|
redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera |
|
segretario: |
Gianluca Menghetti |
|
statuendo sul ricorso del 30 maggio 2024 di
|
|
RI 1 |
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su opposizione del 2 maggio 2024 emanata da |
||
|
|
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
||
|
|
|
|
|
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 25 ottobre 2022 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato il proprio provvedimento del 2 gennaio 2024 (cfr. doc. 848) con il quale è stata respinta la richiesta di RI 1 (nato il __________ 1965) tendente al riconoscimento di indennità di disoccupazione dal 4 luglio 2023, poiché il medesimo, da un lato, non ha potuto comprovare un periodo di contribuzione minimo di dodici mesi, avendo svolto esclusivamente un’attività lavorativa indipendente all’estero quale consulente.
Dall’altro, nemmeno ha potuto far valere un motivo di esonero.
Al riguardo nella decisione su opposizione è stato rilevato:
" (…)
4. Nel caso concreto il signor RI 1 ha lavorato in Germania presso la __________ dal 6 settembre 2021 al 30 giugno 2023, con Vertrag über die Inanspruchnahme von Leistungen eines selbständigen Beraters del 25 agosto 2021, in una relazione che egli ha definito come Dienstleistungsverhältnis (cfr. formulario Antrag auf Ausstellung eines PD U1 del 31 luglio 2023).
Questo rapporto di mandato s'è poi concluso una volta effettuati i servizi a profitto del loro cliente, la __________ (cfr. lettera Kündigung des Vertragsverhältnisses über die Inanspruchnahme von Leistungen des selbstständigen Beraters [C.A.] del 16 giugno 2023).
Interpellate in proposito anche le autorità tedesche, queste hanno confermato trattarsi di un'attività lavorativa autonoma che non costituisce periodo di assicurazione (cfr. certificato del periodo di assicurazione U002, al pto 4.1.1.2), e cessata una volta raggiunto l'obiettivo del progetto (pto 6.3).
5. Ora, sulla questione a sapere se quest'attività Iucrativa autonoma, svolta in Germania senza costituire periodo di assicurazione, debba oppure no essere considerata come periodo di assicurazione a norma del diritto svizzero, nuovamente esaminato il caso, questa Cassa torna a rispondere negativamente.
In effetti, detto che la LADI non prevede un'assicurazione contro la disoccupazione per le persone che svolgono un'attività indipendente (circolare LADI ID, marg. A7), la Svizzera non prende in considerazione i periodi maturati all'estero con un'attività autonoma che non costituiscono periodi di assicurazione (circolare ID 883, marg. E21).
Sulla qualifica del periodo lavorativo svolto dal signor RI 1, in base alla documentazione agli atti (cfr. in particolare l'attestato U002 fornito dalle autorità tedesche, nonché lo scritto conclusivo datato 16 giugno 2023 del mandante, ma ancora prima le - e o iniziali - dichiarazioni del medesimo signor RI 1), la Cassa non può che concludere che l'assicurato si trovava in un'attività lucrativa indipendente per il periodo interessato. Lo statuto contributivo del richiedente è d’altra parte vincolante per l'assicurazione contro la disoccupazione (art. 6 LADI).” (Doc. II1 pag. 3-4)
1.2. RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA in tedesco con annessa la seguente traduzione in italiano (effettuata tramite Deepl) da lui firmata:
" (…)
• La mia comprensione del vostro punto di argomentazione è che la Cassa CO 1 (Cassa) rifiuta il mio diritto all'indennità di disoccupazione perché non ho soddisfatto il periodo minimo di contribuzione legale di 12 mesi e, in questo contesto, durante il periodo rilevante, ho lavorato come consulente indipendente in Germania e quindi questo impiego non è riconosciuto come periodo soggetto a contribuzione ai sensi del diritto svizzero. In contrasto con la decisione della SVA di __________ e dell'autorità fiscale di entrambi i cantoni (TI/__________), che mi considerano in un contesto soggetto a contribuzione.
• Nella vostra decisione di rifiuto del 2 maggio 2024 non viene fatto alcun riferimento all'indicazione che lo SVA di __________ non mi riconosce come lavoratore autonomo. A tal proposito, faccio riferimento alla corrispondenza passata con la Cassa di compensazione e l'ufficio di disoccupazione di __________ negli anni 2023 e 2024.
• È inaccettabile come possiate giungere a una valutazione diversa della mia attività lavorativa rispetto alla SVA di __________ e alle autorità fiscali dei cantoni di __________ e Ticino. La determinazione del mio reddito netto nelle dichiarazioni fiscali per gli anni 2022 e 2023 rimane tuttora poco chiara, il che ritarda ancora la valutazione dei periodi fiscali 2022/23. Vi prego di tenere presente che dal 5 aprile 2024 non risiedo più in Svizzera e che le autorità fiscali di entrambi i cantoni nonché lo SECO di Berna sono state informate proattivamente della discrepanza in corso con la vostra Cassa di compensazione. (…)” (Doc. Ibis)
1.3. La Cassa, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VI).
1.4. Il 17 giugno 2024 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. V). Esse sono rimaste silenti.
considerato in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se la Cassa abbia, a ragione o meno, negato al ricorrente l’apertura di un termine quadro per la riscossione di prestazioni a decorrere dal 4 luglio 2023.
2.2. Un assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).
Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.
L'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi (cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
Ai fini dell’applicazione di tale articolo, non è necessario che il datore di lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito alla cassa di compensazione i contributi del salariato, non essendo un presupposto per il riconoscimento di un periodo contributivo ai sensi dell'art. 13 LADI (cfr. STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 7.1.; STFA C 34/04 del 20 settembre 2004 consid. 1.3.; DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89).
In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte ha stabilito, precisando la propria giurisprudenza, che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne sono seguite) non deve essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.
In secondo luogo, allorché un assicurato non comprova di aver effettivamente percepito un salario, segnatamente in assenza di bonifici periodici di una remunerazione su un conto bancario o postale a suo nome, il diritto all’indennità di disoccupazione non potrà essergli negato in applicazione degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI, a meno che venga stabilito che il medesimo ha rinunciato al salario relativo al lavoro effettuato.
Al riguardo cfr. anche STF 8C_297/2019 del 29 agosto 2019 consid. 5; STF 8C_749/2018 del 28 febbraio 2019 consid. 3.2.; DTF 133 V 515 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 e D. Cattaneo, “Nouvautés en matière d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social? Ed. Stämpfli SA, Berna 2009 pag. 76-79.
2.3. L’art. 9 cpv. 1 LADI enuncia che per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.
Giusta il cpv. 2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.
Il cpv. 3 prevede che il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale giorno.
Secondo il cpv. 4 se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l’assicurato pretende di nuovo l’indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre che la legge non disponga altrimenti.
Riguardo all’art. 9 cpv. 4 LADI va osservato che, se alla scadenza del termine quadro per la riscossione della prestazione l’assicurato chiede ulteriori prestazioni o continua a richiederle, la Cassa deve esaminare se tutti i presupposti del diritto all’indennità (cfr. art. 8 LADI) sono soddisfatti prima di aprire un nuovo termine quadro. Se il nuovo termine quadro per la riscossione segue immediatamente il precedente, il nuovo termine quadro per il periodo di contribuzione corrisponde al precedente termine quadro per la riscossione di prestazioni.
Il legislatore ha, dunque, introdotto termini quadro biennali il cui scopo risiede nel fatto di poter effettuare, all’apertura di un nuovo e distinto termine quadro, un nuovo e completo esame delle condizioni da adempiere per avere diritto all’indennità di disoccupazione contemplate all’art. 8 LADI (cfr. DTF 146 V 112 consid. 5.4.; STF 8C_166/2018 del 18 febbraio 2019 consid. 6.1., pubblicata in DLA 2019 N. 7 pag. 188; STF 8C_656/2014 del 10 novembre 2015 consid. 3.2.; Prassi LADI ID emessa dalla SECO, p.to. B49).
2.4. L'art. 14 LADI, che regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione, prevede al cpv. 1 che sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), durante oltre 12 mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro per uno dei seguenti motivi e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi:
a. formazione scolastica, riqualificazione professionale, formazione e formazione continua, a condizione che durante almeno dieci anni siano state domiciliate in Svizzera;
b. malattia (art. 3 LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o maternità (art. 5 LPGA), a condizione che durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera;
c. soggiorno in un istituto svizzero per l'esecuzione delle pene d'arresto o d'educazione al lavoro o in un istituto svizzero analogo.
Il cpv. 2 enuncia che sono parimenti esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione le persone che, in seguito a separazione o divorzio, invalidità (art. 8 LPGA) o morte del coniuge oppure per motivi analoghi o a causa della soppressione di una rendita d'invalidità, sono costrette ad assumere o a estendere un'attività dipendente. Questa norma è applicabile soltanto se l'evento corrispondente non risale a più di un anno e la persona interessata dall'insorgere di questo evento era domiciliata in Svizzera.
In merito al rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA 2004 N. 26 pag. 269 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha ribadito la sussidiarietà delle regole circa l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14 LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.
Contestualmente la nostra Massima Istanza ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione con periodi di esonero.
Cfr. pure STF 8C_234/2018 dell’8 agosto 2018 consid. 3; STF 8C_645/2014 del 3 luglio 2015 consid. 1.2.; STF 8C_318/2011 del 5 marzo 2012 consid. 5.2.; STF C 25/07 del 22 novembre 2007.
2.5. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ricorda innanzitutto che ex art. 13 cpv. 1 LADI ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro, ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione, ossia un’attività salariata ai sensi della LAVS (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a LADI; consid. 2.2.).
L’esenzione dal periodo di contribuzione interviene allorché un assicurato entro il termine quadro non è stato vincolato da un rapporto di lavoro e non ha potuto soddisfare i relativi obblighi durante oltre 12 mesi complessivamente a seguito, segnatamente, di formazione o riqualificazione professionale, rispettivamente malattia o infortunio, a condizione che durante questo periodo sia stato domiciliato in Svizzera (cfr. consid. 2.4.).
Giusta l’art. 9 cpv. 3 LADI il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima del giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione (cfr. consid. 2.3.).
Nella presente evenienza, dal profilo del diritto interno, il ricorrente, al momento in cui si è annunciato per il collocamento presso l’URC di __________, il 4 luglio 2023, (cfr. doc. 766), non poteva prevalersi di un’attività soggetta a contribuzione in Svizzera di almeno dodici mesi nel corso del termine quadro per il periodo di contribuzione che decorre dal 4 luglio 2021 al 3 luglio 2023.
In effetti l’insorgente, in tale lasso di tempo, non ha svolto in Svizzera un’attività salariata. Dall’estratto del conto individuale AVS del 28 febbraio 2024 si evincono quali ultime registrazioni “indennità per disoccupazione” da gennaio a settembre 2021 per complessivi fr. 69'720 e un reddito da attività dipendente (cfr. codice 1) di fr. 15'938 nel gennaio 2020.
D’altronde il medesimo non può prevalersi di un motivo di esenzione dal periodo di contribuzione ex art. 14 LADI, ciò che peraltro egli nemmeno ha fatto valere.
Non adempiendo il presupposto legale del periodo di contribuzione minimo ex art. 8 cpv. 1 lett. e LADI e non potendo esserne esentato giusta l’art. 14 LADI (cfr. consid. 2.2.; 2.4.), il ricorrente non ha diritto alle indennità di disoccupazione in applicazione del diritto interno svizzero.
Si tratta, pertanto, di stabilire se RI 1 possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage”, Schulthess Editions Romandes, Ginevra-Zurigo-Basilea, 2014, pag. 683 n. 24).
2.6. Per quanto concerne il diritto internazionale, il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (cfr. DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315, con riferimenti [RS 0.142.112.681]).
Fino al 31 marzo 2012 le parti contraenti, in virtù dell'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, applicavano tra di loro il Regolamento (CEE) n. 1408/71 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98) relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, concernente le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinviava, alla lett. a, all'ALC e a questi due Regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).
Una decisione del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti avrebbero applicato tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98).
Il Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).
Questi regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 343 e 345; RS 0831.109.268.1; cfr. B. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).
2.7. In concreto, nella misura in cui oggetto del contendere è il diritto a indennità di disoccupazione a far tempo dal 4 luglio 2023, si applica il Regolamento (CE) n. 883/2004 nella nuova versione.
Il Regolamento torna applicabile pure ratione personae. L'insorgente è cittadino svizzero (cfr. doc. 916) e germanico (cfr. doc. 731), ossia di Stati contraenti (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC) e risulta essere stato domiciliato in Svizzera.
Più precisamente il ricorrente è stato domiciliato in Ticino, a __________, dal 1° aprile 2022 (proveniente dal Canton __________) al 5 aprile 2024, quando è partito per __________ (cfr. doc. 767; Ibis), come emerge, del resto, pure dall’estratto relativo all’insorgente del sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino (cfr. Legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione, RL 144.100).
Quanto al necessario nesso transfrontaliero, esso è senz'altro dato, poiché l'insorgente era vincolato a un contratto di collaborazione quale consulente indipendente con una società tedesca fino al 30 giugno 2023 (cfr. doc. 878 segg.; 875; STF 9C_139/2020 del 10 febbraio 2021; DTF 144 V 210).
La presente vertenza ricade anche ratione materiae nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004.
Quest'ultimo si applica infatti a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale, in particolare riguardanti le prestazioni di disoccupazione (art. 3 n. 1 lett. h).
2.8. L'art. 11 par. 1 del Regolamento (CE) n. 883/2004 enuncia il principio dell'unicità della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 11 par. 2 a 16, dichiarando determinanti, di principio e salvo eccezioni, le disposizioni di un solo Stato membro. In particolare giusta l’art. 11 par. 3 lett. a del Reg. 883/2004 “una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro” (principio della lex loci laboris; DTF 144 V 210, consid. 6.2.1; DTF 142 V 280 consid. 6.1.).
In materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa subordinata o autonoma (cfr. STF 8C_424/2022 del 10 gennaio 2023 consid. 4.2.2., pubblicata in DLA 2023 Nr. 3 pag. 100 e in SVR 2023 ALV Nr. 12 pag. 35; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; Rubin, op.cit., pag. 683).
Per quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole differenti.
Secondo l’art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero» qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana (cfr. DTF 133 V 176).
L’art. 61 del Regolamento (CE) n. 883/2004, concernente le norme specifiche sulla totalizzazione dei periodi di assicurazioni, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, prevede:
" 1. L’istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione subordina l’acquisizione, il mantenimento, il recupero o la durata del diritto alle prestazioni al maturare di periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, tiene conto, per quanto necessario, dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma maturati sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro, come se fossero maturati sotto la legislazione che essa applica.
Tuttavia, quando la legislazione applicabile subordina il diritto alle prestazioni al maturare di periodi di assicurazione, i periodi di occupazione o di attività lavorativa autonoma maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro sono presi in considerazione unicamente a condizione che tali periodi sarebbero stati considerati periodi di assicurazione se fossero maturati ai sensi della legislazione applicabile.
2. Tranne nei casi di cui all’articolo 65 paragrafo 5 lettera a) l’applicazione del paragrafo 1 del presente articolo è subordinata alla condizione che l’interessato abbia maturato da ultimo, conformemente alla legislazione ai sensi della quale le prestazioni sono richieste:
- periodi di assicurazione, se tale legislazione richiede periodi di assicurazione,
- periodi di occupazione, se tale legislazione richiede periodi di occupazione, oppure
- periodi di attività lavorativa autonoma, se tale legislazione richiede periodi di attività lavorativa autonoma.”
Sul tema della totalizzazione, cfr. STF 8C_424/2022 d 10 gennaio 2023, pubblicata in DLA 2023 N. 3 pag. 100 e in SVR 2023 ALV Nr. 12 pag. 35; DTF 139 V 88; STF 8C_703/2010 del 3 novembre 2010, pubblicata in DLA 2011 N. 10 pag. 153; DTF 132 V 196 (in particolare pag. 197) = SVR 2006 ALV Nr. 18 pag. 61; DTF 131 V 222, in particolare pag. 227-228; STCA 38.2020.50 del 25 gennaio 2021; STCA 38.2020.53 del 14 dicembre 2020; STCA 38.2008.10 del 16 giugno 2008, massimata in RtiD I-2009 n. 66 pag. 262; STCA 38.2003.76 del 19 aprile 2004, pubblicata in RtiD II-2004 pag. 202, STCA 38.2002.211 del 16 giugno 2003.
Regole particolari sono previste all'art. 65 del Regolamento n. 883/2004 per i "disoccupati che risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente" (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 7.2.; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.).
Ai sensi dell’art. 65 par. 2 (concernente la disoccupazione completa), 3 e 5 del Regolamento (CE) n. 883/2004:
" (…)
2. La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l’articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può, a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.
Il disoccupato diverso dal lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto.
3. Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima frase, deve iscriversi come richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale risiede, è sottoposto ai controlli ivi predisposti e rispetta le condizioni stabilite dalla legislazione di tale Stato membro. Se decide di iscriversi come richiedente lavoro anche nello Stato membro in cui ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma deve rispettare gli obblighi vigenti in detto Stato.
(…)
5.
a) Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall’istituzione del luogo di residenza.
b)
Tuttavia, un lavoratore diverso dal lavoratore frontaliero al quale sono state erogate prestazioni a carico dell’istituzione competente dell’ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto beneficia in primo luogo, al ritorno nello Stato membro di residenza, delle prestazioni ai sensi dell’articolo 64 e l’erogazione delle prestazioni a norma della lettera a) è sospesa per il periodo durante il quale egli beneficia di prestazioni in base all’ultima legislazione alla quale era soggetto. (…)”
I frontalieri in disoccupazione completa, ossia coloro che non svolgono più alcuna attività lavorativa e cercano una nuova occupazione, non hanno, quindi, diritto alle indennità di disoccupazione secondo il diritto del luogo di lavoro. Competente è l’istituzione del luogo di residenza (cfr. STF 8C_248/2018 del 19 novembre 2018 consid. 2.4.3., pubblicata in DTF 145 V 39).
Tale regolamentazione poggia sul principio che i lavoratori frontalieri in disoccupazione totale hanno migliori possibilità di reinserimento nel luogo in cui risiedono (cfr. DTF 133 V 137 consid. 7.1.; DTF 132 V 53 consid. 6.4.).
2.9. Secondo l'art. 16 cpv. 2 ALC, nella misura in cui l'applicazione dell'Accordo implica nozioni di diritto comunitario, si terrà conto della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia delle Comunità europee precedente alla data della sua firma. La giurisprudenza della Corte successiva alla firma del presente Accordo verrà comunicata alla Svizzera. Per garantire il corretto funzionamento dell'Accordo, il Comitato misto determina, su richiesta di una delle parti contraenti, le implicazioni di tale giurisprudenza.
Per prassi invalsa il Tribunale federale si scosta dall'interpretazione delle disposizioni del diritto comunitario data dalla Corte di giustizia europea soltanto in presenza di giustificati motivi, affinché per quanto possibile sia garantita una situazione giuridica analoga fra gli Stati membri dell'UE da una parte e la Svizzera dall'altra parte (cfr. STF 8C_248/2018 del 19 novembre 2018 consid. 2.3.2., pubblicata in DTF 145 V 39; STF 143 II 57 consid. 3.6 pag. 61 con riferimenti; DTF 142 II 35 consid. 3.1 pag. 38).
La Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), con la sentenza del 15 marzo 2012 maggio 1989, C-388/87, Warmerdam-Steggerda, si è confrontata con l'interpretazione dell’art. 67 par. 1 del Regolamento (CE) n. 1408/71 (cfr. consid. 2.6.), il quale corrisponde sostanzialmente all'art. 61 del Regolamento (CE) n. 883/2004.
La CGUE ha rilevato che dal tenore dell’art. 67 par. 1 del Regolamento (CE) n. 1408/71 risulta che, nell’ipotesi in cui la legislazione dello Stato membro sul territorio del quale si trova l’istituto competente faccia dipendere il beneficio del diritto alle prestazioni di disoccupazione dall’adempimento di periodi di assicurazione, i periodi di assicurazione conseguiti in ogni altro Stato membro devono essere presi in considerazione nello Stato membro in cui le prestazioni sono state richieste, come se questi periodi di assicurazione fossero stati adempiuti sotto la legislazione di quest’ultimo Stato membro. Nella stessa ipotesi, i semplici periodi di impiego, senza affiliazione a un regime di disoccupazione, compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro, devono essere tenuti conto nello Stato membro in cui le prestazioni sono state domandate, come se questi periodi fossero stati adempiuti sotto la legislazione di quest’ultimo Stato membro, a condizione che secondo la legge di questo Stato tali periodi di impiego sarebbero stati considerati come periodi di assicurazione (p.to 17 della sentenza Warmerdam-Steggerda). La CGUE ne ha dedotto che il disposto menzionato non subordina la totalizzazione, da parte dell’istituto competente di uno Stato membro, dei periodi di impiego effettuati in un altro Stato membro al presupposto che questi periodi siano considerati come periodi di assicurazione per lo stesso ambito di sicurezza sociale dalla legislazione sotto la quale essi sono stati compiuti (p.to 22 della sentenza Warmerdam-Steggerda). È sufficiente che la persona coinvolta sia stata affiliata, ad esempio, all’assicurazione infortuni da parte di questa legislazione.
Il caso di specie trattato dalla CGUE, in effetti, concerneva una persona che aveva richiesto le prestazioni di disoccupazione nei Paesi Bassi e che aveva lavorato in Scozia come salariata (stagiaire) senza essere stata assicurata contro la disoccupazione a causa della modesta entità dei suoi redditi, ma era assicurata contro i rischi degli infortuni professionali.
Nell DTF 139 V 88 la nostra Alta Corte, riguardo alla sentenza Warmerdam-Steggerda della CGUE, ha formulato le seguenti considerazioni:
" 7.3 La situation envisagée par cette jurisprudence peut se présenter lorsque la personne a exercé une activité soumise à cotisation dans l'Etat compétent pour verser les prestations, mais n'a pas exercé d'activité soumise à l'assurance-chômage dans l'autre Etat membre parce que cet Etat ne connaît pas l'assurance-chômage (au sens technique du terme) ou que l'activité en cause y était considérée comme une activité indépendante ou encore que l'activité était trop peu importante pour être soumise à l'assurance, comme dans l'affaire Warmerdam-Steggerda (voir EBERHARD EICHENHOFER, in Europäisches Sozialrecht, Maximilian Fuchs [éd.], 5e éd. 2010, n° 8 ad art. 61 du règlement no 883/2004).
7.4 Cette jurisprudence est critiquée en doctrine. En effet, le but de la totalisation est d'éviter que les travailleurs ressortissants des Etats membres, qui ont exercé des activités couvertes par un régime de sécurité sociale dans plusieurs de ces Etats, ne subissent un traitement plus défavorable dans le domaine de la sécurité sociale que s'ils avaient exercé ces mêmes activités dans un seul Etat membre. Il s'agit, en d'autres termes, d'éviter que la libre circulation ne porte atteinte au maintien de droits et avantages acquis ou en cours d'acquisition sous la législation d'un Etat membre. Admettre la totalisation de périodes d'emploi qui ne sont pas propres à fonder des droits ou avantages en matière d'assurance-chômage dans chacun des Etats membres a pour conséquence qu'un seul jour d'activité soumis à cotisation dans l'Etat compétent suffit à ouvrir un droit originaire à des prestations de l'assurance-chômage en faveur de personnes qui n'étaient pas assurées contre le risque de chômage (RAINER SCHLEGEL, Koordinierendes Arbeitsförderungsrecht für Wanderarbeitnehmer, in Kasseler Handbuch des Arbeitsförderungsrechts, Spellbrink/Eicher [éd.], 2003, p. 1622 n. 129; NUSSBAUMER, op. cit., p. 2483 n. 988).
7.5 Si, on l'a vu, la CJCE a adopté une interprétation large de l'art. 67 par. 1 du règlement n° 1408/71, on peut penser que la jurisprudence européenne vise ici des situations où l'intéressé n'avait pas la possibilité de s'assurer contre le chômage dans l'Etat membre en question (tel le cas de l'assurée dans l'affaire Warmerdam-Steggerda). Cette jurisprudence ne saurait en revanche s'appliquer de manière encore plus étendue à des situations où l'intéressé ne fait pas usage de la possibilité de s'affilier à une assurance-chômage facultative. Dans un tel cas, la personne concernée ne peut se prévaloir des règles de coordination du droit communautaire. En renonçant à bénéficier d'une couverture d'assurance-chômage, alors qu'elle aurait pu s'y soumettre par le paiement de cotisations, elle renonce du même coup au maintien de droits et d'avantages qui seraient acquis à ce titre sous la législation de cet Etat en vue de leur transfert éventuel dans un autre Etat membre. On doit ainsi admettre qu'une totalisation est exclue dans ce cas, contrairement à ce que retient la juridiction cantonale.”
Cfr. pure STF 8C_424/2022 del 10 gennaio 2023 consid. 4.2.3., pubblicata in DLA 2023 Nr. 3 pag. 100 e in SVR 2023 ALV Nr. 12 pag. 35;
2.10. La Segreteria di Stato dell’economia (SECO), nella Direttiva relativa alle ripercussioni dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009 sull’assicurazione contro la disoccupazione, Direttiva ID 883 (Circolare ID 883) del dicembre 2004, in cui la sigla RA corrisponde al Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (Regolamento di applicazione) e la sigla RB al Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (Regolamento di base), ha indicato:
" Campo di applicazione territoriale conformemente all’ALC
B14 Secondo l’art. 24 dell’ALC, che definisce il campo di applicazione territoriale dello stesso, l’ALC si applica alla Svizzera e agli Stati membri dell’UE.
(…).
Campo di applicazione territoriale conformemente all’AELS
B17 Il RB e il RA, che dal 1.1.2016 sono applicabili ai rapporti tra la Svizzera (CH) e gli altri Stati dell’AELS – Islanda (IS), Liechtenstein (LI) e Norvegia (NO) –, hanno sostituito i Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72. Per quanto riguarda il diritto transitorio si rimanda al numero marginale B41.
B17a La mancanza di un coordinamento globale tra l’ALC e la Convenzione AELS continua a implicare che la Svizzera:
• non può computare i periodi di assicurazione maturati dai cittadini UE in uno Stato membro dell’AELS;
• non può computare i periodi di assicurazione maturati dai cittadini AELS in uno Stato membro dell’UE;
(…)
Campo di applicazione personale
In generale
B18 Il campo di applicazione personale del diritto sociale europeo è definito da un lato dall’ALC e dalla Convenzione AELS e, dall’altro lato, dal RB e dal RA.
ALC
B19 Rientrano nel campo di applicazione personale dell’ALC i cittadini svizzeri e i cittadini degli Stati riportati al numero marginale B16. L’ALC non si applica di norma ai cittadini di Stati terzi, per i quali restano in vigore gli attuali accordi bilaterali in materia di assicurazioni sociali.
Convenzione AELS
B20 Rientrano nel campo di applicazione personale della Convenzione AELS i cittadini svizzeri e i cittadini degli Stati riportati al numero marginale B17. La Convenzione AELS non si applica di norma ai cittadini di Stati terzi, per i quali restano in vigore gli attuali accordi bilaterali in materia di assicurazioni sociali.
(…)
Totalizzazione dei periodi
In generale
Adempimento del periodo di contribuzione come presupposto del diritto
E1 La nascita e la durata del diritto all’ID dipendono secondo la legislazione svizzera dal periodo di contribuzione maturato nel termine quadro per il periodo di contribuzione.
Una regolamentazione simile è prevista nelle legislazioni nazionali della maggior parte degli Stati UE/AELS. Una panoramica delle disposizioni in vigore nei singoli Stati UE/AELS con tabelle comparative sulla sicurezza sociale è disponibile qui: Sistemi di protezione sociale – MISSOC.
E2 Poiché ai sensi dell’art. 5 RB si deve tenere conto dei fatti e degli avvenimenti che si verificano negli Stati dell’UE/AELS come se si fossero verificati in Svizzera, le attività lavorative autonome o i periodi educativi maturati in uno Stato membro che non costituiscono periodi di assicurazione determinano il prolungamento del termine quadro (art. 9a e 9b LADI).
Scopo
E3 La totalizzazione di periodi è un mezzo per impedire che una persona, in seguito al trasferimento da uno Stato a un altro, perda i periodi in corso di acquisizione e si ritrovi in una situazione più sfavorevole che non se avesse svolto tutta la sua carriera professionale in un solo Stato.
(…)
Presupposti
Art. 61 RB
Compendio
E7 Le persone il cui periodo di contribuzione in Svizzera non è sufficiente, da solo, a giustificare o a estendere un diritto all’ID (numero massimo di indennità giornaliere, cfr. F39 segg.) hanno diritto al computo dei loro periodi all’estero se:
• la Svizzera è lo Stato competente (capitolo D);
• l’interessato rientra nel campo di applicazione personale del RB (cfr. B18 segg.);
• i periodi maturati all’estero rientrano nel campo di applicazione territoriale del RB (B13 segg.);
• la totalizzazione è ammissibile in base alle disposizioni degli accordi (cfr. B35 segg. e E8);
• l’interessato, che non è né un vero né un falso lavoratore frontaliero, ha maturato periodi di assicurazione immediatamente prima dell’insorgere della disoccupazione (cfr. E11 segg.); e
• si tratta di periodi da prendere in considerazione (cfr. E16 segg.).
Il principio della totalizzazione di periodi maturati all’estero è anche detto principio di totalizzazione.
Ammissibilità della totalizzazione in base alle disposizioni degli accordi
E8 L’ALC e la Convenzione AELS si applicano, dal punto di vista personale, ai cittadini delle rispettive parti contraenti e, dal punto di vista territoriale, ai fatti verificatisi all’interno degli Stati contraenti.
E9 I periodi di una persona che sottostà dal punto di vista personale a uno degli accordi maturati in uno Stato che, dal punto di vista territoriale, è incluso nel campo di applicazione dell’altro accordo, non possono quindi essere considerati per la totalizzazione.
(…)
E10 L’ammissibilità della totalizzazione in base alle disposizioni degli accordi deve essere verificata dalla cassa.
(…)
Occupazione svolta in Svizzera immediatamente prima della disoccupazione
E11 La presa in considerazione dei periodi all’estero per l’adempimento del periodo di contribuzione è ammessa, secondo l’art. 61 par. 2 RB, solo se immediatamente prima dell’insorgere della disoccupazione (cfr. A64 segg.) sono stati maturati periodi di assicurazione in Svizzera. La durata dell’ultima occupazione subordinata è irrilevante per la motivazione della competenza. Si applica il cosiddetto «principio del giorno unico», poiché basta un solo giorno di occupazione soggetta all’obbligo di contribuzione prima dell’insorgere della disoccupazione.
Eccezione: per i frontalieri (veri e falsi) la precedente maturazione di periodi di assicurazione in Svizzera non è necessaria.
E12 La nozione «immediatamente prima» non va intesa in un’accezione strettamente temporale nel senso di un passaggio senza interruzioni dall’occupazione alla disoccupazione, ma nel senso che nel frattempo non può essere diventato competente un altro Stato membro.
(…)
Periodi da prendere in considerazione
(…)
Norma speciale per l’AD
(…)
E17 In materia di AD si applicano le norme specifiche sulla totalizzazione di cui all’art. 61 RB. Secondo tali norme l’istituzione responsabile della totalizzazione, nell’esame dei presupposti del diritto, tiene conto, alle condizioni menzionate nei numeri marginali E18 segg., di tutti:
• i periodi di assicurazione;
• i periodi di occupazione; e
• i periodi di attività lavorativa autonoma;
maturati all’estero.
Per determinare in quale delle categorie menzionate rientra il periodo compiuto, occorre fare riferimento alla legislazione sotto la quale è stato maturato.
La possibilità di una totalizzazione con i periodi di copertura della disoccupazione nell’ambito di un’assicurazione privata è esclusa
Periodi di assicurazione
E18 I periodi di assicurazione (cfr. A64 segg.), per i quali la totalizzazione si applica in modo rigoroso, vanno sempre presi in considerazione.
ð Esempio La signora IT (nazionalità italiana) lavora per diversi anni in Italia come collaboratrice domestica. In Italia questa attività rappresenta un periodo di assicurazione ed è opportunamente attestata dallo Stato italiano. Successivamente la signora IT si trasferisce in Belgio, dove dapprima lavora per 5 mesi come cameriera e poi si annuncia come disoccupata. Soluzione: il Belgio deve riconoscere il periodo di assicurazione maturato in Italia come collaboratrice domestica, anche se in Belgio simili periodi non sono soggetti a contribuzione.
Periodi di occupazione e periodi di attività lavorativa autonoma
E19 Per i periodi di occupazione (A13 segg.) e i periodi di attività lavorativa autonoma (A93 segg.) che non costituiscono un periodo di assicurazione, l’obbligo di totalizzazione vale soltanto se questi periodi sarebbero stati considerati periodi di assicurazione secondo la legislazione dello Stato responsabile della totalizzazione.
Esempio
La signora DE (nazionalità tedesca) vive in Germania e lavora come vera frontaliera in Svizzera. Il suo guadagno mensile ammonta a CHF 450. La signora DE perde il lavoro e richiede l’ID in Germania.
Soluzione: in Svizzera il guadagno di CHF 450 mensili non è assicurato poiché non raggiunge il limite minimo di CHF 500 (art. 23 cpv. 1 LADI in combinato disposto con l’art. 40 OADI). La cassa svizzera attesta quindi unicamente periodi di occupazione (A13 segg.). Se in Germania un’occupazione con un salario di CHF 450 al mese costituisce un periodo di assicurazione, la Germania è tenuta a computare i periodi di occupazione attestati dalla Svizzera come periodi di assicurazione.
E20 I periodi di occupazione all’estero che non costituiscono un periodo di assicurazione devono essere presi in considerazione dalla Svizzera se in Svizzera sarebbero stati considerati periodi di assicurazione.
(…)
E21 La Svizzera non deve prendere in considerazione i periodi maturati all’estero con un’attività autonoma che non costituiscono periodi di assicurazione. Tali periodi non costituiscono periodi di assicurazione ai sensi della legislazione svizzera in quanto la Svizzera non prevede un’assicurazione per lavoratori indipendenti.
Lavoratori frontalieri
E22 In caso di disoccupazione completa i frontalieri, veri o falsi, beneficiano in linea di principio di prestazioni secondo la legislazione dello Stato di residenza.
E23 Anche in questo caso lo Stato di residenza deve prendere in considerazione i periodi all’estero secondo l’art. 61 RB (totalizzazione) e non – come potrebbe far supporre l’art. 65 par. 5 lett. a RB – come se fossero maturati secondo la legislazione nazionale.
Una precedente attività nello Stato di residenza non è un presupposto necessario (art. 61par. 2 RB).
Esempio
Il signor CH (nazionalità svizzera) lavora quale indipendente (attività autonoma soggetta all’obbligo assicurativo) e risiede per 10 anni a Vienna. In seguito ritorna in Svizzera e continua a svolgere la sua attività autonoma come lavoratore frontaliero in Austria. Successivamente si ritrova disoccupato e richiede l’ID in Svizzera. L’Austria attesta un periodo di assicurazione di 10 anni e 5 mesi.
Soluzione: il signor CH è un lavoratore frontaliero. I periodi di assicurazione attestati dall’Austria vanno rigorosamente presi in considerazione come periodi di assicurazione, anche se non sarebbero stati considerati tali se fossero stati maturati in Svizzera. Secondo l’art. 61 RB, questi periodi di assicurazione devono essere presi in considerazione dalla Svizzera anche se un’attività non è stata precedentemente esercitata nel nostro Paese.”
2.11. In una sentenza STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 5.2.1, già citata sopra, il Tribunale federale, a proposito della Circolare ID 883, ha puntualizzato:
" 5.2.1. La circolare ID 883 è stata emanata nel senso dell'art. 110 LADI, che autorizza la SECO, in qualità di autorità di vigilanza responsabile dell'applicazione uniforme della legge, a impartire istruzioni agli organi di esecuzione. La presente circolare illustra le ripercussioni delle disposizioni dei regolamenti (CE) n° 883/2004 e n° 987/2009 per gli organi di esecuzione dell'ADI ed è da intendersi come testo di rifermento. L'obiettivo delle spiegazioni dettagliate è di fornire informazioni utili per giungere a una soluzione in caso di problemi o contestazioni. Questa circolare fa parte dei cosiddetti ordini amministrativi interpretativi. Sebbene tali ordini abbiano un'influenza indiretta sui diritti e i doveri dei cittadini, non hanno forza di legge. In particolare, non sono vincolanti per i cittadini, per il giudice e nemmeno per l'amministrazione, in quanto non esentano quest'ultima dall'esaminare ogni singola situazione. Inoltre, non possono creare nuove norme giuridiche, né costringere i cittadini ad adottare un determinato comportamento, attivo o passivo. In sostanza, non possono andare oltre l'applicazione della legge e prevedere qualcosa di diverso da ciò che risulta dalla legislazione o dalla giurisprudenza (DTF 127 V 57 consid. 3a e su riferimenti). “
In effetti le direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo, tuttavia, deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.12. Nella presente evenienza la Cassa ha negato al ricorrente il diritto a indennità di disoccupazione a decorrere dal 4 luglio 2023, in quanto la Svizzera non prende in considerazione i periodi maturati all’estero con un’attività autonoma – la quale in casu risulta dall’attestato U002 fornito dalle autorità tedesche, nonché dallo scritto del 16 giugno 2023 della __________ (cfr. doc. 729; 731; 875) – che non costituiscono periodi di assicurazione (cfr. doc. 848; II1; IV).
L’insorgente ha contestato il modo di operare dell’amministrazione, asserendo che esso è in contrasto con quanto deciso dalla SVA __________ (__________) che non lo ritiene un lavoratore autonomo e dalle autorità fiscali del cantone Ticino e del Canton __________ (cfr. doc. 611; I).
2.13. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ribadisce dapprima, da una parte, che in materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa subordinata o autonoma (lex loci laboris; cfr. consid. 2.8.).
Dall’altra, che i lavoratori frontalieri in disoccupazione completa, non hanno, tuttavia, diritto alle indennità di disoccupazione secondo il diritto del luogo di lavoro, in quanto competente è l’istituzione del luogo di residenza (cfr. consid. 2.8.).
Per quanto riguarda il principio della totalizzazione dei periodi, ai sensi del Regolamento (CEE) 883/2004 l’istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione subordina l’acquisizione, il mantenimento, il recupero o la durata del diritto alle prestazioni al maturare di periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, tiene conto, per quanto necessario, dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma maturati sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro, come se fossero maturati sotto la legislazione che essa applica (cfr. consid. 2.8.).
I periodi di assicurazione, per i quali la totalizzazione si applica in modo rigoroso, vanno sempre presi in considerazione.
Per i periodi di occupazione e i periodi di attività lavorativa autonoma che non costituiscono un periodo di assicurazione, l’obbligo di totalizzazione vale soltanto se questi periodi sarebbero stati considerati periodi di assicurazione secondo la legislazione dello Stato responsabile della totalizzazione (cfr. consid. 2.10.).
La Svizzera, però, non prende in considerazione i periodi maturati all’estero con un’attività autonoma che non costituiscono periodi di assicurazione, poiché la legislazione svizzera non prevede un’assicurazione per lavoratori indipendenti (cfr. consid. 2.10.)
Relativamente all’adempimento del periodo di contribuzione ai fini dell’assicurazione contro la disoccupazione, secondo la giurisprudenza della CGUE non soltanto i periodi adempiuti nel regime estero dell’assicurazione disoccupazione vanno considerati come periodi di assicurazione, bensì è sufficiente che vi sia stato un periodo di assicurazione qualunque in un ambito della sicurezza sociale, come ad esempio l’assicurazione infortuni, affinché il periodo di assicurazione estero possa, in determinate circostanze, essere riconosciuto come periodo di contribuzione (cfr. consid. 2.9.; sentenza del 15 marzo 2012 maggio 1989, C-388/87, Warmerdam-Steggerda).
Va, poi, ricordato che la totalizzazione dei periodi di occupazione o di assicurazione è subordinata alla condizione che l’interessato abbia maturato da ultimo, conformemente alla legislazione ai sensi della quale le prestazioni sono richieste periodi di assicurazione o periodi di occupazione (o eventualmente periodi di attività lavorativa autonoma, se tale legislazione richiede periodi di attività lavorativa autonoma).
Si applica il cosiddetto «principio del giorno unico», poiché basta un solo giorno di occupazione soggetta all’obbligo di contribuzione prima dell’insorgere della disoccupazione.
A tale principio fanno eccezione i frontalieri (veri e falsi), la cui precedente maturazione di periodi di assicurazione in Svizzera non è necessaria (cfr. consid. 2.8; 2.10.)
2.14. Va, altresì, rilevato che la Cassa, in concreto, ha interpellato la SECO, sottoponendole il caso del ricorrente.
La SECO, il 17 aprile 2024, ha indicato:
" (…) Nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione, il principio di totalizzazione viene relativizzato dall’art. 61 par. 1frase 2 RB: se la legislazione applicabile subordina il diritto alle prestazioni al maturare di periodi di assicurazione, i periodi di occupazione o di attività lavorativa autonoma maturati sotto la legislazione di un atro Stato sono presi in considerazione solo se tali periodi sono stati considerati periodi di assicurazione come se fossero maturati ai sensi della legislazione applicabile. Ai sensi del diritto dell’Unione europea, valgono come “periodi di assicurazione” i periodi di contribuzione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, quali sono definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono maturati o sono considerati maturati, nonché tutti i periodi equiparati, nella misura in cu sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di assicurazione (art. 1 lett. t RB, cfr. anche circolare ID 883, margg. A65-A66). Il diritto svizzero (qui applicabile) essendo basato sul compimento di periodi di contribuzione (artt. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI), la condizione per l’applicazione dell’art. 61 par. 1 frase 2 RB è soddisfatta.
Come formulato dalla Corte di giustizia delle (allora Comunità europee (CGCE), “i semplici periodi lavorativi, senza iscrizione ad un regime di disoccupazione, maturati sotto le leggi di qualsiasi altro Stato membro, vanno presi in considerazione nello Stato membro in cui le prestazioni sono state richieste come se fossero stati maturati sotto le leggi di quest’ultimo Stato membro, purché, secondo la legge dello stesso Stato, questi periodi lavorativi fossero stati considerati periodi assicurativi” (sentenza della CGCE del 12 maggio 1989 nel procedimento 388/87, Bestuur van der Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging c. Warmewdarm-Steggerda, marg. 17). In conseguenza, i periodi di occupazione o di attività lavorativa autonoma maturati sotto la legislazione tedesca possono essere presi in considerazione, ma solo se questi periodi sono stati considerati periodi di assicurazione come se fossero maturati ai sensi della legislazione svizzera (cfr. anche circolare ID 883, marg. E20).
Si pone quindi la domanda se il periodo attestato al punto 4.1.1.2, ovvero un’attività lavorativa autonoma che non costituisce periodo di assicurazione, fosse considerato come periodo di assicurazione a norma del diritto svizzero. La LADI non prevede un’assicurazione contro la disoccupazione per le persone che svolgono un’attività indipendente (circolare LADI ID, marg. A7). Per questo motivo la Svizzera non prende in considerazione i periodi maturati all’estero con un’attività autonoma che non costituiscono periodi di assicurazione (circolare ID 883, marg. E21). Come però sottolinea Lei, è questionabile la qualifica del periodo lavorativo svolto da C.A. nelle condizioni descritte sopra in “Fatti”. La LADI stabilisce che la legislazione AVS in materia di contributi è vincolante per l’AD; lo statuto AVS è quindi determinante per l’AD (art. 6 LADI, DTF 119 V 156 consid. 3a pag. 158). A norma della circolare LADI ID (marg. A4), se dopo essersi adeguatamente informate presso le casse di compensazione AVS e i datori di lavoro, non sono in grado di stabilire se lo statuto di contribuente AVS è stato riconosciuto in modo formale e definitivo, le casse di disoccupazione sono libere di esaminare se l’assicurato beneficia della qualità di salariato. Una tale qualifica da parte della cassa avviene solo dopo consultazione delle casse di compensazione AVS. Pertanto, nella fattispecie, se lo ritiene opportuno la cassa può richiedere informazioni supplementari ai potenziali datori di lavoro tedeschi (in casu la __________ e la __________), oltre a quelle già disponibili nella GED COLSTA.
Conclusione:
Secondo noi e in base alla documentazione presente nella GED COLSTA, vi sono abbastanza indizi per affermare che RI 1 si trovava in un’attività lucrativa indipendente per il periodo da Lei menzionato. Questa conclusione si basa principalmente sull’attestato U002 fornitoci dalle autorità tedesche. Essa viene rafforzata dalla menzione “Dienstleistungsverhältnis” nel formulario riempito dalla persona assicurata per stabilire un PDU1. Si aggiunge la disdetta della firma __________, che designa RI 1 come “selbständiger Berater” (lett. consulente indipendente); in più, il termine di disdetta (inferiore a quindici giorni) non sembra essere tutelato dal diritto del lavoro. Se la cassa di disoccupazione dovesse ancora avere dubbi, essa può consultare la cassa cantonale di compensazione AVS a norma della marg. A4 della circolare LADI ID. In seguito, la cassa di disoccupazione sarà libera di statuire sulla qualità di lavoratore indipendente (o se del caso dipendente) della persona assicurata.” (Doc. 4-5)
2.15. Nel caso di specie dalle carte processuali non emerge in modo chiaro se il ricorrente abbia svolto l’attività di consulenza per la __________ con sede a __________ - iniziata nel settembre 2021 (cfr. doc. 878-886) e conclusasi il 30 giugno 2023, come da lettera della società (cfr. doc. 875) e dal modulo U002 - Certificato del periodo di assicurazione, nel quale è stato precisato che la cessazione dell’attività lavorativa autonoma era da fare risalire al “Projektzielerreichung” (cfr. doc. 731; 733) - principalmente in Germania o in Svizzera.
Al riguardo nel contratto “Vertrag über die Inanspruchnahme von Leistungen eines selbständigen Beraters” concluso nell’agosto 2021 tra la __________ e l’insorgente è, del resto, stato unicamente specificato:
" §3
Pflichten des Beraters
(…)
3. Der Berater gestaltet seine Leistungen frei. Er wird etwaige Abwesenheiten jedoch in Abstimmung mit dem Auftraggeber so legen, dass die Ausführung der Dienste für den Auftraggeber nicht beeinträchtigt wird. Erfordert das Projekt, die Lesitungen teilweise in den Räumlichkeiten des Auftraggebers durchzuführen, so ist der Barater bereit, die Leistungen insoweit in diesen Räumlichkeiten unter Verwendung eigener Arbeitsmittel zu erbringen. Ueber die sonstigen Leistungsorte werden sich der Auftraggeber und der Berater dei Bedarf unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Projekts direkt abstimmen.
4. Der Berater ist verpflichtet, bei Leistungen im Ausland den Auftraggeber bei der unverzüglichen Einholung der hierfür eventuell erforderlichen behördlichen Erlaubnisse und/oder Genehmigungen zu unterstützen und gemeinsam mit dem Auftraggeber den Vertragsbeginn (§ 2) sicherzustellen.” (Doc. 879)
È vero che, siccome il modulo U002, come rilevato pure dalla SECO (cfr. doc. 5), è stato fornito dalle autorità tedesche - che non hanno comunque vidimato il formulario (cfr. doc. 734) -, l’attività parrebbe essere stata svolta in Germania (cfr. doc. 729).
È altrettanto vero, però, che, essendo stata definita nell’attestato U002 quale “attività autonoma” di consulenza, la stessa avrebbe potuto in linea di principio essere effettuata in Svizzera in telelavoro e non necessariamente nel luogo dove ha sede la __________.
In concreto si può prescindere dall’approfondire la questione di sapere quale fosse il luogo principale di svolgimento dell’attività quale consulente della __________ di __________ dal settembre 2021 al 30 giugno 2023 e quindi se la stessa dovesse essere assoggettata in Svizzera (nell’ipotesi in cui fosse stata effettuata prevalentemente in Svizzera e ai sensi del diritto svizzero potesse, se del caso, essere considerata quale attività dipendente) oppure no, ritenuto che comunque da settembre 2021 a giugno 2023 il ricorrente rimaneva soggetto alla legislazione tedesca in materia di sicurezza sociale, indipendentemente dalla parte di attività svolta sotto forma di telelavoro in Svizzera.
In effetti, a causa delle restrizioni legate alla pandemia, l'applicazione flessibile delle norme europee sull’assoggettamento in materia di sicurezza sociale ai sensi dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE (ALC) e della Convenzione AELS è stata applicata fino al 30 giugno 2022. Questa scadenza è stata prorogata per una fase transitoria fino al 30 giugno 2023.
Fino ad allora, una persona (ad esempio un lavoratore frontaliero che lavora da casa) rimaneva soggetta alla legislazione dello Stato di impiego in materia di sicurezza sociale, indipendentemente dalla parte di attività svolta sotto forma di telelavoro nel suo Stato di residenza (UE/AELS).
Abbondanzialmente va osservato che la Svizzera e alcuni Stati dell'UE e dell'AELS hanno firmato un accordo multilaterale in deroga alle regole di assoggettamento ordinarie per facilitare il telelavoro oltre il 30 giugno 2023, nell'interesse dei lavoratori coinvolti e dei loro datori di lavoro.
Questo accordo prevede che, con effetto dal 1° luglio 2023, le persone che lavorano in uno Stato per un datore di lavoro che vi ha sede possano svolgere fino al 50% di telelavoro transfrontaliero (al massimo 49,9% del tempo di lavoro) dal loro Stato di residenza, in principio utilizzando mezzi informatici, pur mantenendo la competenza dello Stato della sede del datore di lavoro per le assicurazioni sociali. Questa deroga può riguardare solo situazioni che coinvolgono due Stati firmatari dell'accordo.
(cfr. https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/int/basi-e-convenzioni/telearbeit.html).
Per completezza, qualora l’attività del ricorrente secondo il diritto svizzero andasse in ogni caso considerata quale indipendente, giova, altresì, rilevare che dalla Circolare del 5 aprile 2022 emessa dalla SECO si evince:
" (…)
2. Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC)
(…)
Esercizio di un’attività lucrativa indipendente
In linea di principio anche un’attività lucrativa indipendente può essere esercitata e autorizzata in telelavoro (homeoffice). Di norma, in questi casi si può dare per acquisita l’esistenza di una sede amministrativa o di uno stabilimento d’impresa all’estero. Purché non vi sia alcun legame con il mercato del lavoro svizzero o con l’economia locale e non vengano svolte altre attività (p.es. assistenza e acquisizione di clienti) nel mercato del lavoro svizzero, anche qui si applicano le medesime regole inerenti al telelavoro previste per i lavoratori dipendenti. In casi analoghi anche i lavoratori indipendenti sono considerati persone non esercitanti attività economica in telelavoro (homeoffice).
(…)
Conclusione:
secondo la prassi costante, i lavoratori indipendenti che eseguono in telelavoro un’attività lavorativa per il conto di un datore di lavoro straniero, senza legame diretto con il mercato del lavoro svizzero e senza contatto con clienti in Svizzera, sono considerati non esercitanti un’attività economica secondo l’articolo 24 Allegato I ALC. Il reddito dell’attività lavorativa 3/5 svolta per il conto di un datore di lavoro all’estero è computato per il calcolo dei mezzi finanziari necessari per essere ammessi in qualità di persone non esercitanti un’attività economica.
Di per sé, la presenza fisica del cittadino UE/AELS (laptop in Svizzera) non è costitutiva né dello statuto di lavoratore indipendente né di un luogo di lavoro in Svizzera.”
2.16. Ritenendo, per i motivi esposti al precedente considerando, che l’attività di consulenza è stata esercitata in Germania, la stessa, se deve essere considerata, come attestato nel modulo U 0002 che riporta “attività autonoma che non costituisce periodo di assicurazione” (cfr. doc. 731), quale attività indipendente, non può ad ogni modo essere riconosciuta come un periodo di contribuzione (cfr. Circolare ID 883 p.to E21: “la Svizzera non deve prendere in considerazione i periodi maturati all’estero con un’attività autonoma che non costituiscono periodi di assicurazione. Tali periodi non costituiscono periodi di assicurazione ai sensi della legislazione svizzera in quanto la Svizzera non prevede un’assicurazione per lavoratori indipendenti”; consid. 2.10.; 2.13.; 2.14.), come indicato dalla SECO e dalla Cassa (cfr. doc. 5; II1).
Al riguardo è, del resto, utile sottolineare che la finalità dell’assicurazione contro la disoccupazione è, in effetti, di garantire un’adeguata compensazione della perdita di guadagno, segnatamente, in caso di disoccupazione ai salariati (cfr. art. 1a LADI; 10 LPGA), ma non il rischio imprenditoriale (vedi al riguardo l’art. 114 cpv. 2 lett. c Cost. fed., secondo cui chi esercita un’attività indipendente può assicurarsi facoltativamente, il quale non è ancora stato concretizzato dal legislatore, cfr. STF 8C_311/2011 del 12 dicembre 2011 consid. 4.4., pubblicata in DTF 138 V 50; STF 8C_921/2013 del 15 aprile 2014 consid. 3.3.; STCA 38.2022.67 del 14 dicembre 2022 consid. 2.6., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_64/2023 del 22 febbraio 2023; STCA 38.2014.54 del 2 dicembre 2015 consid. 2.7.; D. Cattaneo, “Nouvautés en matière d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social? Ed. Stämpli SA, Berna 2009 pag. 67 seg.,110).
Cfr. pure STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022, pubblicata in DLA 2023 Nr. 1 pag. 92.
2.17. L’insorgente, tuttavia, ha a più riprese dichiarato che la SVA __________ e il fisco, sia ticinese che __________, avrebbero considerato la sua occupazione quale attività dipendente (cfr. consid. 1.2.; 2.12).
Già il 31 luglio 2023 il ricorrente aveva indicato che era stato considerato quale dipendente dalla SVA __________ (cfr. doc. 899).
La SECO, il 17 aprile 2024, ha d’altronde specificato che in concreto nel caso di dubbio sarebbe stato possibile consultare la Cassa cantonale di compensazione AVS e in seguito “statuire sulla qualità di lavoratore indipendente (o se del caso dipendente)” dell’insorgente (cfr. doc. 5, consid. 2.14.).
Questa Corte non ignora che la parte resistente ha chiesto alla SVA di __________ di trasmettere il dossier completo del ricorrente e che dallo stesso non emerge alcunché in relazione all’attività svolta dal settembre 2021 al giugno 2023 (cfr. doc. 179-486).
La Cassa, però, non ha interpellato il fisco ticinese, né quello __________, né ha domandato al ricorrente di specificare se non vi siano altre Casse di compensazione AVS coinvolte.
Inoltre, conformemente a quanto rilevato dalla SECO (cfr. doc. 3), dal curriculum vitae dell’insorgente si evince che il medesimo ha lavorato, nello stesso periodo (settembre 2021 – giugno2023), presso la __________ con sede sempre in Germania, a __________ (cfr. doc. 658).
In proposito va rilevato, come evidenziato dalla SECO (cfr. consid. 2.14.), che secondo la giurisprudenza nell’assicurazione contro la disoccupazione la delimitazione tra lavoratori salariati e indipendenti è di principio definita in funzione dello statuto contributivo secondo il diritto dell’AVS. Con riserva dell'errore manifesto, lo statuto stabilito dalle autorità di applicazione dell’AVS ha un effetto vincolante nell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. art. 6 LADI; STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 4.1., pubblicata in DLA 2023 Nr. 1 pag. 92; DTF 126 V 213 consid. 2a; DTF 119 V 156 cosnid. 3a; STCA 38.2022.67 del 14 dicembre 2022 consid. 2.6.).
Inoltre per costante giurisprudenza ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla reale situazione economica (cfr. STF 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020 consid. 4.4.1). Nell'ambito dell'AVS, ad esempio, le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione (cfr. art. 23 cpv. 4 OAVS), in particolare per ciò che concerne la questione di sapere se esista un reddito da attività lucrativa e, segnatamente da attività indipendente o salariata (cfr. STF 9C_77/2020 del 25 marzo 2021 consid. 5.2.) e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità (cfr. STF 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020 consid. 4.4.2).
L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020 consid. 4.4.2 e STF 9C_645/2019 del 19 novembre 2019 consid. 3.2.2).
Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione (cfr. STF 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020 consid. 4.4.1).
Ne discende che l'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_171/2023 del 7 giugno 2024 consid. 5.3.; STF 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020 consid. 4.4.2; STF 2C_392/2020 del 1° luglio 2020 consid. 2.5.1; DTF 134 V 250 consid. 3.3 pag. 253 con riferimenti; sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016 AVS Nr. 4 pag. 11). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (cfr. Pratique VSI 1993, pag. 242segg.).
Il principio secondo cui occorre difendere i propri diritti nel procedimento fiscale non viene, invece, applicato dal Tribunale federale nei casi in cui ci troviamo in presenza di un importo di tassazione irrilevante o nullo (cfr. STF 9C_471/2008 del 10 novembre 2008 consid. 4; STFA H 129/06 del 25 maggio 2007; STF H 64/06 dell’11 aprile 2007, pubblicata in SVR 2007 AHV Nr. 11 pag. 29; STFA H 38/05 del 10 giugno 2005).
In proposito cfr. pure STF 9C_209/2024 del 18 luglio 2024 consid. 2.3.2; STF 9C_416/2023 del 16 maggio 2024 consid. 2.4.3, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STCA 30.2023.7 del 12 giugno 2023; STCA 39.2013.1 dell’11 luglio 2023; STCA 39.2012.3 del 12 marzo 2012.; STCA 39.2009.15 del 22 marzo 2010.
2.18. In simili condizioni, dunque, tutto ben considerato e per maggiore tranquillità, gli atti vanno rinviati alla Cassa resistente, perché, dopo aver sentito il ricorrente in merito, verifichi, tramite un complemento istruttorio, se le attività svolte tra settembre 2021 e giugno 2023 in virtù di contratti di collaborazione con società tedesche possano consentire il riconoscimento di un periodo di contribuzione minimo.
Si ricorda, peraltro, che nel caso di veri e falsi frontalieri ai fini della totalizzazione non è necessaria, dopo l’attività all’estero, un’attività in Svizzera di almeno un giorno (cfr. Circolare ID 883 p.to E11; consid. 2.10.).
Il TCA invita, altresì, la Cassa a esaminare l’eventuale applicazione nella presente evenienza dell’art. 9a LADI, il quale permette di prolungare il termine quadro di contribuzione nel caso in cui un assicurato abbia intrapreso un’attività indipendente senza aver ricevuto le prestazioni previste negli articoli 71a–71d (a meno che sia stata esercitata in uno Stato non membro dell’UE/AELS; cfr. STFA C 350/05 del 3 maggio 2006; Prassi LADI ID p.to B67).
In seguito alle indagini effettuate, la Cassa deciderà nuovamente se il ricorrente abbia diritto o meno alle indennità di disoccupazione a decorrere dal 4 luglio 2023.
2.19. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.10 del 29 aprile 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2023.57 del 15 gennaio 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione del 2 maggio 2024 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati alla Cassa CO 1 affinché proceda conformemente a quanto indicato ai consid. 2.17. e 2.18.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti