Incarto n.
38.2022.85

 

CL/DC

Lugano

30 gennaio 2023        

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 4 novembre 2022 di

 

 

RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 4 ottobre 2022 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                      in fatto

 

                          1.1.  Con decisione su opposizione del 4 ottobre 2022 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la precedente decisione del 17 maggio 2022 (cfr. doc. 26) negando a RI 1 (classe 1963) - annunciatosi presso l’Ufficio regionale di collocamento di __________ il 18 ottobre 2021 dichiarando una disponibilità al 100%, precedentemente attivo in qualità di “posatore di pavimenti non qualificato” ed al quale dal 18 ottobre 2021 era stato “di principio” riconosciuto “il diritto all’indennità di disoccupazione” (cfr. doc. 3-8 e 14) - il diritto alle prestazioni LADI a far tempo dal 1° marzo 2022. Nella decisione su opposizione, l’amministrazione ha infatti ritenuto che l’assicurato non può essere considerato residente in Svizzera, bensì in Italia, dove si trova la moglie, e meglio come segue:

 

" (…)

17.

(…) la Cassa rileva che lei ha indicato che lavora in Svizzera dal 2014, ha presentato un contratto d’affitto per un appartamento di 30 mq di 1.5 locali con inizio della locazione il 01.02.2019, per contro la disdetta inoltrata da __________, notificata in data 21.06.2019 è stata inoltrata in Italia (__________). Nella richiesta di informazioni del 01.04.2022 lei ha indicato di possedere una licenza di circolazione italiana ma di non avere l’auto immatricolata in Svizzera, malgrado ciò fa regolarmente rifornimento, presumibilmente con un’auto immatricolata in Italia.

18.

La Cassa ha analizzato gli estratti bancari trasmessi ed ha rilevato che se da un lato è vero che vi sono operazioni effettuate in Svizzera, in tutto l’arco del 2021 e del 2022 non vi è stata una sola operazione durante il fine settimana.

19.

In risposta al quesito in merito alla notifica di assenze durante il fine settimana non vi è una direttiva che imponga la notifica, però il fatto che una persona risieda tutti i giorni di libero in un altro Stato è indizio che il suo centro degli interessi non è in Svizzera.

(…)

21.

Visto la documentazione prodotta e quanto indicato nella sua opposizione appare indubbio quindi che il centro delle relazioni personali risulta essere in Italia.

22.

Applicando il criterio della probabilità preponderante la Cassa ritiene che se da un lato è ipotizzabile che lei risiede effettivamente nell’appartamento in affitto a __________ ed ha intenzione di continuare a risiedervi, dall’altro la terza condizione non è adempiuta (avere il centro delle proprie relazioni di vita in Svizzera), in quanto la sua famiglia (moglie che abita in casa di proprietà) risiede in Italia.” (cfr. all. A a doc. I).

 

                          1.2.  Contro la decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato dal sindacato RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo di essere “posto al beneficio delle prestazioni LADI (…) retroattivamente sin dal 1° marzo 2022, da quando è stato interrotto il pagamento nonostante il controllo della disoccupazione, senza alcuna restrizione”, oltre a protestare “tasse, spese e ripetibili” che non ha quantificato (cfr. doc. I).

 

                                  A sostegno delle pretese del proprio assistito, il rappresentante ha fatto valere, in primo luogo, che il ricorrente risiede a tutti gli effetti in Svizzera, secondariamente - ed in via subordinata - che conseguendo RI 1 un guadagno intermedio egli dovrebbe essere considerato come parzialmente (e non totalmente) disoccupato e, infine, sussidiariamente, chiede di “verificare se ricorrono le condizioni per sancire il diritto alle prestazioni LADI, partendo dal presupposto della fattispecie specifica che riguarda la tipologia del falso frontaliere che in concreto non è stato valutato”.

 

                                  A conferma del fatto che il proprio assistito sia residente in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cv. 1 lett. c LADI, il Sindacato fa valere che nel nostro Paese RI 1 beneficia di un permesso di tipo L, che ha relazioni professionali e sociali in Ticino sin dal 2014, che la moglie (che con il ricorrente compone il “nucleo centrale” della famiglia), “la quale risiede formalmente in Italia nella casa di sua proprietà”, lo raggiunge “molto spesso”, e meglio nella misura del “60/70% del suo tempo”, nel nostro Cantone, che dei due figli della coppia uno risiede in Ticino con la propria famiglia (e l’altro nella vicina Penisola), che è iscritto all’AIRE, che dispone di un abbonamento internet, che è socio RA 1, che il consumo annuo di elettricità ammonta a fr. 642.- per il 2021 e che tale cifra è “senza dubbio rilevante” e che dal 2017 risiede a __________ e che con il proprio locatore __________ (oltre che con la famiglia __________) intrattiene anche rapporti privati. Quest’ultimo, sino “a qualche mese addietro”, abitava nella medesima casa in cui trova l’ente locato da RI 1 - che ne chiede l’audizione affinché “possa riferire delle abitudini del ricorrente e di sua moglie”.

                                  “Oltre alle relazioni familiari”, precisa il rappresentante, “il ricorrente intrattiene rapporti anche con altri soggetti e il suo futuro è proiettato in Svizzera anche con l’arrivo stabile della moglie (…) senonché per questa operazione necessita di un lavoro più stabile che finora non è ancora riuscito a trovare”.

                                  Il rappresentante contesta, poi, che – come, invece, sostenuto dalla Cassa - non vi siano operazioni bancarie sul territorio elvetico durante il fine settimana, rilevando che “evidentemente bisogna distinguere tra la contabilizzazione dell’importo, che in genere avviene da parte della banca nei giorni feriali, e la data in cui viene effettuata l’operazione”.

 

                                  Il Sindacato fa, poi, valere che la questione relativa alla residenza e quindi al centro degli interessi, nemmeno dovrebbe entrare in considerazione, dal momento che il suo assistito sarebbe in realtà, parzialmente (e non totalmente) disoccupato siccome il ricorrente “da quando ha fatto valere il diritto quindi all’autunno 2021, ha sempre esercitato l’attività lavorativa per agenzie interinali, tornando spesso a svolger le medesime mansioni presso la medesima impresa acquistatrice”.

                                  Precisando che la “marginale A72 indica che la disoccupazione parziale coincide con la nozione svizzera di lavoro ridotto (rammentiamo che i lavoratori esteri hanno ridotto al lavoro ridotto senza alcun esame della residenza solo perché legati da un contratto di lavoro); si tratta di un contratto ancora in vigore che prevede un orario temporaneamente ridotto”, il rappresentante osserva che nel caso di un assicurato parzialmente disoccupato la base legale internazionale sarebbe da identificare nell’art. 65 cpv. 1 del RB 883/2004, di modo che in buona sostanza, il requisito della residenza, segnatamente il centro degli interessi come emergente dalla giurisprudenza non si applica essendo confrontati con dei disoccupati parziali di area UE.

 

                                  Il rappresentante osserva, infine, che la Cassa non ha valutato l’eventualità che all’assicurato, che “nei fine settimana (…) rimane piuttosto stabilmente in Ticino”, possa essere riconosciuto lo statuto di falso frontaliere e quindi il diritto d’opzione, e meglio come stabilito dall’Alta Corte nella STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022, pubblicata in DTF 148 V 209.

 

                                  Da ultimo, il Sindacato chiede l’audizione (oltre, come visto, di __________) dell’assicurato, “affinché egli possa riferire e/o semplicemente confermare, se del caso, le sue condizioni quadro fattuali dalle quali si prende spunto per riconoscere oppure per negare il diritto alle prestazioni LADI” (cfr. doc. I).

 

                                  Il 22 novembre 2022, il rappresentante del ricorrente, a complemento di quanto già fatto valere e prodotto in sede ricorsuale, ha trasmesso al TCA la seguente documentazione:

 

" (…)

·        Certificato elettorale relativo alla circoscrizione estera. Si tratta del certificato elettorale che è stato utilizzato dal ricorrente, in occasione delle votazioni politiche di settembre 2022 per l’elezione del parlamento italiano, nel quadro della circoscrizione estera vale a dire con la votazione avvenuta in Ticino per il tramite del consolato. Evidentemente si tratta di un atto che è indice di dimora/residenza formale all’estero.

·        Fattura relativa alla terapia di agopuntura seguita dalla signora __________ moglie del ricorrente. Ella utilizza questa struttura trovandosi molto spesso in Ticino dove raggiunge il marito pur non avendo il permesso.

·        Sempre per la signora __________, fattura della __________ dove si è rivolta per la riparazione dei propri occhiali.

·        Fattura del centro veterinario __________ di dicembre 2020, relativa alla terapia per la cura del proprio cane che dalla primavera 2022 non c’è più.

·        Complemento estratti conto __________ fino a giugno 2022 [ndr: trattasi, in realtà, della documentazione bancaria per i periodi dal 1° gennaio all’8 febbraio 2022, dal 22 febbraio al 23 marzo 2022, dal 27 aprile al 19 maggio 2021 e dal 31 maggio al 14 giugno 2021]” (cfr. doc. III ed all.).

 

                                  Contestualmente, il rappresentante del ricorrente ha precisato che a cadenza “poco più che mensile” dagli estratti conto versati in atti risulta una spesa riguardante il parrucchiere, presso un salone che si occupa solo di trattamenti per signora e che è, quindi, frequentato dalla moglie dell’assicurato, la quale “preferisce restare in Ticino per buona parte del suo tempo benché non disponga del permesso, facendo comunque avanti e indietro dall’Italia”. La consorte di RI 1, ha proseguito il Sindacato, “rimane in Ticino accanto al marito per vivere con lui, come si vede nelle proprie abitudini commerciali, ma vi resta anche per seguire il figlio e quindi vi intrattiene dei rapporti stretti. Il figlio fra qualche mese diverrà padre e di conseguenza la signora accompagna anche questo percorso”. In conclusione, pertanto, a mente del rappresentante del ricorrente, non vi sarebbero dubbi circa il fatto che quest’ultimo risiede in Ticino, dove avrebbe anche il centro dei propri “interessi sociali e personali” e non in Italia, dove fa rientro “sporadicamente” (cfr. doc. III).

 

                          1.3.  Nella risposta di causa di data 7 dicembre 2022 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione del ricorso. L’amministrazione ha, innanzitutto, richiamato le motivazioni già esposte nella decisione su opposizione ed ha, poi, osservato quanto segue:

 

" (…)

7.

Nel ricorso viene indicato che la cassa non ha valutato la questione del falso frontaliere e l'opzione disoccupazione parziale; a tal proposito lo statuto di "falso frontaliere" è riconosciuto ai lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri.

8.

La situazione del ricorrente non è paragonabile a nessuna delle circostanze summenzionate, Io stesso è stato impiegato presso agenzie interinali.

9.

Per quanto riguarda i lavoratori frontalieri parzialmente disoccupati con residenza all'estero, la questione della competenza è in linea di principio disciplinata in base alle regole applicabili ai lavoratori frontalieri in disoccupazione completa.

A tal riguardo vi sono due eccezioni.

Se il datore di lavoro svizzero riduce il tasso di occupazione convenuto contrattualmente e continua a occupare il lavoratore frontaliero (disdetta per modifica del contratto di lavoro), rimane competente lo Stato di attività. La competenza passa allo Stato di residenza soltanto in caso di disoccupazione completa.

È competente lo Stato di attività anche nel caso in cui i lavoratori frontalieri perdano l'attività a tempo parziale secondaria in Svizzera (attività accessoria) e mantengano quella principale. La competenza passa allo Stato di residenza soltanto se perdono anche l'attività principale (disoccupazione completa).

10.

Il fatto di rivendicare le indennità in base all'art. 65 cpv. 1 del RB 883/2004, a mente della cassa, è già una conferma di risiedere all'estero.

11.

L'applicazione di tale provvedimento non è attuabile in quanto non vi è stata disoccupazione parziale ma il rapporto di lavoro è stato interrotto definitivamente per mancanza di lavoro.

12.

In merito alla moglie la cassa [ndr: osserva che] le argomentazioni sul suo mancato trasferimento sono sempre state vaghe, non è mai stata data una risposta precisa, ciò avvalora quanto sostenuto dalla cassa in merito al centro degli interessi, non si riesce a capire, visto che apparentemente è sempre in Svizzera [ndr: perché] non si sia trasferita.” (cfr. doc. V).

 

                          1.4.  Con replica del 20 dicembre 2022 – trasmessa, per conoscenza, alla Cassa il giorno seguente (cfr. doc. VIII) -, il sindacato RA 1 ha comunicato al TCA di non avere ulteriori mezzi di prova e rinviato a quanto già esposto e prodotto, ribadendo la necessità di provvedere alle audizioni postulate in sede ricorsuale (cfr. doc. VII).

 

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se RI 1 abbia diritto, oppure no, alle indennità di disoccupazione dal 1° marzo 2022, e meglio da quando la Cassa ha negato che ciò fosse il caso (cfr. doc. 26 e 28).

 

                                  La costante giurisprudenza federale ha, infatti, stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 4.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294).

 

                                  Questo Tribunale, d’altronde, può pronunciarsi su un determinato oggetto, in linea di principio, solo in presenza di una decisione su opposizione (o su reclamo) emanata dall'organo amministrativo competente (cfr. STCA 42.2021.21del 15 marzo 2021; STCA 38.2020.68 del 14 dicembre 2020 consid. 2.5.; STCA 38.2019.21 del 27 marzo 2019; STCA 35.2018.112 del 12 novembre 2018; STCA 42.2011.14 del 13 ottobre 2011; STCA 38.2007.14 del 14 marzo 2007 consid. 2.5.);

 

                                  Nella presente fattispecie, davanti al TCA, è stata contestata la decisione su opposizione emessa il 4 ottobre 2022 dalla Cassa, la quale concerne esclusivamente il diritto alle indennità di disoccupazione per il periodo dal 1° marzo 2022 (cfr. supra consid. 1.1., doc. 28 e all. A a doc. I).

 

                          2.2.  Uno dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).

 

                                  Questo concetto di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di prestazioni, esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali (cfr. STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3.; pubblicata in DTF 148 V 209). In tal senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1.; STF 8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

 

                                  In una sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 N. 63 pag. 309, il Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.6.), ha sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il figlio.

 

                                  In una sentenza pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag. 227 il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8 LADI stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale anche per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si applicano anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le legislazioni nazionali a farlo. Se, in quella situazione, l’assicurato non risiede in Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della Confederazione.

 

                                  In una sentenza 8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, dichiarando inammissibile il ricorso di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale gli era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha evidenziato che:

 

" (…) la Corte in modo particolare ha concluso come la condivisione dell'appartamento di due locali e mezzo (60 m 2), di cui il conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 5), condizione essenziale per l'ottenimento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.”

 

                                  In una sentenza 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 il Tribunale federale ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione ad un assicurato che, pur avendo il centro delle relazioni personali in Svizzera (dove viveva la madre del ricorrente, erano scolarizzati i suoi figli e alcuni componenti della famiglia vi praticavano attività di svago), aveva la residenza effettiva in Francia (dove abitavano in una villa).

 

                                  In una sentenza 8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72 del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato frontaliere vero, argomentando:

 

" (…) che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,

che in modo particolare la Corte cantonale ha accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,

che il ricorrente si limita a evocare genericamente in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi e diplomi conseguiti in Svizzera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia mai effettuati. (…)”

 

                                  In una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero. Si trattava di un ricorrente nato a Lugano, che all'età di tre anni si era trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel fine settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio in Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come pure tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni personali, era in Italia.  

 

                                  L’Alta Corte ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:

 

" (…)

5.2. Il presupposto della residenza in Svizzera non può essere ammesso o negato a priori o stabilito in maniera astratta, ma può essere data una risposta unicamente prendendo in considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 595). Il ricorrente se non in maniera generica non dimostra l'insostenibilità (consid. 1.1) degli accertamenti della Corte cantonale. Si duole unicamente del peso dato asseritamente ad alcune prove.

L'assicurato in realtà tenta impropriamente di dare una propria visione agli accertamenti svolti dai giudici ticinesi, i quali hanno valutato il caso alla luce di tutti gli elementi nel fascicolo. Invano, il ricorrente potrebbe pretendere che il Tribunale delle assicurazioni si sia fondato unicamente sull'estratto del profilo facebook o estrapolando singole frasi. Egli poi pare dimenticare che per prassi invalsa il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594 seg.). Resta in definitiva solo da valutare se dagli accertamenti dei giudici di merito si possa negare il presupposto della residenza in Svizzera.  

 

5.3. Il ricorrente ancora in sede federale si limita a mettere in luce aspetti della sua vita professionale (formazione), anziché porre l'accento sulle proprie relazioni personali in Svizzera. È vero, il ricorrente condivide un appartamento a Lugano con il fratello. Tuttavia, per sua stessa dichiarazione le spese sono infatti assunte in parte dalla famiglia, che risiede in Italia (sull'importanza del luogo di dimora della propria famiglia; sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011 consid. 3.3). La medesima abitazione è condivisa con suo fratello (in caso di concubinato si veda sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 consid. 2.2). Inoltre, il ricorrente è attivo in società sportive oltreconfine, come anche ivi frequenta alcune amicizie. In tale ottica, anche il profilo facebook può essere considerato fra gli elementi di valutazione. Alla luce di questi elementi, il Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha però violato il diritto federale. Diversamente dall'opinione del ricorrente, la vicinanza alla frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro delle sue relazioni personali in Svizzera. La conoscenza di un'altra lingua nazionale non è decisiva se non in relazione con altri spiccati elementi personali, trattandosi di lingue parlate non soltanto in Svizzera (cfr. sentenza 8C_723/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.3). Del resto, il ricorrente non ha mai preteso di avere altra residenza in Svizzera al di fuori di Lugano, ove la lingua ufficiale è quella italiana. Le critiche ricorsuali pertanto sotto questo profilo sono infondate. (…)”.

 

                                  Al riguardo cfr. pure STF 8C_380/2020 del 24 settembre 2020; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 già citata sopra; STF 8C_703/2017 del 29 marzo 2018; STCA 38.2017.43 del 25 ottobre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 62 pag. 282; STCA 38.2020.51 del 25 gennaio 2021; la STF 8C_177/2021 del 12 marzo 2021 e la STCA 38.2020.49 del 1° febbraio 2021; STCA 38.2020.74 del 15 marzo 2021, la STCA 38.2021.49 del 30 giugno 2021, la STCA 38.2021.82 del 5 ottobre 2021.

 

                                  In una sentenza 8C_280/2019 del 5 settembre 2019, pubblicata in DLA 2019 Nr. 13 pag.360-364, il Tribunale federale ha stabilito che:

 

" (…) ai disoccupati si applica la legislazione dell’ultimo Stato di occupazione prima dell’inizio della disoccupazione. Se l’ultimo Stato in cui era impiegata una persona disoccupata – nella fattispecie una cittadina tedesca – è la Svizzera, per l’esame delle prestazioni è determinante la legislazione svizzera. Secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, il diritto all’indennità di disoccupazione presuppone che l’assicurato abbia la sua dimora abituale in Svizzera. Spetta alla persona assicurata rendere verosimile o dimostrare con tutti i mezzi disponibili (fattura dell’elettricità, contratto di affitto, ecc.) che dimora effettivamente in Svizzera. Tuttavia, se necessario, la Cassa deve procedere ai chiarimenti necessari; la Cassa deve segnatamente assumere le prove fornite dalla persona assicurata.”

 

                                  In un’altra sentenza 8C_163/2019 del 5 agosto 2019, massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254, l’Alta Corte ha confermato la STCA 38.2018.7 del 28 gennaio 2019 aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero.

                                  Si trattava di un assicurato di nazionalità italiana, in possesso di un permesso B rilasciato nel gennaio 2013, nonché di un permesso C da novembre 2017 e la cui famiglia – composta della moglie e di tre figli minorenni – abitava in Italia (in una villetta di proprietà) vicino all’appartamento dei suoceri dove, in prima battuta, ha dichiarato di recarsi una volta alla settimana e che, non avendovi la residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non aveva diritto a percepire le indennità di disoccupazione in Svizzera a decorrere dal 1° luglio 2017.

 

                                  In una sentenza 8C_326/2020 del 4 agosto 2020, pubblicata in DLA 2020 N. 12 pag. 377 e seg., l'Alta Corte, nel caso di un assicurato titolare di un permesso B la cui famiglia viveva in Spagna, ha ribadito che il diritto all’indennità di disoccupazione presuppone, tra l’altro, che la persona assicurata risieda in Svizzera, che la nozione di residenza non è da intendersi nel senso di domicilio secondo il diritto civile (art. 23 e segg. CC), ma come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Il Tribunale federale ha dunque confermato che, dal profilo della LADI, è richiesto che l’assicurato risieda effettivamente in Svizzera, abbia l’intenzione di continuare a risiedervi e che vi abbia contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali (consid. 3).

                                  In una sentenza 8C_380/2020 pubblicata in DLA 2021 N. 1 pag. 83 e segg., il Tribunale federale – chiamato a decidere sul caso di un cittadino svizzero ed americano che ha un figlio adulto residente in Svizzera e che durante la disoccupazione aveva trascorso mesi negli Stati Uniti, dove risiedono sia i genitori, che la sorella, cercandovi anche un’occupazione - ha confermato che ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, uno dei presupposti che l’assicurato deve soddisfare per avere diritto all’indennità di disoccupazione è il fatto di risiedere nel nostro Paese. Il risiedere in Svizzera, ha ribadito l’Alta Corte, non è da intendersi nel senso del domicilio secondo il diritto civile, bensì di dimora abituale. Sono necessarie l’effettiva presenza in Svizzera e l’intenzione di rimanerci per un certo periodo, durante il quale occorre avere il centro dei propri interessi in Svizzera (consid. 2.2.).

 

                                  In un’altra sentenza 8C_632/2020 dell’8 giugno 2021 - nel caso di un assicurato che prima ha riferito di essersi trasferito all’estero nel gennaio 2019, dove aveva acquistato con la propria compagna un’abitazione nella quale quest’ultima si era trasferita e risiedeva, e che, poi, ha affermato di aver traslocato il mese successivo presso i genitori della donna, nel Canton Ginevra, dove disponeva gratuitamente di una camera - l’Alta Corte ha stabilito che la sua residenza si trovava all’estero. Il Tribunale federale, conformemente alla sua costante giurisprudenza ha infatti ritenuto determinante, malgrado l’assicurato avesse una fitta rete di relazioni personali in Svizzera, dove, non da ultimo, risiedeva il figlio nei confronti del quale, però, il ricorrente esercitava i propri diritti di visita regolarmente all’estero, il centro d’interessi di quest’ultimo. Esso in concreto coincideva con il luogo in cui abitava la compagna dall’assicurato e quindi all’estero (cfr. consid. 5.1.).

 

                                  Infine, con sentenza 8C_172/2022 del 28 novembre 2022, il Tribunale federale ha respinto il ricorso presentato da un assicurato contro la STCA 38.2021.86 del 7 febbraio 2022 e confermato la rilevanza, nella valutazione della residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, della condizione relativa al centro degli interessi personali, stabilendo che, in quel caso, il centro delle relazioni personali dell’interessato si trovava in Italia, ove risiedeva la moglie e dove egli si recava quasi ogni fine settimana ed ogni volta che aveva le ferie. In siffatte circostanze, il ricorrente non era da considerarsi residente nel nostro Paese dove, nell’appartamento che locava, aveva costituito una dimora secondaria, e meglio come segue:

 

" 4.2.2. Il ricorrente critica inoltre il Tribunale cantonale per non aver tenuto conto dell'argomento sollevato nel procedimento cantonale, secondo cui egli avrebbe informato la Cassa all'inizio della sua disoccupazione (con il modulo "Richiesta di informazioni/documentazione Residenza in Svizzera" inviato dalla Cassa il 13 maggio 2021) che era previsto che la moglie lo avrebbe presto raggiunto in Svizzera, non appena gli aspetti amministrativi fossero stati risolti in Italia e che il medico della moglie avesse dichiarato il trasferimento compatibile con la sua situazione medica. Sua moglie non aveva potuto raggiungerlo prima, perché non le sarebbe stato permesso di lasciare la sua casa nel 2021 a causa della sua malattia, come pure non le sarebbe stato permesso di muoversi liberamente in Lombardia senza motivi impellenti a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia di Covid e non le sarebbe stato permesso di entrare in Svizzera.  

Il Tribunale cantonale non ha ignorato questi elementi. Esso ha ritenuto che non fossero decisivi, in quanto ha esaminato la terza condizione del domicilio (centro degli interessi personali) sulla base dei fatti esistenti, ossia sulla base dei frequenti e regolari viaggi del ricorrente in Italia. Anche se si dovesse ammettere che il ricorrente intendeva stabilirsi in Svizzera, il centro dei suoi interessi personali tra maggio e ottobre 2021 era in Italia, con la moglie, che non poteva viaggiare per i motivi indicati. In altre parole, la questione del luogo in cui si concentravano le relazioni personali del ricorrente deve essere esaminata sulla base dei fatti constatati e non sulla base di una situazione ipotetica, a prescindere dalle ragioni invocate. In ogni caso, non è stato arbitrario per il Tribunale cantonale considerare che tra maggio e ottobre 2021 il ricorrente aveva il centro dei suoi interessi personali in Italia, dove si recava quasi ogni fine settimana e ogni volta che aveva le ferie. 

 

4.2.3. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che il Tribunale cantonale non avrebbe tenuto conto, nell'esaminare il centro delle sue relazioni personali, del fatto che non affittava un semplice monolocale in Ticino per avere un indirizzo in Svizzera, ma un appartamento di tre locali e mezzo in cui poteva ospitare familiari e amici.  

Il Tribunale cantonale non ha ignorato questo elemento oggettivo. Ha anche accertato che il ricorrente era effettivamente residente in Ticino. Tuttavia, il ricorrente perde di vista il fatto che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la residenza effettiva è solo una delle tre condizioni cumulative per ammettere il domicilio in Svizzera nel senso dell'art. 8 LADI. 

 

4.2.4. Il ricorrente sostiene inoltre che, ritenendo il centro dei suoi interessi personali in Italia perché lì era domiciliata la moglie, il Tribunale cantonale avrebbe sostituito la propria volontà a quella del ricorrente sul luogo in cui intendeva stabilirsi. A suo avviso, spetterebbe a ciascuno di loro determinare il centro dei propri interessi personali, tanto più che non vi sarebbe alcun obbligo giuridico per i coniugi di avere un domicilio comune. Nel suo caso, il centro dei suoi interessi personali sarebbe il Ticino, dove viveva e lavorava. Ha inoltre sottolineato che, a partire dall'ottobre 2021, è stata la moglie a spostare il centro dei suoi interessi personali in Svizzera e che, pertanto, il Tribunale cantonale avrebbe erroneamente ritenuto che egli fosse domiciliato in Svizzera solo a partire da quel momento.  

È vero che, nel caso di coniugi che non hanno un luogo di residenza comune, il centro degli interessi personali di uno di essi può trovarsi nel luogo in cui lavora, se questo luogo è diverso da quello in cui vive l'altro coniuge. Se questo fosse stato il caso del ricorrente, egli non si sarebbe recato in Italia ogni fine settimana per stare con la moglie. Il Tribunale cantonale ha infine ritenuto che il centro delle relazioni personali del ricorrente era, per il periodo in questione, in Italia, perché era lì che trascorreva tutto il suo tempo libero. La circostanza che abbia raggiunto la moglie in un appartamento di sua proprietà non fa che avvalorare il fatto che il centro dei suoi interessi personali (rispetto a quelli professionali) era in Italia. Si tratta, inoltre, di criteri puramente oggettivi che sono stati dedotti dalle prove dei movimenti del ricorrente. In effetti, dai fatti accertati dal Tribunale cantonale risulta che tra maggio e ottobre 2021 il ricorrente è stato in Italia ogni fine settimana (ad eccezione delle settimane da 44 a 53 nel 2020 e delle settimane da 1 a 6 nel 2021 in cui non gli è stato possibile a causa delle restrizioni imposte dal Covid), a volte partendo già il giovedì sera e rientrando in Svizzera il lunedì successivo. Non sono arbitrarie le conclusioni del Tribunale cantonale secondo cui il centro delle sue relazioni personali era in Italia. 

 

4.2.5. Il ricorrente ritiene inoltre che è stato arbitrario che il Tribunale cantonale abbia preso in considerazione solo gli acquisti effettuati in Italia per determinare il centro delle sue relazioni personali, ma non quelli effettuati in Svizzera. Egli evidenzia che anche molti ticinesi fanno la spesa in Italia, pur essendo domiciliati in Svizzera.  

Il ricorrente faceva certamente la spesa in Svizzera quando vi lavorava durante la settimana e in Italia nei fine settimana o durante le vacanze. Non si tratta di un criterio a sé stante, ma di un'ulteriore indicazione del fatto che quando il ricorrente si trovava in Italia aveva le sue abitudini e non vi si trovava solo occasionalmente. 

 

4.2.6. Il ricorrente sostiene inoltre che, riconoscendo il suo diritto all'indennità di disoccupazione solo a partire dal momento in cui la moglie era domiciliata in Svizzera, la Cassa e il Tribunale cantonale avrebbero violato le disposizioni della LADI dal punto di vista della moglie, poiché per raggiungere il marito in Svizzera, ella avrebbe dovuto essere licenziata.  

Sia il ricorrente che la moglie sono liberi di scegliere la loro residenza comune o separata e il luogo delle rispettive attività professionali, ma non spetta al regime dell'assicurazione contro la disoccupazione assumersi le conseguenze delle loro scelte personali. Nel caso di specie, non è contestato che il ricorrente risiedesse effettivamente in Svizzera e vi avesse lavorato per diversi anni. Tuttavia, alla luce dei fatti accertati dal Tribunale cantonale, privi di arbitrarietà, esso ha potuto concludere senza violare il diritto federale che il centro degli interessi personali del ricorrente si trovava in Italia durante il periodo in questione.”.

 

                          2.3.  Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che RI 1, cittadino italiano, al beneficio di un permesso per dimoranti temporaneo di tipo L, dopo avere, da ultimo, lavorato dal 13 al 19 settembre 2021 presso la __________, succursale di __________, si è iscritto in disoccupazione dal 18 ottobre 2021, alla ricerca di un impiego a tempo pieno. Egli ha motivato la disdetta dell’ultimo rapporto di lavoro con la “mancanza di lavoro”.

                                  In precedenza, il ricorrente, stando a quanto da lui indicato, era stato attivo presso la __________, poi, e meglio dal 10 luglio 2019 al 18 settembre 2020, presso __________ (ora in liquidazione) nella precedente sede di __________, dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 presso __________ ed infine dal 18 febbraio 2021 in seno a __________, succursale di __________ (cfr. doc. 1-3).

 

                                  Dall’attestato del datore di lavoro sottoscritto dalla __________ emerge che il ricorrente vi aveva lavorato (secondo gli orari di lavoro previsti dal Contratto collettivo nel ramo della posa di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche, parchetto e pavimenti tecnici rialzati, quindi, salvo eccezioni, dal lunedì al venerdì, cfr. art. 21 CCL) in qualità di posatore pavimenti non qualificato e che la disdetta era stata data con effetto al 20 giugno 2019 per motivi di ristrutturazione aziendale (cfr. doc. 4 e 13).

                                  Da analogo documento compilato da __________ (ora in liquidazione), risulta che l’assicurato aveva lavorato per conto della società come posatore di pavimenti (a tempo pieno, con orario di lavoro dalle 07:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 16:00) dal 10 luglio 2019 sino al 6 novembre 2020, data alla quale il rapporto di lavoro era giunto a conclusione a causa della “mancanza di lavoro” (cfr. doc. 5 e 9).

                                  Dall’attestato redatto dalla __________ emerge che RI 1 vi era attivo in qualità di “Parkettleger” e che il rapporto contrattuale è perdurato, una prima volta, dal 16 novembre al 31 dicembre 2020 (ultimo giorno di lavoro 18 dicembre 2020; cfr. doc. 6), ed una seconda dall’11 al 29 gennaio 2021 (cfr. doc. 7).

                                  Da ultimo, il rapporto di lavoro presso __________ è stato caratterizzato da incarichi temporanei (contratti di missione) che hanno visto il ricorrente attivo (tra le ore 07:30 e le 12:00 nonché tra le ore 13:00 e le 16:30), sempre come posatore di pavimenti, dal 18 al 23 febbraio 2021, dal 17 al 24 marzo 2021, il 30 marzo 2021, dal 1° al 6 aprile 2021, dal 13 aprile al 1° giugno 2021, dall’11 giugno al 30 luglio 2021 e dal 13 al 17 settembre 2021. La disdetta del rapporto contrattuale ha coinciso con la fine di un incarico temporaneo (cfr. doc. 8 ed all. e doc. 11).

                                  Presso __________, l’assicurato – e meglio come notificato alla Cassa tanto nei formulari “indicazioni della persona assicurata” quanto negli “attestati di guadagno intermedio” - è poi stato attivo sulla base di contratti di missione a decorrere dal 4 novembre 2021, dall’11 febbraio 2022, dal 6 aprile 2022, dal 7 giugno 2022 e dal 3 ottobre 2022 (cfr. doc. 11 ed all.).

 

                                  Dagli atti emerge, poi, che dal 22 al 25 marzo 2022, RI 1 ha lavorato per conto di __________ (cfr. doc. 10).

 

                                  Il 1° aprile 2022, la Cassa ha posto all’assicurato una serie di quesiti cui il medesimo ha così risposto:

 

" (…)

D: attualmente sta lavorando?

R: sì

D: dove ha lavorato prima della sua iscrizione al collocamento?

R: in Ticino dal 2014. Ultimo datore di lavoro __________

D: come svolge le ricerche di lavoro?

R: annunci internet, quotidiani, jobroom, cont. telefonici

D: in quale settore ricerca lavoro?

R: settore artigiano/edile posa pavimenti

D: svolge qualche attività lavorativa all’estero (dipendente, indipendente). Se sì, voglia specificarci genere di attività e luogo.

R: no

D: che tipo di lavoro cerca? (a tempo determinato, indeterminato, stagionale, …)

R: a tempo determinato/indeterminato 100%

D: attualmente dove risiede? Da quando?

R: __________ dal 01.07.2017

D: di quanti locali è composta la sua abitazione?

R: 2

D: era già ammobiliata?

R: no

D: l’abitazione è di sua proprietà oppure è in affitto? Se è in affitto, chi ha stipulato il contratto d’affitto? (allegare copia del contratto d’affitto)

R: è in affitto il sottoscritto ha stipulato il contratto

D: vive solo o con altre persone?

R: vivo solo quando mia moglie è in Italia

D: come è composta l’economia domestica presso l’abitazione in Svizzera? (specificare nome e cognome)

R: RI 1

D: con le persone che soggiornano con lei nell’abitazione in Svizzera esiste un rapporto di parentale? Se sì, voglia specificarci quale

R: si sono i miei familiari

D: dove consuma normalmente i pasti?

R: nell’abitazione

D: è iscritto all’AIRE (voglia allegare copia della certificazione)

R: sì

D: è sposato/a oppure ha un compagno/a? Se sì, dove risiede il suo coniuge, rispettivamente il/la suo/a compagno/a?

R: sposato – residenza in Italia

D: il suo coniuge, rispettivamente il/la suo/a compagno/a, lavora? Se sì, voglia specificare presso quale datore di lavoro e la località

R: non lavora

D: dove risiede il suo coniuge, rispettivamente il/la suo/a compagno/a? (indirizzo preciso)

R: __________ Italia

D: ha figli? Se sì, voglia indicarci il loro nome, cognome e data di nascita

R: sì, __________ __________.89, __________ __________.93

D: dove risiedono i suoi figli?

R: __________, __________

D: dove studiano i suoi figli? Ne caso in cu dovessero lavorare, dove lavorano? (specificare la località)

R: __________

D: la sua famiglia vive in casa propria oppure è in affitto?

R: mia moglie e mio figlio in Italia risiedono nell’abitazione di proprietà di mia moglie

D: se la sua famiglia vive all’estero, per quale motivo non si sono trasferiti in Svizzera?

R: gli impegni familiari al momento non consentono il trasferimento definitivo di tutti i componenti della famiglia

D: chi si occupa del mantenimento dei figli?

R: //

D: lei si occupa del mantenimento del coniuge?

R: sì

D: sulla casa di proprietà paga un mutuo?

R: //

D: dove risiedono i suoi genitori?

R: sono defunti

D: ha fratelli o sorelle? Dove risiedono?

R: //

D: con quale frequenza rientra presso la sua famiglia? (giornalmente, settimanalmente, …)

R: è mia moglie che mi raggiunge in dipendenza degli impegni familiari

D: quando si ricongiunge con la sua famiglia dove soggiorna?

R: presso la mia abitazione di __________

D: per quale motivo si è trasferito dall’Italia alla Svizzera?

R: per motivi di lavoro

D: è in possesso di una licenza di condurre? La licenza di condurre è svizzera oppure estera (voglia allegare copia della licenza di condurre)

R: sì - patente italiana

D: ha un veicolo? Se sì, e immatricolato in Svizzera? (voglia allegare copia del libretto di circolazione)

R: No

D: è affiliato ad una Assicurazione malattia svizzera? Quale? (voglia allegare copia del suo contratto d’assicurazione)

R: sì __________

D: ha un medico curante in Ticino? Se sì, voglia specificare il nome e l’indirizzo

R: sì __________

D: è membro di società, associazioni o altri enti con o senza scopo di lucro in Svizzera e/o all’estero? Se sì, voglia specificare ragione sociale e luogo d’iscrizione a registro

R: no

D: è abbonato a giornali e riviste? Quali?

R: __________

D: presso la sua residenza in Svizzera ha un collegamento internet?

R: sì

D: ha stipulato delle assicurazioni in Svizzera? Se sì, quali?

R: no

D: paga la Serafe?

R: sì” (cfr. doc. 15)

 

                                  L’11 aprile 2022, la Cassa ha sottoposto al ricorrente altre due domande cui il medesimo ha così risposto:

 

" (…)

D: con quale frequenza rientra presso la sua famiglia? (giornalmente, settimanalmente, …)

R: non c’è nessuna frequenza di rientro come già scritto la famiglia si ricongiunge in Ticino dove abita e lavora anche l’altro figlio

D: quanti anni ha il figlio __________?

R: 28 (cfr. doc. 16).

 

                                  Il successivo 28 aprile l’amministrazione ha chiesto all’assicurato:

 

" D: per quale motivo la moglie non si è trasferita con lei in Svizzera?

D: per quale motivo si trovava in Italia durante il periodo della quarantena?

D: per quale motivo non ha segnalato sul formulario IPA del mese di marzo 2022, eventuali soggiorni all’estero? (vacanze o altre assenze)

D: considerato che ha dichiarato di provvedere al mantenimento di sua moglie e che dall’estratto conto bancario non figura alcun versamento a favore della stessa, voglio comunicarci quale è la modalità da lei utilizzata per far fronte alle spese di mantenimento in Italia” (cfr. doc. 17)

                                  RI 1 ha così risposto:

 

" Risposta alla domanda 1)

Perché fino a questo momento per motivi economici e personali mia moglie ha fatto questa scelta.

Risposta alla domanda 2)

Mi trovavo in Italia perché il fine settimana 26-27 marzo io e mia moglie avevamo deciso di fare qualche lavoro nel giardino della casa di proprietà di mia moglie in Italia, purtroppo non mi sono sentito bene, avendo sintomi che facevano pensare al Covid ho fatto il test in farmacia (la cui copia vi è già stata trasmessa) ed è risultato positivo. La normativa italiana in questi casi prevede l’immediata segnalazione da parte della farmacia all’ASL e l’immediato isolamento.

Ho contattato l’hot-line cantonale per avere conferma della procedura (copia messaggio verificabile sul mio telefono) e mi è stato confermato che avrei dovuto seguire il tracciamento italiano e relativo isolamento su suolo italiano. Oltre al fatto che non mi sentivo bene se avessi deciso di mettermi in viaggio per tornare avrei violato la normativa del Paese in cui mi trovavo, l’unica scelta possibile era attenermi alla regola e restare come previsto 7 giorni in isolamento in Italia.

A titolo informativo a causa di questo inconveniente ho perso un contratto di lavoro della durata di 3 mesi. Sarebbe stata la prosecuzione dell’unico lavoro svolto nel mese di marzo 22-25 marzo.

Risposta a domanda 3)

Ho segnalato sul formulario del mese di marzo la quarantena Covid così come indicato da un suo collega in quanto ho subito chiamato il vostro ufficio chiedendo cosa dovevo fare. Non c’è stato alcun soggiorno trattandosi di isolamento e non di vacanza, inoltre non ero al corrente di dovervi segnalare come soggiorno all’estero se di sabato varco il confine.

Nel mese di marzo non ci sono state assenze da dichiarare. Ho lavorato dal 22 al 25.03 (martedì-venerdì). Mi sono recato in Italia domenica 27 e dal 28 al 31 sono giorni di quarantena. Per la restante parte del mese non ho lavorato e sono stato a casa.

Risposta a domanda 4)

Provvedo al mantenimento di mia moglie perché non ha un lavoro quindi l’unico reddito da lavoro è il mio ma io non verso uno stipendio a mia moglie né un importo fisso mensile, non troverà nessun versamento a suo favore. Le spese effettuate nei vari supermercati ticinesi, come può vedere dall’estratto conto, si riferiscono a prodotti alimentari e beni di necessità per entrambi. Come può verificare anche la spesa dal parrucchiere di mia moglie è addebitata sullo stesso conto. Nel caso mia moglie debba fare spese in Italia cambieremo del contante nella valuta che serve.

(…)

Ho sempre risposto alle sue domande dichiarando il vero e la mia situazione è totalmente trasparente, ho inviato in modo puntuale ogni documento da lei richiesto tra cui copia dell’estratto conto del 2021, più di 30 pagine, dove credo sia evidente visti gli addebiti quasi quotidiani non solo che sono presente fisicamente ma che la mia vita si svolge in Ticino, ora le sto inviando l’estratto conto del 2022 che ho dovuto chiedere alla banca e che mi è costato 10 chf da cui immagino vedrà che le mie abitudini e spese sono le stesse dell’anno precedente e di quello ancora prima. La invito a contattarmi subito se desidera per fissare un appuntamento così da poter definire la pratica e risolvere tutti i suoi dubbi. (…)” (cfr. all. a doc. 17).

 

                                  Con decisione del 17 maggio (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 26), la Cassa ha stabilito che il ricorrente, a decorrere dal 1° marzo 2022, non aveva diritto alle indennità di disoccupazione, non essendo adempiuto il requisito della residenza. In particolare, l’amministrazione ha motivato il proprio provvedimento alla luce di quanto segue:

 

" (…) Nel caso in esame, dalla documentazione a disposizione e dalle dichiarazioni fornite dall’assicurato, considerate la durata e la continuità della presenza in Svizzera la natura e la caratteristica dell’attività qui svolta, la situazione familiare, la situazione abitativa, va innanzitutto concluso che la residenza (luogo di residenza abituale) dell’interessato si situa in Italia, dove risiede la famiglia. Egli in Svizzera ha costruito tutt’al più una dimora temporanea.

(…) per quanto attiene al requisito di avere il centro delle proprie relazioni personali nel luogo di dimora abituale, condizione indispensabile che deve essere adempiuta cumulativamente agli altri presupposti, si osserva che, in concreto, l’assicurato non ha particolari relazioni personali né familiari in Svizzera, mentre le persone con le quali conserva il rapporto più stretto, la moglie e i figli risiedono in Italia.

Questa situazione è rimasta immutata nel tempo, durante lo svolgimento dell’attività lavorativa e anche dopo l’iscrizione in disoccupazione. L’assicurato non può quindi essere ritenuto residente in Svizzera.

Tenuto conto della situazione concreta va concluso che l’assicurato non può comunque essere qualificato come falso lavoratore frontaliere, non appartenendo alla cerchia di persone che possono essere considerate come un lavoratore diverso da un frontaliere (…) e pertanto non può scegliere se fare valere il diritto alle prestazioni di disoccupazione nello Stato di residenza o nello Stato dell’ultima attività. (…)” (cfr. doc. 26).

 

                                  RI 1 ha impugnato tale provvedimento con tempestiva opposizione facendo valere:

 

-        Di lavorare “in Ticino da ben 8 anni, quindi dal 2014”;

-        Di essere “regolarmente iscritto all’AIRE” e di essere quindi “a tutti gli effetti residente SOLO in Svizzera; situazione che comporta la perdita di ogni diritto quale cittadino italiano residente in patria, in particolare per quanto attiene alla sanità e le prestazioni di disoccupazione”;

-        Che uno dei figli vive nel nostro Paese, “dove lavora dal 2019 come __________ ed è regolarmente a beneficio di un permesso di soggiorno tipo B”;

-        Che solo il secondo figlio è rimasto in Italia, dove, avendo 28 anni, “conduce una vita autonoma e non fa ormai più parte dello stretto nucleo familiare rapportabile al centro degli interessi”;

-        Che sua “moglie vive buona parte del tempo presso il mio indirizzo in Svizzera e non in Italia” e che “per questo motivo non risultano versamenti all’estero per il suo sostentamento. Le spese sono addebitate dal mio conto bancario e servono a sopperire al mantenimento di entrambi; l’estratto conto dettagliato vi permetterà di appurare quanto detto. Risultano infatti transazioni legale alla vita quotidiana, sono svolte con cronologica regolarità e praticamente sempre con controparti con presenza sul suolo ticinese (spesa, carburante, tempo libero, utenze, ecc). Troverete anche regolari addebiti per prestazioni fruite da mia moglie, in particolare quale la parrucchiera o il veterinario del nostro cane. (…) risulta quindi chiaro che entrambi abitiamo effettivamente e durevolmente in Ticino ed in prossimità di nostro figlio, dove abbiamo svariate relazioni personali e di amicizia con diverse persone (…) potrete interpellare anche il locatore dell’appartamento di __________, sig. __________, che risulta essere impiegato presso il Comune locale, che non avrà difficoltà alcuna a confermare la mia effettiva residenza in loco e la presenza regolare di mia moglie”;

-        Che la coniuge “sta cercando lavoro in Svizzera nell’ottica di un trasferimento definitivo; non avendo ancora una certezza in tal senso per ora ha mantenuto la residenza in Italia, per motivi legati alla proprietà”;

-        Che quello relativo alla quarantena in conseguenza della positività al Covid non è stato un soggiorno all’estero non notificato ed ha ribadito le circostanze che lo hanno costretto in Italia tra fine marzo ed inizio aprile 2021;

-        Che egli deve essere considerato residente a tutti gli effetti in Svizzera - dove da 5 anni abita nel medesimo Comune, paga “regolarmente la Cassa malati”, loca a suo nome un ente, è soggetto al pagamento del canone SERAFE, ha un numero di telefonia mobile da 8 anni, ha legami personali dati, d’un lato, dalla presenza del figlio e, d’altro lato, dal fatto che la “moglie risiede buona parte del tempo” con lui nel nostro Cantone, è presente con regolarità (al pari della moglie) sul territorio, e meglio come dimostrerebbero le spese evincibili dagli estratti conto versati in atti – e non Italia, dove la sua presenza avrebbe “carattere saltuario per motivi di gestione legati all’abitazione di proprietà” intestata alla moglie (cfr. doc. 27).

 

                                  Con decisione su opposizione del 4 ottobre 2022, la Cassa ha, come visto, respinto il gravame del ricorrente (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 28).

 

                          2.4.  Il ricorrente, rispondendo ai quesiti postigli dalla Cassa il 28 aprile 2022, ha indicato che gli addebiti sul suo conto bancario sono indicativi di una sua presenza fisica sul nostro territorio (“ho inviato (…) copia dell’estratto conto del 2021 (…) dove credo sia evidente visti gli addebiti quasi quotidiani non solo che sono presente fisicamente ma che la mia vita si svolge in Ticino, ora le sto inviando l’estratto conto del 2022 (…) da cui immagino vedrà che le mie abitudini e spese sono le stesse dell’anno precedente e di quello ancora prima” cfr. supra).

                                  Al riguardo va dapprima evidenziato il fatto che agli ordini di pagamento per cassa malati, pigione mensile e abbonamento di telefonia mobile RI 1 poteva provvedere anche dall’estero, e meglio come avvenuto tra il 31 marzo ed il 1 aprile 2022 quando l’assicurato si trovava, per sua stessa indicazione, in quarantena in Italia e sul suo conto risultano addebitati ordini di pagamento a favore di __________ e __________ (cfr. all. a doc. 17).

                                 

                                  Dagli estratti conto in atti, relativi alla relazione bancaria intesta al ricorrente presso __________, emerge inoltre che, contrariamente alle affermazioni della Cassa, nel 2021 vi sono state diverse operazioni di prelievo a contanti e spese presso supermercati, stazioni di benzina, negozi, saloni di parrucchiera, ecc…, in particolare, del __________ anche nel fine settimana. Ciò, tuttavia, solamente sino a metà maggio 2021.

                                  Da quel momento, infatti, gli acquisti (che il ricorrente è solito saldare utilizzando la carta anche quando si tratta di importi contenuti e quindi per ogni minima spesa) effettuati in presenza sul territorio elvetico nel weekend sono drasticamente diminuiti, e meglio:

 

-        dal 21 al 24 maggio compresi non vi è stato alcun addebito;

-        dal 3 al 10 giugno compresi il ricorrente non risulta aver fatto acquisiti;

-        nel weekend del 13 e 14 giugno non vi sono addebiti;

-        nel weekend del 19 e 20 giugno non vi sono addebiti;

-        tra il 26 ed il 29 giugno compresi (laddove il 26 era un sabato, il 27 domenica ed il 29 festivo) non vi sono addebiti;

-        nel fine settimana tra il 3 ed il 4 luglio non vi sono addebiti;

-        nel weekend del 24 e 25 luglio, del 31 luglio e del 1° agosto, del 7 e dell’8 agosto, non vi sono addebiti;

-        tra il 15 ed il 23 agosto compresi (laddove il 15 era domenica, il 21 sabato ed il 22 domenica) non vi sono addebiti;

-        tra il 29 agosto ed il 12 settembre non vi sono addebito;

-        tra il 18 ed il 23 settembre non vi sono addebiti;

-        tra il 2 e il 13 ottobre non vi sono addebiti;

-        tra il 30 ottobre ed il 1° novembre (laddove il 30 era un sabato, il 31 una domenica ed il 1° festivo) non vi sono addebiti;

-        dal 6 al 9 novembre non vi sono addebiti (laddove il 6 era sabato, il 7 domenica e tra l’8 e il 9 dagli attestati di guadagno intermedio in atti non risulta che il ricorrente abbia lavorato) non vi sono addebiti;

-        nel weekend del 13 e 14 novembre non vi sono addebiti;

-        nel weekend del 20 e 21 novembre non vi sono addebiti;

-        nel weekend del 27 e 28 novembre non vi sono addebiti;

-        tra il 4 e l’8 dicembre sino alle ore 16:43 (laddove il 4 era un sabato, il 5 una domenica, l’8 festivo e dagli attestati di guadagno intermedio risulta che il ricorrente aveva preso vacanza il 6 ed il 7 dicembre) non vi sono addebiti;

-        nel weekend del 18 e 19 dicembre non vi sono addebiti;

-        dal 23 dicembre 2021 al 5 gennaio 2022 (allorquando dagli attestati di guadano intermedio emerge, d’un lato, che RI 1 dal 21 dicembre 2021 non ha lavorato, né lo ha fatto a gennaio 2022) non ci sono stati addebiti;

-        dal 13 al 20 gennaio compresi non vi sono stati addebiti;

-        dal 26 gennaio al 4 febbraio compresi non vi sono stati addebiti per acquisiti effettuati in Svizzera, ma il 1 febbraio 2022 ve n’è uno per una spesa in Italia, come pure il 3 febbraio;

-        nel weekend del 12 e 13 febbraio non risultano addebiti in Svizzera ma il 13 ve n’è uno in Italia;

-        nel weekend del 19 e 20 febbraio non risultano addebiti

-        dal 1° a 5 marzo compresi, quando l’assicurato nemmeno ha prestato lavoro, non vi sono addebiti;

-        nel weekend del 9 e 10 marzo non vi sono addebiti;

-        tra il 16 ed il 18 marzo (laddove il 16 era sabato, il 17 domenica e il 18 l’assicurato avrebbe usufruito di un’“altra assenza pagata”) non vi sono addebiti;

-        nemmeno vi sono addebiti tra il 26 marzo ed il 3 aprile compresi, e meglio quando l’assicurato, rientrato in Italia per il fine settimana (cfr. supra ed all. a doc. 17) è risultato positivo al Covid-19 ed ha dovuto, nel rispetto della normativa italiana, sottoporsi a 7 giorni di quarantena oltre confine;

-        nel weekend del 9 e 10 aprile non risultano addebiti in Svizzera ma il 9 ve n’è uno in Italia;

-        nel weekend del 16 e 17 aprile, così come il 18 aprile, quando l’assicurato, stando agli attestati di guadagno intermedio, beneficiava di un’“altra assenza pagata” non risultano addebiti in Svizzera;

-        il weekend del 23 e 24 aprile non risultano addebiti;

-        il weekend del 30 aprile e 1° maggio non risultano addebiti.

 

                                  Dagli estratti conto risultano poi numerose e regolari spese effettuate presso distributori di benzina, e ciò malgrado il ricorrente abbia dichiarato di non avere un’autovettura (cfr. supra). Tali addebiti, ricordato che la fascia oraria di lavoro presso __________ va dalle ore 07:30 alle ore 16:30, con pausa pranzo dalle ore 12:00 alle ore 13:00 (cfr. supra), sono stati nella grande maggioranza dei casi effettuati o la mattina, prima delle ore 07:30, o la sera, dopo le 16:30, o nella pausa di mezzogiorno e, con riferimento a quanto appena indicato, sono spesso presenti sia prima che dopo i weekend nei quali il ricorrente non faceva acquisiti in Svizzera (cfr. doc. 18).

 

                                  Dagli estratti conto in atti emerge, pure, che il ricorrente dispone di una carta __________ (che può essere caricata in euro, o dolla; cfr. doc. 18).

 

                                  Dal contratto di locazione presente nell’incarto risulta che __________ (in qualità di locatore) e il ricorrente (come conduttore) hanno sottoscritto, a decorrere dal 1° febbraio 2019 un rapporto locativo (rinnovabile annualmente con prima data di scadenza prevista per il 31 gennaio 2020) per un ente sito a R__________, in via __________ e composto da 1.5 locali per 30mq, comprensivo di un posto auto scoperto, per una pigione mensile di fr. 650.-. Il contratto di locazione, laddove ve ne era la possibilità, non risulta essere stato firmato dalla coniuge di RI 1 (cfr. doc. 19).

 

                                  Dai moduli “Indicazioni della persona assicurata” (in seguito: IPA) in atti emerge che il ricorrente:

 

-        nel mese di ottobre 2021 non ha prestato alcuna attività lavorativa (cfr. all. a doc. 24);

-        nel mese di novembre 2021 ha lavorato del 4 al 7 per conto di __________, come anche dall’11 al 30 (cfr. all. a doc. 24), ciò che trova riscontro nel relativo attestato di guadagno intermedio (cfr. doc. 25);

-        nel mese di dicembre 2021 ha lavorato, sempre per conto di __________, dal 1° al 3, dal 9 al 16 e dal 20 al 21 (cfr. all. a doc. 24), ciò che trova riscontro nell’attestato di guadagno intermedio che precisa, pure, che il 6 e 7 dicembre RI 1 era assente per vacanze e l’8 poiché festivo (cfr. all. a doc. 25);

-        nel mese di gennaio 2022 non ha prestato alcuna attività lavorativa (cfr. all. a doc. 24);

-        nel mese di febbraio 2022 ha lavorato per conto di __________ dall’11 al 28 (cfr. all. a doc. 24), ciò che trova riscontro nell’attestato di guadagno intermedio (cfr. all. a doc. 25);

-        nel mese di marzo 2022 ha lavorato per conto di __________ dal 22 al 25 (cfr. all. a doc. 24);

-        nel mese di aprile 2022 ha lavorato per conto di __________ dal 6 al 29 (cfr. all. a doc. 24), ciò che trova riscontro nell’attestato di guadagno intermedio, dal quale emerge, pure che il 18 aprile il ricorrente ha beneficiato di un’“altra assenza pagata” ed il 20 di un’“assenza non pagata” (cfr. all. a doc. 25)

-        nel mese di maggio 2022 ha lavorato per conto di __________ dal 2 al 31 (cfr. all. a doc. 24), ciò che trova riscontro nell’attestato di guadagno intermedio (cfr. all. a doc. 25);

-        nel mese di giugno 2022 ha lavorato per conto di __________ dal 1° al 30 (cfr. all. a doc. 24), ciò che trova riscontro nell’attestato di guadagno intermedio, dal quale emerge, pure che l’assicurato ha beneficiato di un’“altra assenza pagata” il 16 e 29 e di “vacanza” il 17 (cfr. all. a doc. 25);

-        nel mese di luglio 2022 ha lavorato per conto di __________ dal 1° al 29 (cfr. all. a doc. 24), ciò che trova riscontro nell’attestato di guadagno intermedio dal quale risulta che il 18 luglio il ricorrente ha beneficiato di un’“assenza non pagata” (cfr. all. a doc. 25);

-        nel mese di agosto 2022 ha lavorato per conto di __________ dal 16 al 31 (cfr. all. a doc. 24), ciò che trova conferma nell’attestato di guadagno intermedio, laddove emerge che l’insorgente ha beneficiato delle vacanze sino al 15 del mese (cfr. all. a doc. 25);

-        nel mese di settembre 2022 ha lavorato per conto di __________ dal 1° al 16 (cfr. all. a doc. 24), ciò che trova riscontro nell’attestato di guadagno intermedio, dal quale emerge che il 5 settembre RI 1 ha beneficiato di un’“assenza non pagata” (cfr. all. a doc. 25).

 

                                  Nell’incarto figurano, poi:

 

-        la polizza di assicurazione LAMal sottoscritta dal ricorrente per il 2022 (cfr. doc. 20);

-        l’iscrizione all’anagrafe nazionale della popolazione residente (in seguito: AIRE), cui RI 1 ha provveduto in data 28 novembre 2021 (cfr. doc. 21);

-        i permessi di dimora temporanea L validi fino all’11 aprile 2022, rispettivamente, sino al 10 aprile 2023 (cfr. doc. 22);

-        la patente di guida della Repubblica italiana rilasciata al ricorrente il 10 novembre 2021 (cfr. doc. 23);

-        la fattura dell’energia elettrica del 2021, per totali fr. 642.60 (cfr. all. a doc. 27).

 

                                  A quanto precede si aggiunge la documentazione prodotta in sede ricorsuale, e meglio:

 

-        il certificato elettorale per la partecipazione alle elezioni politiche italiane del 25 settembre 2022, circoscrizione estero del 7 settembre 2022 (cfr. all. B1 a doc. III);

-        il dettaglio di sedute di agopuntura cui la moglie del ricorrente si è sottoposta ad __________ a cadenza settimanale tra il 19 maggio 2022 ed il 16 giugno 2022 (cfr. all. B2 a doc. III) e la relativa fattura (cfr. all. B4 a doc. III);

-        i dettagli delle prestazioni per il piano nutrizionale __________, pure elaborato ad __________ (cfr. all. B3 a doc. III);

-        una ricevuta __________ intestata a “__________” dell’11 novembre 2022 (cfr. all. B6 a doc. III);

-        una fattura dello __________, intestata a “__________ presso RI 1, __________” del 5 ottobre 2022 (cfr. all. B7 a doc. III);

-        una fattura di data 11 dicembre 2020 del __________, intestata alla “famiglia RI 1 (…) __________”

 

                          2.5.  Chiamato a pronunciarsi, sulla censura ricorsuale secondo cui l’assicurato sarebbe parzialmente, e non totalmente, disoccupato, il TCA ritiene che, come correttamente stabilito dalla Cassa, il ricorrente deve essere considerato totalmente disoccupato secondo l’art. 10 cpv. 1 LADI, ai sensi del quale è così considerato chi non è vincolato da un rapporto di lavoro e cerca un’occupazione a tempo pieno.

                                  In una sentenza 8C_248/2018 del 19 novembre 2018, pubblicata in DTF 145 V 39 (cfr. Daniele Cattaneo, “Novità nel diritto delle assicurazioni sociali” in RtiD I-2019 pag. 301-303, in particolare nota 75; al riguardo vedi pure la Direttiva relativa alle ripercussioni dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009 sull’assicurazione contro la disoccupazione, Direttiva ID 883 (Circolare ID 883), stato al 1°gennaio 2023, pag. 80-81, marginale D36, note 75 e 76), il Tribunale federale, confermando nel risultato la STCA 38.2017.83 del 19 febbraio 2018, nel caso di un’assicurata cittadini italiana che aveva sottoscritto alcuni contratti a tempo determinato con un datore di lavoro nel nostro Cantone ha stabilito che “la controversa ricade nel campo di applicazione degli Accordi bilaterali con l’Unione europea (ALC). Se l’interessato come frontaliere ha diritto in Svizzera alle indennità di disoccupazione a causa di lavoro ridotto o di altre sospensione temporanee del lavoro, ciò si determina secondo il relativo regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (regolamento n. 883/2004). Il “lavoro ridotto” nel senso del regolamento è dato quando la persona assicurata continua a lavorare in un’impresa e temporaneamente non esercita l’attività lucrativa, tuttavia con la possibilità di ritornare in ogni momento al suo posto di lavoro. Questo deriva dalla giurisprudenza vigente per la Svizzera della Corte di giustizia europea e da una decisione della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Se per contro non esiste più una relazione fondata su di un contratto di lavoro, perché il contratto è stato sciolto o ha terminato la sua durata, bisogna concludere per una disoccupazione totale. In tale costellazione, è competente l’assicurazione contro la disoccupazione dello Stato di residenza. In definitiva è determinante dove esistono le migliori possibilità per la ricerca di un lavoro. in caso di lavoro ridotto o sospensione temporanee è lo Stato del luogo di lavoro, in caso di disoccupazione totale è lo Stato di residenza. Nel caso concreto, l’interessato ha lavorato senza interruzioni presso il medesimo datore di lavoro. Essa però ha sottoscritto soltanto contratti a tempo determinato. Nel momento del suo annuncio di disoccupazione in Svizzera non era chiaro, se ella avrebbe potuto ancora lavorare presso il medesimo datore di lavoro (…). Doveva pertanto essere considerata come totalmente disoccupata e sottoposta alla legislazione dello Stato di residenza, nella fattispecie l’Italia.”.

                                  In quel caso, l’Alta Corte ha, peraltro, lasciato aperta la questione a sapere se, “in applicazione dell’art. 16 cpv. 2 ALC, debba essere ritenuta vincolante per il Tribunale federale anche la sentenza C-655/13 della Corte di giustizia europea, (…) la quale stabilisce che una disoccupazione parziale può realizzarsi perfino quando il nuovo contratto di lavoro è sottoscritto non con il medesimo, ma con un altro datore di lavoro (…)” ritenuto che “nel caso concreto l'assicurata ha concluso i contratti sempre con il medesimo datore di lavoro.

 

                                  Nel caso concreto, giova, dapprima, rammentare che l’ultimo dei contratti di missione che avevano legato il ricorrente alla __________ prima che il medesimo postulasse le indennità LADI, era giunto scadenza il 17 settembre 2021 (cfr. supra consid. 2.3. e doc. 3, 8 e 11).

                                  Tant’è che quando 2 novembre 2011 il ricorrente ha sottoscritto la domanda di indennità di disoccupazione a valere dal 18 ottobre precedente, ha precisato di non percepire un reddito da attività indipendente o dipendente, di essere disponibile al 100%, che il contratto di lavoro con la __________ era stato disdetto a causa della “mancanza di lavoro”, con effetto al 17 settembre 2021.

                                  Dal formulario IPA del mese di ottobre 2021 (come visto, cfr. supra consid. 2.3.) emerge, poi, che il ricorrente ha risposto negativamente alla domanda a sapere se “ha lavorato per uno o più datori di lavoro”. È, poi, stato solamente dal mese successivo che egli ha sottoscritto altri contratti di missione con la precedente datrice, e meglio dal 4 al 7 novembre e dall’11 al 30 novembre, come risulta tanto dai moduli IPA, quando dagli attestati di guadagno intermedi in atti (cfr. supra consid. 2.3.).

 

                                  Pertanto, RI 1 al momento in cui si è iscritto in disoccupazione era totalmente disoccupato, ed ha successivamente accettato dei contratti di missioni (i cui proventi sono, poi, rettamente stati annunciati come guadagno intermedio) unicamente in ottemperanza al suo dovere di ridurre il danno. Ciò, alla luce di tutto quanto precede, non fa di lui un disoccupato parziale.

 

                          2.6.  Come visto (cfr. supra consid. 2.3.), dal profilo del diritto interno, un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali.

                                  In tal senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non è sufficiente (cfr. STF 8C_326/2020 del 4 agosto 2020 consid. 3; STF 8C_280/2019 del 5 settembre 2019 consid. 3.1.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1., massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254).

                                  Secondo l’Alta Corte l’accento va posto sulle proprie relazioni personali in Svizzera (cfr. 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, consid. 5.3., massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

 

                                  Inoltre va osservato che, secondo la giurisprudenza federale, la nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. consid. 2.1.; DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.).

 

                                  In una sentenza 8C_703/2017 del 29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente pagarvi le imposte non è determinante se altri indizi consentono di concludere all’esistenza di una residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 2).

 

                                  Con giudizio 8C_380/2020 del 24 settembre 2020 l’Alta Corte ha peraltro confermato il concetto di residenza secondo la LADI, sottolineando che questo presupposto non deve essere adempiuto soltanto quando si realizza il caso di assicurazione (cioè quando viene aperto il termine quadro), bensì deve valere durante tutto il periodo per il quale vengono pretese le prestazioni.

 

                                  Nella presente fattispecie, come visto (cfr. supra consid. 2.3. e 2.4.), il ricorrente, a beneficio di un permesso di tipo L dal maggio 2020 (cfr. doc. 22), rinnovato su base annuale, risulta essere giunto da __________ (Italia) a __________ nel luglio 2017 - quando beneficiava di un permesso per frontalieri di tipo “G”, che ai sensi dell’art. 35 cpv. 2 LStr, impone al titolare di recarsi almeno una volta alla settimana al suo luogo di residenza all’estero – dove, dal febbraio 2019, loca un appartamento di proprietà di __________ (cfr. supra consid. 2.3. e l’estratto del sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino relativo alla persona dell’insorgente).

                                  Egli è coniugato con __________. La coppia ha due figli, uno dei quali residente in Ticino e l’altro in Italia con la madre (cfr. supra consid. 1.2., 1.4. e 2.3.).

 

                                  La moglie del ricorrente, che con lui compone il “nucleo familiare centrale”, “risiede formalmente in Italia nella casa di sua proprietà”. Tanto l’assicurato quanto il suo rappresentante sostengono ch’ella raggiunga il marito, in Ticino, “benché non disponga del permesso”. Ora, se è ben possibile che __________ si rechi con una certa frequenza dal marito, questo Tribunale ritiene inverosimile ch’ella, come invece asserito da RI 1, abiti “effettivamente e durevolmente in Ticino” (cfr. supra consid. 2.3. e doc. 27), o come precisato dal suo rappresentante, “rimane in Ticino accanto al marito per vivere con lui” nella misura suindicata (“60/70%” del tempo) senza regolare permesso di polizia degli stranieri.

 

                                  Del resto, in atti non risulta in alcun modo, se non in quelle che sono rimaste mere allegazioni di parte, non sovvertibili da qualche spesa per il parrucchiere o trattamenti dietetici e di agopuntura usufruiti dalla moglie del ricorrente che può effettivamente rendere visita al marito in Ticino, che __________ si sia formalmente trasferita nel nostro Paese.

                                  Decisiva è invece la circostanza che la moglie dell’assicurato è “residente formalmente in Italia nella sua casa di proprietà”.

                                  Il ricorrente in Ticino, da quanto emerge dal contratto di locazione in atti, dispone semplicemente di un appartamento composto da un locale e mezzo (cfr. supra consid. 2.3.) - che già locava quando disponeva di un permesso di tipo G e doveva, quindi, far rientro a cadenza almeno settimanale al proprio domicilio principale in Italia.

 

                                  In simili condizioni, il TCA deve concludere che il centro degli interessi personali, soprattutto quelli familiari, dell’insorgente, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_600/2021 del 3 marzo 2022 consid. 3; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3., STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), ha continuato a essere in Italia, e meglio a __________, a 78 km (pari ad un tragitto di un’ora e venti minuti) da __________, dove in un immobile di proprietà vive la moglie. Stando a quanto emerge dall’Anagrafe regionale del __________ che “riporta l’elenco degli Operatori (aggiornato quotidianamente)”, dal 2013 in quella località risulta peraltro attiva una, “denominazione” __________, nella versione consultabile il 25 gennaio 2023).

 

                                  L’insorgente non ha, quindi, concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. supra consid. 2.2.), la quale esige quale terza condizione - e come visto sopra - che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C:172/2022 del 28 novembre 2022; STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3.; pubblicata in DTF 148 V 209; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi”).

                                  Terza condizione per valutare la residenza nel nostro Paese, quella appena indicata, che non è da ritenersi meno importante. In tal senso, si veda la recente sentenza STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022, già citata in precedenza (cfr. supra consid. 2.2.).

 

                                  Il centro delle relazioni professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).

 

                                  Al riguardo cfr. pure STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e già menzionata.

 

                                  Il fatto che l’assicurato abbia dei conoscenti in Svizzera è poi ininfluente. Non è infatti certamente escluso intrattenere dei rapporti di amicizia in uno Stato differente da quello in cui si risiede. Al riguardo giova ricordare che l’Alta Corte nella DTF 133 V 137, menzionata sopra, ha stabilito che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera per creare il centro delle proprie relazioni personali nel nostro Paese.

 

                                  Neppure l’affiliazione ad una cassa malati può giovare alla posizione del ricorrente (ritenuto, peraltro, che il beneficiario di un permesso di dimora di breve durata, ma valevole almeno tre mesi, è tenuto ad assicurarsi ex artt. 1 cpv. 2 lett. a OAMal e 32 LStrl). In tal senso, risulta inoltre comprensibile anche il fatto ch’egli abbia individuato nel nostro Paese un proprio medico di fiducia.

 

                                  Conseguentemente ai numerosi rifornimenti di benzina emergenti dalla documentazione bancaria in atti, il TCA deve concludere, in particolare in ragione del fatto che tali operazioni vengono effettuate compatibilmente con i turni di lavoro del ricorrente, che con ogni verosimiglianza, sebbene RI 1 abbia affermato di non avere un’automobile (cfr. supra consid. 2.3. e 2.4. ed all. a doc. 17), il ricorrente disponga, in realtà, di un veicolo e che questo sia immatricolato, con ogni probabilità, in Italia.

 

                                  Il ricorrente, che pretende di risiedere a tutti gli effetti a __________, avrebbe dovuto, entro 12 mesi dall’inizio della residenza, convertire la licenza di condurre italiana, e meglio secondo prevede l’art. 42 cpv. 3bis lett. a OAC (v. anche l’art. 147 OAC).

                                  Patente italiana di cui, invece, il ricorrente ha avuto la premura di chiedere il rinnovo nella vicina Penisola, che, quindi, gli è stata rilasciata il 10 novembre 2021 (quando gli era riconosciuto il diritto alle prestazioni LADI) e che l’insorgente ha esibito quantomeno sino alla scorsa primavera (avendola prodotta dopo il 28 aprile 2022), non disponendo di analogo documento svizzero (cfr. supra consid. 2.3. ed all. a doc. 17).

 

                                  Per quanto concerne l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero - AIRE (ai sensi dell’art. 6 della Legge italiana del 27 ottobre 1988 n. 470 Anagrafe e censimento degli italiani all'estero i cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione. Inoltre la corretta registrazione all’AIRE permette, tra l'altro, l'esercizio di tutti i diritti e i doveri ai cittadini. In particolare è rilevante per aspetti quali l’esercizio del diritto di voto e l’estensione dell’assistenza sanitaria in Italia; cfr. www.esteri.it/MAE/normative/leg27.10.88.pdf; www.conslugano.esteri.it/consolato_lugano/it/i_servizi/per_i_cittadini/anagrafe), è utile osservare che la stessa è un indizio che va valutato congiuntamente ad altri elementi, per stabilire se un assicurato ha, oppure no ,costituito la propria residenza effettiva in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2016 consid. 2.4.).

                                  L’iscrizione all’AIRE, pertanto, di per sé, nel caso di specie avvenuta oltretutto oltremodo tardivamente (il 28 novembre 2021; cfr. doc. 21), non comprova la residenza effettiva nel nostro Paese.

 

                                  A nulla di diverso può portare nemmeno la circostanza che il ricorrente abbia stipulato in Svizzera un contratto con un operatore telefonico mobile o internet, che lochi un appartamento del quale, quando non rientra in Italia, fa effettivamente uso e che sul suolo elvetico faccia acquisti, si rifornisca di benzina, frequenti esercizi pubblici e veterinario (cfr. supra consid. 2.3.).

 

                                  Alla luce di quanto appena esposto, a ragione, secondo il TCA, nella decisione su opposizione impugnata, la Cassa ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12 LADI non è in concreto realizzato (cfr. al riguardo STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019; STF 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV N. 5; STF 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007; DTF 125 V 465; STCA 38.2019.12 del 17 aprile 2019; STCA 38.2019.50 del 17 dicembre 2019; STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2018; STCA 38.2014.10 del 6 agosto 2014; STCA 38.2012.51 del 30 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 68 pag. 377; STCA 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 67 pag. 376).

 

                          2.7.  Vista la conclusione alla quale questo Tribunale è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se l’assicurato possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage”, Schulthess Editions Romandes, Ginevra-Zurigo-Basilea, 2014, pag. 683 n. 24).

 

                                  Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (cfr. DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315, con riferimenti [RS 0.142.112.681]).

                                  Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi due Regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).

                                  Una decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

                                  Il Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).

 

                                  Questi Regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; cfr. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

                                  L’art. 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.

 

                                  In materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; Rubin, op.cit., pag. 683).

                                  Per quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole differenti.

                                  Secondo l’art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero» qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

 

                                  In effetti viene considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 176: “(…) dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco ricorda giustamente che il predetto Regolamento è applicabile a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del diritto della polizia degli stranieri). (…)”).

 

                                  Questi assicurati beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.) alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione dello Stato membro competente.”).

 

                                  Gli assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.”; cfr. Rubin, op.cit., pag. 683).

 

                          2.8.  Il Regolamento (CE) 883/2004 prevede inoltre all’art. 65 par. 2 terza frase che il disoccupato diverso dal lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto (cfr. Rubin, op.cit. pag. 683).

 

                                  Questa disposizione regola la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza in uno Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che non sono dei lavoratori frontalieri.

 

                                  Questi assicurati hanno un diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato e quello in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).

 

                                  Il Tribunale federale ha stabilito che della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010; decisione U2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 12 giugno 2009 riguardante il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 883/2004 di cui la Svizzera tiene conto dal 1° aprile 2012, la quale non fornisce in ogni caso un elenco esaustivo dei beneficiari (cfr. Circolare ID 883 emessa dalla SECO il 1° giugno 2016 p.to A31)).

 

                                  Con sentenza 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022, pubblicata in DTF 148 V 209, già citata sopra, la nostra Massima Istanza ha statuito che i falsi frontalieri secondo l'art. 65 n. 2 terza frase del Regolamento n. 883/ 2004 hanno diritto in caso di disoccupazione completa alle prestazioni dello Stato dove hanno lavorato per l'ultima volta, nella misura in cui non tornano nel proprio Stato di domicilio e in quest'ultimo Stato non si mettono a disposizione del collocamento. I falsi frontalieri, che erano occupati in Svizzera e hanno la loro residenza all'estero, possono in queste condizioni scegliere se essi desiderano far valere il loro diritto all'indennità di disoccupazione in Svizzera (consid. 5.3).

                                  In quell’occasione, il TF ha confermato l’operato del Tribunale cantonale del Vallese che aveva riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione ad un assicurato, al beneficio di un permesso L, che, dalla sua entrata in Svizzera nell’aprile 2019 all’annuncio per il collocamento nel novembre 2019, aveva lavorato (senza alcuna precisazione circa i giorni e gli orari di lavoro; da un’affermazione dell’assicurato risultante dalla sentenza del Tribunale cantonale del Vallese S1 21 16 del 25 maggio 2021 consid. C formulata nel ricorso davanti a tale autorità, secondo cui trascorreva ogni fine settimana in Svizzera, sembrerebbe, però, emergere implicitamente che il ricorrente non lavorasse nei fine settimana) nel settore edile (presso un datore di lavoro che l’aveva poi riassunto per la stagione seguente da marzo 2020), alloggiando in una camera presa in locazione dal datore di lavoro vicino al cantiere e la cui famiglia (moglie e tre figli) risiedeva in Italia a un’ora e mezza di auto (che però era a disposizione della moglie), rispettivamente tre ore di treno.

                                  L’Alta Corte ha deciso che la questione di sapere se la Corte cantonale avesse violato il diritto federale stabilendo che il ricorrente viveva per la maggior parte del tempo in Svizzera e che qui aveva il centro dei suoi interessi personali non necessitava di essere chiarita definitivamente. In effetti l’assicurato, visto che non rientrava in Italia almeno una volta alla settimana bensì occasionalmente, non era un vero frontaliere, ma doveva essere qualificato, quale falso frontaliere con diritto di opzione tra le prestazioni dello Stato in cui aveva lavorato e quello in cui risiedeva.

                                  Il Tribunale federale ha precisato che l’esigenza della residenza in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv.1 lett. c LADI decade per i falsi frontalieri che fanno valere il diritto alle prestazioni di disoccupazione in Svizzera. L’assicurato in questione si era del resto messo a disposizione senza riserve per un collocamento in Svizzera, effettuava ricerche di lavoro più volte alla settimana e di conseguenza manteneva stretti rapporti con il mercato del lavoro svizzero. La riassunzione nel 2020, in vista già al momento dell’annuncio in disoccupazione, dimostrava altresì che egli voleva continuare a essere attivo in Svizzera e che rinunciava a un rientro nel suo Stato di residenza.

                                  L’Alta Corte ha statuito che, pertanto, non andava determinato se gli organi di applicazione della LADI avessero violato l’art. 27 LPGA. Risultava comunque che l’amministrazione non aveva reso attento il ricorrente del diritto di scelta in qualità di falso frontaliere.

 

                          2.9.  Per quanto concerne il TCA, giova rilevare che il Presidente di questa Corte, in un procedimento del 2015 aveva peraltro interpellato la Segreteria di Stato dell’economia SECO riguardo ai falsi frontalieri (cfr. consid. 1.5. della STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015).

                                  L’avv. Daniela Riva, caposettore del Servizio giuridico della SECO, il 25 agosto 2015, ha affermato:

 

" (…) Relativamente ai falsi frontalieri, va rilevato che tali assicurati hanno la possibilità di scegliere in quale Stato percepire le indennità di disoccupazione. Una volta la scelta effettuata, essi devono sottoporsi al diritto dello Stato in questione. Ora, nel diritto svizzero, il soggiorno effettivo in Svizzera rappresenta una condizione essenziale del diritto alle indennità di disoccupazione.

Conseguentemente, agli stagionali provenienti dall’UE/AELE viene concesso il diritto alle indennità di disoccupazione se tutte le condizioni dell’art. 8 LADI sono adempite, compresa la residenza effettiva in Svizzera.” (cfr. inc. 38.2015.17, doc. X)

 

                                  L’8 settembre 2015 il Presidente del TCA, nel contesto di un’altra vertenza in ambito LADI (cfr. STCA 38.2015.30 del 20 novembre

                                  2015), ha posto all’avv. Riva i seguenti quesiti:

 

" (…)

Nella Circolare ID 883 viene precisato quanto segue:

 

“Falsi lavoratori frontalieri con residenza all’estero: residenza in Svizzera non necessaria

(…)

 

A90 Il diritto alle prestazioni non può essere messo in discussione appellandosi al fatto che la persona è residente all'estero. Gli Stati contraenti non devono fissare presupposti della disponibilità dell’assicurato (condizione della residenza) in modo così restrittivo da costringere il disoccupato a cambiare residenza e dunque rendere vana la facoltà di scelta. In tal caso si deve derogare ai requisiti restrittivi fissati all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI.”

 

A91 L’articolo 7 RB prevede in combinato disposto con l’articolo 63 RB, per quanto riguarda i lavoratori frontalieri, l’abolizione delle clausole di residenza.

 

A92 Il requisito della residenza in Svizzera secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI decade quindi per lavoratori falsi frontalieri che fanno valere il diritto all’indennità in Svizzera. Tali persone devono soddisfare le prescrizioni di controllo in Svizzera; l’autorità cantonale decide nel singolo caso se le prescrizioni debbano prevedere il mantenimento del luogo di dimora in Svizzera. (…)”.

Le domande sono le seguenti:

 

Alla luce delle vostre chiare direttive, in presenza di un falso frontaliere, ritiene che il requisito dell’art. 8 capoverso 1 lettera c LADI debba comunque essere ancora esaminato oppure no?

 

Se sì, tale requisito deve essere realizzato in misura completa oppure in una forma attenuata (ad esempio: basta la costante presenza sul mercato del lavoro svizzero)? (…)” (Inc. 38.2015.30, doc. XII)

 

                                  L’avv. Patrizia Friedrich, aggiunto scientifico della SECO, il 21 settembre 2015, ha risposto:

 

" (…) possiamo solamente precisare che se dal falso frontaliero non può essere preteso che trasferisca il domicilio in Svizzera, la residenza effettiva è nondimeno necessario al fine di percepire le indennità di disoccupazione (art. 12 LADI; Circolare ID 883 cifra marg., A92; Prassi LADI B136 e segg.).

Infatti, considerato lo scopo dell’iscrizione alla disoccupazione svizzera è di trovare un nuovo lavoro nel nostro Paese, non può essere ammesso ad esempio che l’assicurato risieda all’estero durante la settimana e che si presenti in Svizzera soltanto per recarsi al colloquio di consulenza presso l’URC. Spetta comunque all’autorità cantonale esaminare i singoli casi e determinare se un assicurato adempie correttamente i suoi obblighi. Non ci è pertanto possibile fornire ulteriori indicazioni generiche in merito.”

(cfr.inc. 38.2015.3, doc. XIV; STCA 38.2015.17 massimata in RtiD II-2016 Nr. 60 pag. 293-307)

 

                        2.10.  In relazione più specificatamente alla giurisprudenza di questo Tribunale va evidenziato che lo statuto di lavoratore falso frontaliere è stato riconosciuto da questa Corte nelle sentenze 38.2015.30 del 20 novembre 2015, menzionata sopra, e STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015 relative ad assicurati con permesso B che sono stati attivi in Svizzera uno come caposquadra minatore dal 2010 al 2013, l’altro quale carpentiere dal 2011 al 2014 presso il medesimo cantiere e alloggiavano nelle baracche del cantiere.

 

                                  Inoltre con giudizio 38.2015.17 del 23 novembre 2015, già citato sopra, il TCA ha considerato lavoratore falso frontaliere un assicurato con permesso L e in seguito B che ha lavorato in Svizzera quale macchinista, ragnista, caposquadra con diversi contratti di durata determinata dal 2011 al 2013 e le cui moglie e figlia minore abitano in Italia, che dista dal luogo di lavoro in Svizzera 94/95 km, in una casa di loro proprietà.

 

                                  Anche con sentenza 38.2015.39 del 9 marzo 2016 questo Tribunale ha qualificato quale lavoratrice falsa frontaliera un’assicurata al beneficio di un permesso tipo L e attiva quale cuoca in virtù di contratti d’impiego di durata determinata in ambito turistico, ciò che implicava, perlomeno nell’alta stagione, un impegno lavorativo nei giorni feriali e nei giorni festivi, impedendole il rientro regolare nel suo Stato di residenza.

 

                                  In una sentenza 38.2016.15 del 12 luglio 2016, questo Tribunale ha innanzitutto negato che si trattasse di un vero frontaliere nel caso di un assicurato che lavorava in Svizzera presso una ditta di impieghi temporanei. In Italia vivevano nella casa di proprietà dei genitori sua moglie e due figli che in quel Paese pure studiavano.

                                  Il TCA è arrivato a questa conclusione dopo avere constatato che l’assicurato aveva sempre dichiarato di rientrare in Italia una volta al mese, e che a volte lavorava anche il sabato e la domenica. Inoltre la persona con cui divideva la camera e i suoi conoscenti hanno confermato che egli soggiornava in Ticino per almeno un mese intero. Il patrocinatore del ricorrente aveva poi enumerato con precisione le date nelle quali il ricorrente era rientrato in Italia nel periodo luglio 2014 – dicembre 2015 e il rientro solo a scadenza mensile si spiegava con il fatto che l’assicurato viveva “separato in casa” dalla moglie e che sarebbe stata in corso una procedura per formalizzare la separazione presso lo studio di un avvocato.

                                  Infine l’assicurato trascorreva i fine settimana con i colleghi giocando a carte o a dama, andando nei boschi o per funghi e la sera andando a mangiare una pizza.

                                  Il TCA ha poi concluso che il ricorrente era un falso frontaliere, in quanto la sua situazione (presso una società di impieghi temporanei che talvolta lo occupavano anche durante i fine settimana) era assimilabile a quella dei lavoratori stagionali.

 

                                  Pure con la STCA 38.2020.53 del 14 dicembre 2020 questo Tribunale ha riconosciuto ad un assicurato la qualità di frontaliere “non vero” avendo egli lavorato, negli ultimi cinque anni, a bordo di una nave, mantenendo sempre la propria residenza nel nostro Cantone, dove tornava regolarmente tra una crociera e l’altra e stabilito che questi aveva, pertanto, il diritto di esercitare il diritto di opzione tra lo Stato di lavoro e quello di residenza, ciò che egli ha fatto iscrivendosi agli organi dell’assicurazione contro la disoccupazione nel nostro Cantone.

 

                                  Il TCA, in un giudizio 38.2021.30 del 30 agosto 2021, dopo aver constatato, da un lato, che l’assicurato (pizzaiolo presso un campeggio al beneficio di contratti di durata determinata) aveva dichiarato di rientrare in Italia dalla propria famiglia (a 46 km dal suo luogo di lavoro) una volta al mese, dall’altro, che gli erano stati pagati diversi giorni liberi non goduti sull’arco dell’intero rapporto di lavoro, ha rinviato gli atti alla Sezione del lavoro per appurare i giorni e gli orari di lavoro, come pure se il medesimo avesse dimorato effettivamente in Svizzera nel periodo di disoccupazione e decidere se si trattasse di un falso frontaliere.

 

                                  In una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782-784 e già citata al consid. 2.4, non è, per contro, stato ritenuto lavoratore falso frontaliere un assicurato, al beneficio di un permesso B dall’aprile 2012 e iscrittosi in disoccupazione da giugno 2013, che rivestiva una posizione dirigenziale (guadagno assicurato di fr. 9'625) con contratto di durata determinata (aprile 2012 - giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel dicembre 2012, dal prestare la propria attività lavorativa. Egli, inoltre, aveva trascorso la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno 2013 all’estero.

 

                                  Neppure è stato riconosciuto lo statuto di falso frontaliere nel giudizio 38.2015.44 del 18 maggio 2016 concernente un assicurato, in possesso di un permesso di dimora B dal 1° giugno 2012, che dall’aprile 2010 è stato legato – fino al licenziamento nel 2014 – alla stessa ditta in qualità dapprima di segretario e poi come responsabile di specifici settori tramite un contratto d’impiego di durata indeterminata che prevedeva una durata settimanale del lavoro di mediamente 42 ore suddivise in cinque giorni lavorativi.

 

                                  In una sentenza 38.2016.62 del 15 marzo 2017 il TCA ha concluso che non si era in presenza di un falso frontaliere nel caso di un assicurato che rientrava ogni quindici giorni in Italia, vista la tipologia del lavoro svolto (tagliapietre, lavoro in cava), la durata (per 12 anni presso la stessa ditta), il tipo di contratto (di durata indeterminata che lo occupava dal lunedì al venerdì).

 

                                  Nel giudizio 38.2019.51 dell’11 novembre 2019, già menzionato, relativo a un’assicurata ritenuta vera frontaliere, questa Corte ha rilevato che ad ogni modo, “anche volendola considerare, per pura ipotesi di lavoro, quale falsa frontaliera, non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo, visto che non ha comunque rinunciato a un rientro in Italia, suo Paese di residenza” dove ha reperito un lavoro circa sei mesi dopo il suo annuncio per il collocamento.

 

                                  Con sentenza 38.2021.82 del 22 novembre 2021 lo statuto di falsa frontaliera è stato in ogni caso negato a un’assicurata, assistente di direzione, che era impiegata tramite un contratto di durata indeterminata al 100%, per 40 ore settimanali, durante 5 giorni, dal lunedì al venerdì.

 

                                  Con sentenza 38.2022.22 del 16 agosto 2022, nel caso di un assicurato che ha lavorato come operaio edile tramite agenzie di collocamento e prestito del personale in virtù di contratti di missione per attività temporanee svolgendo giornate lavorative nei giorni feriali di 6, 8, 8.50 o 9 ore al giorno, considerando in particolare che la sua residenza all’estero, e meglio in Sicilia, non gli permetteva, nonostante il sabato e la domenica non lavorasse, di rientrare frequentemente presso la sua famiglia, questa Corte ha ritenuto che la sua situazione era assimilabile a quella dei lavoratori stagionali il cui luogo di lavoro si trova in uno Stato differente rispetto a quello di residenza e che rientrano nella categoria dei falsi frontalieri che possono beneficiare del diritto di opzione, ossia possono scegliere di mettersi a disposizione degli organi competenti in ambito di assicurazione contro la disoccupazione del Paese in cui hanno esercitato l’ultima attività lavorativa oppure del Paese di residenza. Il TCA, in quel caso, ha quindi accolto il ricorso presentato dall’interessato, ma, ritenuto che in concreto la documentazione agli atti non forniva indicazioni chiare circa la dimora effettiva in Svizzera dell’assicurato nel periodo a fare tempo dall’iscrizione in disoccupazione ha ritenuto che tale questione dovesse ancora essere approfondita dall’amministrazione, cui ha quindi rinviato gli atti.

 

                                  In una sentenza 38.2022.47 del 19 settembre 2022, il TCA, anche nell’ipotesi in cui quell’assicurato non fosse stato qualificato come vero frontaliere, ha lasciato insoluta la questione a sapere se gli dovesse, o meno, essere riconosciuto lo stato di falso frontaliere, ritenuto che quand’anche ciò fosse stato il caso, egli non avrebbe potuto trarre alcun vantaggio al riguardo, visto che non aveva comunque rinunciato a un rientro in Italia, suo Paese di residenza, dove aveva altresì iniziato a svolgere una nuova attività lavorativa.

 

                                  Infine, con sentenza 38.2022.72 del 16 gennaio 2023, questa Corte, nel caso di un assicurato al beneficio di un permesso di tipo “B”, che ha lavorato nell’edilizia, prima tramite agenzie interinali, poi a tempo determinato, considerando in particolare che la sua residenza all’estero, in Sardegna, non gli permetteva, nonostante il sabato e la domenica non lavorasse, di rientrare frequentemente presso la sua famiglia - dalla quale si recava sostanzialmente due volte l’anno, in corrispondenza delle festività natalizia e delle ferie estive -, questa Corte ha ritenuto che la sua situazione era assimilabile a quella dei lavoratori stagionali il cui luogo di lavoro si trova in uno Stato differente rispetto a quello di residenza e che rientrano nella categoria dei falsi frontalieri che possono beneficiare del diritto di opzione. Il TCA, in quel caso, ha quindi accolto il ricorso presentato dall’interessato, ma, ritenuto che il medesimo era stato assente dal nostro Paese per due periodi rilevanti - dapprima rimanendo bloccato da prima di Natale 2021 a metà febbraio 2022 in conseguenza delle misure per il contenimento della pandemia Covid-19 disposte, mentre si trovava in Sardegna, dall’Italia e, poi, partendo per le ferie senza essere stato previamente autorizzato dal suo consulente URC – ha trasmesso gli atti all’amministrazione affinché verificasse se in tali intervalli temporanei l’idoneità al collocamento dell’assicurato ai sensi dell’art. 15 LADI fosse, o meno, data.

 

                        2.11.  Chiamata a pronunciarsi, questa Corte rileva che nella procedura di opposizione l’amministrazione non ha esperito una specifica istruttoria circa la fattispecie dal profilo del diritto internazionale.

Il TCA ritiene invece che tali aspetti vadano maggiormente indagati, ragion per cui gli atti devono essere rinviati alla Cassa affinché proceda ai sensi di quanto indicato nei passaggi a seguire e decida nuovamente in merito all’eventuale diritto del ricorrente all’indennità di disoccupazione.

 

                                  In relazione allo scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA, la nostra Alta Corte ha del resto sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). (…)” (cfr. STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)

 

                                  Al riguardo cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.

 

                                  In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA ed ha rilevato:

 

" (…)

8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."

 

                                  Cfr. pure STCA 38.2022.51 del 16 agosto 2022 consid. 2.5.; STCA 38.2019.46 del 4 dicembre 2019 consid. 2.3.; STCA 38.2017.41 del 14 settembre 2017 consid. 2.9.; STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012 consid. 2.10.

 

                                  In concreto, quindi, la Cassa dovrà, innanzitutto, chinarsi – se del caso anche procedendo alle audizioni richieste dall’assicurato – sulla questione a sapere se, in ragione di quanto emerge dagli atti, il ricorrente possa, o meno, essere qualificato come vero frontaliere. Ipotesi, quest’ultima, che, a mente di questa Corte, non può essere scartata a priori.

                                  In tal senso, il TCA rammenta, infatti, che il ricorrente, prima di ottenere il permesso L (il tipo di permesso di polizia degli stranieri non essendo peraltro decisivo in questo contesto, cfr. supra consid. 2.2.), e meglio quando già locava l’ente sito in __________ (dove peraltro dichiara di risiedere dal luglio 2017), disponeva di un permesso G, comportante l’obbligo di rientro settimanale in Italia.

                                  Contrariamente, poi, a quanto pretendono RI 1 ed il suo rappresentante, inoltre, la costante presenza del ricorrente sul suolo elvetico nel fine settimana, quantomeno da metà maggio 2021, non trova riscontro nella documentazione bancaria versata agli atti (cfr. supra consid. 2.4.).

                                  Gli estratti conto, in particolare nel periodo da inizio marzo ad inizio maggio 2022, non riportano spese in Canton Ticino nel weekend e non attestano, quindi, la presenza del ricorrente sul territorio elvetico nei fine settimana. Dalla documentazione bancaria in questione emerge, anzi, che dopo che si è rifornito presso __________ in data 28 febbraio 2022 (per fr. 100.75), il ricorrente non ha proceduto ad operazioni bancarie in presenza sul suolo elvetico sino all’11 marzo 2022. Dal 14 marzo 2022, quando nuovamente si è rifornito presso __________, il ricorrente non ha fatto spese sino al 21 marzo successivo. Il 25 marzo 2022 il ricorrente, dopo essersi rifornito __________, si è recato in Italia, dove è rimasto in isolamento dopo essere risultato positivo al Covid-19 e non ha effettuato spese in Svizzera sino al 4 aprile 2022. Dopo aver fatto il pieno l’8 aprile 2022, il ricorrente si è diretto in Italia, dove il 9 aprile ha fatto acquisti presso __________. Dopo essersi rifornito presso __________ il 14 aprile 2022, l’insorgente non ha effettuato spese in Svizzera sino al 19 aprile successivo (quando ha rifatto il pieno presso __________). Nuovamente, nel fine settimana del 23 e 24 aprile 2022 non risultano spese sul territorio elvetico, così come non ve n’è traccia tra il 29 aprile ed il 2 maggio 2022 (cfr. doc. 18 e supra consid. 2.3. e 2.4.).

 

                                  Qualora la resistente dovesse escludere che al ricorrente possa essere riconosciuto lo statuto di vero frontaliere, la Cassa dovrà stabilire s’egli possa, invece, essere qualificato come falso frontaliere e beneficiare, dunque, del diritto di opzione.

 

                                  Vagliando quest’altra ipotesi, alla luce della STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022, pubblicata in DTF 148 V 209, riassunta al consid. 2.8. (che ha confermato il riconoscimento delle indennità di disoccupazione quale falso frontaliere, dopo alcuni mesi di attività in Svizzera nel settore dell’edilizia, a un assicurato in possesso di un permesso L che alloggiava in una camera presa in locazione dal datore di lavoro e con moglie e figli in Italia a tre ore di treno), la Cassa dovrà, d’un lato, tenere in considerazione che:

 

                                  -  RI 1, al beneficio di un permesso di dimora tipo L dal maggio 2020 (cfr. supra consid. 2.3.), ha lavorato in Ticino dal 2014 nel settore dell’edilizia come posatore di pavimenti non qualificato, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato, o di missione, che lo hanno visto impiegato dal lunedì al venerdì, allorquando i turni giungevano, al più tardi, al termine alle ore 16:30 (cfr. supra consid. 2.3.);

                                  -  in Ticino, il ricorrente dispone di un veicolo;

                                  -  la moglie, come visto (cfr. supra consid. 2.3. e 2.6.), risiede in __________, che dista 78 chilometri da __________, per un tempo di percorrenza di un’ora e venti minuti;

                                  -  nel periodo qui oggetto di esame (cfr. supra consid. 2.1.) il ricorrente disponeva di contratti di missione in base ai quali (fine settimana a parte) è stato presente sul mercato del lavoro svizzero (cfr. i formulari “Indicazioni della persona assicurata” riprodotti al consid. 2.4.), nel quale è attivo dal 2014.

 

Nell’ipotesi in cui l’amministrazione dovesse ritenere che RI 1 debba essere qualificato come falso frontaliere e beneficiare, quindi, del diritto d’opzione, l’amministrazione dovrà verificare se sono date, o meno, tutte le altre condizioni per beneficiare delle prestazioni ai sensi della LADI.

 

                        2.12.  Alla luce dell’esito della presente vertenza, l’audizione di __________ e dello stesso RI 1, richieste per conto di quest’ultimo dal suo rappresentante, si rivelano superflue.

 

                        2.13.  L’assicurato che ha protestato spese e ripetibili (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I) e che in concreto è vincente in causa, è rappresentato da un sindacato ed ha, quindi, diritto all'importo di fr. 500.- a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; 30 Lptca; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STF 8C_517/2012 del 1° novembre 2012).

 

                                  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

                                  Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022 consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

 

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

1.     Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su opposizione del 4 ottobre 2022 è annullata.

§   Gli atti sono trasmessi alla Cassa affinché proceda ai sensi di quanto indicato al considerando 2.11.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                  La Cassa verserà al ricorrente fr. 500.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti