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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretaria: |
Stefania Cagni |
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statuendo sul ricorso del 16 marzo 2023 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 13 febbraio 2023 emanata da |
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Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 13 febbraio 2023 l'Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato la precedente decisione dell’11 gennaio 2023 (cfr. Doc. All. 2) con la quale ha sospeso RI 1 – annunciatosi per il collocamento il 4 gennaio 2022 con effetto dal 1° marzo 2022 (cfr. doc. All. 8) – per tre giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per non essersi presentato ad un colloquio di consulenza previsto per il 28 dicembre 2022 alle ore 11:00 (cfr. doc. All. 8) senza avvisare della sua assenza.
Al riguardo l'amministrazione si è così espressa:
" (…)
3. Nel caso concreto l’assicurato non si è presentato all’appuntamento del 28 dicembre 2022 alle ore 11.00 e non ha annunciato nei termini previsti la propria assenza. A seguito della sanzione ricevuta l’assicurato si è opposto e ha preso posizione nel merito affermando di essersi dimenticato del colloquio in quanto era malato e di non avere mai ricevuto la richiesta di giustificazione. In seguito ha inviato un certificato medico, per altro tardivo, in cui attesta di essere stato inabile fra il 26.12.2022 ed il 30.12.2022. Questo aspetto fa sì che l’assicurato sia stato sanzionato per l’assenza al colloquio.
Dalla nostra analisi riteniamo che una sospensione dalle indennità sia adeguata al comportamento tenuto dall’assicurato, egli ha infatti violato la legge. Siamo quindi dell’opinione che il consulente di riferimento, nel suo agire, abbia debitamente tenuto conto della situazione dell’assicurato e abbia sanzionato il suo comportamento tenendo conto del principio della proporzionalità. Non vi sono pertanto motivi per modificare quanto deciso in precedenza. La sanzione è quindi confermata.” (Doc. A)
1.2. Con tempestivo ricorso al TCA, l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione.
A sostegno della propria pretesa la parte ricorrente ha segnatamente addotto:
" (…) Egli ha sempre espletato tutti gli obblighi previsti dalla legge ed ha presenziato a tutti i colloqui previsti.
Il 28 dicembre 2022 egli era ammalato e si è dimenticato che in quella data era previsto un colloquio di controllo; per tale motivo non ha avvisato il suo consulente.
Contrariamente a quanto affermato dall’URC __________, il ricorrente non ha mai ricevuto la richiesta di giustificazioni del 28.12.2022 (ciò che ha segnalato all’URC __________ con l’opposizione del 13.1.2023, ma su cui l’URC non si è espresso). Per tale motivo quindi egli non ha motivato tempestivamente la propria assenza, né si era scusato prima del 13.1.2023. Solo con la decisione 11.1.2023 egli si è reso conto dei fatti che gli venivano rimproverati ed è rimasto stupito per non essere stato contattato prima.
Se il signor __________ avesse ricevuto la richiesta di giustificazioni del 28.12.2022, avrebbe chiamato immediatamente il proprio consulente e avrebbe immediatamente spiegato le ragioni della sua assenza, come peraltro avvenuto non appena ricevuta la decisione del 11.1.2023.
Come già indicato, il ricorrente è infatti sempre stato molto ligio nell’adempiere i propri obblighi, ha sempre fatto ricerche più del dovuto e non era mai mancato ad un colloquio. È successo solo una volta che, rimasto bloccato nel traffico, e non potendo quindi arrivare puntuale all’appuntamento, ha avvisato mentre era in viaggio il proprio consulente, con cui poi ha sostenuto il colloquio telefonicamente. Ciò ad ulteriore comprova del fatto che l’assenza del 28 dicembre 2022 non è stata volontaria né si è disinteressato della questione.” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 27 aprile 2023 l'URC ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Il 28 aprile 2023 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.
considerato in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se l’URC, a ragione oppure no, ha sospeso l’assicurato per tre giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per non essersi presentato al colloquio di consulenza del 28 dicembre 2023 senza previamente avvertire della sua assenza.
2.2. L'art. 17 cpv. 2 LADI stabilisce in particolare che l'assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende l’indennità di disoccupazione, e osservare da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.
L'art. 17 cpv. 3 lett. b LADI precisa che, su istruzione dell'ufficio del lavoro competente, l'assicurato è obbligato a partecipare a colloqui di consulenza e sedute informative nonché a consultazioni conformemente al capoverso 5.
L'art. 21 OADI ("colloqui di consulenza e di controllo") prevede che:
" 1 Il servizio competente svolge un colloquio di consulenza e di controllo con l’assicurato a intervalli adeguati, ma almeno ogni due mesi. Durante il colloquio esamina l’idoneità al collocamento dell’assicurato e l’entità della perdita di lavoro computabile.
2 Il servizio competente registra per l’assicurato le date in cui si è svolto un colloquio di consulenza e di controllo e redige un verbale dei colloqui.
3 L’assicurato deve garantire di poter essere contattato dal servizio competente entro un giorno lavorativo.”
Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamene non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo.
2.3. In una sentenza del 2 settembre 1999, pubblicata in DLA 2000 pag. 101 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha avuto occasione di ricordare i criteri da applicare per stabilire se e quando un assicurato deve essere sospeso per non aver partecipato a un colloquio di consulenza o di controllo.
Le principali sentenze dell'Alta Corte possono essere così riassunte.
Nella decisione C 30/98 dell'8 giugno 1998, non pubblicata, la nostra Massima Istanza, pronunciandosi in merito al ricorso di un'assicurata contro una sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione inflittale per non aver presenziato a un colloquio di consulenza, ha stabilito che essa, avendo semplicemente confuso la data dell'appuntamento, non ha osservato quanto impostole dall'ufficio competente soltanto per errore e non per indifferenza o disinteresse. Presentandosi in un altro giorno ha dimostrato, comunque, di aver preso seriamente il colloquio concordato. Pertanto, ritenuto pure che per il resto il suo comportamento è sempre stato puntuale e corretto, l'Alta Corte ha annullato la penalità.
In una successiva sentenza C 268/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, il TF ha nuovamente precisato che benché i colloqui di controllo e di consulenza abbiano certamente un significato importante, ciò non basta per concludere che la dimenticanza di un appuntamento è sempre punibile. Secondo la giurisprudenza federale è dato un comportamento sanzionabile quando un assicurato non presenzia a un colloquio per indifferenza o disinteresse, ma non quando egli non rispetta la data fissata per errore o per disattenzione e, presentandosi più tardi, dimostra che prende seriamente l'appuntamento.
In quell'occasione la nostra Massima Istanza ha quindi annullato la sanzione, poiché l'assicurato che si era addormentato e di conseguenza non era intervenuto ad un colloquio previsto alle ore 8.30 della mattina, ma immediatamente dopo il suo risveglio aveva avvisato telefonicamente l'Ufficio di collocamento scusandosi per la mancata presenza. Per il resto, aveva sempre avuto un atteggiamento corretto e puntuale.
Per contro, in una sentenza C 336/98 del 22 dicembre 1998, il TF ha confermato la sospensione di 1 giorno inflitta ad un assicurato che aveva dimenticato l'appuntamento con l'Ufficio regionale di collocamento e non si era scusato subito dopo aver realizzato la sua manchevolezza, ma ha atteso una precisa richiesta da parte del servizio competente per esporre le proprie motivazioni.
Considerando in ogni caso che egli è sempre stato corretto e puntuale e che inoltre si trattava del primo comportamento sanzionabile, l'Alta Corte ha ritenuto che la penalità della durata minima di 1 giorno, decisa dall'istanza precedente, fosse giustificata.
In una sentenza 8C_697/2012 del 18 febbraio 2013, pubblicata in DLA 2013 pag. 185 seg., il Tribunale federale ha stabilito che secondo la giurisprudenza il fatto di non presentarsi a un colloquio di consulenza e di controllo senza giustificazione non costituisce di per sé un comportamento passibile di sospensione se l'assicurato nei dodici mesi precedenti a tale inadempimento ha rispettato i propri obblighi di disoccupato e a posteriori si è scusato spontaneamente per l'assenza. Nella fattispecie, tuttavia, nel corso dell'anno che ha preceduto la mancata presenza al colloquio di consulenza e di controllo, per due volte l'assicurato non aveva soddisfatto i propri obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni, non presentandosi a due colloqui, anche se non è stato sanzionato al riguardo.
La nostra Massima Istanza ha, pertanto, accolto il ricorso dell’amministrazione contro il giudizio di prima istanza che aveva annullato una decisione su opposizione di sanzione e ha confermato la sospensione di sei giorni inflitta all’assicurato.
Con giudizio 8C_675/2014 del 12 dicembre 2014 la nostra Massima Istanza ha, poi, respinto il ricorso di un assicurato sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per 7 giorni per non avere avvisato, senza valida giustificazione, il proprio collocatore della sua assenza a un colloquio di consulenza previsto per il 18 luglio 2011 alle ore 10:45, in quanto aveva dovuto recarsi in modo imprevedibile e straordinario nel luogo dove la figlia stava svolgendo una colonia per portarle degli effetti personali che aveva dimenticato.
Il TF ha precisato che per applicare la giurisprudenza secondo cui l’assicurato che ha dimenticato di recarsi a un appuntamento con l’URC e che si scusa spontaneamente non va sanzionato nel caso in cui prenda sul serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni occorre che il medesimo abbia agito spontaneamente e immediatamente.
L’Alta Corte ha ritenuto che tale giurisprudenza non fosse applicabile in quella fattispecie, nella misura in cui si doveva ammettere che l’assicurato sapeva perfettamente che aveva appuntamento con l’URC e che ha deliberatamente atteso le ore 15:33 del 18 luglio 2011 prima di scusarsi.
Il Tribunale federale, con sentenza 8C_528/2018 del 18 gennaio 2019, ha accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento inoltrato contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Canton San Gallo che aveva ridotto da 18 a 6 giorni la sospensione inflitta a un’assicurata che non si era presentata al colloquio di consulenza previsto per il 26 giugno 2017 e che era già stata sanzionata, tenendo conto che nello stesso giorno, e meglio il 20 aprile 2017, era stata effettuata l’iscrizione della medesima a una misura occupazionale (periodo di pratica prima dell’inizio di un apprendistato finanziato dall’AI) ed era stata invitata al colloquio.
L’Alta Corte ha dapprima rilevato che il Tribunale cantonale aveva concluso, in applicazione del criterio della probabilità preponderante, che la consulente del personale aveva consegnato a mano all’assicurata la convocazione del 20 aprile 2017 al colloquio di consulenza e che quindi la resistente era al corrente dell’appuntamento del 26 giugno 2017. Si giustificava, pertanto, una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione con un aumento dei giorni di sanzione a causa delle precedenti penalità.
La nostra Massima Istanza ha evidenziato che ai fini della durata della sanzione la colpa andava stabilita alla luce del comportamento assunto fino a quel momento. Essendo l’assicurata già stata sospesa nel termine quadro in corso a causa dell’assenza da due colloqui e per avere consegnato in ritardo le ricerche di lavoro, si giustificava una sanzione di 18 giorni come deciso dall’URC.
A livello cantonale il TCA, in una sentenza 38.2013.70 del 26 marzo 2014, ha confermato la sospensione di 5 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione inflitta a un’assicurata per non avere tempestivamente annunciato la sua assenza al colloquio di consulenza del 18 ottobre 2013 alle ore 9:00 a causa di malattia (influenza intestinale).
Questa Corte, in primo luogo, ha osservato che la ricorrente non solo non aveva avvisato (o direttamente o tramite un conoscente o familiare, visto che aveva indicato di essersi sentita male mentre era al lavoro il 17 ottobre 2013 e di essere stata portata a casa nel pomeriggio) ma aveva preso contatto telefonico con l’amministrazione il 21 ottobre 2013 alle 10:52 soltanto dopo avere ricevuto la richiesta di giustificazione del 18 ottobre 2013.
In secondo luogo, il TCA ha rilevato che anche l’entità della sospensione di 5 giorni doveva essere confermata, in quanto quattro mesi prima, l’assicurata era già stata sanzionata per non avere iniziato un provvedimento relativo al mercato del lavoro.
Con sentenza 38.2014.74 del 16 marzo 2015 questo Tribunale ha ridotto da cinque a tre giorni la sospensione inflitta a un assicurato che non aveva presenziato a un colloquio di consulenza senza avvisare anticipatamente della sua assenza e che non aveva sempre rispettato i propri obblighi di disoccupato già prima del mancato incontro in questione. Al riguardo il TCA ha precisato, da un lato, che l’assenza all’appuntamento di venerdì 17 ottobre 2014 alle ore 14:30 era attribuibile al fatto che il ricorrente fosse malato (stato febbrile con forte mal di testa che non ha, però, richiesto una visita medica immediata e che non ha impedito all’assicurato di lavorare il venerdì mattino come d’abitudine, ritenuto il suo contratto di lavoro al 50%). Dall’altro, che il medesimo ha comunque inviato un messaggio di posta elettronica al collocatore spiegando il motivo della sua assenza il lunedì successivo prima di ricevere la Richiesta di giustificazione inviatagli dall’URC.
In una sentenza 38.2015.29 del 24 settembre 2015 questa Corte ha confermato la sanzione di cinque giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione comminata a un assicurato che non aveva partecipato a un colloquio di consulenza fissato per il 2 marzo 2015 per dimenticanza.
L’assicurato non si era, del resto, scusato spontaneamente, bensì aveva atteso la Richiesta di giustificazione.
Inoltre il medesimo era già stato sospeso due volte nell’anno precedente l’assenza del 2 marzo 2015 a causa di ricerche d’impiego qualitativamente insufficienti nel mese di maggio 2014 e della consegna tardiva delle ricerche di lavoro del mese di luglio 2014.
Con giudizio 38.2016.17 del 25 maggio 2016 il TCA respinto il ricorso di un assicurato interposto contro la decisione su opposizione dell’URC con cui aveva ridotto la sospensione inflittagli per non essersi presentato a un colloquio di consulenza da 5 a 2 giorni. L’assicurato che ha asserito di avere registrato erroneamente nell’agenda l’appuntamento, avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione, visto che era già mancato a dei colloqui. Inoltre precedentemente all’episodio in questione egli aveva già assunto comportamenti non corretti e puntuali.
In una sentenza 38.2016.31 del 18 gennaio 2017 il TCA ha confermato la sospensione di 9 giorni inflitta a un assicurato per non aver presenziato a un colloquio di consulenza a causa di un problema tecnico al telefonino relativo alla funzione di notifica degli appuntamenti. Siccome era già stato assente da un colloquio per un errore di registrazione dell'appuntamento, il medesimo avrebbe dovuto prestare la massima attenzione.
Con sentenza 38.2021.23 dell’8 luglio 2021 questa Corte ha annullato una sanzione di 1 giorno (la sospensione di 3 giorni era stata ridotta a 1 giorno con decisione su opposizione) applicata a un assicurato che non si era presentato a un colloquio di consulenza previsto per il 19 novembre 2020 senza avvisare. Al riguardo il TCA ha evidenziato che il ricorrente, il quale si era iscritto da poco in disoccupazione (il 2 settembre con effetto dal 7 settembre 2020), era stato messo al corrente del nuovo appuntamento con l’URC durante il primo colloquio. Inoltre il suo comportamento non era stato oggetto di precedenti sospensioni.
2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l’assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all’indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
2.5. Va riconfermato in questa occasione, conformemente a quanto più volte sottolineato dalla giurisprudenza federale, che i colloqui di consulenza e di controllo hanno una grande importanza (cfr. STF C 268/98 del 22 dicembre 1998; STF C 327/98 del 22 dicembre 1998; STF C 336/98 del 22 dicembre 1998).
Infatti, la partecipazione a un colloquio di consulenza, oltre che essere necessaria per reinserire il disoccupato nel mondo del lavoro o per proporgli adeguati provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, ha anche lo scopo di verificare l'idoneità al collocamento degli assicurati, fondamentale presupposto per ammettere il diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI; cfr. pure 21 cpv. 1 OADI; consid. 2.2.). Per questo motivo gli assicurati devono portare una particolare attenzione alle date alle quali devono presentarsi dai consulenti del personale.
La giurisprudenza esige pertanto dagli assicurati di motivare e giustificare (mediante documenti) tempestivamente eventuali reali impedimenti (cfr. STCA del 7 agosto 2000 nella causa D.P.; STCA del 6 aprile 2000 nella causa M.D).
Il compito dei consulenti durante i colloqui di consulenza è essenziale per una corretta applicazione della legge. Attraverso il regolare incontro diretto con i disoccupati essi hanno l'occasione di individuare eventuali comportamenti abusivi. Ecco perché l'ordinanza impone ai consulenti di verificare l'idoneità al collocamento degli assicurati e, se necessario, di segnalare il caso alla Sezione del lavoro (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 49).
Infine, ma non da ultimo, il TCA ricorda che i colloqui di controllo hanno sostituito la timbratura. Al momento dell'introduzione della LADI i disoccupati dovevano "timbrare" due volte alla settimana e dal 1° gennaio 1993 una sola volta. Tuttavia degli studi scientifici hanno dimostrato che la frequenza di questo tipo di controlli non riduceva in modo evidente la durata individuale della disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives de la LACI", in CGRSS, N° 11/1993 pag. 25). Per questo motivo è stata soppressa la timbratura ed introdotto il sistema semplificato dei colloqui di consulenza e di controllo. Ecco perché gli assicurati devono almeno osservare questi obblighi ridotti e presenziare puntualmente ai colloqui che ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 OADI il servizio competente effettua a intervalli adeguati, ma almeno ogni due mesi (cfr. consid. 2.2.).
2.6. Nella presente evenienza l’assicurato non si è presentato al colloquio di consulenza fissato il 24 novembre 2022 per il 28 dicembre 2022 alle ore 11:00 presso l’URC di __________ (cfr. doc. All. 8) senza previamente avvertire della sua assenza.
Il 28 dicembre 2022 il consulente del personale ha trasmesso all’assicurato una “Richiesta di giustificazione”, con cui l’ha invitato a motivare, entro il 4 gennaio 2023, la propria assenza al colloquio e la mancanza di avviso in anticipo, sottolineando inoltre che giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI tale comportamento poteva comportare una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. All. 1).
L’insorgente non ha dato seguito alla richiesta dell’amministrazione.
Al riguardo il TCA rileva che l'URC, inviando al ricorrente la "Richiesta di giustificazione" citata, gli ha dato l'opportunità di giustificare il suo comportamento e di esprimersi in merito al ventilato provvedimento nei suoi confronti.
Di conseguenza, dal profilo procedurale, l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
L’amministrazione, con decisione formale dell’11 gennaio 2023, ha quindi sospeso l’assicurato dal diritto alle indennità di disoccupazione per tre giorni per non essersi presentato al colloquio del 28 dicembre 2022 (cfr. doc. All. 2; consid. 1.1.).
Il ricorrente, con messaggio di posta elettronica del 12 gennaio 2023, da un lato, ha comunicato al proprio consulente di avere ricevuto, in particolare, la decisione di sospensione, dall’altro, si è scusato per quanto concerneva l’appuntamento del 28 dicembre 2022, precisando che “essendo io e tutto il resto della mia famiglia stati malati praticamente tutto il mese di dicembre (i miei figli hanno frequentato 3 giorni di asilo in tutto il mese) l’ho completamente dimenticato. Inoltre ero convinto che fosse un colloquio telefonico e non avendola sentita ho pensato che avesse avuto qualche contrattempo (…) non ho ricevuto alcuna comunicazione in merito alla richiesta di giustificazione” (Doc. All. 4a)
Egli, il 13 gennaio 2023, ha pure interposto opposizione contro la decisione dell’11 gennaio 2023, in cui ha ribadito di non avere ricevuto la Richiesta di giustificazione del 28 dicembre 2022, puntualizzando che, se gli fosse stata recapitata, avrebbe immediatamente preso contatto per chiarire la situazione, come accaduto appena venuto a conoscenza della decisione di sanzione.
Inoltre l’insorgente ha fatto valere:
" (…) Durante tutto il mese di dicembre 2022 sia io che i miei famigliari siamo stati a più riprese malati (covid, bronchioliti, infezioni intestinali, ecc.) tant’è vero che i miei figli nel suddetto mese hanno potuto frequentare solo tre giorni di asilo. In data 28.12.2022 essendo io malato ho perso di vista il calendario con l’appuntamento presso gli uffici RFC di __________.
Appuntamento che peraltro erroneamente ricordavo essere telefonico e non in presenza, non avendo ricevuto alcuna chiamata né tantomeno una e-mail a riguardo ho creduto che il sig. Iorio avesse avuto un impedimento. In un’altra occasione in cui non mi era stato possibile raggiungere gli uffici del RFC a causa della chiusura temporanea delle strade del __________ che portano alla mia abitazione di __________ avevo tempestivamente avvisato il mio consulente e avevamo sostenuto il colloquio telefonicamente.
Come tutti i mesi anche nel corso del mese di dicembre 2022 nonostante la malattia sono stato molto attivo nella ricerca di un nuovo impiego e non ho ritenuto quindi necessario indicare il mio stato di salute nel formulario relativo alla situazione dell’assicurato che compilo ogni mese.
(…)” (Doc. All. 4)
L’assicurato, in seguito, ha prodotto all’amministrazione due certificati medici. Con il primo, risalente al 24 gennaio 2023, la Dr. med. __________, FMH medicina interna generale, ha attestato che il ricorrente “è stato assente dal lavoro per un’inabilità lavorativa al 100% dal 26.12.2023 (recte: 2022) al 30.12.2023 (recte: 2022)” (cfr. doc. All. 6).
Con il secondo del 26 gennaio 2023 la medesima dottoressa ha compilato il modulo “certificato medico” all’attenzione dell’assicurazione contro la disoccupazione, indicando che l’insorgente è stato inabile al lavoro al 100% dal 26 al 30 dicembre 2022 in seguito a malattia (cfr. doc. All. 7).
Con decisione su opposizione del 13 febbraio 2023 l’URC ha poi confermato la sanzione inflitta all’assicurato con il provvedimento dell’11 gennaio 2023 (cfr. doc. A; consid. 1.1.).
2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ribadisce innanzitutto che per prassi invalsa l'assenza non giustificata a un colloquio non configura un caso di sanzione, se l'assicurato nei 12 mesi precedenti l'appuntamento ha osservato correttamente i suoi obblighi di persona disoccupata e successivamente si è scusato con l'autorità. Eventuali comportamenti non corretti anteriori non sono considerati (cfr. consid. 2.3.; STF 8C_296/2017 del 7 agosto 2017 consid. 2.1.).
In concreto l’assicurato, il quale il 28 dicembre 2022, quando avrebbe dovuto avere luogo il colloquio presso l’URC stabilito il 24 novembre 2022 (cfr. consid. 2.6.), era inabile al lavoro al 100% a causa di malattia (cfr. doc. All. 6, All. 7; consid. 2.6.), ha asserito di aver dimenticato tale appuntamento con l’amministrazione, specificando che credeva peraltro che lo stesso fosse telefonico, come era già accaduto in un’altra occasione (quando, da una parte, è stato impedito di recarsi presso gli uffici dell’URC a causa della chiusura temporanea delle strade del __________ che portano alla sua abitazione di __________, dall’altra, ha avvisato senza indugio il consulente) e che quindi, non ricevendo alcuna chiamata o una e-mail al riguardo da parte del consulente, ha supposto che quest’ultimo avesse avuto un impedimento (cfr. doc. All. 4, All. 4a; consid. 2.6.).
Del resto l’assicurato, che ha dichiarato di non avere ricevuto la “Richiesta di giustificazione” del 28 dicembre 2022 inviatagli tramite posta semplice (cfr. doc. All. 1), ha presentato le proprie scuse in relazione alla sua assenza al colloquio del 28 dicembre 2022 con messaggio di posta elettronica del 12 gennaio 2023 (cfr. doc. All. 4a) immediatamente dopo essersi accorto della sua mancanza tramite la decisione di sanzione dell’11 gennaio 2023 (cfr. STF 8C_296/2017 del 7 agosto 2017 consid. 2.3.; STF 8C_675/2014 del 12 dicembre 2014; STCA 38.2023.21 dell’8 luglio 2023 consid. 2.7., citata al consid. 2.3. e menzionata dalla parte ricorrente; cfr. doc. I pag. 3).
Riguardo alla spedizione con la posta normale (e non raccomandata o A Plus) è utile rilevare che la stessa, in effetti, non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario. La semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta (cfr. DTF 142 IV 125 consid. 4.3; DTF 136 V 295 consid. 5.9; DTF 101 Ia 7 consid. 1 pag. 8).
Il ricorrente, inoltre, non risulta essere stato sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa di comportamenti precedenti non rispettosi dei suoi obblighi quale disoccupato.
In simili condizioni, tutto ben considerato, nel caso di specie non si giustifica, alla luce della giurisprudenza (cfr. consid. 2.3.), una sanzione nei confronti dell’assicurata fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. STF 8C_296/2017 del 7 agosto 2017; STF 8C_928/2014 del 5 maggio 2015; STCA 38.2023.21 dell’8 luglio 2023 consid. 2.7., citata al consid. 2.3. e menzionata dalla parte ricorrente; cfr. doc. I pag. 3).
La decisione su opposizione del 13 febbraio 2023 deve pertanto essere annullata.
2.8. L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA.
L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Con effetto dalla medesima data è stato introdotto l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
2.9. Vincente in causa, il ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1’500.- a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’URC resistente (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 13 febbraio 2023 è annullata.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’URC di __________ verserà alla parte ricorrente fr. 1’500.- a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente La segretaria
Daniele Cattaneo Stefania Cagni