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redattrice: |
Christiana Lepori, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 13 aprile 2023 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 22 marzo 2023 emanata dalla |
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CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 26 gennaio 2023 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha chiesto a RI 1 la restituzione di fr. 18'697.70, dalla medesima percepiti a torto a titolo di indennità per insolvenza nel 2017, sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…) In data 19 giugno 2017 ha presentato alla nostra Cassa una richiesta di indennità per insolvenza rivendicando indennità salariali non percepite dalla fallita ditta (…). Nell’usuale documentazione allegata vi era anche il formulario di “Cessione”, firmato da parte sua il 27 marzo 2017, che riportava la dicitura “sarò tenuta a restituire l’indennità nel caso in cui il credito salariale sarà successivamente coperto dal mio ex datore di lavoro oppure verrà respinto nella procedura di fallimento”.
Il 19 luglio 2017 le abbiamo corrisposto, per il tramite del sindacato __________ di __________ un acconto netto di fr. 14'950.70 stabilito su un importo complessivo lordo pari a fr. 24'917.85 (…).
Il 25 agosto 2017 le abbiamo corrisposto, sempre per il tramite del suo patrocinatore, il saldo netto ammontante a fr. 3'747.00.
Il 19 gennaio 2023 l’Ufficio fallimenti di __________ ha informato la Cassa che a partire dal 20 gennaio 2023 sarebbe stata depositata la graduatoria inerente il fallimento della società. Relativamente alla nostra notifica di credito siamo stati informati che il credito concernente i salari scoperti pari a fr. 24'917.85 è stato stralciato poiché risultava già essere stato indennizzato dalla ditta. A comprova di tale versamento sono stati forniti i conteggi salariali, da lei sottoscritti, con la dicitura “pagato a contanti”.
In considerazione di quanto precede si evince come le indennità per insolvenza, per un importo netto di fr. 18'697.70 non le fossero dovute e pertanto devono esserle chieste in restituzione” (cfr. doc. 14-15 del fascicolo 2/3).
1.2. L’assicurata ha impugnato tale provvedimento mediante opposizione inviata il 18 febbraio 2023 facendo valere che gli stipendi in questione “mi sono stati versati tramite sindacato, non mi sono mai stati versati dal mio datore di lavoro”.
RI 1 ha, poi, indicato che la presenza della dicitura rilevata dalla Cassa sulle buste paga, nonché della propria firma, sarebbe da ricondurre a quanto segue:
" (…) quando dopo 2 anni quando sono stata licenziata per la stagione invernale e mi sono iscritta alla disoccupazione, mi sono stai chiesti i conteggi paga.
Quattro buste erano in bianco e le ho compilate uguali alle altre, visto che il mio capo mi pagava sempre in contanti, dimenticandomi dell’accaduto… non pensavo che sarebbe stato un problema in futuro o comunque per la disoccupazione o per il mio datore di lavoro, visto che per me la pratica si era conclusa.
Ora sono veramente in difficoltà e non saprei come risolvere questo inconveniente, rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.” (cfr. doc. 16 del fascicolo 2/3).
1.3. Con decisione su opposizione del 22 marzo 2023, la Cassa ha respinto l’opposizione di RI 1 e confermato il proprio precedente provvedimento sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…)
2. (…) il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo 3 anni a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi 5 anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante (art. 25 cpv. 2 LPGA).
3. La Cassa rileva come agli atti vi siano dei conteggi salariali, debitamente firmati dalla signora RI 1, a comprova del percepimento a contanti dei salari. Le motivazioni addotte in sede d’opposizione, cioè di aver firmato i conteggi al fine di fornirli alla Cassa di disoccupazione, non trovano riscontro nei fatti. Giova comunque ricordare che la signora RI 1 ha firmato un documento ufficiale confermando di aver ricevuto il salario: non vi sono dubbi sul fatto che abbia firmato in quanto anche il suo scritto del 18 febbraio 2023 lo conferma.” (cfr. doc. 10-13 del fascicolo 2/3).
1.4. Contro la decisione su opposizione l’assicurata ha presentato tempestivo ricorso al TCA facendo valere, oltre a quanto già esposto in sede di opposizione, le seguenti argomentazioni:
" (…) gli stipendi che mi sono stati versati tramite sindacato, non mi sono mai stati versati dal mio datore di lavoro.
(…) gli stipendi li avevo percepiti dai sindacati e non dal datore di lavoro, mi dispiace molto ma non mi sembrava importante ai fini della disoccupazione quando sono rimasta senza lavoro.
Ora sono anche in condizioni economiche non al massimo, ho aperto da un anno una ditta indipendente e ho un negozietto che sto avviando non senza difficoltà, e non saprei come restituire questi soldi che ho percepito giustamente per il mio lavoro, assolutamente non doppi. (…)” (cfr. doc. I).
1.5. Con risposta dell’8 maggio 2023 la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso sulla base delle seguenti motivazioni:
" (…)
6. Sia in sede d’opposizione sia in sede ricorsuale la signora RI 1 ha affermato di aver sottoscritto quattro conteggi salariali (con la dicitura “pagato a contanti”), in quanto così richiesto dalla Cassa.
Tale affermazione non trova tuttavia alcun riscontro nei fatti: come si può evincere dal dossier concernente la richiesta della qui ricorrente delle indennità di disoccupazione, i conteggi salariali della società __________ non sono stati firmati dalla signora RI 1 (doc. 190-195).
La Cassa ha provveduto a versare le indennità di insolvenza sulla scorta delle dichiarazioni prodotte dall’assicurata, per il tramite del sindacato che la rappresentava, attestanti la non percezione del salario. Al momento dell’insinuazione del credito nel fallimento, il debitore (ex datore di lavoro) ha prodotto i conteggi salariali riportanti la dicitura “pagato a contanti” e firmati dall’assicurata, allo scopo di contestarlo e stralciarlo dalla graduatoria del fallimento, a comprova della percezione del salario.
Questa la realtà dei fatti, che impone alla Cassa una valutazione della fattispecie anche dal profilo penale.” (cfr. doc. III),
1.6. Il 10 maggio 2023, oltre a trasmettere alla ricorrente la risposta di causa della resistente, il TCA ha assegnato alle parti, rimaste poi silenti, un termine di dieci giorni per produrre eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).
considerato in diritto
2.1. Nel caso di specie, il TCA è chiamato a stabilire se a ragione, o meno, la Cassa ha emesso nei confronti di RI 1 un ordine di restituzione per complessivi fr. 18'697.70, pari alle indennità di insolvenza corrispostegli tra luglio ed agosto 2017 per i salari non versati relativi al periodo dal 24 novembre 2016 al 23 marzo 2017.
2.2. L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo il cpv. 1 di questo articolo, nel tenore in vigore dal 1° aprile 2011, la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55 e 59c cpv. 4.
L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal Tribunale federale anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).
La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8 febbraio 2005).
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).
Inoltre l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.
2.3. Ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 LADI:
" I lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d’esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all’indennità per insolvenza, se:
a. il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure
b. il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o
c. hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali.”
L’art. 51 cpv. 1 lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima revisione della LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.
Il cpv. 2 di questa disposizione stabilisce poi che non hanno diritto all’indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente dell’azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell’azienda.
Il contenuto dell’art. 51 cpv. 2 LADI è identico a quello dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
In una decisone del 21 maggio 1997, pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 107, ha, tra l’altro, affermato che la giurisprudenza emanata relativamente all’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI è applicabile pure al diritto all’indennità per insolvenza di cui all’art. 51 LADI (cfr. anche STF 8C_412/2017 del 10 gennaio 2018 consid. 3.2., pubblicata in DLA 2018 N. 3 pag. 100 segg.).
Secondo l’art 52 cpv. 1 LADI l’indennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro prima della dichiarazione di fallimento e gli eventuali crediti salariali per le prestazioni lavorative dopo la dichiarazione di fallimento, tuttavia, per ogni mese, fino a concorrenza dell’importo massimo di cui all’articolo 3 capoverso 2. Sono considerati salario anche gli assegni dovuti.
I contributi legali alle assicurazioni sociali devono essere prelevati dall’indennità per insolvenza. La cassa deve conteggiare i contributi prescritti con gli organi competenti e dedurre ai lavoratori la parte dei contributi da loro dovuta (cfr. art. 52 cpv. 2 LADI).
2.4. La Segreteria di Stato dell’economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un’applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_750/2021 del 20 magio 2022 consid. 3.2.; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell’8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a p. 61), nella Prassi LADI II al p.to B39, nel tenore in vigore dal gennaio 2023, ha indicato:
" B39 Il lavoratore deve restituire l’II, in deroga all’art. 25 cpv. 1 LPGA, se il credito salariale è respinto nella procedura di fallimento o di pignoramento, non è (interamente) coperto per sua colpa intenzionale o sua grave negligenza, oppure è successivamente (parzialmente o totalmente) soddisfatto dal datore di lavoro. La restituzione non è condizionata alla natura giuridica dei crediti, ovvero dal fatto che rientrino nel diritto civile o nel diritto delle assicurazioni sociali (DTF 8C_809/2009 del 3.12.2009).”.
2.5. Nella concreta evenienza, dagli atti emerge che il 22 marzo 2017, RI 1 (classe 1977, cittadina italiana, allora a beneficio di un permesso di dimora “B” indicante quale data di entrata il 22 novembre 2016, ed ora di un permesso di domicilio “C”; cfr. doc. 54 del fascicolo 1/3 e l’estratto del sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino relativo alla persona dell’insorgente), rappresentata dall’__________, ha comunicato alla propria datrice di lavoro, e meglio alla __________, la disdetta immediata ai sensi dell’art. 337a CO del rapporto lavorativo (cfr. doc. 24 del fascicolo 2/3).
Presso la __________ e stando al contratto di lavoro in atti, la ricorrente avrebbe lavorato dal 16 ottobre 2016 (quindi da prima della data di entrata indicata nel permesso “B” in atti), in qualità di gerente a tempo pieno (percependo un salario lordo di fr. 5'190.- al mese e netto di fr. 4'000.-; cfr. doc. 38-39 del fascicolo 2/3).
I motivi della disdetta sarebbero da ricondurre al fatto che “le reiterate intimazioni di pagamento degli stipendi di novembre e dicembre 2016 e di gennaio e febbraio 2017 non hanno dato esito alcuno” (cfr. doc. 24 del fascicolo 2/3).
La __________ è, poi, stata sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto della Pretura del Distretto di __________ del 2 giugno 2017 a far tempo dal 6 giugno 2017 alle ore 09:00 (cfr. estratto del Registro di commercio; www.zefix.ch).
Il 13 giugno 2017, sempre rappresentata dal __________, RI 1 ha, quindi, postulato le indennità per insolvenza, chiedendone il riconoscimento per il periodo dal 24 novembre 2016 al 23 marzo 2017 (cfr. doc. 21-22 del fascicolo 2/3).
A tal fine, la ricorrente ha prodotto alla Cassa per il tramite del rappresentante delle dichiarazioni (di data 20 dicembre 2016, 13 gennaio, 13 febbraio e 13 marzo 2017) sottoscritte tanto da lei medesima, quanto dal gerente della __________, __________ (cfr. estratto del Registro di commercio reperibile al sito www.zefix.ch), che confermano il fatto che all’assicurata non erano stati versati gli stipendi dei mesi di novembre e dicembre 2016, oltre che di gennaio e febbraio 2017 e meglio come segue:
" Io sottoscritta RI 1, dipendente della __________, dichiaro di non aver ricevuto lo stipendio del mese di novembre [ndr: rispettivamente, dicembre, gennaio e febbraio] e dopo ripetuti solleciti verbali mi vedo costretta a consegnarvi in data odierna la seguente raccomandata a mano” (cfr. doc. 27-30 del fascicolo 2/3).
Parimenti trasmessi alla Cassa sono stati i conteggi stipendio mensili - non sottoscritti dall’interessata, né recanti alcun tipo di annotazione - per i mesi in questione, datati l’ultimo giorno di ogni singolo mese (cfr. doc. 31-34 del fascicolo 2/3).
Come risulta dai conteggi di data 19 luglio, rispettivamente 25 agosto 2017, a titolo di indennità per insolvenza la Cassa ha erogato a favore di RI 1 complessivi fr. 18’967.70 (di cui fr. 14'950.70 il 19 luglio 2017 e fr. 3'747.00 il 25 agosto 2017; cfr. doc. 18-19 del fascicolo 2/3).
La procedura di fallimento che concerneva l’ex datrice di lavoro dell’assicurata è, poi, stata sospesa per mancanza di attivo con decreto della Pretura del Distretto di __________ del 5 ottobre 2017 e la società successivamente radiata (cfr. www.zefix.ch).
Sebbene la presente vertenza concerne la restituzione delle prestazioni per insolvenza percepite dalla ricorrente, giova accennare brevemente alle successive attività lavorative svolte da RI 1, nonché alle domande di indennità di disoccupazione presentate dalla medesima negli anni a seguire, ritenuto che anche a tal fine ella ha prodotto – malgrado in sede ricorsuale faccia valere altro (cfr. supra consid. 1.4.) - la stessa documentazione versata agli atti in occasione della domanda di indennità per insolvenza.
Licenziatasi con effetto immediato il 22 marzo 2017 dalla __________, a decorrere dal 1° aprile 2017, l’assicurata è stata attiva a tempo pieno, per un salario lordo di fr. 4'824.- con tredici mensilità, sempre con la funzione di gerente (cfr. doc. 187 del fascicolo 1/3), nuovamente per conto di __________, ma presso l’__________, ove ella, convivente (a tutt’oggi) dello stesso __________, abitava già dal 22 novembre 2016, e meglio dalla sua entrata in Svizzera (cfr. estratto del sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino relativo alla persona dell’insorgente).
L’operato della ricorrente presso l’__________ trova riscontro nella contabilità in atti, ritenuto che dalla “contabilità 2017”, prodotta limitatamente al periodo aprile – dicembre 2017, emerge che a RI 1 per l’attività in questione sono stati corrisposti fr. 4'000.- al mese da aprile a novembre 2017 e fr. 4'344.10 a dicembre 2017 (cfr. doc. 214-236 del fascicolo 1/3), per un totale, quindi, di fr. 36'344.10 e meglio come emerge dalla scheda “contabilità 01.04-31.12.2017” (cfr. doc. 257 del fascicolo 1/3).
Dalla “scheda contabile salari lordi 2017” emerge che all’assicurata sarebbero stati corrisposti fr. 47'034.00 (cfr. doc. 212 del fascicolo 1/3), ammontare che corrisponde alla somma di salari lordi oltre alla quota parte della tredicesima indicati nei conteggi salariali in atti per il periodo aprile-dicembre 2017 (cfr. doc. 178-186 del fascicolo 1/3).
Dopo avere lavorato all’__________ sino a settembre 2018, RI 1 ha postulato le indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° ottobre 2018 (cfr. doc. 200 del fascicolo 1/3).
Nella domanda di indennità di disoccupazione sottoscritta il 24 settembre 2018, sebbene abbia presentato alla Cassa anche gli stessi certificati di salario già trasmessi quando aveva richiesto le indennità per insolvenza, non firmati, né indicanti alcuna annotazione e relativi alla __________ (cfr. doc. 190-194 del fascicolo 1/3), l’assicurata ha fatto valere che dal 15 ottobre 2016 al 30 settembre 2018 ha lavorato unicamente presso l’__________ (cfr. doc. 157-161 del fascicolo 1/3).
Dall’attestato del datore di lavoro sottoscritto il 23 ottobre 2018, in rappresentanza della __________, da __________, emerge che tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2016, il “guadagno complessivo soggetto a contributi AVS” percepito da RI 1, che da questo documento risulta essere stata attiva come mera cameriera e non gerente, era stato di fr. 12'987.20, mentre per il periodo da gennaio a marzo 2017 (e non, come invece realmente accaduto, da fine novembre a fine marzo) la medesima aveva beneficiato delle prestazioni per insolvenza (cfr. doc. 188-189 del fascicolo 1/3).
L’attestato del datore di lavoro sottoscritto sempre da __________, ma questa volta in data 23 settembre 2018 ed in relazione all’attività dell’__________ riporta, quando alla durata di quel rapporto di lavoro di RI 1 (nuovamente attiva, secondo questo documento, con la funzione di cameriera, malgrado da contratto dovesse svolgere quella di gerente) una correzione laddove la data di inizio del rapporto di lavoro in un primo momento era stata indicata essere il “15.10.2016”. Data, questa, che è poi stata cancellata e sostituita con “1.4.2017” (cfr. doc. 163-164).
Dal 1° febbraio 2019, l’assicurata ha, poi, percepito un guadagno intermedio grazie all’attività di “addetta ai servizi di amministrazione / responsabile del personale” svolta nella misura del 50% nuovamente per conto __________ all’__________ (cfr. doc. 142-143 del fascicolo 1/3). Attività, quella appena indicata, per la quale dal 1° maggio è stata poi assunta al 100% (cfr. doc. 128-129 del fascicolo 1/3).
A decorrere dal 1° gennaio 2020, ed in corrispondenza della chiusura invernale dell’__________, RI 1 ha nuovamente postulato le indennità di disoccupazione (cfr. doc. 119 del fascicolo 1/3).
Nella propria domanda, quanto ai “datori di lavoro” presso i quali “è stata occupata prima del suo ultimo impiego” la ricorrente ha indicato ancora una volta unicamente l’“__________”, presso il quale ha comunicato di essere stata attiva “dal 15.10.2016 al 30.09.2018” (cfr. doc. 99-102 del fascicolo 1/3).
Nuovamente, non vi è traccia dell’attività presso la __________ per la quale RI 1 aveva percepito le indennità per insolvenza.
Dal 17 maggio 2020 la ricorrente è poi stata assunta come gerente al 100%, sempre da __________, ma questa volta presso il __________ (cfr. doc. 84 del fascicolo 1/3), che poi ha a sua volta chiuso per il periodo invernale, ciò che ha comportato la disdetta del contratto di lavoro dell’assicurata per il 31 dicembre 2020 (cfr. doc. 73 del fascicolo 1/3).
La ricorrente si è, quindi, nuovamente iscritta in disoccupazione dal 1 ° gennaio 2021 (cfr. doc. 32-35 e 52 del fascicolo 1/3).
Con decisione del 26 aprile 2022, la Pretura del Distretto di __________ ha ordinato la reiscrizione della società nel registro di commercio e la riapertura della procedura fallimentare in via sommaria (www.zefix.ch).
Surrogata all’assicurata nei suoi diritti nei confronti della __________ in liquidazione, l’amministrazione ha comunicato all’Ufficio fallimenti di intervenire nella procedura in corso, tra gli altri, per l’assicurata (cfr. doc. 50 del fascicolo 3/3).
È in tale contesto che in data 19 gennaio 2023 l’Ufficio dei fallimenti di __________ ha comunicato alla Cassa che in relazione alla notifica dei crediti presentata dall’amministrazione, surrogata all’assicurata nei suoi diritti, il credito di “CHF 24'917.85 per salari scoperti è stralciato, in quanto risulta già essere stato pagato dalla fallita” (cfr. doc. 4 del fascicolo 3/3).
In particolare, a comprova dell’avvenuto pagamento, alla resistente sono stati trasmessi (cfr. doc. 2 del fascicolo 3/3):
- lo “scritto dell’__________ (…)” di data 29 novembre 2022, laddove il sindacato in questione precisa “(…) abbiamo rappresentato la signora RI 1 nell’ambito della procedura d’insolvenza dopo il fallimento della __________. Durante l’espletamento delle pratiche le parti hanno rilasciato una dichiarazione firmata (vedi allegato) dove veniva riconosciuto il mancato pagamento degli stipendi di novembre 2016 e fino al 23 marzo 2017 [ndr: trattasi, invero, della sola dichiarazione inerente lo stipendio di novembre 2016 (cfr. supra)]. Ci permettiamo di rimarcare che al momento della domanda di insolvenza e della relativa notifica di credito, non ci risultava alcun pagamento tra le parti, né tantomeno i dirigenti della __________ hanno contestato gli arretrati salariali” (cfr. doc. 5-6 del fascicolo 3/3);
- i “giustificativi del pagamento dei salari (giustificativi inviati a noi [ndr: all’Ufficio fallimenti] in data 24 agosto 2022 dal signor __________ in opposizione alla verifica dei crediti)”.
Trattasi dei conteggi mensili di salario già in atti (cfr. doc. supra), per il periodo da ottobre 2016 ad agosto 2018 e relativi, quindi, sia alla __________ in liquidazione che all’__________.
In particolare per il lasso temporale novembre 2016 – marzo 2017, a differenza della documentazione prodotta dalla ricorrente, tanto in sede di domanda di indennità per insolvenza, quanto di disoccupazione, i certificati di salario trasmessi, invece, all’UEF dalla __________ in liquidazione arrecano la firma di RI 1, con data ed indicazione manoscritta “pagato a contanti” (cfr. doc. 8-12 del fascicolo 3/3).
In particolare, i conteggi stipendio in quesitone sono stati firmati dalla ricorrente:
- il 3 dicembre 2016 per lo stipendio del mese di novembre 2016, malgrado con dichiarazione di data 20 dicembre 2016 sottoscritta di concerto con __________ e versata agli atti nella procedura tesa all’erogazione delle indennità per insolvenza la ricorrente avesse fatto valere di non aver ricevuto il salario in questione (cfr. supra e doc. 27 del fascicolo 2/3);
- il 5 gennaio 2017 per il mese di dicembre 2016, malgrado con dichiarazione di data 13 gennaio 2017 sottoscritta di concerto con __________ e versata agli atti nella procedura tesa all’erogazione delle indennità per insolvenza la ricorrente avesse fatto valere di non aver ricevuto il salario in questione (cfr. supra e doc. 28 del fascicolo 2/3);
- il 2 febbraio 2017 per il mese di gennaio 2017, malgrado con dichiarazione di data 13 febbraio 2017 sottoscritta di concerto con __________ e versata agli atti nella procedura tesa all’erogazione delle indennità per insolvenza la ricorrente avesse fatto valere di non aver ricevuto il salario in questione (cfr. supra e doc. 29 del fascicolo 2/3);
- il 3 marzo 2017 per il mese di febbraio 2017, malgrado con dichiarazione di data 13 marzo 2017 sottoscritta di concerto con __________ e versata agli atti nella procedura tesa all’erogazione delle indennità per insolvenza la ricorrente avesse fatto valere di non aver ricevuto il salario in questione (cfr. supra e doc. 30 del fascicolo 2/3).
Il TCA ritiene che in luglio ed agosto 2017 la ricorrente ha percepito indebitamente le indennità per insolvenza relative al periodo dal 24 novembre 2016 al 23 marzo 2017 (cfr. supra consid. 2.2.), che le sono state erogate a torto dalla Cassa, informata, da parta sua, solo nel gennaio 2023 dall’Ufficio dei fallimenti che i salari per i quali RI 1 aveva chiesto le prestazioni LADI le erano, in realtà, stati pagati tempestivamente dalla __________ e meglio come risulta dalle buste paga prodotte dalla società, firmate dalla ricorrente che ne ha confermato il versamento in contanti (cfr. supra consid. 2.5.).
Per quanto attiene in generale al principio della restituzione, giova rammentare (cfr. supra consid. 2.2), in ogni caso, che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione.
Il problema della buona fede è oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2., di cui è prevista la pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STF P 17/02 del 2 dicembre 2002; STF P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese), alla pari, e per quanto riguarda le attuali difficoltà finanziarie fatte valere dalla ricorrente (cfr. supra consid. 1.2. e 1.4.), dell’eventuale onere troppo grave costituito dal provvedimento di restituzione.
A proposito dell’importo da restituire di fr. 18'697.70, questa Corte evidenzia che lo stesso, non oggetto di contestazione puntuale, corrisponde a quanto effettivamente erogato, a torto, dalla Cassa a RI 1 per il periodo dal 24 novembre 2016 al 23 marzo 2017, allorquando, in un secondo momento, l’amministrazione è venuta a conoscenza del fatto che l’assicurata aveva, in realtà, già a suo tempo percepito i salari per i quali aveva, poi ed invece, richiesto le indennità di insolvenza.
2.6 Sebbene la parte ricorrente non abbia invocato la prescrizione del diritto della Cassa alla restituzione delle indennità per insolvenza corrispostile nel 2017, godendo questa Corte di pieno potere d’esame in fatto e in diritto (cfr. STF 9C_407/2022 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1., STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019 consid. 3.3.), il TCA rileva che la richiesta della di restituzione della resistente del 26 gennaio 2023 è giunta oltre al termine di cinque anni dal momento del versamento della prestazione di cui all’art. 25 cpv. 2 LPGA (risalente a luglio ed agosto 2017).
L’art. 25 cpv. 2 LPGA enuncia, però, anche che “se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante”.
Giusta l’art. 97 CP:
" 1 L’azione penale si prescrive:
a. in trent’anni, se per il reato è comminata la pena detentiva a vita;
b. in quindici anni, se per il reato è comminata una pena detentiva superiore a tre anni;
c. in sette anni, se per il reato è comminata un’altra pena.”
Carente un giudizio penale, spetta pregiudizialmente agli organi amministrativi competenti esaminare se il credito di risarcimento danni derivi da un atto punibile e, quindi, valutare se è applicabile un termine più lungo rispetto ai termini di perenzione relativa (3 anni, dal 1° gennaio 2021) e assoluta (5 anni), di cui all’art. 25 LPGA. Per applicare il termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale, non è necessario che l’autore dell’infrazione sia stato condannato, né l’amministrazione o il giudice sono necessariamente tenuti ad attendere l’emanazione di un giudizio in ambito penale (cfr. STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 6; STF 8C_592/2007 del 20 agosto 2008 consid. 5; DTF 147 V 471; DTF 113 V 256).
Nel caso di specie, il TCA ritiene che il diritto della Cassa di richiedere la restituzione delle indennità per insolvenza versate a RI 1 non fosse prescritto al momento dell’emissione dell’ordine di restituzione del 26 gennaio 2023 dovendosi in concreto applicare, a norma dell’art. 25 cpv. 2 LPGA e ritenuto che il credito deriva da un atto punibile, il termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale che in concreto e per i motivi esposti di seguito, è di minimo sette anni.
L’ottenimento indebito di prestazioni dell’aiuto sociale o delle assicurazioni sociali è punito ai sensi dell’art. 148a CP, in vigore dal 1° ottobre 2016, ai sensi del quale “chiunque, fornendo informazioni false o incomplete, sottacendo fatti o in altro modo, inganna una persona o ne conferma l’errore, ottenendo in tal modo per sé o per terzi prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale a cui egli o i terzi non hanno diritto, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria” (cpv. 1).
La norma in questione, concepita come “fattispecie residuale rispetto al reato di truffa di cui all’art. 146 CP” erge a delitto il comportamento ingannevole nei confronti dell’amministrazione, di chi, intenzionalmente (il dolo eventuale essendo sufficiente) ottiene, per sé o per terzi, di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale a cui l’autore, o il terzo beneficiario, non hanno diritto (cfr. M. Kuelen: Le disposizioni penali in ambito di assicurazioni sociali e di aiuto sociale, in RtiD 2019-I ad. 3.1.2. e 3.2.2.).
L’inganno in questione è realizzato mediante informazioni false o incomplete, sottacendo fatti essenziali all’ottenimento della prestazione, oppure in qualsiasi altro modo, laddove viene simulata una situazione di bisogno che conduce all’ottenimento illecito di prestazioni sociali (cfr. M. Kuelen: Le disposizioni penali in ambito di assicurazioni sociali e di aiuto sociale, in RtiD 2019-I ad. 3.2.1.1.) e deve condurre il terzo (in concreto, l’amministrazione) in errore.
Trattandosi di un’infrazione di risultato, l’illecito si considera realizzato a condizione che la prestazione sia effettivamente stata erogata.
L’art. 148a prevale rispetto alle norme penali previste dalle singole leggi istituenti le assicurazioni sociali o regolanti l’aiuto sociale, in concreto ed in ambito LADI, sugli artt. 105 e 106 LADI (cfr. MATTHIAS JENAL, in: Marcel Alexander Niggli, Hans Wiprächtiger, Strafrecht, 4. Auflage, 2019, Helbing Lichtenhahn Verlag, n. 27 ad art. 148a CP).
Diversamente, qualora l’inganno in cui l’autore trae un collaboratore dell’assicurazione sociale o dell’ente pubblico preposto all’aiuto sociale o un terzo avente potere di disposizione sul patrimonio dell’assicurazione sociale o dell’ente pubblico chiamato a versare la prestazione sociale per ottenere prestazioni indebite da un’assicurazione sociale o dall’assistenza sociale, sia astuto, vengono – se dati gli altri presupposti previsti dalla norma - integrati gli estremi del reato di truffa ex art. 146 CP.
La giurisprudenza, sia cantonale sia federale, si è più volte occupata della delimitazione tra il reato di truffa e l’infrazione alle norme istituenti le assicurazioni sociali rispettivamente l’aiuto sociale, come rammenta Kuelen nel suo contributo (op. cit., pag. 331), ponendo l’attenzione sull’elemento costitutivo dell’inganno astuto, caratterizzante il reato di truffa. L’esame ha avuto per oggetto in particolare la natura dell’inganno, se cioè dato con un comportamento attivo o passivo, da parte dell’autore che tende a conseguire indebite prestazioni, e dall’altro la possibilità di verifica delle menzogne o del castello di bugie (il Lügengebäude evocato dal TF da ultimo nella STF 6B_741/2017 del 14 dicembre 2017), rispettivamente ancora del silenzio qualificato.
Va quindi ritenuto che, mediante la compilazione di formulari, cui l’amministrazione si affida e cui deve potere credere in mancanza spesso di possibilità di una verifica completa, l’autore inganna l’amministrazione. A proposito dell’astuzia nell’inganno, nella STF 6B_99/2015 del 27 novembre 2015 consid. 3.3., il TF ha esposto quanto segue:
" Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 s. et les références citées). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).
Ces principes sont également applicables en matière d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (arrêts 6B_125/2012 du 28 juin 2012 consid. 5.3.3; 6B_576/2010 du 25 janvier 2011 consid. 4.1.2 et les références citées ; le sottolineature sono del redattore).”
Giova ancora evidenziare come i fatti su cui si fonda la menzogna, che assurge a inganno astuto, debbono essere rilevanti ai fini della determinazione del diritto alle prestazioni, rispettivamente alla loro quantificazione. Per un caso relativo alla LADI si veda la STF 6B_1054/2010 del 16 giugno 2011 in particolare consid. 2.4.2.
In proposito cfr. la STF 9C_240/2020 dell’11 dicembre 2020, la STCA 39.2019.6+7 del 25 maggio 2020; STCA 33.2020.1-2 del 9 marzo 2020 consid. 2.9.; STCA 33.2020.3 del 10 marzo 2020 consid. 2.9.
Nel caso di specie l’assicurata ha beneficiato delle indennità per insolvenza presentando alla Cassa - oltre alla domanda dove la l’allora sua rappresentante indicava che RI 1 non aveva percepito i salari dal 24 novembre 2016 al 23 marzo 2017- i conteggi salariali mensili redatti l’ultimo giorno di ogni mese ed in aggiunta a tali documenti – che in ogni caso non permettevano alla Cassa di escludere che l’assicurata non fosse stata pagata dall’ex datrice di lavoro - ha, come visto, prodotto delle dichiarazioni, posteriori alla data di emissione dei conteggi salariali - e datate, rispettivamente, 20 dicembre 2016 per il salario di novembre 2016 (cfr. doc. 27 del fascicolo 2/3), 13 gennaio 2017 per dicembre 2016 (cfr. doc. 28 del fascicolo 2/3), 13 febbraio 2017 per gennaio 2017 (cfr. doc. 29 del fascicolo 2/3) e 13 marzo 2017 per febbraio 2017 (cfr. doc. 30 del fascicolo 2/3) – nelle quali tanto la ricorrente, quanto __________ (per la __________) confermavano che gli stipendi del periodo novembre 2016 – febbraio 2017, malgrado “ripetuti solleciti”, non erano stati corrisposti alla dipendente.
Sennonché, nell’ambito della procedura di fallimento della __________, la società ha, poi, prodotto gli stessi conteggi salariali mensili, recanti, però, a differenza di quelli versati agli atti da RI 1 in sede di domanda di indennità per insolvenza, un’indicazione datata, manoscritta e firmata dalla ricorrente secondo cui i salari erano, invece, stati “pagati a contanti” (cfr. supra). Le buste paga versate agli atti dall’ex datrice nella procedura di fallimento risultano peraltro datati anteriormente rispetto alle dichiarazioni che mensilmente attestavano il mancato pagamento del salario.
Firme ed annotazioni, quelli sui conteggi salariali, che RI 1 ha riconosciuto essere le proprie facendo però valere, a motivazione della comparsa di tali sottoscrizioni su documenti di cui, sino a quel momento, la Cassa disponeva “in bianco”, che quando nel 2018, terminato il rapporto di lavoro con l’__________, aveva postulato le indennità di disoccupazione, le “sono stati chiesti i conteggi paga” e che, ritenuto che “quattro buste paga erano in bianco”, le ha “compilate uguali alle altre, visto che il capo (…) pagava sempre a contanti” (cfr. supra consid. 2.5. e doc. 16).
A tali affermazioni, tuttavia, non può essere dato credito, ritenuto che non risulta dagli atti che la Cassa, al momento di valutare il diritto, o meno, alle prestazioni di disoccupazione della ricorrente, abbia preteso di avere i conteggi salariali sottoscritti, ed ha, anzi, elargito le indennità in questione nonostante l’assicurata abbia presentato tutte le buste paga “in bianco”, e quindi tanto per l’attività che RI 1 avrebbe svolto presso la __________, quanto per quella all’__________ (cfr. supra consid. 2.5.). Peraltro, non solamente quattro buste paga, come sostenuto dalla ricorrente, erano state trasmesse alla Cassa in bianco, bensì anche altre.
A ciò aggiungasi, inoltre, e nonostante dal contratto di lavoro in atti emerga che presso la __________ RI 1 sarebbe stata attiva dal 15 ottobre 2016 - chiedendo poi le indennità per insolvenza per il periodo da fine novembre 2016 a fine marzo 2017-, che in Svizzera la ricorrente risulterebbe essere giunta unicamente a fine novembre 2016, dimorando presso l’__________. __________ che, se da un lato ella ha preteso essere, a decorrere da 1° aprile 2017, il suo successivo luogo di lavoro, d’altro lato ha anche asserito a più riprese essere stato il solo sin da ottobre 2016 (cfr. supra consid. 2.5.).
Forza ne è concludere che, quando ha richiesto le indennità per insolvenza, in particolare, sulla base delle dichiarazioni che attestavano il mancato pagamento dei salari, RI 1 ha ingannato, almeno per dolo eventuale (laddove si intende che l'autore ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l'evento nel caso in cui si realizzi, lo accetta pur non desiderandolo; cfr. art. 12 cpv. 2 seconda frase CP; STF 6B_935/2014 del 6 marzo 2017 consid. 4.3; DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3), i funzionari della Cassa e ha indotto gli stessi a concederle prestazioni cui non avrebbe avuto diritto. Le decisioni della Cassa relative all’attribuzione delle indennità per insolvenza, quindi, sono state rese in maniera erronea a seguito dell’inganno della ricorrente.
La questione di sapere se l’inganno sia, o meno, da considerarsi astuto e se l’illecito commesso da RI 1 sia quello di cui all’art. 146 o 148a cpv. 1 CP può rimanere aperta in questa sede, ritenuto che, in ogni caso, il termine di prescrizione dell’azione penale con riferimento al reato di cui all’art. 148a cpv. 1 CP - che, come visto, non presuppone che l’autore abbia posto in essere un inganno astuto, bastando il semplice inganno – di sette anni (art. 97 CP), quindi più lungo di quello previsto dall’art. 25 LPGA, è sufficiente a rendere tempestiva la richiesta di restituzione emessa dalla Cassa il 26 gennaio 2023 per le prestazioni che aveva versato all’assicurata nel 2017.
In particolare, infatti, dal profilo dell’art. 148a l’illecito ascrivibile a RI 1 non costituirebbe, comunque, un caso di lieve gravità (art. 148a cpv. 2 CP) e non integrerebbe quindi una mera contravvenzione, il cui termine di prescrizione è pari a tre anni (art. 109 CP).
Ciò, ritenuto, innanzitutto, che l’ammontare delle prestazioni indebitamente percepite dall’assicurata essendo pari a 18'697.70 supera abbondantemente la somma di fr. 3'000.00 ritenuta dall’Alta Corte come valore soglia al di sotto del quale trova applicazione il cpv. 2 della norma in questione (cfr. STF 6B_1108/2021 del 27 aprile 2023).
In secondo luogo – considerato che l’esame fattispecie, qualora la somma indebitamente percepita si situi nella fascia intermedia (fr. 3'000.00- - fr- 35'999.00) individuata dalla giurisprudenza come discrimine tra caso lieve (cpv. 2) e non (cpv.1), debba vertere anche sulla colpa dell’autore (cfr. STF 6b_1108/2021 del 27 aprile 2023) – il TCA rileva che la condotta della ricorrente non è stata meramente passiva, avendo RI 1 dimostrato un certo sforzo criminoso redigendo e producendo, ai fini dell’ottenimento (poi rivelatosi indebito) della prestazioni per insolvenza, le dichiarazioni mensili a conforto, nell’errore dei funzionari, del fatto che i salari per i mesi per i quali ha poi percepito le indennità non le fossero stati corrisposti, contrariamente a quanto è poi emerso essere stato in caso.
2.7. In esito a quanto precede, questo Tribunale non può che confermare la decisione su opposizione impugnata del 22 marzo 2023.
Il TCA prende pure atto del fatto che la Cassa nella risposta di causa dell’8 maggio 2023 (cfr. supra consid. 1.5. e doc. III) si è impegnata ad eseguire “una valutazione della fattispecie anche dal profilo penale” (cfr. su un tema analogo la STCA 38.2022.23 dell’11 luglio 2022 consid. 1.1. in fine).
2.8. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA.
L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti