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redattrice: |
Christiana Lepori, cancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 13 maggio 2024 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 29 aprile 2024 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto in fatto
1.1. Dal gennaio 2017 RI 1 ha lavorato alle dipendenze della __________ di __________, in qualità di direttore finanziario e manager, dapprima, e meglio sino al 31 dicembre 2017, a tempo parziale per uno stipendio mensile di fr. 4'000.-, tredicesima inclusa (cfr. doc. 402), e dal 1° gennaio 2018 a tempo pieno per un salario di fr. 7'000.- al mese, tredicesima inclusa (cfr. doc. 401).
In seno alla __________, il medesimo ha, inoltre, rivestito la carica di amministratore unico con diritto di firma individuale dalla sua fondazione nell’ottobre 2007 e sino ad inizio aprile 2019 (cfr. estratto del Registro di commercio; www.zefix.ch).
Dall’atto notarile di costituzione della società anonima del 10 ottobre 2007 risulta, poi, che RI 1 è stato promotore della SA, insieme a __________ e __________ (cfr. doc. 228-232).
La società, e per essa “l’assemblea degli azionisti”, ha disdetto il contratto di lavoro che la legava a RI 1 il 28 gennaio 2019 con effetto al 31 marzo 2019 “a seguito dell’interruzione del mandato d’incarico professionale in nostro favore da parte della società committente __________ per la quale lei e la nostra società hanno [recte: avete] fornito finora le proprie prestazioni professionali” (cfr. doc. 399).
1.2. RI 1 si è annunciato all’Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________ il 4 febbraio 2019, con inizio della disoccupazione previsto dal 1° aprile 2019, dichiarandosi alla ricerca di un’attività lavorativa al 100% quale specialista nella gestione PMI, fiduciario immobiliare e capo finanze e servizi (cfr. doc. 253-258 e 443-447).
Dal 2/5 aprile 2019 il medesimo non risulta più iscritto a RC quale organo della ex datrice di lavoro. Nel suo ruolo di amministratore unico con diritto di firma individuale è subentrato __________ (cfr. www.zefix.ch).
1.3. Il 15 aprile 2019, la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha comunicato all’assicurato di avergli riconosciuto il dritto a indennità di disoccupazione dal 1° aprile 2019 (termine quadro: 1.4.2019 - 31.3.2021; guadagno assicurato: fr. 5'535; cfr. doc. 386-387) e ha, poi, iniziato a versargli le prestazioni LADI.
1.4. Con decisione del 16 dicembre 2020, poi, la Sezione del lavoro ha ritenuto l’interessato idoneo al collocamento, motivando come segue il proprio provvedimento:
" (…)
L’Ufficio regionale di collocamento di __________ ha preso atto delle seguenti iscrizioni a Registro di commercio dell'assicurato:
- __________ (Presidente del CdA dal 22.12.1997);
- __________ (AU dal 09.08.2010, Presidente del CdA dal 09.08.2010);
- __________ (Membro del CdA dal 15.11.2006, AU dal 27.02.2018);
- __________ (AU dal 06.07.2016).
Il 12.11.2020 l'URC ha inoltrato all'Ufficio giuridico una richiesta di verifica dell'idoneità al collocamento. (…)
Nel caso in esame l'assicurato ha compiuto il periodo di contribuzione presso la società __________, presso la quale è stato occupato a tempo pieno dal 01.01.2014 al 31.03.2019 in qualità di direttore. Inizialmente a tempo parziale (60%) e dal 01.01.2017 a tempo pieno.
Le società più sopra menzionate sono attualmente inattive e per le stesse egli non esercita alcuna attività.
Il signor RI 1 è quindi normalmente disposto ad esercitare qualsiasi attività nel settore ufficio, amministrativo, vendita e acquisti, sia a tempo pieno, sia a tempo parziale.
Visto quindi che l'assicurato ha compiuto il periodo di contribuzione in una ditta terza, preso atto della propria disponibilità per il mercato del lavoro, egli deve essere ritenuto idoneo al collocamento per attività a tempo pieno.” (cfr. doc. 329-331).
1.5. Dal mese di aprile 2021 la Cassa ha bloccato il versamento delle indennità di disoccupazione in favore di RI 1 a seguito della segnalazione della Polizia Cantonale del 22 aprile 2021 riguardante un procedimento penale aperto presso il Ministero pubblico del Cantone Ticino nei confronti dell’assicurato in relazione al sospetto che quest’ultimo abbia percepito le indennità di disoccupazione indebitamente, essendo, stando a quanto indicato nella segnalazione, azionista di maggioranza della __________ e amministratore unico della stessa fino al giorno dopo l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. 296 e 317).
1.6. Il 7 giugno 2021 RI 1 ha iniziato a lavorare come direttore dell’ufficio tecnico al 50% per la __________ di __________, di cui dal maggio 2021 è socio e gerente (cfr. doc. 307; estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch).
Il 2 agosto 2021 l’assicurato ha, poi, concluso un nuovo contratto di lavoro con la __________ in qualità di responsabile dell’ufficio commerciale al 25% dal 1° agosto 2021 (cfr. doc. 273).
1.7. Con decisione del 5 ottobre 2021 la Cassa ha negato a RI 1 il diritto a indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° aprile 2019, rilevando:
" (…) Il 26 agosto 2021 il PP __________ ci ha confermato l'apertura di un procedimento nei suoi confronti per, fra altri, il reato di ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale; inoltre il PP ci confermava che lei era azionista di maggioranza della società __________ che era sua datrice di lavoro.
In data 23.09.2021 l'Ufficio Giuridico (in seguito UG) della sezione cantonale del lavoro ha trasmesso alla cassa gli atti e la segnalazione ricevuti dal Ministero Pubblico per competenza e verifica del suo dossier in quanto lei, per il tramite della __________ (della quale lei è presidente con firma individuale e possiede il 90% del pacchetto azionario) detiene titoli al portatore di __________ e di fatto può influenzare e determinare le varie decisioni del CA della __________ (allegato D).
In data 05.10.2021, su nostra richiesta di informazioni, lei ci ha confermato di essere detentore del pacchetto azionario (90%) della __________ che, di conseguenza, può gestire le decisioni di __________ essendo una sua costola.
Per questo motivo la cassa, in relazione all'art. 8 in combinato disposto con l'art. 31 cpv. 3 lett. c della LADI, e per posizione analoga a quella di un datore di lavoro, deve rifiutarle il diritto alle indennità di disoccupazione a far data dal 01.04.2019.
Questa decisione di non diritto costringe la cassa a emanare una decisione di restituzione per indennità percepite indebitamente e a segnalare il caso al Ministero Pubblico.” (cfr. doc. 265-267).
1.8. Con ulteriore decisione del 5 ottobre 2021 la Cassa ha chiesto a RI 1 la restituzione dell’importo di fr. 103'354.90 relativo alle indennità di disoccupazione percepite dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2021, in quanto “secondo la nostra decisione di non diritto __________ e a quanto indicato su questa decisione lei non aveva diritto ad aprire un termine quadro prestazionale e pertanto non aveva diritto a percepire indennità di disoccupazione” (cfr. doc. 263).
1.9. Dopo che l’assicurato ha interposto opposizione contro entrambe le decisioni pronunciate nei suoi confronti il 5 ottobre 2021 (cfr. doc. 214), con decisione su opposizione del 25 gennaio 2022, la Cassa ha confermato i provvedimenti precedentemente resi nei confronti del medesimo, argomentando come segue:
" (…)
6. Nella sua opposizione lei fa valere che ha intestato le azioni della __________ per conto di terzi azionisti. Dal contratto di cessione risulta solamente che la __________ intende acquistare, in proprio o per conto di terzi, le azioni della __________. Orbene, lei nega che la __________ è una costola della __________.
Orbene, lei è azionista di maggioranza al 90% della __________, la quale detiene 83% di titoli al portatore di __________ dal 2017. Se, considerata l'entità della partecipazione finanziaria, spettano al dipendente poteri decisionali determinanti, la sua posizione risulta analoga a quella di un datore di lavoro ed egli è quindi escluso dal diritto all'indennità giornaliere della Cassa. La questione deve essere esaminata nel singolo caso alla luce delle circostanze concrete. Il semplice possesso di azioni da parte del collaboratore, ad esempio, non esclude il suo diritto alle prestazioni (prassi LADI, 820). A tenore della giurisprudenza del tribunale federale (8C_1044/2008 del 13.2.2009) un assicurato che detiene il 40% delle azioni può, unendosi con uno dei partner che possiede il 30% delle azioni, decidere il destino della società. Anche se non esercita alcuna funzione nell'azienda, a causa della sua partecipazione finanziaria all'azienda egli è escluso dal diritto alle prestazioni.
Nella fattispecie, lei come detentore dell'83% di titoli al portatore di __________ può dunque influenzare e determinare le varie decisioni del consiglio di amministrazione della società __________ malgrado il fatto che sia stato stralciato dal registro come amministratore di questa ditta in data 02.04.2019. In questo senso lei non ha il diritto all'indennità per lavoro ridotto ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (…)” (cfr. doc. 195-199)
1.10. Contro la decisione su opposizione del 25 gennaio 2022 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto il ripristino, retroattivo, del suo diritto alle indennità di disoccupazione e l’annullamento della decisione di restituzione, specificando di non essere “in grado di poter onorare il rimborso delle indennità ricevute, non disponendo attualmente né di risparmi né di mezzi reddituali sufficienti” (cfr. doc. I, inc. TCA 38.2022.16).
1.11. Con la STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022, questa Corte ha accolto il ricorso presentato dall’assicurato nella misura in cui ha annullato la decisione su opposizione del 25 gennaio 2022 sia “in relazione al diniego del diritto alle indennità di disoccupazione già percepite da aprile 2019 a marzo 2021”, sia “in relazione all’ordine di restituire la somma di fr. 103'354.90 concernente le indennità di disoccupazione ricevute da aprile 2019 a marzo 2021”, rinviando gli atti alla Cassa affinché procedesse ad una serie di accertamenti, per i quali meglio si dirà nel prosieguo.
1.12. Con decisione su opposizione del 29 aprile 2024, la Cassa ha confermato il proprio precedente provvedimento del 15 maggio 2023 (cfr. doc. 29-33), con il quale ha (nuovamente) chiesto a RI 1 la restituzione delle indennità indebitamente percepite dal 1° aprile 2019 sino al 31 marzo 2021.
In particolare, la Cassa ha motivato come segue la propria decisione su opposizione:
" (…)
5. Nella sua opposizione lei fa sempre valere che non aveva alcuna influenza sulle decisioni delle ditte implicate, __________ e __________. Orbene, nel verbale dell’interrogatorio del signor __________ nell’ambito della procedura penale al suo incontro per titolo di bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento e cattiva gestione quest’ultimo conferma che la gestione e l’amministrazione di __________ è sempre stata in vostra mano. E che le azioni __________ che il sig. __________ aveva acquisito come un investimento finanziario sono state detenute fiduciariamente da __________ in quale non avesse mai tenuta alcuna partecipazione.
Orbene, lei è azionista di maggioranza al 90% della __________, la quale detiene “fiduciariamente” l’83% di titoli di __________ dal 2017, acquistati dal sig. __________ come investimento finanziario. Se, considerata l’entità della partecipazione finanziaria, spettando al dipendente potere decisionali determinanti, la sua posizione risulta analoga a quella di un datore di lavoro ed egli è quindi escluso dal diritto alle indennità giornaliere della Cassa.
Tramite __________, lei ha potuto influenzare e determinare le varie decisioni del consiglio di amministrazione della società __________ malgrado il fatto che è stato stralciato dal registro come amministratore di quest’ultima in data 02.04.2019. In questo senso lei non ha diritto all’indennità ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI e la sua opposizione concernente il diritto alle indennità giornaliere è perciò respinta. La decisione in merito della Cassa è quindi con la presente confermata.
In ultimo luogo viene sottolineato che il suo obbligo di restituire le indennità indebitamente percepite non dipende dalla verità delle informazioni che lei ha fornito alla Cassa e se sono state false o no. Questo fatto è solo determinante per una condanna penale. E infatti, l’obbligo di restituzione non dipende dall’esito della procedura penale, a sapere di una vostra condanna, perché la Cassa può chiedere la restituzione in ogni caso se è stato provato con verosimiglianza preponderante che lei non aveva diritto alle indennità giornaliere in base alle disposizioni legale della legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione. E con la testimonianza del sig. __________ è stato provato col grado di prova necessario che lei aveva poteri decisionali determinanti di __________ tramite __________” (cfr. doc. 17-19).
1.13. Con tempestivo ricorso del 13 maggio 2024, RI 1 ha impugnato la citata decisione su opposizione innanzi a questa Corte, “ribadendo”, ha precisato, “i miei diritti alle indennità”.
In particolare, a sostegno delle proprie motivazioni, il ricorrente ha fatto valere quanto segue:
" (…)
14. In relazione all’indagine, al vostro punto 14. affermate che la Corte delle assise correzionali ha stralciato la procedura penale lo scorso 07.11.2023 per ragioni che dite “sconosciute”, sarebbe opportuno che riconosceste lo stralcio dovuto a mia innocenza.
Contesto nuovamente le vostre affermazioni che, come in passato contengono informazioni non veritiere. A suo tempo avevo già prodotto documenti a chiarimento della mia posizione.
Non è vero quanto affermato in relazione all’azionista di maggioranza di __________, signor __________, la cui testimonianza in sede penale ha ribadito quanto già dichiarato nella lettera da lui tramessavi in data 02.02.2022, ossia che da maggior investitore ha sempre partecipato alle sedute decisionali e sovrinteso alle direttive per la gestione della società anche insieme alla mamma.
__________ in relazione alla dimostrata proprietà dell’83% delle azioni __________, ha anche dichiarato che a gennaio 2017, delle sue azioni, nel numero di 33 gli erano state vendute al prezzo di euro 20'000.- proprio dalla __________, questo fatto contraddice pertanto quanto da voi sostenuto finora che la stessa gliele deteneva a titolo fiduciario.
Per completezza fornisco copia del registro egli azionisti consegnato all’amministratore __________ al momento del suo subentro in __________ a marzo 2019 (doc. A1).
Il sottoscritto quindi, dipendente finanziariamente da __________ e dalla mamma, ha da sempre messo in esecuzione le decisioni che venivano stabilite dall’azionista di maggioranza e non ha mai potuto determinarle o influenzarle autonomamente, nemmeno tramite la __________ come affermato da voi.
Da ultimo __________ ha anche ripetuto a più riprese un fatto che nemmeno menzionate, ossia che per la gestione di __________ c’era stato da sempre in mio affiancamento un co-direttore, ingegner __________, rimasto in azienda alla guida delle attività anche dopo il mio licenziamento, dirigente che __________ ha definito essere stato da sempre il mio “alter-ego”.
Concludendo, da parte mia ho sempre mantenuto la buona fede in questa vicenda, inoltre, essendo unico lavoratore impiegato con famiglia di moglie e minorenne a carico, non sarei nemmeno in grado di pagare quanto pretendete (vi avevo già fornito in data 15.05.2023 gli estratti conto dei miei 2 conti bancari che al 31.12.2022 ammontavano a totali chf 1'480.32, doc. B1 e B2)” (cfr. doc. I).
1.14. Nella propria risposta del 28 giugno 2024, la Cassa, rappresentata dall’avv. RA 1 (__________), postula la reiezione del ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…)
28. Il PP __________, nel suo scritto 2 maggio 2024 all’attenzione della Cassa, prendendo atto della decisione del 29 aprile 2023 della stessa, ha spiegato come mai avesse chiesto al Tribunale di stralciare il procedimento inc. n. 2020.7063 e di ritornargli l’incarto del ricorrente. Il PP ha ribadito come vi fosse la necessità di aggiornare il fascicolo alle ultime risultanze (dichiarazioni di __________, RI 1 e __________) emerse in un altro procedimento a carico del ricorrente (inc. 2021.9614). Le citate risultanze sono altresì rilevanti in questo procedimento, in quanto fanno luce in merito al ruolo del ricorrente ed al suo potere decisionale, in particolare al momento in cui __________ ha acquisito la partecipazione finanziaria maggioritaria di __________.
Vien da sé che la motivazione portata dal ricorrente, il quale sostiene che il presente ricorso vada accolto a fronte dello stralcio per la sua presunta innocenza, operato dalla Corte delle assiste correzionali in data 17 novembre 2023, è contestata ed errata.
29. Nel suo ricorso del 13 maggio 2024, il ricorrente fa essenzialmente valere di non aver avuto alcuna influenza sulle decisioni della __________, le quali venivano prese autonomamente dall'azionista di maggioranza, __________.
Ciononostante, nel verbale di interrogatorio 17 novembre 2022, reso dallo stesso __________ nel procedimento penale aperto nei confronti del ricorrente per tutta una serie di reati inerenti il fallimento della __________, egli ha affermato il contrario, ponendosi in contrasto con i contenuti della lettera del 2 febbraio 2022 citata dal ricorrente (e redatta dallo stesso, poi semplicemente sottoscritta da __________).
Poco importa se, nel corso del tempo, __________ abbia acquisito azioni della __________, fino ad arrivare ad esserne proprietario all'83% (azioni peraltro detenute fiduciariamente dalla __________) perché egli non ha mai avuto alcun ruolo effettivo nella società, limitandosi ad essere un puro investitore finanziario.
Egli ha infatti precisato che la gestione e l'amministrazione della società è sempre stata in mano al ricorrente, il quale non gli ha da un lato mai richiesto alcun intervento o aiuto, fermo restando che __________ rileva che non avrebbe avute le competenze per assisterlo, considerato che di professione è impiegato d'ufficio (si veda il verbale di interrogatorio del ricorrente del 17.11.2022, p. 36, rr. 10-20).
30. In merito al licenziamento del ricorrente da parte della __________, __________ rileva che la decisione è stata presa dallo stesso ricorrente, che gliene ha parlato solo a posteriori. Ad ogni modo, dopo tale decisione, il ricorrente ha continuato ad essere il punto di riferimento di __________ per la __________.
__________ rileva che __________, da lui emblematicamente definito alter ego del ricorrente, continuava invece a lavorare per la società, ma che i due non hanno mai avuto contatti (verbale 17.11.2022, pag. 36, rr. 35-44) e che egli non ha neppure mai incontrato il nuovo amministratore della __________, __________.
31. Prova del fatto che il ricorrente ha mantenuto poteri decisionali determinanti in seno alla società anche dopo il suo licenziamento e la radiazione dal Registro di commercio quale amministratore unico con diritto di firma individuale, è che in quel periodo egli ha altresì proposto a __________ una riconversione dell'attività della __________, al fine (apparente) di garantirne la continuità, ma di fatto allo scopo di acquisire due società a lui riconducibili (__________ e __________), cosa peraltro non nota all'azionista. Quest'ultimo non si era posto alcuna domanda in merito alla bontà dell'investimento svolto in __________ o a chi fosse riconducibile tale azienda, ulteriore prova del fatto che egli faceva totale affidamento sulle valutazioni e sui suggerimenti di investimento del ricorrente, nel quale riponeva piena fiducia.
32. In sede di interrogatorio, il PP ha domandato a __________ se il ricorrente gli avesse chiesto di postergare il suo credito nei confronti della __________. Il teste ha risposto che non sapeva cosa volesse dire, prova di come egli non sia cognito di gestione aziendale e finanziaria, della quale si è sempre occupato il ricorrente. __________, dopo spiegazione del PP ha confermato di aver postergato il proprio credito (verbale 17.11.2022, pag. 38, rr. 10-36).
33. Già alla luce di quanto precede, indipendentemente dal sussistere o meno del rapporto di lavoro fra __________ ed il ricorrente, nonché del possesso e della titolarità delle azioni __________ da parte dello stesso, è evidente come egli abbia sempre avuto una posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro e pertanto non avesse diritto al versamento dell'indennità di disoccupazione.
34. Il ricorrente stesso, in occasione del suo verbale di interrogatorio davanti al PP del 1. Dicembre 2022 (p. 42, rr. 11-21 e 41 seg, nonché pag. 43, rr. 1-5), ha affermato che, per quanto riguarda la __________, egli conferma le dichiarazioni rilasciate a verbale da __________ (vedi paragrafi precedenti) e di conseguenza che sia sempre stato egli stesso, a determinare le scelte della __________, indipendentemente dalla proprietà e detenzione dei titoli azionari. Il ricorrente indica come in precedenza non gli fosse (apparentemente) chiara la necessità di dichiarare di disporre altresì di partecipazioni a titolo fiduciario nella __________ (verbale di interrogatorio, p. 43, rr. 46-48).
Inoltre, il fatto che a suo dire non ci siano documenti che attestano i conferimenti di __________ nella __________, nella __________ e che quest'ultima detiene a titolo fiduciario le partecipazioni di __________ nella prima, mostra come il costrutto sia tutt'altro che trasparente, quanto più probabilmente montato ad hoc al fine ultimo di dissimulare chi controllasse economicamente e di fatto la __________ (verbale di interrogatorio, p. 44, rr. 1-7).
La copia del presunto registro degli azionisti della __________ a (stato: marzo 2019) prodotta dal ricorrente, non prova alcunché in merito all'effettivo potere decisionale, che si evince chiaramente dei fatti esposti.
35. Il ricorrente ammette altresì di aver riconvertito l'attività della __________ dopo il licenziamento dei dipendenti, facendola di fatto operare come holding di società operative; trattasi di una scelta strategica per mantenere attiva la società, la quale è stata ancora una volta opera del ricorrente, che non può che venir considerato organo di fatto, oltre che azionista (fiduciario).
36. II ricorrente ha però al contempo cercato di "sganciarsi" dalla __________, affermando di essere invero stato dipendente della __________, società che forniva il lavoro da svolgere alla __________, e non di quest'ultima.
Poco cambia però, considerato che egli avrebbe, se del caso, dovuto chiarire tale condizione sin dal momento della richiesta della indennità. Anzi, è abusivo rimarcare questo fatto, considerato che a monte del licenziamento del ricorrente da parte di __________ e delle ulteriori scelte strategiche di quest'ultima società, vi è proprio la __________ (ed stop agli ordini) e quindi sempre comunque e il diretto interessato.
37. Anche le dichiarazioni di __________, amministratore unico a titolo fiduciario della __________ a far tempo dall'aprile 2019 e quindi dall'(auto)licenziamento del ricorrente, ha spiegato al PP il contesto dell'assunzione del mandato e le persone con le quali ha avuto a che fare. Le sue dichiarazioni confermano nuovamente le tesi espresse.
In primo luogo, __________ rileva che era stato lo stesso ricorrente a riferirgli che necessitava di iscriversi alla disoccupazione e come amministratore unico dell'ultimo datore di lavoro non ne avrebbe avuto di diritto, pertanto gli aveva chiesto di assumere tale mandato a titolo fiduciario, il tutto in occasione di un'assemblea generale della società, alla quale era presente il solo ricorrente in qualità di azionista. Questa affermazione del ricorrente conferma come egli fosse consapevole delle problematiche che sarebbero potuto insorgere a livello di disoccupazione, se avesse mantenuto tale ruolo e verosimilmente degli approfondimenti che sarebbero altresì stati svolti a livello di azionariato della società ex datrice di lavoro.
__________ ha pure spiegato di essere sempre stato solamente l'amministratore unico della __________ iscritto a registro, senza alcun controllo sull'attività della stessa, in quanto della contabilità se ne è sempre occupato il ricorrente, unica persona con la quale ha mai avuto contatti o dal quale ha mai ricevuto indicazioni.
__________ non ha mai neppure operato sui conti della società, anzi, neppure sapeva se (e chi altro) avesse l'effettivo potere di disposizione in banca. __________ non ha neppure partecipato ad alcuna assemblea generale della __________ dopo il 2020/2021. Da quel periodo il ricorrente ha pure iniziato a svolgere indipendentemente la contabilità e le chiusure, a seguito delle quali si limitava a produrre il bilancio all'attenzione di __________.
Pertanto, anche nelle parole di __________ troviamo conferma dal persistere del forte legame fra il ricorrente e la __________, per la quale si occupava della gestione contabile e sulla quale aveva l'effettivo e completo potere decisionale.
(…).
39. In merito all'asserita situazione di indigenza, che non gli permetterebbe di farsi carico della restituzione delle prestazioni, mi limito ad osservare che questa non è neanche lontanamente comprovata dai saldi dei due estratti conto prodotti. In mancanza di una decisione di tassazione attuale del ricorrente, del suo certificato di salario, di eventuali decisioni che lo pongono a beneficio degli aiuti e del sostegno sociale, così come di un estratto delle esecuzioni che comprovano le sue difficoltà finanziarie, tale affermazione è totalmente pretestuosa (…).” (cfr. doc. IX).
1.15. Nella propria replica dell’8 luglio 2024, il ricorrente contesta, sulla base di argomentazioni per le quali, nella misura di quanto necessario, si dirà nel prosieguo, quanto indicato dalla Cassa nella propria risposta di causa, in particolare ai punti 28-37 (cfr. doc. XI).
1.16. Pure degli argomenti fatti valere dalla Cassa nella propria duplica del 21 agosto 2024 (cfr. doc. XV) si dirà, per quanto di rilevanza ai fini del presente giudizio, nel prosieguo.
1.17. Con osservazioni del 27 agosto 2024, il ricorrente ha rilevato che il verbale di audizione testimoniale di __________ è “stato redatto in relazione al fallimento della società __________, pertanto non riguarda la procedura penale avviata da CO 1 nei miei confronti” ed ha conseguentemente richiesto che “CO 1 e l’avv. RA 1 producano le procedure di cui dispongono da parte del Ministero e da parte di __________, che le autorizzano a disporre ed impiegare pubblicamente, anche personalmente contro di me, tale verbale di inchiesta facente parte di documenti coperti da segreto istruttorio” (Cfr. doc. XVII).
Una settimana più tardi, RI 1 ha trasmesso a questa Corte una presa di posizione di __________, di data 29 agosto 2024, dalla quale emerge quanto segue:
" (…) ho appreso che la mia deposizione rilasciata presso il Ministero pubblico viene attualmente utilizzata dalla Cassa assicurativa CO 1 cui avevo già scritto in data 02.02.2022. Di questo fatto non ero a conoscenza, essendo stato il mio interrogatorio ottenuto con espresso riferimento al solo fallimento della __________, che vede indagato RI 1 quale suo ex presidente.
Si tratta quindi di un documento confidenziale di cui non ho mai autorizzato la divulgazione pubblica. Sono al corrente che CO 1 accusa il signor RI 1 di aver continuato a gestire e decidere per __________ anche dopo la sua partenza nel 2019 e di aver potuto prendere autonomamente decisioni per conto della società, accusa che per quanto mi riguarda non è veritiera.
Quando affermavo che né mia mamma, né io siamo stati coinvolti nella gestione di __________ intendevo dire che non lo eravamo ufficialmente con ruoli nel Consiglio di amministrazione, quelli cioè rivestiti dal signor RI 1 prima e dal signor __________ successivamente. Tuttavia, le decisioni importati del business erano sempre prese in accordo tra me e il signor RI 1. Si trattava unicamente di un espediente commerciale di immagine per BPS come già riportato da parte mia nel verbale e sono sempre rimasto finora in possesso delle mie facoltà decisionali per essa.
__________, fino alla chiusura dell’attività con __________ nella primavera del 2019, di presentava con una situazione commerciale discretamente buona, per questo, per non perdere l’opportunità di continuare a fare affari, prima che RI 1 lasciasse la società si era deciso di acquisire la __________, operazione portata a termine successivamente del signor __________ insieme a __________.
Dopo l’uscita da __________ del signor RI 1, __________ non ha più avuto bisogno di una conduzione attiva in quanto l’attività in Svizzera si era sostanzialmente fermata, per questo motivo il ruolo professionale non serviva più e nemmeno la società avrebbe potuto continuare a retribuirlo. In modo che RI 1 potesse trovare un altro impiego si era quindi deciso di nominare il signor __________ quale amministratore.
Con l’acquisizione della società italiana a metà 2019, tutto il business si è di fatto spostato in Italia con __________ sotto il coordinamento di __________ rientrato appositamente a __________ e __________ è rimasta una semplice holding passiva, sostanzialmente ferma, di cui ho periodicamente verificato la continuazione senza particolari richieste ed aspettative. Il signor RI 1 da quel momento si è occupato di altro, ci siamo incontrato di tanto in tanto solo per aggiornarci a vicenda.” (cfr. all. XVIII1 a doc. XVIII).
1.18. Con osservazioni del 27 settembre 2024, la Cassa, oltre a contestare quanto indicato dal ricorrente, rispettivamente, a censurare la pertinenza degli allegati presentati da RI 1, in particolare dello scritto di __________, e dei “fatti che sono volti a provare”, ha rilevato che le dichiarazioni fornite da quest’ultimo nell’ambito del procedimento penale concernente il fallimento di __________ riferiscono, in ogni caso, di “eventi strettamente connessi” a quelli del presente procedimento, “in quanto __________ ha apparentemente licenziato il ricorrente a seguito dell’interruzione del mandato di incarico professionale conferitogli da __________ (…) e che coinvolge altresì i medesimi soggetti”.
La parte resistente rileva, poi, che __________ è stato sentito dagli inquirenti in qualità di testimone, cui incombono specifici obblighi, segnatamente di “deporre secondo il vero e di nulla nascondere”, di modo che alle “smentite” giuste a posteriore nessun effetto probatorio deve essere accordato nell’ambito del presente procedimento, o quantomeno, tali dichiarazioni devono essere ritenute subordinate, dal profilo probatorio, a quanto il teste ha riferito al SPG __________.
L’avv. RA 1 rileva, poi, che la documentazione penale è stata “fornita dal Ministero pubblico su richiesta della Cassa, vista l’attinenza delle tematiche. Infatti la Cassa, se non grazie alla collaborazione del ricorrente e delle Autorità, non ha altro modo per accertare chi fosse la persona di riferimento per l’investimento di __________ in seno a __________. D’altra parte, il ricorrente non ha neppure provato in alcun modo che __________ abbia le qualifiche professionali o che abbia anche solo maturato l’esperienza, per gestire con cognizione di causa una società come la __________ e prendere quindi le decisioni strategiche in prima persona e in maniera autonoma”.
La parte resistente si è, infine, riconfermata nelle proprie precedenti osservazioni (cfr. doc. XX).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione, o meno, la Cassa ha chiesto a RI 1 la restituzione di fr. 103'354.90 a titolo di indennità di disoccupazione che, a mente dell’amministrazione, egli avrebbe percepito indebitamente tra aprile 2019 e marzo 2021.
2.2. L'art. 95 LADI regola la
restituzione di prestazioni.
Secondo il cpv. 1 di questo articolo, nel tenore in vigore dal 1° aprile 2011,
la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di
cui all'articolo 55 e 59cbis cpv. 4.
Ai sensi del cpv. 2, la Cassa esige dal datore di
lavoro la restituzione delle indennità indebitamente riscosse per lavoro
ridotto o per intemperie. Il datore di lavoro, se è responsabile del pagamento
indebito, non può esigerne il rimborso dai lavoratori.
L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TF anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).
La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8 febbraio 2005).
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).
Inoltre l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA; STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Mediante la riconsiderazione si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti, e meglio “un accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi” (cfr. STF 9C_452/2017 del 6 febbraio 2018 consid. 4). Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (cfr. DTF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (cfr. STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con riferimenti).
Una decisione, per essere considerata manifestamente errata ai sensi dei disposti di cui all’art. 53 cpv. 2 LPGA, non deve dare spazio ad alcun ragionevole dubbio, o, in altre parole “Zweifellosigkeit bedeutet, dass kein vernünftiger Zweifel daran möglich sein darf, dass eine Unrichtigkeit vorliegt; es ist ein einziger Schluss - eben derjenige auf eine Unrichtigkeit – möglich” (cfr. DTF 126 V 401; DTF 125 V 393; STF 9C_307/2011 del 23 novembre 2011 consid. 3.2.; STF U 288/05 del 14 dicembre 2005 consid. 2; STF U 378/05 del 10 maggio 2006 consid. 5.2.; STF U 127/05 del 16 agosto 2005 consid. 2.1.; STCA 38.2015.69 del 5 aprile 2016).
In proposito cfr. pure la STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 2.3.
Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STF C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.
Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2.; STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).
2.3. Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione è, tra l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a e art. 10 LADI).
L’art. 31 cpv. 3 LADI prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:
a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;
c. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell’azienda.
I disposti relativi all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non contemplano una norma corrispondente.
Ciò non comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento automatico del diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle persone che hanno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai loro coniugi.
Con decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale (TF) ha infatti esteso l’applicabilità dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI all’assegnazione dell’indennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta (cfr. STF 8C_811/2019 del 12 novembre 2020 consid. 3.1.1.).
Nelle sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, l’Alta Corte ha deciso che un dipendente membro del consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
Per un membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016; STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014; STF C 160/05 del 24 gennaio 2006; STF C 102/04 del 15 giugno 2005).
In una sentenza 8C_279/2010 del 8 giugno 2010 il Tribunale federale ha sviluppato su questi temi le seguenti considerazioni:
" (…) Il primo giudice ha infine correttamente precisato che per stabilire se un impiegato possa esercitare un influsso considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di quali poteri decisionali egli disponga concretamente sulla base della struttura aziendale interna, non essendo per contro determinanti i soli criteri formali. Segnatamente, non è ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle indennità a lavoratori esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che essi detengono una procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel registro di commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi rifiutare le prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un diritto di firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà partecipano in modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid. 3b e riferimenti).
Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i membri del consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il motivo che la legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte inalienabili, che per definizione comportano la facoltà di influire in modo diretto sulle decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della suprema direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art. 716-716b CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e, quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF 120 V 525 con riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno all'azienda (DTF 122 V 273 consid. 3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).
3.
Come già rilevato dal primo giudice, nella fattispecie in esame è pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre 2007 al 6 maggio 2008, la carica di membro del consiglio di amministrazione della A.________ SA. Ne discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv. 2 LADI e la giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a ragione la precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di diniego. (…)"
L’Alta Corte ha ricordato questi principi in una sentenza 8C_34/2021 dell’8 luglio 2021, pubblicata in SVR 2021 ALV Nr. 14 pag. 51, in cui ha precisato che nel caso di un gerente e direttore di una SA, carica ricoperta dal ricorrente di quella fattispecie, differentemente dalla situazione riguardante un membro del CdA di una SA, deve avere luogo un esame delle circostanze concrete. Il TF ha concluso che a ragione era stato deciso che l’insorgente aveva una posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro.
Lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag. 240).
Al riguardo cfr. pure la sentenza 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016, nella quale il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
4.2. Dans plusieurs arrêts (en dernier lieu l'arrêt 8C_295/2014 du 7 avril 2015 consid. 4), le Tribunal fédéral a rappelé les motifs qui ont présidé au développement de cette jurisprudence. Pour des raisons de conflits d'intérêts évidents, la loi exclut du cercle des bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de travail les personnes qui occupent dans l'entreprise une position dirigeante leur permettant de déterminer elles-mêmes l'ampleur de la diminution de leur activité (cf. art. 31 al. 3 let. c LACI [RS 837.0]). Il en va de même des conjoints de ces personnes qui travaillent dans l'entreprise. Dans l'arrêt ATF 123 V 234, le Tribunal fédéral a identifié un risque de contournement de cette clause d'exclusion lorsque dans un contexte économique difficile, ces mêmes personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités dans le cadre de son but social. La même chose vaut pour le conjoint de la personne qui se trouve dans une position assimilable à un employeur lorsque, bien que licencié par ladite entreprise, il conserve des liens avec celle-ci au travers de sa situation de conjoint d'un dirigeant d'entreprise. Cette possibilité d'un réengagement dans l'entreprise - même si elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait - justifie la négation du droit à l'indemnité de chômage. (…)"
Sempre secondo la giurisprudenza federale la posizione di socio gerente di una Sagl (cfr. art. 809-814 CO) è equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STF 8C_191/2014 del 4 giugno 20214; STF 8C_776/2011 del 14 novembre 2012; STF 8C_729/2014 del 18 novembre 2014; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STF C 37/02 del 22 novembre 2002 e STF C 71/01 del 30 agosto 2001; STF 8C_84/2008 del 3 marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.51 del 23 gennaio 2014; in un altro contesto cfr. pure la STF 9C_424/2016 del 26 gennaio 2017).
Cfr. anche STF 8C_668/2022 del 29 giugno 2023 consid. 3.2.
2.4. In una sentenza 8C_621/2018 del 20 marzo 2019, pubblicata in DTF 145 V 200, DLA 2019 N. 5 pag. 177 e SVR 2019 ALV N. 5 pag. 17, il Tribunale federale ha negato il diritto all’indennità di disoccupazione ad un assicurato che deteneva il 12% delle quote di una Sagl.
L’Alta Corte ha stabilito che l’influenza determinante di un socio di una Sagl secondo il diritto svizzero (con o senza funzione di gerente) risulta già dalla sua posizione di socio di per sé.
Al riguardo il Tribunale federale ha sottolineato che:
" (…)
" 4.5.1. Oberstes Organ der GmbH ist die Gesellschafterversammlung (Art. 804 Abs. 1 OR). Ihr sind die wichtigsten Aufgaben innerhalb der Gesellschaft zugeordnet. Als Versammlung der Anteilseigner und somit der Träger des wirtschaftlichen Risikos muss es ihr vorbehalten bleiben, über die bedeutsamsten Grundsätze zu entscheiden. Eine Vielzahl von Befugnissen sind ihr unübertragbar zugewiesen. Diese erlauben es den Gesellschaftern, über die Gesellschafterversammlung einen viel stärkeren Einfluss auf die Geschäftsführung zu nehmen, als dies der Aktionär an der Generalversammlung kann (Art. 804 Abs. 2; Art. 698 OR). Die unübertragbaren Befugnisse eines Gesellschafters einer GmbH nach Art. 804 Abs. 2 OR sind mit Blick auf die arbeitslosenversicherungsrechtliche Qualifikation einer arbeitgeberähnlichen Person nicht anders zu werten als jene eines Verwaltungsrates einer AG: Die Gesellschafterversammlung bestimmt die Statuten, ihr obliegt die Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern und die Wahl und Abberufung der Revisionsstelle, sie nimmt die Jahresrechnung ab, sie bestimmt die Geschäftsleitung, sie entlastet die Geschäftsführung und entscheidet über Gewinn- oder Verlustverwendung. Zusätzliche Kompetenzen können der Gesellschafterversammlung durch die Statuten übertragen (Art. 804 Abs. 2 Ziff. 18 OR) und für bestimmte Geschäfte ein Genehmigungsvorbehalt vorgesehen werden. Dies gilt ebenfalls für an sich unübertragbare Aufgaben des Geschäftsführers, die mit dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung verknüpft werden können (Art. 811 OR; vgl. Art. 716b OR), die damit direkten Einfluss auf die Geschäfte des Unternehmens ausübt.
4.5.2. Als personenbezogen ausgestaltete Kapitalgesellschaft besitzt die GmbH überdies eine persönliche Nähe zu den Gesellschaftern. Die engere Verbindung zwischen den Gesellschaftern und der GmbH im Verhältnis zu den Aktionären und der AG zeigt sich u.a. auch dadurch, dass alle Gesellschafter bereits von Gesetzes wegen die Geschäfte im Sinne der Selbstorganschaft führen (Art. 809 Abs. 1 OR), sofern die Statuten nichts anderes vorsehen. Die personenbezogene Ausgestaltung der GmbH mit in der Regel kleinem Gesellschafterkreis bringt es sodann mit sich, dass die GmbH als Schutz eine Treuepflicht der Gesellschafter mit einem Konkurrenzverbot kennt (Art. 803 OR). Die Nähe der Gesellschafter zu ihrer GmbH wird ferner dadurch deutlich, dass ein Gesellschafter dem Gericht beantragen kann, einem Geschäftsführer die Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis zu entziehen oder zu beschränken, wenn ein wichtiger Grund vorliegt (Art. 815 Abs. 2 OR; zum Ganzen: ARTHUR MEIER-HAYOZ/PETER FORSTMOSER, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 12. Aufl. 2018, § 18 S. 688 ff.; PETER FORSTMOSER, Das neue Recht der Schweizer GmbH, in: Kramer et al. [Hrsg.], Festschrift für Peter Böckli zum 70. Geburtstag, 2006, S. 542 ff.; und Botschaft des Bundesrates vom 19. Dezember 2001 zur Revision des Obligationenrechts [GmbH-Recht sowie Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht], BBl 2002 3148 ff.).
4.5.3. Diese gesetzliche Ausgestaltung der Befugnisse der Gesellschafterversammlung und derjenigen jedes einzelnen Gesellschafters (mit oder ohne Geschäftsführertätigkeit) zeigt in Bezug auf die hier relevante Frage der arbeitgeberähnlichen Stellung eines Gesellschafters auf, dass das Risiko eines Missbrauchs von Arbeitslosenversicherungsleistungen bei einem Gesellschafter einer GmbH, nicht zuletzt unter Berücksichtigung des personenbezogenen Charakters der Unternehmung, womit auch die Gefahr einer abredeweisen Einflussnahme der Gesellschafter untereinander besteht, nicht verneint werden kann. Diesem Missbrauchsrisiko könnte daher auch nicht mit der Einführung einer für den Leistungsausschluss ohne Prüfung des Einzelfalls vorausgesetzten bestimmten Höhe des Stammanteils (von beispielsweise mindestens 30 %; vgl. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, N. 26 zu Art. 10 AVIG) begegnet werden. Sachliche Gründe fehlen für eine solche Grenzziehung. Damit würde eine ungerechtfertigte Privilegierung der Minderheitsgesellschafter einer GmbH geschaffen, die der gesetzlich geregelten Einflussnahme eines Gesellschafters auf die Unternehmung nicht entspricht. An der Rechtsprechung, wonach dem Gesellschafter unabhängig von der Höhe seines Stammanteils von Gesetzes wegen eine Einflussmöglichkeit auf die Geschicke der Gesellschaft zusteht, die einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ausschliesst, ist daher festzuhalten. Eine Rechtsprechungsänderung kommt zudem nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen in Frage. Sprechen keine entscheidenden Gründe zugunsten einer Änderung, ist die bisherige Praxis beizubehalten. Gegenüber dem Postulat der Rechtssicherheit lässt sich eine Rechtsprechungsänderung grundsätzlich nur begründen, wenn die neue Lösung besserer Erkenntnis der ratio legis, veränderten äusseren Verhältnissen oder gewandelten Rechtsanschauungen entspricht. Solche ernsthaften sachlichen Gründe, liegen, wie aufgezeigt, nicht vor und werden auch nicht geltend gemacht (BGE 137 V 282 E. 4.2 S. 291; 135 I 79 E. 3 S. 82; je mit Hinweisen). (…)”
In una sentenza 8C_433/2019 del 20 dicembre 2019, pubblicata in DLA 2020 Nr. 5 pag. 165 e SVR 2020 ALV Nr. 15 pag. 46, nonché commentata da E. Berger Götz “Anspruch der Aktionärin/des Aktionärs einer AG auf Arbeitslosenentschädigung” in SZS/RSAS 2020 pag. 101-103, il Tribunale federale ha stabilito, nel caso di un azionista di minoranza (25% delle azioni dal dicembre 2017) licenziato con effetto immediato dalla SA che lo impiegava dal settembre 2014 (dall’agosto 2014 all’agosto 2018 era membro del CdA con firma collettiva a due), che non esisteva un rischio di abuso.
È stato precisato che dopo il ritiro dal CdA determinante non era la partecipazione finanziaria in seno alla società, bensì le circostanze concrete della fattispecie.
In quell’occasione l’Alta Corte ha pure sottolineato le differenze rispetto al caso sfociato nella DTF 145 V 200, indicando che tra i soci di una Sagl e la società stessa, rispetto agli azionisti e la SA, esiste un legame più stretto, in quanto si tratta di una società di capitali di carattere personale. Nel caso della Sagl il rischio di abuso non può, perciò, essere escluso, in considerazione anche del pericolo di un’influenza reciproca tra i soci, neppure in caso di minima partecipazione finanziaria.
Nella STF 8C_811/2019 del 12 novembre 2020, già citata sopra, l’Alta Corte, accogliendo il ricorso di una Cassa, ha negato il diritto a indennità di disoccupazione dal 24 aprile al 30 giugno 2018 a una persona che aveva lavorato fino al 31 marzo 2018, quando era diventato effettivo il licenziamento ricevuto il 12 febbraio 2018, per una Sagl (panetteria, tea room) di cui era socia (all’80%; l’ulteriore 20% era detenuto dalla moglie) e gerente, rispettivamente socia dopo la decisione del 19 aprile 2018 di entrata in liquidazione della società e successivamente alla decisione del 28 maggio 2018 di revoca dello scioglimento nuovamente socia e gerente con firma individuale.
Il TF ha precisato che fino al 2 luglio 2018 tale persona disponeva ex lege di un potere determinante giusta l’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI senza che occorresse stabilire concretamente le sue responsabilità in seno alla Sagl.
In ogni caso, fino alla radiazione dell’impresa dal RC, egli deteneva l’80% delle parti sociali e con la moglie (socia) ha deciso di revocare lo scioglimento e di vendere le quote a terzi, esercitando il potere decisionale fino alla radiazione della società.
Infine la nostra Massima Istanza ha sottolineato che il fatto di avere avuto o meno l’intenzione di abusare della legge non era determinante.
Dal canto suo il TCA, in una sentenza 38.2016.65 del 6 marzo 2017, ha escluso il diritto all’indennità per insolvenza nel caso di un assicurato che deteneva un terzo del capitale sociale di una Sagl, costituita da una società anonima, la quale aveva sottoscritto con il ricorrente e altri due soci a tale scopo un mandato fiduciario (cfr. anche STCA 38.2018.52 del 5 novembre 2018).
Con STCA 38.2019.52 del 12 dicembre 2019, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha respinto il ricorso di un assicurato che deteneva il 33.18% delle azioni della SA sua ex datrice di lavoro, al quale era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione fino al momento della cessione delle azioni.
La compartecipazione finanziaria dell’insorgente era infatti tale da poter influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro.
Con giudizio 38.2020.36 del 29 ottobre 2020 il TCA ha confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione dal 4 febbraio 2020 nei confronti di una persona, la quale fino agli inizi di marzo 2020 è stata iscritta a RC quale socia con una quota di fr. 10'000.-- su un capitale sociale di fr. 20'000.-- e presidente della gerenza con firma individuale di una Sagl e in seguito è rimasta solo socia.
È stato statuito, in applicazione del principio della probabilità preponderante, che il ricorrente, potendo svolgere un ruolo attivo e decisionale in seno alla Sagl anche quale semplice socio e potendo ancora perseguire lo scopo sociale della società, dato che quest’ultima stata sciolta soltanto il 13 agosto 2020, rivestiva una posizione analoga a quella di un datore di lavoro.
Cfr. anche STCA 38.2024.20 del 22 luglio 2024; 38.2019.53 del 27 aprile 2020; STCA 38.2018.52 del 5 novembre 2018.
2.5. La situazione è differente quando il salariato, trovandosi in una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro, lascia definitivamente l'impresa a causa della sua chiusura; in questo caso non è ravvisabile un comportamento volto ad eludere la legge. Lo stesso vale nel caso in cui l'impresa continua ad esistere ma il salariato, a seguito della rottura del contratto di lavoro, interrompe definitivamente tutti i legami con la società. In entrambi i casi, l'assicurato può, in principio, pretendere l'indennità di disoccupazione (cfr. STF C 87/02 del 7 giugno 2004; STF C 275/04 del 10 novembre 2005 consid. 3.2).
Al riguardo, nella STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016 già citata in precedenza, il Tribunale federale ha rilevato:
" (…) Ce droit peut toutefois être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé tous les liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de celle-ci ou en cas de démission de la fonction dirigeante) ou, s'agissant du conjoint licencié, lorsque celui-ci a travaillé dans une autre entreprise que celle dans laquelle son mari ou sa femme occupe une position assimilable à un employeur. Bien que cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a lieu de garder à l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la différence de celui occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte de travail qu'il subit et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (sur l'ensemble de cette problématique, voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 10 n° 18 ss; également du même auteur, Droit à l'indemnité de chômage des personnes occupant une position assimilable à celle d'un employeur, in DTA 2013 n° 1, p. 1-12). (…)"
Il rischio d’abuso non esiste più, dunque, quando l’assicurato in questione dimostra di avere rotto ogni legame con la ditta.
Con giudizio 8C_511/2014 del 19 agosto 2015, la nostra Massima Istanza ha precisato che
" (…)
5.1. La jurisprudence, selon laquelle le salarié se trouvant dans une position assimilable à celle de l’employeur peut en principe prétendre des indemnités de chômage lorsqu’il quitte définitivement l’entreprise en raison de la fermeture de celle-ci ou lorsqu’il rompt définitivement tout lien avec la société, est stricte. Elle exclut de considérer qu’un assuré a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de celle-ci tant qu’elle n’est pas entrée en liquidation (cfr. DTA 2001 p. 218, C 355/00, consid. 3; STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014 consid. 3.2; 8C_492/2008 del 21 gennaio 2009 consid. 3.2), voire, selon les circonstances, pendant la durée de la procédure de liquidation de la société, il y a lieu de mentionner le cas de l’assuré qui est titulaire d’une large part du capital social et dont le conjoint est inscrit au registre du commerce (SVR 2007 ALV nr. 21 p. 69, C 180/06, consid. 3.4; DTA 2002 nr. 28 p. 183, C 373/00 consid. 3c) et celui du conjoint d’une associée-gérante d’une Sàrl qui a cessé d’exploiter l’entreprise mais qui n’est pas inscrite “en liquidation” au registre du commerce (STF 8C_492/2008 del 21 gennaio 2009 consid. 3). En revanche, en cas de suspension de la faillite faute d’actifs, il ne reste la plupart du temps plus rien à liquider, partant, il n’y a aucun risque d’abus. C’est pourquoi le fait d’avoir occupé durablement une position assimilable à celle d’un employeur ne constitue pas un motif valable pour dénier à l’assuré concerné le droit à l’indemnité de chômage (DTA 2007 nr. 6 p. 115, C 267/04, consid. 4.3.).”
Cfr. pure al riguardo la STF 8C_481/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 4.2.
Secondo la giurisprudenza federale al membro del consiglio di amministrazione e al socio gerente cui è affidata la liquidazione della SA e/o della Sagl non va riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione, ritenuta la loro posizione analoga a quella di un datore di lavoro, fino al momento in cui la società viene cancellata dal Registro di commercio (cfr. STF 8C_102/2018 del 21 marzo 2018 consid. 6.2.; STF 8C_738/2015 del 14 settembre 2016; STF 8C_481/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 4.2.; STFA C 298/05 del 13 aprile 2006; C 295/03 del 10 febbraio 2005; C 83/03 del 14 luglio 2003; DLA 2002 N. 28 pag. 183).
L’Alta Corte è arrivata alla medesima conclusione in una sentenza 8C_738/2015 del 14 settembre 2016 a proposito dell’amministratore di una SA.
Al riguardo cfr. anche STF 8C_481/2010 del 15 febbraio 2011; STFA C 298/05 del 13 aprile 2006; STCA 38.2018.52 del 5 novembre 2018.
In una sentenza 8C_242/2022 del 4 agosto 2022, pubblicata in SVR 2022 ALV n. 33 pag. 116 e segg., il Tribunale federale ha affrontato la questione del rischio di abuso ed in particolare dell’interruzione dei legami con la precedente società, nonché dell’eventuale attività lucrativa esercitata per almeno sei mesi dopo aver lasciato l’azienda nella quale l’assicurato rivestiva un ruolo assimilabile a quello di un datore di lavoro.
In quell’occasione l’Alta Corte ha negato il diritto all’indennità di disoccupazione al gerente di una SA, licenziato per il 31 maggio 2021 ma rimasto iscritto al registro di commercio fino al 3 agosto 2021, in quanto egli rivestiva un ruolo analogo a quello di un datore di lavoro.
Quell’assicurato era già presidente del consiglio d’amministrazione di un’altra SA, nonché socio in una Sagl, entrambe aventi sede presso l’ultima datrice di lavoro dell’assicurato. In particolare, l’Alta Corte ha concluso che in quel caso si era confrontati ad un rischio di abuso.
In un giudizio 8C_87/2023 del 14 settembre 2023 consid. 2.2. il TF ha sottolineato che una persona assicurata con posizione analoga a quella di un datore di lavoro e il suo coniuge hanno diritto alle ID dopo la perdita dell’impiego presso una ditta terza, se vi hanno lavorato per almeno sei mesi, anche se perdura la posizione analoga al datore di lavoro nella precedente attività.
2.6. Nell’evenienza concreta dalle carte processuali emerge che il ricorrente ha lavorato quale direttore finanziario e manager della __________ dal gennaio 2017 al marzo 2019 e ch’egli è stato promotore della costituzione di tale SA nell’ottobre 2007 ed è stato iscritto a RC in qualità di amministratore unico con diritto di firma individuale dalla sua fondazione fino a inizio aprile 2019 (cfr. supra consid. 1.1.).
Come già da questa Corte rilevato nella STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022, consid. 2.10., RI 1 nel 2008 deteneva il 34% delle azioni della __________.
Egli era pure in possesso del 90% del pacchetto azionario della __________ (mentre la moglie del ricorrente, __________, ne detiene l’8%); __________ che a titolo fiduciario ha detenuto l’83% dei titoli al portatore della __________.
Il ricorrente era anche l’azionista di maggioranza della __________, detenuta al 100% dalla __________.
Dagli allegati ai conti annuali 2018, 2019 e 2020, come pure già indicato da questo Tribunale nella STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022, si evince altresì che nel 2017 la partecipazione di __________ nella __________ era di fr. 71'556.- (capitale sociale: fr. 100'000; cfr. estratto RC), nel 2018 di fr. 48'000.-, nel 2019 di fr. 30'000.- e nel 2020 di fr. 17'000.-.
Al ricorso a suo tempo presentato da RI 1 contro la decisione su opposizione emessa dalla Cassa il 25 gennaio 2022 (cfr. doc. 174-182), è, inoltre, stata allegata la seguente dichiarazione datata 2 febbraio 2022 di __________:
" Concerne: __________ / Sig. RI 1
Egregi Signori,
sono investitore nella società a margine e sono stato messo al corrente di vostre non corrette interpretazioni del ruolo del Sig. RI 1 per la medesima società di cui, prima insieme a mia mamma e poi individualmente, detengo azioni dal 2015 e da inizio 2017 la loro maggioranza (83%) con l’acquisizione di quelle del sig. __________.
Il sig. RI 1 è stato per molti anni fiduciario degli investimenti di mia madre __________, fatti attraverso la società __________ e successivamente da me continuati fino ad oggi.
Le azioni della società sono state registrate fiduciariamente in capo alla società __________, società attiva storicamente e molto referenziata, per meglio accreditare __________ e le sue attività commerciali ai nuovi clienti.
Il signor RI 1 non ha mai potuto condizionare autonomamente la __________ come da voi ipotizzato, infatti il sig. RI 1, incaricato anche come direttore e poi sostituto il 26.03.2019, ha riferito periodicamente sull’andamento degli affari e concordato le decisione che riguardavano __________ con me e la mamma, pertanto posso affermare che non può essere considerato né il proprietario detentore della società, né lo è la __________, come da voi affermato, né ha potuto determinare risolutivamente le nostre decisioni familiari in relazione alla società.” (cfr. doc. 185)
In un accordo tra la __________ e __________ del 21 maggio 2015 quest’ultimo ha peraltro scritto a mano che “ho autorizzato l’acquisizione e il finanziamento di quote societarie di Società controllate dalla __________, a titolo fiduciario” (cfr. doc. 162).
Con decreto d’accusa (in seguito: DA) del 17 febbraio 2022, il PGS __________ ha ritenuto il ricorrente autore colpevole del reato di truffa (art. 146 CP) per avere, tra il 18 febbraio 2019 e il 31 marzo 2021, al momento della domanda di indennità di disoccupazione e in seguito nella procedura di verifica del diritto a percepire le ID, mentendo sulla sua partecipazione economica nella __________, società presso la quale aveva compiuto il periodo di contribuzione, facendo credere che egli non ne era azionista, mentre in realtà lo era, ingannato astutamente la Sezione del lavoro e la Cassa, sapendo che essi non avevano modo di verificare la veridicità delle indicazioni fornite e, così facendo, ottenuto indebitamente per sé il versamento da parte della Cassa di complessivi CHF 103'354.90 a titolo di ID, che non gli sarebbero state versate se la Cassa fosse stata a conoscenza della sua partecipazione all’azionariato del suo ultimo datore di lavoro (cfr. doc. 150-152).
Successivamente all’opposizione presentata dall’imputato (cfr. doc. 149), il PGS __________ ha confermato il DA emesso nei confronti del ricorrente (cfr. doc. 140-141)
In data 7 novembre 2023, il Tribunale penale cantonale, richiamato “lo scritto del 18.10.2023 del Procuratore generale sostituto (…) a cui espressamente si rinvia e con cui è stato chiesto il rinvio dell’accusa di cui al DAC __________ del 17.2.2022”, ha decretato lo stralcio dai ruoli del procedimento penale e ritornato il DA al Ministero pubblico (cfr. doc. 13-14).
Quanto ai motivi per i quali il Tribunale penale cantonale ha stralciato la procedura nei confronti di RI 1, il PGS __________, con scritto del 2 maggio 2024, ha precisato quanto segue:
" (…) vi segnalo di avere richiesto io al Tribunale di ritornarmi il fascicolo, in modo da poterlo aggiornare alle ultime risultanze (emerse in un altro procedimento a carico di RI 1); si trattava in particolare di integrare nella descrizione della fattispecie le dichiarazioni di __________, acquisite successivamente alla promozione dell’accusa per la fattispecie di ottenimento illecito di prestazioni LADI.
L’accusa verrà prossimamente ripresentata, con le integrazioni menzionate e quelle, pure determinanti per capire il ruolo effettivo di RI 1 in seno alla __________ dopo il suo (Auto)licenziamento, desumibili dalle dichiarazioni di __________, amministratore unico (a titolo fiduciario) di __________, in sostituzione di RI 1.” (cfr. doc. 6 all. a doc. IX).
In questo contesto e con riferimento all’asserzione ricorsuale secondo cui “sarebbe opportuno che riconosceste lo stralcio dovuto a mia innocenza” (cfr. supra consid. 1.13.), giova qui rammentare che in concreto lo stralcio non ha comportato l’assoluzione del qui ricorrente dai reati contestagli ma il solo ritorno dell’incarto penale al PP titolare in vista di una nuova promozione dell’accusa e che da una condanna in ambito penale discenderebbe che il ricorrente ha ricevuto le indennità di disoccupazione indebitamente. Un eventuale proscioglimento, per contro, non implicherebbe ancora che dal profilo della LADI il medesimo non abbia percepito a torto le prestazioni di disoccupazione, considerato che la restituzione delle indennità di disoccupazione ai sensi degli art. 95 LADI e 25 LPGA (cfr. consid. 2.7.) interviene quando un assicurato ha beneficiato di prestazioni, a cui, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (cfr. DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.).
Nel proprio giudizio del 23 maggio 2022, il TCA ha deciso di rinviare gli atti alla Cassa sulla base delle seguenti motivazioni:
" A prescindere dall’esito del procedimento penale, dunque, rilevante ai fini della risoluzione della presente vertenza è il fatto che il ricorrente, oltre che detenere, tramite la __________, nel 2019, il 30% delle azioni della __________ e nel 2020 il 17% delle azioni, per anni è stato in possesso della maggioranza delle stesse tramite la __________, è stato promotore della SA nel 2007, nonché amministratore unico con diritto di firma individuale dalla sua fondazione nel 2007 fino a inizio aprile 2019.
È vero, però, che dal 2020 la partecipazione in seno alla stessa è diminuita, almeno per quanto riguarda il tramite della __________ (nel 2020 17%).
Non è dato, tuttavia, di sapere da quando nel 2020 la partecipazione si sia ridotta dal 30% al 17%, come pure quali rapporti precisi intercorrano tra l’insorgente e __________, che da inizio 2017 è diventato azionista all’83% della __________.
__________ ha comunque specificato, da un lato, che da inizio 2017 detiene l’83% di __________, quando in ogni caso la __________ risultava ancora detenere il 71% circa delle azioni della società (nel 2018 la __________ deteneva ancora una partecipazione della __________ di fr. 48'000 e nel 2019 di fr. 30'000; cfr. doc. XIII4; XIII5).
Dall’altro, che il ricorrente per molti anni è stato fiduciario degli investimenti di sua madre (cfr. doc. 39).
Per chiarire in che misura il ricorrente abbia proseguito anche dopo il 2017, rispettivamente dopo il 2019, ad avere potere decisionale in seno alla __________ di cui, tramite la __________, ha sempre mantenuto una partecipazione finanziaria, vanno verificati i rapporti tra l’insorgente e __________ relativi alla __________,
Se dagli accertamenti che esperirà la Cassa, con la piena collaborazione del ricorrente, informandosi anche circa la professione di __________ per valutare la sua capacità di gestione di una società attiva nella “consulenza tecnica operativa ad aziende ed imprenditori operanti su territorio europeo. Per l'attuazione dello scopo sociale la società potrà rivolgersi e collaborare con società e partners qualificati ed abilitati” (cfr. estratto RC), risulterà che è altamente verosimile che l’insorgente è rimasto la figura di riferimento che si è occupato dell’investimento di __________ in seno alla __________, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_600/2021 del 3 marzo 2022 consid. 3; STF 8C_404/2020 dell’11 giugno 2021 consid. 6.2.1.; STF 8C_404/2020 dell’11 STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; DTF 142 V 435 consid. 1; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), andrà considerato che il medesimo, anche allorché non è più stato organo formale della __________, ha continuato a rivestire una posizione analoga a quella di un datore di lavoro ex art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
Al riguardo va evidenziato che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; STF 9C_377/2021 del 22 ottobre 2021 consid. 5.3.1.; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a).
Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. 8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF 9C_97/2020 del 10 giugno 2020 consid. 3.1.; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STF U 94/01 del 5 settembre 2001; STF P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).
Giova, infine, sottolineare, da una parte, che il Tribunale federale ha identificato un rischio di aggiramento della clausola di esclusione di cui all’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI allorché, in un contesto economico difficile, le persone che possono influire considerevolmente sulle decisioni del datore di lavoro procedono al loro licenziamento e richiedono le ID mantenendo i loro legami con l’impresa. In tale configurazione è in effetti sempre possibile per queste persone farsi riassumere nella ditta e riprenderne le attività nel quadro del suo scopo sociale (cfr. STF 8C_108/2021 del 9 luglio 2021 consid. 3).
Dall’altra, che la finalità della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente quella di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quella di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi. È sufficiente che la continuità delle attività sia possibile affinché il diritto debba essere negato in ragione di un rischio di elusione della legge (cfr. consid. 2.8.; STF 8C_108/2021 del 9 luglio 2021 consid. 3; STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 4.2. citata sopra; STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; C 315/05 del 27 aprile 2007 consid. 4.4.; DLA 2003 N. 22 pag. 240).
La Cassa, in caso di dubbio, avrà comunque la possibilità di attendere l’esito della vertenza penale prima di decidere nuovamente riguardo alla restituzione (cfr. consid. 2.7.) delle indennità di disoccupazione.” (cfr. STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022, consid. 2.10.).
Successivamente alla pronuncia di questa Corte del maggio 2022, nell’ambito del procedimento penale, oltre allo stralcio richiesto dal PP, cui la Corte delle Assise correzionali ha proceduto in data 18 ottobre 2022 e per il quale già si è detto, sono stati esperiti una serie di ulteriori atti istruttori. In particolare:
- in data 17 novembre 2022, nell’ambito del procedimento a carico del ricorrente per i titoli di bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento (art. 163 CP), diminuzione dell’attivo in danno dei creditori (art. 164 CP), cattiva gestione (art.165 CP) e favori concessi ad un creditore (art 167 CP) in relazione al fallimento della __________, è stato sentito dal PGS, in qualità di testimone, __________.
Alla luce della richiesta in tal senso dell’assicurato e delle rimostranze comunicate a questa Corte dal testimone stesso (cfr. supra consid.1.17.), giova rilevare che il verbale dell’interrogatorio di __________, in relazione al quale in sede di osservazioni del 27 agosto 2024 il ricorrente chiede che “CO 1 e l’avv. RA 1 producano le procure di cui dispongono da parte del Ministero e da parte di __________, che le autorizzano a disporre ed impiegare pubblicamente, anche personalmente contro di me, tale verbale di inchiesta facente parte dei documenti coperti da segreto istruttorio (cfr. supra consid. 1.16)” è stato trasmesso alla Cassa dal PGS __________ in data 2 dicembre 2022, con la precisazione dell’inquirente circa il fatto che ciò è avvenuto “con l’accordo di RI 1” (cfr. all. 5 a doc. IX).
Dato il consenso dell’imputato nel procedimento penale, qui ricorrente, alla trasmissione all’amministrazione del verbale di interrogatorio non si vede di quale procura la Cassa abbisognasse per utilizzare ai fini della propria decisione le dichiarazioni che __________ ha rilasciato innanzi alle autorità inquirenti, allorquando egli era, peraltro, astretto all’ “obbligo di rispondere alle domande dell’interrogante secondo quanto a mia conoscenza e di nulla nascondere”, ritenuto che “in caso di falsa testimonianza l’art. 307 CP prevede una pena detentiva fino a 5 anni oppure una pena pecuniaria” (cfr. doc. 35-36).
A proposito di quanto successivamente comunicato da __________ a questa Corte e quindi circa le dichiarazioni difformi rispetto alle prime di quest’ultimo, si rammenta che, in applicazione del principio della dichiarazione della prima ora, in presenza die due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni fornite nella prima ora, quando se ne ignoravano le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 9C_250/2021 del 24 marzo 2022; DTF 142 V 590 consid. 5.2. in fine; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STF del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Sentito dal SPG, __________ – oltre a riferire di aver conseguito la maturità liceale, vari brevetti di volo e di avere lavorato per quasi trent’anni per la __________ come impiegato d’ufficio al servizio clienti - ha, in particolare, e meglio come emerge dal relativo verbale, rilasciato le seguenti dichiarazioni:
“Il PP mi sottopone una dichiarazione di data 2 febbraio 2022 (doc. 1) e mi chiede di spiegarne origine e contenuti
(…) Nel gennaio 2022 RI 1 mi ha chiesto di rilasciare una dichiarazione nella quale attestavo che ero azionista della __________ (in seguito __________). Mi ha spiegato che questa dichiarazione gli serviva in quanto a Cassa disoccupazione che gli aveva versato delle rendite di disoccupazione dopo che aveva smesso di lavorare per __________, nel marzo 2019, gli stava ora contestando di averle percepite indebitamente in quanto unico proprietario della società.
ADR che non ho chiesto a RI 1 quale fosse il problema legato alla sua eventuale completa proprietà di __________; mi sono limitato a rispondere alla sua richiesta di aiuto relativa all’attestazione della mia co-proprietà della __________. (…) Ho capito che dichiarando che in parte erano mie, come in effetti lo è, lo avrei aiutato. Non ho chiesto altro. (…)
Il PP mi chiede di spiegare cosa sapevo/so della __________.
Per me è sempre stata la società di investimenti finanziari di proprietà di RI 1. Lui lavorava attraverso questa sua società. ADR che né io né mia madre abbiamo mai avuto alcuna partecipazione in __________, nel modo più assoluto. La __________ era la nostra società di consulenza e investimento finanziario in Svizzera. (…)
Nel 2011 RI 1 ci ha proposto di acquisire parte del pacchetto azionario di __________, una società riconducibile a __________ che si occupava di fare consulenza aziendale a terzi. RI 1 ci ha prospettato buoni margini di crescita e di rendimento di questa società. Dopo 10 anni di collaborazione proficua con RI 1, ci siamo fidati del suo consiglio. Abbiamo dunque, su suo suggerimento, fatto convergere parte dei nostri investimenti nelle azioni di __________. Ne abbiamo acquistato l 50% del pacchetto azionario, non ricordo esattamente per che importo. Di sicuro almeno per il valore nominale delle azioni, ossia CHF 50'000.00. Rimaneva comunque una parte del nostro investimento in altri prodotti, o meglio principalmente in liquidità. ADR che parlo di liquidità in quanto alcuni prodotti posseduti negli anni erano arrivati a maturazione e i nostri soldi non erano sempre stati reinvestiti in nuovi prodotti finanziari, ma rimanevano affidati a RI 1/__________, in attesa di un nuovo prodotto in cui investire.
Il PP mi chiede su questa liquidità venisse remunerata.
Prima del 2011 non veniva remunerata, rimaneva in sostanza solo parcheggiata. Constualmente all’acquisto delle azioni della __________ abbiamo però concordato una remunerazione a nostro favore, a debito di RI 1, di EUR 1'000.00 al mese. Questi denari ci venivano effettivamente consegnati da RI 1, mediamente trimestralmente. Da quanto avevo capito io questi soldi ce li dava direttamente RI 1 dal suo patrimonio personale. (…) i pagamenti degli EUR 1'000.00 al mese sono avvenuti fino alla metà del 2019 circa, quando RI 1 mi ha detto che la __________ aveva meno lavoro a causa della rescissione del contratto di collaborazione da parte del suo cliente principale; __________.
ADR che non so a chi appartenga la __________; per me era il cliente principale della __________, RI 1 mi aveva detto che nell’azionariato della __________ vi era un grosso fondo internazionale.
Il PP mi chiede chi, per __________, effettuava i lavori di consulenza che costituivano il core business della società.
Io sapevo che amministratore unico della società era RI 1. Sapevo che vi era un co-direttore di nome __________. Sapevo inoltre, da RI 1, che la società aveva tre dipendenti che metteva a disposizione della __________ per effettuare il lavoro che doveva fare.
Ribadisco comunque che, mia mamma prima e poi io, eravamo puramente degli investitori finanziari. Non eravamo minimamente coinvolti nella gestione della __________. Avevamo acquistato delle azioni di questa società esclusivamente a scopo d’investimento, su consiglio di RI 1. ADR che il fatto che egli fosse amministratore unico della __________, oltre che proprietario di una parte del pacchetto azionario, da quanto ne so io tramite la __________, era naturalmente per me motivo di non preoccupazione circa l’andamento del mio investimento e ciò attraverso l’andamento della società. (…)
Vorrei precisare che, all’acquisizione delle azioni __________, RI 1 ci aveva consigliato di farle detenere fiduciariamente da __________, fondamentalmente per una questione d’immagine della __________; figurando come società “figlia” di __________, società conosciuta e affermata da diversi anni, __________ avrebbe avuto più credito sul mercato e avrebbe potuto spendere meglio la propria immagine. Abbiamo compreso e accettato questa situazione, che non ci pareva di alcun pregiudizio per la nostra posizione.
Il PP mi chiede di precisare ulteriormente quale ruolo effettivo io o mia mamma abbiamo avuto nella gestione e nell’amministrazione, a qualsiasi livello, di __________.
Ribadisco che non abbiamo mai avuto alcun ruolo. La gestione e l’amministrazione è sempre stata in mano a RI 1 ed eventualmente all’altro co-direttore. Non ve n’era alcuna necessità o richiesta e non ne avevamo neppure le competenze. Ribadisco che eravamo e sono puri investitori finanziari. (…)
Il PP mi chiede cosa posso riferire della fine del rapporto di lavoro di RI 1 con __________.
RI 1 mi aveva riferito di difficoltà della __________, legate alla rescissione del contratto di consulenza che aveva con il suo cliente principale, la __________. Mi ha poi informato che queste difficoltà si erano tradotte nella necessità per la __________ di licenziare tutti i dipendenti lui compreso, per la mancanza oggettiva di lavoro.
Il PP mi chiede se ho in qualche modo deciso io o autorizzato io il licenziamento di RI 1 o se al contrario è stata una decisione sua.
La decisione è stata sua, anche se me ne ha parlato. Visto le sue spiegazioni non vi era altro da fare se non ridurre i costi. (…) DI fatto io ho continuato ad avere RI 1 come referente anche per la __________, sino ad oggi. (…)
ADR che a gennaio 2017, su proposta di RI 1, ho acquistato un ulteriore 33% di azioni della __________. Erano messe in vendita da un precedente azionista, un certo signor Ingrosso e erano state acquisite da __________, che me le ha quindi vendute. Le ho pagato il prezzo nominale, EUR 20'000.00. Questo importo è stato compensato con i miei denari parcheggiati in __________.
ADR che negli ultimi tre anni incontro RI 1 tre o quattro volte all’anno per discutere sull’andamento del business della __________. Non discuto con nessun altro della __________, solo con lui. L’ultimo incontro di questo tipo è avvenuto pochi giorni fa.
ADR che non ho mai incontrato e neppure mai parlato con __________, nuovo AU della società __________.
ADR che il restante 17% del pacchetto azionario della __________ è di __________, che per me è una società di RI 1.” (cfr. doc. 35-42).
Presente in un locale separato del Ministero Pubblico, il ricorrente ha potuto leggere quello stesso giorno il verbale inerente la testimonianza di __________ e, per quanto di interesse ai fini della presente vertenza, non ha contestato le dichiarazioni rilasciate da quest’ultimo (cfr. doc. 42).
- In data 1° dicembre 2022, presso gli uffici del Ministero Pubblico è stato sentito, in veste di imputato, RI 1, il quale ha contestualmente dichiarato, in particolare per quanto di interesse ai fini della vertenza, quanto segue:
“(…) il PP mi chiede di precisare nuovamente i rapporti di proprietà riferiti a varie società nelle quali sono coinvolto.
ADR che confermo che la __________ (di cui sono presidente del CdA) è di mia proprietà per il 90%; l’8% è di mia moglie e per il rimanente 2% del fiduciario che teneva la contabilità, __________.
Il PP mi chiede se alcune delle azioni della __________ sono detenute a titolo fiduciario dalle persone sopra menzionate.
No, si tratta dei reali proprietari delle azioni. (…)
ADR che confermo che la __________ è detenuta al 100% dalla __________; confermo che è stata venduta nel maggio 2019 per complessivi EUR 15'000.00 dalle due proprietario (al 50% ciascuna) precedente: __________ (fallita, ora in liquidazione) e __________ (…)
ADR che confermo che la __________ (fallita, ora in liquidazione) appartiene al 100% alla __________ e che la __________ appartiene al 100% alla __________.
Il PP mi chiede se alcune delle partecipazioni sopra menzionate sono detenute a titolo fiduciario.
No, si tratta per tutte dei reali proprietari delle azioni. (…)
ADR che la __________ è detenuta al 100% dalla __________, per il 17% le quote sono effettivamente e a pieno titolo della __________; per il restante 83% la __________ le detiene fiduciariamente per conto di __________.
ADR che per quanto riguarda la __________ confermo le dichiarazioni rilasciati a verbale da __________, testimone interrogato a seguito della mia indicazione del fatto che fosse lui il vero proprietario della maggioranza delle azioni” (cfr. doc.44-52).
In sede ricorsuale, il ricorrente ha, poi, prodotto il “registro degli azionisti” della __________, del 21 febbraio 2019, dal quale risulta quanto segue:
" In data odierna alla scrivente società rileva:
- Che l’intero capitale societario di CHF 100'000 è costituito da 68 azioni nominative del valore di CHF 500 ciascuna e da 66 azioni al portatore del valore di CHF 1.000 ciascuna.
- Che le rispettive quote azionarie appartengono al signor __________ nato il __________1967, titolare nella misura dell’83.0% del capitale e al signor RI 1 nato il __________1965, titolare nella misura del 17% del capitale che le detiene intestate alla società __________ di sua proprietà” (cfr. all. A1 a doc I)
RI 1 ha, inoltre, trasmesso a questa Corte una mail inviata all’Ufficio di esecuzione in data 21 maggio 2024, nella quale “non essendo riuscito a ritirare il precetto in posta ad __________”, chiede di sapere “da chi è stato emesso e per quale importo” (cfr. doc. IV), ricevendo il seguente riscontro “(…) l’atto esecutivo dalla Posta Lettere passerà alla Posta Pacchi di __________, i quali passeranno ancora presso il suo domicilio per il tentativo di notifica nei prossimi 15/20 giorni, nel caso non la trovino le lasceranno un invito a volersi presentare presso i nostri uffici a partire dalla data che figurerà su tale invito. L’atto esecutivo n° __________ riguarda: Creditore CO 1, Importo: CHF 103'354.90 + spese accessorie (CHF 103'558.90)” (cfr. all. a doc. IV).
La parte resistente, in sede di risposta, ha trasmesso a questa Corte anche il verbale di interrogatorio di __________, il quale è stato sentito in qualità di testimone presso il Ministero pubblico in data 25 aprile 2024.
Interrogato in merito alla __________, il teste ha riferito all’Autorità inquirente quanto segue:
" (...) ho conosciuto RI 1 (…) nel 2019 circa. Mi ha affidato un mandato, ossia assumere la carica di amministratore unico (a titolo fiduciario) di una sua società, la __________ (…).
RI 1 mi aveva spiegato che la società aveva perso il suo principale cliente e dunque non aveva più un’attività che le permetteva di mantenere tutti i dipendenti che aveva avuto sino a quel momento. RI 1 aveva già licenziato alcuni altri dipendenti della società e si era licenziato lui stesso. Mi aveva detto che necessitava di iscriversi alla disoccupazione e come amministratore unico dell’ultimo datore di lavoro non avrebbe avuto diritto alla disoccupazione. Mi ha dunque chiesto di assumere fiduciariamente questo ruolo. (…)
Il PP mi chiede se continuiamo a fare la contabilità per la società
Il mandato c’è ancora, ma in realtà dal 2021 non ce ne occupiamo più noi. In pratica ce ne siamo occupati solo nel 2020. Ora se ne occupa direttamente RI 1. Ricordo che nel 2020 mi aveva chiesto di assumere sua moglie __________ come dipendente della __________. Il suo ruolo era quello di sviluppare la clientela __________. Io non aveva nessuno controllo sulla sua società; ricordo solo che per un certo periodo è stata sul libro paga della società.
Il PP osserva che dopo il 2020, da quanto dichiaro, né io né la mia fiduciaria ci siamo più occupati di tenere la contabilità o di seguire in qualsiasi modo l’attività della società. Il PP mi chiede in cosa consiste in sostanza il mio ruolo.
In sostanza sono esclusivamente l’amministratore unico iscritto a Registro, ma in pratica dell’attività della società e della contabilità si occupa direttamente RI 1. ADR che io fatturo sostanzialmente solo questo servizio, quello relativo al fatto di rivestire formalmente il ruolo di amministratore della società. Se non erro fatturo circa CHF 2’500-3'000 all’anno.
(…)
Il PP mi chiede chi sono gli azionisti e beneficial owners della società.
Per me RI 1 è l’azionista e beneficial owner, ma non so se l’unico. (…)
Il PP mi chiede chi mi fornisce istruzioni riguardo la società e a come procedere nel mio ruolo di amministratore
RI 1, sin da quando mi ha assegnato il mandato di amministratore. Il mandato mi è stato assegnato durante un’assemblea generale della società. ADR che all’assemblea era presente solo RI 1, come azionista.
Il PP mi chiede se mi sono interfacciato con altre persone che dicevano di avere qualche ruolo nella società o dicevano di essere azioniste.
No, solo RI 1.
Il PP mi dice che, sulla base di quanto ho dichiarato sinora, risulta che sin dall’inizio del mio mandato di amministratore fiduciario, amministratore di fatto della società fosse qualcun altro, probabilmente riconducibile a RI 1. Il PP mi chiede se condivido questa sua impressione.
Confermo che non mi occupavo io dell’amministrazione della società. Non so però di preciso se ad occuparsene fosse RI 1 o qualche altra persona, come ad esempio __________ o __________.
(…)
Il PP mi chiede se sono al corrente del fatto che a precludere il diritto a indennità di disoccupazione non è solo il fatto di essere organo dell’ultimo datore di lavoro, anche il fatto di esserne azionista o comunque persona in grado di influire sulle decisioni della società.
Non sono al corrente dei dettagli. So di per certo che l’amministratore non può prendere la disoccupazione.
Il PP mi chiede di che circostanze sono al corrente con riferimento alla disoccupazione percepita da RI 1 dopo il suo licenziamento dalla __________.
So che ha percepito la disoccupazione. Più recentemente RI 1 mi ha raccontato che la Cassa disoccupazione gli aveva chiesto di restituire quanto ricevuto ma che il Tribunale delle assicurazioni gli aveva dato ragione” (cfr. doc. 6 all. a doc. IX).
In sede di replica, RI 1 ha prodotto ulteriore documentazione, e meglio:
- copia dell’assegnazione ad un corso collettivo di riqualificazione / perfezionamento del 24 giugno 2019 e relativo rapporto finale di attività (cfr. all. A a doc. XI);
- attestato di lavoro del 27 aprile 2020 relativo al programma d’occupazione temporanea svolto dal ricorrente presso __________ e comunicazioni relative al POT in questione (cfr. all. B a doc XI);
- copia del curriculum vitae di __________ (cfr. all. C a doc. XI);
- la procura generale conferita da __________ nella qualità di rappresentante legale della __________ a __________ il 24 maggio 2019 in relazione all’acquisto della __________ (cfr. all. D a doc. XI);
- copia delle fatture emesse il 13 aprile 2021 ed il 31 maggio 2022 dalla __________ nei confronti della __________ per “contabilità e dichiarazione fiscale” (cfr. all. E a doc. XIII).
2.7. Chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, il TCA ritiene che il modo di operare della parte resistente, che ha chiesto la restituzione delle indennità di disoccupazione percepite a torto da RI 1 tra l’aprile 2019 ed il marzo 2021, debba essere tutelato.
Innanzitutto, il TCA rileva che RI 1 è stato promotore della costituzione della __________, della quale, poi, tra il 2017 ed inizio aprile 2019 è stato amministratore unico con diritto di firma individuale (cfr. supra consid. 1.1. e 2.6.).
Giova pure evidenziare che il ricorrente è proprietario del 90% del pacchetto azionario di __________ (della quale presidente è sua moglie che detiene l’8% delle azioni) e sino ad ottobre 2023 ne era anche presidente con diritto di firma individuale (in tale ruolo gli è poi subentrata la moglie, __________; cfr. www.zefix.ch).
Questa società, a sua volta detiene, per il 17% a pieno titolo e per l’83% restante a titolo fiduciario, le azioni della __________. Come ha riferito lo stesso RI 1 agli inquirenti, infatti, “la __________ è detenuta al 100% dalla __________, per il 17% le quote sono effettivamente e a pieno titolo della __________; per il restante 83% la __________ le detiene fiduciariamente” (cfr. supra consid. 2.6.).
Indipendentemente dal fatto che mediante dichiarazione scritta __________ abbia confermato di essere proprietario dell’83% delle azioni della __________ (cfr. all. a doc. I), decisiva è in concreto la circostanza che secondo il diritto civile svizzero colui che detiene beni a titolo fiduciario deve essere considerato proprietario degli stessi a tutti gli effetti. Le azioni di una società, ad esempio, in possesso di una persona a titolo fiduciario appartengono giuridicamente a quest’ultima; cfr. STF 5A_629/2011 del 26 aprile 2012 consid. 5.1.; DTF 107 III 103),
Nell’ambito della responsabilità per il mancato pagamento dei contributi sociali giusta l’art. 52 LAVS l’amministratore non può validamente giustificarsi sostenendo di aver assunto la carica soltanto a titolo fiduciario e di non avere avuto l’effettivo potere di gestione della società (cfr. STF 9C_417/2010 del 21 ottobre 2010; STF 9C_289/2009, 9C_292/2009, 9C_295/2009, 9C_297/2009, 9C_299/2009 del 19 maggio 2010 consid. 6.2.; STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 consid. 3.1.).
Al riguardo cfr. anche STF 2C_864/2020 dell’8 marzo 2021 consid. 5.2.; STCA 38.2012.69 del 9 gennaio 2013.
Alla luce di quanto precede, il TCA ricorda sin d’ora che, come indicato al consid. 2.3., in DTF 123 V 234 il Tribunale federale ha esteso l’applicabilità dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI all’assegnazione dell’indennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta.
Gli atti istruttori esperiti nell’ambito del procedimento penale pendente nei confronti del ricorrente e successivi alla STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022, hanno, poi, permesso di appurare che RI 1 è rimasto la figura di riferimento all’interno della società per l’azionista di maggioranza della __________, __________, il quale, da parte sua, non dispone delle competenze necessarie per gestire il proprio investimento nella società (“dopo la maturità liceale ho conseguito vari brevetti di volo (…) ho lavorato per quasi 30 anni per la __________, come impiegato d’ufficio del servizio clienti”; cfr. VI __________ 17.11.2022, p. 5, rr. 16-19; doc. 39).
In sede di replica, il ricorrente, nel contestare quanto indicato dalla Cassa circa il fatto che __________ non è “cognito di gestione aziendale e finanziaria” ed a fronte della dichiarazione di quest’ultimo, secondo cui, terminato il rapporto di lavoro con __________, “mi occupo dei miei interessi personali e della gestione del mio patrimonio personale” (cfr. VI __________ 17.11.2022, p. 5, rr. 19-20; doc. 39), pretende che il medesimo “pure in Italia detiene e amministra personalmente i propri capitali” (cfr. doc XI, pag. 3) e che pertanto la Cassa tenterebbe di svilirne le “capacità di poter determinare autonomamente le decisioni per __________”.
Questa argomentazione non può essere fatta propria dal TCA.
__________, infatti, non ha né una formazione, né ha dimostrato di possedere altre competenze che gli permetterebbero di esercitare lo scopo sociale di __________, avendo anzi dichiarato a più riprese di avere in sostanza fatto affidamento, da svariati anni, nei propri investimenti, sui consigli di RI 1 (al quale la madre e __________ avevano affidato il capitale da investire in contanti), sia per l’investimento in prodotti finanziari, sia per l’acquisizione di “parte del pacchetto azionario di __________”, sia per la detenzione di tali azioni a titolo fiduciario presso __________, sia per il licenziamento del ricorrente, sia per l’acquisizione di parte del pacchetto azionario di una società italiana in cui RI 1, pure, era socio, sia per la postergazione di un credito a favore di tale ultima società italiana, che, infine, per la conversione di __________ in “sostanzialmente una holding” (cfr. VI __________ 17.11.2022, doc. 35-43).
Non solo. Dall’interrogatorio di __________ – le cui dichiarazioni, immediatamente rese accessibili a RI 1, per quanto di interesse ai fini della presente vertenza, non sono state contestate dal ricorrente innanzi al SPG (cfr. supra consid. 2.6.) - è emerso che quest’ultimo, rispettivamente e prima di lui, la madre, avevano negli anni acquisito, come mero investimento, senza mai occuparsi della gestione societaria (“Ribadisco che non abbiamo mai avuto alcun ruolo. La gestione e l’amministrazione è sempre stata in mano a RI 1 ed eventualmente all’altro co-direttore. Non ve n’era alcuna necessità o richiesta e non ne avevamo neppure le competenze. Ribadisco che eravamo e sono puri investitori finanziari”; cfr. VI __________ 17.11.2022, p. 5, rr. 10-13; doc. 39), buona parte delle azioni di __________ (sino ad arrivare all’83%), che come visto sono detenute fiduciariamente, su ennesimo consiglio di RI 1 (“(…) all’acquisizione delle azioni __________, RI 1 ci aveva consigliato di farle detenere fiduciariamente da __________ (…) abbiamo compreso e accettato questa situazione (…)”; cfr. VI __________ 17.11.2022, p. 5, rr. 1-6; doc. 39), dalla __________ (proprietaria del restante 17% delle azioni di __________) e quindi, in definitiva, dal ricorrente, che per quanto noto a __________ gestiva ed amministrava la __________, eventualmente con l’ausilio di un altro “co-direttore”, con il quale, in ogni caso il teste ha riferito di mai avere discusso di __________ (“(…) negli ultimi tra anni incontro RI 1 tre o quattro volte all’anno per discutere sull’andamento del business dalla __________. Non discuto con nessun altro della __________, solo con lui”, cfr. VI __________ 17.11.2022, p. 6, rr. 18-20; doc. 40).
__________ ha poi rilevato che è stato il ricorrente ad optare per il proprio licenziamento dalla __________, in conseguenza della “rescissione del contratto di consulenza che aveva con il suo cliente principale, la __________” (della quale lo stesso RI 1 era all’epoca presidente), ribadendo che “la decisione è stata sua, anche se me ne ha parlato” (cfr. VI __________ 17.11.2022, p. 5, rr. 26-41; doc. 39). In ogni caso, e quindi anche dopo il licenziamento del ricorrente dalla __________, __________ ha “continuato ad avere RI 1 come referente anche per la __________, sino ad oggi” (cfr. VI __________ 17.11.2022, p. 5, rr. 41-42; doc. 39).
Chiaro è anche quanto riferito da __________.
__________, subentrato formalmente a RI 1 nell’aprile 2019 in veste di amministratore unico, ha sottolineato, in primo luogo, che non lasciano spazio a dubbi le dichiarazioni che __________ ha rilasciato nel senso che “RI 1 aveva già licenziato alcuni altri dipendenti della società e si era licenziato lui stesso. Mi aveva detto che necessitava di iscriversi alla disoccupazione e come amministratore unico dell’ultimo datore di lavoro non avrebbe avuto diritto alla disoccupazione. Mi ha dunque chiesto di assumere fiduciariamente questo ruolo”, “So che ha percepito la disoccupazione. Più recentemente RI 1 mi ha raccontato che la Cassa disoccupazione gli aveva chiesto di restituire quanto ricevuto ma che il Tribunale delle assicurazioni gli aveva dato ragione” (cfr. VI __________ 25.04.24, p. 2 rr. 37-41 e p. 5, rr. 1-3, doc. 6 all. a doc. IX).
Secondariamente, quanto dichiarato dall’attuale amministratore della __________ iscritto a Registro di commercio depone chiaramente nel senso che il ricorrente, anche dopo il proprio licenziamento, rispettivamente, le proprie dimissioni dal CdA della società, ha continuato a rivestirvi un ruolo determinante, tanto che, precisa __________ alla domanda dell’inquirente a sapere chi gli fornisca le istruzioni riguardo la __________ e a come procedere nel suo ruolo di amministratore “RI 1, sin da quanto mi ha assegnato il mandato di amministratore” (cfr. VI __________ 25.04.24, p. 3, rr. 37-41; doc. 6 all. a doc. IX) e meglio l’unica personale con la quale l’interrogato ha detto di essersi interfacciato (cfr. VI __________ 25.04.24, p. 3, rr. 43-45; doc. 6 all. a doc. IX.).
Alla luce di tutto quanto appena esposto, questa Corte deve concludere che RI 1, sebbene in seno alla società non ricopra dall’aprile 2019 alcun ruolo formale e non sia dunque iscritto al Registro di commercio, non è soltanto colui che per il tramite di una società della quale è proprietario delle azioni nella misura del 90% detiene, in parte a pieno titolo (17%) ed in parte a titolo fiduciario (83%), le azioni della __________, ma è anche l’unico soggetto che di fatto ha permesso il perseguimento dello scopo della __________.
Non a caso, del resto, il recapito della __________ è, anche attualmente, lo stesso del ricorrente (__________).
In simili condizioni, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; DTF 146 V 51 consid. 5.1.; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), secondo questo Tribunale l’assicurato in seno alla __________ svolgeva e svolge comunque un ruolo attivo, e meglio disponendo della possibilità di determinare o comunque influenzare risolutivamente ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI le decisioni della società e rivestendovi una posizione analoga a quella di un datore di lavoro.
Dunque, RI 1 ha percepito a torto delle prestazioni LADI a cui oggettivamente non aveva diritto.
Del resto, giova rammentare, che lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 (cfr. supra consid. 2.1.) non è unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso, che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. STF 8C_448/2018 del 30 settembre 2019 consid. 6).
Egli deve dunque restituire le prestazioni percepite a torto sulla base di quanto dispone l’art. 53 cpv. 1 LPGA (cfr. supra consid. 2.3.).
2.8. A proposito dell’importo da restituire questo Tribunale rileva che sulla questione il ricorrente non ha esposto alcuna specifica censura.
In concreto, ritenuto che per le ragioni suesposte il ricorrente non aveva diritto a percepire le indennità versategli tra aprile 2019 e marzo 2021, è a ragione che la Cassa ha chiesto all’insorgente di restituire la somma di fr. 103'354.90, e meglio l’integralità di quanto a torto corrispostogli.
La decisione su opposizione del 29 aprile 2024 deve, pertanto, essere confermata (cfr. supra consid. 1.12.).
2.9. A titolo abbondanziale va osservato che nel ricorso l’insorgente ha indicato di avere “sempre mantenuto la buona fede in questa vicenda” e di non essere “nemmeno in grado di pagare quanto pretendete” (cfr. supra consid. 1.13. e doc. I).
L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione è, quindi, necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:
- l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede;
- la restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.
Qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere accordato.
In proposito cfr. STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4.; STF 8C_510/2018 del 12 marzo 2019 consid. 3; STF 8C_129/2015 del 13 luglio 2015 consid. 4.
Giusta l’art. 4 cpv. 4 OPGA la domanda di condono deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato.
In effetti per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 8C_658/2021 del 15 marzo 2022 consid. 4.3.3; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017 consid. 3.1.; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
Pertanto allo stadio attuale della causa (procedura di restituzione) le suindicate argomentazioni del ricorrente si rivelano ininfluenti.
2.10. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto il ricorso è dell’8 febbraio 2022, per cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.
Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti