Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2025.16

 

rs

Lugano

11 giugno 2025   

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

 

 

segretaria:

Stefania Cagni

 

 

 

statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2025 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 4 dicembre 2024 emanata da

 

Cassa CO 1

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  Con decisione del 22 settembre 2022, inviata per raccomandata all’indirizzo via __________, __________, la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha chiesto a RI 1 di restituire la somma di fr. 39'346.60, corrispondenti alle indennità di disoccupazione percepite dal 13 gennaio 2020 (data a partire dalla quale l’assicurato si è iscritto per il collocamento e ha ricevuto le prestazioni; cfr. doc. 1; 21) al 31 marzo 2021 (data a decorrere dalla quale il nominativo dell’assicurato è stato annullato dal sistema COLSTA a seguito del reperimento di un impiego; cfr. doc. 61), in quanto dalla comunicazione del 13 dicembre 2021 della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e da verifiche effettuate presso la Cassa __________ e la ____________________ di __________ è emerso che l’interessato aveva lavorato per la __________ __________ da gennaio 2020 a settembre 2020 e dall’11 agosto 2020 ne era l’amministratore unico con firma individuale (cfr. doc. 62 M).

                          1.2.  RI 1, il 2 ottobre 2024, ha interposto opposizione contro l’ordine di restituzione del 22 settembre 2022, affermando di non aver lavorato per la società in questione che gli sarebbe stata ceduta senza scopo di lucro e che mai ha utilizzato.

                                  Egli ha, altresì, chiesto il condono totale dell’importo chiesto in restituzione, asserendo che le sue azioni sono state dettate dalla buona fede e che la sua situazione economica non versa in buone acque.

                                  L’assicurato ha, infine, indicato di essere stato espulso dalla Svizzera con sentenza del 2022 cfr. doc. 80).

 

                          1.3.  Con decisione su opposizione del 4 dicembre 2024, intimata tramite raccomandata (cfr. doc. A1 = 83), la Cassa, riguardo alla tempestività dell’opposizione, ha rilevato:

 

" 6) L’opposizione è palesemente tardiva, in quanto la decisione di

restituzione è stata emessa in data 22 settembre 2022 e la contestazione del Sig. RI 1 ci è pervenuta in data 16 ottobre 2024 ed è datata 2 ottobre 2024.

 

  7) Tuttavia, considerato che l’Assicurato non era più reperibile, in

  quanto partito per l’estero senza lasciare indirizzo e che non si ha esattamente la certezza, in quale data, abbia ricevuto il provvedimento del 22 settembre 2022 (cfr. procedure effettuate dal Servizio contabilità tramite anche l’__________), decidiamo eccezionalmente di entrare nel merito della sua contestazione.” (cfr. doc. 83 pag. 2-3)

 

                                  Nel merito la Cassa ha confermato il proprio provvedimento del 22 settembre 2022 (cfr. doc. 83 pag. 3).

 

                          1.4.  Il 10 marzo 2025 è pervenuto al TCA uno scritto dell’assicurato, datato 28 febbraio 2025 e spedito tramite raccomandata delle Poste italiane il 5 marzo 2025, con il quale si è opposto alla decisione della Cassa - allegando la decisione su opposizione del 4 dicembre 2024 - e ha richiesto il condono dell’eventuale obbligo di restituzione.

                                  Egli, in proposito, ha addotto:

 

" (…)

  1. Buona fede e mancanza di dolo

 

Desidero ribadire che, al momento della mia iscrizione presso l'Ufficio Regionale di Collocamento (URC) e della percezione delle prestazioni di disoccupazione, non ero consapevole dell'obbligo di comunicare la mia firma come amministratore della società __________. La mia firma è stata apposta senza alcuna finalità di esercitare un'attività imprenditoriale e senza avere piena conoscenza delle implicazioni legali che questo comportava.

Inoltre, sebbene abbia ricoperto il ruolo di direttore presso __________, non ero né proprietario né titolare della società, né ho mai ricevuto alcuna retribuzione o compenso per tale incarico.

 

Non avendo mai esercitato un'attività lavorativa effettiva in tali società e non avendo percepito stipendi, ritenevo in buona fede di avere diritto alle prestazioni di disoccupazione.

 

2. Dimostrazione dell'adempimento agli obblighi richiesti

 

Tengo a precisare che sono in possesso di tutta la documentazione necessaria per dimostrare di aver adempiuto a quanto richiesto dalla Cassa CO 1.

 

Ho rispettato tutti gli obblighi previsti per i beneficiari di prestazioni di disoccupazione, tra cui:

 

-   Iscrizione e colloqui presso l'Ufficio Regionale di Collocamento (URC);

-   Ricerca attiva di lavoro, con prove documentate di candidature inviate e contatti avuti con aziende;

-   Frequenza di corsi di formazione proposti dall'CO 1, documentata e certificata;

-   Disponibilità effettiva al lavoro, senza aver mai svolto alcuna attività retribuita o percepito stipendi nel periodo in questione.

 

Questi documenti provano che ho seguito tutte le disposizioni richieste e che non ho mai avuto l'intenzione di trarre vantaggio in maniera indebita dalle prestazioni di disoccupazione.

 

3. Assenza di reddito e difficoltà finanziarie

 

Come risulta dagli estratti contabili e dai documenti allegati, durante il periodo menzionato non ho percepito alcun reddito dalle società citate. Inoltre, la mia espulsione dalla Svizzera ha aggravato la mia situazione economica, rendendo impossibile una gestione più attenta di questioni burocratiche e amministrative.

 

Alla luce di ciò, la restituzione dell'importo richiesto di CHF 39'346.60 è per me finanziariamente insostenibile, e il suo pagamento metterebbe a rischio la mia attuale stabilità economica.

 

4. Richiesta di condono

 

In virtù di quanto esposto, chiedo formalmente il condono della somma richiesta, ritenendo che l'eventuale obbligo di restituzione sia eccessivamente gravoso rispetto alla mia attuale capacità economica e alla mia effettiva situazione lavorativa nel periodo in questione.

 

In alternativa, sono disponibile a valutare un piano di rientro sostenibile nel caso in cui il condono non possa essere concesso integralmente.

 

5. Conclusione

 

Confido che la Cassa CO 1 e il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni di Lugano possano prendere in considerazione la mia buona fede e la mia situazione economica, valutando con equità la mia richiesta di condono.

Resto a disposizione per fornire tutta la documentazione necessaria a dimostrare che ho adempiuto agli obblighi richiesti dall'CO 1 e per qualsiasi chiarimento ulteriore.” (Doc. I)

 

                          1.5.  Nella sua risposta del 27 marzo 2025 la Cassa, in primo luogo, ha rilevato che il ricorso è da considerarsi non ricevibile, vista la sua intempestività.

                                  In secondo luogo, si è riconfermato nella propria decisione su opposizione (doc. III).

 

                          1.6.  Il 28 marzo 2025 il TCA ha assegnato al ricorrente un termine di dieci giorni per presentare osservazioni scritte (cfr. doc. IV). L’assicurato, nonostante tale invio gli sia stato rispedito per posta semplice il 23 aprile 2025, in quanto la raccomandata del 28 marzo 2025, non essendo stata ritirata entro il termine di giacenza, era stata ritornata a questo Tribunale (cfr. busta d’intimazione), è rimasto silente.

 

 

                                  in diritto

 

                          2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

 

                          2.2.  Giusta l'art. 60 cpv. 1 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.

 

                                  Secondo il capoverso 2 gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.

 

                                  Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.

                                  Ex art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

                                  Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

 

                                  L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

                                  Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).

                                  Ai sensi del cpv. 4 i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

 

                                  Dopo l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217; Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pag. 130 seg.).

 

                                  Secondo l’art. 38 cpv. 2bis LPGA una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.

 

                                  Si tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).

                                  Tale notificazione fittizia vale anche nel caso di ordine di trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione laddove l’assicurato doveva prevedere l’invio di atti giudiziari (cfr. STF 9C_415/2024 del 5 novembre 2024 consid. 6.2.; STF 8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020 consid. 4.1.; STF 8C_797/2018 del 29 novembre 2018; STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017; DTF 141 II 429; DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).

 

                                  L’invio si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non si tratti di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018; STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).

                                  Secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. STF 9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4.; DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).

 

                                  A norma dell’art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine.

                                  Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

 

                                  Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018 consid. 1.1.; DTF 134 V 49 consid. 2; DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).

 

                          2.3.  Nella presente evenienza la decisione su opposizione emessa il 4 dicembre 2024 riporta l’indicazione “raccomandata” (cfr. doc. A1 = 83).

 

                                  Dal sistema di tracciamento degli invii della Posta svizzera, presente agli atti (cfr. doc. 85), si evince che la stessa è stata spedita il medesimo giorno della sua emanazione, è arrivata in Italia il 6 dicembre 2024 ed è stata recapitata all’interessato il 9 dicembre 2024.

 

                                  Il termine di 30 giorni per interporre ricorso ha così iniziato a decorrere, in virtù dell’art. 38 cpv. 1 LPGA (cfr. consid. 2.2.), il giorno successivo, ovvero martedì 10 dicembre 2024, ed è scaduto, tenuto conto della sospensione dei termini dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cfr. art. 38 cpv. 4 LPGA; consid. 2.2.), venerdì 24 gennaio 2025 (cfr. STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022 relativa a una fattispecie in cui il termine per impugnare la decisione su opposizione emessa il 9 dicembre 2021, inviata tramite Posta A Plus il medesimo giorno e arrivata all’Ufficio di recapito di venerdì 10 dicembre 2021 aveva iniziato a decorrere l’11 dicembre 2021 ed era spirato, considerate le ferie giudiziarie dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso, martedì 25 gennaio 2022).

 

                                  Il ricorso contro la decisione del 4 ottobre 2024 datato 28 febbraio 2025, spedito per raccomandata tramite le Poste italiane il 5 marzo 2025 e pervenuto al TCA il 10 marzo 2025 (cfr. doc. I + busta d’intimazione) è, pertanto, tardivo, poiché posteriore alla scadenza del termine di trenta giorni per ricorrere a questa Corte (24 gennaio 2025).

 

                                  Per inciso va osservato che in una sentenza 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 il Tribunale federale ha precisato in relazione a un invio dall’estero che determinante ai fini dell’osservanza dei termini è, ad ogni modo, la data in cui lo stesso viene consegnato specificatamente alla Posta svizzera (art. 38 cpv. 1 LPGA) e non la data di spedizione dalla Posta del Paese estero.

 

                          2.4.  Va ora esaminato se l’insorgente può prevalersi della restituzione del termine.

 

                                  L’art. 14 Lptca, relativo alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.

                                  Di analogo tenore è l'art. 41 LPGA concernente la “restituzione in termini”.

 

                                  Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.

                                  L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; Ueli Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

 

                                  La giurisprudenza federale ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 9C_711/2024 del 4 febbraio 2025; STF 8C_73/2024 del 14 maggio 2024 consid. 4.2.; STF 8C_72872022 del 19 dicembre 2022 consid. 4; STF 9F_15/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 2.2.; STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

 

                                  Tra gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente, se la stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).

 

                                  Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

                                  In proposito cfr. pure STF 8C_73/2014 del 14 maggio 2024.

 

                                  Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).

                                  Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

 

                          2.5.  Nella presente evenienza questa Corte ritiene che non siano dati i presupposti per restituire il termine per interporre ricorso contro la decisione su opposizione del 4 ottobre 2024.

 

                                  In effetti il TCA non ravvede alcuna valida ragione che renda scusabile l’inoltro tardivo del ricorso.

 

                                  Il ricorrente non ha d’altronde invocato ragioni particolari in tal senso.

 

                          2.6.  Per completezza il TCA rileva, con riferimento alla domanda di condono formulata nell’opposizione e nel ricorso (cfr. doc. 80; I; consid. 1.2.; 1.4.), che ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA la restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

 

                                  L'art. 95 cpv. 3 LADI stabilisce che la Cassa sottopone una domanda di condono, per decisione, al Servizio cantonale.

                                  L’art. 4 cpv.4 dell’Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) prevede che il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato.

                                  Il termine di 30 giorni di cui all’art. 4 cpv. 4 OPGA è una prescrizione d’ordine e non un termine di perenzione (cfr. STF 9C_795/2020 del 10 marzo 2021 consid. 5; STF 8C_602/2007 del 13 dicembre 2007 consid. 3; DTF 132 V 42; STFA C 169/05 del 13 aprile 2006).

                                  Sul condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).

 

                                  Per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono unicamente al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto, da un lato, che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente, dall’altro, che il condono deve essere oggetto di una procedura distinta (cfr. STF 8C_118/2022 del 9 agosto 2022 consid. 4.3.2.; STF 8C_658/2021 del 15 marzo 2022 consid. 4.3.3.; STF 8C_108/2021 del 9 luglio 2021 consid. 5.3.; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

 

                                  La richiesta di condono inoltrata dall’assicurato a questa Corte (la quale peraltro, di massima, esamina solo i rapporti giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è precedentemente, e in maniera vincolante, determinata con una decisione su opposizione; cfr. art. 56; 57; 58 LPGA; art. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni - Lptca) è, pertanto, inammissibile e sarà esaminata nella procedura successiva relativa al condono.

 

                                  In simili condizioni gli atti vengono trasmessi alla Cassa affinché sottoponga la domanda di condono al servizio cantonale (cfr. STCA 38.2014.41 dell’8 settembre 2014 consid. 2.5.).

 

                          2.7.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Con effetto dalla medesima è stato introdotto l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  Nel caso in esame il ricorso contro la decisione su opposizione del 4 dicembre 2024 riguardante la restituzione di indennità di disoccupazione percepite a torto dall’assicurato dal 13 gennaio 2020 al 31 marzo 2021 si è rivelato tardivo.

                                  Nella concreta fattispecie può restare aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA.

                                  Nel caso sia una lite di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede l’applicazione.

                                  Anche qualora la causa non riguardasse delle prestazioni, non verrebbero comunque imposte spese.

                                  In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

 

                                  Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

 

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

                                  Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.38 del 9 settembre 2024 consid. 2.8.; STCA 38.2023.36 del 17 luglio 2023 consid. 2.11., il cui ricorso di un assicurato al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_483/2023 del 15 settembre 2023; STCA 38.2022.89 del 24 gennaio 2023 consid. 2.8., STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2021.60 del 20 settembre 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021 consid. 2.8.).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

1.     Il ricorso è irricevibile.

 

                             2.  Gli atti sono trasmessi alla Cassa affinché sottoponga la domanda di condono dell’assicurato al servizio cantonale.

 

                             3.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             4.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 La segretaria

 

Daniele Cattaneo                                          Stefania Cagni