Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
38.2022.55

 

rs

Lugano

12 settembre 2022       

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 30 giugno 2022 di

 

 

RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 31 maggio 2022 emanata da

 

CO 1 

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                      in fatto

 

                          1.1.  Con decisione del 25 marzo 2022 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha sospeso per 31 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione RI 1, annunciatosi per il collocamento a partire dal 3 gennaio 2022 dopo aver lavorato dal 30 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 presso la società __________ quale aiuto cucina / lavapiatti, in quanto disoccupato per propria colpa.

 

                                  Quale rimedio giuridico è stato indicato che “questa decisione può essere impugnata entro trenta giorni dalla sua notificazione, facendo per scritto opposizione.

                                  L’opposizione deve essere redatta in lingua italiana e deve contenere una conclusione ed una motivazione. Essa deve essere corredata della decisione impugnata e degli eventuali mezzi di prova invocati nell’opposizione. La procedura d’opposizione è gratuita. Di regola non sono accordate ripetibili.

                                  L’atto di ricorso deve essere inoltrato a:

                                  CO 1

 

                                  (…)” (cfr. doc. 11)

 

                          1.2.  L’assicurato, il 25 aprile 2022, ha inviato alla Cassa il seguente scritto “Opposizione di cautela”:

 

" (…) mi riferisco alla vostra decisione del 25 marzo 2022, no personale __________, che mi è arrivata il 26 marzo 2022.

Vi faccio queste righe per dire che non sono d’accordo perché non sono stato ascoltato su una serie di punti che vi ho detto e altre motivazioni anche importanti.

Vi chiedo di mandarmi tutti i documenti che voi avete e che fanno il mio dossier e dopo averli ricevuti vi mando tutti i miei argomenti. (…)” (Doc. 12)

 

                          1.3.  Con lettera del 28 aprile 2022, inviata tramite posta A Plus, la Cassa, dopo aver ricordato quanto contemplato dall’art. 10 OPGA, segnatamente che l’opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione, come pure che deve essere inoltrata per iscritto e deve riportare la firma dell’opponente o del suo patrocinatore, e aver rilevato che l’opposizione interposta dall’assicurato non soddisfaceva i requisiti dell’art. 10 OPGA in relazione alla motivazione, l’ha invitato a trasmettere entro il 6 maggio 2022 l’opposizione motivata. La Cassa ha, inoltre, indicato che in caso contrario, non sarebbe entrata nel merito dell’opposizione e ha allegato i documenti richiesti (cfr. doc. 13).

 

                          1.4.  Con scritto pervenuto alla Cassa il 18 maggio 2022 e con oggetto “opposizione di cautela e finalizzazione” RI 1 ha chiesto di “darmi fino a inizi giugno”, poiché stava cercando “qualcuno che mi aiuti” (cfr. doc. 14).

 

                          1.5.  A seguito della lettera sopra menzionata (cfr. consid. 1.4.) __________, responsabile Centro __________ della Cassa, il 25 maggio 2022, ha chiesto all’assicurato, tramite messaggio di posta elettronica, di confermare a quale decisione facesse riferimento e quando l’avesse ricevuta. Egli ha precisato che un suo riscontro doveva avere luogo entro il “30.06.2022” (cfr. doc. 16).

 

                          1.6.  Sempre il 25 maggio 2022 __________ ha scritto a __________ del RA 1, che il 24 maggio 2022 gli aveva chiesto ragguagli circa una domanda di proroga per il completamente dell’opposizione da parte dell’assicurato (cfr. doc. 15), quanto segue:

 

" (…) in effetti il 18 maggio u.s. ho ricevuto un’opposizione cautelativa ma la lettera non fa riferimento a che decisione, presumo che sia quella del 25 marzo 2022.

La stessa potrebbe essere però cresciuta in giudicato. (…)” (Doc. 17)

 

                          1.7.  Il 27 maggio 2022 __________ ha comunicato a __________, tramite posta elettronica, che RI 1 gli aveva firmato una procura, che la questione era riferita alla decisione del 25 marzo 2022 (31 giorni di penalità), che gli risultava che l’assicurato avesse inoltrato opposizione cautelativa il 25 aprile 2022 e che avesse ricevuto gli atti, poi consegnatigli quella mattina, come pure che con una seconda lettera del 18 maggio 2022 avesse chiesto una proroga fino alla prima settimana di giugno 2022.

                                  __________ ha, infine, specificato che avrebbe proceduto entro il 9 giugno 2022 (cfr. doc. 18).

 

                          1.8.  La Cassa, con messaggio di posta elettronica del 30 maggio 2022, ha risposto a __________ che l’assicurato non aveva dato seguito alla richiesta di completare l’opposizione entro il 6 maggio 2022, per cui sarebbe stata notificata una decisione di non entrata in materia (cfr. doc. 19).

 

                          1.9.  Sempre il 30 maggio 2022 __________ ha puntualizzato che l’assicurato l’ha informato di avere ricevuto un termine scadente il 30 giugno 2022 e ha domandato di ristabilire il termine (cfr. doc. 20).

 

                                  __________, nella medesima data, ha affermato che “non è possibile concedere una proroga fino a fine giugno 2022 per una decisione di marzo” (doc. 20).

 

                        1.10.  Il 31 maggio 2022 la Cassa ha deciso di non entrare in materia relativamente all’opposizione del 27 aprile 2022 interposta dall’assicurato contro la decisione di sospensione del 25 marzo 2022, ritenendola irricevibile non essendo stata completata entro il termine del 6 maggio 2022 assegnatogli il 28 aprile 2022 (cfr. doc. A1).

 

                        1.11.  RI 1, rappresentato da __________ del RA 1, ha tempestivamente impugnato la decisione su opposizione del 31 maggio 2022, chiedendo l’annullamento della stessa e di venire messo a beneficio di un nuovo termine per completare l’opposizione. In subordine è stata postulata la restituzione del termine per completare l’opposizione del 27 aprile 2022 (cfr. doc. I pag. 5).

                                  Al riguardo è stato fatto valere che l’insorgente, di lingua e cultura non italiana, non ha inteso perfettamente la situazione. Inoltre è stato rimproverato alla Cassa di non aver assegnato da subito, visto lo scritto dell’assicurato non a suo agio con la lingua, né con la materia, un congruo termine (invece del termine iniziale di una sola settimana), di non aver rispettato il termine del 30 giugno 2022 fissato dalla stessa, di non aver assegnato un secondo termine per completare l’opposizione, di non aver dato al rappresentante incaricato da poco il tempo necessario per completare l’opposizione nonostante l’esplicita richiesta, di aver dato prova di eccesso di formalismo, in quanto “il legislatore ha sì previsto i disposti ex art. 10 OPGA ma la nostra Massima istanza ha chiaramente indicato che “Les exigences formelles posées par l’art. 10 al. 1 OPGA concrétisent, par ailleurs, l’obligation de l’assuré de collaborer à l’exécution des différentes lois d’assurances sociales” (I 664/03 del 19 novembre 2004 consid. 2.2). Di fatto all’assicurato non può certo essere rimproverato di non aver collaborato, l’oggettività delle sue azioni sono chiare e costanti, cosò come la volontà espressa.”

                                  Il ricorso è stato concluso asserendo che “quanto deciso dalla cassa di disoccupazione ha pertanto e di fatto privato iniquamente l’assicurato, ma anche il suo rappresentante con una tempistica strettissima e inadeguata, della facoltà di esprimersi e quindi di essere sentiti, diritto quest’ultimo che costituisce un presupposto procedurale centrale e fondamentale, soprattutto in funzione del corretto quanto necessario accertamento dei fatti (…)” (cfr. doc. I)

 

                        1.12.  L’amministrazione, nella sua risposta di causa del 20 luglio 2022, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                        1.13.  Il 25 luglio 2022 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

 

                                  in diritto

 

                          2.1.  L'art. 52 cpv. 1 LPGA prevede che le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

 

                                  L'opposizione, che in materia di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione deve essere inoltrata nella forma scritta (cfr. art. 10 cpv. 2 lett. a OPGA), deve contenere una conclusione e una motivazione (cfr. art. 10 cpv. 1 OPGA) ed essere firmata dall’opponente o dal suo patrocinatore (cfr. art. 10 cpv. 4 OPGA).

 

                                  Per l’art. 10 cpv. 5 OPGA se l’opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 o se manca la firma, l’assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito.

 

                                  In una sentenza 8C_337/2013 del 19 dicembre 2013 consid. 4 il Tribunale federale ha precisato che l’opposizione è un rimedio di diritto che permette al destinatario di una decisione di ottenere il riesame da parte dell’autorità prima che un giudice non sia adito. L’opposizione assicura la partecipazione dell’assicurato nel processo decisionale. In tale contesto l’opposizione riveste un vero interesse solo se l’opponente deve esporre i motivi del suo disaccordo con la decisione che lo concerne in modo implicito o esplicito.

 

                          2.2.  In una sentenza 8C_171/2020 del 14 aprile 2020 consid. 4.2. l’Alta Corte ha evidenziato:

 

" Per la motivazione dell'opposizione di cui all'art. 10 cpv. 1 OPGA è sufficiente che dall'atto introduttivo emerga la chiara volontà dell'opponente di impugnare la decisione che lo interessa (DTF 116 V 353 consid. 2b pag. 356 con riferimenti; sentenza 8C_775/2016 del 1° febbraio 2017 consid. 2.4). Le esigenze di motivazione sono quindi assai favorevoli per gli interessati. L'intitolazione del rimedio giuridico come opposizione non è necessaria, essa può però essere un indizio per interpretarne il suo contenuto (sentenza 9C_466/2014 del 2 luglio 2015 consid. 3.2 con riferimento).”

 

                                  Al riguardo cfr. pure STF 8C_657/2019 del 3 luglio 2020 consid. 3.3.

                                  Nella DTF 116 V 353, citata nella STF 8C_171/2020 del 14 aprile 2020, la nostra Massima Istanza, pronunciandosi in un caso in cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Basilea Campagna non era entrato nel merito di un ricorso inoltrato in virtù del v.art. 84 LAVS, poiché la ricorrente entro il termine assegnatole il 5 ottobre 1989 non aveva indicato delle chiare conclusioni, né aveva trasmesso la decisione impugnata, ha stabilito, in primo luogo, che in quella fattispecie l’insorgente aveva manifestato la sua volontà di ricorrere già nel suo primo scritto del 28 settembre 1989 (“Wir haben Ihre Abrechnungen vom 19. September 1989 über die Beitragsjahre 1984 und 1985 erhalten und möchten hiermit fristgerecht Beschwerde erheben”) e, benché anche nella successiva lettera del 16 ottobre 1989 non avesse formulato un’esplicita richiesta (v.art. 85 cpv. 2 LAVS) se il provvedimento contestato fosse da annullare o modificare, dagli scritti del 28 settembre e 16 ottobre 1989 risultava evidente cosa la medesima cercasse di ottenere, e meglio pagare dei contributi di minore entità rispetto a quelli pretesi dalla Cassa (già nel primo scritto del 28 settembre 1989 aveva indicato che non poteva essere d’accordo con l’ammontare del calcolo).

                                  In secondo luogo, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha deciso che di principio l'autorità cantonale di ricorso non viola il diritto federale se non entra nel merito quando il ricorrente non produce la decisione della cassa nel termine assegnatogli all'uopo. Di contro se conosce l'autorità che ha deciso e se la decisione amministrativa è facilmente reperibile nell'inserto (come in quel caso dove la decisione impugnata era stata emessa dalla Cassa che era la parte resistente) - di modo che lo scopo previsto dall'obbligazione di produrre l'atto è raggiunto altrimenti - il dichiarare il ricorso irricevibile è formalismo eccessivo.

                                  In quel caso di specie il TF ha, quindi, annullato la decisione di non entrata in materia del Tribunale cantonale e ha rinviato gli atti al Tribunale cantonale per decidere in merito al ricorso contro la decisione di pagamento dei contributi per gli anni 1984 e 1985.

 

                                  Con giudizio 8C_259/2015 del 24 febbraio 2016, pubblicato in DTF 142 V 152, la nostra Massima istanza ha stabilito che un'opposizione presentata per e-mail contro una decisione di un assicuratore contro gli infortuni non è valida, difettando la possibilità di apporre la firma autografa come invece previsto dalla forma scritta stabilita dall'art. 10 cpv. 4 prima frase OPGA (consid. 2.4 e 4.6).

                                  In questo caso non c'è alcun diritto a un termine suppletorio (consid. 4.5 e 4.6).

                                  Una correzione del vizio di forma può, tuttavia, essere effettuata entro il termine di ricorso, facoltà di cui la persona assicurata deve essere eventualmente resa attenta (consid. 4.6).

 

                                  La nostra Massima Istanza, in una sentenza 8C_386/2016 del 10 novembre 2016 consid. 4.1., ha inoltre ricordato che invii per fax, posta elettronica o servizi di messaggeria elettronica (per esempio SMS, MMS, WhatsApp, ecc.) non soddisfano i requisiti della forma scritta

 

                          2.3.  In una sentenza 8C_817/2017 del 31 agosto 2018, il Tribunale federale, relativamente all’art. 10 cpv. 5 OPGA, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

" (…)

4. Dans un arrêt récent (9C_191/2016 du 18 mai 2016), le Tribunal fédéral a rappelé que les art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, qui prévoient l'octroi d'un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours respectivement une opposition, visent avant tout à protéger l'assuré sans connaissances juridiques qui, dans l'ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu avant l'échéance du délai de recours ou de l'opposition, pour autant qu'il en ressorte clairement que son auteur entend obtenir la modification ou l'annulation d'une décision le concernant et sous réserve de situations relevant de l'abus de droit (cf. ATF 134 V 162). Le Tribunal fédéral a ensuite souligné que l'existence d'un éventuel abus de droit peut être admise plus facilement lorsque l'assuré est représenté par un mandataire professionnel, dès lors que celui-ci est censé connaître les exigences formelles d'un acte de recours ou d'une opposition et qu'il lui est également connu qu'un délai légal n'est pas prolongeable. Aussi a-t-il jugé qu'en cas de représentation, l'octroi d'un délai supplémentaire en application des dispositions précitées s'impose uniquement dans la situation où l'avocat ou le mandataire professionnellement qualifié ne dispose plus de suffisamment de temps à l'intérieur du délai légal non prolongeable du recours, respectivement de l'opposition, pour motiver ou compléter la motivation insuffisante de l'écriture initiale. Il s'agit typiquement de la situation dans laquelle un assuré, qui n'est pas en possession du dossier le concernant, mandate tardivement un avocat ou un autre mandataire professionnellement qualifié et qu'il n'est pas possible à ce dernier, en fonction de la nature de la cause, de prendre connaissance du dossier et de déposer un recours ou une opposition motivés à temps. Il n'y a alors pas de comportement abusif de la part du mandataire professionnel s'il requiert immédiatement la consultation du dossier et motive ultérieurement l'écriture initiale qu'il a déposée dans le délai légal pour sauvegarder les droits de son mandant. En dehors du cas de figure décrit, le Tribunal fédéral a retenu a contrario que les conditions de l'octroi d'un délai supplémentaire en vertu des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA ne sont pas données et qu'il n'y a pas lieu de protéger la confiance que le mandataire professionnel a placée dans le fait qu'un tel délai lui a été accordé (à tort). (…)”

 

                                  In proposito cfr. anche STF 8C_289/2022 del 5 agosto 2022 consid. 4; STF 8C_660/2022 del 28 giugno 2022 consid. 3.3.; STF 9C_191/2016 del 18 maggio 2016.

 

                                  In una sentenza 9C_62/2007 del 26 settembre 2007 l’Alta Corte ha stabilito che il termine supplementare dell'art. 10 cpv. 5 OPGA è per principio prorogabile, rilevando:

 

" 5.5 Nella recente sentenza citata I 898/06, questo Tribunale ha avuto modo di affermare che il termine supplementare dell'art10 cpv5 OPGA per rimediare a un vizio dell'opposizione è un termine stabilito da un'autorità e, in quanto tale, è per principio prorogabile (consid. 3.4; Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, no. 9 all'art. 40; del medesimo autore, Auswirkungen des ATSG - Erste Erfahrungen, in: Schaffhauser/Kieser, Praktische Anwendungsfragen des ATSG, San Gallo 2004, pag. 19 seg.; Kölz/Bosshart/Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2a ed., Zurigo 1999, § 12 no. 8; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea/Francoforte sul Meno 1990, pag. 311). La concessione di una proroga presuppone tuttavia motivi sufficienti. La prassi amministrativa è a tal riguardo generosa e considera motivo sufficiente un sovraccarico di lavoro, un'assenza oppure l'impossibilità di entrare in relazione con la parte patrocinata (Kieser, ATSG-Kommentar, no. 9 all'art. 40; Kölz/Bosshart/Röhl, op. cit., § 12 no. 9). Questa prassi contrasta in un certo qual modo con l'obbligo di celerità della procedura. Nondimeno, sia l'approvazione di domande di proroga del termine formulate dal patrocinatore, sia lo svolgimento rapido della procedura sono nell'interesse della persona assicurata, motivo per cui l'assicuratore deve di principio concedere un breve termine supplementare se intende respingere una domanda di proroga del termine (Kieser, ATSG-Kommentar, no. 9 all'art. 40; Kölz/Bosshart/Röhl, op. cit., § 12 no. 10; Rhinow/Krähenmann, op. cit., pag. 311). Lo stesso principio vale per la procedura di opposizione come pure per quella di ricorso di prima istanza (sentenza citata, consid. 3.4).”

 

                          2.4.  Nella presente evenienza, come visto nei fatti, il ricorrente, che ha dichiarato di aver ricevuto il 26 marzo 2022 la decisione di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione emessa dalla Cassa il 25 marzo 2022 (cfr. doc. 12; 11; consid. 1.1.), ha inoltrato opposizione cautelativa, asserendo di non essere d’accordo con il provvedimento menzionato e richiedendo l’invio di tutta la documentazione soltanto il 25 aprile 2022 (cfr. doc. 12; consid. 1.2.), ossia l’ultimo giorno del termine legale di trenta giorni per interporre opposizione secondo l’art. 52 cpv. 1 LPGA (cfr. consid. 2.1.).

 

                                  Inoltre, a prescindere dalla questione di sapere se il termine di otto giorni con scadenza il 6 maggio 2022 assegnato dalla Cassa il 28 aprile 2022 tramite lettera inviata per posta A Plus e notificatagli il 29 aprile 2022 (cfr. doc. 13; consid. 1.3.) al fine di completare l’opposizione, nella quale mancava in particolare la motivazione, sia o meno congruo ai sensi dell’art. 10 cpv. 5 OPGA, l’insorgente non ha ad ogni modo reagito in alcun modo allo scritto del 28 aprile 2022 fino a dopo la metà di maggio 2022.

                                  In effetti unicamente il 18 maggio 2022 è pervenuta alla Cassa da parte dell’assicurato la richiesta di concedergli fino all’inizio di giugno 2022, poiché stava cercando qualcuno che lo aiutasse (cfr. doc. 14; consid. 1.4.).                                

 

                                  In simili condizioni, tutto ben considerato e ritenuto, da una parte, che l’opposizione cautelativa inoltrata il 25 aprile 2022, ultimo giorno del relativo termine, non era motivata, dall’altra, che la richiesta di prolungamento del termine supplementare dell’art. 10 cpv. 5 OPGA – di per sé di principio prorogabile in presenza di motivi sufficienti (cfr. consid. 2.3.) – scadente il 6 maggio 2022 non è stata formulata tempestivamente prima della scadenza dello stesso (cfr. STF 9C_62/2007 del 26 settembre 2007 consid. 5.7.), occorre concludere che a ragione la Cassa ha considerato l’opposizione contro la decisione del 25 marzo 2022 irricevibile e non è entrata nel merito della stessa.

 

                                  In relazione al termine del 30 giugno 2022 indicato nel messaggio di posta elettronica del 25 maggio 2022 dalla parte resistente (cfr. doc. 16; consid. 1.5.), quest’ultima ha asserito essere un “chiaro errore di battitura, lo stesso avrebbe dovuto essere il 30.05.2022 (5 giorni)” (cfr. doc. III p.to 6).

                                  In ogni caso, anche volendo considerare, per ipotesi, che non si tratti di una svista, il termine del 30 giugno 2022 non influisce sull’esito della vertenza.

                                  Esso concerne, infatti, la data entro cui l’assicurato doveva confermare a quale decisione si riferisse la sua richiesta del 18 maggio 2022 tendente a ottenere una proroga fino all’inizio di giugno 2022 (cfr. doc. 16; 14; consid. 1.4.) e non riguarda, invece, un differimento del termine per completare l’opposizione spirato il 6 maggio 2022.

 

                                  Ininfluente è altresì l’intervento del rappresentante del ricorrente avvenuto al più presto il 24 maggio 2022 (cfr. doc.15; I pag. 4; procura firmata il 27 maggio 2022; cfr. doc. A2), ossia quasi un mese dopo la scadenza - al 25 aprile 2022- del termine legale per interporre opposizione contro la decisione del 25 marzo 2022 e diciotto giorni dopo la scadenza - al 6 maggio 2022 - del termine supplementare ex art. 10 cpv. 5 OPGA.

                                  Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso (cfr. doc. I pag. 4), rettamente al rappresentante dell’assicurato non è stato concesso un ulteriore termine per completare l’opposizione.

 

                                  Infine per quanto attiene alla censura di eccesso di formalismo (cfr. doc. I pag. 4), va osservato che il formalismo eccessivo è una forma particolare di diniego di giustizia formale vietato dagli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 par. 1 CEDU. Esso è ravvisabile quando l'applicazione rigorosa delle norme di procedura non è giustificata da nessun interesse degno di protezione, diventa un fine a sé stante, complica in modo insostenibile la realizzazione del diritto materiale o impedisce l’accesso ai tribunali (cfr. STF 8C_683/2021 del 13 luglio 2022 consid. 3.3.1.; STF 8D_6/2016 del 1° giugno 2017 consid. 3.1.-3.2.; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 7.1. e riferimenti ivi menzionati; STF 9C_923/2009 del 10 maggio 2010 consid. 4.1.1., pubblicata in SVR 2010 IV Nr. 62 pag. 189 segg.).

 

                                  La nostra Massima Istanza ha precisato che la concessione di un termine suppletivo previsto all’art. 10 cpv. 5 OPGA è l'espressione di un principio generale del diritto processuale che deriva dal divieto del formalismo eccessivo (cfr. DTF 142 V 152; DTF 120 V 413).

 

                                  In casu tale termine è stato concesso con scadenza al 6 maggio 2022. La non entrata in materia a seguito del mancato ossequio del termine supplementare assegnato dalla Cassa in applicazione dell’art. 10 cpv. 5 OPGA da parte del ricorrente che, entro il 6 maggio 2022, è rimasto inattivo e nemmeno ha chiesto una proroga dello stesso facendo valere sufficienti motivi non configura, dunque, un formalismo eccessivo.

 

                                  Nemmeno risulta violato il diritto di essere sentito dell’insorgente quanto al merito della fattispecie (cfr. doc I pag. 5), poiché egli ha avuto in ogni caso la possibilità di far valere le proprie ragioni nel termine di opposizione di 30 giorni, come pure nel termine supplementare entro il quale avrebbe perlomeno potuto chiedere, facendo valere sufficienti motivi, la proroga dello stesso.

 

                          2.5.  Va ora esaminato se il ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.

 

                                  L’art. 14 Lptca, relativo alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.

 

                                  Di analogo tenore è l'art. 41 LPGA concernente la “restituzione in termini”.

 

                                  Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.

                                  L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

 

                                  La giurisprudenza federale ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

 

                                  Tra gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).

                                  Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

 

                                  Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).

 

                                  Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

 

                          2.6.  In concreto questa Corte ritiene che non siano dati i presupposti per restituire il termine per completare opposizione contro la decisione del 25 marzo 2022.

 

                                  In effetti il TCA non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile il fatto che l'assicurato non abbia completato e motivato l'opposizione del 25 aprile 2022.

 

                                  Per completezza giova evidenziare che il fatto che il ricorrente non sia di lingua e cultura italiana (cfr. doc. I pag. 4) non consente la restituzione del termine, considerato che il medesimo, il quale non era peraltro, perlomeno fino a quando ha conferito mandato di rappresentarlo al RA 1, al più presto il 24 maggio 2022 (la procura è stata firmata il 27 maggio 2022; cfr. doc. A2), iscritto ad alcun sindacato (cfr. doc. I pag. 5), ha comunque sempre manifestato di capire quanto richiestogli e di esprimersi in modo comprensibile, come ad esempio rispondendo in modo circostanziato allorché è stato interpellato circa le ragioni della fine del suo ultimo rapporto di impiego (cfr. doc. 7; 8; 9; 10; 12).

 

                                  Le esigenze formali di un'opposizione sono del resto minime e avrebbero permesso all’insorgente di contestare facilmente il provvedimento in questione, persino con poche frasi (art. 10 cpv. 5 OPGA; STF 8C_10/2021 del 28 aprile 2021 consid. 3.3.; STF 8C_171/2020 del 14 aprile 2020 consid. 4.3; STF 8C_386/2016 del 10 novembre 2016 consid. 4).

 

                          2.7.  Stante tutto quanto precede, la decisione su opposizione del 31 maggio 2022 impugnata deve essere confermata.

                          2.8.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  L’oggetto della lite sottoposta all’esame di questo Tribunale concerne la ricevibilità o meno dell’opposizione interposta contro la decisione di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione del 25 marzo 2022.

                                  In casu la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA non merita di particolari approfondimenti.

                                  Qualora si volesse considerare quale lite di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede l’applicazione.

                                  Anche nel caso in cui la causa non riguardi prestazioni, non verrebbero comunque imposte spese.

                                  In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

                                  Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

 

In proposito cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; A. Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107.

 

                                  Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2021.60 del 20 settembre 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021 consid. 2.8.).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti