|
redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera |
|
segretario: |
Gianluca Menghetti |
|
statuendo sul ricorso del 13 gennaio 2025 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su opposizione dell’8 gennaio 2025 emanata da |
||
|
|
Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
||
|
|
|
|
|
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 31 dicembre 2024 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC), a causa della consegna tardiva, senza valida giustificazione, delle ricerche di lavoro concernenti il periodo di controllo del mese di novembre 2024, ha sospeso RI 1 (nato il __________ 1966) dal diritto all’indennità di disoccupazione per 10 giorni, essendo già stato sanzionato per analoga fattispecie (cfr. doc. 176).
1.2. L’assicurato, il 7 gennaio 2025, ha interposto opposizione, nella quale ha dichiarato di avere, il 4 dicembre 2024, fatto una foto e inviato le ricerche di lavoro per posta A.
Egli ha aggiunto di avere avuto in quei giorni, in due di preciso, delle forti emicranie e di essere conseguentemente rimasto a casa.
Il medesimo ha pure asserito che con dieci giorni di sanzione non saprebbe come effettuare i pagamenti (cfr. doc. 172).
1.3. Con decisione su opposizione dell’8 gennaio 2025 l’URC ha parzialmente accolto l’opposizione, riducendo la sospensione a carico dell’assicurato a sette giorni. Al riguardo l’amministrazione ha osservato che “nel presente caso valutando la situazione di lavoratori con più di 55 anni applichiamo la regola della riduzione di 1/3 della durata della sospensione”.
È stato altresì ricordato quanto già indicato in una precedente decisione su opposizione del 23 maggio 2024, ossia che con la registrazione regolare delle ricerche di lavoro nella Job-Room, l’invio avviene automaticamente entro il termine di legge (cfr. doc. A1).
1.4. Contro la decisione su opposizione dell’8 gennaio 2025 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo di decurtare la sanzione da sette a due giorni, ciò che sarebbe per lui un aiuto enorme.
Egli, in buona sostanza, ha ribadito di avere spedito le ricerche il 4 dicembre 2024 per posta A e ha affermato che un ritardo non accadrà più (cfr. doc. I).
1.5. L’URC, con la risposta del 17 gennaio 2025, ha considerato corretta la decisione di sospensione con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. L’insorgente si è espresso in merito con scritto del 31 gennaio 2025 (cfr. doc. V).
1.7. Il doc. V è stato inviato per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. VI).
considerato in diritto
2.1. Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’URC abbia a ragione o meno sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione per sette giorni a causa della consegna tardiva delle ricerche di lavoro del mese di novembre 2024.
2.2. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (cfr. art. 16 cpv. 1 e 2 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STF C 77/91 del 29 gennaio 1992 non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L’art. 26 cpv. 2 OADI, il cui tenore è entrato in vigore il 1° aprile 2011 a seguito della quarta revisione della LADI, prevede che:
" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione.”
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
La LADI ha, quindi, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF 8C_683/2021, 8C_753/2021 del 13 luglio 2022 consid. 3.3.3.; STFA C 83/02 del 12 marzo 2003 consid. 1.2.; DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.
Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_675/2018 del 31 ottobre 2019 consid. 2.1.; STF 8C_365/2016 del 3 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_194/2013 del 26 settembre 2013 consid. 2; STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STF C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 193s.).
2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16
a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31
a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).
La sua durata è determinata secondo
la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. STF 8C_2/2012 del 14 giugno 2012 consid. 2.1.; DTF 123 V
151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa, in relazione alle prove della ricerca di lavoro inoltrate oltre il termine, prevede una sanzione da 5 a 9 giorni per il primo invio oltre il termine, da 10 a 19 giorni per il secondo invio oltre il termine e il rinvio al servizio cantonale per decisione a seguito del terzo invio oltre il termine (cfr. SECO, Prassi LADI ID p.to D79/1.E).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il Tribunale federale delle assicurazioni ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STF 8C_651/2022 del 18 luglio 2023 consid. 5.2.2.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; 5.5., pubblicata in DLA 2023 N. 7 pag. 197; STF 8C_747/2018 del 20 marzo 2019; STF 8C_758/2017 del 19 ottobre 2018; STF C 10/05 del 25 aprile 2005; STF C 210/04 del 10 dicembre 2004; STF C 275/02 del 2 maggio 2003; STF C 286/02 del 3 luglio 2003; STF C 280/01 del 23 gennaio 2003; STF C 338/01 del 6 agosto 2002).
2.4. Nel caso concreto l’URC ha sospeso l’assicurato, il quale si è annunciato per il collocamento dal 1° marzo 2024 (cfr. doc. 73), per sette giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto non avrebbe consegnato le ricerche di lavoro relative al mese di novembre 2024 entro il termine legale contemplato dall’art. 26 cpv. 2 OADI (cfr. consid. 2.2.), senza alcuna valida giustificazione.
In una sentenza 38.2011.64 del 24 maggio 2012 questo Tribunale ha stabilito che l’art. 26 cpv. 2 OADI è conforme alla legge e si è in particolare così espresso:
" (…) Alla luce di tutto quanto esposto, in particolare considerato quanto sottolineato dall’Alta Corte nella sentenza 8C_183/2008 del 27 giugno 2008, pubblicata in DLA 2009 N. 2 pag. 76, e meglio che il regime di cui all’art. 26 cpv. 2bis vOADI risultava insoddisfacente, permettendo a certi assicurati di ritardare sistematicamente la consegna delle ricerche di lavoro fino alla scadenza del termine supplementare assegnato dall’amministrazione senza dover fornire alcuna giustificazione (cfr. consid. 2.9., 2.10.), come pure quanto emerso dal Rapporto esplicativo dell’avanprogetto OADI menzionato dalla SECO nel proprio scritto del 28 febbraio 2012, nonché dal Rapporto concernente i risultati della procedura di consultazione in merito alla revisione parziale dell’OADI dell’11 marzo 2011 (cfr. consid. 2.9.), questa Corte ritiene che il nuovo art. 26 cpv. 2 OADI sia conforme alla legge.
In effetti l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare all’amministrazione la prova degli sforzi intrapresi per trovare un’occupazione al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di controllo in questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data deve essere considerata una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di verificare agevolmente le ricerche effettuate. (…)"
Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_46/2012 dell'8 maggio 2012, ha peraltro applicato questa disposizione dell'ordinanza senza formulare alcuna considerazione circa la sua conformità alla legge.
In quell'occasione l'Alta Corte, contrariamente all'autorità cantonale di ricorso, ha concluso che un assicurato non è stato in grado di comprovare la tempestiva consegna delle ricerche di lavoro ed ha confermato la sanzione di nove giorni che era stata inflitta dall'amministrazione, argomentando:
" (…) La juridiction cantonale a considéré que l'intimé n'était certes pas parvenu à prouver qu'il avait remis le formulaire de recherches d'emploi pour juillet 2011 dans le délai échéant au 5 août 2011. Cependant, il avait toujours remis ses recherches d'emploi dans le délai prescrit. Il avait du reste été en mesure de fournir - au stade de l'opposition - une copie du formulaire relatif au mois de juillet 2011. En outre, il n'était pas exclu que l'administration ait égaré ce formulaire, ce d'autant plus la conseillère en personnel de l'assuré était absente au début du mois d'août 2011. De surcroît, il paraissait peu vraisemblable que l'intéressé ait totalement oublié de remettre ce formulaire, même au moment où il avait rencontré sa conseillère le 18 août 2011 et qu'il entreprenne cette démarche seulement au moment où l'OCE l'informe de sa carence. Par ailleurs, il ressortait du procès-verbal dudit entretien que l'assuré était une personne non seulement sérieuse et consciencieuse, mais également motivée dans la recherche d'un emploi, nonobstant une sanction dont il avait fait l'objet en mars 2011 (pour recherches d'emploi insuffisantes sur le plan qualitatif en janvier 2011).
4.
4.1 L'office recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir méconnu la portée de l'art. 26 al. 2 OACI en considérant la remise du formulaire de recherches à un employé de l'ORP comme hautement vraisemblable. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts C 3/07 du 3 janvier 2008 et 8C_625/2009 du 26 février 2010), il estime que le respect du délai prévu par cette disposition aurait dû être déterminé avec certitude.
4.2 En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de cartes de contrôle (arrêt C 90/97 du 29 juin 1998 consid. 2a, in DTA 1998 no 48 p. 284; arrêt C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut aussi pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 no 25 p. 122; cf. aussi arrêt 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1).
4.3 L'ensemble des éléments retenus dans la décision attaquée ne constitue pas un faisceau d'indices suffisants de la remise en temps utile des justificatifs de recherches d'emploi. En fait, la juridiction cantonale s'est fondée sur les seules déclarations de l'intimé et sur des considérations qui ne reposent sur aucun élément matériel. Ainsi le dépôt de la copie d'une pièce ne dit rien sur la remise de l'original à l'autorité. De même, la ponctualité passée d'un assuré ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future. Sur ce dernier point, l'argumentation des premiers juges reviendrait, en cas de contestation de la part de l'assuré, à renoncer systématiquement à sanctionner un premier manquement. On doit ainsi conclure que l'assuré n'a pas été en mesure d'établir qu'il avait remis en temps utile (soit jusqu'au 5 août 2011) les justificatifs de ses recherches d'emploi pour le mois de juillet 2011.
4.4 Il convient par conséquent d'annuler le jugement entrepris et de confirmer la mesure de suspension prononcée par l'office recourant, laquelle tient compte du fait qu'il s'agit du deuxième manquement de l'intéressé. (…)"
Con sentenza 8C_601/2012 del 26 febbraio 2013, pubblicata in DTF 139 V 164, in SVR 2013 ALV Nr. 7 pag. 21 e in DLA 2013 N. 9 pag. 181, il Tribunale federale ha stabilito la conformità dell’art. 26 cpv. 2 OADI alla legge.
L’Alta Corte ha precisato che le conseguenze connesse alla mancata produzione entro il termine dei documenti probatori relativi alle ricerche effettuate in un determinato periodo di controllo non devono necessariamente fondarsi su una base legale formale. In effetti l’art. 26 cpv. 2 OADI è in definitiva la concretizzazione dei disposti legali di cui agli art. 17 cpv. 1 e 30 cpv. 1 lett. c LADI (un assicurato deve comprovare gli sforzi intrapresi al fine di reperire un’occupazione sotto pena di essere sanzionato).
Inoltre il TF ha deciso che la sospensione del diritto all'indennità soggiace esclusivamente alle specifiche disposizioni dell'assicurazione disoccupazione (e non all'art. 43 cpv. 3 LPGA). Ne discende che, salvo motivo scusabile, se le prove non sono fornite nel termine dell'art. 26 cpv. 2 OADI, una sospensione del diritto all'indennità può essere pronunciata senza che si debba impartire un termine supplementare. Poco importa che le prove vengano prodotte ulteriormente, per esempio nell'ambito di una procedura di opposizione.
In proposito cfr. anche STF 8C_365/2016 del 3 marzo 2017 consid. 3.2. e STF 8C_555/2017 del 13 settembre 2017.
In un giudizio 8C_747/2018 del 20 marzo 2019 l’Alta Corte ha annullato una sentenza della Corte delle assicurazioni sociali del Canton Vaud con la quale aveva ridotto la sospensione di 10 giorni causa della consegna tardiva di ricerche di lavoro a 5 giorni, in quanto, da un lato, gli sforzi intrapresi erano comunque sufficienti qualitativamente e quantitativamente, dall’altro, l’assicurato aveva seguito una formazione linguistica per migliorare il suo profilo.
Il TF, al riguardo, ha evidenziato che tali ragioni non costituiscono dei criteri pertinenti di valutazione della gravità della colpa al fine di determinare la durata della sanzione e ha osservato che del resto la sospensione di 10 giorni applicata dall’amministrazione corrisponde alla sanzione minima prevista dalla tabella della SECO per gli assicurati che per la seconda volta non hanno effettuato ricerche durante un periodo di controllo o hanno consegnato in ritardo le stesse.
Cfr. pure STF 8C_658/2023 del 3 novembre 2023; STF 8C_651/2022 del 18 luglio 2023, pubblicata in SVR 2024 ALV N. 2 pag. 5; STF 8C_651/2022 del 18 luglio 2023; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023, pubblicata in DLA 2023 N. 7 pag. 197.
2.5. Nella presente evenienza le ricerche d’impiego del mese di novembre 2024, in applicazione dell’art. 26 cpv. 2 OADI, andavano prodotte all’amministrazione entro giovedì 5 dicembre 2024 (cfr. consid. 2.2.).
L'amministrazione ha ritenuto tardiva la consegna delle ricerche di lavoro, in quanto esse sono state da lei ricevute, tramite posta ordinaria prioritaria spedita il 6 dicembre 2024, lunedì 9 dicembre 2024, ossia oltre il termine legale (cfr. doc. 176; A1; 185).
Il ricorrente, per contro, sostiene di avere inviato gli sforzi volti al reperimento di un’occupazione relativi al mese di novembre 2024 tramite posta A il 4 dicembre 2024 (cfr. doc. I).
2.6. Chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questo Tribunale rileva innanzitutto che gli assicurati devono prestare la debita attenzione alle date degli appuntamenti con l’URC, rispettivamente dei termini per la consegna della documentazione richiesta, in particolar modo dei formulari relativi agli sforzi intrapresi al fine di reperire un’occupazione. Non va dimenticato che l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare all’amministrazione la prova delle ricerche di impiego svolte al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di controllo in questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data - in casu per le ricerche di novembre 2024 giovedì 5 dicembre 2024 - deve essere considerata una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di verificare agevolmente le ricerche effettuate (cfr. consid. 2.4.; STCA 38.2022.64 del 17 ottobre 2022 consid. 2.8.; STCA 38.2020.63 del 1° febbraio 2021 consid. 2.8.; STCA 38.2018.8 del 24 aprile 2018 consid. 2.7.; STF 8C_40/2016 del 21 aprile 2016 consid. 4.2.; STCA 38.2016.26 del 9 agosto 2016 consid. 2.7.).
In concreto dalle carte processuali emerge, da una parte, una busta inviata con posta A (francobollo da fr. 1.20) da RI 1 all’URC che presenta il timbro postale apposto sopra il francobollo con la data del 6 dicembre 2024 (venerdì), nonché il timbro di entrata della parte resistente del 9 dicembre 2024 (lunedì; cfr. doc. 185-186).
Dall’altra, il formulario “Prove degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” in cui il ricorrente ha annotato le ricerche di impiego svolte nel mese di novembre 2024 che riporta il timbro di entrata dell’URC datato 9 dicembre 2024 (cfr. doc. 112-113).
In simili condizioni, occorre concludere che, come stabilito dall’amministrazione (cfr. doc. A1), le ricerche del mese di novembre 2024 sono state spedite il 6 dicembre 2024, ovvero in ritardo, ritenuto che il termine legale scadeva giovedì 5 dicembre 2024 (cfr. consid. 2.5.).
In proposito è utile ricordare che quando un invio è effettuato tramite la Posta, determinante, per il rispetto di un termine, è che esso sia consegnato a un ufficio postale svizzero al più tardi l’ultimo giorno del termine (cfr. art. 39 cpv. 1 LPGA).
In tal caso il timbro postale consentirà di comprovare l’invio prima della scadenza del termine (cfr. DTF 145 V 90 consid. 6.1.1.; Prassi LADI ID p.to B324).
II TCA ritiene, poi, che a ragione l’URC non ha considerato sussistere, nel caso di specie, valide giustificazioni per la consegna tardiva delle ricerche in questione.
In effetti l’assicurato non ha risposto alla Richiesta di giustificazione del 18 dicembre 2024, con cui l’amministrazione gli ha dato la possibilità, prima di decidere in merito a una sospensione, di formulare osservazioni e allegare ogni eventuale mezzo di prova entro il 25 dicembre 2024 (cfr. doc. 179).
È vero che con l’opposizione del 7 gennaio 2025 il ricorrente ha affermato di avere avuto in quei giorni, in due di preciso, delle forti emicranie per cui è rimasto a casa (cfr. doc. 172; consid. 1.2.).
Tuttavia tali pretesi disturbi di salute, di cui peraltro non è dato sapere in quali giorni precisi si sarebbero manifestati, non sono stati in alcun modo comprovati.
Al riguardo cfr. STF 8C_390/2023 del 16 giugno 2023, in cui il Tribunale federale ha ritenuto inammissibile il ricorso di un’assicurata contro il giudizio del Tribunale cantonale che aveva, d’altronde, confermato la sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione per sedici giorni a causa della consegna tardiva delle ricerche di lavoro, ritenendo che i certificati medici prodotti non fossero sufficienti per dimostrare che la ricorrente non fosse in grado di deporre in una buca della lettere la busta con la prova degli sforzi intrapresi oppure di inviare un messaggio di posta elettronica alla propria consulente del personale.
Neppure risulta che l’insorgente abbia perlomeno avvertito il proprio consulente di eventuali problemi di salute che gli avrebbero impedito di inviare tempestivamente le ricerche di lavoro e chiesto ragguagli sul da farsi.
Del resto l’assicurato, nel ricorso, non ha più accennato ad alcun motivo (né connesso allo stato di salute o ad altro) che potesse scusare il suo ritardo (cfr. doc. I; consid. 1.4.).
2.7. Il ricorrente, di conseguenza, avendo presentato in ritardo le ricerche del mese di novembre 2024, ha violato l’art. 26 cpv. 2 OADI e deve, dunque, essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.2.; STCA 38.2022.64 del 17 ottobre 2022; STCA 38.2021.24 del 30 agosto 2021; STCA 38.2020.7 del 2 giugno 2020; STCA 38.2017.34 del 29 novembre 2017 consid. STCA 38.2016.26 del 9 agosto 2016 consid 2.7.; STCA 38.2016.4 del 13 aprile 2016 consid. 2.6.; STCA 38.2014.60 dell’11 dicembre 2014 consid. 2.7.).
2.8. Per quanto attiene all’entità della penalità, va ribadito che nel caso di specie l’amministrazione ha inflitto all’assicurato, con decisione del 31 dicembre 2024, dieci giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione in considerazione di precedenti sanzioni, poi ridotti a sette giorni, con la decisione su opposizione impugnata, tenendo conto dell’età dell’assicurato, nato nel 1966 (cfr. doc. 176; A1; consid. 1.1.; 1.3.).
Relativamente alle precedenti penalità, dagli atti si evince che il ricorrente, con decisione su opposizione del 23 maggio 2024, è stato sospeso dall’URC per tre giorni a causa della consegna tardiva delle ricerche del mese di marzo 2024 (cfr. doc. 213; III; la precedente decisione del 26 aprile 2024 - cfr. doc. 219 - prevedeva una sanzione di cinque giorni, ridotta a tre a seguito dell’opposizione, trattandosi di un assicurato di più di 55 anni).
Con decisione del 20 settembre 2024 l’amministrazione gli ha inflitto una sospensione di quattro giorni per mancate ricerche di lavoro nel mese di luglio 2024 (cfr. doc. 203; III).
Inoltre il 23 ottobre 2024 la parte resistente ha emesso un provvedimento con cui ha sospeso l’assicurato per cinque giorni per non essersi presentato al colloquio del 2 ottobre 2024 senza comunicare in anticipo la propria assenza (cfr. doc. 196; III).
Come visto in precedenza (cfr. consid. 2.3.), la SECO, nel caso di prove della ricerca di lavoro inoltrate oltre il termine, contempla una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione da 5 a 9 giorni per il primo invio oltre il termine, da 10 a 19 il secondo invio tardivo e il rinvio al servizio cantonale per decisione alla terza volta (cfr. Prassi LADI ID p.to D79/1.E).
In concreto l’insorgente, come visto, tra il mese di aprile 2024 e il mese di ottobre 2024, è già stato sanzionato tre volte per varie inadempienze, segnatamente con tre giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa della consegna tardiva delle ricerche del mese di marzo 2024.
Il ricorrente, pendente causa, ha asserito, in relazione alla sanzione del 20 settembre 2024, di essere “sicurissimo di avere messo le mie ricerche lavorative nella buca lettera. tutti i print screen delle mie ricerche lavorative. (…)”.
Riguardo alla sospensione del 23 ottobre 2024 egli ha puntualizzato di essersi confuso con un’altra data e che comunque era la prima volta (cfr. doc. V).
In proposito questa Corte si limita a rilevare che le decisioni menzionate sono cresciute in giudicato incontestate.
Per quanto concerne le mancate ricerche di luglio 2024, non risulta, peraltro, che l’assicurato abbia in precedenza fatto valere di avere depositato le stesse nella buca delle lettere, ritenuto che il medesimo nemmeno ha risposto alla Richiesta di giustificazione del 21 agosto 2024 (cfr. doc. 205; 206; 203-204).
Di conseguenza, tutto ben ponderato, la penalità di sette giorni comminata all’insorgente, nato il 6 luglio 1966, che già considera la sua età avanzata (cfr. STFA C 275/05 del 6 novembre 2006; STFA C 319/02 del 4 giugno 2003; DTF 124 V 225; DTF 120 V 74; STFA C 151/93 del 19 ottobre 1993; STFA C 167/93 del 24 novembre 1993; STCA 38.2024.40 del 7 ottobre 2024 consid. 2.5.; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023 consid. 2.5.; 2.11.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.5.; 2.9.; STCA 38.2012.31 del 2 agosto 2012 consid. 2.6.; 2.11.; STCA 38.2006.87 del 22 gennaio 2007 consid. 2.4.; 2.6.), è da ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.3.; STF 8C_747/2018 del 20 marzo 2019 già citata ai consid. 2.3. e 2.4.; STF 8C_239/2018 del 12 febbraio 2019, pubblicata in DTF 145 V 90; STCA 38.2020.63 del 1° febbraio 2021; STCA 38.2020.7 del 2 giugno 2020).
Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante giurisprudenza federale, il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_373/2024 del 18 dicembre 2024 consid. 3; STF 8C_555/2022 dell’8 febbraio 2023 consid. 4.3. e 5.4.2.; STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022 consid 3.3.; STF 8C_712/2020 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.4.; STF 8C_67/2020, 8C_127/2020 del 23 luglio 2020; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid. 4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).
Infine, conformemente a quanto ricordato nella risposta di causa (cfr. doc. III), giova sottolineare che le difficoltà finanziarie, o comunque le condizioni economiche di un assicurato, non giocano alcun ruolo per valutare la gravità della colpa e quindi la durata della penalità (cfr. STF 8C_373/2024 del 18 dicembre 2024 consid. 7.1. in fine; STF 8C_675/2014 del 12 dicembre 2014 consid. 5.4.; STF C 21/05 del 26 settembre 2015; STF C_224/02 del 16 aprile 2003; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023; consid. 2.11.; STCA 38.2020.63 del 1° febbraio 2021 consid. 2.9.; STCA 38.2018.58 del 26 novembre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2017.92 del 18 aprile 2018 consid. 2.8.).
2.9. In esito a quanto precede, la decisione su opposizione dell’8 gennaio 2025 deve essere confermata.
2.10. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.40 del 7 ottobre 2024 consid. 2.9.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2023.68 del 29 aprile 2024 consid. 2.16.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.64 del 17 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti