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Raccomandata |
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Incarto
n.
rs |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera |
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segretaria: |
Stefania Cagni |
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statuendo sul ricorso del 21 maggio 2025 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 19 maggio 2025 emanata da |
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Ufficio regionale di collocamento, _____________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1 - nato il _________ 1991 - ha lavorato presso __________ quale impiegato alberghiero in virtù di un contratto a tempo pieno di durata indeterminata dal 9 luglio al 31 dicembre 2024, quando sono diventate effettive le proprie dimissioni del 27 dicembre 2024 (cfr. doc. 2; B2; A1).
Il 17 dicembre 2024 l’assicurato ha concluso un contratto di lavoro di durata determinata (“Befristeter Arbeitsvertrag / Saisonvertrag”) dal 2 gennaio al 31 marzo 2025 con __________ in qualità di chef de service a tempo pieno presso __________ (cfr. doc. 3).
Inoltre il 4 marzo 2025 è stato stipulato un nuovo contratto (“Befristeter Arbeitsvertrag / Saisonvertrag”) con __________ per il periodo dal 24 maggio al 16 novembre 2025 (cfr. doc. 7).
1.2. RI 1, il 29 marzo 2025, si è annunciato per il collocamento presso l’Ufficio regionale di collocamento di__________ (in seguito: URC) a decorrere dal 1° aprile 2025 (2° termine quadro per la riscossione di prestazioni: 1.04.2025 – 31.03.2027; cfr. doc. 1; A1).
1.3. Con decisione su opposizione del 19 maggio 2025 ha confermato il proprio provvedimento del 2 maggio 2025 (cfr. doc. 8) con il quale aveva sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione per dodici giorni, non avendo compiuto alcuna ricerca di impiego nei tre mesi precedenti l’iscrizione in disoccupazione del 1° aprile 2025 (2° termine quadro per la riscossione di prestazioni: 1.04.2025 – 31.03.2027; cfr. doc. A1).
In particolare l’amministrazione, nella decisione su opposizione, ha rilevato:
" (…)
3. Nel caso concreto, il contratto di lavoro sottoscritto con Hotel __________ per il periodo dal 24.05.2025 al 16.11.2025, ha potuto garantire a RI 1 l'esonero dallo svolgere ricerche di lavoro durante i 30 giorni prima dell'inizio dell'attività lavorativa e non durante il periodo precedente l'annuncio all'URC.
Quale disoccupato stagionale è tenuto a ricercare un impiego già prima dell'iscrizione in disoccupazione. Deve fare il possibile per reperire un impiego di durata indeterminata nella loro professione o in altre occupazioni; in via subordinata e quale sforzo minimo, deve cercare impieghi di breve durata per la "stagione morta" in attività realmente esistenti sul mercato del lavoro e anche al di fuori dalla propria professione.
In caso di (re) iscrizione all'URC alla fine del periodo lavorativo stagionale, le ricerche di lavoro saranno oggetto di una rigorosa valutazione, qualitativa e quantitativa, si chiede pertanto un impegno serio e concreto con l'obiettivo di ridurre o evitare la disoccupazione. L'obiettivo è quello di reperire un impiego a tempo indeterminato o trovare un lavoro sostitutivo (anche fuori dalla propria professione usuale), per il periodo d'inattività.
La dispensa dallo svolgere ricerche di lavoro a cui fa riferimento RI 1, non è prevista dalla LADI.
(…)” (Doc. A1)
1.4. Contro la decisione su opposizione del 19 maggio 2025 l’assicurato, il 21 maggio 2025, ha inoltrato al TCA un tempestivo ricorso, nel quale ha chiesto l’annullamento della sanzione di 12 giorni e il versamento retroattivo delle indennità sospese.
A sostegno delle proprie pretese il ricorrente ha addotto che il provvedimento dell’URC viola il diritto federale sotto più aspetti, in particolare non tiene conto delle specificità del lavoro stagionale nel settore alberghiero e della ristorazione, della riassunzione garantita e del principio di proporzionalità.
Più precisamente il medesimo ha fatto valere che l’applicazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI richiede una colpa soggettiva e che quindi, se esiste una promessa concreta e vincolante di riassunzione, non vi è alcun obbligo di presentare numerose candidature nel periodo transitorio, fintantoché la disoccupazione è temporanea e limitata nel tempo.
Al riguardo egli ha precisato di aver ricevuto una promessa vincolante di riassunzione dalla sua datrice di lavoro il 2 febbraio 2025, con successiva conferma scritta e contrattuale il 4 marzo 2025 per un incarico a partire dal 24 maggio 2025, per cui non può essere configurata alcuna violazione colposa dei suoi obblighi.
Inoltre RI 1 ha evidenziato che nel settore alberghiero e della ristorazione è normale che i contratti siano stagionali e che i lavoratori vengano riassunti per la stagione successiva, qualora vi sia soddisfazione reciproca, aggiungendo che in presenza di una promessa concreta e documentata di riassunzione, non si può pretendere da un assicurato che intraprenda candidature casuali e non mirate solo per soddisfare una quota formale. A mente dell’insorgente una tale pretesa violerebbe il principio della buona fede e contrasterebbe con un uso ragionevole degli strumenti del mercato del lavoro.
L’assicurato ha puntualizzato, a dimostrazione della propria disponibilità e diligenza e a esclusione di ogni colpa, di avere, nel gennaio 2025 e nell’aprile 2025, contattato il suo ex datore di lavoro presso __________ per proporsi come supporto temporaneo in attesa del contratto estivo, ma che non vi è stato alcun seguito concreto.
Egli ha, poi, asserito che, anche ammettendo, in via puramente ipotetica, che vi fosse stata una minima irregolarità formale, la sanzione di dodici indennità giornaliere risulta sproporzionata, siccome il Tribunale federale prevede che nella commisurazione della sospensione venga valutata in particolare la colpa soggettiva. A quest’ultimo proposito è stato indicato che il suo comportamento è sempre stato trasparente, proattivo e sostenuto da una concreta e documentata prospettiva di riassunzione, sicché non vi è margine per una sanzione di questa entità (cfr. doc. I).
Sempre il 21 maggio 2025 l’assicurato, dichiarando di trovarsi in una situazione economica particolarmente delicata, senza reddito e senza il sostegno delle indennità per il periodo in questione, ha chiesto di trattare prioritariamente il suo ricorso (cfr. doc. I1).
1.5. L’URC, con risposta del 26 maggio 2025, ha postulato la conferma delle considerazioni e conclusioni esposte nella decisione su opposizione e la reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. Il ricorrente ha preso posizione in merito con scritto del 30 maggio 2025 (cfr. doc. V + 1/2).
Il 13 giugno 2025 l’assicurato ha, segnatamente, ribadito di essere confrontato con difficoltà finanziarie (cfr. doc. IX).
1.7. La parte resistente, il 26 giugno 2025, ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare e di rimettersi al giudizio del TCA, riaffermando in ogni caso la propria richiesta di volere respingere il ricorso e confermare la decisione impugnata (cfr. doc. X).
1.8. Il 30 giugno 2025 l’insorgente ha domandato a questo Tribunale di pronunciarsi riguardo al versamento anticipato delle indennità giornaliere a lui spettanti, nonché di emettere la sentenza concernente la sospensione prima delle ferie giudiziarie in ragione delle sue difficoltà economiche, affinché la situazione possa concludersi, evitando ulteriori carichi psicologici (cfr. doc. XII).
1.9. Il doc. XII è stato inviato per conoscenza all’URC (cfr. doc. XIII).
1.10. Il 6 luglio 2025 il ricorrente ha nuovamente sollecitato con la massima urgenza l’evasione della causa oppure l’emanazione di un’“ordinanza di un versamento immediato delle indennità giornaliere che mi spettano”, osservando che “la situazione è diventata insostenibile (…)” e che “le ripercussioni sulla mia salute psichica e fisica sono gravi: soffro di insonnia, ansia costante e timori essenziali, che compromettono sempre più anche la mia capacità lavorativa e il mio benessere generale” (cfr. doc. XIV).
in diritto
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2.2. Questa Corte rileva, innanzitutto, che il ricorrente ha invocato la violazione del diritto di essere sentito da parte dell’URC per non avere dato seguito alla sua domanda del 19 aprile 2025 (precedente quindi all’emissione della decisone formale del 2 maggio 2025; cfr. doc. 8) tendente a un colloquio (cfr. doc. I p.to 5).
L’assicurato ha precisato che “anche se è stata presentata un’opposizione scritta, un’audizione personale avrebbe potuto contribuire a una più rapida chiarificazione” (cfr. doc. V p.to 4).
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale e dell’art. 42 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), le parti hanno diritto di essere sentite. Dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (cfr. STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.2.; STF 8C_846/2016 del 24 maggio 2017 consid. 3.2.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.1.; DTF 132 V 387; 127 V 219; 127 V 431; 127 I 56; 126 V 130).
L’art. 29 cpv. 2 Cost. non conferisce il diritto di esprimersi oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente il diritto a un'audizione orale.
Ora, né l'art. 42 LPGA, né la PA, né la LADI prescrivono espressamente un simile diritto (cfr. STF_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.; STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 5.1.; STF 8C_62/2014 del 29 novembre 2014 consid. 2.3.2.; STF 9C_657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 9; DTF 134 I 140).
L’insorgente, nel caso concreto, ha potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost. dinanzi all’amministrazione, già rispondendo alla Richiesta di giustificazione invitagli dall’URC il 17 aprile 2025 (al riguardo cfr. consid. 2.7.) e in sede di opposizione (cfr. doc. 9; STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018).
È utile, in ogni caso, evidenziare che una violazione del diritto di essere sentito risulta sanata (cfr. STF 8C_460/2024 del 27 novembre 2024 consid. 3.2.; STF 8C_395/2022 del 24 gennaio 2023 consid. 6.2.1.; DTF 127 V 431 consid. 3d/aa), allorché la persona lesa ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità giudiziaria dotata di pieno potere cognitivo, quale il Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. STF 9C_407/20220 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012 consid. 2.1.; 8C_729/2007 del 6 novembre 2008 consid. 2.).
Non va, del resto, dimenticato che, in applicazione del principio inquisitorio, il TCA può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 16, 31 Lptca; 61 lett. c LPGA).
2.3. Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’URC abbia a ragione o meno sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione per dodici giorni per non aver svolto alcuna ricerca di lavoro nei tre mesi antecedenti l’iscrizione in disoccupazione a far tempo dal 1° aprile 2025.
2.4. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:
" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
La LADI ha, quindi, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF 8C_683/2021, 8C_753/2021 del 13 luglio 2022 consid. 3.3.3.; STFA C 83/02 del 12 marzo 2003 consid. 1.2.; DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.
Se non adempie il suo obbligo, egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; Daniele Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 193 seg.).
La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).
Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006 la nostra Alta Corte ha sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; AD. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71: “(…) En principe, un contrat de travail de durée déterminée ne doit pas être résilié, dès lors qu'il se termine automatiquement avec l'échéance de la durée contractuelle; dans un tel cas de figure, les recommandations du SECO (cf. Bulletin LACI IC, ch. B314) exigent que l'assuré recherche un emploi durant les trois derniers mois avant la cessation des rapports de travail, le but étant de parer au risque accru de chômage prévisible existant dans le cadre de rapports de travail de durée limitée ou résiliés (ATF 141 V 365 consid. 4.2 p. 369). L'élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l'examen de recherches d'emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu'elle est objectivement menacée de chômage (cf. Bulletin LACI IC, ch. B314)”; STF 8C_44/2018 del 4 luglio 2018 consid. 5 in cui è stato confermato un periodo di valutazione delle ricerche di impiego di tre mesi prima del termine del contratto di durata determinata; STF 8C_863/2014 del 16 marzo 2015 consid. 2.2., pubblicata in DTF 141 V 365; D. Cattaneo, “Alcuni compiti…”, pag. 17).
2.5. Per determinare se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità, bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STF 8C_153/2024 del 22 gennaio 2025 consid. 3, pubblicata in SVR 2025 ALV Nr. 14 pag. 49; STF 8C_47/2022 del 14 febbraio 2022; STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_708/2019 del 10 gennaio 2020 consid. 3.2.; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ribadito la propria giurisprudenza e ha rilevato:
" (…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Al riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 l’Alta Corte ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il numero di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero durante il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.
Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29 gennaio 1992 nella causa E. R., non pubblicata).
Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28 gennaio 1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95).
In
una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha stabilito che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.6. Per quanto attiene agli assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione lavorativa e l’altra (ad es. nel settore dell’edilizia o della ristorazione) o durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione soltanto alcuni mesi ogni anno, va osservato che questo Tribunale ha stabilito che le esigenze relative alla ricerca costante di un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21 settembre 1999 nella causa A.T. contro URC; STCA del 21 aprile 1999 nelle cause T.B. e S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 21; 24-25).
Il TCA ha pure deciso che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione, deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA 38.2001.15 del 17 agosto 2001; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001).
In tale contesto è utile segnalare che in una sentenza C 53/06 del 20 marzo 2007 il TF ha accolto il ricorso del Servizio pubblico dell’impiego del Canton Friborgo inoltrato contro un giudizio con il quale il Tribunale cantonale amministrativo aveva annullato una decisione su opposizione di inidoneità al collocamento di un assicurato che non aveva compiuto alcuna ricerca di lavoro durante l’attività stagionale precedente la disoccupazione e aveva rinviato gli atti per, se del caso, infliggergli una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione.
La nostra Massima Istanza ha precisato che quell’assicurato rientrava nella categoria degli assicurati la cui disponibilità è limitata soltanto agli impieghi di durata e frequenza irregolari, che non vogliono o non possono accettare un lavoro fisso e che si assumono così, dal profilo dell’idoneità al collocamento, il rischio inerente di una perdita di lavoro tra due impieghi.
L’Alta Corte, in un’ulteriore sentenza C 22/07 del 21 agosto 2007, ha, poi, dichiarato inidoneo al collocamento per i mesi interstagionali invernali un assicurato che dopo 17 anni presso una ditta con contratto di durata indeterminata è stato licenziato e riassunto dalla stessa azienda con contratto di durata determinata.
Inoltre con giudizio 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 il Tribunale federale ha confermato l’inidoneità al collocamento dal 1° dicembre 2006 al 31 marzo 2007 di un’assicurata sia perché non aveva svolto un numero sufficiente di ricerche di lavoro, sia in quanto non era disposta ad accettare, se si fosse presentata l'occasione, un lavoro a tempo pieno.
In una sentenza 8C_146/2023 del 30 agosto 2023 la nostra Massima istanza ha respinto il ricorso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, svolgendo da sei anni attività stagionali presso il medesimo datore di lavoro e ricercando un impiego soltanto negli ultimi tre mesi di attività. Il TF ha, inoltre, escluso una disparità di trattamento con gli assicurati al beneficio di indennità di disoccupazione, i quali dispongono di tempo libero per effettuare le ricerche di lavoro.
Al riguardo cfr. pure STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023 consid. 2.4.; STCA 38.2019.22 dell’8 luglio 2019 consid. 2.7.; STCA 38.2019.11 del 27 maggio 2019 consid. 2.6.; STCA 38.2018.9 del 16 luglio 2018 consid. 2.7.
2.7. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).
Come visto, la durata della sanzione è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI) e soggiace al principio della proporzionalità (cfr. STF 8C_2/2012 del 14 giugno 2012 consid. 2.1.; DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "la gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo
successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9
giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione
per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali
aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI ID D79 punto 1; STF 8C_750/2021 del 20 maggio
2022).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STF 8C_750/2022 del 20 maggio 2022; STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).
2.8. Nella concreta evenienza dalla documentazione agli atti emerge, come visto nei fatti, che l’assicurato, al beneficio di un contratto di lavoro di durata determinata (“Befristeter Arbeitsvertrag / Saisonvertrag”) per il periodo dal 2 gennaio al 31 marzo 2025 concluso con __________, si è annunciato per il collocamento presso l’URC il 29 marzo 2025 a decorrere dal 1° aprile 2025 (cfr. consid. 1.1.; 1.2.).
L’amministrazione, nel mese di aprile 2025, ha constatato che l’insorgente, per il periodo precedente all’iscrizione in disoccupazione, non aveva fornito alcuna prova di ricerca di una nuova occupazione.
L’URC, il 17 aprile 2025, gli ha, conseguentemente, trasmesso una Richiesta di giustificazione con cui l’ha invitato a formulare osservazioni scritte e ad allegare l’eventuale documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni entro il 24 aprile 2025.
Il consulente del personale ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso in base agli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione nel caso in cui un assicurato non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 5).
Il 18 aprile 2025 l’assicurato ha risposto, segnatamente, che il suo ultimo contratto di lavoro stagionale si è concluso il 31 marzo 2025, che già il 2 febbraio 2025 ha avuto luogo un colloquio con __________, durante il quale è stato raggiunto un accordo verbale - da considerare quale valido contratto ai sensi dell’art. 1 CO - per riprendere l’attività lavorativa il 24 maggio 2025, che il contratto scritto è stato firmato il 4 marzo 2025 e che la pausa stagionale tra i due periodi di impiego è stata di circa un mese e mezzo.
Il ricorrente ha, altresì, fatto valere che “un recesso da un contratto già firmato non è previsto dalla legge. Secondo l’art. 335 CO, vale il diritto di disdetta, ma una disdetta prima dell’inizio effettivo del rapporto di lavoro avrebbe avuto effetto non prima del 24 maggio 2025, data di inizio dell’impiego. Ciò avrebbe potuto comportare una possibile responsabilità di risarcimento danni secondo l’art 337c CO, che non sarebbe stata coperta dall’URC” (cfr. doc. 6).
Occorre, a tale proposito, ribadire (cfr. consid. 2.2.) che dal profilo procedurale l’URC ha, quindi, ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e dall’art. 42 LPGA (cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
L’amministrazione, con decisione formale del 2 maggio 2025, ha sospeso l’assicurato dal diritto alle indennità di disoccupazione per dodici giorni a causa di mancate ricerche di lavoro nei mesi da gennaio a marzo 2025 precedenti l’iscrizione in disoccupazione del 29 marzo 2025 per il 1° aprile 2025 (cfr. doc. 8; consid. 1.3.).
Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 19 maggio 2025 (cfr. doc. A1; consid. 1.3.).
2.9. Chiamata a dirimere la presente fattispecie, questa Corte ritiene utile rilevare dapprima, benché nel Cantone Ticino la competenza di decidere circa l'idoneità al collocamento, che la LADI conferisce al Servizio cantonale (cfr. art. 85 lett. d LADI) con possibilità di delega ex art. 85b LADI agli URC, non sia stata attribuita a questi ultimi, bensì spetti all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (cfr. art. 2c lett. a Regolamento della legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati; STCA 38.2024.9 del 7 gennaio 2025 consid. 2.7.; STCA 38.2005.19 del 4 agosto 2015), che la nostra Massima Istanza ha stabilito il principio generale secondo cui l’assicurato che prende un impegno a partire da una determinata data e, di conseguenza, è disponibile sul mercato del lavoro soltanto per un breve periodo è, in linea generale, inidoneo al collocamento (cfr. STF 8C_146/2023 del 30 agosto 2023 consid. 4.2.; STF 8C_435/2019 dell’11 febbraio 2020 consid. 3.1., pubblicata in DTF 146 V 210 e SVR 2020 ALV Nr. 8 pag. 25; STF C 169/06 del 9 marzo 2007; STFA C 236/05 del 10 novembre 2005; STFA C 215/97 del 29 aprile 1998).
In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 473 consid. 1 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) è arrivato alla stessa conclusione nel caso di un assicurato che era a disposizione del mercato del lavoro per due mesi e mezzo prima di recarsi all'estero per cinque mesi per effettuare un perfezionamento linguistico.
Secondo l’Alta Corte il principio giurisprudenziale appena esposto concernente l’idoneità al collocamento non deve, però, condurre a penalizzare il disoccupato che trova e accetta un posto di lavoro appropriato anche se non immediatamente disponibile. In effetti non sarebbe ragionevole esigere da un assicurato che ha fatto tutto il possibile per diminuire il danno e che ha trovato un impiego per una data relativamente vicina di rifiutare tale posto di lavoro nella speranza di trovare un’altra occupazione disponibile a partire da una data più prossima, con il rischio - in definitiva - di restare disoccupato più a lungo (cfr. STFA C 240/06 del 25 ottobre 2007 consid. 4; DTF 123 V 214 consid. 5a pag. 217; DTF 110 V 207 consid. 1 pag. 209).
Il Tribunale federale ha evidenziato che occorre, quindi, valutare in maniera meno rigida l’idoneità al collocamento di un assicurato che, adempiendo il suo obbligo di ridurre il danno, accetta un posto di lavoro anche se, di conseguenza, sarà difficilmente collocabile nel mercato del lavoro durante il periodo precedente alla sua entrata in funzione.
La nostra Massima Istanza ha in ogni caso precisato che tale eccezione giurisprudenziale va applicata restrittivamente (cfr. STF C 240/06 del 25 ottobre 2007 consid. 4).
Decisivi per la valutazione dell’idoneità al collocamento di un assicurato che ha preso un impegno per una determinata data non sono principalmente la sua volontà di lavorare, gli sforzi compiuti o l’effettivo reperimento di un impiego per il breve periodo. Determinante è piuttosto il fatto se si possa presumere con una certa probabilità che un datore di lavoro assumerebbe l’assicurato per il breve lasso di tempo concretamente a sua disposizione (cfr. STF 8C_435/2019 dell’11 febbraio 2020 consid. 3.1., pubblicata in DTF 146 V 210 e SVR 2020 ALV Nr. 8 pag. 25; STF 8C_809/2017 del 6 febbraio 2018 consid. 3.1.; DTF 126 V 520 consid. 3a).
Al riguardo cfr. pure STF 8C_721/2019 del 4 febbraio 2020.
2.10. Nel caso dell’assicurato che disponeva di un contratto di durata determinata dal 2 gennaio al 31 marzo 2025 con __________, l’URC ha valutato tali tre mesi prima dell’annuncio al collocamento del 29 marzo 2025 a far tempo dal 1° aprile 2025 (cfr. doc. 8; A1; consid. 1.1.; 2.8.).
La giurisprudenza relativa ai lavoratori con attività stagionale (il ricorrente, il 17 dicembre 2024, ha sottoscritto con la __________ un contratto denominato “Befristeter Arbeitsvertrag / Saisonvertrag” dal 2 gennaio al 31 marzo 2025; cfr. doc. 3) prevede che tali assicurati devono svolgere le ricerche durante tutto il periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale o almeno un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del lavoro (cfr. consid. 2.6.).
In concreto vi è da chiedersi se l’assicurato, al momento della sua iscrizione in disoccupazione a fine marzo 2025, fosse da qualificare quale lavoratore stagionale o meno, visto che il rapporto di lavoro con la __________ era sì definito anche quale contratto stagionale (cfr. doc. 3; 6), tuttavia precedentemente, e meglio dal luglio al dicembre 2024 egli ha lavorato per __________ in virtù di un contratto di durata indeterminata, poi disdetto dal medesimo (cfr. doc. 2; B2; consid. 1.1.).
Tale questione in casu non merita di approfondimenti, poiché anche qualora l’insorgente, in relazione all’annuncio per il collocamento di fine marzo 2025, debba essere considerato quale lavoratore stagionale, andava comunque esaminato unicamente il lasso di tempo di tre mesi prima della disoccupazione - come correttamente effettuato dall’URC -, siccome la durata del contratto si estendeva da gennaio a marzo 2025.
Al riguardo giova ricordare che in caso di contratti di durata determinata, rispettivamente di inattività lavorativa precedentemente all’annuncio per il collocamento vanno valutate le ricerche di impiego effettuate negli ultimi tre mesi prima dell’iscrizione in disoccupazione (cfr. consid. 2.4.; STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.1.; STF 8C_854/2015 del 15 luglio 2016 consid. 4; STCA 38.2019.59 del 27 aprile 2020 consid. 2.8.; STCA 38.2017.20 del 27 settembre 2017).
Come sottolineato nel giudizio dell’Alta Corte 8C_744/2019 del 26 agosto 2020, più volte citato (cfr. consid. 2.4.), l’elemento decisivo per determinare il periodo da considerare per l’esame delle ricerche di lavoro è il momento a partire dal quale un assicurato ha conoscenza di essere oggettivamente minacciato di disoccupazione.
Il ricorrente, nell’arco di tempo da gennaio a marzo 2025, allorché era alle dipendenze della __________, era così tenuto a svolgere delle valide ricerche di impiego dal profilo quantitativo e qualitativo.
Del resto il Tribunale federale ha stabilito che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione. Gli assicurati, d’altronde, come già evidenziato, devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione e pure nel periodo di disdetta (cfr. consid. 2.4.; STF 8C_477/2022 del 14 giugno 2023 consid. 6.1.2.; STF 8C_211/2022 del 7 settembre 2022 consid. 4.3.3.; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; DTF 139 V 524; STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 già citata; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).
2.11. L’URC ha indicato che l’assicurato non ha svolto alcuna ricerca di lavoro nel periodo gennaio - marzo 2025 (cfr. consid. 1.3.; 2.8.).
Il ricorrente, per contro, sostiene di avere ricevuto, il 2 febbraio 2025, una promessa vincolante di riassunzione da __________ con successiva conferma scritta e contrattuale del 4 marzo 2025 per un incarico a decorrere dal 24 maggio 2025, per cui ritiene di non avere violato alcun obbligo (cfr. doc. I; 9; 6; consid. 1.4.; 2.8.).
Secondo la giurisprudenza non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione entro un termine ragionevole, quando un impiego gli è, almeno in prima battuta, garantito (cfr. STF 8C_312/2020 del 24 giugno 2020 consid. 3.2.; STF 8C_846/2018 del 28 marzo 2019; STF 8C_40/2016 del 21 aprile 2016 consid. 2.4.; DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M.C.; D. Cattaneo, “Alcuni compiti…”, pag. 32).
L’Alta Corte ha stabilito che si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. RVJ/ZWR 2023 pag. 112 segg.; STF 8C_846/2018 del 28 marzo 2019; STF 8C_219/2012 del 30 luglio 2012 consid. 4.1.; DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA C 275/03 del 3 febbraio 2004, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; D. Cattaneo “Alcuni compiti…”, pag. 32).
Decisivo è, dunque, il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche STFA C 197/03 dell11 ottobre 2004).
Nella concreta fattispecie dalle carte processuali si evince che il 4 marzo 2025 l’assicurato ha effettivamente concluso un nuovo contratto di lavoro (“Befristeter Arbeitsvertrag / Saisonvertrag”) con la __________ per il periodo dal 24 maggio al 16 novembre 2025 (cfr. doc. 7; consid. 1.1.).
Il 22 aprile 2025 __________, membro con diritto di firma collettiva a due del CdA della __________ (cfr. estratto RC in https://www.zefix.admin.ch/it/search/entity/list/firm/946644), in un messaggio SMS, ha attestato:
" Sehr geehrte Damen und Herren
Hiermit bestätige ich, am 2. Februar 2025, nach Ablauf der vertraglich geregelten Probezeit mit Herrn RI 1 auch bereits über die Anstellung für die kommende Sommersaison gesprochen und ihm die Anstellung als Chef de service ab 24.5.2025 zugesichert zu haben.
(…)” (Doc. A3)
Avendo __________ confermato che l’impiego presso l’Hotel di __________ con inizio dal 24 maggio 2025 (che si concluderà secondo il contratto a novembre 2025; cfr. consid. 1.1.), ossia entro un breve lasso di tempo - dopo poco più di un mese e mezzo - dalla fine del precedente contratto di lavoro, era già stato assicurato al ricorrente il 2 febbraio 2025, occorre concludere, tutto ben ponderato, che nel caso di specie l’insorgente (il quale, a quel momento, non era solito stipulare contratti con la società di __________) per i mesi di febbraio e marzo 2025 va esentato da una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione.
Per quanto attiene al mese di gennaio 2025, invece, l’assicurato ha violato l’obbligo di ridurre il danno che la legge gli impone (cfr. consid. 2.4.).
Egli, infatti, non ha intrapreso sforzi volti al reperimento di un’occupazione, ad eccezione di una sola ricerca compiuta presso __________. Da un chiaro scambio di messaggi WhatsApp tra quest’ultima e l’insorgente risulta, invero, che, in particolare nel mese di gennaio 2025, l’assicurato aveva chiesto di poter lavorare nel periodo di bassa stagione (cfr. doc. A2).
Al riguardo questo Tribunale ricorda che se è vero che secondo l'art. 329 cpv. 3 del Codice delle obbligazioni, se il contratto è disdetto, il datore di lavoro deve concedere al lavoratore "il tempo necessario per cercare un altro lavoro" (cfr. ad esempio STCA 38.2006.63 del 30 novembre 2006 consid. 2.8.; STCA 38.2000.13 del 2 maggio 2000), è altrettanto vero che il tempo occorrente per cercare un altro impiego deve essere accordato anche ai lavoratori legati da un contratto di lavoro di durata determinata che sta per scadere (cfr. STCA 38.2018.15 del 17 maggio 2018 consid. 2.8.; STCA 38.2016.34 del 15 febbraio 2017 consid. 2.9.; STCA 38.2014.73 del 26 marzo 2015 consid. 2.7.; STCA 38.2012.72 del 27 febbraio 2013 consid. 2.10.; STCA 38.2012.6 del 26 aprile 2012 consid. 2.9.; STCA 38.2010.75 del 4 maggio 2011 consid. 2.8.; STCA 38.2008.72 del 18 marzo 2009 consid. 2.7.; G. Aubert, "Du contrat de travail" in Code des obligations I. Commentaire romand. Ed. Helbing & Lichtenhahn, Ginevra-Basilea-Monaco 2003 ad art. 329 n. 6 pag. 1734; Brunner-Bühler-Wacher-Bruchez "Commentaire du contrat de travail". Ed Réalités sociales, Losanna 2004 ad art. 329 n. 3 pag. 160).
L’insorgente, dunque, avendo compiuto insufficienti ricerche di lavoro nel mese di gennaio 2025 (cfr. consid. 2.5.), deve essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.4.).
2.12. L’assicurato ha dichiarato di restare a disposizione per un eventuale colloquio personale o per fornire ulteriori chiarimenti (cfr. doc. I; IX).
Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_739/2023 del 21 maggio 2024 consid. 2.1.; STF 8C_402/2023 del 19 febbraio 2024 consid. 2.2.; STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.1.; STF 9C_335/2021del 9 febbraio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 8 pag. 19; STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.; STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
In proposito cfr. pure STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.11.; 38.2020.42 del 25 gennaio 2021 consid. 2.8.; 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.
Nel caso di specie il ricorrente - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale - non ha formulato un'esplicita richiesta di indire una pubblica udienza.
L’assicurato, del resto, ha potuto, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il diritto di essere sentito, far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) davanti, in particolare, a questa Corte che, come esposto sopra, gode di pieno potere d’esame in fatto e in diritto (cfr. STF 9C_407/2022 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1., STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019 consid. 3.3.).
Il diritto di essere sentito derivante dall’art. 29 cpv. 2 Cost. non comprende, infatti, necessariamente il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente il diritto a un'audizione orale (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 9C_ 657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 9.2.).
Al riguardo cfr. STCA 38.2023.64 del 30 gennaio 2024 consid. 2.11.; STCA 39.2022.6. del 24 gennaio 2023 consid. 2.9., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_61/2023 de 22 marzo 2023.
Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.; STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Nella presente fattispecie, ritenuto che i documenti già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’audizione del ricorrente non metterebbe in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.
Si prescinde, pertanto, dal sentire l’insorgente (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 5.3.).
2.13. Per quanto concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurato dodici giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro da gennaio a marzo 2025 (cfr. consid. 1.3.; doc. 8; A1).
Conformemente a quanto stabilito dal TCA (cfr. consid. 2.11.), il ricorrente non va, tuttavia, sanzionato per i mesi di febbraio e marzo 2025, mentre per il mese di gennaio 2025 egli deve essere sospeso ex art. 30 cpv. 1 lett. c LADI a causa di insufficienti ricerche di lavoro, ritenuto lo sforzo comunque intrapreso presso __________ (cfr. consid. 2.11.).
Normalmente, in base alle direttive in vigore, la penalità inflitta dall’amministrazione in caso di insufficienti ricerche di impiego durante un mese antecedente la disoccupazione ammonta ad un minimo di tre giorni di sospensione (cfr. consid. 2.7.).
Di conseguenza a mente di questa Corte, tutto ben ponderato, la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione di dodici giorni inflitta al ricorrente dall'URC va ridotta a tre giorni.
2.14. Per quanto concerne la richiesta del ricorrente tendente al versamento anticipato delle indennità giornaliere a lui spettanti (cfr.- doc. XII; consid. 1.8.), che in buona sostanza equivale a una domanda di effetto sospensivo della sanzione, va osservato che l’emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto tale domanda (cfr. STF 9C_443/2023 del 28 febbraio 2025 consid. 9.; STF 9C_414/2023 del 21 febbraio 2024 consid. 5.1.; STF 9C_711/2016, 9C_716/2016 del 9 maggio 2017 consid. 12, parzialmente pubblicata in DTF 143 V 130; STF 9C_37/2011 del 20 giugno 2011 consid. 7; STF 9C_964/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4; STF 9C_938/2008 del 26 novembre 2009 consid. 7; STFA K 65/05 del 21 luglio 2005 consid. 4; STTCA 38.2025.8 del 7 dicembre 2016 consid. 2.9.; STCA 38.2013.2 dell’11 settembre 2013 consid. 2.11.).
2.15. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.13 del 26 maggio 2025 consid. 2.10.; STCA 38.2024.49 del 7 gennaio 2025 consid. 2.14., il cui ricorso dell’assicurato al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_91/2025 del 10 marzo 2025; STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.40 del 7 ottobre 2024 consid. 2.9.; STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.14.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2022.64 del 17 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
2.16. L’insorgente ha chiesto un indennizzo per parte non patrocinata (cfr. doc. VII; XIV).
Un’indennità per ripetibili può venire assegnata, di regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (art. 61 lett. g LPGA; vedasi per la regola e le eccezioni: DTF 112 V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V 89 consid. 4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne Leuzinger-Naef, Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht, in: SZS 1991 pag. 180 segg.).
Il Tribunale federale riconosce eccezionalmente ad una parte vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (cfr. STF 8C_785/2020 del 7 maggio 2021 consid. 7.2.; STF 9C_53/2017 del 18 agosto 2017 consid. 3.3.; STFA C 98/02 del 26 maggio 2003; DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, pag. 394).
Nell'evenienza in esame, i presupposti non sono dati.
Infatti, la causa non è complessa ed il lavoro svolto non risulta avere manifestamente impedito notevolmente l’attività professionale dell’insorgente, né risulta che ha comportato una perdita di guadagno.
La pretesa d'indennità per ripetibili deve, pertanto, essere negata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
La decisione su opposizione del 19 maggio 2025 emessa dall'URC di __________ è riformata nel senso che RI 1 è sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per tre giorni.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente La segretaria
Daniele Cattaneo Stefania Cagni