Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
38.2025.42

 

CL/DC/gm

Lugano

14 novembre 2025    

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 25 luglio 2025 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 9 luglio 2025 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  Con decisione del 14 maggio 2025 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha stabilito che RI 1 – cittadino italiano nato nel 1992, a beneficio di un permesso di domicilio “C”, annunciatosi presso l’Ufficio regionale di collocamento (in seguito: URC) di __________ il 5 settembre 2024 (cfr. doc. 1) - non poteva essere ritenuto residente in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI a decorrere dal 13 dicembre 2024.

 

                                  Il provvedimento in questione è stato così motivato:

 

" (…) Il signor RI 1 si è iscritto in disoccupazione in data 05.09.2024 alla ricerca di un’attività salariata a tempo pieno.

In occasione dell’apertura della pratica di disoccupazione sia la moglie che i figli dell’assicurato erano residenti a __________.

A seguito di una segnalazione all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro di Bellinzona datata 29.04.2025, la Cassa ha effettuato una verifica in merito alla situazione familiare dell’assicurato. Da tale verifica è emerso che sia la moglie che i due figli si erano trasferiti in Italia, a __________, dal 13.12.2024. Il signor RI 1 ha inoltre dichiarato di recarsi presso la famiglia nei giorni di festività e nel marzo 2025 vi è rimasto durante tutto il mese. I figli sono stati iscritti presso gli istituti scolastici di tale Comune.

Conformemente alle disposizioni della LADI l’assicurato ha diritto all’indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera (art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).

Secondo le direttive della Segreteria di stato dell’economia per lavorativa per lavoratore frontaliero, secondo l’art. 1 lett. f RB, si intende qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata (n. marg. A4 e segg.) o autonoma (n. marg. A52 e segg.) in uno Stato membro (n. marg. A76 e segg.), nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta alla settimana.

Pendolare giornaliero: è considerato vero lavoratore frontaliero colui che è attivo professionalmente in uno Stato ma risiede in un altro Stato, nel quale rientra ogni giorno. Tale lavoratore di norma non dimora (cfr. residenza secondaria, n. marg. A76 e seg) nello Stato in cui lavora ed il luogo dell’attività professionale e quello in cui vive si trovano in una zona vicina al confine.

Pendolare settimanale: sono considerati veri lavoratori frontalieri anche i pendolari settimanali, che dimorano nello Stato in cui lavorano nei giorni lavorativi e tornano nello Stato di residenza solamente nei giorni liberi (circolare menzionata marg. A27 e A28).

I veri tipici frontalieri sono caratterizzati dal fatto che la loro permanenza nello Stato limitrofo è finalizzata unicamente all’esercizio dell’attività lavorativa. In caso di disoccupazione essi non hanno più motivo di rimanere in tale Stato: tornano perciò nello Stato di residenza, luogo in cui si trova il centro dei propri interessi vitali.

Pertanto il legislatore ha stabilito che la competenza spetta allo Stato di residenza: in caso di disoccupazione completa i veri lavoratori frontalieri riscuotono le prestazioni nello Stato di residenza (circolazione menzionata marg. D21 e D22).

Nel caso in esame, il centro degli interessi e di conseguenza la residenza dell’assicurato risulta essere a __________, dove risiede la moglie e i due figli. Il signor RI 1 non può pertanto essere ritenuto residente a __________ a partire dal 13.12.2024.

In particolare non è possibile concludere, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante valida nel campo delle assicurazioni sociali, che l’assicurato abbia in Svizzera il proprio centro degli interessi. Deve pertanto essere considerato un vero frontaliero e non può più essere messo al beneficio delle indennità di disoccupazione nello Stato di occupazione, in questo caso la Svizzera.” (cfr. doc. 82)

 

                          1.2.  A seguito dell’opposizione interposta da RI 1 con la decisione emessa nei suoi confronti (cfr. doc. 83), il 9 luglio 2025 la Cassa ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha confermato il precedente provvedimento, rilevando:

" (…) Nel caso in esame, si evince che il centro preponderante degli interessi, che nel campo dell’assicurazione disoccupazione risulta essere la famiglia dell’assicurato, dal 13 dicembre 2024 si è trasferita nuovamente in Italia (la moglie con suoi due figli). Questa informazione non è stata data dall’assicurato bensì da una segnalazione alla Sezione del lavoro, Ufficio giuridico di Bellinzona.

Infatti occorre precisare che per la LADI (…) è fondamentale per avere diritto alle prestazioni, risiedere in Svizzera e soprattutto avere l’intenzione di conservare la residenza durante un certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali. Si ribadisce altresì che secondo giurisprudenza federale la nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile sia dalla dimora abituale, sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri.

L’assicurato ha invece trasferito l’intera famiglia, composta dalla moglie e da 2 figli, in Italia, per la precisione a __________ Comune nella Provincia di __________. Inoltre ha precisato che se non dovesse trovare una occupazione duratura in territorio svizzero, non esclude di trasferirsi anche lui nel Sud dell’Italia per ricongiungersi con la sua famiglia.

Attualmente, secondo la comunicazione telefonica dell’assicurato del 25 giugno 2025, il lavoro che svolge presso __________ è precario in quanto lavora solo 9 ore settimanali (…).

Inoltre, egli ha specificato di recarsi dalla sua famiglia nei giorni festivi e qualche fine settimana ed il legame che ha, da dieci anni, con la Svizzera è un legame esclusivamente lavorativo in quanto non è membro di alcuna società o associazione o ente e non è abbonato a giornali o riviste in territorio svizzero.

Si precisa altresì che durante l’intero mese di marzo 2025 l’assicurato ha dichiarato di essere stato a __________, in quanto ha dovuto subire un’operazione ai denti.

Inoltre, il suo appartamento di __________ è stato messo in vendita, in quanto egli non riusciva più a pagare l’ipoteca. Egli inoltre non è in possesso di un’auto ma esclusivamente di una a noleggio.

Anche per quanto riguarda il diritto internazionale, si precisa che l’assicurato non ha svolto attività stagionali ma ha svolto la sua attività in qualità di responsabile tecnico e di operaio edile cat. B presso società con cui ha stipulato contratti di durata indeterminata. Emerge quindi chiaramente che l’assicurato non può essere annoverato nella categoria dei falsi frontalieri in quanto il sig. RI 1 rientra regolarmente dalla famiglia che ha volutamente trasferito in __________ (Italia) confermando il desiderio di risiedere nella vicina penisola in maniera duratura. (…)” (cfr. all. 1 a doc. III).

 

                          1.3.  Contro la decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso, chiedendo l’annullamento della stessa, il riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione dal 13 dicembre 2024 e, in via subordinata, di “disporre ulteriori accertamenti in merito alla mia effettiva residenza in Svizzera” (cfr. doc. I).

 

                                  A sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’insorgente ha segnatamente addotto:

 

" (…)

1. Residenza effettiva in Svizzera

Risiedo regolarmente a __________ (TI), dove possiedo un appartamento, nel quale ho vissuto stabilmente anche dopo il trasferimento temporaneo della mia famiglia in Italia per ragioni economiche e familiari. Il mio domicilio ufficiale è sempre rimasto in Svizzera e non ho mai trasferito la mia residenza all’estero.

 

2. Legami forti con la Svizzera

Il mio centro di vita è rimasto la Svizzera: ho rapporti personali, spese documentabili, attività lavorative e quotidianità ancorata al territorio svizzero. La presenza occasionale nei fine settimana in Italia è motivata esclusivamente da esigenze familiari. Preciso inoltre che non ho mai stabilito un domicilio ufficiale in Italia né effettuato alcuna iscrizione anagrafica o sanitaria nel Comune di __________.

 

3. Situazione lavorativa e disponibilità al collocamento

Sono attivamente alla ricerca di lavoro in Svizzera e sono iscritto presso l’Ufficio regionale di collocamento (URC) del 5 settembre 2024. Ho svolto lavori anche dopo il fallimento della ditta precedente e continuo a rendermi disponibile per nuove occupazioni.

 

4. Situazione temporanea della famiglia

La presenza della mia famiglia in Italia è provvisoria e motivata dalla mancanza di stabilità economica. La separazione è una condizione forzata, non scelta. Il mio intento è ricongiungermi con loro in Svizzera non appena la situazione lavorativa me lo permetterà.

 

5. Violazione del principio di proporzionalità

La decisione impugnata appare sproporzionata rispetto alla realtà dei fatti. La mia situazione personale è già fortemente penalizzata dalla perdita del lavoro e da difficoltà economiche oggettive. L’esclusione dal diritto alla disoccupazione basandosi su elementi interpretabili come “presunzioni” e non fatti oggettivi, rappresenta un pregiudizio eccessivo (…)” (cfr. doc. I).

 

                          1.4.  Nella sua risposta del 27 agosto 2025 la Cassa ha proposto di respingere l’impugnativa ed in merito alle censure ricorsuali ha, in particolare, osservato quanto segue:

 

" (…)

1. Residenza effettiva in Svizzera

Il sig. RI 1 afferma di risiedere a __________ in un appartamento di sua proprietà. Tuttavia, egli stesso ha comunicato di aver messo in vendita tale appartamento per difficoltà economiche. Anche ammesso che ad oggi l’assicurato risulti ancora formalmente registrato, la situazione appare temporanea e precaria, incompatibile con un effettivo centro di interessi in Svizzera.

 

2. Legami forti con la Svizzera

Non si contesta che l’assicurato intrattenga rapporti professionali in Svizzera e intenda lavorarvi. Tuttavia, la moglie e i due figli minori risiedono a __________, dove i bambini risultano iscritti a scuola. Inoltre, il sig. RI 1 ha ricevuto cure mediche (un intervento odontoiatrico) presso il proprio medico di fiducia nello stesso Comune, denotando ulteriori legami personali con l’Italia.

 

3. Disponibilità al collocamento

Il sig. RI 1 è regolarmente iscritto presso l’Ufficio regionale di collocamento dal 5 settembre 2024. Ciò non modifica tuttavia la valutazione sul centro degli interessi, che rimane in Italia.

 

4. Situazione familiare

L’assicurato sostiene che la permanenza della famiglia in Italia sia temporanea. Tuttavia, il trasferimento è avvenuto il 13 dicembre 2024 e non è stato comunicato tempestivamente alla Cassa. Considerata la giovane età dei figli, già integrati nel sistema scolastico italiano, la vendita dell’appartamento di __________, l’ipotesi di un ricongiungimento familiare in Svizzera non appare credibile.

 

5. Sul principio di proporzionalità

L’assicurato lamenta una presunta violazione del principio di proporzionalità, sostenendo che la decisione impugnata sarebbe eccessivamente penalizzante rispetto alla sua situazione personale ed economica, già aggravata dalla perdita del lavoro. Tale censura non può essere accolta. La decisione di esclusione dal diritto alle indennità di disoccupazione non si fonda su mere presunzioni, bensì su fatti concreti e documentati, tra i quali:

·        Il trasferimento della famiglia in Italia (dicembre 2024), circostanza non comunicata agli uffici competenti;

·        La messa in vendita dell’appartamento di __________, composto da 2.5 locali;

·        L’assenza di un’automobile immatricolata in Ticino e il ricorso, in caso di bisogno, a veicoli a noleggio;

·        L’esecuzione di un intervento odontoiatrico presso il medico di fiducia a __________, dove risiede la famiglia;

·        Le numerose sanzioni inflitte dall’URC e dalla SDL per complessivi 105 giorni di sospensione (decisione SDL del 31 luglio 2025, n. __________), dovute a mancate o tardive ricerche di lavoro, assenze a colloqui di consulenza e la mancata partecipazione a corsi di reintegrazione.

Quanto al richiamo relativo al diritto internazionale, si ribadisce che l’assicurato ha svolto attività lavorative con contratti a tempo indeterminato e non attività stagionali. Egli rientra pertanto tra i veri frontalieri avendo trasferito volontariamente la propria famiglia in Italia e mantenendo in Svizzera legami di natura prevalentemente professionale. Ne consegue che non vi è stata alcuna violazione del principio di proporzionalità, ma l’applicazione coerente della normativa e dei criteri giurisprudenziali vigenti.

 

Alla luce di quanto esposto, ci confermiamo integralmente nella nostra decisione di opposizione” (cfr. doc. VI).

 

                          1.5.  Il 27 agosto 2025, questa Corte, oltre a trasmettere al ricorrente la risposta di causa, ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per produrre eventuali altri mezzi di prova, poi scaduto infruttuosamente (cfr. doc. VII).

 

 

 

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  Uno dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).

 

                                  Questo concetto di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di prestazioni, esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali (cfr. STF 8C_168/2025 del 5 giugno 2025 consid. 3.3.; STF 8C_535/2023 del 19 febbraio 2024, pubblicata in DLA 2024 Nr. 2 pag. 110; STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3., pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63). In tal senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (cfr. STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1., massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254; STF 8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2, pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag. 227; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

 

                                  Al riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.1.; 4.2. e STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 3.; STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 2.

 

                                  In una sentenza 8C_60/2016 del 9 agosto 2016, pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag. 227 e citata sopra, il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8 LADI stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale anche per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si applicano anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le legislazioni nazionali a farlo. Se, in quella situazione, l’assicurato non risiede in Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della Confederazione.

 

                                  Al riguardo cfr. pure STF 8C_535/2023 del 19 febbraio 2024, pubblicata in DLA 2024 Nr. 2 pag. 110, già menzionata, in cui l’Alta Corte, relativamente a un cittadino tedesco che aveva lavorato per una ditta svizzera in Gran Bretagna e nell’ultimo periodo prima della disoccupazione in homeoffice dalla Germania, ha ribadito che il diritto comunitario lascia alle rispettive normative nazionali la facoltà di precisare il concetto di residenza. La nozione svizzera è stabilita all’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. La stessa corrisponde a quella comunitaria di cui all’art. 1 lett. j Regolamento (CE) 883/2004 che la definisce come il luogo in cui una persona risiede abitualmente. Secondo il diritto svizzero quest’ultimo coincide con il luogo nel quale una persona ha il centro delle proprie relazioni di vita.

 

                                  In una sentenza 8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72 del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato frontaliere vero, argomentando:

 

" (…) che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,

che in modo particolare la Corte cantonale ha accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,

che il ricorrente si limita a evocare genericamente in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi e diplomi conseguiti in Svizzera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia mai effettuati. (…)”

 

                                  Con sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero. Si trattava di un ricorrente nato a Lugano, che all'età di tre anni si era trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel fine settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio in Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come pure tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni personali, era in Italia.  

 

                                  In un altro giudizio 8C_163/2019 del 5 agosto 2019, massimato in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254 e già menzionato, l’Alta Corte ha confermato la STCA 38.2018.7 del 28 gennaio 2019 aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero.

                                  Si trattava di un assicurato di nazionalità italiana, in possesso di un permesso B rilasciato nel gennaio 2013, nonché di un permesso C da novembre 2017 e la cui famiglia – composta della moglie e di tre figli minorenni – abitava in Italia (in una villetta di proprietà) vicino all’appartamento dei suoceri dove, in prima battuta, ha dichiarato di recarsi una volta alla settimana e che, non avendovi la residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non aveva diritto a percepire le indennità di disoccupazione in Svizzera a decorrere dal 1° luglio 2017.

 

                                  In una sentenza 8C_326/2020 del 4 agosto 2020, pubblicata in DLA 2020 N. 12 pag. 377 e seg., l'Alta Corte, nel caso di un assicurato titolare di un permesso B la cui famiglia viveva in Spagna, ha ribadito che il diritto all’indennità di disoccupazione presuppone, tra l’altro, che la persona assicurata risieda in Svizzera, che la nozione di residenza non è da intendersi nel senso di domicilio secondo il diritto civile (art. 23 e segg. CC), ma come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Il Tribunale federale ha dunque confermato che, dal profilo della LADI, è richiesto che l’assicurato risieda effettivamente in Svizzera, abbia l’intenzione di continuare a risiedervi e che vi abbia contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali (consid. 3).

 

                                  A tale proposito cfr. STF 8C_380/2020 del 24 settembre 2020, pubblicata in DLA 2021 N. 1 pag. 83 e segg.

 

                                  Con giudizio 8C_632/2020 dell’8 giugno 2021 - nel caso di un assicurato che prima ha riferito di essersi trasferito all’estero nel gennaio 2019, dove aveva acquistato con la propria compagna un’abitazione nella quale quest’ultima si era trasferita e risiedeva, e che, poi, ha affermato di aver traslocato il mese successivo presso i genitori della donna, nel Canton Ginevra, dove disponeva gratuitamente di una camera - l’Alta Corte ha stabilito che la sua residenza si trovava all’estero. Il Tribunale federale, conformemente alla sua costante giurisprudenza ha infatti ritenuto determinante, malgrado l’assicurato avesse una fitta rete di relazioni personali in Svizzera, dove, non da ultimo, risiedeva il figlio nei confronti del quale, però, il ricorrente esercitava i propri diritti di visita regolarmente all’estero, il centro d’interessi di quest’ultimo. Esso in concreto coincideva con il luogo in cui abitava la compagna dall’assicurato e quindi all’estero (cfr. consid. 5.1.).

 

                                  Con sentenza 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 il Tribunale federale ha respinto il ricorso presentato da un assicurato contro la STCA 38.2021.86 del 7 febbraio 2022 e ha confermato la rilevanza, nella valutazione della residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, della condizione relativa al centro degli interessi personali, stabilendo che, in quel caso, il centro delle relazioni personali dell’interessato si trovava in Italia, ove risiedeva la moglie (la quale, nonostante fosse stato asserito che era previsto che avrebbe raggiunto il marito in Svizzera, nel periodo determinante non poteva viaggiare a causa di motivi di salute e delle restrizioni di movimento imposte dalla pandemia di Covid) e dove egli si recava quasi ogni fine settimana, come pure ogni volta che aveva le ferie. Il ricorrente non era, dunque, da considerarsi residente nel nostro Paese dove, nell’appartamento di tre e mezzo locali che locava, aveva costituito una dimora secondaria.

                                  L’Alta Corte ha in particolare sottolineato:

 

" 4.2.2. (…) la questione del luogo in cui si concentravano le relazioni personali del ricorrente deve essere esaminata sulla base dei fatti constatati e non sulla base di una situazione ipotetica, a prescindere dalle ragioni invocate. In ogni caso, non è stato arbitrario per il Tribunale cantonale considerare che tra maggio e ottobre 2021 il ricorrente aveva il centro dei suoi interessi personali in Italia, dove si recava quasi ogni fine settimana e ogni volta che aveva le ferie. 

 

4.2.3.

Il ricorrente ha inoltre sostenuto che il Tribunale cantonale non avrebbe tenuto conto, nell'esaminare il centro delle sue relazioni personali, del fatto che non affittava un semplice monolocale in Ticino per avere un indirizzo in Svizzera, ma un appartamento di tre locali e mezzo in cui poteva ospitare familiari e amici.  

Il Tribunale cantonale non ha ignorato questo elemento oggettivo. Ha anche accertato che il ricorrente era effettivamente residente in Ticino. Tuttavia, il ricorrente perde di vista il fatto che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la residenza effettiva è solo una delle tre condizioni cumulative per ammettere il domicilio in Svizzera nel senso dell'art. 8 LADI. 

 

4.2.4. (…)

È vero che, nel caso di coniugi che non hanno un luogo di residenza comune, il centro degli interessi personali di uno di essi può trovarsi nel luogo in cui lavora, se questo luogo è diverso da quello in cui vive l'altro coniuge. Se questo fosse stato il caso del ricorrente, egli non si sarebbe recato in Italia ogni fine settimana per stare con la moglie. Il Tribunale cantonale ha infine ritenuto che il centro delle relazioni personali del ricorrente era, per il periodo in questione, in Italia, perché era lì che trascorreva tutto il suo tempo libero. La circostanza che abbia raggiunto la moglie in un appartamento di sua proprietà non fa che avvalorare il fatto che il centro dei suoi interessi personali (rispetto a quelli professionali) era in Italia. Si tratta, inoltre, di criteri puramente oggettivi che sono stati dedotti dalle prove dei movimenti del ricorrente. In effetti, dai fatti accertati dal Tribunale cantonale risulta che tra maggio e ottobre 2021 il ricorrente è stato in Italia ogni fine settimana (ad eccezione delle settimane da 44 a 53 nel 2020 e delle settimane da 1 a 6 nel 2021 in cui non gli è stato possibile a causa delle restrizioni imposte dal Covid), a volte partendo già il giovedì sera e rientrando in Svizzera il lunedì successivo. Non sono arbitrarie le conclusioni del Tribunale cantonale secondo cui il centro delle sue relazioni personali era in Italia. 

(…).

 

4.2.6. Il ricorrente sostiene inoltre che, riconoscendo il suo diritto all'indennità di disoccupazione solo a partire dal momento in cui la moglie era domiciliata in Svizzera, la Cassa e il Tribunale cantonale avrebbero violato le disposizioni della LADI dal punto di vista della moglie, poiché per raggiungere il marito in Svizzera, ella avrebbe dovuto essere licenziata.  

Sia il ricorrente che la moglie sono liberi di scegliere la loro residenza comune o separata e il luogo delle rispettive attività professionali, ma non spetta al regime dell'assicurazione contro la disoccupazione assumersi le conseguenze delle loro scelte personali. Nel caso di specie, non è contestato che il ricorrente risiedesse effettivamente in Svizzera e vi avesse lavorato per diversi anni. Tuttavia, alla luce dei fatti accertati dal Tribunale cantonale, privi di arbitrarietà, esso ha potuto concludere senza violare il diritto federale che il centro degli interessi personali del ricorrente si trovava in Italia durante il periodo in questione.”.

 

                                  Infine, con giudizio 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023, il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 relativa al diniego del diritto a indennità di disoccupazione nei confronti di un assicurato a causa del mancato adempimento dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.

                                  La nostra Massima Istanza ha precisato che in effetti il centro delle relazioni personali del ricorrente si trovava in Italia, a Campione d’Italia, ove risiedeva in particolare la moglie e dove disponevano di un’abitazione spaziosa. Il medesimo non era, quindi, da considerarsi residente nel nostro Paese, dove era ospitato dalla figlia della propria consorte. Il TF ha rilevato che l’entità dei rapporti personali dell’assicurato con la figliastra non risultava peraltro essere mai stata specificata.

 

                                  Cfr. anche STF 9C_653/2024 del 3 aprile 2025 consid. 5.3.; STF 8C_177/2021 del 12 marzo 2021 (in relazione alla STCA 38.2020.49 del 1° febbraio 2021); STF 8C_703/2017 del 29 marzo 2018; STF 8C_157/2016 del 24 marzo 2016; STCA 38.2024.48 del 27 febbraio 2025; STCA 38.2024.18 del 10 giugno 2024; STCA 38.2023.57 del 15 gennaio 2024; STCA 38.2021.82 del 5 ottobre 2021; STCA 38.2020.74 del 15 marzo 2021; STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019; STCA 38.2018.3 del 27 agosto 2018; STCA 38.2017.43 del 25 ottobre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 62 pag. 282.

 

                          2.2.  Nella presente evenienza, dalle carte processuali emerge che RI 1 - cittadino italiano nato il __________ 1992, a beneficio di un permesso di domicilio “C” (cfr. doc. 1 e 8) –, dopo essere stato socio e gerente della __________ (sciolta in seguito al fallimento pronunciato il 15 febbraio 2023 e per la quale il ricorrente è stato attivo dal 1° gennaio 2020 allo scioglimento come “responsabile tecnico”, con un salario di fr. 12’500.- al mese; cfr. doc. 15) ha lavorato per la __________ dal 1° marzo 2023 al 4 luglio 2024 quale “responsabile / tecnico cantieri”, con uno stipendio mensile di fr. 9'000.- al mese (cfr. doc. 3 e 12).

 

                                  L’attività lavorativa è cessata in conseguenza del fallimento della Sagl (che aveva quale socio e gerente il fratello del ricorrente, __________, e sede in __________, ove RI 1 fa valere di risiedere; cfr. doc. 30), sciolta con decisione della Pretura del Distretto di __________ del 3 luglio 2024 a far tempo dal giorno seguente (cfr. estratto del registro di commercio reperibile al sito internet www.zefix.ch e doc. 3; consultato online il 6 ottobre 2025; sull’utilizzo di internet e i suoi limiti, cfr. STF 9C_245/2024 del 5 maggio 2025 consid. 3.2; 8C_724/2021 dell’8 giugno 2022 consid. 4.1.2; I 425/06 del 6 giugno 2007 consid. 4.3).

                                  La disdetta del rapporto lavorativo è stata in concreto comunicata a RI 1 dall’Ufficio dei fallimenti in data 15 luglio 2024 (cfr. doc. 16).

 

                                  Il 5 settembre 2024 l’assicurato si è annunciato per il collocamento, dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 1) e con domanda di indennità di disoccupazione ha, poi, rivendicato le prestazioni LADI dal 4 luglio 2024 (cfr. doc. 3).

                                  Dal modulo “obbligo di mantenimento nei confronti dei figli”, risulta che il ricorrente è padre di __________ ed __________, nati, rispettivamente, nel 2013 e nel 2019 e, al momento della presentazione della domanda di prestazioni LADI del genitore, residenti a __________ (cfr. doc. 9).

 

                                  Il 30 ottobre 2024, all’insorgente è stato aperto un termine quadro per la riscossione di prestazioni LADI dal 5 settembre 2024 al 4 settembre 2026, il suo guadagno assicurato è stato fissato in fr. 8'653.- e la sua indennità giornaliera stabilita in fr. 319.- lordi (cfr. doc. 33).

 

                                  Il 25 novembre 2024, il ricorrente è stato assegnato ad un corso collettivo di riqualificazione/perfezionamento, che avrebbe dovuto seguire dal 2 al 20 dicembre 2024, teso al “rilevamento delle competenze nell’edilizia” (cfr. doc. 41).

                                  Il corso in questione è, poi, stato revocato con comunicazione del 4 dicembre 2024 (cfr. doc. 46) dopo che il 3 dicembre 2024 il ricorrente ha sottoscritto con __________ il “contratto di missione 338461” per un’occupazione quale “operaio edile B” presso la __________, a valere del 2 dicembre 2024 per un periodo massimo di tre mesi, al 40-60% (cfr. doc. 44).

 

                                  Dagli attestati di guadagno intermedio in atti risulta che RI 1 ha conseguito un guadagno intermedio lavorando presso la società in questione, nel mese di dicembre 2024, dal 2 al 6 dicembre, per tre-quattro ore al giorno, l’11 ed il 12 dicembre per cinque ore al giorno, il 17 ed il 18 dicembre per quattro ore ed il 19 dicembre per due ore (cfr. doc. 49, 51 e 53).

 

                                  Nel mese di gennaio 2025, il ricorrente ha dichiarato di non avere lavorato e di avere usufruito di giorni di vacanza dal 6 al 12 gennaio (cfr. doc. 57).

 

                                  Il 10 febbraio 2025, al ricorrente è stata nuovamente assegnata la frequenza del corso di riqualificazione/perfezionamento, volto al rilevamento delle competenze dell’edilizia, previsto tra il 24 febbraio ed il 14 marzo 2025 (cfr. doc. 58).

                                  RI 1 vi ha preso parte il 24 febbraio 2025 (cfr. doc. 62), mentre il 4 marzo 2025 risultava assente (cfr. doc. 65).

 

                                  Nel mese di febbraio 2025, il ricorrente ha indicato di non avere lavorato (cfr. doc. 63).

 

                                  Dal formulario “indicazioni della persona assicurata” relativa al mese di marzo 2025, risulta che il ricorrente è stato impossibilitato a lavorare, per malattia, dal 5 marzo al 1° aprile 2025 (cfr. doc. 66). Egli ha contestualmente indicato di non avere lavorato e nessuna indicazione figura quanto allo svolgimento di eventuali prove di lavoro (cfr. doc. 66).

 

                                  Con mail del 1° aprile 2025, il ricorrente ha comunicato quanto segue all’URC:

 

" (…) Egregi signori, in riferimento alla vostra lettera del 21.03.2025, vi informo che per problemi familiari non ho potuto presenziare all’incontro. Poi volevo avvisare che da domani 02.04.2025 inizierò a lavorare presso la __________. Mi scuso per il disagio (…)” (cfr. doc. 73).

 

                                  Questo il riscontro fornito a RI 1 da parte di __________ (collaboratore e consulente presso l’URC):

 

" (…) grazie per la presa di posizione che seppur tardive deve però e comunque essere formulata per il tramite del documento ufficiale. Vista la sua situazione le concediamo ulteriori 3 giorni da oggi per inoltrare le sue osservazioni (termine massimo 4.4.25). Inoltre, vista la situazione la invitiamo a volerci trasmettere copia del contratto di lavoro in modo da poterlo verificare e decidere il da farsi (annullamento pratica) (…)” (cfr. doc. 73).

 

                                  Con e-mail del 4 aprile 2025, il ricorrente ha trasmesso all’URC “il certificato medico dell’intervento che ho eseguito (…)” (cfr. doc. 73).

 

                                  Il dr. __________, professionalmente attivo quale odontoiatra a __________ (__________, Italia), il 5 marzo 2025, ha certificato di avere visitato quello stesso giorno il ricorrente, cui ha prescritto una terapia antibiotica e per il quale ha previsto un “intervento chirurgico di avulsione, ripulitura con rigenerazione ossea eterologa ed implantoprotesi” per l’8 marzo successivo ed una “visita di controllo e rimozione sutura dopo circa 10 giorni”. La “prognosi clinica” è stata definita in “giorni quindici”, mentre nulla è stato indicato relativamente ad un’eventuale inabilità lavorativa (cfr. all. a doc. 67).

 

                                  Con e-mail del 15 aprile 2025 destinata alla Sezione del lavoro, il ricorrente ha osservato quanto segue:

 

" (…) sono stato assente dal 04.03 fino al 31.03, per aver effettuato un’operazione dentaria presso il centro specialistico __________ di __________ per l’estrazione di due denti in questi giorni di assenza e compresa anche la guarigione. Quindi sono tornato operativo dal 01.04. (…)” (cfr. doc. 74).

 

Il TCA rileva che dagli atti risulta che sin da ottobre 2024 al ricorrente sono state inflitte diverse sanzioni dall’URC, qui di seguito elencate:

 

-        il 29 ottobre 2024, di quattro giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione (IDI), per non avere inviato le ricerche di un posto di lavoro per il periodo di controllo di settembre (cfr. doc. 31);

-        il 27 novembre 2024, di cinque giorni di sospensione dal diritto alle IDI, per avere trasmesso 10 ricerche lavorative inerenti il periodo di controllo di ottobre 2024 rispetto alle 3-4 richieste a settimana (cfr. doc. 42);

-        il 28 novembre 2024, di sette giorni, per non avere effettuato ricerche di lavoro nel periodo dal 16 luglio al 4 settembre 2024 e quindi antecedentemente all’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. 43);

-        il 27 dicembre 2024, di cinque giorni, per non avere effettuato ricerche di lavoro nel mese di novembre (cfr. doc. 48);

-        il 20 gennaio 2025, di dieci giorni, per non avere presentato ricerche di lavoro per il mese di dicembre 2024 (cfr. doc. 56), poi revocata il 25 febbraio 2025 in quanto gli “sforzi di ricerca” erano stati “recapitati per tempo” (cfr. doc. 61);

-        il 21 febbraio 2025, di cinque giorni, a causa dell’assenza al colloquio di consulenza del 17 gennaio 2025 (cfr. doc. 59);

-        il 21 febbraio 2025, di ulteriori cinque giorni, a causa dell’“insufficienza qualitativa degli sforzi” tesi alla ricerca di un posto di lavoro per il mese di gennaio 2025 (cfr. doc. 60);

-        il 21 marzo 2025, di 10 giorni, a causa dell’assenza del ricorrente al colloquio di consulenza previsto il 13 marzo 2025 (cfr. doc. 64);

-        il 18 aprile 2025, di 15 giorni per la mancata comprova di ricerche di lavoro per il periodo di marzo 2025. In particolare, in quest’occasione, l’URC ha indicato nella propria decisione quanto segue:

 

" (…) quanto tardivamente ricevuto presenta sforzi di ricerca ritenuti quantitativamente insufficienti con l’indicazione manoscritta inerente una presunta inabilità lavorata dal 5.3.2025 al 1.4.2025, situazione non validamente certificata da un documento medico ufficiale (quanto prodotto in materia viene considerato come semplice prognosi dentaria con prescrizione medica e previsioni di intervento)” (cfr. doc. 71).

 

                                  Al riguardo il TCA rileva che, chiamato puntualmente a formulare le proprie osservazioni a fronte dei provvedimenti prospettati nei suoi confronti, il più delle volte RI 1 non ha dato seguito a tali richieste.

 

                                  Il 7 aprile 2025, dopo essere già stato oggetto di buona parte delle sanzioni URC suindicate, il ricorrente è stato segnalato all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (cfr. doc. 68 e 70), che, successivamente, ha emesso una serie di sanzioni nei confronti dell’assicurato.

                                  Con un primo provvedimento del 29 aprile 2025, la Sezione del lavoro ha sanzionato RI 1 con la sospensione di diciannove giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione, per “l’assenza ingiustificata ad un colloquio di consulenza o di controllo, per la 3° volta” (cfr. doc. 73). Nelle proprie motivazioni, la Sezione del lavoro ha, in particolare, indicato quanto segue:

 

" L’URC, con data 14.03.2025, ha inviato all’interessato, tramite “posta A Plus” una comunicazione di convocazione per un colloquio di consulenza fissato per venerdì 21.03.2025 alle ore 13:30.

L’interessato non si è presentato al colloquio presso l’URC e non ha fornito alcun preavviso riguardo alla sua assenza.

Di conseguenza, l’URC in data 21.03.2025 ha inviato all’interessato una “richiesta di giustificazione”, alla quale quest’ultimo non ha fornito alcuna risposta. (…)

In data 07.04.2025, l’UG ha inviato al signor RI 1 un “Termine per osservazioni”, allegando tutta la documentazione di riferimento. L’UG lo ha invitato a formulare eventuali osservazioni scritte e a confermare i periodi e i luoghi in cui si trovava all’estero.

Il signor RI 1, in data 15.04.2025, ha dichiarato quanto segue:

“(…) come da accordi telefonici le scrivo le mie motivazioni della mia assenza: sono stato assente dal 04.03 fino al 31.03, per aver effettuato un’operazione dentaria presso il cento specialistico __________ di __________ (__________) per l’estrazione di due denti in questi giorni di assenza e compresa anche la guarigione quindi sono tornato operativo dal 01.04. Per quanto riguarda il soggiorno sono stato presso mia moglie che abita a __________ da dicembre. (…)”

(cfr. doc. 73 ed anche e-mail del 15 aprile 2025 del ricorrente di cui al doc. 74).

 

                                  Non ritenendo le giustificazioni fornite dal ricorrente idonee a giustificare il mancato rispetto delle istruzioni impartitegli dall’URC, la Sezione del lavoro ha, quindi e come anticipato, sanzionato RI 1 con la sospensione di diciannove giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione (cfr. doc. 73).

 

                                  In merito al fatto che da dicembre 2024 la moglie del ricorrente “abita a __________” (cfr. supra), il TCA rileva che dalla copia dell’estratto del sistema informatico concernente la banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino, relativo a __________, in atti, risulta che la medesima ha lasciato il Ticino per trasferirsi in Italia il 19 dicembre 2024 cfr. doc. 75).

 

                                  Con scritto del 30 aprile 2025, la Cassa, preso atto che “la sua situazione familiare ha subito delle modifiche negli ultimi mesi, nel senso che sua moglie si è trasferita stabilmente in Italia”, ha chiesto al ricorrente di fornire le seguenti informazioni, e meglio:

 

" (…)

·        In che data sua moglie si è trasferita dalla Svizzera all’Italia? Voglia cortesemente farci avere il certificato di residente del Comune italiano e l’attestazione di partenza dal Comune di __________;

·        I suoi figli __________ e __________ si sono pure trasferiti in Italia? In tal caso voglia inviarci i medesimi documenti richiesti per la moglie.

·        I figli dove stanno attualmente effettuando la formazione scolastica?

·        Attualmente lei dove vive effettivamente?

·        Nel caso in cui fosse rientrato in Ticino, vive da solo nell’appartamento di __________?

·        Nell’eventualità, con che frequenza si reca in Italia a visitare i suoi familiari?

·        L’abitazione occupata da sua moglie in Italia è in affitto o di vostra proprietà?” (cfr. doc. 76).

 

                                  Dall’attestato di guadagno intermedio e dal formulario IPA relativi al mese di aprile 2025 risulta che il ricorrente è stato attivo presso __________ dal 21 al 24 e dal 28 al 30 aprile nella misura di 4 ore al giorno (cfr. doc. 77-78)

 

                                  Il 7 maggio 2025, la Sezione del lavoro ha emesso nei confronti del ricorrente un’altra sanzione, sospendendolo dal diritto alle indennità questa volta per tre giorni, per non essersi più, dopo il primo incontro, “presentato agli appuntamenti successivi” del “corso collettivo di riqualificazione/perfezionamento (…) giustificando la sua assenza al secondo incontro del 04.03.2025 con la presenza a una prova di lavoro. Tale prova, tuttavia, non è mai stata né documentata né comprovata. Successivamente, l’assicurato è rimasto silente di fronte ai richiami dell’organizzatore della misura. A causa delle sue assenza, la misura è stata interrotta anticipatamente dell’URC, in accordo con l’organizzatore. Di conseguenza, le osservazioni fornite dal signor RI 1 in dal 06.05.2025 non sono state ritenute sufficienti a giustificare la sua negligenza (…) Visto quanto sopra, lo scrivente Ufficio ritiene che il signor RI 1 debba essere sospeso, per un determinato periodo, dal diritto alle indennità di disoccupazione, per non aver frequentato interamente il corso” (cfr. doc. 79).

 

                                  Con e-mail del 12 maggio 2025, RI 1 ha fornito il seguente riscontro alle domande del 30 aprile precedente della Cassa:

 

" (…)

-        La data in cui mia moglie è uscita dalla Svizzera è il 13.12.2024 mentre la richiesta di residenza presso il Comune di __________ è stata effettuata il 16.12.2024.

-        La data in cui i miei figli sono usciti dalla Svizzera è il 13.12.2024 mentre la richiesta di residenza presso il Comune di __________ è stata effettuata il 16.12.2024.

-        I miei figli sono regolarmente iscritti presso gli istituti scolastici del Comune di residenza di __________.

-        Io vivo sempre in __________.

-        Preciso che non sono mai andato via dal mio appartamento di __________.

-        Vado a trovare i miei familiari nei giorni di festività.

-        L’abitazione occupata da mia moglie con i figli non è di proprietà ma sono appoggiati momentaneamente presso la nostra zia perché sono in attesa che si liberi un appartamento in affitto già prenotato” (cfr. doc. 80).

 

                                  Dalla dichiarazione del Comune di __________ del 9 dicembre 2024 allegata alla mail del ricorrente del 12 maggio 2025 risulta che “la signora __________, unitamente ai figli __________ e __________, ha notificato la partenza da __________ con effetto 20 dicembre 2024” (cfr. all. a doc. 80), mentre il Comune di __________ ha attestato che la “dichiarazione di residenza con provenienza dall’estero” per i tre è stata presentata il 16 dicembre 2024 (cfr. all. a doc. 80).

 

                                  L’attestato di guadagno intermedio del mese di maggio 2025 indica che il ricorrente ha lavorato tre ore al giorno dal 6 all’8 maggio, il 12, dal 14 al 16, il 20, il 22 ed il 23, nonché il 27 ed il 28 maggio 2025 (cfr. doc. 86), presso __________ e meglio come risulta pure da formulario IPA (cfr. doc. 87).

 

                                  Con decisione del 14 maggio 2025 (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 82), la Cassa ha negato al ricorrente il diritto all’erogazione delle prestazioni LADI dal 13 dicembre 2024, non ritenendolo, dal profilo diritto nazionale, più residente nel nostro Paese dal trasferimento in Italia della famiglia e, dal profilo internazionale, considerandolo un vero frontaliere.

 

                                  Con opposizione del 16 maggio 2025, RI 1 ha impugnato il provvedimento reso nei suoi confronti, facendo valere quanto segue:

 

" (…) per quanto riguarda il mese di marzo, come da certificato medico, mi sono recato a __________ perché ho effettuato un’operazione dentaria dal mio medico di fiducia, e non per vacanza o miei interessi personali.

Per dimostrare quanto scritto, vi allego il mio certificato di residenza aggiornato in data 16.05.2025 e il permesso C che ho rinnovato il 12.05.2025.” (cfr. doc. 83).

 

                                  Il certificato di domicilio emesso dall’Ufficio controllo abitanti del Comune di __________ il 16 maggio 2025 indica che il ricorrente è “domiciliato nel (…) Comune dal 14.05.2021 e attualmente risiede al seguente indirizzo: __________” (cfr. all. a) a doc. 83).

 

                                  Il permesso di domicilio “C” risulta del ricorrente risulta essere stato rilasciato il 24 aprile 2025, con validità sino al 1° maggio 2030 (cfr. all. b) a doc. 83).

 

                                  Preso atto dell’opposizione presentata da RI 1 contro la decisione del 14 maggio 2025, l’11 giugno seguente la Cassa ha chiesto all’assicurato quanto segue:

 

" (…)

1) per quale motivo, nel mese di dicembre 2024, ha trasferito la sua famiglia in Italia (__________) ed ha lasciato i permessi C in Svizzera, tra l’altro, senza avvertire né l’Ufficio regionale di collocamento, né la Cassa disoccupazione?

2) Le chiediamo cortesemente di compilare, firmare e ritornare alla nostra amministrazione, il formulario “verifica residenza in Svizzera” (…)” (cfr. doc. 90).

 

                                  Il 13 giugno seguente, il ricorrente ha fornito il seguente riscontro:

 

" (…) il motivo perché i miei familiari sono andati via è molto semplice, uno è quello che mia moglie ha cercato per un lungo periodo lavoro e non ha trovato nulla, e l’altro perché anche io rimanendo senza lavoro la situazione economica iniziava a pesare con i costi da supportare in Svizzera, ed abbiamo deciso di comune accordo di trovare una situazione più serena per tutti in quanto c’è una zia di mia moglie che gli ha ospitati a casa propria” (cfr. doc. 91).

 

                                  Nel compilare il “formulario risposte verifica residenza in Svizzera”, il ricorrente ha precisato:

 

-        di essere iscritto all’AIRE;

-        che il suo appartamento a __________ si compone di 2.5 locali;

-        che gli interessi ipotecari ammontano a fr. 1'500.- al mese circa;

-        di vivere da solo nell’appartamento di __________;

-        che la sua famiglia risiede a __________, in provincia di __________, in “casa propria”;

-        che quando “era occupato presso l’ultimo datore di lavoro” rientrava dalla sua famiglia “Mai, perché erano qui”, e che dall’iscrizione in disoccupazione “rientra dalla sua famiglia” “nei giorni di festa e qualche fine settimana”;

-        che non ha un veicolo e ne noleggia uno;

-        che __________ è il suo assicuratore malattia, il dr. med. __________ il suo medico di fiducia;

-        che la durata del suo soggiorno settimanale in Ticino è “sempre”;

-        che con la Svizzera ha legami “lavorativi da 10 anni”;

-        che non è membro di società, associazioni o altri enti nel nostro Paese, né è abbonato a riviste (cfr. all. a doc 91).

 

                                  In ragione di quanto indicato dal ricorrente sull’appartamento di __________, la Cassa gli ha chiesto se è proprietario del bene immobile in questione, se sì, da quando ed in caso contrario lo ha invitato a produrre una copia del contratto di locazione (cfr. doc. 92).

                                  RI 1 ha, poi, informato la parte resistente di essere proprietario dell’appartamento di __________ “dal 2021” (cfr. doc. 93).

 

                                  Il 30 giugno 2025, la Sezione del lavoro ha inflitto al ricorrente, tenuto conto delle precedenti sanzioni emesse nei confronti di RI 1, una sanzione di ventidue giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione in ragione della consegna tardiva delle ricerche di lavoro per il mese di aprile 2025. “Preso”, invece, “atto che le ricerche di lavoro del mese di maggio 2025 sono state consegnate dall’assicurato tempestivamente che (…) svolge un guadagno intermedio, l’UG non entra nel merito di una verifica dell’idoneità al collocamento”, ha contestualmente precisato l’amministrazione (cfr. doc. 95).

 

                                  Con decisione su opposizione del 9 luglio 2025, la Cassa ha confermato il proprio precedente provvedimento (cfr. supra consid. 1.2.).

 

                                  Con un’ulteriore decisione del 31 luglio 2025 la Sezione del lavoro ha inflitto al ricorrente una sanzione di venticinque giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione, in ragione del fatto che RI 1 non aveva presentato alcuna ricerca di lavoro per il periodo di controllo di giugno 2025 (cfr. doc. 98).

 

                                  Il TCA rileva, infine, che sin dal novembre 2024 le entrate del ricorrente erano soggette a pignoramento/sequestro nella misura di fr. 2'800.- al mese dal 1° novembre 2024 (cfr. doc. 38) e di fr. 2'263.00 al mese dal 1° marzo 2025 (cfr. doc. 88).

 

                          2.3.  Chiamata a pronunciarsi, questa Corte ribadisce, innanzitutto, che, dal profilo del diritto interno, un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. supra consid. 2.2.).

                                  Da tali presupposti deriva che è di fatto esclusa la possibilità di avere contemporaneamente più di un domicilio (cfr. STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.).

                                  Inoltre va osservato che secondo la giurisprudenza federale la nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. consid. 2.7.; DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.).

 

                                  In una sentenza 8C_703/2017 del 29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente pagarvi le imposte non è determinante se altri indizi consentono di concludere all’esistenza di una residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 2).

 

                                  Al riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.1.; 4.2. e STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 3, citate sopra.

 

                                  Con giudizio 8C_380/2020 del 24 settembre 2020 l’Alta Corte ha peraltro confermato il concetto di residenza secondo la LADI, sottolineando che questo presupposto non deve essere ossequiato soltanto quando si realizza il caso di assicurazione (cioè quando viene aperto il termine quadro), bensì deve valere durante tutto il periodo per il quale vengono pretese le prestazioni.

 

                                  In concreto, determinante ai fini del presente giudizio è che dal 13 dicembre 2024 la moglie ed i figli del ricorrente si sono trasferiti in Italia, e meglio in __________, a __________ e quindi ad oltre 1100 chilometri dal ricorrente.

 

                                  Sebbene il ricorrente pretenda, in ultima analisi e segnatamente nel proprio ricorso, che il trasferimento in __________ della famiglia sarebbe unicamente temporaneo (“Risiedo regolarmente a __________ (TI), dove possiedo un appartamento, nel quale ho vissuto stabilmente anche dopo il trasferimento temporaneo della mia famiglia in Italia per ragioni economiche e familiari”; “Situazione temporanea della famiglia - La presenza della mia famiglia in Italia è provvisoria e motivata dalla mancanza di stabilità economica. La separazione è una condizione forzata, non scelta. Il mio intento è ricongiungermi con loro in Svizzera non appena la situazione lavorativa me lo permetterà”; cfr. supra consid. 1.2.), il TCA rileva che non solo al momento in cui è stata emessa la decisione su opposizione del 9 luglio 2025 moglie e figli di RI 1 si trovavano a __________, dove i bambini sono scolarizzati, da ben oltre sei mesi, ma anche che per indicazione del ricorrente stesso, a maggio la sua famiglia veniva ospitata da una zia della donna, poiché “sono in attesa che si liberi un appartamento in affitto già prenotato” (cfr. supra consid. 2.2. e doc. 80), ciò che evidentemente mal si concilia con un ricongiungimento della famiglia in Svizzera.

 

In simili condizioni, il TCA deve concludere che nel periodo oggetto della presente vertenza – e quindi dal 13 dicembre 2024 al 9 luglio 2025 (ricordato che è la data della decisione su opposizione impugnata che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_562/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF 8C_30/2018 del 17 luglio 2018 consid. 5.2.4.1.; STF 9C_32/2017 del 31 ottobre 2017; STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile 2005 consid. 2) - il centro degli interessi personali, con particolare riferimento a quelli familiari preponderanti, dell’insorgente, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_161/2024 del 30 gennaio 2025 consid. 6.2.2.; DTF 150 V 188 consid. 4.2.; STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V 51 consid. 5.1.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), era in __________, dove vivono e vivevano, stando a quanto indicato dal ricorrente sin dal 13 dicembre 2024, la moglie ed i figli minorenni, ad oltre 1'100 chilometri dall’appartamento di proprietà di RI 1 a __________.

 

Egli non ha, infatti, concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1.), la quale esige, come visto sopra, quale terza condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.2.3.; STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3.; pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi”).

 

Il centro delle relazioni professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione del primo presupposto (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).

 

                                  Questo Tribunale non ignora che a __________, allo stesso indirizzo ove aveva sede l’ultima società datrice di lavoro dell’interessato, l’insorgente dispone di un appartamento di 2,5 locali (cfr. supra consid. 2.2.) di proprietà, ma ritiene che il ricorrente vi ha, tutt’al più, costituito una dimora secondaria (cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 menzionata al consid. 2.1. che ha confermato la STCA 38.2021.86 del 7 febbraio 2022).

 

                                  I legami del ricorrente in Italia (ove ha fatto pure rientro il fratello __________; cfr. doc. 30) non sono, peraltro, unicamente legati alla sua famiglia.              

                                  RI 1, nativo di __________ (cfr. all. b a doc. 83) – Comune situato a 8 chilometri da __________; cfr. Google Maps – seppure dal permesso di domicilio rilasciatogli risulti entrato per la prima volta in Svizzera nel 2015, è in __________ che mantiene, per esempio, il proprio “medico di fiducia” (cfr. supra consid. 2.2.).

 

                                  Tant’è che egli, ad inizio marzo 2025, è stato ivi visitato per un ascesso, quindi si è sottoposto ad un intervento odontoiatrico a __________ qualche giorno dopo ed ha poi deciso di restare, nonostante nessuna inabilità lavorativa sia mai stata attestato dall’odontoiatra, sino alla fine del mese in __________ per togliere i punti ed effettuare un controllo post operatorio che non si vede per quale motivo non avrebbe potuto essere svolto da un dentista nel nostro Paese, ov’egli pretende di risiedere da ormai dieci anni.

 

                                  Del resto, questa Corte rammenta, pure, che il ricorrente ha ricevuto numerose sanzioni sia per non avere svolto le ricerche di lavoro durante il periodo di diritto alle indennità di disoccupazione, sia per non essersi presentato a ben tre colloqui di consulenza presso l’URC, sia per l’assenza durante il “corso collettivo di riqualificazione/perfezionamento”.

 

                                  Non comprova, poi, la presenza nel nostro Cantone del ricorrente il fatto ch’egli abbia sottoscritto un’assicurazione LAMal (obbligatoria per i domiciliati in Svizzera ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 OAMal).

 

                                  È, inoltre, utile osservare che, sebbene in ogni caso ciò non basterebbe a considerarlo residente nel nostro Paese ai sensi della LADI, dopo oltre dieci anni di pretesa permanenza in Svizzera, il ricorrente ha fatto in un primo momento valere di avere con il territorio unicamente legami professionali (cfr. supra consid. 2.2.).

                                  Solo in sede ricorsuale RI 1 ha preteso di avere “rapporti personali” e “spese documentabili” (che non ha, poi, documentato) nel nostro Paese (cfr. supra consid. 1.3. e doc. I).

 

                                  Il TCA rileva pure che non è certamente escluso intrattenere dei rapporti di amicizia in uno Stato differente da quello in cui si risiede. Al riguardo giova ricordare che l’Alta Corte nella DTF 133 V 137 consid. 4.5., menzionata sopra, ha stabilito che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera per creare il centro delle proprie relazioni personali nel nostro Paese.

                                  In proposito cfr. pure STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.2.1. (cfr. supra consid. 2.1.).

 

                                  Per quanto concerne l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero - AIRE (ai sensi dell’art. 6 della Legge italiana del 27 ottobre 1988 n. 470 “Anagrafe e censimento degli italiani all'estero” i cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione. Inoltre la corretta registrazione all’AIRE permette, tra l'altro, l'esercizio di tutti i diritti e i doveri ai cittadini. In particolare è rilevante per aspetti quali l’esercizio del diritto di voto e l’estensione dell’assistenza sanitaria in Italia; cfr.www.esteri.it/MAE/normative/leg27.10.88.pdf; www.conslugano.esteri.it/consolato_lugano/it/i_servizi/per_i_cittadini/anagrafe), il TCA rileva, in primo luogo, che la stessa è da valutare come un indizio congiuntamente ad altri elementi, per stabilire se un assicurato abbia oppure no costituito la propria residenza effettiva in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.

                                  In secondo luogo, questa Corte non può esimersi dal prendere atto del fatto che dell’iscrizione in questione il ricorrente non ha fornito alcuna comprova nonostante il “formulario risposte verifica residenza in Svizzera” indicasse di allegare l’iscrizione, qualora effettuata.

                                  L’iscrizione all’AIRE, rammenta questa Corte, in ogni caso, di per sé non comprova la residenza effettiva nel nostro Paese del ricorrente (cfr. STCA 38.2022.47 del 19 settembre 2022 consid. 2.4.; STCA 38.2020.51 del 25 gennaio 2021 consid. 2.5., STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019 consid. 2.4.; STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2016 consid. 2.4.)

 

                                  A ragione, dunque, nella decisione su opposizione del 9 luglio 2025 la Cassa ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non è in concreto realizzato (cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022, già menzionata; STF 8C_632/2020 dell’8 giugno 2021; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, già citata e con cui è stata confermata la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017; STCA 38.2023.43 del 28 agosto 2023; STCA 38.2022.47 del 19 settembre 2022, pubblicata in RtiD I-2023 N. 77 pag. 406 segg.; STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019; STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016; STCA 38.2015.49 del 18 aprile 2016).

 

                                  Su questo punto, e meglio da profilo del diritto nazionale, la decisione su opposizione del 9 luglio 2025 deve essere confermata.

 

                          2.4.  Vista la conclusione alla quale il TCA è giunto al precedente considerando, occorre stabilire se l’assicurato possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Boris Rubin, in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage”, Schulthess Editions Romandes, Ginevra-Zurigo-Basilea, 2014, pag. 683 n. 24).

 

                                  Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (cfr. DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315, con riferimenti [RS 0.142.112.681]).

                                  Fino al 31 marzo 2012 le parti contraenti, in virtù dell'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, applicavano tra di loro il Regolamento (CEE) n. 1408/71 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98) relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, concernente le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinviava, alla lett. a, all'ALC e a questi due Regolamenti di coordinamento (cfr. SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).

 

                                  Una decisione del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti avrebbero applicato tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV Nr. 9; DTF 140 V 98 consid. 5.2) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

 

                                  Il Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (cfr. DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).

 

                                  Questi regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 343 e 345; RS 0831.109.268.1; cfr. B. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

 

                                  L’art. 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.

 

                                  In materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; Rubin, op.cit., pag. 683).

                                  Per quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole differenti.

                                  Secondo l’art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero» qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

 

                                  In effetti viene considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 176: “(…) dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco ricorda giustamente che il predetto Regolamento è applicabile a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del diritto della polizia degli stranieri). (…)”).

 

                          2.5.  Gli assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza, sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.”; cfr. Rubin, op.cit., pag. 683).

 

                                  Nella STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha ricordato che la possibilità dei frontalieri in disoccupazione completa di porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività è una “(…) facoltà (e non un obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento (DTF 142 V 590 consid. 4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32).” 

 

                          2.6.  In una sentenza pubblicata in DTF 142 V 590, il Tribunale federale ha considerato frontaliera un’assicurata di nazionalità svizzera domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra, dove disponeva di una camera, a dormire al massimo una o due volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine en France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du règlement”). In effetti, avuto riguardo delle situazioni familiare e abitativa (in Francia aveva acquistato una casa) della ricorrente, il suo statuto fiscale particolare e la circostanza che ella in passato avesse dimorato a lungo in Svizzera, dove esercitava il suo lavoro, non sono atti a creare una residenza in Svizzera a norma dell'art. 65 del Regolamento n. 883/2004 e dell'art. 11 del Regolamento n. 987/2009.

 

                                  In applicazione delle disposizioni del Regolamento sopra citate, con sentenza 38.2014.51 del 15 dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari.

 

                                  Al riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5., già menzionata, che ha avallato la STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 con la quale un assicurato era stato ritenuto frontaliere vero; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, già menzionata; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, che ha confermato la STCA 38.2015.6 del 25 giugno 2015 relativa a un vero frontaliere; STCA 38.2024.1 dell’11 marzo 2024; STCA 38.2021.82 del 22 novembre 2021; STCA 38.2021.49 del 30 agosto 2021; STCA 38.2020.49 del 1° febbraio 2021, il cui ricorso all’Alta Corte è stato ritenuto inammissibile nella sentenza 8C_177/2021 del 12 marzo 2021 e citato da Daniele Cattaneo, “COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin”, in: Assurances sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, pag. 181 – 209 (186-187); STCA 38.2015.9 del 15 giugno 2015, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con giudizio 8C_521/2015 del 9 settembre 2015; STCA 38.2014.51 del 15 dicembre 2014.

 

                          2.7.  Il Regolamento (CE) 883/2004 prevede inoltre all’art. 65 par. 2 terza frase che il disoccupato diverso dal lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto (cfr. Rubin, op.cit. pag. 683).

 

                                  Questa disposizione regola la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza in uno Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che non sono dei lavoratori frontalieri.

 

                                  Questi assicurati hanno un diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato e quello in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).

                                  Il Tribunale federale ha stabilito che della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010; decisione U2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 12 giugno 2009 riguardante il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 883/2004 di cui la Svizzera tiene conto dal 1° aprile 2012, la quale non fornisce in ogni caso un elenco esaustivo dei beneficiari (cfr. Circolare ID 883 emessa dalla SECO il 1° giugno 2016 p.to A31)).

 

                                  Con sentenza 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022, pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63, già citata sopra, la nostra Massima Istanza ha statuito che i falsi frontalieri secondo l'art. 65 n. 2 terza frase del Regolamento n. 883/ 2004 hanno diritto in caso di disoccupazione completa alle prestazioni dello Stato dove hanno lavorato per l'ultima volta, nella misura in cui non tornano nel proprio Stato di domicilio e in quest'ultimo Stato non si mettono a disposizione del collocamento. I falsi frontalieri, che erano occupati in Svizzera e hanno la loro residenza all'estero, possono in queste condizioni scegliere se essi desiderano far valere il loro diritto all'indennità di disoccupazione in Svizzera (consid. 5.3.).

                                  In quel caso di specie il TF ha confermato l’operato del Tribunale cantonale del Vallese che aveva riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione ad un assicurato, al beneficio di un permesso L, che, dalla sua entrata in Svizzera nell’aprile 2019 all’annuncio per il collocamento nel novembre 2019, aveva lavorato (senza alcuna precisazione circa i giorni e gli orari di lavoro; da un’affermazione dell’assicurato risultante dalla sentenza del Tribunale cantonale del Vallese S1 21 16 del 25 maggio 2021 consid. C formulata nel ricorso davanti a tale autorità, secondo cui trascorreva ogni fine settimana in Svizzera, sembrerebbe, però, emergere implicitamente che il ricorrente non lavorasse nei fine settimana) nel settore edile (presso un datore di lavoro che l’aveva poi riassunto per la stagione seguente da marzo 2020), alloggiando in una camera presa in locazione dal datore di lavoro vicino al cantiere e la cui famiglia (moglie e tre figli) risiedeva in Italia a un’ora e mezza di auto (che però era a disposizione della moglie), rispettivamente tre ore di treno.

L’Alta Corte ha deciso che la questione di sapere se la Corte cantonale avesse violato il diritto federale stabilendo che il ricorrente viveva per la maggior parte del tempo in Svizzera e che qui aveva il centro dei suoi interessi personali non necessitava di essere chiarita definitivamente. In effetti l’assicurato, visto che non rientrava in Italia almeno una volta alla settimana bensì occasionalmente, non era un vero frontaliere, ma doveva essere qualificato, quale falso frontaliere con diritto di opzione tra le prestazioni dello Stato in cui aveva lavorato e quello in cui risiedeva.

Il Tribunale federale ha precisato che l’esigenza della residenza in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv.1 lett. c LADI decade per i falsi frontalieri che fanno valere il diritto alle prestazioni di disoccupazione in Svizzera. L’assicurato in questione si era del resto messo a disposizione senza riserve per un collocamento in Svizzera, effettuava ricerche di lavoro più volte alla settimana e di conseguenza manteneva stretti rapporti con il mercato del lavoro svizzero. La riassunzione nel 2020, in vista già al momento dell’annuncio in disoccupazione, dimostrava altresì che egli voleva continuare a essere attivo in Svizzera e che rinunciava a un rientro nel suo Stato di residenza.

L’Alta Corte ha statuito che, pertanto, non andava determinato se gli organi di applicazione della LADI avessero violato l’art. 27 LPGA. Risultava comunque che l’amministrazione non aveva reso attento il ricorrente del diritto di scelta in qualità di falso frontaliere.

 

                          2.8.  In relazione più specificatamente alla giurisprudenza di questo Tribunale va evidenziato che lo statuto di lavoratore falso frontaliere è stato riconosciuto da questa Corte nelle sentenze 38.2015.30 del 20 novembre 2015 e STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015 relative ad assicurati con permesso B che sono stati attivi in Svizzera uno come caposquadra minatore dal 2010 al 2013, l’altro quale carpentiere dal 2011 al 2014 presso il medesimo cantiere e alloggiavano nelle baracche del cantiere.

 

Al riguardo cfr. pure STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015.

 

Anche con sentenza 38.2015.39 del 9 marzo 2016 questo Tribunale ha qualificato quale lavoratrice falsa frontaliera un’assicurata al beneficio di un permesso tipo L e attiva quale cuoca in virtù di contratti d’impiego di durata determinata in ambito turistico, ciò che implicava, perlomeno nell’alta stagione, un impegno lavorativo nei giorni feriali e nei giorni festivi, impedendole il rientro regolare nel suo Stato di residenza.

 

In una sentenza 38.2016.15 del 12 luglio 2016, questo Tribunale ha negato che un assicurato che lavorava in Svizzera e la cui famiglia abitava in Italia in una casa di proprietà fosse un vero frontaliere e l’ha considerato un falso frontaliere, in quanto la sua situazione (presso una società di impieghi temporanei che talvolta lo occupavano anche durante i fine settimana) era assimilabile a quella dei lavoratori stagionali.

 

Pure con la STCA 38.2020.53 del 14 dicembre 2020 questo Tribunale ha riconosciuto ad un assicurato la qualità di frontaliere “non vero” avendo egli lavorato, negli ultimi cinque anni, a bordo di una nave, mantenendo sempre la propria residenza nel nostro Cantone, dove tornava regolarmente tra una crociera e l’altra e stabilito che questi aveva, pertanto, il diritto di esercitare il diritto di opzione tra lo Stato di lavoro e quello di residenza, ciò che egli ha fatto iscrivendosi agli organi dell’assicurazione contro la disoccupazione nel nostro Cantone.

 

Il TCA, in un giudizio 38.2021.30 del 30 agosto 2021, dopo aver constatato, da un lato, che l’assicurato (pizzaiolo presso un campeggio al beneficio di contratti di durata determinata) aveva dichiarato di rientrare in Italia dalla propria famiglia (a 46 km dal suo luogo di lavoro) una volta al mese, dall’altro, che gli erano stati pagati diversi giorni liberi non goduti sull’arco dell’intero rapporto di lavoro, ha rinviato gli atti alla Sezione del lavoro per appurare i giorni e gli orari di lavoro, come pure se il medesimo avesse dimorato effettivamente in Svizzera nel periodo di disoccupazione e decidere se si trattasse di un falso frontaliere.

 

Con sentenza 38.2022.22 del 16 agosto 2022, pubblicata in RtiD I-2023 N. 76 pag. 395 segg., nel caso di un assicurato che ha lavorato come operaio edile tramite agenzie di collocamento e prestito del personale in virtù di contratti di missione per attività temporanee svolgendo giornate lavorative nei giorni feriali di 6, 8, 8.50 o 9 ore al giorno, considerando in particolare che la sua residenza all’estero, e meglio in Sicilia, non gli permetteva, nonostante il sabato e la domenica non lavorasse, di rientrare frequentemente presso la sua famiglia, questa Corte ha ritenuto che la sua situazione era assimilabile a quella dei lavoratori stagionali il cui luogo di lavoro si trova in uno Stato differente rispetto a quello di residenza e che rientrano nella categoria dei falsi frontalieri che possono beneficiare del diritto di opzione, ossia possono scegliere di mettersi a disposizione degli organi competenti in ambito di assicurazione contro la disoccupazione del Paese in cui hanno esercitato l’ultima attività lavorativa oppure del Paese di residenza. Il TCA, in quel caso, ha quindi accolto il ricorso presentato dall’interessato, ma, ritenuto che in concreto la documentazione agli atti non forniva indicazioni chiare circa la dimora effettiva in Svizzera dell’assicurato nel periodo a fare tempo dall’iscrizione in disoccupazione ha ritenuto che tale questione dovesse ancora essere approfondita dall’amministrazione, cui ha quindi rinviato gli atti.

 

In una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782-784 e già citata al consid. 2.4, non è, per contro, stato ritenuto lavoratore falso frontaliere un assicurato, al beneficio di un permesso B dall’aprile 2012 e iscrittosi in disoccupazione da giugno 2013, che rivestiva una posizione dirigenziale (guadagno assicurato di fr. 9'625) con contratto di durata determinata (aprile 2012 - giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel dicembre 2012, dal prestare la propria attività lavorativa. Egli, inoltre, aveva trascorso la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno 2013 all’estero.

                                  Neppure è stato riconosciuto lo statuto di falso frontaliere nel giudizio 38.2015.44 del 18 maggio 2016 concernente un assicurato, in possesso di un permesso di dimora B dal 1° giugno 2012, che dall’aprile 2010 è stato legato – fino al licenziamento nel 2014 – alla stessa ditta in qualità dapprima di segretario e poi come responsabile di specifici settori tramite un contratto d’impiego di durata indeterminata che prevedeva una durata settimanale del lavoro di mediamente 42 ore suddivise in cinque giorni lavorativi.

 

In una sentenza 38.2016.62 del 15 marzo 2017 il TCA ha concluso che non si era in presenza di un falso frontaliere nel caso di un assicurato che rientrava ogni quindici giorni in Italia, vista la tipologia del lavoro svolto (tagliapietre, lavoro in cava), la durata (per 12 anni presso la stessa ditta), il tipo di contratto (di durata indeterminata che lo occupava dal lunedì al venerdì).

 

Nel giudizio 38.2019.51 dell’11 novembre 2019, già menzionato, relativo a un’assicurata ritenuta vera frontaliera, questa Corte ha rilevato che ad ogni modo, “anche volendola considerare, per pura ipotesi di lavoro, quale falsa frontaliera, non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo, visto che non ha comunque rinunciato a un rientro in Italia, suo Paese di residenza” dove ha reperito un lavoro circa sei mesi dopo il suo annuncio per il collocamento.

 

Infine, in una sentenza 38.2022.47 del 19 settembre 2022, pubblicata in RtiD I-2023 N. 77 pag. 406 segg., il TCA, anche nell’ipotesi in cui quell’assicurato non fosse stato qualificato come vero frontaliere, ha lasciato insoluta la questione a sapere se gli dovesse, o meno, essere riconosciuto lo stato di falso frontaliere, ritenuto che quand’anche ciò fosse stato il caso, egli non avrebbe potuto trarre alcun vantaggio al riguardo, visto che non aveva comunque rinunciato a un rientro in Italia, suo Paese di residenza, dove aveva altresì iniziato a svolgere una nuova attività lavorativa.

 

                                  In proposito cfr. STCA 38.2025.11 del 2 giugno 2025; STCA 38.2023.57 del 15 gennaio 2024; STCA 38.2022.72 del 16 gennaio 2023; 38.2021.82 del 22 novembre 2021; STCA 38.2021.30 del 30 agosto 2021.

 

                          2.9.  Come visto, rientra nella nozione di vero frontaliere colui che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna giornalmente, o comunque almeno una volta la settimana (cfr. supra consid. 2.4.-2.6.).

 

                                  Nel caso concreto, con decisione del 14 maggio 2025, la Cassa aveva inizialmente ritenuto che RI 1 “deve essere considerato un vero frontaliero” (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 82).

 

                                  Nella propria decisione su opposizione, invece, la Cassa, indicando che il ricorrente rientrava “regolarmente” (senza nulla precisare quanto alla regolarità) presso la famiglia in __________, ha escluso che RI 1 possa essere ritenuto un falso frontaliere, poiché, dal profilo del diritto internazionale, l’assicurato non ha svolto attività stagionali ma ha svolto la sua attività in qualità di responsabile tecnico e di operaio edile cat. B presso società con cui ha stipulato contratti di durata indeterminata. Emerge quindi chiaramente che l’assicurato non può essere annoverato nella categoria dei falsi frontalieri in quanto il sig. RI 1 rientra regolarmente dalla famiglia che ha volutamente trasferito in __________ (Italia) confermando il desiderio di risiedere nella vicina penisola in maniera duratura” (cfr. supra consid. 1.2. e doc. 100).

 

                                  Per quanto attiene al periodo dal 13 dicembre 2024, e meglio da quando la moglie ed i figli del ricorrente si sono trasferiti in __________, la Cassa, successivamente all’opposizione di RI 1, ha chiesto al ricorrente ogni quanto egli, dal momento in cui si trovava iscritto alla disoccupazione, rientrava dalla propria famiglia (cfr. supra consid. 2.2. e doc. 90).

                                  RI 1 ha risposto “nei giorni di festa e qualche fine settimana” (cfr. all. a doc. 91).

 

                                  Tale affermazione, a mente di questa Corte, non corrisponde al rientro regolare in __________ indicato dalla Cassa nella propria decisione su opposizione (cfr. supra).

 

                                  Se è, infatti, ben vero che RI 1 non svolgeva un’attività stagionale, che ha ripetutamente negletto gli obblighi che gli si imponevano, sia in termini di ricerche di lavoro mensili, che di presenza ai colloqui o ai corsi, rispettivamente, che ha sostanzialmente trascorso la maggior parte del mese di marzo 2025 a __________, è altrettanto vero che dal riscontro fornito dal ricorrente non è, infatti, possibile concludere ch’egli faceva rientro dalla propria famiglia, residente ad oltre 1100 chilometri dal suo appartamento di __________, regolarmente.

 

                                  Rispettivamente, non può essere trascurata la circostanza che, seppur non ogni mese, egli abbia comunque svolto un’attività di guadagno intermedio in ragione della quale la sua presenza in Ticino non può essere messa in dubbio per i giorni che lo hanno visto attivo professionalmente (cfr. supra consid. 2.2.).

 

Il TCA ritiene, quindi, che la fattispecie vada approfondita dal profilo del diritto internazionale, in particolare per quanto concerne l’aspetto del falso frontaliere tenendo conto di quanto stabilito dalla giurisprudenza federale e cantonale (cfr. consid. 2.7.-2.8.).

 

                                  Ne discende che a tal fine, considerato lo scopo della procedura di opposizione ex art. 52 LPGA - la quale è stata concepita come un rimedio giuridico vero e proprio - che non è quello di ripetere semplicemente la procedura di emanazione della decisione formale, ma obbliga l’assicuratore - a cui incombe l'accertamento dei fatti in prima battuta in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA (cfr. 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3.) - a riesaminare il proprio provvedimento al fine di sgravare i Tribunali (cfr. STF 8C_613/2021 del 10 gennaio 2022 consid. 4.2., pubblicata in DTF 148 V 2; STF 9C_975/2011 del 22 febbraio 2012 consid. 3.2.; DTF 125 V 188 consid. 1b e 1c), gli atti devono essere rinviati alla Cassa per un complemento istruttorio e per decidere nuovamente in merito all’eventuale diritto del ricorrente all’indennità di disoccupazione (cfr. STCA 38.2024.30 del 26 agosto 2024; STCA 38.2022.85 del 30 gennaio 2023), con particolare riguardo al profilo del diritto internazionale.

 

In concreto, quindi, la Cassa dovrà, innanzitutto e se del caso facendo capo a documentazione bancaria / dettagli delle telecomunicazioni, chinarsi sulla questione a sapere se, in ragione di quanto emerge dagli atti, il ricorrente possa, o meno, essere qualificato come vero frontaliere.

 

Qualora la Cassa, dopo gli accertamenti che è chiamata ad esperire, dovesse escludere che al ricorrente possa essere riconosciuto lo statuto di vero frontaliere, dovrà stabilire, non da ultimo verificando se il ricorrente aveva effettivamente messo in vendita il proprio appartamento e se aveva, o meno, rinunciato a fare ritorno in Italia, s’egli possa, invece, essere qualificato come falso frontaliere e beneficiare, dunque, del diritto di opzione.

 

Al riguardo il TCA sottolinea che, secondo la giurisprudenza federale riprodotta al consid. 2.7., falso frontaliere non è esclusivamente colui che esercita un’attività stagionale (per il caso di un lavoratore che aveva la propria residenza in Sicilia, cfr. STCA 38.2022.22 del 16 agosto 2022, pubblicata in RtiD I-2023 N. 76 pag. 395 segg. richiamata al consid. 2.8.).

                                  Questa conclusione si impone tanto più che quanto fatto valere dalla Cassa, secondo cui “prima di rispondere all’email, il 25 giugno 2025, l’assicurato ha contattato la nostra amministrazione (…) durante questa telefonata (…) per ciò che attiene il suo appartamento a __________, (…) ha comunicato che lo stesso è stato messo in vendita, in quanto lui è da parecchio tempo che non riusciva a pagare l’ipoteca” (cfr. doc. 100), rispettivamente, nel senso che “se non dovesse trovare una occupazione duratura in territorio svizzero, non esclude di trasferirsi anche lui nel Sud dell’Italia per ricongiungersi con la famiglia” (cfr. supra consid. 2.2. e doc. 100), non trova concreto riscontro documentale agli atti.

  

Nell’ipotesi in cui l’amministrazione dovesse ritenere che RI 1 debba essere qualificato come falso frontaliere e beneficiare, quindi, del diritto d’opzione, l’amministrazione dovrà verificare se sono date, o meno, tutte le altre condizioni per beneficiare delle prestazioni ai sensi della LADI.

 

                        2.10.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.11 del 2 giugno 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.49 del 7 gennaio 2025 consid. 2.14., il cui ricorso dell’assicurato al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_91/2025 del 10 marzo 2025; STCA 38.2024.18 del 10 giugno 2024 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2022.64 del 17 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

 

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

                                  § La decisione su opposizione del 9 luglio 2025 è confermata nella misura in cui il diritto alle prestazioni LADI è stato negato all’assicurato in virtù del diritto nazionale.

                                  §§ Gli atti sono rinviati alla CO 1 affinché proceda ai sensi di quanto indicato al consid. 2.9. e si pronunci nuovamente in merito al diritto del ricorrente alle prestazioni LADI dal profilo del diritto internazionale.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti