Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
38.2022.74

 

rs

Lugano

22 dicembre 2022    

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 14 settembre 2022 di

 

 

RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 13 luglio 2022 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  Con decisione del 1° febbraio 2022 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha chiesto alla RI 1 di __________ - iscritta a Registro di commercio il 2 agosto 2019 e il cui scopo sociale è in particolare l'esercizio di ogni attività di consulenza e prestazione di servizi fiduciari nell'ambito della gestione, amministrazione, mediazione, promozione, realizzazione e valorizzazione di patrimoni immobiliari e mobiliari, compresi l'acquisto e la vendita (cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch) - la restituzione della somma di fr. 27'619.30 erogati a torto dal 14 marzo al 30 aprile 2020 a titolo di indennità per lavoro ridotto, in quanto il salario di sei dipendenti era unicamente su provvigione, senza stipendio fisso (cfr. doc. 292-294).

 

                          1.2.  Contro la decisione del 1° febbraio 2022 la RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto opposizione, il 25 aprile 2022, facendo valere, relativamente alla tempestività di quest’ultima, di aver ricevuto il provvedimento in questione solamente il 15 aprile 2022 e che la Posta, interpellata in proposito, ha ammesso il proprio errore e si è scusata (cfr. doc. E).

 

                          1.3.  La Cassa, con decisione su opposizione del 13 luglio 2022, ha dichiarato irricevibile, in quanto tardiva, l’opposizione datata 25 aprile 2022 inoltrata dalla RI 1 contro il provvedimento del 1° febbraio 2022.

                                  L’amministrazione ha innanzitutto precisato che l’ordine di restituzione ha fatto seguito a quanto emerso nell’ambito del procedimento penale aperto per il reato ex art. 148a CP in relazione alle richieste di ILR COVID-19 per il periodo marzo - maggio 2020, e meglio che sei dipendenti per i quali erano state chieste e ottenute le indennità per lavoro ridotto disponevano di contratti di lavoro a provvigione secondo cui, da un lato, il salario veniva versato soltanto nel caso in cui le operazioni di intermediazione immobiliare fossero andate a buon fine (ciò che non è stato), dall’altro, gli orari di lavoro non erano specifici ma variabili a dipendenza delle necessità dell’azienda, così che il tempo di lavoro non era determinabile. (cfr. doc. A pag. 2).

 

                                  Inoltre la Cassa ha rilevato:

 

" (…) La Posta ha depositato la missiva del 1. febbraio 2022 nella casella postale dell'opponente, benché recante I’indirizzo dei vecchi uffici della società. Risulta tuttavia altrettanto evidente che tale casella postale è intestata alla società opponente, è attiva dal 24 gennaio 2022, è accessibile illimitatamente ogni giorno per il destinatario e appartiene alla sfera di possesso della società. L'asserito "errore" de La Posta non pregiudica pertanto la corretta notifica dell’atto che, come attestato dall'estratto Track & Trace, è entrato nella sfera di possesso del destinatario in data 3 febbraio 2022.

Il fatto che l'opponente non abbia mai controllato la propria casella postale per i primi 3 mesi seguenti l'apertura della stessa non può essere di alcun aiuto, in quanto l'esercizio dell'accesso alla casella postale rientra nell'ambito della responsabilità del destinatario (STCA 36.2018.39 del 14 agosto 2018, consid.  2.4). Come rilevato anche da La Posta, il corretto utilizzo della casella ne prevede ad ogni modo lo svuotamento giornaliero, o almeno settimanale.

Ne consegue che il termine per interporre opposizione contro la decisione del 1. febbraio 2022 ha iniziato a decorrere dal 4 febbraio 2022 (giorno successivo al deposito nella sfera di possesso della società) e quindi l'opposizione del 25 aprile 2022 è chiaramente tardiva e, come tale, irricevibile in ordine.

 

8.

ln merito alla richiesta di restituzione dei termini, le circostanze addotte dall'opponente nel suo scritto del 4 aprile 2022 alla Cassa non sono all'evidenza idonee a scusare il tardivo inoltro dell'opposizione del 25 aprile 2022 e non permettono oggettivamente di ritenere che alla RI 1 non possa essere rimproverata una negligenza e pertanto non costituiscono alcun valido motivo di restituzione del termine ai sensi dell'art. 41 LPGA in combinazione con l'art. 52 cpv. 1 LPGA e della relativa - peraltro restrittiva - giurisprudenza.

Infatti, l'opponente non fa valere alcun impedimento concreto nella possibilità di svuotare la casella postale rispettivamente nel suo corretto esercizio (che ha trascurato per lungo tempo con il conseguente accumulo di diversa corrispondenza; cfr. dichiarazione dell'opponente tramite il proprio socio e gerente, signor __________), restando la stessa accessibile alla società illimitatamente ogni giorno a norma delle condizioni generali sottoscritte con La Posta. (…)” (Doc. A)

 

                          1.4.  Contro la decisione su opposizione del 13 luglio 2022 la RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto:

 

" QUO della ricevibilità

In via principale

1.     Il ricorso è accolto

Di conseguenza:

L’opposizione del 25 aprile 2022 è ritenuta tempestiva.

2.     Protestate tasse, spese e ripetibili.

 

In via subordinata

3.     Il ricorso è accolto e i termini per presentare l'opposizione sono restituiti.

      Di conseguenza:

      L'opposizione del 25 aprile 2022 è ritenuta tempestiva.

4.     Protestate tasse, spese e ripetibili.

 

In via ancor più subordinata

5.     Il ricorso è accolto e i termini per presentare l'opposizione sono restituiti.

      Di conseguenza:

      Al ricorrente RI 1 viene impartito un nuovo termine di 30 giorni per presentare l'opposizione alla decisione del 1 febbraio 2022.

6.     Protestate tasse, spese e ripetibili.

 

QUO al merito

1.     Il ricorso è accolto

Di conseguenza:

La decisione 1 febbraio 2022 è annullata e RI 1 nulla deve in restituzione.

2.     Protestate tasse, spese” (Doc. I pag. 14-15)

 

                                  A sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente ha addotto di essere venuta a conoscenza dell’esistenza della decisione del 1° febbraio 2022 il 4 aprile 2022, quando ha ricevuto la diffida del 29 marzo 2022 - depositata nell’unica buca delle lettere pertinente e a lei appartenente - con cui la Cassa le intimava il pagamento in restituzione dell’importo di fr. 27'619.30 fondandosi sul provvedimento del 1° febbraio 2022. L’insorgente ha precisato di essersi allora prodigata al fine di comprendere la problematica venuta in essere, rivolgendosi a La Posta e alla Cassa. L’avv. RA 1, dal canto suo, il 4 aprile 2022 stesso, evidenziando che la decisione del 1° febbraio 2022 non era stata notificata alla Sagl, ha richiesto alla Cassa la restituzione dei termini.

                                  La società ha poi asserito, da una parte, di essere entrata in possesso della decisione in questione il 15 aprile 2022, rilevando che essa era stata “depositata erroneamente in una casella postale che nulla ha a che vedere con la ricorrente e solo per il tramite del signor __________ fruitore della medesima per altri scopi” (cfr. doc. I pag. 2-3).

                                  Dall’altra, che La Posta ha ammesso di aver commesso un errore inserendo il plico postale relativo alla decisione del 1° febbraio 2022 nella casella postale “specifica”, aperta per una particolare tipologia di mittenti/clienti, ben separata e distinta dall’attività diretta della società e inutilizzata fino ad aprile 2022. Al riguardo è stato puntualizzato che, quindi, tale casella, ritenuto che il relativo indirizzo non era stato comunicato a nessuno, doveva essere vuota. L’insorgente afferma che non è dato di sapere il motivo per il quale avrebbe dovuto controllare e svuotare una casella per lei non attiva e forzatamente vuota.

                                  Inoltre la medesima ha sottolineato che, come da accordi con La Posta afferenti alla nuova Casella postale “specifica”, una corrispondenza che non riportava espressamente la dicitura “Casella postale” mai avrebbe dovuto essere depositata in questa casella.

                                  A mente della ricorrente la decisione del 1° febbraio 2022 non è, dunque, entrata nella sua sfera di possesso il 4 febbraio 2022, come sostenuto dall’amministrazione, bensì il 15 aprile 2022, di modo che l’opposizione del 25 aprile è tempestiva.

                                  Secondo l’insorgente, non potendole essere rimproverata alcuna negligenza, anche l’istanza di restituzione dei termini deve essere accolta (cfr. doc. I).

 

                          1.5.  Nella sua risposta del 5 ottobre 2022 la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso, puntualizzando:

 

" (…) Benché la ricorrente affermi ripetutamente di non essersi in alcun modo aspettata l'emanazione della decisione di restituzione del 1° febbraio 2022 e di conseguenza di essere rimasta colpita come da "un fulmine a ciel sereno" dallo scritto della Cassa del 29 marzo 2022 (doc. B), si ribadisce anche in questa sede che è pendente un procedimento penale in relazione alla società insorgente (doc. 1).

A prescindere dall'esito di tale procedimento, la ricorrente era pertanto già stata resa attenta (ed edotta) in merito al carattere indebito, oltre che illecito, del versamento delle indennità per lavoro ridotto per 6 dei lavoratori annunciati (cfr. anche punto 1. del provvedimento impugnato; doc. 1, pag. 75 e segg.).

A tale proposito, per completezza d'incarto, si informa questo Tribunale che in data 13 settembre 2022 sono stati emessi due distinti decreti d'accusa per il reato di "truffa ripetuta, in parte tentata" (doc. 1, pag. 12 e segg.; 57 e segg.). (…)” (Doc. III)

 

                          1.6.  La parte ricorrente, il 24 ottobre 2022, ha segnatamente osservato:

 

" (…) Corrisponde al vero che a tutt'oggi sia pendente un procedimento penale; ed infatti, la proposta extragiudiziaria della fattispecie penale da parte del MP presentata con decreto di accusa, è stata rifiutata e contestata per mezzo di opposizione; ciò implica, dopo un'ulteriore amministrazione di altre prove necessarie (doc. N), se del caso, l'effetto di dare avvio alla procedura giudiziaria nel corso della quale un Tribunale indipendente ed imparziale esaminerà il fondamento e la pertinenza delle accuse mosse nei confronti dell'imputata.

Detto altrimenti, nulla è stato deciso e/o stabilito e/o comprovato; men che meno di un eventuale e contestato carattere illecito ed indebito di un versamento delle indennità per lavoro ridotto, finanche atto a giustificare una richiesta di restituzione. Ciò che rende illecita e nulla e priva di fondamento una richiesta di restituzione come quella datata 1 febbraio 2022. (…)” (Doc. V)

 

                          1.7.  L’amministrazione ha preso posizione al riguardo con scritto del 7 novembre 2022 (cfr. doc. VII) che è stato trasmesso senza indugio all’avv. RA 1 per conoscenza (cfr. doc. VIII).

 

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, a cui rinvia l’art. 1 LADI, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

 

                                  Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.

                                  Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

                                  Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

 

                                  L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

 

                                  Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).

                                  I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).

 

                                  Il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pagg. 130 segg.).

 

                                  Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018 consid. 1.1.; DTF 134 V 49 consid. 2; DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).

 

                          2.2.  In una sentenza 8C_559/2018 del 26 novembre 2018, mediante la quale il giudizio di questa Corte era stato annullato in ragione di una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni riguardo al sistema di spedizione Posta A Plus, ovvero quello utilizzato dalla Sezione del lavoro per comunicare all’assicurato la decisione su opposizione del 20 aprile 2021:

 

" (…).

3.3. Nel sistema di spedizione Posta A Plus alla busta è applicato un numero e analogamente a un plico raccomandato, l'invio avviene con la menzione A Plus. A differenza della posta raccomandata la ricezione dell'invio non è però attestata dal destinatario. Conseguentemente il destinatario in caso di assenza non è informato tramite un avviso di ricevimento. La notificazione è attestata elettronicamente, quando l'invio è inserito nella casella postale o nella cassetta delle lettere del destinatario. Così facendo, grazie al sistema di tracciamento degli invii Track & Trace previsto dalla Posta Svizzera è possibile osservare la cronologia dell'invio fino all'arrivo nella sfera di influenza del destinatario. Tuttavia, in tale evenienza, il tracciamento Track & Trace non dimostra direttamente, che la busta sia entrata effettivamente nella sfera di influenza del destinatario, ma soltanto che la Posta Svizzera nel proprio sistema di tracciamento abbia attestato una consegna dell'invio. Da ciò, si può unicamente dedurre alla stregua di un indizio che la busta sia stata depositata nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario. In assenza di un'attestazione conferita dal sistema Track & Trace non si può concludere che qualcuno abbia preso possesso in mano dell'invio e men che meno che qualcuno ne abbia preso conoscenza (DTF 142 III 599 consid. 2.2 pag. 602 con riferimenti).

 

3.4. Il Tribunale federale si è già confrontato diverse volte con il sistema di spedizione Posta A Plus. In quei casi ha stabilito come notificazione determinante per la decorrenza del termine di ricorso, il deposito dell'invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario, benché questa operazione sia avvenuta il sabato. La circostanza che la persona interessata abbia ritirato la corrispondenza il lunedì successivo è stata esplicitamente ritenuta irrilevante dal Tribunale federale (sentenze 2C_1126/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 2.2 con riferimenti; cfr. anche sentenze 9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4 e 8C_198/2015 del 30 aprile 2015 consid. 3.2 entrambe con rinvii). (…)”

 

                                  Il TF, con giudizio 8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020, si è nuovamente pronunciato sul caso appena menzionato che era stato rinviato al TCA, osservando:

 

" (…) Determinante per la notifica resta pertanto anche con il sistema di spedizione Posta A Plus il momento indicato dal tracciamento degli invii (cosiddetto "Track & Trace"). Il mittente non ha alcuna influenza sul sistema e in tale ottica di massima non deve essergli opposta la tesi che la spedizione sia giunta al destinatario dopo la data indicata dal tracciamento degli invii. La sicurezza del diritto lo impone (da ultimo sentenza 8C_271/2019 dell'11 giugno 2019 consid. 6.2).  

 

4.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale relativa al sistema di spedizione Posta A Plus, un errore nella notificazione postale non deve essere escluso a priori. Tuttavia, una consegna erronea non è da presumere, ma può essere ritenuta se sulla base di tutte le circostanze sembra plausibile. Bisogna fondarsi sulla descrizione dei fatti del destinatario, la quale solleva una consegna postale erronea, se essa è ragionevole e sembra avere una certa probabilità, tenuto conto che occorre presumere la buona fede del destinatario. Considerazioni del tutto ipotetiche del destinatario, secondo cui la busta sia stata inserita nella cassetta delle lettere del vicino (o di terzi), non giovano alle sue tesi (DTF 142 III 599 consid. 2.4.1 pag. 603 con riferimenti; sentenza 8C_559/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.3.2).  (…)”

 

                                  Al riguardo cfr. pure STF 8C_400/2019 del 13 gennaio 2019 consid. 4.1.-4.2.; STF 8C_330/2020 del 2 luglio 2020 consid. 3.

 

                                  In un’altra sentenza 8C_61/2019 del 17 aprile 2019 consid. 3 segg., riguardante una fattispecie in cui il ricorrente pretendeva in particolare che la decisione impugnata, trasmessagli con il sistema Posta A Plus, sarebbe stata depositata nella cassetta delle lettere vicina, comune a delle società di cui il suo patrocinatore era o era stato associato, gerente, direttore o liquidatore, l’Alta Corte ha concluso che non vi era motivo di discostarsi dalla data di distribuzione risultante dall’estratto Track & Trace:

 

" (…).

4.

4.1. Invoquant la violation des art. 38 al. 1 et 60 LPGA, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il n'avait pas rendu plausible l'erreur de distribution.  

 

4.2.

4.2.1. Selon la jurisprudence, le relevé "Track & Trace" ne prouve pas directement que l'envoi a été placé dans la sphère de puissance du destinataire mais seulement qu'une entrée correspondante a été introduite électroniquement dans le système d'enregistrement de la poste. L'entrée dans le système électronique constitue néanmoins un indice que l'envoi a été déposé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire à la date de distribution inscrite (ATF 142 III 599 consid. 2.2 p. 602; arrêt 8C_482/2018 du 26 novembre 2018 consid. 3.3). Une erreur de distribution ne peut dès lors pas d'emblée être exclue. Cependant, elle ne doit être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances. L'exposé des faits par le destinataire qui se prévaut d'une erreur de distribution, et dont on peut partir du principe qu'il est de bonne foi, doit être clair et présenter une certaine vraisemblance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 p. 604). Dans ce contexte, des considérations purement hypothétiques, selon lesquelles l'envoi aurait été inséré dans la boîte aux lettres du voisin ou d'un tiers, ne sont pas suffisantes (arrêts 8C_482/2018 précité consid. 4.3; 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.2 et les arrêts cités). (…)”

 

                                  Dalla STF 8C_179/2019 dell’11 aprile 2019, a proposito della validità del metodo di spedizione A Plus, si evince inoltre:

 

" 4.1. Invoquant la violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), du droit d'être entendu (art. 29 Cst.) et des art. 39 al. 1 et 60 LPGA, la recourante fait valoir que l'envoi par courrier A Plus ne tient pas compte des spécificités liées aux horaires d'ouverture des bureaux qui ferment le samedi. Il serait donc important de distinguer entre les personnes privées, d'une part, lesquelles reçoivent le courrier chez elles et peuvent en prendre connaissance le samedi, et les entreprises, d'autre part, pour lesquelles l'ouverture des courriers ne peut se faire que le premier jour ouvrable suivant. Selon la recourante, les courriers adressés aux entreprises ne devraient être transmis que par le biais de plis recommandés, soumis à signature.

 

4.2. Les griefs sont mal fondés. En effet, selon une jurisprudence déjà bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 p. 62; 142 III 599 consid. 2.4.1 p. 603; 122 I 139 consid. 1 p. 143; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17). Autrement dit, la prise de connaissance effective de l'envoi ne joue pas de rôle sur la détermination du dies a quo du délai de recours. Par ailleurs, le Tribunal fédéral s'est déjà penché sur la question de la notification des décisions par courrier A Plus, notamment dans le domaine des assurances sociales. Il a exposé en particulier qu'il n'existait pas de disposition légale obligeant les assureurs sociaux à notifier leurs décisions selon un mode particulier. Dès lors, les assureurs sont libres de décider de la manière dont ils souhaitent notifier leurs décisions. Ils peuvent en particulier choisir de les envoyer par courrier A Plus (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 précité; voir également, parmi d'autres, arrêts 8C_754/2018 du 7 mars 2019 consid. 5.3 et 8C_559/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.3.1). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a précisé, en outre, que le dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours, quand bien même la livraison a lieu un samedi et que le pli n'est récupéré qu'à une date ultérieure, comme le lundi suivant (arrêts 8C_754/2018 précité consid. 7.2.3; 9C_655/2018 du 28 janvier 2019 consid. 4.4; 8C_559/2018 précité consid. 3.4; 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.4; 8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.2; 8C_573/2014 du 26 novembre 2014 consid. 3.1; 2C_1126/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2). Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence confirmée à de nombreuses reprises. La recourante ne soutient d'ailleurs pas que les conditions d'un changement de jurisprudence seraient remplies (à ce sujet cf. ATF 144 IV 265 consid. 2.2 p. 269; 142 V 212 consid. 4.4 p. 117; 139 V 307 consid. 6.1 p. 313). Enfin, l'accès aux cases postales est en principe garanti en tout temps et le fait de ne pas vider la case postale le samedi relève de la responsabilité du destinataire. (…)

 

                                  Infine, in una pronunzia 8C_124/2019 del 23 aprile 2019 consid. 5 segg., il TF ha ulteriormente ribadito la validità del sistema di spedizione Posta A Plus, in particolare come segue:

 

" (…).

8.

8.1. Invoquant la violation du droit à un procès équitable et à l'accès au juge (art. 29 al. 1, 29a Cst. et 6 CEDH), le recourant fait valoir, en substance, que l'envoi par courrier A Plus offre une protection moins importante que l'envoi par recommandé ou courrier A, qu'il ampute de deux jours le délai de recours et crée des incertitudes en fonction du destinataire.

 

8.2.

8.2.1. Les critiques formulées par le recourant sont mal fondées.

En effet, selon le mode d'expédition A Plus, la lettre est numérotée et envoyée par courrier A de la même manière qu'une lettre recommandée. Toutefois, contrairement au courrier recommandé, le destinataire n'a pas à en accuser réception. En cas d'absence, celui-ci ne reçoit donc pas d'invitation à retirer le pli. La livraison est néanmoins enregistrée électroniquement au moment du dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire. Grâce au système électronique "Track & Trace" de la poste, il est ainsi possible de suivre l'envoi jusqu'à la zone de réception du destinataire (ATF 142 III 599 précité consid. 2.2 p. 601 s. et les arrêts cités; arrêts 8C_586/2018 du 6 décembre 2018 consid. 5; 8C_53/2017 du 2 mars 2017 consid. 4.1; 8C_573/2014 du 26 novembre 2014 consid. 2.2).

 

8.2.2. En outre, le délai de recours est le même pour toutes les formes de notification. Il commence à courir lorsque l'envoi entre dans la sphère de puissance du destinataire et que ce dernier peut prendre connaissance du contenu de l'envoi. En présence d'un courrier sans signature (A Plus comme A), c'est le cas au moment du dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale. Si l'envoi est distribué un samedi, le délai de recours commence à courir le dimanche. En présence d'un courrier recommandé, l'envoi entre dans la sphère de puissance du destinataire lorsqu'il est retiré au guichet. A cet égard, la notification par lettre recommandée n'offre pas un avantage significatif puisqu'au stade de l'avis de retrait, le destinataire ne connaît ni le contenu ni la motivation de la décision qui lui est adressée (arrêts 8C_754/2018 précité consid. 7.2.3; 2C_1126/2014 du 20 février 2015 consid. 2.4).  

 

8.2.3. Par ailleurs, l'accès aux cases postales est en principe garanti en tout temps et le fait de ne pas vider la case postale le samedi relève de la responsabilité du destinataire (privé ou commercial). Celui-ci ne saurait s'en prévaloir pour reporter le dies a quo du délai de recours, alors que la date de distribution d'un courrier A Plus est facilement déterminable au moyen du numéro apposé sur l'enveloppe. Contrairement à ce que soutient le recourant, un tel procédé ne présente aucune difficulté particulière, surtout pour un cabinet d'avocats, et permet précisément de lever les éventuelles incertitudes liées à l'envoi sans signature.  (…)

 

                                  Al riguardo cfr. pure Petra Fleischanderl, Versandart “A-Post Plus” in SZS/RSAS 5/2021 pag. 265-267.

 

                          2.3.  Nella presente evenienza la società ricorrente ha contestato il modo di procedere della Cassa che ha ritenuto irricevibile, in quanto tardiva, la sua opposizione del 25 aprile 2022 contro l’ordine di restituzione di parte delle indennità per lavoro ridotto ricevute dal 14 marzo al 30 aprile 2020 emesso il 1° febbraio 2022 (cfr. consid. 1.1.-1.3.), facendo valere, in buona sostanza, di non avere ricevuto, fino al 15 aprile 2022, il provvedimento in questione, essendo stato depositato nella casella postale “specifica” adibita a una particolare tipologia di mittenti/clienti, ben separata e distinta dall’attività diretta della società e inutilizzata fino ad aprile 2022, invece che nella buca delle lettere appartenente alla Sagl (cfr. doc. I; consid. 1.4.).

                                  Dal sistema di tracciamento degli invii della Posta risulta che la decisione del 1° febbraio 2022 è stata spedita tramite posta A Plus a RI 1, __________ il medesimo giorno ed è arrivata all’Ufficio di __________ il 2 febbraio 2022 alle ore 6:47. Il plico postale è poi stato recapitato nella casella postale presso l’Ufficio postale di __________ giovedì 3 febbraio 2022 alle ore 7:51 (cfr. doc. F1).

 

                                  Dalle carte processuali emerge, altresì, che la casella postale in questione è stata aperta dalla RI 1 a partire dal 24 gennaio 2022. Si tratta di una casella postale “specifica”, il cui accesso è garantito dal lunedì alla domenica 24 ore su 24. Nella lettera di conferma del 20 gennaio 2022 La Posta ha indicato che gli invii avrebbero dovuto essere indirizzati a “RI 1 __________”, precisando che “solo se l’indirizzo sarà corretto potremo recapitarli senza problemi nella sua casella postale. La invitiamo pertanto a comunicare il nuovo indirizzo ai mittenti abituali della sua corrispondenza.”

                                  La Posta ha pure raccomandato alla Sagl di “svuotare giornalmente la casella postale” (cfr. doc. I).

 

                                  A differenza della Casella postale «Standard», che sostituisce la cassetta delle lettere e funge da indirizzo principale per gli invii della postalettere e nella quale vengono recapitate anche tutte le lettere indirizzate all’economia domestica, la Casella postale «Specifica» costituisce un luogo di recapito aggiuntivo oltre alla cassetta delle lettere in cui vengono recapitate solo le lettere indirizzate direttamente a quest’ultima. Tale casella postale vale solo per una persona / un’attività commerciale ed è adatta anche per clienti con domicilio o sede commerciale permanente all’estero (cfr. doc. L; https://www.post.ch/-/media/post/gk/dokumente/postfach-factsheet.pdf?vs=7&sc_lang=it&hash=A71683F1C80D693B53E2922D03DF5171).

 

                                  La Posta specifica che “l’accesso alla casella postale è garantito in linea di massima tutti i giorni, 24 ore su 24. Normalmente i clienti vuotano le caselle postali una volta al giorno o almeno una volta alla settimana” (cfr. doc. L; https://www.post.ch/-/media/post/gk/dokumente/postfach-factsheet.pdf?vs=7&sc_lang=it&hash =A71683F1C80D693B53E2922D03DF5171).

 

                                  Le Condizioni generali La Posta “Casella postale”, che disciplinano le relazioni d’affari tra i clienti e Posta CH SA nell’ambito della prestazione «Casella postale» (cfr. art. 1), al p.to 6 relativo al ritiro di invii postali, enunciano peraltro che “(…) Il/La cliente è tenuto/a a svuotare regolarmente la casella postale, di norma almeno una volta a settimana. Gli invii non ritirati puntualmente dalla casella postale saranno trattati allo stesso modo degli invii di cui il destinatario abbia rifiutato l’accettazione. Si applicano i termini di ritiro ordinari per gli invii con invito di ritiro. Se non è più possibile recapitare gli invii nella casella postale a causa del suo mancato svuotamento, gli invii non raccomandati in entrata saranno conservati a pagamento presso l’ufficio caselle postali per un massimo di quattro settimane (Trattenere la corrispondenza) e fatturati. Gli invii non ritirati saranno infine rispediti al mittente” (cfr. https://www.post.ch/-/media/post/agb/agb-postfach.pdf?sc_lang=it&hash=88A4BF0200F35882482376D403A39420).

 

                          2.4.  Il TCA, riguardo all’invio della decisione del 1° febbraio 2022 tramite posta A-Plus, osserva, innanzitutto, che la giurisprudenza federale ha più volte confermato (cfr. le sentenze federali riprodotte al consid. 2.2.) la liceità del sistema in oggetto, e meglio che il sistema di notifica delle decisioni attraverso il sistema di spedizione A Plus è perfettamente valido e che quale notificazione determinante per la decorrenza del termine di ricorso vale il deposito dell’invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario, anche quando tale operazione avviene di sabato (cfr. consid. 2.2.; sul tema, si veda pure l’articolo di T. Barth, Le courrier A Plus, apparso in Anwaltpraxis/Pratique du barreau 3/2019, pag. 129: “Le courrier A+ ne constitue nullement une révolution et ne fait que concrétiser la jurisprudence développée sur le principe de la sphère d’influence. Il permet aux administrations, tribunaux et avocats de réduire quelque peu leurs coûts en se substituant, lorsque la loi permet cette forme d’expédition, à un envoi par pli recommandé. Il appartient aux destinataires des courriers d’être attentifs à ce mode d’envoi et de prendre les mesures appropriées afin de déterminer quand le courrier a été déposé dans leurs boîtes aux lettres.”. Il medesimo autore ha peraltro consigliato agli avvocati di rendere attento il personale incaricato dell’apertura della corrispondenza all’etichetta A+ e “l’instruire de systématiquement effectuer un suivi de l’envoi, par exemple en scannant l’étiquette avec l’application mobile de La Poste, afin de déterminer le moment du dépôt dans la boîte aux lettres et d’ainsi calculer correctement l’éventuel délai.”).

 

                                  In proposito cfr. STCA 38.2021.72 del 18 ottobre 2021; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021; STCA 38.2019.48 del 2 ottobre 2019.

                          2.5.  Per quanto attiene all’asserzione dell’insorgente secondo cui ha ricevuto la decisione del 1° febbraio 2022 solamente il 15 aprile 2022, poiché La Posta ha erroneamente depositato il plico postale nella Casella postale “specifica” invece che presso la propria buca delle lettere (cfr. consid. 1.4.; 2.3.), va osservato che è vero che la Casella “specifica” costituisce un luogo di recapito aggiuntivo rispetto alla propria buca delle lettere dove vengono depositate unicamente le lettere indirizzate espressamente alla medesima con la dicitura “RI 1 __________” (cfr. consid. 2.3.).

                                  La Sagl ricorrente ha, in proposito, dichiarato di aver predisposto l’apertura di una Casella postale “specifica”, esclusivamente nell’interesse e ad uso di società terze, siccome essa offre “anche la possibilità di domiciliazione postale e legale a terze società/entità”, ma che non è stata utilizzata fino ad aprile 2022, non avendo comunicato il relativo indirizzo a nessuno fino a quella data (cfr. doc. I pag. 6; H).

 

                                  È altrettanto vero, tuttavia, che la Casella postale “specifica”, come appena visto, è in ogni caso stata aperta nel gennaio 2022 dalla società stessa (cfr. doc. I; consid. 2.3.).

                                  Inoltre La Posta le ha esplicitamente ricordato, nel gennaio 2022, quanto previsto dalle sue condizioni generali che regolano i rapporti tra i clienti e La Posta, ovvero di svuotare regolarmente la casella postale, di norma almeno una volta a settimana (cfr. consid. 2.3.).

 

                                  In simili condizioni, in primo luogo, vi è da chiedersi se la posta indirizzata alla Sagl ricorrente e recapitata nella sua Casella postale, anche se “specifica”, non debba essere in linea di principio considerata entrata nella sua sfera di influenza già a prescindere da particolari distinzioni e restrizioni.

 

                                  Tale quesito in casu può, però, restare insoluto.

 

                                  In effetti nel caso di specie, anche considerando che l’invio del 1° febbraio 2022 tramite posta A-Plus non avrebbe dovuto essere depositato nella Casella postale “specifica”, bensì recapitato nella buca delle lettere della società, l’errore della Posta, dalla stessa ammesso (cfr. doc. cfr. doc. G; F1), non consente di ritenere che il provvedimento in questione non sia stato recapitato validamente il 3 febbraio 2022.

 

                                  Al riguardo va evidenziato che se l’insorgente avesse dato seguito a quanto contemplato dalle condizioni generali, nonché dallo scritto del 20 gennaio 2022 (cfr. consid. 2.3.) e avesse conseguentemente controllato la casella postale regolarmente, si sarebbe accorta tempestivamente dell’errore, trovando il plico postale del 1° febbraio 2022 entro il termine di trenta giorni per interporre opposizione (cfr. consid. 2.1.).

 

                                  Quanto asserito dalla Sagl circa il fatto che fino a metà aprile 2022 non avrebbe comunicato a nessuno dell’esistenza della Casella postale “specifica”, per cui la stessa doveva essere vuota (cfr. doc. I; D) corrisponde d’altronde alla sua personale versione dei fatti. Si tratta di una semplice allegazione di parte non comprovata da debita documentazione (cfr. STF 8C_61/2019 del 17 aprile 2019 consid. 4.2.3., menzionata sopra).

 

                                  A tale proposito giova, altresì, osservare che appare quanto meno curioso che la raccomandata del 29 marzo 2022 inviata dalla Cassa (al vecchio indirizzo della sede della società in __________ che da aprile 2021 si è trasferita a __________ - cfr. estratto RC -, analogamente al provvedimento del 1° febbraio 2022; cfr. doc. I pag. 6; C) e dalla quale la ricorrente sostiene di avere appreso dell’esistenza dell’ordine di restituzione del 1° febbraio 2022, il cui avviso di ritiro scadente il 6 aprile 2022 è stato depositato tramite gli addetti di __________ (dove era arrivata in prima battuta) correttamente nella “normale” buca delle lettere della Sagl - come dalla medesima affermato (cfr. doc. I pag. 10) - il 30 marzo 2022 alle ore 09:35, sia stata inoltrata all’Ufficio postale di __________ - luogo in cui è stata aperta la Casella postale “specifica” - il 30 marzo 2022 alle ore 14:21 e lì recapitata allo sportello il 4 aprile 2022 alle ore 14:36 (cfr. doc. F2).

                                  Parimenti singolare risulta la circostanza che nemmeno in tale occasione l’insorgente avrebbe controllato la propria Casella postale. In caso contrario la medesima non avrebbe asserito di avere reperito la decisione del 1° febbraio 2022 soltanto il 15 aprile 2022.

                                  Infine nell’impugnativa la ricorrente, censurando il riferimento della Cassa alla STCA 36.2018.39 del 14 agosto 2018 consid. 2.4. (cfr. doc. A), la quale, menzionando la STF 2C_1126/2014 del 20 febbraio 2015, aveva precisato che l’esercizio dell’accesso alla casella postale rientra nell’ambito della responsabilità del destinatario, ha indicato che la sentenza cantonale sempre al consid. 2.4. specifica che in un determinato caso il TF aveva stabilito che gli atti erano stati regolarmente notificati con il deposito nella casella postale e che i ricorrenti non avevano neppure fatto valere un accordo con La Posta secondo cui gli atti non dovevano essere depositati nella casella postale, mentre nel suo caso da accordi con La Posta invii senza la dicitura “Casella postale” mai avrebbero dovuto essere depositati nella Casella “specifica” (cfr. doc. I pag. 9).

 

                                  Questa Corte rileva, da un lato, che l’insorgente si riferisce a una sentenza del Tribunale federale differente dalla STF 2C_1126/2014 del 20 febbraio 2015, e meglio alla STF 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, sempre citata nella STCA 36.2018.39 al consid. 2.4.

                                  Dall’altro, che nella STF 2C_430/2009 l’opposizione era irricevibile, in quanto tardiva per due giorni. In quel caso di specie, dunque, un eventuale accordo con la posta avrebbe, se del caso, potuto giustificare il ritardo di due giorni.

                                  In concreto, invece, il ritardo è di quasi due mesi.

                                  Pertanto l’accordo con La Posta in relazione a quali invii recapitare nella Casella postale “specifica”, rispettivamente l’errore di quest’ultima di deposito della decisione del 1° febbraio 2022 non consente in ogni caso un trattamento a favore della ricorrente.

                                  Differente avrebbe potuto essere la situazione nell’ipotesi in cui l’inoltro dell’opposizione fosse stato solo di qualche giorno successivo alla scadenza del termine di trenta giorni e connesso al fatto di aver svuotato la Casella una volta sola alla settimana, come indicato dalla Posta quale frequenza minima.

 

                          2.6.  In esito a tutto quanto precede, occorre concludere che nel caso di specie determinante per la decorrenza del termine di opposizione di 30 giorni giusta l’art. 52 cpv. 1 LPGA (cfr. consid. 2.1.) è giovedì 3 febbraio 2022, come risulta dal tracciamento dell’invio della decisione del 1° febbraio 2022 (cfr. doc. F1).

 

                                  Il termine per interporre opposizione ha così iniziato a decorrere, in virtù dell’art. 38 cpv. 1 LPGA, il 4 febbraio 2022 ed è scaduto lunedì 7 marzo 2022, essendo l’ultimo giorno del termine un sabato (cfr. art. 38 cpv. 3 LPGA).

 

                                  L’opposizione del 25 aprile 2022 (cfr. doc. E; consid. 1.2.) è, pertanto, tardiva (cfr. STCA 38.2021.72 del 18 ottobre 2021; STCA 38.2021.19 del 31 maggio 2021; STCA 38.2020.58 del 16 novembre 2020; STCA 38.2020.3 del 4 marzo 2020).

                          2.7.  Va ora esaminato se la ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.

 

                                  L’art. 14 Lptca, relativo alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.

 

                                  Di analogo tenore è l'art. 41 LPGA concernente la “restituzione in termini”.

 

                                  Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.

                                  L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

 

                                  La giurisprudenza federale ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

 

                                  Tra gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).

                                  Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

 

                                  Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).

 

                                  Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

 

                          2.8.  Nella presente evenienza questa Corte ritiene che non siano dati i presupposti per restituire il termine per interporre opposizione contro la decisione del 1° febbraio 2022.

 

                                  In effetti il TCA, analogamente all’amministrazione (cfr. doc. A pag. 6-7), non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile l’inoltro tardivo dell’opposizione, in particolare considerando che non è stato invocato alcun impedimento da parte delle persone abilitate ad accedere alla Casella postale presso l’Ufficio postale di __________ (cfr. doc. A; consid. 1.4.) o perlomeno a incaricare terzi a tal fine nel periodo dall’inizio di febbraio all’inizio di marzo 2022.

 

                          2.9.  La parte ricorrente ha chiesto l’audizione testimoniale e/o come interrogatorio di parte di __________, socio e gerente con firma individuale della RI 1 (cfr. consid. 2.5.), e di indire un’udienza perché questa Corte possa determinarsi “nel proprio apprezzamento delle prove e delle argomentazioni con sufficiente cognizione circa la natura sincera della parte ricorrente delle proprie argomentazioni e dichiarazioni” (cfr. doc. (cfr. doc. I pag. 16; V).

 

                                  Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

                                  Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

 

                                  Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid. 2.1.; STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.; STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_495/2020 del 6 gennaio 2021; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

                                  L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

 

                                  In proposito cfr. pure STCA 38.2021.7 del 26 aprile 2021 consid. 2.18., confermata dal TF con giudizio 8C_400/2021 del 14 aprile 2022; STCA 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

 

                                  Nella presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, il ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie.

                                  Il medesimo ha, quindi, chiesto l’assunzione di nuove prove.

                               

                                  Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_399/2021 del 20 luglio 2022 consid. 4.2.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

 

                                  Al riguardo questa Corte, considerato che i documenti già presenti all’incarto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, ritiene che l’assunzione di ulteriori prove non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.

 

                                  La domanda di assunzione di prove formulata dall’insorgente, va, dunque, respinta.

                               

                        2.10.  Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la decisione su opposizione del 13 luglio 2022, con la quale la Cassa ha ritenuto l’opposizione del 25 aprile 2022 contro la decisione del 1° febbraio 2022 irricevibile va confermata.

 

                                  Per completezza in merito all’“eccezione di litispendenza e di competenza” sollevata dalla parte ricorrente, in quanto la Cassa si è “costituita accusatrice privata anche in ambito civile, oltre che penale” il 10 dicembre 2021 (cfr. doc. V), il TCA si limita a osservare che al riguardo l’amministrazione, il 7 novembre 2022, ha affermato che la questione non si pone, “dato che con i decreti d’accusa (n.d.r. cfr. doc. III; consid. 1.5.) la Cassa – che ha prontamente informato il Ministero pubblico dell’emanazione della decisione di restituzione ex art. 25 LPGA, risultando la fattispecie chiara e disponendo di tutti gli elementi determinanti per decidere a prescindere dall’esito del procedimento penale – è stata rinviata al foro civile (recte: amministrativo) e non vi è quindi alcun rischio che il credito possa essere preteso due volte (…)” (cfr. doc. VII).

 

                        2.11.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  L’oggetto della lite sottoposta all’esame di questo Tribunale concerne la ricevibilità o meno dell’opposizione interposta contro la decisione di restituzione delle indennità per lavoro ridotto del 1° febbraio 2022.

                                  In casu la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA non merita di particolari approfondimenti.

                                  Qualora si volesse considerare quale lite di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede l’applicazione.

                                  Anche nel caso in cui la causa non riguardi prestazioni, non verrebbero comunque imposte spese.

                                  In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

                                  Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

 

                                  In proposito cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107.

 

                                  Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.55 del 12 settembre 2022 consid. 2.8.; STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2021.60 del 20 settembre 2021 consid. 2.7.; STCA

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti