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redattrice: |
Christiana Lepori, cancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 9 maggio 2025 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 30 aprile 2025 emanata dall’ |
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Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 30 aprile 2025, l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato il proprio provvedimento del 1° aprile 2025 (cfr. dossier URC n. 7, doc. 85-86) con il quale aveva sospeso RI 1 – cittadino svizzero, nato nel 1975 - dal diritto all’indennità di disoccupazione per quattordici giorni a causa di insufficienti ricerche di impiego nei mesi (da aprile a novembre 2024) precedenti l’iscrizione in disoccupazione, avvenuta il 1° dicembre 2024 con effetto dal giorno stesso (cfr. dossier URC n. 1 doc. 45).
A sostegno delle proprie motivazioni, l’URC ha esposto le seguenti argomentazioni:
" (…) Nel caso concreto l’assicurato è stato sanzionato per avere svolto ricerche di lavoro insufficienti dal profilo qualitativo durante il periodo antecedente l’iscrizione all’URC. Per la relativa valutazione è stato considerato il periodo dall’01.04.2024 al 30.11.2024, tenuto conto dell’attività stagionale svolta dall’interessato (5° stagione) nonostante il contratto a tempo indeterminato sottoscritto in data 15.03.2024.
Nel dettaglio all’assicurato è stato contestato di avere effettuato nell’arco di tempo in questione 58 sforzi personali per trovare lavoro unicamente candidandosi spontaneamente come gerente/cameriere.
Di conseguenza le ricerche si sono limitate al settore della ristorazione, che comprende in parte attività a carattere stagionale (gerente di esercizi pubblici).
Giova infatti ricordare che, se l’ultima attività era a carattere stagionale, l’assicurato è tenuto a cercare e accettare impieghi duraturi nella propria professione o in altre occupazioni. L’obiettivo è quello di reperire un impiego a tempo indeterminato che gli permetta di essere occupato stabilmente o, quanto meno, di trovare un lavoro sostitutivo per la “stagione morta” (anche fuori dalla sua professione usuale).
Le candidature devono essere svolte presso aziende che sono attive durante tutto l’anno privilegiando quelle che cercano concretamente nuovo personale.
L’esame delle ricerche di lavoro dell’interessato non soddisfa i requisiti indicati in precedenza in quanto ha inoltrato solo offerte spontanee, utilizzando la medesima lettera di candidatura e senza ricevere alcun esito, sia positivo che negativo, dai vari datori di lavoro. Non si è nemmeno adoperato nella verifica di offerte di lavoro presenti sul mercato del lavoro tramite motori di ricerca o giornali.
Si evince quindi che non sono state svolte ricerche mirate atte a reperire una soluzione per la “stagione morta” nel rispetto di quanto stabilito dalla giurisprudenza e prassi amministrativa. L’argomentazione dell’interessato di essersi impegnato nella ricerca di un nuovo impiego siccome è stato raggiunto il numero minimo di candidature (1 alla settimana per i primi mesi per poi passare a 3 durante gli ultimi 3 mesi prima dell’iscrizione in disoccupazione) non può essere ritenuta sufficiente per ottemperare a quanto richiesto dall’Ufficio regionale di collocamento.” (cfr. all. A1 a doc. I)
1.2. Contro la decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato al TCA un tempestivo ricorso, nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa e di “revocare la sanzione di 14 giorni di sospensione dell’indennità”, disponendo “se necessario, l’istruzione di un esame complementare per chiarire la situazione” (cfr. doc. I pag. 2).
Al riguardo, egli ha fatto valere quanto segue:
" (…) Ritengo che la decisione impugnata sia ingiustificata per i seguenti motivi:
1. Ricerche di lavoro eseguite in buona fede:
durante il periodo precedente l’iscrizione alla disoccupazione, ho effettuato ricerche di impiego regolari e documentabili. Ho rispettato le indicazioni ricevute inizialmente dal mio consulente URC, che mi aveva segnalato un minimo di una candidatura a settimana. A partire da ottobre 2025 [recte: 2024] ho aumentato il ritmo delle candidature a 3 a settimana, in vista dell’iscrizione in disoccupazione.
2. Mancata chiarezza delle direttive:
non mi è mai stata comunicata in modo esplicito l’applicazione della direttiva LADI / ID D79 riguardante le ricerche precedenti l’iscrizione. La comunicazione in merito ai requisiti è risultata generica e non sufficientemente chiara da permettermi di comprendere appieno le aspettative quantitative e qualitative dell’URC.
3. Comportamento conforme e collaborativo
sin dall’inizio ho dimostrato disponibilità e collaborazione all’URC; partecipando agli incontri e rispettando le richieste. Non ho mai rifiutato offerte di lavoro, né dimostrato un atteggiamento passivo.
Alla luce di quanto sopra, ritengo la sanzione sproporzionata rispetto al mio comportamento e alle azioni da me intraprese per evitare il periodo di disoccupazione.” (cfr. doc. I)
1.3. L’URC, con risposta del 27 maggio 2025, si è riconfermato nella decisione su opposizione impugnata, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Il 28 maggio 2025, il TCA ha trasmesso al ricorrente copia della risposta di causa della controparte per osservazioni ed assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV), poi scaduto infruttuosamente.
considerato in diritto
2.1. Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’URC abbia, a ragione, o meno, sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione per quattordici giorni dal 1° dicembre 2024 a causa delle insufficienti ricerche di lavoro svolte nei mesi da aprile a novembre 2024.
2.2. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:
" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
La LADI ha, quindi, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF 8C_683/2021, 8C_753/2021 del 13 luglio 2022 consid. 3.3.3.; STFA C 83/02 del 12 marzo 2003 consid. 1.2.; DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.
Se non adempie il suo obbligo, egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; Daniele Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 193 seg.).
La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).
Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006 la nostra Alta Corte ha sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; AD. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71: “(…) En principe, un contrat de travail de durée déterminée ne doit pas être résilié, dès lors qu'il se termine automatiquement avec l'échéance de la durée contractuelle; dans un tel cas de figure, les recommandations du SECO (cf. Bulletin LACI IC, ch. B314) exigent que l'assuré recherche un emploi durant les trois derniers mois avant la cessation des rapports de travail (…)”; STF 8C_44/2018 del 4 luglio 2018 consid. 5 in cui è stato confermato un periodo di valutazione delle ricerche di impiego di tre mesi prima del termine del contratto di durata determinata; STF 8C_863/2014 del 16 marzo 2015 consid. 2.2., pubblicata in DTF 141 V 365; D. Cattaneo, “Alcuni compiti…”, pag. 17).
2.3. Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità, bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STF 8C_153/2024 del 22 gennaio 2025, pubblicata in SVR 6/2025 ALV, Nr. 14, p. 49 e segg.; STF 8C_47/2022 del 14 febbraio 2022; STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_708/2019 del 10 gennaio 2020 consid. 3.2.; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ribadito la propria giurisprudenza e ha rilevato:
" (…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Al riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 l’Alta Corte ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il numero di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero durante il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.
Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29 gennaio 1992 nella causa E. R., non pubblicata).
Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28 gennaio 1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95).
In
una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha stabilito che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.4. Per quanto attiene agli assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione lavorativa e l’altra (ad es. nel settore dell’edilizia o della ristorazione) o durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione soltanto alcuni mesi ogni anno, va osservato che questo Tribunale ha stabilito che le esigenze relative alla ricerca costante di un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del lavoro. Essi sono anche tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21 settembre 1999 nella causa A.T. contro URC; STCA del 21 aprile 1999 nelle cause T.B. e S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 21; 24-25).
Il TCA ha pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione, deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA 38.2001.15 del 17 agosto 2001; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001).
In tale contesto è utile segnalare che in una sentenza C 53/06 del 20 marzo 2007 il TF ha accolto il ricorso del Servizio pubblico dell’impiego del Canton Friburgo inoltrato contro un giudizio con il quale il Tribunale cantonale amministrativo aveva annullato una decisione su opposizione di inidoneità al collocamento di un assicurato che non aveva compiuto alcuna ricerca di lavoro durante l’attività stagionale precedente la disoccupazione e aveva rinviato gli atti per, se del caso, infliggergli una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione.
La nostra Massima Istanza ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
5.
Il ressort des pièces du dossier que l'intimé a travaillé, de manière tout à fait temporaire, au service de l'agence Creyf's pour le compte de JPF Construction SA, huit mois en 2002, 7 mois et demi en 2003 et six mois en 2004. A chaque occasion, un nouveau contrat de durée déterminée a été conclu, si bien que l'on est en présence d'un pur rapport de travail intérimaire (à l'instar de la situation de l'arrêt ATF 119 V 46 consid. 2a et 2b p. 49 sv.).
Il convient donc d'examiner si l'intimé était disposé à accepter un emploi durable qui s'offrirait à lui. L'assuré s'est inscrit au chômage en décembre 2003. Après avoir bénéficié d'indemnités journalières en janvier et février 2004, il a sollicité à nouveau de telles prestations à partir du 24 décembre 2004. Il n'a fourni aucune recherche d'emploi pour les deux périodes précédant ses inscriptions au chômage. On doit dès lors admettre qu'il se limitait essentiellement à exercer des activités temporaires par l'intermédiaire de Creyf's SA, comme le démontre d'ailleurs le fait qu'il a repris une occupation par l'entremise de cette même agence en mars 2005. Quoi qu'il s'en défende, il entre dans la catégorie des assurés dont la disponibilité se limite uniquement aux emplois de durée et de fréquence irrégulière, qui ne veulent ou ne peuvent pas accepter d'emploi fixe et qui ont ainsi en principe à leur charge, du point de vue de l'aptitude au placement, le risque inhérent d'une perte de travail entre deux emplois (ATF 120 V 385 consid. 3b p. 388; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SVBR], Soziale Sicherheit, 2ème édition, ch. 286 p. 2266; Boris Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2ème édition, ch. 3.9.8.6. p. 228). (…)."
L’Alta Corte, in un’ulteriore sentenza C 22/07 del 21 agosto 2007, ha, poi, dichiarato inidoneo al collocamento per i mesi interstagionali invernali un assicurato che dopo 17 anni presso una ditta con contratto di durata indeterminata è stato licenziato e riassunto dalla stessa azienda con contratto di durata determinata.
Contestualmente il TF ha rilevato che:
" (…) der Wille, eine unbefristete Stelle anzutreten, hat nicht wegen fehlender Arbeitslosenentschädigung zu erfolgen, sondern weil die Unterbrüche in der Erwerbstätigkeit vermieden werden wollen. Doch bereits die Arbeitsbemühungen in der hier interessierenden Zeit machen deutlich, dass eine Festanstellung nicht angestrebt wurde. Im Gegenteil suchte der Versicherte ausschliesslich im Baugewerbe, wo er davon ausgehen konnte, dass in den Wintermonaten nicht mit einer Anstellung zu rechnen war (vgl. Urteil C 216/06 vom 8. März 2007). Indem er seine Arbeitsbemühungen nicht auf andere Branchen ausweitete, hat er nicht alle Vorkehrungen getroffen, um im Sinne der Schadenminderungspflicht die Arbeitslosigkeit zu vermeiden, sondern nahm seine kurzen Verdienstausfälle in Kauf. Diese sind aber nicht Jahr für Jahr von der Arbeitslosenversicherung zu tragen."
Inoltre con giudizio 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 il Tribunale federale ha confermato l’inidoneità al collocamento di un’assicurata dal 1° dicembre 2006 al 31 marzo 2007 sia perché non aveva svolto un numero sufficiente di ricerche di lavoro, sia in quanto non era disposta ad accettare, se si fosse presentata l'occasione, un lavoro a tempo pieno.
In proposito la nostra Massima Istanza ha rilevato che:
" (…)
Come affermato dalla Corte cantonale non risulta dagli atti in alcun modo la volontà di S.________ di voler effettivamente cercare rispettivamente accettare, sia nel suo settore che in altri adeguati, un lavoro a tempo indeterminato. Le ricerche di lavoro infatti si sono limitate al settore della ristorazione, che comprende in parte attività di carattere stagionale (gerente di esercizi pubblici). Inoltre la ricorrente si è rifiutata di partecipare a eventuali programmi occupazionali e ha addotto che nel caso in cui le fossero stati sottoposti lavori annuali, avrebbe dovuto "valutare bene con il potenziale datore tale proposta" e che non si sarebbe "mai posta questo quesito da quando si è iscritta in disoccupazione ad oggi" (colloquio di consulenza del 21 novembre 2006).
Dagli atti emerge del resto che essa lavora da quattro anni stagionalmente per la medesima società, la quale gestisce un ristorante a conduzione familiare, in cui per sua stessa ammissione è attiva praticamente tutta la famiglia. Alla luce di quanto sopra esposto le circostanze parlano tuttalpiù a favore della volontà - ben comprensibile - dell'assicurata di continuare a gestire, durante la stagione estiva, l'attività di ristorazione a carattere stagionale avviata nel 2003 dalla famiglia. In tale ipotesi tuttavia, il rischio della perdita di lavoro tra una stagione e l'altra va posto a suo carico.
Non va inoltre dimenticato che S.________ ha reiteratamente, e meglio per ben quattro anni, e per sua stessa ammissione, eseguito ricerche di lavoro insufficienti non raggiungendo il numero pattuito con il consulente competente e limitandole all'ambito della propria professione.
Che tale procedere non era corretto le doveva inoltre essere ben chiaro, in quanto le era stato ripetutamente comunicato dai consulenti, che doveva cercare un impiego a tempo indeterminato anche al di fuori del suo campo di attività.”
Al riguardo cfr. STCA 38.2023.31del 19 settembre 2023; STCA 38.2019.22 dell’8 luglio 2019 consid. 2.7.; STCA 38.2019.11 del 27 maggio 2019 consid. 2.6.; STCA 38.2018.9 del 16 luglio 2018 consid. 2.7.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).
Come visto, la sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI) e soggiace al principio della proporzionalità (cfr. STF 8C_2/2012 del 14 giugno 2012 consid. 2.1.; DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "la gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo
successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9
giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione
per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con
proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI ID D79 punto 1; STF 8C_750/2021 del 20 maggio
2022).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza”, Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STF 8C_750/2022 del 20 maggio 2022; STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).
2.6. Nell’evenienza concreta dagli atti emerge che RI 1 si è iscritto all’URC a decorrere dal 1° dicembre 2024 dopo essere stato attivo per conto della __________, in qualità di gerente del Ristorante __________ (da ultimo) dal 1° aprile 2024, e meglio come emerge dal contratto di lavoro sottoscritto il 15 marzo 2024 (cfr. dossier URC n. 1 doc. 41-43), nonché dalla disdetta del rapporto di lavoro datata 28 agosto 2024 (cfr. dossier URC n. 1 doc. 39).
Dall’incarto risulta, altresì, che il ricorrente sarebbe stato attivo presso il medesimo esercizio pubblico (in seguito: EP) dal luglio 2019 all’ottobre 2023 ed ancor prima dall’aprile 2008 al maggio 2017 (cfr. dossier URC n. 1 p. 44).
Sul caso dell’assicurato si veda anche la STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018, dalla quale emerge come già tra il 2016 ed il 2017 l’attività svolta dal ricorrente fosse, in sostanza, caratterizzata da un andamento stagionale, con chiusura dell’EP nei mesi di fine autunno – inizio inverno.
Con “richiesta di giustificazione” del 3 marzo 2025 – giorno in cui il ricorrente, peraltro, non si è presentato per il previsto colloquio di consulenza (cfr. dossier URC n. 7 doc. 100) - la Cassa ha rilevato che l’assicurato, “quale disoccupato stagionale”, “deve essere disposto a cercare e accettare impieghi duraturi. In particolare (…) deve cercare lavoro durante tutto l’anno (compreso il periodo in cui lavorava). Di conseguenza il suo obiettivo deve essere quello di ricercare un nuovo lavoro che le permetta di essere occupato tutto l’anno oppure, quale seconda scelta e quale sforzo minimo, cercare almeno un lavoro sostitutivo per la “stagione morta” (anche fuori dalla professione normale)”.
Con riferimento alle ricerche di lavoro svolte dal ricorrente tra aprile e novembre 2024, l’amministrazione ha rilevato che l’esame delle stesse “non soddisfa la qualità delle ricerche di lavoro in quanto ha inoltrato solo offerte spontanee con la medesima lettera di motivazione e non ha ricevuto alcun esito dai datori di lavoro. Non si è adoperato nella verifica di offerte di lavoro presenti sul mercato del lavoro tramite motori di ricerca o giornali. Si evince che non ha svolto ricerche mirate nel reperire una soluzione per la “stagione morta”, la domanda d’impiego è sempre la medesima. Si ribadisce che il concetto dell’occupazione adeguata e dell’adattamento a cercare qualsiasi lavoro, è a suo conoscenza, considerato che dal marzo 2017 si iscrive in disoccupazione per la “stagione morta” e lavoro per il medesimo datore di lavoro. Tutte le prove degli sforzi intrapresi per trovare un lavoro devono essere conservate e consegnate all’ amministrazione in occasione dell’iscrizione in disoccupazione.”. Reso attento l’assicurato della possibilità di essere soggetto ad una sanzione nella forma della sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, l’amministrazione ha assegnato al ricorrente un termine di una settimana per fornire un riscontro e quindi le proprie giustificazioni in merito a quanto osservato (cfr. dossier URC n. 7 doc. 97-98).
Il 5 marzo 2025, RI 1 ha fornito il seguente riscontro:
" (…) Non mi sono mai opposto ad accettare impieghi duraturi. Come si evige dalle mie ricerche ho sempre cercato tutto l’anno (compreso i periodi in cui lavoravo). Mi sono focalizato ad cercare l occupazione annuale.
Le ricerche spontanee come abbiamo parlato nel nostro colloquio sono da me praticate quanto non riuscivo ad reperire le offerte sul mercato del lavoro. (…)” (cfr. dossier URC n. 7 doc. 94)
Nell’incarto della Cassa figurano alcune delle candidature che il ricorrente fa valere di avere trasmesso a potenziali datori di lavoro tra aprile e novembre 2024.
Giova sin d’ora rilevare che di queste, una attira l’attenzione: trattasi della candidatura quale “gerente/cameriere” presso il “Resturante” [recte: ristorante] __________, datata 1° maggio 2024. Ve ne sono, infatti, due versioni, diverse per impostazione (vedasi le spaziature) e parzialmente per contenuto laddove una versione riporta, per esempio, la frase “da anni lavoro presso il ristorante __________ come Gerente e ho imparato a gestire ogni tipo di situazione” (cfr. dossier URC n. 7 doc. 41), l’altra sostituisce le parole appena indicate con la seguente formulazione “da diversi anni lavoro nel settore della ristorazione, dove ho ricoperto anche il ruolo di gerente e ho sviluppato una solida esperienza nella gestione e nella risoluzione di ogni tipo di situazione” (cfr. dossier URC n. 1, doc. 18).
Con opposizione del 7 aprile 2025, RI 1 ha impugnato il provvedimento reso nei suoi confronti facendo valere quanto segue:
" (…)
- Da marzo a settembre 2024, pur essendo ancora occupato, ho effettuato regolarmente 4 candidature al mese, compatibilmente con i miei impegni lavorativi;
- Da settembre a dicembre 2024, ho intensificato gli sforzi con una media di 12-13 candidature al mese, ben al di sopra della soglia richiesta.
Tali attività dimostrano un chiaro impegno nella ricerca di lavoro, in linea con quanto previsto dall’art. 17 cpv. 1 LADI e con i criteri stabiliti dall’art. 26 OADI.
Allego alla presente la documentazione comprovante le mie ricerche di impiego nel periodo indicato.
Alla luce di quanto sopra, chiedo che la decisione di sospensione venga annullata in quanto ingiustificata e non proporzionata rispetto agli sforzi effettivamente compiuti.” (cfr. dossier URC n. 7 doc. 12-13)
Dai moduli “prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” allegati dall’allora opponente, risulta che il medesimo ha svolto:
- 4 ricerche di lavoro nel mese di aprile 2024, tutte come “gerente cameriere”, presso quattro “restaurante” di __________ (cfr. dossier URC n. 7 doc. 14);
- 4 ricerche di lavoro nel mese di maggio 2024, tutte come “gerente cameriere”, presso quattro ristoranti di __________ (cfr. dossier URC n. 7 doc. 16);
- 4 ricerche di lavoro nel mese di giugno 2024, tutte come “gerente cameriere”, presso un ristorante di __________ e tre siti a __________ (cfr. dossier URC n. 7 doc. 18);
- 4 ricerche di lavoro nel mese di luglio 2024, tutte come “gerente cameriere”, presso quattro ristoranti di __________ (cfr. dossier URC n. 6 doc. 20);
- 4 ricerche di lavoro nel mese di agosto 2024, tutte come “gerente cameriere”, presso un ristorante di __________ e tre di __________ (cfr. dossier URC n. 7 doc. 22);
- 12 ricerche di lavoro nel mese di settembre 2024, tutte come “gerente cameriere”, presso un ristorante a __________, due presso il medesimo EP a __________, quattro a __________, uno a __________, uno a __________, due a __________ ed uno a __________ (cfr. dossier URC n. 7 doc. 24-25);
- 13 ricerche di lavoro nel mese di ottobre 2024, tutte come “gerente cameriere”, presso un ristorante a __________, uno a __________, uno a __________, nove a __________ ed uno a __________ (cfr. dossier URC n. 7 doc. 26-27);
- 13 ricerche di lavoro nel mese di novembre 2024, tutte come “gerente cameriere”, presso sei ristoranti di __________, cinque di __________, uno di __________ ed uno di __________ (cfr. dossier URC n. 7 doc. 28-29).
Tutte le candidature sono state effettuate per impieghi a tempo pieno, per “lettera / elettronica”, ed essere rimaste “in sospeso” (cfr. dossier URC n. 7 doc. 14-29).
Sebbene ciò non costituisca l’oggetto del presente procedimento, il TCA rileva che - come osservato dalla Cassa nella propria risposta di causa (cfr. doc. III) - con decisione del 23 aprile 2025, l’amministrazione ha, poi, negato al qui ricorrente il diritto a percepire le indennità di disoccupazione (e chiesto la restituzione di quanto già corrispostogli per il periodo da dicembre 2024 a febbraio 2025) ritenendo che in seno alla __________ il medesimo aveva ricoperto e ricopriva una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (cfr. dossier URC n. 1, doc. 4-7).
Con decisione su opposizione del 30 aprile 2025, la Cassa ha, come visto al consid. 1.1., confermato il proprio precedente provvedimento.
Davanti a questa Corte, l’assicurato ha prodotto copia di tutte le 58 candidature che pretende di avere trasmesso a potenziali datori lavoro tra aprile e novembre 2024, senza mai ricevere alcun riscontro (foss’anche negativo), laddove nell’incarto dell’URC ne figuravano solamente alcune (con la particolarità già indicata relativamente a quella del 1° maggio 2024). Al TCA sono quindi state trasmesse le copie di:
- 4 ricerche per aprile 2024;
- 4 ricerche per maggio 2024;
- 4 ricerche per giugno 2024;
- 4 ricerche per luglio 2024;
- 4 ricerche per agosto 2024;
- 12 ricerche per settembre 2024. In particolare, se dal modulo “prova degli sforzi intrapresi per trovare lavoro” (cfr. supra), risultava che il 4 ed il 6 settembre 2024 il ricorrente si era candidato presso il medesimo EP, dalle ricerche presentate al TCA risultano due candidature per due ristoranti differenti;
- 13 ricerche per ottobre 2024;
- 13 ricerche per novembre 2024 (cfr. all. A3 a doc. I).
Trattasi sempre della medesima lettera di candidatura spontanea come “gerente/cameriere”, non firmata, senza alcun riferimento ad eventuali offerte di lavoro concrete, senza precisazioni circa il periodo in cui il ricorrente sarebbe stato disponibile per un nuovo impiego, ove ad essere di volta in volta modificati sono stati unicamente il destinatario e la data del preteso invio.
2.7. Chiamata a pronunciarsi, questa Corte, posto che da anni il ricorrente è un lavoratore stagionale che, al di là del contratto di durata formalmente indeterminata, nella bassa stagione ricorre alle prestazioni LADI, ritiene innanzitutto che, a ragione, l’amministrazione abbia esaminato il periodo, ben più ampio del termine di disdetta, da aprile a novembre 2024, nel quale, del resto, è stato in primis l’assicurato a far valere di essersi attivato per la ricerca di una nuova occupazione mediante le candidature in atti.
Come visto al consid. 2.4., la giurisprudenza relativa ai lavoratori con attività stagionale prevede per contro che tali assicurati devono svolgere le ricerche durante tutto il periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale o almeno un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del lavoro.
Il TCA rammenta, poi, che per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
In relazione al numero di ricerche mensili va osservato che la giurisprudenza cantonale ha stabilito, quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. supra consid. 2.3.; STCA 38.2024.49 del 7 gennaio 2025; STCA 38.2024.25 del 15 luglio 2024 consid. 2.7.; STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
La nostra Massima Istanza, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STF 8C_153/2024 del 22 gennaio 2025, pubblicata in SVR 6/2025 ALV, Nr. 14; STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_708/2019 del 10 gennaio 2020 consid. 3.2.; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
Cfr. pure STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 l’Alta Corte ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il numero di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero durante il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.
Determinante ai fini della presente vertenza per stabilire che è stato a ragione che la Cassa ha sanzionato l’assicurato con una sospensione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, non è la quantità delle ricerche di lavoro prodotte dal ricorrente, ma la loro qualità.
In tal senso, il TCA rileva che un assicurato deve principalmente intraprendere sforzi mirati rispondendo ad annunci pubblicati nella stampa cartacea oppure online che si riferiscono quindi a posti vacanti concreti (cfr., ad esempio, STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023; STCA 38.2019.41 del 31 gennaio 2020 consid. 2.8.; STCA 38.2019.22 dell’8 luglio 2019 consid. 2.8.; STCA 38.2018.9 del 16 luglio 2018 consid. 2.8; STCA 38.2014.22 del 20 agosto 2014 consid. 2.8.; STCA 38.2012.59 del 4 febbraio 2013 consid. 2.8.; STCA 38.2012.36 del 10 dicembre 2012 consid. 2.7. - il TF ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato contro tale sentenza dall’assicurata con giudizio 8C_1017/2012 del 10 dicembre 2012; 38.2008.72 del 18 marzo 2009; STCA 38.2003.18 del 19 gennaio 2004 consid. 2.12; STCA 38.2006.4 del 12 giugno 2006 consid. 2.12.).
È in caso di carenza di annunci pubblicati che vanno svolte anche ricerche di lavoro spontanee.
In proposito cfr. pure STCA 38.2019.22 dell’8 luglio 2019 e la STCA 38.2018.9 del 16 luglio 2018.
Nel caso concreto, le 58 candidature presentate a questa Corte consistono in una lettera standard, che non risponde ad alcuna offerta di lavoro concreta e che si limita all’attività di gerente e cameriere. Candidature che, peraltro, concernono EP che si trovano in un raggio di chilometri molto limitato, di al massimo 12 chilometri, dal domicilio dell’assicurato.
L’argomentazione ricorsuale secondo cui “la comunicazione in merito ai requisiti è risultata generica e non sufficientemente chiara da permettermi di comprendere appieno le aspettative quantitative e qualitative dell’URC” (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I), non soccorre la posizione di RI 1.
I requisiti che devono rispettare le candidature presentate - dei quali peraltro il ricorrente avendo già ricorso alle IDI già negli anni precedenti doveva già essere al corrente od in relazione ai quali, in caso di dubbi, avrebbe dovuto chiedere ragguagli all’URC -, sono infatti anche precisati, tra gli altri, nel portale lavoro.swiss al quale il portale Job-Room, cui l’assicurato era registrato (cfr. dossier URC n. 1 doc. 25), rimanda.
Segnatamente l’opuscolo “Disoccupazione - Un opuscolo per i disoccupati” reperibile sul sito internet in questione, a pag. 12-13 indica “Per adempiere al suo obbligo di ridurre il danno, la persona assicurata deve inoltre intraprendere tutto quanto è in suo potere per evitare o abbreviare la disoccupazione. Ciò significa che deve sforzarsi di cercare lavoro già prima di essere disoccupata ed effettuare ricerche d’impiego in modo mirato, di regola secondo i metodi usuali di candidatura, se necessario anche al di fuori della propria professione. Le candidature che non rispondono a concrete offerte di lavoro (le candidature cosiddette spontanee) sono considerate soltanto in modo complementare. La persona assicurata deve inoltrare mensilmente la prova delle ricerche di lavoro all’URC. Essa deve accettare ogni occupazione considerata adeguata” (sottolineature della redattrice).
In concreto, per il periodo aprile-novembre 2024, non vi è evidenza né di ricerche mirate, né di ricerche che rispondano a concrete offerte di lavoro, trattandosi, come visto, unicamente di candidature spontanee, né di ricerche al di fuori della professione esercitata dal ricorrente.
Alla luce di tutto quanto esposto, occorre concludere che l’assicurato, non avendo compiuto ricerche di lavoro qualitativamente sufficienti da aprile a novembre 2024, ha violato l’obbligo di ridurre il danno che la legge gli impone (cfr. supra consid. 2.3.).
A ragione, quindi, la Cassa ha sanzionato il ricorrente ritenendo che egli non ha profuso sforzi sufficienti e fatto il possibile per ottenere un’occupazione adeguata (art. 30 cpv. 1 lett. c LADI; cfr. supra consid. 2.2.-2.3.).
Nel principio della sospensione dalle prestazioni LADI inflitta all’assicurato, quindi, la decisione su opposizione del 30 aprile 2025 deve essere confermata.
A titolo abbondanziale, questa Corte, oltre a rammentare che, come visto (cfr. supra consid. 2.6.) per la candidatura del 1° maggio 2024 vi sono due versioni differenti, rileva, peraltro, che a comprova dell’effettivo invio delle 58 candidature spontanee che RI 1 pretende di avere trasmesso ai vari EP tra aprile e novembre 2024, senza mai ricevere nemmeno un singolo riscontro, non vi sono elementi.
In tal senso e sulla valenza probatoria delle candidature trasmesse mediante posta semplice cfr. la STCA 38.2010.53 del 25 ottobre 2010, richiamata anche nella STCA 38.2024.44 del 17 febbraio 2025.
Come osservato dalla parte resistente (cfr. doc. III), inoltre, e sebbene ciò esuli dalla presente vertenza, sempre a titolo abbondanziale, il TCA rileva che dalla verifica esperita dall’URC circa diciassette candidature asseritamente trasmesse a potenziali datori di lavoro dall’assicurato nel mese di marzo 2025, e meglio dai nove riscontri ricevuti dall’URC, è emerso che sette davano atto del fatto di non avere mai ricevuto la proposta di impiego di RI 1 e due hanno indicato di non poterne confermare la ricezione (cfr. dossier URC n. 6).
2.8. Infine, per quanto concerne l’entità della penalità, il TCA rammenta che l’URC ha inflitto al ricorrente una sanzione di quattordici giorni di sospensione dalle indennità di disoccupazione (cfr. supra consid. 1.1. e all. A1 a doc. I.).
Per quanto concerne la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato che il 27 agosto 2001 l'Ufficio cantonale del lavoro ha emanato una circolare interna no 114a, la quale è stata esaminata da questa Corte nell'ambito di una vertenza analoga alla presente (cfr. STCA 38. 2001.201 del 5 febbraio 2002). Essa indica segnatamente che:
" (…)
1. Periodo di tempo da esaminare
L'esame delle ricerche di lavoro è esteso a tutti gli sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in disoccupazione e durante tutto il periodo durante il quale il disoccupato ha lavorato (l'esame non va limitato agli ultimi 3 mesi). (…)
3. Durata della sospensione
La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa dell'assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la durata dell'impiego stagionale. Per garantire omogeneità d'applicazione e offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere determinati tenendo conto di quanto segue:
3-4 giorni per ogni mese di ricerche insufficienti o inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione, aumentati di 1‑2 giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi insufficienti o inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni."
(Doc. 10, inc. 38.2001.201)
Nell'ambito della vertenza sopra menzionata, il TCA ha considerato tale direttiva conforme a quanto previsto dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid. 2.7.; STCA 38.2001.201 del 5 febbraio 2002).
La Circolare 114a non indica in modo preciso quando, relativamente agli ultimi tre mesi di attività lavorativa, infliggere 3 o 4 giorni per mese e, per quanto riguarda i mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, quando irrogare 1 o 2 giorni.
Il TCA ha ritenuto, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire relative à l'indemnité de chômage" emanata dalla SECO in vigore dal 1° gennaio 2002 (p.to D68) - corrispondente alla Prassi LADI/ID p.to D79 della SECO in vigore dall’ottobre 2011 (cfr. consid. 2.5.) - la quale prevede per il periodo di disdetta sanzioni più severe per mancate ricerche che per insufficienti ricerche, che per i tre mesi antecedenti l'annuncio in disoccupazione si debbano applicare 3 giorni per insufficienti ricerche e 4 giorni per mancate ricerche.
Il medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi precedenti gli ultimi tre di attività, per cui 2 giorni vanno applicati per mancate ricerche e 1 giorno è da infliggere per insufficienti ricerche (cfr. STCA 38.2001.262 del 30 settembre 2002 consid. 2.10.; STCA 38.2012.4 del 22 marzo 2012 consid. 2.10.).
Al riguardo giova segnalare che la direttiva n. 477 relativa a sospensioni nel caso di attività stagionali emessa dalla Sezione del lavoro il 30 aprile 2010, in modo concorde alla giurisprudenza e alla circolare n. 114a, prevede che:
" (…)
La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa dell’assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la durata dell’impiego stagionale. Per garantire omogeneità d’applicazione e offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere determinati tenendo conto di quanto segue:
- durante i tre mesi prima della disoccupazione
ricerche insufficienti 3 giorni / per ogni mese
ricerche inesistenti 4 giorni / per ogni mese
- durante ogni mese nel resto dell’anno
ricerche insufficienti 1 giorno
ricerche inesistenti 2 giorni
in totale, in qualsiasi caso, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni fissato dalla Lista delle sospensioni SdL.”
(cfr. STCA 38.2012.12 del 4 ottobre 2012 consid. 2.11.)
In proposito cfr. pure STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023; STCA 38.2019.22 dell’8 luglio 2019; 38.2018.9 del 16 luglio 2018 consid. 2.9.; STCA 38.2018.15 del 17 maggio 2018 consid. 2.9.; STCA 38.2016.37 del 23 marzo 2017 consid. 2.12.
In concreto, questa Corte rileva innanzitutto che l’assicurato è, di fatto, un lavoratore stagionale, come a più riprese rilevato dalla Cassa che, ai fini della sanzione e per il periodo da aprile a novembre 2024, ha computato tre giorni di sospensione per ricerche di lavoro insufficienti per gli ultimi tre mesi prima che l’interessato si iscrivesse nuovamente in disoccupazione (3 x 3 = 9) e un giorno per i restanti cinque mesi.
La sospensione di totali quattordici giorni così calcolata dall’amministrazione risulta conforme al principio della proporzionalità e non presta fianco a critiche.
La soluzione adottata dall’amministrazione si giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_651/2022 del 18 luglio 2023 consid. 3.3.; STF 8C_555/2022 dell’8 febbraio 2023 consid. 4.3. e 5.4.2.; STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022 consid 3.3.; STF 8C_67/2020, 8C_127/2020 del 23 luglio 2020 consid. 3.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid.4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).
2.9. Stante quanto precede, la decisione su opposizione deve essere confermata anche su questo aspetto.
2.10. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.52 del 31 marzo 2025 consid. 2.15.; STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2023.58 dell’’8 gennaio 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023 consid. 2.12.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti