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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 15 gennaio 2022 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 5 gennaio 2022 emanata da |
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Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 10 maggio 2021 la Sezione del lavoro ha riconosciuto allo RI 1 (in seguito: lo Studio), fondato nel 2002, il diritto ad indennità per lavoro ridotto dal 23 aprile al 22 ottobre 2021 (cfr. Doc. A10).
Il 25 ottobre 2021 lo Studio ha chiesto il prolungamento dell’orario ridotto.
Il lavoro ridotto concerne i due dipendenti della società, la durata probabile è riferita al periodo 1° novembre 2021 - 31 gennaio 2022 e la perdita di lavoro probabile è del 50% (cfr. Doc. 1).
Lo Studio ha inoltre precisato che:
" (…)
Fornite indicazioni in merito alle ordinazioni e allo sviluppo del volume d’affari
a) Motivi alla base del mutato volume di ordinazioni
RALLENTAMENTO DEI PROGETTI, PROGETTI SOSPESI A CAUSA PANDEMIA
b) Cifra d’affari mese per mese degli ultimi due anni
c) Volume delle ordinazioni attuale, ca. fr. 20’000
volume dello stesso periodo dell’anno precedente ca. fr. 20’000
e volume dello stesso periodo di 2 anni fa ca fr. 40’000
d) Probabile sviluppo del volume di affari nei prossimi quattro mesi ca. fr. 10’000
Indicate in modo dettagliato i motivi che vi hanno indotto a introdurre il lavoro ridotto
a) Motivi alla base dell’introduzione o della reintroduzione del lavoro ridotto mancanza di lavoro per occupare tutto il tempo
b) Quali misure sono state adottate per evitare il lavoro ridotto? Partecipazione a corsi di aggiornamento
c) Sono state differite delle ordinazioni? NO
Se sì, perché? Tipo e volume delle ordinazioni differite
Indicate le ragioni per le quali, a Vostro parere, la perdita di lavoro è solo temporanea (...)” (Doc. A9)
Il 3 novembre 2021 la Sezione del lavoro ha chiesto di:
" (…)
- indicare e inviare materiale a comprova per ogni progetto che ha subito un ritardo, quanto segue:
- nome del committente
- tipo di lavoro da eseguire e luogo dello stesso
- data che era stata prevista per l’inizio dei lavori
- periodo di esecuzione previsto
- motivi e responsabili del ritardo in relazione allo specifico lavoro
- inviare copia dei contratti di lavoro;
- indicare in modo dettagliato i motivi che vi hanno indotto a introdurre il lavoro ridotto
- motivi alla base dell’introduzione del lavoro ridotto
- quali misure sono state adottate per evitare il lavoro ridotto?
- indicare le ragioni per le quali a Vostro parere la perdita di lavoro è solo temporanea;
- fornire la cifra d’affari da maggio a ottobre 2021 e quella presumibile per i 3 mesi successivi. (…)” (Doc. 2)
Il 5 novembre 2021 l’arch. __________ ha così risposto:
" (…)
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1. nome committente |
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tipo di lavoro |
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a __________ palazzina |
__________ |
eseguito progetto e domanda di costruzione 10.6.2020 |
Da eseguire piani in Ca. 40'000 fr. |
Lavoro sospeso in attesa decisione proprietario |
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Licenza allegata |
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inizio previsto 2021? |
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inizio ancora sospeso |
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(importo per domanda già pagato) |
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b __________ palazzina |
__________ |
Eseguito progetto e domanda di costruzione 18.12.2019 |
Da eseguire piani esecutivi ca fr. 30’000 |
Lavoro sospeso in attesa decisione proprietario |
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licenza allegata |
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Inizio previsto 2021? |
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Inizio ancora sospeso |
2. preventivi lavori Altri lavori di un totale da eseguire eseguire nei
* allegati di ca. fr. 10'000 prossimi 3
mesi
3. Motivi del ritardo, i proprietari attendono di vendere una parte di appartamenti si inizierà il prossimo anno
4. Lavoro ridotto per eseguire i piccoli lavori e per concludere quelli in corso e lavori saltuari di consulenza
5. A mio parere il lavoro ridotto è temporaneo in attesa che si concretizzino le opere in corso e già progettate e approvate
6. Cifra d’affari maggio-settembre ca fr. 18'000 sussidi ca. fr. 14'866.65
7. Per i prossimi tre mesi è previsto il lavoro per ca. fr. 10'000 sperando che partano i due lavori sospesi.
8. Preventivi onorari lavori da architetto da eseguire nel tempo successivo; anno prossimo ca fr. 70'000. (…)” (Doc. 3)
Nel calcolo d’onorario prodotto dallo RI 1, datato 9 novembre 2018, per l’“__________” figura un importo di fr. 61'604 mentre in quello datato 22 giugno 2015, relativo allo “__________” di __________ figura un importo di fr. 15'000 (cfr. Doc. 3).
1.2. Con decisione del 17 novembre 2017 la Sezione del lavoro si è opposta al versamento di indennità per lavoro ridotto dal 1° novembre 2021 al 31 gennaio 2022, rilevando:
" (…) Nel caso in esame, dalla documentazione presentata dall'azienda, lo scrivente Ufficio rileva come per i progetti __________ di __________ e __________ di __________, l'azienda indica che i lavori sono sospesi "in attesa decisione proprietario" e "inizio ancora sospeso". Inoltre, come motivo del ritardo, l'azienda indica che "I proprietari attendono di vendere una parte di appartamenti, si inizierà il prossimo anno". L'oscillazione delle commesse nel corso dell'anno, i differimenti di termini voluti dal committente e le mancate delibera da parte degli stessi, sono circostanze che, per costante giurisprudenza, appartengono al normale rischio aziendale. Soltanto se esse presentano un carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all'indennità per lavoro ridotto, ciò che non è il caso nella fattispecie. (…)” (Doc. 4)
Il 4 dicembre 2021 l’arch. __________ ha inoltrato una tempestiva opposizione nella quale si è così espresso:
" (…) non condivido la vostra decisione del 17 novembre scorso di non concedere l’indennità per lavoro ridotto (punto 3) per i seguenti motivi:
A causa della pandemia i lavori sono previsti ma non vengono eseguiti e ciò causa una perdita di incassi. Gli unici lavori sono piccole consulenze e che danno delle entrate non sufficienti a far fronte alle spese.
Lo scorso anno il disavanzo dello studio è stato di fr. 101'130.22
Le entrate sono state questi 6 mesi 2021 di fr. 20'404 chiaramente non sufficienti per far fronte alle spese e ai salari.
Chiedo perciò che venga accettata l’indennità di lavoro ridotto anche per i mesi di novembre e dicembre. (…)” (Doc. 5)
Il 22 dicembre 2021 la Sezione del lavoro ha inviato allo Studio il seguente scritto:
" (…) Per procedere all’esame della vostra opposizione è necessario completare le informazioni a nostra disposizione, pertanto vi chiediamo di fornirci le seguenti informazioni/documenti:
- comprovare (p.es. tramite dichiarazioni dei committenti) il fatto che quanto da voi asserito (ossia “i proprietari attendono di vendere una parte di appartamenti si inizierà il prossimo anno”) è dovuto alla pandemia da Covid-19;
- indicare i motivi per cui lo __________ di __________ (la cui proposta di onorario è datata addirittura 22 giugno 2015) i piani esecutivi non sono ancora stati realizzati;
- inviare copia dei conti economici degli anni 2018 e 2019;
- inviare copia della dichiarazione dei salari AVS 2017-2020;
- indicare su una vostra tabella la cifra d’affari conseguita mensilmente da gennaio a novembre 2021. (…)” (Doc. 6)
L’arch. __________, il 27 dicembre 2021 ha fornito la seguente precisazione a proposito dello stabile di __________:
" (…) i piani esecutivi del progetto __________ di __________ non sono stati eseguiti poiché dopo la fine dei primi stabili si è verificato il problema della pandemia (2020), e la committenza ha sospeso la costruzione del terzo stabile, per il peggioramento dell’edilizia a causa del Covit (recte: Covid) 19.
La licenza edilizia è ancora valida fino al 17 giugno 2022 e ci auguriamo che per tale data si possano iniziare i lavori (…).” (Doc. 7)
Riguardo allo stabile di __________ egli ha allegato la domanda del 25 novembre 2021 della __________ al Comune di __________ con la quale viene richiesto il rinnovo della licenza edilizia del 17 dicembre 2019 (demolizione edificio esistente ed edificazione di un nuovo stabile) “a causa del ritardo di inizio lavori dovuto al Covit (recte: Covid) 19”.
Lo Studio ha pure prodotto il Bilancio d’esercizio 2018, il Bilancio d’esercizio 2019, la dichiarazione dei salari per il periodo 2017-2020 relativi ai due dipendenti __________ e __________ e l’elenco delle entrate e delle uscite per i primi undici mesi del 2021 (cfr. doc. 7).
1.3. Con decisione su opposizione del 5 gennaio 2022 la Sezione del lavoro ha confermato la decisione del 17 novembre 2021, rilevando:
" (…)
3.
Nella fattispecie concreta, dai documenti agli atti si evince che la perdita di lavoro non è computabile, in quanto l'azienda non ha sufficientemente comprovato il nesso causale con la pandemia.
Anzitutto, va detto che nel 2020 il numero di transazioni immobiliari è aumentato del 5,7% rispetto al 2019 (cfr. 09_Costruzioni e abitazioni.indd (ti.ch), p. 7). Nel 2021, inoltre, le statistiche hanno rivelato una tendenza positiva delle domande di costruzione (crescita del 40.1% per l'edilizia abitativa) (cfr. Concessioni edilizie e costruzioni (cdt.ch); Temi - Ustat - Cantone Ticino). Ne consegue che lo scoppio della pandemia ha avuto un effetto negativo sul settore dell'edilizia e dell'immobiliare solamente per qualche mese, e, perlomeno a partire da inizio 2021, il citato settore ha potuto ristabilirsi gradualmente. Pertanto, se è vero che i committenti dei progetti menzionati dall'opponente (edificazione della palazzina sul fondo part. no. __________ RFD __________ e edificazione del progetto __________ di __________) appaiono essere sospesi, a dire dello RI 1, a causa della pandemia da Covid-19, è anche vero che tali progetti sono stati sospesi unicamente per volere dei committenti e non a causa di provvedimenti dell'autorità; è quanto affermato dall'opponente stessa che ha sottolineato che "(...) i proprietari attendono di vendere una parte di appartamenti si inizierà il prossimo anno". Il fatto che tale stallo nella vendita di immobili sia dovuto al Covid-19 viene sconfessato dai dati riportati dall'Ufficio cantonale di statistica che, come visto sopra, ha riscontrato un andamento positivo della vendita di immobili nel 2020 rispetto al 2019.
Ad ogni buon conto, la tesi dell'opponente, consistente a dire che i lavori preventivati sono stati sospesi, non le è d'aiuto, giacché si tratta di un'eventualità che - alla stregua dell'insolvenza di un committente - deve essere presa in conto e sostenuta dall'artigiano. Essa rientra pertanto nel normale rischio aziendale della società. Ciò a maggior ragione a quasi due anni dallo scoppio della pandemia, visto e considerato che per il settore dell'edilizia non vi sono più state restrizioni imposte dall'autorità e che il Covid-19 non riveste più un carattere imprevedibile e straordinario in questo settore, considerati anche i dati statistici sopra riportati che denotano un andamento positivo nel settore.
Il fatto che l'opponente lamenti una difficoltà finanziaria e asserisca di far fatica a sostenere le spese fisse (costi del personale e altri costi) non ha rilevanza dal punto di vista dell'indennità per lavoro ridotto, ritenuto che quest'ultima ha come scopo di preservare i posti di lavoro e non quello di apportare un sostegno puramente finanziario alle aziende. Di conseguenza, per i motivi suindicati il diritto all'indennità per lavoro ridotto non può essere riconosciuto all'azienda.
4.
A titolo abbondanziale si rileva inoltre che giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, le persone che, come i soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, non hanno diritto alle indennità per lavoro ridotto.
Benché trattasi di un presupposto la cui verifica spetta agli altri organi di applicazione della LADI - e meglio alla Cassa di disoccupazione designata - l'UG si limita a rilevare in questa sede che a Registro di commercio risulta essere iscritto il signor __________ con procura individuale e pertanto abilitato a vincolare l'azienda in tutti gli affari conformi al suo scopo (art. 459 cpv. 1 CO).
Si rende quindi attenta la cassa di disoccupazione designata, che il succitato dipendente, in quanto titolare di una procura individuale e quindi in grado di influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, non avrebbe comunque diritto all'indennità per lavoro ridotto. (…)” (Doc A1)
1.4. Contro questa decisione l’arch. __________ ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede che venga riconosciuto il diritto alle indennità per lavoro ridotto richieste il 25 ottobre 2021 e al riguardo ha rilevato:
" (…)
La richiesta di indennità per lavorio ridotto è necessaria per mantenere i posti di lavoro per due persone (una a tempo parziale).
Le considerazioni espresse in merito alla situazione generale del mercato edilizio non riguardano purtroppo il nostro ufficio poiché il lavoro è limitato e ridotto per i motivi già esposti.
Devo far notare che l'arch. __________ è dipendente dello studio e, pur avendo il diritto di firma, non fa parte dell'organo decisionale supremo dell'azienda.
La signora __________, pure non fa parte dell'amministrazione.
Faccio inoltre notare che nel mese di novembre le entrate per onorari sono state di fr. 7'027.35 e le uscite di fr. 11'320.
Nel mese di dicembre entrate fr. 7'380.00 uscite 12'204.70 si è dovuto intervenire con apporto di capitale.
Le minori entrate sono dovute all'entità lavoro ridotto
Come già indicato, alcuni clienti, a causa della situazione prodotta dal Covit 19 hanno ritardato l'esecuzione e delle opere previste e quindi la mancanza di lavoro e di entrate preventivate. (…)” (Doc. I)
1.5. Nella sua risposta di causa del 28 gennaio 2022 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…) Nella fattispecie concreta, va detto che nel 2020 il numero di transazioni immobiliari è aumentato del 5,7% rispetto al 2019 (cfr. 09_Costruzioni e abitazioni.indd (ti.ch), p. 7). Nel 2021, inoltre, le statistiche hanno rivelato una tendenza positiva delle domande di costruzione (crescita del 40.1% per l'edilizia abitativa) (cfr. Concessioni edilizie e costruzioni (cdt.ch); Temi - Ustat - Cantone Ticino). Ne consegue che lo scoppio della pandemia ha avuto un effetto negativo sul settore dell'edilizia e dell'immobiliare solamente per qualche mese, e, perlomeno a partire da inizio 2021, il citato settore ha potuto ristabilirsi gradualmente.
Pertanto, se è vero che i progetti menzionati dall'insorgente (edificazione della palazzina sul fondo part. no. __________ RFD __________ e edificazione del progetto __________ di __________) appaiono essere sospesi, diversamente da quanto asserito dallo RI 1, essi lo sono unicamente per volere dei proprietari e non a causa della pandemia da Covid-19 (ciò che peraltro non è stato comprovato dalla ricorrente). Tant'è che anche la ricorrente medesima ha sottolineato che "(...) i proprietari attendono di vendere una parte di appartamenti si inizierà il prossimo anno". Il fatto che tale Stallo nella vendita di immobili sia dovuto al Covid-19 viene sconfessato dai dati riportati dall'Ufficio cantonale di statistica che, come visto sopra, ha riscontrato un andamento positivo della vendita di immobili nel 2020 rispetto al 2019.
Alla luce di quanto precede, la tesi dell'insorgente, consistente a dire che i lavori preventivati sono stati sospesi, non le è d'aiuto, giacché si tratta di un'eventualità che - alla stregua dell'insolvenza di un committente - deve essere presa in conto e sostenuta dall'artigiano. Essa rientra pertanto nel normale rischio aziendale della società. Infatti, la sospensione dell'esecuzione delle opere previste non ha un carattere straordinario, ritenuto che il nesso causale con la pandemia da Covid-19 non è stato comprovato.
Il fatto che la ricorrente lamenti una difficoltà finanziaria e asserisca di far fatica a sostenere le spese fisse (costi del personale e altri costi) non ha rilevanza dal punto di vista dell'indennità per lavoro ridotto, ritenuto che quest'ultima ha lo scopo di indennizzare una perdita di lavoro computabile, ciò che in concreto non è realizzato.
Di conseguenza, per i motivi suindicati il diritto all'indennità per lavoro ridotto non può essere riconosciuto all'azienda. (…)” (Doc. III)
1.6. Il 31 gennaio 2022 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. Doc. IV). La ricorrente, il 3 gennaio (recte: febbraio) 2022, ha inviato uno scritto del seguente tenore:
" (…)
La richiesta di indennità per lavorio ridotto è necessaria poiché e temporanea e serve per conservare i posti di lavoro per due persone (una a tempo parziale).
Le considerazioni espresse in merito alla situazione generale del mercato edilizio non riguardano purtroppo il nostro ufficio poiché il lavoro è limitato e ridotto per i motivi già esposti, inoltre la situazione del mercato immobiliare e delle nuove costruzioni non è come presentato, basta vedere gli annunci di vendita di appartamenti e stabili e di affitto che riempiono le pubblicità dei giornali e della televisione.
Devo far notare che l'arch. __________ è dipendente dello studio e, pur avendo il diritto di firma, non fa parte dell'organo decisionale supremo dell'azienda.
La signora __________, pure non fa parte dell'amministrazione.
Faccio inoltre notare che nel mese di novembre le entrate per onorari sono state di fr. 7'027.35 e le uscite di fr. 11'320 e la situazione si è protratta anche nel mese di dicembre entrate fr. 7'380.00 uscite 12'204.70 si è dovuto intervenire con apporto di capitale.
Le minori entrate sono dovute alla diminuzione del lavoro a causa della pandemia che ha ridotto l'attività economica e riducendo il lavoro di progettazione di nuovi stabili.
Come già indicato, alcuni clienti, a causa della situazione prodotta dal Covit 19 hanno ritardato l'esecuzione e delle opere previste e altri, a causa dei ritardi provocati dall'approvazione della licenza, hanno rinunciato al progetto, creando una situazione di mancanza di continuazione dei lavori di progettazione previsti.
Il peggioramento della situazione finanziaria è chiaramente dovuto alla presenza del Covit 19, poiché negli anni scorsi e nei mesi precedenti la pandemia il lavoro è sempre stato continuo, la difficoltà finanziaria, nel concreto si è realizzata. (…)” (Doc. V)
Al riguardo, il 18 febbraio 2022, la Sezione del lavoro ha rilevato:
" (…) la risposta della parte ricorrente non apporta argomenti nuovi rispetto a quanto già sostenuto in sede di opposizione e di ricorso, di conseguenza lo scrivente Ufficio non può che riconfermarsi integralmente nelle considerazioni e conclusioni già esposte sino ad ora. (…)” (Doc. VII)
in diritto
2.1. I presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.
Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
" a. sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di lavoro non è stato disdetto;
d. la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."
Secondo il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
I requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.
L’art. 32 cpv. 1 LADI prevede che:
" Una perdita di lavoro è computabile se:
a. è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e
b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”
Il cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;
" Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione dell’esercizio.”
Al riguardo l’art. 51 OADI precisa quanto segue:
" 1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del danno.
2 La perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:
a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;
b. il contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i combustibili;
c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;
d. interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;
e. danni causati da forze naturali.
3 La perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.
4 La perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di lavoro è computata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro individuale.”
La clausola relativa ai casi di rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a situazioni che non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che rendono più difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di circostanze eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è esaustivo (cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).
L’art. 33 LADI enuncia:
" (…)
1 Una perdita di lavoro non è computabile:
a. se è dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
b. se è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado d’occupazione;
c. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
d. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
e. in quanto concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo oppure;
f. se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.
2 Il Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la perdita di lavoro non è computabile.
3 Il Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado d’occupazione.”
Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è
sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di
quest'ultimo;
c. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.2. Nella Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha stabilito che:
" (…)
C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.
C4 La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare, in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di adottare.
C5 Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare un'occupazione presso un altro datore di lavoro.
C6 Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma di prodotti alle nuove esigenze del mercato).
(…).
C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.
(…).
D1 Una perdita di lavoro non è computabile se:
· è dovuta ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;
· è causata da oscillazioni stagionali del grado di occupazione;
· cade in giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;
· concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;
· concerne persone vincolate da un rapporto di tirocinio;
· concerne persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;
· è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.
La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)
ð Giurisprudenza
DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di istituto)
DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è solo temporanea)
DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera normale del rischio aziendale)
Sfera normale del rischio aziendale
D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono essere calcolate in anticipo.
D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per l'azienda sono computabili.
(…)
D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.
D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare: le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente; le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del datore di lavoro o di un dirigente.
(…).
D6b Un periodo di recessione può essere sufficiente a porre un’azienda in una situazione di difficoltà. Le conseguenti perdite di lavoro non rientrano più nella sfera normale del rischio aziendale se il datore di lavoro può dimostrare in modo plausibile che tali perdite sono effettivamente attribuibili alla recessione. Il fatto che tutti i datori di lavoro possano essere interessati allo stesso modo dalla recessione è irrilevante. Per contro se il datore di lavoro, a prescindere dalla recessione, attribuisce la perdita di lavoro principalmente a motivi che non sono direttamente legati alla situazione economica (ad es. ritardo nei termini in seguito a opposizioni nella procedura relativa al permesso di costruzione), non è sufficiente indicare quale motivo la recessione per giustificare un diritto all’ILR. Poiché in questo caso la situazione economica recessiva non è adeguatamente causale per le perdite d’incarichi o rispettivamente per le perdite di lavoro. Si può parlare di periodo di recessione in particolare in caso di calo della cifra d’affari o delle ordinazioni e in presenza di previsioni economiche negative per un numero considerevole di aziende, in generale o in determinati settori.
I seguenti indici danno delle indicazioni sui segni di una congiuntura di recessione
- un aumento massiccio dei preannunci di lavoro ridotto rispetto allo stesso mese dell’anno precedente Rapporto LAMDA DM09 https://lamda.alv.admin.ch/MicroStrategy/servlet/mstrWeb
- analisi congiunturali della Confederazione sull’economia nel suo complesso e sui principali rami economici («Konjunkturtendenzen», pubblicazione sulle tendenze congiunturali, non disponibile in italiano) https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/konjunktur.html
- Barometro congiunturale KOF (KOF Economic Barometer), Indicatore dell’occupazione KOF (KOF Employment Indicator) e Indicatore della situazione commerciale (KOF Business Situation Indicator), https://kof.ethz.ch/it/previsioni-indicatori/indicatori.html (non disponibili in italiano)
- Dati relativi al commercio estero (in particolare sulle esportazioni) https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/temi/statistica-del-commercio-esterosvizzero/dati.html
- Andamento dell’indice della costruzione https://www.kof.ethz.ch/prognosen-indikatoren/indikatoren/kof-baublattausblick.html (non disponibile in italiano)”
2.3. Nella “Direttiva 2020/10: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio 2020 in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.
In quest’ultima la SECO ha precisato che:
" (…)
2.1 Perdita di lavoro temporanea
Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee.
2.2 Perdite di lavoro per motivi economici
A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è una giustificazione insufficiente.
(…).
2.3 Perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro
Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità cantonali o comunali.
Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di raggiungere il luogo di lavoro.
Al contrario, non sono computabili le perdite di lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51 cpv. 3 OADI).
(…).
2.5 Diritto all’ILR nell’ambito del graduale allentamento delle restrizioni
Con il graduale allentamento delle restrizioni, per la maggior parte delle aziende interessate il provvedimento delle autorità decade come giustificazione. Pertanto, in linea di principio, l’attività deve essere ripresa non appena consentito. Questo requisito è espressione dell’obbligo di riduzione del danno. Tuttavia, vi sono quattro situazioni in cui il diritto all’ILR può ancora sussistere:
(1) In base alle misure sanitarie ancora in vigore, un’azienda può riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori. In questo caso, il diritto all’ILR è concesso per la perdita di lavoro di quei collaboratori che non possono essere reimpiegati o che possono esserlo solo parzialmente, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto. In questo caso, la perdita di lavoro computabile è ancora dovuta a provvedimenti delle autorità e si applica l’art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l’art. 51 OADI.
(2) Per ragioni economiche, un’azienda può riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori oppure non è in grado di procurarsi i prodotti necessari per una completa ripresa delle sue attività e quindi può riassumere soltanto parte della sua forza lavoro. La perdita di lavoro computabile è dovuta alle conseguenze economiche della pandemia. Il diritto all’ILR è ancora valido, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto.
(3) Un’azienda deve continuare a restare chiusa se non è in grado di attuare le misure comportamentali e igieniche richieste o se si prevede che, alla riapertura, le perdite saranno superiori a quelle riportate durante la temporanea chiusura. Qualora sia oggettivamente impossibile attuare le necessarie misure comportamentali e igieniche, il lavoro deve essere sospeso. In questo caso il datore di lavoro ha diritto all’ILR per i collaboratori interessati, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le perdite alla riapertura supererebbero quelle riportate durante la chiusura temporanea. In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.
(4) Un’azienda deve continuare a restare chiusa come conseguenza indiretta dei provvedimenti delle autorità ancora in vigore. Ad esempio, un ristorante non può riaprire perché è raggiungibile soltanto tramite un’azienda di trasporto turistico (es. funivia o cabinovia) ancora soggetta a un divieto di esercizio. Per esercitare il diritto all’ILR, il datore di lavoro deve dimostrare questa conseguenza indiretta. Ciò è dovuto al fatto che le perdite di lavoro dovute a provvedimenti ufficiali o ad altre circostanze per le quali il datore di lavoro non è responsabile sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle con provvedimenti adeguati ed economicamente convenienti o non può indicare un terzo come responsabile del danno (art. 51 cpv. 1 OADI).
Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno in poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia. Le modalità di verifica per le aziende appartenenti al settore della gastronomia sono descritte nell’allegato 1 della direttiva 2020/08 – l'allegato rimane in vigore. Questa procedura viene applicata in modo analogo sia ad altre aziende sia in caso di successivo allentamento delle restrizioni.
Per il periodo di conteggio relativo a maggio 2020, l’azienda può continuare ad effettuare i conteggi per oltre l’85% anche senza giustificazione. Tuttavia, la CD è libera di chiedere una giustificazione anche per questo periodo di conteggio. (…)”
Dal 30 ottobre 2020 quanto previsto dal p.to 2.4a è stato ripreso nella Prassi LADI ILR D35b (cfr. Direttiva 2021/22: adeguamenti delle Prassi LADI del 17 dicembre 2021 pag. 6; Direttiva 2021/14: adeguamenti delle Prassi LADI del 30 giugno 2021 pag. 7).
I p.ti 2.1, 2.2., 2.3, 2.4a sono rimasti pressoché invariati nella “Direttiva 2021/01 Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 20 gennaio 2021 che ha sostituito la Direttiva del 30 ottobre 2020.
Al p.to 2.5 è stato inserito quanto segue:
" (…)
(5) Un’azienda deve rispettare le condizioni imposte dall’autorità che le impediscono di svolgere un’attività economica, per esempio la limitazione dell’orario di apertura fino alle 19 per un ristorante che genera buona parte dell’incasso la sera. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le perdite dovute alla continuazione parziale supererebbero quelle riportate durante la chiusura temporanea.
In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.
Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.”
La Direttiva 2021/06 del 19 marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del 20 gennaio 2021 non ha apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2., 2.3 e 2.5, mentre il secondo paragrafo del p.to 2.4a è stato così modificato:
" Per le persone messe in quarantena senza colpa propria, l’azienda può addebitarle all'ILR, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il lavoro ridotto. Quanto esposto vale per tutta la durata della quarantena ordinata dalle autorità o dal medico oppure fino alla conclusione anticipata della quarantena a seguito di un test negativo. In virtù dell’obbligo di riduzione del rischio non è possibile rinunciare al test. In caso contrario, il diritto all’ILR si estingue dopo sette giorni. L’autocertificazione è sufficiente solo in caso giustificati, per esempio se il medico cantonale non rilascia alcuna autorizzazione alla quarantena a causa del sovraccarico di lavoro. Anche in questo caso la quarantena inizia e finisce come se fosse stata normalmente disposta dal medico cantonale.”
Il tenore dei p.ti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4a e 2.5 non ha subito cambiamenti nella Direttiva 2021/07 del 20 aprile 2021, che ha sostituito quella del 19 marzo 2021, mentre nella Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021, che ha sostituito la Direttiva del 20 aprile 2021, il p.to 2.5 in fine è stato adeguato:
" (…)
Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in poi e da giugno 2021 una perdita di lavoro superiore al 50%, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con gli opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre a vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.
Per dimostrare la plausibilità delle perdite di lavoro fatte valere, i beneficiari di lunga durata devono - con effetto immediato - in particolare essere tenuti a comprovare che
- le perdite di lavoro dovute a motivi economici continuano a essere inevitabili;
- vi sono ancora perdite attribuibili alla pandemia e ai corrispondenti provvedimenti delle autorità; e
- a perdita di lavoro continua a essere considerata temporanea e l’ILR permetterà di mantenere i posti di lavoro.”
I p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5 sono rimasti sostanzialmente immutati nella Direttiva 2021/16: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021.
Al p.to 2.4a, per contro, è stato unicamente previsto il rinvio alla “Direttiva 2021/14 Prassi LADI ILR D35b nuovo”.
La Direttiva 2021/21 del 17 dicembre 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/16 del 1° ottobre 2021, indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5. non sono più validi dal 31 dicembre 2021, mentre per il p.to 2.4.a è indicato “Vedi direttiva 2021/22 Prassi LADI ILR D35b nuovo”.
Al riguardo cfr. pure la Direttiva 2022/01: “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 31 gennaio 2022 pag. 3 che sostituisce la Direttiva 2021/21 del 17 dicembre 2021 (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/ publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).
2.4. Le direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.5. Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3., pubblicata in DTF 147 V 359, ha ricordato, facendo riferimento al Messaggio concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020, che il senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire l’esistenza dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei licenziamenti.
Il Messaggio 20.058 concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020 prevede, in effetti, che “in quanto strumento dell’assicurazione contro la disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di garantire la sopravvivenza dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del fatturato, bensì quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende evitare che il temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e la conseguente perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di licenziamenti” (cfr. FF 2020 5797 segg. (5818)).
Al riguardo cfr. pure STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 3.3.1.
L’Alta Corte, con sentenza 8C_503/2021 del 18 novembre 2021, ha confermato il giudizio del Tribunale amministrativo del Canton Svitto che aveva accolto il ricorso di una Sagl che gestiva un salone di parrucchiere alla quale era stato negato il diritto a indennità per lavoro ridotto richiesto a favore di due collaboratori dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021.
Il TF ha deciso che, a ragione, la Corte cantonale, in conformità a quanto previsto al p.to 2.5. della Direttiva emessa dalla SECO “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” (in particolare versioni 2021/07 aprile 2021 e 2021/16 1° ottobre 2021), aveva concluso che la società aveva reso credibile che la perdita di lavoro era economica e da ricondurre alla pandemia.
La nostra Massima Istanza ha ritenuto ininfluenti le circostanze che nel Canton Svitto il settore dei parrucchieri possa essere stato confrontato con uno sviluppo economico e che nelle immediate vicinanze della ricorrente abbiano aperto quattro nuovi parrucchieri. Questi elementi non sono stati considerati significativi ai fini della valutazione di quel caso di specie, in quanto i singoli saloni nella loro rispettiva struttura aziendale, nell’offerta e nel segmento di clientela possono differire notevolmente uno dall’altro, cosicché pure in misura diversa possono essere colpiti da una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.
In una successiva sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, menzionata sopra, l’Alta Corte ha respinto l’impugnativa dell’Ufficio del lavoro interposta contro il giudizio emanato sempre dal Tribunale amministrativo del Canton Svitto con cui era stato accolto il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva un bar contro il diniego del diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre 2020, deciso dall’amministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e l’orario di apertura dell’esercizio pubblico, avrebbe violato l’obbligo di ridurre il danno.
Il Tribunale federale ha evidenziato che, in prima battuta, l’amministrazione aveva negato le ILR solo per i nuovi dipendenti, ossia per le persone assunte meno di sei mesi prima del preannuncio di lavoro ridotto. Tale decisione del 27 novembre 2020 era poi stata revocata il 2 dicembre 2020 e il diritto a ILR era stato negato a tutti i dipendenti per violazione dell’obbligo di ridurre il danno. In simili condizioni la nostra Massima Istanza ha indicato che non era oggetto della lite la questione di sapere se tutti i dipendenti adempissero le condizioni per avere diritto alle ILR (cfr. consid. A.a e 3.1.).
Il Tribunale cantonale aveva del resto rinviato gli atti all’amministrazione per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
Il TF ha ritenuto corretto il giudizio della Corte del Canton Svitto, la quale aveva considerato plausibile che la ricorrente, nei giorni di chiusura, non avrebbe potuto gestire il bar in modo proficuo e che la riduzione dei tempi di apertura non era da ascrivere alla sottoccupazione dei dipendenti, bensì era la conseguenza della flessione della domanda e delle restrizioni connesse alle misure di igiene accresciute, quindi della pandemia di Covid-19.
Il Tribunale cantonale aveva, pertanto, ritenuto, da una parte, che la limitazione degli orari di apertura fosse sensata dal profilo dell’economia dell’azienda e non costituiva una violazione dell’obbligo di ridurre il danno.
Dall’altra, che in applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante fosse dato un nesso causale adeguato tra il crollo del numero degli avventori e la pandemia, rispettivamente le misure ordinate dalle Autorità.
Di conseguenza l’Autorità giudiziaria di primo grado aveva rettamente stabilito che sussisteva una perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI.
Il TCA, dal canto suo, con sentenza 38.2021.89 del 7 febbraio 2022, cresciuta in giudicato incontestata, ha confermato il modo di procedere della Sezione del lavoro che aveva negato a una società, costituita nel gennaio 2020 e che aveva avviato la propria attività connessa alla gestione di un esercizio pubblico nel novembre 2020, il diritto all’indennità per lavoro ridotto dal giugno 2021 per due dipendenti assunti a fine ottobre 2020 a far tempo da inizio novembre 2020 quando la situazione epidemiologica stava peggiorando sensibilmente e le Autorità federali, nonché del Canton Ticino, avevano inasprito le misure per fronteggiare la diffusione del coronavirus.
Questo Tribunale ha rilevato che, già dal profilo della tempistica delle assunzioni e del relativo pensum, il modo di procedere dell’insorgente sembrava contrastare con l’obbligo di riduzione del danno e l’eventuale perdita di lavoro, visto ad ogni modo che l’assunzione di personale durante un periodo molto difficile, come è quello riguardante la pandemia, comporta in sé il pericolo di subire perdite, sembrava essere dovuta a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale. Tuttavia la questione relativa alle assunzioni durante la pandemia non meritava di ulteriori approfondimenti. Infatti decisivo è stato considerato il fatto che non è stata resa credibile una perdita di lavoro economica da ricondurre alla pandemia, a differenza dei casi giudicati dal Tribunale federale nelle sentenze sopra menzionate. In particolare dagli atti non è risultato che le limitazioni connesse alla pandemia ancora valide nel lasso di tempo a decorrere dal 1° giugno 2021 avessero inciso negativamente sugli affari dell’azienda.
Al riguardo cfr. pure STCA 38.2021.68-70 del 7 febbraio 2022 cresciuta in giudicato incontestata.
Al titolare di una ditta individuale che gestisce un ristorante è stato confermato il diniego del diritto a ILR dal novembre 2020 al maggio 2021 per quattro dipendenti assunti a fine ottobre e a novembre 2020. La Sezione del lavoro aveva, invece, riconosciuto il diritto ad altri otto dipendenti assunti precedentemente.
In una sentenza 38.2021.92 del 14 febbraio 2022 il TCA ha poi respinto il ricorso di una ditta che aveva inoltrato una domanda di indennità per lavoro ridotto al 70% per l’unico dipendente, un pizzaiolo, nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 settembre 2021, non essendo stata resa credibile una perdita di lavoro economica da ricondurre alla pandemia.
Questa Corte, con sentenza 38.2021.79 del 21 febbraio 2021, ha parzialmente accolto ai sensi dei considerandi il ricorso di una società attiva nel settore della pubblicità e del marketing a cui la Sezione del lavoro aveva negato il diritto all’indennità per lavoro ridotto dal 18 gennaio al 30 aprile 2021.
Il TCA ha stabilito, da una parte, che rettamente l’amministrazione non aveva riconosciuto il diritto a ILR per i dipendenti assunti dopo il 7 ottobre 2020 (allorché in tale data aveva richiesto le ILR fino al 31 dicembre 2020 e da ottobre 2020 si stava assistendo a una nuova rapida diffusione del coronavirus con il conseguente rafforzamento dei provvedimenti di contenimento da parte delle Autorità) e per la segretaria il cui contratto di lavoro, concluso a fine novembre 2019, era stato disdetto a fine dicembre 2020.
Dall’altra, che per gli altri tre dipendenti assunti prima del 7 ottobre 2020 non era, però, possibile escludere che la perdita di lavoro fosse computabile.
Gli atti sono, pertanto, stati rinviati alla Sezione del lavoro per determinare se la perdita di lavoro fatta valere dall’insorgente fosse imputabile alla situazione pandemica e “probabilmente temporanea”.
Con giudizio 38.2021.85 del 21 marzo 2022 questo Tribunale ha confermato nei confronti di una società che gestisce tre saloni di coiffure il diniego del diritto a ILR dal 1° luglio al 30 settembre 2021, in quanto tra la fine del 2020 e la prima metà del 2021 ha assunto due nuovi dipendenti all’80% (in sostituzione di due collaboratori licenziatisi) quando però stava beneficiando di ILR. Inoltre, considerando tra l’altro che le ILR sono state chieste dal 1° luglio 2021, ossia in un periodo in cui la situazione epidemiologica era favorevole ed era a buon punto la campagna vaccinale, non è stata ritenuta credibile una perdita di lavoro economica da ricondurre alla pandemia.
2.6. In relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto inoltrata dallo Studio, il TCA ricorda che l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI, prevede che i lavoratori hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro”. (cfr. consid. 2.3.)
Per costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, Rubin, “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).
Le direttive della SECO (cfr. consid. 2.5.) stabiliscono peraltro chiaramente che “sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee”.
Le stesse prevedono, ad ogni modo, che il datore di lavoro deve comprovare in modo verosimile che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nell’impresa sono riconducibili alla pandemia (cfr. consid. 2.5.).
Dagli atti dell’incarto risulta che nel corso del 2021 allo Studio è stato riconosciuto il diritto ad indennità per lavoro ridotto dal 23 aprile al 22 ottobre 2021.
Con la decisione su opposizione qui impugnata la Sezione del lavoro si è invece opposta al versamento di indennità per lavoro ridotto dal 1° novembre 2021 al 31 gennaio 2022, sostenendo che, contrariamente a quanto fatto valere dalla ricorrente, la perdita di lavoro non è provocata dalla pandemia Covid-19 ma è da ascrivere a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale.
Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale deve approvare l’operato dell’amministrazione.
Al riguardo va innanzitutto sottolineato che i lavori previsti sono stati posticipati per volontà dei committenti (cfr. consid. 1.1 e 1.2). Ora, per quel che concerne il settore dell'edilizia la giurisprudenza ha stabilito che differimenti di termini voluti dal committente o causati eventualmente da altri motivi non imputabili alle imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori non sono insoliti nel ramo, ragione per cui l'assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta a rispondere delle conseguenze degli stessi sull'occupazione delle maestranze (STF inedita 6 settembre 1985 nella causa P.; STF 12.10.88 nella causa O.C., inc. AD 214/87).
In un’altra decisione pubblicata in DLA 1995 N. 20 pag. 117 il TF ha sottolineato che è innegabile che nell'edilizia le perdite di lavoro dovute alla necessità di differire lavori a causa dell'insolvenza del committente, da un lato, e al ritardo di un progetto in seguito ad una procedura d'opposizione pendente, dall'altro, costituiscono rischi normali dell'azienda.
In una sentenza C 80/01 del 6 ottobre 2004 l’Alta Corte si è così espressa:
" (…)
2.2 Nach der Rechtsprechung stellen Terminverschiebungen im Baugewerbe auf Wunsch von Auftraggebern oder aus anderen Gründen, die von den mit der Ausführung von Arbeiten beauftragten Unternehmen nicht zu verantworten sind, nichts Aussergewöhnliches dar. Die dadurch bedingten Arbeitsausfälle sind daher grundsätzlich nicht anrechenbar. Dabei kann letztlich offen bleiben, ob der Tatbestand des normalen Betriebsrisikos (Art. 33 Abs. 1 lit. a AVIG) oder derjenige der Branchen-, Berufs- oder Betriebsüblichkeit (Art. 33 Abs. 1 lit. b AVIG) gegeben ist (ARV 1993/1994 Nr. 35 S. 247 Erw. 2b und S. 249 Erw. 5 mit Hinweisen). Gleiches gilt sinngemäss auch für das Baunebengewerbe, soweit es um Aufträge geht, welche sachlich mit Arbeiten im Bauhauptgewerbe zusammenhängen (nicht veröffentlichtes Urteil B. AG vom 16. Oktober 1996 [C 120/96]).
Diese Praxis wurde vor dem Hintergrund einer guten Konjunktur- und Beschäftigungslage entwickelt, die sich dadurch kennzeichnet, dass Arbeitsausfälle infolge Terminverschiebungen durch andere (kurzfristige) Aufträge ausgeglichen werden können. Indessen, allein die Tatsache einer angespannten, rezessiven Wirtschaftslage und das damit verbundene Risiko, dass die Möglichkeit der Vorziehung anderer Aufträge nicht mehr oder nur in eingeschränktem Masse besteht, genügt auch bei Sistierung von Aufträgen auf unbestimmte Zeit nicht, um die Anrechenbarkeit des Arbeitsausfalles zu bejahen. Vielmehr müssen unter dem Gesichtspunkt der Betriebsüblichkeit und des normalen Betriebsrisikos immer besondere Umstände hinzutreten, welche die Annahme eines voraussichtlich vorübergehenden Arbeitsausfalles (Art. 31 Abs. 1 lit. d AVIG) begründen (nicht veröffentlichte Urteile B. vom 27. Dezember 1999 [C 340/99] und R. vom 14. Dezember 1998 [C 140/98], je mit Hinweis auf ARV 1995 Nr. 20 S. 119 Erw. 1b sowie M. AG vom 7. Mai 1997 [C 127/96]; vgl. auch ARV 1998 Nr. 50 S. 292 Erw. 1 und Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bd. I, Bern 1988, N 70 zu Art. 32-33). (…)”
Il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza in una sentenza C 237/06 del 6 marzo 2007 (sul tema vedi pure STCA 38.2021.77 dell’11 aprile 2022).
In secondo luogo questi ritardi non sono stati provocati dalle misure adottate per fronteggiare la pandemia Covid-19 visto che i cantieri sono stati chiusi soltanto per un breve periodo quando è scoppiata la pandemia (nel Canton Ticino il Consiglio di Stato, con risoluzione n. 1262 dell’11 marzo 2020 ha decretato lo stato di necessità sull’intero territorio cantonale; con risoluzione n. 1570 del 20 marzo 2020 ha ordinato la cessazione delle attività sui cantieri, fatti salvo i lavori necessari per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro; con risoluzione n. 1918 del 21 aprile 2020, valida per il periodo 27 aprile – 3 maggio 2020, è stata nuovamente consentita l’attività sui cantieri o all’aperto o al coperto svolte da 15 o meno persone; sul tema cfr. STCA 38.2020.70 del 12 aprile 2021; STCA 38.2021.45 del 25 ottobre 2021; STCA 38.2021.51 del 25 ottobre 2021; STCA 38.2021.52 del 25 ottobre 2021; STCA 38.2021.56 del 25 ottobre 2021).
In tale contesto va sottolineato che a differenza di quanto constatato dal TCA nella già citata STCA 38.2021.77, per quel che riguarda il progetto __________ di __________ non è stata prodotta nessuna dichiarazione dei committenti che attribuisca i ritardi alla pandemia, mentre lo scritto dello __________ del 25 novembre 2021 contiene l’errata espressione “Covit 19” anziché “Covid-19” (cfr. al riguardo consid. 1.2., 1.4. e 1.6.).
Infine, a proposito degli indici relativi alla situazione congiunturale cui fa riferimento il punto D6b della Prassi della SECO riprodotta al consid. 2.2, la Sezione del lavoro ha ricordato che “le statistiche dell’USTAT (15.06.2021) relative alle domande di costruzione confermano la tendenza, già riscontrata nel precedente trimestre, in merito al miglioramento del quadro nel settore delle costruzioni. Nel primo trimestre 2021 le domande dell’edilizia abitativa sono cresciute con un tasso del 40.1% mentre che quello relativo all’edilizia non abitativa è arrivato appena all’1%.” (cfr. www.cdt.ch “Concessioni edilizie e costruzioni” del 26 giugno 2021).
Nell’evenienza concreta non è stato dunque dimostrato che la perdita di lavoro subita dallo Studio nel periodo 1° novembre 2021 – 31 gennaio 2022 è da ascrivere alla pandemia (cfr. STF 8C_762/2021 del 18 novembre 2021. “… lediglich zu behaupten, die Unternehmung habe sich ernsthaft um Aufträge bemüht und die geplante Expansion der Geschäftstätigkeit sei zufolge der Covid-19-Pandemie gescheitert, reicht offensichtlich nicht aus …”). Essa rientra invece nelle circostanze da ascrivere al normale rischio aziendale del datore di lavoro.
Va infine ricordato che, in una sentenza pubblicata in DTF 147 V 359, il Tribunale federale ha peraltro sottolineato che il senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire l’esistenza dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare licenziamenti.
La decisione su opposizione del 5 gennaio 2022 deve dunque essere confermata.
2.7. A titolo abbondanzialmente è utile sottolineare - per quanto l’esame dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (“Non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell’azienda”) sia di competenza della Cassa di disoccupazione e non della Sezione del lavoro (cfr. art. 36 cpv. 3 e 4 LADI, art. 39 cpv. 1 LADI, art. 81 cpv. 1 lett. a LADI; art. 85 cpv. 1 lett. b LADI) - che il dipendente dello RI 1, __________, è iscritto a RC senza funzione ma con diritto di firma individuale (cfr. estratto RC reperibile sul sito www.zefix.ch).
D’altra parte dal sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino, risulta che l’architetto __________ è nato nel __________ e che il figlio __________ è nato nel __________.
In proposito va ricordato che, derogando all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, alle persone che determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro è stato eccezionalmente riconosciuto il diritto alle indennità per lavoro ridotto (di importo forfettario) sulla base dell'art. 2 dell'Ordinanza sulle misure nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione), soltanto dal 1° marzo al 31 maggio 2020 (cfr. STCA 38.2020.65 dell'8 febbraio 2021; STCA 38.2020.39 del 15 ottobre 2020).
2.8. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto il ricorso è del 15 gennaio 2022, per cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.
Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti