Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
38.2024.22

 

CL/DC

Lugano

12 agosto 2024            

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso dell’8 maggio 2024 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 11 aprile 2024 emanata da

 

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto                        in fatto

 

                          1.1.  RI 1 si è iscritto in disoccupazione con effetto dal 1° gennaio 2023, dichiarandosi alla ricerca di un’occupazione a tempo pieno nel “settore finanziario: Risk management, Finance, Corporate compliance” e “finance” (cfr. doc. 2).

 

                          1.2.  Il 23 ottobre 2023 l'Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha assegnato all’assicurato un programma d’occupazione temporanea (POT) al 100% presso __________, avente quale organizzatore l’__________, da svolgere nel periodo dal 2 novembre 2023 al 1° febbraio 2024, indicando, quale “grado d’occupazione”, “100” (cfr. doc. 5/1).

 

                          1.3.  Con decisione 2 gennaio 2024 la Sezione del lavoro ha sospeso l’assicurato per 21 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione, ritenendo che egli, ingiustificatamente, non ha partecipato al POT assegnatogli, e che l’amministrazione ha, da parte sua, ritenuto essere conforme “all’età, alla situazione personale e allo stato di salute dell’assicurato” di RI 1 (cfr. doc. 12).

 

                          1.4.  L’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1 (Studio legale e notarile __________), si è opposto al provvedimento emesso nei suoi confronti, facendo valere, in particolare - ed oltre a quanto già rilevato nelle comunicazioni trasmesse all’URC, prima, ed alla Sezione del lavoro, poi – che l’assegnazione al POT “nella misura decisa al 100% (…) è manifestamente incompatibile con il guadagno intermedio generato dallo svolgimento dell’attività lavorativa che (…) occupa attualmente” (e dal 1° ottobre 2023; cfr. doc. 21) “il signor RI 1 nella misura del 60%”.

                                  Se già la censura in questione sarebbe, a mente della rappresentante dell’assicurato, sufficiente per annullare la decisione di sanzione emessa nei confronti di RI 1, la patrocinatrice di quest’ultimo aggiunge quanto segue:

 

" (…) esigibile era semmai in teoria un POT con un grado di occupazione del 40%. Non rientrava certamente nelle facoltà e competenze dell’Associazione __________, come paventato nello scritto 04.12.2023 della sua direttrice signora __________, stabilire con l’assicurato la percentuale lavorativa presso __________ diversamente da quanto deciso dall’URC con decisione del 23.10.2023, la sola atta ad esplicare validi effetti giuridici. Era pertanto lecito da parte dell’assicurato attendersi la convocazione ad un colloquio dover poter discutere il grado e le modalità di partecipazione al POT, seguita dall’emanazione di una nuova decisione indicante il corretto grado di occupazione (limitato al grado del 40%) e auspicabilmente presso un ente destinato a persone qualificate con formazione universitaria. (…) Nella decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni (inc. no. 38.2012.54) l’assegnazione dell’assicurato ad una misura presso __________ è stata ritenuta adeguata ai sensi delle disposizioni della LADI ma solo perché nella fattispecie l’assicurato aveva precedentemente rifiutato una misura alternativa più vicina al suo profilo. (…) Alla luce di quanto sopra esposto, l’assegnazione dell’assicurato al POT non è considerata adeguata e pertanto ingiustamente il sig. RI 1 è stato sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione. (…) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuta l’adeguatezza della misura, si chiede una sensibile riduzione del periodo di sospensione a 5 giorni, ritenuto che all’assicurato è semmai imputabile unicamente una colpa lieve, avendo egli fatto affidamento al fatto che prima di qualsiasi provvedimento nei suoi confronti sarebbe stata emanata una nuova decisione indicante la corretta percentuale di occupazione.” (cfr. doc. 13)

 

                          1.5.  Con decisione su opposizione dell’11 aprile 2024 la Sezione del lavoro, esperiti ulteriori accertamenti per i quali si dirà in seguito, ha confermato il proprio precedente provvedimento, rilevando:

 

" (…)

3.2. A titolo preliminare, e per quanto riguarda la censura riferita all'inadeguatezza del programma in questione, va rilevato che è indubbio che le attività previste dal medesimo, di carattere sostanzialmente manuale, non avrebbero consentito di mettere a frutto le conoscenze professionali dell'opponente, disponendo egli di un dottorato in economia e di una pluridecennale carriera nel settore finanziario.

Nel caso concreto, risulta che la consulente URC abbia in un primo momento considerato la partecipazione del signor RI 1 al programma di occupazione nazionale “__________". Stando a quando riferito dalla predetta consulente, l'organizzatore aveva tuttavia fornito "informazioni di incompatibilità con il guadagno intermedio". L'assicurato ha inoltre seguito il Corso quadri dal 6 febbraio 2023 al 28 aprile 2023 (cfr. risposte 27 novembre 2023 dell'URC alle domande sottoposte dall'UG).

Premesso che la scelta di assegnazione al POT "__________" risulta essere stata ponderata dalla consulente URC, nel senso di una ricerca di un’alternativa maggiormente aderente al profilo del signor RI 1 - purtroppo rivelatasi non attuabile -, occorre rilevare che la giurisprudenza è chiara per quanto riguarda la volontà del legislatore di non tenere conto della formazione e delle qualifiche professionali nel contesto dei programmi d'occupazione, per cui non è possibile invocare tale argomento per ridurre l'entità della penalità d'occupazione (cfr. STCA 38.2012.54 del 15 maggio 2013, consid. 2.4, nonché la giurisprudenza e letteratura giuridica ivi citate). In particolare, spetta ai consulenti degli URC decidere, di volta in volta, quali sono i provvedimenti più idonei per il singolo assicurato.

Sotto questo profilo, il programma d'occupazione era dunque adeguato, l'assicurato non avendo peraltro comprovato, mediante certificato medico, l'esistenza di problemi di salute preclusivi ad un suo inserimento nel programma, né che la sua età o la sua situazione personale ostasse all'esecuzione delle attività previste.

 

3.3. L'assicurato ha censurato il fatto che l'assegnazione indicava un grado d'occupazione del 100% a suo parere incompatibile con l'attività di guadagno intermedio a quel momento esercitata al 60%.

Al fine di chiarire la fattispecie, in data 5 marzo 2024 l'UG ha esperito ulteriori accertamenti

(…) risulta chiaro che la dicitura "Grado di occupazione" presente sui moduli di assegnazione è sempre riferita al grado di occupazione corrispondente alla disponibilità effettiva dichiarata dagli assicurati al momento dell'annuncio in disoccupazione, laddove la Cassa disoccupazione, per poter procedere, al conteggio mensile, deve poter dedurre sia la percentuale del guadagno intermedio, sia quella della partecipazione al POT, che insieme devono corrispondere alla disponibilità annunciata, in casu il 100%. Pertanto, non è corretta la deduzione dell'opponente, laddove afferma che "le assegnazioni ad un POT vengono attribuite limitatamente al grado di occupazione residuo" (cfr. osservazioni 12 marzo 2024). Peraltro, I'UG non ha fatto nessuna ammissione in tal senso, contrariamente a quanto sostenuto dal rappresentante del signor RI 1, essendosi limitato a porre una domanda all'URC, volta a chiarire la logica che governa l'indicazione del grado d'occupazione nell'ambito delle assegnazioni. Peraltro, il grado di occupazione indicato sull'assegnazione non influisce assolutamente sul principio della priorità del guadagno intermedio rispetto ad un programma occupazionale. In sostanza, essa ha un carattere tecnico e informativo verso la Cassa disoccupazione, alla quale viene notificata copia dell'assegnazione ai fini del calcolo delle indennità. Anche per questo motivo, il consulente non si occupa di determinare i giorni o il grado di frequenza al POT, quest'ultima incombenza spettando all'organizzatore, il quale deve dapprima verificare con l'assicurato la disponibilità effettiva. L'organizzatore informa in seguito la Cassa disoccupazione trasmettendo l’“Attestato presenze", affinché quest'ultima possa procedere al calcolo ed al versamento delle indennità per i giorni di presenza.

Ciò premesso, anche volendo dare atto del fatto che la dicitura in questione possa risultare fuorviante per un assicurato che non fosse stato informato, ciò non è stato il caso del signor RI 1. Infatti, in occasione del colloquio in presenza della consulente URC del 25 ottobre 2023, il principio della priorità del guadagno intermedio risulta essere stato tematizzato, come pure il fatto che egli avrebbe dovuto partecipare al POT solo quando non lavorava (cfr. in particolare le risposte alle domande 2 e 3 di cui al surriferito accertamento, come pure il documento "Azioni di reinserimento" nel quale è riassunto il contenuto del colloquio). Tant'è che in occasione del colloquio (telefonico) avvenuto lo stesso giorno con l'organizzatore, egli ha comunicato che sarebbe stato in grado di fornire le proprie disponibilità dopo martedì 14 novembre 2023 (cfr. scritto 15 febbraio 2024 dell'organizzatore, a firma della signora __________, alle domande sottoposte dall'UG il 12 febbraio 2024).

In base ad un ulteriore accertamento esperito dall'UG il 12 febbraio 2024 presso l'organizzatore, segnatamente dall'intercorsa corrispondenza telefonica e di posta elettronica fra l'organizzatore e l'assicurato, emerge chiaramente come quest'ultimo fosse tenuto a presentarsi al programma solo nei giorni in cui non lavorava. Al fine di determinare tali giorni, l'organizzatore ha infatti più volte interpellato il signor RI 1, il quale ha sostanzialmente sempre rinviato gli incontri a motivo di impegni lavorativi, rispettivamente vacanze e/o assenza all'estero. (…)

In sostanza, il signor RI 1 non si è presentato al POT, né ha informato sui giorni in cui sarebbe stato disponibile. Per contro, ha impugnato l'assegnazione 23 ottobre 2023 dell'URC, mandando copia della stessa all'organizzatore (nota bene: solo dopo essere stato contattato a più riprese da parte di quest'ultimo). L'opposizione in questione è peraltro stata dichiarata irricevibile mediante decisione 20 novembre 2023 dell'URC.

 

3.4. Alla luce degli scambi di posta elettronica con l'organizzatore, traspare in modo evidente il disinteresse del signor RI 1 per un qualsivoglia incontro presso la sede del POT, foss'anche solo per definire le proprie disponibilità.

Peraltro, dagli scritti dell'assicurato all'organizzatore, rispettivamente dal contenuto dell'opposizione 16 novembre 2023 all'URC, non si evince minimamente - contrariamente a quanto sostenuto in opposizione - che egli abbia sin da subito lamentato l'impossibilità di pianificare i giorni di attività lavorativa. In un primo momento, l'assicurato si è limitato a sostenere che l'assegnazione non era adeguata rispetto al suo profilo e che l'avrebbe intralciato nelle ricerche di lavoro, come pure nell'intento di incrementare l'attività di guadagno intermedio (cfr. scritto e-mail del 10 novembre 2023 dell'assicurato all'URC). Solo il 27 dicembre 2023, ovvero successivamente alla trasmissione dell'incarto all'UG per eventuale sanzione, l'assicurato ha preteso di non poter pianificare l'attività e che, pertanto, l'assegnazione non era adeguata.

Al riguardo, si rileva che sebbene nella sua e-mail del 2 novembre 2023 alla signora __________ l'opponente abbia affermato che la settimana dal 6 al 10 novembre 2023 sarebbe stato occupato con l'attività per __________, ciò non risulta dagli attestati di guadagno intermedio emessi da datore di lavoro. In base ai medesimi, risulta ad esempio che, nel mese di novembre 2023, egli non è stato impegnato con l'attività di guadagno intermedio nei seguenti giorni:

-        2 e 3 novembre 2023 (vacanze preannunciate all'URC)

-        10 novembre 2023 (venerdì)

-        23, 24 novembre 2023 (giovedì e venerdì)

-        1º dicembre 2023 (venerdì)

Visto quanto precede, quand'anche si desse per buono che l'assicurato non potesse pianificare l'impegno lavorativo di settimana in settimana, egli avrebbe potuto annunciare, al più tardi il 9 novembre 2023, la possibilità di presentarsi il 10 novembre 2023, come del resto pure il 23, 24 novembre e il 1° dicembre sennonché, aveva nel frattempo contestato la decisione dell'URC, per i motivi di cui si è già detto poc'anzi). II solo fatto di essere impegnato in un'attività di guadagno intermedio, necessitante una certa flessibilità, non giustifica le assenze in questione.

Nel caso concreto, va di nuovo sottolineato come in risposta al richiamo del 16 novembre 2023 dell'organizzatore, l'interessato si sia limitato a trasmettere a quest'ultimo copia dell'opposizione inviata all'URC il medesimo giorno, nella quale contestava l'assegnazione in quanto inadeguata in relazione ad una questione di immagine, di intralcio nelle ricerche di lavoro e di impedimento a reperire un'occupazione a tempo pieno. E questo, come da egli stesso dichiarato nello scritto in questione, anche qualora il POT fosse da intendersi come limitato al residuo 40%.

Alla luce dei summenzionati scambi di posta elettronica con l'organizzatore, e tenuto conto delle motivazioni che hanno indotto il signor RI 1 a ripetutamente procrastinare, l'incontro con il medesimo e ad impugnare l'assegnazione, non vi è quindi un fraintendimento riferito al grado di occupazione al POT, suscettibile di invalidare l'assegnazione. Si rileva, per inciso, che i programmi occupazionali sono strutturati in modo flessibile, permettendo di notificare le assenze e/o le presenze anche di giorno in giorno, proprio per garantire la massima flessibilità rispetto all'attività lavorativa, la quale può oscillare di settimana in settimana a dipendenza della tipologia del guadagno intermedio.

 

3.5. Per quanto riguarda l'asserita incompatibilità del programma occupazionale rispetto all'intento di incrementare l'attività di guadagno intermedio, si rileva quanto segue. Pur dando atto del fatto che l'attività di guadagno intermedio per __________ ha impegnato il signor RI 1 con un grado di occupazione oscillante tra il 60% ed il 75% tra novembre 2023 e gennaio 2024 (cfr. attestati di guadagno intermedio), il POT in questione avrebbe potuto essere svolto nel rimanente tempo, il programma implicando una disponibilità minima del 20%. Quand'anche avesse nutrito dubbi sulla possibilità di riuscire a garantire una presenza al programma in funzione degli impegni lavorativi, l'assicurato avrebbe dovuto tematizzarli in occasione di un primo incontro con l'organizzatore, di fatto mai avvenuto. Inoltre, l’intento di incrementare la percentuale lavorativa all'80%, avveratosi a partire dal 1° marzo 2024, non permette di concludere che il POT fosse inadeguato alla situazione personale dell'assicurato per questo unico motivo: da un lato, gli sforzi profusi non gli hanno purtroppo finora garantito un'occupazione a tempo pieno e, dall’altro lato, anche gli assicurati occupati al 100% in un programma occupazionale sono tenuti a proseguire le ricerche di lavoro, dedicandovi il tempo necessario, avendo un obbligo di riduzione del danno. Di principio, non vi sono eccezioni per coloro che conseguono un guadagno intermedio nel senso di un'esclusione da programmi occupazionali.

 

3.6. Nel caso concreto, dopo aver ricevuto copia dello scritto del 16 novembre 2023 dell'opponente all'URC, l'organizzatore ha informato l'interessato dell'interruzione del POT in quanto, a suo dire, non sussistevano i presupposti per una collaborazione (cfr. scritto 21 novembre 2023). A mente dell'opponente, l'organizzatore avrebbe dovuto far precedere l'interruzione del POT da una lettera di conferma della misura, dandogli in tal modo "la facoltà di conformarsi".

Tale censura non può essere condivisa, per i seguenti motivi.

Il rapporto di lavoro che vincola la persona assicurata al responsabile del programma d'occupazione temporanea è disciplinato dal CO, con la conseguenza che le disposizioni legali relative al contratto di lavoro (art. 319 segg. CO) vengono applicate per analogia, anche se il programma d'impiego costituisce un rapporto giuridico sui generis (cfr. STCA 38.2008.65 del 2 febbraio 2009, consid. 2.3. e riferimento ivi citato). Analogamente a quanto vale per le sanzioni in caso di licenziamento per propria colpa (fondate sull'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in relazione con l'art. 44 lett. a OADI), una decisione di sospensione dal diritto alle indennità inflitta a un assicurato che con il proprio comportamento fornisce al proprio datore di lavoro delle ragioni per porre fine ad un programma di occupazione temporanea non presuppone dunque che l'assicurato abbia fornito al proprio datore di lavoro un motivo grave, atto a giustificare lo scioglimento del rapporto di lavoro con effetto immediato (cfr. art. 337 e 346 cpv. 2 CO). Basta una colpa non necessariamente di natura professionale (violazione dell'obbligo contrattuale) ma anche soltanto attinente al comportamento generale o al carattere dell'assicurato, purché abbia costituito per il datore di lavoro il motivo della disdetta del rapporto di lavoro (cfr. sentenza precitata, consid. 2.3. e riferimenti ivi citati). In merito alla precitata modalità di interruzione della misura, va rilevato che non è dato ravvisare, nel caso concreto, necessità di un ulteriore (formale) richiamo da parte dell'organizzatore del POT: infatti alla luce del comportamento dell'assicurato, tale incombenza sarebbe risultata inutile (si veda, con riferimento alla questione dell'ammonimento in relazione ad un licenziamento con effetto immediato ex art 337 CO, quanto rileva la letteratura, in particolare STREIFF, VON KAENEL, RUDOLPH, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7. Auflage, Basel Genf 2012, ad art. 337, N13, pag. 1123: "Die Verwarnung darf allerdings unterbleiben, wenn aus dem Verhalten des Arbeitnehmers klar wird, dass sie unnütz wäre").

In particolare, un ammonimento sulle conseguenze di una mancata partecipazione, segnatamente il possibile licenziamento, avrebbe avuto un senso laddove non fosse paese che l'assicurato volesse evitare la partecipazione al programma occupazionale. Tale non era il caso in concreto (…).

 

3.7. In conclusione, ritenuto come il comportamento assunto dall'opponente abbia compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo del provvedimento in oggetto, la decisione di revoca del medesimo risulta giustificata ed i presupposti relativi ad una sanzione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI risultano adempiuti. Le motivazioni sollevate con l'opposizione in esame non permettono di giungere ad una conclusione diversa, rispetto a quanto stabilito con la decisione qui contestata. Per quanto riguarda la sospensione di 21 giorni, si rileva che essa corrisponde al minimo previsto nel caso di un primo rifiuto e/o licenziamento. Non si ravvisano, nel caso in esame, elementi a sostegno di una riduzione della sanzione, la quale è da ritenersi conforme al principio di proporzionalità.” (cfr. doc. 32)

 

                          1.6.  Nuovamente rappresentato dall’avv. RA 1, l’assicurato ha impugnato tempestivamente la decisione su opposizione resa nei suoi confronti al TCA, chiedendone, in via principale, l’annullamento, poiché “l’assegnazione dell’assicurato al POT presso __________ con un grado di occupazione del 100% non è considerato adeguato”. A sostegno della pretesa ricorsuale dell’insorgente, facendo valere che la Sezione del lavoro “ha apprezzato in modo errato i fatti e le prove, ed è incorsa altresì in una manifesta violazione del diritto”, la legale ha addotto:

 

-        che l’assegnazione al un POT nella misura del 100%, come rilevato già in sede di opposizione (cfr. supra consid. 1.6.), era “pacificamente e indubbiamente incompatibile con il guadagno intermedio generato dallo svolgimento dell’attività lavorativa che occupava a quel momento il signor RI 1 nella misura del 60%”, ciò che l’interessato ha eccepito con lettera del 16 novembre 2023, “antecedente quindi alla “procedura di licenziamento” avviata dall’Associazione __________ il 21.11.2023”;

-        che “la spiegazione fornita dalla Sezione del lavoro nella decisione impugnata adducendo che “il grado di occupazione” al 100% riportato nella decisione di assegnazione al POT si riferiva invero al grado di disponibilità lavorativa al momento dell’annuncio in disoccupazione, non regge minimamente alla censura sollevata, poiché in aperto contrasto con il tenore letterale della decisione stessa e con il senso che un assicurato in buona fede poteva trarne”, di modo che “era pieno diritto del signor RI 1 ottenere una decisione che indicasse innanzitutto il corretto grado di partecipazione al POT. In questo senso le asserite spiegazioni impartite durante la telefonata del 25.10.2023 con il lodevole URC, nella persona della signora __________, non potevano certamente supplire il diritto dell’assicurato di ottenere una revisione della decisione, che a non averne dubbio riportava palesemente ed erroneamente il grado di occupazione del POT”;

-        che il POT assegnato all’assicurato era ancora incompatibile “con la flessibilità richiesta” dall’attività svolta dal medesimo nella misura del 60% che non permetteva “una pianificazione preventiva dei giorni di lavoro settimanali, circostanza questa resa nota dal sig. RI 1 in occasione del colloquio telefonico del 25.10.2023 e ribadita con lettera del 27.12.2023 al lodevole Ufficio giuridico della Sezione del lavoro. del resto queste difficoltà si sono manifestate sin dall’inizio, come comunicato dall’assicurato con email del 2 e 10 novembre all’Associazione __________”;

-        che “la decisione è altresì errata poiché il signor RI 1 non ha mai espresso il suo rifiuto a partecipare a un POT, essendo per contro egli limitatosi, in virtù del suo diritto di essere sentito, a comunicare il proprio punto di vista sia al lodevole URC che all’Associazione __________, attendendosi dei chiarimenti e una nuova presa di posizione”;

-        che “il licenziamento deve essere ritenuto prematuro”, non avendo l’assicurato la “possibilità di valutare se persistere nelle sue rimostranze oppure se conformarsi al provvedimento”;

-        che si sarebbe dovuto optare per l’assegnazione di un POT destinato “a persone qualificate con una formazione professionale universitaria” e che in concreto al ricorrente non è stata presentata alcuna alternativa “più consona e idonea al suo profilo!”.

 

                                  In via subordinata, la legale del ricorrente ha ribadito la richiesta di riduzione del periodo di sospensione a cinque giorni in luogo dei ventuno, e meglio come già indicato in sede di opposizione (cfr. supra consid. 1.6. e doc. I).

 

                          1.7.  Nella sua risposta del 29 maggio 2024 l’amministrazione ha proposto di respingere l’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                          1.8.  Il 31 maggio 2024 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Esse sono rimaste silenti.

 

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  Oggetto della lite è la questione di sapere se l'assicurato debba o meno essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per non avere frequentato il POT presso __________.

 

                          2.2.  In virtù dell’art. 17 cpv. 3 LADI, l’assicurato è tenuto ad accettare l’occupazione adeguata propostagli. È obbligato, su istruzione dell’ufficio del lavoro competente, a:

 

                                  a.  partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro atti a migliorare la sua idoneità al collocamento;

                                  b.  partecipare a colloqui di consulenza e sedute informative nonché a consultazioni conformemente al capoverso 5; e

                                  c.  fornire i documenti necessari per valutare l'idoneità al collocamento o l'adeguatezza di un'occupazione.

 

                                  L'art. 64a LADI precisa che:

 

" 1 Per provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di:

a. programmi di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata;

b. pratiche professionale in imprese o nell'amministrazione; in caso di disoccupazione elevata il Consiglio federale può prevedere che le persone soggette a un periodo di attesa secondo l’articolo 18 capoverso 2 partecipino a pratiche professionali;

c. semestri di motivazione per gli assicurati che al termine della scuola dell'obbligo scolastico sono alla ricerca di un posto di formazione, se non dispongono di una formazione professionale completa e hanno concluso la scuola senza aver conseguito un diploma di maturità.

2 L'articolo 16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.

3 L'articolo 16 capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b.

4 Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera c.

5 Il Consiglio federale fissa il contributo mensile per le persone che partecipano a un semestre di motivazione durante il periodo di attesa.

                                  Per quel che riguarda i programmi d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo l’art. 64a ha mantenuto l'esclusivo richiamo all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, come già faceva l'art. 72a cpv. 2 LADI in vigore fino al 30 giugno 2003 (cfr. STF 8C_27/2023 del 5 giugno 2023 consid. 4.2.; STF 8C_471/2020 del 6 ottobre 2020 consid. 4.2.; STF 8C_384/2018 del 23 agosto 2018; STFA C 274/04 del 29 marzo 2005; STFA C 269/04 del 12 aprile 2005; STFA C 279/03 del 30 settembre 2005).

 

                                  L'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che non è conforme all'età, alla situazione personale (ad esempio: le proprie convinzioni religiose, su questo aspetto cfr. comunque SVR 1997 ALV Nr. 90; sentenza del TFA C 274/04 del 29 marzo 2005) o allo stato di salute dell'assicurato.

 

                                  Boris Rubin (in: « Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage », Ed. Schulthess Médias Juridique SA, Ginevra/ Zurigo/Basilea, 2014, p 478) ricorda al riguardo che:

 

" (...) D'après l'art. 64a al. 2 LACI, le caractère convenable d'un PET ne dépend que des conditions fixées à l'art. 16 al. 2 let. c LACI, à savoir la compatibilité de l'activité assignée avec l'âge, la situation personnelle et la santé. L'obligation, pour l'autorité qui assigne la mesure, de prendre en compte les aptitudes et les inclinations des assurés (art. 83 OACI), tombe s'agissant des PET (DTA 1987 p. 34 ; arrêt du 31 août 2012 [8C_577/2011]). Le critère du temps maximal de déplacement de l'art. 16 al. 2 let. f LACI doit à notre sens également être pris en considération. L'adéquation entre la mesure de marché du travail et les critères fixés à l'art. 16 al. 2 let. c LACI s'examine en principe non en relation avec l'organisme qui gère la mesure, mais en rapport avec les activités effectivement exercées par l'assuré au sein de l'organisme en question (DTA 2006 p. 155 consid. 2.4 p. 157). (…)”

 

                          2.3.  L’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI prevede che l’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo (cfr. STF 8C_471/2020 del 6 ottobre 2020 consid. 2.2.).

 

                                  Secondo la giurisprudenza colui che, senza valido motivo, rifiuta un adeguato programma occupazionale temporaneo, ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 LADI, o interrompe una tale attività deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per inosservanza delle istruzioni dell'ufficio del lavoro ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. STFA C 126/02 del 24 giugno 2003; DTF 125 V 361).

 

                                  La giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. 8C_750/2019 del 10 febbraio 2020, pubblicata in DLA 2020 Nr. 3 pag. 89 seg.; STFA C 301/05 del 9 febbraio 2006; STFA C 272/05 del 13 dicembre 2005; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 pag. 167; DLA 1982 pag. 43).

                                  Allo stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).

                                  Su queste questioni, vedi in particolare: G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Ed. Schulthess, Zurigo 1998, ad art. 30, pag. 83; Daniele Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3, Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 71 segg.

 

                          2.4.  Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione, a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni al massimo.

                                  La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

                                  La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150; STFA C 278/01 del 17 marzo 2003 consid. 1.3; STFA C 119/01 del 28 settembre 2001 consid. 3; STFA C 424/00 del 21 maggio 2001 consid. 2).

                                  In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

                                  L'art. 45 cpv. 4 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato, senza valido motivo, ha abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova oppure ha rifiutato un’occupazione adeguata.

 

                          2.5.  In una sentenza pubblicata in DLA 1999 N. 9 pag. 42 il Tribunale federale ha avuto occasione di chiarire quando un assicurato può non iniziare o interrompere un corso senza incorrere in nessuna sanzione.

 

                                  Si trattava di un'assicurata alla quale era stato ordinato di frequentare un corso di 4 giorni, a tempo pieno, intitolato "Successo sul mercato del lavoro". L'assicurata ha rifiutato di prendervi parte sottolineando, che dovendosi occupare anche dei propri figli, le era impossibile seguire il corso a tempo pieno.

                                  L'Alta Corte ha innanzitutto stabilito che sussiste un motivo che giustifica il mancato inizio o l’interruzione di un corso – e quindi permette di non sospendere un assicurato ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI – nel caso in cui la frequentazione del corso non è considerata adeguata per l'assicurato in questione (cfr. pure DLA 2001 N. 7, consid. 3b, pag. 85):

                                  Il TFA ha aggiunto che un corso è ritenuto inadeguato quando le circostanze personali o lo stato di salute (i motivi di salute devono essere debitamente comprovati mediante certificati medici, cfr. STFA C 151/03 del 3 ottobre 2003; STFA C 80/03 del 17 giugno 2003; STFA I 550/00 del 18 aprile 2002; STFA I 11/01 del 28 giugno 2001; STFA C 12/96 del 10 settembre 1996; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a, pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb e riferimenti, pag. 238. Tali certificati devono essere realmente credibili, cfr. STFA C 320/98 del 14 aprile 1999) dell'assicurato non gli permettono ragionevolmente di seguirlo (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI; DLA 1999 N. 9 pag. 42 consid. 2b).

                                  Questa interpretazione è, peraltro, conforme alle disposizioni di diritto internazionale della sicurezza sociale (DLA 1999 N. 9, consid. 2b, pag. 46)

                                  Nel caso che era chiamata a giudicare la nostra Massima Istanza ha stabilito che, trattandosi di un'assicurata che cercava un impiego limitato al 25%, il corso era inadeguato visto che, da un lato, ella doveva occuparsi di tre figli di cui due in età scolastica mentre il terzo doveva essere allattato varie volte al giorno, dall’altro, doveva frequentare pure un altro corso d'informatica approvato dall'assicurazione contro la disoccupazione, che aveva luogo altrove rispetto al domicilio e che implica lo svolgimento di esercizi a casa. Il corso era, pertanto, inappropriato, contrariamente a quanto previsto all'art. 17 cpv. 3 lett. a LADI (cfr. DLA 1999 N. 9 pag. 47 consid. 3).

 

                                  L'Alta Corte, in una sentenza C 262/01 del 25 febbraio 2003, si è pronunciata su un ricorso inoltrato dall'amministrazione contro una decisione del TCA in cui la sanzione inflitta a un'assicurata che si era rifiutata di partecipare a un programma occupazionale di sei mesi era stata ridotta da 21 giorni a 12 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto l'amministrazione non aveva tenuto conto degli importanti oneri familiari e della necessità per l'assicurata di riorganizzarsi la vita per il periodo limitato di sei mesi.

                                  La nostra Massima Istanza, benché il principio stesso della sospensione non fosse più controverso, ha rilevato che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata della durata di sei mesi al 50% era stata giustamente considerata adeguata e conforme all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata, poiché essa, pur lavorando al mattino al 50% quale impiegata di banca e dovendosi occupare della figlia di due anni, oltre che del marito preparandogli il pranzo, era comunque alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno.

                                  Il TF ha accolto il ricorso dell'UCL, ritenendo che nella fattispecie, a prescindere dall'eventuale legittimità e portata delle direttive del SECO, il cui utilizzo non dispenserebbe comunque dall'esaminare l'esistenza di eventuali motivi plausibili atti a escludere ogni forma di colpa e dal tenere conto delle singole particolarità del caso, la sospensione inflitta dall'UCL di 21 giorni non appariva eccessiva. Nemmeno erano ravvisabili circostanze particolari che avrebbero giustificato una riduzione, tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata.

 

                                  In una sentenza 8C_202/2008, 8C_206/2008 del 4 febbraio 2009 il Tribunale federale ha accolto un ricorso alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e della Sezione del Lavoro che avevano contestato la riduzione della durata della sospensione da 21 a 8 giorni decisa dal TCA nel caso di un'assicurata che aveva rifiutato un programma d'occupazione argomentando:

 

" (…) Per la giurisprudenza, la valutazione della colpa come leggera, di una certa gravità e grave è una questione di diritto, per la quale il Tribunale federale fruisce di libero potere di esame. In concreto i giudici di primo grado hanno giustamente considerato che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 LADI fosse adeguata e conforme all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata (art. 16 cpv. 2 lett. c in relazione con l'art. 64a cpv. 2 LADI), rendendo di riflesso ingiustificato il rifiuto di quest'ultima. Nel fissare la sospensione in 21 giorni, l'amministrazione ha reputato che la colpa dell'assicurata era di natura mediamente grave (art. 45 cpv. 2 OADI). In considerazione della prassi applicata in casi analoghi, tale valutazione merita di essere condivisa. Infatti, il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 2007 Tribunale federale) ha già avuto modo di confermare sospensioni per 18 e 20 giorni decretate nei confronti di assicurati che avevano interrotto, senza validi motivi, un (adeguato) programma occupazionale di sei, rispettivamente quattro mesi (DLA 2005 no. 6 pag. 67 consid. 5.3, C 222/03, 2004 no. 30 pag. 284 consid. 3, C 85/03; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2a ed., cifra marginale 860; cfr. anche la casistica riassunta nella sentenza C 262/01 del 25 febbraio 2003 consid. 3.1). Né sono ravvisabili circostanze particolari che giustificherebbero una riduzione nella misura stabilita dalla Corte cantonale, tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata, la quale non soltanto ha interrotto l'occupazione temporanea assegnatale, ma ha rifiutato di iniziare il programma occupazionale presso la ditta S.________. In particolare, non può essere considerato un motivo di riduzione della colpa il fatto che l'assicurata avrebbe beneficiato di una rendita di vecchiaia (anticipata) prima di aver portato a termine la misura occupazionale. A partire dal momento in cui l'istanza precedente ha concluso, a ragione, che l'occupazione temporanea in oggetto fosse ammissibile anche dal profilo dell'età e della situazione personale dell'interessata, non vi era (più) spazio alcuno per tenere conto di questo motivo meramente oggettivo. Una riduzione della sospensione inflitta dall'amministrazione in ragione del motivo invocato dai primi giudici era tanto meno giustificata, in concreto, se si considera che al momento in cui doveva iniziare il programma occupazionale (1° giugno 2007), l'intimata non aveva ancora formulato la sua richiesta di rendita anticipata (la domanda è stata inoltrata nel mese di settembre 2007). Anche se l'assicurata aveva già nel maggio 2007 l'intenzione di richiedere la pensione di vecchiaia anticipata, essa poteva naturalmente cambiare opinione e decidere, finalmente, di continuare a beneficiare delle indennità di disoccupazione. (…)"

 

                                 In una sentenza 8C_128/2016 del 13 aprile 2016 la nostra Massima Istanza ha confermato una sospensione di 21 giorni inflitta a un assicurato che senza valido motivo non ha iniziato un programma occupazionale della durata di tre mesi.

                                 

                                  Con giudizio 8C_909/2015 del 22 aprile 2016 il TF ha poi respinto il ricorso di un assicurato che è stato sospeso per 23 giorni e per 36 giorni, non avendo dato seguito alle istruzioni dell’ufficio regionale di collocamento del 3 novembre 2014 di concorrere per un programma lavorativo Oko-Job, rispettivamente del 26 novembre 2014 di fare domanda per un programma lavorativo ProWiv. L’Alta Corte ha evidenziato che non vi era alcun motivo che rendesse la partecipazione a tali programmi inesigibile e che l’obiezione dell’assicurato secondo cui voleva estendere la sua attività dipendente quale insegnante di musica così da abbreviare la disoccupazione risultava in ogni caso ininfluente.

 

                                  In una sentenza 8C_27/2023 del 5 giugno 2023, già citata sopra, con la quale è stato respinto il ricorso di un assicurato che si occupava anche della cura di un figlio e che era stato sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per 23 giorni per non essersi tempestivamente annunciato presso l’organizzatore del POT assegnatogli, il Tribunale federale ha ricordato che i doveri di accudimento nei confronti di figli minorenni in linea di principio non rendono inadeguati i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. L’inadeguatezza, infatti, è al massimo immaginabile qualora l’accudimento da parte di terze persone sia oggettivamente fuori discussione, ciò che non era il caso in quella fattispecie, né il ricorrente vi aveva fatto riferimento.

                               

                                  In una sentenza STF 8C_687/2022 del 17 aprile 2023 pubblicata in DLA 2023 N. 6 pag. 193 segg., nel caso di un’assicurata, madre di due figlie nate nel 2000 e nel 2003, che aveva rifiutato un’occupazione facendo valere che al momento dell’assegnazione ella non disponeva di un veicolo privato per recarsi ad un’ora e 23 minuti dal proprio domicilio, dal momento che la sua automobile non funzionava più e che non avendo i mezzi finanziari per procedere alla sua riparazione ne aveva già riconsegnato le targhe, l’Alta Corte, chiamata a pronunciarsi innanzitutto sull’adeguatezza di quell’occupazione dal profilo del tempo richiesto per la trasferta e della necessità di usare il proprio mezzo privato, ha rinviato gli atti alla precedente istanza al fine di determinare se quella ricorrente aveva, o meno, la capacità finanziaria di recuperare il proprio veicolo senza intaccare il proprio minimo vitale, tenuto conto dei doveri di mantenimento che le incombevano.  

 

                                  Infine, in una sentenza 8C_99/2024 del 6 maggio 2024, nel caso di un assicurato che aveva abbandonato un corso assegnatogli, ha confermato la sospensione dal diritto alle indennità LADI di 25 giorni inflitta all’interessato, rilevando:

 

" 5.2. Le recourant conteste la quotité de la sanction prononcée à son encontre. Il estime que contrairement à l'avis des premiers juges, il n'aurait pas cherché à prolonger la durée de son chômage, mais au contraire effectué des recherches d'emploi sérieuses, réalisé des gains intermédiaires et trouvé une place de stage. Par ailleurs, il revient sur plusieurs faits mentionnés dans le procès-verbal du 31 mars 2023, dont il conteste qu'ils se soient produits tels que rapportés ou dont il conteste l'interprétation. Enfin, il conteste que la durée de la mesure relative au marché du travail, prise en considération pour fixer la quotité de la sanction, lui ait été communiquée.  

Ces griefs sont manifestement infondés. En effet, une MMT est de nature à réduire la durée du chômage en améliorant l'aptitude au placement de la personne assurée. En la mettant en échec, cette dernière risque donc de prolonger la durée du chômage, quand bien même elle fait des recherches d'emploi sérieuses. En l'espèce, les premiers juges ont expressément pris en considération ces recherches. Par ailleurs, les premiers juges n'ont pas pris position sur chacune des difficultés qui ont opposé le recourant et sa conseillère C.________, selon le procès-verbal du 31 mars 2023, mais ont considéré qu'il en ressortait, globalement, qu'il avait empêché la poursuite de la MMT par son comportement inadéquat. Il est vrai que la formulation des premiers juges, d'après laquelle il n'était pas reproché au recourant "d'avoir refusé de se conformer aux procédures de C.________, mais de s'être montré rétif auxdites procédures", manque singulièrement de clarté et de précision. Il reste que les premiers juges ont également constaté que dans sa réplique du 13 décembre 2023 en procédure cantonale, le recourant avait clairement exposé qu'il avait accepté l'abandon du programme en raison d'une "incompatibilité" avec sa conseillère auprès de C.________ et du fait qu'il estimait avoir été traité de manière inacceptable pendant les rendez-vous. Il ressort également du jugement entrepris que les premiers juges n'ont pas tenu pour démontré que sa conseillère auprès de C.________ l'aurait infantilisé ou traité de manière inacceptable. Le recourant ne démontre pas que les constatations des premiers juges sur ce point seraient manifestement erronées. L'interprétation qu'il fait de certains entretiens avec sa conseillère repose sur des intentions qu'il lui prête et non sur des faits ou des preuves objectifs. Les premiers juges n'avaient donc pas de motif de prendre en considération des circonstances particulières qui auraient justifié une diminution de la sanction prononcée pour l'abandon de la MMT. Enfin, il ressort clairement de la décision du 23 janvier 2023 assignant le recourant à suivre la MMT que cette mesure durerait du 17 janvier au 17 juillet 2023.”. 

 

                          2.6.  Il TCA, in una sentenza 38.2015 34 del 7 settembre 2015, ha confermato la sospensione di 21 giorni inflitta ad un’assicurata che si era rifiutata di svolgere un programma d’occupazione assegnatole quando era da nove mesi in disoccupazione, ritenendo che quest’ultimo fosse adeguato. Al riguardo questo Tribunale ha rilevato:

 

" (…) se, da una parte, le attività previste nel programma d’occupazione in questione non avrebbero permesso di mettere a frutto tutte le conoscenze professionali di cui dispone la ricorrente, d’altra parte, come risulta dalla presentazione (attività esercitate, formazioni integrate, obiettivi) il programma di occupazione in questione avrebbe permesso all’assicurata di apprendere altre mansioni e di approfondire le conoscenze sul nostro territorio cantonale.

In ogni caso, come visto, la legge e la giurisprudenza federale, non impongono di tenere conto del livello di formazione degli assicurati nel contesto dei programmi d’occupazione (cfr. consid. 2.4).”

 

                                  Inoltre il TCA ha stabilito sulla base della giurisprudenza federale che il rifiuto di partecipare al programma d’occupazione per il motivo che la partecipazione allo stesso le avrebbe compromesso la riconversione quale istruttrice di Pilates avrebbe semmai potuto comportare per l’assicurata il rifiuto totale o parziale dell’indennità di disoccupazione per carenza di uno dei presupposti fondamentali del diritto, e meglio dell’idoneità al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI), invece di una semplice sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione.

 

                                  Con giudizio 38.2020.42 del 25 gennaio 2021 questa Corte ha respinto il ricorso di un assicurato che era stato sospeso per 23 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per non avere partecipato dal 2 marzo al 1° giugno 2020 a un POT adeguato, ma che non corrispondeva ai suoi interessi.

                                  Il TCA ha, inoltre, evidenziato che le sue assenze dal 2 al 16 marzo 2020 non erano conseguenti al confinamento a causa del coronavirus, in quanto, da una parte, il divieto delle attività presenziali in scuole, scuole universitarie e altri centri di formazione, come pure la chiusura e la limitazione al minimo indispensabile delle altre attività sono stati decretati dalle autorità cantonali e federali dal 13 marzo 2020 con validità a partire al più presto dal 15 marzo 2020.

                                  Dall’altra, gli organizzatori dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro erano autorizzati, anche durante la fase di confinamento, a erogare prestazioni in remoto.

 

                                  Al riguardo cfr. STCA 38.2018.10 del 18 giugno 2018.

 

Con la STCA 38.2024.7 del 2 aprile 2024, nel caso di un’assicurata - madre di una bambina piccola, iscrittasi in disoccupazione alla ricerca di un impiego a tempo pieno quale impiegata di commercio, d’ufficio e fiorista – che era stata sanzionata con una sospensione dal diritto alle indennità LADI di 16 giorni poiché, dopo un periodo di assenza giustificata per malattia, non si era presentata al POT ed aveva contestato l’assegnazione, affermando, tra l’altro, che tale decisione non teneva conto delle sue circostanze personali e professionali, che il programma non sarebbe stato in linea con le sue qualifiche ed esperienze professionali, le avrebbe potenzialmente danneggiato la reputazione professionale, come pure le future opportunità d'impiego nel suo campo di esperienza, censurando, poi, il breve preavviso dell’assegnazione, che non le concedeva il tempo di organizzarsi con la bambina di 18 mesi, questa Corte ha, innanzitutto, rilevato che nel caso di programmi d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo ex art. 64a LADI, il legislatore non ha voluto che si tenga conto di tutti i criteri per considerare inadeguata un’occupazione fissati all'art. 16 cpv. 2 LADI, ma soltanto di quello dell'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI. Ciò significa che un programma occupazionale assegnato a un assicurato è inadeguato se non è conforme alla sua età, alla sua situazione personale o al suo stato di salute.

Infine, in relazione all’obiezione circa il fatto che l’assegnazione sia avvenuta unilateralmente da parte dell’URC senza prima consultare la ricorrente, questo Tribunale ha rammentato “che secondo la giurisprudenza spetta ai consulenti degli URC decidere di volta in volta quali siano i provvedimenti più idonei per il singolo assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2021.84 del 17 gennaio 2022 consid. 2.7.; STCA 38.2020.42 del 25 gennaio 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2018.10 del 18 giugno 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2009.72 del 22 febbraio 2010; STCA 38.2009.90 del 21 gennaio 2010; STCA 38.2007.107 del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993).

 

Con STF 8C_204/2024 del 24 maggio 2024, l’Alta Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato contro la STCA 38.2024.7 del 2 aprile 2024, riprendendo come segue la decisione resa da questa Corte:

 

" (…) 2.1. Dopo avere ricordato che un programma occupazionale assegnato ad un assicurato è inadeguato soltanto se non conforme alla sua età, alla sua situazione personale o al suo stato di salute (art. 16 cpv. 2 lett. c LADI [RS 837.0]), la Corte cantonale ha respinto la censura della ricorrente secondo cui il POT attribuitole non sarebbe stato in linea con le sue qualifiche ed esperienze professionali e le avrebbe potenzialmente danneggiato la reputazione professionale, come pure le future opportunità d'impiego nel suo campo di esperienza. In seguito, i primi giudici hanno accertato che i certificati medici agli atti non riportavano alcunché in relazione all'impossibilità, o perlomeno all'inopportunità, di svolgere il POT in questione. La ricorrente doveva inoltre essere nelle condizioni di organizzarsi per poterlo frequentare a tempo pieno. Infatti, in occasione del colloquio telefonico con l'Ufficio regionale di collocamento (URC) del 5 settembre 2023, la ricorrente era già stata informata che avrebbe ricevuto la convocazione per un programma occupazionale. Per di più, al momento dell'annuncio per il collocamento ad agosto 2022 - nonostante fosse madre di una bambina di poco più di 6 mesi - la ricorrente aveva dichiarato una disponibilità del 100 % senza modificarla nel prosieguo della disoccupazione, oltre a non avere mai fatto valere che l'accudimento da parte di terze persone fosse fuori discussione. Infine, respingendo l'obiezione secondo cui l'assegnazione al POT fosse avvenuta unilateralmente senza consultarla, il Tribunale cantonale ha ricordato che per giurisprudenza spetta ai consulenti dell'URC decidere di volta in volta quali siano i provvedimenti più idonei per il singolo assicurato.”

 

                          2.7.  In una sentenza 8C_577/2011 del 31 agosto 2012 il Tribunale federale ha confermato la sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione per 21 giorni, contrariamente al parere del Tribunale cantonale che l’aveva ridotta a 7 giorni, inflitta dall’amministrazione ad un assicurato, con formazione universitaria in informatica di gestione e con esperienze professionali come informatico, giornalista e traduttore, e che aveva rifiutato un programma d’occupazione presso un'associazione specializzata nel riciclaggio, con la funzione di operaio addetto alla pulizia dei locali.

 

                                  Secondo l'Alta Corte la volontà del legislatore di non tenere conto della formazione e delle qualifiche professionali nel contesto dei programmi d’occupazione è chiara per cui non è possibile invocare questo argomento per ridurre l’entità della penalità.

 

                                  In un'altra sentenza 8C_265/2012 del 16 aprile 2013 il Tribunale federale ha confermato la sanzione di 25 giorni inflitta ad un assicurato - che aveva terminato la propria formazione giuridica all’estero oltre vent’anni prima e che non aveva mai lavorato nell’ambito giuridico - che aveva rifiutato un programma d'occupazione quale giurista ed ha sottolineato che:

 

" (…)

4.1 En ce qui concerne les programmes d'emploi temporaire organisés par des institutions à but non lucratif au sens de l'art. 64a al. 1 let. a LACI, l'art. 64a al. 2 LACI renvoie à l'art. 16 al. 2 let. c LACI, selon lequel n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré. Ainsi, le législateur a renoncé explicitement aux autres limitations prévues à l'art. 16 al. 2 let. a et b et let. d à i LACI. En particulier, il n'est pas nécessaire que les programmes d'emploi temporaire en question tiennent raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (art. 16 al. 2 let. b LACI; cf. arrêt 8C_577/2011 du 31 août 2012 consid. 3.2.3).

En l'espèce, le programme d'emploi temporaire satisfaisait pleinement aux conditions de l'art. 16 al. 2 let. c LACI, ce que le recourant ne conteste pas, et l'on peut ainsi laisser indécis le point de savoir si le programme d'emploi temporaire correspondait à sa formation et son expérience professionnelles. (…)"

 

                                  Al riguardo il TCA si limita ad aggiungere che l’ordinamento in materia, regolato da una legge federale (e precisamente l’art. 64a cpv. 2 LADI), non può essere validamente contestato in quanto tale poiché vincola le autorità giudiziarie (cfr. art. 190 Cost.; STF 9C-294/2011 del 24 febbraio 2012; STF 8C_63/2013 del 2 aprile 2013; STF 8C_1039/2012 del 18 aprile 2013).

 

                                  Sta semmai al legislatore, se lo riterrà opportuno, modificare la norma in questione (cfr. DTF 137 V 82 consid. 5.3), inserendo ulteriori criteri per determinare l’adeguatezza di un programma d’occupazione (a proposito delle critiche formulate alla concezione attuale cfr. B. Rubin, op.cit., pag. 628-629).

                                  Questa Corte ricorda, inoltre, che inizialmente, e cioè nella LADI del 25 giugno 1982, dovevano essere rispettate tutte le condizioni dell'art. 16 cpv. 1 (oggi: 16 cpv. 2) LADI (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures preventives et de réadaptations de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 518-524).

 

                                  In una sentenza pubblicata in DLA 1987 pag. 36 seg. l'Alta Corte si era così espressa a proposito del rispetto dell'art. 16 cpv. 1 (oggi: 16 cpv. 2) lett. b LADI:

 

" Il est jurisprudence constante qu'en période de chômage, le fait qu'un emploi offert ne correspond ni aux qualifications ni aux vœux professionnels d'un assuré n'autorise pas ce dernier à le refuser, à titre d'occupation temporaire ou transitoire, sous prétexte qu'il ne s'agit pas d'un travail convenable (Stauffer, op. cit. et le arrêts cités). Il en va de même de la circonstance que l'activité temporaire doit être exercée dans une profession ou un secteur économique différents de ceux où l'assuré avait travaillé avant l'apparition de son chômage (DTA 1977 N° 10 p. 37). N'est dès lors pas déterminante l'allégation du recourant selon laquelle il a une formation de programmeur et est apte davantage à l'exercice d'un travail intellectuel que manuel. A cet égard, on relèvera du reste que le travail qu'il a exercé en dernier lieu n'avait pas un caractère intellectuel marqué, ainsi que cela ressort de la description qui en es faite par son ancien employeur, pas plus d'ailleurs que son emploi précédent de chauffeur-magasinier.

Certes, les principes précités ne doivent-ils pas conduire à faire preuve d'une rigueur excessive dans certains cas d'espèce. Dans ce domaine également, il convient en effet de respecter le principe de proportionnalité qui requiert de la part de l'Etat, entre les moyens et les buts, un rapport pertinent, adéquat, convenable (ATF 111 V 320 consid. 4 et les références). Cependant, dans le cas particulier, on constate que le recourant semble éprouver beaucoup de difficultés è retrouver un emploi, en partie à cause de difficultés linguistiques que l'assurance-chômage a toutefois contribué à atténuer en finançant les cours de langues suivis par l'assuré.

Dans ces conditions, il est compréhensible que l'office communal du travail lui ait assigné un emploi temporaire dans le cadre d'un programme d'occupation de chômeurs, ce qui constitue précisément l'une des mesures prévues par la loi pour combattre le chômage (art. 72 LACI). On relèvera du reste qu'il est dans l'intérêt d'un assuré dont le chômage se prolonge d'occuper un tel emploi temporaire, car cela prolonge d'autant les limites de délai-cadre de la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI) et donc aussi la durée de l'indemnisation (art. 27 LACI)."

 

                                  La seconda revisione della LADI del 23 giugno 1995, che ha voluto conferire una primaria importanza agli aspetti preventivi e reintegrativi, aveva introdotto un art. 72a cpv. 1 LADI nel quale veniva riconosciuto il diritto dell'assicurato ad ottenere un'occupazione temporanea nell'ambito di un programma d'occupazione, applicando tuttavia il principio della sussidiarietà ("l'assicurato che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 60 capoverso 1 lettera b ha diritto, entro il termine quadro per la riscossione delle prestazioni, ad un'occupazione temporanea se non è possibile assegnargli un'occupazione adeguata e non si rivelino opportuni altri provvedimenti inerenti al mercato del lavoro").

                                  Al capoverso 2 dell'art. 72a il legislatore aveva poi ristretto i criteri che tale programma d'occupazione deve essere rispettato per poter essere imposto ad un assicurato ("per l'assegnazione di un'occupazione temporanea ai sensi dell'articolo 72 capoverso 1 valgono per analogia i criteri dell'occupazione adeguata conformemente all'articolo 16 capoverso 2 lettera c; se si tratta di occupazione temporanea ai sensi dell'articolo 72 capoverso 2, valgono i criteri di cui all'articolo 16 capoverso 2 lettere c, e, f, g, h"; sul tema cfr.: D. Cattaneo, "I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro nella legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI)” in Il Ticino e il diritto. Ed. CFPG, Lugano 1997 pag. 231 seg. 248: "vi è da domandarsi se questo livello di protezione è realmente sufficiente o se non sarebbe stato meglio esigere che l'occupazione temporanea soddisfi tutti i criteri dell'art. 16 cpv. 2 LADI").

 

                                  La terza revisione della LADI ha rimodellato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro abrogando l'art. 72a ed introducendo l'art. 64a relativo ai provvedimenti d'occupazione (cfr. consid. 2.2.).

 

                                  In quell'occasione sono stati mantenuti all'art. 64a cpv. 2 LADI (“L’articolo 16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a un’occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.”) i criteri dell'art. 72a cpv. 2 LADI. È sparito formalmente dalla legge il riferimento al principio di sussidiarietà (cfr. B. Rubin, op.cit., pag. 628-629 e nota 1955).

 

                                  In tale contesto è pure utile sottolineare che, come già rilevato dall'Alta Corte nella sentenza C 376/98 del 6 dicembre 1999, in un caso ticinese, J. Chopard ("Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung". Ed. Schultess Polygraphischer Vorlag, Zurigo 1998) sostiene che il vecchio art. 72a cpv. 2 LADI (e di conseguenza anche l'attuale 64a cpv. 2 LADI) è in contrasto con l'art. 21 della Convenzione n. 168 dell'OIL concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988 ratificata dal Consiglio federale il 17 ottobre 1990 e entrati in vigore per la Svizzera il 17 ottobre 1991 (al riguardo cfr. D. Cattaneo, op.cit., pag. 193 seg.).

 

                          2.8.  Per quel che concerne il nostro Cantone, la questione dei programmi d'occupazione è stata oggetto di un'interrogazione del 26 aprile 2012 n. 123.12 (Maruska Ortelli). "Cooperativa Clic con sede a Porza" e di un'interrogazione dell'8 maggio 2012 n. 131.12 (Orlando Del Don e cof. per il Gruppo UDC). "La riqualifica e la formazione impartite ai disoccupati. Oneri pubblici per corsi discutibili e "inutili"?" alle quali il Consiglio di Stato ha risposto il 12 settembre 2012 (numero 4939).

 

                                  Il 3 maggio 2017 il Consiglio di Stato, rispondendo all’interrogazione del 16 marzo 2017 n. 67.17 “Programmi occupazionali alla Caritas di Pollegio” di Matteo Pronzini, il quale tra l’altro sollevava dubbi sulla reale efficacia di questi programmi, ha indicato che “nel corso del 2016 il 45% dei partecipanti che ha terminato il POT Caritas di Pollegio ha trovato lavoro entro due mesi dalla conclusione del programma. Complessivamente il tasso di collocamento 2016 registrato nell’insieme delle sedi dei POT Caritas si attesta al 41.8%” (cfr. https://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=117446).

 

                                  Un’altra interrogazione n. 71/18 “Gli Uffici regionali di collocamento sono al passo con il mercato del lavoro?” è stata depositata l’8 maggio 2018 di Tiziano Galeazzi e cofirmatari. Il Consiglio di Stato ha risposto il 22 agosto 2018 (numero 3714).

 

                                  Ad una successiva interrogazione n. 167/23 “Uffici regionali di collocamento (URC) qualcosa non funziona”, depositata da Tiziano Galeazzi e cofirmatari il 15 dicembre 2023, il Consiglio di Stato ha risposto il 6 marzo 2024 (numero 1101).

 

                                  In particolare, tra i quesiti posti nell’interrogazione n. 167/23, figurano i seguenti:

 

" Personale URC (…)

Risulta che vi siano alcuni obiettivi primari per misurare (qualificare) colei e colui che lavorano negli URC e sono:

A) incrementare il numero di utenti nei corsi di sostegno al collocamento, più precisamente al corsoTecniche e Ricerche di impiego

B) incrementare il numero di utenti nei POT (programmi occupazionali)

C) incrementare le sanzioni agli utenti

Al Governo risultano questi obiettivi? Se sì non sembrano obiettivi che vanno al di fuori del vero scopo di un URC che è l’inserimento nel mondo lavorativo di una persona? Sulle sanzioni: non sembra al Governo che gli URC non abbiano il compito di polizia ma piuttosto di aiutare a ritrovare fiducia in sé stessi a motivare le persone (utenti) e aiutar loro a trovare un lavoro?

(…)

POT programmi occupazionali:

12. In questi programmi passano tutti gli utenti oppure solo alcuni selezionati?

13. A cosa servono questi programmi occupazionali? L’invio degli utenti è parte degli obiettivi dei consulenti URC? Se si, i consulenti vengono misurati/valutati anche con questi dati?

14. Risulta vero che molti di questi programmi sono orientati più ad agevolare queste associazioni (manodopera) piuttosto che al diretto interessato nel riqualificarsi? (utente) Alla domanda 14 nello specifico: Riparare giocattoli o biciclette realmente a cosa servirebbe? A diventare uno specialista del campo e quindi magari essere assunto in quella realtà associativa dove si è svolto la misura occupazionale, oppure spingerlo a diventare un imprenditore di settore (giocattoli o biciclette), oppure serve a occupare il tempo dell’utente senza però un obiettivo lavorativo in vista?

15. Utenti che hanno avuto un sostegno al collocamento presso la Labor o l'Ecap ma alla fine non hanno trovato un lavoro. Non sarebbe meglio concentrare le risorse per corsi individuali più mirati e personalizzati? Quali eventuali alternative vi sarebbero? 3. Guadagno intermedio e/o disoccupati di lunga durata:

16. Brevemente spiegare come funziona e pure con gli over55.”

 

                                  Queste le risposte fornite dal Consiglio di Stato il 6 marzo 2024:

 

" Personale URC:

Quelli evidenziati ai punti A, B e C di cui sopra non sono obiettivi primari per valutare il personale degli URC.

In generale, ricordiamo che i provvedimenti del mercato del lavoro (PML) – tra cui rientrano anche quelli citati (A e B) – sono strumenti importanti a disposizione dei/delle consulenti del personale, proprio con lo scopo di favorire il reinserimento professionale delle persone iscritte agli URC che hanno maggiori difficoltà di collocamento per motivi inerenti il mercato del lavoro. In questo senso, vi è una costante analisi qualitativa, volta a migliorare l’utilizzo mirato e tempestivo di tutti i PML rispetto alla strategia di reinserimento individuale di ogni persona disoccupata. Per quanto riguarda le sanzioni, ricordiamo che il quadro legale federale affida agli URC anche un compito di controllo, che non si contrappone e non ha preminenza sulle attività di consulenza e collocamento. La corretta applicazione delle disposizioni della Legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) permette di garantire l’equità di trattamento e di prevenire i possibili abusi nell’ambito di un’assicurazione sociale.

(…)

POT programmi occupazionali:

12. I/le consulenti del personale URC valutano la partecipazione ai programmi di occupazione temporanea (POT) caso per caso, in base alla strategia di attivazione e reinserimento definita per ogni persona disoccupata.

13. Innanzitutto, (…) l’inserimento in un POT non è parte degli obiettivi primari di valutazione dei/delle consulenti del personale URC. Come abbiamo già avuto modo di illustrare nella risposta a un’interrogazione del 2017, i POT fanno parte dei provvedimenti del mercato del lavoro (PML) previsti dalla LADI. Gli obiettivi generali di queste misure sono il miglioramento dell’idoneità al collocamento degli assicurati per permettere un loro rapido e durevole reinserimento, la promozione di qualifiche professionali in relazione ai bisogni del mercato del lavoro, la diminuzione del rischio di disoccupazione di lunga durata e l’acquisizione di esperienze professionali. Nello specifico, le attività proposte nei POT sono finalizzate alla riattivazione delle persone, prevalentemente iscritte in disoccupazione da più tempo, che necessitano di riacquisire o mantenere i ritmi lavorativi. L’obiettivo è quello di favorirne il reinserimento in qualsiasi ambito lavorativo e di ridurne il rischio di disoccupazione di lunga durata, mediante l’acquisizione di esperienze lavorative più vicine possibili al mercato del lavoro primario, il sostegno nella ricerca d’impiego e, per gli alloglotti, il miglioramento della padronanza della lingua italiana. Alcuni POT premettono inoltre di verificare le competenze professionali in settori specifici (vedi, p. es., edilizia, industria o ristorazione), grazie alla stretta e proficua collaborazione con le rispettive associazioni di categoria.

I POT accolgono in un anno all’incirca tremila persone. I dati sull’efficacia di collocamento indicano un tasso di successo variabile tra il 45% e il 60%, che smentisce la percezione negativa di queste misure.

14. Nella già citata interrogazione del 2017 era stata posta un’analoga domanda. I POT svolgono delle attività che, per legge, non possono essere in diretta concorrenza con l’economia privata. Come ricordato nella risposta precedente, offrono la possibilità alle persone segnalate dagli URC di mantenersi attivi in un contesto lavorativo nonché di acquisire, rafforzare o esercitare delle competenze trasversali indispensabili per aumentare le possibilità di collocamento. I POT, per loro natura, non hanno compiti o obiettivi di riqualifica delle persone in cerca d’impego. Sono altre misure ad avere questa finalità.

15. Labor Transfer SA e Fondazione ECAP erogano delle prestazioni individualizzate e modulari per un ampio pubblico, con caratteristiche eterogenee. Questa offerta, diversamente da altre, non ha per sua natura obiettivi diretti di collocamento, ma fornisce strumenti, metodi e competenze per rendere maggiormente autonome le persone nella ricerca di una nuova occupazione. Si tratta di misure che vengono assegnate nella primissima fase della disoccupazione. I due enti in questione si sono aggiudicati un bando di concorso per l’erogazione di una prestazione modulare e individualizzata al fabbisogno della singola persona. In generale, l’uso di misure mirate e personalizzate fa parte di ciò che già viene messo in campo per pubblici specifici (tra cui rientrano, ad esempio, le persone altamente qualificate, i quadri aziendali, le persone assenti da lungo tempo dal mercato del lavoro, le persone con problemi di salute, i giovani non qualificati, ecc.) all’interno del catalogo di misure finanziate alla LADI. La difficoltà di reinserimento per ragioni inerenti il mercato del lavoro è la condizione legale necessaria per la concessione di queste misure, che rappresentano un ambito di costante osservazione e sviluppo.

16. Come illustrato sul portale lavoro.swiss, è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente o indipendente durante il periodo di disoccupazione e che risulta inferiore all’indennità di disoccupazione. In questo caso, l’Assicurazione contro la disoccupazione versa un’indennità compensativa per almeno dodici mesi. Il guadagno intermedio deve corrispondere al salario d’uso per la professione e il luogo. I disoccupati di lunga durata sono persone disoccupate da oltre un anno. Per quanto concerne i disoccupati over 55, la Legge cantonale sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc, art. 5a) prevede una specifica misura di sostegno. Si tratta di un sussidio per le aziende che assumono disoccupati con età maggiore o uguale a 55 anni, attraverso il finanziamento del contributo LPP a carico del datore di lavoro. Ne possono beneficiare aziende private o pubbliche, che assumono manodopera disoccupata con età maggiore o uguale a 55 anni e domiciliata o residente da almeno un anno nel Cantone Ticino. La durata massima del sussidio è fissata in considerazione dell’età della persona assunta: 24 mesi, per persone con età compresa tra 55 e 60 anni, o 48 mesi, per persone con età compresa tra 61 e 65 anni. Il sussidio corrisponde al contributo LPP a carico del datore di lavoro, per un massimo di 500 franchi al mese.”

 

                                  Amalia Mirante Per Avanti con Ticino & Lavoro e cofirmatari hanno, da parte loro, presentato in data 17 giugno 2024 tre mozioni, non ancora evase, che indicano, tra “le tematiche di primaria importanza”, anche la “necessità di riformare gli Uffici Regionali di collocamento (URC) e quelli assistenziali:

-        mozione 1782 “Analisi per una correzione della redistribuzione di risorse attraverso la perequazione intercantonale”;

-        mozione 1784 “Incremento dei posti privati di aziende con sede in Svizzera”;

-        mozione 1789 “Istituzione di un fondo pubblico-privato per sopperire alla mancanza di manodopera qualificata”.

 

                                  Lo stesso giorno, Giovanni Albertini Per Avanti con Ticino & Lavoro e cofirmatari hanno presentato la mozione “Rendiamo i servizi di collocamento SMART!”, non ancora evasa, tesa a:

 

" (…)

-    Sviluppare sistemi digitalizzati - nuovo sito internet - innovativi, intuitivi e strategici con l’obiettivo di rendere l’incontro tra domanda e offerta di lavoro maggiormente efficace. A tale scopo i servizi cantonali dovrebbero snellire tutta la procedura e agevolare i datori di lavoro nell’assunzione di personale disoccupato;

-    promuovere maggiormente i servizi di collocamento cantonali sui canali social con lo scopo di far conoscere il loro operato a più persone possibili e promuovere tramite campagne pubblicitarie mirate l’attività dei servizi di collocamento al fine di fidelizzare le aziende affinché vengano presi maggiormente in considerazione i profili selezionati dai collocatori;

-    realizzare una App per i servizi di collocamento per consentire di sfruttare costruttivamente la tecnologia inserendo direttamente il proprio profilo e CV in una banca dati accessibile ai potenziali datori di lavoro;

-    rendere il contatto con le aziende che cercano personale residente veloce e diretto, per esempio grazie all’utilizzo di tecnologie di comunicazione digitali (es. chat, dispositivi mobili); - realizzare un sistema di chat boot con lo scopo di rispondere e filtrare le domande poste dagli utenti con lo scopo di alleggerire i consulenti.”.

 

                          2.9.  Nell’evenienza concreta dalle carte processuali emerge che all’assicurato (nato nel 1968), coniugato e padre di tre figli, nati rispettivamente nel 2011, 2012 e 2015 (cfr. doc. 2), con decisione del 23 ottobre 2023 è stato assegnato ad un POT da svolgersi presso __________ (cfr. supra consid. 1.1 e doc. 5/1).

                                  A quel momento, egli conseguiva un guadagno intermedio grazie all’attività svolta presso __________ nella misura del 60%, corrispondente a 25 ore e 12 minuti settimanali (cfr. doc. 5/8 e 21).

 

                                  Con e-mail del 25 ottobre 2023, l’Associazione __________ ha comunicato all’assicurato quanto segue:

 

" (…) in riferimento alla decisione da parte del suo Consulente URC con inizio giovedì 2/11/2023, le comunichiamo che per l’inserimento al programma occupazione si dovrà presentare in __________, alle ore 09:00. (…) Chiediamo gentilmente una sua risposta di conferma a questa e-mail e di volerci cortesemente comunicare se svolge attività di Guadagno Intermedio (…)” (cfr. doc. 25/1)

 

                                  A tale comunicazione è seguita una telefonata tra l’Associazione __________ ed il ricorrente, sul cui contenuto, il 16 febbraio 2024, __________, collaboratrice dell’Associazione __________, ha fornito alla Sezione del lavoro le seguenti indicazioni:

 

" (…) il sig. RI 1 ha comunicato l’impossibilità di partecipare al primo giorno di presentazione in misura in quanto aveva già pianificato vacanze per il 2 e 3 di novembre in accordo con il proprio CP URC e che avrebbe svolto guadagno intermedio nella settimana successiva; in quell’occasione non ha espresso dubbi espliciti riguardo la sua partecipazione, ma ha solamente comunicato la situazione attuale. Nell’e-mail del 10 novembre specifica che sarebbe stato in grado di comunicare la sua disponibilità solo dopo martedì 14 novembre.” (cfr. doc. 25)

 

                                  Con e-mail del 30 ottobre successivo, __________ ha comunicato al ricorrente che:

" (…) in merito alla telefonata intercorsa con la mia collega il 25.10, chiedo cortesemente di contattarmi per alcuni dettagli inerenti la sua richiesta di vacanza (2 e 3 novembre) e il suo guadagno intermedio, per poter stabilire insieme una pianificazione dei suoi giorni di presenza al POT e la nuova data per l’incontro e inserimento nel programma.” (cfr. doc. 25/1)

 

                                  Con e-mail del 2 novembre 2023, il ricorrente ha risposto come segue:

 

" (…) mi trovo attualmente all’estero e la contatterò certamente al mio rientro. In merito alla mia presenza al POT le comunico che venerdì scorso abbiamo assunto (nell’ambito della mia attività presso __________) un nuovo mandato per il quale è richiesta la mia presenza durante la settimana del 6 novembre.” (cfr. doc. 25/1)

 

                                  Il giorno successivo, __________ ha chiesto all’assicurato di contattarla “al suo rientro per poter pianificare un nuovo incontro appena le sarà possibile” (cfr. doc. 25/1).

 

                                  Con e-mail del 10 novembre 2023, il ricorrente ha comunicato alla propria collocatrice quanto segue:

 

" (…) ho provato a contattarla per telefono ma non sono riuscito a trovarla. Ho fatto delle riflessioni riguardo al mio programma occupazionale presso __________ di cui vorrei parlarle.

Non le nascondo una mia perplessità riguardo alla misura, che non ritengo né opportuna né adatta al mio profilo.

Le anticipo di seguito le mie perplessità e le chiederei cortesemente se la posso contattare magari martedì 14 in mattinata o in alternativa mercoledì 15 sempre in mattinata.

1. Una mia occupazione presso __________ rischia di compromettere la mia attività presso __________. Come potrà immaginare, non sarebbe una buona pubblicità per l’azienda se la nostra clientela venisse a conoscenza di questa attività.

2. L’attività presso __________, che come ho avuto modo di spiegarle mi impegna anche di più del 60% - ma questo è un problema mio che considero un investimento in me stesso e nell’azienda – in aggiunta a un’attività come quella proposta, mi preclude la possibilità di effettuare delle ricerche di lavoro e/o di nuovi mandati.

3. L’attività proposta non è adeguata al mio profilo e non ha nessun valore aggiunto per me – e probabilmente neppure per __________, considerata la mia manualità.” (cfr. doc. 5/7)

 

                                  Il 10 novembre 2023, __________ ha nuovamente preso contatto via e-mail con il ricorrente, e meglio come segue:

 

" (…) chiediamo gentilmente di informarci in merito alla sua disponibilità di settimana prossima per poter pianificare un nuovo incontro. Se non dovesse lavorare è atteso lunedì 13 alle ore 08:30 in __________.” (cfr. doc. 25/1)

 

                                  Poco dopo, RI 1 ha però comunicato alla propria interlocutrice come segue:

 

" (…) la prego di scusare ma vedo ora che mi è sfuggita la sua precedente e-mail. Lunedì 13 per contro lavoro, come pure martedì 14 e mercoledì 15. Le saprò dare una disponibilità martedì in giornata al più tardi.” (cfr. doc. 25/1)

 

                                  Con e-mail del 15 novembre 2023 __________ ha così sollecitato il ricorrente:

 

" (…) siamo in attesa di un suo cortese riscontro in merito alla disponibilità di presenza al POT per i prossimi giorni, per poter pianificare un nuovo incontro. Rimango in attesa di aggiornamenti ed eventualmente se può inviarci un piano lavoro settimanale.”

(cfr. doc. 25/1)

 

                                  Il giorno seguente, __________ ha ulteriormente contattato l’assicurato precisando quanto segue:

" (…) ad oggi non abbiamo ricevuto ancora nessuna informazione da parte sua per i prossimi giorni “come da sua e-mail del 10.11). La informiamo che se non dovessimo ricevere aggiornamenti in merito alla sua situazione saremmo costretti a segnalare queste giornate come ingiustificate e quindi non pagate. Le rammentiamo inoltre che per disposizioni leggi LADI è tenuto a frequentare il programma occupazionale qualora non dovesse lavorare e a inviare comunicazioni specifiche delle sue assenza e degli orari di lavoro all’organizzatore.” (cfr. doc. 25/1)

 

                                  Di tutta risposta, RI 1 ha trasmesso in copia la lettera raccomandata spedita quello stesso giorno all’URC

 

                                  Il 16 novembre 2023, il ricorrente si è, infatti, opposto alla decisione di assegnazione ad un POT emessa nei suoi confronti dall’URC il 23 ottobre precedente facendo valere quanto segue:

 

" (…) come a voi noto, il sottoscritto ha trovato un impiego che lo ha occupato al 40% dal 1 aprile 2023 al 30 settembre 2023 e successivamente al 60%.

La vostra richiesta di presenziare con un grado di occupazione del 100% presso __________ non è pretendibile già per il solo motivo che è in palese contrasto con il mio attuale grado di occupazione del 60%, e anche qualora fosse limitata al residuo 40% mi precluderebbe in maniera grave ed irreparabile la possibilità di trovare un impiego nel mio campo a completamento della mia attuale attività, e questo per due ordini di motivi:

-        In primo luogo, non avrei più tempo per svolgere le necessarie ricerche per trovare un’occupazione nel tempo residuo e/o a tempo pieno in sostituzione di quella attuale. A questo proposito, vi rendo noto che questo tipo di ricerca comporta da un lato l’analisi delle offerte di lavoro attraverso vari canali con relativo impiego di tempo per la presentazione della candidatura e dall’altro una continua attività di networking e incontro con attori del mercato locale e internazionale, la quale ha oltretutto come risultato tangibili il mio recente aumento di percentuale di lavoro;

-        In secondo luogo, il tipo di occupazione di cui sono alla ricerca – tratta di ruolo dirigenziale, rispettivamente di alto quadro – non è assolutamente attinente e/o consono al tipo di attività da voi proposto e oltre a ciò andrebbe a ripercuotersi seriamente e negativamente sulle mie possibilità future di trovare un impiego nel mio ambito di competente, occorrendo il rischio che io possa essere visto da clienti attuali e potenziali in tale occupazione non certo confacente al ruolo che quotidianamente, a mezzo delle ricerche di lavoro e di networking, vado a proporre.

Considerato che i programmi occupazionali devono avere quale unico scopo quello di promuovere la reintegrazione degli assicurati al fine di migliorarne l’idoneità al collocamento, il provvedimento di occupazione ordinato nei miei confronti non adempie palesemente a tale scopo; al contrario, e per i motivi qui sopra esposti, compromette in maniera serie ed irreparabile il ritrovamento di un’occupazione adeguata al 100%.

L’attività da voi proposta non è infatti dignitosa, non tanto in quanto tale, ma in quanto messa in relazione al tipo di formazione che ho ricevuto e occupazione che ho svolto in passato e che a tutt’oggi svolgo nella percentuale del 60%, ma anche all’età (quasi 56 anni), e non da ultimo essendo il sottoscritto soggetto a frequenti bronchiti, spesso esacerbate dal contatto con la polvere. E laddove anche la LADI prescriva che l’occupazione debba essere accettata nella misura in cui confacente con gli studi e alla formazione del disoccupato, oltre che conforme all’età, alla situazione personale e allo stato di salute dell’assicurato, ciò deve valere anche per i programmi occupazionali, che non possono attentare alla dignità della persona.

Si richiama l’art. 16 LADI cpv. b e in particolare ai cpv. c e d, i quali indicano espressamente che non è considerata adeguata un’occupazione che “non è conforme all’età, alla situazione personale o allo stato di salute dell’assicurato” e che “compromette considerevolmente la rioccupazione dell’assicurato nella sua professione…”.

Da ultimo, rilevo di avere sempre ottemperato ai miei doveri in base all’art. 17 cpv. 3 LADI, per contro in virtù del cpv. 5 ritengo che non possa assolutamente essere accertato che questa misura sia opportuna, in quanto come precisato in precedenza essa precluderebbe la possibilità di procedere alle mie ricerche di lavoro e rischierebbe anche di compromettere la mia attività attuale, oltre che l’immagine dell’azienda di cui sono attualmente dipendente.”

(cfr. doc. 5/4)

 

                                  Il 17 novembre 2023, nel compilare la “notifica assenze” all’attenzione della consulente del personale del partecipante, __________ per l’Associazione __________, ha precisato che “la PCI non è intenzionato a partecipare al POT” (cfr. doc. 5/2).

 

                                  Con scritto del 21 novembre 2023, l’Associazione __________ ha comunicato all’assicurato l’interruzione della collaborazione, ritenuto che “la serie di motivazioni personali” comunicate dal medesimo circa l’ “impossibilità di presentarsi al POT e la richiesta di annullamento della partecipazione ci impongono, in accordo con la signora __________, di dar seguito alla procedura di licenziamento pervista in questi casi in quanto non sussistono i presupposti per la collaborazione” (cfr. doc. 5/6).

 

                                  Il 21 novembre 2023, l’URC ha segnalato il caso del ricorrente alla Sezione del lavoro (cfr. doc. 5).

 

                                  Con decisione su opposizione del 23 novembre 2023 – cresciuta incontestata in giudicato – l’URC ha ritenuto irricevibile l’opposizione interposta da RI 1 alla decisione di assegnazione del POT del 23 ottobre 2023 (cfr. doc. 5/5).

 

                                  Con e-mail del 23 novembre 2023, la Sezione del lavoro ha sottoposto alla collaboratrice dell’URC di riferimento per il ricorrente le seguenti domande:

 

" 1. Per quali motivi all’assicurato in data 23.10.2023 è stato assegnato il programma occupazionale “__________”?

2. Sono stati presi in considerazioni altri provvedimenti del mercato del lavoro (PML), tenuto conto della formazione, esperienza professionale e dell’attuale guadagno intermedio svolto dall’assicurato (p.f. dettagliare la risposta)?

3. Con e-mail del 10.11.2023 l’assicurato ha contestato l’assegnazione del 23.10.2023 a programma occupazionale “__________”

-        Quando e in quale forma (per iscritto e/o verbalmente) ha risposto all’assicurato?

-        Cosa ha risposto concretamente all’assicurato?

-        Quale è stata la reazione dell’assicurato alle sue spiegazioni?”

(cfr. doc. 6)

 

                                  Il 27 novembre 2023, l’URC ha fornito alla parte resistente il seguente riscontro:

 

" (…)

a) Il sig. RI 1 è iscritto all’Ufficio regionale di collocamento e riceve prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione dal 1.1.2023.

Dal 1.4.23 il sig. RI 1 è occupato part-time presso __________, dapprima al 40% successivamente al 60%. Indica di prospettare un ulteriore aumento del grado di occupazione, ma per favorire questo decorso egli dichiara di lavorare oltre il suo grado di occupazione, per reperire nuovi clienti a favore di __________.

b) L’assicurato ha seguito il corso quadri dal 6.2.23 al 28.4.23.

c) È stata considerata la partecipazione presso il programma occupazionale nazionale __________, che però ci ha fornito informazioni di incompatibilità con il guadagno intermedio.

d) L’Organizzazione __________ oltre alle attività dirette presso __________, propone l’accompagnamento delle persone anziane. I dettagli sono forniti dall’organizzatore stesso il primo giorno di inserimento nella misura.

e) L’assegnazione al programma di occupazione è stata valutata per i motivi indicati di seguito:

-        reinserimento a tempo pieno nel mercato del lavoro (guadagno intermedio e programma di occupazione)

-        verifica disponibilità al collocamento nella percentuale indicata

-        obiettivi strategici della Sezione del lavoro per gli Uffici regionali di collocamento.

f) L’assicurato si è opposto con scritto 16.11.2023 indirizzato per lettera e corrispondenza elettronica, al quale ha risposto il capogruppo con uno scritto datato 20.11.2023, inviato via posta A Plus (documento GED), considerando l’opposizione irricevibile.”

(cfr. doc. 7)

 

                                  Il 30 novembre 2023, la Sezione del lavoro ha posto una serie di quesiti anche all’Associazione __________, all’attenzione della collaboratrice __________, ottenendo, il 4 dicembre successivo il seguente riscontro:

 

" 1. La consulente del personale URC, signora __________, ha dichiarato che oltre alle attività dirette presso __________, proponente anche l’attività di accompagnamento delle persone anziane.

Corrisponde al vero?

p.f. voglia indicare in modo dettagliato quali sono le attività che si possono svolgere presso il vostro programma occupazionale.

Le attività proposte all’interno dei reparti dell’__________ sono:

-        shop

-        lavanderia

-        giochi di società

-        frazionamento

-        officina

-        falegnameria

-        magazzino

Questi reparti in sede si occupano principalmente della raccolta di materiale per l’infanzia, destinato a famiglie con reddito basso, associazioni e scuole.

Il __________, precedentemente un programma separato, è stato integrato come parte dell’offerta dell’__________, ma rimane opzionale, in quanto il partecipante deve mettere a disposizione la propria auto. Coloro che scelgono di dedicarsi al servizio, sono comunque tenuti a frequentare il POT nei vari reparti indicati in sede, e ad assentarsi per prestare il servizio, solo in caso di corse programmate dal responsabile. Il __________ non occupa l’intera giornata lavorativa.

 

2. Con decisione n. __________ del 23.10.2023 la consulente del personale URC ha assegnato al signor RI 1 il vostro programma occupazionale.

Quando e in quale forma (di persona/telefonicamente) ha parlato con il signor RI 1 in relazione a questa assegnazione?

Per e-mail il 25 ottobre 2023 è stata inviata una convocazione in riferimento alla decisione, dove viene definito luogo e ora per la presentazione. L’assicurato ha comunicato telefonicamente il giorno stesso della convocazione, la sua impossibilità di partecipare al primo giorno del programma, poiché aveva già concordato le vacanze con CP URC per il 2 e 3 novembre.

 

3. Cosa ha discusso concretamente con il signor RI 1?

Successivamente è stato contattato via e-mail il 30 ottobre, al fine di organizzare un nuovo incontro e definire una pianificazione settimanale di frequenza in base al suo guadagno intermedio. Non è stato possibile discutere concretamente delle attività proposte in misura.

 

4. Per quali motivi il signor RI 1 non ha iniziato il programma occupazionale?

In data 2 novembre il sig. RI 1, risponde via mail al messaggio del 30 ottobre, dichiarando di essere ancora all’estero, e riferisce che contatterà il prima possibile i nostri uffici al suo rientro. Definisce poi di aver acquisito un nuovo mandato per la sua attività presso __________, che lo vedrà impiegato per tutta la settimana dal 6 al 10 novembre in guadagno intermedio. Successivamente invia una nuova e-mail informando che sarà impiegato per lavoro nelle giornate di martedì 14.11. e mercoledì 15.11.; ha aggiunto che sarebbe stato in grado di comunicare la sua disponibilità dopo tali date, come specificato nella mail datata 10 novembre 2023.

 

5. Ha avuto modo di spiegare al signor RI 1 quale attività avrebbe dovuto svolgere (p.f. dettagliare la risposta)

Non c’è stato modo di spiegare all’assicurato quale attività avrebbe potuto svolgere, poiché solo durante la presentazione di persona vengono illustrati, con un video, i reparti e le mansioni inerenti al programma.

 

6. Al signor RI 1 è stato assegnato il vostro programma occupazionale al 100%, tuttavia dal 1.10.2023 è occupato al 60% (guadagno intermedio). In quale percentuale, in quali giorni e in quali orari avrebbe dovuto partecipare alla misura?

In base agli impegni professionali, sarebbe stato stabilito in che percentuale, giorni e orari, avrebbe dovuto partecipare al POT; da parte nostra ci sarebbe stata la completa disponibilità nel pianificare le presenze in base al suo lavoro.

 

7. Il signor RI 1 durante la frequenza del vostro programma occupazione avrebbe potuto svolgere le ricerche di lavoro? A quali condizioni e con quali modalità?

Durante il programma è possibile svolgere le ricerche di lavoro nelle postazioni messe a disposizione in sede, avrebbe anche avuto la possibilità di colloqui individuali con il Responsabile del sostegno al collocamento per il tempo necessario.

 

8. Il signor RI 1 durante la frequenza del programma occupazionale avrebbe potuto assentarsi per dei colloqui di lavoro? a quali condizioni?

In base al nostro regolamento l’assicurato avrebbe potuto assentarsi per colloqui di lavoro presentando un giustificativo (email o cartaceo).” (cfr. doc. 8 e 9)

 

                                  Con osservazioni del 27 dicembre 2023, RI 1 ha preso posizione come segue:

 

" (…)

1. Tramite lettera del 23 ottobre u.s. da parte dell'URC di Lugano sono stato assegnato ad un programma occupazionale temporaneo presso __________. A questo proposito, ho subito preso contatto sia con la mia consulente URC, Signora __________, sia con l'Associazione __________, nella persona della Signora __________, per un primo chiarimento. Alla mia consulente URC avevo inizialmente esposto una certa sorpresa per questa assegnazione, sia riguardante la tempistica, sia la modalità, avendone unicamente discusso per telefono in modo vago circa un mese prima ma rimasti intesi che, se del caso, ci sarebbe stata opportunità di approfondire la tematica.

 

2. Dopo attenta riflessione e valutazione, ho dapprima chiesto un colloquio telefonico con il mio Consulente URC ed in seguito ho fatto pervenire la mia lettera del 16 novembre nella quale precisavo le mie perplessità riguardo al programma occupazionale temporaneo. In tale lettera, precisavo in particolare che:

a. il tipo di occupazione di cui sono alla ricerca e che mi occupa attualmente a titolo parziale non è assolutamente attinente e/o consono all'attività presso __________, in quanto essa andrebbe a ripercuotersi seriamente e negativamente sulle mie possibilità future di trovare un impiego nel mio ambito di competenza;

b. un'occupazione nei termini proposti presso __________ mi precluderebbe la possibilità di svolgere le necessarie ricerche per trovare un’occupazione del tempo residuo e/o a tempo pieno in sostituzione di quella attuale. Anche nel caso in cui tale occupazione fosse ad intendersi per il tempo residuo, essa sarebbe difficilmente conciliabile con la mia attuale occupazione, in quanto essa richiede una certa flessibilità di orari in funzione delle necessità della clientela, e comunque non sarebbe stato possibile nei tempi proposti inizialmente; c. un programma occupazionale deve avere quale unico scopo quello di promuovere la reintegrazione dell’assicurato alfine di migliorarne l'idoneità al collocamento. Il provvedimento di occupazione assegnatomi non adempie palesemente a tale scopo e non porta alcun valore aggiunto alla mia persona e a eventuali migliori possibilità di trovare un'occupazione.

 

3. Nel mio scritto del 16 novembre richiedevo che il tipo di misura proposto nei miei confronti fosse rivisto in quanto inadeguato in considerazione della mia formazione, della situazione personale e dell'età.

Tengo a precisare che mai mi sono rifiutato mi sottopormi ad un programma occupazionale, bensì mi sono limitato semplicemente a ritenere la misura proposta non adeguata. Resta inteso che, se la misura fosse stata confermata dalla preposta Autorità, mai mi sarei rifiutato di presentarmi al posto assegnato e avrei senza dubbio accettato la decisione, considerando evidentemente l’eventualità di successivamente impugnarla.

A questo proposito, ho preso conoscenza con una certa sorpresa della lettera dell’associazione __________ del 21 novembre u.s. tramite la quale mi viene comunicata l’apertura della procedura di licenziamento. Posto che non ritengo si possa parlare di licenziamento non sussistendo nessun rapporto né di lavoro né di altro tipo tra le parti, non posso che ribadire quanto espresso in precedenza, vale a dire che mi sono limitato ad esprimere delle perplessità riguardo al programma occupazionale ma che una volta discusse ed eventualmente sanate non mi sarei rifiutato di partecipare.

In conclusione, ritengo che per le ragioni sovra-esposte, pure fatte presente nel mio scritto del 16 novembre e nei vari colloqui con il mio consulente URC, non mi possa essere addebitata colpa alcuna.” (cfr. doc. 11)

 

                                  Con decisione del 2 gennaio 2024, la Sezione del lavoro ha sanzionato il ricorrente con una sospensione dalle indennità di disoccupazione di 21 giorni, argomentando il proprio provvedimento come segue:

 

" (…)

3. Nel caso in esame, dalla documentazione a disposizione rileviamo che l'assicurato in data 16.11.2023 ha chiesto all'URC l'annullamento della partecipazione al programma occupazionale __________ prevista dal 02.11.2023 al 01.02.2024, adducendo sostanzialmente la non conformità della misura alla sua situazione personale e professionale.

Con decisione su opposizione del 20.11.2023 l'URC ha ritenuto l'opposizione irricevibile.

L'assicurato non presentandosi di persona presso la sede del programma occupazionale e con la sua richiesta di annullamento della decisione di assegnazione, ha impedito alla responsabile della misura di spiegare e illustrare in dettaglio quali attività avrebbe potuto svolgere, portando quest'ultima in data 21.11.2023 a decidere d'interrompere la collaborazione.

Il programma occupazionale si sarebbe svolto tenendo conto degli attuali impegni lavorativi (guadagno intermedio) dell'assicurato, dell'esigenza di continuare a svolgere le ricerche di Lavoro ed eventualmente dell'esigenza di assentarsi per dei colloqui di lavoro. Prima dell’assegnazione del programma occupazionale in questione, l'assicurato ha partecipato al corso quadri dal 06.02.2023 al 28.04.2023 e la partecipazione al programma occupazionale nazionale InnoPark è stata scartata a causa dell'incompatibilità con il suo attuale lavoro (guadagno intermedio).

Per provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di programmi di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo, tali programmi non devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata (art. 64a cpv. 1 Iett. a LADI). Giusta l'art. 64a cpv. 2 LADI, l'articolo 16 cpv. 2 lett. c LADI è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il cpv. 1 lett. a. L'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione, un'occupazione che non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato.

Al riguardo osserviamo che un assicurato è tenuto a partecipare ad un programma occupazionale, anche se il medesimo non corrisponde alle attitudini ed attività svolte in precedenza. Inoltre la misura può anche avere uno scopo di controllo in merito alla reale disponibilità al collocamento dell'assicurato.

Per quanto concerne l'argomentazione secondo cui l'assicurato sarebbe soggetto a frequenti bronchiti (peraltro non comprovate con un certificato medico), la stessa non risulta pertinente dal momento in cui l'assicurato non ha verificato lo stato dei locali in cui si svolgono le attività e quali lavori avrebbe potuto concretamente svolgere in considerazione del suo stato di salute. Nell'eventualità del sopravvenire di comprovati problemi di salute, l'assicurato avrebbe potuto chiedere l'interruzione della misura.

Visto quanto precede, riteniamo il programma occupazionale assegnato conforme all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurato e la mancata partecipazione ingiustificata.

Di regola il rifiuto di un programma occupazionale è sanzionato con una sospensione compresa tra 21 e 25 giorni. Vista l'assenza di precedenti sanzioni o altre circostanze suscettibili di influenzare la durata della sospensione, è ritenuta adeguata una sospensione corrispondente al minimo della durata normalmente considerata, ossia 21 giorni.” (cfr. doc. 13)

 

                                  Con opposizione del 24 gennaio 2024, RI 1, già patrocinato dall’avv. RA 1, ha impugnato la decisione resa nei suoi confronti dalla parte resistente, chiedendo, in via principale, l’annullamento del provvedimento in questione e, in via subordinata, una riduzione della sanzione in 5 giorni, solo una colpa lieve essendogli se del caso imputabile.

                                  A sostegno delle pretese del proprio assistito, la legale ha fatto valere argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle poi ribadite in sede ricorsuale, circa la pretesa inadeguatezza di del POT assegnatogli, “con un grado di partecipazione al 100% essendo manifestamente inconciliabile con un’attività lavorativa espletata al 60%”, svolta “in giorni della settimana non prestabiliti, la sua presenza al lavoro presso la società __________ dipendendo dalle esigenze e richieste di appuntamenti dei clienti”. L’allora opponente ha poi precisato che “Non rientrava certamente nelle facoltà e competenze dell’Associazione __________, come paventato nello scritto 04.12.2023 della sua direttrice signora __________, stabilire con l’assicurato la percentuale lavorativa presso __________ diversamente da quanto deciso dall’URC con decisione del 23.10.2023, la sola atta ad esplicare validi effetti giuridici”, di modo che l’assicurato poteva lecitamente attendersi “la convocazione ad un colloquio dover poter discutere il grado e le modalità di partecipazione al POT, seguita dall’emanazione di una nuova decisione indicante il corretto grado di occupazione (limitato al grado del 40%) e auspicabilmente presso un ente destinato a persone qualificate con formazione universitaria”.

                                  Con osservazioni del 20 febbraio 2024, la legale del ricorrente ha ribadito le censure indicate in opposizione, facendo inoltre valere quanto segue:

 

" (…) comunque sia già con mail del 02.11.2023 all’Associazione __________, e in risposta alla email di quest’ultima del 30.10.2023, il signor RI 1 in perfetta trasparenza e buona fede preannunciava che durante tutta la settimana del 6-10 novembre sarebbe stato impegnato con la propria attività lavorativa, e (…) pertanto la sua impossibilità di partecipare al POT. L’Associazione __________ non aveva alcun potere di decidere un grado d’occupazione diverso da quello indicato dall’URC con sua decisione del 23.10.2023, ragion per cui a giusta ragione il mio cliente non si è dilungato oltre con l’__________, rinviando le proprie contestazione al lodevole Ufficio Regionale di Collocamento.” (cfr. doc. 27).

 

                                  Il 1° marzo 2024 la Sezione del lavoro ha posto all’URC una serie di quesiti, ottenendo il seguente riscontro:

 

" (…)

Domanda 1

Per quale motivo la decisione di assegnazione del 23 ottobre 2023 prevede un “grado di occupazione 100” e non, per esempio, del 40%?

1. Le assegnazioni ad un programma di occupazione sono attribuite con un grado di occupazione che corrisponde a quello di disponibilità al collocamento dell’assicurato.

 

Domanda 2

In occasione del colloquio del 25 ottobre 2023 l’assicurato ha espresso perplessità sul fatto di trovarsi in guadagno intermedio al 60% e di essere assegnato al 100% al POT?

2. L’assicurato sig. RI 1 ha espresso perplessità nel senso che per lui ed il suo datore di lavoro, era utile poter lavorare più ore rispetto al contratto di impiego al 60%, al fine di sviluppare maggiormente l’attività presso il datore di lavoro __________. L’assegnazione al programma di occupazione risultava essere un ostacolo a questo scopo.

 

Domanda 3

Durante il predetto colloquio, sono state fornite informazioni al signor RI 1 in merito al programma ed alla sua frequenza? In caso affermativo, cosa gli è stato detto?

3. Al colloquio del 25.10.2023, il sig. RI 1 ha ricevuto informazioni sul programma di occupazione, gli obiettivi e la compatibilità con il guadagno intermedio. È stato spiegato che tutte le assenze per lavoro sono giustificate, tenuto conto che la cassa di disoccupazione – per l’elaborazione del conteggio mensile – riceve il modulo “attestato di guadagno intermedio” dal datore di lavoro e l’attestato presenze” dall’organizzatore del programma di occupazione, che insieme devono sommare il 100%.” (cfr. doc. 28 e 29)

 

                                  Con osservazioni di data 12 marzo 2024, la legale del ricorrente ha esposto quanto segue:

" (…) dalla risposta alla domanda no. 1 non posso che prendere atto dell’ammissione secondo cui le assegnazioni ad un POT vengono attribuite limitatamente al grado di occupazione residuo, ciò che però non si è verificato nella fattispecie che ci occupa, essendo il grado di occupazione del 100% indicato nella decisione di assegnazione al POT del 23.10.2023 palesemente incompatibile con l’attività lavorativa del mio cliente, che lo si ribadisce svolgeva a quel momento al 60%.

L’assegnazione al POT non solo era incompatibile con il grado di funzione della propria attività lavorativa, ma anche con la flessibilità richiesta da tale attività: la richieste improvvise della clientela in base alle necessità del momento e l’assunzione di nuovi mandati nell’ottica di incrementare l’attività lavorativa (a far tempo dal 1 marzo 2024 aumentata al 80% a dimostrazione della lealtà e buona fede del mio cliente) non permettevano infatti una pianificazione preventiva dei giorni di lavoro settimanali, circostanza questa resa nota dal mio cliente in occasione del colloquio telefonico del 25.10.2023 avvenuto su chiamata del mio cliente (la risposta alla domanda no. 2 dell’URC è in questo senso incompleta) e ribadita con lettera del 27.12.2023 a codesto lodevole Ufficio giudico. Del resto queste difficoltà si sono manifestate sin dall’inizio, come comunicato dal mio cliente con email del 2 e 10 novembre dall’Associazione __________.

Le asserite spiegazioni impartite durante la telefonata del 25.10.2023 con il lodevole URC, nella persona della signora __________ (risposta domanda no. 3), non potevano certamente supplire il diritto del mio cliente ad ottenere una revisione della decisione, che lo si ribadisce riporta palesemente ed erroneamente il grado di occupazione del POT.

A ciò aggiungasi che il mio cliente non ha mai espresso il suo rifiuto a partecipare al POT, essendo egli limitato, in virtù del suo diritto di essere sentito, a comunicare il proprio punto di vista sia al lodevole URC che all’Associazione __________, e che entrambi – sentite le giustificazioni addotte dal mio cliente – hanno con tutta evidenza implicitamente dato atto dell’incompatibilità e così ritenuto di dar seguito alla procedura di licenziamento. Se per contestata e denegata ipotesi non si volesse intravvedere in tale agire un ravvedimento, allora il licenziamento deve essere ritenuto prematuro, ritenuto che prima avrebbe dovuto seguire una lettera di conferma della misura (…) e in ogni caso una revisione della decisione perlomeno limitatamente al corretto grado di occupazione.” (cfr. doc. 31)

 

                                  Con decisione dell’11 aprile 2024, la Sezione del lavoro ha, come visto (cfr. supra consid. 1.7.) confermato il proprio precedente provvedimento (cfr. doc. 32 ed all. a doc. I).

 

                                  Dall’attestato di guadagno intermedio in atti, sottoscritto dalla __________, emerge che il ricorrente, nel corso del mese di novembre 2023, è stato occupato nell’attività di guadagno intermedio come segue:

 

1

 

2

E

3

E

4

 

5

6

8.24

7

8.24

8

4.12

9

8.24

10

11

12

13

8.24

14

8.24

15

4.12

16

4.12

17

4.12

18

 

19

20

8.24

21

4.12

22

8.24

23

24

25

26

27

8.24

28

8.24

29

4.12

30

8.24

                                  per un totale quantificato in 25 ore e 12 minuti settimanali, su una durata normale del lavoro settimanale di 42 ore (cfr. doc. 19).

                                  La percentuale d’occupazione è poi rimasta invariata anche per il mese di dicembre 2023 (cfr. all. a doc. 19).

 

                                  Dal modulo “azioni di reinserimento” risulta, inoltre, che in occasione del colloquio del 2 ottobre 2023 al ricorrente, a quel momento già attivo nella misura del 60% nel guadagno intermedio, era stata preventivata “l’attivazione di un programma di occupazione temporaneo, a carattere generico” e ne erano stati “spiegati gli obiettivi” (cfr. all. a doc. 23).

 

                                  Dal resoconto del colloquio di consulenza del 25 ottobre 2023 risulta, poi, che RI 1 era stato inserito in un programma d’occupazione presso __________, a decorrere dal 2 novembre 2023, avente “carattere generico” e rispondente “al principio di occupazione adeguata”, oltre che “compatibile con il guadagno intermedio”. Risulta pure che successivamente a queste informazioni, l’assicurato ha indicato di voler fare vacanza del 30 ottobre al 3 novembre 2023 e che informato che le vacanze ed i giorni esenti dall’obbligo di controllo necessitano di un preavviso di 14 giorni e che l’assenza non sarebbe quindi stata autorizzata, RI 1 ha dichiarato che si sarebbe assentato “comunque per vacanze”, venendo informato che “le stesse non saranno pagate” e che “durante il programma occupazionale deve convenire le vacanze/giorni esenti dall’obbligo di controllo, con l’organizzatore” (cfr. all. a doc. 23).

                                  Infine, dall’annotazione di data 14 novembre 2023, risulta quanto segue:

 

                                  “Contatto l’assicurato in merito al messaggio e-mail di oggi.

Spiegati gli obbiettivi del programma di occupazione, l’assegnazione non sarà revocata.” (cfr. all. a doc. 23)

 

                        2.10.  Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ribadisce innanzitutto che nel caso di programmi d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo ex art. 64a LADI, il legislatore non ha voluto che si tenga conto di tutti i criteri per considerare inadeguata un’occupazione fissati all'art. 16 cpv. 2 LADI, ma soltanto di quello dell'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI.

                                  Ciò significa che un programma occupazionale assegnato a un assicurato è inadeguato se non è conforme alla sua età, alla sua situazione personale o al suo stato di salute (cfr. consid. 2.4, 25. e 2.7.).

 

                                  In concreto, pertanto, la censura ricorsuale secondo cui il POT attribuito a RI 1 ed organizzato dall’Associazione __________ presso __________ non sarebbe in linea con le qualifiche e le esperienze professionali dell’insorgente e potrebbe potenzialmente danneggiare la sua reputazione professionale, come pure le sue future opportunità di impiego nel suo campo di competenza (cfr. doc. I) si rivela ininfluente (cfr. in tal senso supra consid. 2.7.).

 

                                  Tali aspetti, in effetti, non riguardano l’art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, bensì piuttosto le lettere b (“non tiene convenientemente conto delle capacità e dell’attività precedente dell’assicurato”) e d (“compromette considerevolmente la rioccupazione dell’assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli”) dell’art. 16 cpv. 2 LADI che non vanno considerate nel contesto dei programmi occupazionali.

 

                                  Sullo scopo dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, cfr. anche la già citata STF 8C_99/2024 del 6 maggio 2024, consid. 5.2.

 

                        2.11.  Il ricorrente contesta poi, l’adeguatezza del POT, che gli era stato assegnato al 100% quando già era occupato nella misura del 60% nella propria attività di guadagno intermedio ed era quindi inconciliabile con la stessa.

 

In una sentenza 38.2019.23 del 16 ottobre 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N. 47 pag. 259 segg., a proposito di un’assicurata alla quale era stata assegnata un’occupazione con l’indicazione che si trattava di un lavoro a tempo pieno quando in realtà esso era inizialmente solo al 50%, il TCA ha ricordato “l’importanza, nel contesto delle assegnazioni di posti di lavoro, di fornire agli assicurati indicazioni corrette in merito alle occupazioni proposte. E’ auspicabile, pertanto, un attento esame degli impieghi da offrire agli assicurati, al fine di valutare se si impongano specifiche verifiche presso i potenziali datori di lavoro delle relative condizioni (al riguardo cfr. STCA 38.2012.24 del 15 ottobre 2012 pubblicata in RtiD I-2013 N. 67 pag. 313-322 riguardante un’assegnazione di un posto di lavoro presso un call-center non completa mancando l’indicazione del salario orario minimo; D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards croisé sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)”.

 

Nella presente fattispecie, questa Corte sottolinea innanzitutto, che l’assegnazione ad un POT e le informazioni ivi contenute, grado d’occupazione compreso, sono destinate in primo luogo all’assicurato e non, quindi, come invece preteso dalla parte resistente, ad avere “carattere tecnico e informativo verso la Cassa disoccupazione, alla quale viene notificata copia (…) ai fini del calcolo delle indennità” (cfr. supra consid. 1.5.)”.

In tal senso, l’indicazione figurante nell’assegnazione dell’URC al POT del 23 ottobre 2023 (cfr. doc. 5/1), e meglio, “Grado d’occupazione: 100” (cfr. supra consid. 1.2.) non è soddisfacente. L’assicurato deve, infatti, immediatamente poter comprendere che l’attività presso il POT è complementare rispetto al guadagno intermedio. L’amministrazione avrebbe, dunque, dovuto indicare nell’assegnazione, attraverso una debita precisazione, che il programma assegnato avrebbe occupato l’assicurato unicamente per il lasso di tempo durante il quale egli non svolgeva l’attività di guadagno intermedio.

 

Nel caso concreto, comunque, il fatto che l’informazione fornita a RI 1 dall’URC con l’assegnazione al POT del 23 ottobre 2023 fosse fuorviante non è però determinate.

La situazione reale (e cioè che il POT sarebbe stato svolto non a tempo pieno ma a complemento del guadagno intermedio), doveva apparirgli ben chiara ancora prima del giorno in cui avrebbe dovuto iniziare il programma.

Innanzitutto, sin dal rapporto relativo al colloquio di consulenza che il ricorrente ha avuto con la propria consulente URC (__________) il 25 ottobre 2023 emerge un chiaro riferimento all’attività di guadagno intermedio (“compatibile con il guadagno intermedio”), ciò che escludeva che l’assegnazione potesse essere al 100% (cfr. supra consid. 2.9.).

A ciò si aggiunge, poi, che con mail del 25 ottobre 2023, l’organizzatore del POT ha chiesto a RI 1 se egli stava, o meno, svolgendo un’attività di guadagno intermedio, ciò che pure non poteva che rendere evidente che l’attività presso il POT era complementare rispetto al guadagno intermedio.

Del resto, con mail del 30 ottobre successivo, al ricorrente è nuovamente stato richiesto (oltre alla data per un nuovo incontro ed inserimento del programma, alla prima indicata RI 1 non essendo disponibile per vacanze non autorizzate) di contattare __________, “per alcuni dettagli inerenti (…) il suo guadagno intermedio, per poter stabilire insieme una pianificazione dei suoi giorni di presenza” (cfr. supra consid. 2.9.) e questo a valere quale ulteriore conferma, per il ricorrente, del fatto che il POT avrebbe tenuto conto dei suoi impegni lavorativi e che si rivelava quindi adeguato anche dal profilo della sua situazione personale.

 

In relazione alla censura ricorsuale secondo cui RI 1 non avrebbe esplicitamente rifiutato il POT assegnatogli, si evidenzia che il medesimo ha dovuto essere più volte interpellato dall’organizzatore per sapere quando sarebbe stato disponibile per il primo incontro, cui, in definitiva e nonostante ripetuti solleciti da parte dell’Associazione, non si è mai reso disponibile.

Del resto secondo la giurisprudenza federale riprodotta al consid. 2.3., viene parificato ad un rifiuto il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente la propria disponibilità ad accettare, in questo caso, il POT.

 

Laddove, poi, la patrocinatrice dell’assicurato pretende, per esempio, che “il signor RI 1 in perfetta trasparenza e buona fede preannunciava che durante tutta la settimana del 6-10 novembre sarebbe stato impegnato con la propria attività lavorativa” si rileva come basti un semplice confronto con l’attestato di guadagno intermedio in atti per comprendere che questo non era il caso (ritenuto che in quella settimana il ricorrente è stato attivo nella misura di 3.5 giorni; cfr. supra consid. 2.9.) e che il ricorrente avrebbe pertanto potuto e dovuto rendersi disponibile per l’Associazione __________, ma non lo ha fatto.

 

Il fatto che l’assegnazione al POT non sarebbe stata revocata, a RI 1 era inoltre chiaro anche alla luce del fatto che, prima della sua opposizione alla stessa del 16 novembre 2023, ritenuta irricevibile, ciò gli era stato espressamente comunicato dalla sua consulente del personale presso l’URC (supra consid. 2.9.).

 

È quindi stato il comportamento dell’assicurato, più volte immotivatamente negatosi all’organizzatore del POT, che ha portato all’interruzione dello stesso.

 

Riassumendo, se è vero che lo svolgimento di un’attività lucrativa che permette di conseguire un guadagno intermedio ha la priorità su un provvedimento inerente al mercato del lavoro (cfr. D. Cattaneo, “Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza”, Appunti Sociali fascicolo n. 3. Ed. OCST 2000 pag. 91-92), è altrettanto vero che, in concreto, gli orari del programma avrebbero potuto essere concordati con la responsabile dello stesso in modo tale da permettere al ricorrente pure di dedicarsi alla sua attività lavorativa.

 

                                     In tal senso, il TCA ricorda pure che l’organizzatore del programma d’occupazione, prima di sospenderlo, aveva contattato il ricorrente il 30 ottobre, il 3 novembre, il 10 novembre, il 15 ed il 16 novembre 2023, al fine di organizzare lo svolgimento del programma secondo un piano che RI 1 non ha mai trasmesso, facendo valere anche impegni lavorativi che non trovano però riscontro nell’attestato sottoscritto dalla società per la quale è attivo, di fatto rifiutando di presentarsi e quindi l’assegnazione.

 

Lo svolgimento di un programma occupazionale, inoltre, e come del resto emerge chiaramente sin dalla decisione di assegnazione in atti (cfr. doc. 5/1) non esclude il compimento di sforzi volti al reperimento di un’occupazione.

                                     Al contrario durante l’effettuazione di un POT un assicurato è tenuto a ricercare un lavoro (cfr. STCA 38.2002.223 del 22 gennaio 2003; D. Cattaneo, op. cit., p.to 2.3.5., pag. 30; Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro – PML emanata dalla SECO nel gennaio 2008, p.to A11).

 

                                  È, poi, utile osservare, con riferimento a quanto preteso dal ricorrente circa l’essere “soggetto a frequenti bronchiti, spesso esacerbate dal contatto con la polvere” (cfr. supra consid. 2.9.), che i motivi di salute devono essere debitamente comprovati mediante certificati medici (cfr. STFA C 151/03 del 3 ottobre 2003; STFA C 80/03 del 17 giugno 2003; STFA I 550/00 del 18 aprile 2002; STFA I 11/01 del 28 giugno 2001; STFA C 12/96 del 10 settembre 1996; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a, pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb e riferimenti, pag. 238).

                                  Tali attestazioni devono essere realmente credibili (cfr. STFA C 320/98 del 14 aprile 1999).

 

                                  Nella presente evenienza, agli atti non figura alcun certificato medico a favore della tesi ricorsuale

 

                                  Questo Tribunale si limita, poi, a ricordare che secondo la giurisprudenza spetta ai consulenti degli URC decidere di volta in volta quali siano i provvedimenti più idonei per il singolo assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2021.84 del 17 gennaio 2022 consid. 2.7.; STCA 38.2020.42 del 25 gennaio 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2018.10 del 18 giugno 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2009.72 del 22 febbraio 2010; STCA 38.2009.90 del 21 gennaio 2010; STCA 38.2007.107 del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993).

                                  Dalla risposta del Consiglio di Stato del 6 marzo 2024 all’interrogazione di Tiziano Galeazzi del 15 dicembre 2023 n. 167.23 “Uffici regionali di collocamento (URC) qualcosa non funziona” (cfr. consid. 2.9.) si evince peraltro che “i/le consulenti del personale URC valutano la partecipazione ai programmi di occupazione temporanea (POT) caso per caso, in base alla strategia di attivazione e reinserimento definita per ogni persona disoccupata” (cfr. https://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=167479, risposta n. 12).

 

                                  Alla luce di tutto quanto precede, il TCA deve concludere che il programma occupazionale assegnato a RI 1 presso __________ non presentava concreti impedimenti connessi alla situazione personale e/o allo stato di salute dell’insorgente ed era, quindi, adeguato.

 

                                  Poiché il programma di occupazione  rispettava  il requisito dell'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.; DLA 1999 N. 9, consid. 2b, pag. 46), egli avrebbe dunque dovuto accettarlo senza indugio (cfr. STF 8C_202/2008, 8C_206/2008 del 4 febbraio 2009 consid. 5), ciò che non ha invece fatto.

 

                                  Non avendo proceduto in tale senso, RI 1 deve essere sanzionato sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. supra consid. 2.3.).

 

                        2.12.  Infine l’entità della sanzione (21 giorni di sospensione) si rivela proporzionata alla gravità della colpa dell’assicurato (cfr. supra consid. 2.4.).

 

                                  La tabella delle sospensioni per i servizi cantonali e gli URC riportata al p.to D79 della Prassi LADI ID emessa dalla SECO prevede, d’altronde, in caso di non presentazione a un’occupazione temporanea, di interruzione della stessa o di interruzione dell’occupazione temporanea da parte del responsabile del programma, per la prima volta, una sanzione di 21-25 giorni, mentre per l’interruzione della stessa una sospensione di 16-20 giorni.

 

                                  La soluzione adottata dall’amministrazione si giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_555/2022 dell’8 febbraio 2023 consid. 4.3. e 5.4.2.; STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022 consid 3.3.; STF 8C_67/2020, 8C_127/2020 del 23 luglio 2020 consid. 3.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid.4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

 

                                  Per completezza, questa Corte rammenta che nella Prassi LADI ID, la Segretaria di Stato dell’economia (SECO), per quanto attiene al computo dei giorni di sospensione, enuncia:

 

" D65 I giorni di sospensione sono computati nel numero massimo di indennità giornaliere. Essi vanno ammortizzati secondo il loro valore effettivo, vale a dire sotto forma di indennità giornaliere intere.

 

ð Esempio A un assicurato vengono inflitti 35 giorni di sospensione. Durante un periodo di controllo comprendente 22 giorni di disoccupazione controllata egli riceve unicamente, a seguito di un guadagno intermedio, 8,3 indennità giornaliere. L’assicurato può quindi compiere soltanto 8,3 giorni di sospensione durante il periodo di controllo: gli verranno quindi dedotte dal numero massimo di indennità giornaliere cui ha diritto 8,3 indennità giornaliere.”

 

                                  I giorni di sospensione vanno, dunque, ammortizzati secondo il loro valore effettivo, vale a dire sotto forma di indennità giornaliere intere, tranne nel caso di interruzione o rifiuto di un’attività a titolo di guadagno intermedio in cui la sospensione riguarda soltanto la differenza tra l’indennità di disoccupazione e l’indennità compensativa (cfr. STCA 38.2020.57 del 26 maggio 2021, consid. 2.3. e 2.7.).

                                  In concreto, il ricorrente, che già svolgeva un’attività di guadagno intermedio, ha rifiutato di svolgere un POT.

                                  L’Alta Corte, nella STF 8C_631/2008 del 9 marzo 2009, per il rifiuto di un POT da parte di un assicurato che svolge un guadagno intermedio, ha stabilito, in particolare, quanto segue:

 

" 3.3.1 Selon la jurisprudence, les jours de suspension motivée par le refus de participer à un programme d'occupation (art. 30 al. 1 let. d LACI en liaison avec les art. 72 ss LACI, en vigueur jusqu'au 30 juin 2003) ou par des recherches de travail insuffisantes (art. 30 al. 1 let. c LACI) sont imputés sur le nombre maximum d'indemnités journalières d'après leur valeur effective, c'est-à-dire sous la forme d'indemnités journalières pleines, même si l'assuré réalise un gain intermédiaire. En effet, le but de la suspension du droit à l'indemnité, dans l'assurance-chômage, vise à faire participer l'assuré de façon équitable au dommage qu'il cause à cette assurance sociale, en raison d'une attitude contraire aux obligations qui lui incombent. C'est pourquoi la durée de la suspension doit, en particulier, être fixée dans une mesure appropriée à la gravité de la faute commise. Lorsque cette faute consiste dans le refus de participer à un programme d'occupation ou dans des recherches de travail insuffisantes, le dommage à proprement parler économique subi par l'assurance-chômage n'est pas directement quantifiable. C'est pourquoi la jurisprudence consacre le principe de l'imputation sous la forme d'indemnités journalières pleines même en cas d'obtention d'un gain intermédiaire (ATF 125 V 197 consid. 6 p. 199 s.; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 259/98 du 27 décembre 1999 consid. 4b). C'est ce principe qui a été repris par le seco au ch. m. D65 IC 2007. (…).

 

                        2.13.  Stante quanto precede, la decisione su opposizione dell’11 aprile 2024 impugnata deve essere confermata.

 

                        2.14.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti