Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
38.2022.56

 

rs

Lugano

28 ottobre 2022   

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 6 luglio 2022 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 10 giugno 2022 emanata da

 

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  Il 20 febbraio 2022 la RI 1 di __________, il cui scopo sociale è in particolare la gestione di agenzie di viaggio, biglietteria aerea __________, la vendita di pacchetti turistici worldwide, l’organizzazione di viaggi __________, l’organizzazione di viaggi nel mondo dell'arte, in Svizzera e all'estero, trasporti di persone, informazioni per turisti ed ogni altra attività connessa al turismo e/o i viaggi d'affari in genere (cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch), ha inoltrato alla Sezione del lavoro un preannuncio di lavoro ridotto per il mese di febbraio 2022 (cfr. doc. 1).

                                  Dal relativo Formulario di preannuncio si evince, da un lato, che il lavoro ridotto colpisce l’unica dipendente al beneficio di un contratto di durata indeterminata e che la perdita di lavoro probabile è del 50% (cfr. doc. 1 pti. 2.1, 3.1, 4.1), dall’altro, che quale motivo è stato indicato che “essendo un’agenzia di viaggio, per molto tempo non si è potuto viaggiare e in questo momento ci sono ancora molte restrizioni causa COVID. Le persone limitano i viaggi all’indispensabile. Purtroppo ci siamo accorti solo ora che lo studio fiduciario a fine novembre 2021 non aveva provveduto ad inviare il rinnovo del lavoro ridotto da dicembre fino ad oggi, cosa che pensavamo fosse stata eseguita, procurandoci un ulteriore aggravio economico in quanto abbiamo dovuto coprire interamente il versamento dello stipendio nonostante il cattivo andamento degli affari” (cfr. doc. 1 p.to 7.1).

 

                          1.2.  Con decisione del 10 marzo 2022 la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione per il periodo 21 febbraio - 31 maggio 2022, rilevando che non sussisteva alcuna perdita di lavoro effettiva, in quanto l’unica dipendente dell’azienda, benché la SA avesse affermato che la stessa fosse spesso inattiva o occupata a svolgere “i suoi affari privati”, era presente a tempo pieno sul posto di lavoro, come nel periodo pre-pandemico, visto che gli orari di apertura non avevano subito alcuna modifica (cfr. doc. 4).

 

                          1.3.  La RI 1, il 5 aprile 2022, ha interposto opposizione contro la decisione del 10 marzo 2022, facendo valere:

 

" (…) Innanzitutto attiriamo l'attenzione sul fatto che la nostra società è un'agenzia viaggio, quindi attiva in uno dei settori più colpiti dalle restrizioni internazionali dovute al Covid19. I recenti parziali allentamenti attualmente non trovano riscontro nella ripresa degli affari (vedi distinta cifra affari allegata).

La mancata concessione dell'indennità per lavoro ridotto legata alla pandemia Covid19, imporrebbe alla proprietà di dichiarare il fallimento della società, infatti già nel bilancio 2021 senza l'indennità ricevuta di CHF 31700.10 la società avrebbe perso l'intero capitale sociale (art 725 CO), quindi con obbligo di deposito dei conti al Giudice, vedi allegato bilancio e prospetto ricapitolativo della perdita. Si allega inoltre lo specchietto della cifra di affari aggiornata a marzo 2022.

La nostra società ha messo in atto ogni e qualsiasi procedura al fine di evitare il fallimento con la conseguente perdita del posto di lavoro della dipendente Signora __________. A tale scopo si allega l'accordo con la dipendente e il foglio presenza aggiornato alla data di ieri.

Facciamo presente che in data 11 marzo 2022, la Cassa __________ ci ha richiesto la documentazione atta al rilascio dell'indennità.

 

Abbiamo notato come la vostra decisione del 10 marzo 2022 non abbia preso in nessuna considerazione l'aspetto economico alla base della richiesta, mentre a nostro parere l'aspetto economico deve essere perlomeno considerato se non messo al primo posto visto che la richiesta si basa sulla eccezionalità della pandemia e sul fatto che la nostra società ha una sola dipendente.

Di fatto se la nostra società avesse due dipendenti potremmo attuare il lavoro ridotto al 50% per ogni dipendente, con un maggiore onere a carico della disoccupazione.

Non possiamo quindi capire la vostra decisione senza considerazione della situazione economica e senza considerazione alle procedure da noi attuate per contenere le perdite sia per la nostra società che per la Cassa di disoccupazione.


La Signora __________ in occasione del recente colloquio telefonico avuto per comprendere perché il fattore economico non fosse stato preso in considerazione ci ha detto che Lei ha verificato unicamente l'aspetto giuridico e che la sua decisione è stata presa anche in considerazione del fatto che un’eventuale revisione della Seco avrebbe potuto avere come risultato la richiesta di restituzione di quanto ricevuto. Questo approccio ci sembra contrario allo spirito dell'aiuto alle società previsto dalle autorità in periodo di pandemia.” (Doc. 5)

 

                          1.4.  Con decisione su opposizione del 10 giugno 2022 la Sezione del lavoro ha confermato il proprio provvedimento del 10 marzo 2022, motivando come segue:

 

" (…) I lavoratori, la cui presenza costante è necessaria per via di promozione commerciale o di contatto con la clientela, sono impossibilitati a ridurre il loro orario di lavoro senza mettere in pericolo il buon andamento nell'azienda, come pure il mantenimento del loro impiego. L'obbligo generale di diminuire il danno vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali proibisce al datore di lavoro di ridurre l'orario di tali impiegati, quand'anche il trasferimento provvisorio dell'onere salariale possa giovare alla cifra d'affari dell'impresa. Il lavoro consiste pertanto essenzialmente nella presenza sul posto, e non solo nella sua prestazione effettiva. Una riduzione dell'orario di lavoro per tali lavoratori non può che condurre alla riduzione delle prestazioni nei confronti del cliente, nonché degli orari d'apertura. Pure il Tribunale federale delle assicurazioni ha ammesso siffatto principio ove è d'obbligo avere sempre a disposizione per ogni evenienza il personale necessario, anche se questi rimane sovente inattivo (cfr. decisione del TFA C309/95 del 20 giugno 1996).

 


3.

Nel caso in esame la ditta ha postulato il riconoscimento del lavoro ridotto a favore dell'unica dipendente della ditta, signora __________, impiegata al 100%.

Con riferimento alla sopraccitata giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. p.to 2, ultimo paragrafo), si rileva che tale ragionamento trova in casu applicazione per l’unica dipendente __________, visto che per la natura stessa delle proprie prestazioni – ciò che del resto conferma pure l’opponente quando afferma che la presenza è necessaria “per garantire l’apertura dell’agenzia” (cfr. comunicazione del 2 marzo 2022) -, la ditta deve disporre in permanenza della stessa, e ciò quand’anche i clienti siano rari. La ditta non può in effetti ridurre le ore di lavoro di tale impiegata se non limitando gli orari di apertura, con conseguente effetto di provocare una ulteriore diminuzione della clientela e della cifra d’affari.

Quanto alla sostituzione “saltuaria” operata dall’amministratore unico __________, si osserva che non può essere computata alcuna perdita di lavoro laddove l’amministratore unico assolva l’incarico che dovrebbe essere svolto dal dipendente, lasciando dunque quest’ultimo a carico dall’assicurazione contro la disoccupazione e violando in questo modo il proprio obbligo di diminuire il danno.

Da ultimo, con riferimento a quanto allegato in sede di opposizione, segnatamente l’accordo mediante cui la dipendente “si impegna a far presenza fisica in agenzia per le 8.5 ore di lavoro giornaliere da contratto a condizione di poter svolgere attività personali private durante le ore nelle quali non dovrà svolgere mansioni lavorative”, si rileva che ciò non favorisce in alcun modo la situazione dell’opponente, ma conferma piuttosto nuovamente la necessità della presenza della dipendente sul posto di lavoro. Infatti, il lavoro consiste nella presenza sul posto (dove in casu avvengono i contatti con i clienti), e non solo nella sua prestazione effettiva, anche se il lavoratore rimane sovente inattivo.

A fronte di quanto sopra - pur comprendendo le perplessità dell’opponente, e ribadendo in tal senso che le indennità per lavoro ridotto non hanno lo scopo di garantire l’esistenza dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì di evitare licenziamenti a causa di perdite di lavoro temporanee e inevitabili (cfr. DTF 147 V 359, consid. 4.6.3) - è necessario concludere che la perdita di lavoro non è computabile nei confronti dell'unica dipendente __________, dovendo la stessa garantire la propria presenza allo scopo di mantenere il contatto con la clientela.

A prescindere da quanto deciso nelle precedenti decisioni, si precisa che rimane riservata la facoltà dell'amministrazione di riconsiderare eventuali decisioni passate in giudicato, ritenute manifestamente errate.” (Doc. A1)

 

                          1.5.  Contro la decisione su opposizione del 10 giugno 2022 la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto le indennità per lavoro ridotto a favore della propria dipendente __________.

                                  A sostegno della propria pretesa l’insorgente ha addotto:

 

" (…) la stessa ha lavorato al 28.9% in febbraio 2022, il 28% in marzo 2022, il 50.2% in aprile 2022 e il 41.7% in maggio 2022 (vedi allegato conteggi). Non si è richiesta una % maggiore in considerazione del fatto che l’Amministratore Unico Sig. __________ ha sopperito parzialmente a minimizzare la richiesta, inoltre si contesta che egli rimarrebbe a carico della disoccupazione in quanto non percepisce né stipendio né onorario per la sua carica.

L'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, prende atto degli sforzi che la società fa e ha fatto per diminuire l'incidenza della perdita di lavoro, ma ignora che essendo la Signora __________ l'unica dipendente se la stessa venisse licenziata per mancanza di lavoro ricadrebbe interamente sulle spalle della disoccupazione.

La soluzione adottata dalla società è assolutamente atta a minimizzare le perdite di fatturato, a mantenerla attiva ed a evitare il licenziamento della Signora __________.

Si ribadisce inoltre che la mancata concessione dell'indennità per lavoro ridotto legata alla pandemia Covid19, imporrebbe alla proprietà di dichiarare il fallimento della società, infatti già nel bilancio 2021 senza l'indennità ricevuta di CHF 31'700.10 la società avrebbe perso l'intero capitale sociale (art 725 CO), quindi con obbligo di deposito dei conti al Giudice, vedi allegato bilancio e prospetto riepilogativo della perdita. Si allega inoltre lo specchietto della cifra di affari aggiornata al maggio 2022.

La nostra società ha messo in atto ogni e qualsiasi procedura al fine di evitare il fallimento con la conseguente perdita del posto di lavoro della dipendente Signora __________.

Facciamo presente che in data 11 marzo 2022, la Cassa __________ ci ha richiesto la documentazione atta al rilascio dell'indennità.

Abbiamo notato come anche la decisione su opposizione del 10 giugno 2022 non abbia preso in nessuna considerazione l'aspetto economico alla base della richiesta, mentre a nostro parere l'aspetto economico deve essere perlomeno considerato se non messo al primo posto visto che la richiesta si basa sulla eccezionalità della pandemia e sul fatto che la nostra società ha una sola dipendente. Le decisioni si attengono unicamente ad aspetti formali che non rispecchiano lo spirito alla base della legge sull'indennità per lavoro ridotto.

Di fatto se la nostra società avesse due dipendenti potremmo attuare il lavoro ridotto al 50% per ogni dipendente, con un doppio onere a carico della disoccupazione. (…)” (Doc. I)

 

                          1.6.  La Sezione del lavoro, con risposta del 29 agosto 2022, ha postulato la reiezione dell’impugnativa, rilevando riguardo all’aspetto economico:

 

" (…)

4.

Volendo, per denegata ipotesi, ritenere un eventuale rischio di perdita di lavoro connesso alla pandemia, di per sé non più rientrante nel normale rischio aziendale e comunque considerare le cifre d'affari (doc. A13), si constata che nei primi due mesi del 2022 (ricordato che il preannuncio di lavoro ridotto risale al 20 febbraio 2022) la cifra d'affari media era di CHF 28'992.00; nello stesso periodo nel 2021 essa era in media di CHF 18’623 00. Vi è stato dunque un aumento superiore al 50%.

Volutamente non si vuole fare una valutazione a posteriori, ma si osserva che le cifre d'affari dei mesi di aprile e maggio 2022 hanno visto un deciso aumento rispetto al primo trimestre 2022 e sono state superiori anche a quelle degli stessi mesi del 2021, a conferma del fatto che il turismo andava verso una ripresa alla luce della riduzione rispettivamente dell'abolizione delle misure restrittive. Ciò era comunque stimabile in prossimità del momento in cui è stato inoltrato il preannuncio di lavoro ridotto (cfr. docc. 7, 8.1 e 8.2) e a fronte dell'esperienza dell'anno precedente, dove il turismo ha visto una ripresa con la primavera e la contestuale diminuzione di contagi e restrizioni.

Stando così le cose, a fronte delle cifre d'affari in aumento rispetto agli stessi mesi del 2021, non si potrebbe nemmeno da questo punto di vista riconoscere il diritto alle ILR. (…)” (Doc. III)

 

                          1.7.  L’8 settembre 2022 la società ricorrente ha in particolare osservato:

 

" (…) L’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ora tende a confrontare le cifre d'affari 2021 e 2022. Nessuno disconosce che vi è stata, nel periodo febbraio - maggio 2022 una certa ripresa ma questa non è assolutamente sufficiente. Anche considerando il periodo giugno agosto 2022 dove la ripresa continua in modo sempre più importante questa resta notevolmente al di sotto dei periodi pre pandemia (vedi allegata tabella riassuntiva).

Richiamando quanto già esposto nella nostra del 06.07.2022 teniamo a ribadire che la nostra società ha messo in atto ogni e qualsiasi procedura possibile al fine di evitare il fallimento con la conseguente perdita del posto di lavoro della dipendente Signora __________ e questo nel più completo rispetto dello spirito della legge. (…)” (Doc. V)

 

                          1.8.  L’avv. __________, giurista della Sezione del lavoro e funzionario incaricato in relazione alla risposta di causa (cfr. doc. III pag. 1) - poi firmata unitamente al capoufficio, avv. __________ - a cui è stata concessa, su sua richiesta, una proroga del termine fino al 30 settembre 2022 (cfr. doc. VII; VIII), il 4 ottobre 2022, scusandosi per il breve ritardo causato dalla sua assenza per coronavirus, ha comunicato di riconfermarsi integralmente nelle considerazioni e conclusioni esposte in sede di risposta e nella decisione contestata (cfr. doc. IX).

 

                          1.9.  Il 12 ottobre 2022 la RI 1 ha evidenziato che lo scritto del 4 ottobre 2022 dell’amministrazione risulta successivo alla scadenza della proroga accordata dal TCA (cfr. doc. XI).

 

                        1.10.  Il doc. XI è stato trasmesso per conoscenza alla Sezione del lavoro (cfr. doc. XII).

 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  Con scritto del 12 ottobre 2022 la società ricorrente ha rilevato che le osservazioni della Sezione del lavoro al suo scritto dell’8 settembre 2022 (cfr. doc. V) sono datate 4 ottobre 2022, ossia oltre la scadenza della proroga concessa fino al 30 settembre 2022 all’amministrazione dal TCA (cfr. doc. XI).

 

                                  Secondo l'art. 13 cpv. 3 Legge di procedura per le cause al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) relativo alla proroga dei termini e alle conseguenze dell’inosservanza:

 

 

" 1Il termine legale non può essere prorogato.

2Il termine stabilito dal Tribunale può essere prorogato, se esistono sufficienti motivi e se la parte ne fa richiesta prima della scadenza.

3Il termine per la risposta di causa può essere prorogato una sola volta a seguito di istanza motivata dell’autorità amministrativa.

4Trascorso un termine fissato in applicazione della presente legge, il Giudice delegato assegna un ultimo termine perentorio; egli commina contemporaneamente le conseguenze in caso d’inosservanza.”

 

                                  Dal disposto legale appena esposto risulta che il termine fissato dal Tribunale può essere prorogato a seguito di un’istanza inoltrata prima della relativa scadenza se sussistono sufficienti motivi (art. 13 cpv. 2 Lptca) e che trascorso un termine fissato in applicazione della Lptca, il Giudice delegato assegna un ultimo termine perentorio, comminando contemporaneamente le conseguenze in caso d’inosservanza (art. 13 cpv. 4 Lptca).

 

                                  Nel caso di specie il 13 settembre 2022 il TCA, che il 9 settembre 2022 aveva trasmesso alla Sezione del lavoro lo scritto dell’8 settembre 2022 dell’insorgente, assegnandole dieci giorni per presentare osservazioni (cfr. doc. VI), le ha concesso una proroga scadente il 30 settembre 2022, come da sua richiesta a causa dell’assenza del giurista titolare della pratica (cfr. doc. VIII; VII).

 

                                  Questo Tribunale non ha, però, fissato alla parte resistente un ultimo termine ai sensi dell’art. 13 cpv. 4 Lptca.

 

                                  Le osservazioni dell’amministrazione sono state redatte il 4 ottobre 2022, specificando che il breve ritardo era dovuto all’assenza dell’avv. __________ per coronavirus, e sono pervenute al TCA il 5 ottobre 2022 (cfr. doc. IX).

 

                                  Il termine scadente al 30 settembre 2022 della proroga concessa ex art. 13 cpv. 2 Lptca è d'ordine, a differenza del termine previsto all'art. 13 cpv. 4 Lptca che è perentorio (cfr. STCA 38.2017.90 del 19 giugno 2018 consid. 2.2.; STCA 38.2006.69 del 30 aprile 2007 consid. 2.3.; STCA 38.2006.70 del 15 febbraio 2007 consid. 2.2.).

 

                                  È utile poi considerare che nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali e, quindi, anche nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione, vige il principio inquisitorio: l’amministrazione e, in caso di ricorso, il giudice, accertano d’ufficio i fatti determinanti per il giudizio, assumono le prove necessarie e le valutano liberamente (cfr. art. 43 cpv. 1 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; STF 9C_97/2020 del 10 giugno 2020 consid. 3.1.; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282).

 

                                  In una sentenza K 22/00 del 30 novembre 2000, chiamato a pronunciarsi su un ricorso interposto da una Cassa contro una decisione incidentale con la quale il TCA - accertata l'intempestività della risposta presentata dalla Cassa - aveva stabilito che comunque la documentazione da essa prodotta veniva acquisita agli atti, nella misura in cui sarebbe stata giudicata rilevante ai fini di un corretto e puntuale chiarimento dei fatti giuridicamente importanti, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha dichiarato irricevibile il ricorso in quanto la decisione non creava un danno irreparabile.

                                  In tale giudizio l'Alta Corte, ha in particolare, osservato che:

                                                                  

" (…) nel concreto caso, l'istanza cantonale, dopo aver nei considerandi di diritto ricordato come nell'ambito delle assicurazioni sociali e quindi anche dell'assicurazione malattie vigesse il principio inquisitorio, ha nel dispositivo della querelata pronunzia dichiarato che i documenti prodotti dalla Cassa, pur avendo quest'ultima inviato la sua risposta tardivamente, venivano comunque acquisiti all'incarto, nella misura in cui sarebbero stati ritenuti determinanti ai fini del giudizio, non si vede pertanto in quale modo la litigiosa decisione incidentale possa causare un pregiudizio irreparabile alla Cassa, danno che la medesima d'altronde non fa nemmeno valere nel suo ricorso di diritto amministrativo, il quale si rileva di conseguenza inammissibile (…)." (cfr. STFA K 22/00 del 30 novembre 2000)

 

                                  Al riguardo cfr. pure STCA 38.2017.90 del 19 giugno 2018 consid. 2.2.; STCA 35.2003.63 del 14 luglio 2004.

 

                                  Ne discende che il TCA, nel presente giudizio, considererà anche lo scritto del 4 ottobre 2022, nel quale la Sezione del lavoro si è, peraltro, limitata a riconfermare integralmente le considerazioni e conclusioni esposte nella risposta e nella decisione su opposizione impugnata (cfr. doc. IX).

 

                                  nel merito

 

                          2.2.  I presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.

                                  Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

 

                                  Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

 

" a.   sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro

      la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;

b.   la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

  c.   il rapporto di lavoro non è stato disdetto;

  d.   la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."

 

                                  Secondo il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

                                  I requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

 

                                  L’art. 32 cpv. 1 LADI prevede che:

 

" Una perdita di lavoro è computabile se:

a. è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e

b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”

 

                                  Il cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;

 

" Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione dell’esercizio.

 

                                  Al riguardo l’art. 51 OADI precisa quanto segue:

 

" 1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rende­re un terzo responsabile del danno.

2 La perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:

a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;

b. il contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i combustibili;

c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;

d. interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;

e. danni causati da forze naturali.

3 La perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

4 La perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di lavoro è com­putata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro in­dividuale.”

 

                                  La clausola relativa ai casi di rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a situazioni che non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che rendono più difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di circostanze eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è esaustivo (cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).

 

                                  L’art. 33 LADI enuncia:

 

" (…)

1 Una perdita di lavoro non è computabile:

a. se è dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di ripa­razione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio azien­dale del datore di lavoro;

b. se è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado d’occupazione;

c. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

d. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

e. in quanto concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata deter­minata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di un’organizzazione per la­voro temporaneo oppure;

f.  se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavo­ra l’assicurato.

2 Il Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la perdita di lavoro non è computabile.

3 Il Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado d’occupazione.”

 

                                  Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

 

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui                                 tempo di lavoro non è

    sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di

    quest'ultimo;

  c. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

 

                          2.3.  Nella Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha stabilito che:

 

" (…)

C3    La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.

 

 (n.d.r.: dal 1° gennaio 2022: C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere inevitabile (cfr. G15). Il datore di lavoro deve intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare le perdite di lavoro. Si tratta in questo caso dell’obbligo, previsto dalla legge, di prevenire e ridurre il danno.)

 

C4    La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare, in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di adottare.

 

C5    Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare un'occupazione presso un altro datore di lavoro.

 

C6    Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma di prodotti alle nuove esigenze del mercato).

 

C6a  (n.d.r.: inserito nel gennaio 2022)

         La creazione di nuovi posti di lavoro, sebbene non ve ne sia la necessità ovverosia l’azienda continui a registrare una perdita di lavoro, non è compatibile con l’obbligo di ridurre il danno. L'obiettivo dell’ILR è quello di preservare i posti di lavoro e non di finanziare la creazione di nuovi posti di lavoro.

         Prima di assumere nuovo personale o di aumentare il loro carico di lavoro mentre ricevono le ILR, le aziende devono chiarire se il personale esistente non può far fronte ai compiti che devono essere svolti dai nuovi assunti e quindi evitare o ridurre la perdita di lavoro.

 

         L'assunzione di personale nonostante la riscossione dell’ILR può essere giustificata se, per esempio, si vogliono incrementare le attività di vendita (per acquisire più mandati e quindi utilizzare meglio il settore produzione) e quindi si rafforza il servizio esterno o il settore pubblicità. Tuttavia, questi nuovi assunti non sarebbero colpiti dalle perdite di lavoro, motivo per cui non hanno diritto all’ILR. L'assunzione di sostituti di specialisti che si ritirano dall’azienda (p. es. a causa di pensionamento), le cui attività non possono essere riprese dal personale esistente (le cosiddette persone di riferimento) e che sono indispensabili per il buon funzionamento dell'azienda, è consentita. Se queste persone subiscono di conseguenza una perdita di lavoro, vi è diritto all’ILR.

(…).

 

C9    Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.

(…).

 

D1    Una perdita di lavoro non è computabile se:

         ·   è dovuta ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;

·      è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;

·      è causata da oscillazioni stagionali del grado di occupazione;

      ·   cade in giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

·      il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;

         ·   concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;

·      concerne persone vincolate da un rapporto di tirocinio;

         ·   concerne persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;

         ·   è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.

 

La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)

 

ð Giurisprudenza

DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di istituto)

DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è solo temporanea)

 

DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera normale del rischio aziendale)

 

Sfera normale del rischio aziendale

 

D2    Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono essere calcolate in anticipo.

 

D3    I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per l'azienda sono computabili.

 

D4    Per quanto riguarda le nuove aziende, una mancanza di ordinazioni durante la fase di avvio, ossia per un periodo di 2 anni circa, è ritenuta usuale e le conseguenti perdite di lavoro rientrano nella sfera normale del rischio aziendale. Non rientrano invece tra questi rischi le perdite di lavoro subite, ad esempio, da un’azienda esistente che è stata ripresa da un altro datore di lavoro con un semplice cambiamento di nome oppure le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità.

 

D5    Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.

 

D6    Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare: le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente; le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del datore di lavoro o di un dirigente. (…)”

 

                          2.4.  Nella “Direttiva 2020/10: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio 2020 in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.

                                  In quest’ultima la SECO ha precisato che:

 

 

" (…)

2.1    Perdita di lavoro temporanea

Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee.

 

2.2   Perdite di lavoro per motivi economici

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è una giustificazione insufficiente.

(…).

 

2.3   Perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro

Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità cantonali o comunali.

 

Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di raggiungere il luogo di lavoro.

 

Al contrario, non sono computabili le perdite di lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51 cpv. 3 OADI).

(…).

 

2.5    Diritto all’ILR nell’ambito del graduale allentamento delle restrizioni

Con il graduale allentamento delle restrizioni, per la maggior parte delle aziende interessate il provvedimento delle autorità decade come giustificazione. Pertanto, in linea di principio, l’attività deve essere ripresa non appena consentito. Questo requisito è espressione dell’obbligo di riduzione del danno. Tuttavia, vi sono quattro situazioni in cui il diritto all’ILR può ancora sussistere:

 

(1) In base alle misure sanitarie ancora in vigore, un’azienda può riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori. In questo caso, il diritto all’ILR è concesso per la perdita di lavoro di quei collaboratori che non possono essere reimpiegati o che possono esserlo solo parzialmente, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto. In questo caso, la perdita di lavoro computabile è ancora dovuta a provvedimenti delle autorità e si applica l’art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l’art. 51 OADI.

 

(2) Per ragioni economiche, un’azienda può riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori oppure non è in grado di procurarsi i prodotti necessari per una completa ripresa delle sue attività e quindi può riassumere soltanto parte della sua forza lavoro. La perdita di lavoro computabile è dovuta alle conseguenze economiche della pandemia. Il diritto all’ILR è ancora valido, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto.

 

(3) Un’azienda deve continuare a restare chiusa se non è in grado di attuare le misure comportamentali e igieniche richieste o se si prevede che, alla riapertura, le perdite saranno superiori a quelle riportate durante la temporanea chiusura. Qualora sia oggettivamente impossibile attuare le necessarie misure comportamentali e igieniche, il lavoro deve essere sospeso. In questo caso il datore di lavoro ha diritto all’ILR per i collaboratori interessati, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le perdite alla riapertura supererebbero quelle riportate durante la chiusura temporanea. In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.

 

(4) Un’azienda deve continuare a restare chiusa come conseguenza indiretta dei provvedimenti delle autorità ancora in vigore. Ad esempio, un ristorante non può riaprire perché è raggiungibile soltanto tramite un’azienda di trasporto turistico (es. funivia o cabinovia) ancora soggetta a un divieto di esercizio. Per esercitare il diritto all’ILR, il datore di lavoro deve dimostrare questa conseguenza indiretta. Ciò è dovuto al fatto che le perdite di lavoro dovute a provvedimenti ufficiali o ad altre circostanze per le quali il datore di lavoro non è responsabile sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle con provvedimenti adeguati ed economicamente convenienti o non può indicare un terzo come responsabile del danno (art. 51 cpv. 1 OADI).

 

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno in poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia. Le modalità di verifica per le aziende appartenenti al settore della gastronomia sono descritte nell’allegato 1 della direttiva 2020/08 – l'allegato rimane in vigore. Questa procedura viene applicata in modo analogo sia ad altre aziende sia in caso di successivo allentamento delle restrizioni.

Per il periodo di conteggio relativo a maggio 2020, l’azienda può continuare ad effettuare i conteggi per oltre l’85% anche senza giustificazione. Tuttavia, la CD è libera di chiedere una giustificazione anche per questo periodo di conteggio. (…)”

 

                                  I p.ti 2.1, 2.2., 2.3 sono rimasti invariati nella “Direttiva 2021/01 Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 20 gennaio 2021 che ha sostituito la Direttiva del 30 ottobre 2020.

                                  Al p.to 2.5 è stato inserito quanto segue:

 

" (…)

(5) Un’azienda deve rispettare le condizioni imposte dall’autorità che le impediscono di svolgere un’attività economica, per esempio la limitazione dell’orario di apertura fino alle 19 per un ristorante che genera buona parte dell’incasso la sera. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le perdite dovute alla continuazione parziale supererebbero quelle riportate durante la chiusura temporanea.

In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.”

 

                                  La Direttiva 2021/07 del 20 aprile 2021, che ha sostituito quella del 19 marzo 2021, non ha apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5, mentre la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021, che ha sostituito la Direttiva del 20 aprile 2021, ha adeguato il p.to 2.5 in fine:

 

" (…)

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in poi e da giugno 2021 una perdita di lavoro superiore al 50%, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con gli opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre a vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.

Per dimostrare la plausibilità delle perdite di lavoro fatte valere, i beneficiari di lunga durata devono - con effetto immediato - in particolare essere tenuti a comprovare che

-   le perdite di lavoro dovute a motivi economici continuano a essere inevitabili;

-   vi sono ancora perdite attribuibili alla pandemia e ai corrispondenti provvedimenti delle autorità; e

-   a perdita di lavoro continua a essere considerata temporanea e l’ILR permetterà di mantenere i posti di lavoro.”

 

                                  I p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5 sono pressoché rimasti immutati nella Direttiva 2021/16: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021.

 

                                  La Direttiva 2021/21 del 17 dicembre 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/16 del 1° ottobre 2021, indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5. non sono più validi dal 31 dicembre 2021.

 

                                  Cfr. pure Direttiva 2022/01: “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 31 gennaio 2022 pag. 3 che sostituisce la Direttiva 2021/21 del 17 dicembre 2021; Direttiva 2022/06: “adeguamenti delle Prassi LADI riguardanti la Covid-19” del 1° aprile 2022 pag. 6.

                                  Al riguardo va rilevato che con la Direttiva 2022/05: “Abrogazione «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° aprile 2022 è stata abrogata, a decorrere dal 1° aprile 2022, la Direttiva 2022/01 del 31 gennaio 2022, precisando che “tutte le regole di questa direttiva che continuano ad essere in vigore dal 1 aprile 2022 sono state inserite nella Direttiva 2022/06 «Adeguamenti delle Prassi LADI»” (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).

 

                          2.5.  Le direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

 

                                  Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

 

                                  Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

                                  Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

 

                          2.6.  Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3., pubblicata in DTF 147 V 359, ha ricordato, facendo riferimento al Messaggio concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020, che il senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire l’esistenza dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei licenziamenti.

 

                                  Il Messaggio 20.058 concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020 prevede, in effetti, che “in quanto strumento dell’assicurazione contro la disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di garantire la sopravvivenza dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del fatturato, bensì quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende evitare che il temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e la conseguente perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di licenziamenti” (cfr. FF 2020 5797 segg. (5818)).

 

                                  Al riguardo cfr. pure STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 3.3.1.

 

                                  L’Alta Corte, con sentenza 8C_503/2021 del 18 novembre 2021, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 17 pag. 57, ha confermato il giudizio del Tribunale amministrativo del Canton Svitto che aveva accolto il ricorso di una Sagl che gestiva un salone di parrucchiere alla quale era stato negato il diritto a indennità per lavoro ridotto richiesto a favore di due collaboratori dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021.

                                  Il TF ha deciso che, a ragione, la Corte cantonale, in conformità a quanto previsto al p.to 2.5. della Direttiva emessa dalla SECO “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” (in particolare versioni 2021/07 aprile 2021 e 2021/16 1° ottobre 2021), aveva concluso che la società aveva reso credibile che la perdita di lavoro era economica e da ricondurre alla pandemia.

                                  La nostra Massima Istanza ha ritenuto ininfluenti le circostanze che nel Canton Svitto il settore dei parrucchieri possa essere stato confrontato con uno sviluppo economico e che nelle immediate vicinanze della ricorrente abbiano aperto quattro nuovi parrucchieri. Questi elementi non sono stati considerati significativi ai fini della valutazione di quel caso di specie, in quanto i singoli saloni nella loro rispettiva struttura aziendale, nell’offerta e nel segmento di clientela possono differire notevolmente uno dall’altro, cosicché pure in misura diversa possono essere colpiti da una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.

 

                                  In una successiva sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, menzionata sopra, l’Alta Corte ha respinto l’impugnativa dell’Ufficio del lavoro interposta contro il giudizio emanato sempre dal Tribunale amministrativo del Canton Svitto con cui era stato accolto il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva un bar contro il diniego del diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre 2020, deciso dall’amministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e l’orario di apertura dell’esercizio pubblico, avrebbe violato l’obbligo di ridurre il danno.

                                  Il Tribunale federale ha evidenziato che, in prima battuta, l’amministrazione aveva negato le ILR solo per i nuovi dipendenti, ossia per le persone assunte meno di sei mesi prima del preannuncio di lavoro ridotto. Tale decisione del 27 novembre 2020 era poi stata revocata il 2 dicembre 2020 e il diritto a ILR era stato negato a tutti i dipendenti per violazione dell’obbligo di ridurre il danno. In simili condizioni la nostra Massima Istanza ha indicato che non era oggetto della lite la questione di sapere se tutti i dipendenti adempissero le condizioni per avere diritto alle ILR (cfr. consid. A.a e 3.1.).

                                  Il Tribunale cantonale aveva del resto rinviato gli atti all’amministrazione per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

                                  Il TF ha ritenuto corretto il giudizio della Corte del Canton Svitto, la quale aveva considerato plausibile che la ricorrente, nei giorni di chiusura, non avrebbe potuto gestire il bar in modo proficuo e che la riduzione dei tempi di apertura non era da ascrivere alla sottoccupazione dei dipendenti, bensì era la conseguenza della flessione della domanda e delle restrizioni connesse alle misure di igiene accresciute, quindi della pandemia di Covid-19.

                                  Il Tribunale cantonale aveva, pertanto, ritenuto, da una parte, che la limitazione degli orari di apertura fosse sensata dal profilo dell’economia dell’azienda e non costituiva una violazione dell’obbligo di ridurre il danno.

                                  Dall’altra, che in applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante fosse dato un nesso causale adeguato tra il crollo del numero degli avventori e la pandemia, rispettivamente le misure ordinate dalle Autorità.

                                  Di conseguenza l’Autorità giudiziaria di primo grado aveva rettamente stabilito che sussisteva una perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI.

 

                                  La nostra Massima Istanza, con giudizio 8C_354/2022 del 7 giugno 2022, ha poi ritenuto inammissibile, in quanto non sufficientemente motivato, il ricorso inoltrato da una società contro una sentenza del 6 aprile 2022 emanata dal Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton Zurigo (AL.2021.00351) che aveva confermato la correttezza della riconsiderazione delle decisioni con cui a una ditta che si occupava della vendita di prodotti per i parrucchieri erano state riconosciute indennità per lavoro ridotto dal mese di giugno al mese di novembre 2021, siccome non era stata resa credibile una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.

 

                                  Il TCA, dal canto suo, in una sentenza 38.2021.92 del 14 febbraio 2022, ha respinto il ricorso di una ditta che aveva inoltrato una domanda di indennità per lavoro ridotto al 70% per l’unico dipendente, un pizzaiolo, nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 settembre 2021, non essendo stata resa credibile una perdita di lavoro economica da ricondurre alla pandemia.

 

                                  In un giudizio 38.2021.100 del 21 marzo 2022 questa Corte ha stabilito che a ragione la Sezione del lavoro aveva negato a una società che gestisce un esercizio pubblico con cucina per pranzi a mezzogiorno il diritto alle indennità per lavoro ridotto nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 gennaio 2022 per il proprio cuoco assunto al 50%, rilevando che in quel caso potevano restare aperte la questioni di sapere come l’esercizio pubblico riuscisse a soddisfare la propria clientela impiegando il cuoco a metà del tempo previsto nel contratto di lavoro, come pure quale tipo di mansioni svolgesse il gerente sul mezzogiorno, cioè se realmente non sostituisse il cuoco, e quindi se la riduzione dell’orario di lavoro di quest’ultimo (dalle 10:00 alle 12:00 invece che dalle 10:00 alle 14:30) fosse o no computabile.

                                  Questo Tribunale, al riguardo, ha precisato, da un lato, che in effetti l’oscillazione della cifra d’affari fatta registrare dalla società rispetto a quella media conseguita nello stesso periodo degli anni precedenti, e meglio dal 2017 al 2019, era inferiore al 25%, per cui essa rientrava nel normale rischio aziendale del datore di lavoro.

                                  Dall’altro, che rettamente, in considerazione della situazione del tutto eccezionale provocata dalla pandemia COVID-19, nel calcolo non era stato tenuto conto dell’anno 2020, a vantaggio della ricorrente, visto che la regola dei quattro anni fissati dalla giurisprudenza cantonale non è assoluta ed è possibile, per validi motivi, prendere in considerazione anche un periodo inferiore di tempo.

 

                                         Il TCA, con sentenza 38.2021.97 del 25 aprile 2022, ha confermato il diniego del diritto a indennità per lavoro ridotto dal mese di dicembre 2020 al mese di febbraio 2021 deciso dalla Sezione del lavoro nei confronti del titolare di una ditta individuale, la cui attività (nell’ambito dei centri benessere, parrucchieri ed estetiste) è iniziata a gennaio 2020, per il suo unico dipendente. Questo Tribunale ha precisato che la questione di sapere se la perdita di lavoro fosse computabile o meno non necessitava di maggiori approfondimenti, poiché, in ogni caso, l’oscillazione della cifra d’affari (confronto tra quella media realizzata a gennaio e febbraio 2020 con quella conseguita mediamente negli stessi mesi del 2021) non raggiugeva il 25%, per cui rientrava nel normale rischio aziendale.

 

                          2.7.  Questa Corte ritiene, altresì, utile rilevare che il 19 giugno 2020 il Consiglio federale ha adottato, sulla base dell’art. 6 cpv. 2 lett. a e b della Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) relativo alla situazione particolare (l’art. 6 cpv. 1 LEp enuncia che “vi è una situazione particolare se a. gli organi esecutivi ordinari non sono in grado di prevenire e di combattere la comparsa e la propagazione di malattie trasmissibili e vi è uno dei seguenti rischi: 1. un rischio elevato di contagio e di propagazione, 2. un particolare pericolo per la salute pubblica, 3. un rischio di gravi conseguenze per l’economia o per altri settori vitali; b. l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha accertato l’esistenza di una situazione sanitaria d’emergenza di portata internazionale che rappresenta una minaccia per la salute pubblica in Svizzera) – secondo cui “sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può: a. ordinare provvedimenti nei confronti di singole persone; b. ordinare provvedimenti nei confronti della popolazione” –, l’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) in vigore dal 20, rispettivamente 22 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213).

                                  L’art. 1 della citata Ordinanza, relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la medesima stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19 (cpv. 1). I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus (COVID19) e a interrompere le catene di trasmissione (cpv. 2).

 

                                  L’Ordinanza COVID-19 situazione particolare è stata regolarmente adattata a seconda della situazione epidemiologica (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it/history).

 

                                  Il 23 giugno 2021 è stata abrogata l’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 a decorrere dal 26 giugno 2021 ed è stata emanata una nuova versione dell’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (cfr. RU 2021 379).

 

                                  L’art. 10 della nuova Ordinanza riguardante il piano di protezione prevede:

 

" 1 I gestori di strutture accessibili al pubblico, compresi gli istituti di formazione, e gli organizzatori di manifestazioni devono elaborare e attuare un piano di protezione. Ordinanza COVID-19 situazione particolare.

2 Se l’accesso delle persone a partire dai 16 anni non è limitato alle persone con un certificato (n.d.r.: cfr. art. 3), al piano di protezione si applicano le seguenti prescrizioni:

a. il piano deve prevedere provvedimenti concernenti l’igiene e il distanziamento per la struttura o la manifestazione;

b. deve prevedere provvedimenti che garantiscano il rispetto dell’obbligo della mascherina di cui all’articolo 6;

c. deve prevedere la registrazione dei dati di contatto delle persone presenti secondo l’articolo 11 se nei luoghi chiusi:

      1. conformemente alle prescrizioni della presente ordinanza non deve essere né portata una mascherina facciale né rispettata la distanza obbligatoria, e

      2. non sono adottate misure di protezione idonee, quale l’installazione di barriere efficaci.

3 Se l’accesso delle persone a partire dai 16 anni è limitato alle persone con un certificato, il piano di protezione deve prevedere misure per l’igiene e per l’attuazione della limitazione dell’accesso.” (RU 2021 379)

 

                                  L’obbligo di presentare il certificato COVID attestante l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato negativo di un test, in vigore per determinati settori, come i ristoranti, i bar, i cinema, i musei, le biblioteche, le piscine coperte, centri fitness, dal 13 settembre 2021 (cfr. art. 12 Ordinanza COVID-19 situazione particolare, modifica dell’8 settembre 2021; RU 2021 542; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-85035.html; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.10.), non è stato imposto ai negozi.

                                  I datori di lavoro potevano inserire l’obbligo del certificato nei piani di protezione previa consultazione dei lavoratori (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-85035.html;  https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/68143.pdf).

 

                                  L’art. 10 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 2021 è stato modificato il 3 dicembre 2021 (cfr. RU 2020 813, il 17 dicembre 2021 (cfr. RU 2021 882) e il 19 gennaio 2022 (RU 2022 29).

 

                                  Il 17 dicembre 2021 è stato reintrodotto l’obbligo di telelavoro (cfr. art. 25 cpv. 5 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare):

 

" I datori di lavoro sono tenuti a garantire che i lavoratori adempiano da casa i loro obblighi lavorativi, qualora per la natura dell’attività ciò sia possibile e attuabile senza un onere sproporzionato. Adottano provvedimenti organizzativi e tecnici idonei a tal fine.”

 

                                  L’ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 2021 è stata abrogata con effetto dal 17 febbraio 2022 (cfr. RU 2022 97).

 

                                  La nuova Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) del 16 febbraio 2022, valida dal 17 febbraio al 31 marzo 2022, si è limitata a contemplare l’obbligo per le persone a partire dai 12 anni di portare la mascherina facciale nei settori chiusi di veicoli del trasporto pubblico, nei luoghi chiusi accessibili al pubblico di ospedali, cliniche, case di cura e case per anziani, come pure l’isolamento di cinque giorni per le persone malate di COVID-19 o contagiate dal SARS-CoV-2 (cfr. RU 2022 97).

 

                                  Il 1° aprile 2022 sono stati revocati gli ultimi provvedimenti dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare, fra cui l’obbligo di isolamento per le persone contagiate e l’obbligo della mascherina sui trasporti pubblici (cfr. RU 2022 97; https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/das-bag/aktuell/medienmitteilungen.msg-id-87801.html).

 

                          2.8.  Nella presente evenienza dalle carte processuali si evince che la RI 1 è stata iscritta a RC nel marzo 2001 (cfr. allegato a doc. 1: estratto RC). La società ha il seguente scopo sociale:

 

" Gestione di agenzie di viaggio, biglietteria aerea __________, vendita di pacchetti turistici worldwide, organizzazione di viaggi __________, organizzazione di viaggi nel mondo dell'arte, in Svizzera e all'estero, trasporti di persone, informazioni per turisti ed ogni altra attività connessa al turismo e/o i viaggi d'affari in genere. Corsi di formazione, __________, organizzazione di mostre e vendite di oggetti d'arte, corsi e formazione artistica, organizzazione di eventi socio culturali legati all'arte, alla spiritualità, alla formazione in generale. Fornitura e vendita di accessori tessili e gadgets. Vendita di cataloghi, libri, o altri oggetti editoriali, editoria. Consulenze tecniche e commerciali nei campi dell'industria, dell'informatica, dei sistemi di sicurezza. La consulenza, l'intermediazione e la compravendita di qualsivoglia bene. Acquisto e vendita di beni mobiliari. Partecipazioni in società Svizzere e/o estere, l'assunzione di mandati per conto di aziende estere intesi alla valutazione dei mercati e alle opportunità di inserimento negli stessi.” (Allegato a doc. 1: estratto RC)

 

                                  Dal novembre 2019 __________ è amministratore unico con diritto di firma individuale (cfr. allegato a doc. 1).

 

                                  La SA ha alle proprie dipendenze, dal 29 dicembre 2017, unicamente __________, consulente viaggi a tempo pieno (cfr. allegato a doc. 1; doc. 4).

 

                                  Il 20 febbraio 2022 la società ha richiesto il riconoscimento di indennità per lavoro ridotto, in quanto “essendo un’agenzia di viaggio, per molto tempo non si è potuto viaggiare e in questo momento ci sono ancora molte restrizioni causa COVID. Le persone limitano i viaggi all’indispensabile. (…)” (cfr. doc. 1)

 

                                  Il 2 marzo 2022 la ricorrente ha poi indicato che “l’attività dell’agenzia è fortemente in carenza di clienti e/o operatori che richiedono offerte o conferme di voli e viaggi. La signora __________ pertanto per il 70% della sua giornata lavorativa non ha nulla da fare in relazione all’attività dell’agenzia. Tuttavia per garantire l’apertura dell’agenzia e sgravare la signora dalle lunghe giornate di inattività, il signor __________, l’amministratore della società, riesce saltuariamente a sostituire la presenza della signora __________ in agenzia. Nei giorni in cui non riesce a sostituirla le è stato concesso lo spazio di svolgere i suoi affari privati, quali dedicarsi allo studio e ripasso di lingue e altro corsi/webinar di natura privata, nonché alla tenuta della contabilità del suo compagno, al fine di poter comunque garantire la presenza in agenzia” (cfr. doc. 3).

 

                                  La SA ha precisato che non vi è stata alcuna modifica dell’orario di apertura dell’agenzia dall’autunno/inverno 2021 rispetto al periodo pre-pandemico (cfr. doc. 3).

 

                                  Con l’opposizione interposta contro la decisione del 10 marzo 2022, con la quale la Sezione del lavoro le ha negato il diritto a ILR per il periodo 21 febbraio - 31 maggio 2022 (cfr. doc. 4; consid. 1.2.), l’insorgente ha prodotto un “Accordo” concluso il 15 maggio 2020 con __________ del seguente tenore:

 

" 1.

RI 1 ha informato __________ delle difficoltà economiche dovute alla pandemia Covid19, rendendola attenta che vi è rischio di fallimento della società.

2.

__________ si è detta disposta a mettersi a completa disposizione di RI 1 pur di evitare il fallimento della stessa con la conseguente perdita del posto di lavoro.

3.

RI 1 si impegna a richiedere nuovamente l’indennità per lavoro ridotto legato al Covid19.

4.

__________ si impegna a far presenza fisica in agenzia per le 8.5 ore di lavoro giornaliere come da contratto a condizione di poter svolgere attività personali private durante le ore nelle quali non dovrà svolgere mansioni lavorative.

5.

RI 1 accetta quanto proposto da __________, chiedendo alla medesima di provvedere a compilare giornalmente un foglio di controllo delle ore lavorate per agenzia e delle ore utilizzate a scopo privato.” (Allegato a doc. 5)

 

                                  Con decisione su opposizione del 10 giugno 2022 la Sezione del lavoro ha confermato il proprio provvedimento del 10 marzo 2022, in quanto “la perdita di lavoro non è computabile nei confronti dell'unica dipendente __________, dovendo la stessa garantire la propria presenza allo scopo di mantenere il contatto con la clientela” (cfr. doc. A1; consid. 1.4.).

 

                          2.9.  Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, in relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto del 20 febbraio 2022, ricorda innanzitutto che l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI, prevede che i lavoratori hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro” (cfr. consid. 2.3.).

 

                                  Per costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, Rubin, “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).

                                  Le direttive della SECO (cfr. consid. 2.4.) stabiliscono peraltro chiaramente che “sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee”.

 

                                  Le stesse prevedono, ad ogni modo, che il datore di lavoro deve comprovare in modo verosimile che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nell’impresa sono riconducibili alla pandemia (cfr. consid. 2.4.).

                                  Ciò è stato confermato dal Tribunale federale nei giudizi 8C_503/2021 del 18 novembre 2021, pubblicato in SVR 2022 ALV Nr. 17 pag. 57 e 8C_555/2021 dl 24 novembre 2021 (cfr. consid. 2.9.).

 

                        2.10.  Come visto sopra, nel periodo in cui è stata interposta domanda di indennità di lavoro ridotto, e meglio il 20 febbraio 2022, in Svizzera non erano più in vigore particolari misure restrittive connesse alla pandemia di coronavirus.

                                  Più specificatamente dal 17 febbraio 2022 vigeva unicamente l’obbligo per le persone a partire dai 12 anni di portare la mascherina facciale nei settori chiusi di veicoli del trasporto pubblico, nei luoghi chiusi accessibili al pubblico di ospedali, cliniche, case di cura e case per anziani, come pure l’isolamento di cinque giorni per le persone malate di Covid-19 o contagiate dal SARS-CoV-2. A far tempo dal 1° aprile 2022 sono stati revocati anche gli ultimi provvedimenti volti a combattere la pandemia (cfr. consid. 2.7.).

 

                                  È vero che, ad esempio, per entrare in Italia o in Germania fino al 31 maggio 2022 era necessario il certificato di vaccinazione o di guarigione o un test COVID negativo, rispettivamente fino al 2 giugno 2022 per entrare in Spagna per i viaggiatori provenienti da Paesi dell'UE o da Paesi appartenenti all'area Schengen (cfr. https://www.tcs.ch/it/camping-viaggi/informazioni-turistiche/news-attualita/epidemia-coronavirus.php).

                                  E’ altrettanto vero, però, che nel dicembre 2021 il 70% dei ticinesi era vaccinato (cfr. https://www.rsi.ch/news/svizzera/Ticino-campione-di-vaccinazione-14958807.html) e a fine gennaio 2022 il 40% della popolazione totale, percentuale che supera il 75% se si considera la fascia over 65 o più, aveva ricevuto anche la prima dose di richiamo (cfr. https://www.informatore.net/2022/01/28/ultima-chiamata-in-citta/).

                                  Da un sondaggio svolto dal Touring Club Svizzero tra il 7 febbraio e il 6 marzo 2022 è altresì emerso che “per poter continuare a viaggiare all’estero, la maggioranza è disposta a sottoporsi a un test, a farsi vaccinare o a registrarsi presso le autorità sanitarie del paese di destinazione” (cfr. https://cockpit.gfsbern.ch/it/cockpit/tcs-reisebarometer-2022/)

 

                                  Inoltre nel caso di specie l’unica dipendente della ricorrente - la quale dall’autunno/inverno 2021 non aveva peraltro modificato i propri orari rispetto al periodo pre-pandemico (cfr. doc. 3; consid. 2.7.), nel periodo determinante (dal 20 febbraio 2022), era comunque presente in agenzia per 8.5 ore al giorno da lunedì a venerdì (cfr. doc. 3: contratto di lavoro; doc. 5: accordo del 15 maggio 2020), nonostante per una parte del tempo, vista la carenza di lavoro, potesse dedicarsi a delle sue attività private (cfr. doc. 3; consid. 2.8.).

                                  Al riguardo va osservato che in una sentenza C 309/95 del 20 giugno 1996, pubblicata in SVR 1996 ALV Nr. 78, menzionata anche dalla parte resistente (cfr. doc. A1; III), l’Alta Corte, in un contesto professionale, come quello alberghiero, dove è necessaria la presenza del personale essenziale ad assicurare, indipendentemente dal numero di clienti, il buon andamento dell’attività, ha stabilito che “qualora nel settore alberghiero il tempo di presenza dei lavoratori resti immutato, il fatto che il lavoro da effettuare diminuisca non può fondare un diritto ad indennità per lavoro ridotto; decidere altrimenti equivarrebbe a mettere a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione una parte della retribuzione dovuta dal datore di lavoro (consid. 2)” (cfr. STCA 38.2021.101 del 4 aprile 2022 consid. 2.7.; STCA 38.2021.55 del 29 novembre 2021 consid. 2.11.).

 

                                  Per quanto attiene alle sostituzioni saltuarie della dipendente da parte dell’amministratore unico dell’insorgente al fine di garantire in ogni caso l’apertura dell’agenzia (cfr. doc. 3), il TCA si limita a evidenziare, conformemente a quanto indicato dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. A1; III), che la perdita di lavoro subita da __________ in queste occasioni, in virtù dell’obbligo di ridurre il danno, non può essere messa a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STCA 38.2021.101 del 4 aprile 2022 consid. 2.7.; STCA 38.2021.100 del 21 marzo 2021 consid. 2.7 in fine; STCA 38.2021.92 del 14 febbraio 2022 consid. 2.9.).

 

                                  In simili condizioni nella presente evenienza per il periodo a decorrere dal 21 febbraio 2022 non sussiste una perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI.

                                  Può, perciò, rimanere aperta la questione relativa alla diminuzione della cifra d’affari. In effetti un’oscillazione della cifra d’affari superiore al 25% è ad ogni modo ininfluente se la perdita di lavoro è da ascrivere a circostanze che rientrano nel normale rischio aziendale (cfr. STCA 38.2022.32 del 25 luglio 2022 consid. 2.10., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_519/2022 del 22 settembre 2022, poiché manifestamente non motivato in modo sufficiente; STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2016.23 del 2 agosto 2016 consid. 2.5. e STCA 38.2008.67 del 12 febbraio 2009 consid. 2.6.; STCA 38.2008.37 del 24 settembre 2008).

 

                                  È comunque utile rilevare, da una parte, che il senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire l’esistenza dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei licenziamenti (cfr. STF 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3., pubblicata in DTF 147 V 359 e citata al consid. 2.6.). Dall’altra, che dai dati forniti dalla società ricorrente emerge, come posto in evidenza dall’amministrazione nella risposta di causa (cfr. doc. III; consid. 1.6.), che la cifra d’affari realizzata nei primi mesi del 2022 è superiore rispetto a quella dello stesso periodo del 2021.

                                  In effetti la media mensile della cifra d’affari conseguita dall’insorgente da gennaio a marzo 2021 ammonta a circa fr. 22'556.--, mentre la media da gennaio a marzo 2022 corrisponde a fr. 25'179.--. La media mensile della cifra d’affari da gennaio a maggio 2021 è di circa fr. 33'792.-- a fronte di una media da gennaio a maggio 2022 di fr. 40'835.-- (cfr. doc. A3; A13).

                                  La RI 1 stessa, l’8 settembre 2022, ha d’altronde indicato che nel periodo febbraio - maggio 2022 vi è stata una certa ripresa che è continuata nei mesi successivi (giugno - agosto 2022) in modo sempre più importante (cfr. doc. V; consid. 1.7.).

 

                        2.11.  Stante quanto precede, occorre concludere che a ragione la Sezione del lavoro ha negato alla ricorrente il diritto alle indennità per lavoro ridotto richiesta con preannuncio del 20 febbraio 2022.

 

                                  La decisione su opposizione del 10 giugno 2022 deve, conseguentemente, essere confermata.

 

                        2.12.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid. 2.17; STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022 consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.).

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti