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redattrice: |
Christiana Lepori, cancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 24 giugno 2025 di
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contro |
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la decisione su opposizione del 12 giugno 2025 emanata da |
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Ufficio regionale di collocamento, ______
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto in fatto
1.1. Con “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA” del 31 marzo 2025, l’Ufficio regionale di collocamento _______ (in seguito: URC) ha informato di avere registrato nel sistema COLSTA RI1, annunciatosi all’URC il 22 novembre 2024 ed in disoccupazione dal medesimo giorno, con una disponibilità lavorativa del 100% a decorrere dal “29.3.2025” (cfr. doc. 7).
1.2. Con opposizione del 9 aprile 2025, l’assicurato ha impugnato la “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA” chiedendo che la modifica relativa alla sua disponibilità, passata dal 70% al 100%, venga considerata retroattivamente dal 22 novembre 2024. Non quindi dal 29 marzo 2025. In tal senso, egli ha fatto valere le seguenti argomentazioni:
" (…) in seguito al colloquio telefonico dell’8.4.2.5, come concordato (…) ritengo che la disponibilità lavorativa indicata all’atto di iscrizione all’URC è stata inserita sottacendo un’informazione essenziale quale quella che una scelta di pensum inferiore al 100% avrebbe avuto un pesante impatto sull’eventuale indennità di disoccupazione che mi sarebbe stata versata; credendo quindi erroneamente di percepire comunque un’indennità corrispettiva al mio salario assicurato, ho accettato di sottoscrivere la disponibilità al 70%. Faccio notare, a sostegno della mia buona fede, che le mail intercorse e i verbali degli incontri avuti con la mia collocatrice non contengono le omesse informazioni citate sopra e inoltre ho effettuato svariate candidature per posti vacanti al 100% che, qualora assunto, avrei accettato.
Purtroppo, l’informazione mancante non mi è giunta nemmeno da ______ in quanto a tutt’oggi non ha ancora emesso una decisione definitiva riguardo l’ammontare della mia indennità e quindi il “disguido” mi è stato comunicato solo lo scorso 29 marzo informandomi della penalizzazione dovuta al dato in oggetto. Ho quindi proceduto ad informare tempestivamente la signora ______ che mi ha inserito al 100% ma solo del 29 marzo scorso. ______ si è peraltro dichiarata disposta ad adattare retroattivamente l’ammontare della rendita che attualmente è comunque ancora legata ad una decisione provvisoria, qualora i vostri uffici acconsentissero, alla luce di quanto esposto a modificare nel senso richiesto. ______ si è anche proposta di discutere direttamente con l’URC un possibile accordo in merito.” (cfr. all. B a doc. I).
1.3. Con decisione su opposizione del 12 giugno 2025, l’URC ha confermato il proprio precedente provvedimento sulla base, in particolare, delle seguenti argomentazioni:
" (…) Dall’analisi della documentazione risulta che il 22 novembre 2024 l’assicurato si è recato presso l’Ufficio regionale di collocamento (URC), dove ha compilato il modulo di iscrizione, dichiarando una disponibilità al collocamento del 70%.
In data 27 novembre 2024 si è svolto il primo colloquio con la consulente del personale, nel quale è stata verificata e confermata la disponibilità dichiarata al 70%.
Pochi giorni dopo, il 29 novembre 2024, l’assicurato ha inviato una comunicazione alla consulente per chiedere la correzione del verbale delle azioni di reinserimento, precisando che non intendeva rendersi disponibile al 100%, ma al 70%, come già dichiarato all’URC.
Lo stesso giorno, la consulente ha chiesto una conferma esplicita della percentuale, alla quale l’assicurato ha risposto il 1° dicembre 2024, chiarendo che c’era stato un malinteso e ribadendo di voler essere iscritto con disponibilità al 70%, in linea con l’attuale carico di lavoro presso ______.
Successivamente, il 29 marzo 2025, l’assicurato ha scritto nuovamente alla consulente, spiegando che per permettere alla Cassa Disoccupazione ______ di effettuare il calcolo corretto delle indennità, sarebbe stato necessario modificare retroattivamente la percentuale di disponibilità dal 70% al 100%. Ha sostenuto che sin dall’inizio era disponibile al 100% e che l’indicazione del 70% al momento dell’iscrizione era frutto di un malinteso.
In seguito a questa richiesta, la consulente ha modificato la percentuale nel sistema COLSTA e ha emesso una nuova conferma di registrazione, indicando la disponibilità al 100% a partire dal 29 marzo 2025.
Con l’opposizione del 10 aprile 2025, l’assicurato ha affermato di non essere stato sufficientemente informato sulle conseguenze che una disponibilità inferiore al 100% avrebbe avuto sul diritto alle indennità di disoccupazione.
Dall’analisi dell’opposizione emerge che l’URC ha seguito correttamente le procedure previste. È vero che vi sono state alcune contraddizioni, ma in più occasioni l’assicurato ha confermato in modo esplicito la propria disponibilità al 70%. Soltanto successivamente, in concomitanza con la valutazione della pratica da parte della Cassa disoccupazione, l’assicurato ha richiesto una rettifica, consapevole dell’impatto finanziario che tale modifica avrebbe avuto sul calcolo delle prestazioni.
Si osserva inoltre che in anni precedenti l’assicurato era già iscritto con una disponibilità inferiore al 100%, in quanto già impiegato presso ______. Questo elemento conferma la coerenza e la plausibilità della dichiarazione iniziale” (cfr. all. A a doc. I).
1.4. Contro la decisione su opposizione, l’assicurato ha ricorso tempestivamente al TCA adducendo, in particolare, quanto segue:
" (…) interpongo ricorso contro la decisione su opposizione (…) in quanto la stessa non risponde al quesito principale sollevato dal mio reclamo (…) e cioè la mancata informazione riguardo alle conseguenze economiche che l’iscrizione al collocamento al 70 o al 100% avrebbero comportato” (cfr. doc. I).
1.5. Nella propria risposta di causa, l’URC ha chiesto la reiezione del ricorso e, in particolare, ha osservato quanto segue:
" (…) Da parte sua l’assicurato contesta la mancata informazione da parte del nostro ufficio, sulle eventuali conseguenze sul diritto alle indennità di disoccupazione nel caso in cui la sua disponibilità al collocamento fosse stata del 70% o del 100%.
La questione del grado di occupazione delle persone in cerca di impiego è importante e viene pertanto discussa e chiarita nel corso del primo colloquio di consulenza.
In particolare, in casi simili a quello dell’assicurato, iscrizione in disoccupazione con un’attività parziale in corso, la discussione sul grado d’occupazione massimo ricercato viene sviluppata in modo attento proprio per chiarire tutti gli aspetti, tra cui anche quello di rendere attente le persone della possibile conseguenza sull’indennità di disoccupazione.
Siamo quindi dell’avviso che un’informazione verbale sulle conseguenze del diritto alle indennità e quindi sul diritto al guadagno intermedio sia stata data.
Probabilmente in mezzo alle numerose altre informazioni che vengono date al primo colloquio è possibile che questo particolare non sia stato percepito dall’assicurato.
Effettivamente questa informazione non emerge in modo specifico del verbale del primo colloquio svoltosi il 27 novembre 2024 (doc. 2), tuttavia è incontestabile il fatto che la discussione sul grado d’occupazione è avvenuta.
Sul tema dell’informazione possiamo comunque confermare che, annunciatosi personalmente agli sportelli del nostro ufficio, l’assicurato ha ricevuto dei documenti in forma cartacea, come pure indicazioni sulla possibilità di reperire numerose informazioni online riguardanti molti aspetti della disoccupazione (doc. 4).
Tra la documentazione cartacea ricevuta figura anche il documento SECO “diritti e obblighi nell’assicurazione contro la disoccupazione (AD) – promemoria per gli assicurati” (doc. 5), sul quale in maniera semplice ma chiara si legge che il diritto all’indennità di disoccupazione dipende da diverse condizioni, tra cui la situazione di disoccupazione totale o parziale.
Aggiungiamo pure che un’aspettativa del signor RI1 di vedersi corrispondere un’indennità completa a fronte di una sua disponibilità al collocamento del 70% appare poco concreta. A livello di paragone nessun datore di lavoro corrisponderebbe mai un salario al 100% ad un collaboratore con un grado di occupazione del 70%. (…)” (cfr. doc. III).
1.6. Il 21 luglio 2025 il TCA ha trasmesso all’assicurato la risposta di causa dell’URC e ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per produrre eventuali altri mezzi di prova, poi scaduto infruttuosamente (cfr. doc. IV).
1.7. Questa Corte, il 13 ottobre 2025, ha richiamato dalla Cassa disoccupazione ______ (in seguito: Cassa) l’incarto relativo al ricorrente (cfr. doc. V).
La Cassa ha dato seguito senza indugio a quanto richiesto (cfr. doc. VI + 1; VII + 1; VIII + 1).
1.8. Il 21 ottobre 2025 il TCA ha assegnato all’insorgente e all’URC un termine di dieci giorni per visionare gli atti trasmessi dalla Cassa e per formulare osservazioni scritte al riguardo (cfr. doc. IX).
L’URC, dopo aver esaminato gli atti il 24 ottobre 2025, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare con scritto del medesimo giorno (cfr. doc. X), inviato per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. XI).
Il 29 ottobre 2025 il ricorrente ha, invece, informato telefonicamente la Cancelleria del TCA di rinunciare alla visione degli atti (cfr. nota incarto del 29 ottobre 2025).
considerato in diritto
2.1. Oggetto della vertenza è la questione di sapere se a ragione, o meno, la disponibilità lavorativa del ricorrente è stata aumentata dal 70% al 100% esclusivamente a decorrere dal 29 marzo 2025, oppure se ciò avrebbe dovuto avvenire, come chiede RI1, retroattivamente dal 22 novembre 2024.
2.2. L'art. 1 cpv. 1 LADI prevede che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e all'indennità per insolvenza, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
L’art. 49 LPGA enuncia che:
" 1 Nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.
2 Una domanda relativa a una decisione d’accertamento deve essere soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse degno di protezione.
3 Le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per l’interessato.
4 Se prende una decisione che concerne l’obbligo di un altro assicuratore di fornire prestazioni, l’assicuratore deve comunicare anche a lui la decisione. Quest’ultimo dispone dei medesimi rimedi giuridici dell’assicurato.
5 Nella sua decisione l’assicuratore può revocare l’effetto sospensivo a un ricorso o a un’opposizione anche se la decisione concerne prestazioni pecuniarie. Sono eccettuate le decisioni concernenti la restituzione di prestazioni indebitamente riscosse.”
Ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 LPGA le prestazioni, i crediti e le ingiunzioni che non contemplati nell’articolo 49 capoverso 1 possono essere sbrigati con una procedura semplificata. Secondo il cpv. 2 l’interessato può esigere che sia emanata una decisione.
Giusta l’art. 52 LPGA:
" 1 Le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.
2 Le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
3 La procedura d’opposizione è gratuita. Di regola non sono accordate ripetibili.
4 Nella sua decisione su opposizione l’assicuratore può revocare l’effetto sospensivo a un eventuale ricorso anche se la decisione su opposizione concerne prestazioni pecuniarie. Sono eccettuate le decisioni su opposizione concernenti la restituzione di prestazioni indebitamente riscosse”.
L'art. 100 cpv. 1 LADI prevede che:
" Nei casi di cui agli articoli 36 capoverso 4, 45 capoverso 4, 59c, nonché nei casi particolari di domande di risarcimento va emanata una formale decisione. Per il resto si applica, in deroga all'articolo 49 capoverso 1 LPGA, la procedura semplificata di cui all'articolo 51 LPGA, ad esclusione dei casi in cui la domanda dell'interessato non è stata accolta o lo è stata solo parzialmente."
L'art. 100 cpv. 2 LADI precisa invece che "in deroga all’articolo 52 capoverso 1 LPGA, i Cantoni possono conferire ai servizi cantonali la competenza in materia di opposizioni contro le decisioni emanate dagli uffici regionali di collocamento nell’ambito dell’articolo 85b."
Secondo l'art. 85b cpv. 1 LADI "I Cantoni istituiscono uffici regionali di collocamento. Affidano loro compiti del servizio cantonale. Possono affidare loro la procedura di annuncio per il collocamento prevista nell’articolo 17 capoverso 2".
Cfr. STCA 38.2017.55 del 29 novembre 2017 consid. 2.1. e STCA 38.2017.59 del 25 ottobre 2017 consid. 2.1.
2.3. La giurisprudenza e la dottrina hanno precisato che costituisce una decisione l'atto unilaterale di un'autorità amministrativa che regola una situazione giuridica concreta e individuale in maniera imperativa (cfr. art. 5 cpv. 1 PA; STF 8C_323/2025 del 22 settembre 2025 consid. 4.2.; DTF 139 V 143 consid. 1.2.; STF 8C_141/2009 del 2 luglio 2009 consid. 2; DTF 122 V 189 consid. 1, 118 V 17 consid. 1, DTF 116 V 319 consid. 1a, DTF 98 Ib 463; KNAPP, Précis de droit administratif. Ed. Helbing & Lichtenhahn. Quarta edizione. Basilea 1991, n. 936-955, pag. 214-217; GOSSWEILER, Die Verfügung im Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, pag. 13ss; BOIS, "La décision dans le domaine de l'assurance sociale" in Etudes de droit social. Collezione Le droit de travail en pratique. Vol. 3. Ed. Schulthess Polygraphischer Verlag. Zurigo 1991, pag. 199; GYGI, Verwaltungsrechtpflege und Verwaltungsverfahren im Bund, seconda edizione, pag. 27).
In una sentenza 8C_433/2018 del 14 agosto 2018, concernente il settore dell’assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale, al riguardo, ha evidenziato:
" 4.2. Benché non sia ossequiosa degli aspetti formali (cfr. art. 49 cpv. 3 LPGA), la comunicazione per posta elettronica del 16 febbraio 2018, che ordina una perizia esterna, adempie a tutti gli effetti le condizioni di una decisione. Infatti, per determinare se si tratta di una decisione o no occorre considerare le condizioni materiali dell'atto contestato, in modo particolare se l'autorità competente abbia inteso creare una relazione giuridica obbligatoria e con carattere d'imperio fra l'autorità amministrativa e il cittadino (da ultimo sentenza 2C_282/2017 del 4 dicembre 2017 consid. 2.1 con riferimenti). (…)”
Questa Corte osserva, inoltre, che la “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA” presenta in generale le caratteristiche di una decisione informale (cfr. STCA 38.2021.4 del 22 marzo 2021 consid. 2.2.; STCA 38.2019.49 del 9 dicembre 2019 consid. 2.2., confermata dalla STF 8C_69/2020 del 21 febbraio 2020; STCA 38.2017.55 del 29 novembre 2017 consid. 2.2.; STCA 38.2017.59 del 25 ottobre 2017 consid. 2.2.; STCA 38.2015.80+38.2016.19 del 21 novembre 2016 consid. 2.3.; STCA 38.2011.37 del 16 febbraio 2012 consid. 2.3.segg.; STCA 38.2008.41 del 4 dicembre 2008 consid. 2.4., STF 8C_627/2009 dell’8 giugno 2010 consid. 3.1. e STF 8C_62/2009 del 9 giugno 2009, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2010 N. 66 pag. 305 segg. in cui l’Alta Corte ha implicitamente avallato quanto stabilito da questa Corte circa la natura di decisione informale della “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA”).
Con la stessa, infatti, viene regolata una situazione concreta e individuale in maniera imperativa ai sensi della giurisprudenza sopra esposta, ossia si determina la data a partire dalla quale un assicurato è iscritto in disoccupazione (cfr. STCA 38.2021.4 del 22 marzo 2021 consid. 2.2.; STCA 38.2019.49 del 9 dicembre 2019 consid. 2.2., confermata dalla STF 8C_69/2020 del 21 febbraio 2020; STCA 38.2017.55 del 29 novembre 2017 consid. 2.2.; STCA 38.2011.37 del 16 febbraio 2012 consid. 2.6.; STCA 38.2008.41 del 4 dicembre 2008 consid. 2.4.).
In concreto, dunque, la “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA” del 29 marzo 2025 (cfr. doc. 7) presenta le caratteristiche di una decisione informale.
Riguardo alla “Conferma d’annullamento dal sistema COLSTA” cfr. STCA 38.2023.37 del 12 giugno 2023 consid. 2.3.
In simili condizioni contro la “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA” del 29 marzo 2025 poteva essere interposta opposizione ai sensi dell’art. 52 LPGA.
A ragione, pertanto, l’URC è entrato nel merito dello scritto dell’assicurato del 9 aprile 2025 (cfr. doc. B) e ha emesso la decisione su opposizione del 12 giugno 2025 impugnata davanti al TCA.
Per completezza va osservato che la contestazione di decisioni informali non necessita il rispetto del termine previsto per l’impugnazione delle decisioni formali di 30 giorni ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA (cfr. supra consid. 2.2.), bensì possono essere contestate entro un congruo termine d'esame e di riflessione.
Il Tribunale federale ha stabilito che, di principio, un atto amministrativo informale avente, però, carattere di decisione sostanziale dev'essere impugnato entro 90 giorni (cfr. DTF 148 V 427 consid. 4.1.; STF 8C_789/2014 del 7 settembre 2015 consid. 2.2.; STFA U 325/02 del 24 ottobre 2003; STFA C 7/02 del 14 luglio 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 1 pag. 1; STCA 38.2021.4 del 22 marzo 2021 consid. 2.5.).
2.4. Il TCA ritiene poi utile ricordare (cfr. ad esempio STCA 38.2017.55 del 29 novembre 2017 consid. 2.3.; STCA 38.2017.59 del 25 ottobre 2017 consid. 2.3.) che il Tribunale federale, in una sentenza 8C_62/2009 del 9 giugno 2009 consid. 5.2., massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2010 N. 66 pag. 305 segg., ha deciso che, alla luce in particolare, degli art. 17 cpv. 2 LADI e 20 cpv. 3 OADI, è l’URC competente per pronunciarsi sulla decorrenza dell’iscrizione all’assicurazione contro la disoccupazione e che quindi a torto il TCA aveva ritenuto nulle per incompetenza le decisioni emanate dall’URC con le quali la nuova registrazione di un assicurato nel sistema informatico della disoccupazione era stata effettuata con effetto dal 2 maggio 2008 e non dal 1° aprile 2008 come richiesto dall’assicurato.
Gli atti sono stati rinviati al TCA perché si pronunciasse nel merito del ricorso. In particolare avrebbe dovuto esaminare la possibilità di una reiscrizione retroattiva in disoccupazione, alla luce del principio della buona fede e meglio di un’eventuale violazione dell’obbligo di informazione da parte dell’URC.
In effetti secondo l'art. 17 cpv. 2 LADI l'assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento al suo Comune di domicilio o al servizio competente designato dal Cantone il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende l'indennità di disoccupazione, e osservare da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale (cfr. al riguardo gli art. 18 segg. OADI e l'art. 29 cpv. 1 LPGA).
Secondo la giurisprudenza l'obbligo di sottoporsi personalmente a tale controllo configura una condizione del diritto all'indennità, perseguendo esso lo scopo di stabilire se l'assicurato è idoneo al collocamento. La mancata esecuzione di tale controllo ha per effetto il rifiuto dell'indennità (cfr. STF 8C_62/2009 del 9 giugno 2009 consid. 4.1, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2010 N. 66 pag. 305 segg.; DTF 124 V 215 consid. 2).
Giusta, poi, l'art. 20 cpv. 3 OADI il servizio competente inserisce i dati d'iscrizione nel sistema d’informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (COLSTA) e affida all'assicurato la copia per la cassa.
2.5. Nella presente evenienza, dagli atti risulta che il 22 novembre 2024 RI1 – cittadino svizzero nato nel 1964 (cfr. doc. 1) – ha compilato il “Modulo – Registrazione all’Ufficio regionale di collocamento (URC)”.
Contestualmente egli ha contrassegnato la casella “lavoro e/o sono in periodo di disdetta”, precisando di essere occupato, a quel momento, a tempo parziale per “90 giorni garantiti e il resto su chiamata” presso “______”, in qualità di assistente di volo con contratto temporaneo valido fino al 31 dicembre 2025 (cfr. doc. 1; doc. 13 atti VI 1 della Cassa: messaggio di posta elettronica del 9 febbraio 2025 del ricorrente da cui si evince che “il mio contratto garantisce 90 giorni di ingaggio all’anno da mettere a disposizione tra aprile e ottobre, mentre nel periodo novembre - marzo l’ingaggio avviene su chiamata. (…)”; doc. 39 atti VI 1 della Cassa: attestato del datore di lavoro - ______. - che ha indicato che il rapporto di lavoro da dicembre 2022 a dicembre 2025 è su chiamata).
Quanto alla propria “disponibilità lavorativa sul mercato del lavoro”, RI1 ha indicato di cercare un impiego a tempo parziale, e meglio al “70%” (cfr. doc. 1).
In occasione dell’annuncio presso l’URC del 22 novembre 2024, al ricorrente è stata consegnata una serie di documenti.
Dalla comunicazione “Documentazione per la registrazione all’Ufficio regionale di collocamento” (cfr. doc. 4) risulta che a RI1 è stato, tra gli altri, consegnato il “promemoria diritti e obblighi nell’assicurazione contro la disoccupazione”.
Dal documento in questione risulta, al punto 2, che “Il diritto all’indennità di disoccupazione dipende da diverse condizioni: disoccupazione totale o parziale (…)” (cfr. doc. 5).
All’assicurato è poi stato segnalato, a valere quale sito internet ove reperire “informazioni utili”, il portale www.lavoro.swiss.
Dal modulo “azioni di reinserimento”, sottoscritto dal ricorrente, con riferimento al primo colloquio di consulenza, tenutosi presso gli uffici dell’URC il 27 novembre 2024, risulta verbalizzato da parte della consulente di riferimento del ricorrente, ______, quanto segue:
" Ha un contratto alla ______ come assistente di volo a giornate. È andato in pensione al 15.2.2022 e poi si sono accorti che hanno licenziato tanta gente e pertanto gli è stato offerto un lavoro a tempo determinato come ausiliario fino al 31.12.2025 ma con dim. ore e pertanto ha deciso di iscriversi perché ha ricevuto il piano di novembre senza nessun ingaggio.
Gli viene chiesto se è disposto a lasciare l’impiego attuale a titolo di guadagno intermedio - nel rispetto dei termini legali di disdetta o entro tempi ragionevoli – quindi a ricercare e accettare occupazioni adeguate al 100%? L’assicurato dichiara di essere disponibile a lasciare il suddetto lavoro.
Mi conferma che non ha delle condizioni da porre per lasciare l’impiego attuale a titolo di guadagno intermedio per una posizione migliorativa.
(…)
Obiettivo (cosa si desidera raggiungere)
Ritrovare lavoro al 70% (…)” (cfr. doc. 2).
Con mail del 29 novembre 2024 il ricorrente ha comunicato alla propria consulente:
" (…) confermo la mia intenzione di trovare un impiego al 70/100 in quanto già attualmente il mio pensum presso ______ corrisponde a questa percentuale. Quando la Cassa disoccupazione ______ riceverà tutta la documentazione da parte del mio datore di lavoro, in seguito saranno in grado di stabilire con maggior precisione il percento lavorativo da considerare. Al riguardo, chiedo quindi di adeguare/correggere il verbale delle azioni di reinserimento, nello specifico il punto nel quale si scrive che sono disposto ad accettare occupazioni adeguate al 100/100, correggendolo con il 70/100. (…)” (cfr. doc. 3).
Al riscontro della consulente, che gli ha chiesto “se ho capito bene le devo cambiare la sua disponibilità al collocamento 70% al 100%?”, RI1, il 29 novembre 2024, ha risposto “Sì è corretto” (cfr. doc. 3), salvo poi trasmettere due giorni più tardi a ______, sempre in risposta a quella stessa mail, la seguente comunicazione:
" Buongiorno signora ______,
malauguratamente ci siamo fraintesi. La mia intenzione è di dare disponibilità al 70/100 e non al 100/100 in quanto il mio pensum attuale presso ______ è circa quello e non intendo aumentare ulteriormente il carico di lavoro e per questo motivo chiedo di adeguare quanto pattuito nel verbale delle azioni di reinserimento” (cfr. doc. 3).
______ ha risposto come segue:
" (…) Ne abbiamo già parlato l’altra volta, ma da quello che mi dice ora, lei è disponibile a lavorare al 100%, ovviamente deve essere disposto a lasciare l’attuale lavoro, se io le trovo un lavoro al 100%... se no le devo lasciare il 70%...mi faccia sapere cosa vuol fare” (cfr. doc. 3).
Questo il riscontro del ricorrente del 2 dicembre 2024:
" (…) Mi lasci il 70% (…)” (cfr. doc. 3).
Con e-mail del 29 marzo 2025, il ricorrente ha tramesso un’ulteriore mail alla propria consulente URC, dal seguente contenuto:
" (…) mi permetto di inoltrare alcune osservazioni al riguardo allo scopo di chiarire la mia situazione riguardo all’iscrizione URC. Venerdì scorso ha avuto un colloquio con la cassa disoccupazione ______ che mi ha riferito che la decisione riguardo la mia richiesta di indennità è ancora provvisoria e che per effettuare il calcolo definitivo sarebbe necessario modificare retroattivamente la mia disponibilità ad accettare occupazioni al 100% e non al 70% come indicato nell’iscrizione all’URC in quanto frutto di un malinteso. Chiedo di effettuare la modifica anche in considerazione del fatto che ho comunque anche concorso a molte occupazioni con pensum al 100%. Questa modifica avrebbe un forte impatto anche sulla base di calcolo della mia indennità. (…)” (cfr. doc. 6).
Il 31 marzo 2025 l’URC ha registrato nel sistema COLSTA una disponibilità lavorativa del 100% a decorrere dal 29 marzo precedente (cfr. consid. 1.1.).
Il ricorrente ha fatto valere, mediante l’opposizione del 9 aprile 2024, che “la disponibilità lavorativa indicata nell’atto di iscrizione all’URC è stata inserita sottacendo un’informazione essenziale quale quella che una scelta di un pensum inferiore al 100% avrebbe avuto un pesante impatto sull’eventuale indennità di disoccupazione che mi sarebbe stata versata” e di avere, quindi, accettato di sottoscrivere la disponibilità al 70%, credendo “(…) erroneamente di percepire comunque un’indennità corrispettiva al mio salario assicurato” (cfr. doc. B; consid. 1.2.).
La parte resistente ha confermato la Registrazione del 31 marzo 2025 con decisione su opposizione del 12 giugno 2025 (cfr. doc. A; consid. 1.3.).
In sede ricorsuale RI1 ha ribadito le proprie ragioni nel pretendere che la disponibilità lavorativa del 100% venga applicata retroattivamente dal 22 novembre 2024 in conseguenza della “mancata informazione riguardo alle conseguenze economiche che l’iscrizione al collocamento al 70 o 100% avrebbero comportato” (cfr. doc. I; consid. 1.4.).
2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che l’art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha, inoltre, il seguente tenore:
" 1Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.
2Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.
3Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (su questi aspetti cfr. in particolare STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2.; STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527)).
In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in SZS 2003 pag. 307).
Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2.; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1. = SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).
Per quanto concerne il diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 10 pag. 277; DLA 2007 pag. 193 segg.).
La consulenza rispettivamente le informazioni riguardano i fatti che la persona interessata deve conoscere alfine di poter correttamente dar seguito ai propri obblighi e far valere i propri diritti nei confronti di un assicuratore in un caso concreto. L'obbligo di consulenza non si estende tuttavia solamente ai fatti determinanti, ma anche alle circostanze di natura giuridica (cfr. STF 8C_271/2022 dell’11 novembre 2022 consid. 3.2.2; STF 8C_899/2009 del 22 aprile 2010 consid. 4.2.; DTF 139 V 524 consid. 2.2.; DTF 131 V 472 consid. 4.3.).
Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico.
Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.2. = SVR 2018 IV Nr. 70 pag. 225; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.2.; DLA 2007 pag. 193 segg.; FF 1999 IV 3953).
Il Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza C 192/04 del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.
Il TF ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.
In caso affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
In un’altra sentenza C 157/05 del 28 ottobre 2005 la nostra Massima Istanza ha deciso che l’amministrazione, in applicazione dell’art. 27 LPGA, non appena al corrente degli elementi fattuali del caso, e dunque già all’inizio del versamento delle indennità di disoccupazione, avrebbe dovuto informare l’assicurato del fatto che, occupando all’interno di una Sagl una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (e meglio fino al 12 gennaio 2003 era socio gerente con diritto di firma individuale e dal 13 gennaio 2003 socio senza diritto di firma), il suo diritto alle prestazioni (il termine quadro per la riscossione delle prestazioni era iniziato il 1° gennaio 2003) era minacciato. Il TF ha inoltre indicato che tale omissione andava equiparata a un’informazione erronea e che, in casu, i presupposti della protezione della buona fede dell’assicurato erano adempiuti.
Il ricorso contro la decisione del Tribunale cantonale che aveva confermato il diniego del diritto alle indennità di disoccupazione è stato, conseguentemente, accolto e gli atti rinviati all’ufficio del lavoro al fine di accertare se l’assicurato, nel caso in cui fosse stato correttamente informato, avrebbe o meno immediatamente richiesto la cancellazione della sua iscrizione, quale socio gerente senza diritto di firma, a registro di commercio.
In proposito cfr. pure STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 10 pag. 277.
Nella DTF 131 V 472 e nella STF C 157/05 del 28 ottobre 2005, appena menzionate, l’art. 27 LPGA ha trovato applicazione, perché un avviso, al momento dell’iscrizione in disoccupazione, da parte dell’autorità - ossia dell’URC nella DTF 131 V 472 e dell’URC e della Cassa nella sentenza C 157/05 del 28 ottobre 2005 - circa il fatto che un determinato comportamento futuro o comunque modificabile comprometteva il diritto a prestazioni della disoccupazione poteva essere dato e avrebbe potuto fare riflettere l’assicurato se attuare il proprio progetto o invece mantenere una determinata situazione.
2.7. In una sentenza C 9/05 del 21 dicembre 2005 il TF si è, per contro, chinato sul caso di un assicurato che dopo essersi licenziato dal suo ultimo posto di lavoro ha iniziato nel mese di settembre 2002 un’attività indipendente, percependo a tale fine il capitale di libero passaggio del secondo pilastro. Il 19 maggio 2003 egli si è iscritto in disoccupazione. La Cassa ha trasmesso all’Ufficio del lavoro la fattispecie per decisione. Tramite un formulario compilato dall’assicurato nel mese di settembre 2003 l’Ufficio del lavoro è stato informato, da un lato, che se lo stesso avesse reperito un impiego, avrebbe interrotto immediatamente la sua attività indipendente. Dall’altro, che l’assicurato, mediante la sua attività, voleva comunque raggiungere economicamente e imprenditorialmente l’indipendenza, ciò che implicava un elemento di durata.
L’Alta Corte ha deciso che l’Ufficio del lavoro, in simili condizioni, ha a ragione negato il diritto alle indennità di disoccupazione da maggio 2003.
L’amministrazione, solo dopo aver ottenuto, nel mese di settembre 2003, queste indicazioni, era in grado di farsi un quadro della situazione professionale dell’assicurato.
Pertanto in quel caso non si trattava di un comportamento futuro dell’assicurato, bensì dell’attività indipendente esercitata fino a quel momento. Non era, quindi, possibile per l’amministrazione invitare l’assicurato ai sensi dell’art. 27 LPGA a riflettere su un’azione progettata che minacciava il diritto alle prestazioni.
Nel caso deciso con STF C 9/05 del 21 dicembre 2005, a differenza dei casi menzionati al considerando precedente, al momento dell’iscrizione la Cassa non era al corrente di alcuni elementi, per cui non avrebbe potuto in ogni caso rendere attento l’assicurato sui rischi in cui incorreva. Infatti l’Ufficio del lavoro interpellato dalla Cassa ha dovuto procedere a degli accertamenti per poter decidere in merito al suo diritto alle indennità di disoccupazione. L’Ufficio competente per emettere il relativo provvedimento si è basato su un periodo ormai trascorso, il che non permetteva di dare seguito all’obbligo di fornire consulenza di cui all’art. 27 LPGA. Per l’assicurato un eventuale avviso era a quel momento irrilevante, non potendo più modificare la situazione a cui era confrontato nei mesi precedenti la decisione.
L’Alta Corte, con sentenza C 36/06 e C 39/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249, in DLA 2007 N. 10 pag. 193 e SVR 2007 ALV Nr. 20, ha, del resto, stabilito che fintanto che, nel prestare l'usuale attenzione, non può riconoscere che la situazione in cui si trova la persona assicurata è tale da pregiudicarne il diritto alle prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di informazione e di consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGA.
Dall’art. 27 LPGA nemmeno si può dedurre che, prima di emettere una decisione negativa, occorre concedere all’assicurato l’occasione di modificare la sua situazione nel caso in cui, viste le circostanze, egli non adempia uno dei presupposti da cui dipende il diritto all’indennità di disoccupazione.
Al riguardo giova evidenziare che in una sentenza 8C_455/2008 del 24 ottobre 2008 consid. 3.2. il TF ha stabilito che dall’art. 27 LPGA non può essere dedotto l’obbligo per l’amministrazione di dare a un assicurato l’occasione di modificare la propria situazione, se alla luce delle circostanze del caso concreto non adempie una delle condizioni che danno diritto all’indennità di disoccupazione. Pertanto in quel caso di specie è stato deciso che l’amministrazione non aveva violato l’art. 27 LPGA non attirando l’attenzione dell’assicurato sul fatto che una disponibilità del 10% era insufficiente per riconoscergli il diritto all’indennità di disoccupazione. Il TF ha precisato che la soluzione opposta condurrebbe a degli abusi, incitando gli assicurati ad aumentare fittiziamente il proprio grado di disponibilità in modo contrario alla situazione reale.
In una sentenza 8C_437/2016 del 10 gennaio 2017 il TF, confermando un giudizio di questo Tribunale di inidoneità al collocamento di un assicurato impegnato in una propria attività lavorativa indipendente, ha poi ricordato che per prassi costante sulla base dell'art. 27 LPGA (informazione e consulenza) gli organi delle singole assicurazioni sociali non sono tenuti a incitare o a fare in modo che l'assicurato abbia a modificare il suo comportamento personale o professionale al fine di ottenere prestazioni, o, le maggiori indennità possibili.
Al riguardo cfr. pure STF 8C_866/2018 del 2 maggio 2019.
2.8. Questa Corte, dal canto suo, in un giudizio 38.2017.55 del 29 novembre 2017, ha ritenuto violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di un’assicurata alla quale un URC non aveva indicato che la data di iscrizione per il collocamento influisce sulla durata del periodo di contribuzione e sul numero di indennità giornaliere.
È stato, altresì, evidenziato che una completa inabilità al lavoro non giustifica la mancata informazione menzionata, considerato che anche un’incapacità lavorativa del 100% non impedisce di per sé l’annuncio per il collocamento.
L’inabilità al lavoro totale può, invece, avere conseguenze in relazione all’apertura di un termine quadro per la riscossione delle prestazioni.
2.9. In concreto, per quanto attiene al diritto all’informazione e consulenza ex art. 27 cpv. 1 LPGA da parte degli organi dell'assicurazione contro la disoccupazione, va osservato che al momento dell’annuncio per il collocamento, nel novembre 2024, l’assicurato ha sì ricevuto dall’URC l’opuscolo “Diritti e obblighi nell’assicurazione contro la disoccupazione (AD) – Promemoria per gli assicurati” (cfr. doc. 5) e gli è stato segnalato che “informazioni utili” concernenti le prestazioni LADI potevano essere reperite al sito internet www.lavoro.swiss.
I documenti menzionati, però, non forniscono indicazioni particolari circa il rapporto tra lavoro su chiamata (“Cette forme de travail consiste à faire travailler le travailleur selon le volume de travail à effectuer. L’employeur va donc « appeler » le travailleur lorsqu’il a besoin de lui, le travailleur étant le reste du temps à disposition”, cfr. Réglementer le travail sur appel, Rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat 19.3748, Cramer du 20 juin 2019, 17 novembre 2021, n. 2.1.2.; https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/69051.pdf) e guadagno assicurato, nel senso che non è specificatamente spiegato che, se un assicurato che svolgeva un lavoro su chiamata si iscrive in disoccupazione e gli viene riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. STCA 38.2019.38 del 17 febbraio 2020), il suo guadagno assicurato è definito ex art. 37 OADI ed è considerato realizzato come se l’occupazione in questione fosse stata al 100%, nonostante l’attività su chiamata fosse, in realtà, complessivamente inferiore (cfr. doc. 70, 71, 67, 91 atti VII1 della Cassa).
Di conseguenza, nel caso in cui tale assicurato si annunci per il collocamento con una disponibilità lavorativa inferiore al 100%, il suo guadagno assicurato (determinato con i guadagni conseguiti dall’attività su chiamata) verrà ridotto proporzionalmente, benché sia stato conseguito con un’attività inferiore al 100%.
Nel caso di specie la Cassa, nell’aprile 2025, ha in effetti indicato un guadagno assicurato sulla base degli stipendi percepiti nei sei mesi da maggio a ottobre 2024 (art. 37 cpv. 1 OADI), e perciò con l’attività su chiamata, di fr. 6'411 che ha poi considerato al 70% (vista la disponibilità lavorativa indicata dall’insorgente), pari a fr. 4'488.--, fino al 28 marzo 2025 e al 100% dal 29 marzo 2025 (cfr. doc. 67; 70; 66; 28 atti VII 1 della Cassa).
Differente è il caso di un’occupazione a tempo parziale non su chiamata, ad esempio al 70%. In tale situazione, allorché la disponibilità lavorativa dell’assicurato è del 70%, il suo guadagno assicurato sarà quello calcolato sulla base dell’attività al 70%. Qualora l’interessato si iscriva in disoccupazione al 100% (o comunque dal 70% al 100%), il suo guadagno assicurato sarà al massimo quello conteggiato fondandosi sui guadagni dell’impiego al 70% (poiché il GA deve essere quello realmente ottenuto e non uno fittizio). Se, per contro, il tasso di occupazione ricercato è inferiore al tasso di occupazione durante il periodo di calcolo (70%), il guadagno assicurato sarà ridotto proporzionalmente (cfr. DTF 150 V 44; STF 8C_736/2011 dell’8 novembre 2011).
In ogni caso nella presente fattispecie decisivo risulta il fatto che, benché gli organi di esecuzione della LADI, in particolare l’URC (al quale l’assicurato si è rivolto per l’annuncio al collocamento nel novembre 2024; cfr. consid. 2.5.), fossero al corrente che l’insorgente svolgeva un’attività su chiamata, come precisato dal medesimo, il 22 novembre 2024, nel “Modulo – registrazione all’Ufficio regionale di collocamento (URC)” (cfr. doc. 1), dalle carte processuali non emerge che il medesimo sia stato reso attento in modo chiaro e tempestivo in merito alle particolari modalità di definizione del guadagno assicurato in caso di grado di occupazione al 100% e in caso di grado inferiore nell’ipotesi di lavoro su chiamata.
L’amministrazione, d’altronde, nella risposta di causa si è limitata ad asserire che “in casi simili a quello dell’assicurato, iscrizione in disoccupazione con un’attività parziale in corso, la discussione sul grado d’occupazione massimo ricercato viene sviluppata in modo attento proprio per chiarire tutti gli aspetti, tra cui anche quello di rendere attente le persone della possibile conseguenza sull’indennità di disoccupazione. Siamo quindi dell’avviso che un’informazione verbale sulle conseguenze del diritto alle indennità e quindi sul diritto al guadagno intermedio sia stata data” (cfr. doc. III; consid. 1.5.), senza però accennare a indicazioni circa le specificità del lavoro su chiamata in relazione al grado di occupazione ricercato e al guadagno assicurato.
È vero che tale questione, tecnica e particolare, è piuttosto di competenza della Cassa.
Tuttavia in casu nemmeno risulta che la consulente URC si sia confrontata con i propri superiori al riguardo o abbia senza indugio consigliato al ricorrente di chiedere ragguagli alla Cassa su questo specifico aspetto.
A maggior ragione ciò avrebbe dovuto avere luogo se si pone mente allo scambio di messaggi di posta elettronica intervenuto tra la consulente e il ricorrente tra fine novembre e inizio dicembre 2024 a proposito della sua disponibilità lavorativa, da lui indicata al 70% in virtù del fatto che tale percentuale corrispondeva al suo pensum presso ______ (cfr. consid. 2.5.).
Sarebbe, dunque, stato utile spiegare all’insorgente che, benché il suo grado di occupazione complessivo fosse di circa il 70%, in caso di lavoro su chiamata un grado di occupazione ricercato durante la disoccupazione del 70% avrebbe comportato una riduzione delle indennità.
È vero che, come esposto al considerando precedente, dall’art. 27 LPGA non può essere dedotto l’obbligo per l’amministrazione di dare a un assicurato l’occasione di modificare la propria situazione e/o il proprio comportamento al fine di ottenere prestazioni o le maggiori indennità possibili.
Tuttavia l’art. 27 cpv. 2 LPGA implica il dovere di informare in merito ai fatti che la persona a cui occorre consulenza deve conoscere per poter correttamente adempiere i propri doveri ed esercitare i propri diritti in una situazione concreta nei confronti dell’assicuratore. Il dovere di informazione si estende non soltanto alle circostanze di fatto determinanti, bensì anche alle questioni giuridiche (cfr. STF 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010 consid. 5.1.). Lo scopo dell’art. 27 cpv. 2 LPGA è quello di consentire agli assicurati di adottare un comportamento i cui effetti giuridici concordano con le esigenze poste dal legislatore affinché si realizzi il diritto alla prestazione (cfr. STF C 44/05 del 19 maggio 2006 consid. 3.3.; STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.3.).
In proposito cfr. pure STF 8C_184/2025 del 15 settembre 2025 consid. 3.2.
Per inciso si rileva che Guy Longchamp in Commentaire romand, LPGA, ad art. 27 N. 26, enuncia, peraltro, che:
" L’obligation de conseiller inclut le devoir de contrôler les prestations en cours afin que la personne puisse se prémunir contre une réduction ou une cessation des prestations. Cela vaut en particulier dans le domaine de l’assurance-chômage”.
Viste le particolarità del lavoro su chiamata per quanto attiene all’assicurazione contro la disoccupazione e ritenuto lo scopo di quest’ultima che è quello di garantire agli assicurati un’adeguata compensazione della perdita di guadagno a causa, segnatamente, di disoccupazione (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. a LADI), l’omissione da parte dell’URC di delucidare l’assicurato circa le conseguenze di un grado di occupazione ridotto rispetto a un 100% dal profilo dell’entità delle indennità di disoccupazione spettantigli è, nell’evenienza concreta, contraria a quanto contemplato dall’art. 27 cpv. 2 LPGA.
2.10. La violazione del dovere di informazione e consulenza non implica automaticamente che all’assicurato vada riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. STF C 301/05 dell’8 maggio 2006 consid. 2.4.2.).
La violazione dell’art. 27 LPGA va equiparata, secondo il TF, al rilascio di un’informazione errata (cfr. STF 8C_741/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 2.1.; STF 8C_369/2015 del 14 luglio 2015; consid. 3.2.; STF 8C_652/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 5.1.; DTF 131 V 472, consid. 5=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 5), conformemente a quanto riconosciuto dalla giurisprudenza per i casi in cui l'autorità omette di fornire informazioni che la legge le impone di dare in una fattispecie particolare (cfr. Pratique VSI 2003 pag. 207; DLA 2003 pag. 127).
Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost. consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un cittadino un vantaggio contrario alla legge se i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti:
1. Si tratta di un’informazione senza riserve da parte dell’autorità;
2. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;
3. l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
4. l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;
5. l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;
6. la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data;
7. l’interesse alla corretta applicazione del diritto oggettivo non prevale su quello alla tutela della buona fede.
(cfr. STF 8C_660/2023 del 27 marzo 2024 consid. 6.2.; STF 8C_271/2022 dell’11 novembre 2022 consid. 3.2.3.; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 26 pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag. 316; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_86/2021 del 14 giugno 2021 consid. 6.1.; STF 9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.2.; STF 8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 4 pag. 97; DTF 143 V 95 consid. 3.6.2.; STF 9C_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_5/2015 del 31 luglio 2015 consid. 3.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata).
Esaminando la condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio occorre verificare che l’informazione sia stata causale per il comportamento dell’assicurato. Esiste un nesso causale tra l’informazione dell’autorità e l’agire dell’assicurato quando può essere ammesso che in assenza di tale informazione l’assicurato si sarebbe comportato differentemente (cfr. STF C 344/00 del 6 settembre 2001 consid. 3.bb; STF 8C_804/2010 del 76 febbraio 2011 consid. 7.1.).
Tale presupposto è stato riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza C 25/02 del 29 agosto 2002, relativa a una vertenza di restituzione di prestazioni erogate a un assicurato che aveva ceduto la propria attività - nella cui fase di progettazione aveva ricevuto dall’assicurazione contro la disoccupazione delle indennità giornaliere speciali - alla moglie, per la quale aveva continuato a lavorare. L’assicurato, sulla base delle informazioni che ha indicato di avere ricevuto da un collocatore prima dell’annuncio in disoccupazione, ossia che trasferendo la ditta alla moglie avrebbe avuto diritto alle indennità di disoccupazione, e dei successivi versamenti di tali prestazioni, ha rinunciato a liquidare la ditta individuale. Se avesse ricevuto la corretta informazione, egli avrebbe potuto interrompere definitivamente l’attività e beneficiare del prolungamento del termine quadro per l’eventuale versamento di altre indennità giornaliere ai sensi dell’art. 71d cpv. 2 LADI e 95e cpv. 2 OADI. La sua buona fede è stata, quindi, tutelata.
L’Alta Corte non ha, invece, considerato ossequiata questa condizione in una sentenza C 177/04 del 25 ottobre 2005. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente ricevuto un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto richiedere le indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività lucrativa indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva avviato la propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel caso in cui avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non avrebbe quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata ultimata. L’assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito dell’errata informazione da parte dell’autorità.
Al riguardo cfr. pure STF 8C_619/2009 del 23 giugno 2010 consid. 3.4.).
2.11. Nel caso di specie, relativamente alla condizione secondo cui “l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli .pregiudizievole”, il TCA evidenzia che RI1, il 29 marzo 2025, in occasione della sua richiesta all’URC di rettificare il grado della sua disponibilità lavorativa dal 70% al 100% con effetto dall’inizio della disoccupazione, ha affermato di avere domandato “di effettuare la modifica anche in considerazione del fatto che ho comunque anche concorso a molte occupazioni con pensum al 100%” (cfr. doc. 6).
Nell’opposizione l’insorgente ha ribadito di avere svolto “(…) svariate candidature per posti vacanti al 100% che, qualora assunto, avrei accettato” (cfr. doc. B; consid. 1.2.).
In simili condizioni, al fine di stabilire se tra la decisione del ricorrente di dichiarare un grado di occupazione auspicato del 70% corrispondente nel complesso a quello effettivo presso ______ lavorando 90 giorni garantiti e su chiamata (cfr. consid. 2.5.) e la mancata informazione circa le ripercussioni del grado al 70% sull’entità delle indennità di disoccupazione (decurtazione del guadagno assicurato) vi sia un nesso di casualità, occorre verificare se realmente, in modo serio e sistematico, l’assicurato abbia ricercato un impiego a tempo pieno (ciò che dimostrerebbe che di fatto era disposto a essere impiegato al 100%, ma si è limitato a dichiarare il 70% credendo di ricevere le indennità di importo massimo secondo il suo guadagno assicurato determinato da un’attività su chiamata globalmente di circa il 70%; cfr. doc. B; consid. 1.2.; 2.5.).
In caso di risposta affermativa, la buona fede di RI1 deve essere tutelata. Il suo grado di disponibilità lavorativa andrà, di conseguenza, modificato dal 70% al 100% a decorrere dal 22 novembre 2024.
2.12. Alla luce di tutto quanto esposto, nell’evenienza concreta si giustifica l’annullamento della decisione su opposizione del 12 giugno 2025 e il rinvio degli atti all’URC per procedere a ulteriori accertamenti come indicato al consid. 2.11. e determinare nuovamente se la disponibilità lavorativa del ricorrente debba o meno corrispondere al 100% già dal 22 novembre 2024.
2.13. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.21 del 21 luglio 2025 consid. 2.10.; STCA 38.2024.52 del 31 marzo 2025 consid. 2.15.; STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.10 del 29 aprile 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023 consid. 2.12.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione del 12 giugno 2025 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’URC di ______ affinché proceda a un complemento istruttorio conformemente a quanto indicato ai consid. 2.11. - 2.12. e decida nuovamente in merito al grado della disponibilità lavorativa di RI1 a far tempo dal 22 novembre 2024.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti