Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
38.2023.9

 

CL/gm

Lugano

2 maggio 2023   

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 7 febbraio 2023 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 9 gennaio 2023 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                      in fatto

 

                          1.1.  Con decisione su opposizione del 2 giugno 2021 la Cassa __________ (in seguito: Cassa) ha confermato la precedente decisione del 7 ottobre 2020 (cfr. doc. 82-83) con la quale ha chiesto alla ditta RI 1 la restituzione di fr. 3'179.65, erroneamente versati alla ditta a titolo d’indennità per lavoro ridotto per il periodo dal 2 aprile al 31 maggio 2020.

 

                          1.2.  Con sentenza 38.2021.42 del 27 settembre 2021, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha parzialmente accolto il ricorso presentato dalla società contro la decisione su opposizione suindicata, e meglio sulla base delle seguenti motivazioni (che, riproponendo le censure ricorsuali, e meglio come si vedrà ai consid. 1.6. e 1.8., argomenti già oggetto della STCA in questione, giova riprendere):

 

" 2.5.1.

(…) correttamente (…) la Cassa, in applicazione dell’art. 5 della medesima ordinanza - il cui tenore, alla pari di quello dell’art. 34 cpv. 1 LADI, è chiaro e non si presta ad interpretazione - ha chiesto la restituzione degli importi indebitamente versati in eccesso in un secondo momento (fr. 2'364.95 il 5 agosto 2020 e fr. 579.10 il 7 agosto 2020) alla ditta rispetto alle prestazioni cui quest’ultima aveva effettivamente diritto dovendosi applicare l’art. 34 cpv. 1 LADI e quindi conteggiare l’80% della massa salariale per le ore perse (in concreto inferiore all’importo forfettario) per determinare l’indennità postulato.

Le asserzioni dell’insorgente riguardo al fatto di avere ricevuto dal signor __________ (collaboratore della resistente) conferme in merito al fatto che alla ditta, per __________ e per __________ ed a valere per aprile e maggio 2020, sarebbe stato erogato il 100% della perdita di guadagno in luogo dell’80% previsto dall’art. 34 cpv. 1 LADI, non ne soccorrono, infatti, la posizione.

 

Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti

1.     l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

2.     l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

3.     l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

4.     l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

5.     la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.

 

(cfr. STF 9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.2.; STF 8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 4 pag. 97; STF 9C_753/2017 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata).

 

In concreto la ricorrente non ha sostanziato quanto preteso circa il fatto che un dipendente della Cassa (nella persona del signor __________) le avrebbe comunicato che a valere per aprile e maggio 2020 l’indennità per lavoro ridotto sarebbe stata erogata, in violazione di quanto disposto dall’art. 34 cpv. 1 LADI (e contrariamente a quanto indicato nelle domande inoltrate dalla ricorrente alla Cassa, tanto nella parte “Calcul de l’indemnité” quanto nelle avvertenze concernenti le “Personnes avec pouvoirs de décision déterminants et leur conjoint”; cfr. doc. supra consid. 2.4.), nella misura del 100% della massa salariale per le ore perse, in luogo dell’80% previsto a norma di legge.

Le affermazioni della ditta a proposito delle pretese informazioni errate ricevute non sono, infatti, state comprovate con validi mezzi probatori, segnatamente documentali, o altrimenti, a fronte di un disposto normativo il cui contenuto è chiaro ed univoco, rese verosimili.

In ogni caso, anche volendo esaminare, in particolare, la condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio occorre verificare che l’informazione sia stata causale per il comportamento dell’assicurato. Esiste un nesso causale tra l’informazione dell’autorità e l’agire dell’assicurato quando può essere ammesso che in assenza di tale informazione l’assicurato si sarebbe comportato differentemente (cfr. STF C 344/00 del 6 settembre 2001 consid. 3.bb; STF 8C_804/2010 del 76 febbraio 2011 consid. 7.1.).

(…) la pretesa buona fede della ricorrente - per la quale non si comprende, né la medesima lo sostanzia, in cosa potrebbe eventualmente consistere un eventuale comportamento pregiudizievole adottato – non merita tutela.

Giova, peraltro, osservare, in relazione all’art. 27 cpv. 1 LPGA che sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni - la cui violazione va equiparata, secondo il TF, al rilascio di un’informazione errata (cfr. STF 8C_741/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 2.1.; STF 8C_369/2015 del 14 luglio 2015; consid. 3.2.; STF 8C_652/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 5.1.; DTF 131 V 472, consid. 5=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 5), conformemente a quanto riconosciuto dalla giurisprudenza per i casi in cui l'autorità omette di fornire informazioni che la legge le impone di dare in una fattispecie particolare (cfr. Pratique VSI 2003 pag. 207; DLA 2003 pag. 127) -, che attualmente gli assicurati possono far capo a ogni tipo di informazione anche tramite internet, consultando i siti delle varie Casse, dell’amministrazione federale - www.seco.admin.ch - e del cantone - https://www4.ti.ch/dss/ias/prestazioni-e-contributi/scheda/p/s/dettaglio/indennita-dellassicurazione-contro-la-disoccupazione-per-datori-di-lavoro/indennita-per-lavoro-ridotto/ (cfr. STF C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 7; STCA 38.2013.12 del 7 agosto 2013; STCA 38.2014.12 del 2 giugno 2014).

Ne consegue che il ricorso interposto dalla RI 1 deve essere respinto limitatamente alla restituzione della somma di fr. 2'944.05; trattasi, infatti, di indennità per lavoro ridotto che sono da considerarsi come indebitamente versate alla ditta sulla base dell’art. 25 LPGA (…).

 

2.5.2.

Per la somma di fr. 235.60, pure chiesta in restituzione con la decisione del 7 ottobre 2020 sebbene risultante unicamente dal conteggio emesso dalla Cassa il giorno successivo, giova rilevare che nella fattispecie la ricorrente, impugnando dapprima la decisione del 7 ottobre 2020 – laddove l’importo chiesto in restituzione di totali fr. 3'179.65 comprendeva, oltre ai versamenti indebitamente percepiti di cui sopra per totali fr. 2'944.05, anche i fr. 235.60 ora in esame -, e successivamente la decisione su opposizione del 2 giugno 2021, si è opposta non solo alla restituzione dei due versamenti indebitamente effettuati dalla Cassa e percepiti dalla ditta nell’agosto del 2020 per i quali già si è detto, ma anche, alla richiesta di restituzione dei fr. 235.60 risultanti dal conteggio dell’8 ottobre 2020 relativo alle prestazioni spettantile per il mese di aprile 2020.

In tal senso, si evidenzia che la giurisprudenza federale ha stabilito che i conteggi inerenti alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione costituiscono una decisione informale ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 LPGA. Quel tipo di decisione esplica validamente effetti giuridici – riservate particolari circostanze – se non è stata contestata dal destinatario, chiedendo l’emanazione di una decisione formale ai sensi dell’art. 51 cpv. 2 LPGA, entro 90 giorni (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.2.; STF C 253/06 del 6 novembre 2007 consid. 3.1 e 3.3; STF C 251/06 del 22 novembre 2007 consid. A; DTF 132 V 412 consid. 5 pag. 417 seg.; DTF 134 V 145 consid. 5.3.2 pag. 152-153; SVR 2004 ALV Nr. 1; SVR 2007 ALV Nr. 24; STFA U 325/02 del 24 ottobre 2003; STFA I 184/04 del 13 aprile 2006 consid. 2.3; H.U. Stauffer e B. Kupfer Bucher, "Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolverzentschädigung". Ed. Schulthess, Zurigo, Basilea, Ginevra 2008 pag. 331). (…)

Il conteggio di data 8 ottobre 2020 è, dunque una decisione informale che la ditta poteva contestare, come peraltro emerge dalla stessa, entro 90 giorni, chiedendo l’emanazione di una decisione formale.

In concreto, la RI 1 ha manifestato il proprio dissenso anche avverso la restituzione della somma risultante dal conteggio suindicato, di modo che, per quel che concerne questi fr. 235.60 gli atti vanno trasmessi alla Cassa affinché emetta una decisione formale.” (cfr. doc. 6-24).

 

                          1.3.  Con decisione del 10 febbraio 2022, cresciuta incontestata in giudicato, la Cassa ha chiesto la restituzione anche di fr. 235.60 a titolo di indennità per lavoro ridotto percepite indebitamente (cfr. doc. 8).

 

                          1.4.  Con decisione del 21 gennaio 2022 - contro cui la società si è, poi, opposta il 3 febbraio 2022 (cfr. 5) -, la Sezione del lavoro ha respinto la richiesta di condono della restituzione di fr. 2’944.05 non ritenendo adempiuto il presupposto della buona fede (cfr. doc. 4).

                                 

                                  Con decisione del 5 dicembre 2022, l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha respinto la richiesta di condono della restituzione di fr. 235.60 formulata dalla ditta il 15 febbraio precedente, non ritenendo adempiuto il requisito della buona fede (cfr. doc. 15).

                                  Anche contro questa decisione la RI 1 ha interposto opposizione (cfr. doc. 16).

 

                          1.5.  Con decisione su opposizione del 9 gennaio 2023 l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, dopo avere congiunto le due procedure, ha confermato i propri precedenti provvedimenti (cfr. supra consid. 1.4.), negando, quindi, alla RI 1 il condono della restituzione degli importi di fr. 2'944.05, rispettivamente fr. 235.60, per un totale di fr. 3'179.65. In particolare, l’amministrazione ha nuovamente ritenuto non realizzato il presupposto della buona fede, e meglio come segue:

 

" (…)

4.1. In concreto, si rileva come già sul primo formulario compilato dalla società “Demande et décompte d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail” al punto “Calcul de l’indemnité” era indicato che l’indennità è calcolata all’80% della somma dei salari per le ore di lavoro perse. Sulla pagina successiva, il principio è pure ripreso al punto “Personnes avec pouvoirs de décision déterminants et leur conjoint”. Il primo formulario è stato firmato il 25 maggio 2020 sotto le avvertenze indicate. Lo stesso formulario è poi stato compilato anche il 2 giugno 2020 per il mese di maggio 2020 e il 22 giugno 2020 per il mese di giugno 2020.

Inoltre, nell'opuscolo Info-Service edizione 2016 - in vigore nell'anno 2020 - al punto 17 (pag. 13) era chiaramente indicato quanto segue: "L'ILR ammonta, dopo aver dedotto il periodo di attesa, alr80% della perdita di guadagno computabile per le ore di lavoro perse".

II Tribunale amministrativo federale, con sentenza del 31 marzo 2020 (cfr. TAF B-269/2019) si è così espresso al p.to 3.3.5 in merito all'importanza dell'indicazione corretta delle ore di lavoro perse:

"(…) In concreto, il datore di lavoro è tenuto ad annunciare all'ente cantonale, tramite l'apposito Formulario "Preannuncio di lavoro ridotto", la prevista introduzione dell'orario ridotto. Nel predetto formulario si prega il richiedente espressamente di leggere l'lnfo-Service "Indennità per lavoro ridotto" prima di compilarlo. Per prassi costante, l'opuscolo dell'autorità inferiore dal titolo "Info- Service, Informazione per i datori di lavoro, Indennità per lavoro ridotto" soddisfa l'obbligo di informare di cui all'art. 27 cpv. 1 LPGA (sentenza del TF 8C 375/2006 del 28 settembre 2007 consid. 2.2; sentenze del TAF B-2601/2017 del 22 agosto 2018 consid. 4.2, B-3996/2013 del 27 maggio 2014 consid. 9.4 segg., B-325/2013 del 20 maggio 2014 consid. 6.2 e B-2880/2011 del 24 luglio 2012 consid. 7.3).

Infine si rammenta che se un'azienda non prende atto con la necessaria attenzione delle indicazioni che figurano nell'opuscolo Info-Service nonché nel modulo per la domanda di indennità per lavoro ridotto e riscuote le indennità pur non avendone diritto, "Questa mancanza di attenzione non può essere considerata una semplice negligenza, per cui la condizione di condono dell’obbligo di restituire le prestazioni a causa della buona fede non è soddisfatta." (cfr. DLA 2002 pag. 194).

Sulla base di quanto indicato, non è verosimile che l'opponente non fosse a conoscenza che l’importo dell'indennità per lavoro ridotto corrisponde all'80% della somma dei salari per le ore di Iavoro perse. Nell'lnfo-Service questo concetto viene chiaramente descritto e non sono previste delle eccezioni. Questo avrebbe dovuto essere chiaramente riconoscibile per l'opponente.

Si ribadisce inoltre che l'art. 34 cpv. I LADI statuisce che “l’indennità per lavoro ridotto ammonta all’80 per cento della perdita di guadagno computabile".

L'art. 34 LADI non prevede una percentuale maggiore dell'80% della perdita di guadagno computabile per le indennità di lavoro ridotto.

In concreto, se l’azienda avesse letto con la dovuta attenzione l’opuscolo Info-Service e i riferimenti citati, avrebbe potuto e dovuto sapere che aveva diritto a ricevere l’80% e no il 100% della somma dei salari per le ore di lavoro perse.

Ne consegue che l'azienda non può essere protetta nella sua buona fede.

 

4.2 Sulla scorta di quanto deciso dal TCA nella decisione concernente la resistente (n. 38.2021.42 del 27 settembre 2021), la pretesa buona fede in merito alle informazioni ricevute da un funzionario della Cassa che avrebbe indicato la correttezza di percepire indennità al 100% anziché all'80%, non merita tutela (vedi su questo punto quanto indicato nel consid. 2.5.1). Non si può giungere a conclusione diversa neppure da un'analisi dell'e-mail del 30 luglio 2020, inoltrata dall’opponente al signor __________ (doc. B allegato all'opposizione dell'8/14 dicembre.

2022). Viene infatti indicata unicamente la richiesta da parte della società ("lavoro ridotto al 100%"). Agli atti non si ravvisa nessuna risposta da parte della Cassa che confermi quanto preteso dalla RI 1.

A titolo abbondanziale va sottolineato che quanto preteso dalla resistente in merito alla conferma telefonica da parte del funzionario menzionato, va chiaramente in contrasto con quanto indicato nell'opuscolo Info-Service e all'art. 34 cpv. I LADI.

Richiamato quanto sopra, la resistente avrebbe dovuto e potuto rendersi conto che l'ulteriore importo di CHF 3'179.65 (CHF 2'944.05 + CHF 235,60) ricevuto ad agosto 2020 è stato versato erroneamente. Ciò rappresenta una grave negligenza, che non è mutata dal momento della richiesta al momento della riscossione delle prestazioni. Per queste ragioni la buona fede va negata (art. 25 cpv. 1 LPGA).

5. Pertanto, non sussistendo uno dei presupposti cumulativi contemplati dai combinati disposti di cui agli articoli 25 LPGA e 4 OPGA (buona fede), la domanda di condono presentata non può essere accolta già per questo motivo. Lo scrivente Ufficio può dunque prescindere dall'esaminare Ia questione di sapere se la restituzione delle prestazioni indebitamente riscosse cagionerebbe

per l'opponente un grave rigore economico.

A titolo abbondanziale, in merito alla censura dell'opponente riguardo a quanto deciso dal Tribunale federale nella STF 2F.38/2022 del 29 novembre, consid. 3 (doc. C allegato all'opposizione dell'8/14 dicembre 2022), si rileva che si tratta sia di fattispecie, sia di leggi applicabili differenti rispetto a quelli della presente decisione su opposizione.” (cfr. doc. 17).

 

                          1.6.  Contro la decisione su opposizione del 9 gennaio 2023, la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto il condono dell’importo di complessivi fr. 3'179.65 sulla base delle seguenti argomentazioni:

 

" (…) riteniamo che tutte le ragioni per accettare il condono siano ampiamente riunite in quanto l’accettazione del condono è basata su una grave situazione economica (abbiamo chiesto gli aiuti d’emergenza per la cultura per tutto l’anno 2022 e siamo in assistenza giudiziaria). Non abbiamo fatturato nulla in [recte: nel] 2022 e non ci siamo versati nessuno stipendio.

Siamo perfettamente in buona fede e veramente abbiamo spiegato all’AVS che non avevamo mai percepito nessun aiuto prima di questo versamento in quanto siamo persone decisionarie, di conseguenza prima degli aiuti covid non eravamo beneficiari di tale compensazione.

Oltre a spiegare la situazione abbiamo anche comunicato all’AVS la lettera che avevamo scritto al signor __________ chiedendo gli aiuti al 100% come credevamo giusto visto che questa informazione era stata confermata da lui.

Conclusione: ci opponiamo totalmente al rifiuto di buona fede che non corrisponde affatto alla situazione che abbiamo vissuto, inoltre non siam assolutamente nella misura di saldare questo credito per le ragioni appena elencate.” (cfr. doc. I).

 

                          1.7.  Nella sua risposta di causa del 16 febbraio 2023 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione dell’impugnativa ed osservato quanto segue:

 

" 2. Con il presente gravame il ricorrente non porta fatti ed argomenti sostanzialmente nuovi o idonei a modificare la querelata decisione. Contestando integralmente quanto esposto nell’atto ricorsuale, ci si limita pertanto a confermare integralmente le considerazioni e conclusioni indicate nella decisione su opposizione (doc. 17), apportando le seguenti precisazioni.

(…) come già accertato nella decisione su opposizione dell’UG (doc. 18), nella decisione su opposizione (restituzione) della Cassa (doc. 1 pagg. 60-65) e nella sentenza del TCA 38.2021.42 del 27 settembre 2021 (consid. 2.3, pag. 8), le prestazioni erogate si riferiscono ai mesi di aprile e maggio 2020. Altri periodi non sono contemplati nella presente decisione.

L’azienda ha inoltre indicato che “Oltre a spiegare la situazione abbiamo anche comunicato all’AVS la lettera che avevamo scritto al signor __________ chiedendo gli aiuti al 100% come credevamo giusto visto che questa informazione era stata confermata da lui”. A tal proposito si ricorda che tale questione è già stata ampiamente affrontata dal TCA nella sentenza 38.2021.42 del 27 settembre 2021 al consid. 2.5.1., cresciuta in giudicato e alla quale si rinvia.

Richiamato il consid. 4.1. della decisione impugnata (doc. 17), si ribadisce che non è verosimile che l’opponente non fosse a conoscenza che l’importo dell’indennità per lavoro ridotto corrisponde all’80% della somma dei salari per le ore di lavoro perse. Difatti ciò è chiaramente indicato nell’INFO-Service (n. 17, pag. 13), come anche nel formulario “Domanda e conteggio di indennità per lavoro ridotto”, dove al punto “calcolo dell’indennità” è indicato “indennità dell’80% della massa salariale per le ore perse”. Non da ultimo, giusta l’art. 34 cpv. 1 LADI, “l’indennità per lavoro ridotto ammonta all’80 per cento della perdita di guadagno computabile”.

La resiste avrebbe dovuto e potuto rendersi conto che l’ulteriore importo di CHF 3'179.65 (CHF 2'944.05 + CHF 235.60) ricevuto ad agosto 2020 è stato versato erroneamente. Ciò rappresenta una grave negligenza, che non è mutata dal momento della richiesta al momento della riscossione delle prestazioni. Per queste ragioni la buona fede va negata (art. 25 cpv. 1 LPGA).

Siccome già il presupposto cumulativo della buona fede (art. 25 LPGA e 4 OPGA) non è adempiuto, l’UG può prescindere dall’analizzare anche quello del grave rigore economico in quanto l’eventuale adempimento di un solo presupposto non è sufficiente per concedere il condono” (doc. III).

 

                          1.8.  Con replica del 1° marzo 2023, la RI 1 ha osservato quanto segue:

 

" (…) La Cassa AVS [recte: la Sezione del lavoro] contesta la nostra buona fede al riguardo di questa procedura, pertanto vi informiamo che noi siamo stati completamente in buona fede per le ragioni seguenti:

1)     Questo versamento corrispondeva ai primi aiuti covid 19, noi prima di questo momento non avevamo mai avuto diritto a nessun tipo di indennità essendo dirigenti della nostra propria azienda, quindi non eravamo informati dei nostri diritti;

2)     C’era uno stato di emergenza e confusione da parte di tutti i servizi che non capivano all’inizio chi aveva diritto o meno a questi aiuti e principalmente per i dirigenti aziendali poiché i diritti sono stati accettati per pochi mesi, poi sono stati cancellati e in seguito di nuovo ristabiliti, non più dalla cassa di disoccupazione ma direttamente dalla Cassa AVS;

3)     Il signor __________ che si è occupata della nostra pratica aveva confermato i nostri diritti al 100%, non conoscendo la legislazione, e visto la particolarità di questi aiuti eccezionali, con l’aggiunta del fatto che noi ci siamo ritrovati disoccupati al 100% all’improvviso, abbiamo convenuto della veracità di quanto ha esposto l’addetto alla nostra pratica.

4)     La Cassa AVS poteva chiedere al signor __________ la sua versione dei fatti, invece non l’ha mai contattato al riguardo e ha preferito incolparci per grave negligenza.

Conclusione: non torniamo sulla vostra decisione che implica che un importo percepito erroneamente deve essere rimborsato. Chiediamo solo il condono di questa pratica in quanto realmente eravamo in buona fede e siamo in una situazione economica che non permette il rimborso di quest’importo. Per di più l’accettazione del condono è basata sulla situazione economica che non è più da dimostrare e la buona fede per la quale sono quasi 3 anni che chiediamo il condono.” (cfr. doc. V).

 

                          1.9.  Con duplica del 9 marzo 2023 – trasmessa per conoscenza alla ricorrente il giorno seguente (cfr. doc. VIII) – la resistente si è riconfermata nella propria risposta di causa ed ha precisato “che la parte convenuta non è la Cassa __________, bensì l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro” (cfr. doc. VII).

 

                                  in diritto

 

                          2.1.  Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se a ragione, o meno, la Sezione del lavoro, non ritenendo ossequiato il requisito della buona fede, ha negato alla RI 1 il condono della restituzione di complessivi fr. 3'179.65, a titolo di indennità per lavoro ridotto percepite, a torto, per il periodo aprile-maggio 2020.

                          2.2.  L'art. 95 cpv. 1 LADI che regola la restituzione di prestazioni rinvia all'art. 25 LPGA, che stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

 

                                  Perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione è, quindi, necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

                               

                                  - l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

                                  - la restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.

 

                                  Qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere accordato

 

                                  In proposito cfr. STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4.; STF 8C_510/2018 del 12 marzo 2019 consid. 3; STF 8C_129/2015 del 13 luglio 2015 consid. 4.

 

                                  La giurisprudenza federale sviluppata in merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva in ogni caso tutta la sua validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STF C 21/07 dell’11 febbraio 2008 consid. 1.3.; STF C 174/04 del 27 aprile 2005).

 

                          2.3.  La buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.

                                  La giurisprudenza ha precisato che la buona fede, intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (come ad esempio violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4; STF 9C_16/2019 del 25 aprile 2019 consid. 4; STF 9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid., 2.1.; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017 consid. 4, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; STF 8C_79/2017 del 30 giugno 2017 consid. 4.1.; DTF 138 V 218 consid. 4; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).

 

                                  Si è in presenza di una negligenza grave allorquando un avente diritto non si attiene a ciò che può essere ragionevolmente preteso da una persona capace di discernimento in una situazione identica e nelle medesime circostanze (cfr. STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4; STF 9C_16/2019 del 25 aprile 2019 consid. 4; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; DTF 110 V 176 consid. 3d).

                                  Inoltre, la buona fede deve essere negata se colui che si è arricchito, al momento del versamento, poteva attendersi di dover restituire, in quanto sapeva o doveva sapere, facendo prova dell’attenzione richiesta, che la prestazione era indebita (art. 3 cpv. 2 CC; STF 9C_795/2020 del 10 marzo 2021; DTF 130 V 414 consid. 4.3 e i riferimenti ivi menzionati).

 

                          2.4.  Nella concreta evenienza la RI 1 ha postulato l’erogazione delle prestazioni per lavoro ridotto per __________ (socio e presidente della gerenza) e __________ (socia e gerente) per il mese di aprile 2020 facendo valere una perdita di guadagno mensile totale di fr. 6'000.- (laddove lo stipendio mensile lordo di ciascuno ammontava a fr. 3'000.-; cfr. doc. 159-186).

                                  In data 2 giugno 2020 la RI 1 ha, poi, inoltrato alla Cassa una domanda del tutto analoga anche per il mese di maggio 2020 (cfr.doc. 151-155).

 

                                  Si rileva che nelle richieste inoltrate dalla ditta per aprile e maggio 2020 è indicato, nella parte dedicata al “Calcul de l’indemnité”, che l’indennità postulata corrisponde all’“80% de la somme des salaires pour les heures perdues”. Dalle avvertenze concernenti le “Personnes avec pouvoirs de décision déterminants et leur conjoint” emerge inoltre che “Pour les personnes dotées de pouvoirs de décision déterminants et pour leur conjoint, la somme des salaires AVS soumis à cotisation à indiquer s’élève au maximum à 4'150 francs pour plein temps, ce qui donne une indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail de 3'320 francs (80%) si la perte de travail est totale. Sont concernées le conjoint de l’employeur travaillant dans l’entreprise ainsi que les personnes qui, en leur qualité d’associé, de détenteur d’une participation financière ou encore de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise, déterminent les décisions que prend l’employeur ou peuvent les influencer considérablement, de même que leur conjoint travaillant dans l’entreprise. (cfr. doc. 151-152 e 159-160).

 

                                  Dalla comunicazione che la Cassa ha poi trasmesso alla società ricorrente nel maggio 2020, emerge che - oltre ad invitare la ditta a consultare il sito www.lavoro.swiss (di cui una sezione, con relative spiegazioni ed informazioni è dedicata all’indennità per lavoro ridotto) - l’amministrazione ha comunicato quanto segue:

 

" (…)

Persone con poteri decisionali determinanti e rispettivi coniugi

La massa salariale soggetto all’obbligo di contribuzione AVS massima da indicare per persone con potere decisionali determinanti e rispettivi coniugi è di CHF 4'150.00, pari ad un’indennità per lavoro ridotto di CHF 3'320.00 (80%). (…)” (cfr. doc. 190).

 

                                  Il 3 giugno 2020 la Cassa - in deroga all’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (cfr. consid. 2.1) e sulla base dell’art. 2 dell’Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione (COVID-19) - per il mese di aprile 2020 ha corrisposto alla ditta (a partire da una massa salariale per ore perse pari a fr. 6'000.- al 100% ed a fr. 4'800.- all’80% cui si aggiungono fr. 382.50 di rimborso AVS/AI/IPG/AD) prestazioni pari a fr. 5'128.50 (cfr. doc. 158) ed il 16 giugno successivo altri fr. 5'128.50 per maggio 2020 (cfr. doc. 150).

                                 

                                  Per il mese di aprile, però, il 5 agosto 2020 la Cassa ha ricalcolato le prestazioni spettanti alla ditta e - partendo questa volta da una massa salariale per ore perse pari, se considerata al 100% a fr. 8'738.-, rispettivamente a fr. 6'990.40 all’80% cui si aggiungono fr. 557.05 di rimborso AVS/AI/IPG/AD - ha versato alla ricorrente ulteriori fr. 2'364.95 (cfr. doc. 67) che ha però chiesto in restituzione il 7 agosto successivo (cfr. doc. 65).

 

                                  La Cassa ha, poi, riconteggiato le prestazioni spettanti alla ditta anche per il mese di maggio 2020.

                                  Il 5 agosto 2020, infatti, l’amministrazione - prendendo in considerazione una massa salariale per le ore perse pari a fr. 5'329.55 al 100% in luogo dei 6'000.- conteggiati in giugno - ha chiesto la restituzione di fr. 579.10 (cfr. doc. 111).

                                  Il 7 agosto successivo, la Cassa ha, poi, nuovamente conteggiato le prestazioni spettanti alla ricorrente per maggio tornando, questa volta, a considerare una perdita al 100% di fr. 6'000.-.

                                  Ritenendo però, erroneamente, di aver a suo tempo corrisposto alla ditta meno di quanto dovuto, la Cassa ha versato alla RI 1 ulteriori fr. 579.10 (cfr. doc. 109).

                                 

                                  In data 7 ottobre 2020, l’amministrazione ha, poi, emesso una decisione (formale) di restituzione. La Cassa ha motivato tale provvedimento sulla base di quanto segue:

 

" (…) A seguito di un controllo interno, è emerso come la Cassa abbia erroneamente versato l’importo relativo al periodo di conteggio di aprile e maggio 2020, sovra calcolando l’importo di vostra spettanza. (…) La Cassa ha proceduto alle rettifiche del caso e quindi l’importo di Fr. 3'179.65 non era dovuto e deve pertanto essere chiesto in restituzione” (cfr. doc. 82-83).

 

                                  La somma dei due versamenti supplementari erroneamente versati dalla Cassa alla ricorrente nell’agosto 2020 ammonta a complessivi fr. 2'944.05 (fr. 2'364.95 + fr. 579.10 = fr. 2'944.05).

 

                                  La differenza tra tale ultimo importo e quanto chiesto in restituzione (fr. 3'179.65) dalla Cassa con decisione del 7 ottobre 2020 si spiega alla luce del conteggio emesso il giorno seguente, vale a dire l’8 ottobre 2020, dall’amministrazione, che ha nuovamente ricalcolato le prestazioni spettanti alla ditta per il mese di aprile – partendo, questa volta, da una massa salariale per le ore persone ricalcolata al 100% in fr. 5'727.25 in luogo dei 6'000.- conteggiati inizialmente – e chiesto la restituzione di ulteriori fr. 235.60 (cfr. doc. 81).

 

                                  Dopo che con decisione su opposizione del 2 giugno 2021 (cfr. doc. 60-65) l’amministrazione ha confermato il proprio provvedimento del 7 ottobre 2020 (contro cui la ricorrente aveva fatto opposizione; cfr. doc. 73), con decisione 38.2021.42 del 27 settembre 2021, il TCA ha, come visto, confermato l’ordine di restituzione emesso dall’amministrazione limitatamente all’importo di fr. 2'944.05, rinviando gli atti alla resistente affinché procedesse all’emanazione di un ordine di restituzione formale anche per la somma di fr. 235.60 (cfr. supra consid. 1.2.).

                                  La Cassa ha provveduto in tal senso mediante decisione del 10 febbraio 2022 (cfr. doc. 8), cresciuta, incontestata, in giudicato.

 

                                  Nel frattempo, e meglio il 2 novembre 2021, la Cassa aveva altresì provveduto a trasmettere alla Sezione del lavoro la domanda di condono della restituzione già presentata dalla ricorrente il 21 aprile 2021 (cfr. doc. 3-4).

 

                                  Con una prima decisione di data 21 gennaio 2022, la Sezione del lavoro ha quindi respinto la richiesta di condono formulata dalla RI 1 in relazione all’importo di fr. 2'944.05, ritenendo non soddisfatto il presupposto della buona fede (cfr. doc. 4).

 

                                  Il 3 febbraio 2020, la ditta si è opposta alla suindicata decisione, facendo valere tanto la propria buona fede, quanto il fatto che, dovendo restituire la somma richiesta, la società verrebbe a trovarsi “in grave difficoltà” (cfr. doc. 5). In particolare, la ditta ha osservato quanto segue:

 

" (…)

L’interessato era in buona fede:

abbiamo mandato il conteggio corrispondente alla nostra perdita di guadagno per i mesi in oggetto e il signor __________ (che si è occupato della nostra pratica) aveva confermato ai tempi che quest’importo era legittimo, pertanto siamo andati completamente in buona fede e se c’è stato un errore di pagamento, non è imputabile alla nostra società e non corrisponde affatto ad un’insufficienza del sistema di controllo dell’orario di lavoro. La documentazione mandata dalla nostra società era perfettamente giusta, il salario dichiarato era 3.000 chf per persona, (come da buste paghe), inoltre le persone decisionarie avevano diritto a questo aiuto, quindi ci opponiamo totalmente al vostro scritto.” (cfr. doc. 5).

 

                                  Dopo il 15 febbraio 2022 la ricorrente aveva richiesto il condono anche della restituzione di fr. 235.60 (cfr. doc. 9), la Sezione del lavoro ha respinto la domanda della ditta (cfr. doc. 15).

                                  Anche contro tale provvedimento, la RI 1 ha inoltrato tempestivo ricorso, facendo valere che quando ne aveva fatto richiesta godeva del “pieno diritto come persone con potere decisionario determinante e i loro partner” di percepire le indennità postulate, di essere stata in “buona fede” quando le ha percepite e che la propria situazione di “precarietà” non permetterebbe, in sostanza, la restituzione richiesta dall’amministrazione (cfr. doc. 16).

 

                                  Con decisione su opposizione del 9 gennaio 2023, l’amministrazione, dopo avere ordinato la congiunzione dei due procedimenti, ha, come visto (cfr. supra consid. 1.5. e doc. 17) confermato le proprie precedenti decisioni e, di conseguenza, negato i condoni delle restituzioni di fr. 2'944.05 e 235.60.

 

                          2.5.  Chiamata a dirimere la presente vertenza, questa Corte rileva che la ditta ricorrente è stata resa attenta a diverse riprese sull’ammontare delle indennità per lavoro ridotto che, ai sensi dell’art. 2 dell’Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione (COVID-19), spettavano anche ai soggetti che hanno ex lege notevole potere decisionale a sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI ed occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro. Soggetti, questi, tra i quali, in concreto, rientrano tanto ___________ (socio e presidente della gerenza), quanto ____________ (socia e gerente; cfr. supra consid. 2.4.).

                                  Più precisamente – e ricordato che tanto l’art. 5 della citata ordinanza, quanto l’art. 34 cpv. 1 LADI sono chiari e non si prestano ad interpretazioni quanto al fatto che “L’indennità per lavoro ridotto ammonta all’80 per cento della perdita di guadagno computabile”- questa Corte rileva che l’attenzione della ricorrente in punto all’ammontare, in percentuale della perdita di guadagno computabile, delle indennità postulate per i due soggetti, dotati di poteri decisionali, è stata attirata anche nei formulari “Demande et décompte d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail” (cfr. supra consid. 2.4.).

                                  Ma non solo; il fatto che per i medesimi l’indennità sarebbe stata pari all’80% della perdita di guadagno computabile si evince chiaramente anche dalla comunicazione trasmessa alla società nel maggio 2020, che peraltro invitava la ricorrente a prendere atto di quanto indicato al sito internet www.lavoro.swiss (cfr. supra consid. 2.4.).

 

                                  Al riguardo, il TCA evidenza che accedendo al sito internet www.lavoro.swiss si apre la pagina internet https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home.html, dalla quale, cliccando sulla voce “indennità per lavoro ridotto” si arriva al portale https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/menue/unternehmen/versicherungsleistungen/kurzarbeitsentschaedigung.html.

                                  In relazione alle informazioni ivi riportate, giova rammentare quanto stabilito dal TAF con sentenza B-269/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.3.5.:

 

" (…) Per prassi costante, l'opuscolo dell'autorità inferiore dal titolo "Info-Service, Informazione per i datori di lavoro, Indennità per lavoro ridotto" soddisfa l'obbligo di informare di cui all'art. 27 cpv. 1 LPGA (sentenza del TF 8C_375/2006  del 28 settembre 2007 consid. 2.2; sentenze del TAF B-2601/2017  del 22 agosto 2018 consid. 4.2, B-3996/2013  del 27 maggio 2014 consid. 9.4 segg., B-325/2013  del 20 maggio 2014 consid. 6.2 e B-2880/2011 del 24 luglio 2012 consid. 7.3). Detto opuscolo è pubblicato sui rispettivi siti web dell'ente cantonale (www4.ti.ch/dfe/de/sdl/servizi/indennita-per-lavoro-ridotto/), della cassa interessata ([...]), nonché dell'autorità inferiore (www.seco.admin.ch, SECO - Segreteria di Stato dell'economia > Lavoro > Assicurazione contro la disoccupazione > Prestazioni Indennità per lavoro ridotto). (…)”.

 

                                  Di conseguenza, a mente di questa Corte, la mancanza di attenzione da parte della ricorrente, che non ha ripetutamente preso atto delle inequivocabili e ribadite avvertenze indirizzatele, costituisce una grave negligenza, atta ad escluderne la buona fede nella percezione, a torto, di parte delle indennità per lavoro ridotto erogate a suo favore tra aprile e maggio 2020.

 

                                  Sulla censura ricorsuale relativa alle pretese informazioni errate fornite alla ricorrente da __________, questo Tribunale si è, d’altronde, già pronunciato con la sentenza 38.2021.42 del 27 settembre 2021, cresciuta, incontestata, in giudicato (cfr. supra consid. 1.2. ed in particolare il consid. 2.5.1. della STCA 38.2021.42 del 27 settembre 2021).

 

                                  In simili condizioni, a ragione la Sezione del lavoro ha negato l’esistenza del presupposto della buona fede e quindi ha respinto le richieste di condono formulate dalla RI 1.

                               

                          2.6.  Alla luce delle risultanze di cui sopra, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede della ricorrente, prima condizione per ottenere un eventuale condono, deve confermare la decisione su opposizione del 9 gennaio 2023, senza che sia necessario entrare nel merito del secondo requisito di cui all’art. 25 cpv. 1 LPGA (“gravi difficoltà”; cfr. supra consid. 2.2.).

 

                          2.7.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  Nel caso concreto, l’oggetto della lite sottoposta all’esame del TCA concerne una richiesta di condono.

                                  Questo Tribunale rileva che in una sentenza 9C_639/2011 del 30 agosto 2012 consid. 3.2., l’Alta Corte ha stabilito che non si è in presenza di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI in caso di vertenze concernenti il condono della restituzione di prestazioni (cfr. anche DTF 122 V 221 consid. 2 e U. Kieser, ATSG-Kommentar, 4a edizione, n. 70 ad art. 61, pag. 1101 e i riferimenti ivi menzionati).

 

La questione di sapere se si tratti, o meno, di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA non necessita di ulteriori approfondimenti, ritenuto, d’un lato, che nel caso in cui la lite vertesse su prestazioni non verrebbero in ogni caso accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede l’applicazione.

D’altro lato, anche qualora la causa non riguardasse delle prestazioni non verrebbero comunque imposte spese.

In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).” (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

 

Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

 

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti