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redattore: |
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 14 giugno 2024 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 17 maggio 2024 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 19 luglio 2023 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha chiesto alla RI 1 di __________ di restituire la somma di fr. 6'505.41 con la seguente motivazione:
" Esposizione dei fatti
In data 18.10.2022 abbiamo ricevuto la richiesta di pagamento retroattivo di lavoro ridotto sulle componenti salariali per i diritti alle vacanze e ai giorni festivi relative ai dipendenti con uno stipendio mensile, per il periodo da marzo a maggio 2020.
Motivazione
Dalla documentazione pervenuta alla nostra Cassa si evince come per i mesi da marzo 2020 a maggio 2020 non sono state calcolate correttamente le ore previste. Tramite il vostro invio del 22.03.2023 avete presentato la correzione dei suddetti conteggi permettendo alla Cassa di provvedere a ricalcolare il vostro diritto.” (Doc. 101)
Nei moduli “Pagamento arretrato dell’ILR su quote di salario con indennità per vacanze e i giorni festivi” concernenti i periodi di conteggio di marzo, aprile e maggio 2020, inoltrati alla Cassa il 18 ottobre 2022, risulta, quale “somma totale delle ore di lavoro previste di tutti i lavoratori aventi diritto”, la cifra di 562 per il mese di marzo 2020 a fronte di 291 ore totali perse per ragioni economiche di tutti i lavoratori colpiti da LR e di 604 per i mesi di aprile e maggio 2020 a fronte di 572, rispettivamente 332 ore totali perse per ragioni economiche di tutti i lavoratori colpiti da LR (cfr. doc. 178-195).
Nella versione di tali formulari corretta e inoltrata alla Cassa il 22 marzo 2023 è stata per contro indicata, quale “somma totale delle ore di lavoro previste di tutti i lavoratori aventi diritto”, la cifra di 880 per i mesi di marzo e aprile 2020 a fronte di 281, rispettivamente 572 ore totali perse per ragioni economiche di tutti i lavoratori colpiti da LR e di 840 per il mese di maggio 2020 a fronte di 332 ore totali perse per ragioni economiche di tutti i lavoratori colpiti da LR (cfr. doc. 117-134).
1.2. Con scritto dell’11 dicembre 2023 la RI 1 ha trasmesso nuovamente alla Cassa i moduli “Domanda e calcolo di indennità per lavoro ridotto” relativi ai mesi di aprile e maggio 2020 del 1° settembre 2020 debitamente corretti a suo tempo (rispetto a quelli sottoscritti il 30 aprile e il 29 maggio 2020; cfr. doc. 214-215; 225-226), invitandola a rettificare gli stessi (cfr. doc. A9; 9; 107-114).
1.3. La Cassa, il 20 febbraio 2024, ha emesso una “decisione su domanda di revisione” con la quale non è entrata nel merito della domanda dell’11 dicembre 2023, rilevando che:
" (…) Ora, per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato scopre successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. La domanda di revisione deve essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione (cfr. art. 67 cpv. 1 della Legge federale sulla procedura amministrativa - PA).
Sono nuovi solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso (ne discende che non è data alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto invocato già nell'ambito della precedente procedura).
I fatti nuovi devono inoltre essere (condizione cumulativa) rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della decisione contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente.
Nella fattispecie in esame, considerato come la spettabile RI 1 non adduca alcun fatto nuovo rilevante scoperto successivamente alla decisione del 19 luglio 2023 o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza, le condizioni dell’art. 53 cpv. 1 LPGA non sono adempiute e non entra pertanto in linea di conto l’istituto straordinario della revisione.
L'assicuratore può poi tornare sulle decisioni formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza (art. 53 cpv. 2 LPGA). Occorre sottolineare che l'amministrazione non è obbligata ad entrare nel merito di una tale richiesta di riconsiderazione o riesame ma ne ha piuttosto la facoltà e nella misura in cui sono soddisfatte determinate condizioni; per contro né gli assicurati né un giudice possono obbligarla a un tale passo (in altri termini, non esiste un diritto alla riconsiderazione di una decisione cresciuta in giudicato). Basti pensare che una decisione con cui l'amministrazione rifiuta di entrare nel merito di una domanda di riesame non è impugnabile tramite la procedura di opposizione e che queste decisioni non possono poi nemmeno essere oggetto di controllo giudiziario (irricevibilità dell'eventuale ricorso).
Pertanto, indipendentemente dal fatto che la decisione in questione possa o meno essere oggi considerata errata, la Cassa non è tenuta a riconsiderarla e non procede in tal senso. (…)” (Doc. 87)
1.4. A seguito dell’opposizione interposta dalla RI 1 il 28 febbraio 2024 contro la decisione del 20 febbraio 2024 (cfr. doc. 86), la Cassa, il 17 maggio 2024, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha ribadito che in concreto le condizioni di legge per una revisione non sono adempiute e che di conseguenza non entra in linea di conto tale istituto.
L’amministrazione al riguardo ha rilevato:
" (…) per quanto concerne l’oggetto della presente procedura di opposizione, ovvero l’obbligo della Cassa ad entrare nel merito della domanda di revisione dell’11(12) dicembre 2023, con la decisione impugnata bene si rammentavano le condizioni dell’art. 53 cpv. 1 LPGA, stabilendo non esservi nel caso concreto alcun nuovo fatto rilevante o nuovo mezzo di prova decisivo che non poteva essere prodotto in precedenza tramite via ordinaria, ovvero mediante tempestiva opposizione.
Le ultime censure espresse non andando a modificare queste conclusioni (…).” (Doc. A12).
1.5. La RI 1, rappresentata dalla RA 1 di __________, ha tempestivamente impugnato davanti al TCA la decisione su opposizione del 17 maggio 2024, chiedendo “l’entrata in merito in quanto il nuovo fatto rilevante è l’evidenza del manifesto errore commesso dalla società RI 1 nella correzione dei conteggi del 22.03.2023. (…)”, come pure la modifica del provvedimento del 19 luglio 2023 e, in via subordinata, il ritorno dell’incarto alla Cassa per una nuova calcolazione (cfr. doc. I pag. 3).
A sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente ha addotto:
" (…)
Descrizione dei fatti
- In data 01.04.2020 la società RI 1 inoltra alla Cassa CO 1 (in seguito “Cassa”) la domanda e calcolo di indennità per lavoro riotto per il periodo dal 16.03.2020 al 31.03.2020 per un un’indennità di chf 7'125.95 (allegato 1).
- In data 07.04.2020 la Cassa effettua il pagamento dell’indennità di chf 7'125.95 (allegato 2).
- In data 30.04.2020 la società RI 1 inoltra alla Cassa la domanda e calcolo di indennità per lavoro ridotto per il periodo dal 01.04.2020 al 30.04.2020 per un’indennità di chf 13’496.85 (allegato 3).
- In data 13.05.2020 la Cassa effettua il pagamento dell’indennità di chf 13'496.85 (allegato 4).
- In data 29.05.2020 la società RI 1 inoltra alla Cassa la domanda e calcolo di indennità per lavoro ridotto per il periodo dal 01.05.2020 al 31.05.2020 per un’indennità di chf 7'833.85 (allegato 5).
- In data 12.06.2020 la Cassa effettua il pagamento dell’indennità di chf 7'833.85 (allegato 6).
Le richieste summenzionate sono state allestite per tutta l’azienda che comprendeva 5 dipendenti attivi in percentuali di lavoro differenti. Solo due dipendenti erano attivi al 100%. La somma totale delle ore mensili di lavoro previste di tutti i lavoratori aventi diritto all’indennità di lavoro ridotto era di 604 ore.
- In data 18.10.2022 la società RI 1 inoltra la richiesta di pagamento retroattivo di indennità per lavoro ridotto per i diritti alle vacanze e ai giorni festivi per il periodo dal 16.03.2020 al 31.05.2020.
- Dal riesame della richiesta del 18.10.2022 la Cassa evince che ci sono delle incongruenze nel calcolo delle ore previste di lavoro rispetto ai moduli presentati nel corso del 2020 e chiede alla RI 1 di presentare la correzione dei suddetti conteggi.
- In data 22.03.2023 la società RI 1 corregge i dati della perdita di salario per il periodo dal 16.03.2020 al 31.05.2020 attraverso la compilazione dei moduli nel portale eServices (allegato 7).
Nell’allestimento dei conteggi di correzione, la società RI 1 ha erroneamente riportato un totale di 880 ore di lavoro previste per tutti i lavoratori aventi diritto, equivalenti a 176 ore per dipendente e corrispondenti a una percentuale di lavoro del 100%.
- In data 19.07.2023 la Cassa, sulla base dei dati di correzione, intima una nuova decisione che porta ad una restituzione a favore della Cassa di chf 6'505.41 dovuta ad una minor perdita di lavoro per ragioni economiche in percentuale calcolata su una base di ore di lavoro prevista non corretta di 880 ore mensili.
(…)
Motivazioni
I dati di correzione inoltrati in data 22.03.2023 da parte di RI 1 erano manifestamente errati, le ore d lavoro previste di tutti i lavoratori aventi diritto passavano da 604 a 880 ore. La Cassa non ha fatto delle verifiche e/o chiesto il motivo di questa rilevante discrepanza, ha semplicemente proceduto ad emettere una decisione ed ha richiesto la restituzione dell’indennità ricevuta per un totale di chf 6'505.41.
Il personale alle dipendenze della società RI 1 per il periodo oggetto della richiesta dell’indennità lavoro ridotto era il seguente con il grado di occupazione:
__________ 80% 140 ore
__________ 40% 64 ore
__________ 100% 176 ore
__________ 100% 176 ore
__________ a ore 48 ore
Totale 604 ore
Vorremmo anche sottolineare il fatto che tutta la pratica è stata gestita sin qui in autonomia dalla società RI 1 e in totale buona fede. Le procure per la richiesta del lavoro ridotto e i moduli erano difficili da comprendere, rendendo molto facile commettere errori.
Da ultimo, a nostro giudizio, la richiesta di rimborso è in contrasto con le misure adottate dalla Confederazione per supportare le aziende durante le difficoltà del periodo Covid 19.” (Doc. I)
1.6. Nella risposta di causa del 27 giugno 2024 la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa, riconfermandosi nelle proprie argomentazioni e conclusioni (cfr. doc. III).
1.7. Il 28 giugno 2024 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.
considerato in diritto
2.1. L'art. 53 della Legge federale sulla parte generale delle assicurazioni sociali (LPGA) relativo alla revisione e alla riconsiderazione prevede che:
" Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
(cpv. 1)
L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. (cpv. 2)
L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. (cpv. 3)"
I principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente all'entrata in vigore della LPGA sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. sentenza del TF I 206/06 del 13 marzo 2007; sentenza del TFA K 147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine; sentenza del TFA U 149/03 del 22 marzo 2004 consid. 1.2; sentenza del TFA I 133/04 dell’8 febbraio 2005 consid. 1.2.).
2.2. Per quel che concerne, in particolare, la riconsiderazione di una decisione sulla base dell'art. 53 cpv. 2 LPGA, va evidenziato che l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario nel merito, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STF 9C_641/2023 del 31 gennaio 2024 consid. 3.3.; STF 8C_4/2017 del 13 marzo 2017 consid. 4.1.; STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STFA C 227/03 del 23 marzo 2004; STFA C 349/00 del 12 febbraio 2004; STFA C 19/03 del 17 dicembre 2003; STFA C 307/01del 28 novembre 2003; STFA C 81/03 del 21 luglio 2003; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti).
Al riguardo è utile osservare che per costante giurisprudenza l'amministrazione non può essere obbligata né dagli interessati, né dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione (cfr. STFA I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA U 17/05 del 27 ottobre 2006; STFA I 206/06 del 13 marzo 2007).
Inoltre va rilevato che l’Alta Corte, con la sentenza I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50, ha stabilito che la mancata entrata in materia su una domanda di riconsiderazione non è impugnabile mediante opposizione.
Nemmeno è possibile entrare nel merito di un conseguente ricorso. Pertanto il rifiuto di entrare in materia di una domanda di riconsiderazione non può fare l’oggetto di un controllo giudiziario (cfr. STF 8C_622/2023 del 27 maggio 2024 consid. 5; STF 9C_452/2013 del 10 luglio 2013; STF 9C_188/2012 del 28 marzo 2012; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011).
2.3. Dalla riconsiderazione (o riesame) va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative (art. 53 cpv. 1 LPGA).
Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie (art. 61 lett. i LPGA), l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. STF 8C_622/2023 del 27 maggio 2024 consid. 4.1.; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; DTF 129 V 110; DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).
Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti (ma che esistevano già al momento della decisione; pseudo-nova) rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_369/2022 del 5 aprile 2023 consid. 3.2.2.; STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).
In particolare, secondo costante giurisprudenza federale, un fatto è da considerarsi nuovo se esisteva già al momento della precedente procedura, ma non è stato portato a conoscenza dell’autorità, poiché non era noto all’istante malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente procedura.
Un simile fatto deve, inoltre, essere rilevante, vale a dire suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di un apprezzamento giuridico corretto (cfr. STF 9F_2/2021 del 7 dicembre 2021 consid. 2.2., pubblicata in SVR 2022 IV Nr. 26 pag. 85; STF 8C_778/2021 del 1° luglio 2022 consid. 3.2.; DTF 144 V 245 consid. 5.2.; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4.1.; 4.2.).
Per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza.
Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver potuto produrli nella precedente procedura.
In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli.
Un mezzo di prova è considerato come concludente, qualora si debba ammettere che avrebbe condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne avesse avuto conoscenza nella procedura amministrativa (cfr. STF 9F_2/2021 del 7 dicembre 2021 consid. 2.3., pubblicata in SVR 2022 IV Nr. 26 pag. 85; STF 8C_778/2021 del 1° luglio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4.1.; 4.3.; STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.2.DTF 127 V 353 consid. 5b).
Costituisce, dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria diligenza (cfr. STF 8C_273/2016 del 7 giugno 2016 consid. 3; STFA C 175/04 del 29 novembre 2005 consid. 2.2.).
2.4. Riguardo alla revisione processuale giova, inoltre, rilevare che in una sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 191 pag. 145 seg., il TFA (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) - confermando una sua precedente pronunzia inedita (STFA del 3 dicembre 1992 nella causa W.) - ha stabilito che la revisione processuale di decisioni amministrative è ammessa soltanto entro i termini determinanti per la revisione di una decisione su ricorso (art. 67 cpv. 1 e 2 PA): 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione ma, al più tardi, entro 10 anni dalla notificazione della decisione su ricorso (cfr. pure A. Rumo-Jungo, Die Instrumente zur Korrektur der Sozialversicherungsverfügung, in R. Schaffauser/F. Schlauri (Hrsg.), Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, pag. 291).
L’Alta Corte ha ripreso tale prassi in una sentenza U 325/02 del 24 ottobre 2003, in cui ha confermato la precedente sentenza di questa Corte che aveva respinto il ricorso di un assicurato inoltrato contro una decisione su opposizione di un assicuratore LAINF che, da un lato, aveva ritenuto tardive tre domande di revisione inoltrate dopo dieci anni dall'emissione di una decisione con cui l'Istituto assicuratore aveva dichiarato estinto il proprio obbligo contributivo e, dall'altro lato, aveva considerato che le domande di revisione interposte prima del termine di dieci anni erano state evase con delle decisioni informali le quali, in assenza di una reazione tempestiva da parte dell'assicurato, erano cresciute in giudicato.
I termini appena citati sono stati dichiarati applicabili anche successivamente all'entrata in vigore della LPGA.
Infatti, benché l'art. 53 LPGA non li preveda espressamente, resta determinante quanto stabilito dall'art. 67 cpv. 1 e 2 PA.
Alla PA rinvia, del resto, l'art. 55 cpv. 1 LPGA per quanto concerne le regole particolari di procedura non fissate in modo esaustivo nella LPGA o nelle singole leggi (cfr. STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.3.; STF 8C_302/2010 del 25 agosto 2010 consid. 4.3.; STF 9C_1011/2008 del 9 marzo 2009; STF U 43/05 del 31 ottobre 2005 consid. 2).
Al riguardo cfr. pure STF 9C_622/2023 del 27 maggio 2024 consid. 3.2.; DTF 143 V 105; STCA 42.2017.11-15 del 10 aprile 2017 consid. 2.6.; STCA 39.2011.4 del 12 dicembre 2011.
2.5. Nella presente evenienza va, dapprima, rilevato che la decisione del 19 luglio 2023 con la quale la Cassa ha chiesto alla società ricorrente di restituire la somma di fr. 6'505.41, corrispondente a parte della indennità per lavoro ridotto percepite per i mesi da marzo a maggio 2020 (cfr. doc. 101; consid. 1.1.), è cresciuta in giudicato incontestata.
In effetti, anche ritenendo, come fatto valere dalla RI 1 (cfr. doc. 78; 86; I) e riconosciuto in buona sostanza dalla parte resistente non potendo comprovare la relativa notifica (cfr. doc. A12), che il provvedimento del 19 luglio 2023 non sia stato ricevuto dall’insorgente, deve essere considerato che il medesimo è stato notificato nuovamente alla società il 10 ottobre 2023 (cfr. doc. 78; I).
Pertanto il termine di trenta giorni per inoltrare opposizione ex art. 52 cpv. 1 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), peraltro indicato nella decisione di restituzione stessa (cfr. doc. A8), ha iniziato a decorrere, in applicazione dell’art. 38 cpv. 1 LPGA, l’11 ottobre 2023 ed è in ogni caso scaduto giovedì 9 novembre 2023, come osservato dalla Cassa (cfr. doc. 12).
In concreto, tutto ben considerato, a ragione, quindi, l’amministrazione ha qualificato lo scritto dell’11 dicembre 2023, inviato a più di un mese dalla scadenza del termine per contestare la decisione tramite un rimedio di diritto ordinario e nel quale è stata chiesta la rettifica dei conteggi (cfr. doc. A9=107), non come opposizione, bensì quale domanda di revisione/riconsiderazione (cfr. doc. 87; consid. 1.3.).
2.6. Per quanto attiene all’istituto della riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2 LPGA, il TCA non è legittimato a esaminare nel merito il ricorso del 14 giugno 2024 inoltrato dalla RI 1 contro la decisione su opposizione del 17 maggio 2024 che ha confermato la decisione del 20 febbraio 2024 di non entrata in materia (cfr. doc. 87; A12; consid. 1.3.; 1.4.). In particolare questa Corte non è legittimata a valutare se sono dati i requisiti per una riconsiderazione.
Al riguardo giova ribadire che in effetti, da una parte, l’autorità amministrativa non può essere obbligata a riconsiderare un proprio provvedimento e, dall’altra, il rifiuto di entrare in materia da parte dell’amministrazione confrontata con una richiesta di riconsiderazione di una propria decisione non può essere contestato né tramite l’inoltro di un’opposizione, né davanti all’autorità giudiziaria (cfr. consid. 2.2.).
Il ricorso contro la decisione emanata dalla Cassa il 17 maggio 2024 (cfr. doc. I; A12), dal profilo di un’implicita richiesta di riconsiderazione dell’ordine di restituzione, ritenuto il “manifesto errore commesso dalla società RI 1 nella correzione dei conteggi del 22.03.2023” (cfr. doc. I pag. 3), è pertanto irricevibile (cfr. STF 9C_678/2016 del 23 novembre 2016; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA C 7/02 del 14 luglio 2003 consid. 2.2., pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 1 pag. 1; STCA 38.2018.30 del 16 maggio 2018 consid. 2.6.; STCA 39.2017 21 del 22 gennaio 2018 consid. 2.8.; STCA 42.2017.11-15 del 10 aprile 2017 consid. 2.7.; STCA 39.2015.10 del 22 ottobre 2015).
2.7. Per quanto concerne la domanda di revisione del provvedimento del 19 luglio 2023, va dapprima rilevato che la Cassa, nella decisione del 20 febbraio 2024 ha stabilito la non entrata nel merito di tale richiesta, in quanto non è stato addotto alcun fatto nuovo rilevante scoperto successivamente alla decisione di restituzione, né sono stati prodotti nuovi mezzi di prova che non potevano essere presentati in precedenza (cfr. doc. 87 pag. 2).
Questa Corte evidenzia, innanzitutto, che tale motivazione, ossia la circostanza di non essere in presenza di un fatto nuovo o di un nuovo mezzo di prova, implica la reiezione della domanda (cfr. STF 8F 2/2017 del 4 ottobre 2017; 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015), invece della non entrata nel merito decisa dalla Cassa.
In ogni caso, nel merito, il fatto di aver allestito in modo non corretto i moduli del 23 marzo 2023 (cfr. doc. 117-134; consid. 1.1.), indicando un numero di ore di lavoro previste di tutti i lavoratori aventi diritto al lavoro ridotto per i mesi da marzo a maggio 2020 maggiore di quello inserito nei moduli del 18 ottobre 2022 per il medesimo arco di tempo (cfr. doc. 178-195; consid. 1.1.) e in quelli iniziali del 2020 (cfr. doc. 9; 108-114) non costituisce per la società ricorrente un fatto nuovo.
In effetti, a prescindere dalla circostanza fatta valere nell’impugnativa dalla RI 1, la quale ha asserito di aver gestito in autonomia la pratica relativa al lavoro ridotto, secondo cui i formulari riguardanti il lavoro ridotto erano difficili da comprendere, rendendo molto facile commettere errori (cfr. doc. I pag. 2), se la medesima avesse fatto uso della diligenza da lei ragionevolmente esigibile e avesse conseguentemente esaminato con attenzione la decisione del 19 luglio 2023, nonché la documentazione ivi citata sulla quale la Cassa ha fondato il proprio ordine di restituzione, ossia i moduli forniti dalla Sagl il 18 ottobre 2022 e il 22 marzo 2023, allorché è venuta a conoscenza di tale provvedimento e nei successivi trenta giorni, corrispondenti al termine per interporre opposizione indicato nella decisione stessa (cfr. consid. 2.5.), avrebbe potuto e dovuto rendersi conto tempestivamente del numero la lei considerato inesatto di ore di lavoro previste di tutti i lavoratori aventi diritto indicato nel marzo 2023.
In quel caso l’insorgente sarebbe anche stata in grado di invocare il fatto in questione senza indugio in via ordinaria, tramite l’inoltro di un’opposizione (cfr. STF H 223/06 del 17 gennaio 2008 consid. 4.2.).
È del resto utile osservare che le censure presentabili in un ricorso/opposizione non possono essere fatte valere in un secondo tempo in una domanda di revisione – rimedio giuridico straordinario (cfr. STF 9F_2/2017 del 4 maggio 2017 consid. 1.1.; STF 8C_672/2018 del 7 novembre 201; STF 8F_5/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 1; STF 8F_9/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.3.).
La revisione non serve, infatti, semplicemente alla continuazione della procedura, né a poter correggere successivamente errori o omissioni delle parti processuali. L’impossibilità di addurre fatti e prove già nella precedente procedura va peraltro ammessa soltanto con riserbo (cfr. 8C_150/2023 del 9 febbraio 2024 consid. 4.2.; STF 8C_STF 8C_197/2020 dell’11 maggio 2020 consid. 3.4.; STF 8C_334/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3.).
Nemmeno l’obiezione ricorsuale secondo cui “la richiesta di rimborso è in contrasto con le misure adottate dalla Confederazione per supportare le aziende durante le difficoltà del periodo Covid 19” (cfr. doc. I pag. 2) consente un esito differente della fattispecie. Tale argomentazione non riguarda la revisione della decisione, quanto piuttosto il merito della questione della restituzione delle indennità per lavoro ridotto e andava, se del caso, presentata in sede di opposizione.
Nel caso di specie, pertanto, non si giustifica la revisione della decisione di restituzione emanata dalla Cassa il 19 luglio 2023.
2.8. Nel ricorso la parte ricorrente ha affermato di rimanere “a disposizione per qualsiasi complemento d’informazione e/o documentazione vi occorresse” (cfr. doc. I pag. 3).
Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_739/2023 del 21 maggio 2024 consid. 2.1.; STF 8C_810/2023 del 7 marzo 2024 consid. 2.1.; STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.1.; STF 9C_335/2021del 9 febbraio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 8 pag. 19; STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.; STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
In proposito cfr. pure STCA 38.2024.7 del 2 aprile 2024 consid. 2.11.; 38.2020.42 del 25 gennaio 2021 consid. 2.8.; 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.
Nel caso di specie la società ricorrente - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale - non ha formulato un'esplicita richiesta di indire una pubblica udienza, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente indicato di restare a disposizione per qualsiasi complemento d’informazione (cfr. doc. I).
La medesima ha, quindi, chiesto l’assunzione di una nuova prova.
L’insorgente, del resto, ha potuto, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il diritto di essere sentito, far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) davanti, in particolare, a questa Corte che gode di pieno potere d’esame in fatto e in diritto (cfr. STF 9C_407/2022 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1., STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019 consid. 3.3.).
Il diritto di essere sentito derivante dall’art. 29 cpv. 2 Cost. non comprende, infatti, necessariamente il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente il diritto a un'audizione orale (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 9C_ 657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 9.2.).
Al riguardo cfr. STCA 38.2023.64 del 30 gennaio 2024 consid. 2.11.; STCA 39.2022.6. del 24 gennaio 2023 consid. 2.9., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_61/2023 de 22 marzo 2023.
Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Nella presente evenienza, ritenuto che i documenti già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’audizione della ricorrente non metterebbe in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.
Si prescinde, pertanto, dal sentire la parte ricorrente (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 5.3.).
2.9. Stante quanto precede, la decisione su opposizione del 17 maggio 2024 impugnata deve essere confermata.
2.10. L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica.
Dalla medesima data è stato introdotto l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
L’oggetto della lite sottoposta all’esame di questo Tribunale concerne la fondatezza della richiesta di revisione/riconsiderazione della decisione di restituzione del 19 luglio 2023.
In alcune sentenze relative all’assicurazione contro gli infortuni il Tribunale federale ha indicato che tale evenienza non riguarda in sé l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni pecuniarie (cfr. STF 8C_778/2021 del 1° luglio 2022 consid. 2.2.; STF 8C_709/2020 del 6 settembre 2021 consid. 2.2., pubblicata in SVR 2022 UV Nr. 7 pag. 27; STF 8C_529/2020 del 3 maggio 2021 consid. 1.3.; STF 8C_232/2020 del 6 ottobre 2020 consid. 1.3.).
Nella presente fattispecie la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA può, ad ogni modo, restare aperta.
Nel caso sia una lite di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede l’applicazione.
Anche qualora la causa non riguardasse prestazioni, non verrebbero comunque imposte spese.
In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.
In proposito cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107.
Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.34 del 21 agosto 2023 consid. 2.4.; STCA 38.2022.13 dell’11 maggio 2022 consid. 2.5.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti