Raccomandata |
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Incarto
n.
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 19 agosto 2022 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 22 luglio 2022 emanata da |
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Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 22 luglio 2022 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato il proprio provvedimento del 25 maggio 2022 (cfr. doc. 229) con il quale aveva sospeso RI 1 per tre giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa della consegna tardiva, senza valida giustificazione, delle ricerche di lavoro concernenti il periodo di controllo del mese di marzo 2022 (cfr. doc. A).
1.2. Contro la decisione su opposizione del 22 luglio 2022 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha fatto valere di avere sempre inviato le ricerche entro il 5 del mese. Egli ha precisato, in merito a quelle del mese di marzo 2022, che non sapeva che avrebbe avuto un infortunio e che il 5 aprile, quando avrebbe dovuto inviare la documentazione delle ricerche, ha dovuto presentarsi dal medico per farsi visitare e poi andare in farmacia. L’assicurato ha asserito che, oltre a questo, avrebbe dovuto scannerizzare i documenti, firmarli e spedirli, nonostante l’infortunio. Egli ha indicato, da un lato, che, inoltre, avrebbe dovuto inviare il certificato medico alla Cassa in relazione al POT e comprovare il fatto di avere una babysitter e gli orari che avrebbe fatto. Dall’altro, di aver pensato di non dovere andare alla posta, siccome era in infortunio.
Il ricorrente ha poi affermato di avere mandato una mail il 6 aprile e, se non ricorda male, il 7 la griglia delle ricerche. Egli ha concluso puntualizzando che “mi è sempre stato detto che durante ferie malattie infortunio sono giornate non soggette a controllo!” (cfr. doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 1° settembre 2022 l’URC ha confermato la propria decisione di sospensione, rilevando:
" (…) Il signor RI 1 si è infortunato domenica 3 aprile 2022 alla spalla e, stando a quanto ha asserito, ha potuto recarsi all’ufficio postale solo l’8 aprile a causa della sua inabilità lavorativa (come citato nella risposta alla richiesta di giustificazione).
Per sua stessa ammissione, però, egli ha dichiarato di essersi recato il martedì 5 dal suo medico (circostanza confermata da regolare certificato medico) e in farmacia: di conseguenza era perfettamente in grado di imbucare una missiva quel giorno medesimo anche perché l’ufficio postale si trova nell’immediato circondario.
Così stando le cose non vi sono motivi scusabili che gli hanno impedito di agire entro il termine legale. (…)” (Doc. III)
1.4. Con scritto del 10 settembre 2022, al quale ha allegato alcuni documenti, l’insorgente ha segnatamente evidenziato di aver avvertito il 5 aprile 2022 la consulente della sua inabilità e di aver effettuato comunque un colloquio con quest’ultima, la quale gli ha chiesto di firmare, scannerizzare e spedire le ricerche, come anche un documento relativo alla custodia dei figli. Egli ha aggiunto di aver pure dovuto, sempre il 5 aprile, contattare il POT per avvisare che non poteva andarci a causa dell’infortunio e di aver perso tre ore per “la documentazione manda rispondi stampa ecc.”. L’assicurato ha sottolineato che qualche anno prima era stato ammonito perché, mentre era in malattia, si era presentato a un colloquio. Egli si è, perciò, chiesto il motivo per il quale ora, invece, vorrebbero che, anche se si trova in infortunio, faccia i colloqui, spedisca i documenti ecc. (cfr. doc. V; B1-7).
1.5. L’URC, il 27 settembre 2022, ha osservato:
" (…) In data 07 aprile 2022, il signor RI 1 inoltra via e-mail alla propria consulente del personale copia delle “lettere” relative alle ricerche di lavoro in questione (marzo 2022), mentre la griglia riassuntiva è pervenuta all’URC in data 11 aprile 2022.
Anche in questa circostanza, si può affermare che le ricerche di lavoro risultano comunque tardive.
Così stando le cose, si conferma nuovamente che non vi sono motivi scusabili che gli hanno impedito di agire entro il termine legale” (Doc. VII)
1.6. Il doc. VII è stato inviato per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. VIII).
considerato, in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015);
2.2. L'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto, in linea di principio, solo in presenza di una decisione su opposizione emessa dall'organo amministrativo competente (cfr. STF 8C_126/2022 del 7 aprile 2022 consid. 4.3.; STF 9C_239/2017 del 10 aprile 2017; DTF 130 V 388; DTF 125 V 413 consid. 1; STFA U 355/02 del 19 novembre 2003 consid. 3).
La costante giurisprudenza federale ha, infatti, stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 4.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_208/2013 del 3 luglio 2013 consid. 2.1.; STF 9C_393/2011 del 16 settembre 2011 consid. 1; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388, DTF 125 V 413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata).
Nella presente fattispecie la decisione su opposizione del 22 luglio 2022 contestata riguarda la sospensione di tre giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a seguito della consegna tardiva delle ricerche di marzo 2022 (cfr. consid. 1.1.).
Ogni altra questione, in particolare concernente il fatto che l’assicurato ha atteso sette mesi prima di ricevere le indennità (cfr. doc. V), esula dalla presente causa.
Di conseguenza questa Corte non può chinarsi su tale problematica.
Va comunque rilevato che il versamento delle indennità di disoccupazione è competenza della Cassa di disoccupazione (cfr. art. 81 cpv. 1 lett. c LADI) e non dell’URC.
nel merito
2.3. Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’URC abbia a ragione o meno sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione per tre giorni a causa della consegna tardiva delle ricerche di lavoro del mese di marzo 2022.
2.4. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (cfr. art. 16 cpv. 1 e 2 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STF C 77/91 del 29 gennaio 1992 non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L’art. 26 cpv. 2 OADI, il cui tenore è entrato in vigore il 1° aprile 2011 a seguito della quarta revisione della LADI, prevede che:
" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione.”
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 del 23 settembre 2008).
Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_675/2018 del 31 ottobre 2019 consid. 2.1.; STF 8C_365/2016 del 3 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_194/2013 del 26 settembre 2013 consid. 2; STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STF C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 193 seg.).
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal
diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16
a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31
a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa, in relazione alle prove della ricerca di lavoro inoltrate oltre il termine, prevede una sanzione da 5 a 9 giorni per il primo invio oltre il termine, da 10 a 19 giorni per il secondo invio oltre il termine e il rinvio al servizio cantonale per decisione a seguito del terzo invio oltre il termine (cfr. Prassi LADI p.to D79/1.E inserito dalla SECO nel gennaio 2017).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il Tribunale federale delle assicurazioni ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STF 8C_747/2018 del 20 marzo 2019; STF 8C_758/2017 del 19 ottobre 2018; STF C 10/05 del 25 aprile 2005; STF C 210/04 del 10 dicembre 2004; STF C 275/02 del 2 maggio 2003; STF C 286/02 del 3 luglio 2003; STF C 280/01 del 23 gennaio 2003; STF C 338/01 del 6 agosto 2002).
2.6. Nel caso concreto l’URC ha sospeso l’assicurato, che si è annunciato per il collocamento dal 16 agosto 2021 (terzo termine quadro per la riscossione di prestazioni; cfr. doc. 278; III), per tre giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto non ha consegnato le ricerche di lavoro relative al mese di marzo 2022 entro il termine legale contemplato dall’art. 26 cpv. 2 OADI (cfr. consid. 2.4.), senza alcuna valida giustificazione.
In una sentenza 38.2011.64 del 24 maggio 2012 questo Tribunale ha deciso che il nuovo articolo 26 cpv. 2 OADI è conforme alla legge e si è in particolare così espresso:
" (…) Alla luce di tutto quanto esposto, in particolare considerato quanto sottolineato dall’Alta Corte nella sentenza 8C_183/2008 del 27 giugno 2008, pubblicata in DLA 2009 N. 2 pag. 76, e meglio che il regime di cui all’art. 26 cpv. 2bis vOADI risultava insoddisfacente, permettendo a certi assicurati di ritardare sistematicamente la consegna delle ricerche di lavoro fino alla scadenza del termine supplementare assegnato dall’amministrazione senza dover fornire alcuna giustificazione (cfr. consid. 2.9., 2.10.), come pure quanto emerso dal Rapporto esplicativo dell’avanprogetto OADI menzionato dalla SECO nel proprio scritto del 28 febbraio 2012, nonché dal Rapporto concernente i risultati della procedura di consultazione in merito alla revisione parziale dell’OADI dell’11 marzo 2011 (cfr. consid. 2.9.), questa Corte ritiene che il nuovo art. 26 cpv. 2 OADI sia conforme alla legge.
In effetti l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare all’amministrazione la prova degli sforzi intrapresi per trovare un’occupazione al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di controllo in questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data deve essere considerata una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di verificare agevolmente le ricerche effettuate. (…)"
Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_46/2012 dell'8 maggio 2012, ha peraltro applicato questa disposizione dell'ordinanza senza formulare alcuna considerazione circa la sua conformità alla legge.
In quell'occasione l'Alta Corte ha concluso, contrariamente all'autorità cantonale di ricorso, che un assicurato non era stato in grado di comprovare la tempestiva consegna delle ricerche di lavoro ed ha confermato la sanzione di nove giorni che era stata inflitta dall'amministrazione.
Con sentenza 8C_601/2012 del 26 febbraio 2013, pubblicata in DTF 139 V 164, in SVR 2013 ALV Nr. 7 pag. 21 e in DLA 2013 N. 9 pag. 181, il Tribunale federale ha poi stabilito la conformità del nuovo art. 26 cpv. 2 OADI alla legge.
L’Alta Corte ha precisato che le conseguenze connesse alla mancata produzione entro il termine dei documenti probatori relativi alle ricerche effettuate in un determinato periodo di controllo non devono necessariamente fondarsi su una base legale formale. In effetti l’art. 26 cpv. 2 OADI è in definitiva la concretizzazione dei disposti legali di cui agli art. 17 cpv. 1 e 30 cpv. 1 lett. c LADI (un assicurato deve comprovare gli sforzi intrapresi al fine di reperire un’occupazione sotto pena di essere sanzionato).
Inoltre il TF ha deciso che la sospensione del diritto all'indennità soggiace esclusivamente alle specifiche disposizioni dell'assicurazione disoccupazione (e non all'art. 43 cpv. 3 Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, LPGA). Ne discende che, salvo motivo scusabile, se le prove non sono fornite nel termine dell'art. 26 cpv. 2 OADI, una sospensione del diritto all'indennità può essere pronunciata senza che si debba impartire un termine supplementare. Poco importa che le prove vengano prodotte ulteriormente, per esempio nell'ambito di una procedura di opposizione.
In proposito cfr. anche STF 8C_365/2016 del 3 marzo 2017 consid. 3.2. e STF 8C_555/2017 del 13 settembre 2017.
In un giudizio 8C_747/2018 del 20 marzo 2019 l’Alta Corte ha annullato una sentenza della Corte delle assicurazioni sociali del Canton Vaud con la quale aveva ridotto la sospensione di 10 giorni causa della consegna tardiva di ricerche di lavoro a 5 giorni, in quanto, da un lato, gli sforzi intrapresi erano comunque sufficienti qualitativamente e quantitativamente, dall’altro, l’assicurato aveva seguito una formazione linguistica per migliorare il suo profilo.
Il TF, al riguardo, ha evidenziato che tali ragioni non costituiscono dei criteri pertinenti di valutazione della gravità della colpa al fine di determinare la durata della sanzione e ha osservato che del resto la sospensione di 10 giorni applicata dall’amministrazione corrisponde alla sanzione minima prevista dalla tabella della SECO per gli assicurati che per la seconda volta non hanno effettuato ricerche durante un periodo di controllo o hanno consegnato in ritardo le stesse.
2.7. Nella presente evenienza le ricerche d’impiego del mese di marzo 2022, in applicazione dell’art. 26 cpv. 2 OADI, andavano prodotte all’amministrazione entro martedì 5 aprile 2022 (cfr. consid. 2.4.).
L'amministrazione ha ritenuto tardiva la consegna delle ricerche di lavoro, in quanto esse sono state da lei ricevute, tramite posta ordinaria, l’11 aprile 2022, ossia oltre il termine legale (cfr. doc. 235; 229, A).
Al riguardo il ricorrente ha asserito, da una parte, di aver subito un infortunio il 3 aprile 2022 e di aver dovuto conseguentemente recarsi dal medico e in farmacia il 5 aprile 2022, dall’altra, di aver dunque pensato di spedire le ricerche di impiego quando si sarebbe ripreso leggermente. Egli ha dichiarato di aver trasmesso, tramite un messaggio di posta elettronica, le foto delle ricerche il 7 aprile 2022 e di essersi invece recato alla Posta il giorno successivo da dove ha spedito il formulario specifico degli sforzi intrapresi per trovare lavoro (cfr. doc. 234; 228; I; V; B1).
2.8. Chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questo Tribunale rileva innanzitutto che gli assicurati devono prestare la debita attenzione alle date degli appuntamenti con l’URC, rispettivamente dei termini per la consegna della documentazione richiesta, in particolar modo dei formulari relativi agli sforzi intrapresi al fine di reperire un’occupazione. Non va dimenticato che l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare all’amministrazione la prova delle ricerche di impiego svolte al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di controllo in questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data - in casu per le ricerche da marzo al 12 luglio 2020 lunedì 7 settembre 2020 - deve essere considerata una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di verificare agevolmente le ricerche effettuate (cfr. consid. 2.6.; STCA 38.2020.63 del 1° febbraio 2021 consid. 2.8.; STCA 38.2018.8 del 24 aprile 2018 consid. 2.7.; STF 8C_40/2016 del 21 aprile 2016 consid. 4.2.; STCA 38.2016.26 del 9 agosto 2016 consid. 2.7.).
In concreto è incontestato il fatto che il ricorrente abbia consegnato in ritardo le proprie ricerche d’impiego relative al mese di marzo 2022.
II TCA ritiene, poi, che a ragione l’URC abbia considerato che non esistono in concreto valide giustificazioni per la consegna tardiva delle ricerche in questione.
In effetti è vero che l’assicurato ha subito un infortunio domenica 3 aprile 2022 alle ore 16:30, quando è stato trascinato dal proprio cane e ha riportato una contusione alla spalla sinistra e alla schiena (cfr. doc. 96).
È altrettanto vero, però, che tale sinistro non ha implicato una visita urgente la domenica stessa al Pronto Soccorso o il lunedì, bensì l’insorgente si è recato martedì 5 aprile 2022 dal suo medico, Dr. med. __________, FMH in medicina interna (cfr. doc. 95) e in farmacia (cfr. doc. I).
L’assicurato avrebbe, quindi, potuto inviare le ricerche di lavoro entro il termine del 5 aprile perlomeno mediante posta elettronica, se del caso tramite l’aiuto della moglie o di una persona di sua fiducia.
Per inciso è utile evidenziare che con sentenza 8C_239/2018 del 12 febbraio 2019, pubblicata in DTF 145 V 90, il Tribunale federale ha stabilito che è ammissibile l'invio della lista delle ricerche di impiego per posta elettronica all'autorità. In tal caso, compete all'assicurato presentare la prova che la lista sia giunta nella sfera di influenza dell'autorità al più tardi l'ultimo giorno del termine.
Il fatto che il medico abbia attestato un’inabilità lavorativa al 100% a causa dell’infortunio fino all’8 maggio 2022 (cfr. doc. 94; 95; 262) non consente una conclusione differente, dal momento che giovedì 7 aprile 2022 il ricorrente ha ad ogni modo trasmesso il formulario relativo alle ricerche mediante un messaggio di posta elettronica. Il giorno successivo l’ha spedito per posta ordinaria ed è pervenuto all’URC l’11 aprile 2022 (cfr. doc. 135; 235; 233).
Il 5 aprile 2022 l’assicurato è stato, del resto, in grado di svolgere il colloquio di consulenza telefonicamente (cfr. doc. 264).
Dalle carte processuali nemmeno risulta che il ricorrente abbia manifestato alla consulente eventuali difficoltà nel consegnare le ricerche di lavoro del mese di marzo 2022 tempestivamente, rispettivamente le abbia chiesto come procedere al riguardo alla luce dell’infortunio occorsogli.
2.9. In relazione a quanto sostenuto dall’assicurato nel ricorso, e meglio che “mi è sempre stato detto che durante ferie malattie infortunio sono giornate non soggette a controllo!” (cfr. doc. I), va osservato che ciò non comporta automaticamente in ogni situazione l’esonero dalla consegna delle ricerche di impiego svolte precedentemente alla malattia o all’infortunio.
Come visto, non emerge peraltro che l’insorgente si sia rivolto all’URC per chiedere ragguagli circa il comportamento da assumere a seguito dell’infortunio considerato l’avvicinarsi della scadenza del termine per trasmettere le ricerche di marzo 2022.
Nel caso di specie non si è, pertanto, confrontati, con una violazione da parte dell’amministrazione dell’art. 27 della LPGA, concernente l’informazione e la consulenza.
L’assicurato, d’altronde, ben doveva sapere che la prova delle ricerche di lavoro relative a un periodo di controllo deve essere consegnata all’amministrazione entro il quinto giorno del mese successivo.
In effetti, da una parte, egli era al suo terzo termine quadro per la riscossione delle prestazioni (cfr. consid. 2.6.). Dall’altra, i moduli delle ricerche mensili - anche quello concernente il mese di marzo 2022 - riportano a chiare lettere che “… la persona assicurata deve fornire all’ufficio competente entro e non oltre il 5° giorno del mese seguente indicazioni scritte riguardo agli sforzi intrapresi per trovare lavoro (…) Le indicazioni riguardo agli sforzi intrapresi inviate dopo il 5° giorno del mese seguente senza una giustificazione valida non potranno essere prese in considerazione” (cfr. doc. 161).
In proposito è utile sottolineare che è nell’interesse delle persone iscritte in disoccupazione leggere accuratamente e in modo completo le comunicazioni emesse dagli organi LADI e in caso di dubbio informarsi presso gli organi competenti (cfr. STCA 38.2020.75 del 3 maggio 2021 consid. 2.10.).
2.10. Il ricorrente, di conseguenza, avendo prodotto in ritardo le ricerche del mese di marzo 2022, ha violato l’art. 26 cpv. 2 OADI e deve, dunque, essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.4.; STCA 38.2020.7 del 2 giugno 2020; STCA 38.2017.34 del 29 novembre 2017 consid. STCA 38.2016.26 del 9 agosto 2016 consid 2.7.; STCA 38.2016.4 del 13 aprile 2016 consid. 2.6.; STCA 38.2014.60 dell’11 dicembre 2014 consid. 2.7.).
2.11. Per quanto attiene all’entità della penalità, va ribadito che nel caso di specie l’amministrazione ha inflitto all’assicurato tre giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 229; A; consid. 1.1.).
Come visto in precedenza (cfr. consid. 2.5.), la SECO contempla una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione da 5 a 9 giorni per il primo invio delle ricerche di lavoro oltre il termine e da 10 a 19 giorni per il secondo invio oltre il termine (cfr. Prassi LADI p.to D79/1.E).
In concreto, perciò, la penalità inflitta al ricorrente è più mite di quanto contemplato per casi analoghi dalla SECO.
Di conseguenza, tutto ben considerato, la penalità di tre giorni comminata all’insorgente è da ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5., in particolare STF 8C_33/2012 del 26 giugno 2012).
Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_712/2020 del 21 luglio 2021 consid. 4.4., pubblicata in SVR 2021 ALV Nr. 15 pag. 54; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.4.; STF 8C_67/2020, 8C_127/2020 del 23 luglio 2020; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid. 4.2.; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012).
La decisione su opposizione del 22 luglio 2022 deve, conseguentemente, essere confermata.
2.12. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti