Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
38.2024.2

 

rs

Lugano

6 maggio 2024      

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 10 gennaio 2024 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 5 dicembre 2023 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  RI 1, nato nel 1960, ha lavorato dal 1° settembre 1990 al 31 agosto 2023, presso la ditta __________, facente parte del gruppo __________, in qualità “__________” sul sito di __________, funzione che si rapportava al responsabile del settore __________ (cfr. doc. 4; 9).

 

                                  Dal 29 agosto 2022 al 31 gennaio 2023 l’assicurato risulta essere stato inabile al lavoro al 100% per malattia e dal 31 gennaio al 26 febbraio, come pure dall’11 al 17 marzo 2023 per infortunio (frattura e contusione alla testa del femore sinistro; cfr. doc. 18a-18g; I pag. 2).

 

                                  RI 1 è stato licenziato dall’azienda di __________ il 20 marzo 2023 con effetto dal 31 luglio 2023 (posticipato al 31 agosto 2023 a seguito di un’ulteriore inabilità per malattia - interventi agli occhi - dal 21 al 23 giugno 2023 e dal 12 al 14 luglio 2023; cfr. doc. 21; J allegato al ricorso; I pag. 3) a causa di “gravi violazioni dei suoi doveri di superiore”. Egli è stato liberato dall’obbligo lavorativo durante tutto il periodo di disdetta, mantenendo il diritto al salario fino alla fine del contratto di lavoro (cfr. doc. 11).

 

                                  Il 6 aprile 2023 su richiesta della rappresentante dell’assicurato, avv. RA 1, __________ di __________, ha precisato che “Die Arbeitgeberin hat Herrn RI 1 wegen sexueller Belästigung einer Mitarbeiterin gekündigt” (cfr. doc. H allegato al ricorso).

 

                                  Il 5 maggio 2023 l’assicurato, tramite la sua legale, ha contestato la disdetta, asserendo che la motivazione del 6 aprile 2023 è infondata (cfr. doc. 12), mentre il 5 giugno 2023 l’ex datrice di lavoro, rappresentata dall’avv. __________, si è riconfermata nella disdetta del 20 marzo 2023 (cfr. doc. 14).

 

                          1.2.  RI 1 si è iscritto per il collocamento il 13 giugno 2023, rivendicando il diritto alle indennità di disoccupazione a partire dal 1° settembre 2023 (cfr. doc. 2).

 

                                  Nell’“Attestato del datore di lavoro” dell’8 settembre 2023 al punto 13 è stato ribadito che il motivo della disdetta consiste nelle “Gravi violazioni dei suoi doveri di superiore” (cfr. doc. 4).

 

                                  La Cassa CO 1 (in seguito: Cassa), il 21 settembre 2023, ha comunicato all’assicurato di avere aperto il suo caso di disoccupazione a decorrere dal 1° settembre 2023 (cfr. doc. 23).

 

                          1.3.  Con decisione del 26 settembre 2023 la Cassa ha sospeso RI 1 per 45 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla base degli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1 lett. a OADI, ritenendo che la disoccupazione gli fosse imputabile.

                                  È stato, in ogni caso, rilevato che a quel momento non era stata inoltrata alla Pretura alcuna causa giudiziaria in relazione alla contestazione della disdetta (cfr. doc. 26).

 

                          1.4.  Il 5 ottobre 2023 l’assicurato ha personalmente interposto opposizione contro la decisione di sospensione, chiedendone l’annullamento o in subordine la riduzione dei giorni di sanzione (massimo 31 giorni).

                                  Egli, al riguardo ha indicato, da un lato, che la causa concernente l’abusività del licenziamento era in corso, dall’altro, di essersi sempre adoperato con diligenza, coscienza e scrupolosità al suo lavoro, di essere stato molto apprezzato sia dai colleghi che dai superiori diretti per le sue competenze, l’impegno, le capacità tecniche e umane nella gestione del lavoro e delle persone, come pure di non avere fornito con il suo comportamento alcun motivo di disdetta giustificato.

                                  Il medesimo ha, inoltre, asserito:

 

(…) Vorrei comunque spendere due parole e chiedere una riflessione su quanto succede oramai da diversi anni presso l’__________ oggi __________ considerata un tempo fiore all’occhiello nel tessuto industriale Ticinese, oggi governata da un management per la stragrande maggioranza non Ticinese-Svizzera e che da anni procede a “pre-pensionamenti”, licenziamenti che vanno a caricare la comunità tramite la disoccupazione. (…)” (Doc. 50 pag. 2)

 

                          1.5.  RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, il 29 settembre 2023, ha in effetti presentato alla Pretura di __________ un’istanza di conciliazione nei confronti dell’ex datrice di lavoro (cfr. doc. 50e).

                                  L’8 novembre 2023 ha avuto luogo un’udienza durante la quale le parti sono addivenute alla seguente transazione giudiziale:

 

" 1. __________, dà atto che il licenziamento è avvenuto nei termini di disdetta contrattuali per motivi aziendali propri ad __________.

2. A liquidazione di ogni e qualsiasi reciproca pretesa a dipendenza della presente causa e, più in generale, a dipendenza del rapporto di lavoro che vi è stato tra le parti, la spettabile __________, verserà al signor RI 1 un’indennità di fr. 55’100.-, quindi non soggetta ad oneri sociali, e lo farà entro il 20 novembre 2023.” (Doc. 52)

 

La causa è così stata stralciata dai ruoli (cfr. doc. 52 pag. 2).

 

                          1.6.  Con decisione su opposizione del 5 dicembre 2023 la Cassa ha ridotto la durata della sanzione a 31 giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione, argomentando:

 

" (…) Con il surriferito accordo giudiziale dell’8 novembre 2023 e a liquidazione di ogni e qualsiasi pretesa reciproca, la ditta __________ ha versato a favore del Sig. RI 1 un importo di CHF 55'100.--.

Questa somma è quasi la metà di quanto l’Assicurato ha richiesto, tramite il suo rappresentante legale, senza considerare che oneri sociali non sono stati riconosciuti.

Dalla transazione non si evince alcun motivo della disdetta né tantomeno un ravvedimento inerenti le ragioni che hanno portato la ditta __________ a licenziare il Sig. RI 1.

Tuttavia, visto quanto sopra e il riconoscimento della surriferita somma, si decide di ridurre i giorni da 45 a 31, concordando con la proposta espressa dall’Assicurato nel suo atto di opposizione.

Il grado di sospensione viene confermato.

Qualora il Sig. RI 1 fosse andato avanti con la sua causa - fosse stata emessa una decisione della Pretura, dalla quale risultava chiaramente che lo stesso fosse privo di colpe inerenti la disdetta ricevuta, una volta cresciuto in giudicato questo provvedimento, si sarebbe potuto rivedere completamente la decisione, qui impugnata.

(…)” (Doc. B)

 

                          1.7.  Contro la decisione su opposizione l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha postulato l’annullamento della stessa e, in via principale, la conferma che la disoccupazione non gli è imputabile, in via subordinata, il rinvio dell’incarto alla Cassa per nuova decisione ai sensi dei considerandi (cfr. doc. I pag. 8-9).

                               

                                  A sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente ha segnatamente addotto che la datrice di lavoro, a seguito della richiesta di motivazione del licenziamento, ha risposto che il ricorrente si sarebbe reso colpevole di molestie sessuali nei confronti di una collega senza indicare, nemmeno successivamente, a quale collega si riferisse e che a fronte dell’infondatezza delle accuse RI 1 si è formalmente e integralmente opposto alla disdetta.

                                  In proposito è stato precisato:

 

" Come emerge dall’istanza di conciliazione inoltrata dal ricorrente, si è presupposto che la collega a cui la datrice di lavoro - impropriamente - si riferisse fosse la Signora __________, unicamente poiché con quest’ultima il ricorrente non ha più mantenuto i contatti; mentre con i colleghi, con cui era stato coltivato un rapporto di amicizia, quest’ultimo era perdurato.

Il ricorrente ha conosciuto la Signora __________ grazie ad alcuni viaggi di lavoro e tra di loro si è instaurata un’amicizia. La Signora era (e probabilmente è) dipendente della __________, sita in __________ (n.d.r. società che collaborava con __________; cfr. doc. 50e pag. 4); essa ha concluso un contratto di lavoro con __________ con effetto a partire da settembre 2022. A quanto risaputo dal ricorrente la Signora __________ non avrebbe però mai iniziato la sua attività lavorativa presso __________, poiché infine avrebbe deciso di non lasciare la sua patria, trasferendosi lontana dai suoi familiari. Il ricorrente, dopo il mese di maggio 2022, non ha più incontrato la Signora __________ e il rapporto di amicizia si è interrotto.

La datrice di lavoro dell’assicurato ha poi disdetto in via ordinaria il contratto di lavoro dell’assicurato, dopo che quest’ultimo è rientrato al lavoro il 20 marzo 2023 a seguito di un’inabilità lavorativa.

Nell’ambito della procedura civile è quindi stata fatta valere l’abusività della disdetta. Infatti, nessuna violazione dei doveri di superiore è stata perpetuata dal ricorrente nei confronti, in primis, di una collega - sicché non vi era alcun contratto di lavoro tra __________ e la Sig.ra __________ -, così come di nessun’altra persona terza. A tal proposito nessuna testimonianza o dichiarazione comprovante quanto sostenuto è stata prodotta dalla datrice di lavoro, né il ricorrente è mai stato ammonito verbalmente o per iscritto dai suoi superiori, i quali erano a conoscenza del rapporto di amicizia tra il ricorrente e la Signora __________. Il comportamento del ricorrente è sempre stato corretto nei confronti di qualsiasi persona, così come dei suoi colleghi di lavoro. Questi ultimi potranno confermare quanto appena dichiarato (doc. P).

Tant’è che in sede di conciliazione la datrice di lavoro ha ammesso l’incorrettezza della motivazione del licenziamento del ricorrente, che è quindi poi stata modificata formalmente. (…)” (Doc. I pag. 5-6)

 

                                  Nell’impugnativa è stato, altresì, sottolineato che contestualmente all’udienza di conciliazione dell’8 novembre 2023 la __________ ha riconosciuto l’abusività del licenziamento, dichiarando espressamente, come emerge dal relativo verbale, che le cause della disdetta dovevano essere considerati di natura “aziendale”. A mente dell’insorgente non è, quindi, corretto quanto sostiene la Cassa, ossia che dalla sentenza della Pretura non si evincerebbe alcun motivo del licenziamento, né tantomeno un ravvedimento inerente alle ragioni che hanno portato la __________ a licenziarlo.

                                  La parte ricorrente ritiene che le iniziali affermazioni della datrice di lavoro riguardo le motivazioni del licenziamento non siano credibili e non possano essere considerate, tenuto conto che proprio quest’ultima ha espressamente dichiarato ragioni differenti, escludendo quanto precedentemente riportato (cfr. doc. I pag. 4, 7).

 

                                  La medesima ha aggiunto che “l’ex datrice di lavoro dell’assicurato è finita più volte nel mirino della stampa - e l’ultima volta proprio lo scorso 28 novembre - a causa di problemi finanziari, licenziamenti e tagli (doc. Q). Ragione per la quale, la Cassa avrebbe dovuto agire ancora con maggiore prudenza prima di emettere una decisione favorevole per il ricorrente senza il supporto di alcuna prova” (cfr. doc. I pag. 7).

 

                                  La legale, per conto dell’insorgente, ha contestato che la somma di CHF 55'100 sarebbe quasi la metà di quanto richiesto giudizialmente, spiegando che con l’istanza di conciliazione è stato domandato che la __________ fosse condannata a pagare un importo netto di fr. 77'182.50, oltre interessi del 5% a partire dal 31 luglio 2023, quale indennità per licenziamento abusivo pari a sei mensilità (CHF 154'365.00 / 12 x 6) e che le ulteriori pretese, fatte valere nella stessa procedura, non hanno alcun influsso riguardo all’abusività della disdetta (cfr. doc. I pag. 4).

                                  Relativamente al mancato riconoscimento degli oneri sociali è stato puntualizzato che non si comprende come tale aspetto sarebbe sfavorevole al ricorrente, visto che dall’indennità ai sensi dell’art. 336a CO non devono essere detratti oneri assicurativi (cfr. doc. I pag. 6).

 

                          1.8.  Nella sua risposta dell’8 febbraio 2024 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                          1.9.  Il 22 febbraio 2024 la rappresentante dell’insorgente ha comunicato che, quando ha contattato l’ex datrice di lavoro per verificare se fosse stata interpellata da __________ e/o se potesse fornire ulteriori delucidazioni riguardo al licenziamento, le è stato riferito verbalmente che l’__________ ha chiesto alla SA il motivo per cui sarebbero state ritrattate le ragioni della disdetta e che il 1° febbraio 2024 l’azienda ha scritto a __________, collaboratore della Cassa, che la valutazione iniziale del motivo di licenziamento è stata oggetto di rivalutazione in sede di udienza di conciliazione.

                                  Secondo la parte ricorrente ciò conferma che l’assicurato non ha commesso una violazione dei suoi obblighi contrattuali di lavoro e che nemmeno il suo comportamento generale o il suo carattere abbia costituito per la datrice di lavoro il motivo della disdetta.

                                  L’avv. RA 1 ha specificato che la corrispondenza di cui sopra non può essere prodotta, in quanto il messaggio di posta elettronica in questione è stato cancellato da __________ avendo la posta piena e non era più reperibile (cfr. doc. V; S).

 

                        1.10.  La Cassa, il 4 marzo 2024, ha in particolare confermato che “il nostro collega di Locarno ha chiesto alla ditta __________ il significato preciso della frase riportata nel surriferito verbale diametralmente contrapposto alle gravi accuse di molestie sessuali (come spesso avviene in sede civile quando si trova un accordo tra le parti), al fine di verificare se si poteva eventualmente concordare con la versione della controparte e chiedere al vostro lodevole Tribunale l’annullamento della vertenza in atto e rispettivamente della nostra decisione” (cfr. doc. VII).

 

                        1.11.  La patrocinatrice dell’assicurato ha presentato alcune osservazioni il 18 marzo 2024 (cfr. doc. IX).

 

                        1.12.  Il 25 marzo 2024 la parte resistente ha preso posizione al riguardo (cfr. doc. XI).

 

                        1.13.  L’avv. RA 1, per conto del suo assistito, si è nuovamente espressa in merito alla fattispecie il 10 aprile 2024 (cfr. doc. XIII).

 

                        1.14.  Il doc. XIII è stato inviato per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. XIV).

 

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  Oggetto della lite è la questione di sapere se la Cassa abbia a ragione o meno sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione per 31 giorni per essere stato licenziato da parte della __________.

 

                          2.2.  L'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI prevede che l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se è disoccupato per propria colpa.

 

                                  In questa evenienza competenti ad emettere una decisione di sospensione sono le casse di disoccupazione (cfr. art. 30 cpv. 2 LADI).

 

                                  Nel campo di applicazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. a LADI rientrano i comportamenti che sono causali per l’inizio della disoccupazione e che comportano la violazione dell’obbligo di evitare la disoccupazione.

                                  La disoccupazione per colpa propria ai sensi di tale disposto è descritta più specificatamente all’art. 44 OADI, il quale non è in ogni caso esaustivo (cfr. STF 8C_315/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2023 ALV Nr. 13 pag. 40).

 

                                  L’art. 44 cpv. 1 OADI enuncia che la disoccupazione è segnatamente imputabile all’assicurato che con il suo comportamento, in particolare con la violazione dei suoi obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro (lett. a), rispettivamente ha disdetto egli stesso il rapporto di lavoro, senza previamente assicurarsi un altro impiego, a meno che non si potesse ragionevolmente esigere da lui di conservare il vecchio impiego (lett. b).

 

                          2.3.  Per quanto attiene alla disoccupazione per propria colpa di cui all’art. 44 cpv. 1 lett. a OADI, è utile rilevare che la giurisprudenza ha stabilito che, un assicurato è da considerarsi disoccupato per colpa propria ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI se l'insorgenza della disoccupazione non è ascrivibile a fattori oggettivi bensì trova origine in un comportamento evitabile dell'interessato, per il quale l'assicurazione contro la disoccupazione non si assume la responsabilità (cfr. DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DLA 1998 nr. 9 pag. 44 consid. 2b; STF 8C_711/2022 del 14 settembre 2023; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; STF C 221/02 del 4 agosto 2003 consid. 2.3).

 

                                  La sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione per colpa propria dell'assicurato non presuppone uno scioglimento del rapporto di lavoro per cause gravi ai sensi dell'art. 337 e 346 cpv. 2 CO, essendo sufficiente che il comportamento generale o il carattere dell'interessato abbia dato luogo alla disdetta (STF 8C_179/2017 del 30 giugno 2017; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; STF 8C_366/2015 del 14 agosto 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STF C 143/06 del 3 ottobre 2007; STF C 254/06 del 26 novembre 2007).

 

                                  Neppure è dunque necessario che vi siano delle inadempienze a livello professionale (cfr. DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245).

 

                                  Una sospensione può, tuttavia, essere pronunciata unicamente se il comportamento in questione è chiaramente comprovato (cfr. STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245) e, secondo l'art. 20 lett. b e c della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, se vi è dolo perlomeno eventuale (cfr. STF 8C_711/2022 del 14 settembre 2023; STF 8C_796/2019 del 27 marzo 2020; STF 8C_179/2017 del 30 giugno 2017; STF 8C_99/2017 del 26 giugno 2017; DLA 2012 pag. 294; DTF 124 V 234 consid. 3b p. 236; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015, STFA C 53/00 del 17 ottobre 2000; Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung", in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2ed., Basilea 2007, p. 2426-2427 cifre marg. 830-831).

 

                                  Dal profilo dell’assicurazione contro la disoccupazione, l’intenzione, rispettivamente il dolo eventuale, non si riferisce all’atto in questione ma al fatto di essere licenziato: vi è disoccupazione colpevole se l’assicurato assume un comportamento per essere licenziato o se può prevedere che il suo comportamento può avere per effetto un licenziamento e che accetta di correre il rischio (cfr. STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015 a proposito di un camionista che ha avuto un incidente, dopo essere stato peraltro già avvertito in passato dal suo datore di lavoro; STF 8C_872/2011 in DLA 2012 pag. 294; STF C 582/00 dell’11 gennaio 2001).

 

                          2.4.  La costante giurisprudenza federale, come visto, ha stabilito che, ove occorre esaminare se il lavoratore ha con il suo comportamento, segnatamente mediante violazione dei suoi obblighi contrattuali, fornito al datore di lavoro un motivo di licenziamento, la sospensione del diritto alle indennità potrà essere decisa solo se sarà nettamente stabilita una colpa del lavoratore (cfr. STF 8C_796/2019 del 27 marzo 2020).

                                  Tale è il caso soltanto quando le accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili.

 

                                  Ciò significa concretamente che quando una controversia oppone l'assicurato al suo datore di lavoro, le sole affermazioni di quest'ultimo non bastano per ammettere una colpa contestata dell'assicurato e non confermata da altre prove (ad es. deposizioni testimoniali) o indizi in grado di convincere l'amministrazione o il giudice (cfr. STF 8C_99/2017 del 22 giugno 2017; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; STF 8C_446/2015 del 29 dicembre 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STFA C 120/03 del 13 novembre 2003, consid. 2.2; STFA C 281/02 del 24 settembre 2003 consid. 1.2; DLA 1999 N. 8, consid. 7b, pag. 39; DLA 1995 N. 18, consid. 1, pag. 108; DTF 112 V 242, consid. 1, pag. 245 e i rinvii ivi menzionati).

 

                          2.5.  Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

 

                                  La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

 

                                  La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 278/01 del 17 marzo 2003, consid. 1.3).

 

                                  L'art. 45 cpv. 4 OADI stabilisce che vi è colpa grave se l’assicurato, senza valido motivo, ha abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova oppure ha rifiutato un’occupazione adeguata.

 

                                  In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l’assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all’indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

                                  Per costante giurisprudenza l’entità della sanzione dipende della qualità della colpa e non della durata della disoccupazione (cfr. DLA 1999 Nr. 32 pag. 184). Occorre pure tenere conto del principio di proporzionalità e considerare così tutte le circostanze soggettive (ad esempio problemi di salute, situazioni familiari, appartenenza religiosa) o soggettive (ad esempio rifiuto di un’occupazione limitata nel tempo, cfr. STF 8C_38/2012 del 10 aprile 2012, consid. 3.3; DTF 130 V 125; in un altro contesto vedi pure la STF 8C_808/2019 del 17 giugno 2020 in SVR 2021 UV pag. 8).

 

                                  La Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO), quale autorità di vigilanza che deve adoperarsi per un’applicazione uniforme del diritto ed in particolare le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI), ha elaborato una “Tabella delle sospensioni per le Casse di disoccupazione, i Servizi cantonali e gli URC” la quale “ha lo scopo, per quanto possibile, di stabilire la parità di trattamento a livello nazionale per gli tutti assicurati e costituisce un aiuto per gli organi d’esecuzione nell’attività decisionale. In nessun caso la tabella deve limitare il potere di apprezzamento degli organi d’esecuzione né li esonera dal dovere di tenere conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive della fattispecie. Per ogni sospensione deve essere preso in considerazione il comportamento dell’assicurato in generale. Sono applicabili i principi generali del diritto amministrativo di legalità, di proporzionalità e di colpevolezza.” (Prassi LADI ID p.to D72), per dei casi d’applicazione, cfr. STF 8C_225/2023 del 6 marzo 2024 consid. 3.3.; STCA 38.2012.54 del 15 maggio 2013; STCA 38.2017.23 del 19 giusto 2017; STCA 38.2019.27 del 5 settembre 2019; STCA 38.2021.83 del 31 gennaio 2022, il cui ricorso dell’assicurato al TF è stato respinto con giudizio 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023).

 

                                  La Tabella prevede una colpa da lieve a grave in caso di licenziamento del lavoratore nel rispetto del termine di disdetta a causa del suo comportamento, in particolare della violazione dei suoi obblighi contrattuali di lavoro e precisa che gli avvertimenti del datore di lavoro possono comportare un inasprimento della sanzione; sono rilevanti il numero dei avvertimenti, la loro frequenza, il motivo, nonché il tempo trascorso tra l’ultimo avvertimento ed il licenziamento (cfr. D75 punto 1B). La Tabella sottolinea ancora che “per la determinazione della colpa individuale e del numero di giorni di sospensione relativi alla colpa grave, secondo il Tribunale federale il calcolo deve partire dalla metà dell’ambito delle sospensioni da 31 a 60 giorni (art. 45 cpv. 3 lett. c OADI), ossia 45 giorni, e tenere conto di fattori aggravanti, attenuanti e del principio di proporzionalità (DTF 123 V 153). Lo stesso principio è da applicarsi per le colpe lievi e mediamente gravi (art. 45 cpv. 3 lett. a e b OADI)” (cfr. D77).

 

                                  Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

 

                          2.6.  Nella presente evenienza la Cassa, con decisione del 26 settembre 2023, ha sospeso RI 1 (__________.1960) per 45 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per essere disoccupato per colpa propria, e meglio per essere stato licenziato a causa di gravi violazioni dei suoi doveri di superiore (cfr. doc. 26; consid. 1.3.; 1.1.).

                                  I giorni di sanzione sono stati ridotti a 31 con decisione su opposizione del 5 dicembre 2023 a seguito della transazione giudiziale raggiunta tra l’assicurato e la __________, dalla quale, secondo la parte resistente, non emerge comunque un ravvedimento inerente le ragioni della disdetta, tenuto conto in particolare che l’accordo prevede un’indennità di fr. 55'100.--, corrispondenti alla metà dell’importo chiesto dall’insorgente (cfr. doc. B; consid. 1.6.).

 

                                  La documentazione agli atti ha posto in luce, da una parte, che il ricorrente, come si evince dall’istanza di conciliazione inoltrata in Pretura il 29 settembre 2023, già il 29 luglio 2022 era stato sospeso dall’attività lavorativa fino al 31 agosto 2022, poiché “(…) a mente della datrice di lavoro - essa avrebbe dovuto approfondire e accertare l’avvenimento di presunti episodi relativi all’istante (cfr. doc. J)” (cfr. doc. 50e pag. 5).

 

                                  Nel certificato medico del 20 settembre 2022 il Dr. med. __________, FMH in medicina interna e medicina manuale SAMM, medicina Psicosomatica e Psicosociale ASMPP, ha d’altronde attestato:

 

" (…) Durante il nostro colloquio l’assicurato spiega che da fine 2021 ha sentito molta tensione e ricevuto delle forti pressioni da parte dei superiori per via del suo rendimento, a detta loro, insufficiente. Questo ha portato alla ricerca di nuovo personale e hanno assunto qualcuno. I superiori e le risorse umane hanno ritenuto che esisteva un problema di favoritismo, tra la nuova persona assunta e l’assicurato, e per questo hanno deciso di sospendere il signor RI 1 a metà agosto e in seguito è stato proposto il licenziamento anticipato per il 30 agosto 2022.

Visto che l’assicurato è in malattia dal 29.08.2022 il licenziamento, al momento, non può essere eseguito. (…)” (Doc. 50a)

 

                                  Dalla valutazione medica del 21 dicembre 2022 effettuata dal Dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, su incarico della SWICA emerge:

 

" (…)

2. Indicazioni dell’assicurato/a?

L’assicurato dichiara di essersi dedicato molto al suo lavoro; la famiglia gli avrebbe rimproverato di passare troppo tempo ad impegnarsi nell’attività professionale. Globalmente, nonostante i problemi affrontati e superati nel corso di tutti questi anni, fino al periodo recente il periziando sarebbe stato molto soddisfatto della sua posizione professionale.

Nell’estate 2021 il periziando sarebbe stato convocato dal responsabile della ricerca, il quale è in carica dal 2018. Quest’ultimo gli avrebbe riferito polemiche del CEO, perché non vi sarebbero stati, in azienda, una progettazione e uno sviluppo sufficiente di nuove macchine evolute, che apportassero delle novità tecniche per i loro clienti.

Il suo capo avrebbe sottolineato la necessità di cambiare la strategia. Questo cambiamento sarebbe stato promosso assumendo temporaneamente, da altre ditte, delle persone competenti con contratti a termine.

L’assicurato è stato incaricato di trovare una ditta che offrisse il personale adatto, avendo ampi contatti e conoscenze nel settore. Egli aveva identificato una ditta polacca, la quale aveva accettato di iniziare una collaborazione con loro.

In questa difficile fase di transizione per l’azienda, l’assicurato è stato accusato oralmente, dal direttore generale e dal responsabile delle risorse umane, alla fine di luglio 2022, di aver facilitato un’assunzione nei confronti di una donna, la quale sarebbe dovuta entrare in ditta nel mese di settembre 2022.

Attorno alla metà di agosto l’assicurato è stato nuovamente convocato dal responsabile delle risorse umane e da un legale della ditta. Sarebbe stato ribadito un intersecarsi tra la sua vita privata e quella lavorativa, per cui gli sarebbe stato proposto un prepensionamento o, in caso di mancata accettazione, il licenziamento. (…)” (Doc. 50c pag. 3)

 

                                  Successivamente al periodo di inabilità lavorativa, per malattia dapprima e per infortunio in seguito, che si è protratto in buona sostanza dal 29 agosto 2022 a dopo metà marzo 2023 (cfr. consid. 1.1.) il rapporto di impiego dell’assicurato è poi stato disdetto il 20 marzo 2023 con effetto dal 31 agosto 2023 a causa di gravi violazioni dei suoi doveri di superiore, precisate il 6 aprile 2023 quali molestie sessuali nei confronti di una collaboratrice “Mitarbeiterin”). L’insorgente è, peraltro, stato liberato dall’obbligo lavorativo con effetto immediato (cfr. doc. 11; H allegato al ricorso; consid. 1.1.).

 

                                  Anche nell’“Attestato del datore di lavoro” dell’8 settembre 2023, è stato ribadito, quale motivo della disdetta, le “gravi violazioni dei suoi doveri di superiore” (cfr. doc. 4; consid. 1.2.).

 

                          2.7.  Dall’altra parte, tuttavia, il 31 agosto 2023 l’ex datrice di lavoro ha rilasciato all’assicurato un certificato di lavoro relativo al periodo 1990 – 2023 molto positivo. Nello stesso è stato evidenziato:

 

" (…) Il signor RI 1 è stato un membro apprezzato del nostro team per diversi anni. Nel corso della sua permanenza nella nostra azienda, ha dimostrato competenza e conoscenza approfondita nelle sue aree di responsabilità. Le sue prestazioni sono state allineate alle aspettative, fornendo risultati sia in termini di qualità che di quantità.

Ha dimostrato un’ottima capacità di adattarsi ai cambiamenti, mostrando flessibilità e reattività di fronte a nuove sfide e situazioni impreviste. Nel suo ruolo, il signor RI 1 ha preso decisioni informate e indipendenti, mantenendo sempre informati gli interessati. Ha collaborato attivamente nella risoluzione dei problemi, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi aziendali. La sua attenzione ai costi e al budget ha permesso di mantenere un equilibrio finanziario nel suo ambito di competenza.

In qualità di responsabile, il signor RI 1 ha dato particolare importanza alla qualità dei processi di lavoro, enfatizzando l’importanza della collaborazione e del lavoro di squadra. (…)” (Doc. 24c)

 

                                  Tali affermazioni concordano, d’altronde, con le dichiarazioni dei colleghi del ricorrente, i quali hanno in particolare posto in risalto le sue doti comunicative, collaborative, di leader competente, impegnato, attento nei confronti dei collaboratori e che ha sempre contribuito a creare un ambiente di lavoro positivo (cfr. doc. P).

                               

                                  Inoltre, come esposto nei fatti, l’8 novembre 2023 tra l’assicurato e l’ex datrice di lavoro è stata conclusa una transazione giudiziale nella quale l’“__________ dà atto che il licenziamento è avvenuto nei termini di disdetta contrattuali per motivi aziendali propri ad __________” (cfr. doc. 52; consid. 1.5.).

 

                                  Ne discende che l’obiezione della Cassa secondo cui dalla transazione non si evince alcun motivo della disdetta, né ravvedimento (cfr. doc. B; consid. 1.6.), come sostiene la parte ricorrente (cfr. doc. I; consid. 1.7.). non corrisponde alla realtà dei fatti. In effetti nella transazione giudiziale è stato chiaramente menzionato che il licenziamento è dovuto a ragioni di natura aziendali proprie della SA.

 

                                  È vero che la Cassa ha censurato il fatto che l’insorgente con la transazione giudiziale abbia accettato un’indennità di fr. 55'100 (cfr. doc. 52) molto inferiore rispetto all’ammontare di complessivi fr. 110'426.80 (fr. 77'182.50 quale indennità per il licenziamento abusivo pari a sei mensilità + fr. 33'244.30 per mancato pagamento delle ore straordinarie, oltre a interessi del 5% dal 31 luglio2023) indicato nell’istanza di conciliazione quale petitum ai fini della causa che avrebbe intentato qualora l’esperimento di conciliazione non avesse permesso di giungere a un’intesa (cfr. doc. 50e), nonché la mancata prosecuzione della procedura in Pretura (cfr. doc. B; III; VII; XI).

 

                                  È altrettanto vero, però, che la parte ricorrente ha comunque puntualizzato al riguardo che la somma di CHF 55'100 non corrisponde soltanto alla metà di quanto postulato giudizialmente, poiché con l’istanza di conciliazione è stato domandato che la __________ fosse condannata a pagare un importo netto di fr. 77'182.50, oltre interessi del 5% a partire dal 31 luglio 2023, quale indennità per licenziamento abusivo pari a sei mensilità (CHF 154'365.00 / 12 x 6), mentre le ulteriori pretese non hanno alcun influsso riguardo all’abusività della disdetta (cfr. doc. I pag. 4; IX pag. 2-3).

                                  Inoltre nel ricorso è stato fatto valere:

 

" (…) Ad ogni modo, se anche si fosse conclusa la procedura con un accordo che prevedeva il pagamento di “solo” un mezzo delle pretese del ricorrente, la Cassa non avrebbe potuto sostenere che ciò presumesse una colpa dell’assicurato o un indizio in tal senso. Vi sono infatti più fattori che possono influenzare la scelta di terminare una procedura civile già in sede di conciliazione, senza l’introduzione della causa, la quale può comportare, per esempio, costo e stress, nonostante le possibilità di ottenere un accoglimento delle proprie pretese da parte dell’attore - in casu il ricorrente - siano elevate.” (Doc. I pag. 6)

 

                          2.8.  In simili condizioni (cfr. consid. 2.6.; 2.7.), tutto ben ponderato, questa Corte ritiene che le carte processuali non consentano di stabilire se l’assicurato abbia oppure no perso colpevolmente il proprio impiego presso __________ (sul tema STCA 38.2023.3 del 3 aprile 2023; STCA 38.2022.101 del 6 febbraio 2023; STCA 38.2021.93 del 14 marzo 2022; STCA 38.2020.62 del 18 gennaio 2021).

 

                                  In proposito va, del resto, ricordato, che per infliggere una sanzione fondata sugli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. a OADI, da un lato, non è necessario che si sia in presenza di un licenziamento con effetto immediato giustificato, né che vi sia stata una violazione degli obblighi contrattuali o delle inadempienze a livello professionale.

                                  È sufficiente, invece, che con il suo comportamento l’assicurato abbia indotto il datore di lavoro a disdire il contratto (cfr. consid. 2.3.).

                                  Dall’altro, secondo la costante giurisprudenza federale la colpa del lavoratore riguardo alla perdita del posto di lavoro deve, però, essere nettamente stabilita (cfr. consid. 2.3.; 2.4.).

 

                                  In concreto si giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su opposizione del 5 dicembre 2023 e il rinvio degli atti alla Cassa per procedere a un complemento istruttorio al fine di determinare se la disoccupazione sia o meno imputabile al ricorrente.

 

                                  Nella procedura di opposizione non risulta, d’altronde, essere stata esperita una specifica istruttoria.

 

                                  Per completezza va osservato che soltanto pendente causa la Cassa, tramite il proprio collaboratore __________, ha contattato l’azienda di __________, la quale ha risposto con un messaggio di posta elettronica (in cui avrebbe indicato che i motivi del licenziamento erano stati rivisti) poi cancellato da __________ (cfr. doc. V; S).

                                  In proposito questa Corte, in primo luogo, ritiene che, visto l’effetto devolutivo del deposito dell’impugnativa - implicante il passaggio all'autorità di ricorso della trattazione della causa, oggetto della decisione impugnata (cfr. DTF 143 V 393 consid. 8.2.; STF 8C_284/2014 del 16 dicembre 2014 consid. 5.2.2.; DTF 127 V 228 consid. 2.b.aa; STFA C 325/00 del 28 marzo 2002) -, la Cassa non avrebbe dovuto procedere a degli atti istruttori mentre era pendente la procedura ricorsuale davanti al TCA.

                                  In secondo luogo, raccomanda alla parte resistente di conservare ogni documento inerente a una vertenza, a prescindere dalla rilevanza attribuita al medesimo.

 

                                  In relazione allo scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA la nostra Alta Corte ha, del resto, sviluppato le seguenti considerazioni:

 

" (…) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). (…)”

(STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)

 

                                  Al riguardo cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.

 

                                  In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA ed ha rilevato:

 

" (…)

8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."

 

                                  Cfr. pure STCA 42.2022.87 del 6 marzo 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2022.51 del 16 agosto 2022 consid. 2.5.; STCA 38.2019.46 del 4 dicembre 2019 consid. 2.3.; STCA 42.2019.20 del 18 giugno 2019 consid. 2.8., STCA 38.2017.41 del 14 settembre 2017 consid. 2.9.; STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012 consid. 2.10.

 

                          2.9.  La parte resistente richiederà, innanzitutto, all’insorgente di produrre la lettera di sospensione del 29 luglio 2022, menzionata nell’istanza di conciliazione del 29 settembre 2023 quale doc. J (cfr. doc. 50e), ma non risultante agli atti della presente vertenza.

 

                                  La Cassa interpellerà, poi, segnatamente, i responsabili di __________ (in particolare il direttore generale e i responsabili delle risorse umane attivi nel 2022 e 2023) per chiarire se i fatti imputati all’insorgente in occasione della sospensione dall’attività lavorativa nel luglio 2022, della disdetta del 20 marzo 2023 e dell’Attestato del datore di lavoro dell’8 settembre 2023 abbiano un fondamento oppure se effettivamente il licenziamento sia da attribuire a ragioni di natura aziendale, come si evince dalla transazione giudiziale dell’8 novembre 2023, e nulla abbiano a che vedere con il comportamento dell’assicurato.

 

                                  Nel caso in cui il licenziamento sia da ascrivere a motivi inerenti al comportamento dell’insorgente, andrà appurato se le gravi violazioni dei doveri di superiore menzionate nella disdetta concernono effettivamente delle molestie sessuali come indicato da __________ - cfr. doc. H allegato al ricorso - o favoritismi nell’assunzione di personale, come avrebbe invece dichiarato l’assicurato ai medici Dr. med. __________ e __________ (cfr. doc. 50a; 50c; consid. 2.6.).

 

                                  L’azienda in questione dovrà sostanziare le proprie affermazioni, fornendo gli elementi concreti che l’hanno condotta a una determinata convinzione.

 

                                  Andrà, altresì, verificata la ragione per la quale __________, nella lettera di licenziamento del 20 marzo 2023 come pure nell’Attestato del datore di lavoro dell’8 settembre 2023, ha indicato quale motivo della disdetta, “gravi violazioni dei suoi doveri di superiore” (cfr. doc. 11; 4), per poi modificare sostanzialmente la causa della fine del rapporto di impiego nella transazione giudiziale dell’8 novembre 2023, attribuendola a “motivi aziendali propri” (cfr. doc. 52).

 

                                  Alla parte ricorrente sarà, peraltro, garantito il diritto di essere sentito in merito all’esito degli accertamenti che saranno effettuati.

 

                                  Dopo aver esperito le necessarie indagini l’amministrazione valuterà nuovamente se l’insorgente abbia fornito al datore di lavoro un motivo di licenziamento e se pertanto egli debba, oppure no, essere sospeso ai sensi degli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1 lett. a OADI.

                                  Se dai nuovi accertamenti effettuati dalla Cassa dovessero emergere motivi che giustificano una sanzione, la Cassa infliggerà all’assicurato una penalità di una entità tale che sia proporzionata alla gravità della colpa, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto.

 

                        2.10.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023 consid. 2.12.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

 

                        2.11.  Vincente in causa, il ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1’800 a titolo di ripetibili da mettere a carico della Cassa resistente (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

1.     Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§   La decisione su opposizione del 5 dicembre 2023 è annullata.

                                  §§ Gli atti sono rinviati alla Cassa CO 1 perché proceda come indicato al consid. 2.9.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà al ricorrente fr. 1’800 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti