Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
38.2024.41

 

CL/gm

Lugano

14 ottobre 2024   

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 20 agosto 2024 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 27 giugno 2024 emanata da

 

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  Con decisione dell’8 settembre 2023, la Cassa __________ (in seguito: la Cassa) ha chiesto a RI 1 la restituzione della somma di fr. 17'086.75 a titolo di prestazioni LADI indebitamente percepite nel 2021.

 

                                  L’amministrazione ha motivato il proprio come segue:

 

" (…)

I.       Lei si è iscritto al collocamento in data 01.03.2019 dopo essere stato alle dipendenze della società __________, dove era impiegato con un contratto di lavoro a tempo pieno e di durata indeterminata (cfr. doc. 7).

II.      n concomitanza con l’attività summenzionata lei ha costituito, nel 2015, la __________ (impresa individuale).

Al momento dell’iscrizione al collocamento (01.03.2019) questa informazione non è stata fornita alla Cassa, si può ipotizzare che il motivo sia dovuto al fatto che fino a settembre 2019 non vi è stato alcun incasso. (…)

IX.    Gli stessi accertamenti sono avvenuti anche per l’anno 2021 dove sono emerse diverse incongruenze tra le indennità di disoccupazione percepite, il salario da indipendente dichiarato e l’estratto individuale dei contributi AVS.

X.     Nel concreto ha omesso di indicare dei salari percepiti per il periodo da gennaio a novembre 2021.

XI.    Per l’anno 2021 lei ha dichiarato alla nostra Cassa il seguente reddito per la sua attività indipendente:

         

 

Attività dichiarata

Detrazione fort. 20%

GI

Gen. 21

2'417.00

483.40

1'933.60

Feb. 21

4'085.00

817.00

3'268.00

Mar. 21

2'417.00

483.40

1'933.60

Apr. 21

2’942.00

588.40

2'353.60

Mag. 21

 

 

 

Giu. 21

 

 

 

Lug. 21

 

 

 

Ago. 21

 

 

 

Set. 21

 

 

 

Ott. 21

 

 

 

Nov. 21

 

 

 

Dic. 21

 

 

 

 

11'861.00

2'372.00

9'488.80

 

XII.   Il nuovo calcolo del guadagno intermedio, per l’anno 2021, si presenta quindi così:

         

 

Gen

21

Feb

21

Mar

21

Apr

21

Mag

21

Giu

21

Lug

21

Ago

21

Set

21

Ott

21

Nov

21

Dic

21

__________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1'975

 

__________

2'417

2'642

2'417

2'942

2'417

2'417

3'692

2'417

2'417

2'417

2'567

 

__________

1'834

1'834

1'834

1'834

1'834

1'834

3'154

1'834

1'834

1'834

1'834

1'834

Totale incassato

4'251

4’476

4'251

4'776

4'251

4'251

6'846

4'251

4'251

4'251

6'376

1'834

 

 

Attività accertata

Detrazione fort. 20%

Totale

Att. Acc

GI

Gen. 21

4'251.-

850.20

3'400.80

37.10

3'363.70

Feb. 21

4'476.-

895.20

3'580.80

37.10

3'543.70

Mar. 21

4'251.-

850.20

3'400.80

37.10

3'363.70

Apr. 21

4'776.-

955.20

3'820.80

37.10

3783.70

Mag. 21

4'251.-

850.20

3'400.80

37.10

3'363.70

Giu. 21

4'251.-

850.20

3'400.80

37.10

3'363.70

Lug. 21

6'846.-

1'369.00

5'476.80

37.10

5'439.70

Ago. 21

4'251.-

850.20

3'400.80

37.10

3'363.70

Set. 21

4'251.-

850.20

3'400.80

37.10

3'363.70

Ott. 21

4'251.-

850.20

3'400.80

37.10

3'363.70

Nov. 21

6’376.-

1'275.20

5'100.80

37.10

5'063.70

Dic. 21

1’934.-

386.80

1'547.20

37.10

1'510.10

 

54'165.-

10'833.-

43'332.-

445.20

42'886.80

 

XIII.  Nel ricalcolo delle indennità di disoccupazione dovuto, l’importo globale erogato per il periodo gennaio 2021 a dicembre 2021 ammonta a CHF 47'895.85, quello invece dovuto a CHF 29'180.90, per cui la somma versata in eccesso è di CHF 18'714.95. (…)

6.      (…) la stessa fattispecie si è verificata per gli anni 2019, 2020 e fino al mese di aprile 2021.

7.      In quell’occasione la Cassa chiese in restituzione l’importo complessivo di CHF 7'746.85, importo che fu in seguito condonato da parte della Sezione del lavoro.

8.      Nelle verifiche effettuate sono emerse delle incongruenze relative agli importi dichiarati alla Cassa disoccupazione, all’assicurazione AVS ed ai suoi clienti. (…)

12.    Le giustificazioni fornite non trovano fondamento nei fatti, appare inverosimile che per un intero anno, ad esempio, lei si sia “dimenticato” di indicare le fatture mensili inviate alla società __________.

13.    In merito alle presunte mancate informazioni in merito al funzionamento del guadagno intermedio occorre rimarcare che, come già indicato, lei, a suo tempo, aveva omesso di indicare di avere un’attività indipendente, i funzionari di conseguenza come avrebbero potuto darle delle informazioni.

14.    Per il mese di febbraio 2021, dopo le dovute correzioni citate, lei aveva diritto a percepire l’importo di CHF 1'152.75.

15.    Per il mese di novembre 2021, dopo le dovute correzioni citate, le aveva diritto a percepire l’importo di CHF 372.35.

16.    l’ammontare totale della restituzione ammonta a CHF 18'714.95. La Cassa ha compensato gli importi citati ai punti 14 e 15 e, di conseguenza, la restituzione effettiva ammonta a CHF 17'086.75” (cfr. doc. 7).

 

                          1.2.  In data 11 ottobre 2023, RI 1 ha chiesto il condono sulla base delle seguenti motivazioni:

 

" (…) Sulla base della decisione del 08 settembre 2023, vorrei portare l’attenzione su alcuni punti del testo:

1. Al punto IX si cita come ci siano delle incongruenze tra le indennità di disoccupazione, salario da indipendente e contributi AVS: questo non è corretto, in quanto il totale per il 2021 dichiarato è sempre stato il medesimo a tutte le parti in causa. Il totale come guadagno dipendente è stato pari a 47'650 CHF + 40'442.45 CHF di guadagno (netto) come indipendente per i mesi di controllo del 2021 (vedi punto 2 di sotto), il tutto quindi conformemente a quanto dichiarato ad AVS. Francamente non risulta nessuna incongruenza, a dimostrazione della mia buona fede.

2. Il nuovo calcolo del guadagno intermedio al punto XII non è corretto, in quanto l’indennità di disoccupazione è terminata al 05.11.2021, per cui la contabilità con __________ e __________ è avvenuta dopo il 5 novembre per come dimostrano e fatture richieste direttamente ai miei clienti e lo stesso dicasi per la contabilità di dicembre 2021; queste pertanto non dovrebbero proprio essere prese in considerazione nel computo totale.

 

In diritto

Fatte queste doverose premesse, con la presente faccio domanda di condono su cui sussistono gli estremi di buona fede e gravi difficoltà economiche.

La buona fede nasce dal fatto che, come già scritto nell’email del 20.07.2023 effettivamente ci sono stati degli errori contabili dovuti alle fatture emesse che non ho registrato opportunamente per mancanza di esperienza in proposito e resomene conto solo dopo la lettera dell’__________ del 22.06.2023: ricordo che l’attività __________ stava diventando attività principale proprio in quel periodo e ricordo altresì che sono di formazione “Ingegnere” e non “contabile”; la richiesta di chiarimento della cassa __________ (vedi comunicazioni per mail del 30.06.2023, 03.07.2023), oltre all’ammissione sempre con l’email del 20.07.2023. Tutto ciò ottempererebbe alla buona fede in accordo all’art. 25 della LPGA cpv. 1.

Allego inoltre la documentazione comprovante la mia situazione finanziaria, la quale senz’altro configura una grave difficoltà ai sensi della legge. A fronte di entrate mensili mediane pari a circa 3'575 CHF (vedasi decisione IAS 2023 – allegato 1), sono attualmente confrontato con spese mensili par a 3'981 CHF corrispondenti al mio minimo vitale (vedasi calcolo spese mensili fisse 2023 – allegato 2) ed a questi si aggiungono gli obblighi di mantenimento verso le 3 figlie pari ad ulteriori 600 CHF mensili (vedasi convenzione (…)), per il che il mio caso rientra manifestamente in quelli previsti dalle normative che giustificano di riconoscere la situazione di grave difficoltà.” (cfr. doc. 8).

 

                          1.3.  Con decisione su opposizione del 27 giugno 2024, l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha parzialmente accolto l’opposizione presentata dall’assicurato contro il precedente provvedimento del 1° febbraio 2024 (cfr. doc. 11), e meglio nella misura di fr. 3'470.95, chiedendo la restituzione di quanto egli ha percepito a torto limitatamente all’importo di fr. 13'615.80.

                             L’amministrazione ha, in particolare, argomentato la decisione su opposizione come segue:

 

" (…)

3.1. In sede di opposizione, il signor RI 1 sostiene che i fatti posti a fondamento della decisione impugnata sono già stati esaminati dall'UG nella decisione del 13 luglio 2023, con la quale aveva accolto la sua precedente richiesta di condono riconoscendogli la buona fede. Di conseguenza, reputa inaspettato e lesivo del divieto di arbitrio l'esito al quale è giunto I'UG nella decisione 1º febbraio 2024.

Tale lettura non può essere condivisa, la fattispecie in esame divergendo in modo sostanziale rispetto a quella esaminata dall'UG il 31uglio 2023, per le seguenti ragioni.

l motivi che hanno indotto la Cassa disoccupazione a richiedere la restituzione di parte delle indennità versate nel 2020 non sono oggettivamente correlati alla successiva richiesta di restituzione, relativa alle indennità versate nel 2021. All'origine della richiesta di restituzione per le indennità versate nel 2020 vi era la mancata dichiarazione alla Cassa disoccupazione, da parte del signor RI 1, del percepimento di indennità Corona in relazione all'attività indipendente svolta con la propria ditta, registrata nel 2015 e non annunciata al momento dell'iscrizione in disoccupazione nel 2019.

l fatti di cui alla (prima) decisione di restituzione della Cassa risalgono quindi ad un periodo precedente, in relazione alla prima ondata di Covid 19, durante la quale l'interessato ha iniziato una concreta attività con la ditta in questione.

Nella decisione di condono del 13 luglio 2023 I'UG aveva dal canto suo ritenuto che non era possibile determinare se il signor RI 1 avesse - in mala fede - omesso di dichiarare alla Cassa disoccupazione di aver beneficiato delle indennità Corona. Ha altresì concluso che non poteva essere escluso che all'origine dell'inadempienza vi fosse una comunicazione errata da parte di quest'ultima in merito alla necessità, o meno, di dichiarare tali indennità. Donde il riconoscimento della buona fede e il condono dell'importo chiesto in restituzione.

Nel caso concreto, non vi è alcuna attinenza fra l'attività indipendente svolta nel 2021 e le indennità Corona che l'assicurato aveva omesso di dichiarare nel 2020. La decisione 8 settembre 2023 con la quale la Cassa disoccupazione ha chiesto la restituzione di CHF 17'068.75, rispettivamente la decisione dell'UG qui contestata, si fonda su altri fatti ed è in relazione ad omissioni occorse nel 2021 e rilevate dalla Cassa disoccupazione nel corso del 2023.

Per inciso, l'UG non nega che nel valutare la presente fattispecie abbia rievocato, al consid. 3 della decisione 1° febbraio 2024, l'assenza di annuncio dell'attività indipendente nel 2019, circostanza peraltro già menzionata dalla Cassa disoccupazione nella decisione di restituzione 11 aprile 2022, poi sfociata in un condono da parte dell'UG (decisione 13 luglio 2023). Tale richiamo non inficia tuttavia la decisione qui contestata, come preteso dall'opponente. Tanto meno contravviene al principio del divieto di arbitrio o dell'affidamento. Da un lato, la stessa Cassa aveva precisato che l'omissione in questione era verosimilmente riconducibile all'assenza di attività concreta della ditta. Di per sé, da tale constatazione non è dato trarre alcunché, a svantaggio dell'assicurato. Dall'altro lato, la decisione qui impugnata, come pure la decisione di restituzione della Cassa, poggia su un'ulteriore e ben determinabile omissione, ovvero l'assenza di dichiarazione sugli IPA in punto alio svolgimento di un'attività indipendente con la ditta __________ nei mesi da maggio a novembre 2021, e relativo guadagno, come meglio si esporrà in seguito. Omissione che ha impedito la valutazione del guadagno intermedio da parte della Cassa disoccupazione nel periodo in questione e causato il versamento di indennità non dovute. Trattasi, in sostanza, di omissioni suscettibili di ripetersi nel tempo: tale è il senso da attribuire a quanto riportato dall'ispettore nella decisione qui impugnata. Nulla di più è dato dedurre, tanto meno che l'UG si sia basato su un'identica realtà fattuale per giungere a conclusioni diverse e contraddittorie.

 

3.2. Per quanto riguarda il 2021, il signor RI 1 ha dichiarato all'AVS un guadagno di complessivo di CHF 43'400.00, derivante dall'esercizio della sua attività indipendente, oltre a CHF 51'740.00 di indennità di disoccupazione (cfr. Estratto del conto individuale della Cassa cantonale di compensazione, agli atti della Cassa disoccupazione).

Sui moduli IPA della Cassa disoccupazione egli ha dichiarato di aver esercitato un'attività indipendente solo nei mesi da gennaio 2021 ad aprile 2021, rispettivamente dicembre 2021. Mentre per i mesi da maggio 2021 a novembre 2021, ha sistematicamente risposto con un "no" alla domanda se avesse esercitato una tale attività.

In base agli accertamenti esperiti dalla Cassa disoccupazione, risulta invece come il signor RI 1 abbia svolto regolari mandati anche nei mesi compresi fra maggio 2021 e novembre 2021, con relativa regolare fatturazione. Infatti, le fatture fornite alla Cassa disoccupazione dai clienti della __________ non collimano con quelle trasmesse dall'assicurato alla stessa.

 

Più precisamente, nello scritto di posta elettronica del 30 giugno 2023 alla Cassa disoccupazione l'assicurato ha affermato che nel periodo da maggio 2021 a fine novembre 2021 si trovava in una "fase preparatoria" e che non aveva svolto "nessuna attività di guadagno intermedio". Allo scritto in questione ha allegato diverse fatture, fra cui la nr. 177 e 178, e meglio:

-        Fattura di CHF 10'950.00 (fattura n. __________ datata 6 dicembre 2021, intestata a __________)

-        Fattura di CHF 15'015.00 (fattura n. __________ datata 15 dicembre 2021, intestata a __________)

Per inciso, queste fatture riguardano prestazioni all'origine delle quali vi sono i contratti stipulati nell'ottobre 2020 con __________, rispettivamente nell'aprile 2021 con __________, esibiti dall'assicurato alla Cassa disoccupazione il 31uglio 2023. Entrambi i contratti prevedono ispezioni settimanali sui cantieri, rispettivamente attività di formazione da parte del signor RI 1. Trattasi di un'attività caratterizzata da periodicità che, per sua natura, è suscettibile di fatturazione mensile, come del resto evincibile dai contratti in questione, i quali prevedono, al pto. 4, la fatturazione ogni 25 del mese tramite acconti.

Ciò premesso, con scritto e-mail del 17 luglio 2023 la Cassa disoccupazione ha comunicato al signor RI 1 che le fatture per l'anno 2021, fra le quali figurano quelle summenzionate, non corrispondevano a quelle inviate dai clienti interpellati al riguardo, invitandolo a presentare osservazioni in merito. In risposta, nello scritto e-mail 20 luglio 2023 l'assicurato ha ammesso la discordanza, riconducendola ad una sua mancanza di esperienza nella gestione di un'impresa ed a non meglio sostanziati ritardi nei pagamenti da parte dei clienti e conseguente rifatturazione delle prestazioni, che sarebbero andate a sommarsi nel tempo.

 

3.3. Le spiegazioni fornite dall'assicurato appaiono, oltre che generiche e non sostanziate, poco attendibili, già per il fatto che egli non ha specificato quante e quali fatture sarebbero state oggetto di ritardo e rifatturazione. Peraltro, tali spiegazioni non mutano il fatto che le summenzionate prestazioni risultano essere state effettuate prima di dicembre 2021, proprio nei mesi durante i quali l'assicurato ha dichiarato di non aver esercitato alcuna attività indipendente. Tale evidenza si evince non solo dalla datazione delle fatture inviate ai clienti, ma anche dalla descrizione delle prestazioni fornite. Per citare un esempio, la fattura n. __________ del 24 novembre 2021 trasmessa a __________ per CHF 2'567.00 si riferisce ad ispezioni eseguite nel novembre 2021 e ad una "__________" del 12 novembre 2021 a __________, come menzionato sulla fattura stessa. Altro esempio: la fattura __________ del 29 ottobre 2021 per CHF 2'417.00 si riferisce a ispezioni effettuate ad ottobre 2021, e così via, fino ad arrivare al mese di maggio 2021 (cfr. fatture 174, 177, 179, 181, 185). Lo stesso dicasi delle fatture per __________, riconducibili a prestazioni effettuate fra maggio e novembre 2021 (cfr. fatture n. 173, 178, 180, 182, 186, 189, 192).

Risulta quindi poco attendibile che il signor RI 1 non abbia svolto attività indipendente in quei mesi, come da egli preteso, ritenuto che le fatture inviate ai clienti attestano l'esatto opposto. Peraltro, le fatture in questione corroborano il fatto che il signor RI 1 fosse ben organizzato e preciso, tant'è che ad una determinata prestazione è sistematicamente seguita, a distanza di poche settimane, la fatturazione, se non addirittura il tempestivo pagamento, come rilevabile dalle timbrature e annotazioni figuranti sulle fatture __________.

 

3.4. Per inciso, il fatto che alcuni non meglio precisati clienti possano aver avuto dei ritardi nei pagamenti e che il signor RI 1 possa aver rifatturato solo a dicembre 2021, sommando le prestazioni - come sembra dare ad intendere nei suoi scritti alla Cassa - non risulta attendibile, visti gli importi in gioco ed il loro potenziale influsso sul calcolo delle indennità. Nel caso concreto, è indubbio che lo svolgimento dei mandati e la relativa fatturazione è avvenuta su base mensile fra maggio e novembre 2021 e che gli importi sono stati incassati nel 2021, come del resto attestato dall'Estratto del conto individuale AVS. Altrettando indubbio è che, nel suo scritto e-mail 30 giugno 2023 alla Cassa disoccupazione, il signor RI 1 non ha contribuito a chiarire la situazione, avendo allegato delle fatture diverse rispetto a quelle trasmesse dai clienti alla Cassa ed avendo in seguito fornito spiegazioni poco consistenti per quest'ulteriore incongruenza.

In ogni caso, anche ammesso e non concesso che a dicembre 2021 l'interessato abbia rifatturato prestazioni non puntualmente pagate dai clienti, sommandole ad altre nel frattempo eseguite, egli avrebbe dovuto dichiarare sugli IPA relativi ai mesi da maggio a novembre 2021 che stava esercitando un'attività indipendente, ciò che ha totalmente omesso di fare. Lo scritto 30 giugno 2023 e le fatture allegate al medesimo, come pure le generiche spiegazioni fornite alla Cassa a fronte di evidenti incongruenze, non fanno che corroborare l'inattendibilità delle affermazioni in punto all'asserita assenza di un'attività indipendente ed alla buona fede.

 

3.5. In sostanza, l'assicurato ha sì dichiarato i propri introiti all'AVS per il periodo da maggio a novembre 2021, ma non alla Cassa disoccupazione, ciò che si è ripercosso a suo favore sul calcolo delle indennità. (…)

3.6. Va inoltre rilevato che l'assicurato non ha contestato la decisione di restituzione della Cassa disoccupazione, sebbene avrebbe potuto far valere il proprio punto di vista direttamente in quella sede. Questo vale, in particolare per quanto riguarda la censura sollevata dal signor RI 1 nell'istanza di condono dell’11 ottobre 2023, dove ha argomentato che la Cassa disoccupazione avrebbe incluso nel calcolo importi che non andrebbero considerati poiché rientranti nella fatturazione dei mesi di novembre e dicembre 2021. Tanto più che, a suo dire, il 5 novembre 2021 aveva esaurito il diritto alle indennità. Ciò varrebbe in particolare per le prestazioni a __________ e __________, la cui fatturazione sarebbe avvenuta, a suo dire, “dopo il 5 novembre 2021”.

Tale argomentazione equivale ad invocare la buona fede su circostanze palesemente contraddette dagli accertamenti effettuati dalla Cassa e neppure contestati nell'ambito di una formale opposizione. L'esito dei sufferiti accertamenti è peraltro tanto chiaro quanto noto al signor RI 1 il quale, messo a confronto con le proprie incongruenze, ha potuto prendere posizione, senza tuttavia risultare credibile (cfr. scritto 30 giugno 2023, rispettivamente 20 luglio 2023 dell'assicurato alla Cassa __________, dei quali si è già detto al pto. 3.2 della presente decisione).

 

3.7. Visto quanto sopra, con riferimento al periodo compreso fra il mese di gennaio 2021 e il mese di aprile 2021 occorre rilevare quanto segue.

In base alla decisione di restituzione 8 settembre 2023 emessa dalla Cassa, il signor RI 1 avrebbe omesso di dichiarare tutti i redditi dell'attività indipendente anche per il periodo fra gennaio 2021 e aprile 2021 (cfr. pti. X, Xl e in particolare il pto. Xll della decisione, nel quale la Cassa ha menzionato gli importi dell’"attività dichiarata" e quelli dell'“attività accertata”). In particolare, per i mesi in questione la Cassa disoccupazione ha computato un guadagno di CHF 1'834.00 (mensili) che il signor RI 1 avrebbe conseguito con la società __________.

In merito a tale computo, va rilevato che agli atti non risultano fatture emesse dalla ditta del signor RI 1 (__________) a __________ per il periodo da gennaio 2021 a maggio 2021. Del resto, il contratto con la suddetta con quest'ultima società risulta essere stato concluso solo il 29 aprile 2021 e, pertanto, difficilmente avrebbe potuto generare delle prestazioni fra gennaio e aprile 2021.

Ne consegue che il calcolo del guadagno intermedio di cui al pto. Xll della precitata decisione appare influenzato a sfavore dell'assicurato ed essere frutto di un errore e/o svista della Cassa disoccupazione nella determinazione del guadagno intermedio nei mesi fra gennaio e aprile 2021.

Il 23 maggio 2024 I'UG ha pertanto informato la Cassa in merito a tale incongruenza (…).

Con scritto di posta elettronica del 20 giugno 2024, la Cassa disoccupazione __________ ha comunicato all'UG quanto segue:

"(…) In merito alla pratica citata e dopo aver valutato le vostre informazioni la cassa ha corretto I'importo complessivo che rassicurato deve restituire. L'importo ammonta a CHF 13'615.80.

Restiamo a disposizione per eventuali informazioni a ringraziamo per la collaborazione. (…)"

 

3.8. Premesso quanto precede, nonostante l'assicurato non abbia contestato la decisione della Cassa disoccupazione dell'8 settembre 2023 e si sia limitato a postulare il condono dell'importo chiesto in restituzione, occorre rilevare come la stessa, nella presente procedura, abbia in sostanza riconsiderato la propria pretesa di restituzione, quantificandola in CHF 13'615.80 anziché CHF 17'086.75. Ciò equivale a riconoscere, nell'ambito della presente procedura di condono, che per il periodo 1° gennaio 2021 - 30 aprile 2021 le indennità di disoccupazione fossero dovute e debitamente percepite. Occorre di conseguenza ammettere la buona fede del signor RI 1 nel periodo in questione.

Per quanto riguarda il presupposto cumulativo del grave rigore economico ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA, si rileva che sulla base della documentazione prodotta dall'interessato non risulta nessuna disponibilità eccedente la copertura del fabbisogno vitale.

La richiesta di condono può pertanto essere parzialmente accolta, limitatamente all'importo di CHF 3'470.95, corrispondente alla differenza fra l'importo chiesto in restituzione dalla Cassa disoccupazione e quello ricalcolato dalla stessa nell'ambito della presente procedura (CHF 17'086.75 - CHF 13'615.80).

Per quanto riguarda il periodo successivo, vale a dire quello a partire dal 1° maggio 2021 in relazione al quale la Cassa disoccupazione ha ricalcolato l'importo da restituire, quantificandolo in CHF 13'615.80 -, richiamati i motivi esposti ai consid. 3.1-3.6 della presente decisione, la buona fede del signor RI 1 deve invece essere negata. In relazione a tale importo, e senza che sia necessario esaminare il requisito della grave difficoltà, non essendo adempiuto uno dei presupposti cumulativi contemplati dai combinati disposti di cui agli articoli 25 LPGA e 4 OPGA (buona fede), la domanda di condono deve essere respinta. (…)” (cfr. doc. 22).

 

                          1.4.  Contro la decisione su opposizione RI 1, per il tramite del suo legale (avv. RA 1), ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale, richiamando in toto l’opposizione già presentata contro il primo provvedimento con il quale l’amministrazione gli ha negato il postulato condono di quanto chiestogli in restituzione, ha chiesto che la decisione su opposizione venga all’annullata “ed all’assicurato la domanda di restituire l’importo corrispettivo alle indennità di disoccupazione indebitamente percepite è condonata”, protestando, “in tutti i casi”, tasse, spese e ripetibili (che non ha quantificato).

                                  Oltre a riprendere la propria precedente impugnativa, il ricorrente ha, in particolare, motivato il proprio ricorso come segue:

 

" (…)

5. Nel caso concreto l’assicurato ha sempre dato seguito ad ogni domanda presentatagli dalla Cassa ed in concreto ha sempre trasmesso alla Cassa le fatture che lo stesso aveva emesso in favore dei suoi clienti. Quanto precede precisando anche a più riprese che non necessariamente quando indicato nelle fatture poteva e sarebbe stato incassato; nei tempi e negli importi indicati. Non da ultimo, alla Cassa l’assicurato ha anche indicato degli errori nei calcoli eseguito per stabilire l’importo dell’indennità di disoccupazione.

Ciononostante la Cassa ha continuato la sua procedura stabilendo il diritto dell’assicurato all’indennità giornaliera fondandosi sulle fatture che quest’ultimo emetteva di volta in volta; segnatamente, mai la Cassa ha ipotizzato di modificare il suo modo di procedere ed in concreto stabilendo in maniera molto più cauta l’importo delle indennità di disoccupazione e ciò magari non sulla base di “sole” fatture emesse bensì sulla base del reale importo incassato dall’assicurato contro presentazione dell’estratto del suo conto bancario.

Se sulla base delle fatture emesse alla Cassa non era possibile stabilire l’esatto importo dell’indennità di disoccupazione, e ciò sembrerebbe anche confermato dall’ordine di restituzione, pure all’assicurato non era possibile di volta in volta sapere se l’indennità di disoccupazione incassata era corretta oppure no. Non solo allo stesso non era così evidente il calcolo eseguito per stabilire il suo reddito intermedio bensì allo stesso nemmeno era all’epoca conosciuto quanto, rispetto alle fatture, davvero aveva incassato e quanto invece no. Il calcolo della restituzione dovrebbe poi avvenire mese per mese; questo calcolo nel caso concreto non è conosciuto. Ne consegue che a maggior ragione all’assicurato non può che essere riconosciuta la buona fede giacché alla Cassa lo stesso ha sempre trasmesso tutte le fatture emesse correggendo anche laddove possibile gli importi. In alcun caso mese per mese allo stesso era però possibile anticipare quello che anche diversi mesi dopo i clienti gli avrebbero effettivamente pagato sul conto corrente bancario. Ad ogni buon conto, nonostante molteplici dubbi, comunicati alla Cassa, quest’ultima ha ciononostante continuato ad eseguire i suoi calcolo ed a versare le sue indennità di disoccupazione basandosi essenzialmente sulla fatturazione e sulle informazioni che all’epoca l’assicurato era in grado di rilasciare. Quanto precede senza mai comunicargli che il calcolo delle indennità di disoccupazione era un calcolo provvisorio e che si sarebbe dovuto procedere in futuro al calcolo definitivo a presentazione di un estratto del conto bancario. In buona fede l’assicurato ha nel frattempo anche spese le prestazioni sociali ricevute.

A queste condizioni all’assicurato nulla può essere rimproverato; lo stesso ignorava infatti che la prestazione sociale ricevuta era indebita. L’assicurato non sapeva e nemmeno poteva sapere che, all’epoca in cui le ha incassate, le prestazioni sociali ricevute erano calcolate in maniera errata e che, come tali, sarebbe quindi anche state domandate in restituzione.

Già per questo motivo il presente ricorso deve essere accolto e la contestata decisione annullata.

All’assicurato non può, e nemmeno gli è mai stato rimproverato, essere addebitato un atteggiamento contrario all’obbligo di collaborazione ex art. 28 LPGA né tantomeno contrario all’obbligo di notificare un cambiamento delle sue condizioni ex art. 31 LPGA. (…)

 

6. Quanto precede vale poi a maggior ragione se si considera che in una parallela procedura, per le stesse condizioni, senza che all’assicurato sia nel frattempo stato possibile cambiare qualcosa nel suo modo di relazionarsi con le assicurazioni, ad una domanda di restituzione il condono dallo stesso Ufficio giuridico già gli sia stato concesso. Solo per questo motivo l’assicurato non ha contestato la decisione di restituzione oggetto della presente procedura di condono; prendendo semplicemente atto del ricalcolo delle prestazioni sociali e confidando, anche in questo caso, che gli sarà concesso il condono come nel caso precedente.

In proposito non va infatti dimenticato che con una precedente decisione all’assicurato la Cassa già aveva chiesto la restituzione di complessivi fr. 16'862.30 e che a seguito di una contestazione la domanda è poi stata ridotta a fr. 7'746.85 ed infine pure condonata “ritenuto che non si può risalire alla correttezza delle informazioni rilasciategli a suo tempo dall’Amministrazione cantonale”.

Lo stesso identico discorso vale per questa procedura. Quando alle differenti domande della Cassa a poter ricevere le fatture che l’assicurato ha emesso nei confronti dei suoi clienti, quest’ultimo spiegava alla Cassa che gli importi indicati e le tempistiche non necessariamente corrispondevano al suo effettivo guadagno. Da parte della Cassa non ci sono state reazioni; né tantomeno comunicazioni concrete a sapere cosa doveva fare o cosa darebbe successo se poi risulterà un importo differente da quello considerato nei calcoli iniziali. Quali informazioni sono state date dalla Cassa all’assicurato perché comprendesse come si eseguono i calcoli ed in particolare nel suo caso?

In concreto non è dato di saperlo; sennonché, come già detto l’assicurato si è sempre attenuto alle direttive della Cassa dando seguito ad ogni cosa proprio perché non voleva essere confrontato con domande di restituzione a cui malauguratamente non poteva dare seguito. A ricezione dei conteggi da parte della stessa Cassa per i medesimi motivi già citati l’assicurato pure reagiva, così come anche confermato nella decisione su opposizione contestata, comunicando alla Cassa delle modifiche intervenute nel frattempo.

Anche quest’ultimo aspetto dovrebbe permettere di garantire all’assicurato una parità di trattamento ed una tutela della buona fede. Non è infatti spiegato il motivo per cui solo in questo caso lo stesso identico ragionamento già fatto in passato per l’assicurato non dovrebbe invece più essere valevole.” (cfr. doc. I).

 

                          1.5.  Nella sua risposta del 29 agosto 2024 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione dell’impugnativa.

                                  In particolare, l’amministrazione ha contestato le censure sollevate dall’avv. RA 1 ed osservato quanto segue:

 

" (…) Dagli atti risulta in modo chiaro che il ricorrente non ha dichiarato sugli IPA l’attività indipendente svolta nei mesi da maggio 2021 a novembre 2021 (doc. 6). Vale la pena rammentare che la Cassa ha predisposto degli accertamenti dopo che, nell’ambito di una verifica secondo la Legge federale contro il lavoro nero (LLN), erano state rilevate delle incongruenze tra i redditi dell’estratto conto individuale AVS e le dichiarazioni dell’assicurato figuranti sui moduli “Indicazioni della persona assicurata” (IPA) per quanto riguarda l’anno 2021. A seguito delle verifiche esperite dalla Cassa disoccupazione presso i clienti della ditta del signor RI 1, sono emerse le fatture relative a tale attività, sulla base delle quali la stessa ha provveduto a rivedere i propri calcoli. Pertanto, non si comprende come l’assicurato possa imputare alla Cassa degli errori nella determinazione del guadagno intermedio, né come possa affermare di non aver avuto piena cognizione dell’entità di tale guadagno, ritenuto che all’origine dell’errore vi è proprio il suo stesso agire. Non è quindi dato riconoscere la sua buona fede in relazioni ai calcoli effettuati dalla Cassa, dal momento che egli ha svolto attività indipendente durante la disoccupazione senza annunciarla per i mesi da maggio 2021 a novembre 2021, annunciando altresì in modo non corrispondente ai fatti il guadagno conseguito nei mesi da gennaio 2021 ad aprile 3021, rispettivamente a dicembre 2021.

Per inciso, si rileva che l’UG non funge da organo di revisione dei calcoli effettuati dalla Cassa disoccupazione e che eventuali errori avrebbero di principio dovuto essere contestati dall’assicurato nell’ambito della procedura di opposizione.

Il ricorrente afferma inoltre che siccome nella precedente procedura l’UG aveva condonato l’importo richiesto in restituzione, egli poteva in buona fede aspettarsi che anche la presente procedura sfociasse su un condono. Sennonché non sono manifestamente dati gli estremi per una simile conclusione.

Al riguardo, si rileva che al pto. 3.1. della decisione impugnata (doc. 22), l’UG ha già esposto i motivi per cui non si tratta della stessa fattispecie. I motivi che hanno indotto la Cassa disoccupazione a chiedere la restituzione di parte delle indennità versate nel 2020 non erano correlati alla successiva richiesta di restituzione, relativa alle indennità versate nel 2021 e derivante dall’assenza di dichiarazione dell’attività indipendente. (…) si fa nuovamente presente che all’origine della (pregressa) richiesta di restituzione per le indennità versate nel 2020 vi era la mancata dichiarazione, da parte del qui ricorrente, del percepimento di indennità Corona in relazione alla sua attività indipendente. Trattasi di due fattispecie diverse che di “parallelo” o “identico” non hanno nulla (…).

3.

Sempre in merito agli evocati “errori di calcolo” che il ricorrente imputa, in modo generico, alla Cassa disoccupazione (cfr. ricorso pto. 5 primo paragrafo), va rilevato che l’unico errore rilevabile ad una disamina della decisione di restituzione 8 settembre 2023, appare essere quello riferito al guadagno conseguito con la ditta __________, manifestamente riconducibile ad un errato apprezzamento dei fatti. In sostanza, la Cassa risulta aver computato un guadagno intermedio per i mesi da gennaio ad aprile 2021 con la ditta __________, laddove il contratto con tale ditta risulta essere stato stipulato solo il 29 aprile 2021. L’errore in questione è stato rilevato e notificato alla Cassa disoccupazione dall’UG con scritto del 23 maggio 2023 (doc. 18) ed è stato dalla stessa ammesso (cfr. pto. 3.7. della decisione impugnata). Tant’è che la Cassa ha ricalcolato l’importo da restituire quantificandolo in CHF 13'615.80 (doc. 20).

Come già menzionato nella decisione (pti. 3.8. e 4.), tale errore era peraltro facilmente rilevabile anche dal signor RI 1 al momento della notifica della decisione di restituzione. Esso non fonda in ogni caso la sua buona fede per il rimanente importo chiesto in restituzione, ossia CHF 13'615.80. la buona fede non trova riscontro già per il solo fatto che egli ha omesso di dichiarare lo svolgimento di un’attività indipendente tra maggio e novembre 2021.

4.

Il ricorrente si limita ad un ripetizioni di concetti già espressi nell’ambito dell’opposizione, oltre a rievocare generiche difficoltà in relazione alla fatturazione ai clienti (leggi: “a volte i clienti non pagano nei tempi pattuiti; a volte pagano meno di quanto domandato (…) ciò comporta inevitabilmente una modifica degli importi fatturati ed effettivamente incassati”). Tali considerazioni tralasciano il nocciolo della questione, ossia l’assenza di dichiarazione dell’attività indipendente sugli IPA ed il fatto che la Cassa abbia dovuto accertare i fatti interpellando i clienti della ditta del signor RI 1 per verificare l’esistenza dei rapporti contrattuali, le prestazioni dalla stessa fornite e gli importi fatturati e/o incassati, rilevando peraltro svariate incongruenze rispetto a quanto comunicato dall’assicurato (cfr. documentazione della Cassa disoccupazione agli atti, in particolare gli scambi di posta elettronica con la signora __________).” (cfr. doc. III).

 

                          1.6.  In data 11 settembre 2024, la parte ricorrente ha comunicato di non avere “altri mezzi di prova da presentare e ciò anche perché l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha nel frattempo già accolto e trasmesso al vostro lodevole Tribunale entrambi gli incarti che concernono l’assicurato e che comprovano, de facto, una disparità di trattamento con riferimento al riconoscimento della buona fede nel primo caso ed al rifiuto nel secondo caso. Pure nella risposta risulta confermato che all’assicurato può essere riconosciuta la buona fede; se non in toto perlomeno parzialmente. Sennonché, questo riconoscimento non può limitarsi al ricalcolo che è stato eseguito dalla Cassa e ciò appunto perché l’importo da restituire non è oggetto della presente procedura. Se è infatti confermata (e non contestata) una correzione dell’importo da restituire (di fr. 13'615.80), la buona fede dell’assicurato dev’essere invece confermata ed il condono conseguentemente integralmente concesso” (cfr. doc. V).

 

                          1.7.  Con osservazioni del 19 settembre 2024 (trasmesse per conoscenza al ricorrente il giorno successivo; cfr. doc. VIII), la parte resistente, oltre a riconfermarsi nelle considerazioni e conclusioni già esposte in precedenza, ha preso posizione come segue:

 

" (…) Il ricorrente pretende, in buona sostanza, che si riconosca la buona fede per tutto l’importo posto in restituzione. Oltre alla mano, egli pretende, in parole semplici, anche il braccio. L’UG non può condividere la logica insita nelle considerazioni di cui allo scritto doc. V del ricorrente, il quale tenta – strumentalizzandolo – di trarre vantaggio da un errore di calcolo della Cassa disoccupazione peraltro pacificamente ammesso e rettificato dalla stessa. Errore che, invero, avrebbero potuto egli stesso individuare al momento della richiesta di restituzione e che non influisce minimamente sulla questione della buona fede per quanto attiene al restante importo, relativo al periodo compreso fra maggio 2021 e novembre 2021. L’errore in questione riguarda peraltro una minima parte dell’importo posto in restituzione, ovvero CHF 3'470.95 su CHF 17'086.57. Per quanto riguarda la parte eccedente, ossia CHF 13'615.80, per i motivi già ampiamente esposti nella decisione impugnata (cfr. in particolare pti. 3.3., 3.7., 3.8.), rispettivamente nella risposta di causa (cfr. pto. 3), non è ravvisabile la buona fede.” (cfr. doc. VII).

 

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  Oggetto del contendere è la questione di sapere se con decisione su opposizione del 27 giugno 2024 la Sezione del lavoro abbia a ragione, o meno, negato a RI 1, il condono della restituzione per la somma di fr. 13'615.80, corrispondente a parte delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione percepite dall’assicurato, a mente della parte resistente indebitamente, nel 2021.

 

                          2.2.  L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo il cpv. 1 di questo articolo, nel tenore in vigore dal 1° aprile 2011, la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55 e 59c cpv. 4.

                                  L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

 

                                  La giurisprudenza federale sviluppata in merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva tutta la sua validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STF C21/07 dell’11 febbraio 2008 consid. 1.3.; STFA C 174/04 del 27 aprile 2005).

 

                          2.3.  L'art. 4 OPGA regola il condono.
Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).

                                  Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).

                                  Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).

                                  Sul condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).

                               

                                  L'art. 5 OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:

         

" 1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC.

         

2 Per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:

a.  per le persone che vivono a casa:

quale importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: l’importo massimo secondo le categorie di cui all’articolo 3b capoverso 1 lettera a LPC, quale pigione di un appartamento: l’importo massimo secondo le categorie di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;

b. per le persone che vivono in un istituto: quale importo per le spese personali, 4800 franchi l’anno;

c. per tutti: quale importo forfettario per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la versione vigente dell’ordinanza del Dipartimento federale dell’interno (DFI) sui premi medi cantonali e regionali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari.

 

3 Per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale il computo della sostanza ammonta ad un quindicesimo della sostanza netta, ad un decimo se si tratta di beneficiari di rendite di vecchiaia. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.

 

Sono computati come spese supplementari:

a. per le persone sole, 8000 franchi;

b. per i coniugi, 12 000 franchi;

c. per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, 4000 franchi per figlio.”.

 

                                  Secondo la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione, è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

         

                                  - l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

                                  - la restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.

 

                                  Qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere accordato.

 

                          2.4.  La buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.

                                  La giurisprudenza ha precisato che la buona fede, intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 9C_16/2019 del 25 aprile 2019 consid. 4; STF 9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid., 2.1.; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017 consid. 4, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; STF 8C_79/2017 del 30 giugno 2017 consid. 4.1.; DTF 138 V 218 consid. 4; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).

 

                                  Si è in presenza di una negligenza grave allorquando un avente diritto non si attiene a ciò che può essere ragionevolmente preteso da una persona capace di discernimento in una situazione identica e nelle medesime circostanze (cfr. STF 9C_16/2019 del 25 aprile 2019 consid. 4; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; DTF 110 V 176 consid. 3d).

                                  Inoltre, la buona fede deve essere negata se colui che si è arricchito, al momento del versamento, poteva attendersi di dover restituire, in quanto sapeva o doveva sapere, facendo prova dell’attenzione richiesta, che la prestazione era indebita (art. 3 cpv. 2 CC; DTF 130 V 414 consid. 4.3 e i riferimenti ivi menzionati).

 

                          2.5.  Con l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato.

                                  L'art. 28 LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".

                                  Gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).

 

                                  Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti, stabilire le prestazioni assicurative e far valere il diritto di regresso (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

 

                                  Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).

 

                                  L'art. 31 LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".

 

                                  L’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

                                  Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).

                                  Il dovere di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.

                                  Devono essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA C 273/05 del 7 aprile 2006 consid. 2.3.2.2.; STFA C 104/01 del 25 luglio 2001, consid. 2 in fine).

 

                                  Secondo la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; STF C 288/06 del 27 marzo 2007 consid. 2; DLA 1993/1994 N. 3 pag. 21).

 

                                  Il dovere di informazione costituisce una concretizzazione del principio della buona fede (cfr. STF 8C_253/2018 del 19 febbraio 2019 consid. 7.3.4.).

 

                                  In una sentenza 8C_807/2007 del 18 agosto 2008 l’Alta Corte ha respinto il ricorso di un assicurato al quale era stato negato il condono della restituzione della somma di fr. 5'776.30, chiesta, in quanto era emerso che egli aveva lavorato senza annunciare tale attività.

                                  All’assicurato è stata negata la buona fede, poiché, anche se, come da lui sostenuto, avesse effettivamente avvertito il suo consulente in merito a tale occupazione, aveva comunque risposto sempre negativamente alla domanda di sapere se esercitasse un’attività lucrativa dipendente o indipendente, ossia una questione determinante per il calcolo dell’indennità da parte della cassa di disoccupazione.

                                  Nulla, poi, consentiva di concludere che il suo consulente gli avesse suggerito di rispondere negativamente alla domanda relativa all’esercizio di un’attività lavorativa.

                                  L’assicurato, del resto, non poteva ragionevolmente credere che la Cassa fosse al corrente della sua attività. In assenza di attestati di guadagno intermedio o certificati di salario forniti dall’assicurato, la Cassa non poteva conoscere l’importo effettivamente conseguito, di modo che l’assicurato non aveva validi motivi per pensare che le indennità di disoccupazione versategli erano state calcolate tenendo conto del reddito in questione.

 

                          2.6.  Nella concreta evenienza dalle carte processuali emerge che RI 1 (nato nel 1984, cittadino italiano a beneficio di un permesso di domicilio “C”; cfr. doc. 2), dopo aver lavorato dal 1° ottobre 2016 al 28 febbraio 2019 presso la __________ come ingegnere, si è iscritto in disoccupazione a decorrere dal 1° marzo 2019, alla ricerca di un impiego a tempo pieno come ingegnere (cfr. doc. 2). Gli è stato aperto un termine quadro dal 1° marzo 2019 al 30 novembre 2021 (“Motivo del prolungamento: accredito per la crisi”; cfr. doc. 1).

 

                                  Innanzitutto, giova sin d’ora evidenziare che i formulari “indicazioni della persona assicurata” (in seguito: IPA) sottoscritti, di mese in mese, dal ricorrente, riportano le seguenti avvertenze:

 

" (…) La persona assicurata è assolutamente tenuta ad annunciare alla cassa qualsiasi lavoro svolto durante il versamento delle indennità di disoccupazione. Mentire non conviene: l’Ufficio centrale di compensazione (AVS) comunica all’Assicurazione contro la disoccupazione i rapporti di lavoro svolti durante la disoccupazione. Dichiarazioni mendaci o incomplete possono comportare la revoca della prestazione e una denuncia penale. Eventuali prestazioni illegittime devono essere rimborsate” (cfr. doc. 6 ed all).

 

                                  Dagli atti emerge, d’un lato, che, nel compilare il formulario in questione per i mesi da maggio a novembre 2021, RI 1 – che al momento in cui si era iscritto al collocamento nulla aveva peraltro indicato quanto alla propria attività individuale (cfr. doc. 2) - ha risposto negativamente alla domanda n. 2, a sapere se “Ha esercitato un’attività indipendente?” (cfr. all. a doc. 6). D’altro lato, il TCA constata ch’egli, per i mesi da gennaio ad aprile 2021 aveva, invece, risposto affermativamente al medesimo quesito (cfr. all. a doc. 6).

 

                                  Sennonché, ed a prescindere da quanto egli abbia fatturato – ritenuto che l’importo chiesto in restituzione avrebbe, se del caso, dovuto essere oggetto di un’eventuale opposizione contro la decisione di restituzione, in concreto cresciuta incontestata in giudicato -, dall’“offerta per consulenza in ambito sicurezza sul lavoro e prevenzione salute sui cantieri” che la __________ ha sottoposto alla __________ (che l’ha, poi, sottoscritta, il 29 aprile 2021) emerge che l’incarico affidato al ricorrente prevedeva “nr. 1 ispezione settimanale per nr. 1 cantiere, con redazione rapporto scritto e fotografico (…)” e che venivano “garantite 45 settimane all’anno sulla base di 53 settimane totali annue, di cui sono già state dedotte le varie interruzioni dei lavori per vacanze e festività, ovvero: 4 settimane per il periodo di agosto (tutto il mese); 2 settimane per il periodo di dicembre (2° metà del mese); 2 settimane per il periodo di gennaio (1° metà del mese); Costo annuo 22'000.- CHF (1'834.- SFr. / ms)”.

 

                                  Analogamente emerge dall’offerta sottoscritta da __________ nell’ottobre 2020, per la quale è, però, stato previsto un costo annuo pari a fr. 29'000.- (cfr. all. a doc. 6).

 

                                  L’accordo quadro finalizzato, invece, dalla __________ con __________ a fine agosto 2021 prevedeva una tariffa oraria di fr. 120.- per le “ore di audit” e di fr. 90.- all’ora per il “tempo di viaggio” (cfr. all. a doc. 16).

 

                                  Nell’ambito degli accertamenti svolti dall’amministrazione, la __________ ha trasmesso le seguenti fatture, ricevute da __________, aventi le causali così indicate:

 

-        fattura n. __________ del 24 novembre 2021: “ispezioni __________ Novembre 2021 SFr. 2'417.-; Riunione tecnica (1h) 12.11.2021 __________ SFr. 150.-/h Sfr. 150.-; totale SFr. 2'567.-”;

-        fattura n. __________ del 29 ottobre 2021: “ispezioni __________ Ottobre 2021 SFr. 2'417.-; Totale SFr. 2'417.-”;

-        fattura n. __________ del 24 settembre 2021: “Ispezioni __________ Settembre 2021 SFr. 2'417.-; Totale SFr. 2'417.-”;

-        fattura n. __________ del 27 agosto 2021: “Ispezioni __________ Agosto 2021 (pausa) SFr. 2'417.-”;

-        fattura n. __________ del 23 luglio 2021: “Ispezioni __________ Luglio 2021 SFr. 2'417.-; Formazione __________ del 05.07.2021 SFr. 150.- /h; Sfr. 0.- (recupero settimana 20); 8.5 h Formazione __________ incontro del 05.07, incontro del 07.07. preparazione presentazione, SFr. 150.- /h; SFr. 1'275.-;Totale SFr. 3'692.-”;

-        fattura n. __________ del 24 giugno 2021: “Ispezioni __________ Giugno 2021 SFr. 2'417.-; Formazione __________ del 23.06.2021 SFr. 150.- / h SFr. 150.-; Formazione __________ del 23.06.2021 SFr. 150.- / h SFr. 150.-”;

-        fattura n. __________ del 25 maggio 2021: “Ispezioni __________ Maggio 2021 SFr. 2'417.-; totale SFr. 2'417.-”.

 

                                  Sempre all’amministrazione, la __________ ha, invece, trasmesso le seguenti fatture della __________, aventi le causali così indicate:

 

-        fattura n. __________ del 24 novembre 2021: “Formazioni __________ Novembre 2021 SFr. 1'834.-”;

-        fattura n. __________ del 29 ottobre 2021: “Ispezioni e formazioni __________ Ottobre 2021 SFr. 1'834.-”;

-        fattura n. __________ del 24 settembre 2021: “Ispezioni e formazioni __________ Settembre 2021 SFr. 1'834.-”;

-        fattura n. __________ del 27 agosto 2021: “Ispezioni __________ Agosto 2021 (pausa) SFr. 1'834.-”;

-        fattura n. __________ del 23 luglio 2021: “Ispezioni __________ Luglio 2021 SFr. 1'834.-; __________ 25 secondi (consegnati il 23.07.2021) SFr. 33.- / pz; SFr. 1'320.-”;

-        fattura n. __________ del 24 giugno 2021: “Ispezioni __________ Giugno 2021 SFr. 1'834.-”;

-        fattura n. __________ del 26 maggio 2021: “Ispezioni __________ Maggio 2021 SFr. 1'834.-”.

 

                                  Dall’estratto del conto individuale della Cassa __________ emerge che per il 2021 e come persona con attività indipendente, il ricorrente ha annunciato redditi per complessivi fr. 43'400.- tra gennaio e dicembre (cfr. all. a doc.17).

 

                                  Chiamato dalla Cassa a fornire informazioni supplementari in merito all’attività indipendente svolta nel 2021 ed alle relative entrate, il ricorrente, con mail del 30 giugno 2023 ha precisato quanto segue:

 

" (…) Premetto che quanto già in vostro possesso risulta essere conforme a quanto ho dichiarato alla Cassa di compensazione AVS per l’anno 2021.

L’attività __________, nasce nel 2012 come attività accessoria di rivendita online di vari prodotti, quindi nel 2015 l’ho registrata per la prima volta presso l’ufficio del registro di commercio per una maggiore “credibilità” verso i clienti, sempre come attività accessoria di rivendita articoli plurimarche; nel febbraio 2021, proprio durante il periodo della disoccupazione in oggetto, ho aggiunto il ramo economico di “servizi per consulenza manageriale” al registro di commercio. Considerando che le indennità di disoccupazione mi sarebbero terminate l’08.11.2021 e considerando altresì che non avrei avuto altre fonti di sostentamento se non proprio la mia attività come indipendente (…) il mio obiettivo era a quel punto far diventare __________ un’attività principale, cosa che piano piano e gradualmente lo sarebbe diventata a partire dal 2022. Per cui tutto l’anno 2021, ed in particolar modo la seconda parte dell’anno maggio-dicembre 2021, è stato un periodo preparatorio per poter avere un minimo vitale di entrate economiche nel 2022.

Tale “preparazione” è stata possibile proprio grazie alle indennità di disoccupazione che mi garantivano una certa tranquillità economica per me e per la mia famiglia.

Nello specifico, nei mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2021 ho svolto del guadagno intermedio come già dichiarato alla spett. cassa disoccupazione __________ e qui di seguito il dettaglio:

·        Gennaio 2021: guadagno intermedio 2'417.- CHF

·        Febbraio 2021: guadagno intermedio 4'085.- CHF

·        Marzo 2021:     guadagno intermedio 2'417.- CHF

·        Aprile 2021:      guadagno intermedio 2'942.- CHF

In allegato le rispettive fatture (…).

Nei mesi successivi, ovvero maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2021, non ho svolto alcuna attività e quindi non ho avuto nessun guadagno intermedio in quanto non c’è stata l’occasione o richiesta di dare consulenza nel campo delle mie competenze. (…) in tale periodo (maggio – novembre 2021) ho preparato tutto ciò che sarebbe servito a lavorare, quindi offerte ed email di richiesta di consulenza (vedi mail allegate – richieste di consulenza-lavoro), che poi sono state in parte accolte e quindi permettermi un guadagno minimo nel 2022. (…)

Nel mese di dicembre 2021 ho infine svolto delle attività che mi hanno permesso di arrivare alla cifra dichiarata all’AVS per il 2021, pari a 43'400 CHF. In allegato le rispettive fatture (nr. 176-177-178) ed il dettaglio delle spese sostenute sempre nel 2021 dall’attività __________:

·        Fattura 176 – __________:                         5'510.- CHF

·        Fattura 177 – __________                        10'950.- CHF

·        Fattura 178 – __________                        15'015.- CHF

Totale dicembre 2021: 31'475 CHF che sommati ai guadagni intermedi del periodo gennaio – aprile 2021, si arriva al totale 2021 di 43'336 CHF. Inoltre le spese sostenute nel 2021 sono pari a 8'019.40 CHF (vedi dettaglio allegato) mentre i contributi versati all’AVS sono pari a 3'947.25 CHF (vedi sempre dettaglio allegato) (…)” (cfr. all. a doc. 6).

 

                                  Le fatture così trasmesse dal ricorrente all’amministrazione differiscono da quelle inviate dai clienti della ditta individuale di RI 1 (in particolare __________ e __________), e meglio poiché si rivelano essere:

 

-        un’altra, singola, fattura n. __________ asseritamente esposta a __________, di data, questa, 6 dicembre 2021, avente causale “73 h Riunione tecnica, controlli __________, Redazione piano sicurezza (OLCsotr. Art. 4)”, per fr. 150.- all’ora, per un totale di “SFr. 10'950.-”

-        un’altra, singola, fattura n. 178 asseritamente esposta a __________, di data, questa, 15 dicembre 2021, avente causale “91h Studio e redazione Piano sicurezza (OLCostr. art. 4) – 70h; Controlli __________ – 16h; Formazione maestranze -3h; riunione con direzione – 2h”, per fr. 165.- all’ora, per un totale di “SFr. 15'015.-” (cfr. all. a doc. 6).

 

                                  Con e-mail del 3 luglio 2023, il ricorrente, oltre a trasmettere all’amministrazione copia dei contratti sottoscritti tra la __________ ed i clienti (per i quali già si è detto sopra) ha comunicato quanto segue:

 

" (…) Dai mandati in allegato può notare come ci sia una “tariffa oraria” proprio per quei lavori puntuali che si rendono necessari durante il mandato (come ad esempio le fatture con __________ e __________ di dicembre 2021).

Il funzionamento delle fatture per una organizzazione in generale ed a maggior ragione per una ditta individuale come la mia è quello di fatturare la prestazione di quel mese per poi richiederne il pagamento nel breve termine e la prassi è non oltre 30 giorni, cosicché io possa ricevere uno “stipendio” in tempi ragionevoli e pagarmi le bollette, considerando per l’appunto che non ho uno stipendio fisso puntuale (…)” (cfr. all. a doc. 17).

 

                                  Il 17 luglio 2023, la Cassa ha trasmesso all’assicurato “le fatture, da lei emesse per l’anno 2021, ricevute da parte dei suoi clienti” - e meglio le n. __________ per __________ SA e le n. __________ per __________ – che, come visto, differiscono dalle n. __________ e __________ inviate il 30 giugno 2023 dal ricorrente, rilevando, infatti, quanto segue:

 

" (…) le stesse non coincidono con quelle che lei ci ha inviato tramite mail del 30.06.2023. Per queste ragioni, la invitiamo a specificarci per iscritto, entro il 25.07.2023, le sue osservazioni in merito. La rendiamo attento che i nuovi elementi in nostro possesso possono condurre ad una richiesta di restituzione delle indennità percepite in troppo. In assenza di un suo riscontro entro il termine assegnato, decideremo in base agli atti e alle informazioni in nostro possesso e non possiamo escludere, a dipendenza dell’importo percepito a torto e delle sue motivazioni, di segnalare il caso al Ministero Pubblico” (cfr. all. a doc. 6).

 

                                  Questo il riscontro fornito il 20 luglio 2023 dal ricorrente alla Cassa:

 

" (…) effettivamente c’è una discordanza tra quanto vi ho scritto ed inviato con email del 30.06 scorso e quanto in vostro possesso con email del 17.07.2023 e qui di seguito cercherò di spiegare e ricostruire il tutto anche se dopo circa 2 anni non è evidente.

Ammetto una mia confusione amministrativa risalente ai primissimi anni di contabilità come indipendente e la poca esperienza in proposito, cosa che pian piano negli anni successivi è inevitabilmente migliorata, per cui quanto in vostro possesso al momento per l’anno 2021 tramite mail del 17.07.2023 corrisponde al vero e sostituisce il contenuto della mail del 30.06 scorso.

È fondamentale tuttavia comprendere quanto segue in una visione di mancanza di esperienza e quindi buona fede: nella gestione di un’azienda molte fatture possono essere annullato come anche modificate se sbagliate o se cambiassero le condizioni nel frattempo, come è stato fatto e continuo a fare tutt’ora. Un buon rapporto con i clienti è fondamentale ed è la mia massima premura avere una stima professionale con loro dato che sono a “pagarmi lo stipendio”: in caso di ritardi di pagamento delle fatture (i classici 30 giorni) è molto delicata anche la semplice domanda sul relativo perché del ritardo, cosa che talvolta ha fatto in modo che aggiornassi la fattura di conseguenza che poi andava a sommarsi ad altre prestazioni dei giorni e dei mesi successivi (vedi quanto allegato con email del 30.06 scorso, fatture __________). Mi è capitato proprio in questi giorni di luglio 2023 di effettuare una 1a formazione per una azienda e quindi una seconda ed ultima il prossimo settembre 2023: fatturerò direttamente a settembre per poi ricevere il pagamento a ottobre 2023.

È anche vero che ci sono stati mesi, come ad esempio il mese di agosto 2021, che è stato un mese fermo forzato a causa dell’assenza di lavoro.

·        Esempio: fattura nr. __________ (numero a casa) risalente alle prestazioni di maggio (mese a caso), non pagata puntualmente nei 30 giorni, la modificavo aggiungendo le nuove prestazioni di giugno, ma erroneamente rimaneva nominata sempre fattura nr. __________, piuttosto che nominarla per esempio __________.

Questa mia mancanza di esperienza ha favorito l’errore ed anche la confusione nel mio scritto del 30.06 scorso; inoltre tale ricostruzione non mi è neanche stata tanto semplice a distanza di quasi 2 anni. È altresì vero che né le mie consulenti URC dell’epoca (sig.ra __________ e sig.ra __________), né gli addetti allo sportello __________ di __________ mi abbiano mai chiesto o corretto sulle fatture, quindi spiegato il corretto funzionamento della procedura fattura-prestazione-mese di riferimento: questa non vuole essere una giustificazione, ma è anche giusto a mio avviso fare una analisi a 360 gradi.

Spero di aver reso comprensibile il tutto e mi scuso per la confusione amministrativo-contabile creata: ad ogni modo sono certamente disponibile ad un ulteriore chiarimento telefonico o in presenza.

Ci tengo poi a sottolineare che comunque quanto inviatovi a livello di computo totale per il 2021 è conforme e coerente a quanto contabilizzato dall’ufficio tassazione e dalla AVS (avete già copia) per quell’anno di riferimento, se servissero ulteriori verifiche incrociate da parte vostra.

Prendo atto inoltre e con dispiacere come abbiate contattato senza alcun tipo di autorizzazione azienda private mie clienti per le quali c’è un rapporto di stima reciproca professionale, nonostante vi abbia risposto il 30.06.2023 per email: mi chiedo se vi siate fermati un attimo a riflettere sulle possibili “conseguenze” i tali contatti con la mia attività. Mi riservo di fare in seguito ulteriori analisi.

Infine come conferma ulteriori della mia buona fede, il contezioso aperto con __________ per le indennità di perdita guadagno COVID mi è stato accolto proprio in questi giorni.” (cfr. all. a doc. 17).

 

                                  Con decisione dell’8 settembre 2023, la Cassa ha, come visto, chiesto la restituzione di fr.17'086.75 (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 7).

 

                                  Come parimenti anticipato, RI 1 non ha impugnato tale provvedimento, limitandosi a chiedere, in data 11 ottobre 2023, il condono della restituzione (cfr. supra consid. 1.2. e doc. 8).

                                  Il 17 ottobre 2023, la Cassa ha quindi sottoposto il caso dell’assicurato all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (cfr. doc. 4).

 

                                  Con decisione 1° febbraio 2024, la Sezione del lavoro ha respinto la richiesta di RI 1 ritenendo in concreto non adempiuto il requisito della buona fede, e meglio per le seguenti ragioni:

 

" (…)

3. Nel caso concreto il mancato tempestivo annuncio alla Cassa dell’attività indipendente svolta dall’assicurato e il non corretto annuncio del reddito da attività indipendente conseguito non è giustificato.

Sul formulario domanda d’indennità di disoccupazione all’indirizzo della Cassa l’assicurato non ha dichiarato di avere avviato un’attività indipendente dal 2015. Ha inoltre omesso di segnalare per un lungo periodo (da maggio a novembre 2021) ed ha segnalato in modo inveritiero (da gennaio ad aprile 2021 e dicembre 2021) il reddito conseguito dall’attività indipendente. Egli ha pertanto indotto la Cassa a versare a torto le prestazioni chieste in restituzione.

Considerato quindi che il signor RI 1 ha fornito indicazioni inveritiere ed ha indebitamente ottenuto le indennità oggetto della domanda di condono, la buona fede non può essere riconosciuta. Le prestazioni assicurative sono infatti state ottenute a seguito di una grave negligenza. (…)” (cfr. doc. 11).

 

                                  Dopo essersi cautelativamente opposto in data 14 febbraio 2024 al provvedimento reso nei suoi confronti (cfr. doc. 12), l’11 marzo seguente l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha impugnato la decisione resa dalla Sezione del lavoro nei suoi confronti.

                                  In particolare, a sostegno delle pretese del proprio assistito, il legale ha fatto valere quanto segue:

 

" (…) Gli argomenti che l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro pone a sostegno della propria decisione risultano (…) essere già stati in precedenza esaminati e ciò con una conclusione (inaspettatamente) ora del tutto differente.

Dell’avvio di un’attività lavorativa come indipendente così come dei rispettivi redditi conseguiti a seguito dell’esercizio di quest’ultima attività lavorativa parallela risulta infatti debitamente riportato nella decisione su opposizione (parzialmente accolta) che la Cassa disoccupazione ha emanato lo scorso 11 aprile 2022 (cfr. doc. 10 nell’incarto dell’Ufficio giuridico della sezione del lavoro); rispettivamente, pure risulta nella precedente decisione di condono 13.07.2023 dello stesso Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (cfr. doc. 14 nell’incarto dell’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro).

Pur essendo debitamente e compiutamente informato di questa situazione, nella sua decisione dello scorso 13.07.2023 lo stesso Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha concluso che all’assicurato poteva essere riconosciuta la buona fede.

Nella misura in cui, con una seconda decisione, che tratta la medesima situazione di fatto e ciò con riferimento all’atteggiamento dell’assicurato, l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro giunge “solamente” ora ad una conclusione diametralmente opposta, lo stesso cade nell’arbitrio ledendo gravemente il principio della buona fede e dell’affidamento. La decisione contestata non può quindi essere confermata a contrario di quanto vale invece per l’opposizione; che va confermata con conseguente riconoscimento del diritto al condono dell’assicurato. L’aspetto economico e meglio la conferma di grave difficoltà risulta infatti pure già analizzata e confermata in passato giacché nel frattempo oltretutto la situazione non è mutata così come pure confermato dalla documentazione componente l’incarto.

In proposito non va infatti disatteso che l’art. 9 della Costituzione federale ognuno ha diritto d’essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. Il principio della buona fede protegge infatti il cittadino nell’affidamento legittimo che ripone nelle rassicurazioni ricevute dalle autorità, avendo assunto una certa condotta in base a della decisione, delle dichiarazioni o un determinato comportamento dell’amministrazione (cfr. tra le altre DTF 131 III 627, consid. 6.1.; cfr. DTF 129 1161, consid 4.1.; DTF 128 II 112, consid. 10b/aa; cfr. DTF 126 II 377, consid. 3.a).

(…) tutto quanto già comunicato dall’avvocato __________ all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro per sostenere la buona fede dell’assicurati nei suoi scritti (…) vale ancora a pieno titolo.

b. Nel caso concreto, non va poi oltretutto dimenticato che proprio per evitare malintesi con le assicurazioni coinvolte anche in questo caso, così come in passato per le indennità COVID, con l’amministrazione l’assicurato ha sempre regolarmente intrattenuto stretti contatti e ciò per valutare la correttezza delle prestazioni, dei calcoli e non da ultimo pure per regolare sempre la propria posizione.

A contrario di quanto sostiene l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, l’assicurato non ha mai comunicato erroneamente i suoi redditi né tantomeno omesso di comunicarli. Trattandosi di un’attività indipendente, per il calcolo delle indennità di disoccupazione il reddito intermedio è sempre e solo stato stimato giacché a priori mese per mese non è infatti per nulla possibile stabilire con tutte sicurezza i redditi percepiti. Nell’attività indipendente, le prestazioni fatturate non

corrispondono mai con le prestazioni incassate e da ciò il regolare ricalcolo che in concreto è sempre stato fatto così come si evince anche dall’allegata corrispondenza. 

Se in passato la buona fede dell’assicurato è già stata riconosciuta anche senza debite comprove e quindi già solamente in applicazione del principio “in dubio pro reo”, a maggior ragione in questo caso l’agire dell’assicurato non va penalizzato ed in concreto se si considera che lo stesso assicurato in questo caso risulta pure aver debitamente preso contatto con la Cassa disoccupazione per verificare e segnalare i loro errori e non da ultimo restituendo anche quanto eventualmente già percepito indebitamente. A comprova di ciò ci sono diverse comunicazioni e-mail che nell’incarto non risultano e che pertanto si allegano (…)

Nemmeno va poi dimenticato che la Cassa disoccupazione, pur potendo di principio chiedere solo informazioni al datore di lavoro ed all’assicurato, nel caso concreto ha addirittura preso contatto con i clienti e ciò per ricevere anche tutta una serie di copie relative alle fatture, ecc. L’assicurato non si è mai opposto a questa procedura; anzi l’assicurato ha addirittura collaborato mettendo compiutamente a disposizione tutti i dati necessari e ciò, come già detto, proprio per evitare malintesi e soprattutto errori nei calcoli. Questa collaborazione deve a maggior ragione spingere anche l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro a confermare la sua buona fede invero così come già fatto in passato.” (cfr. doc. 15)

 

                                  A fronte del fatto che la restituzione chiesta al ricorrente, che ne ha da parte sua postulato il condono, concerne le prestazioni percepite nel 2021, che la corrispondenza e-mail trasmessa da RI 1 in allegato all’opposizione data, ad accezioni degli scambi di giugno e luglio 2023 per i quali già si è detto, del 2020 e del 2019 (cfr. all. a doc. 15).

                                 

                                  Con “richiesta d’informazione” del 23 maggio 2024, la parte resistente ha comunicato alla Cassa quanto segue:

 

" (…) Nella vostra decisione di restituzione 8 settembre 2023, al pto. XII è riportato il calcolo del guadagno intermedio per l’anno 2021, nel quale risulta computato un guadagno mensile di __________ 1'834.00 per i mesi da gennaio ad aprile 2021.

Risulta, altresì, che il contratto fra il signor RI 1 quale titolo della __________ e __________ sia stato stipulato solo il 29 aprile 2021 e, pertanto, appare improbabile che tale contratto possa aver generato un guadagno intermedio nei mesi in questione.

Nel caso riteniate che il summenzionato guadagno intermedio sia riconducibile ad un errore nell’apprezzamento dei fatti in relazione alla data di stipula del contratto con la predetta società, vi invitiamo a voler fornire all’UG (…) il nuovo calcolo dell’importo chiesto in restituzione” (cfr. doc. 18).

 

                                  Con e-mail del 20 giugno 2024, la Cassa ha comunicato di avere “valutato” quanto pervenutole e “corretto l’importo complessivo che l’assicurato deve restituire” in fr. “13'615.80” (cfr. doc. 20).

 

                                  Con decisione su opposizione del 27 giugno 2024, la Sezione del lavoro ha, come visto, parzialmente accolto l’opposizione presentata da RI 1, e meglio limitatamente all’importo di fr. 3'470.95, negando il condono per la restante somma di fr. 13’61580 chiesta in restituzione (cfr. supra consid. 1.3.).

 

                                  Alla luce delle argomentazioni dell’assicurato proposte sia in sede di opposizione, che riprese innanzi a questa Corte, giova rilevare che in atti figura anche la documentazione relativa ad un’altra (e precedente) procedura di restituzione / condono che ha interessato RI 1.

                                  In particolare, in quel caso, con decisione del 20 ottobre 2021, la Cassa aveva chiesto al ricorrente la restituzione delle prestazioni LADI per complessivi fr. 16'862.50 percepiti - a torto - tra marzo e settembre 2020, allorquando l’assicurato, già trovandosi a beneficio delle indennità di disoccupazione, aveva ricevuto, in relazione alla propria attività indipendente, anche “l’indennità perdita di guadagno Corona”, senza annunciarlo alla Cassa.

                                  Con decisione su opposizione dell’11 aprile 2022, la Cassa aveva parzialmente accolto l’opposizione presentata dall’assicurato, e meglio correggendo in fr. 7'746.85 la somma chiesta in restituzione.

                                  Il 23 maggio 2022, RI 1 aveva quindi chiesto il condono di quanto era chiamato a restituire.

                                  Con decisione del 13 luglio 2023, la Sezione del lavoro aveva, in quel caso, accolto la richiesta del ricorrente sulla base delle seguenti motivazioni:

 

" (…)

3. Nel caso specifico, lo scrivente Ufficio non dispone di elementi sufficienti per imputare una negligenza all’assicurato, siccome egli sostiene di aver preso contatto con gli organi preposti al fine di verificare la procedura da intraprendere se avesse beneficiato delle indennità Corona essendo iscritto in disoccupazione.

Tuttavia, ritenuto che non si può risalire alla correttezza delle informazioni rilasciategli a suo tempo dall’Amministrazione cantonale, si può sostenere che il presupposto relativo alla buona fede è adempiuto.

4. Per quanto concerne la valutazione del grave rigore economico (…) non risulta nessuna disponibilità eccedente l’importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, ragione per cui è possibile concludere che la restituzione causerebbe al signor RI 1 una situazione economica di grave rigore.”

 

                          2.7.  Chiamata a dirimere la presente vertenza, questa Corte rileva innanzitutto che i fatti in base ai quali una cassa di disoccupazione ha preso la decisione di restituzione delle prestazioni indebitamente riscosse non possono più essere riesaminati in occasione di una procedura di condono dell’obbligo di restituzione (cfr. DLA 2003 N. 12 pag. 122).

In effetti, il principio del rimborso di prestazioni percepite, dal profilo oggettivo, indebitamente, come pure l’entità dell’importo da rimborsare viene stabilita nella procedura di restituzione.

 

                                  In concreto, condonata la restituzione delle prestazioni LADI percepite da RI 1 per il periodo da gennaio ad aprile 2021, ciò che rimane contestato al ricorrente è sostanzialmente di non avere annunciato, nei formulari IPA dei successivi mesi, e meglio da maggio a novembre 2021, di avere svolto un’attività indipendente e di avere pertanto ottenuto, per quel lasso temporale, indebitamente le indennità di disoccupazione.

 

                                  La tesi ricorsuale, secondo cui il ricorrente ha sempre “dato seguito ad ogni domanda presentatagli dalla Cassa”, che, a mente di RI 1, avrebbe fondato i propri calcoli sul fatturato comunicato di volta in volta e non sull’incassato, non ne soccorre la posizione, né fornisce una spiegazione circa i motivi del mancato annuncio in merito all’attività indipendente svolta nei formulari IPA di otto mesi.

 

                                  Nemmeno viene in soccorso del ricorrente la tesi secondo cui in una “parallela procedura, per le stesse condizioni, senza che all’assicurato sia nel frattempo stato possibile cambiare qualcosa nel suo modo di relazionarsi con le assicurazioni, ad una domanda di restituzione il condono dallo stesso Ufficio giuridico già gli è stato concesso”.

                                  Come visto, infatti, l’altra procedura di restituzione, prima, e di condono, poi, concerneva la mancata dichiarazione da parte di RI 1 del percepimento, in relazione alla sua attività indipendente, di indennità COVID, laddove la buona fede del ricorrente è stata riconosciuta (ed il condono, dato l’altro presupposto che vi sottende, riconosciuto) unicamente sulla base del fatto che la Sezione del lavoro non disponeva “di elementi sufficienti per imputare una negligenza all’assicurato”, dal momento che non è stato possibile “risalire alla correttezza delle informazioni rilasciategli a suo tempo dall’Amministrazione cantonale” (cfr. supra consid. 2.6.).

 

                                  Tutt’altra questione è, invece, il mancato annuncio dell’attività indipendente svolta tra maggio e novembre 2021 nei relativi formulari IPA.

                                  In primo luogo, il TCA rammenta per i mesi precedenti, e quindi da gennaio ad aprile 2021, sui medesimi formulari RI 1 aveva annunciato correttamente di avere svolto la propria attività, di modo che sapeva come avrebbe dovuto compilare i moduli IPA anche per il periodo successivo, senza abbisognare di ulteriori informazioni che del resto nemmeno fa valere di avere, in questa circostanza, richiesto.

                                  In secondo luogo, emerge tanto dai contratti in atti, quanto dalle fatture che l’amministrazione ha ricevuto dai clienti della __________, che anche da maggio a novembre 2021 il ricorrente ha svolto degli incarichi per conto della propria ditta individuale.

                                  Dalle fatture trasmesse dai clienti della __________, rispettivamente, dai contratti ch’egli, per la sua ditta individuale, ha sottoscritto con __________ e __________ risulta, infatti, che RI 1 era chiamato a fornire a cadenza settimanale una serie di prestazioni (nei limiti imposti dalle settimane di ferie, rammentato, comunque, che ad agosto 2021 il ricorrente non è stato assente tutto il mese ma dal 2 al 25 agosto; cfr. all. a doc. 16), di modo che anche nel periodo da maggio a novembre egli ha svolto la propria attività indipendente.

 

                                  Questo Tribunale ricorda, peraltro, che con mail del 20 luglio 2023, confrontato al fatto che le fatture mensili esibite dai propri clienti all’amministrazione erano ben diverse da quelle ch’egli aveva da parte sua trasmesso (datate del dicembre 2021, cfr. supra consid 2.6.), RI 1 ha precisato che quanto in possesso della Cassa “tramite mail del 17 luglio 2023 corrisponde al vero e sostituisce il contenuto della mail del 30.06 scorso” (cfr. supra consid. 2.6.).

                                  In tal modo, egli ha quindi confermato sia che le fatture corrette erano quelle esibite dalle società clienti della sua ditta individuale, sia la veridicità del loro contenuto circa - in particolare per quanto qui interessa - la regolarità delle ispezioni ch’era stato chiamato a svolgere tra maggio e novembre 2021.

                                  Quanto precede implica non solo che quanto aveva sostenuto il 30 giugno 2023 circa il fatto di non aver in sostanza svolto alcuna attività tra maggio e novembre 2021 poiché si “preparava” per il 2022 - e meglio che “Nei mesi successivi, ovvero maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2021, non ho svolto alcuna attività e quindi non ho avuto nessun guadagno intermedio in quanto non c’è stata l’occasione o richiesta di dare consulenza nel campo delle mie competenze. (…) in tale periodo (maggio – novembre 2021) ho preparato tutto ciò che sarebbe servito a lavorare, quindi offerte ed email di richiesta di consulenza (vedi mail allegate – richieste di consulenza-lavoro), che poi sono state in parte accolte e quindi permettermi un guadagno minimo nel 2022. (…)” (cfr. supra consid. 2.6.) - non corrispondeva al vero, ma anche che le fatture che egli aveva trasmesso all’amministrazione, ad asserita comprova di tale inattività, erano “inesatte”.

 

                                  I moduli IPA, inoltre, riportano la chiara indicazione secondo cui “La persona assicurata è assolutamente tenuta ad annunciare alla cassa qualsiasi lavoro svolto durante il versamento delle indennità di disoccupazione” (sottolineatura della redattrice), di modo che non vi era spazio alcuno per pensare o ritenere sottointeso che delle attività lavorative svolte non dovessero essere segnalate o dovessero venire indicate solo al momento della fatturazione (ammesso e non concesso, per indicazione del ricorrente medesimo nella mail del 20 luglio 2023, che questa risalga, in definitiva a dicembre 2021).

                                  L’invocata violazione del principio della parità di trattamento (art. 8 Cost. fed.) che impone di trattare in modo identico delle situazioni simili e in modo differente delle situazioni diverse (cfr. STF 2C_644/2020 del 24 agosto 2021 consid. 6.1 – 6.3; DTF 147 V 312 consid. 6.3.2; DTF 147 V 133 consid. 5.2.1; DTF 147 V 146 consid. 5.4, DTF 147 I consid. 4.2.1), laddove RI 1 pretende che a fronte del condono del condono già concessogli nell’ambito del precedente provvedimento, rispettivamente, in relazione alla restituzione chiestagli per il periodo da gennaio ad aprile 2021, in concreto nuovamente deve essere riconosciuta la sua buona fede, nemmeno può soccorrere la tesi del ricorrente.

 

                                  Su questo tema cfr. pure; DTF 139 II 49; DTF 136 I 65; DTF 134 V 34; STF 9C_648/2019 del 16 dicembre 2019 consid. 5.3.STF 8C_348/2017 del 5 luglio 2017; STF 9C_561/2016 del 27 marzo 2017; STF 9C_530/2015 del 28 settembre 2015; STF 9C_648/2014 del 3 marzo 2015; STF C 44/00 del 31 luglio 2003; STF K 133/01 del 20 gennaio 2003; STCA 38.2017.84 del 20 febbraio 2018 consid. 2.6.

 

                                  In concreto, il TCA rileva che la procedura di restituzione / condono che ha visto coinvolto RI 1 per le prestazioni percepite indebitamente quando riceveva le indennità COVID, non annunciate alla Cassa, differisce dalla presente laddove la necessità di completare i formulari IPA, così come il modo in cui ciò andava fatto, erano chiari al ricorrente.

                                  L’errato computo da parte della Cassa di quanto mensilmente il ricorrente percepiva in relazione al mandato tra la __________ e la sua ditta individuale, per i mesi da gennaio ad aprile 2021 allorquando il contratto tra le due aziende è stato sottoscritto solo a fine aprile 2021, pure differisce dalla situazione sulla quale il TCA è qui chiamato a pronunciarsi. L’errore di calcolo per il periodo gennaio-aprile 2021 è stato riconosciuto dalla Cassa e la Sezione del lavoro ha stabilito che la restituzione del relativo importo andava condonata poiché la riconsiderazione dell’ammontare richiesto in restituzione da parte di __________ “equivale a riconoscere, nell’ambito della presente procedura di condono, che per il periodo 1° gennaio 2021 – 30 aprile 2021 le indennità di disoccupazione fossero dovute e debitamente percepite”, ammettendo “di conseguenza” la buona fede del ricorrente limitatamente a questo breve periodo.

                                 

                                  Nella fattispecie, occorre concludere che il ricorrente era consapevole (e questo già solo poiché per i mesi precedenti l’attività svolta a titolo indipendente era stata annunciata), d’un lato, di dovere annunciare alle Cassa qualsiasi attività lavorativa svolta (e le entrate percepite) e, d’altro lato, di quali potevano essere le conseguenze di un’indebita percezione delle prestazioni LADI ricevute senza annunciare le attività lavorative svolte.

 

                                  Non vi sono, pertanto, motivi che consentono di tutelare la pretesa buona fede (art. 9 Cost.) del ricorrente, in quanto non vi erano elementi concreti che gli permettessero di legittimamente credere di non dover annunciare anche l’attività svolta a titolo indipendente tra maggio e novembre 2021. Ciò a maggior ragione se si pon mente al fatto che RI 1 già sapeva come avrebbe dovuto comunicare alla Cassa nei formulari IPA le attività svolte, così come lo aveva fatto per il periodo gennaio-aprile 2021 (cfr. supra consid. 2.6.).

 

                                  Non comunicando nulla alla Cassa riguardo all’attività indipendente svolta tra maggio e novembre 2021, rispettivamente, nulla indicando circa le relative entrate, l’insorgente ha disatteso i suoi obblighi di cui agli art. 28 e 31 LPGA (cfr. supra consid. 2.5.).

                                  La mancata comunicazione di cui sopra, allorquando l’assicurato era iscritto in disoccupazione, ha impedito alla Cassa di verificare in modo corretto in che misura potevano essergli assegnate le indennità di disoccupazione per l’arco di tempo in questione.

 

                                  Il TCA ribadisce che l’indicazione presente sui moduli IPA è chiara e non lascia spazio ad interpretazioni, di modo che il ricorrente non poteva legittimamente supporre di non dover annunciare eventuali incarichi svolti per la propria ditta individuale (a maggior ragione se si pon mente al fatto che anche un’attività lavorativa non retribuita deve essere annunciata e che l’omissione di tale comunicazione alla Cassa costituisce una grave negligenza; cfr. STF C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 4.2.).

                                  Ad esempio in una sentenza 8C_373/2016 del 29 marzo 2017, pubblicato in DLA 2017 N. 5 pag. 144, l’Alta Corte ha deciso che un’assicurata che ricopre la carica di consigliera comunale deve informare la Cassa della sua funzione e dell’indennità percepita. Se omette di farlo agisce con negligenza grave e non si può quindi riconoscerle la buona fede.

                                  Il TF ha specificato che in quel caso l’assicurata non poteva dedurre dalla formulazione delle domande nei formulari IPA (Ha lavorato per uno o più datori di lavoro? Ha esercitato un’attività indipendente?) che il suo reddito quale consigliera comunale non fosse da annunciare. Dalla lettura di tali quesiti si comprende piuttosto che è richiesto agli assicurati di segnalare lo svolgimento di un’attività lucrativa, indipendentemente dalla sua natura.

 

                                  In una sentenza 8C_408/2017 del 2 agosto 2017 il TF ha poi precisato che nell’ambito del condono la condizione della buona fede è un concetto puramente giuridico, senza nessuna implicazione di natura etica o sul valore delle persone.

 

                                  Questa Corte, con una sentenza 38.2019.34 del 27 gennaio 2020, nel caso di un assicurato che oltre alle indennità di disoccupazione ha percepito un reddito come pompiere volontario senza annunciare tale attività lavorativa alla Cassa, ha confermato l’operato della resistente che aveva respinto la domanda di condono formulata dall’insorgente, ritenuto che - non annunciando l’attività svolta mentre era al beneficio delle prestazioni LADI - l’interessato aveva disatteso i suoi obblighi di cui agli art. 28 e 31 LPGA. A ragione, quindi, l’amministrazione aveva negato l’esistenza del presupposto della buona fede, in quanto l’assicurato, non indicando sui formulari mensili della Cassa lo svolgimento dell’attività in questione, aveva commesso una grave negligenza.

                                  Si vedano anche la STCA 38.2022.53 del 24 ottobre 2022; la STCA 38.2014.16 del 23 marzo 2015 e la STCA 38.2022.50 del 26 settembre 2022.

 

                                  In simili condizioni la Sezione del lavoro, a ragione, ha negato l’esistenza del presupposto della buona fede, in quanto l’assicurato ha commesso, quantomeno, una grave negligenza, segnatamente non indicando sui formulari mensili destinati alla Cassa di avere svolto, tra maggio e novembre 2021, la propria attività indipendente, né comunicando all’amministrazione le entrate derivanti da tale attività.

 

                          2.8.  Alla luce delle risultanze di cui sopra, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede del ricorrente, prima condizione per ottenere un eventuale condono, deve confermare la decisione su opposizione.

 

                                  Questa Corte rileva che un’eventuale soluzione confacente alle esigenze economiche del ricorrente deve essere concordata con l’amministrazione.

 

                                  Questo tema non è, in ogni caso, oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e).

 

                          2.9.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.14.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023 consid. 2.12.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

 

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti