Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
38.2025.21

 

rs

Lugano

21 luglio 2025     

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

 

segretaria:

Stefania Cagni

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 7 aprile 2025 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 6 marzo 2025 emanata da

 

Ufficio regionale di collocamento, ________________

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  Con decisione su opposizione del 6 marzo 2025 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato il proprio provvedimento del 20 gennaio 2025 (cfr. doc. 96=A3) con il quale aveva sospeso RI 1- nato il__________1977 - dal diritto all’indennità di disoccupazione per quattro giorni, non avendo documentato alcuna ricerca di impiego in relazione all’arco di tempo dal 19 novembre al 13 dicembre 2024 precedente la nuova iscrizione in disoccupazione del 14 dicembre 2024 (ultimo termine quadro per la riscossione di prestazioni: 1.11.2023 – 31.10.2025; cfr. doc. 28; III).

 

                                  In particolare l’amministrazione, nella decisione su opposizione, ha rilevato che “… i certificati medici presentati non attestano un’inabilità lavorativa e l’assicurato ha continuato la sua attività lavorativa nel periodo oggetto della sanzione. Il signor RI 1 avrebbe pertanto dovuto attivarsi nella ricerca di un nuovo impiego eventualmente con il sostegno di qualcuno per fare tutto il possibile per non doversi reiscrivere in disoccupazione come previsto dalla legge” (cfr. doc. 100-101=A1).

 

                          1.2.  Contro la decisione su opposizione del 6 marzo 2025 l’assicurato ha inoltrato al TCA un tempestivo ricorso, nel quale ha fatto valere di dover pagare degli alimenti e che la sua situazione è difficile. Egli ha, poi, asserito, da un lato, di avere ricevuto la sanzione da parte dell’URC non avendo fatto ricerche scritte immediatamente, ma soltanto in seguito. Dall’altro, di non aver saputo di essere tenuto a ricercare subito un nuovo lavoro in modo scritto o tramite posta elettronica e di avere unicamente effettuato delle telefonate, come pure di essersi proposto di persona.

                                  L’insorgente ha, inoltre, precisato che il suo medico ha allestito un certificato in cui ha spiegato che in quel periodo non stava per nulla bene. All’affermazione dell’amministrazione secondo cui egli era comunque al lavoro, l’assicurato ha controbattuto che il suo era un problema psicologico e di essere una persona che non vuole assentarsi dal lavoro (cfr. doc. I).

 

                          1.3.  L’URC, con risposta dell’11 aprile 2025 consegnata brevi manu, ha indicato che “… le argomentazioni dell’assicurato a sostegno della richiesta di annullamento della sanzione non possono essere accettate …”, con motivazioni di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                          1.4.  L’11 aprile 2025 stesso il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Sia l’URC che il ricorrente - al quale tale invio è stato rispedito per posta semplice il 28 aprile 2025 al suo nuovo recapito di __________, in quanto la raccomandata dell’11 aprile 2025 e il secondo invio del 16 aprile 2025 per posta semplice all’indirizzo di __________ sono stati ritornati a questo Tribunale, essendo irreperibile il destinatario (cfr. buste d’intimazione) - sono rimasti silenti.

 

 

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  L’insorgente ha, innanzitutto, evidenziato, da una parte, di trovarsi in una situazione (economica) difficile, dovendo pagare degli alimenti, dall’altra, di non sapere “… come funziona questo ricorso (…). In questi giorni cerco chi mi aiuta” (cfr. doc. I).

 

                                  Al riguardo va osservato che è vero che con sentenza H 61/01 del 16 maggio 2002, pubblicata in Pratique VSI 2003 pag. 97, chiamato a statuire in un caso concernente l'assistenza giudiziaria, il TFA (Tribunale federale delle assicurazioni, dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF) ha stabilito che né dalle garanzie procedurali generali né dalla protezione dell'arbitrio o dalla tutela della buona fede né dai principi che reggono l'attività di uno stato di diritto è desumibile un obbligo generale del tribunale delle assicurazioni sociali di rendere attenti alla possibilità di usufruire del patrocinio gratuito.

                                  Tuttavia, se dall'atto di ricorso si può dedurre che il ricorrente desidererebbe farsi patrocinare da un giurista, ma che per motivi finanziari vi rinuncia, il tribunale ha l'obbligo di renderlo attento alla possibilità di usufruire del patrocinio gratuito. In presenza d'indicazioni sufficientemente chiare, inoltre, queste ultime vanno considerate un'implicita richiesta di patrocinio gratuito.

 

                                  Cfr. pure STF 9C_48/2013 del 9 luglio 2013; consid. 4.2.; STF P 44/06 del 5 febbraio 2007 consid. 5.3.2., pubblicata in SVR 2007 EL N. 7 pag. 15 e STF 9C_246/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.1.

 

                                  Va, in ogni caso, ricordato che la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio secondo cui il giudice deve accertare d'ufficio i fatti determinanti della causa, fermo restando l'obbligo per le parti di collaborare a tale accertamento nella misura in cui ciò risulti loro possibile ed esigibile (cfr. art. 16 Lptca; 61 lett. c LPGA; STF 8C_621/2024 del 9 aprile 2025 consid. 3.2.; STF 8C_415/2022 del 7 febbraio 2023 consid. 5.1.; STF 9C_476/2021 del 30 giugno 2022 consid. 5.2.1.; STF 8C_45/2010 del 26 marzo 2010).

 

                                  Inoltre ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) quando il Giudice ritiene che la persona non è capace di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria della designazione di un patrocinatore d’ufficio.

                                  Nel caso concreto questo Tribunale constata che l’insorgente, in particolare tramite l’inoltro dell’opposizione contro la decisione del 20 gennaio 2025 di sospensione dal diritto dall’indennità di disoccupazione di quattro giorni (cfr. doc. A2=94; 96=A3;) e del ricorso contro la decisione su opposizione del 6 marzo 2025 (cfr. doc. I; consid. 1.2.), ha dimostrato di saper difendere adeguatamente i propri interessi.

 

                                  Il medesimo, pertanto, non necessita di un patrocinatore d’ufficio ai sensi dell’art. 28 Lptca (cfr. STF 8C_392/2017 consid. 9.1.-9.2., parzialmente pubblicata in DTF 143 V 393; STFA C 116/03 dell’8 novembre 2004; STCA 38.2023.62 del 15 gennaio 2024 consid. 2.1.; STCA 42.2021.59 del 13 dicembre 2021 consid. 2.1., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_9/2022 del 2 febbraio 2022; STCA 38.2018.23 del 16 luglio 2018 consid. 2.2.; decreto 36.2018.28-33 emesso dal TCA il 12 giugno 2018 il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_484/2018 del 30 luglio 2018; STCA 42.2017.49 del 15 dicembre 2017; STCA 32.2015.147 del 18 aprile 2016 consid. 2.6., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 9C_356/2016 del 5 luglio 2016).

 

                          2.2.  Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’URC abbia a ragione o meno sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione per quattro giorni per non avere fornito alcuna prova di ricerche di lavoro relative al periodo antecedente l’iscrizione in disoccupazione dal 19 novembre al 13 dicembre 2024.

 

                          2.3.  Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                  Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

 

                                  Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

 

" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

                                  L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

 

" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione."

 

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

 

" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

 

                                  La LADI ha, quindi, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

 

                                  L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF 8C_683/2021, 8C_753/2021 del 13 luglio 2022 consid. 3.3.3.; STFA C 83/02 del 12 marzo 2003 consid. 1.2.; DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.

 

                                  Se non adempie il suo obbligo, egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).

 

                                  L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; Daniele Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 193 seg.).

 

                                  La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).

 

                                  Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

 

                                  In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006 la nostra Alta Corte ha sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.

                                  L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; AD. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

                                  Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71: “(…) En principe, un contrat de travail de durée déterminée ne doit pas être résilié, dès lors qu'il se termine automatiquement avec l'échéance de la durée contractuelle; dans un tel cas de figure, les recommandations du SECO (cf. Bulletin LACI IC, ch. B314) exigent que l'assuré recherche un emploi durant les trois derniers mois avant la cessation des rapports de travail (…)”; STF 8C_44/2018 del 4 luglio 2018 consid. 5 in cui è stato confermato un periodo di valutazione delle ricerche di impiego di tre mesi prima del termine del contratto di durata determinata; STF 8C_863/2014 del 16 marzo 2015 consid. 2.2., pubblicata in DTF 141 V 365; D. Cattaneo, “Alcuni compiti…”, pag. 17).

 

                          2.4.  Per determinare se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità, bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

 

                                  Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

                                  La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

                                  L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STF 8C_153/2024 del 22 gennaio 2025 consid. 3, pubblicata in DLA 2025 Nr. 1 pag. 78 e in SVR 2025 ALV Nr. 14 pag. 49; STF 8C_47/2022 del 14 febbraio 2022; STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_708/2019 del 10 gennaio 2020 consid. 3.2.; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

 

                                  In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ribadito la propria giurisprudenza e ha rilevato:

 

" (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

 

                                  Al riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 l’Alta Corte ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il numero di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero durante il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.

 

                                  Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

 

                                  La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29 gennaio 1992 nella causa E. R., non pubblicata).

                                  Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

                                  In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28 gennaio 1987 nella causa S. P., AD 5/87).

                                  Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

                                  L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

 

                                  In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

                                  Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95).

 

                                  In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha stabilito che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

 

                          2.5.  Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                  La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

                                  Come visto, la durata della sanzione è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI) e soggiace al principio della proporzionalità (cfr. STF 8C_2/2012 del 14 giugno 2012 consid. 2.1.; DTF 123 V 151-155).

                                  In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

                                  Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "la gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".

                                  Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI ID D79 punto 1; STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022).

 

                                  Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

                                  Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STF 8C_750/2022 del 20 maggio 2022; STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

 

                          2.6.  Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato si è annunciato nuovamente per il collocamento presso l’URC il 14 dicembre 2024 con effetto a partire da quella data, dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 28).

 

                                  L’amministrazione, nel mese di gennaio 2025, ha constatato che l’insorgente, per il periodo precedente all’iscrizione in disoccupazione, non aveva fornito alcuna prova di ricerche finalizzate al reperimento di una nuova occupazione.

                                  L’URC, il 2 gennaio 2025, gli ha, conseguentemente, trasmesso una Richiesta di giustificazione con cui l’ha invitato a formulare osservazioni scritte e ad allegare l’eventuale documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni entro il 9 gennaio 2025.

                                  La consulente del personale ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso in base agli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione nel caso in cui un assicurato non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 113).

 

                                  Il 9 gennaio 2025 l’assicurato ha risposto:

 

" Purtroppo il licenziamento è avvenuto all’improvviso il 13.12.2024 e proprio il giorno che mi ha visitato il medico, poiché, come anticipatole ieri (l’8.01.2025) sono stato colpito dalla mia malattia.

 

Non era mia intenzione cercare lavoro prima del 13.12.2024, dato che sino a quel giorno io il lavoro l’avevo ma lavorando per l’agenzia di lavoro, il posto di lavoro non è mai certo a lungo termine, in quanto il datore di lavoro non aveva più bisogno della mia prestazione.”

(Doc. 108)

                                  Dal profilo procedurale l’URC ha, quindi, ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

 

                                  L’amministrazione, con decisione formale del 20 gennaio 2025, ha sospeso l’assicurato dal diritto alle indennità di disoccupazione per quattro giorni a causa della mancata comprova dello svolgimento di ricerche di lavoro dal 19 novembre al 13 dicembre 2024 precedenti l’iscrizione in disoccupazione a far tempo dal 14 dicembre 2024 (cfr. doc. 96=A3; consid. 1.1.).

 

                                  Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 6 marzo 2025 (cfr. doc. 100-101=A1; consid. 1.1.).

 

                          2.7.  Chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, il TCA rileva che l’assicurato, il 30 agosto 2024, ha stipulato con la __________ un contratto di missione di durata indeterminata quale carpentiere con effetto dal 2 settembre 2024. Nel contratto è stato precisato che l’impresa acquisitrice era il __________ (cfr. doc. 32).

 

                                  Il __________ è costituito dalle aziende: __________; __________, __________, __________; __________ (cfr. __________).

 

                                  La __________, il 19 novembre 2024, ha inviato all’insorgente un messaggio SMS del seguente tenore:

 

" Buonasera RI 1, le comunico che il 13.12 sarà il suo ultimo giorno di lavoro presso la __________. Rimaniamo a disposizione. Grazie. __________.” (Doc. 4)

 

                                  Da tale messaggio, benché la modalità di comunicazione utilizzata sia biasimevole, l’assicurato non poteva che comprendere che la sua attività di carpentiere si sarebbe conclusa il 13 dicembre 2024.

                                  Egli, del resto, nell’opposizione ha affermato di avere ricevuto l’SMS del 19 novembre 2024 (cfr. doc. 94=A2).

                                  Il medesimo, nell’opposizione, ha sì pure osservato che il messaggio non menziona il termine licenziamento o disdetta (cfr. doc. 94=A2), tuttavia, __________ __________, il 19 novembre 2024, informato il ricorrente con circa tre settimane di anticipo che il 13 dicembre 2024 sarebbe stato l’ultimo giorno di lavoro presso __________, ditta facente parte del __________, ovvero dell’impresa acquisitrice, allorché la missione prevista dal contratto del 30 agosto 2024 era di durata indeterminata, nel caso in cui avesse avuto dei dubbi circa la portata del SMS, avrebbe dovuto contattare il datore di lavoro per dei ragguagli in merito.

 

                                  Dalle carte processuali non risulta, però, che l’assicurato abbia interpellato al riguardo il datore di lavoro.

 

                                  Ciò sorprende particolarmente qualora l’insorgente non avesse ritenuto il messaggio del 19 novembre 2024 quale licenziamento (cfr. doc. 94=A2), in quanto in tale ipotesi, a maggior ragione, egli avrebbe dovuto avere l’interesse di sapere come comportarsi dopo il 13 dicembre 2024, e meglio quale attività avrebbe svolto, visto che a quella presso __________ del __________, impresa acquisitrice contemplata nel contratto di missione (cfr. doc. 32), era stato posto termine da quella data.

 

                                  In proposito giova, peraltro, evidenziare che nel ricorso l’assicurato non ha più obiettato di non avere capito che si trattava della disdetta della missione di durata indeterminata, oggetto del contratto del 30 agosto 2024.

 

                          2.8.  L’assicurato, ritenuto che il 19 novembre 2024 avrebbe dovuto intendere che era stato posto termine alla sua attività di durata indeterminata a far tempo dal 14 dicembre 2024 (cfr. consid. 2.7.), nel periodo di disdetta avrebbe dovuto compiere valide ricerche di lavoro dal profilo sia quantitativo sia qualitativo e comprovarne lo svolgimento (cfr. consid. 2.3.-2.4.) .

 

                                   Riguardo alla censura ricorsuale secondo cui l’insorgente non sapeva di dovere effettuare ricerche di lavoro scritte o comunque comprovabili (cfr. doc. I), è utile rilevare che il Tribunale federale ha stabilito che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione. Gli assicurati, d’altronde, come già evidenziato, devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione e pure nel periodo di disdetta (cfr. consid. 2.4.; STF 8C_477/2022 del 14 giugno 2023 consid. 6.1.2.; STF 8C_211/2022 del 7 settembre 2022 consid. 4.3.3.; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; DTF 139 V 524; STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 già citata; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).

 

                                  In concreto, del resto, dalla Conferma di annullamento dal sistema COLSTA del 9 settembre 2024 si evince che al ricorrente è stato reso attento, nell’eventualità di una nuova iscrizione presso un URC, che l’obbligo di cercare lavoro nasce già prima dell’inizio della disoccupazione.

                                  È stato, altresì, specificato:

 

" Proseguire con le 3 ricerche di lavoro la settimana perché, nel caso avesse necessità di riannunciarsi in disoccupazione con un contratto firmato da un prestatore/collocatore di personale (agenzia) per lavorare presso un loro cliente, saranno richieste le ricerche di lavoro degli ultimi 3 mesi prima dell'iscrizione. In caso rimanesse con lo stesso contratto di missione oltre 7 mesi, verrà considerato come indeterminato, quindi vige il mese di disdetta e saranno richieste le ricerche di lavoro svolte durante la disdetta.

Dovrà presentare minimo 3 ricerche di lavoro settimanali.

Quanto indicato sopra, viene stabilito perché i termini di disdetta delle agenzie di collocamento sono i seguenti: 2 giorni nei primi 3 mesi / 7 giorni dal 4º al 6º mese / 1 mese dal 7º mese di lavoro in avanti.

Tutte le prove dei propri sforzi per trovare un lavoro devono essere conservate e consegnate all'amministrazione in occasione di una nuova iscrizione in disoccupazione.” (Doc. 36)

 

                                  L’assicurato, per contro, in relazione al periodo dal 19 novembre al 13 dicembre 2024 non ha documentato alcuna ricerca di impiego. 

 

                                  Ne discende che il medesimo ha violato l’obbligo di ridurre il danno che la legge gli impone (cfr. consid. 2.3.).

 

                                  L’insorgente, in linea di principio, deve, dunque, essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

 

                          2.9.  L’assicurato, però, già nella risposta del 9 gennaio 2025 alla Richiesta di giustificazione (cfr. doc. 108; consid. 2.6.), come pure nell’opposizione e nel ricorso (cfr. doc. 94=A2; I; consid. 1.2.), ha eccepito di essere affetto da malattia, e meglio di essere in cura per problemi psichiatrici e di assumere farmaci.

                                  Dagli atti di causa emerge, in effetti, che il Dr. med. __________, FMH medico generico, di __________, il 20 gennaio e l’11 febbraio 2025, ha attestato di seguire il ricorrente dal mese di gennaio 2024 per motivi psichiatrici e che il medesimo era in terapia farmacologica (cfr. doc. 98; 99).

                                  Il medico ha puntualizzato che nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 dicembre 2024 il suo paziente ha presentato un ulteriore peggioramento dei sintomi, segnatamente aumento di apatia e della mancanza di interesse nelle attività quotidiane, intensificazione della sensazione di appiattimento emotivo, maggiore informazione nel richiamare informazioni e nel mantenere la concentrazione con incrementi di deficit di memoria riferiti, riferimento di ansia aumentata e irregolarità nel sonno (cfr. doc. 99).

                                  Il 7 gennaio 2025 il medico curante ha poi ritenuto l’insorgente inabile al lavoro al 100% dal 13 dicembre 2024 al 3 gennaio 2025 per malattia (di stress psicologico con umore deflesso, senso di smarrimento; cfr. doc. 112; 111) e ha indicato che in tale arco di tempo l’interessato non ha potuto svolgere ulteriori ricerche (cfr. doc. 111).

 

                                  In simili condizioni non è escluso che la mancata comprova dello svolgimento di ricerche di lavoro dal 19 novembre al 13 dicembre 2024 possa essere validamente giustificata dalle problematiche di salute di cui il ricorrente soffre, o perlomeno ha sofferto nel 2024/inizio 2025.

 

                                  Tutto ben ponderato, questa Corte ritiene, perciò, che gli atti debbano essere rinviati all’amministrazione perché disponga accertamenti più approfonditi riguardo alla fattispecie (cfr. STCA 38.2025.13-14-15 del 26 maggio 2025).

 

 

                                  L’URC, in particolare, interpellerà, previo svincolo dal segreto professionale da parte dell’assicurato, il medico curante al fine di stabilire se per l’insorgente, alla luce del suo stato di salute, fosse possibile o meno (in tal caso chiarendone le ragioni), svolgere e documentare, parallelamente all’attività lavorativa quale carpentiere, ricerche di lavoro nel periodo 19 novembre - 13 dicembre 2024.

 

 

Sulla scorta delle relative risultanze, la parte resistente esaminerà, infine, nuovamente se il comportamento assunto dall’insorgente nell’arco di tempo in questione sia passibile oppure no di sanzione ex art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

                                  Nell’ipotesi affermativa l’URC valuterà, altresì, l’entità della sospensione da infliggere al ricorrente (cfr. consid. 2.5.), tenendo presente, in ogni caso, che quest’ultimo era comunque affetto da problematiche psichiche.

 

                                  Le difficoltà finanziarie, o ad ogni modo le condizioni economiche di un assicurato, non giocano, invece, alcun ruolo per valutare la gravità della colpa e quindi la durata della penalità (cfr. STF 8C_373/2024 del 18 dicembre 2024 consid. 7.1. in fine; STF 8C_675/2014 del 12 dicembre 2014 consid. 5.4.; STF C 21/05 del 26 settembre 2015; STF C_224/02 del 16 aprile 2003; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023; consid. 2.11.; STCA 38.2020.63 del 1° febbraio 2021 consid. 2.9.; STCA 38.2018.58 del 26 novembre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2017.92 del 18 aprile 2018 consid. 2.8.).

 

                        2.10.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.13 del 26 maggio 2025 consid. 2.10.; STCA 38.2024.49 del 7 gennaio 2025 consid. 2.14., il cui ricorso dell’assicurato al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_91/2025 del 10 marzo 2025; STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.40 del 7 ottobre 2024 consid. 2.9.; STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.14.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2022.64 del 17 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Il ricorso del 7 aprile 2025 è accolto ai sensi dei considerandi.

                                   §   La decisione su opposizione del 6 marzo 2025 impugnata è annullata.

                                   §§ Gli atti sono rinviati all’URC per complemento istruttorio, conformemente a quanto indicato al consid. 2.9., e nuova decisione.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 La segretaria

 

Daniele Cattaneo                                         Stefania Cagni