Incarto n.
38.2022.72

 

CL/DC

Lugano

16 gennaio 2023

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 12 settembre 2022 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 28 luglio 2022 emanata da

 

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  Con decisione su opposizione del 28 luglio 2022 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 23 marzo 2022 (cfr. doc. 20) negando a RI 1 - annunciatosi presso l’Ufficio regionale di collocamento di __________ in data 6 settembre 2021 dichiarando una disponibilità al 100% quale piastrellista (cfr. doc. 1, 5 ed all. a doc. 27bis) - il diritto all’indennità di disoccupazione a far tempo dal 22 dicembre 2021. Nella decisione su opposizione, l’amministrazione ha infatti ritenuto che l’assicurato non può essere considerato residente in Svizzera (bensì in Italia, dove si trovano la moglie ed il figlio), né qualificato come vero o falso frontaliere ed ha, in particolare, motivato come segue il proprio provvedimento:

 

" (…)

3. (…) il fatto che la moglie ed il figlio dell'interessato risiedono a __________ (dove il signor RI 1 dispone peraltro di un'abitazione in comodato d'uso) costituisce un elemento di centrale importanza. Il fatto di aver stipulato delle polizze assicurative, l'aver individuato un medico curante a __________, il disporre di un abbonamento telefonico o della proprietà su un veicolo, rispettivamente l'avere una volontà soggettiva di ricongiungersi in Svizzera con la moglie ed il figlio, non sono elementi sufficienti a sovvertire la preminenza del criterio riconducibile ai legami famigliari che, attualmente, si situano a __________. La giurisprudenza attribuisce a tale criterio una rilevanza centrale, sovvertibile solo in specifici casi, riconducibili a fattispecie in cui sono coinvolti assicurati con attività di carattere stagionale e con orari di lavoro soggetti a variazioni.

La centralità delle relazioni familiari, nel caso del signor RI 1, emerge anche dal fatto di aver raggiunto la moglie ed il figlio durante le festività natalizie, nonostante la situazione pandemica richiedesse una particolare attenzione alle disposizioni delle autorità, segnatamente per quanto riguarda eventuali restrizioni di viaggio, in relazione alla pandemia di COVID 19, correndo dunque il rischio di non poter rientrare; tant'è che egli non risulta aver prenotato il viaggio di ritorno con traghetto, prima della sua partenza. (…)

Ritenuto che, come esposto poc'anzi, la famiglia dell'assicurato (in particolare moglie e figlio), vive a __________, la residenza effettiva del signor RI 1 non può essere situata a __________, ove l'assicurato dispone di un appartamento di 2,5 locali. Al più, l'appartamento in questione può costituire una dimora secondaria. A maggior ragione s'impone collocare il centro degli interessi a __________, ritenuto - fra l'altro - che egli ha dichiarato di essere "saldamente coniugato" (cfr. scritto 10 marzo 2022, risposta alla domanda n. 5) (…).

4. Considerato che l'interessato non ha la residenza in Svizzera, bensì in Italia, rimane ora da stabilire se egli ha diritto alle prestazioni della LADI sulla base delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. punto 2.3). In merito ai propri rientri in Italia, il signor RI 1 ha dichiarato di recarsi a __________ presso la famiglia durante le vacanze, due volte all'anno nel periodo precedente l'iscrizione in disoccupazione e, altresì, di avere intenzione di rientrare almeno 3 volte all'anno (cfr. scritto 10 marzo 2022 all'UG, in risposta alle domande 39 e 40). (…) Nel caso concreto, non è comunque possibile applicare le disposizioni dei falsi lavoratori frontalieri all'interessato. Infatti, egli non può essere qualificato come falso frontaliero ai sensi dell'art. 65 cpv. 2 terza frase RB, con eventuale diritto di scelta dello Stato in cui fare valere le prestazioni (Stato di residenza o Stato dell'ultima attività), in quanto non rientra nella categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri"), di cui fanno parte segnatamente le persone che lavorano a bordo di una nave (art. 11 par. 4 RB), le persone che normalmente esercitano la loro attività in due o più Stati membri (art. 13 RB) e le persone cui si applica un accordo come quello menzionato all'articolo 16 paragrafo I RB (Circ. ID 883 marg. A30; cfr. STCA 38.2014.10 del 6 agosto 2014 consid. 2.4. e riferimenti citati; STCA 38.2016.62 del 15 marzo 2017, consid. 2.6).”

                                  A sostegno delle proprie argomentazioni, l’amministrazione ha richiamato le decisioni di questa Corte 38.2015.44 del 18 maggio 2016, 38.2016.62 del 15 marzo 2017 e 38.2017.57 del 14 dicembre 2017 e concluso che:

 

" (…) Nel caso in rassegna, l'interessato dal 2019 lavora come pavimentista con contratti che l'hanno occupato nei normali giorni di lavoro, compresi fra il lunedì ed il venerdì. Pertanto, la situazione lavorativa dell'interessato, dal 2019 ad oggi, risulta essere stabile, con giorni di lavoro regolari, suddivisi sui giorni feriali della settimana, ancorché l'occupazione attualmente svolta presso __________ di __________ sia ad ore.

Alla luce di quanto precede non può dunque essere riconosciuto all'assicurato lo statuto di falso lavoratore frontaliere e quindi non sussiste nessun diritto all'indennità di disoccupazione in Svizzera in virtù della facoltà di scelta concessa dall'art. 65 RB.

Pertanto, neppure sulla base delle disposizioni di diritto internazionale, l’assicurato può beneficiare delle prestazioni di disoccupazione in Svizzera.

Al riguardo, il TCA si è peraltro espresso così: "È indubbio che tale soluzione può risultare svantaggiosa per l'assicurato. Ciò deriva tuttavia dall'assenza di armonizzazione del livello delle prestazioni di sicurezza sociale a livello europeo (cfr. Cattaneo, "Assurance-chòmage et droit du travail; quelques cas tessinois" in op. cit. pag. 90-91) e dalla scelta di porre a carico dei Paesi di residenza i lavoratori frontalieri in disoccupazione completa" (cfr. STCA 38.2015.61 del 16 dicembre 2015 consid. 2.5). (…)” (cfr. all. A doc. I)

 

                          1.2.  Contro la decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato dal sindacato RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo di essere “posto al beneficio delle prestazioni LADI, retroattivamente da quando ha fatto valere il diritto all'indennità di disoccupazione parziale, senza alcuna restrizione”, oltre a protestare “tasse, spese e ripetibili” che non ha quantificato (cfr. doc. I).

 

                                  A sostegno delle pretese del proprio assistito, il rappresentante ha fatto valere che il ricorrente risiede effettivamente in Svizzera - dove ha locato un appartamento, stipulato un’assicurazione LAMal, scelto il proprio medico di famiglia, acquistato e targato un’autovettura, stipulato un contratto di telefonia mobile, paga il canone Serafe, sottoscritto “nell’ambito del terzo pilastro (…) una polizza vita” per cui versa fr. 300.- al mese, dove ha una supercard, fa lunghe passeggiate e degli zii, cui renderebbe vita talvolta nel fine settimana, risiederebbero, segnatamente nel Canton __________ - e non Italia, dove, invece, vivono la moglie ed il figlio i quali, da parte loro, terminati gli studi liceali di quest’ultimo, avrebbero intenzione di raggiungere RI 1 in Svizzera.

                                  Nel nostro Paese, ha precisato il sindacato RA 1, il ricorrente sarebbe giunto per motivi lavorativi, poiché “chiamato da un amico fraterno, come operaio specializzato nell’edilizia allargata” (__________), stabilendosi e lavorando dapprima oltre Gottardo, da dove, dopo aver perso il lavoro e, a suo dire, per motivi legati alla lingua, a dicembre 2020 si sarebbe poi spostato verso il Ticino. L’iscrizione di RI 1 all’AIRE, precisa, poi, il rappresentante, sarebbe avvenuta unicamente il 26 aprile 2022 “siccome prima non era a conoscenza di questa possibilità. Infatti, se la permanenza estera è transitoria l’obbligo di iscrizione all’AIRE decade”.

 

                                  In __________, l’assicurato farebbe invece rientro poche volte l’anno, e meglio nei “periodi delle vacanze che in genere passa con la famiglia in __________”. Questo già soltanto in ragione della pretesa ampia durata (che una volta indica corrispondere a “12/13 ore” ed un’altra a “ca. 15 ore”, poi a “perlomeno una quindicina di ore”) del viaggio via terra (“da __________ si sposta in treno fino a __________. Da qui prende la coincidenza per recarsi fino a __________”) e mare (“poi con il __________ (…) giunge a __________”; modalità di trasferta che il ricorrente preferirebbe rispetto all’aereo), paragonabile, a detta del rappresentante, ad una trasferta verso la __________, distante 1'400 chilometri, con costi che secondo la tesi ricorsuale “si aggirano attorno a ca. 300 euro”. In tale contesto, viene precisato che il soggiorno in Patria del ricorrente tra dicembre 2021 e febbraio 2022 si è protratto “a causa delle restrizioni Covid” e non, quindi, per volontà del suo assistito.

                                  L’attività che RI 1 svolge, a detta del rappresentante a tempo parziale, “alle dipendenze di __________ di __________, il quale lo utilizza a dipendenza della mole di lavoro” andrebbe “avanti a singhiozzo”, in modo “non pianificabile” ed anche questa circostanza renderebbe, a mente del rappresentante, difficili i trasferimenti dell’assicurato verso la __________ “visti i tempi e le difficoltà di trasferimento”.

 

                                  In particolare, con riferimento al fatto che per beneficiare delle prestazioni LADI l’assicurato deve risiedere in Svizzera (art. 8 cpv. 1 lett. c LADI) e che ciò comporta che l’assicurato risieda effettivamente nel nostro Paese, abbia l'intenzione di conservare la residenza in Svizzera durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali, il rappresentante del ricorrente ritiene che per quanto attiene alla valutazione di tale ultimo criterio non debba prevalere il fatto che la famiglia dell’assicurato risieda all’estero. Ciò ritenuto che:

 

" (…) attualmente la base legale non è questa e non codifica affatto la residenza dei familiari come propedeutica all’assegnazione del diritto” alle prestazioni e ritenuto che sarebbe “solo nel quadro della giurisprudenza che si ragione sul centro delle relazioni personali, dunque vi è anche una gerarchia delle norme da rispettare e tenere presente nella valutazione complessiva.

(…) “non v'è dubbio che moglie e figlio vivono a __________, ma questa circostanza non può e non deve da sola, rovesciare tutti gli altri presupposti perché vorrebbe dire attribuirgli una importanza assolutamente centrale maggioritaria e diciamo quasi esclusiva, andando a sovvertire il principio legale di base che è la residenza. Poi quelli familiari non sono gli unici interessi sociali. In questo contesto, la famiglia rappresenta sicuramente un indizio al pari degli altri, senz'altro molto importante, quindi da valutare proporzionalmente in misura maggiore rispetto agli altri indizi, ma non può superare una certa soglia nella proporzione. (…)”

 

                                  Il Sindacato osserva, sempre in relazione al criterio della residenza, che:

 

" (…) vale la pena riprendere quanto disposto dalla marginale A80 della circolare sulle ripercussioni al regolamento CE 883/2004 che indica; la determinazione della competenza dello stato di residenza non deve essere praticata mediante un'interpretazione troppo ampia della nozione di residenza. Vale piuttosto il presupposto che i lavoratori risiedono nel luogo dove hanno un impiego fisso (A83)

Al contrario per escludere la residenza valgono invece alcuni criteri quali il pendolarismo, il rientro settimanale (A84 e A84a A85), da verificare soprattutto nei casi di persone molto mobili oppure di soggetti aventi condizioni relativamente instabili, poi la durata e la continuità della presenza su territorio, la situazione della persona, quali tipi di attività... Evidentemente, nel caso in esame richiamando l'ampia descrizione in premessa, la presenza annua sul territorio, la stabilità, la durata, il contratto di lavoro in essere, il tipo di permesso, i rientri in Italia limitati, la cornice materiale di fondo, quindi il contratto di locazione, il medico, I’assicurazione malattia, l’auto, la polizza vita ecc... la tempistica nel raggiungere il luogo d'origine (oltre ai costi), anche con buona volontà facciamo davvero fatica a situare la residenza effettiva in Italia. A ciò si aggiungono i programmi futuri che sono quelli di portare i familiari in Ticino quando sarà possibile.”

 

                                  Il rappresentante fa, poi, valere che la questione relativa alla residenza e quindi al centro degli interessi, nemmeno dovrebbe entrare in considerazione, dal momento che il suo assistito sarebbe in realtà, parzialmente (e non totalmente) disoccupato siccome, “sin da quando fa vale il diritto dispone di un contratto di lavoro che esplica i suoi effetti”.

                                  Precisando che la “marginale A72 indica che la disoccupazione parziale coincide con la nozione svizzera di lavoro ridotto (rammentiamo che i lavoratori esteri hanno ridotto al lavoro ridotto senza alcun esame della residenza solo perché legati da un contratto di Iavoro); si tratta di un contratto ancora in vigore che prevede un orario temporaneamente ridotto”, il rappresentante precisa che nel caso di un assicurato parzialmente disoccupato “la base legale internazionale (…) chiara e specifica” sarebbe da identificare nell’art. 65 cpv. 1 del RB 883/2004, di modo che “ogni domanda riguardo alla residenza concreta e quindi al centro degli interessi, non ha luogo perché subordinata solo alla disoccupazione totale e/o completa”:

 

" (…) Infatti, il cpv. 1 e 2 disciplinano proprio la differenza del diritto nel caso di disoccupati totali e di disoccupati parziali, oltre a dare indicazioni riguardo ai falsi frontalieri.

In buona sostanza, il requisito della residenza, segnatamente il centro degli interessi, come emergente dalla giurisprudenza non si applica, quando siamo confrontati con dei disoccupati parziali di area UE. (…)”

 

                                  Il rappresentante osserva, infine, che nell’eventualità in cui RI 1 - che “rientra in Italia solo un paio di volte all’anno in modo standardizzato a cui possono aggiungersi delle occasioni brevi e puntuali che però in base alla normativa, senza andar a spulciare più di tanto non contano” e che “non è chiaramente un pendolare” - dovesse essere ritenuto residente in Italia, egli dovrebbe, comunque, avere diritto alle prestazioni LADI in quanto gli spetterebbe il diritto “di scelta perché falso frontaliere”.

                                  A tal fine, il sindacato RA 1 rammenta che con sentenza STF 8C 432/2021 del 20 gennaio 2022, pubblicata come DTF 148 V 209:

 

" (…) i giudici del TF hanno riconosciuto il falso frontaliere ad un soggetto attivo in Svizzera da pochi mesi, quindi con scarsissime relazioni territoriali, che abitava presso le case messe a disposizione dal datore di lavoro (le cosiddette baracche), impiegato presso un'agenzia interinale e via dicendo. Insomma, siamo di fronte all'antologia del lavoratore precario. Ora la lettura giuridica del caso in esame è piuttosto chiara e conduce in primo al riconoscimento delle prestazioni siccome l'assicurato ha fatto valere il diritto proprio con la formula del guadagno intermedio. In secondo luogo, la residenza abituale si situa senza ombra di dubbio in svizzera e terzo in ogni caso sarebbe almeno da considerare falso frontaliere. (…)”

 

                                  Da ultimo, il ricorrente ha chiesto la sua audizione “affinché (…) possa riferire e/o semplicemente confermare, se del caso, le sue condizioni quadro fattuali dalle quali si prende spunto per riconoscere oppure per negare il diritto alle prestazioni LADI” (cfr. doc. I).

 

                          1.3.  Il 6 ottobre 2022 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione del ricorso. L’amministrazione ha, innanzitutto, osservato che il ricorrente non si trova, contrariamente a quanto invece preteso, in disoccupazione parziale, e meglio come segue:

 

" (…) Il contratto con __________ è giunto a termine il 3 settembre 2021 (doc. 7/4). Di conseguenza, l'assicurato si è nuovamente iscritto in disoccupazione il 6 settembre 2021 alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno (doc. 1-4).

A quel momento egli era totalmente disoccupato, essendo scaduto il contatto con la precitata azienda, presso la quale era occupato al 100%. Si vedano, al riguardo, anche i "dati base" registrati nel sistema COLSTA, (doc. 3, sul quale è presente la dicitura "totalmente disoccupato"), nonché il Modulo di iscrizione all'URC (doc. 1, in particolare risposta alla domanda 6.1), rispettivamente il doc. 4 ("print screen" dalla banca dati COLSTA, dal quale si rileva la data di registrazione del modulo, avvenuta l'8 settembre 2022).

Dal 15 settembre 2021 il signor RI 1 ha reperito un nuovo lavoro (ad ore e su chiamata) presso la ditta __________ di __________, annunciando guadagno intermedio.

Alla luce di quanto precede, si contestano categoricamente le argomentazioni ricorsuali, secondo cui il ricorrente si troverebbe in disoccupazione "parziale" (…)

Dal momento del suo annuncio in disoccupazione, il 6 settembre 2021, il ricorrente rientra nella definizione di cui all'art. 10 cpv. 1 LADI, stante la quale è considerato totalmente disoccupato chi non è vincolato da un rapporto di lavoro e cerca un'occupazione a tempo pieno. Infatti, egli non era più vincolato da un contratto di lavoro con la ditta __________, essendo quest'ultimo incontestabilmente giunto a termine il 3 settembre 2021. Ergo, il ricorrente non può essere ritenuto quale disoccupato parziale per il solo fatto di conseguire un guadagno intermedio, Iavorando a ore presso una ditta (in casu: __________ di __________), posteriormente all'iscrizione in disoccupazione. Semmai, il guadagno intermedio è una conseguenza della disoccupazione totale, che non spalanca tuttavia il diritto di percepire le indennità LADI in Svizzera. Questo, né dal profilo del diritto interno, né dal profilo del diritto comunitario. La situazione avrebbe potuto essere valutata diversamente qualora l'assicurato avesse avuto in prospettiva il proseguimento della propria attività con __________ e se la sua attività fosse stata "temporaneamente" sospesa, potendo tornare al lavoro in qualsiasi momento, quest'ultima circostanza da intendersi quale "mera possibilità giuridica di riprendere il lavoro" (cfr. Circ. ID 883, marg. A 38, nonché STF 8C 248/2018 del 19 novembre 2018 (…). Non potendo entrare in linea di conto la tesi ricorsuale incentrata sulla disoccupazione parziale, si ritiene che, a giusta ragione, I'UG abbia esaminato la fattispecie dal profilo della residenza.

 

                                  Rinviando ai motivi già esposti nella propria decisione su opposizione, la Sezione del lavoro ha precisato che “l'assicurato non adempie ai presupposti della residenza, né ai sensi del diritto interno, né dal profilo del diritto internazionale”, osservando, peraltro, che:

 

" (…) anche nella denegata ipotesi in cui l'assicurato dovesse essere ritenuto quale falso frontaliere ai sensi del diritto internazionale, rimane il fatto che egli non era a disposizione del mercato del Iavoro, circostanza che implica comunque la negazione del diritto alle prestazioni LADI. Al riguardo, si rileva che l'interessato è partito in __________ per le festività natalizie concordate con l'URC sino al 31 dicembre 2021, facendo però rientro in Svizzera solo il 16 febbraio 2022, senza che avesse tempestivamente avvisato l'URC e/o la Cassa in merito agli asseriti impedimenti al rientro. A giustificazione di tale assenza, l'assicurato ha infatti esibito dei certificati medici solo il 31 gennaio 2022, peraltro su richiesta dell'URC, a distanza di settimane dalle evocate inabilità. Del resto, la Cassa disoccupazione, mediante decisione 6 marzo 2022, ha negato al ricorrente il diritto alle indennità dal 29 al 31 dicembre 2021, rispettivamente dal 1 º al 23 gennaio 2022 (doc. 27).

Per quanto riguarda l’allegata impossibilità al rientro a causa del Green Pass e dell'esigenza di due vaccinazioni, si ritiene che spettasse al ricorrente pianificare il viaggio tenendo conto dei rischi legati alla pandemia i quali, nel periodo in parola, erano tutt'altro che teorici.

Non da ultimo, il 3 gennaio 2022 l'URC ha assegnato al signor RI 1 un corso collettivo di riqualificazione dal 7 al 25 febbraio 2022 presso __________. Il 7 febbraio 2022 l'interessato non si è però collegato da remoto, nonostante un esplicito invito (cfr. doc. 14/1: e-mail della formatrice, signora __________, all'URC). Si veda, inoltre, anche lo scritto e-mail 3 febbraio 2022 di __________ all’assicurato (doc. 14/2) (…) Questo modo di porsi nei confronti degli uffici di collocamento e degli organizzatori di provvedimenti del mercato del lavoro non depone a favore di un'effettiva disponibilità per il mercato del lavoro in Svizzera. Basti rilevare che il corso in questione può essere seguito anche da remoto e che il 7 febbraio 2022 non risulta che l'assicurato avesse impedimenti di carattere medico. Tanto meno ha fatto valere impedimenti di carattere tecnico. II fatto che il ricorrente abbia partecipato al corso nei giorni 18 e 22 febbraio 2022 (doc. 14/3), adempiendo al proprio obbligo una volta rientrato in Svizzera, non muta la sostanza. Per inciso, si rileva che l'osservanza degli obblighi derivanti dall’iscrizione in disoccupazione non si esaurisce nella sola presentazione di candidature per posta elettronica, ma occorre una concreta disponibilità a sottostare agli obblighi di controllo ed alle misure decise dagli URC, ciò che implica un'effettiva e costante presenza in sul territorio.

 

4. A partire dal rientro in Svizzera, non risultano sostanziali cambiamenti nella situazione occupazionale del ricorrente, avendo egli lavorato - sempre su chiamata - per __________ di __________, intraprendendo ricerche di lavoro esclusivamente tramite posta elettronica (doc. 23). Questo, sino al 22 luglio 2022. ll 23 luglio 2022 il ricorrente è partito in __________ sino al 22 agosto 2022, (cfr. doc. c, allegato al ricorso, contenente la copia dei biglietti di andata e ritorno con il traghetto). Fra il 23 luglio ed il 21 agosto 2022 il ricorrente non ha quindi lavorato, trovandosi presso la famiglia in __________ (cfr. moduli IPA e Attestati di guadagno intermedio, doc. 22).

(…) Per quanto riguarda il guadagno intermedio conseguito dopo l'iscrizione in disoccupazione, va rilevato che né nell'incarto della Cassa disoccupazione, né nella banca dati COLSTA risultano registrati dei formali contratti di lavoro con la ditta __________ di __________, rispettivamente con __________, società, quest'ultima, per la quale il signor RI 1 ha effettuato delle ore lavorative tra il 18 ed il 22 luglio 2022. Non è quindi dato automaticamente concludere che si tratti di contratti di lavoro con obbligo di osservanza e che, durante i giorni nei quali non era occupato (a dipendenza dei mesi si tratta anche di parecchi giorni consecutivi) il ricorrente rimanesse in attesa di una chiamata.

Ad ogni modo, fra il 23 luglio 2022 ed il 21 agosto 2022 il ricorrente non era disponibile al collocamento, trovandosi presso la famiglia in __________. Questa partenza è avvenuta senza che sia dato riscontrare un esplicito consenso da parte dell'URC in relazione alla fruizione di un mese di vacanza (cfr. doc. 26, protocollo relativo al colloquio del 19 luglio 2022, dal quale emerge che il consulente non ha saputo indicare se l'assicurato avrebbe potuto fruire di vacanze). Quest'ultima circostanza non esimeva tuttavia il signor RI 1 dall'esigere una chiara risposta a parte del proprio consulente, prima di partire per un mese.

In sintesi, neppure l'assenza dal territorio elvetico nel periodo fra il 23 luglio ed il 21 agosto 2022 depone a favore di un'effettiva disponibilità al collocamento in Svizzera. Anche volendo prescindere dal fatto che l'assicurato non rientra in una delle categorie di lavoratori diversi dai frontalieri ("frontalieri non veri") di cui fanno parte segnatamente le persone che Iavorano a bordo di una nave (art. 11 par. 4 RB), le persone che normalmente esercitano la loro attività in due o più Stati membri (art. 13 RB) e le persone cui si applica un accordo come quello menzionato all'articolo 16 paragrafo 1 RB, e quand'anche si dovesse accertare, sulla base di estratti bancari o altre evidenze, una maggiore probabilità di permanenza in Svizzera durante i periodi nei quali ha lavorato per __________, il ricorrente non potrebbe comunque avvalersi, a mente di questo Ufficio, del diritto alle indennità di disoccupazione. Questo, per il fatto che a partire da dicembre 2021 egli è stato a disposizione degli uffici di collocamento elvetici solo ad intermittenza. La prolungata assenza fra gennaio e febbraio 2022 presso la famiglia in __________ è stata giustificata solo in un secondo tempo, per di più con certificati medici esteri esibiti tardivamente. Mentre l'assenza fra luglio e agosto 2022 non era stata approvata dall'URC.”

 

                                  Infine, quanto alla sentenza del Tribunale federale richiamata nel ricorso, l’amministrazione ha osservato quanto segue:

 

" (…) nella fattispecie che ci occupa, a differenza di quella esaminata dal Tribunale federale, il ricorrente era vincolato da un contratto di lavoro sino al 3 settembre 2022 con __________. Dopo l'iscrizione in disoccupazione egli non ha più lavorato per la ditta in questione, né aveva in previsione un rinnovo del contratto. Ne discende che la situazione del signor RI 1 non può essere assimilata a quella di cui alla precitata sentenza del TF. Soprattutto, si ribadisce che non si è in presenza di un caso di disoccupazione parziale, né di "lavoro ridotto" ai sensi del diritto comunitario.” (cfr. doc. III)

 

                          1.4.  Con replica del 24 ottobre 2022, il sindacato RA 1, in rappresentanza di RI 1, ha osservato quanto segue:

 

" (…) In realtà nel caso in esame l'autorità incaricata di applicare la legge, avrebbe dovuto piuttosto porsi la domanda giuridico-assicurativa, se la decisione di rifiuto delle prestazioni nel caso nella fattispecie e nelle circostanze date, sia ragionevolmente equa, soprattutto proporzionale e quindi legittima, tenuto conto che con questo provvedimento si rinvia l'assicurato a controllare la disoccupazione in Italia, pur essendoci una dimora stabile, dei contratti in essere, una vita che esplica tanti elementi, delle relazioni consolidate e vieppiù in via di sviluppo. Insomma, un progetto di vita e una programmazione che viene troncato di netto. D'altro canto, il guadagno intermedio, nell'ambito della normativa NASTI ossia la disciplina della disoccupazione italiana, semplicemente non esiste; o si è disoccupati in modo totale oppure non si è disoccupati, non c'è Ia via di mezzo e quest'aspetto, a prescindere dalla normativa internazionale rappresenta una delle disparità di trattamento con assicurati residenti nel territorio.

Più direttamente nel merito, le ragioni per le quali abbiamo promosso ricorso, in successione ed in ordine tra loro, sono almeno tre; è acclarata la residenza abituale e sostanziale in Svizzera ai sensi della Ladi quale argomentazione prioritaria. Subordinatamente, sempre in ordine, trattandosi di fatto di disoccupazione parziale, il criterio della residenza sostanziale non si pratica e l'assicurato ha diritto all'indennità posto che gli altri requisiti sono soddisfatti. Da ultimo, qualora entrambi i presupposti precedenti siano carenti, egli quale falso frontaliere avrebbe il diritto di scelta e dunque essendo a disposizione del mercato del lavoro Ticinese esercita il diritto d'opzione.”

 

                                  Sulla residenza del proprio assistito, il rappresentante ha ribadito che l’amministrazione:

 

" (…) nega il criterio della residenza facendo assurgere a un ruolo centrale, diciamo esclusivo, la circostanza che la moglie vive a __________ in __________. Nella pronuncia del TF 8C 432/2021, già citata, a cui la sezione lavoro sembra dare una scarsa importanza, i giudici del TF non hanno trattato solo l’aspetto, sicuramente centrale, del diritto alla disoccupazione per un lavoratore svolgente attività tempo parziale, ma bensì hanno pure evocato la residenza sostanziale e i criteri che la contraddistinguono. Evidentemente senza voler forzare l'interpretazione, in questa pronuncia vi è un significato politico/giuridico che va ben oltre la casistica da loro trattato, ossia con una portata di carattere più generale. Quella casistica corrisponde a quanto di più fragile e precario possa oggettivamente esistere in un mercato del Iavoro trasformato nella sua organizzazione ed in una società con una accentuata ed accresciuta mobilità.

Infatti, è stato riconosciuto il diritto all'indennità di disoccupazione, per un lavoratore edile che esercitava in Svizzera da soli 5.5 mesi (neanche il minimo di un anno per accedere al diritto basandosi solo sulla normativa Ladi), che esercitava alle dipendenze di un'agenzia interinale, con un permesso tipo L, vale a dire limitato nel tempo, che alloggiava in una costruzione ammobiliata messa a disposizione del datore di lavoro (ciò che è ulteriore indice di fragilità) e che da ultimo dista 1.5 ore di trasporto dal suo paese sito all'estero. l giudici hanno accordato il diritto, facendo valere prioritariamente che l'anno successivo in esito ad una promessa di lavoro/impiego, che per principio è vaga se rapportata ad un'agenzia interinale, avrebbe ripreso l'impiego come in effetti è poi avvenuto. Ebbene, a titolo solo di transenna, la promessa di un impiego, corrisponde analogicamente al programma di volere rimanere in Svizzera per il futuro del ricorrente. Evidentemente, rapportando la fattispecie della sentenza con la situazione del caso in esame e le condizioni che sorreggono la condizione del ricorrente (permesso B, impiego a tempo parziale, una locazione, un'auto, una polizza vita, la grande lontananza, in svizzera già da qualche anno, e via dicendo, ecc...), ossia la massima fragilità a fronte di una stabilità piuttosto strutturata quindi con tratti in essere, prima di andare a domandarsi se siamo confrontati con un vulnus giuridico, come noi crediamo stride soprattutto il buon senso. Non c'è alcuna proporzione tra le casistiche ma piuttosto una enorme e palese discriminazione nella misura in cui ad un soggetto che è presente sul territorio si nega il diritto pur avendo pagato i contributi e pur non potendo far valere, oggettivamente e soggettivamente il diritto alla disoccupazione parziale in Italia, sia perché non c'è questa prestazione sia perché vi è un impedimento chiaro nell'esercizio dovendo rimanere in attesa della chiamata a lavoro. Il ricorrente può abbandonare il territorio ma solo nel fine settimana.

Nell'ambito della libera circolazione delle persone derivante dagli accordi internazionali, benché questa concezione presenta delle limitazioni e non è assoluta, in definitiva si concretizzano due costellazioni; il permesso per l'esercizio di un'attività lavorativa e il permesso per vivere in Svizzera (per studi, per vivere con il coniuge, redditieri ecc ...) quando però si dispone di risorse proprie. Ebbene il ricorrente è titolare di un permesso di lavoro attivo, ossia in legame con uno scopo ed una sua funzione e dunque la sua residenza/dimora è giustificata anche da questo punto di vista, con una traiettoria e una proiezione a lungo termine. Questo elemento vale a dire l'intenzione di continuare a riedervi è in stretto legame con la residenza medesima siccome non può esserci l'intenzione di continuare a risiedervi se non c'è già la residenza effettiva. Rammentiamo che il ricorrente ha affermato questo concetto ripetutamente ed a fronte della promessa dell'impiego evocata dai giudici federali ha perlomeno un identico valore”.

 

                                  Il rappresentante ribadisce, poi, che il proprio assistito sarebbe parzialmente e non totalmente disoccupato, e ciò almeno dal 15 settembre 2021, allorquando ha avviato “una relazione contrattuale con l'impresa __________ di __________, con cui non ha sottoscritto un contratto di lavoro scritto, a tempo parziale continuando però a cercare un impiego a tempo pieno.”.

 

                                  Da tale momento, evidenzia il sindacato RA 1, RI 1:

 

" (…) ha sempre effettuato le ricerche di lavoro per quanto abbia ricevuto una sanzione per ricerche qualitativamente insufficienti che non inficia la sostanza, ossia che le ricerche le ha sempre fatte, cerca un impiego a tempo pieno ed è sempre a disposizione del mercato del lavoro. Tutt'altro che non sia a disposizione; le ricerche effettuate fino ad ora sono un fatto incontrovertibile, altro che non è a concretamente disposizione come afferma la sezione lavoro. (…) Che poi nel periodo di assenza per le ferie, ci sia stato un posticipo nei termini, sarà anche vero, ma non si scambia e non si confonde la presunta indisponibilità al collocamento con la negazione del diritto all'indennità, se concretamente legittima e fondata, dal profilo Ladi, tanto più che il motivo del posticipo era rappresentato da normative stringenti e non superabili. Ritrovarsi all'estero quando è stata introdotta una normativa in condizioni di urgenza non può essere addebitato all'assicurato. Vale per lui ma anche per tanti altri cittadini svizzeri che in quel periodo si sono recati all'estero e si sono trovati in una condizione similare. La stampa ne ha dato risalto e dunque si trattava di un fenomeno che è accaduto. (…) la vicenda evocata dalla controparte della durata dell'assenza in inverno, come la presunta assenza ad un corso da remoto, che in realtà sembra più una trappola, casomai va sanzionata in modo mirato e dunque non c'entra affatto con la disponibilità. Addirittura, la sezione lavoro, lascia intendere che l'impiego di una settimana presso la __________ rappresenti un aspetto negativo. In realtà, il ricorrente ha esercitato alle dipendenze di quest'azienda, su intermediazione dello stesso __________, il quale in quel periodo non aveva lavoro e lo ha inviato presso un'azienda conoscente, ma d'altra parte piuttosto è ancora un altro indice di disponibilità. Da ultimo, non corrisponde al vero che nell'ultimo periodo estivo, il ricorrente non abbia avvisato il suo collocatore rispetto alle vacanze effettuate tra luglio ed agosto, come si vede dal verbale di colloquio (cfr. allegato). Del resto, bisogna pure rammentare che siamo confrontati con una situazione del tutto particolare laddove l'assicurato controlla la disoccupazione da molti mesi ma senza ricevere le prestazioni.”

 

                                  Quanto, poi, all’eventuale considerazione del proprio assistito come falso frontaliere, il rappresentante osserva quanto segue:

 

" (…) davvero facciamo fatica a comprendere le ragioni per le quali il ricorrente non possa essere giudicato tale. Egli vive in Ticino, per un periodo che varia da 10 fino a 11 mesi l'anno. Anzi detta nel modo corretto egli vive in Ticino durante tutto l’anno, ma si assenta per beneficare di periodi di vacanze che anche dalla circolare di applicazione e dalla prassi non sono giudicate influenti ai fini di questo presupposto e sono ammissibili. Al tempo stesso la messa a disposizione del mercato del lavoro è data e dunque come si fa a sostenere che ci sarebbe nemmeno questo presupposto?

ll ricorrente non è un pendolare, non rientra nei fine settimana e non rientra nemmeno mensilmente. Peraltro, anche questa fattispecie farebbe emergere una palese disparità di trattamento nella misura in cui ad un assicurato, che magari rientra una o due volte al mese, è concessa la facoltà di scelta perché inquadrato nel falso frontaliere, mentre al caso in esame no quando vive in Ticino tutto l'anno con una strutturazione e via dicendo.

Insomma, da qualsiasi punto di vista si voglia vedere questa casistica, non v'è altra via che riconoscere il diritto alle prestazioni Ladi e quindi nulla osta alla messa in pagamento dell'indennità che a questo punto è del tutto urgente. Ciò che è incomprensibile è la negazione del diritto che in realtà pone tutta un'altra serie di interrogativi giuridici.” (cfr. doc. VII)

 

                          1.5.  Con duplica del 4 novembre 2022, la Sezione del lavoro ha nuovamente contestato, per i motivi già esposti in sede di risposta di causa, che RI 1 possa essere considerato parzialmente disoccupato, che risieda in Svizzera e che possa essergli riconosciuto lo statuto di falso frontaliere e ciò per i motivi che nella misura di quanto necessario ai fini della vertenza, verranno ripresi nel prosieguo (cfr. doc. IX).

 

                          1.6.  Con osservazioni di data 18 novembre 2022 – trasmesse, per conoscenza, alla resistente il 21 novembre 2022 (cfr. doc. XII) -, il rappresentante del ricorrente ha ribadito che RI 1 sarebbe disoccupato solo parzialmente e non totalmente, rilevando che “in ambito LADI il diritto alle prestazioni va inteso in modo dinamico, ossia, definito all'inizio ma costantemente monitorato nelle fasi successive. Un soggetto può non aver diritto per la mancanza dei requisiti all’inizio ma poi quando la situazione assicurativa si modifica viene rivaluta e rielaborata con una nuova decisione”.

 

                                         Sulle assenze dell’assicurato dal nostro Paese, il sindacato RA 1 ha osservato quanto segue:

 

" (…) Quanto tempo il signor RI 1 è stato all'estero nel corso di un anno; due? tre mesi in totale? Questo a fronte invece di un altro periodo di almeno nove mesi dove è stato disponibile (almeno questo non è contestabile) e quindi come si fa a sostenere che è disponibile a singhiozzo. Egli fa le ricerche di lavoro e le sottopone al collocatore. Se c'erano delle obiezioni da fare rispetto alle ricerche, ci domandiamo per qual ragione non è stato rimproverato.

D'altro canto, se c'è un problema o magari anche un ipotetico abuso durante la finestra dell’assenza, va sanzionato quel periodo e quello specifico abuso ma non è possibile mettere in discussione l'idoneità per tutto l'anno.”

 

                                  Il rappresentante conclude osservando che, comunque, a suo dire, “in definitiva la realtà rimane che il lavoratore è residente in Ticino e nell’ipotesi denegata che si intraveda questa condizione, che noi in ogni caso contestiamo, rimangono le altre due condizioni giuridiche che acclarano il diritto alle prestazioni” (cfr. doc. XI).

 

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se RI 1 abbia diritto, oppure no, alle indennità di disoccupazione di cui beneficiava dal mese di settembre 2021 anche dal 22 dicembre 2021, e meglio da quando la Sezione del lavoro ha negato che ciò fosse il caso (cfr. doc. 17 e 20).

 

                                  La costante giurisprudenza federale ha, infatti, stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 4.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294).

 

                                  Questo Tribunale, d’altronde, può pronunciarsi su un determinato oggetto, in linea di principio, solo in presenza di una decisione su opposizione (o su reclamo) emanata dall'organo amministrativo competente (cfr. STCA 42.2021.21del 15 marzo 2021; STCA 38.2020.68 del 14 dicembre 2020 consid. 2.5.; STCA 38.2019.21 del 27 marzo 2019; STCA 35.2018.112 del 12 novembre 2018; STCA 42.2011.14 del 13 ottobre 2011; STCA 38.2007.14 del 14 marzo 2007 consid. 2.5.);

 

                                  Nella presente fattispecie, davanti al TCA, è stata contestata la decisione su opposizione emessa il 28 luglio 2022 dalla Sezione del lavoro, la quale concerne esclusivamente il diritto alle indennità di disoccupazione per il periodo dal 22 dicembre 2022 (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 20).

 

                          2.2.  Uno dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).

 

                                  Questo concetto di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di prestazioni, esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali (cfr. STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3.; pubblicata in DTF 148 V 209). In tal senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1.; STF 8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

 

                                  In una sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 N. 63 pag. 309, il Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.5.), ha sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il figlio.

 

                                  In una sentenza pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag. 227 il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8 LADI stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale anche per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si applicano anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le legislazioni nazionali a farlo. Se, in quella situazione, l’assicurato non risiede in Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della Confederazione.

 

                                  In una sentenza 8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, dichiarando inammissibile il ricorso di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale gli era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha evidenziato che:

 

" (…) la Corte in modo particolare ha concluso come la condivisione dell'appartamento di due locali e mezzo (60 m 2), di cui il conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 5), condizione essenziale per l'ottenimento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.”

 

                                  In una sentenza 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 il Tribunale federale ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione ad un assicurato che, pur avendo il centro delle relazioni personali in Svizzera (dove viveva la madre del ricorrente, erano scolarizzati i suoi figli e alcuni componenti della famiglia vi praticavano attività di svago), aveva la residenza effettiva in Francia (dove abitavano in una villa).

 

                                  In una sentenza 8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72 del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato frontaliere vero, argomentando:

" (…) che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,

che in modo particolare la Corte cantonale ha accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,

che il ricorrente si limita a evocare genericamente in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi e diplomi conseguiti in Svizzera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia mai effettuati. (…)”

 

                                  In una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero. Si trattava di un ricorrente nato a Lugano, che all'età di tre anni si era trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel fine settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio in Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come pure tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni personali, era in Italia.  

 

                                  L’Alta Corte ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:

 

" (…)

5.2. Il presupposto della residenza in Svizzera non può essere ammesso o negato a priori o stabilito in maniera astratta, ma può essere data una risposta unicamente prendendo in considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 595). Il ricorrente se non in maniera generica non dimostra l'insostenibilità (consid. 1.1) degli accertamenti della Corte cantonale. Si duole unicamente del peso dato asseritamente ad alcune prove.

L'assicurato in realtà tenta impropriamente di dare una propria visione agli accertamenti svolti dai giudici ticinesi, i quali hanno valutato il caso alla luce di tutti gli elementi nel fascicolo. Invano, il ricorrente potrebbe pretendere che il Tribunale delle assicurazioni si sia fondato unicamente sull'estratto del profilo facebook o estrapolando singole frasi. Egli poi pare dimenticare che per prassi invalsa il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594 seg.). Resta in definitiva solo da valutare se dagli accertamenti dei giudici di merito si possa negare il presupposto della residenza in Svizzera.  

 

5.3. Il ricorrente ancora in sede federale si limita a mettere in luce aspetti della sua vita professionale (formazione), anziché porre l'accento sulle proprie relazioni personali in Svizzera. È vero, il ricorrente condivide un appartamento a Lugano con il fratello. Tuttavia, per sua stessa dichiarazione le spese sono infatti assunte in parte dalla famiglia, che risiede in Italia (sull'importanza del luogo di dimora della propria famiglia; sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011 consid. 3.3). La medesima abitazione è condivisa con suo fratello (in caso di concubinato si veda sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 consid. 2.2). Inoltre, il ricorrente è attivo in società sportive oltreconfine, come anche ivi frequenta alcune amicizie. In tale ottica, anche il profilo facebook può essere considerato fra gli elementi di valutazione. Alla luce di questi elementi, il Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha però violato il diritto federale. Diversamente dall'opinione del ricorrente, la vicinanza alla frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro delle sue relazioni personali in Svizzera. La conoscenza di un'altra lingua nazionale non è decisiva se non in relazione con altri spiccati elementi personali, trattandosi di lingue parlate non soltanto in Svizzera (cfr. sentenza 8C_723/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.3). Del resto, il ricorrente non ha mai preteso di avere altra residenza in Svizzera al di fuori di Lugano, ove la lingua ufficiale è quella italiana. Le critiche ricorsuali pertanto sotto questo profilo sono infondate. (…)”.

 

                                  Al riguardo cfr. pure STF 8C_380/2020 del 24 settembre 2020; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 già citata sopra; STF 8C_703/2017 del 29 marzo 2018; STCA 38.2017.43 del 25 ottobre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 62 pag. 282; STCA 38.2020.51 del 25 gennaio 2021; la STF 8C_177/2021 del 12 marzo 2021 e la STCA 38.2020.49 del 1° febbraio 2021; STCA 38.2020.74 del 15 marzo 2021, la STCA 38.2021.49 del 30 giugno 2021, la STCA 38.2021.82 del 5 ottobre 2021.

 

                                  In una sentenza 8C_280/2019 del 5 settembre 2019, pubblicata in DLA 2019 Nr. 13 pag.360-364, il Tribunale federale ha stabilito che:

 

" (…) ai disoccupati si applica la legislazione dell’ultimo Stato di occupazione prima dell’inizio della disoccupazione. Se l’ultimo Stato in cui era impiegata una persona disoccupata – nella fattispecie una cittadina tedesca – è la Svizzera, per l’esame delle prestazioni è determinante la legislazione svizzera. Secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, il diritto all’indennità di disoccupazione presuppone che l’assicurato abbia la sua dimora abituale in Svizzera. Spetta alla persona assicurata rendere verosimile o dimostrare con tutti i mezzi disponibili (fattura dell’elettricità, contratto di affitto, ecc.) che dimora effettivamente in Svizzera. Tuttavia, se necessario, la Cassa deve procedere ai chiarimenti necessari; la Cassa deve segnatamente assumere le prove fornite dalla persona assicurata.”

 

                                  In un’altra sentenza 8C_163/2019 del 5 agosto 2019, massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254, l’Alta Corte ha confermato la STCA 38.2018.7 del 28 gennaio 2019 aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero.

                                  Si trattava di un assicurato di nazionalità italiana, in possesso di un permesso B rilasciato nel gennaio 2013, nonché di un permesso C da novembre 2017 e la cui famiglia – composta della moglie e di tre figli minorenni – abitava in Italia (in una villetta di proprietà) vicino all’appartamento dei suoceri dove, in prima battuta, ha dichiarato di recarsi una volta alla settimana e che, non avendovi la residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non aveva diritto a percepire le indennità di disoccupazione in Svizzera a decorrere dal 1° luglio 2017.

 

                                  In una sentenza 8C_326/2020 del 4 agosto 2020, pubblicata in DLA 2020 N. 12 pag. 377 e seg., l'Alta Corte, nel caso di un assicurato titolare di un permesso B la cui famiglia viveva in Spagna, ha ribadito che il diritto all’indennità di disoccupazione presuppone, tra l’altro, che la persona assicurata risieda in Svizzera, che la nozione di residenza non è da intendersi nel senso di domicilio secondo il diritto civile (art. 23 e segg. CC), ma come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Il Tribunale federale ha dunque confermato che, dal profilo della LADI, è richiesto che l’assicurato risieda effettivamente in Svizzera, abbia l’intenzione di continuare a risiedervi e che vi abbia contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali (consid. 3).

                                  In una sentenza 8C_380/2020 pubblicata in DLA 2021 N. 1 pag. 83 e segg., il Tribunale federale – chiamato a decidere sul caso di un cittadino svizzero ed americano che ha un figlio adulto residente in Svizzera e che durante la disoccupazione aveva trascorso mesi negli Stati Uniti, dove risiedono sia i genitori, che la sorella, cercandovi anche un’occupazione - ha confermato che ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, uno dei presupposti che l’assicurato deve soddisfare per avere diritto all’indennità di disoccupazione è il fatto di risiedere nel nostro Paese. Il risiedere in Svizzera, ha ribadito l’Alta Corte, non è da intendersi nel senso del domicilio secondo il diritto civile, bensì di dimora abituale. Sono necessarie l’effettiva presenza in Svizzera e l’intenzione di rimanerci per un certo periodo, durante il quale occorre avere il centro dei propri interessi in Svizzera (consid. 2.2.).

 

                                  In un’altra sentenza 8C_632/2020 dell’8 giugno 2021 - nel caso di un assicurato che prima ha riferito di essersi trasferito all’estero nel gennaio 2019, dove aveva acquistato con la propria compagna un’abitazione nella quale quest’ultima si era trasferita e risiedeva, e che, poi, ha affermato di aver traslocato il mese successivo presso i genitori della donna, nel Canton Ginevra, dove disponeva gratuitamente di una camera - l’Alta Corte ha stabilito che la sua residenza si trovava all’estero. Il Tribunale federale, conformemente alla sua costante giurisprudenza ha infatti ritenuto determinante, malgrado l’assicurato avesse una fitta rete di relazioni personali in Svizzera, dove, non da ultimo, risiedeva il figlio nei confronti del quale, però, il ricorrente esercitava i propri diritti di visita regolarmente all’estero, il centro d’interessi di quest’ultimo. Esso in concreto coincideva con il luogo in cui abitava la compagna dall’assicurato e quindi all’estero (cfr. consid. 5.1.).

 

                                  Infine, con sentenza 8C_172/2022 del 28 novembre 2022, il Tribunale federale ha respinto il ricorso presentato da un assicurato contro la STCA 38.2021.86 del 7 febbraio 2022 e confermato la rilevanza, nella valutazione della residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, della condizione relativa al centro degli interessi personali, stabilendo che, in quel caso, il centro delle relazioni personali dell’interessato si trovava in Italia, ove risiedeva la moglie e dove egli si recava quasi ogni fine settimana ed ogni volta che aveva le ferie. In siffatte circostanze, il ricorrente non era da considerarsi residente nel nostro Paese dove, nell’appartamento che locava, aveva costituito una dimora secondaria, e meglio come segue:

 

" 4.2.2. Il ricorrente critica inoltre il Tribunale cantonale per non aver tenuto conto dell'argomento sollevato nel procedimento cantonale, secondo cui egli avrebbe informato la Cassa all'inizio della sua disoccupazione (con il modulo "Richiesta di informazioni/documentazione Residenza in Svizzera" inviato dalla Cassa il 13 maggio 2021) che era previsto che la moglie lo avrebbe presto raggiunto in Svizzera, non appena gli aspetti amministrativi fossero stati risolti in Italia e che il medico della moglie avesse dichiarato il trasferimento compatibile con la sua situazione medica. Sua moglie non aveva potuto raggiungerlo prima, perché non le sarebbe stato permesso di lasciare la sua casa nel 2021 a causa della sua malattia, come pure non le sarebbe stato permesso di muoversi liberamente in Lombardia senza motivi impellenti a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia di Covid e non le sarebbe stato permesso di entrare in Svizzera.  

Il Tribunale cantonale non ha ignorato questi elementi. Esso ha ritenuto che non fossero decisivi, in quanto ha esaminato la terza condizione del domicilio (centro degli interessi personali) sulla base dei fatti esistenti, ossia sulla base dei frequenti e regolari viaggi del ricorrente in Italia. Anche se si dovesse ammettere che il ricorrente intendeva stabilirsi in Svizzera, il centro dei suoi interessi personali tra maggio e ottobre 2021 era in Italia, con la moglie, che non poteva viaggiare per i motivi indicati. In altre parole, la questione del luogo in cui si concentravano le relazioni personali del ricorrente deve essere esaminata sulla base dei fatti constatati e non sulla base di una situazione ipotetica, a prescindere dalle ragioni invocate. In ogni caso, non è stato arbitrario per il Tribunale cantonale considerare che tra maggio e ottobre 2021 il ricorrente aveva il centro dei suoi interessi personali in Italia, dove si recava quasi ogni fine settimana e ogni volta che aveva le ferie. 

 

4.2.3. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che il Tribunale cantonale non avrebbe tenuto conto, nell'esaminare il centro delle sue relazioni personali, del fatto che non affittava un semplice monolocale in Ticino per avere un indirizzo in Svizzera, ma un appartamento di tre locali e mezzo in cui poteva ospitare familiari e amici.  

Il Tribunale cantonale non ha ignorato questo elemento oggettivo. Ha anche accertato che il ricorrente era effettivamente residente in Ticino. Tuttavia, il ricorrente perde di vista il fatto che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la residenza effettiva è solo una delle tre condizioni cumulative per ammettere il domicilio in Svizzera nel senso dell'art. 8 LADI. 

 

4.2.4. Il ricorrente sostiene inoltre che, ritenendo il centro dei suoi interessi personali in Italia perché lì era domiciliata la moglie, il Tribunale cantonale avrebbe sostituito la propria volontà a quella del ricorrente sul luogo in cui intendeva stabilirsi. A suo avviso, spetterebbe a ciascuno di loro determinare il centro dei propri interessi personali, tanto più che non vi sarebbe alcun obbligo giuridico per i coniugi di avere un domicilio comune. Nel suo caso, il centro dei suoi interessi personali sarebbe il Ticino, dove viveva e lavorava. Ha inoltre sottolineato che, a partire dall'ottobre 2021, è stata la moglie a spostare il centro dei suoi interessi personali in Svizzera e che, pertanto, il Tribunale cantonale avrebbe erroneamente ritenuto che egli fosse domiciliato in Svizzera solo a partire da quel momento.  

È vero che, nel caso di coniugi che non hanno un luogo di residenza comune, il centro degli interessi personali di uno di essi può trovarsi nel luogo in cui lavora, se questo luogo è diverso da quello in cui vive l'altro coniuge. Se questo fosse stato il caso del ricorrente, egli non si sarebbe recato in Italia ogni fine settimana per stare con la moglie. Il Tribunale cantonale ha infine ritenuto che il centro delle relazioni personali del ricorrente era, per il periodo in questione, in Italia, perché era lì che trascorreva tutto il suo tempo libero. La circostanza che abbia raggiunto la moglie in un appartamento di sua proprietà non fa che avvalorare il fatto che il centro dei suoi interessi personali (rispetto a quelli professionali) era in Italia. Si tratta, inoltre, di criteri puramente oggettivi che sono stati dedotti dalle prove dei movimenti del ricorrente. In effetti, dai fatti accertati dal Tribunale cantonale risulta che tra maggio e ottobre 2021 il ricorrente è stato in Italia ogni fine settimana (ad eccezione delle settimane da 44 a 53 nel 2020 e delle settimane da 1 a 6 nel 2021 in cui non gli è stato possibile a causa delle restrizioni imposte dal Covid), a volte partendo già il giovedì sera e rientrando in Svizzera il lunedì successivo. Non sono arbitrarie le conclusioni del Tribunale cantonale secondo cui il centro delle sue relazioni personali era in Italia. 

 

4.2.5. Il ricorrente ritiene inoltre che è stato arbitrario che il Tribunale cantonale abbia preso in considerazione solo gli acquisti effettuati in Italia per determinare il centro delle sue relazioni personali, ma non quelli effettuati in Svizzera. Egli evidenzia che anche molti ticinesi fanno la spesa in Italia, pur essendo domiciliati in Svizzera.  

Il ricorrente faceva certamente la spesa in Svizzera quando vi lavorava durante la settimana e in Italia nei fine settimana o durante le vacanze. Non si tratta di un criterio a sé stante, ma di un'ulteriore indicazione del fatto che quando il ricorrente si trovava in Italia aveva le sue abitudini e non vi si trovava solo occasionalmente. 

 

4.2.6. Il ricorrente sostiene inoltre che, riconoscendo il suo diritto all'indennità di disoccupazione solo a partire dal momento in cui la moglie era domiciliata in Svizzera, la Cassa e il Tribunale cantonale avrebbero violato le disposizioni della LADI dal punto di vista della moglie, poiché per raggiungere il marito in Svizzera, ella avrebbe dovuto essere licenziata.  

Sia il ricorrente che la moglie sono liberi di scegliere la loro residenza comune o separata e il luogo delle rispettive attività professionali, ma non spetta al regime dell'assicurazione contro la disoccupazione assumersi le conseguenze delle loro scelte personali. Nel caso di specie, non è contestato che il ricorrente risiedesse effettivamente in Svizzera e vi avesse lavorato per diversi anni. Tuttavia, alla luce dei fatti accertati dal Tribunale cantonale, privi di arbitrarietà, esso ha potuto concludere senza violare il diritto federale che il centro degli interessi personali del ricorrente si trovava in Italia durante il periodo in questione.”.

 

                          2.3.  Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che RI 1 (classe 1976) - di nazionalità italiana (cfr. doc. 5/1) ed in possesso di un permesso di dimora B UE/AELS rilasciatogli il 10 gennaio 2020 e valido fino al 9 gennaio 2025 (cfr. doc. 5) – dopo essere giunto nel nostro Paese dalla __________ (Italia), stando al suo curriculum vitae, è stato attivo in qualità di piastrellista dal 23 settembre 2019 al 30 novembre 2020 presso __________ (cfr. doc. 5/1 ed all.). Stando, invece, alla domanda di indennità di disoccupazione sottoscritta nel settembre 2021egli avrebbe lavorato dal 19 gennaio 2020 per festangestell.ch, per poi essere assunto dalla __________ dal 1° marzo al 30 novembre 2020 (cfr. all. a doc. 27bis).

                                  Dai certificati di salario in atti emerge, invece, che da settembre a dicembre 2019 il ricorrente ha lavorato come piastrellista tramite un’agenzia interinale (__________) e che presso la __________ è stato attivo da gennaio 2020, dapprima, e meglio sino a febbraio 2020, per il tramite di un’altra agenzia interinale, la __________ (cfr. doc. 27bis).

 

                                  Il ricorrente si è iscritto in disoccupazione dal 19 novembre 2020 postulando le prestazioni LADI dal 1° dicembre 2020 nel Cantone __________. È stato aperto un termine quadro dal 1° dicembre 2020 al 28 febbraio 2023 (cfr. all. a doc. 3). Il Service public de l’emploi con decisione del 14 aprile 2021 lo ha sanzionato infliggendogli una sospensione di 7 giorni per non essersi presentato ad un colloquio fissato per il 3 dicembre 2020 senza fornire una valida giustificazione (cfr. all. a doc. 27bis).

                                  Trasferitosi a __________ a decorrere dal 16 dicembre 2020 (cfr. doc. 6), in un appartamento di 1.5 locali (e non 2.5) che loca (oltre ad un posteggio per cui corrisponde una pigione mensile di fr. 80.-) per fr. 980.- mensili comprensivi di spese (cfr. all. a doc. 27bis), dal 1° dicembre 2020 RI 1 ha cambiato URC, e meglio come risulta dal “modulo – informazioni integrative per la Registrazione all’Ufficio regionale id collocamento (URC)” sottoscritto da RI 1 il 4 dicembre 2020. Da tale documento emerge che del nucleo familiare dell’assicurato fanno parte anche la moglie __________ (classe 1970) ed il figlio __________ (classe 2004), entrambi residenti a __________, provincia di __________, Italia. Nella vicina penisola, il ricorrente ha precisato di essere stato titolare di una ditta individuale dal 2004 e fino al dicembre 2017 (cfr. doc. 2).

                                  Contestualmente, l’assicurato dato la propria disponibilità al 100%, quale pavimentista, specificando che avrebbe svolto le proprie ricerche di lavoro “di persona e via mail!” (cfr. doc. 2).

                                  In particolare, dal formulario “indicazioni della persona assicurata” del mese di gennaio 2021 risulta che il ricorrente era anche raggiungibile sul numero di cellulare +39 340 601 74 90 (cfr. all. a doc. 27bis).

                                  In data 18 dicembre 2020 al ricorrente sono state poste alcune domande sull’argomento “residenza in Svizzera”, alle quali ha risposto come segue:

 

" 1.   Da quando risiede in __________?

      Dal 16/12/2020

2.   Con chi vive in __________? Sussiste un legame di parentela o altro vincolo con questa/e persona/e? Se sì quale?

      Da solo

3.   Voglia trasmetterci copia del contatto di affitto in __________ e la documentazione comprovante il pagamento dell’affitto.

4.   Prima di abitare in __________ dove abitava e con chi abitava?

      c/o __________ (__________) __________

5.   Lei è proprietario di un’abitazione? Se sì, di quale abitazione e dove?

      No

6.   In quale Comune vivono sua moglie e suo figlio?

      Comune di __________ (__________)

7.   Le capita di rientrare presso la sua famiglia e di pernottarvi? Se sì, con quale frequenza?

      No – una volta all’anno

8.   Lei ha parenti che vivono in Svizzera? Se sì, chi e dove vivono?

      No

9.   Perché ha deciso di trasferirsi in Ticino?

      Ho deciso il Ticino solo per la lingua

10. È iscritto all’A.I.R.E.? Se sì, voglia trasmettercene la copia, altrimenti voglia specificarci perché non si è iscritto all’A.I.R.E.

No – vista tutta la documentazione da me fornitavi pensavo fosse sufficiente e soddisfacente” (cfr. all. a doc. 27bis)

 

                                  Dopo che il suo nominativo è stato annullato dal sistema COLSTA (cfr. doc. 8), avendo egli reperito un’attività lavorativa a tempo determinato in qualità di piastrellista semi-qualificato presso la __________ – presso la quale è stato attivo dal 12 aprile al 3 settembre 2021 (cfr. doc. 1 e 5/17/2, 7/3, 7/4) - RI 1 si è reiscritto in disoccupazione a decorrere dal 6 settembre 2021. Egli ha indicato di essere disposto e capace a lavorare al 100% e dando, quindi, disponibilità a tempo pieno, da subito, precisando di non svolgere alcuna attività lavorativa, di essere, questa volta, l’unico componente del proprio nucleo familiare, negando la disponibilità a lavorare fuori dal Ticino e comunicando di svolgere le proprie ricerche di lavoro tramite “mail e di persona” (cfr. doc. 1 ed all. a doc. 27bis).

 

                                  Il 9 settembre 2021, al ricorrente è stato assegnato un test d’idoneità che RI 1 ha frequentato presso il __________, dal 10 al 14 settembre 2021 (cfr. all. a doc. 27bis), per il quale è, successivamente, stato attivo su chiamata, e meglio come emerge dai formulari “indicazione della persona assicurata” (in seguito: IPA; cfr. all. a doc. 27bis).

 

                                  In data 3 gennaio 2022, l’URC ha assegnato all’assicurato un provvedimento di formazione, da tenersi presso __________, dal 7 al 25 febbraio successivi, su tre giorni di corso e dodici lezioni (cfr. doc. 14).

 

                                  Il 24 gennaio 2022, il consulente del personale presso l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha comunicato al ricorrente quanto segue:

 

" (…) in riferimento al suo messaggio odierno di richiesta del formulario IPA in quanto bloccato all’estero per quarantena, gradirei comprendere meglio la sua situazione. Cosa significa che lei è bloccato all’estero? Da quando si trova all’estero? Chi ha definito che lei è in quarantena? Mi faccia avere al più presto l’attestazione che lei si trova in quarantena, rispettivamente il certificato medico che ci indichi il periodo esatto della quarantena.” (cfr. doc. 9)

 

                                  Il giorno stesso, RI 1 ha comunicato al consulente di essere in ferie dal 28 dicembre 2021 – sebbene dal formulario IPA del mese in questione emerga, invece, che lo era dal 17 dicembre 2021, e meglio come si vedrà nel prosieguo - e di essersi “poi dovuto mettere in malattia perché avevo mal di schiena e questo periodo ha coinciso con la quarantena in quanto a contatto con mio figlio che è risultato positivo al tampone. Ora ho fatto la prima dose del vaccino e ho programmato la seconda dose per il 12/02/02022 per avere il super Green pass altrimenti senza non posso viaggiare.” (cfr. doc. 9).

 

                                  In allegato alla propria comunicazione, il ricorrente ha trasmesso:

 

-        l’esito, positivo, del test antigenico rapido cui si era sottoposto il figlio __________ il 5 gennaio 2022;

-        due certificati mediti emessi dal dr. __________ (medico chirurgo) per “RI 1, nato il __________1976, a __________ e residente in __________ con AVS __________”; il primo di data 29 dicembre 2021, mediante il quale ha attestato che il paziente soffriva di “lobosciatalgia sinistra” e che era quindi inabile per malattia per 10 giorni, ed il secondo di data 7 gennaio 2022 (e redatto, quindi, quando il ricorrente doveva rimanere in quarantena a causa della positività al Covid-19 del proprio figlio), dello stesso tenore (cfr. all. a doc. 9).

 

                                  Giova rileva che, per quanto attiene al mese di dicembre 2021, dal relativo formulario IPA emerge che il ricorrente, d’un lato, è stato impossibilitato a lavorare, per un motivo non meglio precisato, il 3, 10, 13, 14, 15, 16 e 17, d’altro lato che dal “31.12.21” (e quindi non dal 29 dicembre 2021, come invece risulta dal certificato medico in atti) lo era per malattia e, infine, che dal “17/12” (e non dal 28) al 30/12 ha usufruito di giorni di vacanza. Dal relativo attestato di guadagno intermedio risulta che RI 1 ha lavorato il 1° e 2 dicembre, nonché il 6, 7 e 9 dicembre, per un guadagno lordo complessivo di fr. 1'344.20 e che il 3 dicembre 2021 __________ avrebbe disdetto il contratto di lavoro con decorrenza al 10 dicembre successivo per “mancanza di lavoro” (cfr. all. a doc. 27bis).

 

                                  Il 25 gennaio 2022, l’URC ha comunicato all’assicurato quanto segue:

 

" (…) dato che lei vive in Svizzera (o almeno così dovrebbe essere anche sui certificati medici!) penso che lei dovrebbe poter far rientro al suo domicilio in Ticino. A meno che lei non abbia viaggiato in aereo, in treno o in nave (dove vigono regole diverse). In tal caso, sarebbe importante anche ricevere copia dei biglietti che aveva stipulato di andata e di ritorno.

Resta il fatto che la legge sulla disoccupazione dice chiaramente che un assicurato ha il dovere di informare il proprio consulente entro 24 ore dall’evento che gli impedisce di essere disponibile. Ora, considerando che lei mi aveva annunciato che sarebbe andato in vacanza dal 20 al 31.12.2021, dal 01.01.2022 lei doveva essere disponibile. Lei mi comunica il 24.01.2022 invece che si trova ancora all’estero. Anche i certificati medici, vanno inoltrati al nostro ufficio e alla cassa entro 7 giorni al massimo. Il certificato medico che lei mi invia, è datato 29.12.2021. Alla luce dei fatti appena indicati, le invierò (anche per e-mail) una richiesta di giustificazione e poi, a dipendenza della documentazione prodotta, chiederò all’Ufficio Giuridico un parere in merito alla sua situazione.” (cfr. doc. 9)

 

                                  Di tutta risposta, il 31 gennaio 2022, il ricorrente ha trasmesso all’amministrazione la “copia agenzia” del biglietto n. __________, prenotato il 22 novembre 2021 da RI 1 per la tratta __________, indicante, quale data del viaggio, il 17 dicembre 2021, ore 20:30, e la dicitura “tariffa residente” (cfr. doc. 10/), oltre alla “ricevuta di somministrazione” del vaccino anti-Covid-19 al ricorrente, avvenuta a __________ il 22 gennaio 2022, dalla quale emerge, pure, che la inoculazione della seconda dose era prevista per il 12 gennaio 2022 (cfr. doc. 10/1-10/3).

 

                                  Come comunicatogli per mail, il 25 gennaio 2022 l’URC ha poi trasmesso al ricorrente la propria “richiesta di giustificazione”, spedita per raccomandata e tornata al mittente poiché n (cfr. doc. 10).

 

                                  Con decisione del 26 gennaio 2022, la Cassa ha chiesto la restituzione delle prestazioni percepite indebitamente tra il 29 ed il 31 dicembre 2021, avendo __________ annunciato solamente via mail in data 24 gennaio 2022 l’incapacità lavorativa che lo aveva colpito nel periodo in questione.

                                  La Cassa lo ha, inoltre, reso attento che non avrebbe potuto indennizzarlo “per il periodo di incapacità lavorativa dal 1° gennaio al 23 gennaio 2022 per le medesime ragioni” (cfr. all. a doc. 27bis).

 

                                  Il 31 gennaio 2021, con raccomandata impostata dalla __________ ed indicante, quale mittente, “RI 1, __________”, il ricorrente ha così risposto alla richiesta di giustificazione dell’URC:

 

" (…) dichiaro sotto la mia responsabilità che il giorno 29-12-21 ho avuto un dolore forte alla schiena e, rivolgendomi al medico, mi ha prescritto un periodo di malattia pari a 10 giorni che poi si sono prolungati per altri 10 giorni. In questo periodo, esattamente il 5-01-22, mio figlio è risultato positivo al covid quindi anch’io ho dovuto seguire un periodo di 10 giorni di quarantena. A questo punto il Governo ha emanato il nuovo decreto che stabiliva che senza il green pass rafforzato non si potevano utilizzare i mezzi pubblici, al ché ho prenotato la 1° dose di vaccino che mi è stata data il giorno 22-01-22 e 2° dose per il 12-02-22. Solo allora posso avere il green pass rafforzato per poter viaggiare.” (cfr. doc. 11)

 

                                  Giova rilevare che dal formulario IPA di gennaio 2022, emerge che l’assicurato ha indicato di essere stato impossibilitato a lavorare dal 29 dicembre 2021 al 17 gennaio 2022, che ha usufruito di giorni di vacanza dal 18 al 20 gennaio e che è, poi, stato assente dal 22 gennaio sino al 12 febbraio 2022 per la seguente motivazione “1° dose vaccino in attesa 2°dose” (cfr. all. a doc. 27bis).

 

                                  Il 3 febbraio 2022, la __________ ha preso contatto con l’assicurato, comunicandogli di aver provato, dopo che si erano sentiti il 1° febbraio, “molte volte” a raggiungerlo telefonicamente al numero di cellulare in atti, per indicargli la data e l’orario del primo incontro da remoto, senza esito. La società gli ha, dunque, trasmesso via mail la conferma dell’inserimento alla misura e lo ha invitato a collegarsi il 7 febbraio successivo alle ore 13:00 per il primo incontro (cfr. doc. 14/2).

 

                                  In risposta (poi trasmessa dalla __________ all’URC) il ricorrente ha comunicato alla propria interlocutrice quanto segue:

 

" (…) Molte volte vuol dire ieri e oggi ……a breve come risolvo alcune problematiche nazionali la sentirò volentieri…” (cfr. doc. 14/2)

 

                                  Il 7 febbraio 2022, la responsabile della misura che RI 1 avrebbe dovuto seguire ha comunicato all’URC che il medesimo “nonostante i solleciti (…) non si è collegato” (cfr. doc. 14/1).

 

                                  Il 7 febbraio 2022 il caso del ricorrente è stato trasmesso una prima volta alla Sezione del lavoro affinché fosse verificata la sua idoneità al collocamento (cfr. all. a doc. 27bis). Il giorno seguente è stato chiesto lo stralcio della comunicazione in questione ritenuto che a mente della Sezione del lavoro “più che una verifica sull’idoneità al collocamento qui si tratta di valutarne la sua effettiva residenza in Svizzera, visto che uno dei presupposti cumulativi non risulta adempiuto, ovvero avere il centro delle proprie relazioni personali” e che “la verifica della residenza in Svizzera è di competenza della Cassa disoccupazione di riferimento” (cfr. all. a doc. 27bis e doc. 17).

                                  Il 9 febbraio 2022, la segretaria di __________ ha comunicato all’URC che nel pomeriggio aveva parlato telefonicamente con l’assicurato, cui aveva “spiegato che visto che non era riuscito a collegarsi con Teams da remoto per il corso, dovevo convocarlo in presenza (…) a __________ il giorno 14.02.2022 (il 12.02.2022 deve fare la seconda vaccinazione anti covid)” ma che RI 1 le aveva risposto che “dopo il 12.02.2022 deve aspettare 3 giorni prima di poter viaggiare, sono le regole italiane perché la seconda dose di vaccino la deve fare in Italia visto che si trova lì” e di essersi quindi accordati nel senso che avrebbe richiamato il ricorrente il 14 febbraio successivo per valutare la situazione e fissare l’appuntamento in presenza (cfr. all. a doc. 27bis).

 

                                  Il 13 febbraio 2022, l’assicurato ha comunicato all’URC che “i medici” gli avrebbero “suggerito di non mettersi in viaggio nelle 48 ore successive la seconda vaccinazione” (cfr. all. a doc. 27bis).

 

                                  Il 15 febbraio 2022, la Cassa ha chiesto all’assicurato di rispondere ad una serie di quesiti, ciò che RI 1 ha subito fatto:

 

" 1. Voglia trametterci la documentazione comprovante il pagamento

dell’affitto del suo alloggio in __________ negli ultimi 12 mesi e la copia delle fatture del consumo di acqua ed elettricità degli ultimi 12 mesi.

Affitto inviato via mail, il conguaglio me lo comunicheranno a breve. [ndr: agli atti figurano dodici cedolini di pagamento per fr. 1060.- cadauno]

2. Voglia specificarci in quali periodi (da quale giorno a quale giorno) ha raggiunto la sua famiglia in Italia negli ultimi 2 anni.

Vi ho spedito tutti i biglietti __________ da me trovati via mail. Il biglietto del 23/12/2019 non lo trovo ma può contattare il mio vecchio impresario (__________)

3. Con quale mezzo di trasporto raggiunge la sua famiglia in __________?

__________ sempre in auto. Il parcheggio a __________ da __________ [ndr: laddove in sede ricorsuale l’assicurato pretende, invece, di arrivare sino a __________ col treno; cfr. supra consid. 1.2. e doc. I].

4. Voglia comprovarci attraverso la documentazione la riservazione dei viaggi di andata e ritorno i suoi soggiorno in __________ negli ultimi 2 anni.

    23-12-2019/10.01.2020

16-08-2021/21-08-2021 [ndr: ciò che contraddice con il biglietto contestualmente trasmesso all’amministrazione dal quale emerge che la partenza era avvenuta il 31 luglio 2021]

    17-12-2021/16-02-2022

5. Voglia trasmetterci la copia integrale del suo estratto conto postale/bancario e delle fatture della sua carta di credito degli ultimi 12 mesi.

    Invio via mail.” (cfr. all. a doc. 27bis e infra)

 

                                  Ai fini della presente vertenza, giova rilevare che agli atti figurano i biglietti __________ di andata __________ del 6 agosto 2020, 31 luglio 2021, 17 dicembre 2021 e di rientro del 10 gennaio 2020, 22 agosto 2020, 21 agosto 2021 e che il ricorrente risulta aver prestato assistenza in __________ alla propria madre, sottopostasi ad un intervento di protesi al ginocchio, dal 19 al 25 marzo 2021 (cfr. all. a doc. 27bis).

 

                                  Da una comunicazione interna all’URC del 18 febbraio 2022, emerge che il giorno prima il ricorrente, rientrato dalla __________, si era presentato allo sportello (cfr. doc. 12).

 

                                  Dal “rapporto finale d’attività” del 22 febbraio 2022 risulta che RI 1 ha preso parte il 18 ed il 22 febbraio 2022 al provvedimento tenutosi presso __________, partecipando effettivamente alla misura per un giorno ed essendo assente ingiustificato mezza giornata in remoto e che “nel periodo in cui  (…) ha partecipato alla misura (…) è stato assunto da un’azienda”, e meglio a decorrere dal 23 febbraio 2022, ad ore, (nuovamente) presso la ditta individuale __________ (cfr. doc. 14/3).

 

                                  Dai formulari relativi a febbraio 2022 risulta, d’un lato sino al 12 del mese il ricorrente è stato impossibilitato a lavorare per “vaccino covid 2°dose”, e d’altro lato - senza che ciò trovi riscontro in un certificato medico - che fino al 16 è, poi, stato assente a causa dei “sintomi post vaccino covid (Pfizer)”. RI 1 ha precisato di essere “rientrato il 17.02.2022 xché il mio Stato italiano non faceva viaggiare senza green pass”. Emerge, poi, che dal 23 al 25 febbraio 2022, l’assicurato ha nuovamente lavorato per conto di __________ (cfr. all. a doc. 27bis).

 

                                  Il 4 marzo 2022, l’URC di __________ ha (ri)sottoposto il caso dell’assicurato alla Sezione del lavoro chiedendone la verifica dell’idoneità al collocamento (cfr. doc. 13).

 

                                  Con decisione del 6 marzo 2022, la Cassa ha emesso nei confronti del ricorrente una decisione di restituzione di fr. 707.20 per le prestazioni percepite indebitamente tra il 23 ed il 28 febbraio 2022, poiché, ha motivato l’amministrazione, “il guadagno intermedio ottenuto dal 23 febbraio 2022 è superiore all’indennità di disoccupazione che avrebbe percepito se non avesse lavorato” (cfr. all. a doc. 27bis).

 

                                  In data 7 marzo 2022, la Sezione del lavoro, nell’ambito della “verifica della (...) idoneità al collocamento” dell’assicurato, ha trasmesso al ricorrente una serie di quesiti cui il medesimo, in data 10 marzo 2022, ha risposto come segue:

 

" 1. Voglia indicarci nel dettaglio la data di partenza nel corso del

mese di dicembre 2021 per la __________ (allegare documento di viaggio).

2.   Voglia indicarci la data di rientro in Ticino dalla __________ (anche in questo caso allegare la documentazione di viaggio).

1+2 allego biglietti __________ [ndr: se per il biglietto di andata già si è detto, per quello di ritorno giova rilevare che è stato riservato il 16 febbraio 2022, per la sera stessa, sempre con la tariffa e l’indicazione “residente”; cfr. all. a doc. 16]

3.   Per quale motivo si è recato in __________?

      Vacanza natalizia

4.   Dove ha risieduto nel periodo in cui ha soggiornato in __________?

      __________

5.   Voglia descriverci nel dettaglio la sua situazione familiare.

      Saldamente coniugato

6.   Ha parenti che risiedono in Svizzera? All’estero?

      No, no

7.   Possiede uno o più autoveicoli in Svizzera o all’estero?

      Possiedo una __________ (comprata in Svizzera)

8.   Al di fuori degli orari di lavoro, quali luoghi è solito frequentare (bar/ristoranti/palestre, ecc).

      Corsa, montagna alla ricerca di funghi

9.   Quale conto corrente bancario/postale ha messo a disposizione della Cassa disoccupazione per il versamento delle indennità di disoccupazione?

      __________

10. Possiede altri conti correnti bancari/postali in Svizzera? All’estero?

      Si, __________ (italiana)

11. Come ha trovato lavoro in Svizzera?

      Un collega di vecchia data

12. Quando ha iniziato la sua prima attività professionale in Svizzera?

      Il 23-09-2019

13. Descriva le sue mansioni professionali svolte nell'ultimo rapporto professionale?

      Piastrellista

14. Presso il suo ultimo datore di lavoro, svolgeva un lavoro a turni?

      No, giornate normali (__________)

15. Presso il suo ultimo datore di lavoro, lo stipendio le veniva versato su di un conto corrente oppure consegnato brevi mano?

      Su conto corrente

16. Da quando ha trasferito la propria residenza in Svizzera?

      10.01.2020

17. Per quale ragione si è trasferito in Svizzera?

A mio figlio mancano 17 mesi al diploma dopodiché viene qui a __________ per continuare gli studi

18. Di quali tipi di permessi Svizzeri ha beneficiato fino ad oggi?

      Agenzia 3 mesi

19. A partire dalla sua prima residenza in Svizzera, dove ha abitato?

      __________

20. La residenza di __________ in __________, è in affitto oppure di proprietà?

      In affitto a __________

21. A quanto ammonta la locazione mensile? A chi lo versa?

      1060 CHF (__________)

22. Descriva dettagliatamente la sua attuale residenza di __________.

      Un 2.5 con parcheggio, garage piccolo, terrazzo

23. Dove parcheggia la sua auto?

      All’esterno della palazzina

24. Condivide l'abitazione di __________ con altre persone? Se sì, per quale ragione?

      No

25. Sua moglie lavora?

      Mia moglie lavora in Italia

26. Dove risiede la sua famiglia? (moglie e figlio).

      In __________

27. L'abitazione di __________ in __________, dove risiede sua moglie e suo figlio, è in affitto o di proprietà? Chi paga l'affitto? A chi è intestata l'abitazione?

      In comodato d’uso gratuito – (…) miei suoceri

28. Mi descrive l'abitazione di __________?

      M2 60, bagno, cucina, cameretta, camera da letto

29. Lei e sua moglie possedete delle proprietà immobiliari/fondiarie in Svizzera? All'estero?

      No-no-no

30. Vi sono persone a suo carico? Vi sono obblighi di mantenimento/custodia verso terzi?

      No-no-no

31. Di cosa si occupa suo figlio?

      Studente liceo sportivo

32. E' iscritto all'A.l.R.E? Se si fornire copia dell'iscrizione. Se no, perché?

      No, non conosco?

33. Per quale motivo sua moglie e suo figlio non vivono in Svizzera con lei?

Mia moglie lavora + si dedica al papà (demenza senile). Per quanto riguarda mio figlio non vede l’ora di diplomarsi per potermi raggiungere

34. Presso la residenza di __________ vi sono tutti i suoi effetti personali?

      Autosufficiente in tutto

35. Concretamente, come e dove sono suddivisi i suoi effetti personali (%)?

      100% non mi manca nulla

36. Prima di trasferirsi in Svizzera, dove abitava?

      In __________

37. Quando si è trasferito in Svizzera ha concretamente eseguito il trasloco dei propri effetti personali?

      Ha sdoganato le proprie masserizie in dogana?

      Mi sono comprato tutto qui in Svizzera

38. Quali sono le sue intenzioni inerenti la sua residenza in Svizzera?

      Fino alla pensione possiedo anche un 3° pilastro

39. Nel periodo precedente l'iscrizione in disoccupazione, ovvero quando lavorava, quante volte alla settimana rientrava e soggiornava in Italia dalla sua famiglia?

      Rientravo solo 2 volte l’anno

40. Da quando è iscritto in disoccupazione quante volte alla settimana rientra e soggiorna in Italia dalla sua famiglia?

Mai, le mie intenzioni sarebbero di scendere almeno 3 volte l’anno

41. Dove risiede regolarmente durante la settimana (lu-ve)?

      __________

42. Dove risiede regolarmente durante i fine settimana e giorni festivi?

      __________ e __________ (colleghi di lavoro)

43. Dove trascorre le sue vacanze?

Quando mi è possibile mi piace rientrare 10-15 giorni in __________, non si può stare troppo tempo lontani dai propri cari

44. È consapevole che per essere posti al beneficio delle indennità di disoccupazione è necessario risiedere effettivamente in Svizzera, avere l'intenzione di continuare a risiedervi ed avervi contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali?

      Sì

45. Tra gli obblighi delle persone iscritte in disoccupazione vi è l'obbligo di cercare personalmente un'occupazione adeguata, se necessario anche fuori della professione precedentemente svolta. È disposto ad ottemperare a quest'obbligo?

      Sì, sì

46. Tra gli obblighi delle persone iscritte in disoccupazione vi è l'obbligo di accettare qualsiasi occupazione ritenuta adeguata. È disposto ad ottemperare a quest'obbligo?

      Sì, sì

47. Tra gli obblighi delle persone iscritte in disoccupazione vi è l'obbligo di partecipare ai provvedimenti di reintegrazione (segnatamente programmi occupazionali e altri provvedimenti del mercato di lavoro). È disposto ad ottemperare a quest'obbligo?

      Sì, sì

48. Tra gli obblighi delle persone iscritte in disoccupazione vi è l'obbligo di autorizzare tutte le persone e i Servizi (datore di lavoro, medici, assicurazioni, organi ufficiali ecc ...) a fornire, nel singolo caso, tutte le informazioni necessarie per accertare i diritti e per stabilire le prestazioni assicurative; devono altresì collaborare agli accertamenti richiesti da parte dell'autorità esaminante (art. 28 e art. 46 LPGA). Premesso quanto esposto, autorizza l'Ufficio giuridico a compiere tutti gli accertamenti del caso, ritenuti pertinenti, ed a raccogliere tutte le informazioni di cui ha bisogno, presso terzi, in merito alla sua situazione personale/professionale al fine di stabilire il suo diritto?

      Sì

49. Conferma quanto asserito dal suo consulente del personale dell'URC nella comunicazione di Richiesta di verifica dell'idoneità al collocamento del 04.03.2022? Ha delle precisazioni da fare?

      Sì, no

 

p.s.: volevo inoltre aggiungere che se io mi son trasferito tutto quel tempo di certo non è colpa mia se il mio Stato mette il blocco ai passeggeri senza il greenpass – Mi sono dovuto fare due dosi di vaccino in 20 giorni anche contro il mio volere perché non lo avrei mai fatto mah…le cose sono andate così. Fatto sta che finalmente son potuto rientrare in Svizzera e lo so solo io quanto mi è costato.”

(cfr. doc. 15 e 16 ed all.)

 

                                  Con decisione “relativa all’idoneità al collocamento” del 23 marzo 2022 (cfr. supra consid. 1.1.), la Sezione del lavoro ha negato all’assicurato il diritto alle postulate indennità di disoccupazione alla luce del fatto che “l’assicurato non adempie al presupposto del diritto all’indennità di disoccupazione (residenza in Svizzera) dal 22.12.2021”, data che l’amministrazione ritiene essere quella “della sua partenza per la __________ con rientro in Ticino il 16.02.2022”. Ciò ritenuto che “la residenza di Chiasso (…) non costituisce il centro dei propri interessi personali” che l’amministrazione ha, invece, situato in Italia, ove si trovano “i suoi legami ed affetti più stretti che sono la sua famiglia” e quindi il centro delle relazioni personali di RI 1. A mente della resistente, l’abitazione di __________ è da ritenersi “una residenza secondaria e di comodo, molto vicino all’aeroporto di __________ (circa 40 minuti di viaggio in auto) che garantisce giornalmente e settimanalmente collegamenti aerei low-cost con la __________, nonché a circa 190 km dal __________ che garantisce anch’esso giornalmente i collegamenti in auto con la __________ (tratta __________) (…)” (cfr. doc. 17).

 

                                  Con opposizione di data 29 aprile 2022, l’assicurato, già rappresentato dal sindacato RA 1, ha impugnato tale provvedimento. Affermando anche in questa sede che “la posizione giuridica” di RI 1 “è completamente diversa da un assicurato disoccupato totalmente”, ritenuto che il ricorrente “dall’autunno 2021 controlla la disoccupazione con la formula del guadagno intermedio, siccome svolge un’attività su chiamata”, il rappresentante ha dapprima elencato gli elementi che sostanzierebbero la residenza dell’assicurato nel nostro Paese (poi sostanzialmente ripresi in sede ricorsuale). Quindi, ha fatto valere che “ci sono diversi elementi che inducono ad acclarare l’idoneità al collocamento, ma ne citiamo almeno tre; la residenza/dimora stabile in svizzera sull’arco di tutto l’anno, la lontananza e quindi la difficoltà a raggiungere __________ ed infine la circostanza che svolge un lavoro su chiamata e controlla la disoccupazione con il guadagno intermedio”. In via subordinata, ha postulato il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione sulla base “perlomeno dello statuto di falso frontaliere (…) ritenuto che (…) si reca a __________ solo un paio di volte l’anno al massimo tre.” (cfr. doc. 18).

 

                                  In allegato al gravame, il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso:

-        La polizza assicurativa __________, sottoscritta dal contraente quando ancora dimorava Oltralpe con la __________, a decorrere dal 1° agosto 2020, con premio periodico mensile di fr. 300.- (cfr. doc. 18/2);

-        la __________ intestata al ricorrente (cfr. doc. 18/3);

-        la richiesta di iscrizione all’A.I.R.E. sottoscritta dall’assicurato il 26 aprile 2022, indicante, quale “anno di prima emigrazione” il 2019 (cfr. doc. 18/4);

-        la licenza di circolazione del veicolo __________, immatricolato nel 1999 ed intestato a RI 1 dal 25 gennaio 2021 (cfr. doc. 18/5);

-        i certificati medici di data 29 dicembre 2021 e 7 gennaio 2022 emessi dal dr. __________, già in atti (cfr. doc. 18/6 e 18/7);

-        il contratto __________ per il numero __________ sottoscritto da __________ ma asseritamente in uso al ricorrente, con l’indicazione manoscritta “scade il 19.03.2022” (cfr. doc. 18/8);

-        il contratto __________ per il numero __________ sottoscritto dal ricorrente il 5 marzo 2022 (cfr. doc. 18/8);

-        gli estratti del conto privato intestato all’assicurato presso __________ del dicembre 2020 dal quale emergono prelievi a contanti per totali fr. 2'000.-, l’accredito del salario da __________, il versamento delle indennità di disoccupazione da parte della __________;

-        gli estratti del conto privato intestato all’assicurato presso __________ del 2021 dai quali emerge che il ricorrente procede a prelievi a contanti (in CHF o EUR) consistenti (fr. 500.- o fr. 1'000.-) con una certa regolarità, al pagamento di abbonamenti ed assicurazioni mensilmente, ad acquisti che di rado superano i fr. 100.- presso __________, __________, altri distributori di benzina, __________, __________ ed __________ del __________, nonché presso __________, __________ ed alcuni bar/ristoranti del __________ (__________, in particolare), che il primo salario da parte di __________ gli è stato versato il 5 ottobre 2021 e che si trovava in __________ quantomeno dall’11 al 23 marzo 2021, dal 3 agosto al 17 agosto 2021 e dal 22 dicembre 2021 (cfr. doc. 18/9).

 

                                  Dai formulari IPA dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2022 emerge che l’assicurato ha continuato a lavorare su chiamata per __________ fino al 14 luglio 2022, mentre dal 15 al 22 luglio 2022 è stato attivo per la __________. In merito, il precedente datore, nella persona di __________, nell’attestato di guadagno intermedio, ha indicato che la persona assicurata non avrebbe continuato ad essere occupata, e meglio che il motivo della disdetta del rapporto di lavoro era da ricondurre al fatto che “il signor RI 1 è andato con altri datori di lavoro”. Successivamente, e meglio dal 25 luglio al 19 agosto 2022, è stato assente per vacanze, per poi riprendere a lavorare per __________ il 22 agosto 2022 (cfr. all. a doc. 22).

 

                                  Sempre con riferimento al periodo di luglio 2022, dagli atti emerge, pure, che annunciando di aver iniziato “a lavorare presso un nuovo datore di lavoro” che il 20 luglio 2022 avrebbe dovuto “confermargli o meno se gli faranno il contratto a tempo indeterminato”, il ricorrente ha anche chiesto al proprio consulente URC se avrebbe potuto “fare delle ferie ad agosto”. Il suo consulente gli ha comunicato di non essere “in grado di dare una risposta” (cfr. all. a doc. 26). A fronte di tale indicazione, RI 1 ha, comunque, deciso di partire per le ferie dal 25 luglio al 19 agosto 2022 (cfr. supra).

 

                                  Con decisione su opposizione del 28 luglio 2022, la Sezione del lavoro ha, come visto (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 20), respinto il gravame dell’assicurato.

 

                          2.4.  Chiamato a pronunciarsi, sulla censura ricorsuale secondo cui l’assicurato sarebbe parzialmente, e non totalmente, disoccupato, il TCA rileva che in concreto, e meglio come già stabilito dalla resistente, il ricorrente deve essere considerato totalmente disoccupato ex art. 10 cpv. 1 LADI, ai sensi del quale è così considerato chi non è vincolato da un rapporto di lavoro e cerca un’occupazione a tempo pieno.

                                  A questo proposito, il TCA rammenta, peraltro, che in una sentenza 8C_248/2018 del 19 novembre 2018, pubblicata in DTF1 145 V 39 e massimata in RtiD I-2019 pag. 301-303, D. Cattaneo “Novità nel diritto delle assicurazioni sociali”, il Tribunale federale, confermando nel risultato la STCA 38.2017.83 del 19 febbraio 2018, nel caso di un’assicurata cittadini italiana che aveva sottoscritto alcuni contratti a tempo determinato con un datore di lavoro nel nostro Cantone ha stabilito che “la controversa ricade nel campo di applicazione degli Accordi bilaterali con l’Unione europea (ALC). Se l’interessato come frontaliere ha diritto in Svizzera alle indennità di disoccupazione a causa di lavoro ridotto o di altre sospensione temporanee del lavoro, ciò si determina secondo il relativo regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (regolamento n. 883/2004). Il “lavoro ridotto” nel senso del regolamento è dato quando la persona assicurata continua a lavorare in un’impresa e temporaneamente non esercita l’attività lucrativa, tuttavia con la possibilità di ritornare in ogni momento al suo posto di lavoro. Questo deriva dalla giurisprudenza vigente per la Svizzera della Corte di giustizia europea e da una decisione della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Se per contro non esiste più una relazione fondata su di un contratto di lavoro, perché il contratto è stato sciolto o ha terminato la sua durata, bisogna concludere per una disoccupazione totale. In tale costellazione, è competente l’assicurazione contro la disoccupazione dello Stato di residenza. In definitiva è determinante dove esistono le migliori possibilità per la ricerca di un lavoro. in caso di lavoro ridotto o sospensione temporanee è lo Stato del luogo di lavoro, in caso di disoccupazione totale è lo Stato di residenza. Nel caso concreto, l’interessato ha lavorato senza interruzioni presso il medesimo datore di lavoro. Essa però ha sottoscritto soltanto contratti a tempo determinato. Nel momento del suo annuncio di disoccupazione in Svizzera non era chiaro, se ella avrebbe potuto ancora lavorare presso il medesimo datore di lavoro (…). Doveva pertanto essere considerata come totalmente disoccupata e sottoposta alla legislazione dello Stato di residenza, nella fattispecie l’Italia.”.

                                  In quel caso, l’Alta Corte ha, peraltro, lasciato aperta la questione a sapere se, “in applicazione dell’art. 16 cpv. 2 ALC, debba essere ritenuta vincolante per il Tribunale federale anche la sentenza C-655/13 della Corte di giustizia europea, (…) la quale stabilisce che una disoccupazione parziale può realizzarsi perfino quando il nuovo contratto di lavoro è sottoscritto non con il medesimo, ma con un altro datore di lavoro (…)” ritenuto che “nel caso concreto l'assicurata ha concluso i contratti sempre con il medesimo datore di lavoro”, ciò che, peraltro, non è il caso di RI 1.

 

                                  Nella fattispecie, giova, dapprima, rammentare che il contratto che dall’aprile 2021 aveva legato il ricorrente alla __________ era stato stipulato e rinnovato a due riprese, sempre tempo determinato, giungendo a definitiva scadenza il 3 settembre 2021 (cfr. supra consid. 2.3. e doc. 7/2-7/4).

                                  Tant’è che quando ha sottoscritto il “modulo di iscrizione all’URC” ed il 6 settembre 2021 si è (re)iscritto in disoccupazione, RI 1 ha precisato che “attualmente non ho un contratto / rapporto di lavoro in vigore”, che il rapporto lavorativo con l’ultima datrice si era concluso il “03/09/2021” e che la sua disponibilità lavorativa era pari al “100%, tempo pieno”, da subito (cfr. doc. 1).

                                  È stato solo a seguito dell’assegnazione in data 9 settembre 2021 al test d’idoneità da svolgere presso la ditta di __________ dal 10 al 14 settembre successivi che il ricorrente ha reperito l’occupazione su chiamata (cfr. supra consid. 2.3. ed all. a doc. 27bis), per la quale agli atti non figura alcun contratto di lavoro.

                                  Dal formulario IPA del mese di settembre 2021 emerge, poi, che il ricorrente ha risposto affermativamente alla domanda a sapere se “ha lavorato per uno o più datori di lavoro”, indicando il nominativo di “__________” quale datore e di aver prestato la propria attività per conto di quest’ultimo dal “10-09-21” al “30-09-21”. In particolare, poi, dall’attestato di guadagno intermedio in atti emerge che il primo giorno effettivo di lavoro alle dipendenze di __________ è stato il 15 settembre 2021 (cfr. supra consid. 2.3. e all. a doc. 27).

                                  Nel formulario IPA del mese di ottobre il ricorrente ha, inoltre, ribadito che il rapporto di lavoro su chiamata con __________ è iniziato il 10 settembre 2021 (cfr. supra consid. 2.3. e all. a doc. 27bis).

                                  Pertanto, RI 1, al momento in cui si è (re)iscritto in disoccupazione era totalmente disoccupato, ed ha successivamente accettato, dopo aver svolto il test d’idoneità assegnatogli il 9 settembre 2021, un rapporto di lavoro su chiamata (i cui proventi sono, poi, rettamente stati considerati come guadagno intermedio) unicamente in ottemperanza al suo dovere di ridurre il danno. Ciò, alla luce di tutto quanto precede, non fa di lui un disoccupato parziale.

 

                          2.5.  Quanto alle altre pretese ricorsuali, questo Tribunale ricorda innanzitutto che, dal profilo del diritto interno, un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.3.).

                                  In tal senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non è sufficiente (cfr. STF 8C_326/2020 del 4 agosto 2020 consid. 3; STF 8C_280/2019 del 5 settembre 2019 consid. 3.1.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1., massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254).

                                  Secondo l’Alta Corte l’accento va posto sulle proprie relazioni personali in Svizzera (cfr. 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, consid. 5.3., massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

 

                                  Inoltre va osservato che, secondo la giurisprudenza federale, la nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. consid. 2.1.; DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.).

 

                                  In una sentenza 8C_703/2017 del 29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente pagarvi le imposte non è determinante se altri indizi consentono di concludere all’esistenza di una residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 2).

 

                                  Con giudizio 8C_380/2020 del 24 settembre 2020 l’Alta Corte ha peraltro confermato il concetto di residenza secondo la LADI, sottolineando che questo presupposto non deve essere adempiuto soltanto quando si realizza il caso di assicurazione (cioè quando viene aperto il termine quadro), bensì deve valere durante tutto il periodo per il quale vengono pretese le prestazioni.

 

                                  In casu, come visto (cfr. supra consid. 2.3.), il ricorrente si è trasferito dalla __________ nel nostro Paese, dapprima, e meglio nell’autunno 2019, in Svizzera interna e poi in Ticino, per motivi di lavoro. La moglie ed il figlio, studente liceale, sono rimasti in Italia a __________ (__________) dove vivono nell’abitazione dei suoceri dell’assicurato, concessa loro in comodato d’uso gratuito.

                                  L’insorgente ha sì affermato di avere dei conoscenti in Svizzera (cfr. doc. 19), tuttavia la sua famiglia risiede in __________. La presenza di eventuali zii nel Canton __________ riferita in sede ricorsuale, non trova conferma nelle precedenti dichiarazioni del ricorrente, che aveva negato di avere parenti nel nostro Paese (cfr. supra consid. 2.3.).

                                  Egli, d’altro canto, in Ticino, e meglio stando a quanto emerge dal contratto di locazione in atti, dispone semplicemente di un appartamento composto da un locale e mezzo (cfr. supra consid. 2.3.).

 

                                  In simili condizioni, il TCA deve concludere che il centro degli interessi personali, soprattutto quelli familiari, dell’insorgente, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_600/2021 del 3 marzo 2022 consid. 3; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3., STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), ha continuato a essere in Italia, e meglio a __________, in __________ dove, nella casa dei suoceri, risiedono la moglie ed il figlio.

 

                                  L’insorgente non ha, infatti, concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. supra consid. 2.2.), la quale esige quale terza condizione - e come visto sopra - che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C:172/2022 del 28 novembre 2022; STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3.; pubblicata in DTF 148 V 209; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi”).

                                  Terza condizione per valutare la residenza nel nostro Paese, quella appena indicata, che contrariamente alla tesi ricorsuale, non è da ritenersi meno importante. In tal senso, si veda la recente sentenza STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022, già citata in precedenza (cfr. supra consid. 2.2.).

 

                                  Il centro delle relazioni professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).

 

                                  Al riguardo cfr. pure STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e già menzionata.

 

                                  Il fatto che l’assicurato abbia delle conoscenti in Svizzera è poi ininfluente. Non è infatti certamente escluso intrattenere dei rapporti di amicizia in uno Stato differente da quello in cui si risiede. Al riguardo giova ricordare che l’Alta Corte nella DTF 133 V 137, menzionata sopra, ha stabilito che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera per creare il centro delle proprie relazioni personali nel nostro Paese.

                                  Neppure l’affiliazione ad una cassa malati può giovare alla posizione del ricorrente (ritenuto, peraltro, che il beneficiario di un permesso di dimora B è tenuto ad assicurarsi ex artt. 1 cpv. 2 lett. a OAMal e 33 LStr). In tal senso, risulta inoltre comprensibile anche il fatto ch’egli abbia individuato nel nostro Paese un proprio medico di fiducia.

                                  Analogamente vale per l’autovettura del 1999 acquistata su suolo elvetico ed intestata a nome del ricorrente dal 25 gennaio 2021 (cfr. supra consid. 2.3.), ricordato che il cittadino straniero che si trasferisce in Svizzera o vi acquista un veicolo, o - se lo utilizza da più di sei mesi - lo importa in franchigia di tributi come masserizia di trasloco, o ne paga i tributi d’entrata se ne dispone da un lasso di tempo inferiore e, in ogni caso, al più tardi dopo un anno deve richiedere la targa di controllo svizzera presso l’ufficio cantonale della circolazione (cfr. art. 115 cpv. 1 lett. a OCA e https://www.bazg.admin.ch/bazg/it/home/informazioni-per-privati/veicoli-stradali-e-imbarcazioni/faq.html).

 

                                  A nulla di diverso può portare nemmeno la circostanza che il ricorrente abbia stipulato in Svizzera un contratto con un operatore telefonico mobile, che lochi un appartamento del quale, quando non rientra in __________, fa effettivamente uso e che sul suolo elvetico faccio acquisti, che di rado superano i fr. 100.-, si rifornisca di benzina e frequenti esercizi pubblici, da bar del __________ al __________, o che abbia stipulato in __________ una polizza assicurativa “assicurazione sulla vita legata a partecipazioni o a fondi nell’ambito della previdenza vincolata” (cfr. supra consid. 2.3.).

 

                                  Per quanto concerne l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero - AIRE (ai sensi dell’art. 6 della Legge italiana del 27 ottobre 1988 n. 470 Anagrafe e censimento degli italiani all'estero i cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione. Inoltre la corretta registrazione all’AIRE permette, tra l'altro, l'esercizio di tutti i diritti e i doveri ai cittadini. In particolare è rilevante per aspetti quali l’esercizio del diritto di voto e l’estensione dell’assistenza sanitaria in Italia; cfr. www.esteri.it/MAE/normative/leg27.10.88.pdf; www.conslugano.esteri.it/consolato_lugano/it/i_servizi/per_i_cittadini/anagrafe; doc. III p.to 2.6.), è utile osservare che la stessa è un indizio che va valutato congiuntamente ad altri elementi, per stabilire se un assicurato ha, oppure no ,costituito la propria residenza effettiva in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2016 consid. 2.4.).

                                  L’iscrizione all’AIRE, pertanto, di per sé, nel caso di specie avvenuta oltretutto oltremodo tardivamente, non comprova la residenza effettiva nel nostro Paese. La tardività dell’iscrizione in questione, oltretutto, in concreto non è da imputare al fatto che il ricorrente “prima non era a conoscenza di questa possibilità” come, invece, preteso in sede ricorsuale (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I), ma ad una scelta del ricorrente, ritenuto che sin dal dicembre 2020 ne era stato edotto e che a suo tempo aveva motivato la mancata iscrizione alla luce del fatto che all’amministrazione aveva già fornito elementi sufficienti (“vista tutta la documentazione da me fornitavi pensavo fosse sufficiente e soddisfacente”; cfr. supra consid. 2.3. e all. a doc. 27bis).

 

                                  Infine, ricordato come anche informazioni raccolte in internet possono essere considerate fra gli elementi di valutazione di una fattispecie (cfr. STF 9C-776/2019 del 17 novembre 2020; STF 8C_866/2018 del 2 maggio 2019, consid. STF 9C_838/2018 del 14 febbraio 2019, consid. 5.1 e 5.2; STF 8C_909/2017 del 26 giugno 2018 consid. 6.2.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 citata al consid. 2.2., consid. 4.1.; 5.3., STF 8C_192/2017 del 25 agosto 2017 consid. 5.4.3.2.; STF 8C_69/2017 del 18 agosto 2017 consid. A; 5.1.; Michael Liebrenz/Ueli Kieser/Roman Schleifer, Funktionserfassung 2.0 – Möglichkeiten und Grenzen des Gutachters im digitalen Zeitalter, in SZS/RSAS 6/2016 pag. 582 segg.) – il TCA rileva che il profilo Facebook “RI 1” indica, quale “lavoro” “__________ 15 agosto 2004 – ad oggi __________, impresario edile”, quale “città attuale” “__________” e quali “informazioni di contatto” il numero di telefono __________ (e meglio quello del ricorrente; cfr. (cfr. supra consid. 2.3.).

 

                                  Stante tutto quanto precede, a ragione, dunque, nella decisione su opposizione del 28 luglio 2022, la Sezione del lavoro ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12 LADI non è in concreto realizzato (cfr. al riguardo STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019; STF 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV N. 5; STF 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007; DTF 125 V 465; STCA 38.2019.12 del 17 aprile 2019; STCA 38.2019.50 del 17 dicembre 2019; STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2018; STCA 38.2014.10 del 6 agosto 2014; STCA 38.2012.51 del 30 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 68 pag. 377; STCA 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 67 pag. 376).

 

                          2.6.  Vista la conclusione alla quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se l’assicurato possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage”, Schulthess Editions Romandes, Ginevra-Zurigo-Basilea, 2014, pag. 683 n. 24).

 

                                  Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (cfr. DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315, con riferimenti [RS 0.142.112.681]).

                                  Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi due Regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).

                                  Una decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

                                  Il Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).

 

                                  Questi Regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; cfr. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

                                  L’art. 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.

 

                                  In materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; Rubin, op.cit., pag. 683).

                                  Per quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole differenti.

                                  Secondo l’art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero» qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

 

                                  In effetti viene considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 176: “(…) dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco ricorda giustamente che il predetto Regolamento è applicabile a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del diritto della polizia degli stranieri). (…)”).

 

                                  Questi assicurati beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.) alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione dello Stato membro competente.”).

 

                                  Gli assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.”; cfr. Rubin, op.cit., pag. 683).

 

                                  Nella presente fattispecie, il ricorrente, non rientrando almeno settimanalmente in Italia (cfr. supra consid. 2.3.), non è un vero lavoratore frontaliere.

 

                          2.7.  Il Regolamento (CE) 883/2004 prevede inoltre all’art. 65 par. 2 terza frase che il disoccupato diverso dal lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto (cfr. Rubin, op.cit. pag. 683).

 

                                  Questa disposizione regola la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza in uno Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che non sono dei lavoratori frontalieri.

 

                                  Questi assicurati hanno un diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato e quello in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).

 

                                  Il Tribunale federale ha stabilito che della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010; decisione U2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 12 giugno 2009 riguardante il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 883/2004 di cui la Svizzera tiene conto dal 1° aprile 2012, la quale non fornisce in ogni caso un elenco esaustivo dei beneficiari (cfr. Circolare ID 883 emessa dalla SECO il 1° giugno 2016 p.to A31)).

 

                                  Con sentenza 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022, pubblicata in DTF 148 V 209, già citata sopra, la nostra Massima Istanza ha statuito che i falsi frontalieri secondo l'art. 65 n. 2 terza frase del Regolamento n. 883/ 2004 hanno diritto in caso di disoccupazione completa alle prestazioni dello Stato dove hanno lavorato per l'ultima volta, nella misura in cui non tornano nel proprio Stato di domicilio e in quest'ultimo Stato non si mettono a disposizione del collocamento. I falsi frontalieri, che erano occupati in Svizzera e hanno la loro residenza all'estero, possono in queste condizioni scegliere se essi desiderano far valere il loro diritto all'indennità di disoccupazione in Svizzera (consid. 5.3).

                                  In quel caso di specie il TF ha confermato l’operato del Tribunale cantonale del Vallese che aveva riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione ad un assicurato, al beneficio di un permesso L, che, dalla sua entrata in Svizzera nell’aprile 2019 all’annuncio per il collocamento nel novembre 2019, aveva lavorato (senza alcuna precisazione circa i giorni e gli orari di lavoro; da un’affermazione dell’assicurato risultante dalla sentenza del Tribunale cantonale del Vallese S1 21 16 del 25 maggio 2021 consid. C formulata nel ricorso davanti a tale autorità, secondo cui trascorreva ogni fine settimana in Svizzera, sembrerebbe, però, emergere implicitamente che il ricorrente non lavorasse nei fine settimana) nel settore edile (presso un datore di lavoro che l’aveva poi riassunto per la stagione seguente da marzo 2020), alloggiando in una camera presa in locazione dal datore di lavoro vicino al cantiere e la cui famiglia (moglie e tre figli) risiedeva in Italia a un’ora e mezza di auto (che però era a disposizione della moglie), rispettivamente tre ore di treno.

                                  L’Alta Corte ha deciso che la questione di sapere se la Corte cantonale avesse violato il diritto federale stabilendo che il ricorrente viveva per la maggior parte del tempo in Svizzera e che qui aveva il centro dei suoi interessi personali non necessitava di essere chiarita definitivamente. In effetti l’assicurato, visto che non rientrava in Italia almeno una volta alla settimana bensì occasionalmente, non era un vero frontaliere, ma doveva essere qualificato, quale falso frontaliere con diritto di opzione tra le prestazioni dello Stato in cui aveva lavorato e quello in cui risiedeva.

                                  Il Tribunale federale ha precisato che l’esigenza della residenza in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv.1 lett. c LADI decade per i falsi frontalieri che fanno valere il diritto alle prestazioni di disoccupazione in Svizzera. L’assicurato in questione si era del resto messo a disposizione senza riserve per un collocamento in Svizzera, effettuava ricerche di lavoro più volte alla settimana e di conseguenza manteneva stretti rapporti con il mercato del lavoro svizzero. La riassunzione nel 2020, in vista già al momento dell’annuncio in disoccupazione, dimostrava altresì che egli voleva continuare a essere attivo in Svizzera e che rinunciava a un rientro nel suo Stato di residenza.

                                  L’Alta Corte ha statuito che, pertanto, non andava determinato se gli organi di applicazione della LADI avessero violato l’art. 27 LPGA. Risultava comunque che l’amministrazione non aveva reso attento il ricorrente del diritto di scelta in qualità di falso frontaliere.

 

                          2.8.  Per quanto concerne il TCA, giova rilevare che il Presidente di questa Corte, in un procedimento del 2015 aveva peraltro interpellato la Segreteria di Stato dell’economia SECO riguardo ai falsi frontalieri (cfr. consid. 1.5. della STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015).

                                  Il caposettore del Servizio giuridico della SECO, il 25 agosto 2015, ha affermato:

 

" (…) Relativamente ai falsi frontalieri, va rilevato che tali assicurati hanno la possibilità di scegliere in quale Stato percepire le indennità di disoccupazione. Una volta la scelta effettuata, essi devono sottoporsi al diritto dello Stato in questione. Ora, nel diritto svizzero, il soggiorno effettivo in Svizzera rappresenta una condizione essenziale del diritto alle indennità di disoccupazione.

Conseguentemente, agli stagionali provenienti dall’UE/AELE viene concesso il diritto alle indennità di disoccupazione se tutte le condizioni dell’art. 8 LADI sono adempite, compresa la residenza effettiva in Svizzera.” (cfr. inc. 38.2015.17, doc. X)

 

                                  L’8 settembre 2015 il Presidente del TCA, nel contesto di un’altra vertenza in ambito LADI (cfr. STCA 38.2015.30 del 20 novembre

                                  2015), ha posto all’avv. Riva i seguenti quesiti:

 

" (…)

Nella Circolare ID 883 viene precisato quanto segue:

 

“Falsi lavoratori frontalieri con residenza all’estero: residenza in Svizzera non necessaria

(…)

 

A90 Il diritto alle prestazioni non può essere messo in discussione appellandosi al fatto che la persona è residente all'estero. Gli Stati contraenti non devono fissare presupposti della disponibilità dell’assicurato (condizione della residenza) in modo così restrittivo da costringere il disoccupato a cambiare residenza e dunque rendere vana la facoltà di scelta. In tal caso si deve derogare ai requisiti restrittivi fissati all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI.”

 

A91 L’articolo 7 RB prevede in combinato disposto con l’articolo 63 RB, per quanto riguarda i lavoratori frontalieri, l’abolizione delle clausole di residenza.

 

A92 Il requisito della residenza in Svizzera secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI decade quindi per lavoratori falsi frontalieri che fanno valere il diritto all’indennità in Svizzera. Tali persone devono soddisfare le prescrizioni di controllo in Svizzera; l’autorità cantonale decide nel singolo caso se le prescrizioni debbano prevedere il mantenimento del luogo di dimora in Svizzera. (…)”.

Le domande sono le seguenti:

 

Alla luce delle vostre chiare direttive, in presenza di un falso frontaliere, ritiene che il requisito dell’art. 8 capoverso 1 lettera c LADI debba comunque essere ancora esaminato oppure no?

 

Se sì, tale requisito deve essere realizzato in misura completa oppure in una forma attenuata (ad esempio: basta la costante presenza sul mercato del lavoro svizzero)? (…)” (Inc. 38.2015.30, doc. XII)

 

                                  L’aggiunto scientifico della SECO, il 21 settembre 2015, ha risposto:

" (…) possiamo solamente precisare che se dal falso frontaliero non può essere preteso che trasferisca il domicilio in Svizzera, la residenza effettiva è nondimeno necessario al fine di percepire le indennità di disoccupazione (art. 12 LADI; Circolare ID 883 cifra marg., A92; Prassi LADI B136 e segg.).

Infatti, considerato lo scopo dell’iscrizione alla disoccupazione svizzera è di trovare un nuovo lavoro nel nostro Paese, non può essere ammesso ad esempio che l’assicurato risieda all’estero durante la settimana e che si presenti in Svizzera soltanto per recarsi al colloquio di consulenza presso l’URC. Spetta comunque all’autorità cantonale esaminare i singoli casi e determinare se un assicurato adempie correttamente i suoi obblighi. Non ci è pertanto possibile fornire ulteriori indicazioni generiche in merito.”

(cfr.inc. 38.2015.3, doc. XIV; STCA 38.2015.17 massimata in RtiD II-2016 Nr. 60 pag. 293-307)

 

                          2.9.  In relazione più specificatamente alla giurisprudenza di questo Tribunale va evidenziato che lo statuto di lavoratore falso frontaliere è stato riconosciuto da questa Corte nelle sentenze 38.2015.30 del 20 novembre 2015, menzionata sopra, e STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015 relative ad assicurati con permesso B che sono stati attivi in Svizzera uno come caposquadra minatore dal 2010 al 2013, l’altro quale carpentiere dal 2011 al 2014 presso il medesimo cantiere e alloggiavano nelle baracche del cantiere.

 

                                  Inoltre con giudizio 38.2015.17 del 23 novembre 2015, già citato sopra, il TCA ha considerato lavoratore falso frontaliere un assicurato con permesso L e in seguito B che ha lavorato in Svizzera quale macchinista, ragnista, caposquadra con diversi contratti di durata determinata dal 2011 al 2013 e le cui moglie e figlia minore abitano in Italia, che dista dal luogo di lavoro in Svizzera 94/95 km, in una casa di loro proprietà.

 

                                  Anche con sentenza 38.2015.39 del 9 marzo 2016 questo Tribunale ha qualificato quale lavoratrice falsa frontaliera un’assicurata al beneficio di un permesso tipo L e attiva quale cuoca in virtù di contratti d’impiego di durata determinata in ambito turistico, ciò che implicava, perlomeno nell’alta stagione, un impegno lavorativo nei giorni feriali e nei giorni festivi, impedendole il rientro regolare nel suo Stato di residenza.

 

                                  In una sentenza 38.2016.15 del 12 luglio 2016, questo Tribunale ha innanzitutto negato che si trattasse di un vero frontaliere nel caso di un assicurato che lavorava in Svizzera presso una ditta di impieghi temporanei. In Italia vivevano nella casa di proprietà dei genitori sua moglie e due figli che in quel Paese pure studiavano.

                                  Il TCA è arrivato a questa conclusione dopo avere constatato che l’assicurato aveva sempre dichiarato di rientrare in Italia una volta al mese, e che a volte lavorava anche il sabato e la domenica. Inoltre la persona con cui divideva la camera e i suoi conoscenti hanno confermato che egli soggiornava in Ticino per almeno un mese intero. Il patrocinatore del ricorrente aveva poi enumerato con precisione le date nelle quali il ricorrente era rientrato in Italia nel periodo luglio 2014 – dicembre 2015 e il rientro solo a scadenza mensile si spiegava con il fatto che l’assicurato viveva “separato in casa” dalla moglie e che sarebbe stata in corso una procedura per formalizzare la separazione presso lo studio di un avvocato.

                                  Infine l’assicurato trascorreva i fine settimana con i colleghi giocando a carte o a dama, andando nei boschi o per funghi e la sera andando a mangiare una pizza.

                                  Il TCA ha poi concluso che il ricorrente era un falso frontaliere, in quanto la sua situazione (presso una società di impieghi temporanei che talvolta lo occupavano anche durante i fine settimana) era assimilabile a quella dei lavoratori stagionali.

 

                                  Pure con la STCA 38.2020.53 del 14 dicembre 2020 questo Tribunale ha riconosciuto ad un assicurato la qualità di frontaliere “non vero” avendo egli lavorato, negli ultimi cinque anni, a bordo di una nave, mantenendo sempre la propria residenza nel nostro Cantone, dove tornava regolarmente tra una crociera e l’altra e stabilito che questi aveva, pertanto, il diritto di esercitare il diritto di opzione tra lo Stato di lavoro e quello di residenza, ciò che egli ha fatto iscrivendosi agli organi dell’assicurazione contro la disoccupazione nel nostro Cantone.

 

                                  Il TCA, in un giudizio 38.2021.30 del 30 agosto 2021, dopo aver constatato, da un lato, che l’assicurato (pizzaiolo presso un campeggio al beneficio di contratti di durata determinata) aveva dichiarato di rientrare in Italia dalla propria famiglia (a 46 km dal suo luogo di lavoro) una volta al mese, dall’altro, che gli erano stati pagati diversi giorni liberi non goduti sull’arco dell’intero rapporto di lavoro, ha rinviato gli atti alla Sezione del lavoro per appurare i giorni e gli orari di lavoro, come pure se il medesimo avesse dimorato effettivamente in Svizzera nel periodo di disoccupazione e decidere se si trattasse di un falso frontaliere.

 

                                  In una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782-784 e già citata al consid. 2.4, non è, per contro, stato ritenuto lavoratore falso frontaliere un assicurato, al beneficio di un permesso B dall’aprile 2012 e iscrittosi in disoccupazione da giugno 2013, che rivestiva una posizione dirigenziale (guadagno assicurato di fr. 9'625) con contratto di durata determinata (aprile 2012 - giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel dicembre 2012, dal prestare la propria attività lavorativa. Egli, inoltre, aveva trascorso la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno 2013 all’estero.

 

                                  Neppure è stato riconosciuto lo statuto di falso frontaliere nel giudizio 38.2015.44 del 18 maggio 2016 concernente un assicurato, in possesso di un permesso di dimora B dal 1° giugno 2012, che dall’aprile 2010 è stato legato – fino al licenziamento nel 2014 – alla stessa ditta in qualità dapprima di segretario e poi come responsabile di specifici settori tramite un contratto d’impiego di durata indeterminata che prevedeva una durata settimanale del lavoro di mediamente 42 ore suddivise in cinque giorni lavorativi.

 

                                  In una sentenza 38.2016.62 del 15 marzo 2017 il TCA ha concluso che non si era in presenza di un falso frontaliere nel caso di un assicurato che rientrava ogni quindici giorni in Italia, vista la tipologia del lavoro svolto (tagliapietre, lavoro in cava), la durata (per 12 anni presso la stessa ditta), il tipo di contratto (di durata indeterminata che lo occupava dal lunedì al venerdì).

 

                                  Nel giudizio 38.2019.51 dell’11 novembre 2019, già menzionato, relativo a un’assicurata ritenuta vera frontaliere, questa Corte ha rilevato che ad ogni modo, “anche volendola considerare, per pura ipotesi di lavoro, quale falsa frontaliera, non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo, visto che non ha comunque rinunciato a un rientro in Italia, suo Paese di residenza” dove ha reperito un lavoro circa sei mesi dopo il suo annuncio per il collocamento.

 

                                  Con sentenza 38.2021.82 del 22 novembre 2021 lo statuto di falsa frontaliera è stato in ogni caso negato a un’assicurata, assistente di direzione, che era impiegata tramite un contratto di durata indeterminata al 100%, per 40 ore settimanali, durante 5 giorni, dal lunedì al venerdì.

 

                                  Con sentenza 38.2022.22 del 16 agosto 2022, nel caso di un assicurato che ha lavorato come operaio edile tramite agenzie di collocamento e prestito del personale in virtù di contratti di missione per attività temporanee svolgendo giornate lavorative nei giorni feriali di 6, 8, 8.50 o 9 ore al giorno, considerando in particolare che la sua residenza all’estero, e meglio in Sicilia, non gli permetteva, nonostante il sabato e la domenica non lavorasse, di rientrare frequentemente presso la sua famiglia, questa Corte ha ritenuto che la sua situazione era assimilabile a quella dei lavoratori stagionali il cui luogo di lavoro si trova in uno Stato differente rispetto a quello di residenza e che rientrano nella categoria dei falsi frontalieri che possono beneficiare del diritto di opzione, ossia possono scegliere di mettersi a disposizione degli organi competenti in ambito di assicurazione contro la disoccupazione del Paese in cui hanno esercitato l’ultima attività lavorativa oppure del Paese di residenza. Il TCA, in quel caso, ha quindi accolto il ricorso presentato dall’interessato, ma, ritenuto che in concreto la documentazione agli atti non forniva indicazioni chiare circa la dimora effettiva in Svizzera dell’assicurato nel periodo a fare tempo dall’iscrizione in disoccupazione ha ritenuto che tale questione dovesse ancora essere approfondita dall’amministrazione, cui ha quindi rinviato gli atti.

 

                                  Infine, in una sentenza 38.2022.47 del 19 settembre 2022, il TCA, anche nell’ipotesi in cui quell’assicurato non fosse stato qualificato come vero frontaliere, ha lasciato insoluta la questione a sapere se gli dovesse, o meno, essere riconosciuto lo stato di falso frontaliere, ritenuto che quand’anche ciò fosse stato il caso, egli non avrebbe potuto trarre alcun vantaggio al riguardo, visto che non aveva comunque rinunciato a un rientro in Italia, suo Paese di residenza, dove aveva altresì iniziato a svolgere una nuova attività lavorativa.

 

                        2.10.  Nel caso in esame l’assicurato, al beneficio di un permesso di dimora tipo B dal 2020 (cfr. supra consid. 2.3.), ha lavorato nel settore dell’edilizia prima in Svizzera interna e poi in Ticino. Oltre Gottardo egli ha beneficiato, prima, di contratti con agenzie interinali, poi, di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Nel nostro Cantone, invece, come visto, dal 12 aprile 2021 era legato alla __________, per la quale lavorava dal lunedì al venerdì, da un contratto di lavoro di durata determinata prorogato a due riprese e giunto alla conclusione il 3 settembre 2021 (cfr. supra consid. 2.3.). Pure il lavoro su chiamata presso la ditta di __________ lo occupava dal lunedì al venerdì (cfr. all. a doc. 27bis e supra consid. 1.4. “Il ricorrente può abbandonare il territorio ma solo nel fine settimana”).

 

                                  Giunto in Ticino dal dicembre 2020, l’insorgente vive in un appartamento di 1.5 locali a __________, mentre, come visto, la moglie e il figlio sono in __________ (raggiungibile solamente via terra-mare o aerea), dove abitano in un appartamento di proprietà dei suoi suoceri e dove il ricorrente fa rientro poche volte all’anno (cfr. supra consid. 2.3.).

                               

                                  In simili condizioni, anche alla luce della più recente giurisprudenza federale (cfr. STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022, pubblicata in DTF 148 V 209, riassunta al consid. 2.7., che ha confermato il riconoscimento delle indennità di disoccupazione quale falso frontaliere, dopo alcuni mesi di attività in Svizzera nel settore dell’edilizia, a un assicurato in possesso di un permesso L che alloggiava in una camera presa in locazione dal datore di lavoro e con moglie e figli in Italia a tre ore di treno), occorre chiedersi se l’insorgente, considerando la sua residenza in __________ (in proposito va osservato che il Tribunale federale ha stabilito che nelle relazioni euro-internazionali in materia di sicurezza sociale il domicilio viene determinato dal luogo in cui si trova il centro principale degli interessi; cfr. il consid. 4.3.3. della STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata in DTF 133 V 367; Patricia Usinger-Egger, Ausgewählte Rechtsfragen des Arbeitslosenversicherungsrechts im Verhältnis Schweiz-EU, in: Thomas Gächter [editore], Das europäische Koordinationsrecht der sozialen Sicherheit und die Schweiz, Erfahrungen und Perspektiven, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag. 37 e 39, note 24 e 38), vada trattato quale lavoratore falso frontaliere.

 

                                  Attentamente valutate tutte le circostanze del caso di specie, questa Corte ritiene che la situazione del ricorrente (che ha lavorato nell’edilizia, dapprima, tramite agenzie interinali, poi sulla base di contratti di lavoro di durata indeterminata e determinata), considerando in particolare che la sua residenza all’estero, in __________ (cfr. supra consid. 2.5.), non gli permetteva, nonostante il sabato e la domenica non lavorasse, di rientrare frequentemente presso la sua famiglia (ritenuto come anche l’opzione del viaggio aereo comporta comunque una trasferta di svariate ore), è assimilabile - sebbene a differenza della fattispecie su cui si è pronunciata l’Alta Corte nella DTF 148 V 209 RI 1 non disponesse di una garanzia di riassunzione al momento in cui si annunciato in disoccupazione - a quella dei lavoratori stagionali il cui luogo di lavoro si trova in uno Stato differente rispetto a quello di residenza e che rientrano nella categoria dei falsi frontalieri che possono beneficiare del diritto di opzione, ossia possono scegliere di mettersi a disposizione degli organi competenti in ambito di assicurazione contro la disoccupazione del Paese in cui hanno esercitato l’ultima attività lavorativa oppure del Paese di residenza.

                                  Il ricorrente, infatti, nel periodo qui oggetto di esame (cfr. supra consid. 2.1.), ha fatto rientro in __________ in due occasioni, e meglio in corrispondenza del periodo natalizio tra il 2021 ed il 2022 e delle ferie estive del settore edilizio (da fine luglio 2022). Rientrato in Svizzera, egli è però stato attivo e presente sul mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 469; STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 5.4.), in particolare avendo ripreso a lavorare su chiamata per conto di __________.

 

                                  La decisione su opposizione del 28 luglio 2022 deve, pertanto, essere annullata.

                                 

                                  In concreto, tuttavia, gli atti devono essere trasmessi alla Sezione del lavoro affinché verifichi se fosse, o meno, data ai sensi dell’art. 15 LADI l’idoneità al collocamento del ricorrente – che d’un lato il 17 dicembre 2021 (e non 22 dicembre, come indicato dall’amministrazione nel provvedimento impugnato, o 28 dicembre, come ha invece comunicato dall’insorgente all’URC; cfr. supra consid. 2.1. e 2.3.) ha scelto di far rientro in __________ (raggiungibile solo via mare o aereo) seppur fosse consapevole, da una parte, che la situazione sanitaria andava peggiorando e che l’Italia stava aumentando le misure per fronteggiare la pandemia e d’altra parte, ch’egli non era vaccinato, disinteressandosi circa l’esito del viaggio in questione, prenotato, beneficiando della tariffa per “residenti”, senza nemmeno sapere quando sarebbe rientrato nel nostro Paese, e d’altro lato, che ha deciso di partire per le ferie estive senza disporre del preventivo assenso dell’URC – per quanto attiene ai periodi tra il 22 dicembre 2021 (cfr. supra consid. 2.1.) e la metà di febbraio 2022, nonché dal 25 luglio 2022.

 

                                  Il tutto rammentato, altresì, che:

 

-    con sentenza 8C_82/2022 del 24 agosto 2022 (in SVR 12/2022 ALV Nr. 37., pag. 127 e segg.), il Tribunale federale, nel caso di un assicurato che il 22 marzo 2020, e meglio pochi giorni dopo essersi iscritto in disoccupazione, ha deciso di partire per la Russia, senza che il viaggio fosse dettato da motivi di necessità o di carattere professionale, conoscendo i rischi - connessi alla crisi sanitaria ed alle conseguenti limitazioni agli spostamenti - di non poter far rientro in tempo per essere idoneo al collocamento dal 1° aprile successivo, ed il cui soggiorno all’estero si era, poi, prorogato non tanto per sua volontà, quanto per le restrizioni Covid-19 successivamente entrate in vigore, ha, infatti, negato il diritto alle prestazioni LADI considerandolo inidoneo al collocamento. Ciò ritenuto che nel contesto della pandemia COVID-19 e delle disposizioni di volta in volta emanate, non sono state previste deroghe al disposto di cui all’art. 15 cpv. 1 LADI.

L’Alta Corte ha stabilito ch’egli avrebbe, invece, potuto essere ritenuto idoneo al collocamento se, nel contesto di un viaggio non professionale, avesse preso tutte le misure necessarie a ridurre il danno, per esempio acquistando un biglietto di ritorno, o se avesse rinunciato alla partenza. Ciò non era, però, stato il caso e quell’assicurato è quindi stato ritenuto indisponibile per il mercato del lavoro svizzero e pertanto inidoneo al collocamento fino al suo rientro in Svizzera;

-    tra le varie restrizioni già emanate nella vicina Penisola per contenere la pandemia Covid-19, quelle che di fatto hanno comportato l’impossibilità per il ricorrente di far rientro in Svizzera dalla __________ (dove si trovava da prima di Natale 2021, senza aver prenotato un biglietto di ritorno), sono state annunciate con il Decreto-legge n. 229 del 30 dicembre 2021 e sono, poi entrate effettivamente in vigore dal 10 gennaio 2022;

-    malgrado RI 1 si fosse detto disposto ad ottemperare all’obbligo di partecipare “ai provvedimenti di reintegrazione (segnatamente programmi occupazionali e altri provvedimenti del mercato di lavoro)”, mentre era in __________, prima, invece di dare (come avrebbe invece dovuto) immediato seguito alle telefonate della __________ per la misura assegnatagli il 3 gennaio 2022, ha anteposto delle “problematiche nazionali” - evidentemente non svizzere - che doveva risolvere, poi, inviato a collegarsi in remoto il 7 febbraio successivo alle ore 13:00 per il primo incontro, non lo ha fatto, malgrado disponesse di tutti i dettagli atti a garantirgli l’accesso (cfr. doc. 14/2).

 

                        2.11.  Il ricorrente, tramite il proprio patrocinatore, ha chiesto (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I) di essere sentito “affinché (…) possa riferire e/o semplicemente confermare, se del caso, le sue condizioni quadro fattuali dalle quali si prende spunto per riconoscere oppure per negare il diritto alle prestazioni LADI” (cfr. doc. I).

 

                                  Visto l’esito della vertenza, tale richiesta di audizione è divenuta priva di oggetto.

 

                        2.12.  L’assicurato che ha protestato spese e ripetibili (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I) e che in concreto è vincente in causa, è rappresentato da un sindacato ed ha, quindi, diritto all'importo di fr. 500.- a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; 30 Lptca; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STF 8C_517/2012 del 1° novembre 2012).

 

                                  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022 consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

 

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

1.     Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su opposizione del 28 luglio 2022 è annullata.

§   RI 1 ha per principio diritto alle indennità giornaliere in quanto falso frontaliere.

§§ Gli atti sono trasmessi alla Sezione del lavoro affinché verifichi il presupposto dell’idoneità al collocamento, conformemente al consid. 2.10.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                  La Sezione del lavoro verserà al ricorrente fr. 500.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti