Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2023.53

 

rs

Lugano

16 ottobre 2023

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 19 settembre 2023 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 14 settembre 2023 emanata da

 

Ufficio regionale di collocamento, __________

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  RI 1, nel mese di agosto 2022, si è iscritta in disoccupazione con effetto dal 1° ottobre 2022, dichiarando di cercare un’occupazione quale impiegata di commercio al dettaglio e fiorista. Le è conseguentemente stato aperto un primo termine quadro per la riscossione di prestazioni che si estende dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 2024 con un guadagno assicurato di fr. 5'010.-- (cfr. doc. 4).

 

                          1.2.  Il 6 settembre 2023 l'Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha assegnato a RI 1 un programma d’occupazione temporanea (POT) al 100% presso __________, da svolgere nel periodo dall’11 settembre al 10 dicembre 2023. Il primo giorno era previsto presso __________ (cfr. doc. A3=1). L’amministrazione ha così indicato i rimedi giuridici:

 

" Contro la presente decisione è possibile inoltrare opposizione scritta, ma solamente per le eventuali disposizioni riguardanti il riconoscimento del rimborso delle spese di viaggio, vitto, alloggio e materiale didattico, entro 30 giorni dalla notifica a:

 

URC __________

____________________

(…)” (Doc. A3 pag. 3)

 

                          1.3.  RI 1, il 19 settembre 2023, ha interposto opposizione contro il provvedimento del 6 settembre 2023, chiedendo il relativo annullamento e facendo valere di non essere stata consultata prima dell’assegnazione del programma, il quale conseguentemente, secondo la medesima, non tiene conto delle sue circostanze personali e professionali.

                                  L’assicurata ha, poi, osservato, da un lato, che il breve preavviso (lettera di assegnazione ricevuta l’8 settembre 2022 con l’indicazione che il programma sarebbe iniziato l’11 settembre 2022) non le concedeva il tempo necessario per organizzarsi, ritenuto che è mamma di una bambina di 18 mesi, come pure che ha impegni e responsabilità che non possono essere gestiti durante il fine settimana.

                                  Dall’altro, che la scelta della __________, quale luogo dove svolgere il programma, è completamente inadeguata al suo profilo professionale, visto che è noto che i POT presso tale struttura sono destinati a persone con difficoltà professionali e talvolta sociali. In proposito l’assicurata ha sottolineato che “(…) sono una cittadina svizzera, parlo tre lingue nazionali, possiedo due diplomi federali e ho ricoperto un ruolo dirigenziale presso un grande magazzino. (…)”.

                                  RI 1, infine, ha domandato che le venga assegnato un nuovo consulente e ha comunicato di essere in malattia fino al 12 settembre 2022 (cfr. doc. 3).

 

                          1.4.  Con decisione su opposizione del 14 settembre 2023 l’URC ha ritenuto l’opposizione irricevibile, in quanto il provvedimento del 6 settembre 2023 non è impugnabile riguardo all’obbligo di frequentare la misura stessa, bensì unicamente in merito al riconoscimento del rimborso delle spese.

                                  L’amministrazione ha precisato che un’opposizione può essere interposta soltanto contro un’eventuale sanzione inflitta a seguito della mancata partecipazione alla misura (cfr. doc. A1).

 

                          1.5.  Contro la decisione su opposizione RI 1 il 19 settembre 2023, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto di riesaminare la decisione dell’URC tenendo conto delle specifiche circostanze della sua situazione personale e professionale.

                                  L’assicurata ha esposto i motivi del ricorso come segue:

 

" 1. Riferimento alla legge: Secondo la legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI), un’occupazione non è considerata adeguata se non è in linea con la situazione personale dell’assicurato. Essendo madre di una bambina di 18 mesi, l’occupazione proposta non tiene conto delle mie circostanze personali, specialmente considerando il breve preavviso fornito (venerdì 8 settembre). Preciso che il programma occupazionale cominciava lunedì 11 presso la sede della __________.

2. Non conformità professionale: L’occupazione proposta non è in linea con le mie qualifiche ed esperienze professionali. Sono una cittadina svizzera trilingue con due diplomi federali e, precedentemente, ho ricoperto un ruolo significativo in un grande magazzino della regione.

3. Difficoltà di trasporto: Non possedendo un’auto, dunque organizzare un viaggio a __________, luogo dell’inizio del programma occupazionale, è particolarmente complicato per me.

4. Mancanza di consultazione adeguata: Desidero sottolineare che la decisione relativa alla mia assegnazione è stata presa in modo unilaterale, senza una vera e propria consultazione o una comprensione approfondita delle mie circostanze personali e professionali. Un approccio più collaborativo avrebbe potuto identificare una collocazione più adatta alle mie competenze e necessità.

5. Impatto potenziale sul mio futuro impiego: La proposta di collocamento potrebbe potenzialmente danneggiare la mia reputazione professionale e le future opportunità di impiego nel mio campo di competenza. Essere collocati in un ruolo non in linea con le mie qualifiche potrebbe inviare un segnale errato ai futuri datori di lavoro.

6. Impatto emotivo e psicologico: La proposta di collocamento, data la sua natura improvvisa e inappropriata, mi ha causato un eccessivo stress, ansia e disagio emotivo, specialmente considerando le mie responsabilità come madre.

 

Inoltre desidero condividere una preoccupazione personale e delicata. Ho lasciato il mio precedente impiego in qualità di quadro superiore a seguito di abusi sessuali subiti da parte di un superiore (eventualmente potrei fornirvi gli atti giudiziari). Questa esperienza traumatica mi rende particolarmente preoccupata riguardo all’idea di lavorare in un ambiente con persone con difficoltà sociali. La mia preoccupazione principale è per il mio benessere emotivo e psicologico, e desidero assicurarmi che qualsiasi ambiente di lavoro futuro sia sicuro e supportivo. (…)” (Doc. I)

 

                          1.6.  Nella sua risposta del 2 ottobre 2023 l’URC ha, in buona sostanza, ribadito quanto menzionato nella decisione su opposizione, specificando che quindi non entra nel merito dei motivi legati alla decisione di non presentarsi al POT esposti nel suo ricorso (cfr. doc. III).

                          1.7.  Il 9 ottobre 2023 l’insorgente ha presentato ulteriori osservazioni (cfr. doc. V), le quali sono state inviate alla parte resistente (cfr. doc. VI).

 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

 

                                  nel merito

 

                          2.2.  In virtù dell’art. 17 cpv. 3 LADI, l’assicurato è tenuto ad accettare un’occupazione adeguata propostagli. È obbligato, su istruzione dell’ufficio del lavoro competente, a:

 

                                  a.  partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro atti a migliorare la sua idoneità al collocamento;

                                  b.  partecipare a colloqui di consulenza e sedute informative nonché a consultazioni conformemente al capoverso 5, e

                                  c.  fornire i documenti necessari per valutare l’idoneità al      collocamento o l’adeguatezza di un’occupazione.

                                 

                                  Secondo l’art. 85 cpv. 1 lett. c LADI i servizi cantonali decidono sull’adeguatezza di un’occupazione, assegnano agli assicurati un’occupazione adeguata e impartiscono loro istruzioni giusta l’articolo 17 cpv. 3.

                                  L’art. 85b cpv. 1 LADI stabilisce ancora che i Cantoni istituiscono uffici regionali di collocamento a cui affidano segnatamente compiti del servizio cantonale.

 

                          2.3.  Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità "se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo".

 

                                  Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

                                  Questa revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995.

                                  Si tratta infatti di uno strumento dimostratosi valido e pertanto è stato mantenuto, anche se leggermente migliorato (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28.2.2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 pag. 1972).

                                  In particolare è stata rivista la sistematica degli articoli relativi ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

 

                                  Al riguardo cfr. DTF 131 V 286 consid. 2.1

 

                                  Anche la quarta revisione della LADI del 19 marzo 2011, in vigore dal 1° aprile 2011, non ha apportato sostanziali modifiche ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

 

                                  La giurisprudenza relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, sviluppata prima della terza revisione della LADI, resta, dunque, sempre applicabile (cfr. DLA 2005 pag. 280 seg.).

 

                          2.4.  Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale: TF), in una decisione del 10 settembre 1997, pubblicata in SVR 1998 ALV Nr. 12, pag. 37, ha stabilito che qualora la precedente istanza sia ingiustamente entrata nel merito di un rimedio giuridico, il Tribunale federale delle assicurazioni annulla la decisione di tale istanza ed accerta che non si può entrare nel merito del rimedio giuridico in mancanza di un presupposto processuale.

                                  Se un ufficio del lavoro pronuncia la sospensione del diritto alle indennità poiché l’assicurato ha disatteso le istruzioni del competente ufficio del lavoro di frequentare un corso di perfezionamento, nell’ambito dell’esame della decisione in merito ai giorni di sospensione va esaminata pure la questione di sapere se le istruzioni furono date a ragione. Se però le istruzioni dell’ufficio del lavoro vengono esaminate a titolo preliminare in questo procedimento, non vi è interesse degno di protezione a che le istruzioni volte a frequentare un corso di perfezionamento possano essere impugnate a titolo indipendente.

 

                                  Nel caso di specie si trattava di statuire su una decisione di un Tribunale cantonale che era entrato nel merito di un ricorso, inoltrato da un assicurato, contro una decisione che lo obbligava a frequentare un corso.

 

                                  Il Tribunale cantonale era entrato nel merito ritenendo che altrimenti non si sarebbe mai potuto stabilire se, in casi analoghi, l’obbligo di frequentare il corso fosse o meno giustificato.

                                  In quell’occasione il TFA ha concluso che, a torto, l’autorità cantonale era entrata nel merito della vertenza e, in particolare, ha rilevato che:

 

" (...) Dieser Auffassung des kantonalen Gerichts kann nicht gefolgt werden. In der Verfügung vom 30. September 1996 wurde der Beschwerdeführer richtigerweise darauf hingewiesen, dass das Nichtbefolgen von Weisungen des Arbeitsamtes gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG i.V.m. Art. 45 Abs. 2 AVIV Kürzungen der Arbeitslosen-entschädigung in Form von Einstelltagen zur Folge habe. Die angeführten Gesetzbestimmungen gelangen zur Anwendung, wenn ein Versicherter entgegen der Weisung des Arbeitsamtes eine zumutbare Arbeit nicht annimmt. In beiden Fällen (Missachtung der Weisung, einen Kurs zu besuchen und Missachtung eine zumutbare Arbeit anzunehmen), hat die kantonale Amtstelle die Einstellung in der Bezugsberechtigung zu verfügen (Art 30 Abs. 2 AVIG). Gegen solche Verfügungen steht dem Versicherten nach Art. 100 AVIG der Beschwerdeweg offen. Im Rahmen eines Anfechtungsverfahrens, welches im Anschluss an den Erlass einer Einstellungsverfügung wegen Nichtannahme einer zumutbaren zugewiesenen Arbeit angestrengt wird, ist jeweils zu prüfen, ob die entsprechende Weisung des Arbeitsamtes rechtmässig, ob also namentlich die zugewiesene Arbeit zumutbar war. Gleiches gilt für Fälle wie den vorliegenden: Verfügt die kantonale Amtstelle eine Einstellung in der Bezugsberechtigung, weil der Versicherte die Weisung des zuständigen Arbeitsamtes, einen Weiterbildungskurs zu besuchen, missachtet hat, ist im Rahmen der Überprüfung der Verfügung über die Einstelltage insbesondere auch zu prüfen, ob die fragliche Weisung zu Recht ergangen ist. Es verhält sich demzufolge nicht so, dass im Falle des Nichteintretens auf die Beschwerde vom 3. Oktober 1996 nie ein Gerichtsentscheid zur Frage der Rechtmässigkeit der Weisung des KIGA vom 30. September 1996 hätte ergehen können. Das kantonale Gericht ist unter diesen Umständen zu Unrecht auf die Beschwerde eingetreten." (cfr. SVR 1998 ALV Nr. 12, consid. 3. d), pag. 38)

 

                                  Questa giurisprudenza è stata confermata in un’altra sentenza C 85/03 del 20 ottobre 2003, pubblicata in DLA 2004 pag. 282 seg., nella quale l'Alta Corte ha ribadito che un assicurato tenuto a seguire un corso di perfezionamento o a partecipare a un programma di occupazione temporanea non ha alcun interesse legittimo a contestare la relativa decisione di assegnazione. Se, ingiustificatamente, egli non si conforma a questa decisione, il suo diritto all'indennità viene sospeso. Soltanto dopo che egli avrà interposto ricorso contro la decisione di sospensione, il Tribunale verificherà, a titolo pregiudiziale, se l'assegnazione al corso o al programma di occupazione temporanea sia stata pronunciata a giusta ragione.

 

                                  In proposito cfr. pure STFA C 49/02 del 2 luglio 2022 e STFA C 221/03 del 18 dicembre 2003.

 

                          2.5.  Nella Prassi LADI PML emessa dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) al p.to A80 figura peraltro:

 

" A80  L’assicurato che è stato assegnato a un PML può fare

         opposizione soltanto contro la parte dell’assegnazione che riguarda le eventuali spese di trasporto e di vitto.

 

                                  Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_ 228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125.

 

                          2.6.  Nell’evenienza concreta, alla luce in particolare della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4.), il TCA deve concludere che, a ragione, l’amministrazione non è entrata nel merito dell’opposizione inoltrata dall’assicurata contro la decisione del 6 settembre 2023 con la quale le è stato assegnato un programma occupazionale temporaneo ai sensi dell’art. 64a cpv. 1 lett. a LADI.

                                  Un’opposizione può, infatti, essere interposta soltanto contro un'eventuale sanzione inflitta a seguito della mancata partecipazione o dell’abbandono del provvedimento inerente al mercato del lavoro.

 

                                  Un assicurato può, invece, contestare le prestazioni fornitegli durante la frequentazione della misura inerente al mercato del lavoro, alla quale accetta comunque di partecipare (cfr. STFA del 6 dicembre 1999 nella causa M.M.; STCA 38.2015.18 del 2 giugno 2015).

                               

                                  L'URC, nella sua decisione del 6 settembre 2023, ha del resto precisamente indicato che contro la stessa era possibile inoltrare opposizione scritta, ma solamente per le eventuali disposizioni riguardanti il riconoscimento del rimborso delle spese di viaggio, vitto, alloggio e materiale didattico (cfr. doc. 1=A3; consid. 1.2.).

 

                                  A titolo esemplificativo è utile osservare che con sentenza 38.2016.48 dell’8 settembre 2016 il TCA ha confermato l’irricevibilità dell’opposizione interposta da un assicurato contro il provvedimento con cui gli era stato assegnato un POT da luglio a novembre 2016.

                                  Con giudizio 38.2023.20 del 2 maggio 2023 questo Tribunale ha, altresì, stabilito che a ragione un URC aveva ritenuto irricevibile l’opposizione del 1° marzo 2023 inoltrata da un’assicurata contro la decisione di assegnazione di un POT al 70% che si sarebbe svolto dal 1° marzo al 31 maggio 2023 e che l’interessata aveva comunque iniziato a frequentare.

 

                                  Stante quanto precede, la decisione su opposizione del 14 settembre 2023 deve essere confermata.

                               

                          2.7.  A titolo abbondanziale giova ad ogni modo rilevare che l’art. 64a cpv. 2 prevede che l’art. 16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a un’occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.

                                 

                                  Nel caso di programmi d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo ex art. 64a cpv. 1 lett. a LADI, il legislatore non ha, pertanto, voluto che si tenga conto di tutti i criteri fissati all'art. 16 cpv. 2 LADI (ad esempio alla lett. b: “non tiene convenientemente conto delle capacità e dell’attività precedente dell’assicurato” e alla lett. d “compromette considerevolmente la rioccupazione dell’assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli”), ma soltanto di quello dell'art. 16 cpv. 2 lett. c (cfr. art. 64a cpv. 2 LADI; STF 8C_384/2018 del 23 agosto 2018 consid. 3.2.; STF 8C_878/2008 del 25 giugno 2009; STF 8C-577/2011 del 31 agosto 2012 e STF 8C_265/2012 del 16 aprile 2013).

 

                                  Ne discende che un programma d’occupazione temporaneo non va ritenuto adeguato unicamente qualora - considerandolo ad ogni modo nella sua interezza - non sia conforme all’età, alla situazione personale o allo stato di salute dell’assicurato (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI; cfr. STF 8C_471/2020 del 6 ottobre 2020 consid. 4.2.; STF 8C_384/2018 del 23 agosto 2018; STFA 8C_202/2008, 8C_206/2008 del 4 febbraio 2009; STFA C 274/04 del 29 marzo 2005; STFA C 269/04 del 12 aprile 2005; STFA C 279/03 del 30 settembre 2005; STCA 38.2020.42 del 25 gennaio 2021).

 

                                  Al riguardo cfr. pure STF 8C_27/2023 del 5 giugno 2023 concernente un assicurato che si occupava anche della cura di un figlio e che è stato sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per 23 giorni per non essersi tempestivamente annunciato presso l’organizzatore del POT assegnatogli.

                                 

                                  Per un caso riguardante, per contro, il rifiuto, nell’ottobre 2021, di un’occupazione da parte di un’assicurata madre di due figlie nate nel 2000 e nel 2003 cfr. STF 8C_687/2022 del 17 aprile 2023, pubblicata in DLA 2023 N. 6 pag. 193 segg.

 

                          2.8.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  L’oggetto della lite sottoposta all’esame di questo Tribunale concerne la ricevibilità o meno dell’opposizione interposta contro la decisione del 6 settembre 2023 relativa all’assegnazione di un programma occupazionale temporaneo all’assicurata da parte dell’URC.

                                  In casu la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA non merita di particolari approfondimenti.

                                  Qualora si volesse considerare quale lite di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede l’applicazione.

                                  Anche nel caso in cui la causa non riguardi delle prestazioni, non verrebbero comunque imposte spese.

                                  In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

 

                                  Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

 

                                  In proposito cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107.

 

                                  Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.20 del 2 maggio 2023 consid. 2.8.; STCA 38.2022.74 del 22 dicembre 2022 consid. 2.11. e STCA 38.2021.71 del 25 ottobre 2021 consid. 2.8., come pure STCA 38.2022.83 del 16 febbraio 2023 consid. 2.7.; STCA 38.2022.89 del 24 gennaio 2023 consid. 2.8.; STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021 consid. 2.8.).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti