura penale, occorre rilevare che è comunque possibile accertare agevolmente se vi siano stati spostamenti sospetti, esaminando la contabilità riferita ai periodi immediatamente precedenti e/o seguenti a quelli considerati. Ne consegue, in sostanza, che la soluzione adottata dalla Corte
cantonale, fondata sul criterio della cifra d'affari anziché su quello delle ore di lavoro fornite, può nella concreta fattispecie essere condivisa.
(...).
Da queste tavole sinottiche risulta un'oscillazione della cifra d'affari del 17,22% nei cinque mesi da gennaio a maggio 2004/2005 e del 16,3% nel corrispondente periodo 2003/2004. La variazione è invece del 17,61% nei tre mesi da marzo a maggio 2004/2005 e del 23,73% nel corrispondente trimestre 2003/2004.
Ora, in considerazione del fatto - come peraltro rilevato dai primi giudici e dalla Sezione cantonale del lavoro - che la cifra d'affari della X.________ Sagl, per il periodo entrante in linea di conto negli anni 2003-2005, ha avuto una variazione tra il 16,3% e il 23,73%, valori, questi, inferiori al limite determinante del 25%, le chieste prestazioni non possono essere assegnate.
A nulla giova alla ricorrente sostenere che i primi giudici hanno omesso di considerare in modo sufficiente la giovane età dell'azienda, fondata nel 1989 - ossia ben 16 anni prima della richiesta di indennità per lavoro ridotto -, quando la stessa ditta motiva l'introduzione del lavoro ridotto per mancanza di lavoro e per evitare eventuali licenziamenti. Premesso che la ditta in questione non può sicuramente essere considerata come "giovane", occorre
ricordare che, pur riconoscendo la difficile situazione del mercato in cui opera X.________ Sagl, riconducibile in parte anche all'apertura delle frontiere alle ditte estere, sicuramente concorrenziali, non è scopo dell'assicurazione contro la disoccupazione permettere al datore di lavoro di conservare personale in esubero quando già per sua stessa ammissione afferma esservi "crisi di lavoro", e in particolare quando asserisce che la perdita di lavoro temporanea è riconducibile ad una "politica sbagliata", verosimilmente intendendo la normativa entrata in vigore favorevole all'espansione nel Cantone Ticino di ditte italiane situate in prossimità del confine. Compete infatti al datore di lavoro, e non alle assicurazioni sociali, prevedere l'evoluzione e prendere provvedimenti adeguati e tempestivi per rendere efficiente e autonoma la ditta, a prescindere dall'evoluzione generale del mercato per effetto di mutamenti legislativi a livello europeo.".
In una sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004 il Tribunale federale, confermando un giudizio di questo Tribunale, ha negato il diritto a beneficiare di indennità per lavoro ridotto a una ditta attiva nel settore delle materie plastiche, rilevando in particolare:
" (…) L'autorità cantonale ha inoltre giustamente rilevato come sia la cifra d'affari che l'effettivo del personale impiegato dalla ricorrente fossero aumentati nel 2001 rispetto all'anno precedente, il che indicava un incremento del lavoro e non certo una sua diminuzione, circostanza questa che escludeva l'assegnazione delle chieste prestazioni.
Pure correttamente i primi giudici hanno infine asserito non essere scopo della LADI permettere al datore di lavoro di conservare personale in esubero, per poter far fronte, se del caso, ad eventuali aumenti di attività per periodi di tempo limitati. (...)"
In una sentenza 38.2021.15 del 29 novembre 2021, il TCA ha ritenuto che l’oscillazione della cifra di affari realizzata da una ditta dopo lo scoppio della pandemia COVID-19 rientrava nel normale rischio aziendale in quanto, quella ottenuta da gennaio a maggio 2021 era inferiore del 10% rispetto a quella del 2020 ed era superiore, a parità di collaboratori, rispetto a quella del 2019.
In un’altra sentenza 38.2021.100 del 21 marzo 2022 nella quale questa Corte ha confermato il rifiuto di riconoscere a una Sagl che gestisce un esercizio pubblico il diritto alle indennità per lavoro ridotto nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 gennaio 2022 innanzitutto in quanto la fluttuazione della cifra d’affari rispetto agli anni precedenti (periodo 2017-2019, ad esclusione del 2020 nel quale è scoppiata la pandemia COVID-19) è inferiore al 25%. In quel caso, il TCA ha sviluppato queste considerazioni:
" (…) Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ricorda innanzitutto che il confronto deve essere effettuato con la cifra d’affari media conseguita nello stesso periodo dei quattro anni immediatamente precedenti.
Nel caso concreto si tratta del periodo 2017-2020.
Confrontando la media della cifra d’affari conseguita in settembre e ottobre 2021, con quella conseguita mediamente nel periodo citato la riduzione della cifra d’affari sarebbe soltanto dell’11,82%.
L’amministrazione ha tuttavia effettuato un’ulteriore calcolo nel quale non ha considerato l’anno 2020, pesantemente influenzato dallo scoppio della pandemia ed ha considerato soltanto un periodo di tre anni, a vantaggio della ricorrente.
Il TCA ritiene corretto il modo di operare dell’amministrazione vista la situazione del tutto eccezionale provocata dalla pandemia COVID-19.
Questo Tribunale ricorda peraltro che la regola dei quattro anni fissati dalla giurisprudenza cantonale non è assoluta ed è possibile, per validi motivi, prendere in considerazione anche un periodo inferiore di tempo (cfr. STF 302/05 del 25 luglio 2007 e STCA 38.2021.55 del 29 novembre 2021, riassunte al consid. 2.8).
Confrontando le cifre d’affari conseguite nel periodo settembre - novembre 2021 con quelle realizzate mediamente negli anni 2017-2019 risulta nel caso concreto una diminuzione della cifra d’affari al 23,15%.
Siccome tale oscillazione è inferiore al 25% essa rientra nel normale rischio aziendale del datore di lavoro per cui, a ragione, la Sezione del lavoro ha negato al ricorrente il diritto a beneficiare di indennità per lavoro ridotto. (…)”.
In una sentenza 38.2022.9-10 dell’11 luglio 2022, questa Corte ha confermato l’operato dell’amministrazione che aveva negato ad una società anonima, attiva principalmente nel commercio internazionale di prodotti alimentari, il diritto alle indennità per lavoro ridotto, poiché, nel periodo ottobre-dicembre 2020, la cifra d’affari non solo non aveva subito una diminuzione almeno pari al 25% rispetto al quadriennio precedente, ma era, anzi, aumentata, mentre nel periodo da gennaio a marzo 2021, la fluttuazione rispetto agli anni precedenti era inferiore al 25%.
2.11. In relazione alle domande per lavoro ridotto inoltrate dalla RI 1, si rammenta che la Sezione del lavoro – tenendo conto delle cifre d’affari realizzate dopo il 2019 e quindi successivamente all’aumento dell’organico annunciato dalla ricorrente - ha negato il diritto alle indennità perché, sulla scorta dei dati forniti dalla ricorrente, non è riscontrabile un importante calo della cifra d’affari, e meglio nella misura del 25 % (o più) (cfr. supra consid. 1.4. e doc. 14).
Chiamato a pronunciarsi, il TCA rileva che dai dati forniti dall’azienda emerge, come posto in evidenza dalla Sezione del lavoro nella decisione su opposizione qui impugnata (cfr. supra consid. 1.4. e doc. 14), che la cifra d’affari realizzata dalla ricorrente tra marzo ed agosto 2021 (pari a totali fr. 559'574.-) è superiore tanto a quella realizzata nello stesso periodo nel 2020 (pari a totali fr. 491'549.-), quanto a quella conseguita nel 2019 (fr. 466'877.-).
In concreto, quindi, non solo non si ravvisa una diminuzione della cifra d’affari che permetta di riconoscere alla ricorrente il diritto alle indennità per lavoro ridotto (25%), ma la stessa è, anzi, aumentata.
Quanto alla censura ricorsuale secondo cui non sarebbe possibile “programmare e gestire il personale in modo ottimale. Come già spiegato nelle argomentazioni date alla Sezione del lavoro, il personale deve essere a disposizione. Purtroppo ci troviamo nell’impossibilità di occuparlo al 100% per effettuare le riparazioni o le consegne programmate e questo causata dalla mancanza e disponibilità delle merci o ricambi” (cfr. supra consid. 1.5. e doc. I), il TCA rammenta che in una sentenza del 20 giugno 1996, pubblicata in SVR 1996 ALV Nr. 78, l’Alta Corte ha stabilito che “qualora nel settore alberghiero il tempo di presenza dei lavoratori resti immutato, il fatto che il lavoro da effettuare diminuisca non può fondare un diritto ad indennità per lavoro ridotto; decidere altrimenti equivarrebbe a mettere a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione una parte della retribuzione dovuta dal datore di lavoro (consid. 2)” (cfr. anche la STCA 38.2021.55 del 29 novembre 2021).
Alla luce delle considerazioni esposte, la decisione su opposizione del 30 marzo 2022 deve essere confermata.
2.12. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto il ricorso è dell’8 aprile 2022, per cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.
Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti