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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 20 novembre 2023 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 19 ottobre 2023 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 19 ottobre 2023 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato il proprio precedente provvedimento del 20 luglio 2023 (cfr. doc. 22) con il quale aveva negato a RI 1 il diritto all’indennità di disoccupazione a decorrere dal 5 maggio 2023, ritenendo che la riscossione dello stipendio per l’asserita attività presso la __________ (__________ in liquidazione dal 4 maggio 2023; cfr. estratto RC reperibile nel sito www.zefix.ch) di __________ non sia stata sufficientemente comprovata (cfr. doc. B).
1.2. Contro la decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della decisione su opposizione del 19 ottobre 2023 e il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. I pag. 6).
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente, dopo aver indicato, da un lato, di essere stato impiegato per la __________, che era attiva in particolare nel commercio di automobili di occasione, nonché di pezzi di ricambio e della quale era socio e gerente con diritto di firma individuale, dall’altro, che la procedura di fallimento della società, avviata a seguito dell’istanza di auto fallimento del 2 maggio 2023, è stata sospesa per mancanza di attivo con decisione del Pretore del Distretto di __________ del 22 giugno 2023, ha addotto di aver consegnato alla Cassa, tutta la documentazione necessaria e sufficiente a comprovare l’effettiva riscossione del salario. Al riguardo la parte ricorrente precisato di avere prodotto i certificati di salario 2021, 2022 e 2023, i conteggi stipendio per i mesi maggio 201 - aprile 2023, le decisioni di tassazioni per l’anno 2019 e 2020, la notifica di tassazione per l’anno 2021, come pure l’istanza di auto fallimento.
Per quanto concerne la richiesta della Cassa di consegnare i libri contabili (conto economico, conto cassa e contro stipendio) firmati da una fiduciaria, l’avv. RA 1, per conto del suo cliente, ha asserito che tale domanda non rappresenta un presupposto legale, non avendo una base legale sufficiente e non costituendo le direttive amministrative richiamate dalla Cassa delle norme giuridiche vincolanti.
La parte ricorrente ha puntualizzato che d’altronde la Sagl, la quale non era obbligata alla revisione ordinaria, né ad allestire un conto gruppo, con dichiarazione del 06.05.2011 aveva rinunciato esplicitamente alla revisione limitata, per cui non aveva nessun obbligo di sottoporre i propri libri contabili ad una fiduciaria per procedere con una revisione.
In proposito è stato altresì rilevato:
" (…)
15. Il ricorrente ritiene difatti che negare il diritto alle indennità di disoccupazione unicamente sulla base della mancata revisione dei libri contabili della ditta __________ e meglio con l’argomentazione secondo la quale “rinunciando alla revisione da una fiduciaria, l’assicurato deve subire le conseguenze dell’assenza di prove e il diritto delle indennità di disoccupazione deve essergli negato” (cfr. decisione impugnata 19.10.2023 consid. 34), imporrebbe a una ditta di prevedere obbligatoriamente la revisione dei conti da parte di una fiduciaria; ciò per evitare in futuro di non vedersi negare l’indennità di disoccupazione.
Questa richiesta, come riportato ai precedenti considerandi, non è prevista certamente dalla legge e rappresenterebbe dunque una richiesta illegale che non merita protezione in questa sede.
Si aggiunga poi che, anche qualora i libri contabili della ditta __________ fossero stati revisionati da parte di una fiduciaria, la richiesta della Cassa non sarebbe stata possibile da soddisfare da parte del ricorrente. Difatti, la contabilità può essere firmata dal gerente della società e la fiduciaria può nel caso effettuare una revisione, firmando di conseguenza i documenti. Tuttavia non ci sono fiduciarie che firmano i libri contabili di altre società. A ciò si deve oltretutto aggiungere che la revisione richiesta dalla Cassa non solo non sarebbe prevista obbligatoriamente dalla legge, ma causerebbe delle ulteriori (e inutili) spese.
16. Poi, la scelta della ditta __________ di rinunciare alla revisione limitata, per quanto ne dica la Cassa, non può gravare sul ricorrente il quale ha dimostrato mediante la documentazione agli atti e in particolare le dichiarazioni fiscali corredate dai certificati di salario ottenuti presso l’amministrazione fiscale di aver percepito effettivamente il salario.
Il ricorrente riconosce che la Cassa, avendo l’assicurato occupato in passato una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, deve procedere a verifiche più approfondite per quanto concerne il versamento degli stipendi. Tuttavia, la legge non prevede espressamente che vi siano gli estratti dei libri contabili forniti e firmati da una fiduciaria. Del resto quando il salario viene versato in contanti una dichiarazione fiscale, le ricevute di salario oppure gli estratti dei libri contabili forniti da una fiduciaria, possono essere accettati quali prova del versamento del salario. Questi requisiti non devono essere cumulativamente adempiuti dall’assicurato, ma alternativamente. Ciò che in concreto è stato comprovato dal ricorrente. (…)” (Doc. I pag. 5-6)
1.3. Nella sua risposta del 27 novembre 2023 la Cassa ha proposto di respingere l’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. La parte ricorrente, il 7 dicembre 2023, ha notificato, quali mezzi di prova, il richiamo dell’incarto della Cassa di disoccupazione, il richiamo dai rispettivi uffici di tassazione degli incarti relativi all’insorgente e al datore di lavoro e l’audizione dell’assicurato.
Inoltre è stata chiesta copia della distinta dei mezzi di prova prodotta dalla Cassa con la risposta (cfr. doc. V), che il TCA ha prontamente inviato all’avv. RA 1 (cfr. doc. VI).
1.5. Il doc V è stato trasmesso alla Cassa per conoscenza (cfr.doc. VII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto della lite è la questione di sapere se la Cassa, a ragione oppure no, abbia negato a RI 1 il diritto alle indennità di disoccupazione richieste dal 5 maggio 2023.
2.2. Un assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).
Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.
L'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi (cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
Ai fini dell’applicazione di tale articolo, non è necessario che il datore di lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito alla cassa di compensazione i contributi del salariato, non essendo un presupposto per il riconoscimento di un periodo contributivo ai sensi dell'art. 13 LADI (cfr. STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 7.1.; STF C 34/04 del 20 settembre 2004 consid. 1.3.; DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89).
In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte ha stabilito, precisando la propria giurisprudenza, che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne sono seguite) non deve essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.
In secondo luogo, allorché un assicurato non comprova di aver effettivamente percepito un salario, segnatamente in assenza di bonifici periodici di una remunerazione su un conto bancario o postale a suo nome, il diritto all’indennità di disoccupazione non potrà essergli negato in applicazione degli art. 8 cpv. 1 lett. e 13 LADI, a meno che venga stabilito che il medesimo ha rinunciato al salario relativo al lavoro effettuato.
Al riguardo cfr. anche STF 8C_297/2019 del 29 agosto 2019 consid. 5; STF 8C_749/2018 del 28 febbraio 2019 consid. 3.2.; DTF 133 V 515 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 e D. Cattaneo, “Nouvautés en matière d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social? Ed. Stämpfli SA, Berna 2009 pag. 76-79.
2.3. Secondo l’art. 23 cpv. 1 LADI è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.
In virtù e nell’ambito della delega legislativa, in particolare per quanto attiene al periodo di calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI).
Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).
Il periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).
Se il salario varia in seguito all'orario di lavoro usuale nel ramo, il guadagno assicurato è calcolato conformemente ai capoversi 1-3, al massimo tuttavia in base all'orario annuo medio convenuto contrattualmente (cfr. art. 37 cpv. 3bis OADI).
Il Consiglio federale ha pure stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13 cpv. 2 lett. b-d LADI, sono computati come periodi di contribuzione, è determinante il salario che l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr. art. 39 OADI).
L’art. 13 cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che sono computati quali periodi di contribuzione i periodi in cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3 LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi i contributi.
2.4. Per costante giurisprudenza, determinanti ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI sono i redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo (cfr. DTF 123 V 72 consid. 3; DLA 1995 Nr. 15 pag. 81 consid. 2c).
Il Tribunale federale, in una sentenza C 180/01 del 5 giugno 2002, pubblicata in DTF 128 V 189, ha confermato il principio secondo il quale il guadagno assicurato è stabilito in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo. Soltanto in casi eccezionali e giustificati il guadagno assicurato è determinato fondandosi sull'accordo salariale tra il datore di lavoro e il lavoratore. Più precisamente è possibile derogare al reddito effettivamente percepito unicamente qualora possa essere escluso un abuso nel senso di accordi in merito a salari fittizi.
Al riguardo cfr. pure STF 8C_486/2023 del 29 novembre 2023 consid. 2.3.; STF 8C_150/2020 dell’8 aprile 2020 consid. 2.; STFA C 9/02 del 19 novembre 2002; STCA 38.2011.3 del 5 settembre 2011, massimata in RtiD I-2012 N. 83 pag. 460-461.
Con sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, pubblicata in DLA 2012 N. 11 pag. 288, il Tribunale federale, chinandosi su una fattispecie in cui litigiosa era soltanto la questione concernente la determinazione del guadagno assicurato, mentre non era più contestato l’adempimento del periodo di contribuzione riconosciuto tramite l’esercizio da parte dell’assicurato di un’attività lavorativa, ha stabilito che in quel caso, siccome non era definibile l’entità del salario (difettavano libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, giustificativi di pagamenti bancari, postali o in contanti oppure testimonianze che permettessero di stabilire il reddito come richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI non era determinabile in modo sufficientemente attendibile.
Ciò ha comportato il diniego della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
In proposito cfr. STF 8C_387/2015 dell’11 agosto 2015 consid. 3 in fine; STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.5.
La nostra Massima Istanza, con giudizio 8C_921/2013 del 15 aprile 2014, massimato in RtiD II-2014 N. 90 pag. 396 segg, ha poi confermato una sentenza emessa il 18 novembre 2013 da questo Tribunale relativa a un assicurato socio e gerente con diritto di firma individuale e una quota di fr. 1'000.-- di una Sagl sin dalla sua fondazione fino al luglio 2012, quando è rimasto solo socio senza diritto di firma, che fino al 1° giugno 2012 è stato pure alle dipendenze della società (il 31 maggio 2012 ha disdetto il rapporto di lavoro con effetto immediato a causa del mancato pagamento degli stipendi dal mese di febbraio 2012) e al quale è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione, non essendo stato in grado di comprovare il versamento effettivo di un salario superiore a fr. 500.-- durante il periodo di calcolo (1° dicembre 2011 – 31 maggio 2012 oppure 1° giugno 2011 – 31 maggio 2012).
Con sentenza 8C_627/2017 del 26 gennaio 2018, pubblicata in DLA 2018 N. 1 pag. 93, l’Alta Corte si è pronunciata in relazione all’entità del guadagno assicurato di un ricorrente che è stato l’unico socio e gerente della Sagl presso la quale aveva lavorato che si è poi fusa con una SA della quale, prima della fusione, era l’unico membro del consiglio di amministrazione e azionista.
Il Tribunale federale ha evidenziato, da un lato, che soprattutto in tali situazioni il pagamento dei salari dalla società al socio deve essere chiaramente documentato e contabilizzato.
Dall’altro, che nel calcolo del guadagno assicurato le incertezze in relazione all’importo esatto del salario vanno a svantaggio del ricorrente. Il fatto di non poter determinare l’importo del salario e pertanto del guadagno assicurato può comportare la negazione del diritto all’indennità di disoccupazione.
In una sentenza 8C_318/2022 del 14 settembre 2022, pubblicata in SVR 2023 ALV Nr. 5 pag. 13, il Tribunale federale, respingendo il ricorso di un assicurato, gerente di una Sagl la cui procedura di fallimento era stata sospesa per mancanza di attivi il 29 aprile 2020, al quale era stato negato il diritto all’indennità di disoccupazione dal marzo 2020, ha indicato che la conclusione a cui era giunto il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone Zurigo, ossia che non era stato stabilito che i versamenti da parte della Sagl sul conto privato del ricorrente corrispondessero ai pagamenti dello stipendio, non era arbitraria. A ragione la Corte cantonale aveva deciso che gli acconti salario registrati nei libri contabili, come pure lo stipendio convenuto contrattualmente di fr. 98'000.-- non risultavano effettivamente pagati. Un salario allibrato solo contabilmente non determina alcun guadagno assicurato di almeno fr. 500.-- mensili.
Cfr. pure STF 8C_264/2023 del 2 giugno 2023 consid. 3; STF 8C_166/2021 del 6 maggio 2021; STF 8C_505/2018 del 2 aprile 2019.
Dal canto suo il TCA, con giudizio 38.2016.60 dell’8 giugno 2017, ha confermato la decisione della Cassa secondo cui, per determinare il guadagno assicurato del ricorrente, doveva essere fatto riferimento al salario effettivamente ottenuto nel periodo di calcolo e non a quello concordato, poiché essendo stato socio e gerente della Sagl, egli rivestiva una posizione analoga ad un datore di lavoro e perciò poteva influenzare in modo rilevante le decisioni del datore di lavoro.
In una sentenza 38.2021.17 del 16 giugno 2021, il cui ricorso al TF è stato considerato inammissibile con sentenza 8C_508/2021 del 25 agosto 2021, il TCA ha confermato il diniego del diritto alle indennità di disoccupazione, osservando che in quel caso di specie non era determinante la questione di sapere se l’assicurata avesse adempiuto, o meno, i presupposti per avere diritto alle indennità di disoccupazione di cui all’art. 8 cpv. 1 LADI, in quanto decisivo era il fatto che non fosse possibile determinare il guadagno assicurato.
È stato specificato che il guadagno assicurato della ricorrente doveva essere stabilito in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di salari. Era, invece, esclusa l’applicazione dell’eccezione contemplata dalla giurisprudenza, ossia la presa, come riferimento, del salario concordato tra dipendente e datore di lavoro, ritenuto, in particolare, che nel caso specifico socia e gerente della società era proprio l’insorgente e quindi non era escluso un abuso nel senso di accordi in merito a salari fittizi.
Cfr. anche STCA 38.2020.41 del 15 marzo 2021.
2.5. Per quanto concerne la rilevanza della prova della riscossione degli stipendi sia per dimostrare l’ossequio del periodo di contribuzione che per stabilire il guadagno assicurato, è inoltre utile menzionare la sentenza 8C_820/2017 del 29 dicembre 2017, con la quale il Tribunale federale ha respinto il ricorso di un’assicurata contro il giudizio 38.2017.47 del 19 ottobre 2017, con il quale il TCA aveva approvato l’operato di una Cassa disoccupazione che aveva ritenuto non comprovato l’esercizio di un’attività lucrativa (“siccome l’assicurata non ha prodotto nessun documento comprovante il reale versamento dei salari”).
Secondo questo Tribunale la ricorrente non aveva, quindi, compiuto il periodo minimo di contribuzione ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI, né poteva essere esonerata dallo stesso ex art. 14 LADI.
Il TCA ha pure rilevato che in quel caso di specie il guadagno assicurato avrebbe dovuto, ad ogni modo, essere stabilito in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo, ricordando che allorché il guadagno assicurato non è determinabile in modo sufficientemente attendibile, la pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione deve essere negata.
Con giudizio 8C_452/2019 del 12 novembre 2019 l’Alta Corte ha, poi, confermato la decisione di questo Tribunale 38.2019.7 del 22 maggio 2019.
Il TCA, contestualmente a un ordine di restituzione di indennità di disoccupazione, aveva ritenuto, d’un lato, che in assenza di estratti bancari e/o postali non vi era la prova che l’assicurata avesse effettivamente percepito il salario e, d’altro lato, che la mancata produzione, da ultimo in sede ricorsuale, di documentazione atta a provarne la corresponsione costituiva una violazione del dovere delle parti di collaborare. In simili condizioni, l’assicurata doveva farsi carico di tale carenza probatoria.
In applicazione del principio della verosimiglianza preponderante è, pertanto, stato concluso che non era comprovato lo svolgimento da parte dell’insorgente di un’attività lavorativa e, di conseguenza, andava escluso l’adempimento di un periodo minimo di contribuzione ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI.
Questo Tribunale ha altresì ricordato che la riscossione dei salari è in ogni caso determinante per calcolare, nel caso in cui sia comprovato l’esercizio di un’attività soggetta a contribuzione per almeno dodici mesi nel termine quadro per il periodo di contribuzione, il guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI.
Qualora il guadagno assicurato non sia determinabile in modo sufficientemente attendibile, la pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione va comunque negata.
2.6. La Prassi LADI sull’indennità di disoccupazione (Prassi LADI ID) edite dalla direzione del lavoro della SECO, nella versione in vigore da ottobre 2012 (pt. B144 e B145) prevedono in relazione al periodo minimo di contribuzione e la percezione effettiva di un salario quanto segue:
" (…)
Periodo minimo di contribuzione di 12 mesi
art. 2 cpv. 1 lett. a e art. 13 cpv. 1 LADI
Percezione effettiva di un salario
B144 Oltre ad aver esercitato un’attività soggetta a contribuzione, l’assicurato deve aver effettivamente percepito il salario convenuto. Anche se la riscossione effettiva di un salario non è di per sé un presupposto del diritto all’indennità, si tratta pur sempre di un criterio determinante per riconoscere l’esistenza di un’attività soggetta a contribuzione. Se l’assicurato non ha percepito il salario in seguito a insolvenza del datore di lavoro secondo l’art. 51 cpv. 1 LADI, il periodo corrispondente ai crediti salariali è considerato periodo di contribuzione.
(…)
Persone che occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro
B146 Per le persone che, prima della disoccupazione, occupavano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e per i loro coniugi o partner registrati la cassa deve in ogni caso verificare il versamento effettivo del salario.
B147 Le ricevute di versamento sul conto postale o bancario sono in genere sufficienti, nell’ambito di tali verifiche da parte della cassa, a dimostrare il versamento del salario e l’esistenza di un’attività soggetta a contribuzione.
B148 Se il salario è stato versato in contanti, una dichiarazione fiscale corredata dei certificati di salario ottenuti presso l’amministrazione fiscale, le ricevute di salario o gli estratti di libri forniti da una fiduciaria, unitamente a un estratto del conto individuale AVS, possono essere accettati a prova del versamento del salario. Se gli importi indicati sui documenti non corrispondono a quanto figura nell’estratto del conto individuale AVS, per il calcolo del guadagno assicurato viene preso in considerazione l’importo meno elevato.
L’assicurato il cui salario è versato in contanti può anche dimostrare con altri mezzi la riscossione effettiva del salario.
La riscossione del salario non può essere dimostrata soltanto con il conteggio mensile dello stipendio, la ricevuta di salario, il contratto di lavoro, la conferma della disdetta o l’inoltro del credito nell’ambito della procedura fallimentare. Questi documenti sono semplici allegazioni di parte, la cui veridicità può essere garantita unicamente dall’assicurato.
Se i giustificativi presentati non permettono di stabilire chiaramente i salari effettivamente versati nel periodo in questione, l’assicurato deve subire le conseguenze dell’assenza di prove e il diritto all’ID deve essergli negato per mancato adempimento del periodo di contribuzione. La prova della percezione effettiva del salario è determinante per stabilire l’esistenza di un periodo di contribuzione e per determinare il guadagno assicurato. In assenza di una simile prova, il calcolo del guadagno assicurato non sarebbe possibile (C2). (…)”
Ai p.ti C1-C2 della Prassi LADI ID relativi al guadagno assicurato è inoltre previsto:
" (…)
Salario determinante
art. 23 cpv. 1 LADI
C1 È considerato guadagno assicurato il salario determinante, ai sensi della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro.
C2 Determinante, in genere, è il salario convenuto contrattualmente nella misura in cui l’assicurato l’abbia effettivamente riscosso. La prova dell’effettiva percezione del salario è importante sia per stabilire l’esistenza di un periodo di contribuzione che per determinare il guadagno assicurato. In mancanza di una simile prova non è infatti possibile calcolare il guadagno assicurato. La riscossione del salario deve essere dimostrata alla B144 segg. (…)”
2.7. È vero, come affermato dal ricorrente (cfr. doc. I), che le direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo, tuttavia, deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.8. Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che RI 1, il __________ 2006, è stato iscritto nel Registro di commercio quale socio (in possesso di una quota di fr. 19'000.-- su un capitale sociale di fr. 20'000.--) e gerente con diritto di firma individuale della __________, costituita nella medesima data e il cui scopo è in particolare l’acquisto, la vendita, l’importazione e l’esportazione di auto d’occasione, il commercio di pezzi di ricambio e accessori, nonché la prestazione di servizi. L’ulteriore quota di fr. 1'000.-- appartiene a __________, socia senza diritto di firma (cfr. doc. 6: estratto RC, la cui versione aggiornata è reperibile nel sito www.zefix.ch).
Il ricorrente, dal 1° febbraio 2006 al 30 aprile 2023, è inoltre stato alle dipendenze della __________ come venditore di autovetture d’occasione al 100% con un salario di fr. 1'600.-- al mese (cfr. doc. 2; 3; 4).
La disdetta del rapporto di lavoro data dalla Sagl è da far risalire alla difficile situazione finanziaria che ha condotto al fallimento della società (cfr. doc. 2; 3).
In effetti il 2 maggio 2023 l’avv. RA 1, per conto dell’insorgente, in qualità di gerente con diritto firma individuale, ha presentato alla Pretura di __________ un’istanza di auto fallimento ex art. 191 LEF, indicando, segnatamente, che la ditta ha dovuto cessare l’attività dall’inizio del mese di maggio 2023 e che il capitale sociale non era più coperto (cfr. doc. 5).
Il fallimento della __________ è stato pronunciato con decisione emessa dal Pretore il 3 maggio 2023 e conseguentemente la società è stata sciolta.
La procedura fallimentare è stata sospesa per mancanza di attivo il 22 giugno 2023, con la precisazione che la società sarà cancellata d'ufficio se entro due anni non verrà inoltrata un'opposizione motivata contro la cancellazione (cfr. estratto RC).
Nel frattempo, il 5 maggio 2023, il ricorrente si è annunciato all’URC di __________ per il collocamento, dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 1).
L’insorgente ha prodotto i conteggi di salario mensili da maggio 2021 ad aprile 2023 da cui si evince uno stipendio mensile lordo di fr. 1'600.-- senza tredicesima (cfr. doc. 7), i certificati di salario del 2021 e del 2022 in cui è stato inserito, per ciascun anno, uno stipendio lordo di fr. 19'200.-- (fr. 1'600 x 12 mesi), come pure del periodo gennaio-aprile 2023 che riporta un salario di fr. 6'400.-- (fr. 1600 x 4 mesi; cfr. doc. 8), la decisione di tassazione del 22 luglio 2020 relativa all’anno 2019 (reddito attività dipendente principale contrib.: fr. 17'741; cfr. doc. 9), la decisione di tassazione del 16 giugno 2021 riguardante l’anno 2020 (reddito attività dipendente principale contrib.: fr. 17'717; cfr. doc. 10), le sue dichiarazioni d’imposta 2021 e 2022 in cui è stato indicato un reddito da attività dipendente principale per ciascun anno di fr. 17'713.-- (cfr. doc. 12; 13) e le dichiarazioni d’imposta dell’__________ 2021 e 2022 (cfr. doc. 11; 13).
Il 19 giugno e il 6 luglio 2023 la Cassa ha chiesto al ricorrente di trasmettere l’estratto dei libri contabili forniti da una fiduciaria (conto economico, conto cassa e conto stipendi (cfr. doc. 14; 17).
Il 17 luglio 2023 ha fissato all’insorgente il termine scadente il 27 luglio 2023 per fornire quanto richiesto, rendendolo attento che in caso contrario avrebbe deciso sulla base dei documenti in suo possesso (cfr. doc. 19).
L’avv. RA 1, il 18 luglio 2023, ha risposto che, siccome la domanda non era sorretta da una sufficiente base legale e aveva il solo scopo di causare spese al suo cliente, postulava l’emanazione di una decisione che potesse essere impugnata (cfr. doc. 20).
Con decisione del 20 luglio 2023 la parte resistente ha negato a RI 1 il diritto all’indennità di disoccupazione a decorrere dal 5 maggio 2023, poiché la riscossione del salario - che da quanto dichiarato dal medesimo gli sarebbe stato versato in contanti - non era stata dimostrata (cfr. doc. 22).
Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 19 ottobre 2023, nella quale è stato evidenziato che “la prova della percezione effettiva del salario è determinante per stabilire l’esistenza di un periodo di contribuzione e per determinare il guadagno assicurato” (cfr. doc. B).
2.9. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene innanzitutto utile ricordare che la riscossione effettiva del salario non costituisce una conditio sine qua non per riconoscere adempiuto il periodo di contribuzione minimo di dodici mesi ai sensi degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 cpv. 1 LADI. In effetti la sola condizione risulta essere l’esercizio di un’attività soggetta all’obbligo contributivo, ciò anche per gli assicurati che hanno rivestito una posizione analoga in seno alla società che è stata loro datrice di lavoro (cfr. consid. 2.2; 2.3.; DTF 131 V 444; STF C 233/06 del 2 luglio 2007; STF 8C_913/2011 del 10 aprile 2012).
In ogni caso, però, la prova che un salario è stato realmente pagato costituisce un indizio importante e significativo per dimostrare l’esercizio effettivo di un’attività dipendente, soprattutto nei casi critici, ad esempio nel caso di assicurati che avevano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro nella società in cui lavoravano e che di conseguenza erano, ad esempio, nella situazione di poter firmare il proprio contratto d’impiego sia nella veste di lavoratore che in quella di datore di lavoro, rispettivamente di stabilire le proprie pretese salariali (cfr. STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.3.; 3.5.; STCA 38.2017.41 del 14 settembre 2017).
In proposito è utile rilevare che con sentenza C 92/06 dell’11 aprile 2007, in cui gli atti sono stati rinviati al Tribunale cantonale per determinare l’esistenza di un’attività sottoposta a contribuzione, l’Alta Corte ha stabilito che in quel caso di specie gli estratti bancari nei quali erano indicati dei versamenti di diversi importi in contanti, gli estratti del RC, l’estratto del conto individuale AVS, l’attestazione del datore di lavoro firmata dall’assicurato stesso che era stato socio e gerente della Sagl, sua ex datrice di lavoro, come pure le testimonianze scritte di ex dipendenti confermanti che gli stipendi erano versati in contanti a mano non risultavano sufficienti per comprovare la riscossione effettiva di un salario, né per dimostrare che l’assicurato aveva realmente lavorato.
Inoltre, come visto sopra (cfr. consid. 2.4.), la prova della riscossione dei salari è decisiva per la determinazione del guadagno assicurato. In effetti qualora non sia definibile l’entità del salario (ad esempio difettando libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, giustificativi di pagamenti bancari, postali o in contanti oppure testimonianze che permettano di stabilire il reddito come richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI non è determinabile in modo sufficientemente attendibile.
Ciò comporta il diniego della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF 8C_194/2021 del 15 giugno 2021 consid. 4.4.; STF 8C_472/2019 del 20 novembre 2019 consid. 4.1.; STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.5. in fine; STF 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, in particolare consid. 3.3. in fine, pubblicata in DLA 2012 N. 11 pag. 288; STCA 38.2012.5 del 10 dicembre 2012 consid. 2.7.).
2.10. Nel caso di specie, tutto ben ponderato, non è determinante la questione di sapere se il ricorrente abbia adempiuto, o meno, i presupposti per avere diritto alle indennità di disoccupazione di cui all’art. 8 cpv. 1 LADI, tra cui il periodo di contribuzione minimo secondo la lett. e dell’art. 8 cpv. 1 LADI e l’art. 13 LADI (cfr. consid. 2.2.).
Va, comunque, sottolineato che la prova che un salario è stato realmente percepito è un indizio importante e significativo per dimostrare l’esercizio effettivo di un’attività dipendente, soprattutto nei casi critici (cfr. consid. 2.9.; STCA 38.2019.7 del 22 maggio 2019 consid. 2.7., confermata dalla STF 8C_452/2019 del 12 novembre 2019, menzionate al consid. 2.5.), come risulta essere la presente fattispecie, considerato che l’insorgente, quale socio e gerente della __________ (cfr. consid. 2.8.), aveva una posizione analoga a quella di un datore di lavoro nella società in cui lavorava.
In concreto decisivo è il fatto che non sia possibile determinare il guadagno assicurato del ricorrente.
In effetti nella presente fattispecie quest’ultimo va stabilito in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di salari.
Non torna, per contro, applicabile l’eccezione contemplata dalla giurisprudenza, e meglio non va preso come riferimento il salario concordato tra il dipendente e il datore di lavoro (cfr. consid. 2.4.), siccome nel caso dell’insorgente, essendo socio con una quota di fr. 19'000.-- su un capitale sociale di fr. 20'000 e gerente con diritto di firma individuale della Sagl, sua datrice di lavoro, e potendo perciò influenzare in modo rilevante le decisioni del datore di lavoro, non può essere escluso un abuso nel senso di accordi in merito a salari fittizi.
La Cassa ha asserito che RI 1 le ha dichiarato di aver percepito gli stipendi in contanti (cfr. doc. 22), ciò che non è stato smentito dal medesimo.
Non sono, del resto, stati forniti estratti conto postali o bancari, atti ad attestare il versamento dei salari sul conto dell’insorgente da parte del datore di lavoro.
La pretesa effettiva riscossione degli stipendi (cfr. doc. I) è, quindi, rimasta una pura allegazione di parte, non essendo stata comprovata da alcun elemento oggettivo determinante.
L’insorgente ha fatto valere di aver dimostrato di aver percepito le remunerazioni dovutegli dalla Sagl tramite la consegna alla Cassa dei certificati di salario 2021, 2022 e 2023, dei conteggi stipendio per i mesi maggio 201 - aprile 2023, delle decisioni di tassazioni per l’anno 2019 e 2020, della notifica di tassazione per l’anno 2021, come pure dell’istanza di auto fallimento (cfr. doc. I; consid. 1.2.).
Tuttavia tale documentazione non è sufficiente nel caso del ricorrente che, in qualità di gerente con firma individuale della società datrice di lavoro, redigeva e firmava i documenti che lo concernevano, come i conteggi di salario.
Al riguardo giova rilevare che in una sentenza 8C_472/2019 del 20 novembre 2019 consid. 4.2., citata al consid. 2.9., il Tribunale federale ha osservato che nel caso di Sagl costituite da un unico socio e gerente (in casu l’altra socia della __________, __________, ha ad ogni modo una quota di soli fr. 1'000.-- su un capitale sociale di fr. 20'000 e non ha diritto di firma) vanno poste esigenze di prova particolarmente elevate.
Per quanto attiene alle censure in merito all’illegalità della richiesta di produrre i libri contabili forniti da una fiduciaria (cfr. doc. I; consid. 1.2.), questo Tribunale si limita a rilevare, in primo luogo, che la Cassa, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente (cfr. doc. I; consid. 1.2.), non gli ha negato le indennità di disoccupazione semplicemente sulla base della mancanza della revisione dei libri contabili - peraltro consentita dal Codice delle obbligazioni (cfr. art. 727a cpv. 2; 727 CO) -, bensì poiché non ha dimostrato (anche facendo capo ad altre prove adeguate rispetto ai libri contabili) di avere realmente percepito i salari (cfr. doc. 22; B).
In secondo luogo, che comunque non sono soltanto le direttive della SECO, Prassi LADI ID p.to B148 (e p.to C2 che rinvia ai p.ti B144 segg.; cfr. consid. 2.6.) a prevedere per le persone che, prima della disoccupazione, occupavano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e il cui salario veniva versato in contanti che possono essere accettati come prove le dichiarazioni fiscali corredate dei certificati di salario ottenuti presso l’amministrazione fiscale, le ricevute di salario o gli estratti di libri forniti da una fiduciaria, bensì in primis è la giurisprudenza della nostra Massima Istanza che contempla tali mezzi di prova.
In particolare con sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, pubblicata in DLA 2012 N. 11 pag. 288 e citata ai consid. 2.4., 2.9. e negli esempi del p.to B148 della Prassi LADI ID, il TF ha stabilito che in mancanza sia di libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, sia di giustificativi di pagamento bancari, postali o in contanti oppure di testimonianze che permettono di stabilire il reddito come richiesto dalla legge, il versamento del salario non può essere formalmente dimostrato.
Inoltre con giudizio C 127/02 del 28 febbraio 2003, anch’esso menzionato negli esempi del p.to B148, l’Alta Corte ha evidenziato che la dichiarazione fiscale e i conteggi salariali firmati dall’assicurato e destinati all’AVS non sono prove adeguate del versamento del salario. In mancanza di documenti che giustificano il versamento del salario, come estratti conto bancari o postali oppure ricevute di salario, non è possibile dimostrare l’effettivo versamento del salario con la necessaria plausibilità.
La nostra Massima Istanza, nella sentenza 8C_505/2018 del 2 aprile 2019 consid. 4.2. (relativa alla STCA 38.2018.17 dell’11 giugno 2018), citata al consid. 2.4., pronunciandosi in merito al caso di un ricorrente che era stato gerente con diritto di firma individuale della società presso la quale aveva lavorato, ha d’altronde indicato:
" 4.2. Contrariamente a quanto sembra concludere il ricorrente, il guadagno assicurato, pur facendo riferimento alla definizione di cui all'AVS, non può essere desunto innanzitutto dal conto individuale AVS o dalle decisioni di tassazione. Decisivo rimane, proprio per non dare spazio a possibili abusi convenuti bilateralmente tra il dipendente e il datore di lavoro, il pagamento effettivo del salario. Il ricorrente non dimostra la manifesta erroneità (consid.1.1) dell'accertamento del Tribunale delle assicurazioni, il quale si è fondato innanzitutto, come previsto dalla giurisprudenza (consid. 4.1), sui prelevamenti dai conti bancari del datore di lavoro. Alla luce di ciò, correttamente l'autorità giudiziaria ticinese ha relegato in secondo piano le altre prove presentate dall'assicurato, le quali non mettono seriamente in dubbio quanto risulta dalle chiare movimentazioni bancarie. (…)”.
In simili condizioni, il ricorrente deve sopportare le conseguenze della carenza di prove riguardo all’affettivo versamento (in contanti) a suo favore, nel periodo determinante - che, in casu, è compreso tra il 5 maggio 2021 e il 4 maggio 2023 - di un salario di fr. 1'600 (cfr. STF 8C_256/2018 del 9 maggio 2018 consid. 4.3.).
Ne discende che non risulta dimostrata, perlomeno secondo l’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.), la riscossione di un guadagno assicurato di almeno fr. 500.-- mensili (cfr. art. 23 LADI; 40 OADI; cfr. STF 8C_472/2019 del 20 novembre 2019 consid. 5.5.3., già citata), non essendo lo stesso determinabile (cfr. consid. 2.4.; 2.5.).
La pretesa dell’insorgente alle indennità di disoccupazione deve, pertanto, essere negata (cfr. STF 8C_197/2020 dell’11 maggio 2020 consid. 4.1.; STF 8C_921/2013 del 15 aprile 2014 consid. 3.3. e 3.4.; STCA 38.2021.17 del 16 giugno 2021, menzionata al consid. 2.5., il cui ricorso al TF è stato considerato inammissibile con giudizio 8C_508/2021 del 25 agosto 2021; STCA 38.2011.3 del 5 settembre 2011, pubblicata in RtiD I-2012 N. 83 pag. 460, citata al consid. 2.4.).
A ragione, quindi, la Cassa non ha riconosciuto al ricorrente il versamento di indennità di disoccupazione dal 5 maggio 2023.
2.11. Il ricorrente ha chiesto di essere personalmente convocato dal TCA, precisando che “la sua audizione permetterà di confermare l’avvenuta riscossione del salario”, come pure di richiamare, oltre all’incarto della Cassa, prodotto peraltro con la risposta di causa, gli incarti fiscali suo e del datore di lavoro (cfr. doc. I pag. 4; V; III).
Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.1.; STF 9C_335/2021del 9 febbraio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 8 pag. 19; STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.; STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
In proposito cfr. pure STCA 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 consid. 2.6.; 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.
Nel caso di specie il ricorrente ha menzionato l’art. 6 CEDU, ma non ha formulato un'esplicita richiesta di indire una pubblica udienza, limitandosi a postulare la propria audizione (cfr. doc. I pag. 4).
Si può, in ogni caso, prescindere dall’indire un pubblico dibattimento allorché risulta evidente, anche senza il medesimo, in particolare che un ricorso è infondato o inammissibile (cfr. STF 8C_352/2022 del 7 novembre 2022 consid. 2.2.; 3.2.1., pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 18 pag. 57; STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.2.; STF 8C_69/2020 del 21 febbraio 2020 consid. 4.4.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.2.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017, pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 9C_350/2016 del 4 maggio 2017 consid. 1.1.; STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011 consid. 1.3.; STCA 38.2018.23 del 16 luglio 2018 consid. 2.9.).
Nella STF 8C_352/2022 del 7 novembre 2022 consid. 3.2.1., pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 18 pag. 57 e appena menzionata, l’Alta Corte ha precisato che si può pure rinunciare al pubblico dibattimento quando una decisione dell’amministrazione è motivata in modo convincente, mentre il ricorso presenta argomentazioni non pertinenti o comunque non rilevanti per la risoluzione della questione litigiosa. Lo stesso vale nel caso in cui venga fatta valere una pretesa assolutamente non prevista dalla legge oppure allorché in discussione vi sia un quesito giuridico la cui risposta risulta già dalla giurisprudenza del TF pubblicata. In questi casi il ricorso in prima istanza va, infatti, già dall’inizio qualificato come senza possibilità di successo.
In concreto, poiché, da un lato, già dagli elementi fattuali del caso di specie riguardanti il ricorrente risulta che la riscossione degli stipendi non è stata comprovata da debita documentazione (cfr. consid. 2.10.), dall’altro, la decisione su opposizione della Cassa si rivela fondata su considerazioni convincenti, come il fatto che i documenti prodotti dall’insorgente, in particolare i conteggi dello stipendio, i certificati di salario e le dichiarazioni d’imposta, sono semplici allegazioni di parte, ritenuto che aveva in seno alla __________ una sua posizione analoga a quella di un datore di lavoro, l’infondatezza dell’impugnativa è risultata manifesta già al momento dell’inoltro del ricorso.
Inoltre giova sottolineare che, qualora il pubblico dibattimento sia chiesto soltanto nell’ottica di un’assunzione di prove e non per fornire al Tribunale il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie, il principio della pubblicità delle udienze non conferisce alcun diritto al riguardo (cfr. STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 = SVR 2020 UV Nr. 28 pag. 114; STF 9C_87/2013 del 18 marzo 2013).
Il giudice, in effetti, può rinunciare al dibattimento se lo stesso è finalizzato o funzionale all'assunzione di prove (cfr. STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.3.)
In casu l’audizione del ricorrente in ossequio del diritto di essere sentito e dell’art. 6 CEDU è stata chiesta al fine di “confermare l’avvenuta riscossione del salario” (cfr. doc. I pag. 4).
Risulta, perciò, che la convocazione dell’insorgente è stata postulata piuttosto nell’ottica dell’assunzione di prove.
RI 1 ha del resto potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il diritto di essere sentito (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) davanti, in particolare, a questa Corte che gode di pieno potere d’esame in fatto e in diritto (cfr. STF 9C_407/2022 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1., STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019 consid. 3.3.).
Il diritto di essere sentito derivante dall’art. 29 cpv. 2 Cost. non comprende, infatti, necessariamente il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente il diritto a un'audizione orale (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 9C_ 657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 9.2.).
Al riguardo cfr. STCA 39.2022.6. del 24 gennaio 2023 consid. 2.9., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_61/2023 de 22 marzo 2023; STCA 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 consid. 2.6.
Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Nella presente fattispecie, in esito a quanto esposto, si prescinde pertanto di sentire l’insorgente (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 5.3.) e di richiamare gli incarti fiscali dell’assicurato e della __________ in liquidazione.
2.12. In esito a quanto precede la decisione su opposizione contestata deve essere confermata.
2.13. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti