Incarto n.
38.2024.10

 

rs

Lugano

29 aprile 2024    

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 23 febbraio 2024 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 26 gennaio 2024 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  Con sentenza 38.2023.2 del 3 aprile 2023 questa Corte ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso interposto da RI 1 (nato il __________ 1998), rappresentato dall’avv. RA 1, contro la decisione su opposizione del 29 novembre 2022 con cui la Cassa CO 1, (in seguito: Cassa), confermando il provvedimento del 29 luglio 2022, gli aveva negato il diritto alle indennità di disoccupazione richieste il 7 luglio 2022, sostenendo, da una parte, che il medesimo non aveva adempiuto il periodo di contribuzione minimo di dodici mesi, dall’altra, che la formazione intrapresa dal 30 settembre 2019 al 31 ottobre 2021 presso la Scuola __________ non poteva essere considerata quale motivo di esonero dall'adempimento dello stesso.

                                  Il TCA ha evidenziato che era incontestato il mancato adempimento da parte dell’insorgente del periodo di contribuzione di almeno dodici mesi entro il termine quadro (7 luglio 2020 - 6 luglio 2022) ai sensi dell’art. 13 LADI.

                                  Inoltre questo Tribunale ha statuito che la questione relativa all’esenzione dal periodo di contribuzione ex art. 14 cpv. 1 lett. a LADI non poteva essere decisa senza preliminarmente procedere a un approfondimento istruttorio, volto a chiarire se a causa della formazione svolta a __________ dal 2019 al 2021 non fosse stato possibile né ragionevolmente esigibile l’esercizio di un’attività lavorativa almeno a tempo parziale.

                                  Gli atti sono così stati rinviati alla Cassa per esperire ulteriori accertamenti prima di decidere in merito all’esonero o meno dal periodo di contribuzione (cfr. doc. 175-197).

 

                                  Il giudizio del 3 aprile 2023 è cresciuto incontestato in giudicato.

 

                          1.2.  La Cassa, con decisione su opposizione del 26 gennaio 2024, ha confermato nei confronti di RI 1 il diniego del diritto alle indennità di disoccupazione deciso il 3 novembre 2023 dopo aver proceduto alle indagini del caso (cfr. doc. 70-73).

                                  L’amministrazione ha, in particolare, stabilito che l’assicurato non ha potuto comprovare un motivo di esonero dal periodo di contribuzione.

                                  Al riguardo, sulla base dell’accertamento effettuato presso l’Istituto __________ tra aprile e giugno 2023 da cui è emerso, da un lato, che lo studio privato è flessibile e ogni studente lo può gestire come meglio crede, dall’altro, che le lezioni si tenevano dal lunedì al venerdì di principio al pomeriggio (solo sporadicamente al mattino o per tutto il giorno), così che le mezze giornate libere erano sempre le stesse, è stato specificato che RI 1 aveva la possibilità di svolgere parallelamente alla formazione un’occupazione a tempo parziale.

                                  Visto, poi, che l’assicurato, nel maggio 2023, ha comunicato di avere preso in affitto delle stanze a __________ dove pernottava, rientrando in Ticino un fine settimana al mese e per più giorni soltanto a Natale e Pasqua, l’amministrazione ha considerato che le trasferte sporadiche tra __________ e __________ non incidessero sulla sua possibilità di esercitare un’attività lavorativa, anche solo a tempo parziale (cfr. doc. A2).

 

                          1.3.  Contro la decisione su opposizione del 26 gennaio 2024 RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa e il riconoscimento di indennità di disoccupazione a far tempo dal 7 luglio 2022.

                                  A sostegno della propria pretesa la parte ricorrente ha addotto, in riferimento al fatto che la Cassa ha stabilito che l’assicurato avrebbe potuto svolgere un’attività lavorativa durante la formazione a __________, basandosi anche sulla circostanza che il medesimo aveva lavorato due settimane nel 2021, e meglio una settimana a settembre 2021 e una settimana a novembre 2021, che ciò non significa che RI 1 poteva lavorare sempre durante il periodo di formazione a __________. È stato precisato che i periodi di impiego sono stati sporadici e hanno avuto luogo quando l’insorgente era meno impegnato con la scuola, come pure che essi sono stati eccezionali considerate, da una parte, le difficoltà sia del periodo Covid che del mercato del lavoro in Italia, dall’altra, le possibilità per un cittadino svizzero, senza particolari diplomi, di trovare lavoro in Italia (o anche in Svizzera), oltretutto a tempo parziale, ossequiando le necessità di frequentazione e studio della scuola.

                                  L’avv. RA 1, per conto del suo assistito, ha poi contestato “le conclusioni dei calcoli delle ore di studio e sulla regolarità delle ore di lezione della scuola”, rilevando che deve essere tenuto conto della situazione particolare causata dal covid e delle relative restrizioni e limitazioni (severe in Italia) proprio durante il periodo della scuola.

                                  La parte ricorrente sostiene, pertanto, che la formazione scolastica svolta presso l’Istituto __________ dal 30 settembre 2019 al 31 ottobre 2021 debba essere considerata di fatto a tempo pieno e quindi quale motivo di esonero ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI e non una formazione a tempo parziale compatibile con un’attività lavorativa a tempo parziale.

                                  Al riguardo è stato affermato:

 

" La scuola di __________ comportava una presenza obbligatoria scolastica di circa almeno 3.5 - 4 ore giornaliere per 5 giorni settimanali, oltre a 5-10 ore settimanali di ore di studio privato per lavori da presentare alla scuola, a cui è da aggiungere lo studio a casa delle materie.

Innanzitutto si precisa che tenendo conto anche solo di 3.5 ore giornaliere di frequenza scolastica obbligatoria (come nella maggior parte delle università, dove i corsi non sono certo di 8 ore al giorno/40 ore settimanali) nell’arco di 35 settimane di scuola effettiva per anno, si arriva a 612 ore. Inoltre 10 ore settimanali di ore di studio privato per prudenzialmente 35 settimane di scuola effettiva per anno, corrispondono a 350 ore, per un totale complessivo di almeno 962 ore di studio per anno (e non 600 ore/anno come riportato), senza contare le ore di studio normalmente da aggiungere svolte per esami ecc.” (cfr. doc. I pag. 3-4)

 

                                  La parte ricorrente ha, altresì, osservato che la Cassa, nello scritto del 7 novembre 2022 all’assicurato, ha accertato e riconosciuto un impegno per la formazione del 60/70% e nella decisione del 3 novembre 2023 perlomeno del 63%. È stato aggiunto che, seguendo tali criteri, anche la maggior parte delle università o scuole di studi superiori svizzere e estere presenta per i loro corsi un’occupazione similare e pari a questa, tuttavia questi studi vengono considerati, oltre che conformi all’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI, a tempo pieno, senza particolari accertamenti sulle ore di lezione obbligatorie e non, nonché sulle ore di studio per lavori da presentare e per preparare esami, comunque di difficile determinazione. A mente dell’insorgente, dunque, pure la scuola __________ deve essere ritenuta quale formazione che dà dritto all’esonero dal periodo contributivo.

                                  Infine, in via abbondanziale, è stato asserito che in concreto si deve tenere conto anche della specificità del caso, ossia che la scuola è a __________ e che il tragitto di andata e ritorno da __________ a __________, benché non giornaliero, è di circa cinque ore, il che preclude ulteriormente qualsiasi possibilità di lavorare nell’eventuale denegato tempo che rimanesse a disposizione dopo aver svolto diligentemente l’attività scolastica. La parte ricorrente ha puntualizzato che lo stesso vale per i periodi di pernottamento a __________, con impedimento a lavorare in Ticino e per ovvie difficoltà a __________ (periodo covid, mercato del lavoro in Italia e difficoltà per un cittadino svizzero senza particolari diplomi di trovare lavoro in Italia a tempo parziale).

                                  Il rappresentante dell’assicurato, a nome di quest’ultimo, ritiene che è, dunque, utopistico e ragionevolmente improponibile nel presente caso pretendere che RI 1 svolga in aggiunta allo studio una qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell’art. 13 LADI (cfr. doc. I).

 

                          1.4.  Nella sua risposta del 20 marzo 2024 la Cassa ha proposto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                          1.5.  Il 29 marzo 2024 la parte ricorrente ha confermato quanto indicato nel ricorso, mentre ha contestato integralmente la risposta di causa (cfr. doc. V).

 

                          1.6.  Il doc. V è stato trasmesso per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. VI).

 

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  L’oggetto del contendere è limitato alla questione di sapere se a ragione o meno la Cassa abbia negato al ricorrente il diritto all'indennità di disoccupazione a far tempo dal 7 luglio 2022 non presentando un motivo di esonero dall’ossequio del periodo di contribuzione.

 

                                  L’inadempimento del periodo di contribuzione è in effetti incontestato (cfr. doc. A2; I).

 

                          2.2.  L'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).

 

                                  Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.

 

                                  L’art. 14 LADI regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione e prevede:

 

" 1Sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), durante oltre 12 mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro per uno dei seguenti motivi e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi:

a. formazione scolastica, riqualificazione professionale, formazione e formazione continua, a condizione che durante almeno dieci anni siano state domiciliate in Svizzera;

b. malattia (art. 3 LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o maternità (art. 5 LPGA), a condizione che durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera;

c. soggiorno in un istituto svizzero per l’esecuzione delle pene d’arresto o d’educazione al lavoro o in un istituto svizzero analogo.

 

2Sono parimenti esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, in seguito a separazione o divorzio, invalidità (art. 8 LPGA) o morte del coniuge oppure per motivi analoghi o a causa della soppressione di una rendita d’invalidità, sono costrette ad assumere o a estendere un’attività dipendente.59 Questa norma è applicabile soltanto se l’evento corrispondente non risale a più di un anno e la persona interessata dall’insorgere di questo evento era domiciliata in Svizzera.

 

3Gli Svizzeri che rimpatriano dopo un soggiorno di oltre un anno in uno Stato che non è membro né della Comunità europea né dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) sono esentati per un anno dall’adempimento del periodo di contribuzione, purché possano certificare di avere svolto un’attività dipendente all’estero ed abbiano svolto in Svizzera durante almeno sei mesi un’occupazione soggetta a contribuzione. Alle stesse condizioni sono esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell’AELS il cui permesso di domicilio non è scaduto. Il Consiglio federale stabilisce inoltre a quali condizioni gli stranieri il cui permesso di domicilio non è scaduto e che non sono cittadini di uno Stato membro della Comunità europea o dell’AELS e il cui permesso di domicilio non è scaduto, sono esentati dall’adempimento del periodo di contribuzione se rientrano in Svizzera dopo un soggiorno all’estero di oltre un anno.”

 

                                  In merito al rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA 2004 N. 26 pag. 269 segg., l’Alta Corte ha ribadito la sussidiarietà delle regole circa l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14 LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.

                                  Contestualmente ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione con periodi di esonero.

 

                                  Cfr. pure STF 8C_143/2023 del 24 agosto 2023 consid. 4.3.2., pubblicata in DLA 2023 N. 13 pag. 386 e SVR 2024 Nr. 8 pag. 29; STF 8C_232/2021 dell’8 giugno 2021; 8C_812/2017 del 23 agosto 2018 consid. 2.1.; DTF 141 V 674; STF 8C_645/2014 del 3 luglio 2015 consid. 1.2.; STF 8C_318/2011 del 5 marzo 2012 consid. 5.2.; STF C 25/07 del 22 novembre 2007.

 

                                  L’art. 14 LADI configura, in effetti, un’eccezione al presupposto dell’adempimento del periodo contributivo per persone che non hanno potuto svolgere un’attività lavorativa precedentemente alla disoccupazione. Perciò le fattispecie enumerate in tale disposto vanno interpretate restrittivamente.

                                  Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l'applicazione di questo disposto presuppone che l'assicurato sia stato impedito, per almeno dodici mesi, di essere parte contraente di un rapporto di lavoro per una delle ragioni enumerate dalla legge. In altri termini, deve esistere un legame di causalità tra l'assenza di un'attività lucrativa e, quindi, tra l'inadempimento del periodo di contribuzione da un lato, e uno dei motivi elencati nel predetto disposto dall'altro lato. Siffatta causalità è unicamente data se, per una delle ragioni indicate, non era possibile né ragionevolmente esigibile per l'assicurato esercitare un'attività, anche solo a tempo parziale (cfr. STF 8C_329/2020 del 10 settembre 2020, pubblicata in DLA 2020 Nr. 13 pag. 380; STF 8C_415/2012 del 21 febbraio 2013 consid. 2.1.-2.2., pubblicata in DLA 2013 N. 6 pag. 171; DTF 130 V 229 consid. 1.2.2.-1.2.3.; DTF 126 V 386 seg. consid. 2b; DTF 121 V 342 seg. consid. 5b; DLA 1995 n. 29 pag. 167 seg. consid. 3b/aa; FF 1980 III 513, 515)

 

                          2.3.  Con una sentenza 8C_981/2010 del 23 agosto 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV Nr. 1 pag. 1 e in RtiD I-2012 N. 82 pag. 459, l’Alta Corte ha stabilito che un periodo di pratica che permette di completare le conoscenze teoriche acquisite non risponde alla definizione di formazione giusta l’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI, per la quale si intende ogni preparazione sistematica a una futura attività lucrativa fondata su un ciclo di formazione (usuale) regolare, riconosciuto legalmente o, perlomeno, di fatto, a meno che non risulti necessaria per il corso formativo di un assicurato.

                                  Nella misura in cui dalla sentenza pubblicata in DLA 2005 n. 18 pag. 207 (C 311/02) si evince una soluzione diversa, essa non può essere mantenuta.

                                  Il periodo di pratica svolto presso un’ambasciata svizzera all’estero da un assicurato in possesso di una licenza universitaria in filosofia con indirizzo in economia politica non equivale, quindi, a una formazione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI.

                                  Di conseguenza il medesimo non può essere esonerato dall’obbligo di adempimento del periodo di contribuzione per formazione.

 

                                  In una sentenza 8C_516/2012 del 28 febbraio 2013, con cui la nostra Massima Istanza ha accolto il ricorso interposto da una cassa di disoccupazione contro un giudizio del Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone Zurigo che aveva deciso che un assicurato dovesse essere esonerato dall’adempimento del periodo di contribuzione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. b LADI a causa della sua malattia che durava da anni, ha ricordato, da un lato, che tra il motivo di esenzione e il mancato ossequio del periodo di contribuzione deve sussistere un nesso di causalità.

                                  Dall’altro, che l’impedimento deve essere esistito per più di dodici mesi, visto che, se la durata è inferiore, all’assicurato, nel termine quadro per il periodo di contribuzione, resta sufficiente tempo per svolgere un’attività soggetta a contribuzione di almeno dodici mesi. Inoltre il TF ha precisato che, siccome un’attività a tempo parziale è equiparata a un’occupazione a tempo pieno per quanto attiene all’adempimento del periodo di contribuzione (cfr. art. 11 cpv. 4 OADI), esiste il necessario legame causale soltanto nel caso in cui per uno dei motivi contemplati all’art. 14 cpv. 1 lett. a-c LADI l’assicurato era impossibilitato a concludere un contratto di lavoro pure a tempo parziale.

                                  In quel caso di specie l’Alta Corte ha stabilito che l’assicurato non poteva appellarsi con successo all’art. 14 cpv. 1 lett. b LADI, poiché non esisteva un nesso causale tra il motivo di esenzione (malattia) e il mancato adempimento del periodo di contribuzione. L’assicurato, infatti, con una capacità lavorativa del 20% sarebbe stato in grado, nel termine quadro per il periodo di contribuzione, di esercitare un’attività soggetta a contribuzione per più di dodici mesi.

 

                                  In un giudizio 8C_367/2013 del 18 giugno 2013 il Tribunale federale ha, poi, indicato che è irrilevante il fatto che un assicurato non fosse a conoscenza di essere parzialmente abile al lavoro e che secondo la propria valutazione fosse fuori discussione l’assunzione di un’occupazione a tempo parziale, in quanto l’esistenza di un motivo di esenzione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 LADI si determina in modo oggettivo, ex post.

                                  In quell’evenienza l’assicurato era oggettivamente abile al lavoro in un’attività adeguata al 70%, per cui è stato confermato il diniego dell’esenzione dal periodo di contribuzione.

 

                                  Con una sentenza 8C_796/2014 del 21 aprile 2015 l’Alta Corte ha, infine, avvallato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione a far tempo dal 9 ottobre 2013 a una madre di due figli (nati nel 1998 e nel 2001) che dal settembre 2007 al settembre 2013 ha svolto un Bachelor in giornalismo a tempo parziale, in quanto non aveva ossequiato il periodo di contribuzione minimo e non poteva essere esonerata dallo stesso.

                                  A quest’ultimo riguardo il TF ha osservato che una formazione in misura del 50% non le impediva di reperire un’occupazione soggetta a contribuzione a tempo parziale (25-30%), visto peraltro che dagli atti non risultava che la medesima, nel restante 50% del tempo, fosse occupata con la cura dei figli.

                                  La nostra Massima Istanza ha, inoltre, evidenziato che l’obiezione della ricorrente secondo cui sulla base del diritto di famiglia i figli minori di 16 anni hanno diritto a che almeno uno dei genitori sia disponibile alla loro cura e che non si dedichi a un’attività lavorativa in misura maggiore del 50% non era fondata. In effetti l’educazione e la cura dei figli, elemento dell’obbligo di mantenimento dei genitori giusta l’art. 276 CC, non configura secondo la giurisprudenza un’attività soggetta a contribuzione ai sensi dell’art. 13 LADI, né un motivo di esenzione ex art. 14 LADI.

                                  Con il giudizio 8C_418/2016 del 15 novembre 2016 pubblicata in SVR 2017 ALV Nr. 1 pag. 1-3, l’Alta Corte ha, poi, negato le indennità per disoccupazione ad un ricorrente che anni dopo aver terminato la formazione universitaria (ultimata nel 2003) - e dopo aver lavorato prima a tempo pieno come project manager ed esperto tecnico (dal 2003 al 2010) - aveva iniziato il proprio dottorato, lavorando inizialmente come assistente di ricerca per poi dedicarsi - e meglio da settembre 2013 a maggio 2015 - interamente alla stesura della propria tesi e poi postulare le indennità di disoccupazione.

                                  In quel caso l’amministrazione ha negato al ricorrente (nato nel 1976) il diritto alle prestazioni LADI ritenendo ch’egli non avesse adempiuto il periodo minimo di contribuzione e che non potesse invocare a suo favore alcun motivo di esenzione.

                                  L’Alta Corte ha rammentato che per formazione scolastica ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI si intende qualsiasi preparazione sistematica avente un fine specifico, basata su un curriculum formativo (usuale) regolare, volta ad acquisire conoscenze specifiche con l'aiuto delle quali si può successivamente esercitare l'occupazione corrispondente. La formazione deve altresì essere strutturata in modo riconoscibile e pianificato, orientato verso il conseguimento dell’obiettivo prefisso. Inoltre, deve essere sufficientemente controllabile e verificabile. Deve, infine, essere distinta dall'educazione acquisita per interesse scientifico o per hobby, che rimane irrilevante dal profilo del motivo di esenzione in esame.

                                  In tal senso, l’Alta Corte ha ritenuto che l’elaborazione di una tesi o la ripetizione di esami contano nella durata della formazione se la preparazione e l’impegno sono intensi in termini di tempo e rendono impossibile l'adempimento delle esigenze di controllo.

                                  Nel caso di quell’assicurato, però, il curriculum vitae del ricorrente non era mirato verso una professione per il cui esercizio era necessario conseguire un dottorato. Egli aveva, infatti, concluso da tempo la propria formazione universitaria ed aveva lavorato per anni come project manager ed esperto tecnico nel settore privato, acquisendo quindi un'esperienza pratica nella sua professione per diversi anni. Solo successivamente aveva iniziato ad occuparsi della sua tesi di dottorato che avrebbe completato ad un’età di circa 40 anni. Questo percorso formativo, a mente dell’Alta Corte, non era però da ritenersi né strutturato, né orientato verso un obiettivo professionale concreto. Pertanto, egli non poteva far valere un motivo di esenzione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI.

 

                                  In una sentenza 8C_318/2011 del 5 marzo 2012, concernente un assicurato al quale l’istanza inferiore aveva negato l’esenzione dal periodo di contribuzione in relazione al lasso di tempo in cui preparava gli esami di avvocatura, e dunque il diritto alle indennità di disoccupazione. il Tribunale federale ha sì stabilito che la preparazione agli esami di avvocatura costituisce un motivo di esonero, tuttavia ha precisato che ciò dipende dal tempo dedicato alla stessa. Nel caso in cui sia comunque possibile esercitare parallelamente un’attività lucrativa, non si giustifica l’esenzione dal periodo di contribuzione.

 

                                  Con giudizio 8C_706/2017 del 24 novembre 2017 il Tribunale federale ha confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione richieste il 24 marzo 2016 da un assicurato che, dopo un primo tentativo fallito nel settembre 2015, aveva superato l’esame di avvocatura nel marzo 2016.

                                  In primo luogo, nel termine quadro per il periodo di contribuzione 24 marzo 2014 - 23 marzo 2016 l’assicurato non presentava un periodo di contribuzione di almeno dodici mesi, in quanto entro tale lasso di tempo era stato attivo quale praticante unicamente per nove mesi da maggio 2014 a gennaio 2015.

                                  In secondo luogo, non poteva essere esonerato dall’adempimento del periodo di contribuzione. In proposito la nostra Massima Istanza ha precisato che il sistema di crediti ECTS non è adeguato per determinare il tempo di preparazione dell’esame di avvocatura. Inoltre non sussisteva un nesso di causalità tra il preteso motivo di esonero e il mancato ossequio del periodo di contribuzione minimo. In effetti, essendo tale studio personale e flessibile, l’assicurato avrebbe potuto dedicarsi, oltre alla preparazione dell’esame, a un’occupazione a tempo parziale.

 

                                  In proposito cfr. pure STF 8C_294/2019 del 30 settembre 2019.

 

                                  Dal canto suo il TCA, con sentenza 38.2015.20 del 25 giugno 2015, ha respinto il ricorso di un’assicurata che aveva svolto nuovamente la pratica notarile al fine di sostenere per la seconda volta il relativo esame e alla quale era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, poiché, oltre a non avere adempiuto il periodo di contribuzione minimo, non poteva essere esonerata dallo stesso. In effetti, siccome la pratica era stata effettuata in piena libertà, senza essere vincolata da orari precisi, era escluso un nesso di causalità con il mancato ossequio del periodo di contribuzione.

 

                                  In un giudizio 38.2021.54 dell’11 ottobre 2021 questa Corte ha, poi, stabilito che rettamente la Cassa competente aveva escluso un motivo di esonero ai sensi dell’art. 14 LADI, in quanto né la frequenza di lezioni di recupero di matematica di 2/3 ore per 4 volte la settimana, né la frequenza di un corso di tedesco (livello principianti, per totali 57 ore su due mesi) avevano occupato il ricorrente a tempo pieno. Egli poteva, dunque, esercitare parallelamente un’attività lavorativa.

 

                          2.4.  A proposito dell’esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione, la Segreteria di Stato per l’economia (SECO), nella Prassi LADI ID punti B182-B187a, enuncia quanto segue:

 

" Motivi di esenzione secondo il capoverso 1

B182 Sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro per il periodo di contribuzione, per oltre 12 mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro – e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi - per uno dei seguenti motivi:

a. formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento, a condizione che per almeno 10 anni siano state domiciliate in Svizzera;

b. malattia, infortunio o maternità, a condizione che durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera;

c. soggiorno in un istituto svizzero per l’esecuzione delle pene d’arresto o d’educazione al lavoro oppure in un istituto svizzero analogo.

 

Questi motivi di esenzione possono essere cumulati. La nozione di «domicilio» non va intesa ai sensi del CC ma corrisponde alla dimora abituale secondo l’accezione dell’art. 12 LADI (B136 segg.)

 

B183 Gli elementi comuni a tali motivi di esenzione sono l’esistenza di un rapporto di causalità e l’impedimento di esercitare un’attività lucrativa dipendente per più di 12 mesi. Se l’assicurato si trova nell'impossibilità di versare i contributi per un periodo inferiore a 12 mesi, egli ha ancora abbastanza tempo nel corso del termine quadro per il periodo di contribuzione per svolgere un’occupazione soggetta a contribuzione e adempiere il periodo minimo di contribuzione.

 

B184 La cassa deve approvare l’esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione soltanto se l’assicurato, per uno dei motivi menzionati, si trovava nell’impossibilità di esercitare un’attività, anche a tempo parziale, o se non si poteva ragionevolmente esigere che ne esercitasse una. Per verificare se esiste un rapporto di causalità tra la mancanza di un periodo di contribuzione e l’impedimento di esercitare un’occupazione soggetta a contribuzione occorre che la cassa esamini, caso per caso, se l’assicurato era effettivamente impossibilitato a lavorare e in quale misura. Un assicurato la cui capacità lavorativa era ridotta, ad esempio, al 50 % a causa di una malattia non può essere esonerato dall’adempimento del periodo di contribuzione poiché non esiste un rapporto di causalità: infatti egli avrebbe potuto mettere a profitto la sua capacità lavorativa rimanente per acquisire un periodo di contribuzione sufficiente (DTF 121 V 336). Per contro, se l’assicurato ha svolto un’attività a tempo parziale nella misura della sua capacità lavorativa rimanente durante il periodo di impedimento al lavoro, il rapporto di causalità deve essere riconosciuto. In tal caso il tasso di occupazione e il tasso di ID SECO-TC Prassi LADI ID/B185-B187 Ottobre 2012 inattività dovuto all’impedimento devono corrispondere a un impiego a tempo pieno (C17 segg.)

Giurisprudenza DTFA C 238/05 dell’8.8.2006 (Un impiego a tempo parziale sottostà proporzionalmente alle stesse condizioni in materia di periodo di contribuzione applicabili a un impiego a tempo pieno. Pertanto, il rapporto di causalità necessario per l’esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione sussiste unicamente se l’assicurato, per uno dei motivi di cui all’art. 14 cpv. 1 lett. a-c LADI, si trovava nell’impossibilità di esercitare anche un’attività a tempo parziale o non si poteva ragionevolmente esigere che ne esercitasse una)

 

B185 I motivi di esenzione devono poter essere verificati e dimostrati. Nell’ambito dell’obbligo di appurare i fatti, la cassa è tenuta a esigere i mezzi di prova determinanti.

 

B186 In tutti i casi, l’elemento decisivo è rappresentato dall’impedimento di esercitare un’attività salariata. Per gli assicurati che svolgevano un’attività lucrativa indipendente prima di essere disoccupati non vi è alcun rapporto di causalità. Analogamente, per i periodi durante i quali l'assicurato percepiva prestazioni di disoccupazione non può essere fatto valere, per mancanza di un rapporto di causalità, un motivo di esenzione.

Esempi

-   Un assicurato che esercitava un’attività lucrativa indipendente prima di soggiornare in un istituto svizzero per l’esecuzione delle pene d’arresto non può far valere il motivo di esenzione di cui all’art. 14 cpv. 1 lett. c LADI.

-   Un assicurato che segue una formazione o una formazione continua nell'ambito di un provvedimento inerente al mercato del lavoro e percepisce indennità giornaliere non può beneficiare di un motivo di esenzione in seguito alla formazione svolta.

                                                                              

Formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento

B187 Per formazione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI si intende qualsiasi curriculum formativo al termine del quale viene rilasciato un certificato che l’assicurato può far valere sul mercato del lavoro. La scuola dell’obbligo e i periodi di pratica che sono parte integrante di una formazione rientrano pertanto in tale nozione.

Giurisprudenza DTFA C 234/02 del 17.11.2003 (Per formazione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI si intende qualsiasi preparazione sistematica basata su un curriculum formativo [usuale] regolare, riconosciuto giuridicamente o perlomeno di fatto, per l’esercizio di un’attività lucrativa. Inoltre, la formazione, la riqualificazione o il perfezionamento deve essere sufficientemente controllabile)

DTFA C 319/05 del 10.7.2006 (Deve esserci un rapporto di causalità tra il mancato adempimento del periodo di contribuzione e il motivo di impedimento definito nella legge)

L'assicurato deve comprovare la formazione conclusa presentando alla cassa un attestato dell'istituto di formazione in cui sia indicata la durata della formazione (inizio e fine) e il tempo, comprese le ore preparatorie, dedicato alla formazione (p. es. ore settimanali). Le formazioni da autodidatta non possono in genere essere riconosciute in quanto non sufficientemente controllabili.

Giurisprudenza DTF 8C_318/2011 del 5.3.2012 (Un assicurato può adempiere il periodo di contribuzione e nel contempo beneficiare di un motivo di esenzione da tale adempimento se per lo stesso periodo adempie il periodo di contribuzione per un tasso di attività inferiore al 100% ed è esonerato dall’adempimento del periodo di contribuzione per la percentuale rimanente).

Le formazioni scolastiche, i corsi di riqualificazione o di perfezionamento svolti in Svizzera o all’estero sono considerati motivi di esenzione.

I periodi di contribuzione acquisiti durante un tirocinio possono essere computati come periodi di formazione in virtù dell’art. 14 cpv. 1 LADI se l’assicurato non raggiunge il periodo minimo di contribuzione.

La formazione per cui è fatto valere il motivo di esenzione deve essere durata più di 12 mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione. Se la formazione è durata un anno, questa condizione non è generalmente soddisfatta, in quanto è noto che l’anno scolastico non dura più di 12 mesi. Riguardo alla durata della formazione, quest’ultima è ritenuta conclusa al momento in cui l’assicurato riceve i risultati dell’esame finale. Se l’assicurato deve correggere dei lavori d’esame o ripetere gli esami, la preparazione e i lavori necessari sono compresi nella durata della formazione nella misura in cui si tratta di lavori impegnativi e sufficientemente verificabili (DTFA C157/03 del 2.9.2003).

Sono esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione unicamente le persone che, per almeno 10 anni, erano domiciliate in Svizzera. Non è necessario che questi 10 anni abbiano immediatamente preceduto la domanda d'indennità né che siano stati consecutivi.

 

B187a Un periodo di pratica - effettuato dopo aver conseguito il diploma e poco remunerato o addirittura non remunerato del tutto - che permette di approfondire le conoscenze teoriche acquisite durante gli studi non è considerato periodo di formazione se non è assolutamente necessario alla formazione dell’assicurato.

Giurisprudenza DTF 8C_981/2010 del 23.8.2011 (Un periodo di pratica effettuato dopo aver conseguito il diploma non è considerato periodo di formazione)

Un assicurato che ha beneficiato di un provvedimento di riqualificazione o di perfezionamento finanziato dall’AD non può successivamente far valere un motivo di esenzione per il periodo corrispondente.”

 

                                  Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

 

                          2.5.  Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che il ricorrente, il quale nel 2018 ha conseguito il diploma AFC presso la Scuola di __________ di __________ (cfr. doc. 285), il 7 luglio 2022 si è annunciato per il collocamento presso l’Ufficio regionale di collocamento di __________, dichiarando di essere disponibile al 100% per un impiego (cfr. doc. 284).

 

                                  Nella “Domanda d’indennità di disoccupazione” del 13 luglio 2022 il ricorrente ha indicato, da un lato, di non essere stato vincolato da un rapporto di lavoro complessivamente per oltre dodici mesi a causa di formazione scolastica, avendo frequentato dal settembre 2019 all’ottobre 2021 la Scuola __________ di __________.

                                  Dall’altro, di aver soggiornato all’estero, e meglio in Italia, per formazione dal 2019 al 2021, come pure che “la formazione da me seguita negli ultimi due anni era a metà tempo” e che “per quanto concerne l’attività svolta in Italia confermo che non sono stati pagati contributi” (cfr. doc. 267).

                                  Dal suo Curriculum vitae si evince, in effetti, che egli ha lavorato a __________ presso il __________ un mese come barista e un mese come cameriere (cfr. doc. 285).

 

                                  Dalle dichiarazioni di domicilio dell’8 marzo 2019 e del 27 agosto 2020 agli atti (cfr. doc. 263; 264) e dall’estratto relativo all’insorgente del sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino (cfr. Legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione, RL 144.100) risulta che RI 1 è domiciliato a __________ dal dicembre 2001.

 

                                  Per quanto attiene alla formazione, __________, il 22 febbraio 2022, ha attestato che “RI 1 ha frequentato presso la Scuola __________ il corso di studi biennale in __________ che richiede frequenza obbligatoria dal lunedì al venerdì (…)” e che “il percorso formativo si è concluso a ottobre 2021” (cfr. doc. 273).

 

                                  Con decisione del 29 luglio 2022 la Cassa ha negato all’assicurato il diritto all’indennità di disoccupazione, poiché durante il termine quadro per il periodo di contribuzione 7 luglio 2020 - 6 luglio 2022 “non ha esercitato un’attività salariata quale persona dipendente e non può far valere un motivo di esonero in quanto non era vincolato dalla formazione a tempo pieno” (cfr. doc. 291-293).

 

                                  Nell’opposizione dell’8 agosto 2022 il ricorrente ha contestato il provvedimento del 29 luglio 2022 argomentando che “durante quel periodo frequentavo un corso biennale di __________, a __________, presso l’istituto __________. Pertanto non ero in grado di esercitare un’attività salariata” (cfr. doc. 261).

 

                                  RI 1, il 31 agosto 2022, rispondendo a dei quesiti postigli dall’amministrazione il 22 agosto 2022, ha in particolare asserito che il corso richiedeva una frequenza obbligatoria dal lunedì al venerdì e che il corso avrebbe dovuto concludersi effettivamente al 30 giugno 2021, ma, a causa dell'emergenza pandemica che non ha permesso di seguire le lezioni in presenza, la scuola ha deciso di prolungare eccezionalmente i corsi fino a ottobre 2021 (cfr. doc. 251; 260).

 

                                  Il 30 agosto 2022 la __________ ha del resto certificato che “RI 1 ha frequentato presso la Scuola __________ il corso accademico di __________ di 1200 ore a frequenza obbligatoria, negli anni accademici 2019-2020 e 2020-2021, terminando il percorso con una valutazione di 21/30” (cfr. doc. 252).

 

                                  Ciò si evince pure dal diploma rilasciato all’assicurato il 7 ottobre 2021 (cfr. doc. 253).

 

                                  Il 23 settembre 2022 la Cassa ha nuovamente interpellato il ricorrente come segue:

 

"


a) ln nessuna delle dichiarazioni da lei presentate risulta che la scuola aveva un obbligo di frequenza a tempo pieno, nella domanda d'indennità consegnata aveva indicato che la frequenza era al 50% e dalla dichiarazione allegata della scuola si rileva effettivamente che vi è stata una frequenza per complessive 1200 ore, siamo dunque a chiederle, conferma di aver frequentato la scuola al 50%?

b) ln caso negativo voglia allegare una dichiarazione redatta dalla scuola dove si possa evincere chiaramente che la frequenza era obbligatoria a tempo pieno.” (cfr. doc. 248)

 

                                  L’assicurato, il 30 settembre 2022, ha dato seguito allo scritto della parte resistente:

 

" (…) non è corretto che in nessuna delle dichiarazioni da me presentate non risulta che la scuola aveva un obbligo di frequenza obbligatorio.

Il certificato rilasciato dall'istituto scolastico __________, come pure il diploma certificano e confermano la frequenza obbligatoria da lunedì a venerdì dei corsi accademici ai quali ho puntualmente partecipato.

Mi scuso se l'aver segnalato nella mia domanda d'indennità una frequenza al 50% ha creato confusione.


È anche vero che le lezioni in classe non riempivano l'intera giornata, ma venivano comunque assegnati lavori pratici, di gruppo da svolgere quotidianamente.

Mi sembra di aver fornito tutte le informazioni in maniera trasparente e puntuale cercando di capire e di districarmi ad ogni richiesta degli uffici competenti, per nulla scontate per chi, come il sottoscritto, si iscrive per la prima volta all'Ufficio di collocamento.

Vorrei farvi notare che ho atteso da novembre 2021 (termine della scuola) a luglio 2022 prima di rivolgermi alle prestazioni sociali, ho preferito cercare per mio conto un lavoro e non abusare dell'aiuto del Cantone. (…)” (Doc. 247)

 

                                  Il 6 ottobre 2022 la Cassa ha inviato un messaggio di posta elettronica alla segreteria della Scuola __________ al fine di chiarire quanto segue:

 

" 1. Il signor RI 1 ha seguito tale corso negli anni 2019-2020 e 2020-2021, tale corso richiede una frequenza a tempo pieno?

2. Inizialmente il signor RI 1 ci ha dichiarato che la frequenza non è a tempo pieno ma a metà tempo, ciò risulta corretto?

3. Sulla base della vostra esperienza quante ore di studio "privato a casa" sono richieste per il superamento del corso?

4. Le 1200 ore sono suddivise sui due anni accademici?

5. Nelle 1200 ore sono comprese anche le ore di studio privato?” (Doc. 246)

 

                                  Dopo il sollecito del 17 ottobre 2022 (cfr. doc. 244), la scuola __________, il 31 ottobre 2022, ha risposto:

 

" 1. Il corso seguito da RI 1 nel 2019-2020 richiedeva una frequenza giornaliera di 3 ore e mezza o 4 ore.

2. Il corso occupa metà della giornata dello studente, svolgendosi al mattino o al pomeriggio.

3. Ogni settimana lo studio previsto a casa è di 5-10 ore, per un totale annuale di 200-350 ore circa.

4. Sì, le 1200 ore sono divise su due anni accademici: 600 ore per anno.

5. No, le 1200 ore comprendono lo studio privato.” (Doc. 243)

 

                                  Il 7 novembre 2022 l’amministrazione ha ancora contattato l’assicurato e gli ha chiesto:

 

" a) Con scritto del 30 settembre 2022 (ricevuto in data 5 ottobre 2022) ci aveva indicato come, le lezioni in presenza, non coprivano un 100% ma come, venivano assegnati dei lavori pratici e di gruppo da svolgere, la scuola indica come le ore di frequenza fossero circa 3.5/4 giornaliere e le ore di studio fuori dalle lezioni potessero aggirarsi a circa 5-10 ore alla settimana, quanto indicato corrisponde al vero?

b) Viste tutte le dichiarazioni fornite in precedenza e quelle acquisite dalla scuola la Cassa può stabilire come, tra la frequenza scolastica e lo studio privato l’occupazione sia all’incirca di 600 ore all’anno (vd. Dichiarazione della scuola), per questo motivo l’occupazione è all’incirca del 60/70%, si ritiene d’accordo con tale affermazione?” (Doc. 242)

 

                                  Dallo scritto del 18 novembre 2022 di RI 1 emerge:

 

" a) Sì confermo che, come già scritto in precedenza e sottolineato anche dall’istituto __________, il corso prevedeva almeno 5-10 ore settimanali previste per lavori pratici da svolgere a casa.

b) Tale affermazione non rispecchia la realtà in quanto non tiene conto che l’istituto __________ si trova a __________, a 2 ore e 15 minuti di treno da __________ e a 2 ore e 30 minuti dal mio domicilio. Questo dettaglio aggiunge 5 ore quotidiane di impegno scolastico.

(…)” (Doc. 239)

 

                                  Con decisione su opposizione del 29 novembre 2022 la Cassa ha confermato il proprio provvedimento del 29 luglio 2022 (cfr. doc. 233-237).

 

                                  Il TCA, con giudizio 38.2023.2 del 3 aprile 2023, cresciuto incontestato in giudicato, pronunciandosi sul ricorso di RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, contro la decisione su opposizione del 29 novembre 2022, ha rinviato gli atti alla Cassa per stabilire se a causa della formazione svolta a __________ dal 2019 al 2021 non fosse stato possibile né ragionevolmente esigibile l’esercizio da parte dell’assicurato di un’attività lavorativa almeno a tempo parziale e per conseguentemente decidere di nuovo in merito all’esonero o meno dal periodo di contribuzione ex art. 14 cpv. 1 lett. a LADI.

                                  Questa Corte ha indicato all’amministrazione, in primo luogo, di interpellare nuovamente l’istituto __________ al fine di verificare, da una parte, se la durata dello studio personale, che la scuola aveva indicato in 5-10 ore settimanali, senza riferirsi all’orario giornaliero, fosse flessibile e liberamente gestibile dagli studenti durante il tempo libero, segnatamente i fine settimana, oppure, visto che era anche finalizzato alla preparazione di lavori pratici, fosse determinato da scadenze precise per la relativa consegna all’interno della stessa settimana.

                                  Dall’altra, ritenuto che la __________ aveva dichiarato che i corsi occupavano metà della giornata dello studente, svolgendosi al mattino o al pomeriggio, se la griglia oraria fosse sempre la medesima con lezioni di una determinata materia sempre al mattino o al pomeriggio oppure se gli orari fossero modificati, ad esempio di settimana in settimana.

                                  In secondo luogo, la Cassa è stata chiamata a sentire l’assicurato per accertare se durante la formazione presso l’Istituto __________ soggiornasse a __________ o rientrasse regolarmente al proprio domicilio in Ticino, comprovando debitamente le proprie asserzioni (cfr. doc. 175-197; consid. 1.1.).

 

                          2.6.  A seguito della sentenza 38.2023.2 del 3 aprile 2023 la parte resistente, il 6 aprile 2023 con sollecito del 12 aprile 2023, ha posto dei quesiti al ricorrente conformemente a quanto indicato dal TCA (cfr. doc. 170; 169).

 

                                  Con scritto del 3 maggio 2023 l’assicurato, riguardo al suo soggiorno scolastico a __________ dal settembre 2019 al novembre 2021, ha asserito:

 

" (…) Innanzitutto, nonostante non sia riuscito a procurarmi il contratto delle prime due stanze dove ho abitato ho invece raccolto gli estratti conto di tutti gli affitti pagati dai miei genitori. Per quanto riguarda il terzo appartamento invece ho il contratto vero e proprio.

  Per ciò che concerne i mezzi pubblici e caselli posso dirvi che durante il mio soggiorno disponevo di una tessera abbonamento __________ per tutti i mezzi di trasporto della città, che ricaricavo una volta al mese presso i chioschi delle stazioni e nei distributori dei biglietti.

  Quando rientravo in Ticino, almeno una volta al mese, utilizzavo il treno o approfittavo di passaggi da amici. Come potete immaginare, non ho purtroppo tenuto da parte i biglietti.

  Visto che mi sembra che non lo abbiate preso in considerazione, vorrei mettere in evidenza il fatto che mi sono ritrovato a __________ in piena pandemia di COVID-19: per un certo periodo mi è stato impossibile rientrare a casa ed era impensabile trovare un lavoro né a __________ né a __________. (…)” (Doc. 144).

 

                                  Egli ha allegato, segnatamente, gli estratti bancari dei versamenti della pigione relativa a una stanza in __________ dei mesi di ottobre, novembre 2019 e marzo 2020 (cfr. doc. 150-152), nonché delle pigioni dei mesi da ottobre 2020 a gennaio 2021 corrisposte a __________ per una nuova camera a __________ (cfr. doc. 153-156), il contratto di sublocazione concluso con __________ il 1° febbraio 2021 valido dal 1° febbraio 2021 al 31 gennaio 2022 e concernente una stanza in __________ (cfr. doc. 146-149) e i relativi bonifici “affitto stanza” effettuati dalla madre dell’insorgente (cfr. doc. 157-165).

 

                                  L’avv. RA 1, nella lettera accompagnatoria del 10 maggio 2023, ha sottolineato che “la scuola frequentata a __________ debba essere ritenuta quale formazione a tempo pieno. In via abbondanziale deve essere tenuto conto anche della situazione eccezionale causata dal Covid, presente e dilagante con tutte le sue restrizioni e limitazioni (particolarmente severe in Italia) proprio durante il periodo della scuola” (cfr. doc. 143).

 

                                  La Cassa, il 6 aprile 2023, ha altresì contattato la Scuola __________, chiedendo di comunicare:

 

" (…)

- La durata (giornaliera) dello studio personale

- La durata dello studio personale era flessibile e liberamente gestibile dallo studente durante il tempo libero, segnatamente il fine settimana, oppure essendo quest’ultimo anche finalizzato alla preparazione di lavori pratici era determinato da scadenze precise per la relativa consegna all’interno della stessa settimana?

- La griglia oraria, durante il percorso formativo, era sempre la medesima, oppure gli orari potevano subire delle modifiche? Nello specifico, vi erano delle lezioni di una determinata materia che venivano svolte sempre al mattino o al pomeriggio, oppure potevano subire modifiche settimanali? A tal proposito vi chiediamo di volerci fornire copia del calendario delle lezioni per gli anni 2019/2020/2021.

(…)” (Doc. 171)

 

                                  Dopo i solleciti del 16 maggio e 5 giugno 2023 (cfr. doc. 137; 133), l’Istituto __________, con messaggio di posta elettronica del 15 giugno 2023, ha risposto:

 

" 1) Durata giornaliera dello studio personale: da una a due-tre ore, in base al periodo dell’anno e ai compiti assegnati dai docenti. In alcuni periodi dell’anno i ragazzi sono più impegnati con compiti a casa, specie verso il termine dell’anno accademico.

  2) Flessibilità dello studio e consegne: Ogni studente può organizzarsi il proprio studio come meglio crede, ma quasi tutte le materie prevedono un test finale o la consegna di un lavoro finale, in una determinata data. Non saprei però dirle se e quante prevedano la consegna di compiti nella stessa settimana.

  3) Orari delle lezioni: ogni anno accademico è diviso in 3 trimestri. Ogni trimestre l’orario degli studenti subisce dei cambiamenti: alcune materie e alcuni orari rimangono invariati, ma vengono aggiunte anche nuove materie con nuovi docenti. L’Ufficio Didattica cerca di organizzare gli orari dando continuità nel passaggio da un trimestre all’altro, ma non è sempre possibile e a volte gli orari subiscono delle variazioni. Non sono previste modifiche settimanali, anche se in caso di necessità possono essere effettuate. Purtroppo, inoltre, questi due anni accademici sono coincisi con l’epidemia covid, che ha stravolto i comuni orari di lezione. (…)” (cfr. doc. 111)

 

                                  Il 16 giugno 2023 la Scuola __________ ha trasmesso le tabelle orarie del ricorrente per gli anni 2019-2020 e 2020-2021 (cfr. doc. 110; 91-109), da cui si evince che per l’anno scolastico 2019-2020 le sue lezioni si svolgevano in linea di principio dal lunedì al venerdì di pomeriggio tra le ore 14:00 e le 18:30 (ad esempio dalle ore 14:30 alle ore 18:00 oppure dalle 14:30 alle 16:30, rispettivamente dalle 15:00 alle 17:00, dalle 14:00 alle 17:30, dalle 14:00 alle 18:30 o dalle 15:00 alle 18:00/18:30; cfr. doc. 91-109), in particolare dal 30 settembre al 21 novembre 2019 e nel lasso di tempo da gennaio al 30 marzo 2020 (il 31 marzo 2020 le lezioni si sono tenute soltanto dalle ore 12:00 alle ore 12:45; cfr. doc. 96).

                                  Dalle tabelle in questione emerge pure che dal 1° aprile al 30 giugno 2020 i corsi si tenevano al pomeriggio principalmente fino alle 16:30, mentre il martedì alla mattina (ad eccezione del martedì 16 giugno 2020 in cui le lezioni hanno avuto luogo per tutto il giorno; cfr. doc. 99). Dal 1° al 10 luglio 2020 i corsi sono stati al pomeriggio, tranne martedì 7 (dalle 11:30 alle 12:30), giovedì 9 (dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 16:30) e venerdì 10 luglio 2020 (dalle 10:30 alle 13:00; cfr. doc. 99-100).

                                  Dall’11 luglio al 6 settembre 2020 i corsi non hanno avuto luogo.

                                  Per quanto concerne l’anno scolastico 2020-2021 (dal 7 settembre 2020 al 12 ottobre 2021; cfr. doc. 100-109), sull’arco della settimana le lezioni si svolgevano di regola al pomeriggio, salvo una volta alla settimana in media (più di frequente a partire dalla primavera 2021) in cui le stesse erano alla mattina in giorni diversi da una settimana all’altra (cfr. doc. 100-103).

 

                                  Il 30 agosto 2023 l’insorgente, tramite il proprio patrocinatore, in riferimento allo scritto della Cassa del 27 giugno 2023 (il cui termine assegnato è stato prorogato fino al 15 settembre 2023; cfr. doc 90; 89), ha affermato:

 

" a) (…) Durante il mio studio a __________ ho affittato delle stanze dove pernottare.

b) Rientravo in Ticino un weekend al mese, mi fermavo per più giorni soltanto a Natale e Pasqua.

c) Per quanto riguarda l’esperienza lavorativa al __________ non mi è possibile ritrovare le date esatte ma indicativamente vi posso dire che ho lavorato una settimana a settembre e una settimana a novembre, 8 ore al giorno per tutti i giorni (16.00-23.00 oppure 18.00-2.00). Per nessuno dei due periodi esiste un contratto o altri documenti. Non posseggo neanche più il contatto del mio datore di lavoro.

d) Non ho svolto nessun’altra attività lavorativa a __________.

Si prende inoltre atto della corrispondenza e documentazione intercorsa tra voi e la scuola __________, ritenendo corretto quanto riportato dalla scuola.” (Doc. 82)

 

                                  Con decisione del 3 novembre 2023 la parte resistente ha nuovamente negato al ricorrente il diritto a indennità di disoccupazione dal 7 luglio 2022, poiché, ritenute la regolarità delle ore di lezione e la flessibilità dello studio personale, il medesimo, che a __________ aveva affittato delle stanze dove alloggiava durante gli studi, aveva la possibilità di svolgere parallelamente alla formazione un’occupazione a tempo parziale (cfr. doc. 70-73).

 

                                  Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 26 gennaio 2024 (cfr. doc. A2; consid. 1.2.).

 

                          2.7.  Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene, innanzitutto, utile ribadire, da un lato, che giusta l’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), durante oltre dodici mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro per formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento, a condizione che durante almeno dieci anni siano state domiciliate in Svizzera (cfr. consid. 2.2.).

 

                                  Dall’altro, che per costante giurisprudenza l’applicazione dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI presuppone che l’assicurato sia stato impedito di essere parte contraente di un rapporto di lavoro per motivo di formazione.

                                  In altri termini, deve esistere un nesso di causalità tra l'assenza di un'attività lucrativa e, quindi, tra l'inadempimento del periodo di contribuzione e i motivi elencati nella norma, in particolare l'esistenza di una formazione. Siffatta causalità è unicamente data se, per uno dei motivi indicati, non era possibile né ragionevolmente esigibile per l'assicurato esercitare un'attività, anche solo a tempo parziale (cfr. consid. 2.2.; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 4).

 

                                  In casu la parte resistente ha riconosciuto che il percorso intrapreso dall’assicurato presso la Scuola __________ di __________ è una formazione scolastica conforme all'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI (cfr. doc. 72; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 1.1.; 2.7.).

 

                                  Del resto anche una formazione svolta all’estero, purché sia sufficientemente verificabile, rientra nel campo di applicazione dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI (cfr. DTF 108 V 103 consid. 2.a; STFA C 402/99 del 28 febbraio 2001; STFA C 309/00 del 26 settembre 2001; STFA C 224/04 del 22 febbraio 2006 consid. 2; Prassi LADI ID p.to B187; Boris Rubin, in “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014 pag. 427, N. 18 ad art. 14).

 

                                  È altresì utile ribadire che per formazione scolastica ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI, concetto che la parte ricorrente sostiene non essere stato spiegato dalla Cassa (cfr. doc. I pag. 4), si intende qualsiasi preparazione sistematica avente un fine specifico, basata su un curriculum formativo (usuale) regolare, volta ad acquisire conoscenze specifiche con l'aiuto delle quali si può successivamente esercitare l'occupazione corrispondente. La formazione deve altresì essere strutturata in modo riconoscibile e pianificato, orientato verso il conseguimento dell’obiettivo prefisso. Inoltre, deve essere sufficientemente controllabile e verificabile. Deve, infine, essere distinta dall'educazione acquisita per interesse scientifico o per hobby, che rimane irrilevante dal profilo del motivo di esenzione in esame (cfr. STF 8C_418/2016 del 15 novembre 2016, pubblicata in SVR 2017 ALV Nr. 1 pag. 1-3 e citata al consid. 2.3.).

 

                          2.8.  Nella sentenza 38.2023.2 del 3 aprile 2023 al consid. 2.7. il TCA ha stabilito:

 

" Dagli accertamenti esperiti dalla Cassa presso la Scuola __________ si evince poi che il corso biennale di __________ seguito a __________ dal ricorrente dal 2019 al 2021 comportava, da una parte, la frequenza obbligatoria dal lunedì al venerdì nella misura di 3,5/4 ore di lezione giornaliere (ovvero 17,5/20 ore alla settimana) che si svolgevano al mattino o al pomeriggio, occupando metà della giornata dello studente (cfr. doc. 61; 50; 40; 31). Dall’altra, un ulteriore impegno di 5-10 ore alla settimana da dedicare allo studio personale e per lavori pratici (cfr. doc. 31; 27).

Tenendo conto del dispendio minore, ossia 17,5 ore di lezione e 5 ore di studio, l’impegno per la formazione era di complessive 22,5 ore settimanali.

Se, invece, si pone mente a un impegno di 20 ore per i corsi e di 10 ore per lo studio, l’assicurato era occupato con la scuola per 30 ore alla settimana.

Mediamente la formazione presso la Scuola __________, comprensiva dei corsi obbligatori e dello studio personale impegnava il ricorrente per 26,25 ore settimanali. (…)”

 

                                  Questo Tribunale ha, quindi, concluso che “in linea di principio e teoricamente, il tempo a disposizione per un impiego – considerando una settimana a tempo pieno di 42 ore (cfr. STF 8C_289/2015 del 12 ottobre 2015 consid. 3; STCA 38.2014.63 del 15 aprile 2015 consid. 2.6.-2.7.) – risulterebbe, dunque, di 15,75 ore settimanali, pari a circa un pensum del 37%”.

 

                                  Come visto al consid. 2.6., dalle tabelle orarie per l’anno scolastico 2019-2020 fornite dall’Istituto __________ contestualmente alle nuove indagini effettuate dalla Cassa (cfr. doc. 91-100) risulta che le lezioni si svolgevano dal lunedì al venerdì principalmente di pomeriggio tra le ore 14:00 e le 18:30. Più specificatamente nei periodi dal 30 settembre al 21 novembre 2019 e da gennaio al 30 marzo 2020 i corsi erano soltanto al pomeriggio, mentre dal 1° aprile al 30 giugno 2020 essi si tenevano al pomeriggio di regola fino alle 16:30, tranne il martedì che erano alla mattina (ad eccezione del martedì 16 giugno 2020 in cui le lezioni hanno avuto luogo per tutto il giorno; cfr. doc. 99).

 

                                  Ne discende che l’assicurato, il quale ha del resto chiarito di avere vissuto negli anni 2019-2021 a __________, dove aveva preso in locazione o in subaffitto delle stanze, e di essere rientrato in Ticino un fine settimana al mese (cfr. doc. 82; consid. 2.6.), non sembra essere stato impossibilitato, perlomeno da settembre 2019 a fine giugno 2020, a esercitare, parallelamente agli studi, un’attività lavorativa a tempo parziale.

 

                                  Tale questione non merita, tuttavia, di ulteriori approfondimenti, poiché in ogni caso il lasso di tempo settembre 2019 - giugno 2020 non è determinante ai fini della soluzione della presente vertenza.

                                  In effetti, considerato che il ricorrente si è iscritto in disoccupazione a partire dal 7 luglio 2022 (cfr. doc. 284), il suo termine quadro per il periodo di contribuzione, che giusta l’art. 9 cpv. 3 (e 2) LADI decorre due anni prima del primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione e che è rilevante anche per l’esonero dallo stesso (cfr. art. 14 cpv. 1 LADI), si estende dal 7 luglio 2020 al 6 luglio 2022 (cfr. doc. A2 pag. 2; III pag. 2).

 

                                  Decisivo si rivela, dunque, il periodo scolastico da luglio 2020 a ottobre 2021.

 

                          2.9.  Per quel che attiene il periodo scolastico da inizio luglio 2020 alla fine del secondo anno di studi (2020-2021) a metà ottobre 2021 circa, va evidenziato che dalle tabelle orarie (cfr. doc. 100-109) emerge che durante il secondo anno di studio le lezioni si svolgevano sì di regola al pomeriggio, tuttavia una volta alla settimana in media (più di frequente a partire dalla primavera 2021) i corsi erano alla mattina. Inoltre il giorno in cui le lezioni avevano luogo al mattino non era fisso, bensì variava da una settimana all’altra (ad esempio vi è stata lezione di mattina venerdì 11 settembre 2020, giovedì 17 settembre 2020, martedì 6 ottobre 2020, venerdì 30 ottobre 2020, mercoledì 4 novembre 2020, venerdì 13 novembre 2020, venerdì 20 novembre 2020, venerdì 4 dicembre 2020, giovedì 10 dicembre 2020; cfr. doc. 100-103).

 

                                  In simili condizioni, visto che gli orari delle lezioni, la cui frequenza era obbligatoria (cfr. 273, 252; consid. 2.6.), si modificavano ogni settimana, le possibilità dell’insorgente, benché in linea di principio e teoricamente il tempo a sua disposizione per un impiego fosse di 15,75 ore settimanali, pari a circa un pensum del 37% e fosse libero di organizzare il proprio tempo di studio personale come meglio credeva (cfr. consid. 2.6.), di svolgere un’occupazione risultavano alquanto difficoltose, non potendo garantire a un potenziale datore di lavoro un impegno regolare e costante.

 

                                  Sulla base del criterio della verosimiglianza preponderante che vige nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; DTF 146 V 51 consid. 5.1.; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti) e che è applicato anche in relazione alla prova dell’esistenza di un motivo di esonero dal periodo di contribuzione (cfr. Boris Rubin, op. cit., N. 12 ad art. 14), occorre, pertanto, concludere che, perlomeno nel periodo da luglio 2020 a ottobre 2021, non fosse ragionevolmente esigibile dal ricorrente l’esercizio di un’attività lavorativa anche solo a tempo parziale.

 

                                  Questo Tribunale non ignora che per alcune settimane estive sia del 2020 (da metà luglio a inizio settembre 2020) che del 2021 (da fine luglio a inizio settembre 2021) alla Scuola __________ non si sono tenuti corsi (cfr. doc. 100; 108).

                                  In proposito va, però, rilevato che di regola anche gli studi universitari presentano una pausa estiva tra la fine di un anno accademico e l’inizio di uno nuovo senza che ciò pregiudichi dal profilo dell’assicurazione contro la disoccupazione - se dati gli ulteriori presupposti dell’art. 14 LADI - il riconoscimento di tale formazione quale motivo di esenzione dal periodo di contribuzione (cfr. STFA C 311/02 dell’8 luglio 2004).

 

                                  Relativamente all’attività lavorativa svolta presso il __________ di __________ per due settimane complessive (una nel settembre 2021 e una nel novembre 2021; cfr. doc. I pag. 2), a cui ha fatto riferimento la Cassa (cfr. doc. A2 pag. 4; III pag. 5), va osservato, ritenuti i turni indicati dal ricorrente, dalle ore 16:00 alle 23:00 o dalle 18:00 alle 2:00 (cfr. doc. 82; consid. 2.6.), dei quali, trattandosi di un lavoro quale barista/cameriere (cfr. doc. 285), non si ha motivo di dubitare, che la stessa (oppure un’occupazione analoga) sia da considerare eccezionale e non esigibile a lungo termine, poiché non compatibile con l’impegno e la costanza da dedicare al percorso formativo presso l’Istituto __________.

 

                                  Per tali motivi, in concreto, sussiste un nesso causale tra il mancato adempimento dell’obbligo del periodo di contribuzione e il motivo dell’impedimento, ossia la formazione.

 

                                  L’insorgente, nel termine quadro 7 luglio 2020 – 6 luglio 2022, raggiunge, dunque, il periodo di oltre dodici mesi in cui non è stato vincolato da un rapporto di lavoro a seguito della formazione.

 

                                  Il TCA, di conseguenza, ritiene, contrariamente a quanto stabilito dalla Cassa, che sono dati nel caso di specie i motivi per esonerare l'assicurato dall'adempimento del periodo di contribuzione previsto dall'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI.

 

                                  La decisione su opposizione del 26 gennaio 2024 deve, perciò, essere annullata.

 

                        2.10.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023 consid. 2.12.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

 

                        2.11.  Vincente in causa, il ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1’800 a titolo di ripetibili da mettere a carico della Cassa resistente (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

1.     Il ricorso è accolto.

§   La decisione su opposizione del 26 gennaio 2024 è annullata.

§§ RI 1 è esonerato dall'adempimento del periodo di contribuzione (art. 8 cpv. 1 lett. e LADI e 14 cpv. 1 lett. a LADI).

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa CO 1 verserà alla parte ricorrente fr. 1'800 a titolo di ripetibili.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti