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redattrice: |
Christiana Lepori, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 5 luglio 2023 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 5 giugno 2023 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 5 giugno 2023 la CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la precedente decisione del 27 aprile 2023 (cfr. doc. 19) e negato a RI 1 (classe 1981, attivo, da ultimo, dal 1° luglio 2019 al 31 marzo 2023 presso __________, in qualità di “piastrellista semi-qualificato”; cfr. doc. 2 e 13) le indennità di disoccupazione postulate dal medesimo a valere dal 3 aprile 2023.
L’amministrazione ha, infatti, ritenuto che RI 1 non può essere considerato residente in Svizzera, bensì in Italia, dove risiedono la compagna e la figlia, con la seguente motivazione:
" (…) Nel caso in esame e dai documenti in nostro possesso si rileva che:
- Il sig. RI 1, quando è in Svizzera, alloggia presso l’appartamento situato a __________, il quale è stato affittato da sua sorella, sig.ra __________; tale indicazione è stata confermata con dichiarazione presentata dalla sorella, rispettivamente dal sig. __________, amministratore della proprietà “__________”;
- La sua famiglia (figlia di 4 anni e compagna) risiede a __________ e lui [ndr: vi] si reca 2-3 volte alla settimana, nei fine settimana o appena gli è possibile andare da loro;
- Il soggiorno in Ticino è di 5-4 giorni alla settimana.
Visto quanto sopra, comprendiamo che il sig. RI 1 cerchi un impiego in Svizzera e si appoggi alla sorella quando si trova nel territorio elvetico.
Tuttavia, egli non può essere ritenuto a tutti gli effetti residente in Svizzera, in quanto non ha neppure affittato a nome proprio alcuna abitazione, due-tre volte la settimana (o nei fine settimana o appena gli è possibile) rientra comprensibilmente a Milano dalla sua famiglia (compagna e figlia di 4 anni) (…) dove ha il suo centro di interessi.
Considerato quanto espresso in precedenza, purtroppo l’opposizione non può trovare accoglimento (…)” (cfr. all. A a doc. I).
1.2. Contro la decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo che il provvedimento in questione venga “modificato” in ragione delle seguenti argomentazioni:
" (…) Nella decisione della Cassa del 27.04.2023 è stato rimarcato il fatto che io abiti a __________ perché l’appartamento in cui vivo a __________ è intestato a mia sorella, __________, ma ho una compagna e una figlia residente a __________.
A tal proposito, ci tengo a ribadire che io mi reco 2-3 volte la settimana a __________ per prendere mia figlia e portarla in Ticino per passare del tempo coni suoi cugini e con i nonni.
La Cassa si è soffermata sul fatto che io abbia la famiglia a __________ e dunque la mia residenza si trovi proprio lì, ma non mi fermo mai a dormire la notte a __________. Infatti, l’appartamento in cui vive la mia compagna e mia figlia, è un monolocale molto piccolo e non c’è lo spazio per un’altra persona. Pertanto porto mia figlia e la mia compagna a dormire con me nell’appartamento di mia sorella durante il weekend.
Successivamente presento ricorso in quanto cittadino svizzero, nato in Svizzera e che ha sempre frequentato tutte le scuole in Svizzera e, pertanto, ritengo di avere diritto all’assicurazione disoccupazione nel mio Paese. Quanto anche perché se mi fosse confermato il mio rifiuto alle indennità di disoccupazione non potrei né avere il diritto alla disoccupazione in Svizzera e nemmeno in Italia, perché non ho una residenza a mio nome in Italia.
Sono al corrente che fondamentale risulta essere il fatto che ho una compagna e una figlia che vivono in Italia e, sorge spontanea la domanda, del perché non desideri portare la mia compagna a vivere in Svizzera. A tal proposito, come comunicato alla Cassa CO 1, la madre di mia figlia è di nazionalità filippina e, purtroppo, ho provato numerose volte ad avere i documenti necessari per ottenere il permesso di soggiorno qui in Svizzera, ma, essendo che è molto complicato entrare in possesso dei documenti dalle __________, non sono mai riuscito a concludere tutta la pratica necessaria.
In considerazione di quanto sopra ritengo che la decisione su opposizione della Cassa CO 1 del 05.06.2023 debba essere modificata, in quanto sono cittadino svizzero che ha frequentato tutte le scuole ed ha sempre lavorato in Svizzera. Inoltre, come già affermato non ho alcun tipo di residenza a __________ perché ogni qualvolta mi reco in Italia è solamente per far visita a mia figlia e portarla in Ticino.” (cfr. doc. I)
1.3. Nella propria risposta di causa, la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso e, oltre a richiamare le motivazioni già esposte nella decisione su opposizione, ha osservato quanto segue:
" (…) Negli ultimi scritti, il sig. RI 1 ha modificato parzialmente le sue precedenti dichiarazioni.
Comprendiamo la sua difficile situazione, tuttavia, nonostante le sue successive osservazioni, non cambia il fatto che la sua famiglia (compagna e figlia) vivano a __________ e, inizialmente, (…) egli ha dichiarato di recarsi da loro 2-3 volte la settimana e-o nei week end e di restare in Ticino 4-5 giorni a settimana.
Le prime dichiarazioni, secondo la costante giurisprudenza, sono le più attendibili, poiché non sottoposte a successive correzioni e/o aggiunte e pertanto più concrete ed integre.” (cfr. doc. III).
1.4. In data 28 luglio 2023, il TCA ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).
1.5. Con osservazioni datate 10 agosto 2023- poi inviate il 14 agosto (cfr. all. a doc. V) e trasmesse dal TCA alla Cassa per conoscenza il 16 agosto 2023 (cfr. doc. VI) -, RI 1 ha comunicato quanto segue:
" Volevo portare alla vostra attenzione che io nel formulario che avevo compilato all’inizio per CO 1. Come avevo già spiegato precedentemente che io lavoro e vivo in Svizzera. Ho mia figlia in Italia semplicemente perché la mamma ha deciso di stare in Italia. E nel tempo libero come tutti i padri passo del tempo con mia figlia. Ma purtroppo mia figlia è autistica e quindi ha le sue sedute da fare in Italia con dei dottori e io vi presenzio esclusivamente quando c’è da parlare con i dottori oppure quando c’è da firmare delle carte come al all’inizio. Mia figlia passa solo il weekend con me dato che lei va all’asilo, e io lavoro. Nel tempo libero con mia figlia vado in giro sia per la Svizzera (__________). Sono posti in cui ho portato per diverse ragioni a visitare. E naturalmente la portavo anche in Italia, ad esempio al mare, __________, all’__________, e altri posti vari. Ma dopo il tempo passato assieme ci sono delle eccezioni che la bambina si ferma a __________ dalla nonna magari per qualche giorno. Semplicemente era questa la mia spiegazione che io con mia figlia non sto sempre in casa tra il nostro tempo libero per visitare i posti e tra le sue visite con i dottori. Manco diversi momenti per andare da lei. Ma io torno a casa a __________ e la bambina torna a __________ dalla mamma. Io con l’Italia a parte avere mia figlia non condivido nulla. Non ho nessun altro motivo. Io sono nato in Svizzera ho fatto le scuole in Svizzera e ho mia madre e le mie sorella e nipoti in Svizzera. La mia vita è sempre stata in territorio elvetico. In Italia non ho nessuna proprietà e non ho nulla da condividere (…)” (cfr. doc. V).
considerato in diritto
2.1. Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se RI 1 abbia diritto, oppure no, alle indennità di disoccupazione da aprile 2023.
2.2. Uno dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
Questo concetto di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di prestazioni, esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali (cfr. STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3.; pubblicata in DTF 148 V 209). In tal senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1.; STF 8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
In una sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 N. 63 pag. 309, il Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.6.), ha sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il figlio.
In una sentenza pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag. 227 il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8 LADI stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale anche per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si applicano anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le legislazioni nazionali a farlo. Se, in quella situazione, l’assicurato non risiede in Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della Confederazione.
In una sentenza 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 il Tribunale federale ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione ad un assicurato che, pur avendo il centro delle relazioni personali in Svizzera (dove viveva la madre del ricorrente, erano scolarizzati i suoi figli e alcuni componenti della famiglia vi praticavano attività di svago), aveva la residenza effettiva in Francia (dove abitavano in una villa).
In una sentenza 8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72 del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato frontaliere vero, argomentando:
" (…) che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,
che in modo particolare la Corte cantonale ha accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,
che il ricorrente si limita a evocare genericamente in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi e diplomi conseguiti in Svizzera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia mai effettuati. (…)”
In una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero. Si trattava di un ricorrente nato a Lugano, che all'età di tre anni si era trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel fine settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio in Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come pure tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni personali, era in Italia.
L’Alta Corte ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
5.2. Il presupposto della residenza in Svizzera non può essere ammesso o negato a priori o stabilito in maniera astratta, ma può essere data una risposta unicamente prendendo in considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 595). Il ricorrente se non in maniera generica non dimostra l'insostenibilità (consid. 1.1) degli accertamenti della Corte cantonale. Si duole unicamente del peso dato asseritamente ad alcune prove.
L'assicurato in realtà tenta impropriamente di dare una propria visione agli accertamenti svolti dai giudici ticinesi, i quali hanno valutato il caso alla luce di tutti gli elementi nel fascicolo. Invano, il ricorrente potrebbe pretendere che il Tribunale delle assicurazioni si sia fondato unicamente sull'estratto del profilo facebook o estrapolando singole frasi. Egli poi pare dimenticare che per prassi invalsa il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594 seg.). Resta in definitiva solo da valutare se dagli accertamenti dei giudici di merito si possa negare il presupposto della residenza in Svizzera.
5.3. Il ricorrente ancora in sede federale si limita a mettere in luce aspetti della sua vita professionale (formazione), anziché porre l'accento sulle proprie relazioni personali in Svizzera. È vero, il ricorrente condivide un appartamento a Lugano con il fratello. Tuttavia, per sua stessa dichiarazione le spese sono infatti assunte in parte dalla famiglia, che risiede in Italia (sull'importanza del luogo di dimora della propria famiglia; sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011 consid. 3.3). La medesima abitazione è condivisa con suo fratello (in caso di concubinato si veda sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 consid. 2.2). Inoltre, il ricorrente è attivo in società sportive oltreconfine, come anche ivi frequenta alcune amicizie. In tale ottica, anche il profilo facebook può essere considerato fra gli elementi di valutazione. Alla luce di questi elementi, il Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha però violato il diritto federale. Diversamente dall'opinione del ricorrente, la vicinanza alla frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro delle sue relazioni personali in Svizzera. La conoscenza di un'altra lingua nazionale non è decisiva se non in relazione con altri spiccati elementi personali, trattandosi di lingue parlate non soltanto in Svizzera (cfr. sentenza 8C_723/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.3). Del resto, il ricorrente non ha mai preteso di avere altra residenza in Svizzera al di fuori di Lugano, ove la lingua ufficiale è quella italiana. Le critiche ricorsuali pertanto sotto questo profilo sono infondate. (…)”.
Al riguardo cfr. pure STF 8C_380/2020 del 24 settembre 2020; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 già citata sopra; STF 8C_703/2017 del 29 marzo 2018; STF 8C_157/2016 del 24 marzo 2016; STCA 38.2017.43 del 25 ottobre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 62 pag. 282; STCA 38.2020.51 del 25 gennaio 2021; la STF 8C_177/2021 del 12 marzo 2021 e la STCA 38.2020.49 del 1° febbraio 2021; STCA 38.2020.74 del 15 marzo 2021, la STCA 38.2021.49 del 30 giugno 2021, la STCA 38.2021.82 del 5 ottobre 2021, la STCA 38.2021.86 del 7 febbraio 2022 e la STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022, la STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 e la STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023.
In una sentenza 8C_280/2019 del 5 settembre 2019, pubblicata in DLA 2019 Nr. 13 pag.360-364, il Tribunale federale ha stabilito che:
" (…) ai disoccupati si applica la legislazione dell’ultimo Stato di occupazione prima dell’inizio della disoccupazione. Se l’ultimo Stato in cui era impiegata una persona disoccupata – nella fattispecie una cittadina tedesca – è la Svizzera, per l’esame delle prestazioni è determinante la legislazione svizzera. Secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, il diritto all’indennità di disoccupazione presuppone che l’assicurato abbia la sua dimora abituale in Svizzera. Spetta alla persona assicurata rendere verosimile o dimostrare con tutti i mezzi disponibili (fattura dell’elettricità, contratto di affitto, ecc.) che dimora effettivamente in Svizzera. Tuttavia, se necessario, la Cassa deve procedere ai chiarimenti necessari; la Cassa deve segnatamente assumere le prove fornite dalla persona assicurata.”
In un’altra sentenza 8C_163/2019 del 5 agosto 2019, massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254, l’Alta Corte ha confermato la STCA 38.2018.7 del 28 gennaio 2019 aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero.
Si trattava di un assicurato di nazionalità italiana, in possesso di un permesso B rilasciato nel gennaio 2013, nonché di un permesso C da novembre 2017 e la cui famiglia – composta della moglie e di tre figli minorenni – abitava in Italia (in una villetta di proprietà) vicino all’appartamento dei suoceri dove, in prima battuta, ha dichiarato di recarsi una volta alla settimana e che, non avendovi la residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non aveva diritto a percepire le indennità di disoccupazione in Svizzera a decorrere dal 1° luglio 2017.
In una sentenza 8C_326/2020 del 4 agosto 2020, pubblicata in DLA 2020 N. 12 pag. 377 e seg., l'Alta Corte, nel caso di un assicurato titolare di un permesso B la cui famiglia viveva in Spagna, ha ribadito che il diritto all’indennità di disoccupazione presuppone, tra l’altro, che la persona assicurata risieda in Svizzera, che la nozione di residenza non è da intendersi nel senso di domicilio secondo il diritto civile (art. 23 e segg. CC), ma come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Il Tribunale federale ha dunque confermato che, dal profilo della LADI, è richiesto che l’assicurato risieda effettivamente in Svizzera, abbia l’intenzione di continuare a risiedervi e che vi abbia contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali (consid. 3).
In una sentenza 8C_380/2020 pubblicata in DLA 2021 N. 1 pag. 83 e segg., il Tribunale federale – chiamato a decidere sul caso di un cittadino svizzero ed americano che ha un figlio adulto residente in Svizzera e che durante la disoccupazione aveva trascorso mesi negli Stati Uniti, dove risiedono sia i genitori, che la sorella, cercandovi anche un’occupazione - ha confermato che ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, uno dei presupposti che l’assicurato deve soddisfare per avere diritto all’indennità di disoccupazione è il fatto di risiedere nel nostro Paese. Il risiedere in Svizzera, ha ribadito l’Alta Corte, non è da intendersi nel senso del domicilio secondo il diritto civile, bensì di dimora abituale. Sono necessarie l’effettiva presenza in Svizzera e l’intenzione di rimanerci per un certo periodo, durante il quale occorre avere il centro dei propri interessi in Svizzera (consid. 2.2.).
In un’altra sentenza 8C_632/2020 dell’8 giugno 2021 - nel caso di un assicurato che prima ha riferito di essersi trasferito all’estero nel gennaio 2019, dove aveva acquistato con la propria compagna un’abitazione nella quale quest’ultima si era trasferita e risiedeva, e che, poi, ha affermato di aver traslocato il mese successivo presso i genitori della donna, nel Canton Ginevra, dove disponeva gratuitamente di una camera - l’Alta Corte ha stabilito che la sua residenza si trovava all’estero. Il Tribunale federale, conformemente alla sua costante giurisprudenza ha infatti ritenuto determinante, malgrado l’assicurato avesse una fitta rete di relazioni personali in Svizzera, dove, non da ultimo, risiedeva il figlio nei confronti del quale, però, il ricorrente esercitava i propri diritti di visita regolarmente all’estero, il centro d’interessi di quest’ultimo. Esso in concreto coincideva con il luogo in cui abitava la compagna dall’assicurato e quindi all’estero (cfr. consid. 5.1.).
Con sentenza 8C_172/2022 del 28 novembre 2022, il Tribunale federale ha respinto il ricorso presentato da un assicurato contro la STCA 38.2021.86 del 7 febbraio 2022 e confermato la rilevanza, nella valutazione della residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, della condizione relativa al centro degli interessi personali, stabilendo che, in quel caso, il centro delle relazioni personali dell’interessato si trovava in Italia, ove risiedeva la moglie e dove egli si recava quasi ogni fine settimana ed ogni volta che aveva le ferie. In siffatte circostanze, il ricorrente non era da considerarsi residente nel nostro Paese dove, nell’appartamento che locava, aveva costituito una dimora secondaria, e meglio come segue:
" 4.2.2. Il ricorrente critica inoltre il Tribunale cantonale per non aver tenuto conto dell'argomento sollevato nel procedimento cantonale, secondo cui egli avrebbe informato la Cassa all'inizio della sua disoccupazione (con il modulo "Richiesta di informazioni/documentazione Residenza in Svizzera" inviato dalla Cassa il 13 maggio 2021) che era previsto che la moglie lo avrebbe presto raggiunto in Svizzera, non appena gli aspetti amministrativi fossero stati risolti in Italia e che il medico della moglie avesse dichiarato il trasferimento compatibile con la sua situazione medica. Sua moglie non aveva potuto raggiungerlo prima, perché non le sarebbe stato permesso di lasciare la sua casa nel 2021 a causa della sua malattia, come pure non le sarebbe stato permesso di muoversi liberamente in Lombardia senza motivi impellenti a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia di Covid e non le sarebbe stato permesso di entrare in Svizzera.
Il Tribunale cantonale non ha ignorato questi elementi. Esso ha ritenuto che non fossero decisivi, in quanto ha esaminato la terza condizione del domicilio (centro degli interessi personali) sulla base dei fatti esistenti, ossia sulla base dei frequenti e regolari viaggi del ricorrente in Italia. Anche se si dovesse ammettere che il ricorrente intendeva stabilirsi in Svizzera, il centro dei suoi interessi personali tra maggio e ottobre 2021 era in Italia, con la moglie, che non poteva viaggiare per i motivi indicati. In altre parole, la questione del luogo in cui si concentravano le relazioni personali del ricorrente deve essere esaminata sulla base dei fatti constatati e non sulla base di una situazione ipotetica, a prescindere dalle ragioni invocate. In ogni caso, non è stato arbitrario per il Tribunale cantonale considerare che tra maggio e ottobre 2021 il ricorrente aveva il centro dei suoi interessi personali in Italia, dove si recava quasi ogni fine settimana e ogni volta che aveva le ferie.
4.2.3. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che il Tribunale cantonale non avrebbe tenuto conto, nell'esaminare il centro delle sue relazioni personali, del fatto che non affittava un semplice monolocale in Ticino per avere un indirizzo in Svizzera, ma un appartamento di tre locali e mezzo in cui poteva ospitare familiari e amici.
Il Tribunale cantonale non ha ignorato questo elemento oggettivo. Ha anche accertato che il ricorrente era effettivamente residente in Ticino. Tuttavia, il ricorrente perde di vista il fatto che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la residenza effettiva è solo una delle tre condizioni cumulative per ammettere il domicilio in Svizzera nel senso dell'art. 8 LADI.
4.2.4. Il ricorrente sostiene inoltre che, ritenendo il centro dei suoi interessi personali in Italia perché lì era domiciliata la moglie, il Tribunale cantonale avrebbe sostituito la propria volontà a quella del ricorrente sul luogo in cui intendeva stabilirsi. A suo avviso, spetterebbe a ciascuno di loro determinare il centro dei propri interessi personali, tanto più che non vi sarebbe alcun obbligo giuridico per i coniugi di avere un domicilio comune. Nel suo caso, il centro dei suoi interessi personali sarebbe il Ticino, dove viveva e lavorava. Ha inoltre sottolineato che, a partire dall'ottobre 2021, è stata la moglie a spostare il centro dei suoi interessi personali in Svizzera e che, pertanto, il Tribunale cantonale avrebbe erroneamente ritenuto che egli fosse domiciliato in Svizzera solo a partire da quel momento.
È vero che, nel caso di coniugi che non hanno un luogo di residenza comune, il centro degli interessi personali di uno di essi può trovarsi nel luogo in cui lavora, se questo luogo è diverso da quello in cui vive l'altro coniuge. Se questo fosse stato il caso del ricorrente, egli non si sarebbe recato in Italia ogni fine settimana per stare con la moglie. Il Tribunale cantonale ha infine ritenuto che il centro delle relazioni personali del ricorrente era, per il periodo in questione, in Italia, perché era lì che trascorreva tutto il suo tempo libero. La circostanza che abbia raggiunto la moglie in un appartamento di sua proprietà non fa che avvalorare il fatto che il centro dei suoi interessi personali (rispetto a quelli professionali) era in Italia. Si tratta, inoltre, di criteri puramente oggettivi che sono stati dedotti dalle prove dei movimenti del ricorrente. In effetti, dai fatti accertati dal Tribunale cantonale risulta che tra maggio e ottobre 2021 il ricorrente è stato in Italia ogni fine settimana (ad eccezione delle settimane da 44 a 53 nel 2020 e delle settimane da 1 a 6 nel 2021 in cui non gli è stato possibile a causa delle restrizioni imposte dal Covid), a volte partendo già il giovedì sera e rientrando in Svizzera il lunedì successivo. Non sono arbitrarie le conclusioni del Tribunale cantonale secondo cui il centro delle sue relazioni personali era in Italia.
4.2.5. Il ricorrente ritiene inoltre che è stato arbitrario che il Tribunale cantonale abbia preso in considerazione solo gli acquisti effettuati in Italia per determinare il centro delle sue relazioni personali, ma non quelli effettuati in Svizzera. Egli evidenzia che anche molti ticinesi fanno la spesa in Italia, pur essendo domiciliati in Svizzera.
Il ricorrente faceva certamente la spesa in Svizzera quando vi lavorava durante la settimana e in Italia nei fine settimana o durante le vacanze. Non si tratta di un criterio a sé stante, ma di un'ulteriore indicazione del fatto che quando il ricorrente si trovava in Italia aveva le sue abitudini e non vi si trovava solo occasionalmente.
4.2.6. Il ricorrente sostiene inoltre che, riconoscendo il suo diritto all'indennità di disoccupazione solo a partire dal momento in cui la moglie era domiciliata in Svizzera, la Cassa e il Tribunale cantonale avrebbero violato le disposizioni della LADI dal punto di vista della moglie, poiché per raggiungere il marito in Svizzera, ella avrebbe dovuto essere licenziata.
Sia il ricorrente che la moglie sono liberi di scegliere la loro residenza comune o separata e il luogo delle rispettive attività professionali, ma non spetta al regime dell'assicurazione contro la disoccupazione assumersi le conseguenze delle loro scelte personali. Nel caso di specie, non è contestato che il ricorrente risiedesse effettivamente in Svizzera e vi avesse lavorato per diversi anni. Tuttavia, alla luce dei fatti accertati dal Tribunale cantonale, privi di arbitrarietà, esso ha potuto concludere senza violare il diritto federale che il centro degli interessi personali del ricorrente si trovava in Italia durante il periodo in questione.”.
Infine, con sentenza 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023, il Tribunale federale ha respinto il ricorso presentato da un assicurato contro la STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 e ribadito la rilevanza, in relazione alla residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, della condizione relativa al centro degli interessi personali, stabilendo che, in quel caso, il centro delle relazioni personali dell’interessato si trovava in Italia, a Campione d’Italia, ove risiedeva in particolare la moglie. Il ricorrente non era, quindi, da considerarsi residente nel nostro Paese dove era ospitato dalla figlia della propria consorte, e meglio come segue:
" 4.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha esposto, in modo oltremodo diffuso ma completo, le basi legali nel concreto applicabili e la relativa giurisprudenza federale alla quale si rinvia. A tale riguardo, giova ribadire che, giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione se, fra l'altro, risiede in Svizzera. Questo concetto di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di prestazioni (THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR Vol. XIV, 3a ed. 2016, pag. 2319 n° 180), impone una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali (DTF 125 V 465 consid. 2a; 115 V 448 consid. 1). Tale condizione implica quindi la presenza fisica dell'assicurato in Svizzera (inteso quale soggiorno abituale) come pure l'intenzione di stabilirvi per creare il proprio centro di vita (DTF 138 V 186 BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance chômage, 2014, n° 8 ad art. 8 cpv. 1 lett. c LADI). In tal senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché intense, con la Svizzera non sono sufficienti (sentenza 8C_326/2020 del 4 agosto 2020 consid. 3). Il fatto di avere un indirizzo ufficiale in Svizzera e di pagare le imposte nel nostro Paese non è determinante se altri indizi permettono di concludere all'esistenza di una residenza abituale all'estero (sentenza 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 2; sentenza C 149/01 del 13 marzo 2002 consid. 3). La vicinanza della residenza alla frontiera, segnatamente nel Sottoceneri, impone inoltre un maggior rigore nell'applicazione dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ciò al fine di sincerarsi che l'assicurato abbia effettivamente il centro delle sue relazioni personali in Svizzera (sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 5.3).
4.2. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA), sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (DTF 125 V 465 consid. 2a). Il presupposto della residenza in Svizzera non può inoltre essere ammesso o negato a priori oppure stabilito in maniera astratta, ma può essere analizzato unicamente prendendo in considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (DTF 148 V 209 consid. 4.3; sentenza 8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2). Va inoltre rilevato che, per prassi invalsa, nell'accertamento dei fatti il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni dell'assicurato poiché generalmente espresse in un momento in cui egli non è ancora pienamente cosciente delle relative conseguenze giuridiche (DTF 142 V 590 consid. 5.2; sentenza 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.2).
4.3. Invano, il ricorrente contesta gli accertamenti svolti dalla Corte cantonale. Egli mette in luce soltanto alcuni elementi, sorvolando su altri, come se il Tribunale federale fosse un'autorità di appello che può rivedere liberamente i fatti. Il ricorrente, se non in maniera generica, non dimostra infatti l'insostenibilità degli accertamenti della Corte cantonale (consid. 1.2), ma si duole unicamente del peso dato asseritamente ad alcune prove. Nella misura in cui il ricorrente si concentra, in particolare, sull'apprezzamento dei giudici ticinesi rispetto agli atti di causa nonché alle sue dichiarazioni circa la frequenza del proprio rientro in Italia e la residenza della moglie a Campione d'Italia, egli non ne dimostra la manifesta infondatezza, ma semplicemente oppone impropriamente la sua opinione a quella dei giudici cantonali (cfr. sul potere discrezionale di cui gode il giudice di merito in ambito di apprezzamento delle prove: DTF 137 I 58 consid. 4.1.2). Non basta infatti opporre il proprio punto di vista alle conclusioni del giudizio impugnato attraverso critiche di carattere appellatorio (DTF 145 I 26 consid. 1.3).
4.4. Ad ogni buon conto, le motivazioni dei giudici cantonali sono convincenti. Le circostanze fattuali evocate dal ricorrente - che corrispondono in larga misura a quelle presentate dinanzi all'autorità inferiore - non sono sufficienti a rimettere in discussione l'argomentazione della Corte cantonale. I diffusi considerandi della decisione avversata denotano, invero, che i giudici ticinesi hanno valutato tutti gli elementi pertinenti per l'accertamento dei fatti e ampiamente esaminato le censure del ricorrente. Accordando maggiore rilevanza alle prime dichiarazioni del ricorrente, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha rilevato che quest'ultimo si recava in Italia dalla moglie quasi tutti i giorni, pernottandovi almeno 2-3 notti a settimana e che le spese da lui sostenute nei due anni antecedenti all'iscrizione alla disoccupazione si effettuavano in maniera regolare e preponderante nella zona di Campione d'Italia (consid. 3.1). Nel merito delle censure e delle motivazioni ricorsuali, la Corte cantonale ha poi segnatamente evidenziato che la corrispondenza del ricorrente non confluiva alla residenza svizzera a F.________ (Lugano) presso la figliastra bensì a E.________ (Comune più prossimo a Campione d'Italia), che il fatto che egli nutra relazioni di amicizia in Svizzera e sia (obbligatoriamente) affiliato ad una cassa malati non è di per sé atto a modificare l'esito della vertenza e che la sottoscrizione di abbonamenti di telefonica mobile ed internet in Svizzera, così come le occasionali spese in Ticino (se confrontate con quelle svolte nei pressi di Campione d'Italia), non possono giovare alla sua posizione. I giudici cantonali, nell'ambito del loro potere discrezionale, hanno inoltre rilevato alcune incongruenze afferenti alla residenza del ricorrente a F.________ (Lugano), nonché alle asserite circostanze che lo avrebbero indotto a vendere la propria abitazione in Ticino e a trasferire la residenza della moglie a Campione d'Italia. Più precisamente, la Corte cantonale ha osservato che, se da un lato, in sede ricorsuale il ricorrente ha preteso che il trasferimento della moglie in Italia fosse avvenuto in data 5 marzo 2019 in quanto la di lei madre era malata da anni, d'altro lato, dagli atti di causa emerge ch'egli aveva sottoscritto il contratto di locazione dell'appartamento a Campione d'Italia già nel dicembre 2018 a valere per il mese successivo, quindi tre mesi prima rispetto a quanto fatto dalla suocera che è giunta a Campione d'Italia il 1° aprile 2019. Tali circostanze si porrebbero inoltre in contrasto con quanto dichiarato alla Cassa disoccupazione laddove il legale del ricorrente ha precisato che la vendita dell'appartamento di E.________ sarebbe avvenuta prima della malattia della suocera. Non si può quindi ragionevolmente ammettere che i giudici ticinesi abbiano ignorato il senso e la portata di un mezzo di prova preciso, omesso senza ragioni valide di tenere conto di una prova suscettibile di modificare l'esito della lite e neppure negato, per mezzo di un'interpretazione insostenibile, un fatto (i.c. la residenza del ricorrente in Svizzera) in aperto contrasto con gli atti di causa (consid. 1.2; DTF 145 I 26 consid. 1.3). Le critiche ricorsuali sono pertanto infondate sotto questo profilo.
4.5. A tale riguardo, il ricorrente sembra dimenticare che, in applicazione dell'abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 353 consid. 5b con rif.), una prova è ritenuta dimostrata quando secondo criteri oggettivi vi sono motivi fondati per ritenere corretta un'adduzione di fatto a fronte di altre possibilità ragionevolmente ipotizzabili, che però non entrano in considerazione in maniera decisiva (DTF 144 III 264 consid. 5.2; sui diversi gradi di prova: sentenza 4A_6/2019 del 19 settembre 2019 consid. 4.2). Il giudice delle assicurazioni sociali deve quindi seguire la situazione di fatto che, fra tutte le possibili dinamiche, sia la più probabile di tutte (DTF 126 V 353 consid. 5b con rinvii). Nel caso concreto, è del resto più probabile che, tutto ben ponderato, il centro delle relazioni personali del ricorrente fosse in Italia, dove i coniugi disponevano di un'abitazione spaziosa, e non in Ticino, territorio in cui almeno dal 2020 l'insorgente si vedeva costretto, ospitato dalla figlia di sua moglie, ad occupare soltanto una stanza e convivere con la famiglia di quest'ultima - posto anche ch'egli non sembra aver mai specificato l'entità dei rapporti personali con la figliastra. Vero è che il ricorrente abbia già vissuto e lavorato in Svizzera per diversi anni e conseguentemente creato dei rapporti privilegiati con il nostro Paese. Tuttavia, a fronte di una debita analisi delle prove, segnatamente del trasferimento della moglie in Italia, la Corte cantonale ha valutato, in conformità con il diritto federale, che tali circostanze non sono sufficienti per mantenere e fondare una residenza abituale in Svizzera.”.
2.3. Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che RI 1 - cittadino svizzero e italiano (cfr. doc. 11), che risulta domiciliato a __________, in __________ dal 17 gennaio 2022; cfr. doc. 5) – si è annunciato in disoccupazione, alla ricerca di un impiego a tempo pieno, a decorrere dal 1° aprile 2023, e meglio dopo avere da ultimo lavorato presso la __________, in qualità di “piastrellista semi-qualificato” (cfr. doc. 2 e 13).
Il ricorrente ha motivato la disdetta del rapporto di lavoro, intimatagli dal datore, alla luce delle “assenze che ho fatto per seguire mia figlia a fisioterapia (autismo)” (cfr. doc. 2).
Dall’attestato del datore di lavoro sottoscritto dalla __________ il 17 aprile emerge, invece, che il rapporto lavorativo con il ricorrente si è interrotto il 31 marzo 2023 sulla base della disdetta rassegnata dalla datrice il 10 gennaio 2023 (e sottoscritta dal ricorrente il giorno seguente; cfr. doc. 15) a causa di una “ristrutturazione aziendale” (cfr. doc. 13).
Il 19 aprile 2023, al fine di verificare la residenza dell’assicurato, la Cassa ha sottoposto al ricorrente una serie di quesiti ai quali RI 1 ha risposto come segue in data 25 aprile 2023:
" (…)
1. Lei è iscritto all’AIRE?
No
2. Di quanti locali è composto l’appartamento di __________?
4 ½
3. Quanto paga di affitto mensile?
1'300.00 fr.
4. Esiste un contratto di locazione (se sì allegare copia)?
5. Chi ha stipulato tale contratto?
__________Nell’appartamento di __________ vive da solo?
No (sorella + nipoti)
6. Dove risiede la sua famiglia?
__________
7. In casa propria o in affitto?
Affitto
8. Quando era occupato presso l’ultimo datore di lavoro quando rientrava dalla sua famiglia?
2-3 volte a settimana (appena era possibile)
9. Ha un veicolo privato?
Sì
10. Quale è il numero di targa?
__________Quale è la sua cassa malattia?
__________
11. Chi è il suo medico curante?
Dr. __________
12. Quale è la durata settimanale del soggiorno in Ticino?
5-4 giorni a settimana
13. Quali legami ha con la Svizzera?
Sono nato e cresciuto in CH
14. È membro di società, associazioni o altri enti in Svizzera?
No
15. È abbonato è giornali o riviste?
No” (cfr. doc. 9 e 10).
Agli atti, nel senso di quanto risposto dal ricorrente, figura la seguente documentazione:
- L’atto di nascita di __________, figlia del ricorrente e di __________ (cittadina __________ residente a __________), avvenuta __________ il 29 novembre 2019, rilasciato dal Comune di __________ – __________ (cfr. doc. 11);
- Il modulo “obbligo di mantenimento nei confronti di figli”, che il ricorrente ha compilato il 19 marzo 2023 con i dati di __________ (cfr. doc. 12);
Con decisione del 27 aprile 2023, come anticipato (cfr. consid. 1.1.), la Cassa ha respinto la richiesta di indennità di disoccupazione del qui ricorrente, sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…) la residenza dell’assicurato è a __________. RI 1 non può pertanto essere ritenuto residente a __________. In particolare non è possibile concludere, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante valido nel campo delle assicurazioni sociali, che l’assicurato abbia in Svizzera il proprio centro degli interessi, visto che la sua famiglia e i suoi affetti risiedono in Italia. Deve pertanto essere considerato un vero frontaliero e non può essere messo al beneficio delle indennità di disoccupazione nello Stato di occupazione, in questo caso la Svizzera” (cfr. doc. 19).
La raccomandata, impostata il 27 aprile 2023 (nr. di invio __________; cfr. doc. 21), non ha potuto essere recapitata al qui ricorrente all’indirizzo di __________, sino al 5 maggio 2023, avendo il medesimo prolungato il termine di giacenza (cfr. doc. 21).
Con e-mail del 5 maggio 2023, RI 1 ha comunicato alla Cassa quanto segue:
" (…) ho ricevuto la vostra raccomandata, come concordato per telefono con un vostro consulente vi invio una e-mail. Faccio opposizione al quanto io risiedo a __________, con mia sorella __________. Mi sa che ci è stato un fraintendimento, le mie 2-3 volte la settimana sono il week end oppure quando mi è possibile andare a trovare mia figlia e la mia compagna. Spero nella vostra comprensione.” (cfr. doc. 22).
Con e-mail del 23 maggio 2023, RI 1 ha chiesto alla Cassa notizie “in merito alla (…) sospensione della disoccupazione”, di poter avere “un incontro in modo tale da arrivare alla conclusione”, non riuscendo “a comprendere tutto questo dato che sono un cittadino svizzero che è sempre vissuto e lavorato in Svizzera, soprattutto nato anche in Svizzera” (cfr. doc. 25).
Al riscontro della Cassa, che il 26 maggio successivo gli ha comunicato che nel corso della settimana seguente avrebbe ricevuto “la lettera con informazioni in merito”, RI 1 ha così risposto:
" (…) Ma non è possibile avere un appuntamento oggi pomeriggio? In modo tale da poter parlare. Per favore ho urgenza di sapere perché questa cosa va avanti già da troppo tempo. È possibile se vengo in ufficio?” (cfr. doc. 26).
L’amministrazione ha quindi comunicato il pomeriggio stesso all’assicurato che “vi sono tanti casi e che le procedure devono essere eseguite per scritto”, di modo che sarebbe stato necessario “provvedere per lettera a comunicare tutto” (cfr. doc. 26).
Poco dopo RI 1 si è nuovamente attivato nei confronti della resistente, e meglio con la seguente e-mail:
" (…) comprendo che non sono l’unico, ma non comprendo il fatto che ci sia stata un’incomprensione da parte vostra. Io mia figlia la vado a prendere il sabato e la domenica. E torno a casa con la piccola. Dato che poi domenica c’è anche la figlia di mio nipote. 2 volte era inteso questo che la prendo e vado a casa oppure andiamo a farci un giro come tutte le famiglie. Intanto per una cosa che voi avete capito a modo vostro io sono qui senza un aiuto economico e non posso pagare le mie cose. E stare con lo stress addosso perché vedo che si avvicina il mese successivo. Per di più in questo mese mi sono fatto anche dei debiti. Capire quello che passa per l’assicurato non sarebbe male. Senza un’entrata uno non può muoversi e non può nemmeno uscire da questa situazione.” (cfr. doc. 26).
Il 31 maggio 2023 si è tenuto un incontro tra l’assicurato e due collaboratori della Cassa (il responsabile, __________, ed il contabile, __________). Dal verbale, non sottoscritto da RI 1 (né da altri), emerge che l’assicurato avrebbe riferito di non vivere “a __________, ma solo la sua compagna e sua figlia vivono a __________. Lui si reca poche volte alla settimana a __________, semplicemente per prendere la figlia e passare del tempo con lei, in quanto la compagna lavora tutto il giorno di sabato”.
In occasione del colloquio in questione, il ricorrente avrebbe precisato quanto segue:
" (…) il signor RI 1 dice che fino ad inizio 2022 viveva in un 3.5. a __________, ma per ragioni economiche ha deciso di lasciare l’appartamento e trasferirsi nell’appartamento della sorella, in quanto lei vive in un grande appartamento e c’era spazio anche per lui. Purtroppo, continua l’assicurato, finora non è ancora riuscito a portare la sua compagna e sua figlia in Svizzera, in quanto ci sono diversi problemi per ottenere un permesso di soggiorno in Svizzera, essendo la sua compagna filippina.
(…) L’assicurato spiega che ha la sua stanza e l’appartamento lo condivide con la sorella e i suoi nipoti. All’interno dell’appartamento ci vivono la sorella, l’assicurato, __________ di 25/26 anni e l’altro nipote __________. Inoltre la sorella ha un’altra figlia di 29 anni e un altro figlio di 23 che ha già una figlia di 3 anni, entrambi fuori di casa.
L’assicurato comunica che versa CHF 600.- al mese alla sorella per l’affitto del locale. Al momento l’assicurato non ha con sé il contratto come coinquilino, ma lo farà avere in giornata per mail (…). A proposito di contratti, Camponovo chiede se ci fosse un contratto di locazione della sorella più recente, in quanto quello presentato è del 2005. L’assicurato chiederà alla sorella se ha firmato un contratto di locazione più recente. (…).
Il signor RI 1 ha spiegato che solitamente trascorre i week end a Milano con la figlia, portandola a giocare in un parco cittadino o in Ticino per farla giocare con i cugini. Durante tali occasioni, dorme presso l’abitazione della sorella insieme alla compagna, mentre la figlia alloggia dai nonni in Ticino.” (cfr. doc. 36).
Sempre il 31 maggio, RI 1, prima, e meglio con e-mail delle ore 12:13 ha comunicato che il contratto di locazione per l’ente di __________, che vede quale conduttrice la sorella, “non è stato modificato e rimasto sempre quello originale che è in vostro possesso dato che è sempre in famiglia e non è cambiato il numero di persone che di vivono. Quindi è ancora valido. E non è stato rilasciato alcun contratto ulteriore” (cfr. doc. 33), poi, con mail delle ore 18:20 ha riferito alla Cassa che “il nucleo familiare (…) è quello con cui si condivide la casa in cui si vive”, di modo che il suo sarebbe “a __________ cioè con mia sorella e i due nipoti che condividiamo lo stesso tetto. E non faccio parte del nucleo familiare della bimba che è a __________. E come (…) ho detto prima (…) per il contratto di locazione di __________ non è mai stato cambiato perché sono sempre rimasti in 4 nell’appartamento; cfr. doc. 28).
Il ricorrente ha anche prodotto i seguenti documenti:
- Un contratto di locazione risalente al 2005 che sarebbe (essendo pressoché illeggibile) quello sottoscritto dalla sorella per l’ente di __________ e prevede una pigione mensile di fr. 1'000.- e spese di fr. 300.- mensili (cfr. doc. 29);
- Una dichiarazione manoscritta, non datata, in cui “__________” dichiara che il “fratello RI 1 abita in __________” (cfr. doc. 30);
- La notifica di partenza dal Comune di __________ del ricorrente alla volta di __________ avvenuta in data 16 gennaio 2022 (cfr. doc. 31);
- Il verbale di riconsegna dell’ente che RI 1 locava a __________ di data 17 gennaio 2022 (cfr. doc. 32);
- Copia di una dichiarazione datata 28 gennaio 2022, con la quale __________, “amministratore della proprietà __________”, ha affermato che “il signor RI 1 __________.1981 soggiornerà presso l’appartamento locato dalla signor __________ a partire dal 15 gennaio 2022” (cfr. doc. 34 ed all.);
Con decisione su opposizione del 5 giugno 2023, la Cassa ha, come visto (cfr. supra consid. 1.1.) respinto il gravame presentato da RI 1.
2.4. Chiamata a pronunciarsi, questa Corte ricorda innanzitutto che, dal profilo del diritto interno, un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.3.).
In tal senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non è sufficiente (cfr. STF 8C_326/2020 del 4 agosto 2020 consid. 3; STF 8C_280/2019 del 5 settembre 2019 consid. 3.1.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1., massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254).
Secondo l’Alta Corte l’accento va posto sulle proprie relazioni personali in Svizzera (cfr. 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, consid. 5.3., massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
Inoltre va osservato che, secondo la giurisprudenza federale, la nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. consid. 2.1.; DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.).
In una sentenza 8C_703/2017 del 29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente pagarvi le imposte non è determinante se altri indizi consentono di concludere all’esistenza di una residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 2).
Con giudizio 8C_380/2020 del 24 settembre 2020 l’Alta Corte ha peraltro confermato il concetto di residenza secondo la LADI, sottolineando che questo presupposto non deve essere adempiuto soltanto quando si realizza il caso di assicurazione (cioè quando viene aperto il termine quadro), bensì deve valere durante tutto il periodo per il quale vengono pretese le prestazioni.
Preliminarmente va rilevato che il solo fatto di disporre (anche) della cittadinanza svizzera, oltre a quella italiana, non esime l’assicurato dal dover avere nel nostro il Paese il centro dei propri interessi.
Nel presente caso il TCA concorda con la conclusione dell’amministrazione secondo cui il centro delle relazioni personali dell’insorgente è situato in Italia.
In concreto, come visto (cfr. supra consid. 2.3.), la compagna dell’assicurato, madre della sua unica figlia, nata a fine 2019, risiede infatti con la bambina all’estero, in Italia, a __________.
Questa Corte non ignora che in Svizzera il ricorrente ha parenti stretti, ma in concreto ritiene decisivo il fatto che sia la compagna, che la propria figlia (di soli quattro anni, con la quale ha un legame tanto profondo da avere fatto valere che è stato per fornire assistenza alla bambina che sarebbe stato licenziato; cfr. supra consid. 2.3), non si trovano nel nostro Paese, bensì a __________, in Italia.
In simili condizioni, il TCA deve concludere che il centro degli interessi personali dell’insorgente, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_600/2021 del 3 marzo 2022 consid. 3; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3., STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), è in Italia, e meglio a __________ dove, a 65 chilometri da __________, (cfr. Googlemaps), vivono la compagna e la figlia.
L’insorgente non ha, infatti, concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. supra consid. 2.2.), la quale esige quale terza condizione - e come visto sopra - che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C:172/2022 del 28 novembre 2022; STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3.; pubblicata in DTF 148 V 209; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi”).
Terza condizione per valutare la residenza nel nostro Paese, quella appena indicata, che non è da ritenersi meno importante delle altre. In tal senso, si veda la recente sentenza STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022, già citata in precedenza (cfr. supra consid. 2.2.).
Il centro delle relazioni professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).
Al riguardo cfr. pure STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e già menzionata.
Nel caso concreto, il TCA rileva, inoltre, da una parte, che in un primo momento il ricorrente, alla domanda a sapere dove risiede la propria famiglia ha risposto “__________”, e questo a conferma del fatto che, sebbene in un secondo momento abbia cercato di far valere che il suo nucleo familiare sarebbe costituito dalla sorella e da due dei nipoti (cfr. supra consid. 2.3.), è con la compagna residente in __________, dalla quale ha avuto una figlia, che RI 1 ha fondato la propria famiglia.
D’altra parte, questa Corte evidenzia che al quesito, chiaro, a sapere “quando era occupato presso l’ultimo datore di lavoro, quando rientrava dalla sua famiglia”, l’insorgente ha risposto “2-3 volte a settimana (appena era possibile)” (abitudine che ha mantenuto anche dopo l’iscrizione in disoccupazione), laddove la domanda ed il relativo riscontro non vertevano, quindi, sulla questione a sapere quante volte si reca in Italia per prendere figlia e compagna e portarle nel nostro Paese.
Tant’è che nelle risposte successive, fornite in un primo momento alla Cassa, RI 1 ha precisato che la “durata settimana del” suo “soggiorno in Ticino” è di “5-4 giorni a settimana” (durante i quali, non avendo alcun ente locato a proprio nome potrebbe effettivamente presso la sorella), a conferma del fatto che gli altri “2-3” li passava con la propria famiglia, a __________, notti comprese.
Successivamente, il ricorrente ha fornito dichiarazioni diverse, finanche contradditorie, e meglio come segue:
- il 5 maggio 2023 ha indicato che “le mie 2-3 volte la settimana sono il week end oppure quando mi è possibile andare a trovare mia figlia e la compagna” (cfr. supra consid. 2.3. e doc. 22);
- il 26 maggio 2023 che “io mia figlia la vado a prendere il sabato e la domenica. E torno a casa con la piccola. Dato che poi domenica c’è anche la figlia di mio nipote. 2 volte era inteso questo che la prende e vado a casa oppure andiamo a farci un giro come tutte le famiglie” (cfr. supra consid. 2.3. e doc. 26);
- il 31 maggio 2023 avrebbe affermato che “solo la sua compagna e la figlia vivono a __________. Lui si reca poche volte alla settimana a __________, semplicemente per prendere la figlia e passare del tempo con lei, in quanto la compagna lavora tutto il giorno di sabato” e che “solitamente trascorre i week end a __________ con la figlia, portandola a giocare in un parco cittadino o in Ticino per farla giocare con i suoi cugini. Durante tali occasioni, dorme presso l’abitazione della sorella insieme alla compagna, mentre la figlia alloggia dai nonni in Ticino” (cfr. supra consid. 2.3. e doc. 6);
- in sede ricorsuale, che “io mi reco 2-3 volte la settimana a __________ per prendere mia figlia e portarla in Ticino per passare del tempo con i suoi cugini e nonni”, che nel fine settimana “porto mia figlia e la mia compagna a dormire con me nell’appartamento di mia sorella” e che “ogni qualvolta che mi reco in Italia è solamente a far visita a mia figlia e portarla in Ticino” (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I);
- con osservazioni 10/14 agosto 2023, il ricorrente ha fatto valere che la figlia si troverebbe in __________ “semplicemente perché la mamma ha deciso di stare in Italia” (mentre secondo le precedenti dichiarazioni vi erano problemi per il rilascio di un permesso di dimora nel nostro Paese a beneficio della donna), che la bambina “passa solo il weekend con me dato che lei va all’asilo, e io lavoro”, che la minore soggiorna delle volte presso la nonna, a __________, e che lui, in ogni caso, “torno a casa a __________ e la bambina torna a __________ dalla mamma”, ritenuto che RI 1, cittadino anche italiano, fa anche valere che “con l’Italia a parte avere mia figlia non condivido nulla” (cfr. supra consid. 1.5. e doc. V).
Il TCA rammenta che, in applicazione del principio della dichiarazione della prima ora, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 9C_250/2021 del 24 marzo 2022; DTF 142 V 590 consid. 5.2. in fine; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STF del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
In concreto, quindi, le dichiarazioni fornite in un secondo momento dal ricorrente, non ne soccorrono la posizione. È quanto dichiarato inizialmente da RI 1 – che aveva chiaramente dichiarato di soggiornare in Ticino nel limite di “5-4 giorni a settimana”, e di rientrare, per il tempo restante, e meglio “2-3 volte a settimana”, a __________, dove risiede quella che, sempre in un primo momento, ha precisato essere la sua famiglia, e meglio compagna e figlia – che è in concreto decisivo.
A ciò va aggiunto che RI 1, cittadino sia svizzero, che italiano, sin da gennaio 2022 in Svizzera non loca a proprio nome alcun ente, non ritira con costanza la corrispondenza avendo disposto un fermo postale, e che l’asserita corresponsione di fr. 600.- al mese alla sorella a valere quale partecipazione ai costi dell’ente locato dalla medesima, ove pretende di abitare, non trova in atti alcun riscontro.
In tale contesto va ricordato che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; STF 9C_377/2021 del 22 ottobre 2021 consid. 5.3.1.; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a).
Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STF 8C_39/2022 del 13 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 5.1.; STF 8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF 9C_97/2020 del 10 giugno 2020 consid. 3.1.; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STF U 94/01 del 5 settembre 2001; STF P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).
Il contributo asseritamente fornito mensilmente dal ricorrente alla sorella – la quale, peraltro, nella succinta e non datata dichiarazione in atti non ha fatto alcun accenno ad una partecipazione del ricorrente nel pagamento della pigione (cfr. supra consid. 2.3.) -, conduttrice dell’appartamento in cui anche RI 1 pretende di abitare, è rimasto una mera allegazione di parte.
In concreto, peraltro, il TCA ritiene, peraltro, poco verosimile che la quota maggiore della pigione (fr. 600.- su fr. 1'000.-, l’affitto comprensivo delle spese accessorie corrispondendo, invece, a fr. 1'300.- mensili) per l’appartamento di __________, venga effettivamente corrisposta dal ricorrente, quando nell’ente in questione abitano la sorella del medesimo e due figli della donna, uno dei quali di 25/26 anni (cfr. supra consid. 2.3.).
Stupisce, inoltre, il fatto che in occasione dell’incontro di data 31 maggio 2023 presso gli uffici della resistente, il ricorrente avrebbe riferito di abitare, oltre che con la sorella, con i nipoti __________ e __________.
Dall’estratto del sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino relativo alla persona dell’insorgente emerge, infatti, che in __________, a condividere l’economia domestica dell’insorgente, sarebbe in realtà il nipote __________, non __________.
Neppure l’affiliazione ad una cassa malati può giovare alla posizione del ricorrente (ritenuto, peraltro, che ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 OaMal, le persone domiciliate in Svizzera, e meglio come RI 1 pretende di essere, ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice Civile sono tenute ad assicurarsi conformemente all’art. 3 LaMal).
Analogamente vale per il possesso della carta di debito __________ in atti (cfr. doc. 4).
In simili circostanze, rettamente, dunque, nella decisione su opposizione del 5 giugno 2023, la Cassa ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12 LADI non è in concreto realizzato (cfr. al riguardo STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019; STF 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV N. 5; STF 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007; DTF 125 V 465; STCA 38.2019.12 del 17 aprile 2019; STCA 38.2019.50 del 17 dicembre 2019; STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2018; STCA 38.2014.10 del 6 agosto 2014; STCA 38.2012.51 del 30 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 68 pag. 377; STCA 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 67 pag. 376).
2.5. Vista la conclusione alla quale questo Tribunale è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se l’assicurato possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage”, Schulthess Editions Romandes, Ginevra-Zurigo-Basilea, 2014, pag. 683 n. 24).
Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (cfr. DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315, con riferimenti [RS 0.142.112.681]).
Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi due Regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).
Una decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Il Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).
Questi Regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; cfr. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
L’art. 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.
In materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; Rubin, op.cit., pag. 683).
Per quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole differenti.
Secondo l’art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero» qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
In effetti viene considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 176: “(…) dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco ricorda giustamente che il predetto Regolamento è applicabile a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del diritto della polizia degli stranieri). (…)”).
Questi assicurati beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.) alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione dello Stato membro competente.”).
Gli assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.”; cfr. Rubin, op.cit., pag. 683).
In applicazione delle disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15 dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari.
Le medesime argomentazioni sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta per settimana.
Con analoghe argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza 38.2015.9 del 15 giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da un funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui emergeva in particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione coniugale e che con la Svizzera aveva legami professionali.
Il successivo ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015 del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del 18 settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni in Italia”.
In una sentenza 38.2015.6 del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in Italia una volta per settimana.
Il TCA si è fondato sul contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto conto attestante i prelevamenti in contanti.
L’assicurato ha contestato la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.
Il Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato, ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…) L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del ricorrente. (…)”
In un’altra sentenza 38.2015.61 del 16 dicembre 2015 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto all’indennità di disoccupazione stabilendo che “un ricorrente, titolare di un permesso B dall’aprile 2012, la cui moglie abita in Italia – non lontano dal confine svizzero – in una casa di loro proprietà e che ha dichiarato, da una parte, di non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli professionali, dall’altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì al venerdì e di aver soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il sabato e la domenica sia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sia dopo l’iscrizione per il collocamento non ha diritto alle indennità di disoccupazione in Svizzera dal marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né in virtù del diritto internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce degli elementi concreto agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto in Italia il centro delle proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il presupposto della residenza in Svizzera secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. In secondo luogo, il ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero frontaliere che si trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere le prestazioni di disoccupazione nel suo Stato di residenza”.
Alla medesima conclusione il TCA è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle decisioni precedenti in una sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una sentenza 38.2015.5 del 3 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.76 del 24 marzo 2016 e in una sentenza 38.2015.49 del 18 aprile 2016.
In una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e citata sopra, il Tribunale federale ha confermato una sentenza del TCA che aveva considerato un assicurato vero frontaliere rilevando:
" (…)
7.6. Anche considerando i criteri del diritto europeo, il ricorrente non potrebbe fondare una residenza in Svizzera. Il richiamo a precedenti giudizi del Tribunale cantonale delle assicurazioni non hanno alcuna portata, dal momento che tali pronunce sono rimaste incontestate e che nel frattempo, come indicato dalla Corte cantonale, sono stati resi altri giudizi che negavano la residenza in Svizzera. Del resto, il ricorrente nemmeno invoca a ragione una violazione del principio della parità di trattamento fra il suo e quei casi. Come si è già visto (consid. 5.3), la Corte cantonale ha emanato il suo giudizio considerando tutti i fatti oggettivi del caso, che collimano anche con i criteri di cui all'art. 11 paragrafo 1 del Regolamento n. 987/2009. Nella misura in cui l'assicurato si concentra sull'apprezzamento dei giudici ticinesi alla risposta alla domanda sulla frequenza di rientro in Italia "nel weekend", egli non ne dimostra la manifesta infondatezza, ma semplicemente oppone impropriamente la sua opinione a quella dei giudici cantonali (cfr. sul grande potere discrezionale di cui fruisce il giudice di merito in ambito di apprezzamento delle prove: DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62 e rinvii). Questo per non nascondere che l'accezione data dal ricorrente è oltretutto poco credibile. Infatti, a una domanda sufficientemente circostanziata, ci si attende una risposta altrettanto precisa. Ad ogni modo, indipendentemente dalla risposta a quella domanda, alla luce di tutti gli elementi oggettivi di questo caso concreto, non si sarebbe potuto oggettivamente concludere nel senso auspicato dal ricorrente.
7.7. Il ricorso non è destinato a miglior sorte nemmeno quando il ricorrente contesta lo statuto di vero frontaliere concluso dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. Quand'anche dovesse essere considerato falso frontaliere non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo. Dall'art. 65 comma 2 terza frase del Regolamento n. 883/2004 alla persona che si trova in disoccupazione, la quale non è frontaliere ("falso frontaliere"; "unechter Grenzgänger"), a cui ancora è permesso un diritto di opzione, il ricorrente non può far derivare alcunché, siccome, come è anche stato ampiamente dimostrato dalla Corte cantonale (consid. 5.2, 5.3 e 7.6), non ha rinunciato a un rientro nel suo paese di residenza (sentenza citata 8C_60/2016 consid. 4.2.2 con riferimenti). Perfino il riconoscimento dello statuto di frontaliere vero atipico (DTF 133 V 169) non sarebbe di soccorso alle pretese ricorsuali, poiché questa costruzione giurisprudenziale resa in applicazione del Regolamento (CE) n. 1408/71 è stata abbandonata dalla stessa Corte di giustizia dall'entrata in vigore del Regolamento n. 883/2004 (DTF 142 V 590 consid. 6.4 pag. 597; cfr. già sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4; sentenza C-443/11; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR, Volume XIV, 2016, Nota marginale 997, pag. 2573 con riferimenti). (…)”.
In una sentenza 38.2020.49 del 1° febbraio 2021, contro la quale è stato inoltrato un ricorso dichiarato inammissibile dal Tribunale federale nella sentenza 8C_177/2021 del 12 marzo 2021, il TCA ha sottolineato che l’assicurato “è (…) rimasto stabilmente, o comunque regolarmente rientrato in Italia, e meglio da fine gennaio-febbraio 2020 sino al 4 giugno 2020, data a decorrere dalla quale li suo centro di interessi personali è rimasto, al pari della di lui moglie, in Italia. (…) Di conseguenza, dal profilo del diritto internazionale, l’insorgente deve essere considerato un frontaliere vero, per cui non ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in Svizzera.” (cfr. Cattaneo, “COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin”, in: Assurances sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, pag. 181 – 209 (186-187)).
Sul tema cfr. anche STCA 38.2023.19 del 5 giugno 2023; STCA 38.2021.86 del 7 febbraio 2022 del 28 novembre 2022; STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 e STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023; STCA 38.2020.51 del 25 gennaio 2021; STCA 38.2020.74 del 15 marzo 2021; STCA 38.2021.49 del 31 agosto 2021.
2.6. Nella presente fattispecie, RI 1 ha precisato di recarsi dalla compagna e dalla figlia, residenti a __________ “2-3 volte a settimana” (cfr. supra consid. 2.3. e 2.4.).
Da ultimo, in sede ricorsuale, l’assicurato ha, come visto, poi tentato di ridimensionare le proprie precedenti dichiarazioni, affermando, in buona sostanza, che in Italia andrebbe solo per prendere la donna e la bambina e portarle in Svizzera, presso l’appartamento locato da sua sorella, senza mai fermarsi a dormire (cfr. supra consid 1.2. e 2.3.).
Anche in questo caso, trova applicazione il principio della priorità della dichiarazione della prima ora (cfr. supra consid. 2.4.) ed il TCA non può che concludere che, recandosi settimanalmente (anche più volte; “2-3”) dalla compagna a Milano, dal profilo del diritto internazionale il ricorrente deve essere considerato frontaliere vero per cui non ha diritto alle prestazioni di disoccupazione nel nostro Paese.
Come già sottolineato da questa Corte in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 è indubbio che tale soluzione può risultare svantaggiosa per l’assicurato. Ciò deriva tuttavia dall’assenza di armonizzazione del livello delle prestazioni di sicurezza sociale a livello europeo (cfr. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in op.cit., pag. 90-91) e dalla scelta di porre a carico dei Paesi di residenza i lavoratori frontalieri in disoccupazione completa (sui motivi cfr. DTF 133 V 169, consid. 6.2-6.3 pag. 176-178. Vedi pure: STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015, STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015, STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015 e STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016, nelle quali il TCA ha riconosciuto ad alcuni assicurati lo statuto di falso lavoratore frontaliero con conseguente diritto di opzione tra le prestazioni di disoccupazione svizzera e quelle del paese di residenza e STCA 38.2015.44 del 18 maggio 2016 e STCA 38.2016.62 del 15 marzo 2017 nelle quali invece l’ha negato “vista la tipologia del lavoro svolto”).
Su questo aspetto, Cueni, “Où les frontaliers sont-ils assurés” in La Vie économique 3/2021 pag. 10 seg., ricorda che:
" (…) Des efforts sont déployés depuis plusieurs années au sein de l’UE pour modifier les compétences en cas de chômage complet. Si le système change, c’est le pays où l’activité professionnelle était exercée qui versera l’allocation de chômage et non plus le pays de domicile. Les pays qui souhaitent cette réforme, comme la France ou le Portugal, sont en effet d’avis que c’est au pays qui perçoit les cotisations, donc à celui qui emploie les frontaliers, de verser les prestations. Les pays qui s’opposent à la réforme, notamment l’Allemagne et le Luxembourg, estiment en revanche que le versement des allocations de chômage doit rester du ressort du pays de domicile, auquel incombe aussi la réinsertion professionnelle de la personne concernée. Aucun accord n’a été trouvé pour le moment. (…).” (pag. 12)
2.7. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.73 del 16 febbraio 2023 consid. 2.13., STCA 38.2022.56 del 28 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid. 2.17; STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022 consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti