Incarto n.
38.2023.5

 

rs

Lugano

20 marzo 2023    

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 23 gennaio 2023 di

 

 

RI 1  

rappr. da:  RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 10 gennaio 2023 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  Con decisione su opposizione del 10 gennaio 2023 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la precedente decisione del 19 settembre 2022 (cfr. doc. 66-67) con la quale aveva respinto la domanda di indennità per insolvenza formulata da RI 1 il 12/15 settembre 2022 (cfr. doc. 70-71), in quanto occupava una posizione dirigenziale in seno alla __________ in qualità di amministratore unico (cfr. doc. A).

 

                          1.2.  Contro la decisione su opposizione RI 1, rappresentato da RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto che gli sia “riconosciuto il diritto alle indennità per insolvenza per il periodo massimo di mesi quattro”, facendo valere di mai avere avuto potere decisionale poiché è sempre stato il prestanome di RA 1 in funzione del contratto di mandato fiduciario stipulato il 31 gennaio 2019.

                                  Al riguardo è stato precisato:

 

" (…)

15.

Con il contratto di mandato fiduciario (doc. K) il ricorrente ha avuto un ruolo di semplice dipendente ai sensi dell’art. 319 e segg. CO.

Infatti è stato pattuito ed applicato:

Punto B)

… Gestione a titolo fiduciario delle azioni della __________

Punto C)

Il mandatario si preoccupa a sottoscrivere l’intero capitale azionario di frs. 100'000.- a nome proprio, ma per ordine e conto della parte mandante … E come dipendente.

Punto E)

Il mandatario assume la carica di Amministratore Unico e tale incarico sarà svolto a titolo fiduciario …

Art. 01

La funzione di amministratore unico sarà svolta in nome proprio, ma per ordine e conto del mandante (RA 1).

Art. 02

Il mandatario si impegna a esercitare le sue funzioni e il mandato esclusivamente in base a … Direttive di dettaglio

Art. 03

… Il Mandatario ha la facoltà di agire senza attendere istruzioni particolari quando ritiene che l’interesse della ditta sia preminente …

Art. 04

Il Mandatario conferma incondizionatamente e senza eccezione alcuna che le azioni sono di esclusiva proprietà della parte Mandante. Ogni utile, vantaggio e sopravvenienza derivante dalla gestione della suddetta ditta viene allibrato in bilancio annuale.

Art. 05

La remunerazione avviene secondo il contratto di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 319 e segg. del CO.

Art. 06

Nel mandato fiduciario sono comprese in particolare: la firma dei documenti descritti al superiore punto B) ed ogni documento necessario al funzionamento della ditta, compresa la firma dei contratti di lavoro subordinato. (…)” (Doc. I)

 

                          1.3.  Nella sua risposta del 10 febbraio 2023 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso con sostanzialmente i medesimi argomenti esposti nella decisione su opposizione del 10 gennaio 2023 (cfr. doc. III).

 

                          1.4.  Il 13 febbraio 2023 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

 

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa abbia negato al ricorrente il diritto a percepire indennità per insolvenza richieste nel settembre 2022 a seguito della sua posizione in seno alla __________.

 

                          2.2.  Ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 LADI:

 

" I lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d’esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all’indennità per insolvenza, se:

a.     il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure

b.     il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o

c.      hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali.”

 

                                  L’art. 51 cpv. 1 lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima revisione della LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.

 

                                  Il cpv. 2 di questa disposizione stabilisce, poi, che non hanno diritto all’indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente dell’azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell’azienda.

 

                                  Il contenuto dell’art. 51 cpv. 2 LADI è identico a quello dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

 

                                  In una decisione del 21 maggio 1997, pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 107, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha, tra l’altro, affermato che la giurisprudenza emanata relativamente all’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI è applicabile pure al diritto all’indennità per insolvenza di cui all’art. 51 LADI (cfr. anche STF 8C_242/2022 del 4 agosto 2022 consid. 3.2., pubblicata in DLA 2022 N. 13 pag. 433 segg.; STF 8C_412/2017 del 10 gennaio 2018 consid. 3.2., pubblicata in DLA 2018 N. 3 pag. 100 segg.).

 

                          2.3.  Secondo l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda.

 

                                  Questa normativa è stata introdotta nella legge per ovviare a possibili abusi in una situazione particolare "in cui gli interessi in gioco si sovrappongono" (cfr. Messaggio concernente una nuova legge federale su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980, Ed. separata pag. 62, Gerhards, “Kommentar...” Vol. I, pag. 408 no. 43; Beatrice Brügger, Die Kurzarbeitsentschädigung als arbeitslosenversicherungsrechtliche Präventivmassnahme, Berna 1993, pag. 37).

 

In una sentenza del 9 marzo 1987, pubblicata in DTF 113 V 74, il TFA ha precisato che, contrariamente alla giurisprudenza relativa al vecchio art. 31 cpv. 1 lett. c OADI, il diritto è escluso per le persone menzionate dall'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

 

                                  Con giudizio del 19 novembre 1994, pubblicato in DTF 120 V 521 e in SVR 1995 ALV Nr. 36, l’Alta Corte ha stabilito che, per giudicare se un dipendente, membro di un organo dirigente di un'impresa è escluso dal diritto all'indennità in virtù dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, bisogna determinare di quale potere decisionale egli dispone effettivamente, in funzione della struttura interna dell'azienda. Secondo la nostra Massima Istanza non è ammissibile rifiutare il diritto all'indennità a un dirigente per il solo motivo che egli è autorizzato a rappresentare la ditta con la sua firma ed è iscritto al registro di commercio. Nel caso che era chiamato ad esaminare il TFA ha così riconosciuto il diritto all'indennità a due vicedirettori, visto che le loro competenze erano limitate a certi settori tecnici.

 

                                  Le sentenze sopra menzionate sono poi state ulteriormente confermate dall’Alta Corte in una decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997 Nr. 23, pag. 130.

 

                                  Cfr. anche STF 8C_34/2021 dell’8 luglio 2021, pubblicata in SVR 2021 ALV Nr. 14 pag. 51 e STF 8C_412/2017 del 10 gennaio 2018 consid. 3.3., pubblicata in DLA 2018 Nr. 3 pag. 100 segg. riguardanti il diritto all’indennità per insolvenza.

 

                                  Nelle sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha stabilito che un dipendente membro del consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

 

                                  Per un membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è, pertanto, escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STF 8C_242/2022 del 4 agosto 2022 consid. 3.2., pubblicata in DLA 2022 Nr. 13 pag. 433 segg.; STF 8C_412/2017 del 10 gennaio 2018 consid. 3.3., pubblicata in DLA 2018 Nr. 3 pag. 100 segg. riguardante il diritto all’indennità per insolvenza e citata sopra; STFA C 160/05 del 24 gennaio 2006; STFA C 102/04 del 15 giugno 2005; STF 8C_838/2008 del 3 febbraio 2009; STF 8C_279/2010 del 8 giugno 2010).

 

                                  Sempre secondo la giurisprudenza federale la posizione di socio gerente di una Sagl (cfr. art. 809-818 CO) è equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e STFA C 71/01 del 30 agosto 2001; STF 8C_84/2008 del 3 marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.51 del 23 gennaio 2014; in un altro contesto cfr. pure la STF 9C_424/2016 del 26 gennaio 2017).

 

                                  Cfr. pure STF 8C_776/2011 del 14 novembre 2012; STF 8C_729/2014 del 18 novembre 2014.

 

                                  Con giudizio 8C_412/2017 del 10 gennaio 2018, pubblicato in DLA 2018 Nr. 3 pag. 100 segg., già citato sopra, il Tribunale federale, da un lato, ha ribadito che giusta l’art. 51 cpv. 2 LADI, analogamente all’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all’indennità per insolvenza le persone che, ad esempio in qualità di soci, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro. Dall’altro, facendo comunque riferimento all’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, ha evidenziato che è determinante il fatto che tale influsso riguardi il periodo di riscossione della prestazione. Secondo la giurisprudenza non occorre esaminare il singolo caso quando il potere decisionale significativo è già sancito dalla legge, come avviene nel caso di un socio di una Sagl.

 

                                  In una sentenza 8C_191/2014 del 4 giugno 2014 la nostra Massima Istanza ha stabilito, nel caso di una piccola impresa Sagl creata principalmente per continuare a impiegare l’assicurato in progetti di un’altra società, che può non essere sufficiente cancellarsi dal registro di commercio come socio o dirigente della Sagl per eludere quanto espresso nell’articolo 31 cpv. 3 lett. c LADI. L’assicurato in quella fattispecie non aveva diritto alle indennità per lavoro ridotto poiché, malgrado non rivestisse più una posizione ufficiale in seno alla Sagl, partecipava in modo determinante alle decisioni della Sagl nel senso di una persona esercitante un’attività analoga a quella di un datore di lavoro.

 

                          2.4.  In dottrina Boris Rubin, in “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014 pag. 427, a proposito dell’art. 51 cpv. 2 LADI, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

" 61 L'art. 51 al. 2 LACI a une teneur identique à celle de l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Les principes généraux dégagés par la jurisprudence relative à cette dernière disposition sont applicables par analogie (arrêt du 18 juin 2010 [8C_279/2010] consid. 2). Sur ces aspects: 31 N 40 ss.

En édictant l’al. 2 de l'art. 51 LACI, le législateur a voulu exclure d'une protection particulière les personnes en principe informées de la situation financière de l'entreprise en raison de leur statut ou des fonctions exercées (FF 1994 I p. 362). Toutefois, le fait de disposer, par exemple, d'un droit de regard sur la comptabilité n'est pas un indice suffisant d'influence décisionnelle et ne constitue pas un motif indépendant d'exclusion. Le comptable responsable serait sinon exclu d'office du droit à l'indemnité. Or, le comptable n'a souvent pas le pouvoir décisionnel d'un dirigeant. Pour qu'un employé puisse être exclu du droit, il faut qu'il ait pu prendre une part prépondérante à la formation de la volonté de la société, dans les domaines qui touchent à l'orientation, à l'étendue ou à la cessation de l'activité (arrêts du 24 janvier 2006 [C 160/05] consid. 5 et 6; 2 septembre 2003 [C 18/03] consid. 2).”

 

                                  A pag. 350 N. 41 in relazione all’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI Rubin ha indicato:

 

" 41 La possibilité d'engager la société ne suffit pas à entraîner l'exclusion du droit. C'est en principe l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes dans le cadre des rapports internes à l'entreprise qui détermine la possibilité de fixer les décisions ou de les influencer considérablement au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (ATF 120 V 521). La notion matérielle de l'organe dirigeant est déterminante (DTA 2009 p. 177). Divers indices peuvent être recueillis afin de déterminer la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise (10 N 24). Les membres du conseil d'administration, qui disposent ex lege du pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI, sont quant à eux exclus d'emblée du droit. C'est une exception (10 N 25). Les personnes qui, sans faire partie d'un organe dirigeant, ont néanmoins une influence considérable sur la marche de l'entreprise en raison de leur position de propriétaire (actionnaire, etc.), sont également exclues du droit (détails : 10 N 26).”

 

                          2.5.  Per completezza giova rilevare che in una sentenza 8C_621/2018 del 20 marzo 2019, pubblicata in DTF 145 V 200, DLA 2019 Nr. 5 pag. 177 e SVR 2019 ALV Nr. 5 pag. 17, il Tribunale federale, con riferimento per analogia all’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, ha negato il diritto all’indennità di disoccupazione ad un assicurato che deteneva il 12% delle quote di una Sagl.

                                  L’Alta Corte ha stabilito che l’influenza determinante di un socio di una Sagl secondo il diritto svizzero (con o senza funzione di gerente) risulta già di per sé dalla sua posizione di socio.

                                 

                                  In una sentenza 8C_433/2019 del 20 dicembre 2019, pubblicata in DLA 2020 Nr. 5 pag. 165 e SVR 2020 ALV Nr. 15 pag. 46, nonché commentata da E. Berger Götz “Anspruch der Aktionärin/des Aktionärs einer AG auf Arbeitslosenentschädigung” in SZS/RSAS 2020 pag. 101-103, il Tribunale federale ha stabilito, nel caso di un azionista di minoranza (25% delle azioni dal dicembre 2017) licenziato con effetto immediato dalla SA che lo impiegava dal settembre 2014 (dall’agosto 2014 all’agosto 2018 era membro del CdA con firma collettiva a due), che non esisteva un rischio di abuso.

                                  È stato precisato che dopo il ritiro dal CdA determinante non era la partecipazione finanziaria in seno alla società, bensì le circostanze concrete della fattispecie.

                                  In quell’occasione l’Alta Corte ha pure sottolineato le differenze rispetto al caso sfociato nella DTF 145 V 200, indicando che tra i soci di una Sagl e la società stessa, rispetto agli azionisti e la SA, esiste un legame più stretto, in quanto si tratta di una società di capitali di carattere personale. Nel caso della Sagl il rischio di abuso non può, perciò, essere escluso, in considerazione anche del pericolo di un’influenza reciproca tra i soci, neppure in caso di minima partecipazione finanziaria.

 

                                  In proposito cfr. STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022 consid. 2.8.; STCA 38.2020.36 del 29 ottobre 2020 consid. 2.1.

 

                          2.6.  Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti emerge che RI 1, nel dicembre 2018, è stato iscritto a Registro di commercio quale amministratore unico con diritto di firma individuale della __________, fondata nel dicembre 2018 e il cui scopo sociale è segnatamente “l’esercizio di un'impresa generale di pulizie, la fabbricazione, importazione, esportazione e la vendita all'ingrosso e al dettaglio in Svizzera e all'estero di detergenti, disinfettanti, sanificanti, carta, prodotti destinati al trattamento di superfici di ogni genere. (…)” (cfr. doc. 77: estratto RC anche reperibile al sito www.zefix.ch).

 

                                  Il ricorrente è altresì stato alle dipendenze della SA dal 1° marzo 2019 in qualità di consulente di vendita a tempo pieno con retribuzione di fr. 6'000.-- lordi al mese per dodici mensilità (cfr. doc. 96-98).

 

                                  Con scritto del 30 aprile 2022 l’insorgente ha sollecitato la ditta a pagargli gli stipendi arretrati secondo i conteggi salariali già inoltrati alla Cassa __________ negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, precisando che “in mancanza di quanto sopra non potrò essere presente in ditta” (cfr. doc. 82).

 

                                  Il 28 settembre 2022 il Pretore del Distretto di __________ ha pronunciato il fallimento della __________ a far tempo dal 29 settembre 2022 su istanza della società medesima (cfr. doc. 33; 79).

 

                                  Il ricorrente, nel frattempo, il 12/15 settembre 2022, ha inoltrato la propria domanda di indennità per insolvenza nella quale ha indicato che l’ultimo giorno di lavoro effettuato è stato il 31 agosto 2022 e che i suoi crediti salariali nei confronti della __________ ammontano all’importo totale di fr. 83’895.-- per salari relativi ai mesi da ottobre a dicembre 2021 a da gennaio ad agosto 2022 (cfr. doc. 70-71).

 

                                  Con decisione su opposizione del 10 gennaio 2023 la Cassa, confermando il proprio provvedimento del 19 settembre 2022 (cfr. doc. 66-67), ha negato all’insorgente il diritto alle indennità per insolvenza, poiché occupava una posizione analoga a quella di un datore di lavoro in seno alla __________, essendone l’amministratore unico con firma individuale (cfr. doc. A).

 

                          2.7.  Questa Corte, chiamata ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva che è incontestato che l’assicurato era, come del resto è tuttora (cfr. estratto RC), iscritto a Registro di commercio quale amministratore unico con diritto di firma individuale della __________.

 

                                  Di conseguenza, alla luce della giurisprudenza federale riprodotta al consid. 2.3., egli non può beneficiare dell’indennità per insolvenza.

 

                                  Secondo l'Alta Corte sono, infatti, decisivi gli oneri (obblighi e prerogative) che spettano ex lege a un membro del consiglio di amministrazione di una SA, al quale il diritto a prestazioni va negato senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate in seno alla società (cfr. consid. 2.3.; 2.4.).

 

                                  Il fatto che l’assicurato abbia addotto che la sua partecipazione finanziaria nella SA, come pure il suo ruolo di amministratore unici siano soltanto a titolo fiduciario (cfr. doc. I; consid. 1.2.), non è atto a sovvertire l’esito della presente vertenza.

 

                                  In effetti è vero che agli atti figura un “contratto di mandato fiduciario” concluso il 31 gennaio 2019 tra RA 1 e il ricorrente, definiti “mandante”, rispettivamente “mandatario”, da cui si evince, da un lato, che la parte mandante ha affidato alla parte mandataria la somma di fr. 100'000.-- per costituire la __________ che avrebbe avuto un capitale azionario di pari importo di f. 100'000.--. Al riguardo è stato precisato che “il mandatario si preoccupa di provvedere a sottoscrivere l’intero capitale azionario di CHF 100'000.-- della costituenda ditta __________ a nome proprio, ma per ordine e conto della parte mandante” e che “il mandatario conferma incondizionatamente e senza eccezione alcuna che le azioni sono di esclusiva proprietà del mandante” (cfr. doc. 56-57 p.ti A, C, art. 4)

                                  D’altro lato, risulta che la parte mandataria (ossia l’insorgente) ha assunto la carica di amministratore unico e che tale incarico sarebbe stato svolto a titolo fiduciario in nome proprio ma per ordine e conto del mandante, specificando che “il mandatario si impegna ad esercitare le sue funzioni ed il mandato esclusivamente in base ad eventuali direttive di dettaglio” (cfr. doc. 56-57 p.to E; art. 01, 02).

 

                                  È altrettanto vero, però, che la convenzione in questione prevede che “senza tuttavia esservi obbligato il Mandatario ha la facoltà di agire senza attendere le istruzioni particolari quando ritiene che l’interesse della ditta sia preminente” e che “considerata la piena autonomia gestionale del Mandatario (Fiduciario) questi è responsabile di eventuali danni” (cfr. doc. 57 art. 03, 11).

 

                                  In uno scritto del 20 gennaio 2022 indirizzato all’Ufficio esecuzioni di __________ RI 1 si è, peraltro, definito quale proprietario dell’azienda, indicando che “essendo titolare e unico amministratore della mia azienda non percepisco più la mensilità salariale, ma visto le notevoli difficoltà che anche la mia azienda sta affrontando negli ultimi anni causa (Covid-19)” e di non avere percepito indennità per lavoro ridotto essendo il proprietario della ditta (cfr. doc. 103).

 

                                  Pertanto, indipendentemente dalla circostanza che la partecipazione finanziaria dell’assicurato nella SA sembra effettivamente aver avuto luogo tramite il denaro affidatogli da RA 1 (va comunque osservato che secondo il diritto civile svizzero colui che detiene beni a titolo fiduciario deve essere considerato proprietario degli stessi a tutti gli effetti. Le azioni di una società, ad esempio, in possesso di una persona a titolo fiduciario appartengono giuridicamente a quest’ultima; cfr. STF 8C_642/2015 del 6 settembre 2016 consid. 6; STF 5A_629/2011 del 26 aprile 2012 consid. 5.1.; STF 9C_417/2010 del 21 ottobre 2010 consid. 4.1.1.; DTF 117 II 429 consid. 3b; DTF 107 III 103), dal profilo della gestione della società l’insorgente risulta rivestire la funzione di amministratore unico come da iscrizione a RC, non solo con facoltà di agire, quando ritiene che l’interesse della ditta sia preminente, senza attendere le istruzioni particolari (cfr. doc. 57 art. 03), ma pure con piena autonomia gestionale in relazione a cui può d’altronde essere ritenuto responsabile degli eventuali danni (cfr. doc. 57 art. 11).

 

                                  Del resto secondo il contratto di mandato fiduciario il mandatario si è impegnato a esercitare il suo mandato “esclusivamente in base a eventuali direttive di dettaglio” (cfr. art. 57 art. 2), ciò che implica che le indicazioni (eventuali) possono essere date oppure no. Esse sono, perciò, possibili ma non certe e comportano una libertà di azione a favore dell’insorgente, il quale non è strettamente vincolato da istruzioni.

 

                                  È, poi, utile evidenziare che l’Alta Corte, con giudizio C 224/06 del 3 ottobre 2007, ha accolto un ricorso della SECO inoltrato contro il giudizio del Tribunale amministrativo del Canton Vaud che aveva annullato la decisione su opposizione con cui la Cassa aveva negato a un’assicurata il diritto a indennità per insolvenza a causa del suo ruolo di membro del consiglio di amministrazione della SA, sua ultima datrice di lavoro.

                                  La nostra Massima Istanza ha stabilito che la richiesta di indennità per insolvenza dell’assicurata andava rifiutata, poiché, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale cantonale (quest’ultimo aveva considerato che l’assicurata non godesse di un reale potere decisionale in seno alla SA, siccome dominata da un investitore che era il vero avente diritto economico e proprietario delle azioni, mentre la stessa possedeva una sola azione nominativa di fr. 1'000 a titolo fiduciario e disponeva unicamente della firma collettiva a due), nel caso di un membro del consiglio di amministrazione che dispone ex lege di un potere determinante - come nel caso di un amministratore unico di una SA (cfr. consid. 2.3.; 2.4.) - non è necessario esaminare oltre l’effettiva estensione del suo potere decisionale.

 

                                  Inoltre con sentenza 8C_642/2015 del 6 settembre 2016, già menzionata sopra, il TF ha confermato il diniego del diritto a indennità per insolvenza nei confronti di una ricorrente che aveva concluso con il fratello un accordo fiduciario secondo cui lei deteneva il totale delle azioni della SA interamente liberate dal fratello (che non desiderava che il suo nome apparisse) ed era iscritta a RC quale direttrice generale con firma individuale.

                                  L’Alta Corte ha evidenziato che, benché dal contratto emergeva che l’insorgente non godesse di una completa indipendenza nell’esercizio della sua funzione, la sua posizione non era paragonabile al ruolo di un “uomo di paglia”, visto che era pienamente coinvolta nella gestione del personale e delle finanze.

 

                                  Dal canto suo il TCA, in una sentenza 38.2012.78 del 13 maggio 2013, ha negato il diritto all'indennità per insolvenza a un assicurato, iscritto a Registro di commercio quale socio e gerente con diritto di firma individuale, che deteneva una quota di fr. 110'000.-- su un capitale sociale di fr. 130'000.--. Questo Tribunale ha specificato che il medesimo, a prescindere dal fatto che avesse addotto che la sua partecipazione finanziaria nella società, come pure il suo ruolo di socio e gerente fossero soltanto a titolo fiduciario, rivestiva la funzione di socio e gerente senza riserve o limitazioni.

 

                                  In proposito cfr. pure STCA 38.2016.12 del 5 settembre 2016 consid. 2.7.; STCA 38.2012.69 del 9 gennaio 2013 consid. 2.7.; STCA 38.2007.9 del 24 maggio 2007 consid. 2.9.

 

                                  Per inciso giova rilevare che nell’ambito della responsabilità per il mancato pagamento dei contributi sociali giusta l’art. 52 LAVS l’amministratore non può validamente giustificarsi sostenendo di aver assunto la carica soltanto a titolo fiduciario e di non avere avuto l’effettivo potere di gestione della società (cfr. STF 9C_722/2015 del 31 maggio 2016 consid. 3.3.; STF 9C_417/2010 del 21 ottobre 2010; STF 9C_289/2009, 9C_292/2009, 9C_295/2009, 9C_297/2009, 9C_299/2009 del 19 maggio 2010 consid. 6.2.; STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 consid. 3.1.).

 

                                  Alla luce di tutto quanto esposto, occorre concludere che rettamente la Cassa ha negato al ricorrente il diritto alle indennità per insolvenza richieste il 12 settembre 2022.

 

                                  La decisione su opposizione del 10 gennaio 2023 deve, conseguentemente, essere confermata.

 

                          2.8.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA.

 

L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.78 del 16 gennaio 2023 consid. 2.7.; STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid. 2.17; STCA 38.2022.5 del 20 giugno 2022 consid. 2.17.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.).

 

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti