Incarto n.
38.2022.42

 

mm

Lugano

3 aprile 2023     

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 27 aprile 2022 di

 

 

RI 1   

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 22 marzo 2022 emanata da

 

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  In data 2 novembre 2020, RI 1 (in seguito: RI 1), associazione ai sensi degli artt. 60 e segg. CC, ha presentato alla Sezione del lavoro un preannuncio di lavoro ridotto riguardante tutta l’azienda, composta da 60 dipendenti, tutti al beneficio di contratti di lavoro di durata determinata, per il periodo 2 novembre – 31 dicembre 2020. Alla base della richiesta vi era la decisione federale di “blocco del campionato Svizzero di __________ causa pandemia in crescita.” (doc. 20).

                         1.2.  Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione del 29 gennaio 2021 (decisione n. __________), la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione, nel senso che il diritto alle indennità per lavoro ridotto è stato negato.

                                  In particolare, il provvedimento è così stato argomentato:

 

" (…) Dai dati forniti (vedi conto economico 2019/2020) si evince che la società in oggetto è finanziata in maggior misura (70%) tramite attività non economica; nello specifico per il 24% incassa ricavi da sponsor, per l’8% da donazioni, per l’11% da contributi __________ e altre sovvenzioni, per il 17% da tessere e tasse sociali e per il 10% da __________.

L’attività economica, rappresentata da entrate, tessere e abbonamenti (10% e da altra attività operativa (11%) costituisce quindi unicamente il 30% delle entrate totali.

Come sopra indicato, tra i presupposti per ammettere l’indennità per lavoro ridotto, vi è quello di essere un’azienda e, da quanto sovraesposto, RI 1 non può essere considerata tale. Infatti, in un’azienda commerciale che opera sul mercato la maggior fonte di ricavi dovrebbe essere costituita dalla vendita di beni/servizi da essa prodotti in un rapporto sinallagmatico. Pertanto, pur essendo un datore di lavoro, RI 1 non può essere considerata alla stregua di un’azienda. Infatti, questa non persegue alcuno scopo commerciale e i servizi da essa offerti non hanno l’obiettivo di produrre un guadagno.

Inoltre, dai dati forniti emerge come l’Associazione risulti finanziata sufficientemente attraverso vari contributi pubblici e privati, tali da coprire interamente la massa salariale annuale (CHF 438'158 contro CHF 378'087, per una copertura del 116%). Alla luce di ciò è da ritenere che i dipendenti non sono esposti nell’immediato ad un rischio di licenziamento. Scopo dell’indennità per lavoro ridotto è prevenire la disoccupazione mantenendo i posti di lavoro e non apportare un sostegno puramente finanziario alle imprese. L’indennità per perdita di lavoro non può pertanto essere concessa.” (doc. 8.2)

 

                          1.3.  L’8 febbraio 2021, l’RI 1, patrocinata dall’avv. __________, ha interposto opposizione contro la decisione del 29 gennaio 2021 (cfr. doc. 22).

 

                          1.4.  Con decisione su opposizione del 22 marzo 2022, la Sezione del lavoro ha in sostanza confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 23).

 

                          1.5.  Con tempestivo ricorso del 27 aprile 2022 l’RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato e il riconoscimento delle indennità per lavoro ridotto per il periodo in discussione.

                                  A sostegno della propria pretesa, il patrocinatore contesta innanzitutto che l’RI 1 possa essere assimilata a una “azienda di diritto pubblico”. A suo avviso, si tratterebbe piuttosto di una “azienda nel vero senso del termine”, ragione per la quale “i presupposti “supplementari” (quali il rischio per la stessa esistenza dell’associazione e il concreto rischio di licenziamento a breve termine per i lavoratori coinvolti) non possono entrare in linea di considerazione, (…). … le sole condizioni a cui deve adempiere la ricorrente sono quelle sancite dall’art. 31 cpv. 1 LADI, le quali risultano pacificatamente adempiute nella fattispecie. Infatti, l’RI 1 ha avuto una perdita di lavoro computabile; i rapporti di lavoro per cui le indennità sono state richieste non erano stati disdetti; la perdita di lavoro era temporanea e la diminuzione di lavoro ha permesso di salvaguardare i posti di lavoro. Tali presupposti sono esaustivi e di conseguenza non ve ne sono altri oltre a quelli previsti dalla legge” (doc. I, p. 6 - 9).

 

                                  D’altro canto, sempre secondo l’avv. RA 1, la decisione impugnata non potrebbe venir confermata nemmeno qualora si volessero considerare le condizioni “supplementari” analizzate dall’amministrazione, posto che “… anche i contratti di durata determinata (come nel nostro caso, fino alla fine della stagione sportiva, che si chiude ogni anno al 30 giugno e che sono da rinnovare annualmente), rientrano nella logica del lavoro ridotto. Infatti, come esposto al punto n. 13.4., secondo la giurisprudenza, “decisivo, secondo lo scopo del sistema delle prestazioni, è se un licenziamento – o il rifiuto di rinnovare un incarico – può essere evitato concedendo un’indennità per le ore di lavoro ridotte” (…). Di conseguenza, anche il mancato rinnovo di un incarico è di conseguenza contemplato dal Tribunale federale nelle possibilità per poter beneficiare del lavoro ridotto. Ciò significa che anche i dipendenti con contratto determinato della ricorrente che prestano servizio a titolo accessorio hanno diritto a beneficiare delle indennità. Tutti i dipendenti della ricorrente hanno rischiato il licenziamento, in ragione del fatto che l’esistenza stessa della ricorrente è stata minacciata pesantemente sia dalla prima che dalla seconda ondata pandemica. Il fatto di aver potuto usufruire delle indennità per il lavoro ridotto ha permesso di evitare che tutti i dipendenti si rivolgessero all’assicurazione contro la disoccupazione.” (doc. I, p. 9 s.).

 

                                  Inoltre, il rappresentante fa valere che la decisione presa dall’amministrazione violerebbe il principio della legalità in combinazione con quello dell’uguaglianza di trattamento, ritenuto che “… associazioni, che addirittura non gestiscono in proprio attività con allenatori e giocatori e vivono di ricavi da sponsor privati ma sono attive limitatamente nella gestione amministrativa di campionati e progetti di formazione dei giovani, hanno ottenuto le indennità per il lavoro ridotto. Le indennità sono state concesse senza decisioni di riconsiderazione e senza che le associazioni siano state equiparate a dei datori di lavoro di diritto pubblico. (…). In virtù di quanto precede vi è una forte disparità di trattamento a livello nazionale. La prassi sviluppata dalle varie autorità cantonali è stata infatti quella di riconoscere il diritto alle indennità alle associazioni analoghe alla ricorrente. Tale diritto è stato riconosciuto anche per il periodo 2021. L’UG giustifica tale disparità di trattamento paragonando l’RI 1 a un’azienda di diritto pubblico. Tuttavia, tale assimilazione non trova fondamento in alcuna base legale. Non vi è alcuna disposizione normativa che giustifichi un paragone di tale portata. Il paragone dell’UG risulta in definitiva lesiva del principio di legalità. La conseguenza della violazione del principio di legalità è un’inaccettabile disparità di trattamento, per rapporto alla prassi sviluppata negli altri cantoni, fondata su un assunto che non poggia su alcuna base legale.” (doc. I, p. 10-12).

 

                                  Infine, l’avv. RA 1 qualifica d’arbitraria la decisione su opposizione impugnata, e ciò in quanto “… urta in maniera insostenibile il senso della giustizia e di equità, non solo nella motivazione, ma anche nel risultato, poiché è totalmente ingiustificato come il Canton Ticino abbia sviluppato una prassi totalmente opposta agli altri Cantoni, senza peraltro appoggiarsi su alcun fondamento giuridico.” (doc. I, p. 12-13).

 

                          1.6.  La Sezione del lavoro, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta (cfr. doc. III).

                                  In particolare, in merito alla tematica principale, l’amministrazione osserva che “(…), nel caso in esame risulta chiaramente dalla documentazione agli atti che la ricorrente – costituita nella forma giuridica di un’associazione di diritto privato attiva dal 1904 (doc. 4.1, art. 1 Statuto dell’Associazione) – consegue lo scopo della “promozione e la pratica dell’attività __________ e a tal fine può: svolgere attività didattica per l’avvio della pratica del __________; istituire corsi di formazione, addestramento, aggiornamento e perfezionamento della __________; indire manifestazioni e gare; partecipare a gare, tornei, campionati e, più in generale, svolgere ogni attività ritenuta direttamente o indirettamente utile per il perseguimento dello scopo sociale”, inoltre “L’associazione non ha fini di lucro” (doc. 4.1, art. 3 Statuto dell’Associazione). Nel caso in esame, non si è pertanto confrontati con un’azienda privata commerciale nel vero senso del termine e l’UG ha rettamente esaminato se – cumulativamente – l’RI 1 fosse esposta ad un rischio proprio per la sua stessa esistenza e se vi fosse un rischio concreto ed imminente di licenziamento dei dipendenti della stessa.”.

 

                          1.7.  In data 31 maggio 2022, il rappresentante dell’insorgente ha comunicato di non avere ulteriori mezzi di prova da produrre (doc. V).

 

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  In concreto, è litigiosa la questione di sapere se la Sezione del lavoro era legittimata a negare il diritto alle indennità per lavoro ridotto ai collaboratori dell’RI 1, oppure no.

 

                          2.2.  I presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.

                                  Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

 

                                  Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

 

" a.   sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro                                         la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima       per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;

b.   la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

  c.   il rapporto di lavoro non è stato disdetto;

  d.   la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è       presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere                           conservati i loro posti di lavoro."

 

                                  Secondo il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

                                  I requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

 

                                  L’art. 32 cpv. 1 LADI prevede che:

 

" Una perdita di lavoro è computabile se:

a. è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e

b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”

 

                                  Il cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;

 

" Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione dell’esercizio.

 

                                  Al riguardo l’art. 51 OADI precisa quanto segue:

 

" 1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rende­re un terzo responsabile del danno.

2 La perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:

a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;

b. il contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i combustibili;

c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;

d. interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;

e. danni causati da forze naturali.

3 La perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

4 La perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di lavoro è com­putata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro in­dividuale.”

 

                                  La clausola relativa ai casi di rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a situazioni che non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che rendono più difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di circostanze eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è esaustivo (cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).

 

                                  L’art. 33 LADI enuncia:

 

" (…).

1 Una perdita di lavoro non è computabile:

a. se è dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di ripa­razione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio azien­dale del datore di lavoro;

b. se è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado d’occupazione;

c. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

d. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

e. in quanto concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata deter­minata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di un’organizzazione per la­voro temporaneo oppure;

f.  se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavo­ra l’assicurato.

2 Il Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la perdita di lavoro non è computabile.

3 Il Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado d’occupazione.”

 

                                  Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

 

" a.   i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui                              tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

b.   il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di

      quest'ultimo;

  c.   le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

 

                          2.3.  Nella Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha stabilito che:

 

" (…).

C3    La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.

C4    La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare, in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di adottare.

C5    Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare un'occupazione presso un altro datore di lavoro.

C6    Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma di prodotti alle nuove esigenze del mercato).

(…).

C9    Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.

(…).

D1    Una perdita di lavoro non è computabile se:

         · è dovuta ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;

·  è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;

·  è causata da oscillazioni stagionali del grado di occupazione;

         · cade in giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

·  il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;

         · concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;

·  concerne persone vincolate da un rapporto di tirocinio;

         · concerne persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;

         · è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.

 

La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)

 

ð Giurisprudenza

DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di istituto)

DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è solo temporanea)

 

DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera normale del rischio aziendale)

 

Sfera normale del rischio aziendale

 

D2    Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono essere calcolate in anticipo.

D3    I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per l'azienda sono computabili.

(…).

D5    Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.

D6    Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare: le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente; le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del datore di lavoro o di un dirigente. (…)”

 

                                  Per quanto concerne il lavoro ridotto nelle aziende pubbliche e nell’amministrazione la Prassi LADI ILR prevede:

 

" (…).

  D36  In genere le aziende di diritto pubblico non adempiono i

         presupposti dell’indennità per lavoro ridotto in quanto non presentano veri e propri rischi aziendali. Considerato che esistono varie forme di aziende statali, non si può però escludere a priori che in singoli casi i presupposti del diritto all’indennità per lavoro ridotto siano soddisfatti (DTF 121 V 362).

 D37 Non sussiste alcun diritto all'indennità per lavoro ridotto per le aziende di diritto pubblico che non presentano alcun rischio aziendale, poiché esse devono adempiere i loro mandati legali indipendentemente dalla situazione economica (mandati di prestazioni) e sono sostenute nei periodi di difficoltà finanziarie in quanto le loro spese supplementari o le loro perdite sono coperte dai fondi pubblici (DLA 1996/1997 pag. 122).

         è Giurisprudenza

         DLA 1995 pag. 176 (La condizione secondo cui una perdita di lavoro è computabile soltanto se è dovuta a motivi economici ed è inevitabile non è adempiuta se l’azienda non corre alcun rischio, ossia se l'azienda non rischia di essere chiusa. L’ILR serve a evitare i licenziamenti a breve termine)

         (…).

 G4   Il datore di lavoro deve motivare nel preannuncio la necessità del lavoro ridotto e dimostrare che i presupposti del diritto all’indennità sono adempiuti. A tal fine, è tenuto a rispondere a tutte le domande contenute nel modulo di preannuncio (art. 28 LPGA). (…)”

 

                          2.4.  Nella “Direttiva 2020/06: aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 9 aprile 2020, la SECO ha in particolare previsto quanto segue:

" (…).

Richieste dei datori di lavoro di diritto pubblico

Il senso e lo scopo dell’ILR è preservare l’occupazione nelle aziende in cui i posti di lavoro sono a rischio a seguito delle condizioni economiche sfavorevoli. Un requisito fondamentale è dunque l’esistenza di una minaccia per i posti di lavoro. Tuttavia su molti datori di lavoro di diritto pubblico non grava alcun rischio aziendale o di fallimento, perché devono assolvere i compiti affidati loro dalla legge indipendentemente dalla situazione economica. Le difficoltà economiche (ad es. di liquidità), le maggiori spese o addirittura le perdite connesse all’attività aziendale sono coperte con fondi pubblici, come sovvenzioni o altri valori monetari. In questi casi i posti di lavoro non sono a rischio. Considerate le peculiarità organizzative dell’istituto di diritto pubblico (regolamento sulle sovvenzioni, garanzie statali in mandati di prestazioni ecc.), se le eventuali conseguenze economiche negative non generano un immediato taglio dei posti di lavoro, riconoscere il diritto all’ILR contrasterebbe con le finalità della stessa.

Queste riflessioni valgono sia per i datori di lavoro di diritto pubblico (es. per i dipendenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni) sia per i settori privatizzati che erogano servizi su mandato di un ente pubblico sulla base di una convenzione. In tal caso è determinante che la convenzione stabilisca l’entità con cui l’ente pubblico copre i costi (mediante sovvenzioni ecc.) e che di conseguenza i posti di lavoro non sono a rischio neppure in assenza di copertura dei costi. Questo può riguardare le grandi come le piccole aziende (es. se la piscina di un Comune è gestita da privati o da un’associazione ma sussiste una garanzia di disavanzo da parte del Comune). L’unico elemento determinante è se, a seguito della situazione giuridica, vi è il rischio di una perdita immediata di posti di lavoro.

I datori di lavoro di diritto pubblico e le associazioni o i datori di lavoro privati che, su mandato pubblico, gestiscono aziende o imprese o erogano servizi, devono dimostrare che i posti di lavoro sono a rischio, nonostante le convenzioni in essere con gli enti pubblici mandanti. In mancanza di una dimostrazione credibile, non sussiste alcun diritto all’ILR. (…)”

 

                                  Nella “Direttiva 2020/10: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio 2020 in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella “Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.

                                  In quest’ultima la SECO ha precisato che:

 

" (…)

2.1    Perdita di lavoro temporanea

Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee.

 

2.2   Perdite di lavoro per motivi economici

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è una giustificazione insufficiente.

(…)

 

2.3   Perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro

Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità cantonali o comunali.

Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di raggiungere il luogo di lavoro.

Al contrario, non sono computabili le perdite di lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51 cpv. 3 OADI). (…)”

 

2.6   Preannunci dei fornitori di prestazioni pubbliche (datore di

         lavoro pubblico, amministrazione pubblica ecc.)

Il senso e lo scopo dell’ILR è preservare i posti di lavoro. Questa misura serve a evitare che si verifichino licenziamenti immediati a causa di un calo temporaneo della domanda di beni e servizi e della conseguente perdita di lavoro (cfr. anche DTF 121 V 362 consid. 3. a). Tale rischio (diretto) di perdita di posti di lavoro sussiste fondamentalmente soltanto per le aziende che finanziano la loro fornitura di servizi esclusivamente con i redditi o il denaro generato da privati.

Al contrario, sui fornitori di prestazioni pubbliche non grava alcun rischio aziendale o di fallimento, poiché devono assolvere i compiti affidati loro dalla legge indipendentemente dalla situazione economica. Eventuali difficoltà economiche, le maggiori spese o addirittura le perdite connesse all’attività aziendale sono coperte con fondi pubblici, come sovvenzioni o altri valori monetari. Generalmente, in questi casi non vi è nessuna minaccia immediata di perdere posti di lavoro.

Sulla base del mandato dei fornitori di prestazioni pubbliche e tenendo conto dello scopo dell’ILR, ne consegue che i fornitori di prestazioni non hanno fondamentalmente diritto all’ILR per i loro collaboratori. La concessione dell’ILR in caso di sospensione temporanea di questa prestazione equivarrebbe a trasferire i costi salariali al fondo AD, senza il rischio di licenziamenti immediati (che il legislatore deve contrastare) in relazione a tali società di diritto pubblico.

Queste riflessioni valgono sia per i datori di lavoro di diritto pubblico (es. per i dipendenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni) sia per i settori privatizzati che erogano servizi su mandato di un ente pubblico sulla base di una convenzione.

La concessione dell’ILR per i collaboratori dei fornitori di prestazioni pubbliche è consentita soltanto se i collaboratori interessati sono esposti a un rischio immediato e concreto di licenziamento. Ciò può riguardare anche solo ambiti parziali dei fornitori di prestazioni. Ad esempio, un’azienda di trasporto può comprendere sia un reparto i cui collaboratori hanno diritto all’ILR in caso di calo del fatturato (es. pullman turistici) sia un reparto i cui collaboratori non ne hanno diritto (gestione sovvenzionata di autobus locali).

Esiste un rischio diretto e concreto di perdere posti di lavoro se non c’è alcuna garanzia/sicurezza che i costi operativi vengano completamente coperti in caso di calo della domanda o di riduzione ordinata dell’offerta da parte del cliente e se le aziende interessate hanno la possibilità di licenziare direttamente i collaboratori al fine di ridurre i costi operativi. Queste due condizioni devono essere soddisfatte contemporaneamente.

Il SC deve semplicemente verificare se esiste un rischio immediato e concreto di perdere posti di lavoro e se il datore di lavoro può dimostrarlo mediante un’adeguata documentazione. È quindi responsabilità delle aziende che forniscono prestazioni pubbliche (Service Public) fornire al SC tale documentazione adeguata (regolamenti del personale, contratti di lavoro, mandati di prestazione, concessioni, accordi di sovvenzione, CCL ecc.), al fine di dimostrare in maniera attendibile che esiste un rischio diretto e concreto di licenziamento in caso di perdita del lavoro. Non sono necessarie ulteriori verifiche. L’introduzione del lavoro ridotto va respinta soltanto se i documenti presentati dal datore di lavoro non sono in grado di provare il rischio di perdere posti di lavoro.

Se sono soddisfatte tutte le condizioni per il diritto all’indennità e l’ILR viene accordata, l’istituzione ha diritto all’ILR in misura pari alle ore di lavoro perse e alla perdita computabile senza alcuna differenza, proprio come ogni altra azienda che soddisfa le condizioni per il diritto all’ILR. In particolare occorre osservare che, nel calcolo dell’ILR, non sono dedotte né la parte sovvenzionata né la garanzia statale. Neppure eventuali misure di sostegno decise a posteriori dal Parlamento o dal Consiglio federale portano a una riduzione dell’ILR (ciò significa che questi pagamenti non comporterebbero né il versamento di un importo inferiore dell’ILR né rimborsi). Tali precisazioni entrano in vigore retroattivamente il 1° giugno 2020.

In caso di decisione su opposizione, la presenza di entrambe le suddette condizioni di diritto (rischio concreto di perdere posti di lavoro e nessuna copertura completa dei costi operativi) deve emergere chiaramente e inequivocabilmente dalla giustificazione, con precisi rimandi ai documenti di riferimento.”

 

                                  Nella “Direttiva 2020/15: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 30 ottobre 2020 è stato, altresì, introdotto un nuovo punto 2.6 a relativo al preannuncio di organizzazioni non commerciali:

 

" In generale, i singoli e quindi le organizzazioni (indipendentemente dalla loro forma giuridica) con cui sono impiegati non hanno diritto a ILR se non vi è una perdita economica e il lavoro ridotto non serve a mantenere i posti di lavoro.

Un'organizzazione, ad esempio un'associazione o una cooperativa il cui scopo è il benessere dei suoi membri e che è finanziata dalle quote associative, non subisce alcuna perdita economica e i posti di lavoro non sono in pericolo. Non vi è quindi alcun diritto a ILR, anche se il lavoro dei dipendenti deve essere temporaneamente sospeso a causa di misure ufficiali.

Tuttavia, un'associazione che fornisce servizi e si finanzia con le tasse che riceve in cambio (ad es. proventi delle vendite, biglietti d'ingresso) può subire perdite economiche a causa di misure ufficiali e i posti di lavoro possono essere messi in pericolo. Pertanto, il diritto all’ILR può essere soddisfatto se le altre condizioni sono soddisfatte (assenza dal lavoro inevitabile, non può essere evitata con misure economicamente sopportabili, almeno il 10%, temporaneo, tipo di contratto di lavoro).

Nel caso di organizzazioni che rappresentano un misto di questi due casi estremi, ad esempio che cofinanziano il personale dei dipendenti con contratti o mandati più piccoli, occorre procedere ad una ponderazione degli interessi caso per caso.

 

Caso di studio 1: Un'associazione musicale locale che si esibisce occasionalmente in festival comunitari, ma il cui reddito consiste principalmente in quote associative, donazioni, ecc. non subisce alcuna perdita di lavoro a causa della cancellazione di un festival comunitario, e il lavoro di un amministratore delegato impiegato su piccola scala non è minacciato. In questo caso la richiesta all’ILR deve essere respinta.

Caso di studio 2: Un'orchestra musicale, organizzata anche come associazione che paga gli stipendi dei musicisti impiegati e di altro personale con il reddito delle sue esibizioni, subisce la perdita di ore lavorative a causa dell'annullamento delle esibizioni e del divieto di prove, e i posti di lavoro sono minacciati. In questo caso, il diritto all’ILR deve essere accettato se le altre condizioni sono soddisfatte. (…)”

 

                                  Nella “Direttiva 2021/01: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 20 gennaio 2021, che ha sostituito la Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020, la SECO ha mantenuto i citati p.ti 2.1, 2.2., 2.3, 2.6 ed ha così modificato il punto 2.6 a:

 

" 2.6 a   Preannuncio di organizzazioni non commerciali

L’art. 31 LADI disciplina le condizioni per il diritto alla riscossione dell’ILR. Non si può escludere a priori che i lavoratori del settore pubblico, delle aziende parastatali o di associazioni private non abbiano alcun diritto all’indennità per lavoro ridotto. Lo status del datore di lavoro (diritto pubblico, associazione, cooperativa, fondazione ecc.) è irrilevante ai fini della questione, mentre al contrario è importante lo status contributivo del lavoratore. Per ogni singolo caso è necessario verificare se sussistono le condizioni per il diritto alla riscossione previste dall’articolo 31 LADI e se vi sia il rischio che il lavoratore interessato possa perdere il posto di lavoro. Se un’azienda o un’attività commerciale è tenuta a garantire lo svolgimento dell’attività a prescindere dalla situazione economica e dalle difficoltà economiche, e se le maggiori spese sostenute o le perdite generate sono coperte da fondi pubblici, di norma per i lavoratori interessati non esiste alcun rischio di licenziamento immediato. In questi casi la richiesta dell’ILR dovrebbe essere respinta.

Þ  Vedi anche Prassi LADI ILR D38 nuovo”

 

                                  I p.ti 2.1, 2.2., 2.3, 2.6 e 2.6 a sono rimasti invariati nella Direttiva 2021/06: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 19 marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del 20 gennaio 2021, nella Direttiva 2021/06 del 20 aprile 2021 che ha sostituito quella del 19 marzo 2021 e nella Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021 che ha sostituito la Direttiva del 20 aprile 2021.

 

                                  Nella Direttiva 2021/16 “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre 2021 che sostituisce la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021 (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html) al posto del punto 2.6 a è stato inserito il rinvio:

 

" Þ  Vedi Direttiva 2021/14 Prassi LADI ILR D38 nuovo”

 

                                  Quest’ultimo punto della Prassi LADI ha integralmente ripreso il contenuto del punto 2.6 a appena riprodotto.

 

                                  La Direttiva 2021/21 del 17 dicembre 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/16 del 1° ottobre 2021, indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2 e 2.3 non sono più validi dal 31 dicembre 2021, mentre per i p.ti 2.6. e 2.6 a è indicato “Vedi prassi LADI ILR D36ff.”.

 

                                  Al riguardo cfr. pure la Direttiva 2022/01: “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 31 gennaio 2022 pag. 3 che sostituisce la Direttiva 2021/21 del 17 dicembre 2021.

                                  Con la Direttiva 2022/05: “Abrogazione «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° aprile 2022 è stata abrogata, a decorrere dal 1° aprile 2022, la Direttiva 2022/01 del 31 gennaio 2022, precisando che “tutte le regole di questa direttiva che continuano ad essere in vigore dal 1 aprile 2022 sono state inserite nella Direttiva 2022/06 «Adeguamenti delle Prassi LADI»” (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/ publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).

 

                          2.5.  Le direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

 

                                  Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

 

                                  Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 p. 77 ss.; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in: RDS 1992 II p. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 296-297).

                                  Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni a una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

 

                          2.6.  Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021, ha stabilito che la decisione di riconoscimento delle ILR a una fondazione di diritto svizzero che si occupa dell’integrazione sociale e lavorativa di persone con disturbi psichici, anche tramite laboratori protetti, non era manifestamente errata ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA, poiché la perdita di lavoro, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, era da ricondurre a un provvedimento dell’autorità, e meglio a disposizioni emesse dal Dipartimento formazione, cultura e sport.

                                  L’Alta Corte ha comunque rinviato gli atti al Tribunale cantonale per verificare la sussistenza o meno di un errore manifesto connesso a un altro motivo, più precisamente per esaminare se le persone colpite dal lavoro ridotto fossero dipendenti di un datore di lavoro che fornisce prestazioni pubbliche (la fondazione veniva finanziata per circa il 50% da fondi pubblici) e fossero esposti a un immediato e concreto rischio di licenziamento.

 

                                  In una sentenza STF 8C_558/2021 del 20 gennaio 2022, pubblicata in SVR 2022 ALV n. 22 p. 73, il TF si è poi espresso sul ricorso presentato da un’associazione di diritto privato, senza scopo di lucro, attiva nell’accoglienza dei bambini in età prescolastica, le cui risorse finanziarie sono costituite dalle rette versate dai genitori dei minori, dalle sovvenzioni pubbliche (cfr. consid. 4.1.: “subventionnée à plus de 50% par la Ville”) e private, dai contributi versati dai membri, da donazioni, legati e altre liberalità in contanti o in natura, nonché dai redditi della propria sostanza e dal guadagno conseguito grazie alle raccolte fondi.

                                  La nostra Massima Istanza ha innanzitutto confermato l’attualità e l’applicabilità a quel caso di specie della DTF 121 V 362, rilevando:

 

" 5.2. (…) Si la jurisprudence en question a bien été développée pour déterminer si le personnel des services publics remplissait les conditions du droit à l'indemnité en cas de RHT, elle n'a introduit aucune condition supplémentaire pour les entités publiques par rapport aux entités privées. Les conditions du risque de licenciement à brève échéance des employés ainsi que du risque propre d'exploitation encouru par l'entreprise - qui sont détaillées à l'ATF 121 V 362 en rapport avec les entreprises de droit public - doivent être remplies par tout employeur, public ou privé, requérant l'indemnité en cas de RHT. La juridiction cantonale était ainsi fondée à se référer à cette jurisprudence pour trancher le litige. (…)”

 

                                  L’Alta Corte ha poi esaminato la prima condizione cumulativa relativa al rischio di licenziamento a breve termine del personale, assunto sulla base di un contratto di lavoro di diritto privato e per il quale, in caso di soppressione della posizione, il contratto collettivo di lavoro prevede, similmente a quanto avviene per i dipendenti pubblici, che prima del licenziamento venga favorito il ricollocamento del dipendente e che quando questo non sia possibile venga applicato - dopo l’emanazione di un preavviso da parte del “Service de la petite enfance” - un termine di disdetta di quattro mesi (cfr. consid. 3.4.2., 3.4.3, 4.3.1.). Il Tribunale federale si è in particolare posto la questione di sapere, ritenuto che, come avviene nel settore pubblico, anche taluni contratti di lavoro di diritto privato (quali, per esempio il Contratto collettivo di lavoro dell’industria metalmeccanica ed elettrica, valido dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2023, in francese la Convention collective de travail de l’industrie des machines, des équipements électriques et des métaux) prevedono delle misure che limitano le possibilità di licenziamento e che per esempio questo settore economico ha richiesto e beneficiato delle indennità per lavoro ridotto (cfr. consid. 8.1.: “Or l'industrie des machines aurait largement sollicité et obtenu des indemnités en cas de RHT, sans avoir eu à établir un risque de licenciement à court terme”), se ciò costituisca effettivamente un ostacolo al versamento di tali prestazioni per i dipendenti che, a norma del contratto che li lega al datore di lavoro, hanno uno statuto analogo a quello dei funzionari pubblici.

                                  L’Alta Corte, nel caso concreto, come il Tribunale cantonale delle assicurazioni, ha lasciato aperta tale questione (cfr. consid. 8.2), considerando che comunque non fosse realizzata la seconda condizione cumulativa, visto che la ricorrente non era esposta ad un rischio proprio per la sua stessa esistenza (“la Ville s’engage à verser à la recourante le montant de l’éventuelle perte annuelle comptabilisée”; cfr. consid. 9.2), cioè al rischio di dover chiudere a seguito della perdita di lavoro subita (cfr. consid. 8.2, 9.1 e 9.2).

 

                                  In un’altra sentenza 8C_559/2021 del 20 gennaio 2022 la Corte federale si è pronunciata sul ricorso interposto da una fondazione di diritto pubblico d’interesse comunale - avente quale scopo l’organizzazione, la gestione e lo sviluppo di istituti per l’infanzia, comprendenti asili nido e scuole materne -, cui era stata negata l’erogazione delle indennità per lavoro ridotto e le cui risorse finanziarie provengono da fondi ed immobili messi a disposizione dalla Città, dalle sovvenzioni versate dalla medesima, dalla Confederazione e dal Cantone Ginevra (cfr. consid. A.b.: “à hauteur de 69%”), da sussidi, donazioni, legati e dal risultato di esercizio.

                                  A proposito dello statuto dei dipendenti della fondazione, assunti in base ad un contratto di diritto privato – laddove il contratto collettivo di lavoro prevede, in modo simile a quanto avviene per i dipendenti pubblici, che in caso di soppressione del posto di lavoro prima del licenziamento venga favorito il ricollocamento del dipendente e che, quando questo non sia possibile, venga applicato un termine di disdetta di quattro mesi –, il Tribunale federale, come già il Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. consid. 4.2.1), ha lasciato insoluta la questione di sapere se i medesimi siano assimilabili a dei dipendenti pubblici e se in concreto corressero, oppure no, il rischio di essere licenziati a breve termine (cfr. consid. 8.1.2.).

                                  L’Alta Corte ha ad ogni modo stabilito che il diritto alle indennità per lavoro ridotto era stato giustamente rifiutato, non risultando realizzata la seconda condizione cumulativa, siccome l’insorgente non era esposta ad un rischio proprio per la sua stessa esistenza, ossia di chiusura a seguito della perdita di lavoro subita. Il TF ha precisato che non era arbitrario considerare, come ha fatto il Tribunale cantonale, che i Comuni, in virtù della “loi sur l’accueil préscolaire” del 12 settembre 2019 (LAPr), hanno l’obbligo di finanziare l’esercizio delle strutture di accoglienza prescolare nella misura in cui le spese non sono coperte dalle altre fonti di finanziamento (genitori, Cantone e altri ricavi; cfr. consid. 8.2.2.).

 

                                  Con la pronunzia 8C_769/2021 del 3 maggio 2022, pubblicata in SVR 8-9/2022 ALV n. 29 p. 102 ss., concernente una società attiva nel trasporto di persone, in particolare di scolari, che aveva chiesto il lavoro ridotto per 227 collaboratori in ragione di una riduzione degli orari ordinata a causa della pandemia da Covid-19, il TF ha annullato la sentenza cantonale (che aveva confermato la decisione amministrativa con la quale era stato negato il diritto all’indennità per lavoro ridotto principalmente per il motivo che la società in questione era finanziata in gran parte da sovvenzioni pubbliche) e ha rinviato la causa al tribunale di prime cure affinché chiarisse l’entità della copertura dei costi d’esercizio mediante sovvenzioni pubbliche, come pure le possibilità di disdetta dei contratti di lavoro (in questo senso, si veda pure la STF 8C_157/2022 dell’8 settembre 2022 consid. 3.4.3, pubblicata in SVR 12/2022 ALV n. 35 p. 122 ss.).

 

                                  Con giudizio 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 7.2, riguardante una società anonima di diritto privato attiva essenzialmente nel campo del trasporto pubblico di persone, alla quale l’autorità cantonale preposta aveva negato il diritto alle indennità per lavoro ridotto, l’Alta Corte ha parzialmente accolto il ricorso della società e rinviato gli atti al tribunale di prima istanza affinché chiarisse l’entità della copertura dei costi di gestione mediante sovvenzioni pubbliche e le possibilità concrete di licenziamento in base alla regolamentazione applicabile al personale.

                                  Questo Tribunale, in due sentenze 38.2020.69 e 38.2020.70 del 12 aprile 2021, cresciute incontestate in giudicato, trattandosi di due corporazioni di diritto pubblico ha concluso che non esisteva il diritto ad indennità per lavoro ridotto in quanto i singoli lavoratori non incorrevano un rischio di licenziamento visto che l’azienda era tenuta a svolgere comunque i compiti fissati nella legge.

                                  È invece stata lasciata aperta la questione di sapere se il diritto all’indennità doveva essere negato anche perché eventuali deficit dell’azienda sarebbero stati comunque coperti attraverso fondi pubblici (cfr. D. Cattaneo, “COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin”, in: Assurances sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, p. 181 - 209 (193)).

 

                                  La medesima soluzione è stata adottata da questa Corte in due sentenze 38.2021.31 e 38.2021.37 del 30 agosto 2021 relative ad un’altra corporazione di diritto pubblico.

 

                                  Il TCA è arrivato alla medesima conclusione in una sentenza 38.2021.9 del 18 maggio 2021, pure cresciuta incontestata in giudicato, a proposito di una società che non era un’azienda privata nel vero senso del termine.

                                  Per l’unico dipendente non esisteva un effettivo rischio di licenziamento a breve termine e la perdita di lavoro faceva comunque parte del normale rischio aziendale.

 

                                  Con sentenza 38.2021.35 del 4 ottobre 2021 questo Tribunale ha stabilito che a ragione la Sezione del lavoro non aveva riconosciuto a un'associazione sportiva il diritto a indennità per lavoro ridotto per i suoi dipendenti nel periodo agosto - dicembre 2020. In effetti, ritenuto che gli allenamenti per i ragazzi di meno di 16 anni non sono mai stati soppressi e la ristorazione è stata chiusa dal 22 dicembre 2020, per i dipendenti non vi era il rischio di licenziamento a breve termine.

 

                                  Questa Corte, con sentenze 38.2021.38 e 38.2021.50 del 22 novembre 2021, ha parimenti negato il diritto all’indennità per lavoro ridotto trattandosi di un’associazione volta a offrire un percorso formativo professionale a giovani talenti sportivi della regione. Dopo aver concluso che, alla luce del suo scopo statutario, l’associazione in questione non costituiva un’azienda privata commerciale nel vero senso del termine, il TCA ha accertato che i suoi dipendenti non erano esposti ad un rischio immediato ed effettivo di essere licenziati visto che, per regolamento, essa era tenuta a disporre di determinati profili con specifiche competenze e, d’altra parte, che i termini di disdetta previsti dai contratti avrebbero impedito un’interruzione a corto termine dei rapporti di lavoro. In subordine, il TCA ha rilevato che nemmeno l’esistenza stessa dell’associazione era del resto stata minacciata, tenuto conto soprattutto che il suo finanziamento era garantito principalmente da introiti esterni.

                                  Con pronunzia 8C_16/2022 del 10 novembre 2022, il TF ha respinto il ricorso interposto dall’associazione contro la sentenza 38.2021.38, per i motivi che verranno meglio esposti in seguito.

 

                                  Il TCA, in un’altra sentenza 38.2021.75 del 29 novembre 2021, cresciuta incontestata in giudicato, ha confermato il modo di procedere dell’amministrazione che aveva negato il diritto a ILR ad un’associazione ex art. 60 CC attiva nell’ambito della prevenzione e sensibilizzazione e non considerata un’azienda privata commerciale nel vero senso della parola. Per l'unico dipendente al 50% della ricorrente - che beneficiava, a prescindere dai finanziamenti mirati al sostegno di specifici progetti, di tasse sociali e contributi, non vi era un rischio effettivo e immediato di licenziamento.

 

                                  Con sentenza 38.2021.58 del 13 dicembre 2021, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte, nel caso di una società attiva nel trasporto di viaggiatori in base ad una concessione del Dipartimento federale dell’ambiente dei trasporti dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), che svolgeva un servizio pubblico e che era detenuta, per la maggioranza, da Enti pubblici, ha ritenuto che i dipendenti della stessa non correvano un rischio concreto di perdere il loro impiego a breve termine. Ciò tenuto conto dei normali periodi di disdetta fissati nel Contratto collettivo di lavoro. Inoltre, è stato appurato che l’azienda non era minacciata nella sua stessa esistenza in ragione dei sussidi pubblici (erogati dalla Confederazione, dal Cantone e dai Comuni) di cui beneficiava a copertura delle perdite.

 

                                  Al riguardo cfr. anche la STCA 38.2021.90 del 21 febbraio 2022.

 

                                  Con la pronunzia 38.2021.91 del 30 maggio 2022, cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale ha negato il diritto alle indennità per lavoro ridotto ad una fondazione senza scopo di lucro attiva nel campo della protezione dei minori, posto che la sua stessa esistenza non era minacciata nel periodo per il quale è stata chiesta la prestazione. In questo senso, dopo aver rilevato che la ricorrente fornisce delle prestazioni d’interesse pubblico, il TCA ha in particolare accertato che, anche negli anni precedenti la pandemia, aveva registrato delle perdite a conto economico, anche di un’entità maggiore rispetto a quella registrata nel periodo 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020, e nonostante ciò ha sempre continuato a svolgere le proprie attività. Inoltre, dalla documentazione a disposizione è risultato che la fondazione si finanziava, oltre che parzialmente (nella misura del 30%) con i ricavi ottenuti dalle attività nelle scuole pubbliche e private, grazie ai contributi del Cantone, di altre istituzioni, fondazioni, aziende e privati.

 

                                  Con giudizio 38.2022.21 del 13 giugno 2022, cresciuto incontestato in giudicato, il TCA ha confermato la decisione amministrativa mediante la quale era stato riconsiderato un precedente provvedimento di assegnazione d’indennità per lavoro ridotto a un’associazione di pubblica utilità operante nel campo delle disabilità. In quella fattispecie, il Tribunale ha negato che l’esistenza stessa dell’associazione, rispettivamente di sue singole unità d’esercizio, fosse minacciata, e ciò in considerazione dell’entità delle sovvenzioni pubbliche di cui godeva e della constatazione che, sebbene negli anni precedenti la pandemia gli esercizi contabili si erano sempre chiusi con dei deficit, anche più importanti di quello fatto registrare nel 2020, l’associazione, rispettivamente le sue singole unità d’esercizio, avevano comunque potuto continuare a svolgere le loro attività.

 

                                  Con sentenze 38.2022.24 e 38.2022.25 del 19 dicembre 2022 - la prima delle due oggetto di un ricorso ancora pendente dinanzi al TF -, questa Corte ha stabilito che la Sezione del lavoro aveva correttamente riconsiderato la decisione con la quale un’associazione mantello attiva in ambito sportivo era stata posta al beneficio delle indennità per lavoro ridotto per il periodo marzo-agosto 2020, rispettivamente negatole l'assegnazione per un periodo successivo (settembre-dicembre 2020). Alla base di quelle pronunzie vi era la constatazione che, dati finanziari alla mano, l’esistenza stessa dell’associazione non era mai stata minacciata e, del resto, che nemmeno i dipendenti annunciati erano stati esposti a un rischio imminente di licenziamento, tenuto conto delle contenute dimensioni di un organico chiamato a gestire un movimento di vaste proporzioni e del fatto che le mansioni da loro svolte erano da considerare essenziali per il funzionamento, l’attività e lo scopo dell’associazione interessata.

 

                                  Il Tribunale delle assicurazioni del Canton Ginevra, in una sentenza ATAS 1121/2020 del 19 novembre 2020, applicando la DTF 121 V 362 al caso della Fondation des Parkings de Genève (“entreprise de droit public”), ha concluso che per i dipendenti non esisteva un rischio concreto di licenziamento a breve termine e ha lasciato aperta la questione relativa al rischio di chiusura dell’azienda (cfr. Sarah Braunschmidt Scheidegger e Christian Dandres, L’indemnité pour réduction de l’horaire de travail à l’épreuve du COVID-19, in: Assurances sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, p. 147 seg. (175-177).

 

                                  La Corte delle assicurazioni sociali del Cantone Vallese, con giudizio S1 20 208 del 9 marzo 2021, pubblicato in RVJ/ZWR 2022 p. 112, ha confermato il diniego del diritto a ILR dal 16 marzo al 30 aprile 2020 a un’associazione di diritto privato che si occupa di accogliere di giorno bambini in età prescolare, evidenziando, da un lato, che l’associazione, che forniva delle prestazioni sulla base di un accordo concluso con l’ente pubblico, doveva essere assimilata a un datore di lavoro di diritto pubblico ai sensi del p.to D37 della Prassi LADI ILR. Dall’altro, che una convenzione conclusa con il Comune prevede una sovvenzione legata al risultato della struttura che copre il saldo dei costi salariali e delle spese di funzionamento e d’infrastruttura.

 

                          2.7.  Nella concreta evenienza, dallo Statuto dell’RI 1 si evince che essa è un’associazione ai sensi del codice civile svizzero (art. 60 e seg.), avente sede a __________.

                                  Il suo scopo consiste nella “… promozione e la pratica dell’attività __________ e a tal fine può: svolgere attività didattica per l’avviso della pratica del __________; istituire corsi di formazione, addestramento, aggiornamento e perfezionamento della __________; indire manifestazioni e gare; partecipare a gare, tornei, campionati e, più in generale, svolgere ogni attività ritenuta direttamente o indirettamente utile per il perseguimento dello scopo sociale.”.

                                  Lo Statuto prevede inoltre che l’associazione non ha fini di lucro e che gli eventuali proventi dell’attività vengono reinvestiti esclusivamente in attività sportive. Durante la vita dell’associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitali, fatti salvi i casi previsti dalla legge o da regolamenti.

                                  Secondo l’art. 7 dello Statuto, l’attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture sono garantiti dalle prestazioni volontarie degli associati, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborso e/o indennità commisurati all’entità e alla complessità dell’impegno richiesto.

                                  Sono associati i soci, i soci finanziatori e i soci onorari. Sono soci coloro che, senza essere vincolati da un contratto di finanziamento, versano la quota associativa fissata annualmente dal comitato, dopo l’ultima assemblea ed entro 9 mesi dall’inizio della stagione per cui si versa la quota. I soci finanziatori sono quelli che, sulla scorta di un contratto di finanziamento sottoscritto con l’associazione per il tramite del Comitato direttivo, e di un piano di finanziamento a medio/lungo termine, sostengono finanziariamente l’associazione. Contemporaneamente non possono essere in vigore più contratti di finanziamento. Sono infine soci onorari i benemeriti dell’associazione che, per segnalate prestazioni, sono meritevoli di tale distinzione.

 

                                  Dall’organigramma che figura agli atti risulta che l’RI 1 è diretta da un Comitato di tre membri, a cui sottostanno la Prima squadra, composta da staff tecnico, giocatori e segretariato, e il Settore giovanile, il quale a sua volta si compone di staff tecnico e segretariato (cfr. allegato al doc. 1 – inc. 38.2022.41).

 

                                  All’epoca la Prima squadra dell’RI 1 militava nel campionato di __________.

 

                                  Nel mese di novembre 2020, l’RI 1 ha presentato alla Sezione del lavoro un preannuncio di lavoro ridotto per il periodo 2 novembre – 31 dicembre 2020 e per l’intera azienda, il cui effettivo era composto da 60 collaboratori, tutti al beneficio di contratti di lavoro di durata determinata. La richiesta è stata motivata con la decisione delle autorità d’interrompere il campionato di Promotion League a causa dell’aumento dei contagi da Covid-19 (cfr. doc. 20).

 

                                  Da notare che nel corso dei mesi di marzo 2020 e di gennaio 2021, la ricorrente ha inoltrato ulteriori preannunci di lavoro ridotto per il periodo 23 marzo – 30 giugno 2020, rispettivamente 1° febbraio – 30 aprile 2021 (periodi che sono oggetto di separate procedure giudiziarie; cfr. inc. 38.2022.41 e 38.2022.43).

 

                                  Con riferimento al preannuncio di lavoro ridotto del 2 novembre 2020, il 13 novembre 2020, la Sezione del lavoro ha rivolto all’RI 1 alcune domande volte a completare le informazioni in suo possesso:

" (…) Per procedere all’esame della vostra domanda è necessario completare le informazioni a nostra disposizione, pertanto vi chiediamo di fornirci informazioni dettagliate riguardanti:

1.   Statuto della vostra associazione

2.   Descrizione dettagliata delle attività svolte dalla vostra                                          associazione, con la messa in evidenza delle attività                                                        economiche

3.   Conti annuali 2019 (conto economico, bilancio e, se esiste,                                                                        rapporto di revisione)

4.   Budget 2020

5.   Massa salariale 2019 e 2020

6.   Copia della dichiarazione dei salari AVS per il 2019

7.   Effettivo del personale in attività ad oggi (nominativi, mansioni,                                                                   percentuale di lavoro, copia del/dei contratto/i di lavoro)

8.   Vi sono lavoratori a beneficio di altre prestazioni da                                               assicurazioni sociali? Precisare e documentare.

9.   Attività effettivamente svolta durante la pandemia e in questi                                                                             ultimi mesi.

10. Conseguenze immediate per il personale dipendente nel caso le                                                                   indennità per lavoro ridotto non vi fossero concesse

11. Fonti di finanziamento delle vostre attività (tipologia di entrate)

12. Eventuali sussidi dal settore pubblico                                                              (Confederazione/Cantone/Comuni) e/o para-pubblico?

a.   quanto rappresentano i sussidi rispetto ai vostri ricavi annuali (in                                                              CHF e in percentuale)?

b.   quanto rappresentano i sussidi rispetto alla vostra massa                                       salariale annuale (in CHF e in percentuale)?

13. Copia dei contratti di prestazioni in vigore con il settore pubblico

14. Copia dei contratti di prestazioni in vigore con altri enti                                          pubblici/para-pubblici

15. Chi risponde per/copre eventuali perdite di esercizio. Ci sono                                                                           garanzie di copertura dei deficit d’esercizio?

16. Indicazione di testi legislativi che disciplinano i finanziamenti alla                                                  vostra associazione

 

Vi chiediamo inoltre di compilare le apposite tabelle raggiungibili dal collegamento internet del prossimo paragrafo, specificando la cifra d’affari (effettiva e prevista) di ogni mese.” (doc. 3 - inc. 38.2022.41)

 

                                  Qui di seguito le informazioni che sono state fornite dall’associazione insorgente nel dicembre 2020.

 

                                  Dal conto economico 2018/’19 (cfr. doc. 4.2 - inc. 38.2022.41) si evince che l’RI 1 ha realizzato ricavi per un totale di CHF 826'391.78.

                                  Fra le principali voci d’entrata vi sono le sponsorizzazioni (CHF 171’159.07, importo corrispondente al 20.7%di tutti i ricavi), le entrate tessere e abbonamenti (CHF 153'262.77, 18.5%), le tasse sociali allievi (CHF 114'005, 13.8%), __________ (CHF 75'000, 9.1%), il contributo __________ (CHF 67'825, 8.2%) e le altre sovvenzioni (CHF 72'320, 8.8%).

                                  L’esercizio contabile 2018/’19 si è chiuso con una perdita di CHF 101'389.17 (quello precedente, 2017/’18, si era invece chiuso con un utile di CHF 120.23).

                                  L’insorgente ha inoltre illustrato i dati di preventivo 2020/’21, relativi alla prima squadra e al settore giovanile (cfr. doc. 4.3 e 4.4 - inc. 38.2022.41).

 

                                  Rispondendo a una richiesta di precisazioni da parte dell’amministrazione (doc. 5 - inc. 38.2022.41), l’RI 1 ha dichiarato quanto segue:

 

" (…).

4. Indicare se vi sono lavoratori a beneficio di altre prestazioni da assicurazioni sociali? Precisare e documentare.

Abbiamo 4 dipendenti iscritti alla disoccupazione e che lavorano parzialmente presso la nostra associazione (circa 40%-50%). Ogni fine mese inviamo foglio giallo con prestazioni che vengono scalate. Si tratta di __________ e __________ (1700.- mensili da parte nostra), __________ (1400 mensili da parte nostra) e __________ (1800.- da parte nostra).

 

5.Indicare le conseguenze immediate per il personale dipendente nel caso le indennità per lavoro ridotto non vi fossero concesse.

Trattandosi prevalentemente di dipendenti con contratto a termine a giugno 2021 ci vedremmo costretti a non rinnovare nessuno di loro lasciandoli a casa. Per contratti indeterminati rischio di discetta lavorativa.

 

6. Indicare le fonti di finanziamento delle vostre attività (tipologia di entrate).

Principalmente tasse sociali e contributi gioventù e sport x settore giovanile e abbonamenti più biglietteria per prima squadra. Per entrambi poi abbiamo degli eventi annuali (__________, __________, ecc. ecc. che sono però ora inesistenti). Sempre per entrambi abbiamo gli sponsor che stanno però attraversando un momento difficile e alcuni di loro difficilmente riusciranno a saldare quanto concordato e/o rinnovare il sostegno futuro.

 

7. Indicare la presenza di eventuali sussidi dal settore pubblico (Confederazione/Cantone/Comuni) e/o para-pubblico? Non abbiamo al momento previsti sussidi dal settore pubblico, il settore giovanile riceve i contributi __________ come spiegato al punto 6 in base al numero e ai diplomi degli allenatori che coprono circa il 30-40% del budget del settore allievi.

 

8. e 9. Non esiste nessun contratto in vigore con settore pubblico e para-pubblico.

 

10. Indicare chi risponde per / copre eventuali perdite di esercizio. Ci sono garanzie di copertura del deficit d’esercizio? Attualmente e negli ultimi anni i membri del Comitato dell’Associazione con prestiti e contributi a fondo perso ma evidentemente questo era legato a piccole perdite d’esercizio e quindi non potrà più protrarsi nel tempo in quanto la crisi ha colpito tutti e le perdite stanno diventando troppo onerose. È superfluo specificare che difficilmente un club come il nostro nell’attuale realtà possa fare utili.

 

11. Indicazione di testi legislativi che disciplinano i finanziamenti alla vostra associazione

All’interno dello statuto societario già inviatovi lo scorso mese potete trovare lo scopo sociale del club con le diverse informazioni e la specifica che non si tratta di un’associazione a scopo di lucro. Non esistono pertanto dei testi legislativi al riguardo. Purtroppo il nostro club non è ancora parificato al __________ (siamo la prima categoria sotto) pur avendo una struttura molto onerosa (richiesta dell’__________ anche per avere il __________ con __________). Stiamo lavorando con la nostra Federazione e gli altri club della Svizzera per ricevere questa parificazione e poter accedere a dei finanziamenti. Sembrerebbe che ci sia disponibilità da parte degli enti preposti e siamo quindi in attesa.” (doc. 6.5 - inc. 38.2022.41; il corsivo è del redattore)

 

                                  In quell’occasione, sono pure stati prodotti i contratti di lavoro stipulati tra l’RI 1 e i suoi dipendenti, la dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per l’anno 2019, la massa salariale 2019-’20 e 2020-’21 della prima squadra e di quella del settore giovanile, come pure la contabilità relativa al periodo 2019-’20 (cfr. allegati ai doc. 6 e 7 - inc. 38.2022.41).

 

                                  Dal conto economico risulta che l’esercizio contabile 2019/’20 si è chiuso con un disavanzo di CHF 179'958.23 (i ricavi sono stati di CHF 626'020.57 a fronte di costi pari a CHF 805'978.80).

 

                                  Facendo capo alle risultanze degli accertamenti compiuti, con decisione del 29 gennaio 2021 (decisione n. 340534251), la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione, nel senso che il diritto alle indennità per lavoro ridotto è stato negato per il periodo 2 novembre 2020 – 31 gennaio 2021 (doc. 8.2 – inc. 38.2022.41).

 

                                  Nel quadro della procedura di opposizione, la Sezione del lavoro ha trasmesso all’associazione ricorrente uno scritto del seguente tenore:

 

" (…) Per procedere all’evasione delle vostre opposizioni è necessario completare le informazioni a nostra disposizione, pertanto vi chiediamo di:

1. Illustrare la situazione aggiornata dei conti relativi alla stagione                        01.07.2020/30.06.2021 (conto economico, bilancio e, se esiste,                          rapporto di revisione). Produrre anche eventuali conti economici     intermedi, se esistenti.

2. Specificare se avete inoltrato richiesta/e per l’ottenimento dei                                 contributi speciali federali/cantonali legati alla pandemia COVID-                                19 (v. ad es. contributi federali a fondo perso per lo sport di        squadra). Nell’affermativa, precisare quanto segue (allegare la                    relativa documentazione a comprova):

    - siete in attesa di una risposta alla vostra richiesta o avete già                                                                          ricevuto esito positivo?

    - a quanto ammonta l’importo del contributo?

    - si tratta di un sussidio vincolato, quindi utilizzabile solo per                                                                             determinati scopi? Se sì, quali?

    - il contributo verrà utilizzato per far fronte ad una determinata                                                               stagione? Quale?

    - vi sono eventuali condizioni di rimborso del contributo?

3. Precisare se attualmente la vostra prima squadra di __________ è stata parificata ad una squadra professionale (allegare                                      la relativa documentazione a comprova)?

4. Indicare i nominativi dei:

    - 60 lavoratori annunciati nel preannuncio di lavoro ridotto del                                                                          23.03.20;

    - 60 lavoratori annunciati nel preannuncio di lavoro ridotto del                                                                          02.11.20;

    - 50 lavoratori annunciati nel preannuncio di lavoro ridotto del                                                                          20.01.21.

5. Produrre tutti i contratti di lavoro firmati dai dipendenti di cui al   pt.4.

A tal proposito si precisa che con il vostro scritto del 04.01.2021 avete prodotto solo 44 contratti di lavoro. Qualora i contratti mancanti siano stati conclusi oralmente, vogliate specificarlo, indicando anche la funzione del dipendente, la durata del contratto di lavoro (determinata, indeterminata), il salario e i termini di disdetta pattuiti.

6. Specificare quali dei dipendenti di cui al pt. 4 lavorano per un altro                          datore di lavoro nella misura del 100%, oltre all’attività svolta                                 presso la vostra Associazione.

7. Produrre la dichiarazione salari AVS 2020 e specificare la massa                           salariale dei dipendenti di cui al pt. 4 per la stagione              01.07.2019/30.06.2020 e 01.07.2020/30.06.2021.

8. Indicare le ragioni per le quali i dipendenti per cui è chiesta     l’indennità di lavoro ridotto sono passati da 60 (v. preannuncio del            23.03.20 e del 02.11.20) a 50 (v. preannuncio del 20.01.21).

    In particolare, specificare se si tratta del mancato rinnovo di   contratti a tempo determinato o d’intervenute disdette di contratti a                      tempo indeterminato.

9. Indicare a da marzo 2020 ad oggi sono intervenute disdette dei contratti di lavoro (allegare la relativa documentazione a     comprova).

10. Specificare in che misura e da quanto tempo hanno ripreso gli                                                           allenamenti e le partite della prima squadra di Promotion League   e del settore giovanile.

11. Trasmettere una vostra tabella indicante la cifra d’affari effettiva                     dal 2016 a giugno 2021, specificandola per ogni mese e                          precisando il metodo di calcolo utilizzato per determinare la cifra                       d’affari mensile.” (doc. 13 – inc. 38.2022.41)

 

                                  L’RI 1 non ha dato seguito alla richiesta d’informazioni dell’amministrazione.

 

                                  Con decisione su opposizione del 22 marzo 2022, la Sezione del lavoro ha confermato il proprio provvedimento del 29 gennaio 2021.

                                  L’amministrazione ha segnatamente negato che i dipendenti dell’associazione siano stati esposti a un rischio imminente ed effettivo di licenziamento, ritenuto da un lato che essi erano vincolati da contratti di lavoro di durata determinata senza clausola di disdetta anticipata e dall’altro che svolgevano “… delle funzioni essenziali e necessarie per il funzionamento, l’attività e lo scopo dell’Associazione, consistente segnatamente – lo si ribadisce – nella “promozione e la pratica dell’__________ (cfr. art. 3 Statuto dell’Associazione). Inoltre, trattasi di personale specializzato nell’attività sportiva e __________, che difficilmente l’opponente avrebbe potuto rimpiazzare rapidamente, visto il periodo d’incertezza e l’arrivo della bella stagione da lì a poco.”. La Sezione del lavoro ha poi rilevato che occorrerebbe pure considerare che “… dalla documentazione agli atti emerge che la massa salariale della stagione 2019/2020 a carico dell’opponente ammonta a totali CHF 378'087.- (cfr. conto economico stagione 2019/2020). Inoltre dagli atti risulta che nella stagione 2019/2020 i ricavi provenienti dalle sovvenzioni, sponsorizzazioni, donazioni, quote e contributi sociali ammontano a totali CHF 438'158.- (cfr. conto economico stagione 2019/2020). A fronte di tali ricavi la copertura della massa salariale dell’opponente risulta pertanto ampiamente garantita.” (cfr. doc. 23).

 

                          2.8.  Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che il 19 giugno 2020 il Consiglio federale ha adottato, sulla base dell’art. 6 cpv. 2 lett. a e b della Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) relativo alla situazione particolare (l’art. 6 cpv. 1 LEp enuncia che “vi è una situazione particolare se a. gli organi esecutivi ordinari non sono in grado di prevenire e di combattere la comparsa e la propagazione di malattie trasmissibili e vi è uno dei seguenti rischi: 1. un rischio elevato di contagio e di propagazione, 2. un particolare pericolo per la salute pubblica, 3. un rischio di gravi conseguenze per l’economia o per altri settori vitali; b. l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha accertato l’esistenza di una situazione sanitaria d’emergenza di portata internazionale che rappresenta una minaccia per la salute pubblica in Svizzera) – secondo cui “sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può: a. ordinare provvedimenti nei confronti di singole persone; b. ordinare provvedimenti nei confronti della popolazione” –, l’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) in vigore dal 20, rispettivamente 22 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213).

 

                                  L’art. 1 della citata Ordinanza, relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la medesima stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19 (cpv. 1). I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus (COVID19) e a interrompere le catene di trasmissione (cpv. 2).

 

                                  L’Ordinanza COVID-19 situazione particolare è stata regolarmente adattata a seconda della situazione epidemiologica (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it/history).

 

                                  Per quanto concerne il settore dello sport, l’art. 6 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213) ha vietato le grandi manifestazioni con oltre 1000 visitatori o oltre 1000 partecipanti, salvo le eccezioni di cui al cpv. 4 riguardante le manifestazioni politiche e civili.

 

                                  Il 2 settembre 2020, con effetto dal 1° ottobre 2020, nell’Ordinanza è stato introdotto l’art. 6a che al cpv. 1 enuncia che “chi intende svolgere una manifestazione con oltre 1000 visitatori o con oltre 1000 partecipanti (grande manifestazione), necessita di un’autorizzazione dell’autorità cantonale competente” e l’art. 6b, relativo alle prescrizioni supplementari per le competizioni sportive in leghe professionistiche, secondo cui per le competizioni sportive di squadre di una lega prevalentemente professionistica con oltre 1000 spettatori occorre prevedere uno specifico piano di protezione (cfr. RU 2020 3679).

 

                                  L’art. 6 cpv. 1 è stato modificato il 28 ottobre 2020 (validità dal 29 ottobre 2020) nel senso che “È vietato lo svolgimento di manifestazioni con più di 50 persone. Nel computo vanno escluse le persone che partecipano alla manifestazione nel quadro della loro attività professionale e le persone che collaborano al suo svolgimento”.

                                  Inoltre è stato inserito l’art. 6e “Disposizioni particolari per il settore dello sport” che sancisce (cfr. RU 2020 4503):

 

" 1 Nel settore dello sport sono ammesse le attività seguenti, segnatamente gli allenamenti e le competizioni, svolte in strutture accessibili al pubblico e all’aperto:

    a.  le attività sportive di bambini e giovani fino al compimento dei 16 anni, ad eccezione delle competizioni;

    b.  le attività sportive senza contatto fisico svolte individualmente o in gruppi fino a 15 persone a partire dai 16 anni:

         1. in locali chiusi: se le persone interessate portano una mascherina facciale e se è mantenuta la distanza obbligatoria; in locali grandi si può rinunciare all’uso della mascherina facciale se vigono prescrizioni supplementari sul distanziamento e limitazioni della capienza,

     2. all’aperto: se le persone interessate portano una mascherina facciale o se è mantenuta la distanza obbligatoria;

    c.  gli allenamenti e le competizioni di atleti di punta membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale svolti individualmente, in gruppi fino a 15 persone o in squadre di competizione a composizione stabile;

    d.  gli allenamenti e le competizioni di membri delle squadre che fanno parte di una lega prevalentemente professionistica.

2 Per le attività sportive in gruppi fino a cinque persone di cui al capoverso 1 lettere a e b non vige l’obbligo di elaborare un piano di protezione secondo l’articolo 4.”

 

                                  Al riguardo cfr. pure la Risoluzione 5696 emanata dal Consiglio di Stato il 10 novembre 2020.

 

                                  L’11 dicembre 2020 è stato vietato lo svolgimento di manifestazioni, fatte salve alcune eccezioni (cfr. art. 6 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 situazione particolare; RU 2020 5377).

                                  Il nuovo tenore dell’art. 6e cpv. 1 è invece il seguente:

 

" 1 Nel settore dello sport sono ammesse le attività seguenti, segnatamente gli allenamenti e le competizioni, svolte in strutture accessibili al pubblico e all’aperto:

    b.  le attività sportive senza contatto fisico svolte individualmente o in gruppi fino a 5 persone a partire dai 16 anni:

 

                                  L’art. 6e cpv. 1 dell’Ordinanza è stato modificato il 18 dicembre 2020 con effetto dal 22 dicembre 2020 (cfr. RU 2020 5813):

 

" Nel settore dello sport sono ammesse le attività seguenti:

    a.  le attività sportive di bambini e giovani fino al compimento dei 16 anni; le competizioni sono vietate;

    b.  le attività sportive senza contatto fisico e che sono svolte all’aperto individualmente o in gruppi fino a cinque persone a partire dai 16 anni se è indossata una mascherina facciale o se è mantenuta la distanza obbligatoria; le competizioni sono vietate;”

 

                                  Dal 1° marzo 2021 l’art. 6e prevede quanto segue:

 

" 1 Nel settore dello sport sono ammesse le attività seguenti:

    a.  le attività sportive di bambini e giovani nati nel 2001 o dopo, incluse le competizioni senza pubblico;

    b.  le attività sportive senza contatto fisico che sono svolte all’aperto individualmente o in gruppi fino a 15 persone nate nel 2000 o prima se è indossata una mascherina facciale o se è mantenuta la distanza obbligatoria; le competizioni sono vietate;

    c.  gli allenamenti e le competizioni di atleti di punta titolari di un attestato di sportivo di punta nazionale o regionale di Swiss Olympic (Swiss Olympic Card) o membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale svolti individualmente, in gruppi fino a 15 persone o in squadre di competizione a composizione stabile;

    d.  gli allenamenti e le competizioni di membri delle squadre che fanno parte di una lega professionistica o semiprofessionistica o di una lega giovanile nazionale; se l’attività è svolta a livello professionistico o semiprofessionistico soltanto nella lega di uno dei due sessi, gli allenamenti e le competizioni possono avere luogo anche nella lega dell’altro sesso.

2 Per le attività sportive in gruppi fino a cinque persone di cui al capoverso 1 lettere a e b non vige l’obbligo di elaborare un piano di protezione secondo l’articolo 4.” (cfr. RU 2021 110: modifica del 24 febbraio 2021)

 

                                  Il 14 aprile 2021 sono stati modificati gli art. 6 e 6e dell’Ordinanza. In particolare dal 19 aprile 2021 l’art. 6 cpv. 1 lett. g enuncia che il divieto dello svolgimento di manifestazioni con più di 15 partecipanti non vige per le manifestazioni nel settore dello sport e della cultura secondo gli articoli 6e capoverso 1 e 6f capoversi 2 e 3. Giusta l’art. 6 cpv. 1bis alle manifestazioni in presenza di pubblico in luoghi chiusi sono ammesse come pubblico (visitatori) al massimo 50 persone, a quelle in aree esterne al massimo 100. Può essere occupato al massimo un terzo dei posti a sedere disponibili per i visitatori (cfr. RU 2021 213).

 

                                  Secondo l’art. 6e in vigore dal 19 aprile 2021:

 

" 1Sono ammesse le seguenti attività sportive:

    a.  le attività sportive di bambini e giovani nati nel 2001 o dopo, incluse le competizioni senza pubblico;

    b.  le attività sportive, incluse le competizioni senza pubblico, che sono svolte individualmente o in gruppi fino a 15 persone nate nel 2000 o prima:

         1. all’aperto se è indossata una mascherina facciale o se è mantenuta la distanza obbligatoria,

         2. in luoghi chiusi, rispettando le limitazioni della capienza di cui all’allegato 1 numero 3.1bis lettera f, se è indossata una mascherina facciale ed è mantenuta la distanza obbligatoria; si può rinunciare all’uso della mascherina facciale se è necessario per l’esercizio dell’attività, gli spazi soddisfano i requisiti più severi di cui all’allegato 1 numero 3.1quater e sono registrati i dati di contatto secondo l’articolo 5;

    c.  gli allenamenti e le competizioni di atleti di punta:

         1. che sono titolari di un attestato di sportivo di punta nazionale o regionale di Swiss Olympic (Swiss Olympic Card) o membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale, e

         2. che si allenano individualmente, in gruppi fino a 15 persone o in squadre di competizione a composizione stabile;

    d.  gli allenamenti e le competizioni di membri delle squadre che fanno parte di una lega professionistica o semiprofessionistica o di una lega giovanile nazionale; se l’attività è svolta a livello professionistico o semiprofessionistico soltanto nella lega di uno dei due sessi, gli allenamenti e le competizioni possono avere luogo anche nella lega dell’altro sesso.

2Per le attività sportive in gruppi fino a cinque persone di cui al capoverso 1 lettere a e b non vige l’obbligo di elaborare un piano di protezione secondo l’articolo 4.” (RU 2021 213)

 

                                  Con effetto dal 31 maggio 2021 per le manifestazioni in presenza di pubblico, il numero di spettatori consentito è passato da 50 a 100 persone al chiuso e da 100 a 300 all’aperto. La capienza massima dei locali è stata stabilita alla metà e non più a un terzo (cfr. RU 2021 300: art. 6; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-83697.html).

 

                                  Inoltre l’art. 6e è stato così modificato:

 

" 1Le seguenti persone non sono soggette a restrizioni nello svolgimento di attività sportive, incluse le competizioni:

    a.  i bambini e i giovani nati nel 2001 o dopo;

    b.  gli atleti di punta titolari di un attestato di sportivo di punta nazionale o regionale di Swiss Olympic (Swiss Olympic Card) o i membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale;

    c.  i membri delle squadre che fanno parte di una lega professionistica o semiprofessionistica o di una lega giovanile nazionale; se è svolta a livello professionistico o semiprofessionistico soltanto nella lega di uno dei due sessi, lʼattività sportiva può avere luogo anche nella lega dellʼaltro sesso.

2Allo svolgimento di attività sportive da parte di persone diverse da quelle di cui al capoverso 1 si applica quanto segue:

    a.  le attività possono essere svolte individualmente o in gruppi fino a 50 persone;

    b.  allʼaperto deve essere indossata una mascherina facciale o mantenuta la distanza obbligatoria; si può rinunciare allʼuso della mascherina facciale e al rispetto della distanza obbligatoria soltanto se sono registrati i dati di contatto;

    c.  in luoghi chiusi devono essere rispettate le limitazioni della capienza di cui allʼallegato 1 numero 3.1bis lettera f, deve essere indossata una mascherina facciale e deve essere mantenuta la distanza obbligatoria; sono ammesse le deroghe seguenti:

         1. si può rinunciare allʼuso della mascherina facciale se:

          – è necessario per lʼesercizio dellʼattività, e

         – gli spazi soddisfano i requisiti più severi di cui allʼallegato 1 numero 3.1quater lettere a e b,

         2. si può rinunciare allʼuso della mascherina facciale e al rispetto della distanza obbligatoria se:

         – lo sport praticato presuppone il contatto fisico

         – è svolto sempre in gruppi a composizione stabile di non più di quattro persone, e

         – gli spazi soddisfano i requisiti più severi di cui allʼallegato 1 numero 3.1quater lettera c,

         3. devono essere registrati i dati di contatto.

3Per le attività di cui ai capoversi 1 lettera a e 2, per gruppi fino a cinque persone non vige lʼobbligo di elaborare un piano di protezione secondo lʼarticolo 4.” (RU 2021 300: modifica del 26 maggio 2021)

 

                                  L’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 è stata abrogata con effetto dal 26 giugno 2021 (cfr. art. 30 e 33 Ordinanza COVID-19 situazione particolare; RU 2021 379).

 

                          2.9.  L’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI prevede che i lavoratori hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro” (cfr. supra, consid. 2.2.).

 

                                  Per costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b p. 384, B. Rubin, “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess, 2014, p. 345).

 

                                  Le direttive della SECO (cfr. supra, consid. 2.4.) stabiliscono del resto chiaramente che “sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee”.

 

                        2.10.  Con la propria impugnativa, l’avv. RA 1 censura innanzitutto il fatto che l’amministrazione abbia applicato all’RI 1 la giurisprudenza relativa ai datori di lavoro di diritto pubblico, quando essa sarebbe invece una azienda nel vero senso del termine (cfr. doc. I).

 

                                  A questo proposito, il TCA rileva che, con la già citata pronunzia 8C_16/2022 consid. 6.1.2 (cfr. supra, consid. 2.6.), riguardante un’associazione avente lo scopo di raggruppare in un’unica struttura i migliori talenti ___________ della regione di competenza della ___________ per partecipare alle varie competizioni nazionali giovanili, il TF ha sottolineato che la giurisprudenza di cui alla DTF 121 V 363 consid. 3 “… non ha introdotto una condizione supplementare per il servizio pubblico rispetto all’ente privato. I presupposti del rischio di licenziamenti a breve termine del personale colpito da lavoro ridotto e il rischio aziendale assunto dall’impresa interessata (fallimento, chiusura) – precisati al DTF 121 V 362 in relazione ai servizi pubblici – devono essere soddisfatti da ogni datore di lavoro, pubblico o privato, che richiede l’indennità per lavoro ridotto. La decisione del Tribunale cantonale si è dunque fondata giustamente su questa giurisprudenza per risolvere la controversia (SVR 2022 ALV 22 pag. 73, 8C_558/2021 consid. 5). Così facendo, contrariamente al parere della ricorrente, la sentenza del Tribunale cantonale non si è basata sulla direttiva n. 2020/15 del 30 ottobre 2020 (punto 2.6) né sulla direttiva 2021/01 del 20 gennaio 2021 (sempre al punto 2.6). Pertanto, le questioni sollevate dalla ricorrente in riferimento a queste direttive possono essere lasciate aperte.” (il corsivo è del redattore).

 

                                  Secondo la giurisprudenza federale, dunque, i presupposti del diritto all’indennità per lavoro ridotto sono da una parte, per quel che riguarda i lavoratori, il reale rischio di licenziamento a breve termine, visto che si tratta di una misura preventiva e temporanea (cfr. art. 31 cpv. 1 lett. d LADI) e d’altra parte, per quel che riguarda l’azienda, se essa corre un rischio proprio per la sua stessa esistenza e cioè rischia di dover chiudere a seguito della perdita di lavoro (in caso contrario la perdita di lavoro, non sarebbe dovuta a motivi economici e inevitabile; cfr. art. 32 cpv. 1 lett. a LADI).

 

                                  Va, altresì, ricordato che nel Messaggio concernente la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (legge COVID 19) del 12 agosto 2020 il Consiglio federale al punto 2.3.8 ha sottolineato che:

 

" In quanto strumento dell’assicurazione contro la disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di garantire la sopravvivenza dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del fatturato, bensì quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende evitare che il temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e la conseguente perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di licenziamenti.” (FF 2020 5797 (5818)).

 

                                  Tale principio è stato ribadito dal Tribunale federale al consid. 6.2.1 della già citata sentenza 8C_16/2022.

 

                        2.11.  Alla luce di quanto esposto al precedente considerando, attentamente vagliato l’insieme della documentazione agli atti, questo Tribunale ritiene che nel caso concreto faccia difetto almeno uno dei requisiti (cumulativi) necessari per fondare il diritto all’indennità per lavoro ridotto - quello dell’effettivo e immediato rischio di licenziamento dei dipendenti -, e ciò per le ragioni che seguono.

 

                                 Innanzitutto, occorre considerare che, in base alle informazioni fornite nel quadro della procedura amministrativa, in particolare in base a quelle che si evincono dai contratti di lavoro prodotti (doc. 6.3 – inc. 38.2022.41) e dalle distinte salariali (“Massa salariale”) 2019-’20 e 2020-’21 (doc. 6.1 – inc. 38.2022.41), dipendenti dell’associazione ricorrente erano in sostanza i giocatori della prima squadra, gli staff tecnici della prima squadra e del settore giovanile, composti da allenatori, assistenti allenatori, preparatori atletici, psicologo dello sport, ecc., una segretaria amministrativa e una responsabile del lavaggio delle maglie del settore giovanile. Si tratta dunque di figure professionali essenziali e necessarie per il funzionamento, l’attività e lo scopo dell’RI 1, per cui, già per questa sola ragione, è poco plausibile che i dipendenti in questione abbiano effettivamente corso il rischio di perdere il loro lavoro a breve termine, così come è stato pertinentemente osservato anche dalla Sezione del lavoro nella decisione impugnata.

                                  In questo contesto, deve pure essere evidenziato che ricostituire, dopo essere stata smantellata, un’organizzazione tanto complessa – l’RI 1 gestisce infatti, oltre alla prima squadra, ben tredici squadre giovanili (si tratta degli __________) e una ___________, ognuna dotata di un proprio tecnico - non sarebbe stato possibile farlo nel breve-medio periodo, ciò che appare incompatibile con il fatto che, dopo la sospensione dei campionati per la fine di ottobre 2020, nel dicembre 2020 era stata ipotizzata da parte degli organi preposti una ripresa, nel migliore dei casi, già a contare dal mese di febbraio 2021 (cfr. comunicato RI 1 del 17 dicembre 2020, pubblicato sul suo sito web [“Archivio news]). A partire dal 15 gennaio 2021, sono stati autorizzati gli allenamenti per bambini e adolescenti fino al 16. compleanno, sia all’interno che all’esterno. A partire dal 16. compleanno potevano venir svolti allenamenti all’aperto, senza contatto fisico e in gruppi di massimo 5 persone (cfr. comunicato RI 1 del 18 gennaio 2021). Dal 1° marzo 2021 è decaduto il divieto di praticare attività con contatto fisico e pure il vincolo delle 5 persone (cfr. comunicato RI 1 del 28 febbraio 2021). La prima squadra dell’RI 1 ha quindi ricominciato gli allenamenti dalla prima settimana di marzo 2021 (comunicato RI 1 dell’11 marzo 2021). Il 5 aprile 2021 ha avuto luogo la ripresa, a porte chiuse, del campionato di __________, preceduta da alcune partite amichevoli (comunicati RI 1 del 22 marzo e 2 aprile 2021; per le categorie __________ i rispettivi campionati hanno invece preso avvio già dal 27 marzo 2021 [cfr. comunicato 26 febbraio 2021 della __________]). Dal 19 aprile 2021 è stata consentita di nuovo la presenza del pubblico alle partite (max. 100 persone – comunicato RI 1 del 19 aprile 2021).

 

                                  In secondo luogo, in base alla documentazione che è stata prodotta dalla ricorrente durante la procedura amministrativa, va osservato che quelli sottoscritti dai dipendenti dell’RI 1 erano tutti contratti di lavoro di durata determinata senza alcuna possibilità di disdetta anticipata. Al riguardo, è utile segnalare che, dal 17 marzo al 31 agosto 2020 e dal 21 gennaio al 30 giugno 2021, derogando alla norma di cui all’art. 33 cpv. 1 lett. e LADI, il Consiglio federale ha riconosciuto il diritto alle indennità per lavoro ridotto anche alle persone con un rapporto di lavoro di durata determinata (cfr., in questo senso, l’art. 4 cpv. 1 dell’Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione e la STCA 38.2021.38 succitata consid. 2.10.).

                                  Per quanto concerne il settore giovanile, i contratti di tutti i collaboratori avevano la durata di un anno, concretamente sino al 30 giugno 2020, rispettivamente al 30 giugno 2021 (dalle distinte dei salari agli atti [“Massa salariale” – doc. 6.1, inc. 38.2022.41] emerge che i contratti in vigore nella stagione 2019/’20 erano stati praticamente tutti rinnovati nella stagione successiva).

                                  Trattandosi della prima squadra, staff tecnico e giocatori erano contrattualmente vincolati all’associazione sino alla fine del mese di giugno 2021 (fatta eccezione per i contratti di __________, __________ e __________ che scadevano a fine maggio 2021 e per quello del giocatore __________, la cui scadenza era fissata addirittura al 30 giugno 2022).

 

                                  Anche le possibilità limitate di licenziamento a corto termine rappresentavano quindi un ostacolo alla soppressione degli impieghi (cfr. DTF 121 V 362 consid. 3b e la STCA 38.2021.38 del 22 novembre 2021 consid. 2.10, confermata dal TF con la già citata sentenza 8C_16/2022).

 

                                  Alla luce di tutto quanto precede, occorre concludere che nel periodo considerato (2 novembre 2020 – 31 gennaio 2021) i dipendenti dell’RI 1 non hanno in realtà mai corso il rischio effettivo e imminente di perdere il loro posto di lavoro.

 

                                  Trattandosi di condizioni che devono essere adempiute cumulativamente (cfr. supra, consid. 2.10.) può rimanere aperta la questione di sapere se l’esistenza stessa dell’associazione è stata a rischio a seguito della perdita di lavoro, oppure no.

 

                        2.12.  A proposito degli sportivi professionisti, il TCA segnala che la SECO nella Direttiva 2020/10: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia» del 22 luglio 2020 al p.to 2.11 relativo alle ILR per atleti professionisti la cui perdita di lavoro non può essere determinata con precisione ha indicato:

 

" Il diritto all’ILR per i giocatori di società sportive professionali può essere concesso per il periodo durante il quale non si possono giocare partite a causa di una perdita lavorativa pari al 100%. Invece, il diritto all’ILR è da negare in assenza di una perdita lavorativa o di almeno una perdita lavorativa determinabile dal momento in cui possono essere svolte attività preparatorie, come ad esempio gli allenamenti. Di conseguenza, ciò vale anche in caso di ripresa delle partite, indipendentemente dal fatto che gli spettatori siano ammessi o meno. In questi casi non è obbligatoria la riconsiderazione da parte del SC e la CD può respingere il conteggio mediante una disposizione a causa di una perdita lavorativa non determinabile.

Qualora sia consentita una parziale ripresa delle attività, cioè non appena sono consentiti gli allenamenti di squadra ma non si possono ancora giocare partite, occorre distinguere se le attività saranno effettivamente riprese parzialmente oppure no. Nel primo caso, il diritto all’ILR deve essere negato per la mancanza di una perdita lavorativa determinabile. Nel secondo caso, invece, tale diritto può essere rivendicato se la società sportiva può dimostrare in modo plausibile che le misure imposte non possono essere attuate in modo ragionevole o che le perdite in caso di ripresa sarebbero superiori a quelle riportate durante la sospensione temporanea e quindi vi è il rischio di un’imminente perdita di posti di lavoro.”

 

                                  Il p.to 2.11 è rimasto invariato nelle Direttive “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” seguenti, in particolare del 27 agosto 2020, del 30 ottobre 2020, del 20 gennaio 2021, del 19 marzo 2021, del 20 aprile 2021 e del 30 giugno 2021.

 

                                  Il p.to 2.11 è stato abolito nella Direttiva 2021/16 “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre 2021 (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).

 

                                  Nel caso di specie, il p.to 2.11 della Direttiva “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” non è applicabile, posto che all’epoca, quale partecipante al campionato di __________, l’RI 1 era considerato un club dilettantistico (e quindi non professionistico) (cfr., in questo senso, l’intervista rilasciata dal Presidente dell’__________ al quotidiano «Le Temps» nell’__________ 2020 - __________ e la risposta fornita dall’associazione nel dicembre 2020 – doc. 6.5 – inc. 38.2022.41: “Purtroppo il nostro club non è ancora parificato al __________ (siamo la prima categoria sotto) pur avendo una struttura molto onerosa (richiesta dell’__________ anche per avere il __________ con __________). Stiamo lavorando con la nostra Federazione e gli altri club della Svizzera per ricevere questa parificazione e poter accedere a dei finanziamenti.”).

                                  Del resto, interpellata in proposito dall’amministrazione (cfr. doc. 13 - inc. 38.2022.41: “Precisare se attualmente la vostra prima squadra di __________ è stata parificata ad una squadra professionale (allegare la relativa documentazione a comprova)?, la ricorrente è rimasta silente.

                                  Il tema in questione non è stato peraltro affrontato con il ricorso (cfr. doc. I).

 

                        2.13.  Neppure l’invocazione del principio della parità di trattamento (art. 8 Cost. fed.) che impone di trattare in modo identico delle situazioni simili e in modo differente delle situazioni diverse (cfr. STF 2C_644/2020 del 24 agosto 2021 consid. 6.1 – 6.3; DTF 147 V 312 consid. 6.3.2; DTF 147 V 133 consid. 5.2.1; DTF 147 V 146 consid. 5.4, DTF 147 I consid. 4.2.1) – l’avv. RA 1 fa in sostanza valere che, da parte delle competenti autorità di altri Cantoni (ad esempio, quelle dei Cantoni Berna, Basilea-Campagna e, in parte, anche Vaud) e diversamente dalla Sezione del lavoro del Cantone Ticino, “le associazioni (associazioni che, a differenza della ricorrente, addirittura non gestiscono in proprio attività con allenatori e giocatori e vivono di ricavi da sponsor privati, ecc., ma sono attive limitatamente nella gestione amministrativa di campionati e progetti di formazioni dei giovani) non sono mai state equiparate a dei soggetti di diritto pubblico. Anche nel caso dell’associazione vodese, la quale percepiva anche dei contributi pubblici, è stato riconosciuto un diritto di indennità parziale” -, è atta a giustificare una diversa soluzione.

 

                                  Preliminarmente, deve essere ribadito che la questione di sapere se la convenuta abbia, a torto o a ragione, assimilato la ricorrente a un datore di lavoro di diritto pubblico è irrilevante, considerato che, secondo la giurisprudenza (cfr. supra, consid. 2.10.), i presupposti del rischio di licenziamenti a breve termine del personale colpito da lavoro ridotto e del rischio aziendale assunto dall’impresa interessata (fallimento, chiusura), devono essere soddisfatti da ogni datore di lavoro, pubblico o privato, che richiede l’indennità per lavoro ridotto.

                                  Stante ciò, alla Sezione del lavoro non può essere rimproverato di aver violato il principio di legalità o il diritto federale per aver fatto dipendere il diritto alla prestazione dall’adempimento (cumulativo) dei presupposti appena citati (in questo senso, si veda pure la STF 8C_16/2022 succitata consid. 6.2.1: “Dato che l’assimilazione della ricorrente a un datore di diritto pubblico nella sentenza del Tribunale cantonale non è decisiva, non si può ravvisare una qualsiasi violazione del principio di legalità o del diritto federale.” – il corsivo è del redattore).

 

                                  Per quanto concerne l’invocata disparità di trattamento, secondo una costante giurisprudenza federale, una delle condizioni necessarie ad ammetterne l’esistenza, è che l’atto in discussione e quello che serve da riferimento, emanino dalla medesima collettività o autorità (cfr. P. Moor, A. Flückiger, V. Martenet, Droit administratif, Volume I, 2012, p. 847 ss. e la giurisprudenza ivi menzionata).

                                  Nella DTF 124 IV 44 consid. 2c, riguardante un consumatore abituale di haschich che era stato condannato dalle autorità giudiziarie del suo cantone di domicilio in applicazione del diritto federale che, dinanzi al Tribunale federale, aveva segnatamente sostenuto che la pena inflittagli avrebbe costituito una disparità di trattamento poiché contraria alla prassi di altri cantoni, l’Alta Corte, nel negarne l’esistenza, ha precisato che tale principio ha un’importanza limitata sul piano intercantonale e che il principio della legalità ha comunque sempre la preminenza.

 

                                  In concreto, sulla scorta di quanto precede, le decisioni in discussione non sono state rilasciate dalla medesima autorità amministrativa, ragione per la quale, già per questo solo motivo, si può escludere che sia stato violato da parte della Sezione del lavoro il principio della parità di trattamento (in questo senso, si veda pure la sentenza AVI 2020/58 del 18 ottobre 2021 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone San Gallo, oggetto della già citata STF 8C_769/2021 [cfr. supra, consid. 2.6.], in cui è stato escluso che il diritto alle indennità per lavoro ridotto potesse essere fondato sul principio della parità di trattamento, posto che, in considerazione del sistema federalistico della Svizzera, l’art. 8 Cost. implica semplicemente che l’autorità cantonale interessata è tenuta a trattare in maniera uguale i soggetti giuridici che le sono assoggettati ma non che dovrebbe adottare l’interpretazione giuridica data da altri Cantoni su determinate questioni).

                                  Del resto, pronunciandosi in merito alla medesima censura che l’avv. RA 1 ha sollevato in questa sede, nel giudizio 38.2021.38 consid. 2.11. (cfr. supra, consid. 2.6.), con riferimento alle considerazioni contenute in una sentenza 8C_338/2007 del 4 agosto 2008 a proposito del principio dell’uguaglianza nell’illegalità, questo Tribunale si era espresso nei seguenti termini:

 

" Nella presente fattispecie non è dato di sapere se la situazione della ricorrente sia effettivamente paragonabile a quella di altre associazioni attive con il medesimo scopo. Ad ogni modo non risulta che in Svizzera – anche volendo prescindere dal principio secondo cui la parità di trattamento ha un’importanza limitata sul piano intercantonale – sia stata introdotta una prassi generalizzata contraria alla legge.

La Sezione del lavoro, dal canto suo, nella risposta di causa (cfr. doc. III pag. 5), ha affermato che “è prassi consolidata dell’UG sollevare opposizione in relazione alle situazioni descritte dalla ricorrente (associazioni aventi quali entrate/ricavi i contributi volontari nonché contributi dei soci e non presentano un rischio aziendale proprio)”

 

                                  Con la pronunzia 8C_16/2022 consid. 6.2.2, più volte menzionata in precedenza, la Corte federale ha tutelato la sentenza cantonale anche su questo aspetto, rilevando quanto segue:

 

" (…) Nella presente fattispecie non è conosciuto e non viene precisato dalla ricorrente, se la sua situazione sia effettivamente paragonabile a quella di altre associazioni attive con il medesimo scopo. In ogni modo, come ritenuto nella sentenza del Tribunale cantonale, non risulta che in Svizzera sia stata introdotta una prassi generalizzata contraria alla legge.”

 

                                  La soluzione non può essere diversa nella concreta evenienza. Il patrocinatore della ricorrente non ha infatti dimostrato che la situazione delle entità oggetto delle decisioni cantonali favorevoli da lui citate (il rappresentante non ha peraltro nemmeno prodotto copia di quei provvedimenti) sarebbe effettivamente paragonabile a quella della ricorrente. Ad ogni modo, non risulta che in Svizzera, anche volendo prescindere dal principio secondo cui la parità di trattamento ha un’importanza limitata sul piano intercantonale, sia stata introdotta una prassi generalizzata contraria alla legge.

 

                        2.14.  In considerazione di tutto quanto esposto, occorre concludere che a ragione la Sezione del lavoro ha negato il diritto a indennità per lavoro ridotto all’RI 1 per il periodo 1° febbraio - 30 aprile 2021.

 

                                  Di conseguenza la decisione su opposizione del 22 marzo 2022 deve essere confermata.

 

                        2.15.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2020.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

 

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti