Raccomandata |
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Incarto
n.
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretaria: |
Stefania Cagni |
statuendo sul ricorso del 5 giugno 2023 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 13 gennaio 2023 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 13 gennaio 2023, inviata tramite posta A Plus (cfr. doc. A), la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato nei confronti di RI 1 – che è stato amministratore unico della ditta __________, sua ultima datrice di lavoro, fino al fallimento pronunciato il 28 settembre 2022 – il diniego del diritto a indennità di disoccupazione richieste con effetto dal 7 settembre 2022 (cfr. doc. 1) stabilito con decisione del 25 ottobre 2022 (erroneamente indicato del 22 febbraio 2022; cfr. doc. 18), in quanto “durante il termine quadro per il periodo di contribuzione dal 7 settembre 2020 al 6 settembre 2022 non può dimostrare di aver percepito il salario dalla __________. Durante l’iscrizione ha dichiarato di aver percepito l’ultimo salario nel mese di ottobre 2021”.
1.2. Il 5 giugno 2023 RI 1, rappresentato da RA 1 (cfr. doc. VI1), ha ricorso al TCA contro la decisione su opposizione del 13 gennaio 2023, chiedendo il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione dal 1° settembre 2022.
La parte ricorrente ha fatto valere:
" (…)
1.
Il signor RI 1 ha pagato ininterrottamente i contributi AVS e AD dal 01.01.2012 al 31.12.2021 (Doc. B + Doc. C+ Doc. D + Doc. D1 + Doc. F).
Prima alle dipendenze della __________ e subito dopo della __________.
2.
A seguito del COVID 19 la __________ ha dovuto far capo all’orario ridotto per il periodo 1. marzo 2020 al 30 novembre 2021 rimanendo senza fatturato e senza entrate finanziarie per 21 mesi (Doc. E).
3.
A seguito della precaria situazione economica finanziaria della ditta __________ il sindacato __________ di __________, in rappresentanza dei dipendenti, ha chiesto ed ottenuto il fallimento della ditta (Doc. G + Doc. H + Doc. I).
4.
Proprio per la difficile situazione finanziaria in data 07.06.2022 l’Ufficio esecuzione di __________ ha proceduto alla formazione di un inventario degli oggetti vincolati da un diritto di ritenzione (Doc. K + Doc. L).
5.
In data 28.09.2022 la Pretura di __________ – __________ – ha formalizzato il fallimento della __________ (Doc. M).
6.
Ultimate le pratiche del fallimento della __________ il ricorrente ha proceduto all’iscrizione presso l’URC ed alla domanda di indennità di disoccupazione (Doc. N + Doc. P + Doc. R + Doc. S)
(…)” (Doc. 1)
Il rappresentante dell’insorgente, il 12 giugno 2023, ha prodotto una dichiarazione di RI 1 nella quale attesta che la decisione su opposizione del 13 gennaio 2023 gli è stata recapitata nei giorni 11-12 maggio 2023 per lettera semplice nella sua buca delle lettere. A mente della parte ricorrente l’impugnativa risulta perciò ampiamente tempestiva, perché inoltrata entro 30 giorni dalla data di ricevimento (cfr. doc. III+1).
1.3. Nella sua risposta del 19 giugno 2023 la Cassa ha proposto di ritenere il ricorso tardivo, rilevando, innanzitutto, che l’insorgente, il 31 ottobre 2022, ha interposto opposizione contro la decisione del 25 ottobre 2022 di rifiuto delle prestazioni LADI e che la stessa è stata respinta il 13 gennaio 2023 tramite l’emanazione della decisione su opposizione inviatagli per posta A Plus all’indirizzo indicato dal ricorrente.
La parte resistente ha, poi, evidenziato:
" (…) Solo in data 11 aprile 2023, il Sig. RI 1 si è presentato presso gli uffici della nostra sezione di __________ comunicando che si è trasferito, dal 1. gennaio 2023, sempre a __________ da via __________ a via __________. In questa occasione su richiesta dell’assicurato, è stata consegnata una copia della decisione come da dichiarazione in allegato della nostra collaboratrice.
In data 5 giugno 2023, il Sig. RI 1 ha inoltrato ricorso al vostro lodevole Tribunale, dando procura di agire per suo conto, al Sig. RA 1.
(…) considerato quanto sopra indicato, il ricorso è avvenuto tardivamente e pertanto è da considerarsi, a nostro parere, irricevibile.
Infatti l’assicurato, dopo il suo atto di opposizione, non ha comunicato il suo cambiato di indirizzo avvenuto nel mese di gennaio 2023 e quindi per la Cassa risultava impossibile trasmettere la decisione inviata per lettera A Plus, presso un nuovo indirizzo.
A titolo abbondanziale comunichiamo che la nostra Amministrazione ha comunque verificato la documentazione allegata all’atto di ricorso, la quale non apporta nulla di nuovo rispetto a quella già in nostro possesso.
Il fatto di avere pagato i contributi sociali non dimostra la percezione effettiva e regolare degli stipendi.” (…). (Doc. V)
Dal messaggio di posta elettronica del 15 giugno 2023 di __________, collaboratrice della Cassa, indirizzato a __________, Responsabile __________ della Cassa, si evince:
" ti confermo che l’assicurato è venuto allo sportello in data 11.04.2023 per chiedere a che punto era il ricorso e se era stata emessa una decisione si opposizione. Gli abbiamo comunicato che la decisione era già stata presa da parte tua in data 13.01.2023 e solo dopo la nostra risposta, l’assicurato ci ha comunicato che aveva cambiato indirizzo (lettera assicurato firmata allo sportello a GED). Pertanto, abbiamo stampato una copia della decisione su opposizione e gliel’abbiamo consegnata a mano allo sportello” (Doc. 28)
1.4. La parte ricorrente, il 5 luglio 2023, ha presentato delle osservazioni relative specificatamente al merito della vertenza, alle quali ha allegato della documentazione (cfr. doc. IX+U-X).
1.5. Il doc. IX+U-X è stato inviato alla Cassa per conoscenza (cfr. doc. X).
in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Giusta l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.
Secondo il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.
L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Il cpv. 3 stabilisce che se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.
Ai sensi del cpv. 4 i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
Dopo l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217; Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pag. 130 seg.).
A norma dell’art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine.
Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).
Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018 consid. 1.1.; DTF 134 V 49 consid. 2; DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).
2.3. Per quanto attiene alla posta A Plus tramite la quale la Cassa ha trasmesso all’assicurato la decisione su opposizione del 13 gennaio 2023, giova rilevare che la giurisprudenza federale ha stabilito la liceità di tale sistema di spedizione. Più precisamente secondo l’Alta Corte il sistema di notifica delle decisioni attraverso l’invio A Plus è perfettamente valido e quale notificazione determinante per la decorrenza del termine di ricorso vale il deposito dell’invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario, anche quando tale operazione avviene di sabato (cfr. STF 8C_665/2022 del 15 dicembre 2022 consid. 4.5.; STF 8C_246/2022 dell’8 settembre 2022 consid. 4.2.; STF 8C_330/2020 del 2 luglio 2020 consid. 3; STF 8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020; STF 8C_124/2019 del 23 aprile 2019; STF 8C_61/2019 del 17 aprile 2019 consid. 3 segg.; STF 8C_179/2019 dell’11 aprile 2019 consid. 4.1.-4.2.; STF 8C_400/2019 del 13 gennaio 2019 consid. 4.1.-4.2.; STF 8C_559/2018 del 26 novembre 2018; sul tema, si veda pure P. Fleischanderl, Versandart “A-Post Plus” in SZS/RSAS 5/2021 pag. 265-267 e T. Barth, Le courrier A Plus, apparso in Anwaltpraxis/Pratique du barreau 3/2019, pag. 129: “Le courrier A+ ne constitue nullement une révolution et ne fait que concrétiser la jurisprudence développée sur le principe de la sphère d’influence. Il permet aux administrations, tribunaux et avocats de réduire quelque peu leurs coûts en se substituant, lorsque la loi permet cette forme d’expédition, à un envoi par pli recommandé. Il appartient aux destinataires des courriers d’être attentifs à ce mode d’envoi et de prendre les mesures appropriées afin de déterminer quand le courrier a été déposé dans leurs boîtes aux lettres.”. Il medesimo autore ha peraltro consigliato agli avvocati di rendere attento il personale incaricato dell’apertura della corrispondenza all’etichetta A+ e “l’instruire de systématiquement effectuer un suivi de l’envoi, par exemple en scannant l’étiquette avec l’application mobile de La Poste, afin de déterminer le moment du dépôt dans la boîte aux lettres et d’ainsi calculer correctement l’éventuel délai.”).
In proposito cfr. STCA 38.2022.89 del 24 gennaio 2023; STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022; STCA 38.2021.72 del 18 ottobre 2021; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021; STCA 38.2019.48 del 2 ottobre 2019.
2.4. In concreto dal sistema di tracciamento degli invii della Posta, presente agli atti (cfr. doc. 30) si evince che la decisione su opposizione del 13 gennaio 2023 è stata spedita tramite posta A Plus lunedì 16 gennaio 2023 all’indirizzo “Via __________” fornito dall’insorgente in occasione del suo annuncio per il collocamento del 9 settembre 2022 (cfr. doc. 1), della domanda d’indennità di disoccupazione del 16 settembre 2022 (cfr. doc. 7), come pure del reclamo del 31 ottobre 2022 (cfr. doc. 19). Il plico postale è arrivato all’Ufficio di recapito di __________ martedì 17 gennaio 2023 alle ore 06:43. Essendo stato recapitato infruttuosamente al ricorrente il 17 gennaio 2023 alle ore 10:47, è stato rinviato al mittente il medesimo giorno alle ore 13:45.
Agli atti risulta, inoltre, un foglio manoscritto datato 11 aprile 2023 con cui RI 1 ha informato la Cassa di aver trasferito il proprio domicilio con effetto dal 1° gennaio 2023 da Via __________, __________, a Via __________, __________ (cfr. doc. 27).
Va, poi, ribadito quanto menzionato nei fatti, e meglio che la collaboratrice della Cassa, __________, il 15 giugno 2023, ha indicato che l’assicurato si era recato allo sportello della Cassa l’11 aprile 2023 chiedendo se fosse stata emessa una decisione su opposizione e dopo aver saputo che era stata emanata il 13 gennaio 2023 ha comunicato di aver cambiato indirizzo, tramite lettera firmata allo sportello.
In quell’occasione gli è stata consegnata a mano copia del provvedimento in questione (cfr. doc. 28; consid. 1.3.).
Il 5 giugno 2023 l’insorgente ha inoltrato ricorso al TCA (cfr. doc. I; consid. 1.2.).
Secondo la Cassa l’impugnativa è tardiva (cfr. doc. V; consid. 1.3.), mentre l’assicurato sostiene che la stessa sia tempestiva, poiché la decisione su opposizione del 13 gennaio 2023 gli sarebbe stata recapitata nella buca delle lettere tramite posta semplice l’11 o il 12 maggio 2023 (cfr. doc. III + 1; consid. 1.2.).
2.5. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene dapprima utile rilevare, in relazione alla notifica di una decisione o di una comunicazione dell'amministrazione, che per giurisprudenza l'onere della prova incombe di massima all'autorità che intende trarne una conseguenza giuridica e che la circostanza deve perlomeno essere stabilita con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (cfr. DTF 142 IV 125 consid. 4.3; DTF 136 V 295 consid. 5.9; DTF 121 V 5 consid. 3b pag. 6). L'autorità sopporta pertanto le conseguenze dell'assenza di prova (o della verosimiglianza preponderante; cfr. STF 8C_412/2011 del 30 aprile 2012 consid. 3.2.) nel senso che se la notifica o la sua data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (cfr. DTF 142 IV 125 consid. 4.3; DTF 136 V 295 consid. 5.9, DTF 129 I 8 consid. 2.2 pag. 10; 124 V 400 consid. 2a pag. 402 con riferimenti). La spedizione con la posta normale non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta (cfr. DTF 142 IV 125 consid. 4.3; DTF 136 V 295 consid. 5.9; DTF 101 Ia 7 consid. 1 pag. 8). Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve dei richiami (cfr. DTF 142 IV 125 consid. 4.3; DTF 136 V 295 consid. 5.9; DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46).
2.6. Giova, inoltre, evidenziare che chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che i relativi atti possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017 consid. 4.2.; DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001; STFA H 338/00 del 13 febbraio 2001).
La giurisprudenza prevede che chi, pendente una procedura, potendo prevedere con una certa probabilità la notificazione di un atto dell’autorità, si assenta per una durata prolungata dal suo indirizzo abituale conosciuto da quest’ultima, senza preoccuparsi di far inoltrare la posta al nuovo recapito o di informare l’autorità del nuovo indirizzo o di designare un rappresentante abilitato ad agire a suo nome durante la sua assenza, deve considerare come valida la notificazione tentata all’indirizzo abituale (cfr. DTF 107 V 189 consid. 2; RCC 1991 pag. 476 consid. 2b; STFA U 95/03 del 1° settembre 2003; STFA K 125/00 del 13 settembre 2000).
Nel caso di assenza di breve durata – di qualche settimana – è usuale avvertire l’autorità dinanzi alla quale è pendente una procedura e pregarla di attendere il proprio rientro prima di emanare una decisione o una sentenza. Questa comunicazione, formulata tempestivamente, deve essere tenuta in considerazione dall’autorità secondo il principio della buona fede, a meno che l’assicurato non tenti tramite tale avviso di arrogarsi un vantaggio che non gli spetta.
Questa prassi non è incompatibile con la massima ufficiale e l’obbligo dell’autorità di condurre la procedura diligentemente.
Se l’assicurato, che sta aspettando l’assegnazione di una prestazione, si allontana dal suo domicilio, mentre è pendente una procedura, informandone l’amministrazione, cosicché quest’ultima differisce l’emissione della decisione, egli è comunque responsabile del ritardo della procedura. In simili circostanze, è indicato che l’amministrazione venga informata anche di un’assenza di lunga durata, per esempio di qualche mese (cfr. STF 9C_410/2022 del 7 novembre 2022; STFA K 128/00 del 14 settembre 2001 consid. 2a; RCC 1991 pag. 476 consid. 2b; RCC 1987 pag. 574 consid. 3b).
Al riguardo cfr. pure STCA 38.2004.13 del 8 luglio 2004 consid. 2.6., pubblicata in RtiD I-2005 Nr. 45 pag. 172 -177.
Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano la notifica fittizia; essi sono giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA K 125/00 del 13 settembre 2000; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti, DTF 115 Ia 12 consid.4).
Se, tuttavia, l'autorità notifica di nuovo, senza riserve, una decisione contenente un'indicazione del rimedio giuridico prima che sia scaduto il termine originario, il termine ricorsuale è calcolato a partire dalla seconda notificazione, sempreché siano adempiute le condizioni relative all'applicazione del principio costituzionale della protezione della buona fede (cfr. STF 9C_102/2016 del 21 marzo 2016 consid. 2; STFA C 189/05 del 5 gennaio 2006; STFA I 366/04 del 27 aprile 2005; DTF 115 Ia 18 consid. 4).
In proposito cfr. anche STCA 38.2022.78 del 16 gennaio 2023 consid. 2.1-2.3.; STCA 38.2011.51 del 29 agosto 2011; STCA 35.2008.87 del 20 novembre 2008.
2.7. Nella presente evenienza la decisione su opposizione del 13 gennaio 2023 è sì stata spedita al ricorrente il 16 gennaio 2023 tramite posta A-Plus, la quale implica che il deposito dell’invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario valga come notificazione determinante per la decorrenza del termine di ricorso (cfr. consid. 2.3.).
Tuttavia il plico postale, dopo il recapito infruttuoso del 17 gennaio 2023, è stato ritornato il medesimo giorno al mittente (cfr. doc. 30, consid. 2.4.).
È vero che ciò è dipeso dal fatto che l’insorgente non ha comunicato tempestivamente il suo nuovo indirizzo dal 1° gennaio 2023 nonostante fosse pendente la procedura amministrativa con la Cassa, avendo il medesimo interposto opposizione contro la decisione di diniego del diritto alle indennità di disoccupazione del 25 ottobre 2022 (cfr. doc. 19).
Nemmeno risulta che l’assicurato abbia incaricato la Posta di rispedire le lettere a lui inviate in Via __________, __________ al nuovo indirizzo (Via __________, __________), possibilità che può essere richiesta per 6, 12 o 18 mesi in Svizzera e per 12 mesi all’estero (cfr. https://www.post.ch/it/ricezione/trasloco/cambiamento-di-indirizzo-con-rispedizione).
È altrettanto vero, però, che la busta con la decisione su opposizione del 13 gennaio 2023, essendo stata rinviata immediatamente alla Cassa, non è ad ogni modo entrata nella sfera d’azione del ricorrente.
A questo riguardo è utile osservare che secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. STF 8C_875/2018 del 24 luglio 2019 consid. 7; DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).
In casu la questione di sapere se il tentativo infruttuoso di recapito, tramite posta A-Plus, del plico postale del 17 gennaio 2023 (a causa del cambiamento di indirizzo dell’insorgente non comunicato debitamente alla parte resistente) valga quale valida notifica non merita di ulteriori approfondimenti e può restare insoluta.
In effetti, anche considerando la tesi più favorevole all’assicurato, ovvero che il 17 gennaio 2023 non è stata effettuata alcuna notifica (cfr. STF 9C_413/2011 del 15 maggio 2012 consid. 5.2.), il ricorso deve comunque essere ritenuto tardivo.
Come visto sopra (cfr. consid. 1.3.; 2.4.), la collaboratrice della parte resistente, __________, ha indicato che l’11 aprile 2023 l’assicurato, che si era recato allo sportello della Cassa per avere ragguagli in merito all’emissione della decisione su opposizione, da un lato, dopo aver saputo che la stessa era già stata emanata il 13 gennaio 2023, ha comunicato di avere cambiato indirizzo, dall’altro, ha ricevuto copia della decisione su opposizione (cfr. doc. 28; consid. 1.4.).
Le dichiarazioni della dipendente della Cassa trovano conferma nel foglio manoscritto, datato proprio 11 aprile 2023 e pervenuto alla Cassa lo stesso giorno (cfr. doc. 27: timbro di entrata), con cui l’insorgente l’ha espressamente informata del suo nuovo indirizzo a fare tempo dal 1° gennaio 2023 (cfr. doc. 27; consid. 2.4.).
Del resto la parte ricorrente non ha sollevato particolari censure in relazione all’argomentazione esposta in proposito nella risposta di causa del 19 giugno 2023, e meglio che il medesimo si era presentato presso gli uffici della Sezione di __________ della Cassa l’11 aprile 2023, informando del suo trasferimento e ricevendo copia della decisione su opposizione (cfr. doc. V; consid. 1.3).
In simili condizioni, occorre concludere che il ricorrente è venuto a conoscenza della decisione su opposizione del 13 gennaio 2023 e del relativo contenuto già l’11 aprile 2023 e non l’11-12 maggio 2023, come preteso dal medesimo con scritto del 7 giugno 2023 (cfr. doc. III+1).
In concreto determinante per la decorrenza del termine di opposizione di 30 giorni giusta l’art. 60 cpv. 1 LPGA (cfr. consid. 2.2.) è, perciò, martedì 11 aprile 2023.
Atteso che la notifica della decisione su opposizione è intervenuta nel periodo delle ferie giudiziarie pasquali (art. 38 cpv. 4 LPGA (cfr. consid. 2.2.), il termine di ricorso è scaduto martedì 16 maggio 2023 (cfr. STF 9C_448/2009 del 28 agosto 2009 consid. 1.2.).
Il ricorso indirizzato al TCA datato 5 giugno 2023 e spedito per raccomandata il medesimo giorno (cfr. doc. I + relativa busta; consid. 1.2.) è, dunque, tardivo (cfr. consid. 2.2.; STCA 38.2022.89 del 24 gennaio 2023 consid. 2.4.; STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022 consid. 2.5.; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021; STCA 38.2019.48 del 2 ottobre 2019; STCA 38.2018.63 del 22 maggio 2019).
2.8. Va ora esaminato se il ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.
L’art. 14 Lptca, relativo alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.
Di analogo tenore è l'art. 41 LPGA concernente la “restituzione in termini”.
Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.
L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
La giurisprudenza federale ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
Tra gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).
Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).
Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).
Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).
2.9. Nella presente evenienza questa Corte ritiene che non siano dati i presupposti per restituire il termine per interporre ricorso contro la decisione su opposizione del 13 gennaio 2023.
In effetti il TCA non ravvede alcuna valida ragione che renda scusabile l’inoltro tardivo del ricorso.
L’insorgente, d’altronde, nemmeno ha invocato particolari motivi al riguardo.
2.10. Stante quanto precede, il ricorso di RI 1 contro la decisione su opposizione del 13 gennaio 2023 inoltrato tardivamente il 5 giugno 2023 risulta irricevibile.
2.11. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Con effetto dalla medesima è stato introdotto l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
L’oggetto della lite sottoposta all’esame di questo Tribunale concerne il diniego da parte della Cassa, tramite la decisione su opposizione del 13 gennaio 2023, del diritto a indennità di disoccupazione richieste dall’insorgente nel mese di settembre 2022, il cui ricorso si è peraltro rivelato tardivo.
Nella presente fattispecie può restare aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA.
Nel caso sia una lite di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede l’applicazione.
Anche qualora la causa non riguardasse delle prestazioni, non verrebbero comunque imposte spese.
In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.
In proposito cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107.
Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.89 del 24 gennaio 2023 consid. 2.8., STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2021.60 del 20 settembre 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021 consid. 2.8.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso contro la decisione su opposizione del 13 gennaio 2023 è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente La segretaria
Daniele Cattaneo Stefania Cagni