Incarto n.
38.2022.71

 

CL/gm

Lugano

5 dicembre 2022    

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 9 settembre 2022 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 12 agosto 2022 emanata da

 

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  Con decisione su opposizione del 12 agosto 2022 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 19 luglio 2022 (cfr. doc. 21) con la quale ha sospeso RI 1 per trentuno giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per aver interrotto il “Test di idoneità” assegnatogli - e da svolgersi presso la __________, dal 26 al 28 maggio 2022 - alla fine della prima giornata.

 

                                  Al riguardo l’amministrazione si è così espressa:

 

" (…)

3.2. In via preliminare, occorre rilevare che l'occupazione in questione era stata registrata come posto vacante su JobRoom con il numero __________ con validità dal 25 marzo 2022. Il "Test d'idoneità" era dunque riferito ad una concreta occupazione.

Dagli accertamenti esperiti risulta che, qualora fosse stato scelto per l'occupazione come educatore presso la __________, il signor RI 1 avrebbe potuto beneficiare di un Contratto di durata determinata dal 1º agosto 2022 al 31 luglio 2023 per un salario mensile lordo di CHF 6'682.90 per 13 mensilità, in classe 24/10 del CCL (cfr. scritto 20 giugno 2022 del datore di lavoro, in risposta alle domande sottoposte dall'ispettore dell'UG incaricato della pratica).

Per quanto riguarda l'adeguatezza dell'occupazione ai sensi dell'art. 16 LADI, si rileva quanto segue.

L'occupazione in questione prevedeva l'assunzione di un __________ al 100%.

Considerato il curriculum lavorativo dell'assicurato e la sua esperienza, è dato ritenere che l'assicurato avesse i requisiti necessari, come del resto confermato dal potenziale datore di Iavoro, il quale ha riferito quanto segue (cfr. scritto 20 giugno 2022 della __________ all'UG):

"(...) Essendo stato invitato per lo stage di prova, significa che la candidatura era stata visionata e ritenuta idonea per il posto vacante (...)".

L'assicurato, da parte sua, non ha sollevato dubbi sulla sua capacità, o meno, di svolgere le mansioni previste. Pertanto, sotto questo profilo, l'occupazione è da ritenersi adeguata.

Con riferimento alla distanza fra il domicilio ed il luogo di lavoro, la decisione impugnata resiste alle censure sollevate dall'assicurato. Il tragitto in questione richiede un tempo di percorrenza di circa 1 ora all'andata e al ritorno, con i mezzi di trasporto privati. Tale distanza risulta dunque conforme ai dettami di cui all'art. 16 cpv. 2 lett. f LADI, l'assicurato avendo peraltro dichiarato di disporre di un veicolo (cfr. modulo “Informazioni integrative" pto. 5.3 compilato dal signor RI 1). Gli evocati problemi di traffico sul percorso casa-lavoro non sono determinanti, ritenuto che si tratta di una circostanza suscettibile di interessare tutti i lavoratori e non solo l'assicurato.

Per inciso, va rilevato che egli avrebbe avuto degli orari lavorativi il cui inizio era compreso fra le 7:00 e le 14.30, con fine dell'attività fra le 20:00 e le 22:00 a seconda dei giorni, ovvero in fasce orarie favorevoli ad una percorrenza agevole.

Per quanto riguarda la durata dei turni lavorativi ed il fatto che fossero "spezzati”, con un'ora e trenta di pausa fra il turno della mattina e quello pomeridiano, va rilevato che il settore in questione è governato dal “Contratto collettivo di lavoro per il personale occupato nelle Istituzioni sociali del Cantone Ticino”, il cui rispetto è vincolante anche per le istituzioni non firmatarie, affinché possano accedere ai contratti di prestazione con lo Stato del Cantone Ticino. In particolare, il CCL in questione non vieta turni "spezzati". Sulla base degli orari e dei turni indicati dall'assicurato nell'opposizione, non vi è luogo di ravvisare una manifesta violazione del CCL in questione. Basti rilevare, ad esempio, che il riposo giornaliero previsto dal CCL è di almeno 10 ore (art. 49), mentre il signor RI 1 avrebbe beneficiato di 11 ore di riposo fra un turno e l'altro. Per quanto riguarda la classe salariale, lo stesso assicurato afferma di non essere in possesso del riconoscimento formale del suo diploma di laurea conseguito in Italia ed ha dichiarato che la procedura di riconoscimento è in corso. Ne discende che, in assenza di tale riconoscimento, il datore di lavoro non è tenuto a riconoscere una classe superiore a quella prospettata (24/11: CHF 6'682.00 lordi per 13 mensilità), e questo neppure in base all'anzianità di servizio. II salario previsto avrebbe peraltro permesso al signor RI 1 di uscire dalla disoccupazione, avendo egli un guadagno assicurato di CHF 7'434.00.

In merito alle ulteriori censure sollevate dal signor RI 1 (cfr. opposizione, motivazione nr. 7), segnatamente il fatto di aver reperito un'occupazione a tempo parziale già dal 29 giugno 2022, mentre presso la __________ avrebbe potuto iniziare solo a partire dal 1 agosto 2022, va rilevato che tale circostanza non è suscettibile d'influire sull'esito della vertenza, in quanto il contratto è stato stipulato solo il 24 giugno 2022. Al momento dell'effettuazione del test d'idoneità (il 26 maggio 2022), l'assicurato non aveva alcuna certezza di poter essere assunto come collaboratore ausiliario. Pertanto, si ritiene che non solo avrebbe dovuto proseguire il test, ma anche impegnarsi affinché potesse concretizzarsi un'offerta di assunzione. Non di rado i “Test d'idoneità” sfociano su concrete proposte: spetta all'assicurato, conformemente all’obbligo di riduzione dell'onere a carico della disoccupazione, intraprendere tutto quanto possibile al fine di ottenere un'occupazione, segnatamente impegnandosi nelle trattative senza porre eccessive condizioni. Tanto più che, nel caso concreto, il test assegnato era riferito ad un concreto posto di Iavoro, annunciato su JobRoom come posto vacante.” (cfr. all. A2 a doc. I).

 

                          1.2.  Contro la citata decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA chiedendo che la sanzione inflittagli venga annullata o, subordinatamente, ridotta, e meglio sulla base delle seguenti argomentazioni:

 

" (…)

2) Quando ho svolto lo Stage per un possibile lavoro presso __________ avevo già svolto il primo colloquio per il lavoro che ho poi effettivamente svolto a partire dal 29.06.2022 al 28.08.2022 (che peraltro sarebbe dovuto partire già molto prima presso il __________, poi spostato ad __________) il giorno 18.05.2022. Durante questo colloquio vi era stato un incoraggiante scambio verbale, confermato in seguito da email successive.

Inoltre come si può leggere dall’allegato “Colloqui effettuati e prossimi, aprile maggio e giugno 2022” (documento spedito regolarmente alla collocatrice URC __________) oltre al colloquio per il primo lavoro presso il Centro __________ in quel periodo ho svolto anche dei colloqui di conoscenza con il futuro datore dell’attuale lavoro che svolgo a partire dal 29.08.2022, cioè la Sezione Pedagogia speciale e il Servizio di sostegno pedagogico, Ispettorato luganese. Per quest’ultima posizione lavorativa avevo svolto collegati colloqui il 15.04.2022, il 06.05.2022 e il 09.06.2022; inoltre avevo già lavorato a tempo parziale come operatore pedagogico dal mese di febbraio 2022 (lavoro svolto nel periodo febbraio-giugno 2022, vedi allegato). Sempre per quest’ultima posizione lavorativa attendevo il responso della partecipazione al Concorso scolastico per l’anno 2022-2023.

 

3) Prendo atto della possibilità che alcuni Uffici competenti sanzionino un disoccupato che conclude dei contratti per attività lavorative consone e molto più vicine al luogo di domicilio. Si avverte la possibilità di un “Processo all’intenzione” con poca attenzione alla sua situazione personale, agli sforzi messi in campo per trovare un posto di lavoro. Non vengono considerati e adeguatamente soppesati i contatti positivi che stabilisce, i colloqui effettuati con i relativi risultati soltanto al fine di un’espulsione più rapida possibile da un’assicurazione contro la disoccupazione che è di suo diritto. Prendo atto che in alcune valutazioni di alcuni Uffici competenti si applicano con presunta ragionevolezza i protocolli ed i regolamenti vigenti in modo estremamente rigido.” (cfr. doc. I)

 

                                  Il ricorrente ha, poi, criticato il fatto che per recarsi sino alla __________ egli avrebbe dovuto fare capo al proprio autoveicolo, non essendovi “alternative facenti capo ai mezzi pubblici per i quali il tempo di percorso casa-lavoro verrebbe ulteriormente allungato tanto da essere probabilmente non sostenibili, in specialmodo per quanto riguarda le ore di riposo a disposizione dopo ogni turno di lavoro” (cfr. doc. I).

 

                          1.3.  Nella sua risposta del 29 settembre 2022 la Sezione del lavoro ha proposto di respingere il ricorso ed osservato quanto segue:

 

" (…)

2. In via preliminare, si rileva che nel quadro delle inadempienze suscettibili di essere sanzionate in applicazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. d, rientrano anche i “test d’idoneità” e gli “stages d’orientamento professionale” ai sensi dell’art. 25 lett. c OADI. Queste misure “sui generis” sfociano spesso sulla conclusione di contratti di lavoro, di modo che nei confronti di un assicurato che compromette una di queste misure, si giustifica emettere una sanzione (cfr. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève Zurich Bâle 2014, ad art. 30 LADI, marg. 57).

Si precisa, poi, a titolo informativo, che la consulente URC (signora __________) ha proceduto ad un’assegnazione come “posto di lavoro” il 27 aprile 2022 (doc. 5/1), mentre il Servizio Aziende URC (signora __________), il 17 maggio 2022, ha assegnato la medesima posizione come “test d’idoneità” (doc. 5). Questo è avvenuto dopo che l’assicurato aveva concordato con la __________ una prova di lavoro (cfr. Protocollo posto vacante – PPV, in particolare lo scritto e-mail della signora __________ alla signora __________, del 17 maggio 2022). L’assegnazione come “test d’idoneità” è dunque stata necessaria per formalizzare la prova di lavoro concordata fra le parti, consecutiva all’assegnazione del 27 aprile 2022.

(…).

 

4. Per quanto riguarda le censure del ricorrente, riferite al percorso casa-lavoro con il mezzo di trasporto privato (automobile), si rileva che al momento dell’iscrizione in disoccupazione il signor RI 1 ha dichiarato di essere automunito e non ha posto particolari restrizioni alla propria disponibilità, limitandosi ad indicare una “preferenza” per un orario (con o senza turni) continuato e diurno (doc. 3, pto. 5 e 5.3.).

In assenza di oggettivi e fondati motivi, quali ad esempio delle responsabilità familiari o motivi di salute, non incombeva dunque all’URC proporre un’occupazione conforme alle preferenze dell’assicurato in fatto di mobilità ed alla sua esigenza di vicinanza al luogo di lavoro. Peraltro, nel caso concreto il tragitto con il mezzo privato avrebbe consentito di raggiungere il luogo di lavoro in un’ora circa, sia all’andata che al ritorno. Dal profilo economico, tenuto conto delle prospettive salariali (CHF 6'682.- per tredici mensilità), l’utilizzo dell’automobile sarebbe stato esigibile, l’assicurato non avendo fatto valere oneri particolari, quali ad esempio obblighi di mantenimento nei confronti di familiari.

È altresì evidente che, da una prospettiva generale, i turni negli istituti socioterapeutici difficilmente si conciliano con la fruizione dei mezzi pubblici. Tuttavia, si ritiene che tale circostanza non sia sufficiente a determinare l’inadeguatezza dell’occupazione nel caso concreto.

In merito alle ore di riposo giornaliero, si rinvia alle considerazioni di cui alla decisione su opposizione (cfr. consid. 3.2., pag. 3). Si contesta, in particolare, che il percorso casa-lavoro debba essere computato sulla durata del riposto giornaliero, come sempre lasciar intendere il ricorrente (…).

 

5. Per quanto riguarda la durata giornaliera del lavoro, va ribadito che gli istituti che beneficiano di contratti di prestazione con il Cantone, quali la __________, sono sottoposti al CCL per il personale occupato nelle Istituzioni sociali del Cantone Ticino, indipendentemente dall’adesione, o meno, al medesimo. In concreto, non è dato rilevare – a priori – una manifesta violazione del CCL o della Legge federale sul lavoro (…) Occorre poi considerare che l’art. 43 prevede 8 settimane di vacanza per il personale sociosanitario ed educativo sottoposto a turni, avente più di 50 anni. I rischi di lesione della salute psicofisica del lavoratore, allegati dal ricorrente nell’opposizione 27 luglio 2022, sono quindi presi in considerazione dal CCL tramite disposizioni volte a ridurli.

In base agli orari lavorativi prospettati dal ricorrente, e da lui stesso menzionati nei propri allegati (doc. 12, 18, 22), non è dunque dato concludere ad una manifesta violazione del CCL, tanto meno è da ritenere che l’istituzione in parola lo avrebbe disatteso.

 

6. Infine si rileva che l’assicurato non ha evocato particolari impedimenti di natura medica rispetto all’attività presso l’istituzione in questione, né in sede di opposizione, né in sede di ricorso. Sebbene al momento dell’iscrizione in disoccupazione abbia dichiarato di disporre di un certificato medico (cfr. doc. 3, pto. 2.1), esibito all’URC il 4 giugno 2021, che lo dispensava per un “prossimo periodo” dall’occuparsi, nell’ambito del suo lavoro, di una casistica composta da soggetti affetti da gravissime patologie mentali, tale impedimento non è più stato evocato al momento dell’assegnazione del 27 aprile 2022. Tant’è che il signor RI 1 ha concordato una prova di lavoro, poi formalizzata come “test d’idoneità” il 17 maggio 2022. Tanto meno l’assicurato ha fatto valere impedimenti di natura medica nell’ambito della presente procedura, rispettivamente in procedura d’opposizione. Le motivazioni che lo hanno indotto ad interrompere il test d’idoneità sono pertanto sostanzialmente riconducibili alla distanza dal luogo di lavoro, rispettivamente ai turni di lavoro i quali, per i motivi già esposti, non determinano nel caso concreto l’inadeguatezza dell’occupazione.

Questo, pur riconoscendo che si tratta di un'occupazione impegnativa e difficile, che mobilita enormi risorse a livello fisico e psichico, al pari di altre professioni analoghe” (cfr. doc. IV).

 

                          1.4.  Con replica dell’8 ottobre 2022, il ricorrente ha preteso che “durante il colloquio nell'ambito della proposta di questo stage, il Responsabile di équipe aveva dichiarato che non fosse necessario svolgere tutti i 3 giorni di prova se già dopo il primo giorno l'attività proposta fosse stata giudicata non adeguata.”.

 

                                         Ha, poi, precisato che le “attività lavorative a tempo determinato” ch’egli ha reperito non sarebbero “meno valide di quella proposta dall'URC come durata, che in realtà è simile (…) Anche al livello di possibilità di prolungamento vi sono differenze minime.”.

 

                                  Contenute sarebbero, a mente dell’assicurato, anche le differenze, in termine di guadagno intermedio conseguito e quindi di prestazioni LADI erogate a dipendenza dell’una o dell’altra attività.

 

                                         Quanto alla circostanza, sollevata dall’amministrazione, che all’assicurato non incombevano “responsabilità familiari”, il medesimo si è così espresso:

 

" Sorgono dubbi su eventuali discriminazioni subite in seguito alle richieste dell'Ufficio del lavoro, quando si riferisce alla mia situazione privata famigliare. Non mi risulta che nel considerare formalmente la validità di un'opportunità lavorativa sia richiesta l'analisi di una situazione famigliare comune e normale. In questo modo una persona che vive da sola potrebbe o dovrebbe svolgere delle attività lavorative peculiari rispetto ad una persona che vive in un'economia domestica famigliare.

Nell'ambito delle professioni educative e sociali è estremamente diffuso (ad un livello prossimo alla totalità dei lavoratori) il lavoro nella forma del tempo parziale. Lo scrivente stesso non ha mai lavorato al 100% in quest'ambito (vedi Prova 2 allegata). Succede a causa di un marcato carico lavorativo con gli utenti e a causa dei turni spesso irregolari. Il caso del lavoro presso __________ (un posto richiesto al 100%) rientra pienamente nella problematicità citata. Sempre in questo settore lavorativo, ammesso che un lavoratore si faccia carico di un tempo d'impiego del 100%, deve avere come contraltare un luogo di lavoro non troppo lontano e nel contempo orari di lavoro compatibili. Questo non era sicuramente il caso dell'impiego pubblicato da __________. (…)”

 

                                         RI 1 ha poi osservato che i turni di lavoro previsti presso la __________, d’un lato, non permettono il necessario riposo tra un giorno di lavoro ed il successivo, a maggior ragione ritenuta la durata della trasferta tra __________ e __________:

 

" (…) il tempo di riposo tra un turno e l'altro, come per esempio tra lunedì e martedì poteva essere di 11 ore, un margine di tempo molto ridotto e minimale all'interno del quale 2 ore (nella migliore delle ipotesi in assenza totale di rallentamenti stradali) impiegate per il tragitto casa-lavoro. Non potendo usufruire dei mezzi pubblici si tratta a mio modo di vedere di un margine di tempo di riposo troppo ridotto e senza margini.”.

 

                                  D’altro lato, i turni di lavoro previsti presso la struttura sarebbero “spezzati” e la pausa pranzo non considerata come tempo di lavoro, come sarebbe invece prassi, a mente dell’assicurato, nell’ambito lavorativo in cui è attivo:

 

" (…) è di prassi che si consumino i pasti insieme agli utenti/ospiti, e che questi pasti siano considerati come orario di lavoro. L'orario dell'__________ prevedeva invece un orario detto "spezzato” (…) tra le 13.00 e le 14.30 portando il tempo di Soggiorno nella zona di __________ a 13 ore totali, di cui 11,50 ore di tempo effettivo di lavoro” (cfr. doc. V)

 

                          1.5.  Nella propria duplica del 14 ottobre 2022, la resistente, sul test d’idoneità, osserva che RI 1 aveva:

 

" (…) concordato tre giorni di prova senza sollevare dubbi in relazione alla percentuale lavorativa (100%), se non in sede di osservazioni 3 luglio 2022 innanzi all'UG (cfr. doc. 18 annesso alla risposta di causa). In un primo momento, ovvero il 2 giugno 2022, nelle proprie osservazioni all'URC si era limitato a contestare la distanza fra il domicilio e la sede di lavoro (cfr. doc. 12). Si ritiene che il signor RI 1 avrebbe dovuto tematizzare e negoziare la questione della percentuale lavorativa in occasione del Test d'idoneità, anziché decidere di non proseguirlo in ragione della distanza dal domicilio, rendendo vana qualsiasi possibilità di assunzione presso Ia __________. Gli assicurati che si iscrivono in disoccupazione con una disponibilità al 90% difficilmente reperiranno un'offerta su misura. Nel settore sociosanitario, i profili ricercati richiedono competenze molto specifiche e di alto livello. A maggior ragione, dunque, l'assicurato avrebbe dovuto intavolare una discussione sulla questione della percentuale lavorativa con il potenziale datore di lavoro, al fine di giungere ad un possibile accordo, dato che il suo profilo corrispondeva alle qualifiche ricercate e che il datore di lavoro aveva mostrato serio interesse.

Dal comportamento generale, appare invece che il ricorrente avesse, quale priorità, la concretizzazione di altre opportunità lavorative più vicine al domicilio, che hanno però determinato una mancata riduzione dell'onere a carico della disoccupazione. Infine, si ribadisce come l'utilizzo del mezzo di trasporto privato fosse esigibile dal profilo economico, oltre che giustificato dalla tipologia di lavoro, e questo proprio in ragione degli orari di lavoro. Senza il trasporto privato e volendo affidarsi solo al trasporto pubblico, vi sarebbe una carenza di personale non solo negli istituti sociali, ma anche in ospedali e case per anziani, i cui orari e ritmi di lavoro non permettono, notoriamente, di affidarsi unicamente al trasporto pubblico.

Per quanto riguarda l'orario "spezzato", si ribadisce che tale impostazione non è di principio illegale, in particolare non è contraria né al CCL, né alla Legge federale sul lavoro ed è peraltro una realtà riscontrabile anche in altri ambiti lavorativi” (cfr. doc. VII)

 

                          1.6.  Nelle proprie osservazioni di data 23 ottobre 2022, RI 1 fa valere che, allorquando ha interrotto il test di idoneità in svolgimento presso la __________, era in “attesa dei risultati dei concorsi svolti per il __________” ed aggiunge che “svolgendo un lavoro a tempo parziale come Operatore pedagogico d'integrazione presso una __________, avevo già colloqui e contatti avviati nei campi per i quali da lì a poco avrei concretizzato i lavori che ho svolto e che svolgo tutt'ora. (…) I contatti per ottenere questi lavori sono iniziati ancora nel mese di maggio come ho documentato nei ricorsi precedenti, ulteriori contatti li allego alla presente”.

 

                                  L’assicurato ribadisce, inoltre, che “durante il colloquio pre-stage con __________, discutemmo in ogni caso della distanza del domicilio dal luogo di lavoro e della percentuale richiesta. Il capo équipe mi rese nota la possibilità di svolgere un solo giorno di stage se avessi ritenuto l'occupazione non adeguata. In quella sede non misi in discussione la percentuale lavorativa considerandola come quella formalmente ricercata dall’Istituto, anche per non compromettere le possibilità di assunzione.”

                                  Egli sostiene, poi, che “una percentuale discutibile con __________ sarebbe stata dal 70% all'80%. La cifra citata del 90% dall'Ufficio del lavoro (paragrafo 6, pagina 2, riga 10) non è la cifra con la quale mi sono iscritto all'URC, che invece andava dall'80 al 100% a seconda del tipo di lavoro e delle condizioni di lavoro.”.

 

                                  Sulla retribuzione, il ricorrente osserva, poi, che per il lavoro presso __________ gli sarebbe stata riconosciuta “la classe 24, ossia ben 4 classi inferiori alla classe 28/11 (la massima) con la quale sono stato retribuito in tutti i lavori precedenti (v. allegato 5 e 6). Quindi la cifra di CHF 6’682.- (lordi) che renderebbe esigibile l'uso dell'automobile sarebbe stata di molto più bassa con un impiego al 70% o all'80% (rispettivamente 4677.-/5345.-). A questo punto l'argomentazione di "esigibilità" dell'auto sostenuta fino ad ora dall'Ufficio del lavoro non sembrerebbe più valida.” (cfr. doc. IX).

 

                                         Sulle altre osservazioni del ricorrente si dirà, per quanto necessario, nel prosieguo.

 

                          1.7.  Con scritto del 28 ottobre 2022, la Sezione del lavoro ha preso posizione come segue:

 

" (…) si rileva che già solo per il fatto che la Cassa abbia coperto la differenza fra il guadagno assicurato ed il guadagno intermedio, si giustifica una sanzione. Infatti, qualora il ricorrente avesse accettato l'occupazione presso __________, il salario mensile gli avrebbe consentito di uscire dalla disoccupazione a partire dal 1º agosto 2022 (…) egli è comunque rimasto a carico della disoccupazione, avendo vanificato la possibilità di essere assunto presso __________.

Per inciso, si rileva che in caso di colpa grave la sospensione parte da un minimo di 31 giorni sino ad un massimo di 60 giorni nei casi più gravi (art. 45 cpv. 3 lett. c OADI) e che I'assicurato è stato sospeso con il minimo previsto dal disposto in questione, ossia 31 giorni.

Ad3 Il ricorrente afferma di essersi annunciato al collocamento con una disponibilità che "andava dall’80%-al 100%" e che la cifra citata del 90% dall’Ufficio del lavoro (paragrafo 6, pagina 2, riga 10), “non è la cifra con la quale mi sono iscritto all’URC". Tale affermazione è contestata. Il grado di disponibilità annunciato dal ricorrente era del 90% (cfr. doc. 1 e doc. 2 "Modulo di annuncio all’URC", segnatamente il pto. 2, annessi alla risposta 29 settembre 2022 dell'UG). Si prende comunque atto del fatto che il ricorrente fosse disponibile ad un'assunzione (anche) in misura superiore al 90%. Le ulteriori censure (segnatamente uso dell'automobile, classe salariale, ecc.), non possono che essere nuovamente contestate. Si rimanda alle considerazioni di cui alla decisione impugnata, nonché alla risposta di causa 29 settembre 2022 ed all'ulteriore scritto 14 ottobre 2022 dell'UG.

Ad4 ll ricorrente sostiene, infine, che "accettando un eventuale lavoro a/ 70 / 80% presso __________ avrei perso il guadagno intermedio di luglio di CHF 4'544.- (v. allegato 7) e ottenuto un salario non molto diverso da quello del lavoro di Arzo per agosto (rispettivamente 4677.- al 70% / 5345.- al 80%".

Tali argomentazioni non possono essere condivise. Nell'esporre le proprie ragioni, il ricorrente parte dall'assunto che l'impiego presso la predetta Fondazione fosse esigibile solo in misura del 70/80% e che tale sarebbe stata la sua disponibilità per l'occupazione in parola.

Per i motivi già ampiamente esposti nei precedenti allegati, ai quali si rimanda, si ritiene che l'occupazione in questione fosse adeguata sotto tutti i punti di vista. Questo, quand'anche il datore di lavoro avesse proposto o preteso un grado di occupazione maggiore rispetto a quello auspicato dal ricorrerne.” (cfr. doc. XI)

 

                          1.8.  L’8 novembre 2022, il ricorrente ha osservato che nel mese di luglio 2022 ha percepito uno stipendio da lavoro al 100%” reperito con i propri mezzi, di modo che “come ho documentato vi è stato un risparmio maggiore per la Cassa disoccupazione”.

 

                                  Ha, poi, preteso che - sebbene egli si fosse annunciato all’URC dando una disponibilità lavorativa tra l’80 ed il 100% - l’impiego al 100% presso la __________ costituirebbe, nell’ambito lavorativo in cui egli è attivo, un’eccezione.

 

                                  In ogni caso, a mente dell’assicurato, “considerati tutti i fattori contingenti a questa precisa situazione, l'occupazione al 100% era eccessiva e quindi forzatamente andava trovato un accordo per una percentuale minore, la quale avrebbe fatto venire meno i punti contestati dall'Ufficio del lavoro e in generale la presunta adeguatezza del lavoro "sotto tutti i punti di vista" (Ad 4, paragrafo 2, riga 5). Oltre all'atipicità della percentuale lavorativa per il posto in oggetto, ricordo i fattori notevoli della classe di stipendio diminuita dalla 28 alla 24, e la richiesta del mezzo privato senza la possibilità di utilizzo ragionevole e per brevi periodi (e in caso di emergenza) del trasporto pubblico a causa della lontananza del luogo di lavoro e della particolare collocazione geografica in rapporto alla turnistica lavorativa” (cfr. doc. XIII).

 

                          1.9.  Con scritto di data 11 novembre 2022 l’amministrazione ha preso posizione come segue:

 

" (…) Ammesso e non concesso che quanto sostenuto dal ricorrente possa trovare riscontro oggettivo nella realtà lavorativa degli istituti socio-sanitari, quel che preme sottolineare è che egli ha interrotto il test d'idoneità dopo un solo giorno e, soprattutto, non risulta aver espresso la volontà di intavolare una trattativa sulla percentuale lavorativa. Ciò sarebbe stato possibile proprio in virtù dell'apertura e dell'interesse del datore di lavoro, il quale gli aveva prospettato una possibilità di assunzione come educatore (cfr. doc. 15 annesso alla risposta di causa), attività per la quale egli è formato e per la quale dispone della necessaria esperienza. De facto, egli ha sin da subito percepito la distanza dal domicilio come un impedimento maggiore (doc. 12). Non vi è peraltro dubbio sul fatto che spettasse al ricorrente intavolare una trattativa sulla percentuale desiderata. Con l'interruzione del test, egli ha invece precluso qualsiasi possibilità di assunzione, foss'anche a tempo parziale.” (cfr. doc. XV)

 

                        1.10.  Con ulteriori osservazioni del 20 novembre 2022, l’assicurato ha comunicato di avere, contrariamente a quanto indicato dalla Sezione del lavoro, “intavolato una trattativa sulla percentuale lavorativa”, e meglio come segue:

 

" (…) Una discussione in merito c’è stata al momento del primo colloquio col capo équipe di __________, dove per finire a fronte delle contingenze ho riferito di accettare almeno il primo giorno di prova per il lavoro come presentato dall’URC di __________. Considerato l’abbassamento di classe (dalla 28-11 alla 24) proposto nelle condizioni contrattuali e la distanza del luogo di lavoro dal domicilio con uno del mezzo privato ho ritenuto che solo una percentuale maggiore poteva giustificare l’adeguatezza del posto di lavoro offerto dal profilo economico.

Ricordo che con il capo équipe de __________, verbalmente, stabilimmo l’opportunità di svolgere almeno un giorno di stage, anche se poi la decisione URC avrebbe previsto in seguito 3 giorni. Purtroppo il molto denso susseguirsi di colloqui e di prove del periodo mi ha impedito di spiegare meglio la situazione all’URC di __________ (…).”.

 

                                  Infine, RI 1 ha ribadito che nel periodo in cui ha interrotto lo stage di prova a __________ stava “intavolando trattative per altri posti di lavoro” che ha “reputato più adeguati” ed ha chiesto di annullare la sanzione emessa nei suoi confronti “essendo completamente in buona fede” (cfr. doc. XVII).

 

 

 

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se a ragione, oppure no, la Sezione del lavoro che inflitto all'assicurato una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione per trentuno giorni per aver interrotto, dopo essere stato assegnato ad un posto di lavoro presso la __________, il test d’idoneità che era tenuto a frequentare nel medesimo istituto dal 26 al 28 maggio 2022.

 

                          2.2.  In virtù dell’art. 17 cpv. 3 LADI, l’assicurato è tenuto ad accettare un’occupazione adeguata propostagli. È obbligato, su istruzione dell’ufficio del lavoro competente, a:

 

                                  a.  partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro atti a migliorare la sua idoneità al collocamento;

                                  b.  partecipare a colloqui di consulenza e sedute informative nonché a consultazioni conformemente al capoverso 5; e

                                  c.  fornire i documenti necessari per valutare l'idoneità al collocamento o l'adeguatezza di un'occupazione.

 

                                  Secondo l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo.

 

                          2.3.  Ai sensi del l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione, a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni al massimo.

                                  La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

                                  La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150; STFA C 278/01 del 17 marzo 2003 consid. 1.3; STFA C 119/01 del 28 settembre 2001 consid. 3; STFA C 424/00 del 21 maggio 2001 consid. 2).

 

                                  L'art. 45 cpv. 4 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato, senza valido motivo, ha abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova oppure ha rifiutato un’occupazione adeguata. Per costante giurisprudenza l’entità della sanzione dipende della qualità della colpa e non della durata della disoccupazione (cfr. DLA 1999 Nr. 32 pag. 184). Occorre pure tenere conto del principio di proporzionalità e considerare così tutte le circostanze soggettive (ad esempio problemi di salute, situazioni familiari, appartenenza religiosa) o soggettive (ad esempio rifiuto di un’occupazione limitata nel tempo, cfr. STF 8C_38/2012 del 10 aprile 2012, consid. 3.3; DTF 130 V 125; in un altro contesto vedi pure la STF 8C_808/2019 del 17 giugno 2020 in SVR 2021 UV pag. 8).

                                  In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

 

                                  La Segreteria di Stato per l’economia (in seguito: SECO) quale autorità di vigilanza che deve adoperarsi per un’applicazione uniforme del diritto ed in particolare le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI) ha elaborato una “Tabella delle sospensioni per le Casse di disoccupazione, i Servizi cantonali e gli URC” la quale “ha lo scopo, per quanto possibile, di stabilire la parità di trattamento a livello nazionale per gli tutti assicurati e costituisce un aiuto per gli organi d’esecuzione nell’attività decisionale. In nessun caso la tabella deve limitare il potere di apprezzamento degli organi d’esecuzione né li esonera dal dovere di tenere conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive della fattispecie. Per ogni sospensione deve essere preso in considerazione il comportamento dell’assicurato in generale. Sono applicabili i principi generali del diritto amministrativo di legalità, di proporzionalità e di colpevolezza.” (D72).

 

                                  La “Tabella delle sospensioni per i servizi cantonali e gli URC” prevede in particolare quanto segue:

 

  

Fattispecie legale

Colpa

Numero di giorni di sospensioni

2.

Rifiuto di un’occupazione adeguata o di un guadagno intermedio

art. 15 cpv. 1, 16 cpv. 1 + 2, 17 cpv. 1 nonché 30 cpv. 1 lett. d LADI e 45 cpv. 3, 4+5 OADI

2.A  

Rifiuto di un’occupazione adeguata di durata determinata o di un guadagno intermedio assegnato o

travato autonomamente

 

 

1

durata dell’occupazione: 1 settimana

L

3 - 5

2

    “         2 settimane

L

6 - 10

3

    “         3 settimane

L

10 - 15

4

    “         4 settimane

L – M

15 - 20

5

    “         2 mesi

M

20 - 27

6

    “         3 mesi

M

23 - 30

7

    “         4 mesi

M - G

27 - 34

8

    “         5 mesi

G

30 - 37

9

    “         6 mesi

G

34 - 41

10

2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di nuovo rifiuto

la sua idoneità al collocamento verrà riesaminata

 

come sopra più 50%

11

3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per decisione

 

 

2.B

Rifiuto di un’occupazione di durata indeterminata o di un guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente

 

                           

1

1° rifiuto

G

31-45

2

2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di nuovo rifiuto la sua idoneità al collocamento sarà riesaminata

 

 

G

 

 

46 - 60

3

3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per decisione

 

 

3

Inosservanza delle istruzioni del servizio cantonale o dell’URC art. 17 cpv. 3 e 5; 30 cpv. 1 lett. d LADI nonché art. 20a ss. cpv. 1; art. 45 cpv. 3 + 5 OADI

 

 

3A

Non presentazione senza un motivo valido alla giornata d’informazione, al colloquio di consulenza o di controllo

 

 

1

1° volta

L

5-8

2

2° volta

L

9-15

3

3° volta; rinvio al servizio cantonale per decisione

 

 

3B

Inosservanza di altre istruzioni del servizio cantonale o dell’URC

Es. presentazione di documenti, colloquio con l’orientatore professionale, ecc.

 

 

1

1° volta

L

3-10

2

2° volta

L-M

almeno 10

3

3° volta; rinvio al servizio cantonale per decisione

 

 

3C

Non presentazione a un’occupazione temporanea o interruzione della stessa / Interruzione dell’occupazione temporanea da parte del responsabile del programma

 

 

1

1° volta

M

Non presentaz: 21-25

Interruz. 16-20

2

2° volta; far notare all’assicurato che la prossima volta la sua idoneità al collocamento verrà riesaminata

M-G

Non presentaz: 31-37

Interruz. 24-300

3

3° volta; rinvio al servizio cantonale per decisione

 

 

3D

Non frequentazione o interruzione senza motivo valido

 

 

1

Durata del corso inferiore a 10 giorni

 

Numero effettivo di giorni di assenza

2

Durata del corso: ca. 3 settimane

L

10-12

3

Durata del corso: ca. 4 settimane

L

13-15

4

Durata del corso: ca. 5 settimane

M

16-18

5

Durata del corso: ca. 10 settimane

M

19-20

6

Corso di durata più lunga

M-G

Aumentare di conseguenza

 

                                  La Prassi LADI ID, al punto B358, prevede quanto segue in relazione ai test d’idoneità:

 

" Stage d’orientamento professionale e test d’idoneità professionale

B358 Lo stage d’orientamento professionale offre all’assicurato la possibilità di imparare a conoscere una professione o di farsi un’idea più precisa di una formazione professionale. Il test d’idoneità professionale nel luogo di lavoro permette invece di stabilire se l’assicurato dispone delle attitudini richieste per svolgere una determinata professione. Questi 2 strumenti non sono paragonabili a un provvedimento inerente al mercato del lavoro ai sensi degli art. 59 segg. LADI, ma possono dare luogo a un’attenuazione del controllo di 3 settimane al massimo. L’assicurato può beneficiare dell’esenzione dall'obbligo di presentarsi ai colloqui di consulenza e di controllo anche se lo stage d’orientamento professionale o il test d'idoneità professionale si svolgono all'estero.”.

 

                                  Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125.

 

                                  In una sentenza 8C_708/2019 del 10 gennaio 2020, pubblicata in DLA 2020 ALV Nr. 4, il Tribunale federale ha stabilito che indipendentemente dalla scala adottata dalla SECO gli organi incaricati dell’applicazione del diritto devono tener conto di tutti gli elementi del caso specifico e, in determinate circostanze, possono anche scendere al di sotto della durata minima della sospensione prevista dalla tavola scalare.

                                  In quell’occasione l’Alta Corte ha stabilito che un Tribunale cantonale delle assicurazioni si era scostato, a torto, dalla scala della SECO nel caso di un assicurato che aveva comprovato insufficienti ricerche di lavoro.

 

                                  Cfr. pure STF 8C_756/2020 del 3 agosto 2021 consid. 3.2.3.

 

                          2.4.  L’art 16 cpv. 1 LADI prevede che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".

 

                                  L'art. 16 cpv. 2 LADI stabilisce poi che:

 

" non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:

a.   non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;

b.   non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;

c.    non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;

d.   compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;

e.   è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;

f.     necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;

g.   implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;

h.   è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;

i.     procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."

 

                                  Secondo l’art. 16 cpv. 3bis LADI, in vigore dal 1° aprile 2011 (cfr. RV 2011 1167; FF 2008 6761), il capoverso 2 lettera b non si applica alle persone minori di 30 anni.

 

                                  Nella DTF 124 V 62, il TF ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento, Cattaneo, “Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell’assicurato e diritti fondamentali del cittadino” in RDAT II-2000 pag. 501 seg. (pag. 506) e Cattaneo, “Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza”, Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000, pag. 60).

                                  Tale giurisprudenza è stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004 in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto dalla LADI.

 

                          2.5.  La costante giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STF C 81/05 del 29 novembre 2005; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43).

 

                                  La nostra Massima istanza, in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N. 30 pag. 193, visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione, ha rilevato che, quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione, l'assicurato deve mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme agli usi professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una sua mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL N. 168, cfr. Cattaneo, op. cit., pag. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi citata).

 

                                  In una sentenza C 83/02 del 12 marzo 2003, l'Alta Corte, evidenziando che l'obbligo di ridurre il danno è valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che tale principio:

 

" (…) è violato non soltanto quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare un lavoro o quando rifiuta un'occupazione adeguata, ma per esempio anche quando, nelle trattative con il futuro datore di lavoro, omette di dichiararsi espressamente disposto ad accettare l'occupazione, sebbene le circostanze gliene offrano la possibilità (DTF 122 V 38 consid. 3b con riferimenti). Va inoltre ribadito che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (DTF 124 V 62).

(…)" (cfr. STF del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02)

 

                                  Allo stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).

 

                                  Questo principio è stato confermato, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3 maggio 2005, nella quale l'Alta Corte ha rilevato:

 

" Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:  Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 704)."

 

                                  In una sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il TF ha applicato questa giurisprudenza nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con un potenziale datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata.

 

                                  In una sentenza 8C_750/2019 del 10 febbraio 2020, pubblicata in DLA 2020 Nr. 3 pag. 89 seg., il Tribunale federale ha innanzitutto ribadito il principio secondo cui una sospensione deve essere inflitta anche se l’assicurato non rifiuta esplicitamente il lavoro ma con il suo comportamento assume il rischio che il posto sia assegnato a un’altra persona e che nella fattispecie è incluso ogni comportamento che comporta la mancata conclusione di un contratto di lavoro (cfr. pure STF 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 5.2.).

                                  Il Tribunale federale ha pure ricordato che una persona disoccupata può sicuramente negoziare il salario con la potenziale datrice di lavoro durante il colloquio di lavoro ma, in virtù del suo obbligo di ridurre il danno a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione, non deve compromettere le possibilità di essere assunta se risulta evidente che la controparte non intende contrattare. La persona assicurata deve far capire chiaramente che si accontenterebbe di un salario più basso.

                                  Nel caso che era chiamato a giudicare l’Alta Corte ha infine rinviato la causa al Tribunale cantonale delle assicurazioni per accertare se l’assicurato avrebbe comunque accettato un salario inferiore rispetto a quello da lui richiesto in quanto era comunque molto interessato all’occupazione offertagli.

 

                                  La nostra Massima istanza, con giudizio 8C_446/2020 del 28 gennaio 2021, pubblicato in DLA 2021 N. 5 pag. 190, ha poi confermato il modo di procedere della Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale del Canton Vaud che aveva annullato una sospensione di 31 giorni decisa dall’amministrazione nei confronti di un assicurato, in quanto aveva rifiutato di effettuare due giorni di stage presso un potenziale datore di lavoro. Il TF ha osservato che il solo fatto di aver chiesto un posticipo dello stage a seguito di trattative avanzate con un altro datore di lavoro in vista di un periodo di prova non può essere parificato a un rifiuto di un’occupazione adeguata.

 

                                  In una sentenza 8C_132/2021 del 10 marzo 2021 il Tribunale federale, dichiarando inammissibile il ricorso contro la STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 con cui è stata confermata la sospensione di 35 giorni inflitta a un’assicurata per avere compromesso con il suo comportamento la trattativa concernente un’eventuale assunzione a tempo determinato in relazione a un impiego adeguato annunciato da una ditta al Servizio aziende dell’URC, ha ricordato:

 

" (…)  la prassi abbia dato un'interpretazione estensiva del concetto di accettazione di un'occupazione adeguata, non essendo necessario un rifiuto esplicito, ma essendo già sufficiente il non prendere sul serio l'invito di iniziare le trattative per un posto di lavoro (DTF 122 V 34 consid. 3b pag. 38; sentenza 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 5.2, pubblicata in SVR 2021 ALV n. 5) (…)”

 

                                  Con giudizio 8C_364/2021 del 17 novembre 2021 l’Alta Corte ha accolto il ricorso dell’Ufficio del lavoro del Canton Grigioni inoltrato contro l’annullamento di una sanzione di 37 giorni inflitta a un’assistente di profilassi da parte del Tribunale amministrativo cantonale. L’impiego assegnatole quale assistente dentale, in effetti, non era inadeguato, e meglio non era contrario all’art. 16 cpv. 2 lett. b LADI.

 

                                  Su tali questioni, vedi in particolare: Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368; Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Zurigo 1998, Ad art. 30, pag. 83; Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 71 segg.

 

                                  Il Tribunale federale ha, inoltre, deciso che una sanzione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI entra in considerazione anche quando l’assicurato si è procurato lui stesso un’occupazione (cfr. STF 8C_950/2008 dell’11 maggio 2009 consid. 2; STCA 38.2017.75 del 20 dicembre 2017; STCA 38.2010.72 del 7 febbraio 2011).

 

                          2.6.  Per quanto concerne l'entità delle sanzioni da infliggere agli assicurati - che non accettano un’occupazione adeguata - sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. d, il Tribunale federale in una sentenza C 162/02 del 29 ottobre 2003, pubblicata in DTF 130 V 125, pronunciandosi in merito a un ricorso inoltrato da un assicurato contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto da 40 a 20 giorni la durata della sospensione inflittagli per non aver accettato un'occupazione adeguata proposta ufficialmente, ha stabilito che in presenza di validi motivi il rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non deve essere necessariamente qualificato come colpa grave.

                                  Pertanto secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.

                                  In quel caso il TF ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato quale operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque a ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua indisponibilità a concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla luce dei problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).

 

                                  In una sentenza C 213/03 del 6 gennaio 2004 il TF ha poi esaminato il caso di un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.

                                  L'Alta Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno indotta a rifiutare l'impiego

                                  temporaneo, ossia il fatto che essa ritenesse di dover prioritariamente partecipare ad un programma di qualifica per promuovere la collocabilità assegnatole in precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe dovuto lavorare temporaneamente e la mancanza delle necessarie conoscenze informatiche per svolgere l'impiego in questione.

                                  Inoltre la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.

                                  Di conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31 a 15 giorni.

 

                                  Per altri casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. sentenza C 70/02 del 12 dicembre 2003; sentenza C 130/03 del 6 febbraio 2004 e sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004. Su questo tema cfr. Cattaneo, "Assicurazioni sociali: Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239).

 

                                  In una sentenza C 134/06 del 19 settembre 2006 il TF ha poi confermato la sanzione di 20 giorni inflitta a un assicurato che aveva rifiutato un impiego di durata indeterminata, in quanto ne aveva trovato un altro di durata determinata, con però la possibilità di essere trasformato (ciò che è effettivamente avvenuto) in un impiego di durata indeterminata.

 

                                  Il Tribunale federale, con giudizio 8C_650/2017 del 25 giugno 2018, ha avallato il modo di procedere dell’amministrazione e della Camera delle assicurazioni sociali della Corte di giustizia del Canton Ginevra in relazione a un assicurato che era stato sospeso per 31 giorni a causa del rifiuto di un’occupazione dopo lo svolgimento di tre mezze giornate di prova in un ristorante.

 

                                  Con sentenza 8C_24/2021 del 10 giugno 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 10 pag. 298, il Tribunale federale ha accolto il ricorso dell’Ufficio dell’economia e del lavoro del Canton Zurigo, in quanto a torto la Corte cantonale aveva ridotto una sanzione d 35 a 18 giorni inflitta a un assicurato che non aveva accettato un impiego adeguato anche dal profilo salariale. In quel caso di specie, in cui dopo i giorni di prova non vi era più spazio per una trattativa circa l’entità del salario, avendo il potenziale datore fatto capire chiaramente che non avrebbe pagato più di quanto offerto, l’assicurato, invece di prendersi del tempo per riflettere, avrebbe dovuto manifestare il proprio interesse per l’occupazione in questione.

 

                                  Al riguardo cfr. pure STCA 38.2021.83 del 31 gennaio 2022 (il TCA ha confermato la sospensione di 35 giorni); STCA 38.2021.1 del 21 giugno 2021 (il TCA ha ridotto da 27 a 20 giorni la sospensione); STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 già citata al consid. 2.4. (questo Tribunale ha confermato una sanzione di 35 giorni. Il relativo ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con giudizio 8C_132/2021 del 10 marzo 2021); STCA 38.2020.18 del 1° settembre 2020 (il TCA ha ridotto da 28 a 21 giorni la sospensione); STCA 38.2019.23 del 16 ottobre 2019 (il TCA ha ridotto da 28 a 18 giorni la sospensione); STCA 38.2019.16 del 16 maggio 2019 (con cui questa Corte ha confermato una sanzione di 23 giorni); STCA 38.2018.27 del 13 agosto 2018 (con cui il TCA ha confermato una sospensione di 28 giorni); STCA 38.2017.52 del 2 ottobre 2017 (con cui il TCA ha confermato una sospensione di 25 giorni); STCA 38.2016.36 del 12 settembre 2016 (con cui il TCA, nel caso di un assicurato che non aveva seguito le istruzioni dell’URC, ha confermato una sospensione di 6 giorni).

 

                          2.7.  Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti emerge che RI 1 (nato nel 1970), dopo aver lavorato prima presso la __________ a __________, quindi, e meglio dal 1° settembre 2018, in qualità di educatore presso la __________ a __________ all’80%, a decorrere dal 1° giugno 2021 si è iscritto in disoccupazione dando una disponibilità lavorativa del 90% (cfr. doc. 1 e 2, all. 5 a doc. IX).

                                  Dal curriculum vitae in atti risulta che dopo aver frequentato le scuole dell’obbligo, il ricorrente ha conseguito un AFC come Montatore elettricista (tra il 1985 e il 1989), seguito dalla maturità professionale “assistente comunità infantili” (tra il 1993 ed il 1994), quindi, e meglio tra il 1994 ed il 2004 la “laurea in scienze dell’educazione” presso l’Università __________. Negli anni ha poi partecipato a corsi di perfezionamento, segnatamente inerenti l’analisi comportamentale, la stimolazione basale, la pedagogia speciale e inclusiva ed il disagio giovanile (cfr. all B2 a doc. V).

 

                                  Dagli atti, e meglio dal “modulo informazioni integrative”, emerge che l’assicurato, alla ricerca di un lavoro quale “educatore, pedagogista” ha specificato di avere dei problemi di salute, indicando di disporre “di un certificato medico valevole da giugno 2021 che per un prossimo periodo mi dispensa di occuparmi nell’ambito del mio lavoro di una casistica composta da soggetti affetti da gravissime patologie mentali”. RI 1 ha indicato di essere disponibile “come da mia professione, con eventuale preferenza per un orario (con o senza turni) continuato e diurno”, mentre non si è detto intenzionato ad accettare lavori al di fuori del nostro Cantone. Ha poi precisato di disporre di un’automobile e della licenza di condurre della categoria B (cfr. doc. 3).

 

                                  Il 27 aprile 2022, l’URC ha comunicato all’__________, che per il “posto di __________” pubblicato il 25 marzo 2022 nel sistema COLSTA, era stato selezionato ed era possibile contattare il candidato RI 1.

                                  Dal “protocollo posto vacante – PPV” in atti emerge che per la posizione in questione l’assunzione era prevista dal 1° luglio 2022 a tempo indeterminato ed al 100%.

 

                                  Il 27 aprile 2022, l’URC ha, quindi, assegnato al ricorrente un posto di lavoro, e meglio un impiego al 100% in qualità di educatore sociale presso la __________, dal 1° luglio 2022, invitandolo a presentarsi al relativo colloquio di lavoro ed a contattare l’Istituto in questione entro 24 ore (cfr. doc. 5/1).

 

                                  Il 3 maggio 2022, __________, attiva presso l’__________, ha comunicato all’assicurato di aver ricevuto la sua candidatura e lo ha invitato ad un colloquio conoscitivo da tenersi il successivo 6 maggio. La medesima, con riferimento al fatto che il ricorrente si era anche candidato per una posizione al 60% come aiuto educatore, l’ha informato che per quest’attività egli era troppo qualificato (cfr. all. a doc. 11).

 

                                  Con mail del 16 maggio 2022, l’__________ (“in riferimento al colloquio tenutosi venerdì 13 aggio scorso”) ha informato il ricorrente che lo stage (durante il quale egli avrebbe dovuto svolgere la funzione di “socioterapeuta con formazione sociale – socioassistenziale – pedagogico e infermierista”) si sarebbe svolto il giovedì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 (invitandolo a presentarsi alle 08.45), il venerdì, dalle 07.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00, nonché il sabato dalle 07.30 alle 13.00. All’assicurato è stato chiesto di consegnare il “formulario dei dati personali completato e firmato”, nonché l’estratto del Casellario giudiziale aggiornato “necessario per l’ev. allestimento del contratto di lavoro” (cfr. doc. 7).

 

                                  Il 17 maggio 2022, l’URC, preso atto che l’__________ e l’assicurato avevano “concordato di svolgere (…) una prova di lavoro”, ha chiesto per quali date ciò era previsto ed ha, quindi, formalizzato lo stage di prova mediante l’assegnazione al ricorrente di un test d’idoneità, da frequentarsi presso la medesima Fondazione, dal 26 al 28 maggio 2022, sempre in qualità di educatore sociale (cfr. doc. 5).

 

                                  Dall’“attestato presenze inerente: test d’idoneità” sottoscritto dall’__________ emerge che RI 1 ha interrotto il periodo di test al primo giorno poiché “ha comunicato che lavoro non fa x lui” (cfr. doc. 6).

                                  Anche dal “rapporto finale inerente: test d’idoneità” emerge che il ricorrente ha interrotto il test comunicando “che il lavoro non fa x lui”. Quanto all’esito del test, emerge che RI 1 vi ha partecipato in qualità di educatore sociale, mostrando “comportamento e cooperazione” che, su una scala da “ottimi” a “insufficienti” sono stati valutati come “sufficienti”, che lo stesso assicurato si è ritenuto non idoneo a svolgere l’attività per “sua scelta” e che non gli è stata offerta un’opportunità di impiego (cfr. doc. 8).

 

                                  Pure dalla “segnalazione posto vacante URC” è emerso che RI 1 non è stato assunto, con la seguente osservazione “invitato per stage di prova dal 26.5 al 28.5.22 -> eff. 1 solo giorno / 26.5, 13.00-20.00 -> ha comunicato che lavoro non fa per lui” (cfr. doc. 9).

 

                                  Dall’“esito dell’assegnazione ad un posto di lavoro” sottoscritta dal ricorrente il 2 giugno 2022, emerge che il medesimo, dopo aver svolto un colloquio di selezione il 13 maggio 2022, con il signor __________, ha “svolto 1 giorno di stage, il 26/05/2022, lavoro non adeguato” (cfr. doc. 11).

                                  Nelle proprie osservazioni, pure del 2 giugno 2022, il qui ricorrente ha comunicato all’URC di aver preso la scelta di “declinare l’invito per altri 2 giorni previsti”, “fondamentalmente” a causa della “distanza del luogo di lavoro dal domicilio collegata alla particolarità riguardante la posizione geografica in funzione della rete dei trasporti pubblici e/o mezzo privato. Collegando questi elementi con le esigenze di servizio degli orari e dei turni di lavoro previsti (…) Tempi di percorrenza: la particolare collocazione geografica di __________ comporta un percorso stradale variegato, spesso molto trafficato, e con i mezzi pubblici la necessità di utilizzare 2 bus e 1 treno per la sola andata. Per le 2 modalità di trasporto abbiamo un tempo stimato di circa 1h e rispettivamente 1.40 h in condizioni ideali (…). Il posto di lavoro in questione richiede forzatamente un trasloco del domicilio personale non possibile prima di circa 6 mesi nella zona del __________ o __________”.

                                  Egli, in ragione dei turni che gli sarebbero stati prospettati, ha concluso che, a suo dire, “per quest’impiego è decisamente consigliato un domicilio dal lavoratore non troppo lontano dal luogo di lavoro. Inoltre c’è la necessità dell’utilizzo del mezzo privato”. (cfr. doc. 12).

 

                                  Dopo che l’URC ha sottoposto il caso all’assicurato alla Sezione del lavoro (cfr. doc. 13), la resistente ha presentato all’__________ una serie di quesiti, cui, in data 20 giugno 2022, sono state fornite le seguenti risposte dal direttore della struttura, __________, e dal responsabile del settore abitativo, __________:

 

" 1. Conferma che il “test d’idoneità” presso il vostro Istituto doveva svolgersi dal 26.05.2022 al 28.05.2022?

[ndr: si] conferma per stage di prova dal 26 maggio al 28 maggio 2022 secondo email inviata al signor RI 1 in data 16.05.2022.

 

2. Conferma inoltre che il signor RI 1 si è presentato unicamente il giorno 26.05.2022?

Avrebbe dovuto presentarsi alle 09.00. È effettivamente arrivato alle 09:30 e a fine giornata ha deciso di non proseguire, riconsegnando le chiavi.

 

3. Quali motivazioni ha dato l’assicurato per interrompere anticipatamente la misura?

Il 26.05.2022 era festivo per cui l’Amministrano era chiusa. Ha comunicato direttamente al gruppo __________ che abitava lontano e gli orari di lavoro (a turni) erano troppo impegnativi. Inoltre, era titubante sulle cure da effettuare alle nostre utenti donne, in quanto era abituato diversamente, ovvero pensava che cure agli uomini svolte da uomini e cure alle donne eseguite da donne.

 

4. Se l’assicurato avesse portato a termine il “test d’idoneità” avrebbe avuto la possibilità di essere assunto presso la vostra struttura?

Il feedback da parte del gruppo abitativo è comunque che abbia mostrato poco interesse nei confronti dell’utenza, ponendo poche domande. Confrontava il nostro metodo di agire con il suo vecchio lavoro.

Difficile fare una valutazione dopo 1 giorno per cui non siamo in grado di comunicare se effettivamente il signor RI 1 sarebbe stato assunto o meno quale Educatore.

 

5. Il profilo personale e professionale del signor RI 1 era conforme alla posizione da voi cercata?

Essendo stato invitato per lo stage di prova, significa che la candidatura era stata visionata e ritenuta idonea per il posto vacante.

 

6. Conferma che il signor RI 1 ha deciso di interrompere anticipatamente la misura?”

 

7. Il posto di lavoro che avrebbe offerto all’assicurato prevedeva un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato? Se a tempo determinato, voglia indicarci la data di inizio e di fine dell’occupazione.

 

8. Voglia indicarci i giorni e gli orari di lavoro (compresi eventuali turni) che l’assicurato avrebbe dovuto svolgere in caso di assunzione.

 

9. Quali mansioni avrebbe dovuto svolgere l’assicurato?

 

10. L’occupazione che sarebbe stata offerta all’interessato era a tempo pieno o parziale? (…)

 

11. In caso di assunzione, quale salario mensile sarebbe stato offerto all’interessato?

 

Ev. contratto sarebbe stato a durata determinata, dal 01.08.2022 al 31.07.2023 – attività al 100% quale educatore con classe di stipendio secondo CCL: 24/10, che corrisponde ad un totale annuo lordo di CHF 86'878 = CHF 6'682.90 lordi per 13 mensilità. (…)” (cfr. doc. 14-15).

 

                                  Invitato a pronunciarsi in merito, l’assicurato ha ripreso le proprie osservazioni del 2 giugno 2022 (cfr. supra e doc. 12) ed aggiunto quanto segue in relazione alle risposte fornite dall’__________, in parte accolte “con stupore”:

 

" a) Giunto alle 09.30 scusandomi ampiamente col personale per un errore di memoria e non certo per un comportamento irrispettoso rispetto agli accordi.

 

b) I giorni di prova sono necessari anche per il soggetto in valutazione, quindi informatomi sull’organizzazione e più precisamente sui turni di lavoro praticati, ho espresso preoccupazione per il rapporto tra lontananza del posto di lavoro e domicilio rispetto all’organizzazione dei turni di lavoro prevedendo essi 11 ore con spezzati non occupabili dalle esigenze dei pasti e delle pause.

 

c) Osservazione sulle cure da effettuare sulle utenti donne: semplicemente ho riportato alla persona in questione l’esperienza personale storica. (…) È palesemente infondato il senso dell’osservazione de __________ in quanto è facilmente provabile e anche visibile sul mio curriculum vitae che ho lavorato in luoghi educativi con persone maggiorenni e minorenni con disabilità operando nelle cure e senza distinzioni di genere.

 

d) Non è possibile mostrare un esasperato indice di interesse e porre un numero troppo elevato di domande nei primi delicati momenti di conoscenza di un gruppo socio-educativo residenziale. A personale discrezione ho posto le domande ritenute necessarie e in numero adeguato senza tuttavia correre il rischio di diventare invadente. Questo tipo di comportamento generalmente è caratterizzato da ragionevolezza e prudenza sia rispetto all’équipe educativa sia rispetto agli ospiti della struttura.

 

e) È del tutto naturale e fisiologico eseguire confronti (…) e portare testimonianza sui metodi educativi utilizzati e conosciuti. Anche per contribuire alla crescita delle conoscenze sociali e professionali.

 

f) Il fatto che l’attività proposta fosse al 100% (alquanto rara nell’ambito socio-educativo a causa del rischio di logoramento professionale e bornout [recte: burnout]) in classe di stipendio 24/10 (educatore con formazione pedagogica o socio-sanitaria inerente la funzione) necessità di un approfondimento (inesistente nelle osservazioni de __________). In realtà non ho mai lavorato in questa classe essendo partito in carriera dalla classe 26 (educatore diplomato) come conseguenza del mio percorso di studio (vedere CCL Istituti Sociali e allego curriculum vitae), fino ad arrivare alla classe 28/11 massima relativa all’ultimo posto di lavoro (…). Soltanto se non viene riconosciuto il mio diploma in Scienze dell’educazione o se mi venisse richiesta un’equipollenza o riconoscimento del diploma da parte del SEFRI lavorerei in classe 24/10 a discrezione del datore di lavoro, che eventualmente potrebbe riconoscermi la differenza tra 24/10 e 28/11 una volta ottenuta questa equipollenza (informo che tra l’altro è in corso da parte della SEFRI la valutazione della mia equipollenza). In ogni caso il datore di lavoro avrebbe dovuto specificare questa questione nelle osservazioni, per rendere evidente le varie prospettive ed evidenziare la situazione di discrepanza.

 

g) Stupisce nell’ “esito” del Rapporto finale inerente: Test d’idoneità leggere di una collaborazione solo sufficiente, dal momento che ho svolto con impegno e correttamente tutti gli svariati lavori che mi sono stati assegnati, anche dopo aver verificato attraverso domande di tale correttezza.

(…).

 

1) Non ho effettuato tutti i giorni di stage previsti in quanto vista la situazione avevo escluso che la situazione lavorativa (considerando tutte le variabili) fosse adeguata e sicura per il futuro e per non accumulare senza motivo la necessità di un rimborso delle spese di trasporto.

 

2) Durante il primo colloquio di conoscenza antecedente ai giorni di stage il Responsabile sig. __________ mi aveva informato sulla possibilità di effettuare anche un solo giorno di stage, rinunciando ai due successivi se l’avessi ritenuto opportuno dopo aver valutato l’insieme, senza che questo dovesse sfociare in ulteriori problemi. Questo accordo purtroppo solo verbale ha influito sulla mia decisione di limitarmi ad 1 giorno.

(…).

 

3) Già durante il periodo dei contatti con __________ era in trattativa per il lavoro attuale di sostegno ai __________ e attendevo il risultato del concorso scolastico __________ svolto nel gennaio 2022 e anche in seguito al quale ho lavorato a tempo parziale tra febbraio e giugno 2022 presso la Scuola __________; ero in atteso di una risposta definitiva per un lavoro a tempo pieno entro la fine di giugno (slittata a fine luglio 2022) di collaborazione con il Servizio di sostegno pedagogico.” (cfr. doc. 18).

 

                                  Il 18 luglio 2022, il ricorrente ha aggiunto che “nel colloquio preventivo ai giorni di prova da effettuare nella struttura __________ avevo chiesto a titolo informativo al capo équipe coordinatore sig. __________ se, sia per effettuare i giorni di prova, sia eventualmente per lavorare nella struttura, essi avessero una camera a disposizione all’interno o nelle vicinanze della struttura per ridurre quanto possibile il problema della distanza del mio domicilio in rapporto ai turni, con risposta negativa” (cfr. doc. 20).

 

                                  Con decisione del 19 luglio 2022, la resistente ha, come visto (cfr. supra consid. 1.1.) sospeso il ricorrente dal diritto alle prestazioni LADI per trentuno giorni (cfr. doc. 21).

 

                                  Con opposizione del 27 luglio 2022, RI 1 ha impugnato la decisione della Sezione del lavoro. A sostegno della bontà della propria decisione di interrompere il test d’idoneità che stava svolgendo presso la __________, a __________, ha fatto valere, sostanzialmente, le argomentazioni poi riprese in sede ricorsuale, e meglio:

 

-        la pretesa eccessiva lunghezza del tragitto tra il proprio domicilio ed il luogo di lavoro, potenzialmente suscettibile di esser resa ancora maggiore, in termini di durata del viaggio, in caso di traffico;

-        la particolarità dei turni di lavoro presso la Fondazione, sia in termini di orari, che in relazione al fatto i turni che non erano continuati;

-        il fatto che quando ha interrotto lo stage di prova in corso aveva già preso contatti con quelli che poi sono stati i suoi datori di lavoro a decorrere, rispettivamente, da giugno e da agosto 2022 (cfr. doc. 22)

 

                                  Con decisione su opposizione del 12 agosto 2022, la Sezione del lavoro ha, come visto (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 24), respinto l’impugnativa presentata dall’assicurato.

 

                                  Dagli atti emerge che dal 29 giugno e sino al 28 agosto 2022, il ricorrente è stato attivo presso il centro di accoglienza di __________ “nell’ambito dell’assistenza __________” (cfr. doc. 28).

                                  Dal 29 agosto 2022 ha, poi, iniziato un’attività lavorativa presso la Sezione delle scuole comunali, ragione per la quale ha annunciato che a decorrere dal tale data aveva “la possibilità di uscire dalla disoccupazione” (cfr. doc. 26).

                                  Il suo nominativo è, infatti, stato annullato dal sistema COLSTA con effetto al 29 agosto 2022, e meglio da quando RI 1 ha iniziato a lavorare come __________ sulla base di due contratti a tempo determinato, scadenti il 16 giugno 2023 (cfr. doc. 27 ed all. A9 e A10 a doc. I).

                                  In particolare le risorse per due programmi di intervento sono state attribuite all’assicurato dal 29 agosto 2022 al 16 giugno 2023; una per “un massimo di 8UD per 36.5 settimane” con indennità di base oraria di fr. 62.62 lordi per UD (cfr. all. A9 a doc. I) e l’altra per “un massimo di 16UD per 36.5 settimane” con indennità di base oraria di fr. 62.62 lordi per UD (cfr. all. A10 a doc. I)

 

                                  Giova rilevare che dall’incarto risulta, poi, che RI 1 ha conseguito un guadagno intermedio lavorando come “__________” dal 14 al 21 febbraio presso la __________, nel mese di marzo __________, ed in maggio in seno __________ (cfr. doc. 28 ed all.).

 

                                  Dagli atti prodotti dall’assicurato in sede ricorsuale emerge, in particolare, che:

 

-        tra gli altri, il 6 maggio 2022 RI 1 ha effettuato un colloquio con __________ di __________, il 18 maggio 2022 presso il __________ di __________ (“assistenza profughi per giugno, luglio e agosto presso __________”) ed il 9 giugno 2022 presso il __________ (che lo aveva contattato il 3 giugno 2022; cfr. all. 4 a doc. IX);

-        degli altri colloqui svolti dal ricorrente tra aprile e giugno 2022 la metà concerne strutture aventi sede nel __________ e che tutti i “giorni di prova/stage” effettuati dall’assicurato hanno avuto luogo nel __________ (__________ e __________) (cfr. all. A3-5 a doc. I);

-        quando era attivo all’80% presso la __________, il suo stipendio rientrava nella classa “28/11” (cfr. all. 5 a doc. IX);

-        tra maggio e novembre 2021 il ricorrente ha partecipato a diversi concorsi, segnatamente:

o   come “operatore 100% presso __________. Si rileva che per tale posizione, a norma dell’art. 1 del Regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato, è attribuita la classe di stipendio 6, che prevede un salario mensile minimo di fr. 5'111.85 ed un massimo di fr. 8'025.55, per una media di 6'568.70 (cfr. all. D1 a doc. XIII);

o   come “capo servizio I 100% presso __________. Si rileva che per tale posizione, a norma dell’art. 1 del Regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato, è attribuita la classe di stipendio 8, che prevede un salario mensile minimo di fr. 5'870.15 ed un massimo di fr. 9'310.10, per una media di 7'590.10 (cfr. all. D3 a doc. XIII);

o   come “curatore al 80/90/100% presso __________”. Si rileva che per tale posizione, a norma dell’art. 1 del Regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato, è attribuita la classe di stipendio 7, che prevede (al 100%, mentre il ricorrente aveva dato la propria disponibilità anche all’80%) un salario mensile minimo di fr. 5'492.70 ed un massimo di fr. 8’667.45, per una media di 7'080.10 (cfr. all. D4 a doc. XIII);

o   come “operatore sociale I al 100% presso __________. Si rileva che per tale posizione, a norma dell’art. 1 del Regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato, è attribuita la classe di stipendio 6, che prevede un salario mensile minimo di fr. 5'111.85 ed un massimo di fr. 8'025.55, per una media di 6'568.70 (cfr. all. D5 a doc. XIII).

 

                          2.8.  Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva – come del resto rammentato anche dalla resistente nella propria risposta di causa (cfr. supra consid. 1.3. e doc. III) - che all’assicurato, in data 27 aprile 2022 è stato assegnato “un posto di lavoro” presso la __________ (cfr. supra consid. 2.7. e doc. 5/1).

                                  Dopo aver preso contatto con l’Istituto, RI 1 ha svolto un colloquio con il “responsabile del settore abitativo”, Jan Römer (cfr. supra consid. 2.7. e doc. 7).

                                  L’incontro ha sortito un esito favorevole, ritenuto che “con piacere” la __________ ha confermato al ricorrente ch’egli avrebbe svolto “lo stage di prova” tra il 26 ed il 28 maggio 2022, e meglio come concordato in occasione proprio del colloquio.

                                  L’URC, venuto, da parte sua, a conoscenza che la prova in questione avrebbe avuto luogo, il 17 maggio 2022 ne ha poi formalizzato lo svolgimento da parte di RI 1 mediante l’assegnazione del test d’idoneità da tenersi dal 26 al 28 maggio 2022 e che il ricorrente ha, poi, interrotto, al termine della prima delle tre giornate previste.

 

                                  È dunque nel contesto dell’assegnazione di un posto di lavoro che deve essere valutata l’interruzione del test d’idoneità da parte dell’assicurato.

 

                                  Le ragioni fatte valere dal medesimo per giustificare l’interruzione dello stage di prova sono, principalmente, da ricondurre, d’un lato, alla distanza tra luogo di lavoro ed il domicilio, ritenuta eccessiva, e, d’altro lato, all’organizzazione dei turni di lavoro, spezzati, anziché continuati, come RI 1 avrebbe invece desiderato. Egli asserisce, poi, che l’eventualità di una sospensione del test al termine della prima giornata sarebbe stata concordata con il responsabile della struttura sin dal colloquio di maggio 2022.

                                 

                                  Su tale ultimo punto, il TCA rileva che con osservazioni del 2 giugno 2022, l’assicurato aveva, come visto (cfr. supra consid. 2.7.), riferito di avere “declinato l’invito per gli altri 2 giorni previsti in seguito a quanto segue” e meglio poiché “1) fondamentalmente l’elemento problematico da considerare è la distanza del luogo di lavoro dal domicilio (…) collegando questi elementi con le esigenze di servizio degli orari e dei turni di lavoro previsti (…) 2) Tempi di percorrenza (…) 3) Il posto di lavoro in questione richiede forzatamente il trasloco del domicilio personale possibile non prima di circa 6 mesi (…)” (cfr. supra consid. 2.7. e doc. 12).

 

                                  E’ stato solamente un mese dopo, e meglio dopo aver preso atto di quanto dichiarato dal responsabile del settore abitativo, __________, e dal direttore, __________, della __________, che – e peraltro dopo aver riferito che quella di non proseguire lo stage era stata una sua scelta (“Non ho effettuato tutti i giorni di stage previsti in quanto vista la situazione avevo escluso che la situazione lavorativa (…) fosse adeguata (…)”) - il ricorrente ha asserito che già “durante il primo colloquio di conoscenza antecedente ai giorni di stage il Responsabile sign. __________ mi aveva informato sulla possibilità di effettuar anche solo un giorno di stage, rinunciando ai due successivi se l’avessi ritenuto opportuno dopo aver valutato l’insieme, senza che questo dovesse sfociare in ulteriori problemi. Questo accordo purtroppo solo verbale ha influito sulla mia decisione di limitarmi ad 1 giorno” (cfr. supra consid. 2.7. e doc. 18) per poi arrivare a sostenere, da ultimo con osservazioni del 20 novembre 2022 che “l’opportunità di svolgere almeno un giorno di stage, anche se poi la decisione URC avrebbe previsto in seguito 3 giorni” era stata “stabilita” con il responsabile del settore abitativo e che quindi aveva agito “completamente in buona fede” (cfr. doc. XVII).

 

                                  In tal senso, giova rammentare che il principio della priorità della dichiarazione della prima ora prevede che, in presenza di due diverse versioni, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 8C_ 246/2021 del 2 luglio 2021 consid. 4.3.; DTF 142 V 590 consid. 5.2; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.2.; STF 8C_483/2017 del 3 novembre 2017; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 5.2. = RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; STF 8C_244/2017 del 24 aprile 2017; DTF 121 V 45 consid. 2a pag. 47).

 

                                  In concreto, le dichiarazioni secondo cui RI 1 avrebbe interrotto il test d’idoneità, in sostanza poiché così concordato con il responsabile del settore abitativo presso la __________ nel caso avesse ritenuto l’occupazione non adeguata, contraddicono quanto inizialmente riferito dal ricorrente, che aveva imputato l’interruzione a motivi sostanzialmente attinenti al luogo di lavoro ed ai turni.

                                  Le dichiarazioni in merito ad un tale accordo con la struttura non trovano, peraltro, alcun riscontro agli atti, né nelle risposte della struttura del 20 giugno 2022 ai quesiti posti dalla Sezione del lavoro (cfr. supra consid. 2.7. e doc. 15), né nella mail di conferma della “prova di lavoro” trasmessa dalla Sezione del lavoro alla __________ (“(…) in allegato trova la comunicazione inerente il Test d’idoneità che dovrà svolgere il signor RI 1, nel periodo 26.05.2022-28.05.2022”; cfr. all. a doc. 10), né nella mail di conferma inviata dalla __________ al diretto interessato, nella quale emerge, anzi, che la fine dello “stage di prova” era prevista per il sabato (“considerando che finisce di sabato”), quindi allo scadere dei tre giorni, senza alcun accenno ad una possibile sospensione al termine della giornata di giovedì (cfr. supra consid. 2.7. e doc. 7).

                                  In concreto, quindi, allorquando il 26 maggio 2022 l’assicurato ha deciso di interrompere lo stage di prova che stava effettuando presso la __________, egli, d’un lato, ha vanificato qualsiasi possibilità di essere assunto presso l’Istituto in questione, e, d’altro lato, a quel momento, non aveva una concreta possibilità alternativa che gli permettesse di non essere più al beneficio delle prestazioni LADI.

                                  Il contratto in base al quale dal 29 giugno al 28 agosto 2022 è stato, poi, attivo nell’accoglienza __________, infatti, è stato sottoscritto dal ricorrente solamente il 24 giugno 2022 (cfr. supra consid. 2.7. e doc. 28). La sua assunzione presso la __________ (per un impiego a tempo determinato, e meglio dal 23 agosto 2022 al 16 giugno 2023) è, invece, stata formalizzata il 23 agosto 2022 (cfr. all. A9 e A10 a doc. I).

 

                                  La possibilità di essere assunto presso la __________, se avesse portato a termine con profitto lo stage di prova, era, invece, ben concreta, ritenuto che si trattava di un’offerta di lavoro effettiva, temporalmente prossima, che per l’eventuale conclusione del contratto di lavoro al ricorrente era già stato chiesto di produrre della documentazione e che il profilo dell’assicurato era idoneo per la posizione in questione (“Essendo stato invitato per lo stage di prova, significa che la candidatura era stata visionata e ritenuta idonea per il posto vacante.”; cfr. supra consid. 2.7. e doc. 15). Non a caso, il ricorrente non ha mai preteso il contrario.

 

                                  Le censure mosse nel senso di una pretesa inadeguatezza dell’occupazione presso la __________ non giovano alla posizione di RI 1.

                                  Sulla distanza tra luogo di domicilio e lavoro, rispettivamente, sulla durata della trasferta, il TCA rileva, infatti, che trattasi di 52.2 km, pari ad una percorrenza di compresa tra i 50 ed i 65 minuti (dati rilevati mediante Google maps, tenendo conto del traffico effettivo, con partenza alle ore 07:00). Ciò non rende l’occupazione inadeguata (cfr. supra consid. 2.4.; art. 16 cpv. 2 LADI).

                                  In tal senso giova, peraltro, accennare al fatto che la distanza domicilio-luogo di lavoro, prima del maggio 2022, non pare avere rappresentato un problema per l’assicurato, e ciò a fronte degli altri colloqui svolti dal medesimo, segnatamente presso il “__________” e la “__________, situati rispettivamente a 39 km con un tempo di percorrenza di 38 minuti ed a 44 km da dove risiede il ricorrente, con un tempo di percorrenza di 45 minuti.

                                  Per i motivi già indicati dall’amministrazione tanto nella decisione su opposizione impugnata, quanto nella propria risposta di causa (cfr. supra consid. 1.1 e 1.3., doc. I e III), nemmeno i prospettati turni di lavoro, depongono a favore dell’inadeguatezza pretesa da RI 1. Neppure sull’organizzazione oraria del lavoro il ricorrente aveva sollevato particolari riserve al momento in cui si è annunciato in disoccupazione, limitandosi ad indicare un’“eventuale preferenza per un orario (con o senza turni) continuato e diurno” (cfr. supra consid. 2.7. e doc. 3).

 

                                  Nemmeno dal profilo salariale l’occupazione presso la __________ sarebbe stata inadeguata, ritenuto che il compenso mensile previsto (a fronte di un guadagno assicurato di fr. 7'434.00; cfr. doc. 1) era di fr. 6'682.90 lordi per 13 mensilità e che tale ammontare, seppur inferiore all’ultimo stipendio percepito dall’assicurato prima di beneficiare delle prestazioni LADI (quando comunque lavorava all’80%), era pure paragonabile a quello attribuito per le posizioni per le quali RI 1 aveva concorso nel 2021 (cfr. supra consid. 2.7. ed all. a doc. XIII), ricordato, peraltro, che per un’occupazione al 100% (42 ore settimanali) quando era attivo nell’estate del 2022 in assistenza __________, egli ha ricevuto un salario lordo sottoposto di fr. 3'907.30 in luglio e di fr. 4'117.30 ad agosto (cfr. all. a doc. 28).

 

                                  In concreto, quindi, il ricorrente non solo non ha immediatamente manifestato la propria disponibilità ad accettare l’eventuale occupazione adeguata, ma ha vanificato qualsiasi possibilità di giungere ad una tale proposta interrompendo lo stage di prova dopo il primo dei tre giorni previsti. 

                                  Egli avrebbe dovuto in ogni caso mostrare interesse per l’occupazione in questione. Interesse che, in concreto, dopo aver effettuato il colloquio presso la struttura il 13 maggio 2022, è scemato in ragione di motivazioni che non rendevano l’occupazione, assegnatagli il 27 aprile 2022 e presso la quale svolgeva uno stage a norma dell’assegnazione al test d’idoneità del 17 maggio, inadeguata.

 

                                  In proposito giova ricordare il principio secondo cui una sospensione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI deve essere inflitta anche se l’assicurato non rifiuta esplicitamente il lavoro ma con il suo comportamento assume il rischio che il posto sia assegnato a un’altra persona e che nella fattispecie è incluso ogni comportamento che comporta la mancata conclusione di un contratto di lavoro (cfr. supra consid. 2.5.).

 

                                  In proposito cfr. 38.2019.23 del 16 ottobre 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N. 47 pag. 259 segg. e menzionata al consid. 2.5.; STCA 38.2021.83 del 14 febbraio 2022 consid. 2.10, STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022.

 

                          2.9.  Per quanto attiene all'entità della sanzione il TCA rammenta che in concreto all’assicurato che, nel contesto dell’assegnazione ad un posto di lavoro, ha interrotto il test d’idoneità assegnatogli, è stata inflitta una sospensione di 31 giorni (cfr. doc. supra consid. 1.1.).

                                  In concreto non esistono elementi atti a qualificare la condotta del ricorrente - equiparabile al rifiuto di un’occupazione adeguata - non come colpa grave, bensì come colpa soltanto mediamente grave o lieve (cfr. supra consid. 2.5.; DTF 130 V 125; STF 8C_650/2017 del 25 giugno 2018 consid. 7.1. citata al consid. 2.6).

 

                                  La sanzione inflitta al ricorrente di 31 giorni si rivela, pertanto, proporzionata alla gravità della colpa (cfr. supra consid. 2.6.; STF 8C_487/2007 del 23 novembre 2007; STF C 166/05 del 1° settembre 2005: sospensione di 35 giorni per avere rifiutato un impiego di durata indeterminata che avrebbe permesso all’assicurato di conseguire un guadagno intermedio; STF C 20/06 del 30 ottobre 2006; STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con giudizio 8C_132/2021 del 10 marzo 2021; STCA 38.2020.13 del 22 giugno 2020; STCA 38.2021.83 del 31 gennaio 2022).

 

                                  In concreto la soluzione di confermare la sospensione di 31 giorni si giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_712/2020 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.4.; STF 8C_67/2020, 8C_127/2020 del 23 luglio 2020; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid. 4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

 

                                   La decisione su opposizione del 12 agosto 2022 deve, conseguentemente, essere confermata.

 

                        2.10.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto il ricorso è del 9 settembre 2022, per cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti