Incarto n.
38.2024.13

 

CL/DC/gm

Lugano

23 maggio 2024     

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 8 marzo 2024 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:  RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione dell’8 febbraio 2024 emanata da

 

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  Con decisione su opposizione dell’8 febbraio 2024 la Sezione del lavoro ha parzialmente accolto il gravame presentato da RI 1 contro la decisione del 4 dicembre 2023 (cfr. doc. 17), con la quale l’amministrazione l’aveva considerata inidonea al collocamento dal 4 settembre 2023.

                                  Da tale data, l’assicurata ha iniziato una formazione presso la SUPSI - __________ (in seguito: __________) per l’ottenimento del Master of Arts in insegnamento per livello secondario I, che frequenta il lunedì pomeriggio ed il mercoledì presso la sede di __________, svolgendo parallelamente una pratica professionale il martedì mattina presso la scuola __________. Per l’anno scolastico 2023/2024, ha rilevato l’amministrazione nel negarle in un primo momento l’idoneità al collocamento, RI 1 svolge, inoltre, un incarico presso la scuola __________, che la impegna come docente di matematica per una percentuale d’occupazione del 28% il martedì pomeriggio, il giovedì dalle ore 08.00 alle 15:10 ed il venerdì dalle ore 13:30 alle 15:10 (cfr. doc. 17).

 

                                  Nella decisione su opposizione, invece, la Sezione del lavoro ha in parte rivisto il proprio precedente provvedimento, ritenendo l’assicurata idonea al collocamento, in grado e disposta ad esercitare un’attività lavorativa nella misura del 28% (per la quale ella è già attiva lavorativa presso la scuola __________).

 

                                  In concreto - dopo avere precisato che l’assicurata, prima di iscriversi in disoccupazione, aveva lavorato per una stessa azienda dal 2008, per poi essere attiva, su incarico e come supplente, prima presso la scuola __________, poi in seno a quella di __________ - l’amministrazione ha rilevato che RI 1, ha dapprima conseguito i crediti ECTS necessari per potersi iscrivere alla selezione per il “Master of Arts Supsi in insegnamento per il livello secondario I” presso il Dipartimento __________ della SUPSI (__________), poi, a giugno 2023, ha superato la selezione per l’ottenimento dell’ammissione al Master che dal 4 settembre 2023 ha iniziato a seguire, essendo parallelamente operativa (dal 1° settembre 2023 al 31 agosto 2024) presso la scuola __________, come docente di __________ il martedì pomeriggio, il giovedì tutto il giorno e il venerdì pomeriggio, e meglio con una percentuale di occupazione del 28%.

 

                                  In particolare, la parte resistente ha “rilevato che il percorso che ha portato l'interessata sulla strada dell'insegnamento risulta essere stato fortemente voluto, tanto da aver interrotto il rapporto lavorativo in essere dal 2008, circostanza evincibile dalla decisione della Cassa disoccupazione del 24 febbraio 2023, con la quale quest'ultima ha sospeso l'interessata per 31 giorni per rescissone del contratto di lavoro imputabile a propria colpa (…). L'assicurata ha inoltre dichiarato all'URC che il motivo principale che l'ha indotta a voler intraprendere questa formazione era la "forte motivazione a voler diventare docente di scuola __________" (…).”.

                                  Alla luce di quanto precede, la Sezione del lavoro ha ritenuto che “l'intenzione dell'assicurata di cambiare ambito professionale e dedicarsi all'insegnamento era pertanto già chiaramente delineata prima ancora che si iscrivesse in disoccupazione”.

 

                                  Con riferimento all’attività svolta dalla ricorrente presso la scuola __________ (che la parte resistente ha precisato non essere da considerare “come ''pratica professionale"” e per la quale “la decisione impugnata non rimette in discussione il fatto che (…) fosse ascrivibile al guadagno intermedio, quantomeno fino al giorno precedente l'inizio del Master, ossia fino al 3 settembre 2023”), la Sezione del lavoro ha rilevato che la stessa risulta “strettamente correlata alla volontà dell'assicurata di cambiare ambito professionale e di ottenere l'abilitazione”, che “tale incarico non è obbligatorio e, soprattutto, non è riconosciuto nei crediti di pratica professionale del primo anno”, concludendo che “de facto, pur non avendo ancora conseguito l'abilitazione, l'interessata ha ottenuto un incarico presso le scuole __________, disponendo dei requisiti necessari, fra cui una laurea. Lo stesso dicasi per le supplenze svolte dall'assicurata a __________ e __________ a cavallo fra il 2022 e il 2023”.

 

                                  La Sezione del lavoro ha, poi, rilevato che il Master iniziato dalla ricorrente a settembre 2023 prevede un curriculm part-time su due anni “e si basa sui principi del sistema ECTS (…), di cui 49 ECTS il primo anno, rispettivamente 47 ECTS il secondo anno”, che “un credito ECTS corrisponde indicativamente a 25-30 ore di lavoro complessivo a carico dello studente”, tenendo conto “del carico di lavoro richiesto allo studente per il regolare svolgimento delle attività previste (ore di corso, di studio o progettazione individuale, di pratica professionale, ecc.)” e che il “corso di studi prevede dei periodi di pratica professionale”, in concreto svolti dalla ricorrente dal settembre 2023 a maggio 2024 presso la scuola __________ il martedì mattina.

 

                                  Per il periodo dal 4 settembre 2023, l’amministrazione ha, quindi, argomentato come segue la propria decisione su opposizione:

 

" (…) non è dato seguire l'assicurata quando afferma di avere ancora margine per un'ulteriore attività lavorativa, oltre a quella di insegnante (al 28%), con riferimento ai giorni di lunedì (giornata intera), venerdì (mattina) e sabato (giornata intera). Al riguardo, va rilevato che in un primo momento l'assicurata ha dichiarato di essere impegnata con il Master il lunedì pomeriggio dalle 13:50 alle 18:05 (…). Nell'opposizione, afferma invece di essere libera tutto il giorno, le lezioni del lunedì essendo a suo dire in parte facoltative o comunque ripartite su un ampio arco temporale (…). Contrariamente a quanto affermato dall'assicurata, in base al Calendario annuale 2023-2024 ed in base alle risposte fornite dal __________ all'UG nell'ambito dell'accertamento esperito il 12 gennaio 2024, non risulta che tutte le lezioni del lunedì siano facoltative su tutto l'arco del primo anno. Peraltro, indipendentemente dall'obbligatorietà o meno di determinate ore di lezione e dalla loro ripartizione sull'anno accademico, occorre tenere conto del carico di lavoro complessivo, correlato anche alla necessità di ottenere le, necessarie certificazioni. Ciò vale anche per i corsi la cui presenza non è obbligatoria.

Ora. Il percorso formativo in questione comporta 96 crediti ECTS, ripartiti come segue:

1º anno: 49 crediti ECTS

2º anno: 47 crediti ECTS

Ritenuto che 1 credito ECTS corrisponde ad un carico di 25-30 ore da dedicare allo studio, la situazione si presenta come segue:

96 crediti x 25 ore di studio corrispondono a 2'400 ore di studio, le quali ripartite su 82 settimane (equivalenti alla durata del Master da settembre e giugno, sull’arco dei due anni accademici di cui al calendario esibito dall’assicurata) comportano un carico di lavoro di 29.26 ore di studio a settimana (2'400 / 82). La disponibilità residua dell’assicurata è pertanto quantificabile come segue:

 

42 (orario normale di lavoro) – 29.26 = 12.74 pari ad una disponibilità del 30.33 % (12.74 / 42 x 100).

(cfr. STCA 38.2014.63 del 15 aprile 2015, consid. 2.8, nella quale il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha applicato, mutatis mutandis, i suesposti parametri ad una fattispecie analoga).

 

Ritenuto che la signora RI 1 è già occupata al 28% con l’attività di insegnamento presso le scuole __________, ella non ha praticamente alcuna disponibilità residua. Anche volendo prescindere da parametri meramente matematici, l’asserita disponibilità il lunedì rimane comunque solo teorica e non tiene conto del fatto che, da un lato, non tutte le lezioni sono facoltative (come del resto chiaramente evincibile dalle risposte fornita all'UG dal __________ il 16 gennaio 2024) e, dall’altro, che anche i corsi non obbligatori implicano un tempo di preparazione per poter conseguire le certificazioni. È pertanto escluso che l’assicurata possa investire ulteriore tempo in un'attività professionale, oltre a quella già svolta presso la scuola __________. Questa conclusione vale anche per quanto riguarda il venerdì mattina (unico momento libero da obblighi formativi o professionali). Basti rilevare che l'assicurata è impegnata nell'insegnamento a __________ il giovedì pomeriggio (13.30-15.10) e, tenendo conto dei tempi di trasferta da un luogo di lavoro all'altro, il raggio di ricerca per occupare: la mattinata del venerdì si ridurrebbe sostanzialmente alla regione del __________. Infine, vi è il fatto che l'attività di insegnamento, quantificata in un 28%, non comporta solo le lezioni in cattedra, ma anche la preparazione delle lezioni, i consigli di classe e gli incontri con i genitori dopo le lezioni, i consigli di classe e gli incontri con i genitori dopo le lezioni, circostanza che occorre considerare nella valutazione globale dell’effettiva disponibilità lavorativa. Al riguardo, la risposta della direzione della scuola __________ è stata molta chiara: oltre alla presenza in aula, sono previsti anche impegni extra lavorativi: colloqui con i genitori, plenum dei docenti, serate informative con i genitori (…). Peraltro, un aumento dell’onere lavorativo presso la scuola __________ non sarebbe comunque possibile per l’anno scolastico 2023/2024, come rilevato dalla stessa direzione scolastica (…).

3.4. Per quanto riguarda l’asserita disponibilità per il sabato, occorre rilevare che la tipologia di attività ricercata dalla signora RI 1 si concentra in ambiti del terziario nei quali i giorni usuali di lavoro vanno dal lunedì al venerdì (…).

Non da ultimo, va rilevato che un'eventuale rinuncia al Master a favore di un'occupazione adeguata ai sensi della LADI in misura dell'80% (disponibilità dichiarata dall'assicurata al momento dell'iscrizione in disoccupazione) appare del tutto improbabile ed ipotetica, considerando i costi semestrali sostenuti dall'assicurata (di CHF 880.-) e, soprattutto, il fatto che la stessa non ha espresso la volontà incondizionata di rinunciarvi qualora reperisse un'occupazione adeguata (cfr. domanda 4.3 di cui alla "Dichiarazione per assicurati iscritti ad una formazione, un perfezionamento o ad una riqualifica professionale", volta a sapere se nel caso reperisse un'occupazione sarebbe disponibile ad interrompere la formazione, alla quale l'assicurata ha risposto nei seguenti termini: "Valuterei con consulente URC").

Ne discende che l’opposizione della signora RI 1 può essere solo parzialmente accolta, nel senso che la stessa è da ritenere idonea al collocamento dal 4 settembre 2023 con una disponibilità del 28%, corrispondente all'attuale impegno come insegnante presso la scuola __________.” (cfr. doc. 25).

 

                          1.2.  Contro questa decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. __________ e dalla MLaw __________ dello studio legale RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo di essere ritenuta idonea al collocamento nella misura del 60% dal 4 settembre 2023, facendo valere che, quindi, “al netto dell’attività di guadagno intermedia svolta per un grado di occupazione del 28%, (…) ha (…) diritto ad una compensazione della sua perdita di guadagno pari al 32%”, oltre a protestare il riconoscimento di spese, tasse e ripetibili (che non ha quantificato).

                                  Innanzitutto, la legale di RI 1, ha osservato quanto segue:

 

" (…) l'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro non ha preso in considerazione quanto segue. Ai sensi dell'art. 60 LADI, è possibile prevedere provvedimenti di formazione per corsi di riqualificazione in linea con gli artt. 59 e segg. LADI. Mediante decisione del 5 giugno 2023 (inc. n. 38.2023.11), codesto lodevole Tribunale ha peraltro espressamente riconosciuto la formazione abilitante all'insegnamento svolta presso il __________ quale corso di perfezionamento professionale ai sensi degli artt. 59 e segg. LADI nel caso di una persona attiva quale __________ per la durata di 30 anni che ha richiesto di poter frequentare, a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione, il corso presso il __________ di __________. In tale frangente, codesto lodevole Tribunale ha precisato che la situazione delle persone che frequentano la formazione per l'abilitazione all'insegnamento subito dopo aver concluso il liceo e l'università in un percorso di studi unico, per le quali il corso della SUPSI potrebbe risultare una formazione di base, è ben differente da quella di coloro che invece prima di svolgere l'abilitazione all'insegnamento esercitano per un periodo medio-lungo una professione nel loro settore di formazione. Per quanto nel caso che ci occupa la ricorrente non pretenda un finanziamento della sua formazione o il diritto all'erogazione di prestazioni finanziare per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro ai sensi dell'art. 59 LADI, questo fattore deve debitamente essere tenuto in considerazione nell'ottica di una corretta analisi delle caratteristiche inerenti alla formazione presso il __________ di __________ quando intrapresa da persone precedentemente attive nel mercato del lavoro che puntano in tal modo a migliorare la propria idoneità al collocamento.” (cfr. doc. I).

 

                                         Rilevando, poi, che a differenza di quanto sostenuto dall’amministrazione, “la signora RI 1 ritiene di avere, a partire dal 4 settembre 2023 una disponibilità lavorativa del 60%, al netto delle ore dedicate alla formazione sopramenzionata, e di essere dunque idonea al collocamento per tale percentuale”, la legale, rammentando che il Master intrapreso dalla propria assistita prevede il conseguimento di totali 96 ECTS, di cui 49 per il primo anno e 47 per il secondo, ha fatto valere come segue le ragioni della propria assistita:

 

" (…) Prendendo in considerazione un dispendio di 25 ore per ogni ECTS, il percorso formativo presso il __________ di __________ implica dunque un'occupazione di 1'225 ore per il primo anno (49 ECTS) e di 1'175 ore per il secondo anno (47 ECTS), ripartite tra ore di corso, di studio a titolo individuale e di pratica professionale. (…).

19.

Come emerge dallo scritto della SUPSI di __________, i corsi __________ non prevedono la presenza obbligatoria degli studenti (…). Come risulta dal calendario annuale 2023/2024 del __________ (…), tutti questi corsi sono previsti per il lunedì, che di fatto comporta dunque una presenza obbligatoria unicamente per 6 mezze giornate e 4 giornate intere nel corso di tutto l'anno accademico. Per eccesso di prudenza e di zelo, la signora RI 1 - che, giova ricordarlo, fino a questo momento della procedura non era assistita da alcun rappresentante legale - considera tuttavia di essere occupata con i corsi presso il __________ di __________ per mezza giornata ogni lunedì, corrispondente dunque a 4 ore ogni settimana, come aveva inizialmente dichiarato all'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (…)

20.

A ciò si aggiungono le circa 7 ore di lezione effettuate il mercoledì (…) seppur con un orario variabile ogni settimana, nonché le 4 ore di pratica professionale presso la Scuola __________ il martedì mattina. Considerando che la durata di un anno scolastico ammonta all'incirca a 41 settimane, come ritenuto implicitamente anche dall'ufficio giuridico della Sezione del lavoro al considerando 3.3 (pag. 6), al netto delle vacanze estive da giugno ad agosto, il dispendio orario annuale della signora RI 1 per le ore di corso e di pratica professionale presso il __________ di __________ è di circa 615 ore. Rimangono quindi 610 ore annuali per completare l'ammontare indicativo di ECTS.

 

 

21.

In virtù della geometria variabile delle ore di lezione in funzione delle settimane e della presenza di settimane di vacanza senza ore di lezioni obbligatorie, durante le quali viene effettuato un numero maggiore di ore di studio individuale, nonché in vista di uno studio più intensivo nei periodi precedenti agli esami, queste 610 ore rimanenti (in media meno di 15 a settimana) vengono dunque facilmente smaltite mediante lavoro serale o durante i fine settimana. Peraltro, è assolutamente normale in ogni percorso di studi dedicare tempo allo studio individuale durante la serata e il fine settimana (…).

22.

A questo proposito, è recisamente contestato il calcolo effettuato dall'Ufficio giuridico della Sezione di lavoro al considerando 3.3 della decisione impugnata, mediante il quale la disponibilità rimanente della qui ricorrente viene calcolata sottraendo le ore dedicate alla formazione dalle 42 ore corrispondenti alla settimana lavorativa. Ciò in virtù del fatto che i crediti ECTS corrispondono al carico orario correlato in media a una formazione, ciò che comprende ugualmente il tempo dedicato allo studio individuale. Peraltro, il tempo dedicato ad una formazione è strutturato in modo completamente diverso rispetto ad un orario lavorativo quale dipendente. Equiparare queste due costellazioni riverrebbe nei fatti a negare la possibilità di qualsiasi attività formativa per qualunque persona che svolga un lavoro con un grado di occupazione al 100%, ciò che sarebbe completamente irrealistico. Basti pensare a quante persone svolgono formazioni continue o di perfezionamento (talvolta anche obbligatorie) al di là della propria settimana lavorativa di 42 ore.

23.

Pertanto, contrariamente alle conclusioni dell'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, al netto del tempo dedicato alla sua formazione la signora RI 1 può essere considerata idonea al collocamento per mezza giornata il lunedì, nonché il martedì pomeriggio e le intere giornate di giovedì e venerdì. Ciò corrisponde a un grado di occupazione del 60%, in linea peraltro con quanto riconosciuto in favore di altri studenti che frequentano il Master presso il __________ di __________. Da notare inoltre come con giudizio del 25 agosto 2014, poi confermato anche dal Tribunale federale in data 8 gennaio 2015 (STF 8C 704/2014), codesto lodevole Tribunale ha confermato come uno studente che svolgeva un Bachelor a tempo pieno fosse idoneo al collocamento per un grado di occupazione al 40%. Considerato che per una formazione universitaria a tempo pieno sono previsti 30 crediti ECTS per semestre e che nella presente fattispecie la formazione della ricorrente implica poco meno di 50 ECTS all'anno, un'idoneità al collocamento del 60% risulta dunque ragionevole e proporzionata, nonché in linea con quanto ritenuto dalla giurisprudenza.

24.

Si precisa inoltre che la qui ricorrente, anche su invito della sua consulente dell'Ufficio regionale di collocamento, si è fin da subito dichiarata disponibile a lavorare anche di sabato, segnale della sua buona volontà e motivazione nel trovare un impiego lavorativo e dunque della sua idoneità al collocamento. Il ragionamento dell'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, secondo il quale è praticamente da escludere che vi siano attività lavorative da svolgere il sabato nei settori di ricerca della signora RI 1 (…), non poggia su alcun fondamento concreto ed è dunque arbitrario. Per quanto concerne l'attività come insegnante, vi sono numerose possibilità di insegnamento al di fuori delle scuole dell'obbligo, ad esempio corsi effettuati in seno a scuole private o corsi per adulti. Lo stesso ragionamento può essere a maggior ragione proposto per quanto concerne le attività lavorative in ambito amministrativo (…).

25.

Il fatto che la ricorrente, grazie alla sua buona volontà e al suo zelo, sia riuscita ad ottenere un'attività di guadagno intermedio, effettuata presso la Scuola __________ (…) non può e non deve andare a suo discapito ed ella ha diritto alla compensazione della sua perdita di guadagno per il 32% rimanente in accordo con l'art. 24 cpv. 1 LADI.

26.

Tanto più che la signora RI 1 non ha mai smesso fino ad oggi di cercare un lavoro corrispondente al grado di occupazione del 60%, esplicitamente dichiarandosi disposta a rinunciare alla sua attività di guadagno intermedio al 28% in caso di necessità. (…)

27.

È inoltre doveroso specificare che il grado di occupazione al 28% include già il tempo necessario per preparare le lezioni, nonché gli impegni extra-lavorativi quali colloqui con i genitori, plenum dei docenti e serate informative con i genitori (…). Non sarebbe dunque in conflitto con un'ulteriore attività lavorativa quale impiegata d'ufficio in linea con le ricerche di lavoro effettuate dalla ricorrente. (…) il tempo di preparazione individuale, nonché gli eventuali colloqui con i genitori, questi possono essere organizzati a discrezione della ricorrente, che per motivi di praticità e di efficienza tende a svolgerli a ridosso delle ore di lezione. (…)

29.

Per quanto riguarda un'eventuale rinuncia al Master in favore di un'occupazione adeguata ai sensi della LADI, è altresì a titolo arbitrario che l'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro la considera "del tutto improbabile" (consid. 3.4, pag. 7). La ragione per la quale la signora RI 1 non ha espresso la volontà incondizionata di rinunciare al Master, optando piuttosto per una valutazione della situazione accompagnata dalla sua consulente dell'Ufficio regionale di collegamento in funzione delle circostanze concrete del caso, è semplicemente legata al fatto che nella situazione attuale la buona riuscita di detta formazione rappresenta l'opzione migliore per trovare un lavoro stabile sul lungo termine. (…)” (cfr. doc. I).

 

                          1.3.  Nella sua risposta dell’11 aprile 2024, la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso e, riconfermandosi per il resto nella decisione su opposizione avversata, osserva, innanzitutto, che la STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023, richiamata dalla ricorrente, non è applicabile alla fattispecie qui in esame. La situazione dell’insorgente, a mente della resistente, è infatti molto diversa rispetto a quella giudicata nella sentenza in parola, per tutta una serie di motivi, primo dei quali l'assenza di una pregressa attività di lungo termine nell'ambito dell'insegnamento e l’età della ricorrente.

 

                                  La Sezione del lavoro, in particolare, contesta, poi, la pretesa disponibilità al collocamento di RI 1 nella misura del 60%, al netto delle ore dedicate alla formazione. In tal senso, richiamando le conclusioni già espresse nella propria decisione su opposizione, l’amministrazione ribadisce che “al netto della formazione presso il __________, l'assicurata risulta avere una disponibilità pari al 30,33%, sostanzialmente corrispondente all'attività lavorativa presso la Scuola __________ (28%)”.

 

                                  La parte resistente rileva, inoltre, che nel proprio gravame, l’assicurata “ammette che i corsi del lunedì non sono tutti facoltativi, a differenza di quanto affermato in opposizione”, precisando che “dall'accertamento esperito dall'UG presso la SUPSI risulta chiaro che, a prescindere dal fatto che non tutti i corsi del lunedì sono obbligatori, l'assicurata deve comunque ottenere delle certificazioni anche per i corsi non obbligatori. La SUPSI ha spiegato che tali certificazioni possono implicare un esame scritto, la redazione di un portfolio o il completamento di alcune attività specifiche e che le certificazioni vertono sui contenuti trattati durante le lezioni del corso e sulla bibliografia di riferimento citata nel Piano degli studi (…) Ergo, l'assicurata non può pretendere di veder riconosciuto il lunedì come giorno libero da impegni, né quantificare in sole 4 ore l'impegno per quel giorno. Se è vero che il calendario relativo agli impegni formativi del lunedì è a "geometria variabile", è altrettanto vero che il medesimo non Ia esenta dallo studio e dalla presenza a determinati corsi e/o incontri obbligatori, rispettivamente dalla preparazione per ottenere le certificazioni.”.

 

                                  Contestando, poi, la quantificazione del dispendio orario presentata in sede ricorsuale, l’amministrazione rileva che, in particolare, nel ricorso “non viene indicato come si compone, esattamente, il totale delle ore dedicate alla formazione. La frase inizia con un “ciò si aggiungano le circa 7 ore...". Quante siano le altre ore, oltre alle 4 ore di pratica professionale, bisogna dedurlo dal pto. 19 in cui, dopo svariate versioni fornite dalla ricorrente in corso di procedura, la stessa è giunta alla conclusione che il lunedì è impegnata presso il __________ per 4 ore ogni settimana, quantificazione del tutto soggettiva e contestata”.

                                  A conferma, invece, della correttezza del procedimento applicato nella decisione su opposizione, la Sezione del lavoro precisa che “per quanto riguarda il parametro della durata settimanale di 42 ore, applicato (…) per determinare la disponibilità al collocamento, che la ricorrente contesta, si rileva che il medesimo (come pure il calcolo) è aderente alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. in particolare C 1 16/06 dell'8 agosto 2006, menzionata nella STCA 38.2014.35 del 25 agosto 2014, consid. 2.6; si veda inoltre la sentenza STCA 38.2014.63 del 15 aprile 2015, consid. 2.6 e 2.7, che riprende i medesimi principi). Analogamente alla fattispecie giudicata in quest'ultima sentenza, si fa notare che I'UG ha applicato una soluzione più favorevole all'assicurata, ossia un credito ECTS corrispondente a 25 ore di studio, anziché 30 ore come stabilito dal Tribunale federale. (…) Checché ne dica la ricorrente, il calcolo applicato dall'UG - che considera una settimana lavorativa di 42 ore - evita di sconfinare in soggettive quanto contraddittorie quantificazioni e conduce ad un chiaro risultato: la disponibilità della ricorrente, considerate le ore dedicate alla formazione e allo studio, è del 30,33%, percentuale sostanzialmente corrispondente all'attuale impiego presso la scuola __________”.

 

                                  Relativamente alla percentuale lavorativa che vede la ricorrente attiva presso la scuola __________, l’amministrazione sostiene, poi, che “contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, l'occupazione al 28% (…) non è comprensivo degli impegni extra lavorativi, come del resto evincibile dalle risposte fornite dalla Direzione della scuola (doc. 14).”

 

                                  “Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui sarebbe collocabile il sabato”, la Sezione del lavoro si è espressa nel senso che “l'interessata sostiene, al contempo, di poter ripartire le ore di studio e di preparazione (che ella quantifica in circa 15 ore a settimana, segnatamente nel "periodo più intenso di studio") proprio sul fine settimana e la sera, entrando così in palese contraddizione con la pretesa di essere libera dall'onere dello studio il giorno in questione”, aggiungendo “che non è usuale che i datori di lavoro assumano personale per quel giorno, segnatamente negli ambiti ricercati dall'assicurata” e che “quand'anche si partisse dall'ipotesi, meramente speculativa, che sussistano le stesse identiche chances di trovare impiego rispetto ad un altro giorno infrasettimanale, ad infirmare la tesi dell'assicurata vi è il fatto che, in base al calcolo effettuato dall'UG, non risulta una disponibilità residua, oltre al tempo già dedicato all'attività lavorativa (e computabile come guadagno intermedio), rispettivamente alla formazione”. (cfr. doc. III).

 

                          1.4.  Con replica di data 23 aprile 2024, la legale della ricorrente contesta la risposta di causa della Sezione del lavoro e si riconferma, sulle base delle argomentazioni per le quali, nella misura di quanto necessario ai fini della presente vertenza, si dirà nel prosieguo, nel proprio ricorso (cfr. doc. V).

 

                          1.5.  Con duplica del 25 aprile 2024 – inviata, per conoscenza, al legale del ricorrente il 29 aprile 2024 (cfr. doc. VIII) – l’amministrazione si riconferma nella propria risposta di causa e contesta le allegazioni ricorsuali.

 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_126/2022 del 7 aprile 2022 consid. 4.3.; STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294).

 

                                  Nella presente fattispecie oggetto della decisione su opposizione qui impugnata emessa dalla Sezione del lavoro è unicamente la questione di sapere in quale misura RI 1, dopo avere iniziato il 4 settembre 2023 una formazione, deve essere ritenuta idonea al collocamento.

 

                                  Ogni altra questione, segnatamente relativa alla qualifica dell’incarico svolto dalla ricorrente presso la scuola __________, come guadagno intermedio, o meno, oppure ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione ed alla giurisprudenza in merito di questa Corte (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I), esula dalla presente vertenza ed è, pertanto, irricevibile.

 

                                        nel merito

 

                          2.2.  Oggetto del contendere è, quindi, la questione di sapere se la Sezione del lavoro ha correttamente ritenuto l’assicurata in grado e disposta ad esercitare un’attività lavorativa unicamente nella misura del 28% dal 4 settembre 2023 in quanto da tale data sta svolgendo una formazione presso il __________, __________, e meglio il Master of Arts in insegnamento per livello secondario I, oppure no.

                               

                                  Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione è, tra l’altro, che l’assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI).

                                        

                                  L'idoneità al collocamento deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista (cfr. STF 8C_825/2015 del 3 marzo 2016 consid. 3.1.)

                                  Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosenversicherung", Schulthess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

                                  Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STF 8C_56/2019 del 16 maggio 2019; STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).

 

                                  L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

 

                                  Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

                                  Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.

 

                                  L’Alta Corte ha pure stabilito che l’idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l’idoneità al collocamento e l’inidoneità al collocamento (idoneità parziale).

                                  O la persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un lavoro esigibile in ragione di almeno 20% di un pensum normale, oppure non lo è (cfr. STF 8C_56/2019 del 16 maggio 2019, DTF 143 V 168 consid. 2 pag. 177; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 5.1; DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).

                                  È dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un’occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti; STFA C 287/03 del 12 maggio 2004).

 

                                  Infine è utile evidenziare che l'idoneità al collocamento, quale presupposto materiale per il diritto alle prestazioni, deve essere valutata in modo prospettivo, e cioè al momento e alla luce di tutte le circostanze che esistevano allorché è stata emessa la decisione negativa (cfr. STF 8C_56/2019 del 16 maggio 2019 consid. 3; STF 8C_921/2009 dell’11 dicembre 2009; DTF 112 V 398 consid. 1a; DTF 110 V 102; DLA 1991 pag. 25).

 

                          2.3.  In una decisione pubblicata in DLA 2001 N. 29 pag. 230 la nostra Massima Istanza si è confermata nella giurisprudenza pubblicata in DTF 122 V 265 e DLA 1990 N. 22 pag. 139, ribadendo che un assicurato che frequenta un corso che non soddisfa le condizioni previste all’articolo 59 segg. LADI ha comunque diritto all’indennità di disoccupazione se adempie i presupposti del diritto secondo l’art. 8 LADI.

                                  In particolare egli deve proseguire le sue ricerche di lavoro ed essere disposto ad interrompere senza indugio il corso che ha finanziato personalmente se si presenta un’opportunità d’impiego. In caso contrario, egli non può essere considerato disponibile sul mercato del lavoro, per cui l’idoneità al collocamento deve essere negata.

                                  Al riguardo cfr. pure STF 8C_56/2019 del 16 maggio 2019 consid. 2.2. e la STF 8C_57/2023 del 17 aprile 2023 consid. 4.2. e 5.3.

 

                                  Con sentenza C 126/05 del 10 ottobre 2005 l’Alta Corte ha confermato il giudizio con cui il TCA aveva tutelato l’operato dell’amministrazione che aveva ritenuto un assicurato inidoneo al collocamento dal settembre 2003 per avere intrapreso a partire dal 1° settembre 2003 una formazione di tecnico in radiologia a tempo pieno che gli impediva di garantire la sufficiente disponibilità sul mercato del lavoro.

 

In una sentenza 8C_126/2014 dell’8 luglio 2014 consid. 3.2 la nostra Massima istanza ha ricordato, da un lato, che la disponibilità di un assicurato ad abbandonare un corso per assumere un’attività lavorativa deve essere valutata sulla base di criteri oggettivi. Dall’altro, che le dichiarazioni di volontà dell’assicurato di per sé non sono sufficienti a dimostrare la sua disponibilità in tal senso e che quest’ultima, nonché la sua flessibilità vanno esaminate sulla scorta di esigenze più severe.

 

In proposito cfr. pure STF 8C_246/2014 del 24 giugno 2014 consid. 2.

 

In una sentenza 8C_56/2019 del 16 maggio 2019 il Tribunale federale ha confermato l’inidoneità al collocamento di un assicurato dal 1° novembre 2017 (quando ha rivendicato le indennità di disoccupazione) in quanto dal 1° marzo 2017 aveva intrapreso una formazione, per diventare naturopata, prevista dal marzo 2017 all’ottobre 2019 (consid. 3.3.2), che non gli permetteva di svolgere un lavoro a tempo pieno e che non era oggettivamente disposto ad abbandonare.

 

                          2.4.  In una sentenza 38.2014.35 del 25 agosto 2014 – richiamata dalla ricorrente in modo impreciso laddove pretende che “codesto lodevole Tribunale ha confermato come uno studente che svolgeva un Bachelor a tempo pieno fosse idoneo al collocamento per un grado di occupazione al 40%”; cfr. supra consid. 1.2. -, questa Corte, nel caso di un assicurato iscritto ad un Bachelor, ha respinto, in quanto ricevibile, il ricorso presentato contro la decisione dell’amministrazione che lo aveva ritenuto, per un primo periodo, inidoneo al collocamento, e, successivamente, collocabile nella misura del 40%.

                                  In particolare, per il periodo dal settembre 2013 al febbraio 2014, in cui quell’assicurato avrebbe dovuto conseguire per la propria formazione 29 crediti ECTS, sulla base del carico di lavoro che ogni singolo credito ECTS comporta, il TCA ha concluso che il medesimo non era disponibile a svolgere un’attività lucrativa e che non aveva, in ogni caso, espresso la volontà chiara di abbandonare la formazione in questione qualora avesse reperito un’attività lavorativa.

                                  Per il periodo successivo, invece, il carico formativo si presentava più leggero, dovendo quel ricorrente conseguire 18 crediti ECTS, di modo che il TCA lo ha ritenuto idoneo al collocamento nella misura del 40%.

                                   La Massima istanza, con giudizio 8C_704/2014 dell’8 gennaio 2015, ha respinto il ricorso inoltrato contro la sentenza appena esposta.

 

                                  In proposito cfr. pure STF 8C_289/2015 del 12 ottobre 2015.

 

Questa Corte in una sentenza 38.2014.14 del 16 febbraio 2015, ha considerato inidoneo al collocamento, e quindi non più normalmente disponibile sul mercato del lavoro, un assicurato che aveva sottoscritto un contratto di lavoro e parallelamente iniziato una formazione necessaria per svolgere la sua professione. L’assicurato aveva chiesto di essere ritenuto idoneo al collocamento nella misura del 50% per un periodo limitato nel tempo, affermando di essersi accordato con il datore di lavoro al momento della firma del contratto per poter lavorare a tempo ridotto.

 

Il TCA, in una sentenza 38.2014.63 del 15 aprile 2015 (richiamata dalla parte resistente; cfr. supra consid. 1.1.), nel ritenere un’assicurata che aveva iniziato a frequentare un Master idonea al collocamento con una disponibilità per il mercato del lavoro del 20%, ha stabilito quanto segue:

 

" (…)

2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene innanzitutto utile rilevare che in una sentenza C 116/06 dell'8 agosto 2006, peraltro menzionata dalla Sezione del lavoro nella decisione su opposizione del 4 dicembre 2014, l'Alta Corte ha confermato l’inidoneità al collocamento dal 20 ottobre 2003 di un assicurato, insegnante di scuola secondaria che si era iscritto all'Università - facoltà di matematica e scienze naturali - a tempo pieno con inizio dal semestre invernale 2003/2004.

La nostra Massima Istanza, da un lato, ha ricordato che uno studio Bachelor a tempo pieno comporta 60 ECTS punti per anno e viene conseguito dopo sei semestri (180 ECTS punti). Dall'altro, ha indicato che l'ottenimento di un punto ECTS presuppone 30 ore di lavoro, corrispondenti a una settimana di 42 ore.

Vista l'intensità dello studio dal profilo del tempo richiesto, il TFA ha pertanto deciso che l'assicurato, benché l'Università gli avesse riconosciuto 24 crediti in matematica e biologia ritenuta la sua formazione di docente di scuola secondaria e la sua presenza fosse obbligatoriamente richiesta soltanto il lunedì pomeriggio per un corso pratico di chimica, non era nella condizione, né era disposto a dedicarsi a un'attività lavorativa, duratura, nemmeno a tempo parziale.

Nella presente fattispecie la Sezione del lavoro, come visto, con la decisione su opposizione del 4 dicembre 2014 ha aderito al calcolo relativo alla disponibilità lavorativa dell’assicurata proposto dalla SECO, che si è fondata, adottando la soluzione più favorevole all’insorgente, su un credito ECTS di 25 ore di lavoro (invece di 30 ore indicato nella STFA C 116/06 dell'8 agosto 2006), ovvero 3000 ore per l’intero Master di 120 ECTS su 91 settimane (cfr. doc. 18; consid. 2.6.), rispettivamente 32.97 ore alla settimana di studio, fissando così la disponibilità per il mercato del lavoro dell’insorgente al 20% di un impiego a tempo pieno (cfr. doc. 1).

Il TCA, in considerazione della giurisprudenza federale e del fatto che in ogni caso la Sezione del lavoro abbia tenuto conto di una soluzione più favorevole all’assicurata, ossia di un credito ECTS corrispondente a 25 ore di lavoro, anziché 30 ore come stabilito dal Tribunale federale, non ha motivo per non fare proprie le conclusioni dell’amministrazione circa il tempo settimanale di 32.97 ore da dedicare allo studio Master in__________ presso l’__________ comprendente 120 ECTS per una durata usuale di 2 anni (4 semestri) da parte dell’assicurata.

In effetti le censure sollevate dalla ricorrente, e meglio che la sua esperienza professionale quale insegnante ha reso meno impegnativo, dal profilo del tempo necessario allo studio, il Master e che il suo caso non è paragonabile a quello di uno studente di Bachelor menzionato dall’amministrazione e di cui alla STFA C 116/06 dell’8 agosto 2006 (cfr. doc. VI), non risultano fondate.

In primo luogo, contrariamente a quanto affermato dall’assicurata, la fattispecie di cui alla sentenza C 116/06 è analoga a quella della ricorrente, siccome si trattava di un insegnante di scuola secondaria che si era iscritto all’Università, Facoltà di matematica e scienze naturali. L’esperienza come docente di quell’assicurato è stata considerata tramite il riconoscimento di alcuni crediti in relazione alle materie di matematica e biologia.

In secondo luogo, l’insorgente non ha minimamente sostanziato le proprie allegazioni quantificando le ore da lei dedicate al Master o comunque precisando in quali corsi è stata concretamente facilitata. Del resto non risulta che l’__________ le abbia riconosciuto alcun credito alla luce delle sue esperienze professionali e formative precedenti.

L’assicurata, poi, mai ha dichiarato di essere disposta a terminare il Master anticipatamente nel caso in cui reperisse un’occupazione a tempo pieno.

La stessa si è limitata ad affermare che il Master presso l’__________ di __________ è conciliabile con un’attività al 100% “soprattutto nell’ambito dell’insegnamento dove la percentuale massima di impiego corrisponde a 24 ore lavorative” (cfr. doc. I).

Anche quando la Sezione del lavoro, il 12 marzo 2014, l’ha esplicitamente invitata a esprimersi in merito alla sua disponibilità a interrompere la formazione qualora avesse trovato un impiego a tempo pieno (cfr. doc. 21), l’insorgente non ha risposto, affermando unicamente, da una parte, che le sue ricerche di impiego erano indirizzate all’insegnamento, dall’altra, che riteneva compatibili con l’impegno di studio per il Master incarichi quale docente (cfr. doc. 20).

La ricorrente nemmeno ha asserito di cercare un impiego anche in settori differenti da quello dell’insegnamento.

Al riguardo giova evidenziare che nel formulario “Analisi del profilo della persona in cerca di impiego e Piano d’azione” quali professioni ricercate è stato indicato unicamente “docente di scuola medie e di lingua” (cfr. doc. 27).  L

L’11 dicembre 2014 la medesima, quando ha postulato che la riduzione del grado di disponibilità lavorativa, stabilito con decisione su opposizione del 4 dicembre 2014, non abbia effetto retroattivo dal mese di marzo 2014, ha altresì asserito che così avrebbe potuto valutare se proseguire sulla strada della formazione oppure cercare impiego in altri settori (cfr. doc. VI). Ciò implica l’assenza di sforzi finalizzati al reperimento di un’occupazione in ambiti differenti da quello dell’insegnamento perlomeno fino al mese di dicembre 2014.

Inoltre da uno studio “ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS DE SUISSE ROMANDE ET DU TESSIN - TEMPS DE TRAVAIL, MANDAT, STATUT, FORMATION ET PERFECTIONNEMENT” relativo all’anno scolastico 2011 e 2012 allestito dall’Istituto di ricerca e documentazione pedagogica di Neuchâtel emerge che le ore di insegnamento - inteso come presenza in aula - alla settimana per un docente delle scuole medie in Ticino varia da 20 ore e 50 minuti a 23 ore e 20 minuti (cfr. www.irdp.ch).

Il tempo di lavoro dei docenti di scuola media e di scuola media superiore, come sottolineato dalla SECO (cfr. doc. III), si divide fra tempo di insegnamento e di presenza a scuola (partecipazione alle attività del corpo docenti e dell'istituto, contatto con i genitori) e tempo di preparazione delle lezioni e di correzione di compiti e verifiche (cfr. www.orientamento.ch).

Ne consegue che l’orario di un docente delle scuole medie e delle scuole medie superiori è ben maggiore delle 24 ore indicate dalla ricorrente (cfr. doc. I).

L’assicurata, in ogni caso, non è comunque a disposizione di un posto al 100% o comunque superiore al 20% neppure come docente, visto che il tempo che le resta, escluse le ore dedicate al Master (lezioni + studio personale), corrisponde, tenendo conto, a suo favore, di crediti ECTS di 25 ore di lavoro, a circa 9 ore alla settimana (cfr. consid. 2.6.).

D’altronde la circostanza che la frequenza ai corsi non sia obbligatoria, come attestato da (…) della Facoltà di __________ (cfr. doc. 11), non si rivela decisiva in casu nella misura in cui, analogamente al caso di cui alla sentenza 8C_704/2014 dell’8 gennaio 2015, citato al consid. 2.4., la disponibilità lavorativa va determinata in ragione dell’impegno di studio dovuto al Master soprattutto alla luce dei crediti ECTS, i quali sono concepiti in modo tale da includere non solo il tempo delle lezioni, bensì anche quello dedicato alla preparazione al corso e allo studio in vista dell’esame.

In simili condizioni, considerato inoltre che (…)  è da anni attiva nell’ambito dell’insegnamento e ha deciso di iscriversi al Master in __________ nel settembre 2013, poiché i suoi titoli di studio non sono sufficienti ad ampliarle la possibilità di insegnare, ad esempio nelle scuole medio superiori (cfr. doc. 20, consid. 2.6.) e che tra il mese di ottobre 2013 e il mese di febbraio 2014 la medesima aveva già corrisposto fr. 4'000.-- a titolo di tasse universitarie (cfr. doc. 16), questa Corte ritiene, in applicazione dell'abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che l’assicurata nel periodo 3 marzo 2014 - fine giugno 2015 non è disposta a interrompere la formazione presso l’USI che la impegna per circa 32 ore alla settimana ed è pertanto disponibile per il mercato del lavoro in misura del 20%.”.

 

Il TCA ha deciso in questo senso anche in una successiva sentenza 38.2015.33 del 14 settembre 2015 considerando idoneo al collocamento per un'attività all'80% un assicurato che non era totalmente disponibile per il mercato del lavoro avendo iniziato presso la SUPSI una formazione della durata di quattro anni denominata "Bachelor of Science in Ingegneria informatica".

 

In una sentenza 38.2016.45 del 9 gennaio 2017, il TCA ha considerato inidonea al collocamento per un periodo limitato nel tempo un’assicurata che non si poteva considerare a disposizione del mercato del lavoro alle condizioni normalmente richieste, visto l’impegno assunto dalla medesima concernente una formazione di sei anni tesa all’ottenimento della laurea in medicina e chirurgia presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca.

 

In una sentenza 38.2017.70 del 26 febbraio 2018, il TCA ha confermato la decisione di inidoneità al collocamento nel caso di un’assicurata che non era a disposizione del mercato del lavoro alle condizioni normalmente richieste, visto l’impegno da lei assunto per svolgere un Master in Economics and International Policies all’USI di Lugano.

                                  In una sentenza 38.2017.69 del 1° marzo 2018 il TCA ha concluso che a ragione l’amministrazione aveva ritenuto un assicurato idoneo al collocamento, tranne nei giorni in cui ha effettivamente frequentato il Corso di preparazione all’esame per l’ottenimento del diploma cantonale di esercente organizzato dalla Gastroticino, e in quelli nei quali ha sostenuto i relativi esami (i giorni di corsi e di esami si sono svolti complessivamente dal 18 gennaio al 10 aprile 2017).

                                  Il TCA ha pure ritenuto non credibile alla luce dell’insieme delle circostanze del caso, che l’assicurato avrebbe interrotto la formazione se avesse reperito un nuovo impiego.

 

                                  In una sentenza 38.2019.35 del 9 ottobre 2019, nel caso di un’assicurata che aveva intrapreso una formazione della durata di tre anni, il TCA aveva stabilito che tanto gli aspetti lavorativi (50% in parallelo alla formazione) quanto quelli di pura riformazione (teorica e pratica) la impegnavano in misura tale da rendere estremamente limitate le sue possibilità di reperire un’altra occupazione. Del resto, la ricorrente aveva precisato di frequentare i corsi il lunedì e il mercoledì, di lavorare il martedì e il giovedì e di essere libera da impegni il venerdì. Questo giorno però in realtà, secondo quanto dichiarato dal responsabile di formazione, avrebbe dovuto essere dedicato allo studio.

                                  Anche esaminando la situazione secondo criteri oggettivi questa Corte aveva ritenuto che l’assicurata non era disposta ad abbandonare la sua formazione in caso di reperimento di una nuova occupazione.

                                  Significativa in questo contesto era la risposta nella quale la ricorrente ha affermato che il suo desiderio era quello di poter essere indipendente economicamente e che, nel caso non avesse potuto essere posta al beneficio dell’indennità, avrebbe continuato la formazione, aiutata finanziariamente dal marito.

                                  La ricorrente, sempre in risposta all’amministrazione, aveva inoltre precisato di avere scelto d’intraprendere la formazione in questione quale trampolino di lancio per un nuovo inserimento professionale. Questa scelta, peraltro comprensibile alla conclusione del terzo periodo quadro di disoccupazione, è stata confermata dagli accertamenti effettuati dal TCA da cui era emerso che la ricorrente aveva iniziato il secondo anno scolastico.

 

                                  In una sentenza 38.2020.1 del 15 ottobre 2020, questo Tribunale ha stabilito che a ragione l’amministrazione aveva ritenuto inidoneo al collocamento un assicurato che, oltre che negli studi universitari in chimica e nella formazione presso Lugano Business School, era impegnato limitatamente all’ambito professionale della contabilità per poter iscriversi all’esame di Specialista in finanza e contabilità e che quindi, pur avendo risposto affermativamente al quesito se fosse disposto ad accettare qualsiasi impiego professionale idoneo a tempo parziale non era di fatto disponibile per ogni settore lavorativo.

 

                                  Con sentenza 38.2020.5 del 27 aprile 2020, il TCA, nel caso di un assicurato ritenuto dall’amministrazione idoneo al collocamento nella misura del 90% e che pretendeva di esserlo al 100%, ha confermato quanto stabilito dalla resistente. In quel caso, l’assicurato aveva iniziato a frequentare un corso biennale organizzato dalla Società degli impiegati di commercio per ottenere l’Attestato professionale federale quale “Specialista nel commercio al dettaglio”; tale formazione prevedeva la frequenza il martedì dalle 14:00 alle 19:30 ed oltre alle ore di lezione il ricorrente doveva dedicare al corso circa 2 ore giornaliere per 7 giorni, pari a14 ore settimanali.

                                  Questa Corte ha, quindi, ritenuto che la partecipazione al corso in questione rendeva impossibile l’accettazione di un’occupazione a tempo pieno e che a ragione, dunque, la Sezione del lavoro lo aveva considerato idoneo per un’attività da svolgere nella misura del 90% e non a tempo pieno.

                                  D’altra parte, alla luce delle dichiarazioni dell’assicurato, non era comunque possibile concludere che egli, visti gli scopi del corso e gli investimenti effettuati, sarebbe stato disposto, dal profilo oggettivo, ad interrompere la sua formazione per assumere un lavoro a tempo pieno.

 

                                  Infine, con sentenza 38.2022.31 del 25 luglio 2022, il TCA, nel caso di un assicurato che era stato ritenuto inidoneo al collocamento dall’amministrazione a decorrere dal 6 settembre 2021, in quanto in tale data aveva iniziato una formazione presso il Dipartimento di formazione e apprendimento (in seguito: DFA) per l’ottenimento del Master of Arts SUPSI in insegnamento per livello secondario I (e quindi la stessa cui dal settembre 2023 si è dedicata la ricorrente) che frequentava il lunedì ed il mercoledì presso la sede di Locarno, svolgendo parallelamente un incarico presso una scuola media, che lo impegnava come docente per tutto l’anno per una percentuale d’occupazione del 40% nei giorni di martedì e venerdì, aveva stabilito che ragione la Sezione del lavoro lo aveva, da quel momento, ritenuto inidoneo al collocamento, e meglio sulla base delle seguenti considerazioni:

 

" Da una parte infatti, la formazione intrapresa dal ricorrente, della durata di due anni (quattro semestri), lo occupa nella misura di due giorni alla settimana (il lunedì ed il mercoledì) cui si aggiungono le ore da dedicare allo studio (cfr. STCA 38.2019.35 del 9 ottobre 2019 citata al consid. 2.3.), mentre, d’altra parte, l’impegno assunto presso la Scuola media di (…) per il 40%, segnatamente per impartire 10 ore di lezione alla settimana, suddivise tra il martedì, il giovedì ed il venerdì, cui si aggiungono “(…) impegni tipo colloqui con i genitori, consigli di classe, attività di sede (…)” (cfr. supra consid. 2.4. e doc. 20) rendono estremamente limitate le sue possibilità di reperire un’altra occupazione. (…)

Ne consegue che gli impegni formativi e lavorativi assunti dal ricorrente lo impegnano al punto che (…) non può essere ritenuto collocabile in quanto egli non offre la disponibilità che normalmente un datore di lavoro può esigere e limita, rendendola alquanto incerta, la possibilità di trovare un impiego anche nella misura del 20% di un pensum normale (cfr. supra consid. 2.1 e 2.3. ed in particolare la STCA 38.2019.35 del 9 ottobre 2019 ampiamente riprodotta al consid. 2.3.).

Ci si potrebbe pure chiedere se l’attività lavorativa parallela alle lezioni che il ricorrente segue presso la SUPSI, e meglio l’insegnamento al 40% alla Scuola media di (…), sia effettivamente finalizzata ad evitare la disoccupazione (…) oppure abbia innanzitutto scopi formativi (cfr. STCA 38.2020.1 del 15 ottobre 2020 consid. 2.6. citata al consid. 2.3.).

In tale contestato va ricordato che la formazione di base ed il promovimento, da un punto di vista generale, del perfezionamento professionale non competono all'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF 242/2018 del 27 settembre 2018 consid. 4.2.; STFA C 11/02 del 22 marzo 2004; STFA C150/05 del 28 settembre 2006; DTF 111 V 274 consid. 2b e 400 consid. 2b, nonché sentenze ivi citate; DLA 1998 no. 39 pag. 221 consid. 1b).

Quanto alla piena disponibilità e quindi idoneità al collocamento fatta valere dal ricorrente per i mesi estivi e per le ferie scolastiche (…) e durante le vacanze scolastiche del Canton Ticino (…) giova rilevare con decisione 8C_527/2021 del 16 dicembre 2021 l’Alta Corte ha stabilito che ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. f LADI, in combinato disposto con l’art. 15 cpv. 1 LADI, l’assicurato ha diritto all’indennità di disoccupazione se è idoneo al collocamento, cioè se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare un’occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione. Secondo la Massima Istanza, per essere idonei al collocamento, gli studenti devono essere disposti e capaci di dedicarsi in modo accessorio ma durevole a un’occupazione a tempo pieno o parziale. Nel caso, invece, di studenti intenzionati ad esercitare un’attività lucrativa soltanto per brevi periodi e sporadicamente, in particolare durante le vacanze tra un semestre e l’altro, la diponibilità al collocamento, e con essa l’idoneità al collocamento, va negata (cfr. Patrizia Friedrich in: ARV/DTA 2022, pag. 86 e segg.). 

In relazione, invece, alla disponibilità fatta valere dal ricorrente per i fine settimana, il TCA rammenta che gli assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente (cfr. supra consid. 2.1.).

La situazione del ricorrente, che pretende di essere ritenuto collocabile il sabato e la domenica, differisce da quella su cui ci è pronunciata l’Alta Corte nella già citata STF 8C_527/2021 del 16 dicembre 2021, ritenuto che in quel caso l’assicurata, che aveva dato la propria disponibilità per tre pomeriggi alla settimana ed il sabato, era stata ritenuta idonea al collocamento nella misura del 20% poiché aveva provato di aver già, prima dell’iscrizione in disoccupazione e parallelamente al percorso formativo intrapreso, esercitato durevolmente un’attività lucrativa parallelamente agli studi quantomeno per 8-10 ore alla settimana, ciò che non è il caso del ricorrente.

D’altra parte, esaminando la situazione secondo criteri oggettivi (cfr. STF 8C_56/2019 del 16 maggio 2019 consid. 2.2), questo Tribunale ritiene che l’assicurato non era disposto ad abbandonare la sua formazione in caso di reperimento di una nuova occupazione.

Determinante in questo contesto è il fatto che sin da (…) quando ancora non beneficiava delle indennità di disoccupazione, (…) aveva già maturato l’idea di una riqualifica professionale come insegnante grazie alla frequenza del Master SUPSI-DFA (cfr. supra consid. 2.4. e doc. 3).

Sulla formazione e sulla riqualifica professionale che avrebbe iniziato di lì a poco, (…) il ricorrente ha, poi, negato la propria disponibilità ad interromperne la frequenza nel caso in cui avesse reperito un impiego o gliene fosse stato assegnato uno, precisando che “a nessuna condizione” avrebbe interrotto anticipatamente lo studio in questione (cfr. supra consid. 2.4. e doc. 5)

Significativa e determinante è, poi, la risposta alla domanda n. 5 posta dalla resistente (…), laddove il ricorrente ha dichiarato di non essere, comunque, disposto ad abbandonare la sua formazione qualora dovesse reperire un posto di lavoro adeguato a tempo pieno (cfr. supra consid. 2.4. e doc. 10).

Altrettanto rilevante è il fatto che la scelta di frequentare il Master sia stata “una decisione” che il ricorrente ha “maturato nel tempo”, in particolare avendo già le idee in chiaro in tal senso sin da gennaio 2021 (cfr. supra consid. 2.4. e doc. 5 e 10)” (cfr. STCA 38.2022.31 del 25 luglio 2022, consid. 2.5.).

 

                          2.5.  Nell’evenienza concreta, dalla documentazione agli atti emerge che RI 1 (nata il __________ 1981, laureata con percorso quadriennale in __________; cfr. doc. 5), dopo essere stata attiva presso la __________ in qualità di “__________” dal 1° ottobre 2008 al 26 agosto 2022 e dopo avere lavorato dal 29 agosto al 16 dicembre 2022 presso le scuole __________ come supplente di __________ (cfr. doc. 24), si è iscritta in disoccupazione il 14 dicembre 2022, dando una disponibilità lavorativa inizialmente del 50%, indicando di cercare un’occupazione a tempo come “supplente docente scuola media in Ticino”, e meglio dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 15:00 (cfr. doc. 2 e 4).

 

                                  Dall’accordo di rescissione consensuale del contratto di lavoro in atti emerge che il rapporto presso la precedente datrice di lavoro è terminato poiché la ricorrente ha inoltrato disdetta del contratto richiedendo di terminare anticipatamente il periodo di disdetta. Richiesta, quest’ultima, che la __________ ha accolto con effetto al 26 agosto 2022 (cfr. doc. 6).

 

                                  Nel modulo di iscrizione all’Ufficio regionale di collocamento (in seguito: URC) l’assicurata ha precisato, in risposta alla domanda a sapere se stesse frequentando o avesse in previsione di seguire una formazione, un perfezionamento o una riqualifica professionale, “sto recuperando 24 ECTS in matematica c/o università __________ gennaio-giugno 2023 formazione on line (circa 3 ore al giorno)”. Alla domanda a sapere come cercasse lavoro, in quali modalità e quali strumenti utilizzasse, RI 1 ha risposto “partecipazione concorso in scadenza 13.1.2023; partecipazione selezione Master __________ 2023; in attesa nuove supplenze __________; in attesa nuove supplenze tramite portale GAGI” (cfr. doc. 4).

 

                                  In occasione del primo colloquio presso l’URC di __________, tenutosi il 27 dicembre 2022, RI 1 si è detta disponibile sempre dal lunedì al venerdì, ma diversamente rispetto a quanto indicato nel modulo di iscrizione, questa volta, dalle 08:00 alle 16:00 (cfr. doc. 24) e la sua disponibilità lavorativa nel sistema COLSTA è passata dal 50 all’80% (cfr. doc. 3).

 

                                  Successivamente, la ricorrente ha lavorato part-time, come supplente di matematica dal 16 al 24 gennaio e dal 28 febbraio al 2 marzo 2023, presso la scuola __________, dal 30 marzo 2023 al 20% presso la scuola __________, poi passato al 28% dal 28 agosto successivo e per l’anno accademico 2023-2024 (cfr. doc. 24).

 

                                  In data 18 ottobre 2023, l’URC di __________ ha sottoposto il caso dell’assicurata alla Sezione del lavoro per una verifica della sua idoneità al collocamento, precisando quanto segue:

 

" (…) in data 29.09.2023 l’assicurata comunica di svolgere guadagno intermedio presso la scuola __________ al 28%.

Orario lavorativo:

martedì dalle ore 14:20 alle 16;10;

giovedì dalle ore 08:00 alle 15:10;

venerdì dalle ore 13:30 alle 15:10.

 

Svolge il Master presso il __________ a __________:

lunedì dalle ore 13:30 alle ore 18:15 – __________;

martedì dalle ore 08:00 alle ore 11:35 pratica professionale presso scuola __________;

mercoledì dalle ore 09:30 alle ore 18:05 – __________.

 

Considerando quanto sopra la disponibilità dell’assicurata per la ricerca di un’occupazione lavorativa è la seguente:

lunedì dalle ore 07:00 alle ore 12:00;

giovedì dalle ore 15:30 alle ore 18:00;

venerdì dalle ore 07:00 alle ore 12:00;

sabato dalle ore 07:00 alle ore 18:00 flessibile.” (cfr. doc. 7)

 

                                  In data 19 ottobre 2023, la Sezione del lavoro ha posto alla ricorrente una serie di quesiti cui la medesima ha fornito il seguente riscontro il 27 ottobre 2023:

 

" (…)

1. Voglia indicarci la data d’inizio e fine della formazione presso la SUPSI, nonché la sua durata totale.

Data inizio formazione c/o Supsi: 4.9.2023

Data fine formazione: maggio 2025

Durata totale: 20 mesi

2. In cosa consiste la formazione che sta seguendo presso la SUPSI?

Sto frequentando il Master in insegnamento per il livello secondario I presso il __________ di __________

3. Voglia precisare i giorni e gli orari in qui è occupata a frequentare le lezioni.

Come indicato nel calendario allegato il Master prevede presenza a __________ il lunedì pomeriggio e mercoledì (presenza obbligatoria)

4. La frequenza delle lezioni è obbligatoria? (se no, allegare conferma dell’Istituto scolastico).

La frequenza della lezione è obbligatoria nella giornata di mercoledì, il lunedì pomeriggio facoltativa. È possibile consultare il piano studi al sito: www.supsi.ch/master-insegnamento-secondario-1

5. Sono previsti impegni extra scolastici? Se sì, voglia specificare quali e durante quale fascia giornaliera si svolgono.

È prevista una pratica professionale che si svolge il martedì mattina dalle 8 alle 11:30

6. A quanto ammonta il costo della formazione? Tale costo è interamente a suo carico?

Il costo della formazione ammonta a 880 fr semestrali

7. In cosa consiste l’incarico retribuito presso la scuola __________?

L’incarico limitato prevede 7 ore di insegnamento in una classe di __________ presso la sede di __________ (occupazione 28%) per tutto l’anno scolastico (scadenza contratto 30.8.24)

8. Tale attività salariata è legata alla formazione presso la SUPSI?

Tale attività salariata è strettamente legata alla mia formazione

9. A quanto ammonta la retribuzione mensile?

La retribuzione mensile ammonta a fr. 1808.15 lordi

10. Durante quali giorni ed orari è occupata con questa attività?

Questa attività viene svolta il martedì pomeriggio (14:20-16:15), giovedì (dalle 8 alle 14:20), venerdì (13:30-15:10)

11. Sono previsti impegni extra lavorativi? Se sì, voglia specificare quali e durante quale fascia giornaliera si svolgono.

Sono previsti saltuariamente attività legate a consigli di classe e plenum del corpo docente

12. Voglia indicarci durante quali giorni ed orari si dichiara disponibile senza restrizioni sul mercato del lavoro, indicando inoltre in quali professioni sta attualmente cercando lavoro.

Sarei disponibile ad altre attività lucrative il lunedì mattina, giovedì pomeriggio, venerdì mattina, sabato giornata intera. Sto cercando lavoro in qualità di docente supplente, segretaria, customer service, logistics specialist, shipping coordinator, receptionist e quanto concerne la mia esperienza lavorativa maturata negli ultimi 15 anni.

13. Visto i suoi impegni, per quale motivo si è iscritta in disoccupazione dal 14.12.2022 a tempo parziale 80%?

Sono iscritta ad una percentuale dell’80% perché desidero lavorare al massimo per questa percentuale

14. Quanto tempo giornaliero ha previsto di dedicare allo studio?

Dedico tempo allo studio unicamente la sera dopo cena (circa 4 ore settimanali)

15. Nel caso dovesse reperire un posto di lavoro adeguato a tempo pieno o parziale sarebbe disposta ad abbandonare la sua attività lavorativa presso la scuola __________ e gli studi alla SUPSI la fine di uscire dalla disoccupazione?

Qualora si presentasse un’opportunità di lavoro incompatibile con la mia formazione valuterei insieme alla mia consulente URC il da farsi

16. Come effettua le sue ricerche di lavoro?

Effettuo le ricerche principalmente tramite portale jobroom.ch e altri siti on line” (cfr. doc. 8 e 10).

                                  Dal “calendario annuale” versato agli atti dalla ricorrente emerge che la formazione prevede lezioni il lunedì pomeriggio dalle ore 13:50 alle ore 18:05 (ed alcuni lunedì mattina) e il mercoledì tutto il giorno, sino alle 18:05 (cfr. doc. 10/1).

                                  Contestualmente, la ricorrente ha prodotto il formulario “dichiarazione per assicurati iscritti ad una formazione, un perfezionamento o ad una riqualifica professionale” nonché la dichiarazione di svincolo debitamente compilati, e meglio come richiesto dalla parte resistente il 19 ottobre 2023 (cfr. doc. 8).

 

                                  Dalla “dichiarazione per assicurati iscritti ad una formazione, un perfezionamento o ad un riqualifica professionale” compilata il 23 ottobre 2023, emerge che:

 

-        RI 1 frequenta, per l’appunto, il Master in insegnamento di livello secondario 1, presso “__________ – Supsi”;

-        il titolo che le verrà rilasciato al termine della formazione sarà un “diploma di master in insegnamento scuole medie”;

-        il master durerà due anni, e meglio dal 4 settembre 2023 al maggio 2025;

-        allo studio, oltre alle ore di lezione, la ricorrente pensa di dedicare “settimanali 4” ore;

-        sono previsti dei periodi di pratica, ch’ella svolge presso la scuola __________ dal 5 settembre 2023 al maggio 2024;

-        il piano orario dedicato alla formazione è il seguente:

 

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Mattino

 

7.50

9.30

 

 

 

 

 

 

11.30

12

 

 

 

 

Pomeriggio

13.50

 

13

 

 

 

 

 

18.05

 

18.05

 

 

 

 

Sera

 

 

 

 

 

 

 

-        la ricorrente, durante la formazione, ha indicato di poter svolgere un impiego, a “singoli giorni”, fornendo la seguente disponibilità oraria:

 

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Mattino

7.30

 

 

 

7.30

7

 

 

12.30

 

 

 

12.30

 

 

Pomeriggio

 

 

 

15.30

 

 

 

 

 

 

 

19.30

 

18

 

Sera

 

 

 

 

 

 

 

-        RI 1 effettua le proprie ricerche di lavoro in qualità di “docente, specialista in logistica, acquisiti, segretaria, receptionist, concorsi comunali”;

-        nel caso dovesse reperire un impiego o gliene fosse assegnato uno sarebbe disponibile ad interrompere la formazione, nel senso che, ha precisato, “valuterei con consulente URC”;

-        per un’interruzione anticipata della formazione non è previsto alcun rimborso;

-        la ricorrente ha intrapreso il Master per via della “forte motivazione a voler diventare docente di scuola media” (cfr. doc. 10/2).

 

                                  Il 3 novembre 2023, la Sezione del lavoro ha interpellato la SUPSI in merito all’attività formativa svolta dalla ricorrente, porgendo una serie di domande cui ha ricevuto le seguenti risposte:

 

" (…)

1. Vogliate cortesemente indicarci la durata complessiva della formazione intrapresa dalla signora RI 1, indicando la data d’inizio e la prevista conclusione.

La formazione Master in insegnamento per il livello secondario I che sta frequentando la signora RI 1 è iniziata il 4 settembre 2023 e la prevista conclusione degli studi è giugno 2025.

2. Potreste cortesemente indicarci i giorni e gli orari settimanali in cui la signora RI 1 è impegnata nella frequenza delle lezioni per la formazione in oggetto?

La presenza presso il nostro istituito avviene di regola il lunedì, con inizio delle lezioni che varia durante l’anno accademico e la fine delle lezioni che solitamente è alle ore 18:05, e il mercoledì con l’inizio delle lezioni alle ore 09:30 e la fine alle ore 18:05 (per i dettagli visionare il calendario allegato). Il martedì mattina ha luogo la pratica professionale che per la signora RI 1 è prevista presso la sede di scuola media di __________.

3. Riguardo alla formazione intrapresa dalla signora RI 1, vi è un obbligo di frequenza ai corsi (p.f. indicare eventualmente quali corsi sono obbligatori e durante quali giorni ed orari si svolgono).

La nostra formazione richiede di regola una presenza obbligatoria con una percentuale minima di presenza dell’80%. Vi sono alcuni corsi che non prevedono la presenza obbligatoria (per il primo anno: __________) ma richiedono una certificazione finale.

4. Durante la formazione, considerato l’impegno nello svolgimento della stessa, sarebbe a vostro parere fattibile l’esercizio di un’attività lavorativa (in tale caso, in quale percentuale) e/o ci sarebbero delle limitazioni?

La formazione è svolta in modalità part-time, la studentessa parallelamente alla formazione può svolgere un’attività lavorativa. È importante che questa non vada però a sovrapporsi con le attività previste dalla formazione. La studentessa può inoltre assumere un incarico limitato retribuito. L’assegnazione di un incarico limitato non è garantita ed è di esclusiva competenza della Sezione dell’insegnamento medio (SIM) del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sporto (DECS). Nel primo anno un eventuale incarico limitato non è riconosciuto nei crediti di pratica professionale del modulo professionale 1.

5. Nel caso concreto, quanto costa complessivamente la formazione intrapresa dall’interessata?

Il costo complessivo è di CHF 880.- a semestre.

6. In cosa consiste precisamente il programma del Master in insegnamento per il livello uno?

(…) invio in allegato il piano degli studi dettagliato.

7. Per conseguire questa formazione, necessita svolgere parallelamente un’attività lavorativa in un Istituto scolastico? Se sì, secondo quali modalità?

Per poter portare a termine la formazione la studentessa non deve per forza avere un’attività lavorativa presso un istituto scolastico. La formazione prevede sia al primo che al secondo anno una pratica professionale. La studentessa può assumere in entrambi i casi un incarico limitato retribuito. L’assegnazione di un incarico limitato non è garantita ed è di esclusiva competenza della Sezione dell’insegnamento medio (SIM) del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sporto (DECS). Nel primo anno un eventuale incarico limitato non è riconosciuto nei crediti di pratica professionale del modulo professionale 1 e dunque la studentessa deve svolgere una pratica professionale ospitata. Nel secondo anno la pratica professionale prevista dal Modulo professionale 2 può essere svolta in due modalità (…)

8. Vi chiediamo di volerci inviare copia del piano di studi completo della signora RI 1.

In allegato il piano degli studi richiesto.

9. Se del caso la formazione in essere dovesse essere abbandonata, lo studente deve pagare l’intera retta della formazione?

Dal secondo semestre di formazione, lo studente che vuole abbandonare gli studi può annunciare e motivare la sua decisione per iscritto alla Direzione del __________ entro il 15 dicembre (per il semestre primaverile successivo), rispettivamente entro il 15 luglio (per il semestre autunnale successivo). Trascorsi detti temine lo studente ha comunque l’obbligo di pagamento della relativa tassa semestrale.

10. Che tipo di impegno e studio è richiesto o previsto per questa formazione?

10 e 12. Il volume in ECTS associato a ciascun modulo tiene conto del carico di lavoro richiesto allo studente per il regolare svolgimento delle attività previste (ore di corso, di studio o progettazione individuale, di pratica professionale, ecc.). Un ECTS corrisponde indicativamente a 25-30 ore di lavoro complessivo. Il dettaglio delle diverse categorie di moduli con una descrizione sintetica della struttura, delle competenze mirate, dei contenuti, delle modalità di certificazione e del carico di lavoro dello studente sono illustrati nei singoli descritti del Piano degli studi.

11. Sono previsti impegni extra scolastici? Se sì, vogliate specificare quali e durante quale fascia giornaliera si svolgono.

Tutte le attività proposte sono presenti sul calendario e sul Piano degli studi

12. Quanto tempo di studio giornaliero individuale si deve prevedere per svolgere la formazione?” (cfr. doc. 11 e 13).

 

                                  Contestualmente, la Sezione del lavoro ha posto anche alla Scuola __________ una serie di quesiti inerenti l’attività ivi svolta dalla ricorrente (cfr. doc. 12), in conseguenza dei quali l’istituto scolastico ha preso posizione come segue:

 

" (…)

1. La durata complessiva dell’incarico della signora RI 1 va dal 1 settembre 2023 al 31 agosto 2024 presso la sede di __________.

2. La docente è impegnata a scuola il martedì pomeriggio, il giovedì tutto il giorno e il venerdì pomeriggio due ore di lezione. Il suo impegno al __________ a __________ prevede lunedì e mercoledì giornata interna e martedì mattina.

3. La percentuale di occupazione dell’incarico reperito in sede è del 28%.

4. Per quest’anno non è possibile un incremento delle ore di insegnamento e di conseguenza della sua percentuale di lavoro.

5. La signora RI 1 è docente di __________ presso la nostra sede.

6. Sarebbe possibile un’altra attività parziale compatibile con gli impegni del DFA.

7. Il salario lordo annuale ammonta a CHF 23'505.95.

8. I docenti sottostanno alla LORD, quello è il contratto generale. Poi ogni docente riceve la sua lettera di incarico con il dettaglio del proprio rapporto di impiego (ore, sede, periodo).

Questa lettera è stata inviata alla docente dalla sezione amministrativa. Potete chiederle una copia.

9. Sono previsti impegni extra lavorativi: colloqui con i genitori, plenum dei docenti, serate informativa con i genitori. Questi incontri di solito si svolgono dopo le lezioni quindi dopo le 17:00” (cfr. doc. 14).

 

                                  Sulle richieste della Sezione del lavoro, rispettivamente, sulle risposte ricevute dalla SUPSI e dalla Scuola __________, la ricorrente ha preso posizione come segue:

 

" (…)

Le risposte della Direttrice della __________ e della Segretaria del __________ sono totalmente coerenti a quanto avevo dichiarato il mese scorso.

(…) è evidente che:

1. Il lunedì la presenza c/o il __________ è essenzialmente facoltativa (…) pertanto sono eventualmente collocabile sul mercato del lavoro per l’intera giornata.

2. Come dichiarato dalle parti interpellate posso svolgere un’altra attività lavorativa parallelamente alla mia formazione e incarico limitato a __________.

3. L’impegno del martedì mattina relativo alla pratica professionale terminerà a giugno 2024 perché da settembre 2024 sarà compreso nelle ore di incarico limitato.

Per rassicurarla sul carico di lavoro necessario per terminare il Master Le comunico che solitamente svolgo le attività richieste dal __________ la sera dopo cena (al momento circa 4 ore settimanali) e la domenica.

Confermo quindi la mia intenzione ad essere iscritta alla Disoccupazione per una percentuale al massimo dell’80% (producendo un guadagno intermedio del 28% fino a settembre 2024)” (cfr. doc. 16).

 

                                  Con decisione del 4 dicembre 2023, la Sezione del lavoro ha ritenuto l’assicurata inidonea al collocamento dal 4 settembre 2023 (cfr. doc. 17).

 

                                  Il 13 dicembre 2023, RI 1 ha impugnato tale provvedimento facendo valere, in particolare, che:

 

-        il Master la occupa nella misura del solo 30%, non del 50% come indica che avrebbe ritenuto la Sezione del lavoro nella propria decisione;

-        l’attività svolta presso la Scuola __________ “NON è da considerarsi pratica professionale”, a differenza di quella che la impegna il martedì mattina;

-        si è dichiarata disponibile il sabato su richiesta della propria consulente URC;

-        sarebbe collocabile, al netto dell’attività esercitata presso la Scuola __________ (indicata come equivalente ad un 28%) ed il master (30%) tutto il lunedì, il venerdì mattina ed il sabato durante l’intera giornata;

-        che come anche rilevato in sede di colloqui presso l’URC (cfr. doc. 18/2) sta profondendo grande impegno tanto nella formazione quanto nella ricerca di un’occupazione (cfr. doc. 18).

 

                                  In data 12 gennaio 2024, la Sezione del lavoro ha sottoposto alla SUPSI altri quesiti, ricevendo il seguente riscontro:

 

" (…)

Domanda 1

La presenza ai seguenti corsi e incontri del lunedì è obbligatoria o facoltativa?

__________ Presenza non obbligatoria, corso certificato tramite il completamento delle attività online e tramite un elaborato

__________ Presenza obbligatoria

__________ Presenza non obbligatoria, corso certificato tramite un esame scritto

Corsi evidenziati in verde presenza obbligatoria

Corsi evidenziati in rosa presenza obbligatoria

 

Domanda 2

L’esame __________ dell’8 gennaio 2024 è obbligatorio? Esame obbligatorio

 

Domanda 3

L’esame __________ è in relazione al corso __________?

 

Domanda 4

L’assenza ai corsi non obbligatori è suscettibile di incidere sull’esito della formazione? I corsi con le lezioni a presenza non obbligatoria prevedono varie modalità di certificazione come per esempio un esame scritto, la redazione di un portfolio o il completamento di alcune attività specifiche. Le certificazioni vertono sui contenuti trattati durante le lezioni del corso e sulla bibliografia di riferimento citata nel Piano di studi.” (cfr. doc. 20 e 21).

 

                                  Preso atto di quanto richiesto dalla Sezione del Lavoro, rispettivamente, di quanto risposto dalla SUPSI, con osservazioni di data 26 gennaio 2024, RI 1 si è così espressa:

 

" (…)

La Segreteria del __________ ha confermato la presenza obbligatoria con un margine del 20% di assenze c/o __________ il lunedì per i seguenti momenti:

-        incontro __________ avvenuto il 21.8 pomeriggio in 90 minuti anziché le 4 presenti a calendario;

-        accoglienza (3 ore) avvenuto il 4.9.23;

-        Didattica Digitale (2 ore) avvenuto il 18.09.23;

-        __________ (12 ore divise in 4 incontri con margine del 20% di assenza);

-        presentazione scuole professionali (4 ore) avvenuto il 18.12.23;

-        esame __________ era in presenza ma c’era la possibilità di sostenerlo nella sessione estiva in caos di impossibilità il giorno 8.1.;

-        visita scuole professionali (4 ore nel pomeriggio del 5.2.24);

-        giornate del 29.4, 6.05;13.05.

 

Come si evince dal numero esiguo di ore rispetto al calendario totale (circa il 19.8%), la presenza obbligatoria del lunedì si riduce a 6 mezze giornate e 4 giornate intere in un anno accademico.

Per ora ho sempre frequentato quindi la mia presenza per terminare il primo anno accademica sarebbe richiesta al massimo 3 giornate piene e 2 mezze giornate il lunedì.

Come specificato dalla segreteria del __________ l’assenza ai corsi non obbligatori non incide sull’esito della formazione poiché la certificazione avviene in diversi modi indipendentemente dalla presenza (non sono richieste firme a lezione).

Alla luce di queste considerazioni sembra evidente che la sottoscritta sia collocabile sul mercato del lavoro per l’intera giornata del lunedì.

Come già specificato nella mia opposizione del 13 dicembre scorso, qualora si fosse presentata un’opportunità di lavoro avrei valutato di interrompere la mia formazione anche se al momento mi sembra la strada più concreta da seguire.

Sto continuando le mie ricerche di lavoro senza specificare il mio impegno attuale del Master e dell’impiego presso la __________ che ribadisco NON è da considerarsi pratica professionale propedeutica al Master, che già svolgo il martedì mattina.

Qualora confermaste la mia inidoneità al collocamento sarei costretta a valutare l’interruzione dell’incarico limitato a __________ per cercare un impiego di percentuale maggiore anche se mi sembrerebbe di sprecare una grande occasione di avere un’occupazione stabile nel lungo periodo.” (cfr. doc. 23).

 

                          2.6.  Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA rileva, innanzitutto, che nella propria decisione su opposizione, contrariamente a quanto aveva inizialmente stabilito con il provvedimento del 4 dicembre 2023, la Sezione del lavoro ha ritenuto l’assicurata idonea al collocamento. Il compito di questa Corte, come visto (cfr. supra consid. 2.1.), a questo stadio è quindi esclusivamente quello di stabilire se a ragione, o meno, la parte resistente, tenendo conto del Master frequentato dalla ricorrente, ha ritenuto che RI 1 sia in grado e disposta ad esercitare un’attività lavorativa nella (sola) misura del 28%, che in concreto già la vede attiva presso la scuola __________.

 

                                  A mente del TCA, la parte resistente ha seguito un procedimento del tutto condivisibile, nel principio, per giungere alla propria conclusione (cfr. in tal senso, STCA 38.2014.63 del 15 aprile 2015 già richiamata dalla Sezione del lavoro e la giurisprudenza ivi citata).

                                  Il calcolo della Sezione del lavoro, infatti, risulta fondato esclusivamente sul dato oggettivo del carico di lavoro che 1 credito ECTS comporta (pari a 25-30 ore in termini di lezioni, studio, pratica professionale, ecc.) e giunge alla conclusione che l’idoneità al collocamento di RI 1 corrisponde al 30.33%.

                                  Dovendosi, infatti e come visto (cfr. supra consid. 2.5.), rapportare 1 credito ECTS a 25 ore di lavoro (considerando l’indicazione di “25-30 ore” tra studio, lezioni, elaborati, ecc., in favore della ricorrente), e dovendo RI 1 conseguire un totale di 96 crediti sull’arco di due anni accademici di 41 settimane l’uno, risulta che, nel periodo scolastico, settimanalmente ella deve dedicare al Master (tra lezioni e studio) un totale di 29.26 ore ((25 ore x 96 crediti) / 82 settimane = 29.26).

                                  Ammettendo che nel 20% per il quale ella non era disponibile per un’attività lavorativa (cfr. supra consid. 2.5. e infra) la ricorrente potesse però dedicarsi al Master, al fine stabilire in che misura ella possa invece essere ritenuta disponibile per un’occupazione, l’ammontare di 29.26 ore deve essere, poi, dedotto dall’equivalente di un’occupazione a tempo pieno, computato in 42 ore settimanali.

                                  Ne risulta che la ricorrente, dal momento in cui ha iniziato a frequentare la formazione presso il __________ – SUPSI, potrebbe essere attiva lavorativamente nella misura di 12.74 ore, ciò che corrisponde, in percentuale al 30,33%, arrotondato al 30% e non al 28% come invece ritenuto dalla Sezione del lavoro.

 

                                  Il TCA constata inoltre che al momento della sua iscrizione all’URC a metà dicembre 2022, la disponibilità lavorativa fornita dalla ricorrente era del 50% dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 15:00 (cfr. doc. 2 e 4) e che il 27 dicembre 2022 è stata aumentata all’80%, rimanendo però sempre dal lunedì al venerdì, sebbene dalle ore 08:00 alle ore 16:00 anziché 15:00 (cfr. supra consid. 2.5. e doc. 3 e 24).

                                  In tal senso, il TCA rileva che non trova riscontro agli atti quanto affermato in sede ricorsuale circa il fatto che “la qui ricorrente (…) si è fin da subito dichiarata disponibile a lavorare anche di sabato” (cfr. supra consid. 1.2.). È, semmai, stato solo successivamente all’inizio del Master che l’assicurata, in particolare in occasione del colloquio presso l’URC di fine settembre 2023, ha iniziato a dirsi disponibile per il collocamento anche il sabato (cfr. doc. 24).

 

                                  In relazione, invece, al tempo richiestole per frequentare il Master (per il quale la ricorrente ha, peraltro, fornito una disponibilità oraria maggiore rispetto a quella indicata per un’eventuale nuova occupazione lavorativa), il TCA rileva che dal modulo “azioni di reinserimento” risulta che in occasione del colloquio del 29 settembre 2023 è emerso, senza che siano indicate riserve quanto all’obbligo di frequenza dei corsi, che tale formazione (peraltro senza calcolare le ore da dedicare allo studio, alla redazione di elaborati ecc.) occupa la RI 1 il lunedì pomeriggio dalle 13:30 fino alle ore 18:15, il martedì mattina dalle ore 08:00 alle 11:30 ed il mercoledì dalle ore 09:30 alle 18:05 (cfr. supra consid. 2.5. e doc. 24).

                                  Solo in un secondo momento, e meglio confrontata alle domande della Sezione del lavoro nell’ambito di una verifica dell’idoneità al collocamento della ricorrente, quest’ultima ha precisato che, come del resto la SUPSI ha confermato, parte delle lezioni, segnatamente quelle del lunedì pomeriggio, sono in maggioranza facoltative (cfr. doc. 10) ciò che l’avrebbe – in ogni caso a per indicazione dell’assicurata medesima, solo “eventualmente” (cfr. supra consid. 2.5. e doc. 16) - resa disponibile per il collocamento in quel lasso temporale. Sennonché RI 1 a fine gennaio 2024 ha, pure, indicato di avere sino a quel momento preso parte a tutte quelle stesse lezioni facoltative (cfr. supra consid. 2.5.).

 

                                  Alla luce di quanto precede, relativamente alla disponibilità lavorativa annunciata in un primo momento (80%), rispettivamente, al tempo inizialmente quantificato come dedicato alla frequenza del Master, il TCA – rammentando che il calcolo oggettivo operato dalla Sezione del lavoro prescinde, in ogni caso, da tali elementi - rileva che la ricorrente non può, in ogni caso, essere seguita laddove solo in un secondo momento ed in particolare a seguito delle verifiche sulla sua idoneità al collocamento, si è detta disponibile, in particolare, tutto il lunedì, facendo valere la facoltatività della presenza a lezione, e tutto il sabato.

 

In tal senso, il TCA rammenta, infatti, che, in applicazione del principio della dichiarazione della prima ora, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 9C_250/2021 del 24 marzo 2022; DTF 142 V 590 consid. 5.2. in fine; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STF del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

 

                                  In relazione alla disponibilità fatta valere dalla ricorrente per il sabato, il TCA rammenta, inoltre e per completezza ritenuto quanto precede, che gli assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente (cfr. supra consid. 2.2.).

                                  La situazione della ricorrente, che pretende di essere ritenuta collocabile (per giungere al 60% richiesto) il sabato, differisce da quella su cui ci è pronunciata l’Alta Corte nella già citata STF 8C_527/2021 del 16 dicembre 2021, ritenuto che in quel caso l’assicurata, che aveva dato la propria disponibilità per tre pomeriggi alla settimana ed il sabato, era stata ritenuta idonea al collocamento nella misura del 20% poiché aveva provato di aver già, prima dell’iscrizione in disoccupazione e parallelamente al percorso formativo intrapreso, esercitato durevolmente un’attività lucrativa parallelamente agli studi quantomeno per 8-10 ore alla settimana, ciò che non è il caso del ricorrente.

 

                                  Quanto all’eventuale disponibilità e quindi idoneità al collocamento della ricorrente per i mesi estivi e per le ferie scolastiche, giova rilevare con decisione 8C_527/2021 del 16 dicembre 2021 l’Alta Corte ha stabilito che ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. f LADI, in combinato disposto con l’art. 15 cpv. 1 LADI, l’assicurato ha diritto all’indennità di disoccupazione se è idoneo al collocamento, cioè se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare un’occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione. Secondo la Massima Istanza, per essere idonei al collocamento, gli studenti devono essere disposti e capaci di dedicarsi in modo accessorio ma durevole a un’occupazione a tempo pieno o parziale. Nel caso, invece, di studenti intenzionati ad esercitare un’attività lucrativa soltanto per brevi periodi e sporadicamente, in particolare durante le vacanze tra un semestre e l’altro, la diponibilità al collocamento, e con essa l’idoneità al collocamento, va negata (cfr. Patrizia Friedrich in: ARV/DTA 2022, pag. 86 e segg.). 

 

                                  Alla luce di quanto appena esposto, il ricorso, nella misura in cui si rivela ricevibile, deve essere accolto, sebbene in minima parte, e meglio nel solo senso che, a decorrere dal 4 settembre 2023, quando ha iniziato a frequentare il Master presso il __________ – SUPSI, la ricorrente deve essere considerata disponibile ad esercitare un’attività lavorativa nella misura del 30% e non del 28% come invece ritenuto dalla parte resistente nella decisione su opposizione impugnata da RI 1.

 

                          2.7.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023 consid. 2.12.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

 

                          2.8.  Vincente parzialmente in causa, la ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 300.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico della parte resistente (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca).

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è parzialmente accolto.

                                  § La decisione su opposizione dell’8 febbraio 2024 è modificata nel senso che dal 4 settembre 2023 l'assicurata è idonea al collocamento con una disponibilità del 30%.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Sezione del lavoro verserà alla parte ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti