Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
38.2024.35

 

CL/gm

Lugano

4 novembre 2024  

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 28 giugno 2024 di

 

 

RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 29 maggio 2024 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto                        in fatto

 

                          1.1.  RI 1 (già __________) dal 1° agosto 2014, ha lavorato alle dipendenze della __________), in qualità di direttrice (cfr. doc. 3).

                                  Stando al contratto di lavoro sottoscritto nel dicembre 2016, il suo salario mensile, dal 1° gennaio 2017, ammontava a fr. 152'000.- lordi suddivisi in tredici mensilità (cfr. doc. 11).

                                  L’assicurata ha rivestito, in seno a tale società, anche la carica di vicepresidente del consiglio di amministrazione con diritto di firma individuale perlomeno dal novembre 2016 al gennaio 2020 (cfr. estratto del Registro di commercio reperibile al sito www.zefix.ch).

                         La __________ ha disdetto il contratto di lavoro che la legava a RI 1 nel mese di dicembre 2019 – stando alla domanda di indennità di disoccupazione (cfr. doc. 3) e sebbene dalla rescissione del contratto risulti la data “19 febbraio 2020” (cfr. doc. 10) - con effetto dal 28 febbraio 2020 indicando che “(…) la succursale di __________ verrà chiusa nel corso del 2020 per motivazioni di carattere economico e congiunturali, che impongono tale scelta” (cfr. doc. 10).

 

                          1.2.  L’assicurata si è, quindi, annunciata all’Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________ nella prima metà di febbraio 2020 con inizio della disoccupazione dal 1° marzo 2020, dichiarando di ricercare un’attività lavorativa al 100% (cfr. doc. 17 e 21).

 

                          1.3.  La Cassa CO 1 (in seguito: Cassa), il 17 marzo 2020, ha comunicato all’assicurata di avere stabilito il suo dritto a indennità di disoccupazione dal 2 marzo 2020 (termine quadro: 2.3.2020 - 1.3.2022; guadagno assicurato: fr. 12’350; cfr. doc. 14).

                                  La Cassa le ha versato le prestazioni LADI dal mese di marzo 2020 al mese di giugno 2021 (cfr. doc. 24, 26, 30, 33, 38, 40, 42, 43, 46, 48, 50, 52, 56, 64, 67, 70).

 

                          1.4.  Il 30 giugno 2021 il Procuratore Pubblico __________ ha segnalato alla Cassa che gli accertamenti esperiti nell’ambito di un procedimento penale in relazione alla __________ (cfr. doc. 58) hanno permesso di evidenziare che tale società “ha bonificato in data 26 febbraio 2020 a favore di RI 1, l'importo di CH 21'062.11 con causale "tredicesima 2019 + stip. gennaio 2020" e che in data 28 febbraio 2020 ha bonificato a favore di RI 1 ulteriori CHF 41'406.10 con dicitura "stipendi feb. 20 - feb./mar. 19 - tred. 18". In sostanza mediante tali bonifici la società ha saldato la posizione ancora scoperta del suo organo RI 1 relativa ai suoi stipendi. Dalle verifiche è però emerso che tali pagamenti sono stati possibili unicamente grazie ad un bonifico di data 25 febbraio 2020 effettuato, da un conto a lei intestato, dalla stessa RI 1 di CHF 65'000.00 con dicitura "prestito", altrimenti tali pagamenti non avrebbero mai potuto aver luogo. Ad oggi non è dato a sapere se tali operazioni sono avvenute con l'autorizzazione di __________, allora presidente del Consiglio di amministrazione, o all'insaputa dello stesso” (cfr. doc. 71).

                                  Il PP ha, quindi, chiesto alla Cassa di indicare se il mancato pagamento di tutti gli stipendi a favore dell’allora vicepresidente del CdA della società, RI 1, avrebbe comportato per la medesima una riduzione delle indennità di disoccupazione percepite a far tempo dal marzo 2020 (cfr. doc. 71).

                                  La Cassa, il 5 luglio 2021, ha risposto che “il mancato pagamento di tutti gli stipendi arretrati a favore della Signora RI 1 avrebbe comportato una riduzione delle indennità di disoccupazione a favore della stessa. Infatti il guadagno assicurato è stato calcolato sui salari effettivi percepiti e se questi fossero stati inferiori, anche il guadagno assicurato sarebbe stato inferiore” (cfr. doc. 72).

 

                          1.5.  La Cassa ha, di conseguenza, ricalcolato il guadagno assicurato di RI 1 al netto dei due versamenti ch’ella ha percepito a fine febbraio 2020, ottenendo l’ammontare di fr. 9'213.-- (cfr. doc. 74), come pure gli importi delle indennità di disoccupazione spettantile da marzo 2020 a giugno 2021 e con decisione del 14 luglio 2021 le ha chiesto la restituzione della somma di fr. 36'572.20 (cfr. doc. 73; 92).

 

                          1.6.  Il 23 dicembre 2021 la Cassa, dopo che l’interessata si era opposta alla decisione resa nei suoi confronti e dopo aver effettuato alcuni accertamenti (cfr. doc. 114; 115; 116; 117; 118), ha emanato una decisione su opposizione con cui ha confermato il proprio precedente provvedimento.

 

                          1.7.  Contro la decisione su opposizione del 23 dicembre 2021 RI 1, assistita dall’avv. __________, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa e, in via principale, l’accoglimento dell’opposizione presentata avverso la decisione di restituzione del 14 luglio 2021, in via subordinata, il rinvio dell’incarto alla Cassa per nuova decisone ai sensi dei considerandi (cfr. doc. I pag. 7).

 

                          1.8.  Con STCA 38.2022.12 del 17 ottobre 2022, questa Corte ha accolto il gravame presentato da RI 1 annullando la decisione su opposizione e rinviando gli atti alla Cassa affinché questa esperisse nuovi accertamenti con la seguente motivazione:

 

" (…)

2.6.

Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, attentamente esaminate le carte processuali, rileva innanzitutto che è vero che nel termine di disdetta, notificata alla ricorrente dalla __________ nel mese di dicembre 2019 con effetto dal 28 febbraio 2020 (la carica di vicepresidente con diritto di firma individuale in seno alla SA dell’assicurata è stata cancellata a RC nel gennaio 2020), RI 1 ha prestato alla società la somma di fr. 65'000.-- accreditati il 25 febbraio 2020, il 26 e il 28 febbraio 2020 le sono stati versati dalla SA gli importi di fr. 21'062.11, rispettivamente di fr. 41'406.10, corrispondenti, oltre agli stipendi di gennaio e febbraio 2020, alla tredicesima 2019 e ai salari di febbraio e marzo 2019, nonché alla tredicesima 2018, il 28 febbraio 2020 si è concluso il rapporto di impiego con la ditta e con effetto dal 1° marzo 2020 ha richiesto il riconoscimento indennità di disoccupazione (cfr. consid. 2.5.).

Questi elementi e la loro cronologia farebbero propendere per la conclusione a cui è giunta la Cassa, e meglio che il denaro corrisposto dalla ricorrente all’ex datrice di lavoro sarebbe servito per pagarle i salari di gennaio e febbraio 2020, come pure le tredicesime 2018 e 2019 e gli stipendi arretrati di febbraio e marzo 2019.

In tal caso a ragione nel calcolo del guadagno assicurato non andrebbero considerati le retribuzioni corrisposte unicamente grazie al bonifico dell’assicurata, in quanto si tratterebbe della creazione di salari fittizi e perciò di un comportamento abusivo (cfr. consid. 2.4.).

I motivi per i quali la ricorrente, il 25 febbraio 2020, ha corrisposto alla SA l’ammontare di fr. 65'000.--, definito prestito, allorché il suo contratto d’impiego era stato disdetto e stava volgendo al termine, non sono d’altronde di meridiana chiarezza.

La ragione esposta dall’assicurata, ovvero la momentanea scarsità di liquidità (cfr. doc. I pag. 6), non è sufficiente per dipanare i dubbi al riguardo, ritenuto che la medesima nemmeno era più organo formale della società, per cui il suo modo di procedere non può essere assimilato a quello di “altri amministratori” che “erano soliti versare somme di denaro, unicamente pe sopperire alla momentanea carenza di liquidità (…)” (cfr. doc. I pag. 6).

(…).

In concreto è, però, altrettanto vero che come indicato nell’opposizione e nel ricorso (cfr. doc. 101; I pag. 4), la Cassa ha emesso l’ordine di restituzione in buona sostanza soltanto sulla base della segnalazione del Ministero pubblico del giugno 2021, da cui si evince che da delle verifiche è emerso che i pagamenti della SA all’insorgente del 26 e del 28 febbraio 2020 sono stati possibili unicamente grazie al bonifico del 25 febbraio 2020, “altrimenti tali versamenti non avrebbero mai potuto avere luogo” (cfr. doc. 71).

Il procedimento penale non è, tuttavia, concluso.

Nonostante ciò, la parte resistente non ha esperito particolari accertamenti. Ad esempio non ha chiesto alla __________, quale ex datrice di lavoro della ricorrente e che a tuttora non risulta ad ogni modo essere in liquidazione, informazioni circa la sua situazione finanziaria al fine di stabilire se le possibilità di restituzione della somma di fr. 65'000.-- potessero effettivamente o meno essere escluse a priori.

È comunque utile ricordare, in proposito, che la motivazione della disdetta notificata nel mese di dicembre 2019 all’insorgente – la quale a quel momento era ancora iscritta a RC quale vicepresidente del CdA della __________, carica implicante attribuzioni intrasmissibili e inalienabile come l’organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l’allestimento del piano finanziario, per quanto neces­sario alla gestione della società; la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza; l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni; l’allestimento della relazione sulla gestione, la preparazione dell’assemblea generale e l’esecuzione delle sue deliberazioni (cfr. art. 716a CO) – si riferiva a ragioni di carattere economico (cfr. consid. 1.1.; 2.5.).

Va, poi, osservato che dal contratto di prestito del 24 febbraio 2020 emerge che la SA si è impegnata a restituire all’assicurata entro il 31 dicembre 2022, senza ulteriori proroghe (cfr. doc. 118).

Sarà, pertanto, pure rilevante sapere se entro tale data l’importo in questione verrà restituito alla ricorrente.

 

2.7.

Nel caso di specie, per maggiore tranquillità, il TCA ritiene conseguentemente che la fattispecie debba essere ulteriormente indagata dalla Cassa, la quale, come visto, nella procedura di opposizione non ha esperito alcuna specifica istruttoria.

In relazione allo scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA la nostra Alta Corte ha del resto sviluppato le seguenti considerazioni:

(…) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). (…)” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)

Al riguardo cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.

In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA ed ha rilevato:

(…)

8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."

Cfr. pure STCA 38.2022.51 del 16 agosto 2022 consid. 2.5.; STCA 38.2019.46 del 4 dicembre 2019 consid. 2.3.; STCA 38.2017.41 del 14 settembre 2017 consid. 2.9.; STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012 consid. 2.10.

La Cassa, in caso di dubbio, avrà comunque la possibilità di attendere l’esito della vertenza penale prima di decidere nuovamente riguardo alla restituzione (cfr. consid. 2.2.) di parte delle indennità di disoccupazione percepite dalla ricorrente dal marzo 2020 al giugno 2021 (cfr. STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022 consid. 2.10.).

La parte resistente stessa, del resto, nella decisione su opposizione ha asserito che, “qualora dalla sentenza cresciuta in giudicato del Ministero Pubblico dovesse comprovato che i CHF 65'000.-- non siano serviti a coprire gli stipendi, di cui sopra e alla Sig.ra RI 1 sarà, ad esempio, restituito il prestito da parte dell’azienda __________, sarà sicuramente nostra premura, verificare nuovamente il calcolo del guadagno assicurato” (cfr. doc. B pag. 5).

 

2.8.

Alla luce di tutto quanto esposto, si giustifica, dunque, l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti alla parte resistente perché proceda come stabilito sopra.”

(cfr. STCA 38.2022.12 del 17 ottobre 2022, consid. 2.6.-2.8.)

 

                          1.9.  Esperiti gli accertamenti per i quali meglio si dirà nel prosieguo (cfr. consid. 1.5.), la Cassa, con decisione su opposizione del 29 maggio 2024 ha confermato il proprio provvedimento del 14 luglio 2021 sulla base delle seguenti argomentazioni:

 

" (…) La nostra Amministrazione ha verificato quanto indicato dal TCA (…).

Innanzitutto, va rilevato che tra la sig.ra RI 1 e il sig. __________ è stato un susseguirsi di accuse e controaccuse a vicenda.

Tuttavia, i fatti rimangono quelli già indicati nella sentenza del TCA:

-        La sig.ra RI 1 ha effettuato un prelievo di CHF 65'000.- da un suo conto privato e versato questa cifra, con dicitura “prestito” all’azienda 3 giorni prima della conclusione del suo rapporto di lavoro. Nei giorni successivi ha fatto due bonifici, rispettivamente il 26 febbraio 2020 e il 28 febbraio 2020, dall’azienda __________ a lei stessa per coprire verosimilmente i suoi stipendi, tredicesima 2019, stipendio gennaio 2020, febbraio 2020, febbraio e marzo 2019 e tredicesima 2018 per un totale di CHF. 62'468.20. Si precisa che la stessa non era già più amministratrice della surriferita azienda.

-        È vero che, le parti avevano sottoscritto, in data 24 febbraio 2020, un contratto di prestito e anche un accordo il 3 dicembre 2021 che, tuttavia, in seguito, lo stesso Sig. __________ ha rinnegato, accusando per contro la Sig.ra RI 1, richiedendole a sua volta denaro in restituzione e comunicando, che la Sig.ra RI 1 aveva effettuato questo "prestito" al fine di potersi pagare gli stipendi. Per cui, non corrisponde al vero che, egli non fosse al corrente di questo prestito e neppure ha comprovato che la stessa ha agito all'insaputa degli azionisti, in quanto pare che sia l'unico azionista. Tuttavia, questo non esclude neppure che al momento della firma di questo contratto di prestito, le parti hanno deciso di firmare questo accordo per agevolare la Sig.ra RI 1, creando in questo modo degli stipendi fittizi e contribuendo in questo modo, a saldare i crediti che la Sig.ra RI 1 aveva con questa ditta (accusa contro accusa).

-        Per ciò che attiene la verifica inerente la situazione economica della ditta, richiesti i documenti si rileva dalla contabilità 2018, che a bilancio vi era sotto la voce conto in contanti un importo di CHF. 89'000.- con un conto titoli di CHF. 237'000. - mentre nell'anno 2020 vi era il conto in contanti di CHF. 11'000. - ed il conto titoli di CHF. 322'000.-. Vendendo i titoli, la ditta avrebbe avuto una buona liquidità. Si rileva che nel 2018 il totale attivo circolante ammontava a CHF. 2'500'000. - mentre nel 2020 il totale aumentava a CHF. 3'358'000.-. Pertanto, che la ditta fosse in serie difficoltà per mancanza di liquidità è una indicazione errata e la stessa avrebbe potuto pagare gli stipendi dei mesi di gennaio e febbraio 2020, febbraio e marzo 2019 e la tredicesima alla Sig.ra RI 1 senza avere bisogno del "contratto di prestito', sottoscritto tra le parti il 24 febbraio 2020, in seguito contestato dal Sig. __________. Di fatto senza questi versamenti, effettuati a posteriori, la Sig.ra RI 1 non avrebbe avuto diritto alle indennità di disoccupazione versate per il massimo assicurabile. La stessa ne era a conoscenza in data 10 febbraio 2020 in quanto era stata informata dalla collaboratrice della Sezione come da Checklist elaborata al momento dell’annuncio.

-        D'altronde, anche l'Avvocato __________ nel suo scritto di opposizione del 25 agosto 2021 al punto 8) aveva affermato: "Per quanto riguarda la presenza stessa di fatti o prove non può dirsi confermata. La cassa, e a monte il Procuratore Pubblico, non supporta la sua affermazione secondo cui i salari dell'assicurata siano stati saldati grazie al prestito dell'assicurata. Infatti, i libri della __________ non sono stati depositati; per quanto consta la società al momento determinante era florida e quand'anche vi fossero state delle mancanze di liquidità, quest'ultime non potrebbero comunque comportare eo ipso la conclusione che la società non sarebbe stata in grado di pagare i salari. ln seguito, l’avvocato RA 1 ha continuato a ribadire che la ditta era in una grave situazione finanziaria e per questo motivo, la Sig.ra RI 1 ha fatto un "prestito" alla __________".

-        Pertanto, si dovrebbe credere che la ditta era in una situazione finanziaria così grave, da necessitare un prestito di CHF. 65'000.- da parte della Sig.ra RI 1, nonostante la stessa non aveva più alcun potere decisionale presso la surriferita ditta. Questo prestito sarebbe dovuto servire alla copertura di importanti debiti verso determinanti creditori che la ditta aveva, caso contrario, non avrebbe avuto questa facoltà di andare incontro a importanti pendenze mentre la medesima azienda, aveva quasi esattamente la stessa cifra per retribuire i menzionati stipendi alla Sig.ra RI 1. Qualora si dovesse credere a questa versione, ci si chiede come la __________ abbia trovato ulteriori fondi, al fine di pagare proprio gli stipendi arretrati della Sig.ra RI 1. Come ha fatto la ditta che si trovava in una così grave situazione finanziaria, tanto da chiedere alla Sig.ra RI 1 un "prestito" di CHF. 65'000. - per potere andare avanti ad avere la pressoché identica somma di CHF 62'468.20 per pagare i salari arretrati di quest'ultima, i quali se non fossero stati versati non avrebbero permesso alla Sig.ra RI 1 di poter raggiungere l'importo massimo di guadagno assicurato?

-        Resta sempre senza risposte, come sopra ribadito, la domanda per quale ragione, la Sig.ra RI 1 abbia dovuto "prestare" CHF. 65'000.-, ad una società che era, secondo la controparte e contrariamente a quanto affermava l'Avv. __________, in serie difficoltà finanziarie, quando era stata licenziata, non aveva più alcun potere decisionale ed, inoltre, era in netto contrasto con ii Sig. __________ e sussisteva quindi la possibilità concreta di non rivedere più questi soldi? ll rischio che correva era definitivamente troppo alto, a meno che, questo "prestito" sia servito a pagare i surriferiti stipendi, i quali, sottolineiamo ancora una volta, hanno permesso all'Assicurata di beneficiare del diritto massimo di guadagno assicurato in disoccupazione.

-        Per ciò che attiene, la Sig.ra __________, vi sono accuse e contro accuse, la stessa è stata licenziata dall'azienda __________, pertanto saranno le autorità competenti a decidere in merito e nelle sedi preposte, se vi sono stati ulteriori sviluppi in questo senso e stabilendo chi asserisce il vero. Per ciò che attiene, la nostra decisione non riteniamo questa testimonianza determinante, al fine di rispondere a quanto sopra riportato.

-        Il guadagno assicurato della Sig.ra RI 1 è stato determinato dai documenti che la stessa ci ha trasmesso e che, a tutt'oggi, risultano interamente nell'incarto. Considerato quanto espresso in precedenza, riteniamo di avere effettuato gli accertamenti imposti dal Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ai considerandi 2.6 e 2.7, i quali portano alla prima conclusione, ossia alla decisione di restituzione No. 181/21 Tipo: A del 14 luglio 2021 pari a CHF. 36'572.00.”

(cfr. all. B a doc. I)

 

                        1.10.  Con tempestivo ricorso, l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1 (studio legale __________), ha impugnato la decisione su opposizione e chiesto in via principale, che tanto la decisione su opposizione, quanto il provvedimento reso il 14 luglio 2021 siano annullati e, in via subordinata, che la decisione su opposizione avversata sia annullata e gli atti rinviati alla Cassa “fintanto che sarà emessa una decisione cresciuta in giudicato nell’ambito della vertenza penale relativa all’assicurata, per una nuova decisione”, protestando spese, tasse e ripetibili (non quantificate).

                                  In particolare, a sostegno delle ragioni della propria assistita, l’avv. RA 1 ha motivato come segue i singoli aspetti su cui fonda il proprio gravame:

 

-        conoscenza da parte della __________ del “prestito””: la legale rileva che l’amministrazione, d’un lato, ha confermato che __________ “doveva essere a corrente del “prestito”” effettuato dall’assicurata. D’altro lato, secondo la tesi ricorsuale, la Cassa non ha potuto comprovare che RI 1 avrebbe agito all’insaputa degli azionisti, in quanto lo stesso __________ era l’unico azionista societario. L’avv. RA 1 precisa, poi che il fatto che “la Cassa ha ipotizzato una collaborazione tra l’assicurata e __________, al fine di originare stipendi fittizi” non risulta essere comprovato, presentandosi, anzi, come una conclusione fondata “non si sa su quale indizio”, in violazione del diritto di essere sentita della ricorrente;

 

-        pagamento stipendi e tredicesime”: la ricorrente contesta quanto concluso dalla Cassa nel senso che ai due versamenti da parte della società di fine febbraio 2020 avrebbe provveduto lei medesima al fine di coprire i suoi stipendi e la tredicesima. In tal senso, l’avv. RA 1 rammenta che __________ ha dichiarato che “le prestazioni lavorative della signora RI 1 non sono mai state messe in discussione. Le stesse sono state regolarmente contabilizzate ed i relativi oneri accantonati”, aggiungendo che “gli stipendi del personale, così come le altre fatture ricorrenti, sono sempre state da me inserite nel Sistema dei pagamenti bancari. (…) Confermo di aver inserito personalmente il pagamento delle competenze salariali della signora RI 1 nel sistema bancario (…)”;

-        situazione economica della __________”: la tesi ricorsuale si fonda sul fatto che “solo vendendo i titoli”, “non immediatamente esigibili” e che l’avv. RA 1 indica come “partecipativi di società sempre riconducibili all’unico azionista della __________”, “la ditta avrebbe avuto una buona liquidità”. La legale ne conclude che “la restituzione del mutuo” non potesse “essere esclusa a priori” e che è pacifico che, alla luce di quella che era la liquidità della SA (cifrato in fr. 11'000.- per il 2020) rispetto agli “illiquidi” titoli (fr. 322'000.-), “l’ex datrice dell’assicurata abbia avuto delle momentanee carenze di liquidità, indisponibilità poi appianata”, come del resto avrebbe riferito __________.

A mente della ricorrente, inoltre, la tesi della parte resistente, secondo cui “senza i versamenti dell’assicurata, quest’ultima non avrebbe avuto diritto alle indennità di disoccupazione versate per il massimo assicurabile” ed il fatto che di tale circostanza RI 1 fosse a conoscenza avendo visionato a Check-list violerebbe il suo diritto di essere sentita, ritenuto che tale documento non sarebbe stato allegato e non le permetterebbe quindi un’adeguata presa di posizione al riguardo;

-        Saldo debiti __________”: la legale ha rilevato che, a differenza di quanto ritenuto dalla Cassa, i dissidi tra la sua assistita e __________ sarebbero iniziati a settembre 2020. Non vi sarebbero quindi stati dissapori tra i due al momento del licenziamento della donna; prova ne sarebbe il fatto che i procedimenti penali che vedono coinvolti l’ex coppia sono stati aperti nel novembre 2020;

-        Restituzione del mutuo”: secondo la tesi ricorsuale “la possibilità che il “prestito” fosse restituito è stata provata dalla (…) assicurata, la quale ha già riferito nelle sue osservazioni 17 gennaio 2024”. In particolare, l’avv. RA 1 rammenta che il 3 dicembre 2021, tra __________ e __________, da una parte, e la ricorrente, dall’altra, è stato sottoscritto un accordo che tra gli altri, confermava che RI 1 vantava nei confronti dell’ex datrice di lavoro, un credito di fr. 65'000.- (oltre interessi all’1%). Pretesa, questa, che a norma del medesimo accordo “veniva rimborsata a stralcio mediante iscrizione di una cartella ipotecaria a favore della sig.ra RI 1 sulla quota di comproprietà del sig. __________ su un immobile identificato”. Tale accordo, prosegue la parte ricorrente, è poi stato impugnato da __________, che nel frattempo avrebbe, però, ritirato l’azione, e meglio come secondo la ricorrente emerge dal verbale del 4 dicembre 2023 versato agli atti e per il quale meglio si dirà nel prosieguo. Stante quanto precede, l’avv. RA 1 fa valere che “è confermata l’esistenza del credito e il recupero dello stesso da parte dell’assicurata”, mentre la tesi di __________, secondo cui RI 1 avrebbe “rinunciato ai prestiti effettuati alla società” non potrebbe essere seguita.

Gli stipendi percepiti dalla ricorrente, inoltre, non “possono essere considerati “fittizi”, anzi l’assicurata ha fornito la sua prestazione lavorativa fino a febbraio 2020, quanto ricevuto è stato da lei correttamente dichiarato fiscalmente e corrisponde a quanto dovutogli dalla __________. Inoltre, sia la datrice di lavoro, sia la dipendente hanno versato i regolari oneri sociali inclusi quelli dell’assicurazione contro la disoccupazione, che dovrebbero essere restituiti nella denegata ipotesi in cui fosse seguita l’opinione della Cassa”.

-        deposizione Signora __________ – assenza di contestazione delle prestazioni lavorative eseguite dall’assicurata per la __________”: la parte ricorrente fa valere l’importanza della dichiarazione rilasciata da __________ – assistente di direzione della __________ dal 2018 al 2022 –, la quale ha indicato di non essere “a conoscenza di alcun contenzioso avviato nei confronti dell’assicurata per via di una presunta esecuzione non corretta delle sue prestazioni lavorative”. La legale di RI 1 lamenta che, invitata in tal senso dalla sua assistita, la Cassa non avrebbe verificato la veridicità di tali affermazioni interpellando __________ e precisa che “non vi è alcun conflitto di interesse che possa aver influenzato la deposizione di __________”, la quale è, dunque, da ritenere credibile.

 

In conclusione, dunque, la ricorrente sostiene che la Cassa ha sì esperito nuovi accertamenti successivamente alla pronuncia di questa Corte, ma che questi non sono sufficienti per confermare il provvedimento del 14 luglio 2021 ed anzi; le risultanze si pongono, secondo la tesi ricorsuale, a sfavore di quanto sostenuto e preteso dall’amministrazione.

La tesi ricorsuale, infine, lamenta che “nel frattempo, a fronte di vari solleciti dell’assicurata, solo a giugno 2023 questa spettabile Cassa le ha versato – unicamente - CHF 30'873.00, ovvero l’importo, a mente delle Cassa corrispondente a quanto precedentemente compensato, nonostante nella decisione del 14 luglio 2021 fosse stato indicato che la compensazione sarebbe stata effettuata per l’intero importo di CHF 36'572.20 (…). Mentre il calcolo del guadagno assicurato non è stato ristabilito a CHF 12'350.00 e le indennità sono state mantenute a CHF 339.60 (invece che CHF 455.30), nonostante questo lodevole Tribunale d’appello non abbia confermato il provvedimento del 14 luglio 2021 (…)” (cfr. doc. I).

 

                        1.11.  Nella propria risposta del 31 luglio 2024, la Cassa chiede la reiezione del ricorso rilevando, innanzitutto, che ad oggi l’importo di fr. 65'000.- oggetto del preteso mutuo della ricorrente a favore dell’ex datrice di lavoro non è ancora stato restituito ed il procedimento penale che vede coinvolta l’ex coppia RI 1 (ora RI 1) – __________ è ancora pendente.

                                  L’amministrazione fa, poi, valere che dagli accertamenti esperiti è emerso che se __________ “avesse avuto veramente necessità di liquidità, avrebbe potuto tranquillamente vendere dei titoli”, di modo che il “prestito” di RI 1 alla società “non può essere stato effettuato in alcun modo per aiutare l’azienda che, inoltre, se avesse avuto una necessità impellente di liquidità per pagare i creditori, come continua ad affermare la controparte, non avrebbe di certo coperto in primis gli stipendi della sig.ra RI 1 con i CHF 65'000.00 “ricevuti” da quest’ultima bensì avrebbe pagato i creditori prioritari, al fine di non far precipitare la situazione economica che, secondo la controparte, in quel momento era molto precaria, mancando liquidità”.

                                  La Cassa rileva, poi, che la testimonianza di __________ (che non ritiene determinante) contrasta con le dichiarazioni rilasciate da __________ ed aggiunge che “dopo la fine del rapporto di lavoro risulta corrente un contenzioso rivendicato dalla stessa sig.ra __________ che la società intende contestare integralmente e fermamente perché privo di ogni fondamento”.

 

                                  La Cassa conferma, poi, che se __________ era evidentemente a conoscenza dell’accordo firmato il 3 dicembre 2021, non è però dato a sapere quando abbia preso atto delle due operazioni contabili fatte il 26 ed il 28 febbraio 2020 dalla __________ (e per essa, secondo l’amministrazione, dall’assicurata “tramite la contabile __________”) a beneficio di RI 1, eseguite “all’insaputa degli azionisti e-o dell’amministratore, al fine di poter beneficiare dell’importo massimo relativo alle indennità di disoccupazione”. Ne consegue, a mente della parte resistente, che “un accordo tra le parti inerente questo “prestito”, avvenuto unicamente a quasi un anno da queste operazioni, non può escludere a priori che e parti lo abbiano concordato, al fine di trovare dei punti di incontro”.

 

                                  La Cassa ribadisce, poi, che senza il versamento di fr. 65'000.- alla __________ la ricorrente avrebbe visto i suoi scoperti rimanere tali ed avrebbe perso il diritto a vedersi riconosciuto il “guadagno massimo assicurato relativo alle indennità di disoccupazione”. Di tale circostanza - rilevato come, contrariamente a quanto preteso dalla tesi ricorsuale, la check-list è agli atti sin dalle prime battute - l’interessata, secondo la parte resistente, era del resto ben consapevole.

 

                                  Rilevato come l’onere della prova circa il percepimento regolare dei salari da parte della ricorrente, sino a gennaio 2020 organo della SA, incombe a quest’ultima, con riferimento, invece, al rimborso del mutuo, la Cassa fa poi valere che dal verbale di udienza trasmesso in sede ricorsuale non risulta che __________ abbia “accettato nuovamente il riconoscimento di questo “prestito”” e pertanto come tale egli abbia rimborsato la sig.ra RI 1, dal momento che “l’argomento trattato è ben preciso ed è riferito al debito ipotecario”. In caso contrario, rileva l’amministrazione, “certamente l’avv. RA 1 avrebbe trasmesso le prove di questo avvenuto rimborso di CHF 65'000.- da parte del signor __________ a favore della sua cliente”.

 

                                  Con rifermento a quanto indicato da questa Corte nella propria precedente sentenza circa la compensazione dell’importo chiesto in restituzione, la Cassa ha precisato che “la somma in precedenza compensata per un importo di CHF 30'873.00, considerato il guadagno assicurato conteggiato sulla base di quanto la sig.ra RI 1 è riuscita effettivamente a comprovare, ossia CHF 9'213.- (…). L’avv. RA 1, a nostro avviso erroneamente, continua ad indicare che la Cassa ha rimborsato alla sua assistita “unicamente” CHF 30'873.00, ma si tratta della cifra compensata e quindi non era possibile rimborsare altri importi in quanto la restituzione di CHF 36'572.20 non era stata ancora completamente saldata.

                                  Il guadagno assicurato di CHF 12'350.00 non può essere stabilito, in quanto, a tutt’oggi, non comprovato, per le ragioni già esposte”.

 

                                  Infine, quanto alla censura mossale dalla ricorrente, che contesta alla Cassa di non aver atteso l’esito delle vertenze penali per esprimersi con una nuova decisione su opposizione, l’amministrazione rileva che “sono già trascorsi diversi anni e probabilmente altri ne trascorreranno ancora (…) non abbiamo alcun indizio di quando e se mai sarà emessa una sentenza”, rammentando che “il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolate dalle constatazioni e dall’apprezzamento del giudice penale, né per quel che concerne la determinazione delle prescrizioni violate, né per quel che riguarda la valutazione della colpa commessa” (cfr. doc. III).

 

                        1.12.  Con replica del 14 agosto 2024, la parte ricorrente ha prodotto gli avvisi di accredito inerenti gli stipendi mensili da febbraio 2018 a febbraio 2020 e rilevato che già in precedenza RI 1 aveva “presentato alla spettabile Cassa i documenti che attestavano l’avvenuto regolare pagamento del salario mensile da parte della __________, così come tutte le buste paga”. La legale della ricorrente ha inoltre ribadito come la contestazione di __________ dell’accordo del 3 dicembre 2021 sia stata ritirata, “ciò che ha quale logica conseguenza la “conferma del prestito”” e che “la compensazione del mutuo con l’emissione della cartella ipotecaria al portatore a favore dell’assicurata deve essere considerata definitiva”. Determinante, secondo la parte ricorrente, è lo stralcio dei ruoli della procedura avviata da __________, in conseguenza del quale l’accordo 3 dicembre 2021 sarebbe diventato definitivo (cfr. doc. V).

 

                        1.13.  Infine, con duplica del 28 agosto 2024 – trasmessa per conoscenza alla ricorrente il 2 settembre 2024 (cfr. doc. VIII) – la Cassa ha preso posizione come segue:

 

" (…) Gli estratti dei mesi relativi ai versamenti degli stipendi (…) erano già in nostro/vostro possesso ed è proprio da questi estratti che si evincono i due versamenti di circa CHF 65'000.-, datati uno 26 febbraio 2020 (…) ed il secondo (…)28 febbraio 2020 (…). Pertanto, è chiaro che la nostra amministrazione quando cita il regolare versamento degli avvenuti stipendi, si riferisce a quanto sopra (…), quindi non è una critica bensì una realtà dei fatti che questi ultimi non siano stati pagamenti regolari (…).

Per ciò che attiene l’accordo del 3 dicembre 2021 in relazione al sig. __________ (…) nessuno ha ribadito che non debba essere considerato definitivo, tuttavia, non comprova nulla inerente l’effettivo rimborso da parte del sig. __________ riguardante il surriferito “prestito” di CHF 65'000.-. Caso contrario, come ribadito nella nostra prima lettera l’avvocato ci avrebbe trasmesso la prova tangibile ed effettiva dell’avvenuto rimborso del “prestito”,

 

                                  riconfermandosi, per il resto, nella propria decisione su opposizione e nella risposta di causa (cfr. doc. VII).

 

 

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione, o meno, la Cassa ha chiesto all’assicurata la restituzione dell’importo di fr. 36'572.20, corrispondente a parte delle indennità di disoccupazione percepite nel periodo dal mese di marzo 2020 al mese di giugno 2021.

 

                          2.2.  L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo il cpv. 1 di questo articolo, nel tenore in vigore dal 1° aprile 2011, la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55 e 59cbis cpv. 4.

                                         Ai sensi del cpv. 2, la Cassa esige dal datore di lavoro la restituzione delle indennità indebitamente riscosse per lavoro ridotto o per intemperie. Il datore di lavoro, se è responsabile del pagamento indebito, non può esigerne il rimborso dai lavoratori.

                                  L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

 

                                  I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TF anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).

 

                                  L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

 

                                  La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8 febbraio 2005).

 

                                  Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

                                  Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).

 

                                  Inoltre l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA; STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

 

                                  Mediante la riconsiderazione si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti, e meglio “un accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi” (cfr. STF 9C_452/2017 del 6 febbraio 2018 consid. 4). Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (cfr. DTF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (cfr. STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con riferimenti).

 

                                  Una decisione, per essere considerata manifestamente errata ai sensi dei disposti di cui all’art. 53 cpv. 2 LPGA, non deve dare spazio ad alcun ragionevole dubbio, o, in altre parole Zweifellosigkeit bedeutet, dass kein vernünftiger Zweifel daran möglich sein darf, dass eine Unrichtigkeit vorliegt; es ist ein einziger Schluss - eben derjenige auf eine Unrichtigkeit – möglich” (cfr. DTF 126 V 401; DTF 125 V 393; STF 9C_307/2011 del 23 novembre 2011 consid. 3.2.; STF U 288/05 del 14 dicembre 2005 consid. 2; STF U 378/05 del 10 maggio 2006 consid. 5.2.; STF U 127/05 del 16 agosto 2005 consid. 2.1.; STCA 38.2015.69 del 5 aprile 2016).

                                  In proposito cfr. pure la STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 2.3.

 

                                  Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STF C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

 

                                  Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2.; STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).

 

                                  Secondo l’art. 23 cpv. 1 LADI è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.

 

                                  In virtù e nell’ambito della delega legislativa, in particolare per quanto attiene al periodo di calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI).

                                  Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).

                                  Il periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).

                                  Se il salario varia in seguito all'orario di lavoro usuale nel ramo, il guadagno assicurato è calcolato conformemente ai capoversi 1-3, al massimo tuttavia in base all'orario annuo medio convenuto contrattualmente (cfr. art. 37 cpv. 3bis OADI).

                                  Il Consiglio federale ha pure stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13 cpv. 2 lett. b-d LADI, sono computati come periodi di contribuzione, è determinante il salario che l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr. art. 39 OADI).

                                  L’art. 13 cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che sono computati quali periodi di contribuzione i periodi in cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3 LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi i contributi.

 

                          2.3.  Per costante giurisprudenza, determinanti ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI sono i redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo (cfr. DTF 123 V 72 consid. 3; DLA 1995 Nr. 15 pag. 81 consid. 2c).

 

                                  Il Tribunale federale, in una sentenza C 180/01 del 5 giugno 2002, pubblicata in DTF 128 V 189, ha confermato il principio secondo il quale il guadagno assicurato è stabilito in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo. Soltanto in casi eccezionali e giustificati il guadagno assicurato è determinato fondandosi sull'accordo salariale tra il datore di lavoro e il lavoratore. Più precisamente è possibile derogare al reddito effettivamente percepito unicamente qualora possa essere escluso un abuso nel senso di accordi in merito a salari fittizi.

 

                                  Al riguardo cfr. pure STF 8C_486/2023 del 29 novembre 2023 consid. 2.3.; STF 8C_150/2020 dell’8 aprile 2020 consid. 2.; STFA C 9/02 del 19 novembre 2002; STCA 38.2011.3 del 5 settembre 2011, massimata in RtiD I-2012 N. 83 pag. 460-461.

 

                                  Con sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, pubblicata in DLA 2012 N. 11 pag. 288, il Tribunale federale, chinandosi su una fattispecie in cui litigiosa era soltanto la questione concernente la determinazione del guadagno assicurato, mentre non era più contestato l’adempimento del periodo di contribuzione riconosciuto tramite l’esercizio da parte dell’assicurato di un’attività lavorativa, ha stabilito che in quel caso, siccome non era definibile l’entità del salario (difettavano libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, giustificativi di pagamenti bancari, postali o in contanti oppure testimonianze che permettessero di stabilire il reddito come richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI non era determinabile in modo sufficientemente attendibile.

                                  Ciò ha comportato il diniego della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

 

                                  In proposito cfr. STF 8C_387/2015 dell’11 agosto 2015 consid. 3 in fine; STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.5.

 

                                  La nostra Massima Istanza, con giudizio 8C_921/2013 del 15 aprile 2014, massimato in RtiD II-2014 N. 90 pag. 396 segg, ha poi confermato una sentenza emessa il 18 novembre 2013 da questo Tribunale relativa a un assicurato socio e gerente con diritto di firma individuale e una quota di fr. 1'000.-- di una Sagl sin dalla sua fondazione fino al luglio 2012, quando è rimasto solo socio senza diritto di firma, che fino al 1° giugno 2012 è stato pure alle dipendenze della società (il 31 maggio 2012 ha disdetto il rapporto di lavoro con effetto immediato a causa del mancato pagamento degli stipendi dal mese di febbraio 2012) e al quale è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione, non essendo stato in grado di comprovare il versamento effettivo di un salario superiore a fr. 500.-- durante il periodo di calcolo (1° dicembre 2011 – 31 maggio 2012 oppure 1° giugno 2011 – 31 maggio 2012).

 

                                  Con sentenza 8C_627/2017 del 26 gennaio 2018, pubblicata in DLA 2018 N. 1 pag. 93, l’Alta Corte si è pronunciata in relazione all’entità del guadagno assicurato di un ricorrente che è stato l’unico socio e gerente della Sagl presso la quale aveva lavorato che si è poi fusa con una SA della quale, prima della fusione, era l’unico membro del consiglio di amministrazione e azionista.

                                  Il Tribunale federale ha evidenziato, da un lato, che soprattutto in tali situazioni il pagamento dei salari dalla società al socio deve essere chiaramente documentato e contabilizzato.

                                  Dall’altro, che nel calcolo del guadagno assicurato le incertezze in relazione all’importo esatto del salario vanno a svantaggio del ricorrente. Il fatto di non poter determinare l’importo del salario e pertanto del guadagno assicurato può comportare la negazione del diritto all’indennità di disoccupazione.

 

In una sentenza 8C_318/2022 del 14 settembre 2022, pubblicata in SVR 2023 ALV Nr. 5 pag. 13, il Tribunale federale, respingendo il ricorso di un assicurato, gerente di una Sagl la cui procedura di fallimento era stata sospesa per mancanza di attivi il 29 aprile 2020, al quale era stato negato il diritto all’indennità di disoccupazione dal marzo 2020, ha indicato che la conclusione a cui era giunto il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone Zurigo, ossia che non era stato stabilito che i versamenti da parte della Sagl sul conto privato del ricorrente corrispondessero ai pagamenti dello stipendio, non era arbitraria. A ragione la Corte cantonale aveva deciso che gli acconti salario registrati nei libri contabili, come pure lo stipendio convenuto contrattualmente di fr. 98'000.-- non risultavano effettivamente pagati. Un salario allibrato solo contabilmente non determina alcun guadagno assicurato di almeno fr. 500.-- mensili.

 

                                  Cfr. pure STF 8C_264/2023 del 2 giugno 2023 consid. 3; STF 8C_166/2021 del 6 maggio 2021; STF 8C_505/2018 del 2 aprile 2019.

 

                                  Dal canto suo il TCA, con giudizio 38.2016.60 dell’8 giugno 2017, ha confermato la decisione della Cassa secondo cui, per determinare il guadagno assicurato del ricorrente, doveva essere fatto riferimento al salario effettivamente ottenuto nel periodo di calcolo e non a quello concordato, poiché essendo stato socio e gerente della Sagl, egli rivestiva una posizione analoga ad un datore di lavoro e perciò poteva influenzare in modo rilevante le decisioni del datore di lavoro.

 

In una sentenza 38.2021.17 del 16 giugno 2021, il cui ricorso al TF è stato considerato inammissibile con sentenza 8C_508/2021 del 25 agosto 2021, il TCA ha confermato il diniego del diritto alle indennità di disoccupazione, osservando che in quel caso di specie non era determinante la questione di sapere se l’assicurata avesse adempiuto, o meno, i presupposti per avere diritto alle indennità di disoccupazione di cui all’art. 8 cpv. 1 LADI, in quanto decisivo era il fatto che non fosse possibile determinare il guadagno assicurato.

È stato specificato che il guadagno assicurato della ricorrente doveva essere stabilito in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di salari. Era, invece, esclusa l’applicazione dell’eccezione contemplata dalla giurisprudenza, ossia la presa, come riferimento, del salario concordato tra dipendente e datore di lavoro, ritenuto, in particolare, che nel caso specifico socia e gerente della società era proprio l’insorgente e quindi non era escluso un abuso nel senso di accordi in merito a salari fittizi.

 

                                  Cfr. anche STCA 38.2020.41 del 15 marzo 2021.

 

                          2.4.  Nella presente evenienza, come visto, dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurata ha lavorato quale direttrice della __________ di __________ dal 1° agosto 2014 ed è stata iscritta a RC come vicepresidente del consiglio di amministrazione con diritto di firma individuale della SA perlomeno dal novembre 2016 sino al mese di gennaio 2020, quando il nominativo della ricorrente è stato cancellato da RC (cfr. supra consid. 1.1.). In quel momento, __________ da presidente con diritto di firma individuale è diventato membro del CdA con firma individuale (cfr. www.zefix.ch).

 

                                  Come parimenti indicato in entrata, dal mese di marzo 2020 al mese di giugno 2021 RI 1 ha beneficiato di indennità di disoccupazione (cfr. supra consid. 1.1.).

 

                                  Dal “contratto di prestito” in atti, concluso tra la ricorrente (Mutuante) e la __________ (Mutuatario) il 24 febbraio 2020, risulta che RI 1 avrebbe fatto alla (a quel momento quasi ex) datrice di lavoro un prestito di fr. 65'000.-, che i contraenti hanno precisato “non costituisce qualsivoglia tipologia di reddito ma sarà oggetto di restituzione secondo le modalità infra accordate”. La società si è, infatti, contestualmente obbligata a restituire l’ammontare di fr. 65'000.-- comprensivo degli interessi maturati, pari al 1% annuo, entro e non oltre il 31 dicembre 2022, senza ulteriori proroghe. È stato specificato che “in caso di ritardo nel pagamento della somma e/o degli interessi al termine di cui sopra, il Mutuatario è in mora senza ulteriore preavviso da parte del Mutuante. In caso di mora sono dovuti interessi di ritardo al tasso convenuto per il prestito più il 2% (due per cento) annuale. Il ritardo ininterrotto, anche parziale, che sia superiore a 30 giorni comporterà la risoluzione del presente accordo” (cfr. doc. 118).

 

                                  Dall’avviso di addebito relativo al conto dell’insorgente presso la __________ emerge che il 25 febbraio 2020 ha avuto luogo un versamento di fr. 65'000.- con dicitura “prestito” a favore della __________ (cfr. doc. 118).

 

                                  Sullo stesso conto bancario dell’assicurata è stato bonificato, il 26 febbraio 2020, l’importo di fr. 21'062.11 con la causale “Tredicesima 2019 + stip. Gennaio 2020”, mentre il 28 febbraio 2020 la somma di fr. 41'406.10 con la causale “Stipendi feb.20 feb/mar 19 tred.18” (cfr. doc. 18 e 118).

 

                                  La Cassa, resa attenta nel mese di giugno 2021 dal Procuratore Pubblico, del versamento da parte dell’insorgente dell’ammontare di fr. 65'000.- accreditato alla __________ il 25 febbraio 2020 (cfr. supra consid. 1.4.), ha ricalcolato, da un lato, il suo guadagno assicurato, diminuendolo così da fr.12'350.- a fr. 9'213.-, non tenendo conto di alcuno stipendio per i mesi di marzo 2019, gennaio e febbraio 2020 (cfr. doc. 74), motivando il minor guadagno assicurato sulla base del fatto che i relativi pagamenti, rispettivamente del 26 e del 28 febbraio 2020, sarebbero stati possibili unicamente grazie al “prestito” di RI 1 alla SA di fr. 65'000.- (cfr. doc. 73), dall’altro, gli importi delle indennità di disoccupazione a cui aveva di conseguenza diritto da marzo 2020 a giugno 2021 (cfr. supra consid. 1.5. e doc. 76-92).

 

                                  Sulla base di quanto precede, il 14 luglio 2021 la parte resistente ha emesso un ordine di restituzione di fr. 36'572.20 corrispondenti a parte delle ID percepite nel periodo marzo 2020 – giugno 2021 (cfr. doc. 73; 76-92; consid. 1.5.).

 

                                  Il provvedimento del 14 luglio 2021 è stato confermato con decisione su opposizione del 23 dicembre 2021 (cfr. consid. 1.6.), poi annullata da questa Corte con la STCA 38.2022.12 del 17 ottobre 2022 (cfr. supra consid. 1.8.) in seguito alla quale gli atti sono stati rinviati alla Cassa che ha esperito gli accertamenti indicati di seguito.

 

                                  Il 19 dicembre 2022, la Cassa ha chiesto alla __________ se avesse “restituito l’importo di CHF 65'000.- alla sig.ra RI 1”, chiedendo la trasmissione, in caso di risposta affermativa, della “prova di questo versamento”, rispettivamente, in caso di riscontro negativo, di precisare se “è stato stipulato un accordo tra le parti per un pagamento rateale” e, qualora il pagamento fosse avvenuto entro il 31 dicembre 2022, di trasmetterne la comprova entro 10 giorni (cfr. doc. 160).

                                  Il 21 dicembre 2022, __________, in qualità di amministratore della __________, ha risposto come segue:

 

" (…) riceviamo con sorpresa la Sua comunicazione del 19 dicembre 2022/__________ che rigettiamo integralmente nei termini e nei contenuti perché non rispondenti alla verità dei fatti. Innanzitutto il prestito in oggetto citato nella sua missiva che sicuramente non è avvenuto nell'anno 2022 ma forse nel 2020, non è mai stato accettato dalla nostra società ed è stato posto in essere in totale autonomia dalla signora RI 1 senza alcuna autorizzazione del sottoscritto o della assemblea degli azionisti della nostra società. Tale prestito come risulta dagli atti fu impiegato sempre su autonoma disposizione della signora RI 1 per pagare compensi alla stessa signora RI 1 all'insaputa del sottoscritto e della assemblea dei soci come del resto risulta dai documenti agli atti anche delle autorità di indagine penale interessate alla vicenda. Detto ciò in data 3 dicembre 2021 è intervenuto un accordo transattivo allegato alla presente ben noto alle autorità ed in parte impugnato dal sottoscritto per vicende di carattere privato e non societario, dove la stessa RI 1 nata __________ ha rinunciato ai prestiti effettuati alla società. (…) Dunque ad oggi le confermo che la nostra società non deve nulla alla sig.ra RI 1 nata __________ ma bensì è semmai vero il contrario.” (cfr. doc. 161)

 

                                  Dall’ “accordo transattivo” del 3 dicembre 2021 menzionato da __________ emerge, tra gli altri e tra le varie pretese che __________ e RI 1 vantavano l’uno nei confronti dell’altra e viceversa, che “RI 1 vanta poi nei confronti di __________ (…) una pretesa di CHF 65'000.- più interessi all’1% per dei finanziamenti concessi a __________”. Con l’accordo in questione le parti “intendono risolvere in maniera vincolante, definitiva e totale i loro rapporti e le relative attuali pretese pecuniarie per le fattispecie indicate nelle premesse”, tra le quali figura il citato punto d.

                                  A norma dell’accordo in esame, “RI 1 e __________ sottoscrivono in data odierna (…) un atto pubblico di concessione di diritto di compera avente ad oggetto la quota di comproprietà dell’Immobile di proprietà di RI 1 e che prevede un diritto di __________, entro e non oltre il 30 giugno 2022, di acquistare la quota al prezzo di CHF 1'250'000.- (…)”.

                                  Il rogito così finalizzato “prevede pure l’erezione di una cartella ipotecaria al portatore dopo precedenze di CHF 1'600'000.-, per l’importo di CHF 410'000.- gravante la quota di comproprietà i __________, che viene immediatamente ceduta a RI 1 in proprietà a titolo di garanzia del pagamento dell’importo di CHF 410'000.- omnicomprensivo che dovrà essere effettuato da __________ a RI 1 solo e soltanto una volta venduto l’immobile, sia a __________ per effetto dell’esercizio del diritto di compera (…) sia a terzi, così composto: (…) rimborso prestiti di cui alla premessa d. che precede (…)” (cfr. all. a doc. 161).

 

                                  In allegato al proprio riscontro, __________ ha pure trasmesso all’amministrazione la copia di tre precetti esecutivi fatti spiccare nei confronti della ex compagna (che vi si è opposta), e meglio:

 

-        il 4 luglio 2022, per fr. 980'000.- oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2014, per “rimborsi partecipazione e spese personali mai ripagate”;

-        il 4 luglio 2022, per fr. 4'000'000.- oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2014 per “azione di responsabilità Ex Amministratore” (cfr. all. a doc. 161);

-        in data 11 luglio 2022, per un importo di fr. 8'000'000.- oltre interessi al 5% a decorrere dal 1° luglio 2014, avente causale “azione di responsabilità Ex Amministratore”.

 

                                  Il 3 gennaio 2023, la Cassa, preso atto del riscontro fornito da __________ alle precedenti domande, si è nuovamente rivolta a quest’ultimo, rammentando che il TCA, nella propria sentenza 17 ottobre 2022, aveva precisato in relazione alla somma di fr 65'000.- versati dalla ricorrente alla __________, che dal “contratto di prestito del 24 febbraio 2020 emerge che la SA si è impegnata a restituire” la somma in questione “all'assicurata entro il 31 dicembre 2022, senza ulteriori proroghe (cfr. doc 118). Sarà, pertanto, pure rilevante sapere se entro tale data l'importo in questione verrà restituito alla ricorrente” (cfr. consid. 2.6. della STCA 38.2022.12 del 17 ottobre 2022).

                                  Alla luce delle risposte formulate da __________ al precedente scritto del 19 dicembre 2022, la Cassa lo ha quindi invitato a fornire riscontro ai quesiti seguenti:

 

" (…)

-        Per quale motivo, la ditta __________ si è inizialmente impegnata a restituire il "prestito" di CHF. 65'000.- alla Sig.ra RI 1 (accordo de/ 24 febbraio 2020) entro il 31 dicembre 2022 e, in seguito, lei ha confermato, sottoscrivendo un accordo transattivo del 3 dicembre 2021, che la Sig.ra RI 1 vantava un prestito dalla ditta __________ di CHF. 65'000.-, quando nel suo ultimo scritto lei ha comunicato che è stata la Sig.ra RI 1 ad effettuare tale prestito in completa autonomia e all'insaputa dell'Amministratore e degli azionisti, allo scopo di pagarsi dei propri compensi?

-        Lei è a conoscenza di quali compensi la stessa si è pagata? I salari relativi ai mesi di disdetta in questione?

-        Le chiediamo cortesemente di inviarci la sua contestazione verso l’accordo transattivo del 3 dicembre 2021. Ci necessita unicamente la parte relativa alla contestazione dei CHF. 65'000. -, se avesse contestato questo punto e/o la parte in cui la Sig.ra RI 1 ha rinunciato ai prestiti effettuati alla società __________ (comprensivo chiaramente dell’importo di CHF. 65'000.-).

-         

 

-        Pertanto, visto quanto sopra, lei conferma, che la ditta non aveva una mancanza di liquidità nelle date del 26 febbraio 2020 e del 28 febbraio 2020, quando la Sig.ra RI 1 ha versato questo "prestito" alla __________ e che lei non ha restituito l'importo di CHF. 65'000.- alla Sig.ra RI 1 entro il 31 dicembre 2022 e non intende farlo, considerate le sue spiegazioni precedenti? Ci necessita una precisa risposta su questi due punti, in quanto concernono i considerandi che il TCA ci ha giustamente imposto di chiarire con la sentenza del 17 ottobre 2022 (...)"

(cfr. doc. 162)

 

                                  Il 14 febbraio 2023, l'avv. __________, per conto di __________, ha trasmesso alla Cassa “un estratto della mia petizione del 17 novembre 2022, ove viene contestato, tra l’altro, il rimborso del prestito di CHF. 65'000.00 che era stato inserito nell'importo forfettario di CHF. 400'000.00 che il signor Marcolini aveva inizialmente riconosciuto, ma che in seguito ha contestato in giudizio. (...)" (cfr. doc. 164 ed all.).

                                  Ne risulta che a novembre 2022 __________ ha, tra gli altri, chiesto l’annullamento dell’accordo transattivo del 3 dicembre 2021 nella parte in cui comprendeva l’erezione di una cartella ipotecaria al portatore con cessione a RI 1 a garanzia del pagamento dell’importo di fr. 410'000.- comprendente anche il credito di fr. 65'000.- vantato dall’assicurata nei confronti della __________ (cfr. all. a doc. 164).

 

                                  Il 16 febbraio 2023, l’avv. __________ ha, poi, aggiunto che “la signora Baldoni ha disposto sui conti della società nel febbraio 2020, allorquando ella non aveva più alcun potere. Ciò a ulteriore suffragio che i prelievi sono avvenuti indebitamente.” (cfr. doc. 165)

 

                                  Rimasta inevasa parte dei quesiti sottoposti a __________, il 22 febbraio 2023 la Cassa lo ha nuovamente sollecitato, per il tramite del suo legale, a fornire riscontro alle seguenti domande:

 

" Pertanto, visto quanto sopra, lei conferma, che la ditta non aveva una mancanza di liquidità nelle date del 26 febbraio 2020 e del 28 febbraio 2020, quando la Sig.ra RI 1 ha versato questo "prestito" alla __________ e che lei non ha restituito l'importo di CHF. 65'000. - alla Sig.ra RI 1 entro il 31 dicembre 2022 e non intende farlo, considerate le sue spiegazioni precedenti?

Qualora vi fosse stata questa mancanza di liquidità, nonostante le motivazioni addotte sia da lei sia dal Dott. __________, vi è un nesso di causalità tra il "prestito" in questione e l’eventuale mancanza di liquidità?” (cfr. doc. 166)

 

 

                                  Il 6 marzo 2023, l’avv. __________ ha trasmesso alla Cassa il riscontro fornito dal proprio cliente ai quesiti dell’amministrazione:

 

" (…)

a. Il contenzioso fra RI 1 oggi __________ e la __________ sorge nell’estate del 2019 a seguito di una lunga diatriba per le attività non correttamente svolte e i danni arrecati dalla stessa dipendente RI 1 alla società per cui sono in corso come sa diverse azioni della società verso la stessa RI 1. Dunque, a far data dall’estate 2019 sono stati sospesi i compensi di RI 1 da parte della società. Come noto i rapporti si sono interrotti per licenziamento nel dicembre 2019. Licenziamento da me firmato. Al 20 gennaio 2020 c’è stata revoca dei poteri societari alla RI 1 con mio invio in Registro di commercio di revoca degli stessi. Dunque, sicuramente il mancato pagamento degli stipendi fino al febbraio 2020 di RI 1 da parte della società sicuramente non erano dovuti ad assenza di liquidità societaria che come da bilanci presentava in tesoreria ampie disponibilità per far fronte agli impegni correnti. Nessun nesso vi è fra il prestito in questione ed una eventuale mancanza di liquidità societaria. Infatti la società non aveva pagato gli stipendi alla RI 1 dall’estate 2019 perché presupponeva ci fosse come in effetti è un contenzioso fra lei e la società.

b. Il versamento del prestito mai richiesto alla RI 1 da parte della società è stato solo funzionale a pagarsi da parte della stessa RI 1 gli stipendi arretrati al fine di richiedere il contributo di disoccupazione che altrimenti non sarebbe stato concesso per vizi formali richiesti dalle prassi in materia di assistenza alla disoccupazione. È evidente che, vista la mia avversione a versare gli stipendi perché fosse conforme la richiesta di disoccupazione della stessa RI 1 a cassa CO 1 e visto il contenzioso in atto fra la società e la ex dipendente, l’unico modo che aveva la RI 1 per essere conforme alle richieste di assegno di disoccupazione era quella di compiere operazioni non autorizzate in capo ai conti societari con sue diposizioni al fine di pagarsi detti mancati stipendi. Tale operatività senza l'autorizzazione della società __________ (e senza poteri formali di firma della RI 1) è stata posta in essere sui conti societari dalla RI 1 che di fatto a mio avviso ha configurato un reato attribuendosi indebitamente contributi assistenziali non dovuti così come avendo amministrato infedelmente truffando e appropriandosi indebitamente di fondi societari della __________." (cfr. doc. 167)

 

                                  Il 7 marzo 2023, la Cassa ha trasmesso alla ricorrente l’esito degli accertamenti esperiti presso l’ex datrice di lavoro, invitandola a prendere posizione in merito (cfr. doc. 168).

 

                                  Il 13 aprile 2023, la legale di RI 1 ha osservato che la Cassa si era, sino a quel momento, limitata ad uno scambio epistolare con __________, non esperendo quindi la specifica istruttoria indicata nella STCA 38.2022.12 del 17 ottobre. Rammentato, poi, come tra __________ e la ricorrente, oltre al rapporto lavorativo, vi era anche stata una relazione amorosa - dalla quale nel 2017 era nato un figlio -, poi conclusasi a novembre 2020, e che nei confronti dell’ex compagno della propria assistita era pendente dal febbraio 2020 un procedimento penale per diversi reati di natura finanziaria, l’avv. RA 1 ha rammentato che la pretesa della propria assistita in relazione al prestito di fr. 65'000.- alla __________ è stata riconosciuta da __________ nell’accordo sottoscritto il 3 dicembre 2021 che quest’ultimo ha poi contestato.

                                  Posto quanto precede, la parte ricorrente ha osservato quanto segue:

 

" (…) si contesta che la Signora RI 1 - come cerca di sostenere __________ - abbia in autonomia e sulla base di sue stesse disposizioni effettuato il mutuo di CHF 65'000.- alla __________, con lo scopo di poter pagare i compensi dovuti.

10. Lo stesso Sig. __________, come confermato anche dal suo legale, aveva inizialmente già riconosciuto giudizialmente la pretesa, per poi all’ultimo tirarsi indietro, unicamente per poter aggravare la situazione della Signora RI 1 e ciò, molto probabilmente, per una sorta di vendetta nei suoi confronti (…).

11. In sintesi, le affermazioni del sig. __________, tendenti a sfavorire l’ex compagna, non possono essere ritenute credibili ed atte a contribuire alla tesi secondo la quale l’assicurata dovrebbe restituire le indennità ricevute.

12. Per di più la Cassa riferisce che l’amministratore di __________ avrebbe segnalato che "iI mancato pagamento degli stipendi fino al febbraio 2020 di RI 1 da parte della società sicuramente non erano dovuti ad assenza di liquidità societaria (…)”: ciò è falso. La Signora __________, dipendente di __________ dal 2018 al 2022 nel ruolo di assistente di direzione, ha infatti potuto confermare che, nel corso del 2019, la società ha iniziato ad attraversare un periodo di difficoltà dovuta alla scarsa liquidità sui conti, la quale ha potuto essere appianata anche grazie al prestito dell'assicurata, concordato tra quest'ultima e la __________ (...)

13. __________, contrariamente a quanto tenterebbe di far credere __________, ha pure asserito di non essere a conoscenza di nessun contenzioso nei confronti della Signora RI 1 per via di una presunta esecuzione non corretta delle prestazioni lavorative. Quanto indicato potrà essere convalidato da __________; quest’ultima avrebbe revocato l’assicurazione di __________ poiché non erano state effettuate le necessarie contribuzioni (…).

14. Sulla base di quanto esposto, gli accertamenti finora esperiti dalla Cassa risultano assolutamente superficiali ed insufficienti per sostenere che la situazione sia chiara e che l'impresa non avesse problemi di liquidità, quando l’assicurata ha effettuato il mutuo in quesitone. Dalle prove fornite dalla Signora RI 1, così come dalle risultanze degli accordi transattivi sopra citati, emerge chiaramente che, in realtà, il mutuo era stato espressamente concordato con la datrice di lavoro per far fronte a necessità della società. (…)"

(cfr. doc. 173).

 

                                  Rilevando che la Cassa avrebbe provveduto, a torto, a compensare quando dovuto dalla propria cliente in restituzione, l’avv. RA 1 ha, inoltre, evidenziato che l’amministrazione ha “pure diminuito le indennità sulla base di un calcolo del guadagno assicurato infondato e non supportato da prove, per cui contestato (…)” che non poteva essere applicato, postulando l’immediata erogazione di quanto così trattenuto dalla Cassa, cui ha chiesto di raccogliere le testimonianze degli ex dipendenti della __________ e di __________ (cfr. doc. 173).

 

                                  Contestualmente, la parte ricorrente ha trasmesso alla Cassa la dichiarazione scritta, datata 18 marzo 2023, di __________, dipendente di __________ in qualità di assistente di direzione dal 2018 al 2022.

                                  La medesima precisa, nel proprio scritto, che tre le sue mansioni rientrava “la gestione dell’amministrazione contabile e dei pagamenti societari” e che nel 2019 la __________ ha attraversato “un periodo di difficoltà dovuto alla scarsissima liquidità presente sui conti, tanto che sono rimaste impagate numerose fatture e competenze. Motivi per cui la società ha deciso di chiudere la sede in Ticino e licenziare tutto il personale, ivi compresa (…) la signora RI 1. La carente disponibilità liquida è stata in parte appianata dal prestito della signora RI 1 e, successivamente, dal prestito COVID”.

                                  Indicando di non aver avuto conoscenza di contenziosi tra la ricorrente e la ex datrice di lavoro, le cui prestazioni lavorative “non sono mai state messe in discussione”, bensì “regolarmente contabilizzate ed i relativi oneri accantonati” __________ ha indicato di avere sempre “inserito nel sistema bancario” gli stipendi del personale, non da ultimo quelli di RI 1, dei quali __________ era, indica la dichiarante, a conoscenza. Dicendosi al corrente tanto dell’accordo di prestito sottoscritto tra le parti, quanto della loro relazione, quanto del fatto che questa fosse terminata “a partire da settembre 2020” __________ ha poi riferito che “è stato evidente a tutti l’astio del signor Marcolini nei confronti della signora RI 1, che da quel momento è stata da lui considerata quale responsabile di tutti i suoi problemi.” (cfr. doc. 173A).

 

                                  Il 26 maggio 2023, la Cassa si è nuovamente rivolta a __________ e per quest’ultimo al suo legale, contestandogli quanto comunicato dal rappresentante di RI 1, rispettivamente, dichiarato da __________, chiedendo di fornire riscontro a quanto segue:

 

" (…)

-        Per quale motivo nel suo scritto del 6 marzo 2023, lei ha dichiarato che la ditta nei bilanci presentava (presenta) una tesoriera con ampie disponibilità per fare fronte ai propri impegni mentre la Sig.ra __________ ha affermato che vi era una mancanza di liquidità durante l’anno 2019 e 2020, legate a numerose fatture non pagate, licenziamenti vari e la chiusura della filiale in Ticino e dal formulario "Attestato del datore di lavoro" si legge quale ragione del licenziamento della Sig.ra RI 1, riportiamo testualmente: "chiusura della succursale per motivi economici e congiunturali e conseguente licenziamento del personale"? Al fine di comprendere meglio la situazione economica della ditta, in particolare, per gli anni 2019 e 2020, le chiediamo di trasmetterci i bilanci contabili di questi due anni. Vi é un nesso di causalità tra il prestito che la Sig.ra RI 1 ha fatto alla ditta e la presunta mancanza di liquidità dell’azienda?

-        Sia lei sia il Sig. __________ avete comunicato che il versamento del prestito mai richiesto alla RI 1 da parte della società è stato eseguito per pagarsi, da parte della stessa, gli stipendi arretrati al fine di richiedere il contributo di disoccupazione. Questo prestito è avvenuto senza che gli azionisti né tantomeno il Sig. __________ fossero a conoscenza. Ci necessita una dichiarazione da parte degli azionisti, dalla quale si evince che quest'ultimi non fossero a conoscenza di questo prestito.

-        Mentre, qualora vi erano degli azionisti che fossero stati a conoscenza di tale prestito, ci necessita conoscere se quest'ultimi ne conoscevano anche il motivo. Per essere più precisi, i CHF. 65'000.- sono stati versati, a) per la presunta difficile situazione economica dell'azienda (mancanza di liquidità) oppure b) affinché la stessa RI 1 che, non era più amministratrice e si trovava nel periodo di disdetta, ha coperto i suoi stipendi, come ribadito nel suo scritto del 6 marzo 2023? Anche per questa specifica ci necessitano delle dichiarazioni scritte.

-        Quando sono subentrati esattamente i problemi relazionali indicati nei diversi scritti dalle parti, tra il Sig. __________ e la Sig.ra RI 1? Quando la Sig.ra RI 1 è stata licenziata a fine dicembre 2019 oppure unicamente a settembre 2020, come asserito dalla Sig.ra __________ nel suo scritto del 18 marzo 2023?

-        Quali sono le sue osservazioni circa il fatto che il Sig. __________ ha denigrato la Sig.ra RI 1 sia professionalmente sia personalmente, davanti ai suoi collaboratori? Vi sono collaboratori che potrebbero fare delle dichiarazioni come ha fatto la Sig.ra __________ a favore del Sig. __________?” (cfr. doc. 175)

 

                                  Dopo essere stato a più riprese sollecitato, __________ ha infine risposto il 28 novembre 2023 alle richieste della Cassa come di seguito esposto:

 

" Premessa doverosa è che rigettiamo in toto nella forma e nei contenuti le dichiarazioni contenute nella lettera della signora __________ perché prive di qualsivoglia fondamento, riservandoci nelle sedi competenti le opportune azioni legali a nostra tutela. Il sottoscritto e tutti funzionari e dipendenti societari hanno sempre trattato molto bene la Signora RI 1 in ufficio e davanti ai collaboratori e ai clienti valorizzando il suo ruolo e le sue competenze professionali e ciò se necessario può essere confermato da altri collaboratori e dipendenti societari. Detto ciò precisiamo per punti quanto segue in replica alle sue richieste.

a. La nostra società a seguito del cambio normativo con la introduzione della normativa LSerFi dell’1 gennaio 2020 e la conseguente soppressione dell’albo dei Fiduciari Finanziari a cui ero iscritto in Cantone Ticino per seguire la clientela ticinese nelle attività di gestione patrimoniale aveva deciso di chiudere l'ufficio in __________ non essendo più esso necessario per svolgere una attività che diveniva di fatto con patente federale e non più cantonale. Tutte le attività societarie dal gennaio 2020 si svolgono in un immobile di mia proprietà in __________ Cantone __________. La società dall’ottobre 2023 è ancora in esercizio in Cantone __________ dove recentemente si è trasferita per consentirmi di avvicinarmi a mio figlio __________ che vive in Cantone __________. Alleghiamo bilanci 2019 e 2020 della società in modo che possa lei stesso valutare il grado di solvibilità societario. È stato molto difficile fare scelte di chiusura di una filiale come quella di __________ però che tengo molto ai rapporti umani ma i cambi normativa imponevano scelte che vista la mia residenza abituale in cantone __________ a correre dall’anno 2016, non potevano altro che essere quelle fatte.

b. Non ho commenti da fare sulla asserzione perché non ho personalmente assunto in merito nessuna decisione operativa.

c. La operatività societaria era svolta con firma singola per atti ordinari e straordinari dagli allora direttori societari. Per quanto mi riguarda non ho svolto nessuna operazione societaria rispetto a quelle da lei menzionate e non ho informative di merito su quanto da lei citato nella Sua missiva sulla operatività di RI 1. Le assemblee di bilancio con informativa ai soci avvenivano solo in occasione della chiusura dei bilanci societari e avvenivano molto di rado vista la governance della società svolta autonomamente dai direttori che rispondevano ciascuno delle proprie azioni e operatività societarie.

d In ufficio e presso le sedi societarie non si è mai parlato di questioni personali, le scelte strategiche societarie non si basano su conflitti personali ma su analisi di bilancio, prospettive di mercato e conformità di esercizio delle attività in funzione dei cambi normativi. Il licenziamento per tutti i dipendenti societari eccezion fatta per chi ha deciso di recarsi a __________ è avvenuto a dicembre 2019 come dagli atti formali effettuati quindi non vi è nessuna preferenza o condizione particolare di rapporti con la RI 1, e La informo che a seguito delle decisioni del 2022 di effettuare fusioni societarie e trasferire la sede in Cantone __________ per le medesime motivazioni del dicembre 2019 ha visto la fine anche della collaborazione con la signora __________ che purtroppo non parla la lingua tedesca e con la quale dopo la fine della collaborazione risulta corrente un contenzioso da lei rivendicato che la società disconosce. La società intende con la presente contestare integralmente e fermamente le asserzioni e considerazioni della signora __________ perché prive di ogni fondamento. I valori aziendali e il codice di condotta etico societario hanno sempre prevalso all’interno dell’azienda garantendo il rispetto fra colleghi e il rispetto delle normative vigenti in termini di diritto del lavoro così come dimostrato dalle ispezioni ricevute dalla società in materia, sempre chiuse con esito molto positivo trasferendo valore e professionalità in un clima di assoluta serenità a tutti i dipendenti e collaboratori durante gli anni di presenza delle attività presso la filiale di __________ che nostro malgrado è stata chiusa nel dicembre 2019. Il rispetto professionale e personale verso la Signora RI 1 sia durante il periodo di collaborazione che anche dopo la fine della collaborazione sono sempre stati massimi nei nostri uffici così come nei confronti di ogni altro dipendente o collaboratore. (…)"

(cfr. doc. 189).

 

 

 

 

                                  Contestualmente, __________ ha prodotto i bilanci / la documentazione contabile della __________ dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2020.

                                  Ne risulta quanto segue:

 

-        31 dicembre 2018:

o   Mezzi liquidi fr. 89'427.-;

o   Titoli fr. 237'218.-;

o   Utili operativi fr. 225'782.-;

o   Utili d’esercizio fr. 38'894.-;

o   “debiti vs. dipendenti” fr. 76'277.-.

-        31 dicembre 2019:

o   Mezzi liquidi fr. 22’485.-;

o   Titoli fr. 171'280.-;

o   Utili operativi fr. 32'823.-;

o   Utili d’esercizio fr. -23’913.-;

o   “debiti vs. dipendenti” fr. 104’542.-.

-        31 dicembre 2020:

o   Mezzi liquidi fr. 11’718.-;

o   Titoli fr. 322'350.-;

o   Utili operativi fr. 27’125.-;

o   Utili d’esercizio fr. 2’176.-;

o   “debiti vs. dipendenti” fr. 42’647.- (all. a doc. 189).

 

                                  Preso atto di quanto comunicato da __________ alla Cassa, in data 17 gennaio 2024 la parte ricorrente ha osservato quanto segue:

 

" (…) Dai bilanci prodotti, al momento del licenziamento dell’assicurata, emerge chiaramente una problematica di liquidità la quale non può essere smentita da soggettive affermazioni del sig. __________, poiché supportata da dati oggettivi.

Vi è un nesso di causalità tra il prestito che la sig.ra RI 1 ha fatto alla ditta e la presunta mancanza di liquidità dell’azienda?”

Si contesta che il sig. __________ non abbia avuto un ruolo decisivo; infatti, egli ha poi riconosciuto la pretesa dalla sig.ra RI 1 nei confronti della __________ di CHF 65'000.- tramite accordo.”.

 

                                  Dopo aver rilevato che __________ non ha prodotto alcuna dichiarazione a supporto del fatto che gli addebiti relativi ai salari impagati di RI 1 siano stati fatti all’insaputa dello stesso e degli azionisti, la parte resistente ha poi osservato che “il sig. __________ ha spiegato che il licenziamento per tutti i dipendenti è avvenuto a dicembre 2019. Egli non ha invece smentito il fatto che i problemi relazionali tra l’assicurata e il sig. __________ sono degenerati a settembre 2020, come anche confermato dalla dichiarazione della sig.ra __________”.

                                  La legale della ricorrente ha, infine, osservato che __________ non “ha potuto nominare nessun collaboratore che potesse redigere delle dichiarazioni a suo favore. Egli si è limitato a tentare di screditare la sig.ra __________ citando la pendenza di un contenzioso tra quest’ultima e la società, in qualità di ex datrice di lavoro. La Cassa non ha però 1) verificato l’esistenza e lo stato attuale della causa avviata dalla sig.ra __________, 2) l’eventuale fondatezza delle pretese della sig.ra __________ 3) raffrontato la credibilità della sig.ra __________ rispetto a quella del sig. __________, nonostante, sulla base di tutta la documentazione a disposizione dell’CO 1 sia evidente come le dichiarazioni della sig.ra __________ debbano essere considerate avvalorate”.

                                  Sulla base di quanto precede, l’avv. RA 1 ha ribadito che alla sua mandante non avrebbe dovuto essere richiesta alcuna restituzione delle prestazioni LADI, il suo guadagno assicurato dovendo, anzi, essere riportato a fr. 12'350.- al mese e la sua indennità giornaliera a fr. 455.30 (cfr. doc. 197).

 

                                  Con decisione su opposizione del 29 maggio 2024, dopo avere verificato presso il Ministero pubblico che il procedimento penale aperto nei confronti della ricorrente era ancora pendente (cfr. doc. 198 e 199), la Cassa ha confermato la propria richiesta di restituzione (cfr. supra consid. 1.9.).

 

                                  In relazione alla documentazione allegata da RI 1 in sede ricorsuale, il TCA rileva, in particolare, che dal verbale di udienza del 4 dicembre 2023 della Pretura di __________, emerge che erano pendenti due vertenze. La OR.__________ vedeva la ricorrente nelle vesti di attrice e Stefano Marcolini convenuto, mentre l’OR.__________ vedeva __________, __________ e __________ in veste di attori e RI 1 quale convenuta.

                                  In relazione all’inc. OR.__________, risulta che “la parte convenuta” e quindi __________ ha chiesto che venisse verbalizzata la seguente “proposta a transazione della procedura”:

 

" (…) la parte convenuta ritira la quota di un mezzo della proprietà del fondo numero __________ RFD __________ della parte attrice, alla quale s’impegna a corrispondere CHF 600'000.00 oltre all’assunzione integrale del debito ipotecario che grava il fondo con seguente liberazione della posizione di debitrice solidale di RI 1. Il pagamento avverrà in contanti secondo le modalità che le parti avranno cura di stabilire in separata sede, al più tardi entro il 30 aprile 2024 ed entro la stessa data dovrà essere realizzata l’assunzione integrale del debito ipotecario con liberazione di RI 1, previ consegna a __________ della cartella ipotecaria attualmente detenuta in possesso da RI 1.”.

Il Pretore, qualora la parte attrice aderisse alla proposta d’accordo, sospenderà la presente procedura fino al versamento dell’importo pattuito con liberazione del debito ipotecario e darà ordine all’Ufficio registri di iscrivere il trasferimento della propria della quota di un mezzo di RI 1 a __________. (…)

Qualora la parte attrice non acconsentisse all’accordo, il Giudice, visto che le parti non hanno notificato mezzi di prova e ritenuta la causa matura per il giudizio, giudicherà senza ulteriori formalità.”

 

                                  Contestualmente, il Pretore ha disposto lo stralcio dai ruoli della causa OR.__________ ed ha assegnato alla ricorrente un termine scadente il 31 gennaio 2024 per esprimersi sulla proposta di accordo formulata a verbale (cfr. all. L a doc. I).

 

                          2.5.  Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rammenta, innanzitutto, che in data 25 febbraio 2020 - e quindi nel termine di disdetta con effetto dal 28 febbraio 2020 - RI 1 ha accreditato alla società che per pochi giorni ancora sarebbe stata la sua datrice di lavoro e della quale dal gennaio 2020 non era più organo formale, la somma di fr. 65'000.-.

                                  A tale versamento, l’assicurata ha provveduto dopo avere già fatto richiesta da oltre tre settimane (e meglio in data 3 febbraio 2020; cfr. doc. 3) delle indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° marzo 2020 e due settimane dopo che le era stata consegnata la check-list “documentazione”, della quale ora fa valere di non avere avuto conoscenza pur avendola sottoscritta il 10 febbraio 2020 (cfr. supra consid. 1.10. e 2.5.; doc. 21).

                                  Quando ha provveduto all’accredito in favore della SA, pertanto, a RI 1 già era noto tanto che ai fini del calcolo delle prestazioni LADI avrebbe dovuto consegnare gli estratti del proprio conto privato da cui emergevano gli “ultimi 24 stipendi percepiti __________”, quanto che avrebbe dovuto altresì presentare le buste paga mensili dal 1° marzo 2019 al 29 febbraio 2020.

                                  Di tutta evidenza la medesima sapeva, pure, quali mensilità e tredicesime non le erano state pagate dal 2018 a quel momento.

 

                                  Il 26 e il 28 febbraio 2020 RI 1 si è poi vista versare dalla SA gli importi di fr. 21'062.11, rispettivamente di fr. 41'406.10, per un totale di fr. 62'468.21, corrispondenti, oltre che agli stipendi di gennaio e febbraio 2020, alla tredicesima 2019 e ai salari di febbraio e marzo 2019, nonché alla tredicesima 2018 (cfr. supra consid. 2.6.).

 

                                  Come il TCA aveva già rilevato nella precedente pronuncia del 17 ottobre 2022 (inc. 38.2022.12), già questi elementi e la loro cronologia - sebbene dall’accordo stipulato tra la ricorrente e la società risulterebbe che il versamento di fr. 65'000.- in favore della SA sarebbe stato un mutuo che “non costituisce qualsivoglia tipo di reddito” (cfr. supra consid. 2.6.) - farebbero propendere per la conclusione a cui è giunta la Cassa, e meglio che il denaro corrisposto dalla ricorrente all’ex datrice di lavoro sarebbe servito per coprire i suoi salari di gennaio e febbraio 2020, come pure le tredicesime 2018 e 2019 e gli stipendi arretrati di febbraio e marzo 2019. Quanto precede in vista del calcolo delle prestazioni LADI che RI 1 avrebbe di lì a poco iniziato a percepire.

 

                                  In concreto e con riferimento a quanto disposto da questo Tribunale nella STCA 38.2022.12. del 17 ottobre 2022, tenuto conto degli ulteriori accertamenti successivamente svolti dalla Cassa, rispettivamente, di quando versato agli atti dalla ricorrente, il TCA rileva:

 

-        che dal contratto di prestito del 24 febbraio 2020 emerge che la SA si era impegnata a restituire all’assicurata entro il 31 dicembre 2022, senza ulteriori proroghe, l’importo di fr. 65'000.- che la medesima fa valere di avere corrisposto come un prestito alla società, esulante da pretese salariali;

-        che dall’accordo transattivo del 3 dicembre 2021 risulta che a garanzia - anche e tra gli altri - del prestito in questione sarebbe stata consegnata a RI 1 una cartella ipotecaria del valore di fr. 410'000.- (cfr. supra consid. 2.6.).

 

                                  Sennonché, indipendentemente dal sapere se e come quell’asserito mutuo sia eventualmente a tutt’oggi ancora garantito, dagli atti non emerge, in ogni caso ed è questo ad essere determinante, che dopo oltre quattro anni e mezzo da quando è stata “prestata” alla mutuataria, la somma di fr. 65'000.- sia stata in definitiva rimborsata alla mutuante.

 

                                  Se poi, è corretto affermare che (come indicato dalla già allora ricorrente nell’ambito del procedimento di cui all’inc. TCA 38.2022.12) la Cassa ha a suo tempo emesso l’ordine di restituzione in buona sostanza soltanto sulla base della segnalazione del Ministero pubblico del giugno 2021 - da cui si evince che da delle verifiche è emerso che i pagamenti della SA all’insorgente del 26 e del 28 febbraio 2020 sono stati possibili unicamente grazie al bonifico del 25 febbraio 2020, “altrimenti tali versamenti non avrebbero mai potuto avere luogo” - così come che sarebbero ad oggi ancora pendenti dei procedimenti penali, è altresì vero che, al di là di quanto indicano (accusandosi reciprocamente) __________ da una parte, RI 1 (e __________) dall’altra, i bilanci in atti ed in particolare i dati relativi al 31 dicembre 2019 (temporalmente più prossimo rispetto al 31 dicembre 2020 al momento in cui sono stati effettuati il prestito alla SA e gli accrediti alla ricorrente) danno atto di una liquidità limitata, comunque inferiore sia ai fr. 65'000.-, che a quanto accreditato all’allora quasi ex dipendente dalla società a febbraio 2020 a titolo di salari e tredicesime rimasti sino a quel momento impagati.

                                  In applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.STF 8C_600/2021 del 3 marzo 2022 consid. 3; STF 8C_404/2020 dell’11 giugno 2021 consid. 6.2.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; DTF 142 V 435 consid. 1; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), il TCA ritiene, quindi, che se non avesse proceduto all’asserito mutuo del 25 febbraio 2020 a beneficio della SA, RI 1, pochi giorni prima di essere posta a beneficio delle prestazioni LADI richieste dal 1° marzo 2020, non avrebbe visto a sua volta accreditarsi un paio di giorni più tardi, gli stipendi e le tredicesime rimasti impagati da parte di quella stessa società che almeno dal 2018 aveva debiti (anche) nei confronti dei dipendenti, e meglio come indica la documentazione contabile in atti (cfr. supra consid 2.5.).

                                  Se è, poi, vero che nel febbraio 2020 la società non risultava essere in liquidazione, la sua situazione finanziaria - laddove gli utili netti (d’esercizio) ammontavano in definitiva a fr. – 23'913.- (e quindi corrispondevano ad una perdita) nel 2019 ed a fr. 2'176.- nel 2020, la liquidità è passata da fr. 89’4272.- nel 2018, a fr. 22'485.- nel 2019, a fr. 11'718.- nel 2020 ed i debiti verso i dipendenti da fr. 38'894.- a fine 2018, a fr. 104'542.- a fine 2019 - nemmeno può dirsi che fosse prospera.

                                  Quanto precede senza dimenticare che dagli atti risulta che è stato per motivi economici e congiunturali che alla ricorrente è stata intimata la disdetta del rapporto di lavoro (cfr. supra consid. 2.6.).

 

                                  A mente di questa Corte, dunque, da un lato in ragione della comunque limitata liquidità a disposizione della società (laddove non è peraltro di meridiana evidenza il fatto che i titoli di cui disponeva fossero facilmente convertibili in liquidità), dall’altro del fatto che questa già aveva accumulato negli anni debiti nei confronti dei dipendenti (diminuiti a bilancio tra il 31 dicembre 2019 ed il 31 dicembre 2020 di un ammontare simile a quanto erogato dalla società a RI 1 a fine febbraio 2020; cfr. supra consid. 2.6.) ed infine ritenuto che i suoi utili successivamente al 2018 erano calati, ancora una volta, secondo l’abituale criterio della probabilità preponderante il TCA non può che concludere che anche le possibilità per RI 1 - già direttrice e vicepresidente del Consiglio di amministrazione della società e pertanto al corrente dell’andamento delle finanze di quest’ultima - di vedersi restituire quanto mutuato fossero sin dal principio assai flebili.

 

                                  Ne consegue che a ragione, dunque, la Cassa ha ritenuto che i redditi che RI 1 fa valere di avere percepito grazie ai due accrediti della fine di febbraio 2020 non dovevano invece essere considerati nel calcolo del guadagno assicurato in quanto si tratta con ogni verosimiglianza di retribuzioni corrisposte unicamente grazie al bonifico dell’assicurata medesima e quindi di salari fittizi e perciò di un comportamento abusivo (cfr. supra consid. 2.5. in relazione al fatto che decisivi per stabilire il guadagno assicurato sono i redditi effettivamente percepiti durante il periodo di calcolo), in ragione del quale RI 1 ha percepito indebitamente prestazioni LADI più elevate rispetto a quelle cui avrebbe avuto diritto.

 

                                  La ricorrente, dunque, ha effettivamente percepito una parte delle indennità di disoccupazione a cui oggettivamente non aveva diritto e che deve restituire.

 

                         2.6.  Con riferimento alla censura della parte ricorrente che lamenta come la Cassa non ha atteso l’esito delle vertenze penali per pronunciarsi, rispettivamente, in relazione alla richiesta di rinvio alla parte resistente in attesa che l’operato delle Autorità penali si concluda (cfr. supra consid. 1.10.), il TCA rammenta che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato dalle constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per quel che concerne la determinazione delle prescrizioni violate, né per quel che riguarda la valutazione della colpa commessa.

 

Tuttavia, egli si scosta dalle constatazioni di fatto del giudice penale soltanto qualora i fatti accertati in sede d'istruttoria penale e la loro qualificazione non siano convincenti o si fondino su considerazioni specifiche del diritto penale, prive di rilievo dal profilo delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.3; STF 8C_750/2013 del 23 ottobre 2014 consid. 5.1; DTF 111 V 177 consid. 5a e riferimenti; RAMI 1990 U 87, pag. 56).

In proposito è utile ricordare, da una parte, che nel diritto penale vige il principio “in dubio pro reo”, mentre il giudice delle assicurazioni sociali applica il principio della probabilità preponderante (cfr. supra e, tra le altre, STF 9C_144/2019 del 26 settembre 2019 consid. 2.3.; STFA C 292/02; DTF 125 V 242 consid. 6a, 111 V 177 consid. 5a e sentenze ivi citate), dove, dopo un’analisi e una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili (cfr. STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C 545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.).

 

Il TCA rileva, del resto, che nella STF 9C_481/2022 del 23 gennaio 2024 l’Alta Corte (respingendo il ricorso interposto contro la STCA 31.2022.10 del 14 settembre 2022), nel caso di un ricorrente cui veniva chiesto il risarcimento nel senso dell’art. 52 LAVS per il mancato pagamento dei contributi paritetici e nei confronti del quale era altresì pendente un procedimento penale, confrontata con nuova domanda di sospensione della procedura amministrativa in attesa dell’esito di quella penale, ha ribadito che “la giurisprudenza costante del Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che di rilievo non sono le constatazioni e l'apprezzamento del giudice penale - alle cui valutazioni il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato (sul tema cfr. DTF 143 V 393 consid. 7.2 e sentenza H 33/03 dell'8 ottobre 2003, consid. 5.6, entrambe con i riferimenti) - ma se per contro sono realizzati, secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido in ambito di assicurazione sociale (fra molte cfr. DTF 144 V 427 consid. 3.2), i presupposti per una responsabilità nel senso dell'art. 52 LAVS” (consid. 5.).

 

                          2.7.  Infine il TCA rileva, per quanto attiene alla compensazione effettuata dal luglio 2021 dalla Cassa susseguentemente all’emissione dell’ordine di restituzione e con riferimento alla censura ricorsuale relativa al fatto che l’amministrazione ha, dopo la STCA 38.2022.12 del 17 ottobre 2022, versato all’assicurata “(…) – unicamente - CHF 30'873.00, ovvero l’importo, a mente delle Cassa corrispondente a quanto precedentemente compensato, nonostante nella decisione del 14 luglio 2021 fosse stato indicato che la compensazione sarebbe stata effettuata per l’intero importo di CHF 36'572.20” (cfr. supra consid. 1.10), che dagli atti emerge che la parte resistente, tenendo conto di un’indennità giornaliera di fr. 339.65:

 

-        per il mese di luglio 2021 non aveva versato nulla all’assicurata cui sarebbero spettate indennità di disoccupazione per totali fr. 6'882.25 (cfr. doc. 94);

-        per il mese di agosto 2021 non aveva versato nulla all’assicurata cui sarebbero spettate indennità di disoccupazione per totali fr. 6'882.25 (cfr. doc. 100);

-        per il mese di settembre 2021 non aveva versato nulla all’assicurata cui sarebbero spettate indennità di disoccupazione per totali fr. 5'661.05 (cfr. doc. 105);

-        per il mese di ottobre 2021 non aveva versato nulla all’assicurata che ha percepito un guadagno intermedio lordo di fr. 1’666.70 e cui sarebbero spettate indennità di disoccupazione per totali fr. 5'348.25 (cfr. doc. 109);

-        per il mese di gennaio 2022 non aveva versato nulla all’assicurata che aveva percepito un guadagno intermedio lordo di fr. 6'700.- e cui sarebbero spettate indennità di disoccupazione per totali fr. 1'627.95 (cfr. doc. 126);

-        per il mese di febbraio 2022 non aveva versato nulla all’assicurata che aveva percepito un guadagno intermedio lordo di fr. 8'933.95.- (cfr. doc. 129);

-        per il mese di maggio 2022 non aveva versato nulla all’assicurata che aveva percepito un guadagno intermedio lordo di fr. 3’250.- e cui sarebbero spettate indennità di disoccupazione per totali fr. 4'471.25 (cfr. doc. 146);

 

                                  compensando, quindi, totali fr. 30'873.- rispetto a quanto chiesto in restituzione.

                                  Fr. 30'873.- è anche quanto la Cassa ha poi correttamente corrisposto all’assicurata in seguito ai nuovi conteggi del 5 giugno 2023 (cfr. doc. 188 ed all.).

 

                          2.8.  A proposito dell’importo da restituire di fr. 36'572.20 (cfr. doc. 76- 92), questo Tribunale rileva che sulla questione la ricorrente non ha esposto alcuna specifica censura.

                                  In concreto, ritenuto che per le ragioni suesposte RI 1 non aveva diritto a percepire le indennità versatele per fr. 455.30 cadauna tra marzo 2020 e giugno 2021 sulla base di un guadagno assicurato pari a fr. 12'350.- bensì avrebbe dovuto percepire indennità di fr. 339.65 l’una conteggiate sulla base di un guadagno assicurato di fr. 9'213.-, è a ragione che la Cassa ha chiesto all’insorgente di restituire la somma di fr. 36'572.20.

                          2.9.  Alla luce di tutto quanto precede, la decisione su opposizione del 29 maggio 2024 deve essere confermata.

 

                        2.10.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti