Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2023.7-8

 

rs

Lugano

24 luglio 2023   

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretaria:

Stefania Cagni

 

 

 

 

statuendo sui ricorsi del 25 gennaio 2023 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

le decisioni su opposizione del 4 gennaio 2023 emanate da

 

Ufficio regionale di collocamento, __________

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  Con decisione del 16 settembre 2022 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha sospeso RI 1 (nata il __________), per 5 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione, a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo dal 23 giugno all’8 agosto 2022 precedente il suo annuncio per il collocamento dal 9 agosto 2022 (cfr. doc. A.8 inc. 38.2023.7).

 

                          1.2.  L’assicurata, il 6 ottobre 2022, ha interposto opposizione, nella quale ha dichiarato di ritenere ingiustificata la sanzione inflittale. La medesima, al riguardo, ha fatto valere, allegando dei certificati medici della Dr. med. __________, FMH in medicina generale interna, di __________, di essere stata totalmente inabile al lavoro dal 7 luglio al 2 agosto 2022 (dal 7 al 18 luglio 2022 per malattia e dal 18 luglio al 2 agosto 2022 per infortunio).

                                  RI 1 ha, inoltre, rilevato che a seguito di una sua ricerca di lavoro del 7 luglio 2022 dal 10 agosto 2022 ha sottoscritto un contratto di tirocinio presso il __________ a __________ che le ha permesso di rinunciare alle prestazioni LADI (cfr. doc. A9 inc. 38.2023.7).

 

                          1.3.  Con decisione su opposizione del 4 gennaio 2023 l’URC ha parzialmente accolto l’opposizione, nel senso che la sospensione a carico dell’assicurata è stata ridotta a tre giorni per ricerche insufficienti nei periodi dal 23 giugno al 6 luglio 2022 e dal 3 all’8 agosto 2022.

                                  L’amministrazione ha motivato come segue il proprio provvedimento:

 

" (…)

-   L’assicurata si è annunciata all’URC dal 09.08.2022 a seguito delle sue dimissioni che hanno anticipato il licenziamento pronunciato il 23.06.2022 con effetto il 31.08.2022 dal suo ultimo datore di lavoro (Dr.ssa __________ di __________)

 

-   La consulente ha verificato le ricerche di lavoro per il periodo precedente l’iscrizione alla disoccupazione, segnatamente dal 23.06.2022 al 08.08.2022

 

-   L’assicurata ha comprovato ricerche di lavoro ritenute qualitativamente e quantitativamente insufficienti

 

-   Per determinare la sanzione del 16.09.2022, è stata applicata la pena di 5 giorni per ricerche di lavoro insufficienti nel periodo valutato

 

In fase di revisione si constata:

 

-   La signora RI 1 presenta dei certificati medici che attestano che è stata inabile dal 07.07.2022 al 02.08.2022, periodo in cui è esonerata dalle ricerche di un nuovo impiego

 

-   Il periodo di controllo delle ricerche deve essere adattato conformemente ai periodi di inabilità certificata

 

-   Le ricerche sono pertanto da ritenersi mancanti nei periodi dal 23.06.2022 al 06.07.2022 e dal 03.08.2022 al 08.08.2022, e nel complesso insufficienti per il periodo considerato

 

-   Malgrado le istruzioni ricevute dalla sua consulente in fase di primo colloquio in data 11.07.2022 l’assicurata ha interrotto le ricerche di lavoro in data 01.08.2023.” (Doc. A1 inc. 38.2023.7)

                               

                          1.4.  Con ulteriore decisione su opposizione del 4 gennaio 2023 l’URC ha confermato la seconda decisione emessa il 16 settembre 2022 con la quale aveva sospeso RI 1 dal diritto all’indennità di disoccupazione per sette giorni a causa di mancate ricerche di impiego dal 9 al 28 agosto 2022 (cfr. doc. A7 inc. 38.2023.8) e ha evidenziato:

 

" (…) In data 29.08.2022 l’assicurata ha intrapreso una formazione.

 

Durante il primo colloquio di consulenza in data 11.07.2022 e successivamente durante quello avvenuto in data 22.08.2022, l’assicurata ha ricevuto chiare indicazioni e istruzioni dalla consulente di riferimento, che la intimava a svolgere ricerche nel suo settore di provenienza in qualità di impiegata di commercio, ove il mercato di lavoro presentava offerte interessanti. Tuttavia, l’assicurata ha ignorato le stesse perseguendo l’obiettivo di trovare un apprendistato nel settore socio-sanitario.

 

Pertanto, considerando che la signora RI 1 ha interrotto la collaborazione lavorativa precedente e si è attivata nella ricerca di un apprendistato, senza tenere in conto le alternative di posti di lavoro nel ramo come impiegata di commercio, non ha seguito le indicazioni date dalla consulente durante i colloqui e non si è candidata per i posti di lavoro adeguati presenti nei maggiori portali Internet, risulta adeguata una sospensione di 7 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per ricerche di lavoro mancanti durante la disoccupazione, conformemente alla prassi in uso e tenendo conto che l’assicurata è già stata sanzionata per ricerche insufficienti nel periodo antecedente la disoccupazione.” (Doc. A1 inc. 38.2023.8)

 

                          1.5.  Contro la decisione su opposizione del 4 gennaio 2023 concernente il lasso di tempo antecedente l’iscrizione in disoccupazione (tre giorni di sospensione; cfr. consid. 1.3.), l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto che venga ridotta la sospensione per il periodo dal 23(24) giugno 2022 al 6 luglio 2022 e che venga annullata la sanzione relativa al lasso di tempo dal 3 all’8 agosto 2022.

                                  L’insorgente ha dapprima contestato la data di inizio del periodo dal 23 giugno 2022, siccome ha ricevuto la disdetta consegnatale a mano il 24 giugno 2022 (cfr. doc. A2 inc. 38.2023.7) e non il 23.

                                  La medesima ha poi addotto, in particolare, di non aver effettivamente svolto ricerche di impiego dopo il licenziamento fino al 6 luglio 2022. Tuttavia ella ritiene che il numero di giorni di sospensione comminati sia eccessivo e non proporzionato.

                                  In relazione al periodo 3 - 8 agosto 2022, la ricorrente ha indicato, da una parte, di non aver effettuato ricerche, in quanto a una sua ricerca del 7 luglio 2022 presso il __________ a __________ che fa parte dell’__________, compiuta quando era inabile al lavoro, hanno fatto seguito, verso fine luglio 2022, una trattativa e uno stage dal 2 al 4 agosto 2022, sfociati nella conclusione di un contratto di tirocinio.

                                  Dall’altra, di aver informato al riguardo la consulente durante il colloquio del 22 agosto 2022 e di averle trasmesso il contratto il 2 settembre 2022 tramite posta elettronica.

                                  L’assicurata è del parere che di conseguenza la sanzione sia ingiustificata, avendole permesso di rinunciare alle prestazioni LADI (cfr. doc. I inc. 38.2022.7).

 

                          1.6.  RI 1 ha tempestivamente impugnato davanti a questo Tribunale anche la decisione su opposizione del 4 gennaio 2023 concernente il periodo dal 9 al 28 agosto 2022 (sette giorni di sospensione; cfr. consid. 1.4.).

                                  La medesima ha precisato che al termine dello stage svolto dal 2 al 4 agosto 2022 presso la struttura __________, dove si era proposta il 7 luglio 2022, le è stato consegnato il contratto di lavoro che ha firmato il 10 agosto 2022 e di cui ha messo al corrente la consulente in occasione del colloquio del 22 agosto 2022.

                                  L’assicurata considera, pertanto, ingiustificata la sospensione di sette giorni del suo diritto alle indennità di disoccupazione cominciato il 9 agosto 2022. A mente della stessa, visto che il 10 agosto 2022 ha sottoscritto il contratto con l’__________ del __________ con inizio dell’occupazione il 29 agosto 2022, non era più necessario dare prova degli sforzi intrapresi (cfr. doc. I inc. 38.2023.8).

 

                          1.7.  L’URC, con risposta del 13 febbraio 2023, ha postulato la reiezione dell’impugnativa relativa alla sanzione di tre giorni (cfr. consid. 1.5.) con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III inc. 38.2023.7).

 

                          1.8.  Con ulteriore risposta del 13 febbraio 2023 l’amministrazione ha chiesto di respingere pure il ricorso riguardante la sospensione di sette giorni, rilevando segnatamente che “(…) in data 22.08.2022, l’assicurata ha confermato l’interruzione delle ricerche di lavoro e ha espresso interesse per l’Assegno di Formazione, per cui ha ricevuto tutte le indicazioni necessarie dalla consulente e gli appositi formulari (doc. 5)” (cfr. doc. III inc. 38.2023.8).

 

                          1.9.  Il 24 febbraio 2023 l’assicurata ha presentato delle osservazioni in relazione sia alla vertenza 38.2023.7 che alla causa 38.2023.8 (cfr. doc. VI inc. 38.2023.7; doc., VI inc. 38.2023.8).

 

                        1.10.  L’URC, il 6 marzo 2023, ha preso posizione in merito agli scritti della ricorrente (cfr. doc. VIII inc. 38.2023.7; doc. VIII inc. 38.2023.8).

 

                        1.11.  I doc. VIII inc. 38.2023.7 e VIII inc. 38.2023.8 sono stati trasmessi per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. IX inc. 38.2023.7; doc. IX inc. 38.2023.8).

 

considerato                  in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  Secondo l’art. 76 cpv. 1 LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione delle altre.

                                  Nella concreta evenienza, visto che i ricorsi presentati dalla medesima insorgente sono diretti contro due decisioni su opposizione emesse entrambe dall’URC che concernono fatti, perlomeno parzialmente, di ugual natura e che pongono sostanzialmente gli stessi temi di diritto materiale, è accertata la connessione tra loro. Per economia processuale le procedure ricorsuali 38.2023.7 e 38.2023.8 sono, dunque, congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF 8C_683/2021 del 13 luglio 2022 consid. 1; STF 9C_512/STF 8C_25/2022 del 9 marzo 2022 consid. 7; STF 9C_787/2020, 9C_22/2021 del 14 aprile 2021 consid. 1.; STF 9C_345/2020, 9C_346/2020 del 10 settembre 2020 consid. 1; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 1; STF 748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 2; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).

 

                                  nel merito

 

                          2.2.  Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’URC ha a ragione o meno sospeso l’assicurata dal diritto all’indennità di disoccupazione per tre giorni a causa di mancate ricerche di lavoro nei periodi dal 24 giugno al 6 luglio 2022 e dal 3 all’8 agosto 2022 antecedenti l’iscrizione in disoccupazione del 9 agosto 2022, come pure per sette giorni in ragione dei mancati sforzi volti al reperimento di un’occupazione nel periodo di controllo dal 9 al 28 agosto 2022.

 

                          2.3.  Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                  Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

 

                                  Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

 

" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

                                     

 

                                  L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

 

" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione."

 

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

 

" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

 

                                  La LADI ha, quindi, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

 

                                  L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF 8C_683/2021, 8C_753/2021 del 13 luglio 2022 consid. 3.3.3.; STFA C 83/02 del 12 marzo 2003 consid. 1.2.; DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.

 

                                  Se non adempie il suo obbligo, egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).

 

                                  L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 193 seg.).

 

                                  La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).

 

                                  Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

 

                                  In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006 la nostra Alta Corte ha sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.

                                  L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

 

                                  Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71: “(…) En principe, un contrat de travail de durée déterminée ne doit pas être résilié, dès lors qu'il se termine automatiquement avec l'échéance de la durée contractuelle; dans un tel cas de figure, les recommandations du SECO (cf. Bulletin LACI IC, ch. B314) exigent que l'assuré recherche un emploi durant les trois derniers mois avant la cessation des rapports de travail (…)”; STF 8C_44/2018 del 4 luglio 2018 consid. 5 in cui è stato confermato un periodo di valutazione delle ricerche di impiego di tre mesi prima del termine del contratto di durata determinata; STF 8C_863/2014 del 16 marzo 2015 consid. 2.2., pubblicata in DTF 141 V 365; D. Cattaneo, “Alcuni compiti…”, pag. 17).

 

                          2.4.  Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

 

                                  Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

                                  La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

                                  L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STF 8C_47/2022 del 14 febbraio 2022; STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_708/2019 del 10 gennaio 2020 consid. 3.2.; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

                                  In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ribadito la propria giurisprudenza e ha rilevato:

 

" (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

 

                                  Al riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 l’Alta Corte ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il numero di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero durante il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.

 

                                  Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

 

                                  La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29 gennaio 1992 nella causa E. R., non pubblicata).

                                  Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

                                  In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28 gennaio 1987 nella causa S. P., AD 5/87).

                                  Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

 

                                  L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

 

                                  In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

                                  Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95).

 

                                  In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha stabilito che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

 

                          2.5.  Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                  La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

                                  Come visto, la sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI) e soggiace al principio della proporzionalità (cfr. STF 8C_2/2012 del 14 giugno 2012 consid. 2.1.; DTF 123 V 151-155).

                                  In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

                                  Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "la gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".

                                  Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI ID D79 punto 1; STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022).

 

                                  Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

                                  Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STF 8C_750/2022 del 20 maggio 2022; STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

 

                          2.6.  Nella presente evenienza dalle carte processuali si evince che RI 1, il 24 giugno 2022, ha sottoscritto la lettera di disdetta del contratto di lavoro con effetto dal 31 agosto 2022 notificatale dalla Dr. med. __________ di __________ (cfr. doc. A.2 inc. 38.2023.7).

 

                                  L’insorgente, nel mese di luglio 2022, si è annunciata per il collocamento dal 9 agosto 2022 (cfr. A.7 inc. 38.2023.7; 2° termine quadro: 9.8.2022-8.8.2024; guadagno assicurato fr. 3’467; cfr. doc. A1 inc. 38.2023.7) a seguito delle sue dimissioni che hanno anticipato la fine del rapporto di impiego (cfr. doc. A.8 inc. 38.2023.7).

 

                                  Durante il primo colloquio con l’URC dell’11 luglio 2022 la ricorrente ha dichiarato che “le ricerche di lavoro sono iniziate dal momento che ha ricevuto la disdetta. Non ha presentato la lista delle ricerche in quanto non ha la stampante”.

                                  È stato fissato l’obiettivo di attivarsi costantemente e regolarmente nella ricerca di una nuova occupazione, utilizzando i canali adeguati per la ricerca di annunci di lavoro ed effettuando almeno 3 ricerche di lavoro come impiegata di commercio, segretaria d’ufficio nell’arco di tutta la settimana e dal primo all’ultimo giorno del mese. Le è stato indicato di partecipare al concorso generale dei funzionari amministrativi pubblicato sul sito dell’Amministrazione Cantonale, di dare la priorità agli annunci presenti sui siti internet elencati nella lista ricevuta, di fare ricerche spontanee solo in assenza di annunci, di cercare annunci di lavoro anche sui siti di __________ e __________, come pure di contattare dopo 7 giorni tutti i datori di lavoro ai quali ha inoltrato la candidatura per ottenere un riscontro (cfr. doc. VIII1 inc 38.2023.7).

 

                                  L’assicurata, in tale occasione, ha comunicato che “sta valutando di fare una nuova formazione come OSA”.

                                  È stata informata al riguardo che, benché il settore sanitario richieda personale, con la qualifica già conseguita non avrebbe avuto problemi a reinserirsi nel mercato del lavoro come impiegata di commercio (cfr. doc. VIII1 inc. 38.2023.7).

 

                                  Il 7 settembre 2022 l’URC ha inviato all’assicurata - la quale non ha svolto alcuna ricerca di lavoro nel mese di giugno 2022, mentre ha comprovato sette ricerche per il mese di luglio 2022 (effettuate il 7, il 12 e il 22 luglio 2022; cfr. doc. 1 inc. 38.2023.7) ritenute dall’amministrazione insufficienti quantitativamente e qualitativamente, nonché tre ricerche nel periodo dal 1° all’8 agosto 2022 (tutte compiute il 1° agosto 2022; cfr. doc. 1 inc. 38.2023,.7) considerate non valide qualitativamente - una Richiesta di giustificazione, con la quale l’ha invitata a motivare, entro il 14 settembre 2022, il proprio comportamento.

                                  La consulente del personale, __________, ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione nel caso in cui un assicurato non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. A.7 inc. 38.2023.7).

 

                                  __________, sempre il 7 settembre 2022, dopo aver constatato che l’insorgente, nel periodo di controllo del mese di agosto 2022 (dal 9 al 28 agosto 2022 quando ha iniziato una formazione), non aveva intrapreso sforzi volti al reperimento di un impiego, le ha trasmesso una seconda Richiesta di giustificazione con cui le ha domandato di formulare osservazioni, entro il 14 settembre 2022, in merito alle proprie mancate ricerche                                  (cfr. doc. A.6 inc. 38.2023.8).

 

                                  La ricorrente non ha presentato alcuna osservazione (cfr. doc. A.8; I inc. 38.2023.7; A.7; I inc. 38.2023.8).

 

                                  Dal profilo procedurale l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

 

                                  Con decisione del 16 settembre 2022 l’URC ha sospeso l’assicurata per cinque giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo dal 23 giugno all’8 agosto 2022 precedente l’annuncio per il collocamento (cfr. doc. A.8 inc. 38.2023.7; consid. 1.1.).

 

                                  L’amministrazione, con ulteriore decisione del 16 settembre 2022, ha sospeso la ricorrente per sette giorni a causa delle mancate ricerche dal 9 al 28 agosto 2022 (cfr. doc. A7 inc, 38.2023.8; consid. 1.4.).

 

                                  Alle opposizioni del 6 ottobre 2022 interposte contro le sanzioni di cinque giorni e di sette giorni del 16 settembre 2022 l’assicurata ha allegato dei certificati medici allestiti dalla Dr. med. __________, FMH medicina generale interna, il 7, l’11, il 18 luglio 2022 e il 30 agosto 2022 da cui si evince che l’insorgente è stata inabile al lavoro al 100% dal 7 al 18 luglio 2022 per malattia e dal 18 luglio al 2 agosto 2022 per infortunio (cfr. doc. A.9 inc. 38.2023.7; A.8 inc. 38.2023.8).

                                  Inoltre nelle opposizioni la ricorrente ha citato un messaggio di posta elettronica del 24 agosto 2022 dell’__________ – presso cui si era candidata il 7 luglio 2022 (cfr. doc. 1 inc. 38.2023.7) – con il quale le è stato dato il benvenuto in relazione al suo inizio presso l’asilo nido “__________” di __________ dove avrebbe svolto la formazione OSA infanzia (cfr. doc. A.9 inc. 38.2023.7; A.8 inc. 38.2023.8).

                                  In effetti, dopo aver effettuato uno stage dal 2 al 4 agosto 2022 presso il nido menzionato, la direttrice, __________, come dalla medesima dichiarato il 18 gennaio 2023, le ha consegnato un contratto di tirocinio quale operatrice socioassistenziale (OSA infanzia) della durata di tre anni dal 29 agosto 2022 al 28 agosto 2025 (cfr. doc. A.3 inc. 38.2023.7; A.2 inc. 38.2023.8).

 

                                  La sospensione di cinque giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione è stata ridotta con decisione su opposizione del 4 gennaio 2023 a tre giorni tenendo conto del periodo di inabilità lavorativa (cfr. doc. A1 inc. 38.2023.7; consid. 1.3.), mentre la sanzione di sette giorni è stata confermata con ulteriore decisione su opposizione del 4 gennaio 2023 (cfr. doc. A1 inc. 38.2023.8; consid. 1.4.).

                                 

                          2.7.  Questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi innanzitutto in merito al periodo precedente la disoccupazione dell’assicurata che ha avuto inizio a decorrere dal 9 agosto 2022, ossia dal 24 giugno (data in cui ha ricevuto la disdetta del contratto di impiego; cfr. consid. 2.6.; l’amministrazione stessa, nella risposta di causa, ha corretto la data del 23 giugno 2022 - a partire dalla quale ha cominciato a esaminare le ricerche e considerata sia nella decisione del 16 settembre 2022 che nella decisione su opposizione del 4 gennaio 2023 - nella data del 24 giugno 2022; cfr. doc. A.8; A.1; IV pag. 3 inc. 38.2023.7) all’8 agosto 2022, rileva che l’URC rettamente non ha considerato, ai fini del controllo delle ricerche di impiego svolte, il lasso di tempo dal 7 luglio al 2 agosto 2022, visto che secondo i certificati medici della Dr. med. __________ la ricorrente era totalmente inabile al lavoro.

                                  Si evidenzia in ogni caso che la medesima, il 7, il 12, il 22 luglio e il 1° agosto 2022, ha comunque effettuato delle ricerche di lavoro per iscritto e il 2 agosto 2022 ha iniziato lo stage presso l’asilo nido il __________ (cfr. consid. 2.6.; doc. 1 inc. 38.2023.7).

 

                                  Parimenti a ragione, però, l’amministrazione ha tenuto conto del fatto che dal 24 giugno al 6 luglio 2022 l’insorgente non ha compiuto alcuna ricerca di lavoro (cfr. doc. A1 inc. 38.2023.7), come dalla stessa riconosciuto nel ricorso (cfr. doc. I inc. 38.2023.7), contrariamente a quanto invece asserito in occasione del primo colloquio di consulenza dell’11 luglio 2022 (cfr. doc. VIII1 inc. 38.20223.7).

 

 

 

                                  In effetti l’assicurata era tenuta a cercare una nuova occupazione a partire dal momento in cui le è stato notificato il licenziamento (cfr. consid. 2.4.).

 

                                  È vero che l’obiettivo di attivarsi costantemente e regolarmente nella ricerca di una nuova occupazione, utilizzando i canali adeguati per la ricerca di annunci di lavoro ed effettuando almeno 3 ricerche alla settimana è stato fissato in occasione del primo colloquio con l’URC dell’11 luglio 2022 (cfr. VIII1 inc 38.2023.7).

                                   È altrettanto vero, tuttavia, che l'Alta Corte ha stabilito che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione. Gli assicurati, del resto, devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione e pure nel periodo di disdetta (cfr. STF 8C_211/2022 del 7 settembre 2022 consid. 4.3.3.; STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 già citata; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).

 

                                  Nella sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, la nostra Massima istanza ha deciso che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA, relativo al diritto alla consulenza, nel caso di un assicurato sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.

                                  In particolare è stato stabilito che un assicurato nulla può dedurre a suo favore dalla circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare, ma attenda il primo colloquio di consulenza.

 

                                  Inoltre nel giudizio 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013, pubblicato in DTF 139 V 524 e già citato sopra, l’Alta Corte ha ribadito che un assicurato non può discolparsi dal non avere compiuto ricerche di lavoro o dall’averne effettuate di insufficienti nel periodo antecedente la disoccupazione asserendo di non avere saputo di dovere cercare seriamente un’occupazione già a questo momento e di non essere stato reso attento a tale obbligo.

 

                                  Nella sentenza 8C_312/2020 del 24 giugno 2020 consid. 3.2. il TF ha poi rilevato che, come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali, anche nell’assicurazione contro la disoccupazione gli assicurati devono fare il possibile per ridurre il danno senza avvisi particolari da parte dell’amministrazione o fogli informativi.

 

                          2.8.  Nemmeno nel periodo dal 3 all’8 agosto 2022 l’assicurata ha intrapreso sforzi volti al reperimento di un impiego.

                               

                                  Al riguardo giova osservare, da una parte, che, benché dal 2 al 4 agosto 2022 stesse svolgendo lo stage presso l’asilo nido di __________, la ricorrente avrebbe dovuto compiere delle ricerche di lavoro (cfr. STCA 38.2017.26 del 23 novembre 2017). Ciò vale a maggior ragione ponendo mente al fatto che la modalità con cui effettuava le ricerche era quella scritta (cfr. doc. 1 inc. 38.2023.7).

 

                                  Per completezza è utile evidenziare che ai sensi della giurisprudenza federale le ricerche di lavoro devono essere compiute anche mentre un assicurato consegue un guadagno intermedio (cfr. STF C 293/06 del 5 marzo 2007 consid. 3.1.3.; STFA C 98/02 del 26 maggio 2003; STFA C 399/99 del 3 agosto 2000; STCA 38.2017.2 del 22 giugno 2017 consid. 2.7.; STCA 38.2006.60 del 16 novembre 2006 consid. 2.9.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 30).

                                  Inoltre la Prassi LADI PML (provvedimenti inerenti al mercato del lavoro) emanata dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) al p.to A12 enuncia che durante un PML l’assicurato deve continuare a cercare un impiego.

 

                                  Nel caso concreto è vero che la ricorrente è poi stata assunta dall’__________ presso il __________ con contratto di tirocinio che riporta la data del 10 agosto 2022 (cfr. doc. A.4 inc, 38.2023.7).

 

                                  È altrettanto vero, però, che in concreto non torna applicabile la giurisprudenza secondo cui non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione, quando un impiego gli è, almeno in prima battuta, garantito (cfr. STF 8C_312/2020 del 24 giugno 2020 consid. 3.2.; STF 8C_846/2018 del 28 marzo 2019; STF 8C_40/2016 del 21 aprile 2016 consid. 2.4.; DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M.C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

                                  L’Alta Corte ha stabilito che si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. RVJ/ZWR 2023 pag. 112 segg.; STF 8C_846/2018 del 28 marzo 2019; STF 8C_219/2012 del 30 luglio 2012 consid. 4.1.; DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA C 275/03 del 3 febbraio 2004, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

 

                                  Nella presente evenienza a seguito della ricerca del 7 luglio 2022 e del relativo stage (cfr. doc. 1 inc, 38.2023.7; consid. 2.7.) è stato sì stipulato un contratto di impiego (cfr. doc. A.4 inc. 38.2023.7), tuttavia si tratta di un contratto di tirocinio per una nuova formazione quale OSA infanzia con uno stipendio al primo anno di fr. 1'372.-- al mese nettamente inferiore al guadagno assicurato di fr. 3'467.-- (cfr. consid. 2.7.).

                                  Dalla risposta del 13 febbraio 2023 relativa all’inc. 38.2023.8 emerge infatti che l’assicurata, il 22 agosto 2022, ha comunque espresso interesse per gli assegni di formazione ex art. 66a cpv. 2 LADI (cfr. doc. III inc. 38.2023.8; consid. 1.8.; doc. 5 inc. 38.2023.8), i quali intendono permettere agli assicurati che (di almeno 30 anni salvo eccezioni; cfr. art. 66a cpv. 2 LADI; Prassi LADI PML F9, F9a, F9b) di acquisire una formazione di base o di adattare la loro formazione alle esigenze del mercato del lavoro. Gli assegni di formazione corrispondono alla differenza fra un importo mensile da determinare, che non sia però superiore a fr. 3’500, e il salario lordo fissato nel contratto di tirocinio. Per calcolare l’importo mensile da determinare, il servizio competente si basa unicamente sul salario che l’assicurato percepirà presumibilmente subito dopo aver terminato la sua formazione, al massimo tuttavia fr. 3'500 (cfr. art. 66c cpv. 2 LADI; 90a cpv. 3 e 4 OADI; Prassi LADI PML F24, F25).

 

                                  Del resto, in particolare durante il colloquio dell’11 luglio 2022 il cui verbale è stato firmato dalla ricorrente, la consulente del personale le aveva espressamente indicato di effettuare almeno 3 ricerche di lavoro come impiegata di commercio, segretaria d’ufficio alla settimana e di partecipare al concorso generale dei funzionari amministrativi pubblicato sul sito dell’Amministrazione Cantonale (cfr. doc. VIII1 inc. 38.2023.7; consid. 2.6.).

 

                                  Ne discende che l’insorgente, dal 3 all’8 agosto 2022, non poteva ritenersi esonerata dall’obbligo di effettuare delle ricerche di lavoro.

 

                          2.9.  In relazione all’arco di tempo precedente l’iscrizione in disoccupazione, e meglio dal 24 giugno al 6 luglio e dal 3 all’8 agosto 2022, occorre, pertanto, concludere che l’assicurata, non compiendo ricerche di lavoro, ha violato l’obbligo di ridurre il danno che la legge le impone (cfr. consid. 2.3.).

 

                                  La medesima deve, dunque, essere sospesa dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

 

                        2.10.  Per quanto attiene al periodo di controllo dal 9 al 28 agosto 2022, vale quanto indicato per il lasso di tempo dal 3 all’8 agosto 2022 (cfr. consid. 2.8.).

 

                                  Più precisamente il fatto di aver concluso il contratto di tirocinio dopo essersi candidata presso l’__________ il 7 luglio 2022 e aver svolto uno stage di tre giorni dal 2 al 4 agosto 2022 non dispensava la ricorrente, dal profilo dell’assicurazione contro la disoccupazione, dallo svolgere ricerche di impiego quantitativamente e qualitativamente sufficienti, siccome si trattava unicamente di un apprendistato con salario adeguato alla nuova formazione in corso per la quale l’assicurata ha peraltro chiesto informazioni circa gli assegni di formazione giusta gli art. 66a e segg. LADI.

 

                                  Il 22 agosto 2022 la consulente ha del resto ribadito all’insorgente, che le aveva confermato di aver trovato un posto di apprendistato come OSA infanzia, di “riprendere le ricerche di lavoro come da indicazioni date” (cfr. doc. 5 inc. 38.2023.8; doc. VIII1 inc. 38.2023.7).

 

                                  Di conseguenza l’assicurata, non effettuando ricerche di lavoro dal 9 al 28 agosto 2022, ha violato l’obbligo di ridurre il danno che la legge le impone (cfr. consid. 2.3.) anche in tale arco di tempo.

 

                                 L’insorgente deve, dunque, essere sospesa dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI pure per questo periodo (cfr. consid. 2.3.).

 

                        2.11.  Per quanto concerne l’entità della penalità precedente l’iscrizione in disoccupazione, va ribadito che nel caso di specie l’URC ha inflitto all’assicurata tre giorni di sospensione per il lasso di tempo antecedente alla disoccupazione dal 24 giugno al 6 luglio e dal 3 all’8 agosto 2022 e sette giorni per il periodo di controllo dal 9 al 28 agosto 2022 (cfr. consid. 1.3.; 1.4.; 2.6.).

 

                                  Normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall’amministrazione in caso di mancate ricerche di lavoro ammonta ad un minimo di quattro giorni di sospensione durante un mese antecedente la disoccupazione e a un minimo di cinque giorni durante un periodo di controllo (cfr. consid. 2.5.).

 

                                  Il TCA ritiene che in concreto, benché l’assicurata dovesse compiere ricerche di lavoro anche durante lo svolgimento dello stage presso l’asilo nido di __________ (cfr. consid. 2.7.), rispettivamente il reperimento a inizio agosto 2022 del posto di tirocinio per intraprendere una nuova formazione quale OSA infanzia non consenta di non sospenderla dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. consid. 2.8.; 2.10.), nella commisurazione delle penalità vada considerata la circostanza che la medesima ha ad ogni modo effettuato lo stage dal 2 al 4 agosto 2022.

 

                                  Al riguardo giova rilevare che l’esercizio di un’occupazione deve essere tenuto conto nella valutazione della colpa, in quanto le possibilità di ricerca di un impiego mentre viene effettuata un’attività che permette di ottenere guadagno intermedio sono limitate (cfr. STFA C 98/02 del 26 maggio 2003 consid. 2.1.; STFA C 399/99 del 3 agosto 2000 consid. 1; STCA 38.2017.2 del 22 giugno 2017 consid. 2.8.).

 

                                  Non va, d’altronde, dimenticato che l’insorgente è poi stata assunta quale apprendista dall’__________ a far tempo dal 29 agosto 2022.

 

                                  L’URC ha poi precisato di avere inflitto sette giorni di sospensione per il periodo di controllo dal 9 al 28 agosto 2022, in quanto l’assicurata era già stata sanzionata ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI nel periodo antecedente la disoccupazione (cfr. doc. A.1 inc. 38.2023.8).

                                  In proposito va osservato, da un lato, che nell’ambito della determinazione di una sospensione non si può prescindere dal comportamento generale di un assicurato nel rispetto dei suoi obblighi quale disoccupato (cfr. STF 8C_697/2012 del 18 febbraio 2013, pubblicato in DLA 2013 pag. 185 seg.; STCA 38.2018.8 del 24 aprile 2018 consid. 2.8.).

                                  Dall’altro, che con sentenza 8C_211/2022 del 7 settembre 2022, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 38 pag. 131, il Tribunale federale ha stabilito che a torto il Tribunale cantonale del Canton Vaud aveva annullato una delle due decisioni su opposizioni del 18 giugno 2021 che avevano confermato le sanzioni di 3 e di 5 giorni inflitte a un’assicurata con decisioni del 3 febbraio 2021 per insufficienti ricerche a dicembre 2020, rispettivamente a gennaio 2021, specificando che l’entità di una sospensione può essere aumentata anche se l’assicurato non è stato posto nelle condizioni di modificare il proprio comportamento dopo aver saputo di una prima sospensione. L’Alta Corte ha sottolineato che in effetti è vero che le sanzioni hanno uno scopo dissuasivo ed educativo, tuttavia gli obblighi quale disoccupato derivano dalla legge e non implicano né un’informazione, né un avvertimento preventivi. Non si giustifica di trattare differentemente l’assicurato che è oggetto di sospensioni ripartite nel tempo rispetto a colui al quale sono inflitte più sanzioni retroattive per gli stessi comportamenti.

 

                                  In simili condizioni, a mente di questo Tribunale si giustifica una riduzione della sospensione per l’arco di tempo precedente la disoccupazione (dal 24 giugno al 6 luglio e dal 3 all’8 agosto 2022) da tre a due giorni e della sanzione relativa al periodo di controllo di agosto 2022 (dal 9 al 28 agosto 2022) - considerato in ogni caso il comportamento contrario alla legge del periodo antecedente l’annuncio per il collocamento - da sette a cinque giorni.

 

                                  Le decisioni su opposizione impugnate devono, conseguentemente, essere riformate nel senso che l'assicurata è sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per due, rispettivamente per cinque giorni.

 

                        2.12.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA.

L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

 

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

 

 

                               

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Le cause 38.2023.7 e 38.2023.8 sono congiunte.

 

                             2.  Il ricorso contro la decisione su opposizione del 4 gennaio 2023, relativa al periodo antecedente l’iscrizione in disoccupazione (dal 24 giugno al 6 luglio e dal 3 all’8 agosto 2022), è parzialmente accolto e il provvedimento menzionato è modificato nel senso che l'assicurata è sospesa per 2 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.

 

                             3.  Il ricorso contro la decisione su opposizione del 4 gennaio 2023 concernente il periodo di controllo di agosto 2022 (dal 9 al 28 agosto 2022) è parzialmente accolto e il provvedimento menzionato è modificato nel senso che l'assicurata è sospesa per 5 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.

 

                             4.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                             5.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 La segretaria

 

Daniele Cattaneo                                         Stefania Cagni