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redattrice: |
Christiana Lepori, cancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 14 gennaio 2024 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 21 dicembre 2023 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 21 dicembre 2023 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato il proprio precedente provvedimento dell’8 settembre 2023 (cfr. doc. 201-207) con cui aveva negato a RI 1 – cittadina italiana nata nel 1968, a beneficio di un permesso di domicilio “C” ed annunciatasi per il collocamento presso l’Ufficio regionale di collocamento di __________ in data 20 aprile 2023 con effetto dal 1° agosto 2023, dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 232) – il diritto a percepire le indennità di disoccupazione.
L’amministrazione ha rilevato quanto segue:
" (…)
2.1.
Durante il colloquio del 3 novembre 2023, è emerso che il signor __________, a seguito di un problema con la giustizia italiana, a fine gennaio 2019 è stato estradato in Italia, dove è rimasto in carcere sino ad inizio aprile 2021 quando è stato scarcerato. Inizialmente ha vissuto qualche mese a __________ (l) nella casa di proprietà che aveva con la sua ex moglie, alla quale l'abitazione è stata assegnata dopo il divorzio e dove vivono anche le loro figlie. Dal mese di luglio 2021 si è trasferito in un appartamento in affitto a __________ (__________), dove vive tutt'ora.
L'estradizione del signor __________ è in vigore sino a febbraio 2024 e pone delle restrizioni di movimento, pertanto in data 28 maggio 2022 si sarebbe sposato con la signora RI 1 affinché potesse venire in Svizzera a trovarla rispettivamente a prenderla per rientrare in Italia. Infatti, la situazione del signor __________ gli permette unicamente di uscire di casa dalle 06:00 alle 23:00 (non può dormire fuori casa).
Visto quanto precede, la signora RI 1 ha affermato che da aprile 2021 si recava ogni fine settimana dal marito in Italia, presso il suo domicilio; ha confermato come da gennaio 2023 la sua permanenza in Italia sia aumentata, in special modo se il marito non doveva lavorare (vedasi verbale del 3 novembre 2023).
2.2.
Confrontando le transazioni del conto postale "__________" con la griglia oraria rispettivamente di presenza e assenza dell'opponente presso la __________, la Cassa evidenzia che diverse transazioni sono state effettuate in Italia proprio durante i fine settimana o nei giorni di vacanza.
Dal conto "__________" si evince che il conto ha due carte, una in utilizzo dal signor __________ (carta n. __________) e l'altra dalla signora RI 1 (carta n. __________); si evince pure che le transazioni effettuate dal signor __________ sul suolo svizzero sono sporadiche, mentre la signora RI 1 effettuava transazioni in Italia regolarmente e proprio nei suoi giorni di libero, di vacanza o di malattia.
Contestualmente l'opponente sostiene che nel fine settimana, per ragioni di convenienza, si reca a fare la spesa in Italia, ma ciò non dovrebbe assurgere da elemento indiziario per stabilire l'effettiva residenza in Svizzera.
A mente della Cassa, il fatto che l'assicurata facesse la spesa in Italia nei fine settimana o durante le vacanze non è un criterio a sé stante, ma si tratta di un'ulteriore indicazione del fatto che quando l'insorgente non si trovava in Italia solo occasionalmente,
2.3.
Da un'analisi dei tabulati telefonici __________ relativi ai mesi da marzo a luglio 2023, la Cassa rileva che la signora RI 1 era regolarmente in Italia in particolare nei weekend e nei giorni di vacanza (vedi in particolare durante il mese di maggio 2023) e di disoccupazione (vedi in particolare il mese di luglio 2023).
2.4.
Per quel che concerne la situazione logistica, la Cassa osserva che a __________ l'opponente ha affittato a suo nome e nome della di lei madre, con la quale convive, un appartamento di 3.5 locali. La Cassa non nega che la signora RI 1 risieda effettivamente in Ticino, tuttavia quest'ultima perde di vista il fatto che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la residenza effettiva è solo una delle tre condizioni cumulative per ammettere il domicilio in Svizzera ex art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. Inoltre, a __________, che per altro dista soltanto ca. 60 km da __________, i coniugi dispongono di un'abitazione spaziosa di 3.5 locali, che non devono condividere con la madre dell'opponente e quindi più adatta ad accogliere una coppia di sposi.
L'insorgente afferma che "la coppia trascorre i fine settimana e i giorni di ferie lontano da casa" e che la residenza del marito non può determinare l'eventuale residenza della coppia. La Cassa osserva innanzitutto che è quindi pacifico che la signora RI 1 durante i fine settimana e le ferie si rechi in Italia e meglio a __________ e che con l'espressione "lontano da casa" sia chiaramente inteso lontano da __________. Secondariamente, la Cassa rileva che nel caso di coniugi che non hanno uno luogo di residenza comune, il centro degli interessi personali di uno di essi può trovarsi nel luogo in cui lavora, se questo luogo è diverso 'da quello in cui vive l'altro coniuge. Se questo fosse stato il caso dell'opponente, ella non si sarebbe recata in Italia ogni fine settimana per stare con il marito.
Ne segue che, ad oggi, il centro delle relazioni personali della signora RI 1 è in Italia.
3.
Alla luce di tutto quanto precede, la Cassa ritiene determinante, malgrado l'assicurata possieda un permesso C ed una rete di relazioni personali in Ticino, il fatto che dal momento della scarcerazione rispettivamente durante la disoccupazione ella si rechi regolarmente dal marito a __________, dove pertanto si situa il centro dei propri interessi personali.
Il fatto che il signor __________ potrebbe trasferirsi in Svizzera una volta terminate le restrizioni di movimento dovute all’estradizione, e quindi a suo dire comunque non prima di fine febbraio 2024, non soccorre la tesi della qui opponente in quanto si tratta unicamente di una mera eventualità futura (…).
4.
In concreto decisivo è il fatto che il marito, con il quale la signora RI 1 è sposata dal 2022 ma con il quale ha una relazione da ben 14 anni, non si trova nel nostro Paese, bensì a __________, Italia.
ln conclusione e in applicazione dell'abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (STF 8C_794/2016 consid. 4.1), la Cassa ribadisce che le circostanze addotte dall'opponente non sono sufficienti per mantenere e fondare una residenza in Svizzera e pertanto il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l'art. 12 LADI non è in concreto realizzato.
Di conseguenza la decisione della Cassa è corretta e merita conferma.
5.
Ritenuto che la Signora RI 1 ha lavorato in Svizzera, è cittadina italiana e residente in Italia ai sensi della LADI, la Cassa deve valutare se la medesima possa avere diritto all'lD sulla base delle disposizioni di diritto interazionale (…) Nel caso concreto l'opponente ha inizialmente indicato di recarsi due volte al mese di domenica dal marito a __________ (cfr. "questionario residenza e centro degli interessi in Svizzera" consegnato il 29 agosto 2023) e pertanto la Cassa aveva valutato se la signora RI 1 poteva essere parificata ad una falsa frontaliera, escludendolo.
Tuttavia alla luce delle di quanto emerso a seguito delle dichiarazioni dell'insorgente in sede d'opposizione e degli ulteriori accertamenti effettuati dalla Cassa, si deve concludere, in applicazione del principio della probabilità preponderante, che l'assicurata da aprile 2021 soggiorni almeno una volta settimana a __________ presso il domicilio del marito.
Di conseguenza, dal profilo del diritto internazionale, la signora RI 1 deve essere considerata una vera frontaliera, per cui non ha diritto all'lD secondo la LADI, ma deve domandare la prestazione assicurativa in Italia. (…)
7.
Infine, l'opponente postula il riconoscimento del gratuito patrocinio.
Giusta l'art. 37 cpv. 4 LPGA, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di gratuito patrocinio.
I presupposti per la concessione del gratuito patrocinio sono dati qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole. Per poter beneficiare del gratuito patrocinio, tali presupposti devono risultare adempiuti cumulativamente e vanno esaminati in maniera rigorosa.
Nel caso concreto tali cumulative condizioni non sono assolte. La fattispecie rientra infatti nella consueta casistica riguardante l'assicurazione contro la disoccupazione, dove l'assistenza di un avvocato non risulta necessaria e pertanto giustificata. Si rileva a tale proposito che l'assistenza del legale è considerata tale solo in casi eccezionali, quando sono sollevati problemi di notevole difficoltà.
Essendo le condizioni sovraesposte cumulative, la questione a sapere se i rimanenti presupposti siamo adempiuti può rimanere irrisolta.
Visto quanto precede, la Cassa ritiene che i presupposti per poter beneficiare del gratuito patrocinio non siano adempiuti.” (cfr. doc. 57-67 ed all. A2 a doc. I).
1.2. Contro la decisione su opposizione l’assicurata, rappresentata dall’avvRA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della stessa e il pieno riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° agosto 2023, l’ammissione al gratuito patrocinio, il riconoscimento dell’effetto sospensivo, nonché di “tasse e spese e congrue ripetibili” (cfr. doc. I pag. 12).
In relazione alla richiesta della propria assistita di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio per la presente procedura, il legale ha osservato che:
" (…) diversamente da quanto ritiene la Cassa nella decisione qui impugnata, la ricorrente ritiene che per questa procedura è necessario farsi assistere da un rappresentante legale. Le possibilità che il ricorso da parte di cod. lod. Tribunale venga accolto sono date. Viste le circostanze e l'indigenza, ora pure aggravata a causa del mancato riconoscimento delle ID (nonché dell'assistenza), nonché l'urgenza, sono pertanto anche date le esigenze per essere posta al beneficio del gratuito patrocinio (…).” (cfr. doc. I, pag. 2-3)
Fatte le seguenti premesse:
" (…) 1. In sede di opposizione lo scrivente non aveva avuto modo di essere informato pienamente sulle condizioni particolari, del marito. il sig. __________, e la redazione si è fondata su dichiarazioni parziali dovute a un certo imbarazzo e senso di vergogna.
2. Le stesse sono state poi esaustivamente rilevate e quindi rettificate in sede di colloquio con la Cassa in data 3 novembre 2023.
3. Ciò indicato, si ritiene che la decisione su opposizione emanata disattende la corretta determinazione dei fatti e l'applicazione del diritto, di fatto risultando manifestamente arbitraria.
4. Si ritiene contestato ciò che non è non esplicitamente ammesso”,
l’avv. RA 1 – chiedendo l’audizione di “__________, marito della sua assistita, “per confermare le circostanze straordinarie del suo obbligo di permanenza in Italia, della decisione concreta di rientrare in Svizzera e risiedere insieme alla moglie presso la residenza abituale” (cfr. doc. I pag. 3) - ha argomentato le motivazioni di RI 1 come segue:
" Per ritenere la decisione nulla, basterebbe indicare che la sig.ra RI 1 soddisfa cumulativamente i tre criteri per stabilire l'effettiva residenza ai sensi della LADI: ella è detentrice di un permesso C (dal 1997!), vive in Svizzera e ha interesse e ha sempre avuto interesse di continuare a risiedervi, nonché fonda da quasi 40 anni il centro dei propri interessi in Svizzera (dal 2019 vive esclusivamente con sua madre a __________ alla quale deve pure prestare cure, in un appartamento di 3 1/2 locali intestato a entrambe, mentre prima conviveva con l'attuale marito detentore all'epoca di permesso C (doc. 4), e del quale si dirà nel seguito, sempre in Svizzera).
(…) le emergenze probatorie dimostrano che non può essere ritenuta una "vera" frontaliera, non essendovi di fatto mai stato alcun "ritorno" né giornaliero né settimanale da parte sua in Italia, dove non ha né residenza né alcun legame territoriale.
8.
Inoltre, non risultando residente, quindi non riconosciuta quale frontaliera, in Italia, la ricorrente non può far capo nemmeno alle indennità di disoccupazione NASPI (ex art. 65 Reg. Ue 883/04; RS 0.831.109.268.1).
(…)
Ad 2.1 - Contestato
10.
Il fatto che il marito sia attualmente obbligato a permanere in Italia esclusivamente per i guai avuti con la giustizia è il solo motivo, che qui si ritiene determinante, per cui la sig.ra RI 1 frequenta l’Italia durante alcuni fine settimana e nel tempo libero.
11.
È una circostanza straordinaria, di natura temporanea, come più volte dichiarato (cfr. richiamo atti), che nulla ha a che vedere con la volontà dell’insorgente di ivi risiedervi o di fondare il centro dei propri interessi personali.
12.
L’insorgente e il sig. __________ formano una coppia da oltre 14 anni. Hanno convissuto sempre in Ticino.
13.
Come indicato nella decisione in parola, il marito è stato estradato in Italia nel 2019 ed è rimasto in carcere sino a inizio aprile 2021.
14.
In luogo della carcerazione sono stati presi provvedimenti coercitivi che hanno comunque imposto al sig. __________ sia restrizioni di movimento sia l'obbligo di annuncio alle Autorità italiane e di pernottamento nel suo appartamento.
15.
La condanna e quindi anche la pena (non l'estradizione come erroneamente indica la resistente) sarà definitivamente scontata a febbraio 2024, quindi fra qualche settimana. Si noti inoltre che, pur avendo avuto problemi con la giustizia, il marito non è soggetto a un decreto d'espulsione dal nostro territorio e può ritornarvi senza difficoltà di sorta.
16.
La ricorrente non ha la patente e deve spostarsi con i mezzi pubblici: durante la pandemia COVID19 ha dovuto moltissime volte rinunciare a incontrarsi con il marito.
17.
La sig.ra RI 1, ha dovuto forzatamente (e non per volontà) adattarsi alle nuove circostanze e per poter incontrare il sig. __________ (che all'epoca era il compagno) ha dovuto iniziare a recarsi in Italia appena le misure e/o le circostanze glielo hanno consentito. Tuttavia i tempi di percorrenza con i mezzi pubblici sono estenuanti.
18.
Da lì l'idea di convolare a nozze (su suggerimento delle Autorità italiane) per permettere alla coppia di rivedersi, per quanto nelle circostanze concrete ciò fosse attuabile.
19.
Il matrimonio ha conferito la possibilità al marito di ottenere un permesso di rientro temporaneo in Svizzera per poter andare a prendere la moglie (come anche indicato dalla Cassa, il sig. __________ ha l'obbligo di notifica e di permanenza sul suolo Italiano dalle ore 23.00 alle 6.00).
20.
Il sig. __________ ha sempre inteso rientrare in Svizzera e quindi continuare a vivere con la sig.ra RI 1, esattamente come prima della carcerazione.
21.
Infatti, nel decreto del Magistrato di vigilanza, emerge chiaramente che il sig. __________ nel 2022 ha richiesto l'autorizzazione a rientrare in Svizzera una sera a settimana per incontrare la moglie al proprio domicilio in __________ (doc. 5). (…)
22.
Ma non solo, egli si è attivato concretamente anche nella ricerca di un lavoro sul territorio elvetico, auspicando di poter iniziare fino al termine del periodo di sanzione comminatogli. Infatti, ha avuto conferma che ad aprile inizierà a lavorare presso un DL in Svizzera.
(…)
23.
Si noti che la Cassa non si confronta ancora una volta con il fatto che, se davvero la sig.ra RI 1 avesse voluto trarre qualche vantaggio da un punto di vista economico, avrebbe potuto trasferire la propria residenza in Italia presso l'abitazione del marito, contestualmente dando la possibilità alla madre di riottenere una rendita maggiore (ora ridotta di CHF 400.00/mese per la convivenza con la figlia).
24.
La qui ricorrente non ha minimamente inteso lasciare il territorio elvetico, proprio perché il centro delle relazioni e degli interessi, come anche indicato in opposizione, si concentra a __________, dove ha madre e altri parenti con i quali interagisce quotidianamente.
25.
Vi è inoltre il fatto che recentemente la madre è sempre più bisognosa di cure e quindi gli incontri con il marito all’estero sono stati brevi e irregolari.
26.
Certamente, con la perdita del lavoro, il tempo a disposizione è aumentato, ma ciò nulla muta a tal riguardo in quanto, proprio perché non vi è nemmeno esportazione delle prestazioni, ovvero ciò che la il legislatore vuole evitare (confermato dalla giurisprudenza), i presupposti per negarle le ID vengono a mancare. (…)
27.
Ne discende che già solo per queste circostanze, straordinarie, la Cassa non può ritenere che la residenza effettiva della sig.ra RI 1 sia in Italia, ciò perché da un punto di vista prettamente soggettivo non vi è mai Stata volontà di ivi trasferirsi.
28.
Di nuovo, e si sottolinea, la ricorrente si è recata e si reca in Italia (eccetto che per fare la spesa) esclusivamente per motivi straordinari che non fondano alcun presupposto per una modifica del proprio centro degli interessi, oltre che - proprio per la loro particolarità - non possono determinare una residenza abituale in Italia.
Ad 2.2 e 2.3 - Parzialmente contestato
29.
Non si contestano le transazioni e i tabulati telefonici. La sig.ra non ha negato tale circostanza.
30.
Si contesta invece il presupposto per il quale tali indizi possono essere significativi: la sig.ra RI 1 non ha né mai inteso "esportare le prestazioni da uno Stato all'altro" né ha mai avuto - in alcun frangente - l'intenzione di fondare il centro dei suoi interessi in Italia.
Partendo da tale presupposto, il valore probatorio delle transazioni e dei collegamenti effettuati all'estero si svuota di significato.
(…)
Ad 2.4 - Recisamente contestato
32.
La relativa vicinanza (60km) dalla frontiera è dovuta alla condanna del sig. __________ e al perimetro di competenza della magistratura adita.
33.
Detto altrimenti, la residenza a __________ del marito è una casualità e una necessità temporanea e provvisoria, limitata alla durata dell'espiazione della pena comminata, e non a una scelta compiuta con intenzionalità per fondarvi un futuro o una presenza permanente.
34.
Se, ipoteticamente, il sig. __________ fosse stato collocato in Ticino o in un altro Cantone (es. nei __________ o a __________) il quesito di dove fosse il centro degli interessi nemmeno si sarebbe posto.
35.
Seguendo tale assunto, l'estradizione del marito è un fattore temporaneo e che esula da scelte individuali, condizioni che l'Assicuratore deve tener presente nell’apprezzamento delle concrete circostanze.
(…)
37.
In tal senso, la Cassa dapprima ritiene correttamente che l’espressione "lontano da casa" significhi “lontano da __________", per poi una frase dopo - con un'acrobazia retorica - negare che "casa" non sia a __________ perché lei trascorre il tempo libero a __________.
38.
Infatti essa cita che se "i coniugi non hanno una residenza comune (come è il caso), il centro degli interessi personali di uno di essi può trovarsi nel luogo in cui lavora, se questo luogo è diverso da quello in cui vive l'altro coniuge".
39.
Ovvero: la resistente sostiene che, siccome la sig.ra deve spostarsi a Marnate (non per volontà) ma per necessità, allora il centro dei propri interessi automaticamente segue quella del marito.
40.
Tuttavia non si confronta con il fatto che anche il marito, pur nella condizione di limitazione della libertà personale, ha diritto a venire a trovarla a __________ una volta a settimana e che tale diritto lo sfrutta altrettanto regolarmente.
41.
Difatti, il centro degli interessi di __________ è chiaramente rimasto a __________, non a __________, per cui anche quello della moglie è ovviamente a __________.
42.
L’abitazione di 3 1/2 locali locati da __________ non sono uno spazio voluto per la coppia, bensì un requisito per poter ospitare a norma di legge - quale genitore non affidatario - i figli. Non è quindi un criterio valido per ritenere che lo spazio sia stato pensato principalmente per ospitare l'insorgente.
43.
Pertanto, il modo di apprezzare le circostanze da parte della Cassa risulta di primo acchito quantomeno arbitrario. Delle due l'una: o casa (intesa residenza abituale dove vi è il centro degli interessi) è __________, quindi è pacifico che anche giusta l'art 8 cpv. 1 lett. c LADI il requisito è adempiuto, oppure si trova a __________, dove tuttavia l'insorgente non ha un appartamento suo - al quale nemmeno contribuisce -, non detiene alcuna residenza, non ha alcun contatto con la realtà del luogo e nemmeno gode di alcun diritto.
44.
Per quanto descritto in precedenza, la Cassa avrebbe dovuto decidere - tenuto conto del caso particolare - che il centro degli interessi e delle relazioni personali della sig.ra RI 1 è in Svizzera, a __________.
45.
Infatti ella - come anche involontariamente indica la Cassa - si allontana da casa per vedere il marito, e non "rientra" all'estero, bensì "rientra" a __________.
46.
A titolo abbondanziale, la ricorrente non gode di alcun diritto in Italia, non essendo né residente a __________ (anche secondo l'AIRE) né considerata da parte delle Autorità competenti per l'erogazione di prestazioni di disoccupazione come frontaliera.
47.
Altresì, si rammenta che le decisioni della Cassa non possono avere quale conseguenza l’imporre all'assicurato di dover lasciare il territorio.
48.
La determinazione del dove si colloca il centro degli interessi dev'essere condotta caso per caso, considerando tutte le circostanze e i motivi per cui vi è necessità di allontanarsi dal proprio domicilio. La Cassa non può relativizzare l'eccezionalità della situazione della sig.ra RI 1, adottando - senza i dovuti distinguo - la prassi applicabile senza confrontarsi con le dichiarazioni e le prove presentate.
49. Ne discende che la natura temporanea dell'allontanamento, anche se di diversi mesi, del marito dalla Svizzera, esclude che il centro delle relazioni personali si sia modificato e non può essere attribuito in astratto.
(…)
Ad 3 - Recisamente contestato
(…)
52. L’opponente prosegue nella convinzione che il marito rientrerà in Svizzera solo teoricamente, e ciò in virtù del fatto che egli ora ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato in Italia. A torto.
53.
Infatti è stato appurato come il sig. __________ stia attivamente cercando lavoro in Svizzera (…) Anzi risulta che egli inizierà proprio in Svizzera in un nuovo posto di lavoro a partire dal 1º aprile 2024 (la prova sarà prodotta appena disponibile).
(…)
Ad 4 - Recisamente contestato
(…) Se il compagno, ora marito, non fosse stato estradato in Italia la Cassa non avrebbe potuto negare le prestazioni.
62.
La conclusione della Cassa, fondata unicamente sul fatto che il marito viva in Italia, non considerando che la sig.ra RI 1 ha comunque vissuto per 27 anni in Svizzera, ora con la madre 88enne e che ha sempre avuto il proprio centro degli interessi a __________, è manifestamente arbitrario e lede il senso di giustizia.
(…)
Ad 7 - Contestato
67.
L’insorgente non era oggettivamente in grado di formulare delle obiezioni fondate All’attenzione delle Cassa e ha dovuto, per tutelare i propri diritti, chiedere una consulenza e quindi un patrocinio al sottoscritto.
68.
Avendole la Cassa negato le prestazioni per diversi mesi (e tra l’altro, a cascata, anche le prestazioni dell'assistenza), la sig.ra RI 1 ha necessariamente dovuto far capo all'assistenza di un avvocato giusta l'art. 37 LPGA.
69. Il caso non può essere liquidato come consueta casistica, poiché il rifiuto delle prestazioni. a mente della ricorrente, è stato deciso arbitrariamente e in violazione di norme che oggettivamente un laico non è in grado di riconoscere. Ciò ha richiesto un certo tipo di approfondimenti, che denotano la complessità del caso.
70.
L’assistenza di un avvocato appariva quindi perfettamente giustificata.
71.
Essendo poi la sig.ra RI 1 nel bisogno (non ricevendo alcuna ID o prestazioni assistenziali) e non potendo escludere che l'esito della procedura sia sfavorevole, le condizioni cumulative per l'ammissione all’AG sono adempiute.
72.
Ne discende che anche questo punto dev'essere riformato, nel senso che alla ricorrente va riconosciuto il gratuito patrocinio sia per la procedura dinnanzi alla Cassa, sia dinnanzi a codesto lodevole Tribunale giusta l'art. 37 LPGA in combinato con l'art. 28 Lptca.
73.
Per gli incontri con la sig.ra RI 1, la consulenza, l'analisi e la stesura dell'opposizione, la presenza al colloquio con la Cassa e altre prestazioni sono state necessarie oltre 15 ore per un totale di CHF 5'000.- (IVA inclusa). Il dettaglio delle prestazioni è a disposizione e sarà prodotto dinnanzi al giudice se lo riterrà necessario.” (cfr. doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 5 febbraio 2024, la Cassa ha proposto di respingere l’impugnativa (e la richiesta di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio per le due istanze) sulle base di motivazioni per le quali, nella misura di quanto necessario, si dirà nel prosieguo (cfr. doc. V).
In data 6 febbraio 2024, l’amministrazione quanto alla richiesta di concessione dell’effetto sospensivo postulata dal patrocinatore della ricorrente, ha osservato che “per costante giurisprudenza non può essere attribuito ad un ricorso contro una decisione negativa, come quella qui impugnata, pertanto il tema nemmeno si pone” (cfr. doc. V).
1.4. Con replica di data 16 febbraio 2024, l’avv. RA 1 ha trasmesso “la documentazione atta a comprovare l’effettivo rientro del marito sig. __________ in Svizzera, con l’effettivo inizio lavorativo e il trasferimento presso il domicilio della sig.ra RI 1 a __________” a decorrere da marzo 2024, e meglio come si vedrà nel prosieguo (cfr. doc. VIII).
1.5. In data 29 febbraio 2024, la Cassa si è riconfermata nella propria risposta di causa del 5/6 febbraio precedenti e, preso atto della modifica apportata al contratto di locazione dell’appartamento sito in __________, valida dal 1° marzo 2024, nonché del contratto di lavoro sottoscritto dal marito della ricorrente, ha ribadito che il diritto alle indennità di disoccupazione deve comunque esserle negato per il periodo oggetto della presente vertenza, potendo essere rivalutato dal 1° marzo 2024, nell’eventualità in cui RI 1 dovesse riannunciarsi presso l’URC.
considerato in diritto
2.1. Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se a ragione, oppure no, la Cassa ha negato a RI 1 il diritto a percepire le indennità di disoccupazione dal 1° agosto 2023.
2.2. Uno dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
Questo concetto di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di prestazioni, esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali (cfr. STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3., pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63). In tal senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (cfr. STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1.; STF 8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
Al riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.1.; 4.2. e STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 3.; STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 2.
In una sentenza pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag. 227 il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8 LADI stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale anche per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si applicano anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le legislazioni nazionali a farlo. Se, in quella situazione, l’assicurato non risiede in Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della Confederazione.
In una sentenza 8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72 del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato frontaliere vero, argomentando:
" (…) che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,
che in modo particolare la Corte cantonale ha accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,
che il ricorrente si limita a evocare genericamente in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi e diplomi conseguiti in Svizzera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia mai effettuati. (…)”
Con sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero. Si trattava di un ricorrente nato a Lugano, che all'età di tre anni si era trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel fine settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio in Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come pure tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni personali, era in Italia.
In un’altra sentenza 8C_163/2019 del 5 agosto 2019, massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254, l’Alta Corte ha confermato la STCA 38.2018.7 del 28 gennaio 2019 aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero.
Si trattava di un assicurato di nazionalità italiana, in possesso di un permesso B rilasciato nel gennaio 2013, nonché di un permesso C da novembre 2017 e la cui famiglia – composta della moglie e di tre figli minorenni – abitava in Italia (in una villetta di proprietà) vicino all’appartamento dei suoceri dove, in prima battuta, ha dichiarato di recarsi una volta alla settimana e che, non avendovi la residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non aveva diritto a percepire le indennità di disoccupazione in Svizzera a decorrere dal 1° luglio 2017.
In una sentenza 8C_326/2020 del 4 agosto 2020, pubblicata in DLA 2020 N. 12 pag. 377 e seg., l'Alta Corte, nel caso di un assicurato titolare di un permesso B la cui famiglia viveva in Spagna, ha ribadito che il diritto all’indennità di disoccupazione presuppone, tra l’altro, che la persona assicurata risieda in Svizzera, che la nozione di residenza non è da intendersi nel senso di domicilio secondo il diritto civile (art. 23 e segg. CC), ma come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Il Tribunale federale ha dunque confermato che, dal profilo della LADI, è richiesto che l’assicurato risieda effettivamente in Svizzera, abbia l’intenzione di continuare a risiedervi e che vi abbia contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali (consid. 3).
A tale riguardo cfr. STF 8C_380/2020 del 24 settembre 2020, pubblicata in DLA 2021 N. 1 pag. 83 e segg.
Con giudizio 8C_632/2020 dell’8 giugno 2021 - nel caso di un assicurato che prima ha riferito di essersi trasferito all’estero nel gennaio 2019, dove aveva acquistato con la propria compagna un’abitazione nella quale quest’ultima si era trasferita e risiedeva, e che, poi, ha affermato di aver traslocato il mese successivo presso i genitori della donna, nel Canton Ginevra, dove disponeva gratuitamente di una camera - l’Alta Corte ha stabilito che la sua residenza si trovava all’estero. Il Tribunale federale, conformemente alla sua costante giurisprudenza ha infatti ritenuto determinante, malgrado l’assicurato avesse una fitta rete di relazioni personali in Svizzera, dove, non da ultimo, risiedeva il figlio nei confronti del quale, però, il ricorrente esercitava i propri diritti di visita regolarmente all’estero, il centro d’interessi di quest’ultimo. Esso in concreto coincideva con il luogo in cui abitava la compagna dall’assicurato e quindi all’estero (cfr. consid. 5.1.).
Con sentenza 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 il Tribunale federale ha respinto il ricorso presentato da un assicurato contro la STCA 38.2021.86 del 7 febbraio 2022 e ha confermato la rilevanza, nella valutazione della residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, della condizione relativa al centro degli interessi personali, stabilendo che, in quel caso, il centro delle relazioni personali dell’interessato si trovava in Italia, ove risiedeva la moglie (la quale, nonostante fosse stato asserito che era previsto che avrebbe raggiunto il marito in Svizzera, nel periodo determinante non poteva viaggiare a causa di motivi di salute e delle restrizioni di movimento imposte dalla pandemia di Covid) e dove egli si recava quasi ogni fine settimana, come pure ogni volta che aveva le ferie. Il ricorrente non era, dunque, da considerarsi residente nel nostro Paese dove, nell’appartamento di tre e mezzo locali che locava, aveva costituito una dimora secondaria.
L’Alta Corte ha in particolare sottolineato:
" 4.2.2. (…) la questione del luogo in cui si concentravano le relazioni personali del ricorrente deve essere esaminata sulla base dei fatti constatati e non sulla base di una situazione ipotetica, a prescindere dalle ragioni invocate. In ogni caso, non è stato arbitrario per il Tribunale cantonale considerare che tra maggio e ottobre 2021 il ricorrente aveva il centro dei suoi interessi personali in Italia, dove si recava quasi ogni fine settimana e ogni volta che aveva le ferie.
(…).
4.2.4. (…) È vero che, nel caso di coniugi che non hanno un luogo di residenza comune, il centro degli interessi personali di uno di essi può trovarsi nel luogo in cui lavora, se questo luogo è diverso da quello in cui vive l'altro coniuge. Se questo fosse stato il caso del ricorrente, egli non si sarebbe recato in Italia ogni fine settimana per stare con la moglie. Il Tribunale cantonale ha infine ritenuto che il centro delle relazioni personali del ricorrente era, per il periodo in questione, in Italia, perché era lì che trascorreva tutto il suo tempo libero. La circostanza che abbia raggiunto la moglie in un appartamento di sua proprietà non fa che avvalorare il fatto che il centro dei suoi interessi personali (rispetto a quelli professionali) era in Italia. Si tratta, inoltre, di criteri puramente oggettivi che sono stati dedotti dalle prove dei movimenti del ricorrente. In effetti, dai fatti accertati dal Tribunale cantonale risulta che tra maggio e ottobre 2021 il ricorrente è stato in Italia ogni fine settimana (ad eccezione delle settimane da 44 a 53 nel 2020 e delle settimane da 1 a 6 nel 2021 in cui non gli è stato possibile a causa delle restrizioni imposte dal Covid), a volte partendo già il giovedì sera e rientrando in Svizzera il lunedì successivo. Non sono arbitrarie le conclusioni del Tribunale cantonale secondo cui il centro delle sue relazioni personali era in Italia.
(…).
4.2.6. Il ricorrente sostiene inoltre che, riconoscendo il suo diritto all'indennità di disoccupazione solo a partire dal momento in cui la moglie era domiciliata in Svizzera, la Cassa e il Tribunale cantonale avrebbero violato le disposizioni della LADI dal punto di vista della moglie, poiché per raggiungere il marito in Svizzera, ella avrebbe dovuto essere licenziata.
Sia il ricorrente che la moglie sono liberi di scegliere la loro residenza comune o separata e il luogo delle rispettive attività professionali, ma non spetta al regime dell'assicurazione contro la disoccupazione assumersi le conseguenze delle loro scelte personali. Nel caso di specie, non è contestato che il ricorrente risiedesse effettivamente in Svizzera e vi avesse lavorato per diversi anni. Tuttavia, alla luce dei fatti accertati dal Tribunale cantonale, privi di arbitrarietà, esso ha potuto concludere senza violare il diritto federale che il centro degli interessi personali del ricorrente si trovava in Italia durante il periodo in questione.”.
Infine, con giudizio 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023, il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 relativa al diniego del diritto a indennità di disoccupazione nei confronti di un assicurato a causa del mancato adempimento dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.
La nostra Massima Istanza ha precisato che in effetti il centro delle relazioni personali del ricorrente si trovava in Italia, a Campione d’Italia, ove risiedeva in particolare la moglie e dove disponevano di un’abitazione spaziosa. Il medesimo non era, quindi, da considerarsi residente nel nostro Paese, dove era ospitato dalla figlia della propria consorte. Il TF ha rilevato che l’entità dei rapporti personali dell’assicurato con la figliastra non risultava peraltro essere mai stata specificata.
Cfr. fra le tante anche STF 8C_703/2017 del 29 marzo 2018; STF 8C_157/2016 del 24 marzo 2016; STCA 38.2017.43 del 25 ottobre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 62 pag. 282; STCA 38.2018.3 del 27 agosto 2018; STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019; STCA 38.2020.51 del 25 gennaio 2021; la STF 8C_177/2021 del 12 marzo 2021 e la STCA 38.2020.49 del 1° febbraio 2021; STCA 38.2020.74 del 15 marzo 2021, la STCA 38.2021.49 del 30 giugno 2021, la STCA 38.2021.82 del 5 ottobre 2021, la STCA 38.2023.19 del 5 giugno 2023 e la STCA 38.2023.43 del 28 agosto 2023.
2.3. Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che RI 1, dopo avere lavorato presso __________ Ticino in qualità di “operatrice cassa, bar e venditrice” (cfr. doc. 235) dal 2000 al 31 luglio 2023 (cfr. doc. 210-212), si è iscritta in disoccupazione con effetto a decorrere dal 1° agosto 2023, dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 232).
Dalla disdetta del 12 aprile 2023, rispettivamente, dall’“attestato del datore di lavoro” in atti, emerge che __________ ha deciso “di interrompere il rapporto di lavoro con il prossimo 31.07.2023, in quanto le sue [ndr: della ricorrente] prestazioni lavorative non corrispondono alle nostre esigenze aziendali” (cfr. doc. 212).
Il 26 agosto 2023 l’assicurata ha risposto al “Questionario - Residenza e centro degli interessi in Svizzera” (cfr. doc. 405-408), precisando, in particolare:
- di non possedere abitazioni di proprietà né in Svizzera, né all’estero;
- di vivere in un’abitazione in affitto, e meglio in un appartamento composto da “2 camere, bagno, cucina, sala, bagno di servizio”, la cui pigione di fr. 1'422.- ha indicato di corrispondere di concerto con la madre, __________, con la quale condivide l’ente locato;
- di avere i propri effetti personali “a casa mia, __________”;
- di avere stipulato, in quanto “obbligatoria”, un’assicurazione legata all’abitazione;
- che il coniuge, __________ risiede in Italia, e meglio in “__________” in appartamento in locazione:
- di avere un collegamento internet, rete fissa, cellulare e TV presso __________;
- di non possedere alcun veicolo;
- di disporre di un abbonamento arcobaleno, di un conto corrente presso __________ e di una carta di credito che poggia su una relazione presso __________;
- che tanto “prima dell’iscrizione in disoccupazione”, quanto “dal giorno dell’iscrizione in disoccupazione” soggiornava (rispettivamente soggiorna) “settimanalmente all’estero” “1 volta la domenica ogni 15 giorni (…) per mio marito” e meglio presso il domicilio di quest’ultimo, a __________ in provincia di __________;
- che se non dovesse avere diritto alla disoccupazione in Svizzera continuerebbe a risiedere sul nostro territorio poiché “io vivo qui” e che “in caso di non diritto alla disoccupazione andrò in assistenza, ma avendo lavorato per tot anni non credo sarà il caso”;
- di avere quale medico di famiglia il dr. med. __________;
- di avere quale “assicurazione malattia (cassa malati)” __________;
- di avere frequentato le scuole dell’obbligo in Italia, a __________ ed avere poi lavorato in un pub, prima, e quale “venditrice, cassiera ristorante”, poi, a __________;
- di non avere stipulato un conto previdenza privata 3a o 3b;
- di non essere membro di associazioni senza scopo di lucro;
- di non avere sottoscritto abbonamenti a giornali o riviste;
- che il suo centro degl’interessi personali è in Svizzera, poiché qui vi è la “famiglia tutta la mia vita è qui”;
- che oltre all’attività lavorativa al nostro Paese è legata dal fatto che la “famiglia, mamma, sorella, nipoti e tutta la mia vita è qui” (cfr. doc. 250-253).
In allegato alle proprie risposte, l’assicurata ha prodotto:
- una propria dichiarazione nella quale ha precisato che “in Svizzera sono dal 1985 sono più di 38 anni che lavoro nel Ticino. Mia sorella è svizzera, la quale ha avuto 2 figli sono già prozia. Alla domanda gli elementi che mi collegano alla Svizzera tutta la mia famiglia, mia mamma, mia sorella, nipoti e pronipoti. Tutta la mia vita è qui. Mio marito appena trova lavoro qui in Ticino verrà pure lui a vivere qui con me e mia mamma” (cfr. doc. 254);
- una dichiarazione datata 20 agosto 2023, redatta con la medesima calligrafia della precedente ma sottoscritta dalla madre, dalla quale risulta che “Io dichiaro __________ nata il __________1935 di vivere con mia figlia RI 1 in __________. Motivo: avendo 88 anni non era più sicuro vivere da sola di notte” (cfr. doc. 255);
- una dichiarazione di data 2 settembre 2023, sempre con la medesima calligrafia, questa volta sottoscritta dal marito, Roberto __________, nel quale il medesimo attesta che “lavoro presso la ditta __________ (…) __________, occupazione attuale muratore. Dichiaro che le mie ricerche lavoro [ndr: sono] in Ticino al momento per conoscenti colleghi amici” (cfr. doc. 374);
- la modifica del contratto di locazione dell’appartamento di 3.5 locali, sito in __________ a decorrere dal 1° febbraio 2019, che prevede l’aggiunta a __________ (che vi abitava sin dal 2003, con il marito poi defunto) in qualità di conduttrice anche di RI 1 (cfr. doc. 375);
- copia delle ricevute di pagamento della pigione di fr. 1'422.- al mese (cfr. doc. 376-377);
- copia della polizza “assicurazione combinata di economia domestica” (cfr. doc. 386-387);
- copia dei pagamenti a beneficio di __________ a nome di __________ (cfr. doc. 388);
- copia dei pagamenti a __________ da parte dell’assicurata, che ha sottoscritto un abbonamento per internet, TV e telefonia fissa (cfr. doc. 389 e 392);
- i “giustificativi delle comunicazioni” limitatamente al periodo marzo-luglio 2023, relativi al numero di cellulare __________, in uso a RI 1 (cfr. doc. 232), dai quali risulta che la medesima si trovava in Italia (ove contestualmente ha fatto telefonate o utilizzato, anche in modo importante, arrivando sino ad oltre un gigabyte al giorno, la rete dati estera) nei seguenti giorni e periodi:
o marzo 2023: dal 4 al 5 marzo (sabato e domenica), dall’11 al 12 marzo (sabato e domenica), dal 18 al 19 marzo (sabato e domenica), dal 25 al 26 marzo (sabato e domenica; cfr. doc. 356);
o aprile 2023: dal 1° al 2 aprile (sabato e domenica), dall’8 al 10 aprile (da sabato a lunedì), dal 15 al 16 aprile (sabato e domenica), dal 22 al 23 aprile (sabato e domenica), dal 29 al 30 aprile (sabato e domenica; cfr. doc. 354);
o maggio 2023: 1° maggio (lunedì), dal 6 al 7 maggio (sabato e domenica), dal 13 al 28 maggio (cfr. doc. 352). Al riguardo, giova rilevare sin d’ora che dal formulario “indicazioni della persona assicurata” in atti, relativo al mese di maggio 2023, in cui RI 1 già si era annunciata all’URC (20 aprile 2023), seppur avesse poi postulato il diritto alle prestazioni LADI dal 1° agosto 2023 (cfr. doc. 232), emerge che l’assicurata ha indicato di non aver usufruito di giorni di vacanza e di non essere stata assente per altri motivi (cfr. doc. 419-420).
o giugno 2023: dal 2 al 4 giugno (da venerdì a domenica), dal 9 all’11 giugno (da venerdì a domenica), dal 17 al 25 giugno (cfr. doc. 350);
o luglio 2023: dal 1° al 2 luglio (sabato e domenica), dal 8 al 9 luglio (sabato e domenica), dal 15 al 30 luglio (cfr. doc. 348);
- copia dei versamenti per l’assicurazione LAMal della ricorrente (cfr. doc. 391);
- copia dei dettagli delle coperture complementari LCA presso __________ (cfr. doc. 395);
- copia del certificato di Residenza AIRE di data 25 agosto 2023, dal quale risulta che RI 1 risiede in Svizzera, a __________ dall’11 luglio 1996 (cfr. doc. 394);
- gli estratti conto della propria relazione presso __________ per il periodo da gennaio 2022 a luglio 2023 (compresi), sulla quale poggiano due carte, e meglio:
o la carta con terminale 9672 compatibile, come si vedrà nel prosieguo, con un uso da parte del marito, essendovi quotidiani addebiti relativi a caselli autostradali e pasti nella zona di __________, ove l’uomo lavora;
o la carta con terminale __________, invece in uso alla ricorrente (cfr. doc. 258-346).
Con decisione dell’8 settembre 2023, la Cassa ha negato all’assicurata il diritto a percepire le indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° agosto precedente, ritenuto, da una parte, che “la residenza (luogo di residenza abituale) dell’interessata si situa in Italia ed ella, in Svizzera, ha costituito tutt’al più una dimora temporanea” e, d’altra parte, che RI 1 non può essere considerata (o parificata a) una falsa frontaliera (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 201-207).
Il 20 settembre 2023, RI 1, già rappresentata dall’avv. RA 1, ha contestato il provvedimento reso nei suoi confronti, facendo valere, tra gli altri:
- di beneficiare in un permesso di domicilio “C” in Svizzera, ove risiede dall’11 luglio 1996;
- di convivere con la madre dal 2019, ovvero da prima del matrimonio contratto nel maggio 2022 con __________, “il quale”, dopo avere “lavorato e risieduto in Svizzera almeno fino al 2016”, “attualmente risiede temporaneamente a __________ per via del suo lavoro in qualità di muratore, non avendo momentaneamente trovato lavoro in Svizzera”;
- di recarsi in Italia nel fine settimana “per ragioni di convenienza”, e meglio “a fare la spesa”, come accade per “numerosissime (…) economie domestiche ticinesi”;
- che “il fatto che nel 2023 sia ancora rilevante dove risieda il marito e ciò determini l’eventuale residenza abituale di una coppia è in contrasto con tutti gli sforzi che nel corso di questi anni anche le Autorità del nostro Cantone hanno cercato di profondere per ottenere la parità dei sessi”;
- che la ricorrente “non ha mia avuto né ha alcuna intenzione di trasferirsi in Italia”;
- che dalla documentazione in atti “non è possibile evincere (…) che la residenza abituale dell’opponente sia in Italia”;
- che “le persone con le quali l’opponente conserva i rapporti più stretti sono tutte a __________ e da oltre 27 anni la madre (di 88 anni che abbisogna di cure che le sono prestate dalla sig.ra RI 1 da anni, ma ancora più dal 2019) e la sorella con i nipoti” (cfr. doc. 182-189).
Mediante comunicazione del 24 ottobre 2023, la ricorrente è stata invitata dalla Cassa a presentarsi presso gli uffici dell’amministrazione il 3 novembre successivo. Contestualmente, le è stato chiesto di produrre la seguente documentazione:
" Contratto o contratti d’affitto del signor __________ (periodo 2016-2023);
Copia del contratto di lavoro attuale del signor __________;
Copia dei contratti di lavoro precedente del signor __________ (periodo 2016-2023);
Copia, se ancora in possesso, dei turni effettuati dalla signora RI 1 per __________, nel periodo 2021-2023” (cfr. doc. 175).__________
Dal verbale del 3 novembre 2023, al quale RI 1 si è presentata accompagnata tanto dal proprio legale, quanto dal marito, emerge che in quell’occasione sono state rilasciate dai diretti interessati le seguenti dichiarazioni:
- tra la ricorrente e __________, è in essere una relazione che perdura da 14 anni. I due sono convolati a nozze il 28 maggio 2022. Il coniuge dell’assicurata vive in Italia dal 24 gennaio 2019, e meglio da quando “è stato arrestato a __________ in quanto ha avuto un problema con la giustizia italiana, e alla fine di gennaio 2019 è stato estradato in Italia, questo è stato il motivo del trasferimento in Italia.
Sono stato in carcere fino al 1° aprile 2021, uscito dal carcere ho vissuto qualche mese nella casa di proprietà che avevo con la mia ex moglie dove vive lei con le mie figlie a __________ (casa assegnata all’ex moglie dopo il divorzio).
Da luglio 2021 si è poi trasferito a __________ nell’appartamento dove vive tutt’ora. L’estrazione è ancora in vigore fino a febbraio 2024 (in signor __________ è ora in stato di “affidamento al lavoro”). Per poter intrattenere il rapporto con la Svizzera e dunque poter entrare per far visita alla moglie o venire a prenderla si sono dovuti sposare altrimenti questo non poteva succedere.
ADR Posso uscire di casa dalle 6 e rientrare prima delle 23 dunque non posso restare fuori a dormire”;
- prima del 28 maggio 2022, la ricorrente si recava in Italia “unicamente il sabato e la domenica questo chiaramente da aprile 2021 quando il signor __________ è uscito dal carcere”, abitudine che RI 1 ha dichiarato di non avere modificato successivamente al matrimonio;
- la ricorrente si è resa disponibile a consegnare anche i propri estratti conti successivi al mese di agosto 2023, con la precisazione che “il conto è stato bloccato in quanto non veniva utilizzato (…) e il saldo era negativo”;
- alla domanda a sapere se “è corretto affermare come, dal mese di gennaio 2023 la sua permanenza in Italia è incrementata?” la ricorrente ha risposto che “sì, è corretto, se mio marito non lavorava andavo a trovarlo/veniva a prendermi per stare da lui”;
- in relazione agli estratti della propria relazione __________, RI 1 ha comunicato che sulla medesima poggiano effettivamente due carte, “una la utilizza il signor __________, per questo motivo vi sono diversi mesi che hanno transazioni giornaliere” in Italia, e meglio “vi sono molte transazioni che sono i pranzi fatti dal signor __________ e i caselli che deve passare giornalmente per andare a lavorare”;
- RI 1 ha precisato che “ripeto, tendenzialmente andavo a trovare mio marito due volte al mese nei fine settimana, a parte in periodi di vacanza”;
- __________, a __________, dispone di un appartamento composto da “due camere da letto, un bagno, cucina e soggiorno (3.5 locali)”;
- RI 1, a __________, condivide con la madre un appartamento, pure, composto da 3.5 locali, di cui due camere da letto;
- quanto alla ricerca di un impiego da parte di __________ nel nostro Paese, è stato precisato che il medesimo “sta ricontattando delle vecchie conoscenze per il momento, non ha svolto ricerche scritte” e consegnato “la dichiarazione redatta da __________ dove indicano che, da febbraio 2024, vi saranno possibilità di assunzione” (cfr. doc. 108-111).
Contestualmente, la ricorrente ed il marito hanno prodotto la seguente documentazione:
- proposta di locazione immobiliare sottoscritta da __________ per l’appartamento sito a __________, di 3.5 locali, ammobiliato, per il quale è previsto un “canone annuo” di euro 7'200.- (cfr. doc. 112-113);
- il permesso di domicilio “C” rilasciato a favore del marito della ricorrente e scaduto il 31 agosto 2022 (cfr. doc. 114);
- l’autorizzazione rilasciata il 20 aprile 2022 dal magistrato di sorveglianza di __________ affinché __________ potesse svolgere l’attività lavorativa presso la ditta __________, con sede a __________ (cfr. doc. 119);
- l’autorizzazione rilasciata il 21 settembre 2022 dal magistrato di sorveglianza di __________ affinché __________ potesse recarsi “in Svizzera il sabato a prendere la moglie sig.ra RI 1 e riportarla in Svizzera la domenica, per trascorrere i fine settimana in Italia a casa del medesimo, cioè tutti i fine settimana” ed inoltre l’autorizzazione a “potersi recare un giorno della settimana in base agli impegni della consorte, avvisando le __________ il giorno in cui si recherà a __________” (cfr. doc. 116-117);
- copia del certificato di residenza di data 21 ottobre 2023, dal quale risulta che __________ risiede a __________ (cfr. doc. 118);
- il “verbale della persona arrestata in vista di estradizione” di data 24 gennaio 2019 del Ministero Pubblico della Repubblica e Cantone Ticino (cfr. doc. 120-123). Dagli atti in questione emerge che __________ è “stato tratto in arresto in base all’ordine di esecuzione per la carcerazione n. 31/2019, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di __________, il 16.01.2019, in base alla sentenza n. __________ emessa dalla Corte di Appello di __________, Sez. I penale il 08.02.2018, in parziale riforma della sentenza emessa dal tribunale di __________ il 17.04.2015, divenuta irrevocabile il 15.01.2019, secondo la quale” il marito della ricorrente è “stato condannato a 4 anni e mesi 6 di reclusione e a EUR 1'200.- di multa, poiché in concorso con __________ e __________, al fine di trarne l’ingiusto profitto” ha “sottoposto __________ a una serie di minacce, violenza e provocazioni, con lo scopo di indurlo a saldare un debito contratto dei confronti del solo __________ nell’anno 2007”. Fatti, questi, che __________, sentito dall’inquirente ticinese, ha contestato e per la cui condanna divenuta definitiva nulla ha detto di sapere, seppur era al corrente che lo “stavano cercando in Italia”, dove aveva previsto di rientrare “per costituirmi”. Dal verbale risulta pure che __________, così arrestato a fine gennaio 2019, ha rinunciato alla procedura formale di estrazione (accettando quella semplificata) e chiesto di essere attribuito al carcere di __________ (cfr. doc. 120-123);
- i turni di lavoro della ricorrente, dai quali emerge, in particolare, ch’ella, in particolare per quanto attiene al periodo da marzo a luglio 2023, per il quale agli atti figurano i dettagli delle telecomunicazioni, ha goduto di giorni di vacanza/liberi, oltre che nei fine settimana, dal 1° al 3 aprile 2023, dal 29 aprile al 1° maggio 2023; dal 15 maggio al 28 maggio 2023, dal 19 al 24 giugno 2023 e dal 17 luglio al 31 luglio, mentre risultava inabile per malattia dal 21 settembre 2022 al 31 marzo 2023 (cfr. doc. 124-131);
- una dichiarazione di data 30 ottobre 2023 della __________, nella quale la società conferma ad un destinatario non meglio precisato che “nel corso del 2024 vi potranno essere possibilità di assunzione per lei nella nostra impresa in qualità di magazziniere oppure di autista” (cfr. doc. 156);
- il conteggio di stipendio di __________ per agosto 2023 in relazione all’attività da questo prestata per la __________ (cfr. doc. 157), presso la quale egli lavora a tempo indeterminato (cfr. doc. 158);
- il contratto di locazione a valere dal 1° maggio 2017, sottoscritto tra __________, in qualità di conduttore, e la __________ come locatore, per un appartamento di 3.5. locali oltre a garage, ad una pigione di mensili fr. 1'050.- (cfr. doc. 169);
- copia del contratto di lavoro che legava __________ alla __________ dal 1° settembre 2013 (cfr. doc. 171-172).
Preso atto di quanto emerso nel corso del verbale del 3 novembre 2023, con mail del 10 novembre successivo, la Cassa ha chiesto al legale della ricorrente se “il signor __________ abbia segnalato le sue entrate in Svizzera nel periodo dall’aprile 2021 ad oggi” (cfr. doc. 107).
L’avv. RA 1, con e-mail del 13 novembre 2023, ha poi comunicato alla resistente che “al sig. __________ è stato riferito che non verrà rilasciato nulla (o non a lui)”, e meglio come il medesimo ha comunicato in uno scambio di messaggi (allegato alla mail) dal quale risulta che “(…) loro quando io li chiamo hanno un registro interno e non possono assolutamente lasciarmi nessun’annotazione delle mie chiamate mi hanno detto che tutte le notifiche sono solo quelle che loro hanno autorizzazione di potermi lasciare” (cfr. doc. 70-71).
Con decisione su opposizione del 21 dicembre 2023, l’amministrazione ha, come visto (cfr. supra consid. 1.1.), confermato il proprio precedente provvedimento (cfr. doc. 57-67).
Dagli atti emerge che il nominativo della ricorrente è poi stato cancellato dal sistema COLSTA a decorrere dal 3 gennaio 2024 (cfr. doc. 53).
In allegato al ricorso, rispettivamente quale complemento, il legale di RI 1 ha trasmesso al TCA, in particolare e per quanto non già agli atti, la seguente documentazione:
- copia del “certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria”, sottoscritto dalla ricorrente il 15 settembre 2023 e vidimato dal Comune, con la precisazione che “Mio marito vive all’estero per lavoro su cantiere”, che a suo carico l’assicurata avrebbe la corresponsione dell’intera pigione per l’appartamento di __________, oltre ai costi relativi alla propria cassa malati (cfr. all. a doc. I);
- una dichiarazione dell’Ufficio Intervento Sociale, Sportello regionale LAPS di __________ dalla quale emerge che il 28 settembre 2023 la ricorrente aveva appuntamento per “sottoscrivere la richiesta di prestazione assistenziale” (cfr. all. a doc. I);
- copia del “certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria”, sottoscritto dalla ricorrente l’8 gennaio 2024 e vidimato dal Comune, unicamente, questa volta, con la precisazione che a suo carico l’assicurata avrebbe la corresponsione dell’intera pigione per l’appartamento di __________, oltre ai costi relativi alla propria cassa malati (cfr. all. a doc. III)
- la decisione di tassazione per l’anno 2022 (cfr. all. a doc. III);
- gli estratti del conto privato __________ della ricorrente per il periodo da settembre a dicembre 2023, dai quali emerge che la relazione, in debito, è stata bloccata (cfr. all. a doc. III);
- il rifiuto di data 20 dicembre 2023 delle prestazioni assistenziali motivato dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento alla luce del fatto che “il suo centro degli interessi non è nel Comune di __________” (cfr. all. a doc. III).
Quali ulteriori mezzi di prova (cfr. supra consid. 1.4.), la ricorrente, per il tramite del proprio legale, ha prodotto quanto segue:
- Copia della modifica del contratto di locazione per l’appartamento di __________, dalla quale emerge che a decorrere dal 1° marzo 2024 a RI 1 ed alla madre si sarebbe aggiunto il marito dell’assicurata (cfr. all. A a doc. VIII);
- Il contratto di missione sottoscritto il 16 febbraio 2024 tra __________ e __________, secondo il quale dal 4 marzo 2024 il primo sarà attivo per __________ di __________ (cfr. doc. 7 all. a doc. VIII);
- La “richiesta nuovo permesso per ricongiungimento famigliare” avanzata da __________, indicante quale data di entrata in Svizzera ed arrivo in Ticino il 4 marzo 2024 (cfr. all. a doc. VIII).
2.4. Chiamata a pronunciarsi, questa Corte rileva, innanzitutto, che il suo il potere cognitivo è limitato alla valutazione della legalità della decisione su opposizione deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emessa, in casu il 21 dicembre 2023 (cfr. STF 8C_687/2022 del 17 aprile 2023 consid. 4.4.; STF 9C_512/2020, 9C_559/2020 del 15 marzo 2022 consid. 3.3.; STF 9C_119/2021 del 17 giugno 2021 consid. 2.1.; STF 9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 1.1.; DTF 144 V 210 consid. 4.3.1.; DTF 143 V 409 consid. 2.1.; STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 4; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1.; DTF 129 V 1; DTF 121 V 366).
Ne discende che la manifestazione d’intenzioni per il futuro – segnatamente per quanto concerne la volontà di __________ di tornare in Svizzera da marzo 2024 (cfr. supra consid. 1.2. e 1.4.), che si rammenta essere peraltro condizionata dalla decisione che verrà presa dall’Autorità competente in materia di rilascio dei permessi di soggiorno) - non può influire sull’esito della presente vertenza (cfr. consid. 1.1.; 2.1.).
2.5. Il TCA ritiene utile ribadire che, dal profilo del diritto interno, un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.3.). Da tali presupposti deriva che è di fatto esclusa la possibilità di avere contemporaneamente più di un domicilio (cfr. STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.).
Giova, altresì, evidenziare che la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non è sufficiente (cfr. STF 8C_326/2020 del 4 agosto 2020 consid. 3; STF 8C_280/2019 del 5 settembre 2019 consid. 3.1.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1., massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254).
Secondo l’Alta Corte l’accento va posto sulle proprie relazioni personali in Svizzera (cfr. 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, consid. 5.3., massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
Inoltre va osservato che, secondo la giurisprudenza federale, la nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. consid. 2.1.; DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.).
In una sentenza 8C_703/2017 del 29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente pagarvi le imposte non è determinante se altri indizi consentono di concludere all’esistenza di una residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 2).
Al riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.1.; 4.2. e STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 3, citate sopra.
Con giudizio 8C_380/2020 del 24 settembre 2020 l’Alta Corte ha peraltro confermato il concetto di residenza secondo la LADI, sottolineando che questo presupposto non deve essere adempiuto soltanto quando si realizza il caso di assicurazione (cioè quando viene aperto il termine quadro), bensì deve valere durante tutto il periodo per il quale vengono pretese le prestazioni.
In concreto, il TCA concorda con la conclusione dell’amministrazione, secondo cui il centro delle relazioni personali dell’assicurata è in Italia.
Determinante, nel caso di specie si rileva essere il fatto che, come visto (cfr. consid. 2.3.), il marito (sin da fine gennaio 2019, ma in particolare) dal 1° agosto al 21 dicembre 2023, era residente in __________, a __________, a 53.5 - 59.5 (a seconda del percorso) chilometri da __________.
Ai fini della presente vertenza, del tutto irrilevanti si rivelano essere i motivi per i quali egli si trovava, da oltre quattro anni, in Italia. In tal senso, e sempre in relazione ad un caso in cui litigioso era il requisito di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, si veda peraltro la STCA 38.2023.19 del 5 giugno 2023, già citata, laddove il compagno della ricorrente risultava essere residente in Italia poiché espulso dalla Svizzera.
Sebbene il TCA non ignori il fatto che in Svizzera la ricorrente abbia parenti stretti, a mente di questa Corte è il rapporto ch’ella ha con il marito a prevalere sugli altri legami familiari.
L’importanza di tale rapporto, perdurante da oltre 14 anni e culminato a maggio 2022 con le nozze, è, infatti, determinante ai fini del giudizio che questa Corte è chiamata a rendere.
In tal senso, giova rammentare che la ricorrente, come visto, ha dapprima fatto valere che dalla primavera 2021, quando il marito è stato scarcerato si recava da __________, a __________, “1 volta la domenica ogni 15 giorni” (cfr. supra consid. 2.3.).
Sentita a verbale il 3 novembre 2023, RI 1 ha sempre riferito di fare visita al coniuge a settimane alterne, precisando però che “tendenzialmente andavo a trovare mio marito due volte al mese nei fine settimana”, cui vanno ad aggiungersi i “periodi di vacanza” e da gennaio 2023 “se mio marito non lavorava andavo a trovarlo/veniva a prendermi per stare da lui” (cfr. supra consid. 2.3.).
Sennonché, dagli atti, ed in particolare dai dettagli delle comunicazioni per marzo-luglio 2023 (ritenuto, peraltro, che per il periodo antecedente, nel corso del quale, peraltro, era inabile per malattia, la ricorrente non ha versato agli atti analoghi dettagli Swisscom), che RI 1 ha precisato di non contestare (cfr. supra consid. 1.2.), emerge come le sue visite al marito fossero in realtà settimanali, trascorrendo ella tutti i fine settimana con __________, presso il quale si recava anche in occasione dei propri giorni di vacanza, e meglio come attestano, in particolare, proprio i dettagli dell’uso della rete italiana da parte del cellulare dell’assicurata (cfr. supra consid. 2.3.).
A tali elementi vanno ad aggiungersi gli addebiti sul conto corrente __________ della ricorrente, la quale se effettivamente si limitasse ad andare a fare la spesa in Italia come sostiene la tesi ricorsuale, non avrebbe la necessità di giungere, da __________ ed a maggior ragione non disponendo di un proprio veicolo, sino a __________ o nei dintorni, dov’ella si reca, quindi, innanzitutto, per raggiungere il marito (cfr. doc. 256-346).
Il tutto rammentato inoltre, da una parte, che, laddove le censure ricorsuali fanno valere che l’assicurata “nemmeno contribuisce” al pagamento della pigione dell’appartamento locato dal marito (cfr. supra consid. 1.2.), dall’estratto del conto privato di RI 1 risulta, comunque, ch’ella presta aiuto finanziario al coniuge, i cui addebiti relativi ai caselli autostradali per recarsi e tornare dal lavoro ed ai pasti, sono contabilizzati proprio sul conto dell’assicurata (cfr. doc. 256-346).
D’altra parte, deve essere tenuto anche in considerazione il fatto che il marito, nell’espiazione della misura disposta nei suoi confronti in Italia, ha chiesto un permesso, appositamente per potersi recare “in Svizzera il sabato a prendere la moglie sig.ra RI 1 e riportarla in Svizzera la domenica, per trascorrere i fine settimana in Italia a casa del medesimo, cioè tutti i fine settimana” nonché “potersi recare un giorno della settimana in base agli impegni della consorte, avvisando le F.O. il giorno in cui si recherà a __________” (cfr. supra consid. 2.3.).
In Ticino, d’altro canto, la ricorrente disponeva a __________, in __________, di un appartamento condiviso, da quando l’attuale marito ed allora compagno è stato posto in detenzione, e meglio dal 1° febbraio 2019, con la madre (cfr. supra consid. 2.3.).
In simili condizioni, il TCA deve concludere che nel periodo in questione (1° agosto – 21 dicembre 2023; cfr. consid. 2.1.) il centro degli interessi personali, soprattutto quelli familiari, dell’insorgente, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V 51 consid. 5.1.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), era in Italia, a __________, dove risiede il marito.
La ricorrente, per il periodo in concreto determinante non aveva, infatti, più un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.3.), la quale esige, come visto sopra, quale terza condizione, che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.3.; STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3.; pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”).
Terza condizione per valutare la residenza nel nostro Paese, quella appena indicata, che non è da ritenersi meno importante delle altre. In tal senso, si veda la STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022, già citata in precedenza (cfr. consid. 2.3.).
Il centro delle relazioni professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).
Al riguardo è utile osservare che ai fini della risoluzione della vertenza si rivela ininfluente il fatto che l’assicurata abbia degli amici e dei conoscenti in Ticino. Non è infatti certamente escluso intrattenere dei rapporti di amicizia in uno Stato differente da quello in cui si risiede. Al riguardo giova ricordare che l’Alta Corte nella DTF 133 V 137 consid. 4.5., menzionata sopra, ha stabilito che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera per creare il centro delle proprie relazioni personali nel nostro Paese.
In proposito cfr. pure STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.2.1. (cfr. consid. 2.3.).
Neppure l’affiliazione ad una cassa malati può giovare alla posizione della ricorrente (ritenuto, peraltro, che il beneficiario di un permesso di domicilio “C” è tenuto ad assicurarsi ex artt. 1 cpv. 1 OAMal e 34 LStr).
In tal senso, risulta inoltre comprensibile anche il fatto che RI 1 abbia individuato nel nostro Paese un proprio medico di fiducia.
Del resto, e meglio con riferimento alla censura ricorsuale secondo cui la ricorrente risiede in Svizzera da lungo tempo e beneficia del permesso C, il TCA rammenta che nemmeno il fatto di possedere (anche, e per la ricorrente non è comunque il caso) la cittadinanza svizzera oltre a quella italiana esime un assicurato dal dover avere nel nostro il Paese il centro dei propri interessi. Il tal senso cfr. tra le tante la STCA 38.2021.49 del 30 agosto 2021.
A nulla di diverso può portare nemmeno la circostanza che la ricorrente abbia stipulato in Svizzera un contratto con un operatore telefonico mobile, che lochi di concerto con la madre un appartamento del quale, quando non è dal marito, fa effettivamente uso e che sul suolo elvetico faccia acquisti o che abbia stipulato una polizza assicurativa in relazione all’ente locato (cfr. supra consid. 2.3.).
Per quanto concerne l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero - AIRE (ai sensi dell’art. 6 della Legge italiana del 27 ottobre 1988 n. 470 “Anagrafe e censimento degli italiani all'estero” i cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione. Inoltre la corretta registrazione all’AIRE permette, tra l'altro, l'esercizio di tutti i diritti e i doveri ai cittadini. In particolare è rilevante per aspetti quali l’esercizio del diritto di voto e l’estensione dell’assistenza sanitaria in Italia; cfr. www.esteri.it/MAE/normative/leg27.10.88.pdf; www.conslugano.esteri.it/consolato_lugano/it/i_servizi/per_i_cittadini/anagrafe; doc. III p.to 2.6.), è utile osservare che la stessa è un indizio che va valutato congiuntamente ad altri elementi, per stabilire se un assicurato ha, oppure no ,costituito la propria residenza effettiva in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2016 consid. 2.4.).
L’iscrizione all’AIRE, pertanto, di per sé non comprova la residenza effettiva nel nostro Paese.
A ragione, dunque, nella decisione su opposizione del 21 dicembre 2023 la Cassa ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non è nel caso di specie realizzato (cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022, già menzionata; STF 8C_632/2020 dell’8 giugno 2021; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, già citata e con cui è stata confermata la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017; STCA 38.2023.43 del 28 agosto 2023; STCA 38.2022.47 del 19 settembre 2022, pubblicata in RtiD I-2023 N. 77 pag. 406 segg.; STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019; STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016; STCA 38.2015.49 del 18 aprile 2016).
2.6. Vista la conclusione alla quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se l’assicurata possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage”, Schulthess Editions Romandes, Ginevra-Zurigo-Basilea, 2014, pag. 683 n. 24).
Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (cfr. DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315, con riferimenti [RS 0.142.112.681]).
Fino al 31 marzo 2012 le parti contraenti, in virtù dell'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, applicavano tra di loro il Regolamento (CEE) n. 1408/71 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98) relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, concernente le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinviava, alla lett. a, all'ALC e a questi due Regolamenti di coordinamento (cfr. SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).
Una decisione del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti avrebbero applicato tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV Nr. 9; DTF 140 V 98 consid. 5.2) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Il Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (cfr. DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).
Questi regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 343 e 345; RS 0831.109.268.1; cfr. B. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
L’art. 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.
In materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; Rubin, op.cit., pag. 683).
Per quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole differenti.
Secondo l’art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero» qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
In effetti viene considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 176: “(…) dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco ricorda giustamente che il predetto Regolamento è applicabile a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del diritto della polizia degli stranieri). (…)”).
Gli assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza, sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.”; cfr. Rubin, op.cit., pag. 683).
Nella STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha ricordato che la possibilità dei frontalieri in disoccupazione completa di porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività è una “(…) facoltà (e non un obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento (DTF 142 V 590 consid. 4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32).”
Da notare che i costi per il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e quello di residenza (cfr. Rubin, op. cit., pag. 684: “L’institution suisse rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art. 65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16 novembre 2013 ad un’interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di disoccupazione dei frontalieri”: “Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica il Regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati, delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a seconda della durata del rapporto di lavoro individuale)”).
2.7. In una sentenza pubblicata in DTF 142 V 590 il Tribunale federale ha considerato frontaliera un’assicurata di nazionalità svizzera domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra, dove disponeva di una camera, a dormire al massimo una o due volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine en France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du règlement”). In effetti, avuto riguardo delle situazioni familiare e abitativa (in Francia aveva acquistato una casa) della ricorrente, il suo statuto fiscale particolare e la circostanza che ella in passato avesse dimorato a lungo in Svizzera, dove esercitava il suo lavoro, non sono atti a creare una residenza in Svizzera a norma dell'art. 65 del Regolamento n. 883/2004 e dell'art. 11 del Regolamento n. 987/2009.
In applicazione delle disposizioni del Regolamento sopra citate, con sentenza 38.2014.51 del 15 dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari.
Al riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5., già menzionata, che ha avallato la STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 con la quale un assicurato era stato ritenuto frontaliere vero; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, già menzionata; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, che ha confermato la STCA 38.2015.6 del 25 giugno 2015 relativa a un vero frontaliere; STCA 38.2021.82 del 22 novembre 2021; STCA 38.2021.49 del 30 agosto 2021; STCA 38.2020.49 del 1° febbraio 2021, il cui ricorso all’Alta Corte è stato ritenuto inammissibile nella sentenza 8C_177/2021 del 12 marzo 2021 e citato da Daniele Cattaneo, “COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin”, in: Assurances sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, pag. 181 – 209 (186-187); STCA 38.2015.9 del 15 giugno 2015, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con giudizio 8C_521/2015 del 9 settembre 2015; STCA 38.2014.51 del 15 dicembre 2014.
2.8. Nella presente fattispecie, la parte resistente, nella propria decisione su opposizione, ha considerato l’assicurata quale vera frontaliera, ritenendo verosimile che la medesima rientrasse in Italia settimanalmente (cfr. supra consid. 1.1.).
RI 1, da parte, sua, ha prima riferito di andare a trovare il marito a __________ “1 volta la domenica ogni 15 giorni”, poi, affermato che “tendenzialmente andavo a trovare mio marito due volte al mese nei fine settimana”, cui vanno ad aggiungersi i “periodi di vacanza” e da gennaio 2023 “se mio marito non lavorava andavo a trovarlo/veniva a prendermi per stare da lui” (cfr. supra consid. 2.3. e 2.5.).
Sennonché, come visto, dai dettagli delle comunicazioni per marzo-luglio 2023 emerge come le sue visite a __________ fossero in realtà settimanali.
Del resto, nemmeno può essere negletto il fatto che il coniuge dell’assicurata, nell’espiazione della misura alla quale è astretto sul suolo italiano, ha chiesto dei permessi per lasciare il territorio in questione e recarsi in Svizzera “il sabato a prendere la moglie sig.ra RI 1 e riportarla in Svizzera la domenica, per trascorrere i fine settimana in Italia a casa del medesimo, cioè tutti i fine settimana” (sottolineatura della redattrice) (cfr. supra consid. 2.3. e .2.5.).
Rettamente, dunque, la Cassa ha stabilito che RI 1, recandosi (quantomeno, ritenuto che a questo vanno ad aggiungersi le ferie) settimanalmente a __________, dal marito, deve essere considerata alla stregua di una vera frontaliera, per cui non ha diritto alle prestazioni di disoccupazione nel nostro Paese.
2.9. Abbondanzialmente va osservato - con riferimento alle censure ricorsuali secondo cui “non risultando residente, quindi non riconosciuta quale frontaliera, in Italia, la ricorrente non può far capo nemmeno alle indennità di disoccupazione NASPI” o, ancora, “la ricorrente non gode di alcun diritto in Italia, non essendo residente a __________ (anche secondo l’AIRE) né considerata da parte delle Autorità competenti per l’erogazione di prestazioni di disoccupazione come frontaliera” (cfr. supra consid. 1.2.) - che, come già sottolineato da questa Corte in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 è indubbio che tale soluzione, ossia l’esclusione dal diritto alle indennità di disoccupazione in Svizzera, può risultare svantaggiosa per l’assicurato. Ciò deriva, tuttavia, dall’assenza di armonizzazione del livello delle prestazioni di sicurezza sociale a livello europeo (cfr. Daniele Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards croisé sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag. 90-91) e dalla scelta di porre a carico dei Paesi di residenza i lavoratori frontalieri in disoccupazione completa (sui motivi cfr. DTF 133 V 169, consid. 6.2-6.3 pag. 176-178).
Su questo aspetto, Cueni, “Où les frontaliers sont-ils assurés” in La Vie économique 3/2021 pag. 10 seg., ricorda che:
" (…) Des efforts sont déployés depuis plusieurs années au sein de l’UE pour modifier les compétences en cas de chômage complet. Si le système change, c’est le pays où l’activité professionnelle était exercée qui versera l’allocation de chômage et non plus le pays de domicile. Les pays qui souhaitent cette réforme, comme la France ou le Portugal, sont en effet d’avis que c’est au pays qui perçoit les cotisations, donc à celui qui emploie les frontaliers, de verser les prestations. Les pays qui s’opposent à la réforme, notamment l’Allemagne et le Luxembourg, estiment en revanche que le versement des allocations de chômage doit rester du ressort du pays de domicile, auquel incombe aussi la réinsertion professionnelle de la personne concernée. Aucun accord n’a été trouvé pour le moment. (…).” (pag. 12).
Al riguardo giova segnalare che il 2 maggio 2023 il Consigliere federale Guy Parmelin, a proposito della mozione 21.3522 “No all’indennità di disoccupazione per i frontalieri UE da parte della Svizzera” depositata il 4 maggio 2021 dal gruppo dell’Unione democratica di Centro (“ll Consiglio federale è incaricato di indicare chiaramente all'Unione europea che la Svizzera non adotterà il cambiamento di responsabilità riguardo alle indennità di disoccupazione per i frontalieri previsto nell'ambito della revisione del regolamento dell'UE 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. La Svizzera deve respingere con determinazione il fatto che sia l'ultimo Stato d'impiego e non quello di residenza ad assumersi l'onere finanziario legato al pagamento delle indennità di disoccupazione. Il mandato negoziale deve essere formulato di conseguenza.”), ha auspicato, a nome del Consiglio federale, la reiezione della stessa da parte del Consiglio nazionale, affermando:
" Le Conseil fédéral a proposé le 18 août 2021 le rejet de la motion,
car la procédure de réforme actuellement en cours dans l'Union européenne ne
permet pas encore à la Suisse de se prononcer en connaissance de cause. Cet
avis, par ailleurs identique à celui du 15 mai 2019 en réponse à la motion
19.3032 de la même teneur, est toujours valable.
En effet, l'Union européenne tente depuis plusieurs années de modifier la
teneur du règlement de l'Union européenne no 883/2004, toutefois les
modifications sont controversées et les Etats membres n'ont pas réussi jusqu'à
présent à trouver un accord. Lors de la dernière séance du groupe de travail du
29 mars 2023, la proposition de compromis présentée par la présidence suédoise
n'a pas trouvé le quorum nécessaire pour être approuvée.
En conséquence, en l'absence de texte définitif ainsi que d'une offre de
reprise dans les accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne,
l'établissement d'un mandat de négociation à ce sujet apparaît comme prématuré.
Le Conseil fédéral suit attentivement l'évolution du dossier. Il ne manquera
pas d'informer le Parlement le moment venu. (…)”
Il 2 maggio 2023 il Consiglio nazionale ha respinto la mozione (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=60549).
Per inciso va rilevato che nella sua seduta del 15 dicembre 2023 il Consiglio federale ha approvato il progetto di mandato negoziale con l’Unione europea (UE). Quest’ultimo contiene le linee guida dei negoziati che avranno inizio dopo l’approvazione definitiva del mandato al termine delle consultazioni del Parlamento e dei Cantoni. ll principale obiettivo dell’Esecutivo è stabilizzare e ampliare la via bilaterale con l’UE (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-99463.html).
2.10. Alla luce di tutto quanto esposto sopra, la decisione su opposizione emessa dalla Cassa il 21 dicembre 2023, con cui alla ricorrente è stato negato il diritto all’indennità di disoccupazione dal 1° agosto 2023, deve essere confermata.
2.11. L’emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda della ricorrente tendente alla concessione dell’effetto sospensivo, inteso a ottenere nelle more della procedura ricorsuale l’erogazione delle prestazioni LADI (cfr. doc. I pag. 15; VI; STF 2D_17/2023 del 6 settembre 2023 consid. 4.1.; STF 8C_359/2022 del 7 dicembre 2022 consid. 6.1.; 9C_490/2012 del 30 gennaio 2013 consid. 4; STF 9C_37/2011 del 20 giugno 2011 consid. 7; STF 9C_964/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4; STF 9C_938/2008 del 26 novembre 2009 consid. 7; STFA K 65/05 del 21 luglio 2005 consid. 4; STCA 42.2021.5 del 26 aprile 2021 consid. 2.13.; STCA 38.2017.30 del 6 giugno 2017 consid. 2.1.; STCA 42.2016.6-7 del 2 agosto 2016 consid. 2.2.; STCA 42.2015.2 del 5 maggio 2015 consid. 2.1.; STCA 38.2011.75 del 26 ottobre 2011 consid. 2.10.).
È tuttavia utile segnalare che l’istituto dell’effetto sospensivo entra in linea di conto se la decisione impugnata è di natura positiva.
Secondo la giurisprudenza, oggetto di un atto amministrativo con effetto sospensivo possono essere, per definizione, solo decisioni che impongono un obbligo o che danno seguito a una richiesta (cfr. STF U 115/06 del 24 luglio 2007 consid. 4.1.; RAMI 2003 U 479, pag. 188segg., consid. 5.1; DTF 126 V 409 consid. 3b, DTF 124 V 84 consid. 1, DTF 123 V 41 consid. 3 = RAMI 1997 K 985, pag. 157).
Per quanto attiene all’assicurazione contro la disoccupazione l’art. 100 cpv. 4 LADI prevede specificatamente:
“Le opposizioni o i ricorsi contro le decisioni prese conformemente agli articoli 15 e 30 non hanno effetto sospensivo.”
In concreto la decisione su opposizione del 21 dicembre 2023 contestata, che ha negato all’insorgente il diritto alle indennità di disoccupazione, in particolare per il mancato ossequio dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (residenza in Svizzera; cfr. consid. 1.1.), è un provvedimento di natura negativa, per cui non potrebbe, in ogni caso, essere conferito l’effetto sospensivo.
2.12. La ricorrente ha, inoltre, chiesto che si proceda alla propria audizione nonché a raccogliere la testimonianza del coniuge, “per confermare la volontà sua di rientrare in Svizzera e risiede insieme alla moglie presso la residenza abituale di quest’ultima” (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I).
Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid. 2.1.; STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.; STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 203 consid. 6.1.; STF 8C_495/2020 del 6 gennaio 2021; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
In proposito cfr. pure STCA 38.2021.7 del 26 aprile 2021 consid. 2.18., confermata dal TF con giudizio 8C_400/2021 del 14 aprile 2022; STCA 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.
Nella presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, la ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente indicato quale prova l’audizione propria e del marito, chiedendo, quindi, l’assunzione di nuove prove.
A tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 9C_399/2021 del 20 luglio 2022 consid. 4.2.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
In concreto i documenti già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio senza ricorrere ad altre prove come la testimonianza delle persone menzionate nel ricorso.
La domanda di assunzione di prove formulata dalla ricorrente, va, di conseguenza, respinta.
2.13. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
2.14. L’insorgente ha domandato di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio in favore dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I).
Questo sia per quanto attiene alla procedura dinnanzi alla Cassa, sia per quella che qui ci concerne (cfr. supra consid. 1.2., pto. 72 del ricorso).
2.15. Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.
Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (cfr. STF 8C_63/2014 del 12 maggio 2014; DTF 110 V 360 consid. 1b).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. STF 8C_8/2022 del 12 maggio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_686/2020 dell’11 gennaio 2021 consid. 1; STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017 consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Giova, inoltre, osservare che secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
L'art. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:
" L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”
L’altra condizione per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciata dalla LAG è definita negativamente all'art. 3 cpv. 3:
" Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l’istante.”
L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare i mezzi necessari al sostentamento suo personale e della famiglia (cfr. STF 9C_566/2020 del 16 giugno 2021 consid. 6.2.; STF 8C_925/2014 del 18 dicembre 2015 consid. 6; STF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 7.2; DTF 135 I 221 consid. 5.1).
Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 7.3.; STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Generalmente dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (cfr. STF 8C_529/2011 del 4 luglio 2012 consid. 6.1.; SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a).
Nel caso di specie risulta dagli atti di causa che la ricorrente non beneficia di alcun tipo di entrata, né reddituale, né assistenziale.
In tali circostanze l'indigenza deve essere ammessa.
Va poi considerato che l’insorgente non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche, per cui l'intervento di un rappresentante legale, in casu l'avv. RA 1, appare giustificato.
È vero che la Cassa ha contestato l’ossequio della condizione della necessità del patrocinio da parte di un avvocato (cfr. supra consid. 1.1. e 1.3.).
Tuttavia è piuttosto nella procedura amministrativa che si ammette soltanto eccezionalmente l’adempimento di tale presupposto (cfr. STF 9C_90/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 5.2.; 9C_577/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 7).
Nella procedura davanti a un Tribunale l’assistenza di un avvocato va ritenuta necessaria o almeno indicata quando in circostanze analoghe e nell’ipotesi in cui l’assicurato non sia indigente il patrocinio di un legale sarebbe ragionevole, tenuto conto del fatto che l’interessato non ha conoscenze giuridiche sufficienti e che l’interesse all’emanazione di un giudizio giustifichi il dispendio.
Infine le argomentazioni ricorsuali non risultavano, almeno di primo acchito, palesemente destituite di esito favorevole.
Il TCA ritiene, dunque, che in concreto siano soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione del gratuito patrocinio a favore del ricorrente.
È riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'insorgente dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 6 LAG; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TF: cfr. art. 64 cpv. 4 LTF; STF 9C_553/2021 del 21 aprile 2022 consid. 6; STF 9C_735/2019 del 13 maggio 2020 consid. 6; STFA U 234/00 del 23 maggio 2002 consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
2.16. Siccome l’insorgente ha ricorso contro la decisione su opposizione del 21 dicembre 2023 anche con riferimento al fatto che la parte resistente le ha negato il gratuito patrocinio per la procedura amministrativa, il TCA esamina pure la correttezza del provvedimento emesso dall’amministrazione da quest’ultimo profilo.
L'art. 37 LPGA, relativo alla rappresentanza e patrocinio nella procedura davanti all'assicuratore, prevede:
" La parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella misura in cui l’urgenza di un’inchiesta non lo escluda. (cpv. 1)
L’assicuratore può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. (cpv. 2)
Finché la parte non revochi la procura l’assicuratore comunica con il rappresentante. (cpv. 3)
Se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito. (cpv. 4)"
Quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e la concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA (cfr. STF 8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161; U. Kieser, op. cit., ad art. 37, n. 38).
La necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità delle norme procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussista la minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist”, cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265), oppure se l’assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (“Eine anwaltliche Verbeiständung drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt“; DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti).
La necessità o meno dell’assistenza di un avvocato durante la procedura di opposizione dipende esclusivamente dal tipo di problematiche che vengono trattate nella decisione impugnata (cfr. STF 8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161; STF I 911/06 del 2 febbraio 2007; STF 8C_669/2016 del 7 aprile 2017; STF 9C_577/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 6.2.).
In casu, giova rammentare quanto esposto al considerando precedente in merito al fatto che nella procedura amministrativa si ammette soltanto eccezionalmente la necessità del patrocinio da parte di un avvocato (cfr. STF 9C_90/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 5.2.; 9C_577/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 7), laddove tale requisito, per quanto concerne la procedura di opposizione, deve essere esaminato in base a criteri più severi (cfr. STF 8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161; STF I 127/07 del 7 gennaio 2008 consid. 4.2.-4.3.; DTF 103 V 46).
In concreto, per la procedura innanzi alla Cassa, il patrocinio di un legale non era necessario. Ciò ritenuto che all’insorgente incombeva unicamente di far presente alla resistente che il centro dei propri interessi non coincideva con il domicilio del marito e non situava, quindi, in Italia, ma in Svizzera.
Non vi erano quindi problematiche tali da necessitare l’intervento di un legale. L’assicurata, innanzi all’Autorità amministrativa, avrebbe potuto gestirsi autonomamente, o tutt’al più mediante l’aiuto di rappresentanti di istituzioni sociali/associazioni di consulenza giuridica.
Correttamente, quindi, la resistente ha negato alla ricorrente il gratuito patrocinio per la procedura di opposizione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. L’istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio davanti al TCA è accolta.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti