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Incarto
n.
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 7 maggio 2024 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 10 aprile 2024 emanata da |
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Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 21 febbraio 2024 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha sospeso RI 1 (__________.2005) per 10 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche di lavoro nel periodo precedente l’annuncio per il collocamento che ha avuto luogo, con effetto dal 13 dicembre 2023, al termine del contratto di impiego di durata determinata scadente nel mese di dicembre 2023 (cfr. doc. 3).
1.2. L’assicurato, il 14 marzo 2024, ha interposto opposizione, pervenuta alla Cassa __________ il 18 marzo 2024 e all’URC il 20 marzo 2024, nella quale ha fatto valere di aver svolto diverse ricerche di lavoro direttamente in ditta e telefonicamente, senza tuttavia alcuna prova scritta.
Egli ha precisato di essere comunque riuscito a procurarsi delle prove veritiere da parte di alcune aziende a cui aveva chiesto un’occupazione nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 antecedenti l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. 4).
All’opposizione il medesimo ha allegato cinque conferme da parte di potenziali datori di lavoro (cfr. doc. 4), e meglio:
- lettera del 5 marzo 2024 in cui __________ hanno indicato che RI 1 durante il mese di dicembre 2023 aveva preso contatto con loro per un posto di lavoro;
- scritto del 28 febbraio 2024 della __________ nel quale __________ ha dichiarato di avere avuto, nel mese di ottobre 2023, un colloquio personale con l’assicurato, il quale ricercava un impiego;
- lettera del 27 febbraio 2024 nella quale __________, ha attestato che l’interessato si era presentato nella sua ditta alla ricerca di un’occupazione nel mese di novembre 2023;
- scritto del 27 febbraio 2024 di __________ in cui questi ha attestato che RI 1 l’aveva contattato telefonicamente durante il mese di novembre 2023 per una richiesta di lavoro;
- lettera del 26 febbraio 2024 della __________ nella quale è stato confermato che l’assicurato si era recato nell’ufficio della ditta nel mese di novembre 2023, domandando un impiego.
I quattro potenziali datori di lavoro hanno risposto di non avere potuto prendere in considerazione le richieste di RI 1, poiché, principalmente, erano al completo di personale (cfr. doc. 4).
1.3. Con decisione su opposizione del 10 aprile 2024 l’URC, tenendo conto degli sforzi volti al reperimento di un’occupazione comprovati in sede di opposizione, ha ridotto la sanzione a carico dell’assicurato a 8 giorni di sospensione per mancate ricerche dal 13 al 30 settembre 2023 e per insufficienti ricerche nei mesi di ottobre e novembre, nonché dal 1° al 13 dicembre 2023.
1.4. Contro la decisione su opposizione del 10 aprile 2024 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha lamentato il fatto che, nonostante il suo impegno a fornire delle prove veritiere circa la sua buona volontà nella ricerca di un lavoro prima di entrare in disoccupazione, è stato ancora penalizzato con otto giorni, corrispondenti a complessivi fr. 889.15.
L’insorgente ha rilevato che gli sono stati inflitti tre giorni di sospensione sia per il mese di ottobre 2023, che per il mese di novembre 2023, benché nel primo abbia effettuato una sola ricerca di impiego, mentre nel secondo tre ricerche.
Il medesimo ha, infine, asserito di essere disposto ad accettare un massimo di quattro giorni di sanzione, ossia due giorni per settembre, un giorno per ottobre e un giorno per novembre (cfr. doc. I).
1.5. L’URC, con risposta del 5 giugno 2024, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. Il 6 giugno 2024 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Esse sono rimaste silenti.
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’URC abbia a ragione o meno sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione per otto giorni a causa di mancate e insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di tre mesi antecedente l’iscrizione in disoccupazione con effetto dal 13 dicembre 2023.
2.3. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:
" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
La LADI ha, quindi, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF 8C_683/2021, 8C_753/2021 del 13 luglio 2022 consid. 3.3.3.; STFA C 83/02 del 12 marzo 2003 consid. 1.2.; DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.
Se non adempie il suo obbligo, egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; Daniele Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 193 seg.).
La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).
Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006 la nostra Alta Corte ha sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; AD. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71: “(…) En principe, un contrat de travail de durée déterminée ne doit pas être résilié, dès lors qu'il se termine automatiquement avec l'échéance de la durée contractuelle; dans un tel cas de figure, les recommandations du SECO (cf. Bulletin LACI IC, ch. B314) exigent que l'assuré recherche un emploi durant les trois derniers mois avant la cessation des rapports de travail (…)”; STF 8C_44/2018 del 4 luglio 2018 consid. 5 in cui è stato confermato un periodo di valutazione delle ricerche di impiego di tre mesi prima del termine del contratto di durata determinata; STF 8C_863/2014 del 16 marzo 2015 consid. 2.2., pubblicata in DTF 141 V 365; D. Cattaneo, “Alcuni compiti…”, pag. 17).
2.4. Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STF 8C_47/2022 del 14 febbraio 2022; STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_708/2019 del 10 gennaio 2020 consid. 3.2.; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ribadito la propria giurisprudenza e ha rilevato:
" (…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Al riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 l’Alta Corte ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il numero di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero durante il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.
Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29 gennaio 1992 nella causa E. R., non pubblicata).
Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28 gennaio 1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95).
In
una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha stabilito che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).
Come visto, la sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI) e soggiace al principio della proporzionalità (cfr. STF 8C_2/2012 del 14 giugno 2012 consid. 2.1.; DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "la gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo
successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9
giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione
per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con
proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI ID D79 punto 1; STF 8C_750/2021 del 20 maggio
2022).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STF 8C_750/2022 del 20 maggio 2022; STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).
2.6. Nella presente evenienza dalle carte processuali si evince che RI 1, al termine del suo contratto di lavoro di durata determinata con __________ che scadeva a fine dicembre 2023, si è iscritto all’URC quale persona in cerca d’impiego a partire dal 13 dicembre 2023 (cfr. doc. 1; 3).
Il ricorrente, che è al suo primo termine quadro (13.12.2023 – 12.12-2025) con un guadagno assicurato di fr. 3'270 e possiede un AFC quale muratore, ha indicato di ricercare un’occupazione come muratore e impiegato forestale.
Al momento dell’annuncio per il collocamento egli non ha fornito alcuna prova di ricerca di una nuova occupazione (cfr. doc. 1).
Di conseguenza l’amministrazione, il 12 gennaio 2024, gli ha trasmesso una Richiesta di giustificazione con cui l’ha invitato a motivare, entro il 19 gennaio 2024, il proprio comportamento relativo agli ultimi tre mesi del contratto di lavoro di durata determinata.
Il consulente del personale ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione nel caso in cui un assicurato non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 1).
L’insorgente, il 16 gennaio 2024, ha risposto:
" (…) Nei mesi precedenti richieste ne ho fatte ma non ho prove per dimostrarlo essendo che erano tutte telefoniche o incontri di persona.
Un’altra cosa io ho saputo a novembre 23 che partivo a luglio per militare e non gennaio come di programma iniziale. (…)” (Doc. 2)
Dal profilo procedurale l’URC ha, quindi, ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
Con decisione del 21 febbraio 2024 l’URC ha sospeso l’assicurato per dieci giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche di lavoro nei tre mesi precedenti l’iscrizione in disoccupazione con effetto dal 13 dicembre 2023 (cfr. doc. 3; consid. 1.1.).
Tale sanzione è stata ridotta, con decisione su opposizione del 10 aprile 2024, a otto giorni, considerato che con l’opposizione l’insorgente ha prodotto cinque lettere di potenziali datori di lavoro che hanno confermato le sue richieste di impiego (cfr. doc. 4; A; consid. 1.2.; 1.3.).
2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva che dalla documentazione agli atti emerge, innanzitutto, che l’URC ha esaminato gli eventuali sforzi intrapresi dall’assicurato al fine di reperire un’occupazione nel periodo dal 13 settembre al 12 dicembre 2023, lasso di tempo corrispondente ai tre mesi precedenti la data a partire dalla quale ha richiesto le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, ossia il 13 dicembre 2023 (cfr. doc. A pag. 1; consid. 2.6.).
Tale modo di operare risulta corretto, visto che il ricorrente, prima di annunciarsi per il collocamento, lavorava beneficiando di un contratto di durata determinata (cfr. consid. 2.6.).
Egli, perciò, era tenuto a cercare un nuovo impiego negli ultimi tre mesi di attività (cfr. consid. 2.3.).
Tuttavia nell’arco di tempo in questione l’assicurato non ha intrapreso alcuno sforzo volto a reperire un’occupazione dal 13 al 30 settembre 2023, mentre ha svolto una ricerca di lavoro nel mese di ottobre 2023, tre ricerche nel mese di novembre 2023 e una ricerca dal 1° al 12 dicembre 2023 (cfr. doc. 4; A pag. 2-3; consid. 1.2.), le quali si rivelano quantitativamente insufficienti (cfr. consid. 2.4.; STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020, pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.8.).
Per quel che concerne l’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale ha, però, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_708/2019 del 10 gennaio 2020 consid. 3.2.; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
Al riguardo cfr. pure STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 l’Alta Corte ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il numero di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero durante il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.
Il Tribunale federale ha, d’altronde, stabilito che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione. Gli assicurati, del resto, devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione e pure nel periodo di disdetta (cfr. STF 8C_211/2022 del 7 settembre 2022 consid. 4.3.3.; STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 già citata; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).
Nel giudizio 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013, pubblicato in DTF 139 V 524 e già citato sopra, l’Alta Corte ha ribadito che un assicurato non può discolparsi dal non avere compiuto ricerche di lavoro o dall’averne effettuate di insufficienti nel periodo antecedente la disoccupazione asserendo di non avere saputo di dovere cercare seriamente un’occupazione già a questo momento e di non essere stato reso attento a tale obbligo.
La nostra Massima Istanza, nella sentenza 8C_312/2020 del 24 giugno 2020 consid. 3.2., ha poi puntualizzato che, come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali, anche nell’assicurazione contro la disoccupazione gli assicurati devono fare il possibile per ridurre il danno senza avvisi particolari da parte dell’amministrazione o fogli informativi.
In proposito cfr. STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_768/2014 del 23 febbraio 2015 consid. 2.2.2.
2.8. È vero che il ricorrente ha affermato di aver effettuato nei mesi precedenti la disoccupazione ulteriori ricerche di impiego di persona e telefonicamente (cfr. doc. 4).
È altrettanto vero, tuttavia, che di tali ricerche non sussiste alcuna prova, né peraltro le stesse sono state meglio specificate.
Al riguardo giova ricordare che il dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa, che limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali, comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca).
In caso contrario le parti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. STF 8C_307/2022 del 4 settembre 2023 consid. 6.2.1., pubblicata in DTF 149 V 250; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 5.1.; STF 8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF 8C_326/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 4.4.; STF 8C_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).
Per quanto attiene alle pretese ricerche telefoniche, è, altresì, utile osservare che in linea di principio le ricerche di lavoro, se compiute unitamente ad ulteriori ricerche effettuate secondo altre modalità, possono essere svolte anche per telefono.
La nostra Massima Istanza ha, infatti, ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che intraprende ricerche di lavoro esclusivamente per telefono (cfr. DLA 2000 pag. 156 segg.; cfr. consid. 2.4.).
Secondo la giurisprudenza federale, in caso di ricerca telefonica, l'assicurato deve, però, di regola, attestare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95, vedi pure DTF 120 V 79; D. Cattaneo, “Alcuni compiti…”, pag. 38).
Cfr. anche STCA 38.2017.54 del 12 ottobre 2017 consid. 2.8.; STCA 38.2016.37 del 23 marzo 2017 consid. 2.7.
Ne discende che in concreto non può essere tenuto alcun conto degli ulteriori asseriti sforzi.
2.9. In relazione all’affermazione secondo cui il ricorrente ha saputo nel mese di novembre 2023 che sarebbe partito per il militare a luglio e non a gennaio come da programma iniziale (cfr. doc. 2, consid. 2.6.), va rilevato che ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 della Legge federale sull’esercito e sull’amministrazione militare (Legge militare, LM) del 3 febbraio 1995 (stato 1° gennaio 2023) “le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare sono soggette all’obbligo di leva dall’inizio dell’anno in cui compiono 18 anni”.
Nel caso di specie l’assicurato, nato il 1° aprile 2005 e di nazionalità svizzera (cfr. estratto relativo all’insorgente del sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino; Legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione, RL 144.100), ha compiuto 18 anni il 1° aprile 2023.
Giusta l’art. 8 LM le persone soggette all’obbligo di leva sono dapprima tenute a partecipare a una manifestazione informativa.
In questa occasione i giovani devono indicare, all’attenzione degli organi di reclutamento, la data a partire dalla quale desiderano assolvere la scuola reclute (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. b LM; https://www4.ti.ch/di/smpp/militare/domande-frequenti).
Le giornate informative 2023, obbligatorie prima della visita di reclutamento per i giovani della classe 2005 o più anziani, in Ticino si sono tenute dal 13 al 29 settembre 2023. In particolare per i coscritti di __________, Comune di __________, dove risiede l’insorgente, tale giornata ha avuto luogo il __________ 2023 (cfr. https://www4.ti.ch/fileadmin/DI/SMPP/Documentazione/ Avviso_Annuale_Giornate_Informative.pdf).
Successivamente alla giornata informativa l’insorgente, benché durante la stessa abbia avuto la possibilità di esprimere la propria preferenza circa il periodo in cui effettuare la scuola reclute (l’art. 11 cpv. 4 lett. c dell’Ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM) enuncia comunque che al riguardo si tiene conto della necessità militare), verosimilmente a gennaio 2024 dopo la fine, prevista nel mese di dicembre 2023, del contratto di lavoro di durata determinata con __________, non poteva in ogni caso essere certo di dover assolvere la scuola reclute.
In effetti le persone soggette all’obbligo di leva devono partecipare (dopo la giornata informativa) al reclutamento (cfr. art. 9 LM).
Nell’ambito del reclutamento sono trattati mediante esami, test e interrogazioni, i dati necessari, segnatamente, per l’accertamento del profilo attitudinale e l’apprezzamento dell’idoneità al servizio militare (cfr. art. 10 cpv. 1 LM; https://www.armee.ch/it/reclutamento-giornate-di-reclutamento).
Ai sensi dell’art. 13 dell’Ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM) del 22 novembre 2017 (stato 1° gennaio 2024) nell’ambito del reclutamento è, in particolare, valutato il profilo attitudinale delle persone soggette all’obbligo di leva e accertato il potenziale di base per funzioni di quadro nell’esercito o nella protezione civile. Viene, inoltre, determinata l’idoneità al servizio militare o al servizio di protezione civile oppure l’inidoneità al servizio e sono stabiliti la data d’inizio e il luogo dell’istruzione militare o dell’istruzione di protezione civile.
L’art. 14 cpv. 1 sancisce, poi, che:
" 1 Per l’accertamento del profilo attitudinale, le persone soggette all’obbligo di leva sono sottoposte, nell’ambito di procedure di test, a esami, accertamenti e valutazioni riguardanti:
a. il loro stato di salute;
b. le loro attitudini fisiche: la resistenza, forza, velocità e la capacità di coordinamento;
c. le attitudini intellettuali e la personalità: le attitudini intellettuali generali, la capacità di risolvere problemi, la capacità di concentrazione e d’attenzione, la flessibilità, la scrupolosità, l’autoconsapevolezza e le inclinazioni;
d. la psiche: la salute psichica, l’assenza di disturbi ansiosi, l’autoconsapevolezza, la resistenza allo stress, la stabilità emotiva e la capacità di socializzare;
e. la competenza sociale: il comportamento e la sensibilità nella società, nella comunità e nel gruppo;
f. l’idoneità a esercitare determinate funzioni, nella misura in cui tale idoneità non risulti dal profilo attitudinale generale secondo le lettere a–e;
g. il potenziale di base per funzioni di quadro per un impiego come sottufficiali.
Secondo l’art. 15 OOPSM afferente all’idoneità al servizio:
" 1 Per tutte le funzioni di reclutamento dell’esercito o della protezione civile sono definiti profili dei requisiti.
2 Agli uomini e alle donne si applicano gli stessi profili dei requisiti.
3 È idonea al servizio militare la persona che, sulla base del proprio profilo attitudinale, soddisfa il profilo dei requisiti di almeno una funzione di reclutamento dell’esercito.
4 È idonea al servizio di protezione civile la persona che, sulla base del proprio profilo attitudinale, non è idonea al servizio militare ma soddisfa il profilo dei requisiti di almeno una funzione di reclutamento della protezione civile.
5 È dichiarata inidonea al servizio la persona che non è idonea né al servizio militare né al servizio di protezione civile.”
L’art. 17 OOPSM prevede, peraltro, che immediatamente dopo il colloquio di reclutamento vengono comunicati per scritto l’attribuzione a una funzione di reclutamento dell’esercito o a una funzione della protezione civile (lett. a) e la data d’inizio e il luogo dell’istruzione (lett. b).
Ne consegue che il ricorrente, non avendo la certezza fino a dopo il reclutamento di dover prestare servizio militare (scuola reclute), non era legittimato, sulla sola base delle indicazioni da lui fornite durante la giornata informativa svoltasi nel mese di settembre 2023 circa la data a partire dalla quale desiderava assolvere la scuola reclute (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. b LM), a rinunciare a compiere ricerche di lavoro.
Del resto l’assicurato ha comprovato di aver effettuato una ricerca di lavoro già nel mese di ottobre 2023 (cfr. doc. 4; consid. 1.2.).
2.10. Alla luce di tutto quanto esposto, occorre concludere che il ricorrente, non compiendo ricerche di lavoro dal 13 al 30 settembre 2023 e svolgendo soltanto una ricerca sia nel mese di ottobre che nel mese di dicembre 2023, rispettivamente tre ricerche nel mese di novembre 2023, ha violato l’obbligo di ridurre il danno che la legge gli impone (cfr. consid. 2.3.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.8.).
Egli deve, dunque, essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).
2.11. Infine, per quanto concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto al ricorrente otto giorni di sospensione, specificando quanto segue:
" La sanzione è così composta:
Settembre 2023 (13.9 al 30.9): nessuna ricerca consegnata, ricerche mancanti, 2 giorni di sanzione,
Ottobre 2023: 1 ricerca dimostrata, valutata insufficiente, 3 giorni di sanzione,
Novembre 2023: 3 ricerche dimostrate, valutate insufficienti, 3 giorni di sanzione,
Dicembre (1.12 al 13.12): 1 ricerca presentata, valutata sufficiente” (Doc. A pag. 3)
Normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall’amministrazione in caso di mancate ricerche di lavoro durante un mese antecedente la disoccupazione ammonta ad un minimo di quattro giorni di sospensione, mentre la penalità minima prevista per insufficienti ricerche durante un mese precedente l’annuncio per il collocamento corrisponde a tre giorni di sospensione (cfr. consid. 2.5.).
A mente del TCA, tutto ben considerato, la sanzione di otto giorni inflitta all’assicurato risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).
La soluzione adottata dall’amministrazione si giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_555/2022 dell’8 febbraio 2023 consid. 4.3. e 5.4.2.; STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022 consid 3.3.; STF 8C_67/2020, 8C_127/2020 del 23 luglio 2020 consid. 3.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid.4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).
Per completezza giova segnalare che con sentenza 38.2014.67 del 25 febbraio 2015 questo Tribunale, in relazione a un assicurato che nei tre mesi precedenti l’iscrizione in disoccupazione aveva comprovato tre ricerche per il mese di maggio 2014, una ricerca per il mese di giugno 2014 e tre ricerche per il mese di luglio 2014, ha confermato la sospensione di nove giorni (tre giorni per ciascuno dei tre mesi) per insufficienti ricerche di lavoro.
2.12. Stante quanto precede la decisione su opposizione del 10 aprile 2024 impugnata deve, conseguentemente, essere confermata.
2.13. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.14.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023 consid. 2.12.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti