Raccomandata |
|
|
|
|
||
|
Incarto
n.
rs |
Lugano
|
In nome |
|
|||
|
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
||||||
|
Giudice Daniele Cattaneo |
||||||
|
|
||||||
|
con redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
|
||||
|
segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 20 settembre 2022 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su opposizione del 13 settembre 2022 emanata da |
||
|
|
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
||
|
|
|
|
|
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 28 gennaio 2022 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha sospeso RI 1, per 45 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per essersi licenziato nel mese di luglio 2021 dal posto di lavoro, __________, dove lavorava quale cuoco dal 1° gennaio 2021 e dove era già stato attivo dal 1° febbraio al 30 giugno 2020 e dal 12 al 25 ottobre 2021, senza validi motivi e senza avere reperito prima una nuova occupazione (cfr. doc. 275).
1.2. RI 1, il 12 aprile 2022, ha interposto opposizione contro la decisione del 28 gennaio 2022, facendo valere diverse irregolarità da parte della datrice di lavoro, che la medesima non rispettava il contratto di lavoro, di non essere stato pagato regolarmente e che aveva saputo che in ogni caso sarebbe stato licenziato alla fine dell’estate (cfr. doc. 180).
1.3. Con sentenza 38.2022.66 del 17 ottobre 2022 questa Corte ha stralciato dai ruoli il ricorso per denegata/ritardata giustizia inoltrato il 22 agosto 2022 da RI 1, poiché la sua opposizione del 12 aprile 2022 contro il provvedimento del 28 gennaio 2022 era rimasta inevasa. In effetti la Cassa pendente causa, e meglio il 13 settembre 2022, ha emesso la relativa decisione su opposizione.
1.4. Con la decisione su opposizione del 13 settembre 2022 la Cassa ha accolto l’opposizione dell’assicurato e ha annullato la decisione di sospensione del 28 gennaio 2022 (cfr. doc. A pag. 6).
Riguardo alla ricevibilità dell’opposizione l’amministrazione ha precisato che “l’opposizione del 12 aprile 2022 è tempestiva e ricevibile in ordine in quanto l’assicurato ha indicato come la decisione del 28 gennaio 2022, spedita dalla Cassa per posta A, non gli fosse mai pervenuta. La decisione è stata pertanto notificata con successo unicamente successivamente alla data del 30 marzo 2022” (cfr. doc. A pag. 2).
Per quanto attiene al merito della vertenza, la Cassa ha rilevato:
" (…)
4. Preso atto dell’intera documentazione agli atti, a mente della Cassa, non vi sono sufficienti elementi atti a comprovare una colpa del qui opponente. La società non ha trasmesso la documentazione richiesta, non è stata in grado di fornire i piani di lavoro e gli orari svolti dall’assicurato debitamente vidimati, malgrado ciò sia previsto dal contratto collettivo di lavoro.
Considerato come il silenzio del datore di lavoro non abbia permesso alla Cassa di avere ulteriori specifiche in merito, considerato come il contratto di lavoro fosse su chiamata e senza un minimo di ore garantite, preso atto come il contratto collettivo imponesse al datore di lavoro di conservare i piani di lavoro e che gli stessi non siano stati forniti alla Cassa, e come il contratto di lavoro del signor RI 1 fosse un contratto ad ore su chiamata, si ritengono le dimissioni giustificate.
(…)” (Doc. A pag. 6)
1.5. RI 1, il 20 settembre 2022, ha inoltrato al TCA un tempestivo ricorso contro la decisione su opposizione del 13 settembre 2022, contestando il fatto che gli sono state riconosciute soltanto le indennità oggetto della sospensione annullata.
Egli, al riguardo, ha asserito che sulla base della documentazione a sua disposizione la Cassa avrebbe potuto versargli le indennità di disoccupazione ad agosto 2021, anziché sette mesi dopo. Il medesimo ha precisato di aver dovuto contattare l’Ufficio giuridico perché venisse emessa una decisione sul diritto alle indennità, che ha comportato un ritardo di sette mesi per ricevere fr. 2'000.-- e in seguito il TCA per ricevere le indennità oggetto della sanzione, pari a fr. 4'090.--, con un ritardo di tredici mesi. Il ricorrente ha affermato di aver contratto, a causa di questi ritardi, un debito di fr. 9'300.--, oltre ai relativi interessi. Egli ha aggiunto di avere dovuto limitare le vacanze, di aver trascorso un pessimo anno, visto che la moglie lavora all’80% e hanno tre figli, e di aver dovuto rimandare il corso __________ non avendo potuto pagare la tassa di fr. 500.--. L’assicurato ha infine puntualizzato di avere sollecitato più volte l’amministrazione, che nel frattempo gli chiedeva comunque le ricerche di lavoro, i colloqui, la documentazione necessaria, nonché di non avere diritto agli assegni integrativi e di prima infanzia, poiché ha un permesso B e non risiede da cinque anni in Ticino (cfr. doc. I).
1.6. Nella sua risposta del 10 ottobre 2022 la Cassa ha chiesto di considerare il ricorso del 20 settembre 2022 irricevibile, indicando:
" (…) Le conclusioni del qui ricorrente esulano dall’oggetto della decisione su opposizione, che è la sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione. Inoltre egli non ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della decisone impugnata, essendo questa a suo favore. (…)” (Doc. III)
1.7. Il ricorrente, al quale è stato assegnato un termine di dieci giorni per presentare osservazioni scritte (cfr. doc. IV), è rimasto silente.
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. L’art. 56 cpv. 1 della Legge federale del 6 ottobre 20006 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), applicabile nell’ambito dell’assicurazione disoccupazione in virtù del rinvio di cui all’art. 1 cpv. 1 LADI, prevede che le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.
Competente è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 58 cpv. 1 LPGA).
L’art. 59 LPGA, relativo alla legittimazione ricorsuale, stabilisce che ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
La giurisprudenza considera degno di protezione ogni interesse pratico o giuridico a domandare la modificazione o l’annullamento della decisione impugnata che può fare valere una persona toccata da quest’ultima. L’interesse degno di protezione consiste pertanto nell’utilità pratica che l’accoglimento dell’impugnativa procurerebbe al ricorrente o, in altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio economico, ideale, materiale o di altra natura che la decisione impugnata gli cagionerebbe (cfr. DTF 130 V 196, consid. 3 e riferimenti ivi citati).
L’interesse deve essere diretto e concreto. Più specificatamente, la persona deve trovarsi in un rapporto sufficientemente stretto con la decisione; ciò non è il caso di colui che è toccato soltanto in modo indiretto o mediato.
Questo presupposto assume, inoltre, un particolare significato quando la decisione non viene impugnata dal suo destinatario in senso materiale, ma da un terzo (cfr. DTF 130 V 560, consid. 3.3).
Su questo tema cfr. pure STF 8C_98/2022 del 6 aprile 2022; STF 9C_119/2021 del 17 giugno 2021; STF 8C_538/2020, 8C_564/2020 del 30 aprile 2021 consid. 2.1.-2.3., pubblicata in DTF 147 V 268; STF 8C_251/2014 dell’11 marzo 2015; STF 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 2.1.; STF I 112/07 del 25 gennaio 2008; RtiD II-2006 pag. 190 e RtiD II-2006 pag. 195.
In un giudizio 9C_499/2012 del 27 maggio 2013 consid. 2.1. l’Alta Corte ha, segnatamente, rilevato che:
" (…) È dato un interesse degno di protezione se l'esito della procedura è suscettibile di influenzare la situazione fattuale o giuridica del ricorrente (DTF 133 II 409 consid. 1.3 pag. 413 con riferimenti). L'interesse - pratico e attuale - non deve sussistere soltanto al momento dell'inoltro del ricorso, bensì anche quando è pronunciata la sentenza (DTF 136 II 101 consid. 1.1 pag. 103; cfr. pure Steinmann, in Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 74 all'art. 89). Questa esigenza garantisce, nell'interesse dell'economia processuale, che il Tribunale federale statuisca su questioni concrete e non soltanto teoriche (DTF 136 I 274 consid. 1.3 pag. 276 seg.)."
2.3. In una sentenza I 239/05 del 22 marzo 2007 il Tribunale federale ha ricordato che l'esistenza di un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, necessario per ammettere la legittimazione a ricorrere, dev'essere negata se il ricorso di diritto amministrativo è unicamente rivolto contro la motivazione della stessa senza chiedere la modifica del dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere impugnato (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418; 106 V 91 consid. 1 pag. 92 con riferimento). È fatta salva l'eventualità in cui il dispositivo rinvia ai considerandi (cfr. DTF 113 V 159).
In caso di ricorso contro le motivazioni occorre di conseguenza esaminare se l’insorgente, in realtà, non chieda la modifica del dispositivo (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b)aa). In questo senso va verificato se l'interessato si può prevalere di un interesse degno di protezione all'accertamento immediato del punto litigioso stabilito nella decisione impugnata (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418 e i riferimenti ivi citati; cfr. anche DTF 119 V 171 consid. 1 pag. 173).
In una sentenza 8C_539/2008 del 13 gennaio 2009 il TF si è pronunciato sul caso di un’assicurata che non contestava né l’entità della rendita AI attribuita, né l’inizio della determinazione della rendita, ma nell’ottica del riconoscimento di una rendita d’invalidità della previdenza professionale, pretendeva soltanto un’altra definizione dell’insorgenza dell’invalidità. L’Alta Corte non ha riconosciuto un interesse degno di protezione all’annullamento della decisione dell’AI, in quanto l’insorgente non aveva chiesto alcuna modificazione del dispositivo della decisione, ma censurava un elemento della determinazione della rendita e, con ciò la motivazione della prestazione riconosciutale (SVR 2009 BVG nr. 27).
Al riguardo cfr. pure STCA 42.2021.40-41 del 30 agosto 2021; STCA 42.2020.26 del 25 gennaio 2021; STCA 42.2018.13 del 21 giugno 2018; STCA 42.2018.12. del 5 aprile 2018; STCA 38.2015.74 del 30 novembre 2015; STCA 32.2012.98 del 16 settembre 2013 consid. 2.2.
2.4. Nel caso di specie la Cassa, con la decisione su opposizione del 13 settembre 2022, ha annullato la decisione del 28 gennaio 2022 relativa alla sospensione di 45 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta all’assicurato per essersi licenziato senza avere reperito prima un nuovo impiego che il ricorrente aveva contestato con opposizione del 12 aprile 2022 (cfr. doc. 275; A; consid. 1.1.; 1.4.).
Al riguardo giova ribadire, da una parte, che ai sensi dell’art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione (cfr. consid. 2.2. - 2.3.).
Avendo l’amministrazione, con decisione su opposizione del 13 settembre 2022, annullato integralmente la sospensione di 45 giorni del 28 gennaio 2022, un ricorso non può portare ora a un risultato più favorevole per l’assicurato.
In effetti il ricorrente non può ricevere un numero di indennità di disoccupazione maggiore rispetto a quello delle indennità non versategli a seguito della sanzione poi annullata.
L’assicurato, quindi, nella presente evenienza non dispone di un interesse degno di protezione pratico e attuale alla disamina della decisione su opposizione del 13 settembre 2022.
Difettando un interesse degno di protezione, il ricorso, da questo profilo, risulta inammissibile (cfr. STCA 42.2021.40-41 del 30 agosto 2021 consid. 2.4.; STCA 42.2020.26 del 25 gennaio 2021 consid. 2.4., STCA 38.2015.74 del 30 novembre 2015; STCA 38.2013.27 del 24 luglio 2013).
2.5. Non consente, peraltro, un esito differente della vertenza la censura del ricorrente secondo cui a causa del ritardo, rispetto alla sua domanda d’indennità di disoccupazione del 1° agosto 2021, con il quale gli sono state corrisposte le prestazioni LADI - di sette mesi, rispettivamente, in relazione alle indennità oggetto della sospensione poi annullata, di tredici mesi - ha dovuto contrarre un debito di fr. 9'300.-- e si è visto costretto a posticipare il corso __________ non avendo potuto pagare la tassa di fr. 500.-- (cfr. doc. I; consid. 1.5.).
In effetti la costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_126/2022 del 7 aprile 2022 consid. 4.3.; STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, pag. 294).
Nella presente fattispecie la Cassa, nella decisione su opposizione del 13 settembre 2022, si è chinata esclusivamente sulla correttezza della sospensione di 45 giorni, stabilendo che la stessa non era giustificata (cfr. doc. A; consid. 1.4.).
Ogni altra questione, in particolare concernente un eventuale indennizzo per il preteso ritardo con il quale sono state versate le indennità di disoccupazione (cfr. doc. I, consid. 1.5.), esula dalla presente causa.
Di conseguenza questa Corte non può chinarsi su tale problematica (cfr. STCA 38.2020.27 del 24 settembre 2020 consid. 2.1., il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_669/2020 del 17 novembre 2020; STCA 38.2015.50 del 15 febbraio 2016 consid. 2.2.).
Giova in ogni caso rilevare che l'art. 78 LPGA (Responsabilità) stabilisce al cpv. 1 che "gli enti di diritto pubblico, gli organismi fondatori privati e gli assicuratori rispondono, in qualità garanti dell'attività degli organi d'esecuzione delle assicurazioni sociali, per i danni causati illecitamente a un assicurato o a terzi da parte degli organi d'esecuzione o dei loro funzionari" e al cpv. 2 che "l'autorità competente emette una decisione sulle pretese di risarcimento".
Competenti a emanare decisioni in materia di rivendicazioni di risarcimento danni da parte di assicurati e terzi sono quelle autorità dalle quali viene preteso un indennizzo (cfr. U. Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, Ed. Schultess 2020, ad art. 78 n. 88 pag. 998; FF 1999 pag. 4031, 4033).
In particolare l’art. 85h LADI, concernente la responsabilità dei Cantoni nei confronti degli assicurati e di terzi, prescrive al cpv. 1 "gli assicurati o i terzi devono presentare le loro pretese di risarcimento secondo l’articolo 78 LPGA all’autorità competente; quest’ultima statuisce sulle domande mediante formale decisione" (cfr. FF 1999 pag. 4033, 4109; FF 2001 pag. 2021, 2082).
L'art. 85h cpv. 2 LADI prevede che "la responsabilità si estingue se l’assicurato o il terzo leso non presenta la sua domanda entro un anno dal giorno in cui conobbe il danno, ma in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell'atto che ha causato il danno" (cfr. STCA 38.2015.50 del 15 febbraio 2016 consid. 2.2.; STCA 38.2015.66 del 15 giugno 2016; STCA 38.2013.66 del 14 aprile 2014).
2.6. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
La presente vertenza riguarda il ricorso dell’assicurato contro la decisione su opposizione che ha annullato la sospensione di 45 giorni inflittagli per essersi licenziato senza validi motivi e senza avere trovato una nuova occupazione (cfr. consid. 1.4.) ritenuto irricevibile, poiché, da un lato, difetta un interesse degno di protezione (cfr. consid. 2.4.), dall’altro, la questione del ritardo nel versamento delle indennità di disoccupazione esula dall’oggetto del litigio (cfr. consid. 2.5.).
Nel caso concreto può restare aperta la questione di sapere se in casu si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA.
Nel caso sia una lite di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede l’applicazione.
Anche qualora la causa non riguardasse prestazioni (cfr. STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022 consid. 2.1.), non verrebbero comunque imposte spese.
In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., riguardante specificatamente il diritto alla riscossione delle spese giudiziarie nel contesto di un ricorso per denegata/ritardata giustizia, ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.
In proposito cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022, pubblicata in SVR 2022 KV Nr. 18 pag. 99; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; A. Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107.
Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.66 del 17 ottobre 2022 consid. 2.5.; STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022 consid. 2.10; STCA 38.2021.60 del 20 settembre 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021 consid. 2.8.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti