Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
38.2023.57

 

rs

Lugano

15 gennaio 2024        

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 9 ottobre 2023 di

 

 

RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 7 settembre 2023 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  Con decisione su opposizione del 7 settembre 2023 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la precedente decisione del 15 giugno 2023 (cfr. doc. 303) con la quale ha negato a RI 1 –annunciatosi per il collocamento presso l’Ufficio regionale di collocamento di __________ il 10 febbraio 2023 con effetto dal 1° marzo 2023, dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 284) – il diritto all’indennità di disoccupazione, ritenendo che il medesimo, da un lato, non potesse essere considerato residente in Svizzera, dall’altro, fosse da qualificare quale vero frontaliere.

                                  L’amministrazione ha rilevato:

 

" (…)

2.     Dalla documentazione agli atti, dall’opposizione e successivi accertamenti, si constata quanto segue:

-        Il Signor RI 1 ha un’abitazione di proprietà in Inghilterra

-        La moglie ed il figlio vivono in Inghilterra

-        Il qui opponente ha affermato di recarsi in Inghilterra presso la sua famiglia ogni due settimane prima dell’iscrizione in disoccupazione, mentre due/tre volte alla settimana da quando è iscritto in disoccupazione

-        In Svizzera vive presso un appartamento, condiviso con un amico

 

3.     Applicando l’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (STF 8C_794/2016 consid. 4.1), la Cassa deve pertanto concludere che l’opponente non ha particolari interessi personali né familiari in Ticino e ribadisce quanto già sostenuto nella sua decisione qui impugnata ed in particolare che il centro delle relazioni personali del Signor RI 1 si trova in Inghilterra, dove vive la moglie ed il figlio, con il quale conserva il rapporto più stretto.

In Inghilterra il qui opponente risulta proprietario di un’abitazione, mentre in Svizzera convive con il proprietario dell’appartamento.

La Svizzera non può essere considerata il luogo in cui si trova la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale, la quale esige come terza condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192).

Di conseguenza sotto questo profilo la decisione della Cassa è corretta e merita conferma.

 

4.     Visto quanto precede, tenendo anche conto della sua situazione famigliare complessiva (immobile di proprietà in Inghilterra, moglie e figlio in Inghilterra), a mente della Cassa è verosimile che l’assicurato rientri in Inghilterra almeno una volta alla settimana, come dichiarato da parte sua.

Di conseguenza, la Cassa ritiene che il Signor RI 1 possa essere considerato un vero frontaliere ai sensi del diritto internazionale. (…)” (Doc. A1)

 

                          1.2.  Contro la decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, il 9 ottobre 2023, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della stessa e il pieno riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° marzo al 23 agosto 2023 (cfr. doc. I pag. 8).

 

                                  A sostegno della propria pretesa la parte ricorrente ha segnatamente addotto che già nel corso del periodo di impiego a __________ la famiglia di RI 1 risiedeva nel Regno Unito, dove il medesimo si recava con una certa regolarità per trascorrere alcuni giorni e periodi di ferie con la moglie e il figlio __________, nato nel 2010, presso la dimora famigliare di proprietà a __________.

                                  È stato precisato che l’insorgente, quando si è ritrovato senza lavoro, è sì rientrato più di frequente nel Regno Unito, tuttavia ha sempre mantenuto il centro di interessi a __________, luogo in cui ha continuato a essere residente, a far fronte ai suoi oneri fiscali e a cercare una nuova attività professionale, effettuando svariati colloqui di lavoro e presentando diverse domande di impiego.

                                  L’avv. RA 1, per conto del ricorrente, ha inoltre affermato, da un lato, che quest’ultimo si recava regolarmente a __________ per intrattenere la sua rete sociale, composta di diversi amici che svolgono una professione simile alla sua con i medesimi interessi, colleghi e potenziali datori di lavoro. In proposito sono stati elencati dei nominativi di persone con le quali l’assicurato aveva - sia nel periodo in cui era impiegato in Svizzera che quando si è trovato in disoccupazione - solide relazioni professionali e di amicizia che gli hanno permesso di tessere una rete sociale di una certa caratura e livello.

                                  Dall’altro, che __________ è il centro degli interessi della famiglia di RI 1, ma non il suo che è a __________. Al riguardo è stato spiegato che l’assicurato e la moglie si sono trasferiti anni fa nel Regno Unito per motivi di lavoro e non perché quello fosse il loro reale centro di interessi per ogni campo della vita, come pure che, quando il medesimo si è recato a __________ per lavorare, la sua famiglia è rimasta a __________, soprattutto per permettere al figlio di continuare la scuola lì, dove la moglie è attiva quale consulente in un’importante società di audit.

                                  La parte ricorrente ha sottolineato che per la famiglia di RI 1, __________ era una meta perfetta per trasferirsi e che questa era la loro intenzione una volta terminata la scuola primaria da parte di __________.

                                  Il rappresentante dell’insorgente ha asserito che è chiaramente logico che l’assicurato, a seguito del licenziamento, sia rimasto per alcuni periodi più lunghi a __________, visto che ha dovuto rimettere in sesto le idee per preparare il dossier di richiesta di impiego nel modo più completo possibile e che, non riuscendo a trovare un posto di lavoro a lui confacente in Ticino e in Svizzera, si è adoperato per cercare lavoro nei Paesi confinanti e nel Regno Unito. Buona parte dei Paesi in cui poteva cercare lavoro erano d’altronde più facilmente raggiungibili da __________, con i suoi molteplici aeroporti, che non da __________. L’insorgente non aveva, però, l’intenzione di stabilirsi nel Regno Unito per proseguire la sua vita, bensì solo per non essere di peso alla Cassa.

                                  È stato aggiunto che l’assicurato, dopo il licenziamento, avendo più tempo, si è recato a __________ più spesso, anche per trascorrere qualche giorno di vacanza con la famiglia, quando non era impegnata con il lavoro e la scuola.

                                  La parte ricorrente ha puntualizzato che l’assicurato ha deciso di vivere in Ticino in un appartamento con un suo amico, semplicemente perché vi era stata l’occasione per entrambi di condividere le spese di un’abitazione molto bella e accogliente, così da non dovere intaccare troppo i suoi beni e non essere troppo di peso sulla moglie (cfr. doc. I).

 

                          1.3.  Nella sua risposta del 31 ottobre 2023 la Cassa ha proposto di respingere l’impugnativa, ribadendo in particolare che il centro delle relazioni personali di RI 1 resta presso la moglie e il figlio all’estero. Al riguardo l’amministrazione ha evidenziato che “(…) durante il periodo estivo 2023 l’insorgente ha diretto la propria posta all’indirizzo di __________ (cfr. email 13 agosto 2023 inviato dall’assicurato alla Cassa), che durante il periodo di disoccupazione egli si recava in Ticino (da __________) sia per trovare lavoro che per visitare gli amici ma che per il tempo rimanente dimorava presso la propria abitazione con la sua famiglia nel Regno Unito, che in data 24 luglio 2023, l’Ufficio regionale di collocamento gli ha notificato una decisione di sanzione per non aver comprovato ricerche di lavoro per il mese di giugno 2023. (…)” (cfr. doc. III pag. 4-5).

                                  La Cassa ha concluso asserendo che, in applicazione dell’abituale criterio della verosimiglianza preponderante, il ricorrente nemmeno aveva più l’intenzione di conservare una residenza effettiva in Svizzera (cfr. doc. III pag. 5).

 

                          1.4.  Il 3 novembre 2023 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Esse, nonostante la proroga concessa alla parte ricorrente su sua richiesta (cfr. doc. V; VI), sono rimaste silenti.

 

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se RI 1 abbia diritto, oppure no, alle indennità di disoccupazione dal 1° marzo al 19 agosto 2023 (e non al 23 agosto come richiesto nel petitum del ricorso; cfr. doc. i pag. 8), ritenuto che dal 20 agosto 2023 il suo nominativo è stato annullato dalla banca dati COLSTA, avendo reperito un nuovo impiego quale “__________” a __________ (cfr. doc. 47; 44; I pag. 7; III pag. 5).

 

                          2.2.  Nel ricorso l’insorgente ha fatto innanzitutto valere, perlomeno implicitamente, la violazione dell’obbligo di motivare la decisione su opposizione del 7 settembre 2023, e quindi una lesione del diritto di essere sentito da parte dell’amministrazione (cfr. doc. I pag. 7).

 

                                  Il diritto di essere sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a influire sul giudizio (cfr. 8C_532/2022 del 17 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_293/2021 del 1° marzo 2023 consid. 6.1.; STF 8C_673/2021 del 24 marzo 2022 consid. 2.2.; STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid, 5.2.2.; STF 9C_660/2020 del 20 luglio 2021 consid. 4.2.; STF 8C_754/2018 del 7 marzo 2019 consid. 6.2.; STF 9C_603/2015 del 15 aprile 2016 consid. 5.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.).

 

                                  Nella presente fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, questa Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione della decisione su opposizione del 7 settembre 2023, atteso che da quest’ultima emergono chiaramente le ragioni per le quali la Cassa ha negato al ricorrente il diritto alle indennità di disoccupazione, e meglio poiché, da un lato, non ha la residenza in Svizzera ex art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, visto che il centro delle sue relazioni personali non è in Svizzera, bensì nel Regno Unito dove abitano la moglie e il figlio.

                                  Dall’altro, dal profilo del diritto internazionale il medesimo deve essere considerato quale vero frontaliere, per cui la domanda di prestazioni di disoccupazione va inoltrata al suo Stato di residenza (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

                               

                                  Del resto l’insorgente, rappresentato da un avvocato (cfr. doc. I), ha potuto rendersi conto della portata della decisione su opposizione emessa nei suoi confronti, visto che l'ha impugnata dinanzi a questo Tribunale.

 

                                  Pertanto la decisione su opposizione del 7 settembre 2023 non risulta carente nella motivazione.

 

                          2.3.  Uno dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).

 

                                  Questo concetto di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di prestazioni, esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali (cfr. STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3., pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63). In tal senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (cfr. STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1.; STF 8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

 

                                  Al riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.1.; 4.2. e STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 3.; STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 2.

 

                                  In una sentenza pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag. 227 il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8 LADI stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale anche per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si applicano anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le legislazioni nazionali a farlo. Se, in quella situazione, l’assicurato non risiede in Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della Confederazione.

 

                                  In una sentenza 8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72 del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato frontaliere vero, argomentando:

 

" (…) che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,

che in modo particolare la Corte cantonale ha accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,

che il ricorrente si limita a evocare genericamente in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi e diplomi conseguiti in Svizzera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia mai effettuati. (…)”

 

                                  Con sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero. Si trattava di un ricorrente nato a __________, che all'età di tre anni si era trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a __________ in un appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel fine settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio in Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come pure tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni personali, era in Italia.  

 

                                  In un’altra sentenza 8C_163/2019 del 5 agosto 2019, massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254, l’Alta Corte ha confermato la STCA 38.2018.7 del 28 gennaio 2019 aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero.

                                  Si trattava di un assicurato di nazionalità italiana, in possesso di un permesso B rilasciato nel gennaio 2013, nonché di un permesso C da novembre 2017 e la cui famiglia – composta della moglie e di tre figli minorenni – abitava in Italia (in una villetta di proprietà) vicino all’appartamento dei suoceri dove, in prima battuta, ha dichiarato di recarsi una volta alla settimana e che, non avendovi la residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non aveva diritto a percepire le indennità di disoccupazione in Svizzera a decorrere dal 1° luglio 2017.

 

                                  In una sentenza 8C_326/2020 del 4 agosto 2020, pubblicata in DLA 2020 N. 12 pag. 377 e seg., l'Alta Corte, nel caso di un assicurato titolare di un permesso B la cui famiglia viveva in Spagna, ha ribadito che il diritto all’indennità di disoccupazione presuppone, tra l’altro, che la persona assicurata risieda in Svizzera, che la nozione di residenza non è da intendersi nel senso di domicilio secondo il diritto civile (art. 23 e segg. CC), ma come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Il Tribunale federale ha dunque confermato che, dal profilo della LADI, è richiesto che l’assicurato risieda effettivamente in Svizzera, abbia l’intenzione di continuare a risiedervi e che vi abbia contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali (consid. 3).

 

                                  A tale riguardo cfr. STF 8C_380/2020 del 24 settembre 2020, pubblicata in DLA 2021 N. 1 pag. 83 e segg.

 

                                  Con giudizio 8C_632/2020 dell’8 giugno 2021 - nel caso di un assicurato che prima ha riferito di essersi trasferito all’estero nel gennaio 2019, dove aveva acquistato con la propria compagna un’abitazione nella quale quest’ultima si era trasferita e risiedeva, e che, poi, ha affermato di aver traslocato il mese successivo presso i genitori della donna, nel Canton Ginevra, dove disponeva gratuitamente di una camera - l’Alta Corte ha stabilito che la sua residenza si trovava all’estero. Il Tribunale federale, conformemente alla sua costante giurisprudenza ha infatti ritenuto determinante, malgrado l’assicurato avesse una fitta rete di relazioni personali in Svizzera, dove, non da ultimo, risiedeva il figlio nei confronti del quale, però, il ricorrente esercitava i propri diritti di visita regolarmente all’estero, il centro d’interessi di quest’ultimo. Esso in concreto coincideva con il luogo in cui abitava la compagna dall’assicurato e quindi all’estero (cfr. consid. 5.1.).

                                                                  

                                  Con sentenza 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 il Tribunale federale ha respinto il ricorso presentato da un assicurato contro la STCA 38.2021.86 del 7 febbraio 2022 e ha confermato la rilevanza, nella valutazione della residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, della condizione relativa al centro degli interessi personali, stabilendo che, in quel caso, il centro delle relazioni personali dell’interessato si trovava in Italia, ove risiedeva la moglie (la quale, nonostante fosse stato asserito che era previsto che avrebbe raggiunto il marito in Svizzera, nel periodo determinante non poteva viaggiare a causa di motivi di salute e delle restrizioni di movimento imposte dalla pandemia di Covid) e dove egli si recava quasi ogni fine settimana, come pure ogni volta che aveva le ferie. Il ricorrente non era, dunque, da considerarsi residente nel nostro Paese dove, nell’appartamento di tre e mezzo locali che locava, aveva costituito una dimora secondaria.

                                  L’Alta Corte ha in particolare sottolineato:

 

" 4.2.2. (…) la questione del luogo in cui si concentravano le relazioni personali del ricorrente deve essere esaminata sulla base dei fatti constatati e non sulla base di una situazione ipotetica, a prescindere dalle ragioni invocate. In ogni caso, non è stato arbitrario per il Tribunale cantonale considerare che tra maggio e ottobre 2021 il ricorrente aveva il centro dei suoi interessi personali in Italia, dove si recava quasi ogni fine settimana e ogni volta che aveva le ferie. 

(…).

 

4.2.4. (…)

È vero che, nel caso di coniugi che non hanno un luogo di residenza comune, il centro degli interessi personali di uno di essi può trovarsi nel luogo in cui lavora, se questo luogo è diverso da quello in cui vive l'altro coniuge. Se questo fosse stato il caso del ricorrente, egli non si sarebbe recato in Italia ogni fine settimana per stare con la moglie. Il Tribunale cantonale ha infine ritenuto che il centro delle relazioni personali del ricorrente era, per il periodo in questione, in Italia, perché era lì che trascorreva tutto il suo tempo libero. La circostanza che abbia raggiunto la moglie in un appartamento di sua proprietà non fa che avvalorare il fatto che il centro dei suoi interessi personali (rispetto a quelli professionali) era in Italia. Si tratta, inoltre, di criteri puramente oggettivi che sono stati dedotti dalle prove dei movimenti del ricorrente. In effetti, dai fatti accertati dal Tribunale cantonale risulta che tra maggio e ottobre 2021 il ricorrente è stato in Italia ogni fine settimana (ad eccezione delle settimane da 44 a 53 nel 2020 e delle settimane da 1 a 6 nel 2021 in cui non gli è stato possibile a causa delle restrizioni imposte dal Covid), a volte partendo già il giovedì sera e rientrando in Svizzera il lunedì successivo. Non sono arbitrarie le conclusioni del Tribunale cantonale secondo cui il centro delle sue relazioni personali era in Italia. 

(…).

 

4.2.6. Il ricorrente sostiene inoltre che, riconoscendo il suo diritto all'indennità di disoccupazione solo a partire dal momento in cui la moglie era domiciliata in Svizzera, la Cassa e il Tribunale cantonale avrebbero violato le disposizioni della LADI dal punto di vista della moglie, poiché per raggiungere il marito in Svizzera, ella avrebbe dovuto essere licenziata.  

Sia il ricorrente che la moglie sono liberi di scegliere la loro residenza comune o separata e il luogo delle rispettive attività professionali, ma non spetta al regime dell'assicurazione contro la disoccupazione assumersi le conseguenze delle loro scelte personali. Nel caso di specie, non è contestato che il ricorrente risiedesse effettivamente in Svizzera e vi avesse lavorato per diversi anni. Tuttavia, alla luce dei fatti accertati dal Tribunale cantonale, privi di arbitrarietà, esso ha potuto concludere senza violare il diritto federale che il centro degli interessi personali del ricorrente si trovava in Italia durante il periodo in questione.”.

 

                                  Infine, con giudizio 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023, il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 relativa al diniego del diritto a indennità di disoccupazione nei confronti di un assicurato a causa del mancato adempimento dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.

                                  La nostra Massima Istanza ha precisato che in effetti il centro delle relazioni personali del ricorrente si trovava in Italia, a Campione d’Italia, ove risiedeva in particolare la moglie e dove disponevano di un’abitazione spaziosa. Il medesimo non era, quindi, da considerarsi residente nel nostro Paese, dove era ospitato dalla figlia della propria consorte. Il TF ha rilevato che l’entità dei rapporti personali dell’assicurato con la figliastra non risultava peraltro essere mai stata specificata.

 

                                  Cfr. fra le tante anche STF 8C_703/2017 del 29 marzo 2018; STF 8C_157/2016 del 24 marzo 2016; STCA 38.2017.43 del 25 ottobre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 62 pag. 282; STCA 38.2018.3 del 27 agosto 2018; STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019; STCA 38.2020.51 del 25 gennaio 2021; la STF 8C_177/2021 del 12 marzo 2021 e la STCA 38.2020.49 del 1° febbraio 2021; STCA 38.2020.74 del 15 marzo 2021, la STCA 38.2021.49 del 30 giugno 2021, la STCA 38.2021.82 del 5 ottobre 2021.

 

                          2.4.  Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che RI 1 (1975), cittadino italiano in possesso di un permesso B di dimora UE/AELS rilasciato il 18 marzo 2019 e valido fino al 17 marzo 2024 (cfr. doc. 282; 283), ha conseguito la laurea in __________ presso l’Università __________ nel 1998 e nel 2003 ha ottenuto un dottorato presso lo stesso ateneo in __________ (cfr. doc. 287).

                                  Dopo aver lavorato dal 2004 al 2019 a __________ per __________ (2004-2007), __________ (2007-2009), __________ (2009-2013) e __________ (2013-2019), dal 2019 al 31 marzo 2021 è stato alle dipendenze di __________ a __________, come “__________” (cfr. doc. 286-287; 259).   

                                  Dal 1° aprile 2021 al 1° gennaio 2022 è stato attivo come indipendente per la __________ (cfr. doc. 209).

                                  Il 1° dicembre 2021 l’insorgente ha concluso sempre con la __________ un mandato di consulenza ai sensi degli art. 394 segg. CO con inizio il 1° gennaio 2022. L’onorario onnicomprensivo pattuito ammontava a fr. 1'500.-- mensili (cfr. doc. 314-315; 173-185; 187-196; 198-199; 201-203). L’attività è terminata il 31 maggio 2023 (cfr. doc. 208; 207).

                                  Il 1° gennaio 2022 egli ha pure iniziato a lavorare per __________ (la cui ragione sociale dal 1° luglio 2023 è stata cambiata con la denominazione __________; cfr. doc. 66; estratto RC reperibile nel sito www.zefix.ch) quale “__________”, in virtù di un contratto di durata indeterminata che prevedeva un salario annuo lordo di fr. 69'000.-- e un orario di lavoro standard di 40 ore settimanali (cfr. doc. 246-247).

                                  La SA ha disdetto il contratto di impiego il 30 dicembre 2022 con effetto dal 28 febbraio 2023 a causa di una riorganizzazione aziendale (cfr. doc. 233; 231).

 

                                  L’assicurato, il 10 febbraio 2023, si è iscritto in disoccupazione a partire dal 1° marzo 2023, dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 284; 222).

 

                                  Dall’attestato del datore di lavoro del 17 aprile 2023 emerge che la durata normale del lavoro dell’assicurato era di 10 ore settimanali (la durata normale del lavoro nell’azienda era di 40 ore settimanali) e che l’ultimo salario mensile percepito corrispondeva a fr. 1'720.-- (cfr. doc. 231-232).

 

                                  In effetti il ricorrente, il 16 maggio 2023, ha dichiarato che “a partire dall’inizio del 2023, ho svolto poche ore per __________ (n.d.r.: __________) (…)” (cfr. doc. 207).

 

                                  Il 10 giugno 2023 l’assicurato ha risposto al “Questionario - Residenza e centro degli interessi in Svizzera”, indicando segnatamente di essere proprietario di un’abitazione a __________ (__________) dove abitano la moglie e il figlio, nato nel 2010 (cfr. consid. 1.2.).

                                  Egli ha precisato di vivere in Ticino in un appartamento sito in __________ di 120 m2, con terrazzo, due camere da letto, due bagni e ampio salone con cucina, che condivide con un amico, proprietario dello stesso, il quale, possedendo altri immobili, ad esempio a __________, non lo occupa regolarmente e gli ha offerto ospitalità nel periodo di ricerca d’impiego.

                                  Inoltre l’insorgente ha asserito di aver soggiornato all’estero prima dell’iscrizione in disoccupazione “un weekend ogni 2 settimane” al fine di “visitare mio figlio a __________”, mentre dal giorno dell’iscrizione in disoccupazione “2-3 volte” settimanalmente (cfr. doc. 99-102).

 

                                  Con decisione del 15 giugno 2023 la Cassa gli ha negato il diritto a indennità di disoccupazione dal 1° marzo 2023, in quanto, dal profilo del diritto interno, la residenza del medesimo si situa nel Regno Unito dove vivono le persone con le quali ha il rapporto più stretto, ossia i propri familiari. Secondo la parte resistente, poi, dal profilo del diritto internazionale l’assicurato non può essere parificato a un falso frontaliere, poiché, avendo confermato in sede di audizione di rientrare settimanalmente in Inghilterra, egli deve essere considerato quale vero frontaliere (cfr. doc. 303).

 

                                  RI 1 ha interposto opposizione il 7 luglio 2023, rilevando di trovare umiliante di dover ancora provare la sua residenza dopo quattro anni di lavoro e di contributi in Svizzera. Egli ha affermato, da un lato, che la scelta di risiedere presso una persona che gli ha offerto ospitalità è dettata dalla necessità di ridurre il consumo di liquidità in un periodo di pressione economica. Dall’altro, che il fatto di viaggiare regolarmente da e verso l’Inghilterra da quando ha iniziato a lavorare in Ticino nel 2019 non gli ha impedito di concentrare la sua vita professionale e la crescita delle sue relazioni personali in Svizzera.

                                  L’assicurato ha concluso asserendo che “(…) il centro dei miei guadagni, e quindi della mia attività lavorativa e personale, sia __________ dal 2019” (cfr. doc. 92-93).

 

                                  Il 24 luglio 2023 l’URC ha sospeso il ricorrente per cinque giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per non avere svolto alcuna ricerca di lavoro nel mese di giugno 2023 (cfr. doc. 69).

 

                                  La Cassa, l’8 agosto 2023, ha posto all’assicurato alcuni quesiti, inviando il relativo scritto all’indirizzo di __________, __________ (cfr. doc. 65), tuttavia il plico postale è stato ritrasmesso al mittente, in quanto non poteva essere spedito all’estero, e meglio a __________ (cfr. doc. 62; 64).

                                  Interpellato al riguardo dalla parte resistente il 13 agosto 2023 tramite un messaggio di posta elettronica (cfr. doc. 62), RI 1, lo stesso giorno, ha indicato che “in realtà ho ridiretto la posta al mio indirizzo di __________ per il periodo estivo”, che l’indirizzo di __________ era rimasto il medesimo in __________ e che “per accelerare i tempi (dato che nei prossimi 10 giorni sarò in Inghilterra), vi chiederei di usare direttamente il mio indirizzo di __________: __________” (cfr. doc. 62).

 

                                  Il 14 agosto 2023 la Cassa ha inviato uno scritto all’assicurato al suo recapito di __________ con il quale gli ha trasmesso copia della lettera dell’8 agosto 2023 e della busta, invitandolo a voler prendere posizione in merito entro il termine di quindici giorni (cfr. doc. 54).

 

                                  Il ricorrente ha dato seguito agli scritti dell’8 e del 14 agosto 2023 tramite un messaggio di posta elettronica del 7 settembre 2023, in cui ha precisato che da quando vive e lavora a __________, ovvero da marzo 2019, ha potuto maturare una serie di relazioni che lo legano professionalmente e socialmente alla città. Al riguardo ha elencato dieci nominativi di colleghi, spesso poi diventati amici, frequentati regolarmente in questi anni per ragioni professionali e personali. Egli ha pure allegato copia di una mailing list di colleghi e clienti basati in Ticino e incontrati sistematicamente per discutere gli aspetti tecnici di un determinato prodotto sul quale ha lavorato in __________.

                                  L’assicurato ha specificato che a livello personale ha avuto modo di conoscere e frequentare anche molte persone al di fuori dell’ambito professionale, come ad esempio i gestori di vari locali della città (__________, __________, __________, __________, ecc.) e amici conosciuti e frequentati al di fuori del mondo della finanza, in particolare un avvocato, un fiduciario e un consulente.

                                  L’insorgente ha in seguito dichiarato di essere rientrato in Inghilterra presso la sua abitazione regolarmente nei fine settimana (non tutti) fino al periodo della disoccupazione, impegni di lavoro permettendo. Dopo l’iscrizione in disoccupazione ha passato alcuni periodi a __________ tornando nel Regno Unito con la regolarità precedente (ovvero tendenzialmente nel fine settimana), ma trascorrendovi anche una/due settimane - intensificando le ricerche di impiego su __________ e all’estero - o viaggiando in altri Paesi (Italia, Francia) in connessione alle ricerche di lavoro.

                                  Il medesimo ha puntualizzato che i suoi familiari hanno vissuto con lui a __________ per un periodo di alcuni mesi e che considerano il Ticino come una destinazione per la famiglia quando suo figlio avrà completato la scuola primaria.

                                  L’assicurato ha, infine, affermato di mai avere posseduto azioni della __________, ma di essere stato membro del CdA, carica da cui non ha dimissionato per cercare di utilizzarla come leva per recuperare gli stipendi arretrati. Per lo stesso motivo egli ha mantenuto il ruolo di membro del CdA con firma collettiva a due in seno alla __________, ragione sociale in cui è stata cambiata la __________ dal 1° luglio 2023, della quale non possiede azioni (cfr. doc. 33-35; 66; estratto RC).

 

                                  Nel frattempo, e meglio il 31 agosto 2023, l’URC ha annullato il nominativo dell’assicurato dalla banca dati COLSTA quale persona in cerca di impiego a far tempo dal 20 agosto 2023, avendo reperito un’occupazione dal 21 agosto 2023 quale “__________” presso __________ a __________ (cfr. doc. 47; 44).

 

                                  Con decisione su opposizione del 7 settembre 2023 la Cassa ha confermato il precedente provvedimento del 15 giugno 2023, evidenziando che il centro delle relazioni personali dell’insorgente si trova nel Regno Unito, dove vivono la moglie e il figlio, e che il medesimo può essere considerato un vero frontaliere ai sensi del diritto internazionale (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

 

                          2.5.  Chiamata a pronunciarsi, questa Corte ritiene utile ribadire che, dal profilo del diritto interno, un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.3.). Da tali presupposti deriva che è di fatto esclusa la possibilità di avere contemporaneamente più di un domicilio (cfr. STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.).

                                  Giova, altresì, evidenziare che la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non è sufficiente (cfr. STF 8C_326/2020 del 4 agosto 2020 consid. 3; STF 8C_280/2019 del 5 settembre 2019 consid. 3.1.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1., massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254).

                                  Secondo l’Alta Corte l’accento va posto sulle proprie relazioni personali in Svizzera (cfr. 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, consid. 5.3., massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

 

                                  Inoltre va osservato che, secondo la giurisprudenza federale, la nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. consid. 2.1.; DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.).

 

                                  In una sentenza 8C_703/2017 del 29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente pagarvi le imposte non è determinante se altri indizi consentono di concludere all’esistenza di una residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 2).

 

                                  Al riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.1.; 4.2. e STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 3, citate sopra.

 

                                  Con giudizio 8C_380/2020 del 24 settembre 2020 l’Alta Corte ha peraltro confermato il concetto di residenza secondo la LADI, sottolineando che questo presupposto non deve essere adempiuto soltanto quando si realizza il caso di assicurazione (cioè quando viene aperto il termine quadro), bensì deve valere durante tutto il periodo per il quale vengono pretese le prestazioni.

 

                                  In concreto, come visto (cfr. consid. 2.4.), la moglie di RI 1, __________, cittadina britannica (cfr. doc. 213), e il figlio, __________, nato nel 2010 (cfr. doc. 281), vivono a __________ in un’abitazione di proprietà del ricorrente. Nella capitale del Regno Unito, dove la famiglia RI 1 si è trasferita anni fa, la moglie è attiva professionalmente quale consulente in un’importante società di audit e il figlio frequenta la scuola (cfr. consid. 1.2.).

                                  L’assicurato, del resto, ha dichiarato, da una parte, di essere rientrato a __________ regolarmente nei fine settimana - anche se non in tutti - prima della disoccupazione. Dall’altra, che nel periodo successivo all’annuncio per il collocamento si è recato nel Regno Unito con la regolarità precedente (ossia tendenzialmente nei fine settimana), trascorrendovi però anche una o due settimane.

                                  Al riguardo va evidenziato che il 13 agosto 2023 l’insorgente ha indicato alla Cassa, alla quale era stata ritornata una lettera inviatagli a __________ l’8 agosto 2023 (cfr. doc. 65; 62; 64), di aver fatto rispedire nel periodo estivo la posta a lui destinata al suo indirizzo di __________ (cfr. doc. 62).

                                  I genitori dell’assicurato vivono, invece, in Italia in provincia di __________ in un’abitazione di loro proprietà (cfr. doc. 100).

 

                                  In Ticino, d’altro canto, il ricorrente disponeva a __________, in __________, unicamente di un appartamento condiviso, benché ampio, con un amico, il quale, sebbene non lo occupasse regolarmente, né è comunque il proprietario e gli ha offerto ospitalità (cfr. doc. 99; 102).

                                  L’insorgente ha indicato che la scelta di abitare presso l’amico era dettata dalla necessità di ridurre il consumo di liquidità, e quindi le spese, in un periodo di pressione economica e di incertezza, come è il periodo di disoccupazione (cfr. doc. 92; I pag. 7).

                                  Tuttavia dall’estratto relativo all’insorgente del sistema informatico concernente la banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino (cfr. Legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione, RL 144.100) emerge che RI 1 ha risieduto in __________ dal 18 marzo 2019, ossia da quando è giunto in Svizzera da __________ per iniziare a lavorare presso __________ (cfr. consid. 2.4.).

 

                                  In simili condizioni, il TCA deve concludere che nel periodo in questione (1° marzo - 19 agosto 2023; cfr. consid. 2.1.) il centro degli interessi personali, soprattutto quelli familiari, dell’insorgente, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V 51 consid. 5.1.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), era nel Regno Unito, e meglio a __________, dove risiedono la moglie e il figlio minorenne.

                                  Il ricorrente non ha, infatti, concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.3.), la quale esige, come visto sopra, quale terza condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.3.; STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3.; pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi”).

                                  Terza condizione per valutare la residenza nel nostro Paese, quella appena indicata, che non è da ritenersi meno importante delle altre. In tal senso, si veda la recente sentenza STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022, già citata in precedenza (cfr. consid. 2.3.).

 

                                  Il centro delle relazioni professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).

 

                                  Il ricorrente stesso, nell’opposizione, ha affermato che il “(…) il centro dei miei guadagni, e quindi della mia attività lavorativa e personale, sia __________ dal 2019” (cfr. doc. 93; consid. 2.4.), sottolineando così piuttosto l’aspetto professionale della sua residenza in Svizzera.

 

                                  Al riguardo è utile osservare che ai fini della risoluzione della vertenza si rivela ininfluente il fatto che l’assicurato abbia degli amici e dei conoscenti in Ticino (cfr. doc. I; 33-35; 93; consid. 1.2.; 2.4.). Non è infatti certamente escluso intrattenere dei rapporti di amicizia in uno Stato differente da quello in cui si risiede. Al riguardo giova ricordare che l’Alta Corte nella DTF 133 V 137 consid. 4.5., menzionata sopra, ha stabilito che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera per creare il centro delle proprie relazioni personali nel nostro Paese.

 

                                  In proposito cfr. pure STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.2.1. (cfr. consid. 2.3.).

 

                                  Nemmeno è di ausilio al ricorrente l’asserzione secondo cui “per la famiglia di RI 1 __________ era una meta perfetta per trasferirsi e che questa era la loro intenzione una volta terminata la scuola primaria da parte di __________” (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

                                  Anche volendo ammettere che l’assicurato intendeva stabilirsi in Svizzera con la famiglia il centro dei suoi interessi personali nel periodo determinante per la vertenza (1° marzo - 19 agosto 2023; cfr. consid. 2.1.) era a __________ dove a quel momento risiedevano la moglie e il figlio, i quali, visto il desiderio dei genitori di continuare a mandare __________ a scuola nel Regno Unito, non si sarebbero comunque ancora trasferiti (cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.2.2., menzionata al consid. 2.3.).

 

                                  Non va, infine, dimenticato che l’assicurato ha lasciato definitivamente la Svizzera nell’agosto 2023, quando ha reperito una nuova occupazione a __________ (cfr. doc. 44).

 

                                  A ragione, dunque, nella decisione su opposizione del 7 settembre 2023 la Cassa ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non è nel caso di specie realizzato (cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022, già menzionata; STF 8C_632/2020 dell’8 giugno 2021; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, già citata e con cui è stata confermata la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017; STCA 38.2023.43 del 28 agosto 2023; STCA 38.2022.47 del 19 settembre 2022, pubblicata in RtiD I-2023 N. 77 pag. 406 segg.; STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019; STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016; STCA 38.2015.49 del 18 aprile 2016).

 

                          2.6.  Vista la conclusione alla quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se l’assicurato possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage”, Schulthess Editions Romandes, Ginevra-Zurigo-Basilea, 2014, pag. 683 n. 24).

 

                                  Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (cfr. DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315, con riferimenti [RS 0.142.112.681]).

                                  Fino al 31 marzo 2012 le parti contraenti, in virtù dell'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, applicavano tra di loro il Regolamento (CEE) n. 1408/71 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98) relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, concernente le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinviava, alla lett. a, all'ALC e a questi due Regolamenti di coordinamento (cfr. SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).

 

                                  Una decisione del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti avrebbero applicato tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV Nr. 9; DTF 140 V 98 consid. 5.2) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

 

                                  Il Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (cfr. DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).

 

                                  Questi regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 343 e 345; RS 0831.109.268.1; cfr. B. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

 

                                  L’art. 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.

 

                                  In materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; Rubin, op.cit., pag. 683).

                                  Per quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole differenti.

                                  Secondo l’art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero» qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

 

                                  In effetti viene considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 176: “(…) dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco ricorda giustamente che il predetto Regolamento è applicabile a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del diritto della polizia degli stranieri). (…)”).

 

                                  Gli assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza, sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.”; cfr. Rubin, op.cit., pag. 683).

 

                                  Nella STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha ricordato che la possibilità dei frontalieri in disoccupazione completa di porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività è una “(…) facoltà (e non un obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento (DTF 142 V 590 consid. 4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32).” 

                                  Da notare che i costi per il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e quello di residenza (cfr. Rubin, op. cit., pag. 684: “L’institution suisse rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art. 65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16 novembre 2013 ad un’interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di disoccupazione dei frontalieri”: “Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica il Regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati, delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a seconda della durata del rapporto di lavoro individuale)”).

 

                          2.7.  In una sentenza pubblicata in DTF 142 V 590 il Tribunale federale ha considerato frontaliera un’assicurata di nazionalità svizzera domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra, dove disponeva di una camera, a dormire al massimo una o due volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine en France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du règlement”). In effetti, avuto riguardo delle situazioni familiare e abitativa (in Francia aveva acquistato una casa) della ricorrente, il suo statuto fiscale particolare e la circostanza che ella in passato avesse dimorato a lungo in Svizzera, dove esercitava il suo lavoro, non sono atti a creare una residenza in Svizzera a norma dell'art. 65 del Regolamento n. 883/2004 e dell'art. 11 del Regolamento n. 987/2009.

 

                                  In applicazione delle disposizioni del Regolamento sopra citate, con sentenza 38.2014.51 del 15 dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari.

 

                                  Al riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5., già menzionata, che ha avallato la STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 con la quale un assicurato era stato ritenuto frontaliere vero; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, già menzionata; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, che ha confermato la STCA 38.2015.6 del 25 giugno 2015 relativa a un vero frontaliere; STCA 38.2021.82 del 22 novembre 2021; STCA 38.2021.49 del 30 agosto 2021; STCA 38.2020.49 del 1° febbraio 2021, il cui ricorso all’Alta Corte è stato ritenuto inammissibile nella sentenza 8C_177/2021 del 12 marzo 2021 e citato da Daniele Cattaneo, “COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin”, in: Assurances sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, pag. 181 – 209 (186-187); STCA 38.2015.9 del 15 giugno 2015, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con giudizio 8C_521/2015 del 9 settembre 2015; STCA 38.2014.51 del 15 dicembre 2014.

 

                          2.8.  Il Regolamento (CE) 883/2004 prevede inoltre all’art. 65 par. 2 terza frase che il disoccupato diverso dal lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto (cfr. Rubin, op.cit. pag. 683).

 

                                  Questa disposizione regola la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza in uno Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che non sono dei lavoratori frontalieri.

 

                                  Questi assicurati hanno un diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato e quello in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).

 

                                  Il Tribunale federale ha stabilito che della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010; decisione U2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 12 giugno 2009 riguardante il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 883/2004 di cui la Svizzera tiene conto dal 1° aprile 2012, la quale non fornisce in ogni caso un elenco esaustivo dei beneficiari (cfr. Circolare ID 883 emessa dalla SECO il 1° giugno 2016 p.to A31)).

 

                                  Con sentenza 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022, pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63, già citata sopra, la nostra Massima Istanza ha statuito che i falsi frontalieri secondo l'art. 65 n. 2 terza frase del Regolamento n. 883/ 2004 hanno diritto in caso di disoccupazione completa alle prestazioni dello Stato dove hanno lavorato per l'ultima volta, nella misura in cui non tornano nel proprio Stato di domicilio e in quest'ultimo Stato non si mettono a disposizione del collocamento. I falsi frontalieri, che erano occupati in Svizzera e hanno la loro residenza all'estero, possono in queste condizioni scegliere se essi desiderano far valere il loro diritto all'indennità di disoccupazione in Svizzera (consid. 5.3).

                                  In quel caso di specie il TF ha confermato l’operato del Tribunale cantonale del Vallese che aveva riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione ad un assicurato, al beneficio di un permesso L, che, dalla sua entrata in Svizzera nell’aprile 2019 all’annuncio per il collocamento nel novembre 2019, aveva lavorato (senza alcuna precisazione circa i giorni e gli orari di lavoro; da un’affermazione dell’assicurato risultante dalla sentenza del Tribunale cantonale del Vallese S1 21 16 del 25 maggio 2021 consid. C formulata nel ricorso davanti a tale autorità, secondo cui trascorreva ogni fine settimana in Svizzera, sembrerebbe, però, emergere implicitamente che il ricorrente non lavorasse nei fine settimana) nel settore edile (presso un datore di lavoro che l’aveva poi riassunto per la stagione seguente da marzo 2020), alloggiando in una camera presa in locazione dal datore di lavoro vicino al cantiere e la cui famiglia (moglie e tre figli) risiedeva in Italia a un’ora e mezza di auto (che però era a disposizione della moglie), rispettivamente tre ore di treno.

                                  L’Alta Corte ha deciso che la questione di sapere se la Corte cantonale avesse violato il diritto federale stabilendo che il ricorrente viveva per la maggior parte del tempo in Svizzera e che qui aveva il centro dei suoi interessi personali non necessitava di essere chiarita definitivamente. In effetti l’assicurato, visto che non rientrava in Italia almeno una volta alla settimana bensì occasionalmente, non era un vero frontaliere, ma doveva essere qualificato, quale falso frontaliere con diritto di opzione tra le prestazioni dello Stato in cui aveva lavorato e quello in cui risiedeva.

                                  Il Tribunale federale ha precisato che l’esigenza della residenza in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv.1 lett. c LADI decade per i falsi frontalieri che fanno valere il diritto alle prestazioni di disoccupazione in Svizzera. L’assicurato in questione si era del resto messo a disposizione senza riserve per un collocamento in Svizzera, effettuava ricerche di lavoro più volte alla settimana e di conseguenza manteneva stretti rapporti con il mercato del lavoro svizzero. La riassunzione nel 2020, in vista già al momento dell’annuncio in disoccupazione, dimostrava altresì che egli voleva continuare a essere attivo in Svizzera e che rinunciava a un rientro nel suo Stato di residenza.

                                  L’Alta Corte ha statuito che, pertanto, non andava determinato se gli organi di applicazione della LADI avessero violato l’art. 27 LPGA. Risultava comunque che l’amministrazione non aveva reso attento il ricorrente del diritto di scelta in qualità di falso frontaliere.

 

                          2.9.  In relazione più specificatamente alla giurisprudenza di questo Tribunale va evidenziato che lo statuto di lavoratore falso frontaliere è stato riconosciuto da questa Corte nelle sentenze 38.2015.30 del 20 novembre 2015, menzionata sopra, e STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015 relative ad assicurati con permesso B che sono stati attivi in Svizzera uno come caposquadra minatore dal 2010 al 2013, l’altro quale carpentiere dal 2011 al 2014 presso il medesimo cantiere e alloggiavano nelle baracche del cantiere.

 

                                  Al riguardo cfr. pure STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015, già citata sopra.

 

                                  Anche con sentenza 38.2015.39 del 9 marzo 2016 questo Tribunale ha qualificato quale lavoratrice falsa frontaliera un’assicurata al beneficio di un permesso tipo L e attiva quale cuoca in virtù di contratti d’impiego di durata determinata in ambito turistico, ciò che implicava, perlomeno nell’alta stagione, un impegno lavorativo nei giorni feriali e nei giorni festivi, impedendole il rientro regolare nel suo Stato di residenza.

 

                                  In una sentenza 38.2016.15 del 12 luglio 2016, questo Tribunale ha negato che un assicurato che lavorava in Svizzera e la cui famiglia abitava in Italia in una casa di proprietà fosse un vero frontaliere e l’ha considerato un falso frontaliere, in quanto la sua situazione (presso una società di impieghi temporanei che talvolta lo occupavano anche durante i fine settimana) era assimilabile a quella dei lavoratori stagionali.

 

                                  Pure con la STCA 38.2020.53 del 14 dicembre 2020 questo Tribunale ha riconosciuto ad un assicurato la qualità di frontaliere “non vero” avendo egli lavorato, negli ultimi cinque anni, a bordo di una nave, mantenendo sempre la propria residenza nel nostro Cantone, dove tornava regolarmente tra una crociera e l’altra e stabilito che questi aveva, pertanto, il diritto di esercitare il diritto di opzione tra lo Stato di lavoro e quello di residenza, ciò che egli ha fatto iscrivendosi agli organi dell’assicurazione contro la disoccupazione nel nostro Cantone.

 

                                  Il TCA, in un giudizio 38.2021.30 del 30 agosto 2021, dopo aver constatato, da un lato, che l’assicurato (pizzaiolo presso un campeggio al beneficio di contratti di durata determinata) aveva dichiarato di rientrare in Italia dalla propria famiglia (a 46 km dal suo luogo di lavoro) una volta al mese, dall’altro, che gli erano stati pagati diversi giorni liberi non goduti sull’arco dell’intero rapporto di lavoro, ha rinviato gli atti alla Sezione del lavoro per appurare i giorni e gli orari di lavoro, come pure se il medesimo avesse dimorato effettivamente in Svizzera nel periodo di disoccupazione e decidere se si trattasse di un falso frontaliere.

 

                                  Con sentenza 38.2022.22 del 16 agosto 2022, pubblicata in RtiD I-2023 N. 76 pag. 395 segg., nel caso di un assicurato che ha lavorato come operaio edile tramite agenzie di collocamento e prestito del personale in virtù di contratti di missione per attività temporanee svolgendo giornate lavorative nei giorni feriali di 6, 8, 8.50 o 9 ore al giorno, considerando in particolare che la sua residenza all’estero, e meglio in Sicilia, non gli permetteva, nonostante il sabato e la domenica non lavorasse, di rientrare frequentemente presso la sua famiglia, questa Corte ha ritenuto che la sua situazione era assimilabile a quella dei lavoratori stagionali il cui luogo di lavoro si trova in uno Stato differente rispetto a quello di residenza e che rientrano nella categoria dei falsi frontalieri che possono beneficiare del diritto di opzione, ossia possono scegliere di mettersi a disposizione degli organi competenti in ambito di assicurazione contro la disoccupazione del Paese in cui hanno esercitato l’ultima attività lavorativa oppure del Paese di residenza. Il TCA, in quel caso, ha quindi accolto il ricorso presentato dall’interessato, ma, ritenuto che in concreto la documentazione agli atti non forniva indicazioni chiare circa la dimora effettiva in Svizzera dell’assicurato nel periodo a fare tempo dall’iscrizione in disoccupazione ha ritenuto che tale questione dovesse ancora essere approfondita dall’amministrazione, cui ha quindi rinviato gli atti.

 

                                  In una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782-784 e già citata al consid. 2.4, non è, per contro, stato ritenuto lavoratore falso frontaliere un assicurato, al beneficio di un permesso B dall’aprile 2012 e iscrittosi in disoccupazione da giugno 2013, che rivestiva una posizione dirigenziale (guadagno assicurato di fr. 9'625) con contratto di durata determinata (aprile 2012 - giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel dicembre 2012, dal prestare la propria attività lavorativa. Egli, inoltre, aveva trascorso la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno 2013 all’estero.

 

                                  Neppure è stato riconosciuto lo statuto di falso frontaliere nel giudizio 38.2015.44 del 18 maggio 2016 concernente un assicurato, in possesso di un permesso di dimora B dal 1° giugno 2012, che dall’aprile 2010 è stato legato – fino al licenziamento nel 2014 – alla stessa ditta in qualità dapprima di segretario e poi come responsabile di specifici settori tramite un contratto d’impiego di durata indeterminata che prevedeva una durata settimanale del lavoro di mediamente 42 ore suddivise in cinque giorni lavorativi.

 

                                  In una sentenza 38.2016.62 del 15 marzo 2017 il TCA ha concluso che non si era in presenza di un falso frontaliere nel caso di un assicurato che rientrava ogni quindici giorni in Italia, vista la tipologia del lavoro svolto (tagliapietre, lavoro in cava), la durata (per 12 anni presso la stessa ditta), il tipo di contratto (di durata indeterminata che lo occupava dal lunedì al venerdì).

                                  Nel giudizio 38.2019.51 dell’11 novembre 2019, già menzionato, relativo a un’assicurata ritenuta vera frontaliere, questa Corte ha rilevato che ad ogni modo, “anche volendola considerare, per pura ipotesi di lavoro, quale falsa frontaliera, non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo, visto che non ha comunque rinunciato a un rientro in Italia, suo Paese di residenza” dove ha reperito un lavoro circa sei mesi dopo il suo annuncio per il collocamento.

 

                                  Infine, in una sentenza 38.2022.47 del 19 settembre 2022, pubblicata in RtiD I-2023 N. 77 pag. 406 segg., il TCA, anche nell’ipotesi in cui quell’assicurato non fosse stato qualificato come vero frontaliere, ha lasciato insoluta la questione a sapere se gli dovesse, o meno, essere riconosciuto lo stato di falso frontaliere, ritenuto che quand’anche ciò fosse stato il caso, egli non avrebbe potuto trarre alcun vantaggio al riguardo, visto che non aveva comunque rinunciato a un rientro in Italia, suo Paese di residenza, dove aveva altresì iniziato a svolgere una nuova attività lavorativa.

 

                                  In proposito cfr. STCA 38.2022.72 del 16 gennaio 2023; 38.2021.82 del 22 novembre 2021; STCA 38.2021.30 del 30 agosto 2021.

 

                        2.10.  Nella presente fattispecie la parte resistente ha considerato l’assicurato quale vero frontaliere, in quanto è verosimile che il medesimo rientrasse nel Regno Unito almeno una volta alla settimana (cfr. doc. 303; A1).

 

                                  Il ricorrente ha, però, affermato, il 10 giugno 2023, compilando il “Questionario - residenza e centro degli interessi in Svizzera”, di essere tornato a __________ nel periodo antecedente alla disoccupazione “un weekend ogni 2 settimane” (cfr. doc. 100; consid. 2.4.).

                                  È vero che il 7 settembre 2023, rispondendo a dei quesiti postigli dalla Cassa, egli ha precisato di essere rientrato in Inghilterra presso la sua abitazione, fino al periodo della disoccupazione, regolarmente nei fine settimana.

                                  È altrettanto vero, tuttavia, che il medesimo ha specificato che non tornava tutti i fine settimana (cfr. doc. 34, consid. 2.4.).

                                  Per quanto concerne il lasso di tempo successivo all’iscrizione all’URC, l’assicurato ha dichiarato di aver trascorso alcuni periodi a __________, tornando nel Regno Unito con la regolarità precedente (ovvero tendenzialmente nel fine settimana), ma trascorrendovi anche una - due settimane - intensificando le ricerche di impiego su __________ e all’estero - o viaggiando in altri Paesi (cfr. doc. 34; consid. 2.4.).

                                  La questione relativa alla frequenza con la quale l’assicurato rientrava a __________ non merita in ogni caso di ulteriori approfondimenti, poiché, anche volendo considerare che dal profilo del diritto internazionale l’insorgente non è un vero frontaliere che si recava nel Regno Unito almeno una volta alla settimana, l’esito della lite non è comunque quello da lui auspicato, come verrà meglio esposto nei prossimi considerandi.

 

                        2.11.  In concreto l’assicurato, in possesso di un permesso B (cfr. consid. 2.4.), ha lavorato in Svizzera dal marzo 2019 nel settore della finanza (cfr. doc. 34; consid. 2.4.), beneficiando da ultimo di un contratto di durata indeterminata concluso con __________ il 1° dicembre 2021 con effetto dal 1° gennaio 2022 che prevedeva un orario di lavoro standard di 40 ore settimanali (cfr. doc. 246-252).

 

                                  In Ticino egli alloggiava a __________ ospitato da un amico nell’appartamento di proprietà di quest’ultimo, mentre la moglie e il figlio vivevano a __________, dove il ricorrente ha dichiarato di recarsi, quando lavorava, regolarmente, ma non tutti i fine settimana, a seconda degli impegni di lavoro (cfr. doc. 34).

 

                                  Ne discende, anche alla luce della più recente giurisprudenza federale (cfr. STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022, pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63, riassunta al consid. 2.8., che ha confermato il riconoscimento delle indennità di disoccupazione quale falso frontaliere, dopo alcuni mesi di attività in Svizzera nel settore dell’edilizia, a un assicurato in possesso di un permesso L che alloggiava in una camera presa in locazione dal datore di lavoro, con moglie e figli in Italia a tre ore di treno e che aveva rinunciato a un rientro nel suo Stato di residenza), occorre chiedersi se il ricorrente, considerando la sua residenza nel Regno Unito (cfr. consid. 2.5.; in proposito va osservato che il Tribunale federale ha stabilito che nelle relazioni euro-internazionali in materia di sicurezza sociale il domicilio viene determinato dal luogo in cui si trova il centro principale degli interessi; cfr. il consid. 4.3.3. della STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata in DTF 133 V 367; Patricia Usinger-Egger, Ausgewählte Rechtsfragen des Arbeitslosenversicherungsrechts im Verhältnis Schweiz-EU, in: Thomas Gächter [editore], Das europäische Koordinationsrecht der sozialen Sicherheit und die Schweiz, Erfahrungen und Perspektiven, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag. 37 e 39, note 24 e 38), vada trattato quale lavoratore falso frontaliere (cfr. consid. 2.8.-2.9.).

                                  Al riguardo cfr. pure STCA 38.2022.22 del 16 agosto 2022, pubblicata in RtiD I-2023 N. 76 pag. 395 segg. e STCA 38.2022.47 del 19 settembre 2022, pubblicata in RtiD I-2023 N. 77 pag. 406 segg., menzionate al consid. 2.8.

 

                                  Nel caso in esame, però, tale quesito può restare insoluto, poiché l’insorgente, quand’anche vada ritenuto quale falso frontaliere, non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo, visto che non ha comunque rinunciato a un rientro nel Regno Unito, suo Paese di residenza, dove del resto a __________ nell’agosto 2023 ha iniziato a svolgere una nuova attività lavorativa, come dichiarato dal medesimo (cfr. doc. 44; consid. 2.1.; 2.4.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 7.7., massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, menzionata sopracitata: “(…) Quand'anche dovesse essere considerato falso frontaliere non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo. Dall'art. 65 comma 2 terza frase del Regolamento n. 883/2004 alla persona che si trova in disoccupazione, la quale non è frontaliere ("falso frontaliere"; "unechter Grenzgänger"), a cui ancora è permesso un diritto di opzione, il ricorrente non può far derivare alcunché, siccome, come è anche stato ampiamente dimostrato dalla Corte cantonale (consid. 5.2, 5.3 e 7.6), non ha rinunciato a un rientro nel suo paese di residenza (sentenza citata 8C_60/2016 consid. 4.2.2 con riferimenti) (…)”; STF 8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 4.2.2.: “(…) Der Beschwerdeführer wendet sich gegen den ihm zuerkannten Status eines Grenzgängers. Doch selbst wenn er nicht als echter Grenzgänger behandelt würde, ergäbe sich daraus nichts zu seinen Gunsten. Denn aus dem in Art. 65 Abs. 2 Satz 3 der Verordnung 883/2004 dem Arbeitslosen, der kein Grenzgänger ist ("unechter Grenzgänger"), noch zugebilligten Wahlrecht, vermag der Beschwerdeführer deshalb nichts abzuleiten, weil er nach dem zuvor Erwogenen gerade nicht auf eine Rückkehr in seinen Wohnmitgliedstaat (EU-Land F.________) verzichtet hat (vgl. dazu DERN, a.a.O., N. 19 f. zu Art. 65; FUCHS, a.a.O., N. 8 und 15 zu Art. 65; ARNO BOKELOH, Die soziale Sicherung der Grenzgänger, ZESAR 04.14 S. 172). (…)”; STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019 consid. 2.7.), a differenza dell’assicurato di cui alla STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022, pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63 (cfr. STCA 38.2022.47 del 19 settembre 2022 consid. 2.9., pubblicata in RtiD I-2023 N. 77 pag. 406 segg., già citata).

 

                                  Va, altresì, ricordato che il ricorrente, a partire dall’iscrizione in disoccupazione (cfr. consid. 2.9.), per sua stessa ammissione, si recava nel Regno Unito tendenzialmente nei fine settimana, restandovi poi per periodi più lunghi, di una o due settimane (cfr. consid. 2.4.) e che il medesimo, nel periodo estivo 2023, aveva incaricato la Posta di rispedire a __________ le lettere a lui indirizzate a __________, chiedendo anche alla Cassa di utilizzare direttamente il suo indirizzo di __________ (cfr. doc. 62; consid. 2.4.).

                                  Anche dal profilo del diritto internazionale, dunque, va negato all’assicurato il diritto all’indennità di disoccupazione nel nostro Paese.

 

                       2.12.  Abbondanzialmente va osservato che, come già sottolineato da questa Corte in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 è indubbio che tale soluzione, ossia l’esclusione dal diritto alle indennità di disoccupazione in Svizzera, può risultare svantaggiosa per l’assicurato. Ciò deriva, tuttavia, dall’assenza di armonizzazione del livello delle prestazioni di sicurezza sociale a livello europeo (cfr. Daniele Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards croisé sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag. 90-91) e dalla scelta di porre a carico dei Paesi di residenza i lavoratori frontalieri in disoccupazione completa (sui motivi cfr. DTF 133 V 169, consid. 6.2-6.3 pag. 176-178).

                                  Su questo aspetto, Cueni, “Où les frontaliers sont-ils assurés” in La Vie économique 3/2021 pag. 10 seg., ricorda che:

 

" (…) Des efforts sont déployés depuis plusieurs années au sein de l’UE pour modifier les compétences en cas de chômage complet. Si le système change, c’est le pays où l’activité professionnelle était exercée qui versera l’allocation de chômage et non plus le pays de domicile. Les pays qui souhaitent cette réforme, comme la France ou le Portugal, sont en effet d’avis que c’est au pays qui perçoit les cotisations, donc à celui qui emploie les frontaliers, de verser les prestations. Les pays qui s’opposent à la réforme, notamment l’Allemagne et le Luxembourg, estiment en revanche que le versement des allocations de chômage doit rester du ressort du pays de domicile, auquel incombe aussi la réinsertion professionnelle de la personne concernée. Aucun accord n’a été trouvé pour le moment. (…).” (pag. 12).

 

Al riguardo giova segnalare che il 2 maggio 2023 il Consigliere federale Guy Parmelin, a proposito della mozione 21.3522 “No all’indennità di disoccupazione per i frontalieri UE da parte della Svizzera” depositata il 4 maggio 2021 dal gruppo dell’Unione democratica di Centro (“ll Consiglio federale è incaricato di indicare chiaramente all'Unione europea che la Svizzera non adotterà il cambiamento di responsabilità riguardo alle indennità di disoccupazione per i frontalieri previsto nell'ambito della revisione del regolamento dell'UE 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. La Svizzera deve respingere con determinazione il fatto che sia l'ultimo Stato d'impiego e non quello di residenza ad assumersi l'onere finanziario legato al pagamento delle indennità di disoccupazione. Il mandato negoziale deve essere formulato di conseguenza.”), ha auspicato, a nome del Consiglio federale, la reiezione della stessa da parte del Consiglio nazionale, affermando:

 

" Le Conseil fédéral a proposé le 18 août 2021 le rejet de la motion, car la procédure de réforme actuellement en cours dans l'Union européenne ne permet pas encore à la Suisse de se prononcer en connaissance de cause. Cet avis, par ailleurs identique à celui du 15 mai 2019 en réponse à la motion 19.3032 de la même teneur, est toujours valable.
En effet, l'Union européenne tente depuis plusieurs années de modifier la teneur du règlement de l'Union européenne no 883/2004, toutefois les modifications sont controversées et les Etats membres n'ont pas réussi jusqu'à présent à trouver un accord. Lors de la dernière séance du groupe de travail du 29 mars 2023, la proposition de compromis présentée par la présidence suédoise n'a pas trouvé le quorum nécessaire pour être approuvée.
En conséquence, en l'absence de texte définitif ainsi que d'une offre de reprise dans les accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, l'établissement d'un mandat de négociation à ce sujet apparaît comme prématuré.
Le Conseil fédéral suit attentivement l'évolution du dossier. Il ne manquera pas d'informer le Parlement le moment venu.
(…)”

                                  Il 2 maggio 2023 il Consiglio nazionale ha respinto la mozione (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=60549).

 

                                        Per inciso va rilevato che nella sua seduta del 15 dicembre 2023 il Consiglio federale ha approvato il progetto di mandato negoziale con l’Unione europea (UE). Quest’ultimo contiene le linee guida dei negoziati che avranno inizio dopo l’approvazione definitiva del mandato al termine delle consultazioni del Parlamento e dei Cantoni. ll principale obiettivo dell’Esecutivo è stabilizzare e ampliare la via bilaterale con l’UE (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-99463.html).

 

                        2.13.  La parte ricorrente, nell’impugnativa, ha indicato quali prove l’audizione di alcuni testi, persone con le quali “il signor RI 1 intratteneva solide relazioni sia dal punto di vista professionale che pure di amicizia che gli ha permesso di tessere una rete sociale di una certa caratura e livello (…)” (cfr. doc. I pag. 4).

 

                                  Questa Corte, considerato che i documenti già presenti all’incarto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, ritiene che l’assunzione di ulteriori prove non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.

 

                                  Di conseguenza in casu si prescinde dall’audizione dei testi proposti dall’insorgente (cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.2.1., già citata sopra).

                               

                                  A tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 9C_399/2021 del 20 luglio 2022 consid. 4.2.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

 

                        2.14.  Alla luce di tutto quanto esposto sopra, la decisione su opposizione emessa dalla Cassa il 7 settembre 2023, con cui al ricorrente è stato negato il diritto all’indennità di disoccupazione dal 1° marzo 2023, deve essere confermata.

 

                        2.15.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

 

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti