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redattrice: |
Christiana Lepori, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 23 maggio 2022 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 20 aprile 2022 emanata da |
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Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione n. “__________” del 13 gennaio 2021, la Cassa __________ (in seguito: Cassa) ha chiesto a RI 1 (iscrittosi in disoccupazione il 22 aprile 2020 con effetto a decorrere dal 1° maggio 2020; cfr. doc. 20) la restituzione della somma di fr. 3'434.70 a titolo di prestazioni LADI indebitamente percepite tra maggio e dicembre 2020 (cfr. doc. 7/4).
Il 13 gennaio 2021, con la decisione n. “__________”, la Cassa, precisando che tale ammontare sarebbe stato compensato con “il pagamento in suo favore per il mese di dicembre 2020”, ha altresì chiesto all’assicurato la restituzione della somma di fr. 712.90 corrispondenti ad ulteriori prestazioni LADI che l’amministrazione gli ha rimproverato di aver percepito indebitamente (cfr. doc. 8).
1.2. Il 15 febbraio 2021, RI 1 ha chiesto il condono dell’intera somma chiesta in restituzione dalla Cassa, e meglio fr. 4'147.60, facendo valere, d’un lato, di essere stato in buona fede allorquando ha percepito indebitamente parte delle indennità di disoccupazione corrispostegli tra maggio e dicembre 2020 e, d’altro lato, che la restituzione della somma richiestagli avrebbe comportato un onere finanziario eccessivamente gravoso (cfr. doc. 7/2).
1.3. Con decisione su opposizione del 20 aprile 2022, l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 23 settembre 2021, con cui aveva respinto la domanda di condono della somma di fr. 3'434.70 (cfr. doc. 15), non essendo realizzato il presupposto della buona fede.
Nel proprio provvedimento, l’amministrazione ha, innanzitutto, respinto la richiesta di congiunzione formulata da RI 1 rilevando che il medesimo si opposto unicamente alla decisione del 23 settembre 2021, e non a quella del 10 dicembre seguente (con cui l’amministrazione ha negato anche il condono della restituzione di fr. 712.90; cfr. doc. 19), che sarebbe quindi rimasta incontestata. Le due fattispecie di condono, quindi, a mente della resistente, “non possono essere evase insieme in un'unica decisione su opposizione in quanto alla decisione del 10 dicembre 2021 non è stata interposta opposizione, rispettivamente l'opposizione del 25 ottobre 2021 non può essere considerata valida per la decisione menzionata, in quanto anteriore all'emissione della stessa”.
La Sezione del lavoro ha poi, in particolare, respinto l’opposizione dell’assicurato fondandosi sulle seguenti argomentazioni:
" (…) Anzitutto è accertato che l'interessato, nella sua consolidata attività di __________, fosse a conoscenza del fatto che le attività straordinarie fossero retribuite, come indicato dallo stesso nei messaggi di posta elettronica del 27 gennaio 2021 per il __________ di __________ e in quelli del 4 e 13-gennaio 2021 per il __________ di __________. Nel primo caso l'assicurato ha indicato che "Per le indennità sono 40 franchi per seduta, mentre per i rimborsi diversi sono i km completi svolti” e nel secondo ha dichiarato che "È prassi nei __________ versare queste indennità una volta all’anno nel corso del mese di dicembre, anche perché queste attività non hanno una valenza mensile".
Nonostante l'assicurato fosse a conoscenza del fatto che sarebbe stato retribuito per le attività extra svolte nei vari mesi, non ha informato la Cassa di ciò, né tantomeno l'ha indicato nei formulari IPA relativi ai mesi da maggio a dicembre 2020. Il fatto di sapere che la retribuzione sarebbe arrivata una tantum a fine anno, non poteva esimerlo dal mettere al corrente la Cassa sin dal mese di maggio. In ogni caso, siccome l'assicurato avrebbe potuto e dovuto sapere che le prestazioni da maggio a dicembre 2020 sarebbero state parzialmente indebite per la parte corrispondente ad indennità e ore straordinarie, sussiste una negligenza grave.
Pertanto, al signor RI 1 non può essere riconosciuta la buona fede al momento della riscossione delle prestazioni per le quali è stato chiesto il condono.
5.
Considerato quanto precede, non essendo adempiuto uno dei presupposti cumulativi contemplati dai combinati disposti di cui agli articoli 25 LPGA e 4 OPGA (buona fede), la domanda di condono è respinta già per questo motivo. Lo scrivente Ufficio può quindi prescindere dall'esaminare la questione a sapere se la restituzione delle prestazioni indebitamente riscosse cagionerebbe per l'assicurato un grave rigore economico.” (cfr. doc. 20).
1.4. Contro la decisione su opposizione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA.
Innanzitutto, egli ha postulato che questa Corte si pronunci sull’intero ammontare chiestogli in restituzione sulla base delle due decisioni di restituzione del 13 gennaio 2021 (cfr. supra consid. 1.1.), e meglio come segue:
" (…) Pacifico è che avendo chiaramente indicato che la richiesta di condono e l’opposizione vertevano su due decisioni e che le stesse dovevano essere trattate assieme essendo della stessa fattispecie, il sottoscritto non ha impugnato la decisione del 10.12.2021, emessa a posteriori rispetto all'opposizione interposta in data 25.10.2021, avendo già indicato compiutamente tutte le proprie motivazioni per le due richieste di condono oggetto del contendere.
Pretendere di pronunciarmi ancora su qualcosa per cui mi ero già compiutamente espresso è agire in malafede e con formalismo eccessivo.
Alla luce di quanto indicato sopra e già esposto nelle precedenti sedi giuridiche, chiedo che codesto tribunale si esprima sulle due richieste di condono.”.
A fondamento delle proprie pretese, il ricorrente ha, poi, fatto valere, in particolare, la propria buona fede al momento della percezione delle prestazioni assicurative, e meglio come segue:
" (…) Il sottoscritto ribadisce la propria buona fede in quanto non ho commesso nessun comportamento doloso o di grave negligenza, in effetti ho compilato il formulario di guadagno intermedio indicando tutti gli importi percepiti nel mese in cui li ho ricevuti; d'altro canto nessuna sanzione è stata intrapresa nei miei confronti.
Nel mio caso inoltre non vi era nessuna consapevolezza che quanto da me indicato come guadagno per le ore supplementari e indennità varie andasse indicato tutti i vari mesi, poiché la prassi nei __________ vuole che sia pagato una volta all'anno una tantum, come è stato il caso il tutti i Comuni in cui ho lavorato dal 2005 in avanti come Segretario comunale.
Questo non è nemmeno stato preso in considerazione.
Inoltre il punto della situazione sulle ore supplementari svolte si fa alla fine dell'anno perché uno potrebbe anche "ammortizzarle" prendendo ore di congedo e non sussiste nemmeno un diritto o un obbligo al pagamento delle stesse.
Medesimo discorso vale per le indennità di __________ di __________, poiché è sempre il __________ che decide sul diritto o meno di ricevere quest'indennità.
Ribadisco pertanto che ho agito in perfetta buona fede indicando nel formulario di guadagno intermedio al momento in cui ho percepito questi pagamenti.
Pertanto non mi è neppure imputabile una mancanza di attenzione che mi avrebbe potuto permettere di riconoscere che ero nel torto.
Segnalo anche che la giurisprudenza indicata nelle differenti decisioni è puramente teorica, in effetti non viene in nessun modo indicato come le stesse si applichino al mio caso.
Si rileva quindi una mancanza di motivazione della decisione stessa poiché viene unicamente indicato che il sottoscritto avrebbe dovuto prevedere, su che base visto che la prassi in auge nei __________ è quella che è stata applicata, una diminuzione negli altri mesi.”
ed infine ha censurato l’operato della resistente che non ha considerato le censure sulla situazione finanziaria dell’assicurato medesimo (cfr. doc. I).
1.5. Nella sua risposta dell’8 giugno 2022 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione dell’impugnativa.
In particolare, l’amministrazione ha ribadito che la richiesta di condono riguardante la decisione di restituzione n. “__________” non può essere evasa nella presente procedura ritenuto che la decisione del 10 dicembre 2021, con cui ha negato il condono della restituzione anche di fr. 712.90, non è stata impugnata e sarebbe, pertanto, cresciuta incontestata in giudicato.
La resistente, riconfermandosi nella propria decisione su opposizione, ha poi osservato quanto segue:
" (…) si ritiene che il signor RI 1 fosse a conoscenza del fatto che le attività straordinarie fossero retribuite, di conseguenza avrebbe pure dovuto rendersi conto del fatto che, una volta presentate le distinte delle indennità e ore straordinarie suddivise per tutti i mesi, sarebbe pure stato effettuato un conguaglio, onde evitare eventuali sovraindennizzi (doc. 4 - 6). Inoltre, sul formulario delle indicazioni della persona assicurata (in seguito: IPA), sulla prima pagina, puntualmente firmata dall'assicurato, è indicato che "La persona assicurata è assolutamente tenuta ad annunciare alla cassa qualsiasi lavoro svolto durante il versamento dell'indennità di disoccupazione" (doc. 4).
Per consolidata giurisprudenza, costituisce una negligenza grave che esclude la buona fede nella percezione delle indennità di disoccupazione, la circostanza che un assicurato mentre lavora, non dichiari l'attività che ha svolto sui rispettivi formulari IPA. Irrilevante il fatto di non aver - ancora - ricevuto il relativo salario non cambia nulla al riguardo (cfr. al proposito STCA 38.2012.62 del 27 febbraio 2013 consid. 2.7. e riferimenti ivi citati; cfr. anche STCA 38.2019.34 del 27 gennaio 2020 consid. 2.8).
Di conseguenza l'assicurato non può essere ritenuto in buona fede, anche considerato il fatto che mese per mese ha letto e firmato i formulari IPA sui quali è indicato chiaramente che deve essere dichiarata qualsiasi attività lavorativa svolta (doc. 4)” (doc. III).
1.6. Il 13 giugno 2022, il ricorrente si è confermato nelle proprie pretese ricorsuali ed ha osservato quanto segue:
" (…) Nuovamente la sezione del lavoro parte del presupposto, errato, che le attività straordinarie fossero retribuite d'ufficio; mentre è vero il contrario, cioè che il pagamento delle indennità per le sedute municipali, per l'agenzia AVS o come quello delle ore supplementari non sono dovuti di diritto ma sottostanno ad una decisione del __________, salvo che espressamente indicati nel contratto di assunzione.
(…).
Nel mio caso nel contratto di lavoro (allegati A e B) non è indicato nulla se non lo stipendio annuale; pertanto, qualsiasi decisione relativa al pagamento di ulteriori indennità oggetto del presente contenzioso andava presa dall'__________, come effettivamente accaduto vista la loro indicazione negli attestati di guadagno intermedio di gennaio 2021 e come indicato nei relativi fogli paga.
Per quanto riguarda le ore supplementari, in nessun __________ o azienda che conosco pagano le ore supplementari ogni mese o a discrezione del dipendente; anzi la regola è quella del recupero, dove te lo lasciano fare, o ancora peggio che le stesse non vengano neppure recuperate in ore di Iibero.
Appare pertanto chiaro che il pagamento delle stesse sia un'eccezionalità e per questo la decisione in merito presa al termine dell'anno solare, come avvenuto per il caso in parola. Si ribadisce che essendo stata fatta richiesta di condono prima e opposizione poi congiunte per le due richieste di restituzione, è pacifico che questo ricorso tratti anche la decisione di restituzione __________, fosse anche solo perché questa era, come indicazione sopra, la situazione iniziale; ma appare ancora più logico vertendo sulla medesima questione e per economicità della pratica, senza dimenticare la questione del formalismo eccessivo.
(…).
Ribadisco che il sottoscritto ha agito in perfetta buona fede in quanto non ho commesso nessun comportamento doloso o di grave negligenza, in effetti ho compilato il formulario di guadagno intermedio indicando tutti gli importi percepiti nel mese in cui li ho ricevuti; d'altro canto nessuna sanzione è stata intrapresa nei miei confronti; già solo questo dovrebbe bastare a determinare la mia buona fede.
Vorrei che la sezione del lavoro mi spieghi come avrei fatto ad indicare un pagamento per indennità od ore supplementari non sapendo se e quando le stesse sarebbero state pagate, e quale giustificativo avrei dovuto inviare.
Inoltre, mettiamo l'ipotesi che avessi indicato questo pagamento, nel caso poi il __________ avesse deciso di non pagare queste prestazioni, come si sarebbe corretta la situazione?
A titolo abbondanziale aggiungo che indicare un pagamento per una prestazione non sapendo se la stessa sarebbe poi stata effettivamente riconosciuta corrisponde ad anticipare un giudizio, questione contraria al diritto. Segnalo nuovamente che la giurisprudenza indicata nelle differenti decisioni è puramente teorica, in effetti non viene in nessun modo indicato come le stesse si applichino al mio caso.
Si rileva quindi una mancanza di motivazione della decisione stessa poiché viene unicamente indicato che il sottoscritto avrebbe dovuto prevedere, su che base visto che la prassi in auge nei __________ è quella che è stata applicata, una diminuzione negli altri mesi.” (cfr. doc. V).
1.7. La parte resistente, il 22 giugno 2022, ha preso posizione al riguardo come segue:
" (…)
1.
In merito al pagamento delle indennità e ore supplementari, si contesta quanto indicato dal signor RI 1. Egli avrebbe infatti dovuto indicare "qualsiasi lavoro svolto durante il versamento delle indennità di disoccupazione" sul formulario delle indicazioni della persona assicurata (IPA), anche se non aveva (ancora) ricevuto alcun compenso (si rimanda al pt. 3 della risposta dell'8 giugno 2022).
Concretamente, avrebbe dovuto indicare queste informazioni al pt. 1 dell'lPA (Ha lavorato per uno o più datori di lavoro?), rispettivamente inserire altre informazioni in basso nella sezione "Osservazioni", indicando che avrebbe tempestivamente informato in merito al pagamento di indennità e ore supplementari una volta ricevuta comunicazione dai rispettivi __________.
Avendo omesso queste importanti informazioni la buona fede dev'essere negata.
Per il resto si rimanda interamente a quanto già esposto in precedenza.
2.
Giusta l'art. 52 cpv. 1 LPGA, contro le decisioni può essere interposta opposizione. L'esecuzione della procedura di opposizione presuppone quindi l'emanazione di una decisione formale (KIESER: Kommentar ATSG, 2020, nr. 26 all'art. 52 LPGA). Siccome la decisione di condono dell'UG concernente l'importo di CHF 712.90 (decisione di restituzione __________ al doc. 8) è stata emanata solo il 10 dicembre 2021 (doc. 19) ed in seguito non vi è stata una formale opposizione da parte dell'assicurato, la stessa è cresciuta incontestata in giudicato. Non può dunque prendere parte alla presente procedura” (cfr. doc. VII).
1.8. L’assicurato ha presentato ulteriori osservazioni il 7 luglio 2022, per le quali, nella misura di quanto necessario, si dirà nel prosieguo (cfr. doc. IX).
1.9. Il 13 luglio 2022 la Sezione del lavoro ha richiamato e si è riconfermata nelle conclusioni già esposte (cfr. doc. XI).
1.10. Il doc. XI è stato inviato per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XII).
in diritto
in ordine
2.1. Giusta l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni amministrative possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.
Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA i termini legali non possono essere prorogati.
L’art. 56 cpv. 1 LPGA prevede che:
" Le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso”.
Giova rammentare che questo Tribunale può pronunciarsi solo sulle decisioni su opposizione (o su reclamo) emanate dall'organo amministrativo che le ha emesse (per dei casi analoghi cfr. STCA 38.2020.68 del 14 dicembre 2020; STCA 38.2019.21 del 27 marzo 2019; STCA 35.2018.112 del 12 novembre 2018; STCA 42.2011.14 del 13 ottobre 2011; STCA 42. 2009.14 del 26 agosto 2009; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 42.2005.6 del 5 settembre 2005 e STCA 42.2004.2 del 20 ottobre 2004).
In concreto, dagli atti emerge che il ricorrente ha presentato tempestiva opposizione contro la decisione del 23 settembre 2021 con la quale la Sezione del lavoro ha rifiutato il condono della restituzione di fr. 3'434.70 (cfr. doc. 15-16). Ciò non è, però, stato il caso per la decisione del 10 dicembre 2021, con cui la resistente ha, invece, negato il condono (anche) per fr. 712.90 (cfr. doc. 19).
RI 1, se d’un lato aveva censurato preventivamente, e meglio con l’opposizione alla decisione del 23 settembre 2021, anche il futuro diniego del condono di fr. 712.90, d’altro lato, alla decisione poi effettivamente emessa dalla Sezione del lavoro il 10 dicembre successivo non ha poi, infatti, mosso alcuna critica sino al ricorso innanzi al TCA.
Nel caso concreto, difettando una seconda decisione su opposizione, e meglio concernente l’importo di fr. 712.90, sulla quale questa Corte possa esprimersi, e non essendoci, quindi, alcun procedimento al riguardo davanti a questo Tribunale la richiesta di congiunzione è irricevibile.
Per economia processuale, questa Corte rinuncia in ogni caso al rinvio degli atti alla resistente affinché emetta una decisione su opposizione in relazione alla richiesta di condono dell’importo di fr. 712.90, ritenuto che, indipendentemente dalla questione della tempestività o meno dell’opposizione contro la decisione del 10 dicembre 2021, nel merito l’esito non sarebbe comunque differente da quello della presente causa. In effetti, tanto i fatti ed i motivi posti a fondamento del rifiuto del condono della restituzione, quanto le censure fatte valere dal ricorrente, sono analoghi in entrambe le situazioni, per cui valgono le medesime considerazioni esposte al consid. 2.8 con riferimento alla somma di fr. 3'434.70.
Per completezza, il TCA rileva, del resto, che tra le altre nella DTF 148 V 2, l’Alta Corte ha già avuto modo di precisare che una decisione contro cui non è presentata opposizione acquisisce forza di cosa giudicata formale.
2.2. Nel ricorso l’insorgente ha fatto anche valere la violazione dell’obbligo di motivare da parte della Sezione del lavoro, sostenendo che “anche che la giurisprudenza indicata nelle differenti decisioni è puramente teorica, in effetti non viene in nessun modo indicato come le stesse si applichino al mio caso.
Si rileva quindi una mancanza di motivazione della decisione stessa poiché viene unicamente indicato che il sottoscritto avrebbe dovuto prevedere, su che base visto che la prassi in auge nei __________ è quella che è stata applicata, una diminuzione negli altri mesi” (cfr. supra consid. 1.4. e doc. I).
Il diritto di essere sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a influire sul giudizio (cfr. STF 8C_673/2021 del 24 marzo 2022 consid. 2.2.; STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.4.; STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 5.2.2.; STF 9C_660/2020 del 20 luglio 2021 consid. 4.2.; STF 8C_754/2018 del 7 marzo 2019 consid. 6.2.; STF 9C_603/2015 del 15 aprile 2016 consid. 5.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.).
Nella presente fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, questa Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione della decisione su opposizione del 20 aprile 2022, atteso che da quest’ultima emerge chiaramente il motivo per cui è stato negato il condono della restituzione di fr. 3'434.70 che l’assicurato ha percepito indebitamente tra maggio e dicembre 2020, e meglio perché in concreto non è dato il presupposto della buona fede (cfr. supra consid. 1.3. e doc. 20).
Del resto dal tenore dell’impugnativa (cfr. doc. I) emerge che RI 1 ha potuto rendersi conto della portata della decisione su opposizione emessa nei suoi confronti e ha potuto contestarla dinanzi a questo Tribunale con cognizione di causa.
La censura sollevata dal ricorrente riguardo alla carente motivazione della decisione su opposizione di data 20 aprile 2022 non risulta, dunque, fondata.
nel merito
2.3. Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Sezione del lavoro abbia a ragione, o meno, negato a RI 1 il condono della restituzione della somma di fr. 3'434.70, corrispondente a parte delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione percepite da maggio a dicembre 2020, segnatamente a causa dell’omessa dichiarazione dell’attività lavorativa supplementare svolta oltre alla percentuale lavorativa per la quale era stato assunto presso i __________ di __________ e __________.
L'art.
95 LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo il cpv. 1 di questo articolo, nel tenore in vigore dal 1° aprile 2011,
la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di
cui all'articolo 55 e 59c cpv. 4.
L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
La giurisprudenza federale sviluppata in merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva tutta la sua validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STF C21/07 dell’11 febbraio 2008 consid. 1.3.; STFA C 174/04 del 27 aprile 2005).
2.4. L'art.
4 OPGA regola il condono.
Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà,
l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle
prestazioni indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).
Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).
Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).
Sul condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).
L'art. 5 OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:
" 1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC.
2 Per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:
a. per le persone che vivono a casa:
quale importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: l’importo massimo secondo le categorie di cui all’articolo 3b capoverso 1 lettera a LPC, quale pigione di un appartamento: l’importo massimo secondo le categorie di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;
b. per le persone che vivono in un istituto: quale importo per le spese personali, 4800 franchi l’anno;
c. per tutti: quale importo forfettario per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la versione vigente dell’ordinanza del Dipartimento federale dell’interno (DFI) sui premi medi cantonali e regionali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari.
3 Per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale il computo della sostanza ammonta ad un quindicesimo della sostanza netta, ad un decimo se si tratta di beneficiari di rendite di vecchiaia. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.
4 Sono computati come spese supplementari:
a. per le persone sole, 8000 franchi;
b. per i coniugi, 12 000 franchi;
c. per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, 4000 franchi per figlio.”.
Secondo la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione, è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:
- l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede;
- la restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.
Qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere accordato.
2.5. La buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.
La giurisprudenza ha precisato che la buona fede, intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 9C_16/2019 del 25 aprile 2019 consid. 4; STF 9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid., 2.1.; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017 consid. 4, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; STF 8C_79/2017 del 30 giugno 2017 consid. 4.1.; DTF 138 V 218 consid. 4; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).
Si è in presenza di una negligenza grave allorquando un avente diritto non si attiene a ciò che può essere ragionevolmente preteso da una persona capace di discernimento in una situazione identica e nelle medesime circostanze (cfr. STF 9C_16/2019 del 25 aprile 2019 consid. 4; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; DTF 110 V 176 consid. 3d).
Inoltre, la buona fede deve essere negata se colui che si è arricchito, al momento del versamento, poteva attendersi di dover restituire, in quanto sapeva o doveva sapere, facendo prova dell’attenzione richiesta, che la prestazione era indebita (art. 3 cpv. 2 CC; DTF 130 V 414 consid. 4.3 e i riferimenti ivi menzionati).
2.6. Con l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato.
L'art. 28 LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".
Gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).
Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti, stabilire le prestazioni assicurative e far valere il diritto di regresso (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).
Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).
L'art. 31 LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".
L’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).
Il dovere di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.
Devono essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA C 273/05 del 7 aprile 2006 consid. 2.3.2.2.; STFA C 104/01 del 25 luglio 2001, consid. 2 in fine).
Secondo la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; STF C 288/06 del 27 marzo 2007 consid. 2; DLA 1993/1994 N. 3 pag. 21).
Il dovere di informazione costituisce una concretizzazione del principio della buona fede (cfr. STF 8C_253/2018 del 19 febbraio 2019 consid. 7.3.4.).
In una sentenza 8C_807/2007 del 18 agosto 2008 l’Alta Corte ha respinto il ricorso di un assicurato al quale era stato negato il condono della restituzione della somma di fr. 5'776.30, chiesta, in quanto era emerso che egli aveva lavorato senza annunciare tale attività.
All’assicurato è stata negata la buona fede, poiché, anche se, come da lui sostenuto, avesse effettivamente avvertito il suo consulente in merito a tale occupazione, aveva comunque risposto sempre negativamente alla domanda di sapere se esercitasse un’attività lucrativa dipendente o indipendente, ossia una questione determinante per il calcolo dell’indennità da parte della cassa di disoccupazione.
Nulla, poi, consentiva di concludere che il suo consulente gli avesse suggerito di rispondere negativamente alla domanda relativa all’esercizio di un’attività lavorativa.
L’assicurato, del resto, non poteva ragionevolmente credere che la Cassa fosse al corrente della sua attività. In assenza di attestati di guadagno intermedio o certificati di salario forniti dall’assicurato, la Cassa non poteva conoscere l’importo effettivamente conseguito, di modo che l’assicurato non aveva validi motivi per pensare che le indennità di disoccupazione versategli erano state calcolate tenendo conto del reddito in questione.
2.7. Nella concreta evenienza dalle carte processuali emerge che RI 1 – dopo aver “lavorato dal 2005 in avanti come __________” in diversi __________ (cfr. supra consid. 1.4. e doc. I) - si è iscritto in disoccupazione a decorrere dal 1° maggio 2020, alla ricerca di un impiego a tempo pieno (cfr. doc. 2), nel settore dell’“__________ (…), __________ e ditte private che offrono posti compatibili” con le sue “capacità lavorative” (cfr. doc. 3).
Innanzitutto, giova sin d’ora evidenziare che i formulari “indicazioni della persona assicurata” (in seguito: IPA) sottoscritti, di mese in mese, dal ricorrente, riportano le seguenti avvertenze:
" (…) La persona assicurata è assolutamente tenuta ad annunciare alla cassa qualsiasi lavoro svolto durante il versamento delle indennità di disoccupazione. (…) Dichiarazioni mendaci o incomplete possono comportare la revoca della prestazione e una denuncia penale. Eventuali prestazioni illegittime devono essere rimborsate” (cfr. doc. 4 ed all.).
Posto che la decisione di restituzione “__________” emessa il 13 gennaio 2021 dalla Cassa non è stata oggetto di impugnazione (cfr. doc. 7/2) e che sono quindi incontestate tanto l’indebita percezione di indennità di disoccupazione tra maggio e dicembre 2020 nella misura di fr. 3'434.70, quanto la correttezza di tale importo, questa Corte si limita a rammentare quanto a seguire.
In data 28 gennaio 2020 il ricorrente è stato nominato __________ di __________ al 20%, con entrata in funzione prevista per il maggio successivo (cfr. all. a doc. 5).
Dall’ “assunzione della funzione di __________” del 27 maggio 2020 si evince, poi, che a decorrere dal 1° luglio 2020 RI 1 ha assunto tale funzione anche presso il __________ di __________ nella misura del 40% (cfr. all. a doc. 5).
Parallelamente all’attività di __________, egli era attivo nella “revisione dossier” a “tempo determinato e a cottimo” per l’__________ presso il __________ di __________ (cfr. all. a doc. 4).
Nel formulario IPA del mese di maggio 2020, l’assicurato ha annunciato di aver lavorato per il __________ di __________ (cfr. doc. 4).
Per giugno 2020, RI 1 ha dichiarato di aver lavorato, oltre che per il __________ di __________, anche per l’ARP (cfr. all. a doc. 4).
Nei mesi di luglio, settembre ed ottobre 2020, il ricorrente ha indicato di essere stato attivo per “__________, __________” e per l’__________ di __________ (cfr. all. a doc. 4).
Ad agosto, novembre e dicembre 2020, invece, ha dichiarato di aver lavorato solamente per i __________ di __________ e __________ (cfr. all. a doc. 4).
Lo svolgimento, in particolare, dell’attività svolta presso i due __________ trova riscontro negli “attestati di guadagno intermedio” in atti, sottoscritti mensilmente dai datori di lavoro (con quella che ad una prima occhiata pare essere la firma del ricorrente) e dai quali emerge quanto segue:
- da maggio a dicembre 2020 il ricorrente ha lavorato per il __________ di __________ nella misura di 8 ore settimanali, percependo mensilmente fr. 1'227.55 lordi, oltre alla tredicesima di fr. 818.35 lordi (cfr. all. a doc. 5);
- da luglio a dicembre 2020 RI 1 era attivo anche presso il __________ di __________ per 16.8 ore settimanali ed ha percepito un reddito mensile pari a fr. 2'837.65 lordi, nonché la tredicesima di fr. 1'418.83 lordi (cfr. all. a doc. 5).
Oltre agli stipendi testé indicati, dal documento “stipendio indennità 2020” redatto il 18 dicembre 2020 dal __________ di __________ e sottoscritto, in qualità di __________, dal ricorrente medesimo, emerge che quest’ultimo ha anche percepito indennità per complessivi fr. 1'133.35 lordi (cfr. all. a doc. 4).
Con riferimento a tali compensi, il 22 dicembre 2020 l’amministrazione ha chiesto al __________ di __________ di comunicare “se trattasi di attività lavorativa svolta durante l’anno 2020 e pagata una tantum. Se così fosse vi invitiamo a volerci indicare il singolo importo percepito teoricamente mensilmente per l’attività da lui svolta.” (cfr. all. a doc. 7/4).
Con mail del 4 gennaio 2021, la __________ di __________ ha trasmesso alla Cassa “la tabella delle indennità 2020 versate” al ricorrente, precisando che “si tratta di indennità per le __________ di __________, presenza al __________, presenza __________, __________ e quale __________ e __________” (cfr. all. a doc. 8).
Dalla tabella in questione emerge che a RI 1, per compiti di “gestione” sono state riconosciute due presenze per le quali è stato retribuito con totali fr. 80.-, sei presenze “__________” retribuite con totali fr. 310.-, otto presenze per “__________” per le quali gli sono stati corrisposti fr. 133.33 e sette presenze “__________”, retribuitegli con fr. 610.-, per un totale complessivo di fr. 1'133.33 (cfr. all. a doc. 8).
L’11 gennaio 2021, la Cassa ha chiesto al __________ di __________ di fornire un’indicazione “dettagliata degli importi mensili, versati” a RI 1 (cfr. all. a doc. 7/4).
Il 13 gennaio 2021, quest’ultimo, in qualità di __________, ha fornito all’amministrazione il seguente riscontro:
" (…) Le indennità versate al __________ RI 1 sono state versate un’unica volta nel mese di dicembre 2020.
È prassi nei __________ versare queste indennità una volta all’anno nel corso del mese di dicembre, anche perché queste attività non hanno una valenza mensile. Se volete fare un calcolo mensile basta dividere l’importo per i 12 mesi dell’anno, per avere un importo mensile. (…)” (cfr. all. a doc. 7/4).
Dall’“attestato di guadagno intermedio” relativo al mese di gennaio 2021 si evince anche che dal __________ di __________, oltre allo stipendio mensile, alla tredicesima ed alle indennità testé indicate, RI 1 ha anche percepito, a titolo di “stipendio ore supplementari” - laddove è precisato che tale somma si riferisce a “ore supplementari 40”, con uno stipendio orario di fr. 38.-, fr. 1'520.- lordi (cfr. all. a doc. 6).
Il 27 gennaio 2021, il ricorrente ha comunicato via mail alla Cassa quanto segue:
" (…) ecco le ore supplementari di __________, ne sono state pagate 40, come da foglio paga allegato al guadagno intermedio.
|
Ore supplementari |
|
|
Maggio |
5.5 |
|
Giugno |
0.5 |
|
Luglio |
10.5 |
|
Agosto |
-4.25 |
|
Settembre |
10.75 |
|
Ottobre |
12 |
|
Novembre |
13.5 |
|
Dicembre |
-0.5 |
|
Totale |
48 |
(…)” (cfr. all. a doc. 6).
Dall’ “attestato di guadagno intermedio” relativo al mese di gennaio 2021, è, poi, emerso che anche al __________ di __________, oltre allo stipendio mensile ed alla tredicesima, RI 1 ha percepito, a titolo di “indennità __________”, fr. 552.- lordi, oltre a fr. 2'195.79 lordi a titolo di “pagamento ore suppl.”, per “ore supplementari 50.00” (cfr. all. a doc. 6).
Il 27 gennaio 2021, la Cassa ha chiesto al ricorrente spiegazioni anche in merito a tali ulteriori importi, e meglio circa la suddivisione mensile delle ore supplementari (cfr. all. a doc. 6).
RI 1, il giorno stesso, ha precisato quanto segue:
" (…) Qui di seguito le ore supplementari per __________:
|
ore supplementari |
|
|
Giu.20 |
12 |
|
Lug.20 |
9.25 |
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Ago.20 |
-10.2 |
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Set.20 |
11.75 |
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Ott.20 |
13 |
|
Nov.20 |
15 |
|
Dic.20 |
6.75 |
|
totale |
57.55 |
Come da foglio paga in vostro possesso sono state pagate 50 ore.
Per le indennità sono 40 franchi per seduta, mentre i rimborsi diversi sono i km per compiti svolti.
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__________ |
Onorario |
Fr. 0.00 |
|
|
__________ |
Fr. 280.00 |
|
|
__________ |
Fr. 172.00 |
|
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Rimborsi div. |
Fr. 100.00 |
|
|
Totale |
Fr. 552.00 |
(…)” (cfr. all. a doc. 6).
Nelle succitate decisioni del 13 gennaio 2021 cresciute, incontestate, in giudicato, la Cassa ha chiesto la restituzione degli importi di fr. 3'434.70 (cfr. decisione n. “__________”; doc. 7/4), rispettivamente di fr. 712.90 (cfr. decisione n. “__________”; doc. 8 e supra consid. 1.1.).
Con richiesta di data 15 febbraio 2021, il ricorrente ha postulato, precisando di non impugnare le due decisioni del 13 gennaio precedente, il condono di entrambe le somme chiestegli in restituzione, facendo valere, d’un lato che al momento della percezione delle prestazioni assicurative era in buona fede e, d’altro lato, che la restituzione graverebbe sulla sua situazione finanziaria, che ha precisato essere già provata dal versamento dei contributi di mantenimento per la ex moglie e per il figlio (cfr. doc. 7/2).
Il 9 marzo 2021, successivamente alla crescita in giudicato delle due decisioni di restituzione, la Cassa ha trasmesso alla Sezione del lavoro la (le) richiesta di condono (cfr. doc. 7).
Il 30 marzo 2021, il ricorrente ha inviato alla resistente il “questionario concernente la domanda di condono” debitamente compilato, allegando:
- la “convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio”;
- la decisione di tassazione per l’anno 2018;
- la comunicazione del 15 gennaio 2021 da parte del __________ di __________ dalla quale emerge che a decorrere dal 1° gennaio 2021 la percentuale lavorativa del ricorrente sarebbe aumentata al 30%;
- la comunicazione del 5 gennaio 2021 da parte del __________ di __________ dalla quale emerge che a decorrere dal 1° gennaio 2021 la percentuale lavorativa dell’assicurato sarebbe aumentata al 50% (cfr. doc. 13 ed allegati).
A complemento della richiesta di condono, il ricorrente ha trasmesso all’amministrazione anche il “preventivo per la sostituzione delle 4 gomme estive” (cfr. doc. 14 ed all.).
Con la decisione del 23 settembre 2021 l’amministrazione ha negato il condono della somma di fr. 3'434.70, chiesta in restituzione con la decisione “027-2021 tipo: A” di data 13 gennaio 2021 (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 15).
Il 25 ottobre 2021, il ricorrente si è opposto alla decisione resa dalla Sezione del lavoro il 23 settembre precedente, facendo valere che sarebbe “errata in quanto la richiesta di condono verteva su due decisioni di restituzione”, di aver percepito le prestazioni LADI chiestegli in restituzione in buona fede, che “d’altro canto nessuna sanzione è stata intrapresa nei miei confronti” e criticando, d’un lato, una pretesa carente motivazione della decisione, e d’altro lato, la mancata considerazione dell’asserita difficile situazione finanziaria, chiedendo il condono dell’intera somma di fr. 4'147.60 di cui alle due decisioni del 13 gennaio 2021 (cfr. doc. 16).
Con decisione del 10 dicembre 2021, la Sezione del lavoro ha, poi, respinto anche la richiesta di condono relativa alla somma di fr. 712.90 stabilita con la decisione di restituzione “__________” del 13 gennaio 2021 (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 19).
Con la decisione su opposizione del 20 aprile 2022, la resistente ha, come visto, respinto l’opposizione interposta dal ricorrente il 25 ottobre 2021 contro la decisione del 23 settembre precedente, e meglio sulla base dell’argomentazioni già indicate (cfr. supra consid. 1.3. e doc. 20).
2.8. Chiamata a dirimere la presente vertenza, questa Corte rileva innanzitutto che l’assicurato, nei formulari IPA per i mesi da maggio a dicembre 2020, non ha comunicato di avere svolto ore supplementari rispetto alle percentuali lavorative per le quali era assunto alle dipendenze dei __________ di __________ e __________ quale __________ (cfr. doc. 4 ed all; consid. 2.7.).
L’insorgente ha così disatteso i suoi obblighi di cui agli art. 28 e 31 LPGA (cfr. consid. 2.6.).
La mancata comunicazione di cui sopra, allorquando egli era iscritto in disoccupazione, ha impedito alla Cassa di verificare in modo corretto in che misura potevano essergli assegnate le indennità di disoccupazione per l’arco di tempo in questione (cfr. art. 28 cpv. 2 LADI).
Al riguardo va segnalato che l’indicazione presente sui moduli IPA, per cui “la persona assicurata è assolutamente tenuta ad annunciare alla cassa qualsiasi lavoro svolto durante il versamento delle indennità di disoccupazione” è chiara e non lascia spazio ad interpretazioni, di modo che il ricorrente non poteva legittimamente supporre di non dover annunciare le attività supplementari prestate per conto dei datori di lavoro rispetto alle percentuali lavorative per le quali era stato nominato quale Segretario comunale e ciò a prescindere dal fatto che tali prestazioni fossero, o meno, retribuite.
Del resto - ritenuto che anche un’attività svolta a titolo gratuito avrebbe dovuto essere annunciata - con riferimento alla censura ricorsuale secondo cui “il presupposto, errato” da cui “parte” la Sezione del lavoro è quello “che le attività straordinarie fossero retribuite d’ufficio”, il TCA - come precisato anche dalla resistente (cfr. supra consid. 1.3. e doc. 20) – rileva che il ricorrente era, peraltro, e proprio in ragione della passata esperienza come __________ (“la prassi nei __________ vuole che sia pagato [ndr: quanto indicato come guadagno per le ore supplementari e indennità varie] una volta all'anno una tantum, come è stato il caso il tutti i __________ in cui ho lavorato dal 2005 in avanti come __________”; cfr. supra consid. 1.4. e doc. I), ben consapevole tanto dell’ammontare delle indennità riconosciute per ogni seduta, rispettivamente, del momento in cui tali compensi sarebbero, poi, effettivamente stati versati (“per le indennità sono 40 franchi per seduta (…)”; “è prassi dei __________ versare queste indennità una volta all’anno nel corso del mese di dicembre (…)”; cfr. supra consid. 1.6. e doc. V).
In tal senso, giova rammentare che l’Alta Corte ha, ad esempio, avuto modo di stabilire che costituisce una grave negligenza - escludente di conseguenza il riconoscimento della buona fede - il fatto di non informare la Cassa di lavorare a titolo gratuito regolarmente a metà tempo e per quasi un anno per conto della ditta del proprio figlio (cfr. pure STF C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 4.2.).
In particolare, giova rilevare che con giudizio 8C_373/2016 del 29 marzo 2017, pubblicato in DLA 2017 N. 5 pag. 144, anche citato nella risposta di causa (cfr. doc. III), l’Alta Corte ha deciso che un’assicurata che ricopre la carica di consigliera comunale deve informare la Cassa della sua funzione e dell’indennità percepita. Se omette di farlo agisce con negligenza grave e non è quindi ammissibile la buona fede.
Il TF ha specificato che in quel caso l’assicurata non poteva dedurre dalla formulazione delle domande nei formulari IPA (Ha lavorato per uno o più datori di lavoro? Ha esercitato un’attività indipendente?) che il suo reddito quale consigliera comunale non fosse da annunciare. Dalla lettura di tali quesiti si comprende piuttosto che è richiesto agli assicurati di segnalare lo svolgimento di un’attività lucrativa, indipendentemente dalla sua natura.
In una sentenza 8C_408/2017 del 2 agosto 2017 (anch’essa pure indicata dalla Sezione del lavoro nella decisione su opposizione; cfr. doc. Q; consid. 1.2.) il TF ha poi precisato che nell’ambito del condono la condizione della buona fede è un concetto puramente giuridico, senza nessuna implicazione di natura etica o sul valore delle persone.
Con una sentenza STCA 38.2019.34 del 27 gennaio 2020, nel caso di un assicurato che oltre alle indennità di disoccupazione ha percepito un reddito come pompiere volontario senza annunciare tale attività lavorativa alla Cassa, ha confermato l’operato della resistente che aveva respinto la domanda di condono formulata dall’insorgente, ritenuto che - non annunciando l’attività svolta mentre era al beneficio delle prestazioni LADI - l’interessato aveva disatteso i suoi obblighi di cui agli art. 28 e 31 LPGA. A ragione, quindi, l’amministrazione aveva negato l’esistenza del presupposto della buona fede, in quanto l’assicurato, non indicando sui formulari mensili della Cassa lo svolgimento dell’attività in questione, aveva commesso una grave negligenza.
Si veda anche la STCA 38.2014.16 del 23 marzo 2015.
In simili condizioni la Sezione del lavoro, a ragione, ha negato l’esistenza del presupposto della buona fede, in quanto l’assicurato ha commesso, quantomeno, una grave negligenza non indicando sui formulari mensili della Cassa lo svolgimento delle attività supplementari rispetto alla percentuale lavorativa per la quale era assunto dai __________ di __________ e __________.
2.9. Alla luce delle risultanze di cui sopra, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede del ricorrente, prima condizione per ottenere un eventuale condono, deve confermare la decisione su opposizione del 20 aprile 2022.
2.10. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022 consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti