Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
38.2025.1

 

CL/gm

Lugano

14 aprile 2025  

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 23 dicembre 2024 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 16 dicembre 2024 emanata da

 

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  Il 24 luglio 2024, la RI 1, __________, attiva nella “progettazione ed esecuzione di opere d'architettura ed edili, la direzione lavori, le consulenze, l'allestimento di perizie, la pianificazione” (cfr. estratto del Registro di commercio reperibile sul sito internet www.zefix.ch), ha inoltrato una domanda di lavoro ridotto (perdita di lavoro probabile del 50%) per i suoi due lavoratori per il periodo 1° settembre – 31 dicembre 2024 (cfr. doc. 2).

                                  Lo studio ha così motivato l’introduzione del lavoro ridotto:

 

" (…)

a.     Motivi alla base del mutato volume di ordinazioni

Riduzione dei lavori acquisiti nell’ultimo anno

b.     Cifra d’affari mensile

Fr 7000 / totale degli onorari degli ultimi quattro anni fr. 261’000

c.      Volume delle ordinazioni attuale, volume dello stesso periodo dell’anno precedente e volume dello stesso periodo di due, tre e quattro anni

Volume attuale fr. 40'000 (2023 68'000 – 2022 74'000 – 2021 88'000 – 2020 100'000)

d.     Probabile sviluppo del volume di affari dei prossimi quattro mesi

Incerto

11.   Indicate in modo dettagliato i motivi che vi hanno indotto a  introdurre il lavoro ridotto

a.     Motivi

Mancanza di prospettive future per lavori nel Comune di __________

b.     Quali misure sono state adottate per evitare il lavoro ridotto?

Partecipazione a diversi concorsi per lavori del Comune di __________ ca. fr. 150'000 a studi fuori Comune fr. 200’000

c.      Sono state differite delle ordinazioni? Se sì, perché? Tipo e volume delle ordinazioni differite

Non sono state differite ordinazioni

12.   Indicare le ragioni per le quali, a vostro parere, la perdita di lavoro è solo temporanea

        Perché si spera che la situazione migliori(cfr. all. a doc. 1).

 

                                  Rispondendo ad alcune domande poste il 30 luglio 2024 dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. 2), il 6 agosto 2024 la RI 1 ha precisato che:

 

-        i lavoratori colpiti dal lavoro ridotto erano due, un architetto al 100% ed una segretaria al 30%;

-        i motivi della perdita di lavoro erano da ricondurre alla “diminuzione generale delle commesse private, in modo particolare per clienti con i quali abbiamo sempre lavorato (__________), riduzione delle commesse pubbliche di progetti eseguiti in collaborazione di altri architetti ma deliberate ad altri studi, nessuno ai residenti a __________” (cfr. doc. 3);

 

                                  e prodotto due tabelle, inerenti:

-        il dettaglio dalla riduzione dei lavori dal quale emerge che a fronte di un onorario previsto di fr. 936'000.- (800'000.- dei quali per il solo “concorso palestra con altri colleghi”, “deliberato ad arch. di __________” e 70'000.- dei quali relativi alla “sistemazione terreno Municipio, con altri colleghi”, “deliberato ad altri”) sono stati incassati dalla SA fr. 35'400.- (cfr. all. a doc. 3);

-        la cifra d’affari dal 2016 al 2024, e meglio:

 

cifra d’affari mensile

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Gennaio

12’000

13’700

 

 

8’400

1’015

37’985

4’262

1’997

Febbraio

2’100

378

 

 

4’000

1’350

1’205

500

0

Marzo

17’950

16’820

40’300

1’200

850

5’700

0

7’000

6’000

Aprile

2’916

 

 

15’800

 

9’670

9’000

4’500

27’600

Maggio

15’200

13’460

 

5’900

2’800

1’163

4’030

0

1’329

Giugno

11’000

2’050

20’000

12’500

2’821

14’063

0

0

0

Luglio

 

330

 

 

2’950

6’946

6’000

7’900

5’297

Agosto

320

26’900

 

7’000

 

8’607

7’383

5’152

 

Settembre

900

350

 

2’100

14’550

12’594

5’000

19’100

 

Ottobre

24’000

9’900

24’000

12’566

 

11’182

9’000

26’440

 

Novembre

13’000

80’530

12’700

10’000

3’800

7’927

5’507

0

 

Dicembre

24’000

20’520

20’000

6’000

 

8’220

16’269

1’596

 

totale

123’789

184’938

117’000

73’066

40’171

88’437

101’379

76’450

42’223

(cfr. all. a doc. 3).

 

                          1.2.  Con decisione del 7 agosto 2024, la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione al versamento delle indennità per lavoro ridotto postulate dalla RI 1, argomentando come segue il proprio provvedimento:

 

" (…) Nel caso in esame, dalla documentazione a disposizione rileviamo che siete confrontati con una riduzione dei lavori acquisiti a causa di molteplici fattori, in particolare a causa dell’assegnazione dei lavori a ditte concorrenti, la rinuncia dell’esecuzione dei lavori da parte dei clienti e la diminuzione generale delle commesse pubbliche e private. Dai dati da voi forniti relativa alla cifra d’affari dell’azienda dal 2016 al 2023, constatiamo l’assenza di un fatturato costante e al contrario di importanti oscillazioni da un anno all’altro.

Al riguardo osserviamo che l’oscillazione delle commesse da un anno all’altro, le delibere dei lavori a ditte concorrenti e l’attesa di decisione da parte dei clienti per l’esecuzione dei lavori, sono circostanze che, per costante giurisprudenza, appartengono al normale rischio aziendale. Soltanto se esse presentano un carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per lavoro ridotto, ciò che non è il caso nella fattispecie.

In merito al contesto congiunturale attuale, va precisato che un generale rinvio alla crisi economica (diminuzione di commesse pubbliche e private) non è sufficiente per fondare un diritto alle indennità per lavoro ridotto e il settore edile non si trova in una situazione di recessione. Per questi motivi, lo scrivente Ufficio si oppone al riconoscimento delle indennità per lavoro ridotto.

Un datore di lavoro, se intende pretendere l’indennità per lavoro ridotto per i suoi lavoratori, deve avvertire per scritto il servizio cantonale, almeno 10 giorni prima dell’inizio del lavoro ridotto. Il Consiglio federale può prevedere, in casi eccezionali, termini di annuncio più brevi. Il preannuncio dev’essere rinnovato se il lavoro ridotto dura più di tre mesi (cfr. art. 36 cpv. 1 LADI).

Nel presente caso, si solleva opposizione per il periodo da 01.09.2024 al 30.11.2024.

Nell’eventualità di un nuovo preannuncio di lavoro ridotto per un periodo successivo, si rammenta che lo stesso dovrà essere presentato almeno 10 giorni prima della scadenza del termine sopraccitato” (cfr. doc. 4).

 

                          1.3.  Il 31 agosto 2024, la RI 1 – che il 13 agosto aveva chiesto all’amministrazione “perché non si può avere l’indennità del lavoro ridotto per le persone che occupano una posizione nell’azienda, avendo sempre pagato la disoccupazione” (cfr. all. a doc. 5) - si è opposta alla decisione resa nei suoi confronti rilevando che:

-        la richiesta di indennità per lavoro ridotto è stata presentata “15 giorni prima dell’inizio richiesto per l’indennità, 1° settembre 2024”;

-        i dipendenti non fanno parte dell’amministrazione della società essendoci solo un amministratore unico”;

-        “le persone occupate non hanno una posizione analoga a quella del datore di lavoro e, sono sempre stati pagati i contributi alla Cassa disoccupazione. Se non avessero diritto alla indennità non dovrebbero pagare i contributi”;

-        i motivi della richiesta sono stati spiegati e perciò chiediamo che venga riconosciuto il versamento per lavoro ridotto per il periodo indicato 1 settembre – 31 dicembre 2024” (cfr. doc. 5).

 

                          1.4.  Con decisione su opposizione del 16 dicembre 2024, la Sezione del lavoro ha confermato la decisione del 7 agosto precedente (cfr. supra consid. 1.2.) con la quale si era opposta al versamento delle indennità per lavoro ridotto e si è così espressa:

 

" (…)

3.1. Nel caso in esame l’azienda conferma nell’opposizione le motivazioni addotte nel preannuncio chiedendo il riconoscimento delle indennità per lavoro ridotto e precisando di non comprendere perché, pur pagando i contributi per l’assicurazione contro la disoccupazione, l’architetto impiegato (arch. __________) non possa beneficiare del lavoro ridotto, affermando che “se non avessero diritto alle indennità [le persone occupate che asseritamente non avrebbero una posizione analoga a quella del datore di lavoro, ndr.] non dovrebbero pagare i contributi”.

Anzitutto va rilevato che il senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire l’esistenza dell’azienda o coprire la perdita di fatturato fornendo un sostegno puramente finanziario, bensì quello di evitare licenziamenti (cfr. DTF 147 V 359).

A proposito del calo di lavoro, va sottolineato che in sede di accertamento, prima della decisione impugnata, l’azienda ha lamentato una riduzione dei lavori acquisiti a causa di molteplici cause, in particolare l’assegnazione dei lavori a ditte concorrenti, la rinuncia dell’esecuzione dei lavori da parte dei committenti e la diminuzione generale delle commesse pubbliche e private. Da tali circostanze si deve concludere che già a prima vista la perdita di lavoro non può essere considerata computabile. Appellarsi al fatto che manchino “prospettive per lavori nel Comune di __________” non è sufficiente per giustificare la mancanza di lavoro, da un lato perché uno studio di architettura non è legato soltanto al Comune in cui ha sede, ma può anche presentare offerte quantomeno su tutto il territorio cantonale (ciò che risulta comunque dai lavori in corso e dalle offerte presentate in altri Comuni ticinesi), dall’altro perché un calo di lavoro presso gli abituali partner (“__________; cfr. risposta del 6 agosto 2024 alle domande di accertamento dell’UG) rientra manifestamente nel normale rischio aziendale delle ditte attive nell’edilizia (…). Anche il fatto che i concorsi a cui la ditta ha partecipato si siano conclusi con l’aggiudicazione a studi di architettura concorrenti fa parte del normale rischio aziendale del settore.

 

3.2. In ogni caso, in linea generale, il settore dell’edilizia si trova in un periodo di relativa stabilità, seppure con lievi cali. Tali fluttuazioni colpiscono tutti gli attori del settore, ma non sono imprevedibili e straordinarie, dato che il mercato dell’edilizia conosce regolarmente momenti espansivi e momenti di contrazione (cfr. Notiziari statistici dell’edilizia 2024-05 del 7 febbraio 2024 e 2024-23 dell’11 luglio 2024, pubblicati dall’Ufficio di statistica al seguente link https://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT(index.php?fuseaction=news.home&tema=46) [ndr reperibile al sito internet https://m3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/news/235272ns_2024-05.pdf nella versione consultabile il 3 aprile 2025].

Oltretutto, sulla base della più recente rilevazione statistica (cfr. Notiziario statistico 2024-34 del 19 settembre 2024, consultabile al link https://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/news/244493ns_2024-34.pdf) emerge che “Dopo alcuni mesi di difficoltà, tornano a vedersi dei dati positivi relativi alla situazione degli affari, in particolare nell’edilizia principale. (…). A conferma di questo quadro ci sono i dati delle domande di costruzione che sono in aumento del 5,6% nel secondo trimestre e mostrano anche come la ripresa sia da ricondurre principalmente all’edilizia non abitativa, in crescita di oltre il 30%.

Non si può dunque nemmeno parlare di rallentamenti straordinari di tipo congiunturale nel settore edile per far valere una perdita di lavoro computabile, ritenuto comunque che la fluttuazione delle commesse nel corso dell’anno nel settore delle costruzioni rientra anch’essa nella sfera del normale rischio aziendale.

In una tale situazione, tutti i motivi addotti dall’azienda per spiegare la perdita di lavoro sono da considerare rientranti nel normale rischio aziendale, di conseguenza la perdita di lavoro non è computabile.

Pertanto non appare adempiuto uno dei presupposti cumulati di cui all’art. 31 e seguenti LADI per l’ottenimento delle indennità per lavoro ridotto (perdita di lavoro computabile) e le osservazioni e obiezioni sollevate con l’opposizione non permettono di giungere ad una conclusione diversa rispetto a quanto stabilito con la decisione contestata.

 

4. A titolo informativo, va constatato che la durata massima ammissibile per un periodo di lavoro ridotto è di tre mesi e il preannuncio dev’essere rinnovato se il lavoro ridotto dura di più (art. 36 cpv. 1 LADI). Nel caso concreto, il preannuncio indicava un periodo di lavoro ridotto per la durata dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2024, ovvero per più di tre mesi, di conseguenza la decisione impugnata poteva pronunciarsi soltanto sul periodo dal 1° settembre 2024 al 30 novembre 2024.

 

5. Infine, sebbene tale aspetto sia di competenza della Cassa di disoccupazione, si sottolinea che ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI non hanno diritto alle indennità per lavoro ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda determinano o possono determinare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro. In tal contesto, si osserva che il signor __________ è iscritto a RC con diritto di firma (procura individuale) e può dunque vincolare l’azienda in tutti gli affari conformi al suo scopo (art. 459 cpv. 1 CO). Prova ne sia che l’opposizione in esame non è evidentemente firmata dall’amministratore unico, arch. __________, ma da persona terza, verosimilmente il procuratore individuale, arch. __________.

Si rende quindi attenta la Cassa di disoccupazione che il succitato dipendente non avrebbe comunque diritto alle indennità per lavoro ridotto.” (cfr. doc. 6).

 

                          1.5.  Contro la decisione su opposizione lo Studio ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale postula il riconoscimento del diritto ad indennità per lavoro ridotto e rileva in particolare:

 

" (…) Faccio ricorso alla decisione in oggetto per i motivi espressi nella corrispondenza precedenze, in modo particolare per il fatto che persone che hanno sempre pagato i contributi Cassa Disoccupazione: __________ e __________ non possono ricevere l’indennizzo disoccupazione avendo sempre pagato i contributi. Si sarebbe dovuto avvisare prima di non versare i contributi perché non avrebbero potuto usufruire dell’indennità di disoccupazione (anche temporanea)” (cfr. doc. I).

                                 

                                  Il 2 gennaio il TCA a trasmesso alla RI 1 “il suo ricorso con invito a volerlo firmare” (cfr. doc. II).       

                                  Con decreto del 7 gennaio 2025, inoltre, questa Corte ha assegnato allo RI 1 un termine di 15 giorni “per completare il proprio ricorso” ritenuto che lo stesso “non ossequia i requisiti di cui all’art. 3 della” Lptca, con l’avvertenza che “trascorso infruttuoso il termine assegnato, il ricorso sarà dichiarato irricevibile” (cfr. doc. III).

 

                                  Il 13 gennaio 2025, la RI 1 ha trasmesso a questa Corte la propria “esposizione dei fatti” - consistente in uno storico di quanto avvenuto dal preannuncio di lavoro ridotto del 24 luglio 2024 al decreto del 7 gennaio 2025 del TCA (cfr. all. IV1 a doc. IV) – ed una breve motivazione a fondamento della propria richiesta e le relative conclusioni.

                                  In particolare, la ricorrente ha fatto valere di avere postulato l’erogazione delle prestazioni LADI sulla base del “fatto che vi è stata una notevole riduzione del lavoro per la mancanza di nuovi incarichi e nuove richieste, malgrado i concorsi fatti e le previsioni promesse. La situazione non è cambiata nel mese di dicembre 2024” (cfr. all. IV1 a doc. IV).

                                  A sostegno di quanto preteso, lo RI 1 ha prodotto le proprie risposte del 6 agosto 2024 (cfr. supra consid. 1.1.), la “distinta lavori 2023” (cfr. all. 6/1 a doc. IV), la “cifra d’affari mensile” dal 2016 al 2024 (cfr. all. A6/2 a doc. IV) e la propria opposizione del 31 agosto 2024 (cfr. supra consid. 1.3.).

                               

                          1.6.  Nella sua risposta di causa del 30 gennaio 2025 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso ed osserva:

 

" (…)

2.2. Si ribadisce, a proposito della non computabilità della perdita di lavoro fatta valere dall’insorgente, che tutti i motivi da essa invocati in questa sede di preannuncio di lavoro ridotto sono da considerare rientranti nel normale rischio aziendale. Questa Corte, proprio in un precedente caso della società in parola, ha avuto modo di sottolineare che “(…) per quel che concerne il settore dell’edilizia la giurisprudenza ha stabilito che differimenti di termini voluti dal committente o causati eventualmente da altri motivi non imputabili alle imprese incaricate dell’esecuzione dei lavori on sono insoliti nel ramo ragione per cui l’assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta a rispondere delle conseguenze degli stessi sull’occupazione delle maestranze” (cfr. STCA 38.2022.3 del 25 aprile 2022, consid 2.6. e riferimenti ivi citati). Lo stesso dicasi per la fluttuazione delle commesse nel corso dell’anno (cfr. sentenza C 237/06 del 6 marzo 2007 del Tribunale federale delle assicurazioni, consid. 2. 3 4 e riferimenti ivi citati). Pure la dilazione delle decisioni di delibera di opere di probabile acquisizione nonché la diminuzione o il rallentamento delle delibere di opere pubbliche sono considerate rientranti nel normale rischio aziendale (cfr. STCA 38.2008.9 del 29 aprile 2008 consid. 2.5. e riferimenti ivi citati). Richiamate le recenti statistiche dell’edilizia, menzionate nella querelata decisione (…) non si può che concludere che i motivi rivendicati dall’insorgente, per l’ennesima volta, sono evidentemente rientranti nel normale rischio aziendale, dunque la perdita di lavoro fatta valere è manifestamente non computabile.

Sorprende quindi che la ricorrente insiste nel riproporre motivazioni già ripetutamente considerate normale rischio aziendale nel ramo dell’edilizia. A questo punto vi sarebbe da chiedersi se il ricorso in esame non debba essere considerato temerario (art. 62 lett. fbis LPGA; art. 29 cpv. 3 e segg. Lptca), con le relative conseguenze a livello di tasse e spese a carico dell’insorgente” (cfr. doc. VI).

 

                          1.7.  Il 31 gennaio 2025, il TCA, oltre a trasmettere alla ricorrente la risposta di causa della parte resistente, ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova, poi scaduto infruttuosamente (cfr. doc. VII).

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se correttamente, o meno, la Sezione del lavoro ha negato alla RI 1 le indennità per lavoro ridotto da questa postulate, ritenendo, in particolare, che la società non ha subito una perdita di lavoro computabile.

 

                          2.2.  I presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.

                                  Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

 

                                  Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

 

" a.   sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro                                         la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima       per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;

b.   la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

  c.   il rapporto di lavoro non è stato disdetto;

  d.   la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile                   che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i                                 loro posti di lavoro."

 

                                  Secondo il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

                                  I requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

 

                                  L’art. 32 cpv. 1 LADI prevede che:

 

" Una perdita di lavoro è computabile se:

a. è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e

b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”

 

                                  Il cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;

 

" Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione dell’esercizio.

 

                                  Al riguardo l’art. 51 OADI precisa quanto segue:

 

" 1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del danno.

2 La perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:

a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;

b. il contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i combustibili;

c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;

d. interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;

e. danni causati da forze naturali.

3 La perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

4 La perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di lavoro è computata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro individuale.”

 

                                  La clausola relativa ai casi di rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a situazioni che non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che rendono più difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di circostanze eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è esaustivo (cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).

 

                                  L’art. 33 LADI enuncia:

 

" (…)

1 Una perdita di lavoro non è computabile:

a. se è dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di ripa­razione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;

b. se è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado d’occupazione;

c. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

d. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

e. in quanto concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo oppure;

f.  se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.

2 Il Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la perdita di lavoro non è computabile.

3 Il Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado d’occupazione.”

 

                                  Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

 

" a.   i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui                              tempo di lavoro non è

      sufficientemente controllabile;

b.   il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di

      quest'ultimo;

  c.   le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

 

                          2.3.  Secondo l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari, problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure (cfr. G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)", Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA C 264/03 del 2 dicembre 2004; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002 pag. 59, DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204; DLA 1998 pag. 290; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

 

                                  Infatti, la giurisprudenza federale ha stabilito che le perdite di lavoro che possono colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per lavoro ridotto (cfr. STFA C 121/05 dell’11 agosto 2005; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 204, consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa), pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

                                  Nella citata sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004, relativa ad una ditta attiva nel settore delle materie plastiche, più precisamente nella produzione di lastre in bicarbonato, che aveva introdotto il lavoro ridotto adducendo che la continua fluttuazione dei prezzi, sia per quanto concerne la materia prima, come pure per il prodotto finito, avrebbe indotto la clientela a procrastinare le ordinazioni, l’Alta Corte ha confermato il rifiuto delle prestazioni, affermando:

 

" (…) Trattasi segnatamente di perdite di lavoro abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1, 1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, pag. 426 segg., note 64-70).

(…)

Alla pronuncia cantonale deve essere prestata adesione anche nella misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla società a sostegno della domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione dei prezzi, differimento delle commesse - rientravano, conformemente alla giurisprudenza, nel normale rischio aziendale e non erano quindi risarcibili dall'assicurazione contro la disoccupazione. (…)"

 

                                  In una sentenza 8C_279/2007 pubblicata in DLA 2008 pag. 158 il Tribunale federale ha stabilito che la perdita di un cliente importante fa parte del normale rischio aziendale.

 

                                  In una decisione del 23 febbraio 1999, pubblicata in DLA 1999 N. 35, pag. 204 seg., ha rilevato che la diminuzione dei pernottamenti nel settore ospedaliero, constatata da parecchio tempo, costituisce una tendenza generale nel settore della sanità e fa quindi parte delle circostanze relative ai rischi aziendali normali che una clinica privata deve assumersi.

 

                                  Nel caso di una ditta operante nel ramo dell'informatica, l'Alta Corte ha poi deciso che motivi quali il calo delle vendite, la diminuzione della percentuale di sconto da parte del fornitore, le difficoltà di recupero crediti e l'aumento dei costi, rientrano nel normale rischio aziendale.

 

                                  In un’altra sentenza C 246/06 del 16 luglio 2007 il Tribunale federale ha accolto un ricorso della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) contro una decisione del TCA che aveva confermato una decisione su opposizione della Sezione del lavoro che non si era opposta, nel principio, al riconoscimento di indennità per lavoro ridotto ad una ditta attiva in particolare nella produzione di bancali in legno.

                                  L'Alta Corte ha stabilito che le circostanze invocate dall'azienda rientravano nel normale rischio aziendale.

 

                                  In una sentenza 38.2007.91 del 16 gennaio 2008 il TCA ha negato il diritto ad indennità per lavoro ridotto ad uno studio fisioterapico che aveva invocato la concorrenza accresciuta, argomentando:

 

" Nella presente fattispecie, la X ha motivato l'introduzione del lavoro ridotto con il fatto che lo studio di fisioterapia ha subito un calo di clientela. Infatti un certo numero di pazienti si farebbe curare in Italia, zona di confine, dopo l'entrata in vigore degli Accordi bilaterali.

Tale fenomeno avrebbe toccato anche altri studi di fisioterapia (cfr. consid. 1.1).

Secondo il TCA questo motivazione non è tale da permettere il riconoscimento dal diritto ad indennità per lavoro ridotto. Infatti si tratta di una circostanza che manifestamente rientra nel rischio normale del datore di lavoro (cfr. consid. 2.4).

D'altra parte, secondo quanto affermato dallo stesso ricorrente, la perdita di clientela ha interessato anche le altre ditte attive nel settore della fisioterapia.

In tale contesto va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, una concorrenza accresciuta nel settore specifico è una circostanza che fa parte del normale rischio aziendale (cfr. DLA 1999 pag. 204, DLA 2003 pag. 195).

Alla luce di quanto appena esposto il TCA ritiene che la perdita di lavoro subita dalla ditta è dunque da ascrivere a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale (cfr. pure la STF C 302/05 del 25 luglio 2007 in fine, riprodotta al consid. 2.4).

Essa non è dunque computabile alla luce dell'art. 33 cpv. 1 lett. b LADI."

 

                          2.4.  Nel settore dell’edilizia la costante giurisprudenza ha stabilito che differimenti di termini voluti dal committente o causati eventualmente da altri motivi non imputabili alle imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori non sono insoliti nel ramo, ragione per cui l'assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta a rispondere delle conseguenze degli stessi sull'occupazione delle maestranze (STFA inedita 6 settembre 1985 nella causa P.; STFA AD 214/87 del 12 ottobre 1988).

                                  In una sentenza pubblicata in DLA 1998 n. 50 pag. 290 seg. l'Alta Corte ha ricordato che la perdita di lavoro dovuta alla congiuntura molto sfavorevole, che obbliga un'impresa di costruzioni ad adeguarsi alla volontà dei diversi committenti senza avere la possibilità di esercitare un influsso sull'inizio dei lavori, rientra nella sfera normale del rischio aziendale.

                                  Il Tribunale federale ha sottolineato che a causa delle difficoltà che attraversa notoriamente, già da parecchi anni, il settore edilizio, la perdita di lavoro invocata può colpire allo stesso modo ogni datore di lavoro di questo ramo economico. Tale perdita non assume pertanto un carattere eccezionale nella congiuntura attuale.

 

                                  In una decisione pubblicata in DLA 1995 N. 20 pag. 117 il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF) ha sottolineato che è innegabile che nell'edilizia le perdite di lavoro dovute alla necessità di differire lavori a causa dell'insolvenza del committente, da un lato, e al ritardo di un progetto in seguito ad una procedura d'opposizione pendente e alla forte concorrenza, costituiscono rischi normali dell'azienda.

 

                                  Questa giurisprudenza è stata confermata anche successivamente (cfr. STFA C 8/03 del 4 dicembre 2003; STFA C 248/03 del 19 dicembre 2003).

 

                                         In una sentenza 38.2008.67 del 12 febbraio 2009 il TCA ha confermato una decisione su opposizione della Sezione del lavoro la quale, accogliendo un'opposizione della SECO contro una sua precedente decisione positiva, ha negato ad un'impresa di costruzioni – che aveva addotto, quali motivi per l'introduzione del lavoro ridotto, la dilazione delle decisioni di delibera di lavori, la mancanza di offerte e la mancata assegnazione di appalti - il diritto all'indennità per lavoro.

 

                                  Applicando la giurisprudenza federale esposta al considerando precedente, questo Tribunale, in una sentenza 38.2007.71 del 4 luglio 2007 il TCA ha confermato il rifiuto di indennità per lavoro ridotto ad una impresa di costruzioni confrontata con l'assenza di ordinazioni a corto termine e il posticipo di lavori già programmati a causa di ricorsi.

 

                                  In una sentenza 38.2009.11 del 24 giugno 2009 il TCA ha approvato l'operato della Sezione del lavoro che aveva rifiutato di riconoscere ad un'impresa di costruzioni il diritto alle indennità per lavoro ridotto in quanto i motivi da lei invocati (contrazione del volume di lavoro e lentezza della committenza nelle decisioni), per costante giurisprudenza federale fanno parte del normale rischio aziendale.

                                  In quell'occasione il TCA ha pure fatto riferimento, sia ad una direttiva della SECO dell'aprile 2009 (cfr. consid. 2.5), sia ad un comunicato stampa della Società svizzera degli impresari costruttori, sezione Ticino, del 16 giugno 2009 ("Imprese di costruzione ticinesi: buone le riserve di lavoro, ora sono attesi i cantieri anticiclici").

                                  Infine, in quel caso, il TCA ha sottolineato che pure il ritardo della concessione di una licenza edilizia e l'introduzione della moratoria concordataria da parte della ditta facevano parte del normale rischio aziendale del datore di lavoro.

 

                                  In una sentenza 38.2009.14 del 6 agosto 2009 il TCA ha confermato la decisione su opposizione con la quale l'amministrazione ha negato il diritto alle indennità per lavoro ridotto ad uno studio di ingegneria che aveva introdotto il lavoro ridotto facendo valere il netto calo del numero di capitolati inerenti le opere di genio civile e l'allungamento dei tempi di decisione per l'inizio dei lavori.

In quell'occasione il TCA ha rilevato che la costante riduzione della cifra d'affari del 2005 e la notevole fluttuazione della cifra d'affari da un mese all'altro sono ulteriori aspetti che permettono di concludere che la perdita di lavoro fatta valere dalla ditta è di ascrivere a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale.

 

Sulla questione cfr. anche le STCA 38.2017.74 del 4 dicembre 2017; STCA 38.2016.5 del 4 aprile 2016; STCA 38.2013.7 del 16 giugno 2013; STCA 38.2012.77 del 29 maggio 2013 e STCA 38.2010.76 del 24 febbraio 2011.

 

                          2.5.  Nella Prassi LADI ILR (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2025, e su questi punti rimasta analoga a quanto prevedeva nel 2024), la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha stabilito che:

 

" (…)

D1    Una perdita di lavoro non è computabile se:

         ·   è dovuta ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;

·      è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;

·      è causata da oscillazioni stagionali del grado di occupazione;

      ·   cade in giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

·      il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;

         ·   concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;

·      concerne persone vincolate da un rapporto di tirocinio;

         ·   concerne persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;

         ·   è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.

 

La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.) __________

ð Giurisprudenza

DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di istituto)

DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è solo temporanea)

DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera normale del rischio aziendale)

 

Sfera normale del rischio aziendale

 

D2    Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono essere calcolate in anticipo.

D3    I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per l'azienda sono computabili. (…).

D6    Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare: le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente; le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del datore di lavoro o di un dirigente.

         ð Esempi

         - Nel settore della costruzione è risaputo che le perdite di lavoro dovute al ritardo nell’esecuzione dei lavori in seguito a insolvibilità del committente o a una procedura di opposizione pendente costituiscono normali rischi aziendali.

         - Se il proseguimento dei lavori è interrotto in seguito a malattia del caposquadra o se i lavori non possono iniziare in quanto un capomastro straniero giunge in Svizzera in ritardo, le perdite di lavoro risultanti non sono computabili.

         - Mediante manipolazioni in parte illecite diverse case automobilistiche avevano eluso i valori soglia per i gas di scarico dei veicoli diesel. Non appena questi fatti sono stati resi pubblici, la domanda soprattutto di veicoli diesel è immediatamente crollata. Il conseguente calo delle ordinazioni ha indotto un’azienda subappaltante dell’industria automobilistica a presentare domanda di lavoro ridotto. Poiché quest’azienda non era nelle condizioni né di riconoscere le suddette manipolazioni illecite da parte dei produttori di automobili né tanto meno di prevedere il successivo crollo della domanda, la perdita di lavoro è sopraggiunta del tutto inaspettatamente. Per questo motivo la sua domanda di lavoro ridotto è stata accettata.

         - Dopo un inverno scarsamente innevato e un’estate calda e secca il livello del Reno è sceso a tal punto da impedire quasi completamente ogni navigazione fluviale. Nel preannunciare la domanda di lavoro ridotto un’azienda specializzata in trasporti sul Reno sostiene che a causa dei conseguenti ritardi numerosi clienti avrebbero scelto di far trasportare le loro merci su strada e che quindi la domanda sarebbe crollata drasticamente. Se è vero che i livelli fluviali sono solitamente soggetti a oscillazioni e che ciò rientra nei rischi aziendali, il livello bassissimo di quest’anno costituisce pur tuttavia un evento straordinario. La perdita di lavoro è pertanto eccezionale al momento del preannuncio e dà quindi diritto alle indennità per lavoro ridotto. Se però questa situazione dovesse diventare la norma, verrebbe meno il carattere di straordinarietà.

         ð Giurisprudenza

         DTF 8C_267/2012 del 28.9.2012 (Con un tasso di cambio euro/CHF di 1,1334, alla fine dell’estate 2011 l’apprezzamento del franco svizzero rispetto all’euro era molto più marcato che nel periodo da maggio 2010 [1,4326] a settembre 2010 [1,3404]. Il diritto federale non viene violato se queste fluttuazioni del tasso di cambio (1 % circa) del periodo estivo 2010 rispetto al tasso di cambio applicato per molti anni (1,50 euro/CHF) sono considerate normali rischi aziendali)

         DTF 8C_986/2012 del 19.6.2013 (Le fluttuazioni della cifra d’affari sono dovute principalmente all’enorme pressione concorrenziale dell’industria del ricamo e agli effettivi ridotti. La forte concorrenza continuerà a essere una realtà in questo ramo e si ripercuoterà di conseguenza anche sulla cifra d’affari dell’azienda a causa della fluttuazione delle ordinazioni. Le perdite di lavoro fatte valere non devono pertanto (più) essere considerate straordinarie e hanno perso la loro natura temporanea)

         DTF 8C_741/2011 dell’1.5.2012 (La perdita di lavoro dei membri di un gruppo musicale causata dal decesso del cantante rientra nella sfera normale del rischio aziendale)

         DTF 8C_291/2010 del 19.7.2010 (Concentrandosi su un grande cliente per motivi finanziari, l’impresa era consapevole di andare incontro a un rischio aziendale prevedibile. La perdita di lavoro causata dalla perdita di tale cliente non ha carattere straordinario e rientra nel normale rischio aziendale)

         DTF 8C_279/2007 del 17.1.2008 (La relazione commerciale con un cliente principale comporta, anche se l’intesa è buona, il rischio prevedibile di un calo del fatturato nel caso in cui i rapporti dovessero cambiare. Questo notevole rischio è stato preso in considerazione e rientra nella sfera normale del rischio aziendale)

         DTF C 237/06 del 6.3.2007 (Le fluttuazioni delle ordinazioni nel corso dell’anno e il rinvio dei termini su richiesta del committente o per altre ragioni indipendenti dalla volontà dell’impresa incaricata dell’esecuzione dei lavori sono usuali nel settore della costruzione. La conseguente perdita di lavoro è usuale nell’azienda e non è quindi computabile. Questa prassi vale anche in periodi di situazione economica difficile o di recessione, quando la possibilità di dare la preferenza ad altri mandati rischia di essere limitata o non sussiste più. Nel settore della costruzione, le oscillazioni del grado di occupazione causate da un aumento della concorrenza rientrano nella sfera normale del rischio aziendale. Questa giurisprudenza si applica per analogia anche ai rami accessori dell’edilizia)

         DTFA C 121/05 dell’11.8.2005 (I lavori di costruzione stradale con un impatto sul traffico nei pressi di un locale commerciale non possono essere considerati straordinari, soprattutto perché la fase di maggiore disagio è durata relativamente poco. Tali situazioni si verificano regolarmente e ripetutamente e possono colpire qualsiasi datore di lavoro. Le eventuali perdite di lavoro determinate da difficoltà di accesso a un locale commerciale sono prevedibili e calcolabili e rientrano quindi nella sfera normale del rischio aziendale)

         DTFA C 189/02 del 15.3.2004 (I motivi addotti dal produttore di lastre di policarbonato, ossia fluttuazioni dei prezzi e rinvio delle ordinazioni – rientrano secondo la giurisprudenza nella sfera normale del rischio aziendale e non conferiscono quindi alcun diritto a un’indennità dell’AD) DLA 2000 pag. 53 segg. (In generale rientra nella sfera normale del rischio aziendale il fatto che un’azienda in fase di realizzazione o sviluppo non abbia alcun reddito o registri redditi inferiori a quelli preventivati essendo difficile prevedere come e in che misura il mercato assorbirà un nuovo prodotto).

D6a  In tempi di congiuntura favorevole i preannunci non possono essere respinti motivando il rifiuto unicamente con l’attuale situazione economica positiva. Se l’azienda fa valere per la perdita di lavoro un motivo che non rientra nella sfera normale del rischio aziendale o non inerente alla natura usuale della perdita di lavoro nel ramo, nella professione o nell’azienda, l’ILR è ammissibile anche in tempi di congiuntura favorevole. In una simile situazione economica la natura straordinaria della perdita di lavoro deve essere dimostrata chiaramente.

         ð Giurisprudenza

         DTFA C 244/99 del 30.4.2001 (Anche se la credibilità o la natura temporanea di una perdita di lavoro non può essere negata adducendo semplicemente la situazione del mercato, è consentito e necessario prendere in considerazione la situazione del mercato del settore interessato [concorrenza, calo delle vendite, cambiamenti strutturali, ecc.] nella valutazione [ARV/DTA 1999 n. 10 pag. 52 consid. 4b])

D6b  Un periodo di recessione può essere sufficiente a porre un’azienda in una situazione di difficoltà. Le conseguenti perdite di lavoro non rientrano più nella sfera normale del rischio aziendale se il datore di lavoro può dimostrare in modo plausibile che tali perdite sono effettivamente attribuibili alla recessione. Il fatto che tutti i datori di lavoro possano essere interessati allo stesso modo dalla recessione è irrilevante. Per contro se il datore di lavoro, a prescindere dalla recessione, attribuisce la perdita di lavoro principalmente a motivi che non sono direttamente legati alla situazione economica (ad es. ritardo nei termini in seguito a opposizioni nella procedura relativa al permesso di costruzione), non è sufficiente indicare quale motivo la recessione per giustificare un diritto all’ILR. Poiché in questo caso la situazione economica recessiva non è adeguatamente causale per le perdite d’incarichi o rispettivamente per le perdite di lavoro. Si può parlare di periodo di recessione in particolare in caso di calo della cifra d’affari o delle ordinazioni e in presenza di previsioni economiche negative per un numero considerevole di aziende, in generale o in determinati settori.

         I seguenti indici danno delle indicazioni sui segni di una congiuntura di recessione

         - un aumento massiccio dei preannunci di lavoro ridotto rispetto allo stesso mese dell’anno precedente Rapporto LAMDA DM09 https://lamda.alv.admin.ch/MicroStrategy/servlet/mstrWeb

         - analisi congiunturali della Confederazione sull’economia nel suo complesso e sui principali rami economici («Konjunkturtendenzen», pubblicazione sulle tendenze congiunturali, non disponibile in italiano) https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/konjunktur.html

         - Barometro congiunturale KOF (KOF Economic Barometer), Indicatore dell’occupazione KOF (KOF Employment Indicator) e Indicatore della situazione commerciale (KOF Business Situation Indicator), https://kof.ethz.ch/it/previsioni-indicatori/indicatori.html (non disponibili in italiano)

         - Dati relativi al commercio estero (in particolare sulle esportazioni) https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/temi/statistica-del-commercio-esterosvizzero/dati.html

         - Andamento dell’indice della costruzione https://www.kof.ethz.ch/prognosen-indikatoren/indikatoren/kof-baublattausblick.html (non disponibile in italiano)”

 

Perdita di lavoro usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda

D7    Una perdita di lavoro non è computabile se è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda. Sono pertanto escluse dall’ILR le perdite di lavoro regolari e ricorrenti in quanto si tratta di perdite di lavoro prevedibili e che possono essere calcolate in anticipo. Una perdita di lavoro è computabile soltanto se è imputabile a circostanze straordinarie.

D8    Nel settore della costruzione, in particolare, succede spesso che i termini siano posticipati su richiesta del committente o per altre ragioni.

D9    Le fluttuazioni delle ordinazioni, in particolare nel settore terziario (settore alberghiero, parrucchieri, scuole guida, ecc.), sono in genere usuali e non giustificano una perdita di lavoro computabile. In presenza di circostanze straordinarie, tuttavia, le perdite di lavoro che ne derivano possono dar diritto all’indennità. Se la cifra d’affari è rimasta costante negli ultimi 2anni e improvvisamente si registra un calo imprevedibile, brusco e significativo delle vendite o delle ordinazioni, si può essere di fronte a una perdita di lavoro non usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda. Questa circostanza da sola può essere sufficiente per riconoscere la natura straordinaria della perdita di lavoro per un primo periodo di autorizzazione di 3 mesi, purché siano soddisfatti gli altri presupposti del diritto. Se le ordinazioni continuano a rimanere esigue, al momento di presentare un nuovo preannuncio il datore di lavoro deve giustificare la natura straordinaria della situazione da almeno 3 mesi.

         ð Esempi

         - La cifra d’affari di un’azienda è rimasta costante negli ultimi 2 anni. Ad eccezione di 2 o 3 mesi deboli, le fluttuazioni della cifra d’affari sono minime. Soltanto nel mese precedente al preannuncio di lavoro ridotto è stato constatato un calo massiccio della cifra d’affari. Il datore di lavoro indica che le ordinazioni sono letteralmente crollate e che non aveva vissuto nulla di simile negli ultimi 10 anni. Questo calo repentino sarebbe dovuto a una situazione economica generale tesa e alle incertezze che pesano sul ramo in questione. Dato che fino a questo momento l’attività è rimasta stabile, il crollo massiccio della cifra d’affari e delle ordinazioni può essere considerato straordinario o non rientrante nella sfera normale del rischio aziendale. In caso di nuovo preannuncio, per continuare ad aver diritto all’ILR il datore di lavoro dovrebbe giustificare in maniera concreta e in relazione alla sua attività il perdurare del basso livello delle ordinazioni.

         - Un datore di lavoro indica nel preannuncio di lavoro ridotto di avere poche ordinazioni, ma di grossa entità. Durante il periodo di evasione di una commessa le capacità dell’azienda sono sfruttate quasi interamente per vari mesi. In caso di ritardo nel conferimento di un’ordinazione o nel caso in cui il cliente decida di affidarla a un’altra azienda, vi è invece una mancanza di lavoro. È quindi usuale e tipico per l’azienda avere periodi di inattività al termine di una commessa (voluminosa), situazione che si riflette anche sulla cifra d’affari. Vi possono così essere fluttuazioni notevoli delle ordinazioni e della cifra d’affari. Verificandosi regolarmente ed essendo quindi prevedibili, tali fluttuazioni rientrano nella sfera normale del rischio aziendale. Vi è un diritto all’ILR soltanto se l’azienda riesce a dimostrare che la perdita di lavoro attuale è dovuta a circostanze straordinarie.”

 

                          2.6.  Le direttive amministrative - come la Prassi LADI ILR emanata dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr.  STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

 

                                  Quest’ultimo, tuttavia, deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

                                  Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

                                  Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

 

                          2.7.  Nella presente fattispecie la RI 1 ha fatto valere di avere dovuto introdurre il lavoro ridotto a causa di una “riduzione dei lavori acquisiti nell’ultimo anno”, della “mancanza di prospettive futuri per lavori nel Comune di __________” e della “diminuzione generale delle commesse private, in modo particolare per clienti con i quali abbiamo sempre lavorato (__________), riduzione delle commesse pubbliche di progetti eseguiti in collaborazione di altri architetti ma deliberate ad altri studi, nessuno ai residenti a __________” (cfr. supra consid. 1.1.).

 

                                  Chiamato ora a pronunciarsi il TCA non può che approvare l’operato della Sezione del lavoro.

                                  Rammentato che, come già rilevato dall’amministrazione (cfr. supra consid. 1.2. e 1.4.), ai sensi dell’art. 36 cpv. 1 LADI “Il preannuncio dev’essere rinnovato se il lavoro ridotto dura più di tre mesi” e che quindi, in concreto, il preannuncio della ricorrente poteva concernere unicamente il periodo dal 1° settembre al 30 novembre 2024, questa Corte rileva che per costante giurisprudenza federale (cfr. supra consid. 2.3 e 2.4) e secondo le direttive della SECO (cfr. supra consid. 2.5.), la perdita di clienti fa parte del normale rischio aziendale, così come vi rientra l’accresciuta concorrenza nel settore specifico (e questo in relazione alle motivazioni concernenti concorsi/commesse vinti ed assegnati da altri studi di architettura¸ cfr. STCA 38.2007.91 del 16 gennaio 2008; STCA 38.2008.71 del 18 marzo 2009; per quel che riguarda la variazione del cambio cfr. STCA 38.2009.84 dell'11 gennaio 2010; STCA 38.2009.39 del 7 settembre 2009).

                                  Le perdite di lavoro che ne derivano non sono dunque computabili (cfr. supra consid. 2.3.).

 

                                  La decisione su opposizione del 16 dicembre 2024 deve pertanto essere confermata.

 

                                  Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che dal Notiziario statistico N. 2024-34 del 19 settembre 2024 risulta che nell’ambito delle costruzioni “Dopo alcuni mesi di difficoltà, tornano a vedersi dei dati positivi relativi alla situazione degli affari, in particolare nell’edilizia principale. Nel genio civile, nonostante il lieve miglioramento, il saldo relativo alla situazione degli affari risulta ancora negativo. A conferma di questo quadro ci sono i dati delle domande di costruzione che sono in aumento del 5,6% nel secondo trimestre e mostrano anche come la ripresa sia da ricondurre principalmente all’edilizia non abitativa, in crescita di oltre il 30%” (cfr. https://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/news/244493ns_2024-34.pdf nella sua versione consultabile il 3 aprile 2025).

 

                                  Rammentato che un’oscillazione della cifra d’affari superiore al 25% è ad ogni modo ininfluente se la perdita di lavoro è da ascrivere a circostanze che rientrano nel normale rischio aziendale (cfr. STCA 38.2022.32 del 25 luglio 2022 consid. 2.10., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_519/2022 del 22 settembre 2022; STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2016.23 del 2 agosto 2016 consid. 2.5. e STCA 38.2008.67 del 12 febbraio 2009 consid. 2.6.; STCA 38.2008.37 del 24 settembre 2008), il TCA rileva che dal confronto effettuato con la cifra d’affari media conseguita tra gennaio e luglio dei quattro anni immediatamente precedenti rispetto a quello della domanda di indennità per lavoro ridotto risulta che tra gennaio e luglio 2024 (cfr. supra consid. 1.2.), la RI 1 ha peraltro avuto entrate maggiori (fr. 42'223.- per il 2024 contro una media di fr. 36'027.50 nel periodo 2020-2023). Anche volendo considerare, in luogo del 2020 e del 2021 (Covid-19), gli anni 2018 e 2019, si avrebbe, tra gennaio e luglio del 2018, 2019, 2022 e 2023, una cifra d’affari media di fr. 44'520.50, in confronto alla quale i fr. 42'223.- realizzati tra gennaio e luglio 2024 non costituiscono una diminuzione rilevante.

 

                                  Giova, comunque, ribadire che il senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire l’esistenza dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei licenziamenti (cfr. STF 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3., pubblicata in DTF 147 V 359 e citata al consid. 2.9.).

 

                          2.8.  A titolo abbondanziale è utile sottolineare - per quanto l’esame dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (“Non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell’azienda”) sia di competenza della Cassa di disoccupazione e non della Sezione del lavoro (cfr. art. 36 cpv. 3 e 4 LADI, art. 39 cpv. 1 LADI, art. 81 cpv. 1 lett. a LADI; art. 85 cpv. 1 lett. b LADI) - che il dipendente dello RI 1, __________, è iscritto a RC senza funzione ma con diritto di firma (procura) individuale (cfr. estratto RC reperibile sul sito www.zefix.ch).

 

                                  Dal sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino, risulta che l’architetto __________ è nato nel __________ e che __________, nato nel __________, è suo figlio (cfr. anche STCA 38.2022.3 del 25 aprile 2022, resa nei confronti della ricorrente, consid. 2.7.).

 

                          2.9.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2023.68 del 29 aprile 2024 consid. 2.16.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

 

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti