Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
38.2025.13-14-15

 

rs

Lugano

26 maggio 2025   

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

 

segretaria:

Stefania Cagni

 

 

 

 

statuendo sui ricorsi del 12 e del 27 febbraio 2024 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

le decisioni su opposizione del 4 e del 25 febbraio 2025 emanate da

 

Ufficio regionale di collocamento,

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                      in fatto

 

                          1.1.  Con decisione su opposizione del 4 febbraio 2025 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 16 dicembre 2024 (cfr. doc. 5 inc. 38.2025.13) con cui aveva sospeso RI 1, annunciatosi per il collocamento con effetto dal 1° gennaio 2024 (cfr. doc. 1; A1 inc, 38.2025.13), per tre giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di controllo del mese di settembre 2024 (otto ricerche dal 27 al 29 settembre 2024; cfr. doc. 2; A1 inc. 38.2025.13).

                                  Al riguardo l’amministrazione ha rilevato:

 

" (…)

3. Nel caso concreto, RI 1 aveva istruzioni di svolgere minimo 3 ricerche la settimana per un totale di minimo 12 mensili, per professioni come biologo, archivista ed impiegato d'ufficio.

 

Con l'opposizione del 02.01.2025 RI 1 conferma la difficoltà a conciliare le attività lavorative che lo hanno occupato al 100% dal 15.07.2024 al 30.09.2024 e al 70% dal 01.10.2024 al 31.12.2024, come certificato dal medico curante in data 15.11.2024.

 

Tuttavia, il certificato medico non certifica RI 1 inabile all'attività lavorativa e gli attestati di guadagno intermedio consegnati alla cassa disoccupazione confermano che ha lavorato a tempo pieno durante il mese di settembre 2024.

 

Non essendo totalmente inabile all'attività lavorativa non poteva essere esonerato dallo svolgere ricerche di lavoro. A tal riguardo, la sanzione di 3 giorni per ricerche di lavoro insufficienti durante il periodo di controllo applicata dall'URC, tiene già conto che si tratta della prima inadempienza di questa tipologia come pure è stato applicato il minimo secondo la forchetta che prevede da 3 a 4 giorni previsti dalle direttive amministrative in vigore.”

(Doc. A1 inc. 38.2025.13)

 

                          1.2.  Con ulteriore decisione su opposizione del 4 febbraio 2025 l’URC ha ribadito quanto stabilito con il provvedimento del 16 dicembre 2024 (cfr. doc. 4 inc. 38.2025.14), ossia l’applicazione RI 1 di una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione di cinque giorni per mancate ricerche di lavoro nel periodo di controllo del mese di ottobre 2024.

                                  L’amministrazione ha motivato la decisione su opposizione analogamente a quella riguardante il mese di settembre 2024 (cfr. doc. A1 inc. 38.2025.14; consid. 1.1.).

 

                          1.3.  Contro la decisione su opposizione del 4 febbraio 2025 relativa al mese di settembre 2024 è pervenuto al TCA, il 28 febbraio 2025, un tempestivo ricorso datato 12 febbraio 2025, nel quale l’assicurato ha chiesto di annullare la penalità di tre giorni (cfr. consid. 1.1.) e ha addotto:

 

" (…)

Ribadisco quanto osservato nella decisione su opposizione, confermando che le risorse psicofisiche a mia disposizione non mi hanno permesso di essere efficiente e di adempiere in egual misura ai miei impegni professionali verso il mio datore di lavoro e ai doveri amministrativi verso l'URC, caduti mio malgrado in secondo piano.

Nei mesi precedenti al periodo sanzionato sono riuscito a svolgere entrambe le mansioni, purtroppo questa capacità si è esaurita con il passare delle settimane.

Le limitazioni (non eseguire, scrivere, documentare ricerche) sono reali e pertinenti e indipendenti dalla mia capacità lavorativa.

Il fatto che da anni seguo una terapia farmacologica e psicoterapeutica (ho un'invalidità riconosciuta al 20%) per cercare di migliorare la mia situazione e curare la mia condizione sono noti al mio URC di riferimento e pesano concretamente sul mio vissuto quotidiano; la dichiarazione del mio psicologo curante spiega questa situazione (v. allegato).

 

(…)” (Doc. I inc. 38.2025.13)

 

                                  L’insorgente, al ricorso, ha annesso un messaggio di posta elettronica del 12 febbraio 2025 dello psicologo__________ (cfr. doc. A2 inc. 38.2025.13).

 

                          1.4.  RI 1 ha, altresì, tempestivamente impugnato, con scritto datato 12 febbraio 2025, ma pervenuto a questo Tribunale il 28 febbraio 2025, la decisione su opposizione del 4 febbraio 2025 concernente il mese di ottobre 2024, postulando l’annullamento della sospensione di cinque giorni (cfr. consid. 1.2.) con considerazioni simili a quelle proposte con il ricorso contro la decisione su opposizione afferente al mese di settembre 2024 (cfr. consid. 1.3.).

 

                          1.5.  L’URC, il 25 febbraio 2025, ha emesso una nuova decisione su opposizione con cui ha confermato il proprio provvedimento del 15 gennaio 2025 (cfr. doc. 4 inc. 38.2025.15) con il quale aveva inflitto a RI 1 una sanzione di dieci giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a seguito di mancate ricerche di lavoro nel periodo di controllo del mese di novembre 2024.

                                  Le relative motivazioni corrispondono a quelle espresse nelle decisioni su opposizione del 4 febbraio 2025 (cfr. doc. A1 inc. 38.2025.15; consid. 1.1.; 1.2.)

 

                          1.6.  L’assicurato, il 27 febbraio 2025, ha inoltrato al TCA un tempestivo ricorso contro la decisione su opposizione del 25 febbraio 2025, nel quale ha chiesto di annullare la sanzione di dieci giorni relativa al mese di novembre 2024.

                                  L’insorgente, a sostegno della propria pretesa, ha fatto valere i medesimi argomenti formulati nei ricorsi del 12 febbraio 2025 (cfr. consid. 1.3.; 1.4.).

 

                          1.7.  L’URC, con risposta del 17 marzo 2025, ha postulato la reiezione dell’impugnativa relativa alla sanzione di tre giorni (cfr. consid. 1.3.), evidenziando segnatamente che “il fatto che RI 1 fosse abile al lavoro si evidenzia dall’attestato di guadagno intermedio consegnato alla cassa disoccupazione in data 2.10.2024, nel quale dichiara un’attività lavorativa al 100% presso __________ (doc. 9), per il periodo dal 15.07.2024 al 30.09.2024 e al 70% dal 01.10.2024 al 31.12.2024, come da contratti tra le parti (doc. 10)” (cfr. doc. III inc. 38.2025.13).

 

                          1.8.  Con ulteriori risposte del 17 marzo 2025 (cfr. doc. III inc. 38.2025.14; doc. III inc 38.2025.15) l’amministrazione ha chiesto di respingere pure i ricorsi riguardanti le sospensioni per i mesi di ottobre e novembre 2024 di cinque, rispettivamente di dieci giorni, motivando in modo analogo alla risposta di causa concernente la sanzione di tre giorni per il mese di settembre 2024 (cfr. consid. 1.7.).

 

                          1.9.  Il 20 marzo 2025 il ricorrente ha comunicato, in particolare, che la documentazione da lui fornita è completa (cfr. doc. V inc. 38.2025.13; doc. V inc. 38.2025.14; doc. V inc. 38.2025.15).

 

                        1.10.  Il doc. V relativo ai tre incarti pendenti davanti a questa Corte è stato trasmesso per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. VI inc. 38.2025.13+14+15).

 

 

                                  in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  Secondo l’art. 76 cpv. 1 LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione delle altre.

 

                                  Nella concreta evenienza i ricorsi presentati dall’insorgente sono diretti contro tre decisioni su opposizione emesse dall’URC, le quali concernono fatti di ugual natura e presentano una stretta connessione materiale e giuridica.

                                  Per economia processuale le procedure ricorsuali 38.2025.13, 38.2025.14 e 38.2025.15 sono, dunque, congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF 8C_587/2024, 8C_589/2024 del 25 marzo 2025 consid. 1; STF 8C_108/2024, 8C_109/2024 del 1° luglio 2024 consid. 1; STF 8C_683/2021 del 13 luglio 2022 consid. 1; STF 9C_512/STF 8C_25/2022 del 9 marzo 2022 consid. 7; STF 9C_787/2020, 9C_22/2021 del 14 aprile 2021 consid. 1.; STF 9C_345/2020, 9C_346/2020 del 10 settembre 2020 consid. 1; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 1; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).

 

                                  nel merito

 

                          2.2.  Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’URC abbia a ragione o meno sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione per tre giorni a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di controllo del mese di settembre 2024, per cinque giorni a causa di mancati sforzi volti al reperimento di un impiego nel periodo di controllo del mese di ottobre 2024, rispettivamente per dieci giorni a causa di mancate ricerche di lavoro nel periodo di controllo del mese di novembre 2024.

 

                          2.3.  Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                  Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

 

                                  Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

 

" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

 

                                  L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

 

" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione."

 

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

 

" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

 

                                  La LADI ha, quindi, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

 

                                  L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF 8C_683/2021, 8C_753/2021 del 13 luglio 2022 consid. 3.3.3.; STFA C 83/02 del 12 marzo 2003 consid. 1.2.; DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.

 

                                  Se non adempie il suo obbligo, egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).

 

                                  L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; Daniele Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 193 seg.).

 

                                  La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).

 

                                  Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

 

                                  In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006 la nostra Alta Corte ha sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.

 

                                  L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; AD. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

                                  Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71: “(…) En principe, un contrat de travail de durée déterminée ne doit pas être résilié, dès lors qu'il se termine automatiquement avec l'échéance de la durée contractuelle; dans un tel cas de figure, les recommandations du SECO (cf. Bulletin LACI IC, ch. B314) exigent que l'assuré recherche un emploi durant les trois derniers mois avant la cessation des rapports de travail (…)”; STF 8C_44/2018 del 4 luglio 2018 consid. 5 in cui è stato confermato un periodo di valutazione delle ricerche di impiego di tre mesi prima del termine del contratto di durata determinata; STF 8C_863/2014 del 16 marzo 2015 consid. 2.2., pubblicata in DTF 141 V 365; D. Cattaneo, “Alcuni compiti…”, pag. 17).

 

                          2.4.  Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità, bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

 

                                  Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

                                  La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

                                  L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STF 8C_153/2014 del 22 gennaio 2025 consid. 3; STF 8C_47/2022 del 14 febbraio 2022; STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_708/2019 del 10 gennaio 2020 consid. 3.2.; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

 

                                  In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ribadito la propria giurisprudenza e ha rilevato:

 

" (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

 

                                  Al riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 l’Alta Corte ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il numero di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero durante il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.

 

                                  In merito alle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

 

                                  La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29 gennaio 1992 nella causa E. R., non pubblicata).

                                  Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

                                  In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28 gennaio 1987 nella causa S. P., AD 5/87).

                                  Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

                                  L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

 

                                  In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

                                  Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95).

 

                                  In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha stabilito che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

 

 

                          2.5.  Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                  La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

                                  Come visto, la sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI) e soggiace al principio della proporzionalità (cfr. STF 8C_2/2012 del 14 giugno 2012 consid. 2.1.; DTF 123 V 151-155).

                                  In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

                                  Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "la gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".

                                  Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI ID D79 punto 1; STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022).

 

                                  Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

                                  Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STF 8C_750/2022 del 20 maggio 2022; STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

 

                          2.6.  Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che il ricorrente si è annunciato per il collocamento presso l’URC il 31 dicembre 2023 con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, ricercando un’occupazione all’80% (cfr. doc. 1 inc. 38.2025.13).

 

                                  L’amministrazione, nel mese di ottobre 2024, ha constatato che RI 1, nè aveva rispettato il numero minimo mensile (dodici) di ricerche, nè la regolarità settimanale di minimo tre.

                                  L’URC ritenendo, conseguentemente, che gli sforzi presentati dal ricorrente fossero insufficienti, il 14 ottobre 2024 gli ha trasmesso una Richiesta di giustificazione con cui l’ha invitato a formulare osservazioni scritte e ad allegare ogni eventuale mezzo di prova entro il 22 ottobre 2024.

                                  Il consulente del personale ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso in base agli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione nel caso in cui un assicurato non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 3 inc. 38.2025.13).

 

                                  Il 18 ottobre 2024 l’assicurato ha risposto:

 

" In merito alla quantità e alla qualità insufficiente delle mie ricerche di lavoro vi informo che in questo periodo per ragioni professionali sono stato impegnato regolarmente lontano da casa, ciò che ha reso difficile uno sforzo uniforme nella ricerca di lavoro; il tempo a disposizione e la capacità di lavoro rimanenti non mi permettono di svolgere una ricerca quantitativamente e qualitativamente sufficiente.” (Doc. 4 inc. 38.2025.13)

 

                                  L’insorgente, in effetti, il 4 luglio 2024, aveva concluso con __________ un contratto di impiego di durata determinata dal 15 luglio al 30 settembre 2024 in qualità di assistente scientifico / micologo al 100%. La sede di lavoro era a __________ (cfr. doc. 10 inc. 38.2025.13).

                                  Tale contratto è stato rinnovato il 10 settembre 2024 per il periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2024, tuttavia con una riduzione del grado di occupazione al 70% (cfr. doc. 10 inc. 38.2025.13).

 

                                  Il consulente del personale, dopo aver appurato che il ricorrente, nel periodo di controllo del mese di ottobre 2024, non aveva intrapreso alcuno sforzo volto al reperimento di un impiego, il 18 novembre 2024 gli ha inviato una seconda Richiesta di giustificazione con cui gli ha domandato di prendere posizione al riguardo entro il 25 novembre 2024 (cfr. doc. 2 inc. 38.2025.14).

                                 

                                  Il 20 novembre 2024 l’insorgente ha prodotto un certificato medico in cui il Dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, di __________, il 15 novembre 2024, ha attestato che RI 1 non era stato in grado di effettuare ricerche di lavoro dal 1° ottobre 2024 a causa di una patologia psichiatrica e che tale limitazione sarebbe persistita fino al 31 dicembre 2024 (cfr. doc. 3 inc. 38.2025.14).

 

                                  Il 13 dicembre 2024 il consulente del personale ha trasmesso all’assicurato una terza Richiesta di giustificazione con termine scadente il 23 dicembre 2024, in quanto nemmeno per il mese di novembre 2024 erano state compiute ricerche di impiego (cfr. doc. 2 inc. 38.2025.15).

 

                                  Il ricorrente, il 19 dicembre 2024, ha indicato:

 

" come già spiegato nell’ultima richiesta di giustificazione (con allegato certificato medico), non sono stato in grado di eseguire le ricerche di lavoro richieste a causa della concomitanza tra la mia iscrizione all’URC e il mio impegno professionale presso __________.

Le mie risorse mentali sono appena sufficienti per garantire delle prestazioni ottimali presso il mio datore di lavoro (__________), non riesco quindi ad avere abbastanza capacità psichiche per svolgere delle ricerche di lavoro sufficienti.” (Doc. 3 inc. 38.2025.15)

 

                                  Dal profilo procedurale l’URC ha, quindi, ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

 

                                  Nel frattempo l’amministrazione, il 16 dicembre 2024, ha emesso nei confronti del ricorrente due decisioni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione di tre giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel mese di settembre 2024, rispettivamente di cinque giorni per mancati sforzi finalizzati al reperimento di un impiego nel mese di ottobre 2024 (cfr. doc. 5 inc. 38.2025.13; doc. 4 inc. 38.2025.14; consid. 1.1.; 1.2.).

 

                                  Con ulteriore decisione del 15 gennaio 2025 l’URC ha sospeso l’assicurato per dieci giorni a causa di mancate ricerche di lavoro nel mese di novembre 2024 (cfr. doc. 4 inc. 38.2025.15; consid. 1.5.).

                                  Con due decisioni su opposizione del 4 febbraio 2025 e con decisione su opposizione del 25 febbraio 2025 la parte resistente ha confermato i precedenti provvedimenti del 16 dicembre 2024 e del 15 gennaio 2025 (cfr. doc. A1 inc. 38.2025.13; doc. A1 inc. 38.2025.14; doc. A1 inc. 38.2025.15; consid. 1.1.; 1.2.; 1.5.).

 

                          2.7.  Chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, il TCA rileva innanzitutto che l’Alta Corte ha evidenziato come dalla legge emerga in modo chiaro che gli assicurati debbano comprovare gli sforzi volti al reperimento di un impiego intrapresi in ogni periodo di controllo (cfr. art. 17 LADI; 26 OADI; STF 8C_40/2016 del 21 aprile 2016 consid. 2.1.; STF 8C_319/2013 del 16 agosto 2013; STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STCA 38.2024.40 del 7 ottobre 2024 consid. 2.7.; STCA 38.2019.41 del 31 gennaio 2020 consid. 2.8.; STCA 38.2016.61 e 38.2016.83 del 29 aprile 2019 consid. 2.9.). 

 

                                  Il Tribunale federale ha, inoltre, stabilito che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione. Gli assicurati, del resto, devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione e pure nel periodo di disdetta (cfr. consid. 2.3.; STF 8C_211/2022 del 7 settembre 2022 consid. 4.3.3.; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; DTF 139 V 524; STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 già citata; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).

 

                                  Ai sensi della giurisprudenza federale le ricerche di lavoro devono, poi, essere compiute anche mentre un assicurato consegue un guadagno intermedio (cfr. STF C 293/06 del 5 marzo 2007 consid. 3.1.3.; STF C 16/07 del 22 febbraio 2007 consid. 3.1.; STFA C 351/05 del 3 luglio 2006 consid. 3.3.; STFA C 98/02 del 26 maggio 2003; STFA C 399/99 del 3 agosto 2000; STCA 38.2017.2 del 22 giugno 2017 consid. 2.7.; STCA 38.2016.49+38.2016.66 del 12 aprile 2017 consid. 2.9.; STCA 38.2006.60 del 16 novembre 2006 consid. 2.9.; D. Cattaneo, “Alcuni compiti…”, pag. 30).

                                  In particolare nella sentenza C 399/99 la nostra Massima Istanza ha ricordato il principio secondo cui gli assicurati iscritti in disoccupazione che conseguono un guadagno intermedio hanno l'obbligo di cercare un'occupazione non più soggetta a guadagno intermedio, che consenta loro di non più ricorrere all'assicurazione contro la disoccupazione.

 

                          2.8.  In concreto dal formulario “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” concernente il periodo di controllo del mese di settembre 2024 risulta che il ricorrente ha compiuto otto ricerche di lavoro tra il 27 e il 29 del mese per lettera/posta elettronica (cfr. doc. 2 inc. 38.2025.13; consid. 2.6.).

 

                                  Al riguardo giova evidenziare che le ricerche vanno compiute, di massima, in modo continuo durante tutto l'arco del mese e non raggruppate in pochi giorni (cfr. STCA 38.2017.2 del 22 giugno 2017 consid. 2.7.; STCA 38.2015.56 del 16 marzo 2016 consid.2.7.; STCA 38.2014.22 del 20 agosto 2014 consid. 2.8.; STCA 38.2012.59 del 4 febbraio 2013 consid. 2.8.; STCA 38.2011.4 del 8 agosto 2011 consid. 2.7.; STCA 38.2007.53 del 25 ottobre 2007; STCA 38.2002.111 del 25 novembre 2002; STCA 38.2002.1 del 29 luglio 2002; D. Cattaneo, “Alcuni compiti…”, pag. 27).

                                  Nel caso di ricerche scritte oppure trasmesse online può, ad ogni modo, essere più razionale preparare le proprie candidature concentrandosi qualche giorno del mese, vista la periodicità delle offerte di lavoro pubblicate nei giornali e sui portali di ricerca lavoro e tenuto conto del fatto che i termini per postulare sono generalmente relativamente lunghi (cfr. STF 8C_153/2024 del 22 gennaio 2025 consid. 4.3.2.; STFA C 319/02 del 4 giugno 2003 consid. 4.2.; STCA 38.2024.40 del 7 ottobre 2024 consid. 2.8.; STCA 38.2017.62 del 9 febbraio 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2015.56 del 16 marzo 2016 consid. 2.7.; STCA 38.2009.70 del 12 ottobre 2009 consid. 2.7.).

 

                                  Va, poi, osservato che il rinnovo del contratto di lavoro con __________ è comunque stato sottoscritto il 10 settembre 2024 (cfr. doc. 10 inc. 38.2025.13; consid. 2.6.).

 

                                  Nel caso di specie, tuttavia, l’assicurato avrebbe dovuto svolgere almeno dodici ricerche di impiego al mese (cfr. doc. 3 inc. 38.2025.13; consid. 2.6.), ciò che corrisponde d’altronde a quanto contemplato dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4.).

 

                                  Egli, inoltre, nei successivi mesi di ottobre e novembre 2024 non ha intrapreso alcuno sforzo finalizzato al reperimento di un’occupazione (cfr. consid. 2.6.).

                                  Nei periodi di controllo di settembre, ottobre e novembre 2024 l’insorgente avrebbe dovuto, invece, attivarsi maggiormente e compiere ricerche di impiego quantitativamente e qualitativamente valide (cfr. consid. 2.7.), nonostante lo svolgimento dell’attività lavorativa per __________, al 100% a settembre 2024 e al 70% a ottobre e novembre 2024 (cfr. consid. 2.6.).

 

                                  In proposito si rileva, peraltro, che nel mese di settembre 2024 l’assicurato, benché fosse impegnato al 100% con l’impiego quale assistente scientifico / micologo (cfr. consid. 2.6.), ha comunque effettuato diverse ricerche di lavoro (cfr. doc. 2 inc. 38.2025.13).

 

                                  Ne discende che il ricorrente ha violato l’obbligo di ridurre il danno che la legge gli impone (cfr. consid. 2.3.).

 

                                  L’insorgente, in linea di principio, deve, dunque, essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

 

                          2.9.  L’assicurato ha, però, fatto valere che le sue risorse mentali non gli avrebbero consentito di svolgere ricerche di lavoro sufficienti, oltre all’esercizio dell’attività professionale (cfr. doc. I inc. 38.2025.13; I inc. 38.2025.14; I inc. 38.2025.15; doc. 3 inc. 38.2025.15, consid. 1.3.; 2.6.).

 

                                  Dalle carte processuali si evince, in effetti, che l’assicurato è seguito da un medico psichiatra con relativa assunzione di medicamenti dal 2006, che è inabile al lavoro al 20% e percepisce una rendita AI (cfr. doc. A2 e I inc. 38.2025.13; consid. 1.3.).

 

                                  Il Dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, il 15 novembre 2024, ha del resto affermato che l’insorgente non è stato in grado di effettuare ricerche di lavoro dal 1° ottobre 2024 a causa di una patologia psichiatrica e che tale limitazione sarebbe persistita fino al 31 dicembre 2024 (cfr. doc. 3 inc. 38.2025.14; consid. 2.6.).

 

                                  Lo psicologo/psicoterapeuta FSP __________, il 12 febbraio 2025, ha precisato:

 

" (…)

- Dalle note in cartella derivanti da documenti visti in seduta mi risulta che lei è stato in malattia al 100% dal 18.7.2014 a seguire; poi inabile al 70% dal 1.12.2018 a seguire; e dal 11.2.2022, è tuttora inabile al 20%. Nel frattempo ha collaborato in tutte le misure proposte per un inserimento professionale.

- È seguito da un medico psichiatra con relativa farmacoterapia da almeno il 2006.

Nell'ultimo anno ha lavorato presso un ambito molto particolare e a lei pertinente, raccolta, riconoscimento e catalogazione di funghi per un ente di ricerca Svizzero. Ha sempre avuto difficoltà nel terminare le mansioni che richiedevano una certa forma di attenzione e capacità di scrittura (ADHD).

Nelle fasi di distress le difficoltà a portare a compimento certi tipi di mansioni sono maggiori.

- A novembre dicembre 2024 lei si è applicato e impegnato oltremodo nel lavoro nella speranza di vederlo confermato ancora successivamente, purtroppo questa opportunità non si è verificata. Ha affrontato un periodo di forte stress.

- Dalle note dei colloqui mi risulta che a novembre dicembre ha lavorato da casa anche il sabato e domenica pur di assolvere a tutte le mansioni lavorative richieste.

Nello stesso periodo ha omesso di completare le ricerche di lavoro. Tuttavia la mancanza delle ricerche di lavoro non era per disinteresse, negligenza, basso impegno nel trovare una collocazione lavorativa. Tutt'altro, proprio l'impegno a mantenere il lavoro che aveva l'ha posta in forte distress. Impegno confermato anche dal fatto che recentemente ha iniziato a farsi seguire dall'ufficio dell'orientamento professionale per trovare altri sbocchi adatti a lei.

 

Sostengo quindi la sua domanda presso l'ufficio giuridico di vedere ridotte al minimo le sanzioni previste per le mancate ricerche di lavoro.” (Doc. A2 inc. 38.2015.13)

 

                                  In simili condizioni non è escluso che lo svolgimento di ricerche di lavoro insufficienti nel mese di settembre 2024, nonché il mancato compimento di ricerche nei mesi di ottobre e novembre 2024 possano essere validamente giustificati dalle problematiche di salute di cui è affetto il ricorrente.

 

                                  Tutto ben ponderato, questa Corte ritiene, perciò, che gli atti debbano essere rinviati all’amministrazione perché disponga accertamenti più approfonditi riguardo alla fattispecie.

 

                                  L’URC, in particolare, interpellerà, previo svincolo dal segreto professionale da parte dell’assicurato, segnatamente il medico psichiatra e lo psicologo curanti al fine di stabilire se per il ricorrente, alla luce del suo stato di salute, fosse possibile o meno (in tal caso chiarendone le ragioni), svolgere, parallelamente all’attività lavorativa (al 100% a settembre 2024 e al 70% a ottobre e novembre 2024), maggiori ricerche di lavoro nel mese di settembre 2024, rispettivamente compiere ricerche (perlomeno alcune) nei mesi di ottobre e novembre 2024.

 

Sulla scorta delle relative risultanze, la parte resistente esaminerà, infine, nuovamente se il comportamento assunto dall’insorgente nei periodi di controllo di settembre, ottobre e novembre 2024 sia passibile oppure no di sanzione ex art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

                                  Nell’ipotesi affermativa l’URC valuterà, altresì, l’entità della sospensione da infliggere al ricorrente, tenendo presente, in primo luogo, che, se è vero che il conseguimento del guadagno intermedio non consente di esentare un assicurato dal compiere ricerche di lavoro (cfr. consid. 2.7.), è altrettanto vero che lo svolgimento di un’occupazione deve essere considerato nella valutazione della colpa, poiché le possibilità di ricerca di un impiego mentre viene esercitata un’attività che permette di ottenere guadagno intermedio sono limitate (cfr. STF 8C_302/2019 del 22 agosto 2019 consid. 4.2.; STFA C 351/05 del 3 luglio 2006 consid. 3.4.; STFA C 98/02 del 26 maggio 2003 consid. 2.1.; STFA C 399/99 del 3 agosto 2000 consid. 1; STCA 38.2017.2 del 22 giugno 2017 consid. 2.8.; STCA 38.2016.49+38.2016.66 del 12 aprile 2017 consid. 2.9.).

 

                                  In secondo luogo, che nell’ambito della determinazione di una sospensione non si può prescindere dal comportamento generale di un assicurato nel rispetto dei suoi obblighi quale disoccupato (cfr. STF 8C_697/2012 del 18 febbraio 2013, pubblicato in DLA 2013 pag. 185 seg.; STCA 38.2018.8 del 24 aprile 2018 consid. 2.8.).

                                  Al riguardo è utile rilevare che con sentenza 8C_211/2022 del 7 settembre 2022, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 38 pag. 131, il Tribunale federale ha stabilito che a torto il Tribunale cantonale del Canton Vaud aveva annullato una delle due decisioni su opposizioni del 18 giugno 2021 che avevano confermato le sanzioni di 3 e di 5 giorni inflitte a un’assicurata con decisioni del 3 febbraio 2021 per insufficienti ricerche a dicembre 2020, rispettivamente a gennaio 2021.

                                  L’Alta Corte, da un lato, ha specificato che l’entità di una sospensione può essere aumentata (art. 45 cpv. 5 OADI; cfr. consid. 2.5.) anche se l’assicurato non è stato posto nelle condizioni di modificare il proprio comportamento dopo aver saputo di una prima sospensione. Dall’altro, ha sottolineato che in effetti è vero che le sanzioni hanno uno scopo dissuasivo ed educativo, tuttavia gli obblighi quale disoccupato derivano dalla legge e non implicano né un’informazione, né un avvertimento preventivi, per cui non si giustifica di trattare differentemente l’assicurato che è oggetto di sospensioni ripartite nel tempo rispetto a colui al quale sono inflitte più sanzioni retroattive per gli stessi comportamenti. (cfr. STF 8C_211/2022 del 7 settembre 2022 consid. 4.3.3.).

 

 

                        2.10.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.49 del 7 gennaio 2025 consid. 2.14., il cui ricorso dell’assicurato al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_91/2025 del 10 marzo 2025; STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.40 del 7 ottobre 2024 consid. 2.9.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.14.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.64 del 17 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Le cause 38.2025.13, 38.2025,14 e 38.2025.15 sono congiunte.

 

                             2.  I ricorsi del 12 e del 27 febbraio 2025 sono accolti ai sensi dei considerandi.

                                   §   Le decisioni su opposizione del 4 e del 25 febbraio 2025 impugnate sono annullate.

                                   §§ Gli atti sono rinviati all’URC per complemento istruttorio, conformemente a quanto indicato al consid. 2.9., e nuove decisioni.

 

                             3.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             4.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 La segretaria

 

Daniele Cattaneo                                         Stefania Cagni