Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
38.2025.11

 

rs

Lugano

2 giugno 2025     

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

 

segretaria:

Stefania Cagni

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 17 febbraio 2025 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 7 febbraio 2025 emanata da

Cassa CO 1,

 

 

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                      in fatto

 

                          1.1.  Con decisione del 21 ottobre 2024 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha negato a RI 1 - cittadino __________ -, annunciatosi per il collocamento presso l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (URC) il 29 agosto 2024 con effetto dal 1° settembre 2024 (cfr. doc. 168), il diritto all’indennità di disoccupazione, ritenendo, da un lato, che l’assicurato non fosse residente in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, dove aveva tutt’al più costituito una dimora temporanea.

 

                                  Dall’altro, per quanto concerne il diritto internazionale, che:

 

" (…)

L’art. 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro. In materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale l'assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (cfr. DTF 139 V 88; STF 8C 273/2015 del 12 agosto 2C)15 consid. 3.1; B. Rubin, op.cit., pag. 683). Per quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole differenti.

 

6. Visto quanto precede si ritiene che la persona assicurata non possa essere considerata residente in Svizzera e neppure parificato ad un falso frontaliere. In sede d'audizione la persona assicurata ha confermato di non avere il centro degli interessi in Svizzera ed ha annunciato la sua partenza per l'__________ con effetto 1. novembre 2024.” (Doc. 52)

 

                          1.2.  A seguito dell’opposizione interposta da RI 1 il 25 ottobre 2024 (cfr. doc. 45), la Cassa, il 7 febbraio 2025, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha confermato la precedente decisione del 21 ottobre 2024 (cfr. consid. 1.1.), rilevando:

 

" (…)

 

2. Il Signor RI 1 ritiene come il proprio centro delle relazioni personali sia in Svizzera, luogo ove viveva anche la moglie. Afferma di ritenere di aver diritto alle indennità di disoccupazione in quanto soddisfa tutti i presupposti, ivi compreso un periodo di contribuzione superiore ai 12 mesi.

 

Dalla documentazione agli atti si rileva come lo stesso abbia dichiarato:

·        il suo centro degli interessi personali non sia in Svizzera, ma in __________ dove vive la famiglia

·        oltre all'attività lavorativa, non vi è nulla che lo lega al territorio elvetico

 

Si constata inoltre come il Signor RI 1, unitamente alla moglie, ha lasciato il territorio elvetico con effetto 1. novembre 2024 per stabilirsi in __________, suo Paese d'origine. In fase d'opposizione non sono emersi elementi tali da modificare il precedente giudizio.

 

3. Applicando l'abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (STF 8C 794/201 6 consid. 4.1), la Cassa deve pertanto concludere che l'opponente non ha potuto dimostrare il centro degli interessi personali in Svizzera.

 

4. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si comunica come il Signor RI 1 non possa essere considerato residente in Svizzera ex artt. 8 cpv. 1 lett. c e 12 LADI e quindi non abbia diritto alle prestazioni di disoccupazione in territorio elvetico.” (cfr. doc. A19)

                          1.3.  Contro la decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso il 17 febbraio 2025, pervenuto al TCA il 24 febbraio 2025, chiedendo che il suo caso venga riesaminato e che gli vengano riconosciute le prestazioni LADI per i mesi di settembre e ottobre 2024 (cfr. doc. I).

                               

                                  A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente ha segnatamente addotto di avere risieduto, vissuto e lavorato, in virtù di un permesso B e di un contratto di lavoro di durata indeterminata, in Svizzera __________ e __________) da aprile 2023 a novembre 2024, come pure che ciò è confermato dai documenti presentati.

                                  Egli ha precisato di avere vissuto e lavorato in Svizzera anche tra il 2010 e il 2021.

                                  Il ricorrente ha, altresì, osservato di adempiere le condizioni per avere diritto all’indennità di disoccupazione, ossia di avere lavorato per almeno dodici mesi con un contratto di impiego valido nei ventiquattro mesi precedenti il periodo di disoccupazione, nonché di essere stato titolare di un permesso di soggiorno di lavoro valido, nonché di un indirizzo permanente in Svizzera e di avere collaborato attivamente con l’Ufficio di disoccupazione e la Cassa.

                                  Il medesimo ha asserito di avere dovuto lasciare la Svizzera a novembre 2024, in quanto, dopo il rifiuto delle indennità di disoccupazione, non è più stato in grado di finanziare il suo soggiorno in Svizzera.

                                  Nell’impugnativa è stato, poi, specificato, da una parte, che dall’estratto conto bancario emerge che gli acquisti venivano effettuati nel Cantone Ticino, come il pagamento della pigione e delle bollette. Dall’altra, che nell’appartamento preso in locazione in Svizzera l’assicurato viveva con la moglie e che lei è la sua famiglia.

                                  L’insorgente ha concluso sottolineando che unitamente alla moglie avrebbe voluto continuare a vivere e lavorare in CH e in seguito ottenere la cittadinanza (cfr. doc. I).

 

                          1.4.  Nella sua risposta del 14 marzo 2025 la Cassa ha proposto di respingere l’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                          1.5.  Il 18 marzo 2025 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le stesse sono rimaste silenti.

 

 

                                  in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  Questa Corte rileva, innanzitutto, che il ricorrente ha evidenziato che “una società specializzata in tutela legale voleva agire per mio caso, ma l’ufficio l’ha respinta perché avrebbe dovuto fornirmi una difesa in tedesco (…)”(cfr. doc. I).

 

                                  Né davanti al TCA, né nella procedura d’opposizione risulta essere stata postulata la concessione dell’assistenza giudiziaria (cfr. doc. I; 45).

 

                                  Al riguardo va comunque osservato che è vero che con sentenza H 61/01 del 16 maggio 2002, pubblicata in Pratique VSI 2003 pag. 97, chiamato a statuire in un caso concernente l'assistenza giudiziaria, il TFA (Tribunale federale delle assicurazioni, dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF) ha stabilito che né dalle garanzie procedurali generali né dalla protezione dell'arbitrio o dalla tutela della buona fede né dai principi che reggono l'attività di uno stato di diritto è desumibile un obbligo generale del tribunale delle assicurazioni sociali di rendere attenti alla possibilità di usufruire del patrocinio gratuito.

                                  Tuttavia, se dall'atto di ricorso si può dedurre che il ricorrente desidererebbe farsi patrocinare da un giurista, ma che per motivi finanziari vi rinuncia, il tribunale ha l'obbligo di renderlo attento alla possibilità di usufruire del patrocinio gratuito. In presenza d'indicazioni sufficientemente chiare, inoltre, queste ultime vanno considerate un'implicita richiesta di patrocinio gratuito.

 

                                  Cfr. pure STF P 44/06 del 5 febbraio 2007 consid. 5.3.2., pubblicata in SVR 2007 EL N. 7 pag. 15 e STF 9C_246/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.1.

 

                                  Ad ogni modo, però, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio secondo cui il giudice deve accertare d'ufficio i fatti determinanti della causa, fermo restando l'obbligo per le parti di collaborare a tale accertamento nella misura in cui ciò risulti loro possibile ed esigibile (cfr. art. 16 Lptca; 61 lett. c della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali - LPGA; STF 8C_415/2022 del 7 febbraio 2023 consid. 5.1.; STF 9C_476/2021 del 30 giugno 2022 consid. 5.2.1.; STF 8C_45/2010 del 26 marzo 2010).

 

 

                                  Inoltre ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) quando il Giudice ritiene che la persona non è capace di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria della designazione di un patrocinatore d’ufficio.

 

                                  Nel caso concreto questo Tribunale constata che l’insorgente, in particolare tramite l’inoltro dell’opposizione contro la decisione del 21 ottobre 2024 di diniego del diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 45; 52; consid. 1.2.) e del ricorso contro la decisione su opposizione del 7 febbraio 2025 (cfr. doc. I; A19; consid. 1.4.), ha dimostrato di saper difendere adeguatamente i propri interessi, sia dal profilo linguistico (egli stesso, d’altronde, nel curriculum vitae agli atti definisce di livello ottimo le proprie conoscenze della lingua italiana ; cfr. doc. 172), che da quello di merito.

                                  Il medesimo, pertanto, non necessita di un patrocinatore d’ufficio ai sensi dell’art. 28 Lptca (cfr. STF 8C_392/2017 consid. 9.1.-9.2., parzialmente pubblicata in DTF 143 V 393; STFA C 116/03 dell’8 novembre 2004; STCA 38.2023.62 del 15 gennaio 2024 consid. 2.1.; STCA 42.2022.98 del 24 aprile 2023 consid. 2.1.; STCA 42.2021.75 del 13 dicembre 2021 consid. 2.7.; STCA 42.2021.59 del 13 dicembre 2021 consid. 2.1., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_9/2022 del 2 febbraio 2022; STCA 38.2019.15-16 del 10 luglio 2019 consid. 2.2.; STCA 38.2018.23 del 16 luglio 2018 consid. 2.2.; decreto 36.2018.28-33 emesso dal TCA il 12 giugno 2018 il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_484/2018 del 30 luglio 2018; STCA 42.2017.49 del 15 dicembre 2017; STCA 32.2015.147 del 18 aprile 2016 consid. 2.6., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 9C_356/2016 del 5 luglio 2016).

 

                          2.2.  In relazione al riferimento ricorsuale a una possibile difesa in lingua tedesca (cfr. doc. I), il TCA rileva che conformemente al principio di territorialità (art. 70 cpv. 2 Cost.), i Cantoni possono imporre la loro lingua ufficiale quale lingua della procedura giudiziaria e imporre alle parti la traduzione degli atti di procedura redatti in un’altra lingua, seppur in una delle lingue ufficiali della Confederazione (cfr. Commentaire romand LPGA – Jean Métral, art. 61 LPGA n. 37; STFA I 438/05 del 23 settembre 2005).

 

                                  L’art. 3 Lptca prevede che l’atto di ricorso debba essere redatto in lingua italiana.

 

                                  Nell’ambito dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) l’art. 76 par. 7 Regolamento (CE) n. 883/2004, applicabile su rinvio degli articoli 8 ALC e 1 dell’Allegato II all’ALC, recita, dal canto suo, che le autorità, le istituzioni e gli organi giurisdizionali di uno Stato membro non possono respingere le richieste o altri documenti loro inviati per il solo fatto di essere redatti in una lingua ufficiale di un altro Stato membro, riconosciuta come lingua ufficiale delle istituzioni della Comunità, ed ha lo scopo di garantire l’applicazione effettiva dei rimedi di diritto consentendo ai cittadini di una delle parti di adire un’autorità dell’altra parte nella lingua del loro paese di origine, senza dover sopportare i costi di traduzione o rischiare una non entrata in materia (cfr. Commentaire romand LPGA – J. Métral, art. 61 LPGA n. 38).

                                 

                                  Sul tema, cfr. STF 8C_248/2022 del 30 agosto 2022, pubblicata in SVR 2023 ALV N. 2; STCA 35.2022.95 del 10 maggio 2023 consid. 2.13., il cui ricorso al Tribunale federale dell’assicurata è stato respinto con giudizio 8C_392/2023 del 21 dicembre 2023.

 

                                  Nel caso di specie, come visto, il ricorrente ha in ogni caso presentato sia l’opposizione che il ricorso redatti in italiano, esponendo in modo chiaro le proprie richieste e le proprie motivazioni (cfr. doc. 45; I; consid. 2.1.), per cui la questione di atti inoltrati in una lingua differente rispetto a quella ufficiale non si pone.

 

                                  nel merito

 

                          2.3.  Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se il ricorrente abbia diritto, oppure no, alle indennità di disoccupazione nei mesi di settembre e ottobre 2024, ritenuto che dal 31 ottobre 2024 il suo nominativo è stato annullato dalla banca dati COLSTA, avendo annunciato al Comune di __________ la partenza per l’__________ con effetto dal 1° novembre 2024 (cfr. doc. 348; 213).

 

                          2.4.  Uno dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).

 

 

                                  Questo concetto di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di prestazioni, esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali (cfr. STF 8C_535/2023 del 19 febbraio 2024, pubblicata in DLA 2024 Nr. 2 pag. 110; STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3., pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63). In tal senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (cfr. STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1., massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254; STF 8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2, pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag. 227; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

 

                                  Al riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.1.; 4.2. e STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 3.; STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 2.

 

                                  In una sentenza 8C_60/2016 del 9 agosto 2016, pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag. 227 e citata sopra, il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8 LADI stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale anche per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si applicano anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le legislazioni nazionali a farlo. Se, in quella situazione, l’assicurato non risiede in Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della Confederazione.

 

                                  Al riguardo cfr. pure STF 8C_535/2023 del 19 febbraio 2024, pubblicata in DLA 2024 Nr. 2 pag. 110, già menzionata, in cui l’Alta Corte, relativamente a un cittadino tedesco che aveva lavorato per una ditta svizzera in Gran Bretagna e nell’ultimo periodo prima della disoccupazione in homeoffice dalla Germania, ha ribadito che il diritto comunitario lascia alle rispettive normative nazionali la facoltà di precisare il concetto di residenza. La nozione svizzera è stabilita all’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. La stessa corrisponde a quella comunitaria di cui all’art. 1 lett. j Regolamento (CE) 883/2004 che la definisce come il luogo in cui una persona risiede abitualmente. Secondo il diritto svizzero quest’ultimo coincide con il luogo nel quale una persona ha il centro delle proprie relazioni di vita.

 

                                  In una sentenza 8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72 del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato frontaliere vero, argomentando:

 

" (…) che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,

che in modo particolare la Corte cantonale ha accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,

che il ricorrente si limita a evocare genericamente in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi e diplomi conseguiti in Svizzera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia mai effettuati. (…)”

 

                                  Con sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero. Si trattava di un ricorrente nato a Lugano, che all'età di tre anni si era trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel fine settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio in Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come pure tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni personali, era in Italia.  

 

                                  In un altro giudizio 8C_163/2019 del 5 agosto 2019, massimato in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254 e già menzionato, l’Alta Corte ha confermato la STCA 38.2018.7 del 28 gennaio 2019 aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero.

                                  Si trattava di un assicurato di nazionalità italiana, in possesso di un permesso B rilasciato nel gennaio 2013, nonché di un permesso C da novembre 2017 e la cui famiglia – composta della moglie e di tre figli minorenni – abitava in Italia (in una villetta di proprietà) vicino all’appartamento dei suoceri dove, in prima battuta, ha dichiarato di recarsi una volta alla settimana e che, non avendovi la residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non aveva diritto a percepire le indennità di disoccupazione in Svizzera a decorrere dal 1° luglio 2017.

 

                                  In una sentenza 8C_326/2020 del 4 agosto 2020, pubblicata in DLA 2020 N. 12 pag. 377 e seg., l'Alta Corte, nel caso di un assicurato titolare di un permesso B la cui famiglia viveva in Spagna, ha ribadito che il diritto all’indennità di disoccupazione presuppone, tra l’altro, che la persona assicurata risieda in Svizzera, che la nozione di residenza non è da intendersi nel senso di domicilio secondo il diritto civile (art. 23 e segg. CC), ma come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Il Tribunale federale ha dunque confermato che, dal profilo della LADI, è richiesto che l’assicurato risieda effettivamente in Svizzera, abbia l’intenzione di continuare a risiedervi e che vi abbia contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali (consid. 3).

 

                                  A tale proposito cfr. STF 8C_380/2020 del 24 settembre 2020, pubblicata in DLA 2021 N. 1 pag. 83 e segg.

 

                                  Con giudizio 8C_632/2020 dell’8 giugno 2021 - nel caso di un assicurato che prima ha riferito di essersi trasferito all’estero nel gennaio 2019, dove aveva acquistato con la propria compagna un’abitazione nella quale quest’ultima si era trasferita e risiedeva, e che, poi, ha affermato di aver traslocato il mese successivo presso i genitori della donna, nel Canton Ginevra, dove disponeva gratuitamente di una camera - l’Alta Corte ha stabilito che la sua residenza si trovava all’estero. Il Tribunale federale, conformemente alla sua costante giurisprudenza ha infatti ritenuto determinante, malgrado l’assicurato avesse una fitta rete di relazioni personali in Svizzera, dove, non da ultimo, risiedeva il figlio nei confronti del quale, però, il ricorrente esercitava i propri diritti di visita regolarmente all’estero, il centro d’interessi di quest’ultimo. Esso in concreto coincideva con il luogo in cui abitava la compagna dall’assicurato e quindi all’estero (cfr. consid. 5.1.).

                                                                  

                                  Con sentenza 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 il Tribunale federale ha respinto il ricorso presentato da un assicurato contro la STCA 38.2021.86 del 7 febbraio 2022 e ha confermato la rilevanza, nella valutazione della residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, della condizione relativa al centro degli interessi personali, stabilendo che, in quel caso, il centro delle relazioni personali dell’interessato si trovava in Italia, ove risiedeva la moglie (la quale, nonostante fosse stato asserito che era previsto che avrebbe raggiunto il marito in Svizzera, nel periodo determinante non poteva viaggiare a causa di motivi di salute e delle restrizioni di movimento imposte dalla pandemia di Covid) e dove egli si recava quasi ogni fine settimana, come pure ogni volta che aveva le ferie. Il ricorrente non era, dunque, da considerarsi residente nel nostro Paese dove, nell’appartamento di tre e mezzo locali che locava, aveva costituito una dimora secondaria.

                                  L’Alta Corte ha in particolare sottolineato:

 

" 4.2.2. (…) la questione del luogo in cui si concentravano le relazioni personali del ricorrente deve essere esaminata sulla base dei fatti constatati e non sulla base di una situazione ipotetica, a prescindere dalle ragioni invocate. In ogni caso, non è stato arbitrario per il Tribunale cantonale considerare che tra maggio e ottobre 2021 il ricorrente aveva il centro dei suoi interessi personali in Italia, dove si recava quasi ogni fine settimana e ogni volta che aveva le ferie. 

(…).

 

4.2.4. (…)

È vero che, nel caso di coniugi che non hanno un luogo di residenza comune, il centro degli interessi personali di uno di essi può trovarsi nel luogo in cui lavora, se questo luogo è diverso da quello in cui vive l'altro coniuge. Se questo fosse stato il caso del ricorrente, egli non si sarebbe recato in Italia ogni fine settimana per stare con la moglie. Il Tribunale cantonale ha infine ritenuto che il centro delle relazioni personali del ricorrente era, per il periodo in questione, in Italia, perché era lì che trascorreva tutto il suo tempo libero. La circostanza che abbia raggiunto la moglie in un appartamento di sua proprietà non fa che avvalorare il fatto che il centro dei suoi interessi personali (rispetto a quelli professionali) era in Italia. Si tratta, inoltre, di criteri puramente oggettivi che sono stati dedotti dalle prove dei movimenti del ricorrente. In effetti, dai fatti accertati dal Tribunale cantonale risulta che tra maggio e ottobre 2021 il ricorrente è stato in Italia ogni fine settimana (ad eccezione delle settimane da 44 a 53 nel 2020 e delle settimane da 1 a 6 nel 2021 in cui non gli è stato possibile a causa delle restrizioni imposte dal Covid), a volte partendo già il giovedì sera e rientrando in Svizzera il lunedì successivo. Non sono arbitrarie le conclusioni del Tribunale cantonale secondo cui il centro delle sue relazioni personali era in Italia. 

(…).

 

4.2.6. Il ricorrente sostiene inoltre che, riconoscendo il suo diritto all'indennità di disoccupazione solo a partire dal momento in cui la moglie era domiciliata in Svizzera, la Cassa e il Tribunale cantonale avrebbero violato le disposizioni della LADI dal punto di vista della moglie, poiché per raggiungere il marito in Svizzera, ella avrebbe dovuto essere licenziata.  

Sia il ricorrente che la moglie sono liberi di scegliere la loro residenza comune o separata e il luogo delle rispettive attività professionali, ma non spetta al regime dell'assicurazione contro la disoccupazione assumersi le conseguenze delle loro scelte personali. Nel caso di specie, non è contestato che il ricorrente risiedesse effettivamente in Svizzera e vi avesse lavorato per diversi anni. Tuttavia, alla luce dei fatti accertati dal Tribunale cantonale, privi di arbitrarietà, esso ha potuto concludere senza violare il diritto federale che il centro degli interessi personali del ricorrente si trovava in Italia durante il periodo in questione.”.

 

                                  Infine, con giudizio 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023, il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 relativa al diniego del diritto a indennità di disoccupazione nei confronti di un assicurato a causa del mancato adempimento dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.

                                  La nostra Massima Istanza ha precisato che in effetti il centro delle relazioni personali del ricorrente si trovava in Italia, a Campione d’Italia, ove risiedeva in particolare la moglie e dove disponevano di un’abitazione spaziosa. Il medesimo non era, quindi, da considerarsi residente nel nostro Paese, dove era ospitato dalla figlia della propria consorte. Il TF ha rilevato che l’entità dei rapporti personali dell’assicurato con la figliastra non risultava peraltro essere mai stata specificata.

 

                                  Cfr. fra le tante anche STF 8C_177/2021 del 12 marzo 2021 (in relazione alla STCA 38.2020.49 del 1° febbraio 2021); STF 8C_703/2017 del 29 marzo 2018; STF 8C_157/2016 del 24 marzo 2016; STCA 38.2024.48 del 27 febbraio 2025; STCA 38.2024.18 del 10 giugno 2024; STCA 38.2023.57 del 15 gennaio 2024; STCA 38.2021.82 del 5 ottobre 2021; STCA 38.2020.74 del 15 marzo 2021; STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019; STCA 38.2018.3 del 27 agosto 2018; STCA 38.2017.43 del 25 ottobre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 62 pag. 282.

 

                          2.5.  Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che RI 1 (__________19__________) è cittadino __________ ed è titolare di un permesso B di soggiorno UE/AELS rilasciato il 7 marzo 2023 con data di entrata 14 aprile 2023 e valido fino al 13 aprile 2028 (cfr. doc. 167).

 

                                  Dal suo curriculum vitae risulta che il medesimo, dopo aver conseguito in __________, nel 1995, la maturità professionale settore logistica / produzione di macchinari industriali e nel 1996 il diploma come responsabile della comunicazione, ha ottenuto nel 1999, sempre in __________, la laurea in scienze della comunicazione.

                                  Egli è pure in possesso della patente elevatore e gru (2000) e della patente statiche a braccio (2019; cfr. doc. 171).

                                 

                                  L’insorgente ha acquisito diverse esperienze professionali quale quality controller, contabile materiale, revisore contabile, rappresentante in __________ dal 1996 al 2010 (cfr. doc. 171).

 

                                  In seguito egli, nel 2010, ha lavorato in Svizzera come aiuto giardiniere/custode per __________ a __________, nel 2011 in qualità di aiuto muratore per una __________ di __________, nel 2012 quale magazziniere per __________ di __________, dal 2012 al 2014 come giardiniere/custode per __________ __________ a __________ e per quest’ultimo datore di lavoro quale responsabile giardino/autista personale/manutentore generale dal 2014 al 2020 (cfr. doc. 171).

 

                                  Dal 2021 al 2023 l’assicurato è stato alle dipendenze della Ferdinand Piech Holding GmbH di Stoccarda (cfr. doc. 171; 111).

 

                                  Dal 17 aprile 2023 al 29 febbraio 2024 il medesimo ha lavorato per __________ come giardiniere a __________ (cfr. doc. 171; 83-84=A4; 85; 81-82) e dal 1° marzo al 31 agosto 2024 in qualità di giardiniere/custode per __________ __________ a __________ (cfr. doc. 171; 70-72=A3; 73; 68-69).

 

                                  Dopo avere ricevuto la disdetta del contrato di impiego da parte di __________ il 26 luglio 2024 con effetto dal 31 agosto 2024 (cfr. doc. 73), l’assicurato, il 29 agosto 2024, si è annunciato per il collocamento presso l’URC a partire dal 1° settembre 2024 (cfr. doc. 168), dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 168).

 

                                  Il 16 ottobre 2024 l’assicurato ha risposto al “Questionario - Residenza e centro degli interessi in Svizzera”, indicando segnatamente che disponeva di un appartamento di 3 e ½ locali (70 metri quadrati) sito in __________ che condivideva con la moglie, la cui pigione ammontava a fr. 1’500.-- mensili e in relazione al quale aveva concluso un’assicurazione domestica.

                                  Il medesimo ha, poi, asserito che i suoi genitori vivono in __________ in un’abitazione di proprietà, come pure di aver soggiornato all’estero, prima dell’iscrizione in disoccupazione, una volta all’anno, pernottando/risiedendo in __________ presso i suoi genitori e precisando di non avere mai soggiornato all’estero successivamente all’annuncio per il collocamento.

                                  Alla domanda “se non dovesse avere diritto alla disoccupazione in Svizzera, continuerebbe a risiedere sul territorio svizzero” il ricorrente ha risposto negativamente, specificando che avrebbe risieduto in __________.

                                  Egli ha affermato che svolgeva le ricerche di lavoro in Svizzera tramite posta elettronica e personalmente.

                                  L’insorgente ha, infine, dichiarato che il suo centro degli interessi personali non è in Svizzera, motivando che “sono __________ la mia famiglia vive in __________” (cfr. doc. 208-211).

 

                                  Con decisione del 21 ottobre 2024 la Cassa ha negato all’assicurato il diritto a indennità di disoccupazione dal 2 settembre 2024, in quanto la sua residenza abituale non si situava in Svizzera, dove, più specificatamente in Ticino, non aveva particolari relazioni personali, né familiari. È stato puntualizzato che le persone con le quali conservava il rapporto più stretto, i familiari, risiedevano, invece, in __________.

                                  Dal profilo del diritto internazionale l’amministrazione ha ritenuto, segnatamente, che l’insorgente non potesse essere parificato a un falso frontaliere (cfr. doc. 52-55; consid. 1.1.).

 

                                  Il 25 ottobre 2024 RI 1 ha interposto opposizione contro il provvedimento del 21 ottobre 2024, facendo valere che stava vivendo in Svizzera, di essere in possesso di permesso B, di avere avuto, in particolare, un indirizzo permanente e un codice fiscale in Svizzera, di essersi iscritto in disoccupazione non appena è stato licenziato per poter continuare la sua vita in Svizzera e di aver iniziato subito a cercare un nuovo lavoro.

                                  Egli ha pure indicato che sua moglie, titolare di un permesso B, viveva con lui in Svizzera e di avere amici e altre relazioni personali importanti, avendo abitato qui quattordici anni.

                                  L’assicurato ha, poi, evidenziato di avere più di dodici mesi di lavoro continuativo in Svizzera e di aver speso qui lo stipendio. A tale proposito egli ha fatto riferimento all’estratto conto di dodici mesi.

                                  Il medesimo ha, infine, affermato di non essere stato un pendolare, visto che visitava il suo Paese soltanto una-due volte all’anno durante le vacanze. (cfr. doc. 45).

 

                                  Con scritto del 15 novembre 2024 il ricorrente ha ribadito di avere, nel periodo 17 aprile 2023 - 31 agosto 2024, risieduto legalmente in Svizzera con un contratto di lavoro, per cui quando è rimasto senza lavoro, si è immediatamente iscritto in disoccupazione, presentando tutti i documenti richiesti nel più breve tempo possibile e iniziando a cercare un impiego dal 1° agosto 2024. Egli ha asserito di aver dovuto lasciare la Svizzera, perché “non vedevo possibilità realistiche di trovare nel prossimo futuro un lavoro che corrispondesse alle mie qualifiche ed esperienze e purtroppo il sostentamento della mia famiglia era finanziariamente minacciato” (cfr. doc. 39=A2).

 

                                  Con decisione su opposizione del 7 febbraio 2025 la Cassa ha confermato il precedente provvedimento del 21 ottobre 2024, evidenziando che l’assicurato non ha dimostrato di avere avuto il centro degli interessi personali in Svizzera.

                                  Secondo la parte resistente egli non poteva, quindi, essere considerato residente in Svizzera ex art. 8 cv. 1 lett. c LADI e conseguentemente non aveva diritto alle prestazioni di disoccupazione in territorio elvetico (cfr. A19; consid. 1.2.).

 

                                  Nell’impugnativa l’insorgente ha addotto di avere vissuto e lavorato in Svizzera, oltre che da aprile 2023 a novembre 2024, anche tra il 2010 e il 2021.

                                  Egli ha altresì sostenuto di adempiere le condizioni per avere diritto all’indennità di disoccupazione, ritenuto che ha lavorato per almeno dodici mesi con un contratto di impiego valido nei ventiquattro mesi precedenti il periodo di disoccupazione, era in possesso di un permesso di soggiorno di lavoro valido, nonché di un indirizzo permanente in Svizzera, dove, nel Cantone Ticino, effettuava i suoi acquisti, e ha collaborato attivamente con l’Ufficio di disoccupazione e la Cassa.

                                  L’assicurato ha pure osservato che nell’appartamento preso in locazione in Svizzera l’assicurato viveva con la moglie e che lei è la sua famiglia (cfr. doc. I; consid. 1.3.).

 

                          2.6.  Chiamata a pronunciarsi, questa Corte ritiene utile ribadire che, dal profilo del diritto interno, un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.4.). Da tali presupposti deriva che è di fatto esclusa la possibilità di avere contemporaneamente più di un domicilio (cfr. STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.).

                                  Giova, altresì, osservare che la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non è sufficiente per adempiere alle condizioni contemplate dall’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. STF 8C_326/2020 del 4 agosto 2020 consid. 3; STF 8C_280/2019 del 5 settembre 2019 consid. 3.1.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1., massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254).

                                  Secondo l’Alta Corte l’accento va posto sulle proprie relazioni personali in Svizzera (cfr. 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, consid. 5.3., massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

 

                                  Inoltre va evidenziato che, secondo la giurisprudenza federale, la nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. consid. 2.2.; DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.).

 

                                  In una sentenza 8C_703/2017 del 29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente pagarvi le imposte non è determinante se altri indizi consentono di concludere all’esistenza di una residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 2).

 

                                  Al riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.1.; 4.2. e STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 3, citate sopra.

 

                                  Con giudizio 8C_380/2020 del 24 settembre 2020 l’Alta Corte ha peraltro confermato il concetto di residenza secondo la LADI, sottolineando che questo presupposto non deve essere ossequiato soltanto quando si realizza il caso di assicurazione (cioè quando viene aperto il termine quadro), bensì deve valere durante tutto il periodo per il quale vengono pretese le prestazioni.

 

                                  In concreto, come visto (cfr. consid. 2.5.), l’assicurato ha sì lavorato in Svizzera dal 2010 al 2020, tuttavia dal 2021 egli è stato attivo professionalmente in Germania fino al mese di aprile 2023 quando ha iniziato a lavorare alle dipendenze di Suissepromotion Immobilien AG.

 

                                  Del resto anche dall’estratto relativo all’insorgente del sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino (cfr. Legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione, RL 144.100) si evince che il ricorrente è entrato in Svizzera dall’__________, arrivando a __________ nel marzo 2010, da dove è ripartito per l’__________ nel febbraio 2011 per poi tornare a __________ nel settembre 2011.

                                  Risulta essere stato in Ticino (__________, __________, __________) fino al febbraio 2021, quando si è trasferito a __________ fino all’aprile 2023. In tale data è tornato a __________ dove è rimasto fino al febbraio 2024, allorché ha traslocato ad __________. Il 31 ottobre 2024 è stata annunciata la partenza per l’__________.

 

                                  Nonostante dalla banca dati MOVPOP la moglie risulti essere stata presente in Ticino dal 2023 alla fine del mese di ottobre 2024, l’insorgente medesimo ha comunque dichiarato, il 16 ottobre 2024, nel “Questionario - Residenza e centro degli interessi in Svizzera” che i suoi genitori vivono in __________ in un’abitazione di proprietà, dove risiedeva quando si recava nel suo Paese d’origine e che il suo centro degli interessi personali non era in Svizzera, motivando che “sono __________ la mia famiglia vive in __________”.

                                  Inoltre egli ha asserito che, se non avesse avuto diritto alla disoccupazione in Svizzera, non avrebbe continuato a risiedere sul territorio svizzero, bensì in __________. (cfr. doc. 208-211; consid. 2.5.), dove in effetti è rientrato a inizio novembre 2024 (cfr. consid. 2.3.) con annuncio al Comune di __________ del 27 settembre 2024 (cfr. doc. 213).

 

                                  Nel mese di settembre 2024 l’assicurato aveva peraltro disdetto, per fine ottobre 2024, il contratto di telefonia con __________, come pure il contratto di fornitura con __________ (cfr. doc. 218; 246).

 

                                  In simili condizioni, il TCA, tutto ben ponderato, deve concludere, in primo luogo, che nel periodo in questione (mesi di settembre e ottobre 2024; cfr. consid. 2.3.) il ricorrente, annunciatosi per il collocamento a partire dal 1° settembre 2024 (cfr. consid. 1.1.; 2.5.), non avesse già più l’intenzione di conservare la residenza in Svizzera (cfr. consid. 2.4.).

                               

                                  Per quanto attiene all’asserzione ricorsuale secondo cui l’assicurato e la moglie volevano continuare a vivere e lavorare in Svizzera e in seguito ottenere la cittadinanza (cfr. doc. I; consid. 1.3.), giova rilevare che la stessa, dal momento che dal novembre 2024 il ricorrente è rientrato in __________, resta una mera allegazione di parte senza valenza giuridica nel caso in esame.

 

                                  In secondo luogo, questo Tribunale ritiene che il centro degli interessi personali dell’insorgente, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_161/2024 del 30 gennaio 2025 consid. 6.2.2.; DTF 150 V 188 consid. 4.2.; STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V 51 consid. 5.1.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), non fosse in Svizzera.

 

                                  Il ricorrente, il quale ha espressamente dichiarato che il suo centro degli interessi personali non era in Svizzera, indicando che “sono __________ la mia famiglia vive in __________” (cfr. consid. 2.5.), non ha, infatti, concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4.), la quale esige, come visto sopra, quale terza condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.3.; STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3.; pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi”).

                                  Terza condizione per valutare la residenza nel nostro Paese, quella appena indicata, che non è da ritenersi meno importante delle altre. In tal senso, si veda la sentenza STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022, già citata in precedenza (cfr. consid. 2.3.).

 

                                  In una sentenza 9C_653/2024 del 3 aprile 2025, relativa all’obbligo contributivo in ambito dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, al consid. 5.3. il Tribunale federale, del resto, ha evidenziato che “a mente della ricorrente il suo centro d'interessi è in concreto unicamente da ricondurre al figlio (nato nel 1998) che si trovava anche lui negli Stati Uniti per studiare. La ricorrente dimentica però che il centro d'interessi non è dato da un singolo elemento ma da un insieme degli stessi - ovvero dipende da un insieme di circostanze personali, familiari e professionali, rispettivamente quelle legate alla copiosa sostanza immobiliare - come compiutamente vagliato dalla Corte cantonale, senza incorrere nell'arbitrio.”

 

                                  Il centro delle relazioni professionali è, dal canto suo, dimostrato attraverso la realizzazione del primo presupposto (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).

 

                                  È, poi, utile osservare che ai fini della risoluzione della vertenza si rivela ininfluente il fatto che l’assicurato abbia indicato di avere degli amici e altre relazioni importanti in Ticino (cfr. doc. 45; consid. 2.5.).

                                  Non è infatti certamente escluso intrattenere dei rapporti di amicizia in uno Stato differente da quello in cui si risiede. Al riguardo giova ricordare che l’Alta Corte nella DTF 133 V 137 consid. 4.5., menzionata sopra, ha stabilito che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera per creare il centro delle proprie relazioni personali nel nostro Paese.

 

                                  In proposito cfr. pure STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.2.1. (cfr. consid. 2.3.).

 

                                  A ragione, dunque, nella decisione su opposizione del 7 febbraio 2025 la Cassa ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non è in concreto realizzato (cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022, già menzionata; STF 8C_632/2020 dell’8 giugno 2021; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, già citata e con cui è stata confermata la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017; STCA 38.2023.57 del 15 gennaio 2024; STCA 38.2023.43 del 28 agosto 2023; STCA 38.2022.47 del 19 settembre 2022, pubblicata in RtiD I-2023 N. 77 pag. 406 segg.; STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019; STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016; STCA 38.2015.49 del 18 aprile 2016).

 

                          2.7.  Abbondanzialmente questa Corte, con riferimento alla circostanza che il ricorrente, iscrittosi per il collocamento a partire dal 1° settembre 2024, a inizio novembre 2024 è poi partito per l’__________, ricorda, benché nel Cantone Ticino la competenza di decidere circa l'idoneità al collocamento (art. 8 cpv. 1 lett. f LADI), che la LADI conferisce al Servizio cantonale (cfr. art. 85 lett. d LADI) con possibilità di delega ex art. 85b LADI agli URC, spetti all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (cfr. art. 2c lett. a Regolamento della legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati; STCA 38.2024.49 del 7 gennaio 2025 consid. 2.7., il cui ricorso dell’assicurato al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_91/2025 del 10 marzo 2025; STCA 38.2005.19 del 4 agosto 2015), che il principio generale secondo cui un assicurato, che prende un impegno a partire da una determinata data e, di conseguenza, è disponibile sul mercato del lavoro soltanto per un breve periodo, è, in principio, inidoneo al collocamento.

 

                                  In una sentenza C 215/97 del 29 aprile 1998, confermando il precedente giudizio del TCA, il TFA ha, in effetti, negato l’idoneità al collocamento nel caso di un assicurato che era disponibile per il mercato del lavoro per soli due mesi prima di partire per un perfezionamento linguistico all'estero.

 

                                  In un'altra sentenza C 236/05 del 10 novembre 2005 il TFA ha confermato una decisione del TCA che aveva ritenuto inidoneo al collocamento un assicurato che aveva seguito un corso di tedesco in Germania e che era stato disponibile sul mercato del lavoro soltanto per un breve periodo di circa un mese prima dell'inizio del corso. L'Alta ha in particolare rilevato:

 

" Ad ogni modo si osserva che anche nel merito l'atto sottoposto a questo Tribunale risulta comunque sprovvisto di fondamento, questa Corte avendo già avuto modo di stabilire che una persona assicurata che a causa di impegni prestabiliti risulta disponibile sul mercato del lavoro solo per un periodo limitato, non può di regola essere considerata idonea al collocamento (DTF 123 V 217 consid. 5a e riferimento; cfr. inoltre DTF 126 V 520, nel cui ambito si è pure trattato di esaminare - e negare - la collocabilità di un assicurato annunciatosi al collocamento poco più di otto settimane prima di un periodo di formazione presso una scuola di lingue di tre mesi e mezzo)."

 

                                  In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 473 consid. 1 la nostra Massima Istanza è arrivato alla stessa conclusione nel caso di un assicurato che era a disposizione del mercato del lavoro per due mesi e mezzo prima di recarsi all'estero per cinque mesi per effettuare un perfezionamento linguistico.

 

                                  In una sentenza C 37/05 del 6 luglio 2005 l’Alta Corte ha stabilito che un assicurato, iscrittosi per il collocamento il 15 dicembre 2003 e che il 13 febbraio 2004 è stato dichiarato abile al servizio ed ha poi iniziato la scuola reclute il 15 marzo 2004, doveva essere ritenuto idoneo al collocamento fino al 13 febbraio 2004 (visto che in un primo tempo aveva pensato di svolgere il servizio miliare nell'estate 2005). Per il periodo successivo egli doveva invece essere ritenuto inidoneo al collocamento.

 

                                  Con giudizio C 169/06 del 9 marzo 2007 il Tribunale federale ha negato l'idoneità al collocamento ad un'assicurata disponibile sul mercato del lavoro per soli due mesi.

 

                                  Al riguardo cfr. pure STF 8C_146/2023 del 30 agosto 2023 consid. 4.2.; STF 8C_435/2019 dell’11 febbraio 2020 consid. 3.1., pubblicata in DTF 146 V 210 e SVR 2020 ALV Nr. 8 pag. 25; STCA 38.2019.13 del 23 settembre 2019 consid. 2.6.-2.7., il cui ricorso al TF dell’assicurato è stato respinto con giudizio 8C_721/2019 del 4 febbraio 2020.

 

                          2.8.  Vista la conclusione alla quale il TCA è giunto al consid. 2.6., occorre stabilire se l’assicurato possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Boris Rubin, in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage”, Schulthess Editions Romandes, Ginevra-Zurigo-Basilea, 2014, pag. 683 n. 24).

 

                                  Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (cfr. DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315, con riferimenti [RS 0.142.112.681]).

                                  Fino al 31 marzo 2012 le parti contraenti, in virtù dell'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, applicavano tra di loro il Regolamento (CEE) n. 1408/71 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98) relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, concernente le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinviava, alla lett. a, all'ALC e a questi due Regolamenti di coordinamento (cfr. SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).

 

                                  Una decisione del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti avrebbero applicato tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV Nr. 9; DTF 140 V 98 consid. 5.2) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

 

                                  Il Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (cfr. DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).

 

                                  Questi regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 343 e 345; RS 0831.109.268.1; cfr. B. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

 

                                  L’art. 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.

 

                                  In materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; Rubin, op.cit., pag. 683).

                                  Per quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole differenti.

                                  Secondo l’art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero» qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

 

                                  In effetti viene considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 176: “(…) dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco ricorda giustamente che il predetto Regolamento è applicabile a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del diritto della polizia degli stranieri). (…)”).

 

                          2.9.  Gli assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza, sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.”; cfr. Rubin, op.cit., pag. 683).

 

                                  Nella STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha ricordato che la possibilità dei frontalieri in disoccupazione completa di porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività è una “(…) facoltà (e non un obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento (DTF 142 V 590 consid. 4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32).” 

 

                        2.10.  In una sentenza pubblicata in DTF 142 V 590 il Tribunale federale ha considerato frontaliera un’assicurata di nazionalità svizzera domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra, dove disponeva di una camera, a dormire al massimo una o due volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine en France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du règlement”). In effetti, avuto riguardo delle situazioni familiare e abitativa (in Francia aveva acquistato una casa) della ricorrente, il suo statuto fiscale particolare e la circostanza che ella in passato avesse dimorato a lungo in Svizzera, dove esercitava il suo lavoro, non sono atti a creare una residenza in Svizzera a norma dell'art. 65 del Regolamento n. 883/2004 e dell'art. 11 del Regolamento n. 987/2009.

 

                                  In applicazione delle disposizioni del Regolamento sopra citate, con sentenza 38.2014.51 del 15 dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari.

 

                                  Al riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5., già menzionata, che ha avallato la STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 con la quale un assicurato era stato ritenuto frontaliere vero; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, già menzionata; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, che ha confermato la STCA 38.2015.6 del 25 giugno 2015 relativa a un vero frontaliere; STCA 38.2024.1 dell’11 marzo 2024; STCA 38.2021.82 del 22 novembre 2021; STCA 38.2021.49 del 30 agosto 2021; STCA 38.2020.49 del 1° febbraio 2021, il cui ricorso all’Alta Corte è stato ritenuto inammissibile nella sentenza 8C_177/2021 del 12 marzo 2021 e citato da Daniele Cattaneo, “COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin”, in: Assurances sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, pag. 181 – 209 (186-187); STCA 38.2015.9 del 15 giugno 2015, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con giudizio 8C_521/2015 del 9 settembre 2015; STCA 38.2014.51 del 15 dicembre 2014.

 

                        2.11.  Il Regolamento (CE) 883/2004 prevede inoltre all’art. 65 par. 2 terza frase che il disoccupato diverso dal lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto (cfr. Rubin, op.cit. pag. 683).

 

                                  Questa disposizione regola la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza in uno Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che non sono dei lavoratori frontalieri.

 

                                  Questi assicurati hanno un diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato e quello in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).

 

                                  Il Tribunale federale ha stabilito che della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010; decisione U2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 12 giugno 2009 riguardante il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 883/2004 di cui la Svizzera tiene conto dal 1° aprile 2012, la quale non fornisce in ogni caso un elenco esaustivo dei beneficiari (cfr. Circolare ID 883 emessa dalla SECO il 1° giugno 2016 p.to A31)).

 

                                  Con sentenza 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022, pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63, già citata sopra, la nostra Massima Istanza ha statuito che i falsi frontalieri secondo l'art. 65 n. 2 terza frase del Regolamento n. 883/ 2004 hanno diritto in caso di disoccupazione completa alle prestazioni dello Stato dove hanno lavorato per l'ultima volta, nella misura in cui non tornano nel proprio Stato di domicilio e in quest'ultimo Stato non si mettono a disposizione del collocamento. I falsi frontalieri, che erano occupati in Svizzera e hanno la loro residenza all'estero, possono in queste condizioni scegliere se essi desiderano far valere il loro diritto all'indennità di disoccupazione in Svizzera (consid. 5.3).

                                  In quel caso di specie il TF ha confermato l’operato del Tribunale cantonale del Vallese che aveva riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione ad un assicurato, al beneficio di un permesso L, che, dalla sua entrata in Svizzera nell’aprile 2019 all’annuncio per il collocamento nel novembre 2019, aveva lavorato (senza alcuna precisazione circa i giorni e gli orari di lavoro; da un’affermazione dell’assicurato risultante dalla sentenza del Tribunale cantonale del Vallese S1 21 16 del 25 maggio 2021 consid. C formulata nel ricorso davanti a tale autorità, secondo cui trascorreva ogni fine settimana in Svizzera, sembrerebbe, però, emergere implicitamente che il ricorrente non lavorasse nei fine settimana) nel settore edile (presso un datore di lavoro che l’aveva poi riassunto per la stagione seguente da marzo 2020), alloggiando in una camera presa in locazione dal datore di lavoro vicino al cantiere e la cui famiglia (moglie e tre figli) risiedeva in Italia a un’ora e mezza di auto (che però era a disposizione della moglie), rispettivamente tre ore di treno.

                                  L’Alta Corte ha deciso che la questione di sapere se la Corte cantonale avesse violato il diritto federale stabilendo che il ricorrente viveva per la maggior parte del tempo in Svizzera e che qui aveva il centro dei suoi interessi personali non necessitava di essere chiarita definitivamente. In effetti l’assicurato, visto che non rientrava in Italia almeno una volta alla settimana bensì occasionalmente, non era un vero frontaliere, ma doveva essere qualificato, quale falso frontaliere con diritto di opzione tra le prestazioni dello Stato in cui aveva lavorato e quello in cui risiedeva.

                                  Il Tribunale federale ha precisato che l’esigenza della residenza in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv.1 lett. c LADI decade per i falsi frontalieri che fanno valere il diritto alle prestazioni di disoccupazione in Svizzera. L’assicurato in questione si era del resto messo a disposizione senza riserve per un collocamento in Svizzera, effettuava ricerche di lavoro più volte alla settimana e di conseguenza manteneva stretti rapporti con il mercato del lavoro svizzero. La riassunzione nel 2020, in vista già al momento dell’annuncio in disoccupazione, dimostrava altresì che egli voleva continuare a essere attivo in Svizzera e che rinunciava a un rientro nel suo Stato di residenza.

                                  L’Alta Corte ha statuito che, pertanto, non andava determinato se gli organi di applicazione della LADI avessero violato l’art. 27 LPGA. Risultava comunque che l’amministrazione non aveva reso attento il ricorrente del diritto di scelta in qualità di falso frontaliere.

 

                        2.12.  In relazione più specificatamente alla giurisprudenza di questo Tribunale va evidenziato che lo statuto di lavoratore falso frontaliere è stato riconosciuto da questa Corte nelle sentenze 38.2015.30 del 20 novembre 2015, menzionata sopra, e STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015 relative ad assicurati con permesso B che sono stati attivi in Svizzera uno come caposquadra minatore dal 2010 al 2013, l’altro quale carpentiere dal 2011 al 2014 presso il medesimo cantiere e alloggiavano nelle baracche del cantiere.

 

                                  Al riguardo cfr. pure STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015, già citata sopra.

 

                                  Anche con sentenza 38.2015.39 del 9 marzo 2016 questo Tribunale ha qualificato quale lavoratrice falsa frontaliera un’assicurata al beneficio di un permesso tipo L e attiva quale cuoca in virtù di contratti d’impiego di durata determinata in ambito turistico, ciò che implicava, perlomeno nell’alta stagione, un impegno lavorativo nei giorni feriali e nei giorni festivi, impedendole il rientro regolare nel suo Stato di residenza.

 

                                  In una sentenza 38.2016.15 del 12 luglio 2016, questo Tribunale ha negato che un assicurato che lavorava in Svizzera e la cui famiglia abitava in Italia in una casa di proprietà fosse un vero frontaliere e l’ha considerato un falso frontaliere, in quanto la sua situazione (presso una società di impieghi temporanei che talvolta lo occupavano anche durante i fine settimana) era assimilabile a quella dei lavoratori stagionali.

 

                                  Pure con la STCA 38.2020.53 del 14 dicembre 2020 questo Tribunale ha riconosciuto ad un assicurato la qualità di frontaliere “non vero” avendo egli lavorato, negli ultimi cinque anni, a bordo di una nave, mantenendo sempre la propria residenza nel nostro Cantone, dove tornava regolarmente tra una crociera e l’altra e stabilito che questi aveva, pertanto, il diritto di esercitare il diritto di opzione tra lo Stato di lavoro e quello di residenza, ciò che egli ha fatto iscrivendosi agli organi dell’assicurazione contro la disoccupazione nel nostro Cantone.

 

                                  Il TCA, in un giudizio 38.2021.30 del 30 agosto 2021, dopo aver constatato, da un lato, che l’assicurato (pizzaiolo presso un campeggio al beneficio di contratti di durata determinata) aveva dichiarato di rientrare in Italia dalla propria famiglia (a 46 km dal suo luogo di lavoro) una volta al mese, dall’altro, che gli erano stati pagati diversi giorni liberi non goduti sull’arco dell’intero rapporto di lavoro, ha rinviato gli atti alla Sezione del lavoro per appurare i giorni e gli orari di lavoro, come pure se il medesimo avesse dimorato effettivamente in Svizzera nel periodo di disoccupazione e decidere se si trattasse di un falso frontaliere.

 

                                  Con sentenza 38.2022.22 del 16 agosto 2022, pubblicata in RtiD I-2023 N. 76 pag. 395 segg., nel caso di un assicurato che ha lavorato come operaio edile tramite agenzie di collocamento e prestito del personale in virtù di contratti di missione per attività temporanee svolgendo giornate lavorative nei giorni feriali di 6, 8, 8.50 o 9 ore al giorno, considerando in particolare che la sua residenza all’estero, e meglio in Sicilia, non gli permetteva, nonostante il sabato e la domenica non lavorasse, di rientrare frequentemente presso la sua famiglia, questa Corte ha ritenuto che la sua situazione era assimilabile a quella dei lavoratori stagionali il cui luogo di lavoro si trova in uno Stato differente rispetto a quello di residenza e che rientrano nella categoria dei falsi frontalieri che possono beneficiare del diritto di opzione, ossia possono scegliere di mettersi a disposizione degli organi competenti in ambito di assicurazione contro la disoccupazione del Paese in cui hanno esercitato l’ultima attività lavorativa oppure del Paese di residenza. Il TCA, in quel caso, ha quindi accolto il ricorso presentato dall’interessato, ma, ritenuto che in concreto la documentazione agli atti non forniva indicazioni chiare circa la dimora effettiva in Svizzera dell’assicurato nel periodo a fare tempo dall’iscrizione in disoccupazione ha ritenuto che tale questione dovesse ancora essere approfondita dall’amministrazione, cui ha quindi rinviato gli atti.

 

                                  In una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782-784 e già citata al consid. 2.4, non è, per contro, stato ritenuto lavoratore falso frontaliere un assicurato, al beneficio di un permesso B dall’aprile 2012 e iscrittosi in disoccupazione da giugno 2013, che rivestiva una posizione dirigenziale (guadagno assicurato di fr. 9'625) con contratto di durata determinata (aprile 2012 - giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel dicembre 2012, dal prestare la propria attività lavorativa. Egli, inoltre, aveva trascorso la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno 2013 all’estero.

                                  Neppure è stato riconosciuto lo statuto di falso frontaliere nel giudizio 38.2015.44 del 18 maggio 2016 concernente un assicurato, in possesso di un permesso di dimora B dal 1° giugno 2012, che dall’aprile 2010 è stato legato – fino al licenziamento nel 2014 – alla stessa ditta in qualità dapprima di segretario e poi come responsabile di specifici settori tramite un contratto d’impiego di durata indeterminata che prevedeva una durata settimanale del lavoro di mediamente 42 ore suddivise in cinque giorni lavorativi.

 

                                  In una sentenza 38.2016.62 del 15 marzo 2017 il TCA ha concluso che non si era in presenza di un falso frontaliere nel caso di un assicurato che rientrava ogni quindici giorni in Italia, vista la tipologia del lavoro svolto (tagliapietre, lavoro in cava), la durata (per 12 anni presso la stessa ditta), il tipo di contratto (di durata indeterminata che lo occupava dal lunedì al venerdì).

                                  Nel giudizio 38.2019.51 dell’11 novembre 2019, già menzionato, relativo a un’assicurata ritenuta vera frontaliere, questa Corte ha rilevato che ad ogni modo, “anche volendola considerare, per pura ipotesi di lavoro, quale falsa frontaliera, non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo, visto che non ha comunque rinunciato a un rientro in Italia, suo Paese di residenza” dove ha reperito un lavoro circa sei mesi dopo il suo annuncio per il collocamento.

 

                                  Infine, in una sentenza 38.2022.47 del 19 settembre 2022, pubblicata in RtiD I-2023 N. 77 pag. 406 segg., il TCA, anche nell’ipotesi in cui quell’assicurato non fosse stato qualificato come vero frontaliere, ha lasciato insoluta la questione a sapere se gli dovesse, o meno, essere riconosciuto lo stato di falso frontaliere, ritenuto che quand’anche ciò fosse stato il caso, egli non avrebbe potuto trarre alcun vantaggio al riguardo, visto che non aveva comunque rinunciato a un rientro in Italia, suo Paese di residenza, dove aveva altresì iniziato a svolgere una nuova attività lavorativa.

 

                                  In proposito cfr. STCA 38.2023.57 del 15 gennaio 2024; STCA 38.2022.72 del 16 gennaio 2023; 38.2021.82 del 22 novembre 2021; STCA 38.2021.30 del 30 agosto 2021.

 

                        2.13.  Nel caso in esame questa Corte rileva che nella procedura di opposizione la Cassa, a differenza di quanto indicato nella decisione iniziale del 21 ottobre 2024, nella quale aveva escluso che il ricorrente potesse essere parificato a un falso frontaliere (cfr. doc. 52-55; consid. 1.1.), non ha esperito una specifica istruttoria dal punto di vista del diritto internazionale (cfr. doc. A19).

                                  Il TCA ritiene, invece, che la fattispecie vada maggiormente esaminata anche dal profilo del diritto internazionale, in particolare per quanto concerne l’aspetto del falso frontaliere tenendo conto di quanto stabilito dalla giurisprudenza federale e cantonale (cfr. consid. 2.11.-2.12.).

 

                                  Ne discende che a tal fine, considerato lo scopo della procedura di opposizione ex art. 52 LPGA - la quale è stata concepita come un rimedio giuridico vero e proprio - che non è quello di ripetere semplicemente la procedura di emanazione della decisione formale, ma obbliga l’assicuratore - a cui incombe l'accertamento dei fatti in prima battuta in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA (cfr. 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3.) - a riesaminare il proprio provvedimento al fine di sgravare i Tribunali (cfr. STF 8C_613/2021 del 10 gennaio 2022 consid. 4.2., pubblicata in DTF 148 V 2; STF 9C_975/2011 del 22 febbraio 2012 consid. 3.2.; DTF 125 V 188 consid. 1b e 1c), gli atti devono essere rinviati alla Cassa per un complemento istruttorio e per decidere nuovamente in merito all’eventuale diritto del ricorrente all’indennità di disoccupazione (cfr. STCA 38.2024.30 del 26 agosto 2024; STCA 38.2022.85 del 30 gennaio 2023).

 

                        2.14.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.49 del 7 gennaio 2025 consid. 2.14., il cui ricorso dell’assicurato al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_91/2025 del 10 marzo 2025; STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.40 del 7 ottobre 2024 consid. 2.9.; STCA 38.2024.18 del 10 giugno 2024 consid. 2.11.; STCA 38.2023.57 del 15 gennaio 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.64 del 17 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§   La decisione su opposizione del 7 febbraio 2025 è confermata nella misura in cui il diritto alle prestazioni LADI è stato negato all’assicurato in virtù del diritto nazionale.

§§ Gli atti sono rinviati alla Cassa affinché si pronunci in merito al diritto del ricorrente alle prestazioni LADI dal profilo del diritto internazionale (cfr. consid. 2.13.).

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 La segretaria

 

Daniele Cattaneo                                         Stefania Cagni