Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
38.2025.53

 

rs

Lugano

26 gennaio 2026         

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 15 settembre 2025 di

 

 

RI1, ______

rappr. da: avv. RA1, ______

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 14 agosto 2025 emanata da

 

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  La Cassa disoccupazione ______, ______ (in seguito Cassa), ha versato alla ditta RI1 di ______ - il cui scopo sociale è “la fornitura di beni e servizi per le amministrazioni immobiliari. Il tutto con particolare riferimento all'allestimento di conteggi inerenti le spese accessorie di immobili. La vendita, l'acquisto, la commercializzazione, il montaggio e la manutenzione in generale di prodotti per la misurazione di energia (contatori di calore, contatori elettrici, contatori dell'acqua, ecc.). La vendita di prodotti e know-how per l'eliminazione degli sprechi energetici e la pulizia di impianti di climatizzazione estivo-invernale, come pure la commercializzazione di prodotti chimici omologati per il trattamento dell'acqua tecnica negli impianti. La società può partecipare in imprese similari in Svizzera e all'estero.” (cfr. estratto RC reperibile nel sito www.zefix.ch) - delle indennità per lavoro ridotto nel periodo da marzo 2020 a maggio 2021 (cfr. doc. A; 2).

 

                          1.2.  La società ______, su mandato della Segreteria di Stato dell’economia (SECO), il 24 giugno 2021, ha eseguito un controllo presso la RI1 con lo scopo di accertare che le prestazioni concernenti il diritto all’indennità per lavoro ridotto (ILR) relativo all’arco di tempo marzo 2020 - maggio 2021 fossero legittime (cfr. doc. 2; A).

 

                          1.3.  Il 14 settembre 2021 la SECO ha emesso nei confronti della RI1 un ordine di restituzione dell’importo di fr. 160'233.80 riguardanti le indennità per lavoro ridotto riscosse indebitamente dalla società nel periodo da marzo 2020 a maggio 2021.

                                  In proposito è stato rilevato, in buona sostanza, che la società non disponeva di un sistema di controllo del tempo di lavoro idoneo a verificare le ore lavorate e le ore perse (cfr. doc. 2).

 

                          1.4.  Con decisione su opposizione del 24 gennaio 2022 la SECO ha respinto l’opposizione interposta il15 ottobre 2021 dalla società in questione contro il provvedimento del 14 settembre 2021, rilevando:

 

" (…) In considerazione delle molteplici incongruenze rilevate, si nota che il sistema di rilevazione elettronica utilizzato dall'azienda per la registrazione del tempo di lavoro (n.d.r.: non è) in grado di stabilire con chiarezza e affidabilità quali siano le ore di lavoro effettuate (comprese le ore supplementari e straordinarie), le ore di assenza pagate o no (vacanze, malattia, infortunio o servizio militare) o le ore perse per motivi economici e, di conseguenza, non può essere accettato come base per la richiesta di indennità per lavoro ridotto. Il sistema per la registrazione dell'orario di lavoro dell'azienda non è quindi idoneo per la verifica delle ore lavorate e delle ore perse. Inoltre, le assenze dal lavoro del personale di direzione e amministrativo sono state dichiarate nei confronti della Cassa disoccupazione, anche se un gran numero di e-mail inviate e l'elaborazione di un numero considerevole di offerte indicano chiaramente che tali dipendenti stavano lavorando. Un'analisi a campione tra la pianificazione (per i lavori all'esterno della ditta) e i cartellini di timbratura ha altresì mostrato delle significative incongruenze e discrepanze tra gli orari riportati sul cartellino di timbratura del singolo tecnico e quanto figura sulla pianificazione.

Anche l'analisi dei rapporti di lavoro per lavori di manutenzione in corso ha mostrato delle significative incongruenze e discrepanze tra gli orari riportati sul cartellino di timbratura del singolo tecnico e quanto figura sul rapporto di lavoro. Contrariamente a quanto asserito dall'opponente, non è compito della SECO provare l'inesattezza della registrazione delle ore per ogni persona e per ogni giorno individualmente; piuttosto, l'onere della prova per quanto riguarda i documenti necessari per l'esame del diritto all'indennità e per il calcolo dell'indennità è a carico del datore di lavoro (cfr. art. 47 cpv. 3 lett. a LADI in combinato disposto con art. 31 cpv. 3 lett. a LADI e art. 46b OADI).

La legittimità al riconoscimento del diritto all’indennità per lavoro ridotto è stata quindi giustamente negata in gran parte e l’importo dell’indennità limitata a fr. 5'548.75 (marzo 2020) e a fr. 10'906.20 (aprile 2020), in totale a fr. 16'454.95. (…)" (Doc. 3)

 

                          1.5.  Il 12 dicembre 2024 il Tribunale federale amministrativo (TAF) ha emanato una sentenza (B-912/2022) con la quale ha respinto il ricorso inoltrato il 24 febbraio 2022 da RI1, rappresentata dall’avv. RA1, contro la decisione su opposizione del 24 gennaio 2022 (cfr. doc. 5).

 

                                  Il TAF ha esaminato se la SECO fosse autorizzata a rifiutare il diritto alle ILR dei collaboratori della RI1 in ragione della presunta assenza di un sistema affidabile di controllo del tempo di lavoro (cfr. STAF B-912/2022 consid. 2), concludendo che il sistema di controllo del tempo di lavoro messo in atto per il personale amministrativo e tecnico non rispetta le esigenze di cui all’art. 31 cpv. 3 lett. a LADI.

 

                                  Nel giudizio B-912/2022 è, dapprima, stato, in particolare, indicato:

 

" (…)

3.2 Come già segnalato, le ore di lavoro devono essere rilevate - che sia su carta o in via meccanica o elettronica - almeno quotidianamente dall'impiegato stesso o dal suo superiore e la loro rilevazione non può essere modificata successivamente, senza che la modifica non sia menzionata nel sistema (cfr. consid. 2.2.3.4). È opportuno ancora una volta sottolineare che, per costante giurisprudenza, l'esigenza della sufficiente controllabilità del tempo di lavoro è adeguatamente garantita solo con una registrazione giornaliera continua ("fortlaufend") e in tempo reale ("echtzeitlich") del tempo di lavoro sulle ore di lavoro prestate effettivamente, senza che tali circostanze possano essere sostituite da documenti allestiti a posteriori (sentenza del TF 8C 108/2024, 8C 109/2024 del 1º luglio 2024 consid. 5.2; sentenza del TAF B-2214/2022 del 22 agosto 2024 consid. 6.1.2).

Al riguardo, le ore di lavoro non devono necessariamente essere registrate con un sistema meccanizzato, elettronico o informatico (idem). Determinanti sono soltanto una presentazione sufficientemente dettagliata e una rilevazione giornaliera dei dati avvenuta simultaneamente (in tempo reale) al momento in cui le ore sono svolte (idem). Tale normativa vuole così assicurare che la perdita di lavoro sia effettivamente verificabile in ogni momento dagli organi di esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione (idem; sentenze 8C 728/2023 del 15 maggio 2024 consid. 5.2;

8C 228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 5.2.1).

Poiché il controllo delle perdite di lavoro costituisce una condizione legale essenziale, l'onere della prova del controllo incombe al datore di lavoro (vedi sopra consid. 2.2.3.1 ; cfr. sentenza del TAF B-6609/2016 del 7 marzo 2018 consid. 4.1). Inoltre, una perdita di lavoro è computabile solo se si verifica effettivamente ed è dovuta a motivi economici, a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro (cfr. art. 32 cpv. 1 lett. a LADI e art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l'art. 51 OADI)."

 

                                  In relazione al caso di specie il TAF, ai consid. 3.3, 3.4, 4 e 5, ha poi stabilito:

 

" 3.3 Un'analisi del caso di specie sullo sfondo della giurisprudenza summenzionata porta a concludere che il sistema di registrazione del tempo di lavoro, segnatamente i cartellini di timbratura, la pianificazione dei lavori e l'assenza dei rapporti su quest'ultimi, presenta molte discrepanze e incongruenze.

Tale sistema di registrazione non adempie, pertanto, le condizioni relative all'art. 31 cpv. 3 lett. a LADI, in particolare il requisito di una registrazione giornaliera continua e in tempo reale del tempo di lavoro. Questo, a maggior ragione, se si tiene conto della registrazione manuale a posteriori e del numero di e-mail e offerte trattate in periodi per i quali è stata dichiarata una perdita di lavoro e richiesta l'lLR. Non presta dunque fianco ad alcuna critica che l'autorità inferiore abbia valutato quanto fornito dalla ricorrente come insufficientemente affidabile per poter procedere alla valutazione delle ore effettivamente perse. Le giustificazioni fatte valere dalla ricorrente in merito alle timbrature manuali, alle divergenze tra la pianificazione dei lavori e quelli svolti effettivamente, nonché al fatto che i vuoti non riconducibili ad un tecnico possano essere ricondotti ad un altro e che bisognerebbe considerare la perdita di lavoro nel suo insieme, mancano di pertinenza e non riescono a convincere, né a conferire al suo modo di agire una credibilità maggiore di quella attribuita dalla SECO.

Ne segue che la ricorrente a cui, in qualità di datore di lavoro, incombe l’onere della prova della controllabilità della perdita di lavoro, deve sopportare le conseguenze della mancanza di prove.

 

3.4 L'autorità inferiore non è dunque incorsa in una violazione del diritto non riconoscendo il diritto all'lLR per il personale tecnico e amministrativo.

 

4. Visto quanto precede, è assodato che il sistema di controllo del tempo di lavoro messo in atto per il personale amministrativo e tecnico non rispetta le esigenze di cui all'art. 31 cpv. 3 lett. a LADI. Ne segue che i collaboratori in questione non hanno in principio diritto all'lLR. La SECO avrebbe potuto fermarsi qui, ma ha invece dato prova di flessibilità, riconoscendo in sostanza il diritto all'lLR per tre dei tecnici, limitatamente ai mesi di marzo e aprile 2020.

 

5. Pertanto, si può ritenere che le prestazioni per lavoro ridotto sono state in parte versate in contravvenzione all'ordinamento giuridico e alla prassi rilevante e di conseguenza devono essere restituite nella misura indicata nella decisione impugnata." (Doc. 5)

                                  La sentenza B-912/2022 del 12 dicembre 2024 è cresciuta in giudicato incontestata.

 

                          1.6.  Il 24 febbraio 2025 RI1 ha postulato nei confronti della Cassa la concessione del condono delle indennità per lavoro ridotto chiestele in restituzione (cfr. doc. 7/1).

 

                                  Il 26 febbraio 2025 la Cassa ha sottoposto alla Sezione del lavoro, per esame e decisione, la richiesta di condono della società (cfr. doc. 7).

 

                                  Con decisione del 28 aprile 2025 la Sezione del lavoro ha respinto la domanda, non essendo realizzato il presupposto della buona fede, in quanto “l’assenza di un controllo sistematico delle ore di lavoro ridotto in azienda costituisce una grave negligenza. come pure un’indicazione inveritiera delle ore effettivamente prestate da parte del personale” (cfr. doc. 13/1).

 

                          1.7.  La Sezione del lavoro, il 14 agosto 2025, ha emesso una decisione su opposizione con la quale è stata respinta l’opposizione del 27 maggio 2025 interposta da RI1 contro il provvedimento del 28 aprile 2025 (cfr. doc. 13) relativamente al diniego del condono dell’importo di fr. 160'233.80.

                                  A motivazione del proprio provvedimento l’amministrazione, facendo riferimento alle decisioni dell’Ufficio giuridico del 4 maggio 2020, del 30 novembre 2020, del 29 dicembre 2020 e del 7 aprile 2021 concernenti le ILR (cfr. doc. 1), ai formulari “Domanda e conteggio di indennità per lavoro ridotto”, al Preannuncio di lavoro ridotto del 16 marzo 2020 (cfr. doc. 1) e all’Info-Service “Indennità per lavoro ridotto”, ha, segnatamente, rilevato:

 

" (…) tenuto conto delle precise indicazioni riguardanti la necessità di disporre di un sistema di controllo del tempo di lavoro che permettesse di dare informazioni sulle ore prestate quotidianamente dai dipendenti, la società in parola non poteva non considerare che fosse necessario implementare un sistema di controllo giornaliero delle ore di lavoro effettive.

 

4.2 Alla luce delle precitate informazioni riguardanti i presupposti del diritto alle indennità per lavoro ridotto, da una parte, e della mancanza nella propria azienda di una registrazione giornaliera precisa e continua delle ore lavorative effettivamente prestate, dall'altra, l'opponente, facendo uso della necessaria attenzione, avrebbe dovuto informarsi per sapere se il suo sistema di rilevazione del tempo di lavoro garantisse un controllo sufficiente. Questo, anche ponendo mente al fatto che, come rilevato al pto. 3 della presente decisione e come ammesso dalla stessa opponente, alcuni dipendenti si scambiavano i turni e i luoghi di intervento, a dipendenza delle contingenze e, pertanto, le rispettive timbrature (inserite manualmente) potevano in sostanza non corrispondere al nominativo del dipendente avente diritto all'lLR.

A mente dell'opponente, tale sistema di rilevamento non era suscettibile di "alterare la realtà dei fatti, indipendentemente dai nominativi dei dipendenti.

Tale tesi non convince, come del resto non ha convinto neppure l'Alta Corte. Infatti, il Tribunale amministrativo federale, nella sentenza 12 dicembre 2024 (B-912/2022) ha segnatamente ritenuto quanto segue (consid. 4 e 5):

 

"(…) Visto quanto precede, è assodato che il sistema del tempo di lavoro messo in atto per il personale amministrativo e tecnico non rispetta le esigenze di cui all'art. 31 cpv. 3 lett. a LADI. Ne segue che i collaboratori in questione non hanno di principio diritto all’LR. La SECO avrebbe potuto fermarsi qui, ma ha invece dato prova di flessibilità, ricorrendo in sostanza il diritto all'lLR per tre dei tecnici, limitatamente ai mesi di marzo e aprile 2020 (...) Pertanto, si può ritenere che le prestazioni sono state in parte versate in contravvenzione all'ordinamento giuridico e alla prassi rilevante e di conseguenza devono essere restituite nella misura indicata nella decisione impugnata (...)".

 

Nel quadro della valutazione dell'esistenza, o meno, di una grave negligenza, si ritiene che il sistema di rilevamento messo in atto dall'opponente, pur essendo dettato da contingenze emergenziali, avrebbe dovuto indurre la stessa ad accertarsi che il medesimo fosse idoneo.

Avendo omesso qualsiasi accertamento al riguardo essa si è resa colpevole di una negligenza grave, motivo per cui manca un presupposto per la concessione del condono (cfr. DLA 2002 n.

37 consid. 4b).

Occorre dunque concludere che le prestazioni erogate sono state chieste in restituzione a seguito di una negligenza dell'azienda stessa, che è da ritenersi grave. In una simile evenienza non è possibile riconoscere la buona fede per quanto riguarda l'importo di CHF 160'233.80. (…)" (Doc. A=14)

 

                          1.8.  Contro la decisione su opposizione del 14 agosto 2025, il 15 settembre 2025 RI1, sempre patrocinata dall’avv. RA1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto che le sia accordato il condono.

 

                                  A sostegno della propria pretesa, la società ricorrente ha segnatamente addotto di non avere agito in stato di grave negligenza, precisando di avere operato, nel periodo di oggetto di contestazione, in circostanze straordinarie determinate dalla pandemia da Covid-19 che le hanno imposto una riorganizzazione urgente e non pianificata delle attività, l’introduzione di misure sanitarie restrittive e un notevole aggravio amministrativo connesso alle frequenti modifiche normative e fattuali.

                                  La medesima ha, poi, asserito di avere sempre proceduto, in tale contesto, nel rispetto del principio della buona fede sancito dall’art. 3 CC, profondendo tutti gli sforzi ragionevolmente esigibili per assicurare un controllo delle ore di lavoro quanto più aderente possibile alle circostanze, nonostante le difficoltà legate al fatto che i tecnici addetti ai controlli potevano essere respinti dai clienti, spesso senza preavviso, e che i turni dovevano essere modificati a causa di improvvise assenze o impedimenti.

                                  Al riguardo è stato puntualizzato, da un lato, che le riduzioni di lavoro non sono dipese quindi dalla volontà della SA, bensì da cause di forza maggiore. Dall’altra, che tali condizioni hanno di fatto reso impossibile un controllo sistematico e formalmente impeccabile delle ore e che ciononostante sono stati predisposti strumenti idonei e trasparenti per la documentazione delle perdite di lavoro attraverso schede di timbratura e rapporti orari, i quali hanno consentito una tracciabilità sufficiente ai fini dell’art. 31 LADI e dell’art. 46 OADI.

                                  A mente dell’insorgente da questo profilo l’introduzione di registrazioni manuali - che secondo la SECO avrebbero compromesso la controllabilità delle ore - non rappresentava una scelta arbitraria, bensì una misura imposta dall’emergenza, suscettibile di generare inevitabili divergenze rispetto ai piani di lavoro originari.

                                  La parte ricorrente ha, altresì, specificato che le indennità per lavoro ridotto non sono state percepite dall’intero personale, e meglio i cinque tecnici erano impiegati a rotazione e il settore amministrativo non risultava beneficiare di ILR, salvo i primi mesi della pandemia, come pure che, anche in caso di errori di attribuzione tra i nominativi dei tecnici, le ore non svolte restavano comunque reali e documentabili, senza determinare indebiti vantaggi (cfr. doc. I).

 

                          1.9.  Nella sua risposta del 16 ottobre 2025 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

 

                        1.10.  Il 17 ottobre 2025 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. VI). Le stesse sono rimaste silenti.

 

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  Oggetto della lite è la questione di sapere se a ragione oppure no la Sezione del lavoro abbia negato alla società ricorrente il condono della restituzione delle indennità per lavoro ridotto percepite a torto nel periodo dal mese di marzo 2020 al mese di maggio 2021.

 

                          2.2.  L’art. 95 cpv. 1 LADI che regola la restituzione di prestazioni rinvia all'art. 25 LPGA.

 

                                  L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

 

                                  Perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione è, quindi, necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

                               

                                  - l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

                                  - la restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.

 

                                  Qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere accordato

 

                                  In proposito cfr. STF 8C_441/2023 del 21 dicembre 2023 consid. 3.2.1.; STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4.; STF 8C_510/2018 del 12 marzo 2019 consid. 3; STF 8C_129/2015 del 13 luglio 2015 consid. 4.

 

                                  La giurisprudenza federale sviluppata in merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva in ogni caso tutta la sua validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STF C 21/07 dell’11 febbraio 2008 consid. 1.3.; STF C 174/04 del 27 aprile 2005).

 

                          2.3.  La buona fede presuppone che l'assicurato ignori, al momento in cui riceve una prestazione, che la stessa gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.

                                  La giurisprudenza ha precisato che la buona fede, intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (come ad esempio violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave.

                                  Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 8C_507/2024 del 29 aprile 2025 consid. 4.1.; STF 8C_107/2023 del 5 luglio 2023 consid. 3.1.; 3.2.; STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4; STF 9C_16/2019 del 25 aprile 2019 consid. 4; STF 9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid., 2.1.; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017 consid. 4, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; STF 8C_79/2017 del 30 giugno 2017 consid. 4.1.; DTF 138 V 218 consid. 4; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).

 

                                  Si è in presenza di una negligenza grave allorquando un avente diritto non si attiene a ciò che può essere ragionevolmente preteso da una persona capace di discernimento in una situazione identica e nelle medesime circostanze (cfr. STF 8C_107/2023 del 5 luglio 2023 consid. 3.1.; STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4; STF 9C_16/2019 del 25 aprile 2019 consid. 4; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; DTF 110 V 176 consid. 3d).

 

                                  Inoltre, la buona fede deve essere negata se colui che si è arricchito, al momento del versamento, poteva attendersi di dover restituire, in quanto sapeva o doveva sapere, facendo prova dell’attenzione richiesta, che la prestazione era indebita (art. 3 cpv. 2 CC; STF 8C_163/2024 dell’11 ottobre 2024 consid. 5.2.1.; STF 8C_399/2021 del 5 ottobre 2021; STF 9C_795/2020 del 10 marzo 2021; DTF 130 V 414 consid. 4.3 e i riferimenti ivi menzionati).

 

                          2.4.  Chiamata a dirimere la presente vertenza, questa Corte ritiene, innanzitutto, utile rilevare che ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 LADI i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a un’indennità per lavoro ridotto se adempiono le condizioni di cui alle lett. a-d.

                                  L’art. 31 cpv. 3 lett. a LADI enuncia, tuttavia, che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile.

                                  L’art. 46b OADI stabilisce che la perdita di lavoro può essere sufficientemente controllabile (art. 31 cpv. 1 lett. a LADI) solo se le ore di lavoro sono controllate dall'azienda (cpv. 1). Il datore di lavoro conserva durante cinque anni i documenti relativi al controllo delle ore di lavoro (cpv. 2).

 

                                  Per costante giurisprudenza, l'esigenza della sufficiente controllabilità del tempo di lavoro è adeguatamente garantita soltanto se sussiste un rilevamento quotidiano, ininterrotto e in tempo reale delle ore di lavoro effettivamente prestate dai dipendenti toccati dalla riduzione dell'orario di lavoro, in altre parole a condizione che le ore di lavoro effettivamente prestate siano controllabili per ogni giorno di lavoro. Questo è l'unico modo di garantire che le ore supplementari che devono essere compensate durante il periodo di conteggio siano prese in considerazione nel calcolo della perdita di lavoro mensile. Un totale di ore perse alla fine del mese non permette di rendere la perdita di lavoro sufficientemente controllabile e nemmeno il fatto di controllare le presenze e le assenze anche nel caso di un orario di lavoro fisso in una piccola impresa.

                                  Il rilevamento dell'orario di lavoro richiesto non può essere sostituito con dei documenti presentati soltanto a posteriori (per esempio dei rapporti di lavoro settimanali oppure delle informazioni date dai dipendenti interessati; cfr. STF 8C_107/2025 del 18 giugno 2025, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_78972023 dell’8 gennaio 2025 consid. 6.2.2.; STF 8C_306/2023 del 7 marzo 2024 consid. 5.1.2., pubblicata in DTF 150 V 249, DLA 2024 Nr. 7 pag. 230 e SVR 2025 ALV Nr. 8 pag. 25). Lo stesso vale nel caso di quei dipendenti che percepiscono un salario mensile. L'orario di lavoro può essere verificato per mezzo di cartellini di timbratura, dei rapporti sulle ore o sugli spostamenti effettuati, nonché mediante altri giustificativi che attestino l'orario di lavoro. Le ore di lavoro effettuate non devono necessariamente essere stabilite in modo elettronico, meccanico o informatico e i rilevamenti non devono poter essere modificabili ulteriormente senza che la modifica non sia menzionata nel sistema (cfr. STF 8C_107/2025 del 18 giugno 2025 consid. 6.1., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_699/2022 del 15 giugno 2023 consid. 5.1.2.; STF 8C_745/2021 del 16 novembre 2021; STAF B-269/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.3.2; 3.3.3.; STFA C 269/03 del 25 maggio 2004 consid. 3.1; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003 consid. 1.3.; STFA C 295/02 del 12 giugno 2003 consid. 2.2.).

 

                                  In una sentenza 8C_107/2025 del 18 giugno 2025 consid. 6.1., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale e già menzionata, l’Alta Corte ha evidenziato che “(...) Determinanti sono soltanto una presentazione sufficientemente dettagliata e una rilevazione giornaliera dei dati avvenuta simultaneamente (in tempo reale) al momento in cui le ore sono svolte. Tale normativa vuole così assicurare che la perdita di lavoro sia effettivamente verificabile in ogni momento dagli organi di esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione (…)”.

                          2.5.  L’Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione) del 20 marzo 2020 (RS 837.033), non più in vigore, e la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 25 settembre 2020 (RS 818.102) hanno, del resto, apportato deroghe alla LADI, ma non in relazione alla registrazione del tempo di lavoro (cfr. STF 8C_37/2024 del 10 ottobre 2024 consid. 4.2., pubblicata in SVR 2025 ALV Nr. 1 pag. 1; STF 8C_728/2023 del 15 maggio 2024 consid. 3.1.2., pubblicata in SVR 2024 ALV Nr. 27 pag. 95; STF 8C_306/2023 del 7 marzo 2024 consid. 3.1.2 STF 8C_306/2023 del 7 marzo 2024 consid. 5.1.2., pubblicata in DTF 150 V 249, DLA 2024 Nr. 7 pag. 230 e SVR 2025 ALV Nr. 8 pag. 25.; STF 8C_745/2021 del 16 novembre 2021; STAF B-5990/2020 del 24 giugno 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 12 pag. 306 e in DLA 2022 N. 4 pag. 106).

 

                                  Al riguardo cfr. pure Pascal Steingruber, Rückforderung von im Rahmen von Covid-19 gewährten Kurzarbeitsentschädigungen, in DLA 2025 pag. 203 segg. (p.to 5 pag. 218-219: “(…) Eine “Sonderrechtsprechung Covid-19” oder Aehnliches hat sich jedoch nicht etabliert. Da während der Covid-19-Pandemie dieselben Anforderungen an die Arbeitszeiterfassung galten und die gesetzlichen Grudlagen kaum Spielraum für behördliches Ermess lassen, weicht die Rechtsprechung auch gestützt auf den Verhältnismässigkeitsgrundsatz weder vom Erfordernis der betrieblichen Arbeitszeitkontrolle ab noch wird auf die Rückforderung ganz oder teilweise im Sinne einer Reduktion verzichtet”).

 

                          2.6.  Nel caso di specie la sentenza B-912/2022 del 12 dicembre 2024 con la quale il TAF ha confermato la richiesta di restituzione di parte delle ILR percepite da RI1 da marzo 2020 a maggio 2021 stabilita dalla SECO con decisione su opposizione del 24 gennaio 2022, poiché il sistema di controllo del tempo di lavoro messo in atto per il personale amministrativo e tecnico non rispetta le esigenze di cui all’art. 31 cpv. 3 lett. a LADI (cfr. consid. 1.5.; 1.4.), non è stata impugnata dalla società ricorrente.

 

                                  Siccome il giudizio della SECO è cresciuto in giudicato incontestato, le censure ricorsuali relative al principio della restituzione (in particolare che “il rilievo della SECO secondo cui gli inserimenti manuali avrebbero compromesso la controllabilità delle ore non è fondato”; cfr. doc. I pag. 3) si rivelano, come sottolineato dalla parte resistente nella risposta di causa (cfr. doc. V), in ogni caso irricevibili (cfr. STF 8C_57/2025 dell’8 ottobre 2025 consid. 3.1.; STF 8C_670/2014 del 30 dicembre 2014 consid. 2; STFA P 67/03 del 25 ottobre 2004 consid. 3.2.).

 

                          2.7.  In concreto RI1 è stata resa attenta a diverse riprese sulla necessità di disporre di un sufficiente sistema di controllo del tempo di lavoro.

                                  Nel formulario "Preannuncio di lavoro ridotto - Emergenza Coronavirus (COVID-19)", allestito dall’insorgente il 16 marzo 2020, è precisato:

 

" Con la presente firma attesto la veridicità delle informazioni da me fornite. Dichiaro Inoltre:

a) (…)

b) di essere a conoscenza dell’obbligo di disporre di un sistema di controllo delle ore di lavoro (ad esempio schede di timbratura, rapporti sulle ore) per i lavoratori interessati dal lavoro ridotto che indichi:

    - le ore di lavoro prestate quotidianamente, comprese le eventuali ore supplementari,

    - le ore perse per motivi economici e

    - tutte le altre assenze quali ad es. vacanze, giorni di malattia, infortunio, servizio militare.” (Doc. 1 pag. 4).

 

                                  Tale indicazione figura anche nei preannunci del 5 novembre 2020, del 22 dicembre 2020 e dell’8 marzo 2021 (cfr. doc. 1).

 

                                  Inoltre, conformemente a quanto sottolineato dall’amministrazione (cfr. doc. A=14 pag. 4), nelle decisioni emesse dall’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro il 4 maggio 2020, il 30 novembre 2020, il 29 dicembre 2020 e il 7 aprile 2021, con le quali il diritto per lavoro ridotto era stato riconosciuto alla SA dal 17 marzo al 16 settembre 2020, dal 16 novembre al 31 dicembre 2020, dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 e dal 1° aprile al 30 settembre 2021 (cfr. doc. 1), risulta:

 

" (…).

Osservazioni

(…)

I datori di lavoro sono responsabili dell’osservanza delle disposizioni in materia di registrazione del tempo di lavoro e sono tenuti a conservare la relativa documentazione. Il controllo delle ore di lavoro del personale interessato dal lavoro ridotto deve essere eseguito fin dall’inizio e giorno per giorno dal datore di lavoro o, in caso di lavoro a distanza, dal dipendente (vedasi anche i richiami importanti, paragrafo 1, in calce).

(…).

 

 

Richiami importanti riguardo all’indennità per lavoro ridotto

-   Per i lavoratori sottoposti al regime dell’orario ridotto bisogna ricorrere al sistema di controllo aziendale (per es. schede di timbratura, rapporti delle ore), che indicano quotidianamente le ore di lavoro prestate, comprese eventuali ore in più, ore perse per motivi economici nonché tutte le altre assenze quali ad esempio vacanze, giorni di malattia, infortunio, servizio militare. (…)”

 

                                  Sulla base delle precisazioni riguardo alla necessità di implementare un sistema di controllo del tempo di lavoro che dia informazioni sulle ore di lavoro compiute quotidianamente la società ricorrente poteva e doveva comprendere che occorresse introdurre nella propria ditta un sistema di registrazione quotidiano, segnatamente, delle ore di lavoro prestate effettivamente.

 

                                  L’insorgente, però, non ha attuato un sistema di controllo del tempo di lavoro idoneo (con registrazione giornaliera, continua e in tempo reale) per la verifica delle ore lavorate e delle ore perse, ritenuto che il Tribunale amministrativo federale, nella propria sentenza del 12 dicembre 2024 (B-912/2022) cresciuta in giudicato incontestata, ha rilevato, da un lato, che in seno alla società alcune registrazioni sui cartellini di timbratura sono state inserite manualmente a posteriori - circostanza che il TAF ha evidenziato non essere stata contestata dalla SA (cfr. consid. 3.1.2; 3.3).

                                  Dall’altro, che nei periodi per i quali è stata dichiarata una perdita di lavoro e richiesta l’indennità per lavoro ridotto è stato inviato un numero notevole di messaggi di posta elettronica e sono state trattate molte offerte (cfr. consid. 3.3; B.b).

 

                                  Riguardo alla questione degli inserimenti manuali che secondo l’insorgente non vanno considerati quale negligenza grave (cfr. doc. I pag. 3), va osservato che il TAF non ha concluso per l’assenza di un sistema di controllo del tempo di lavoro valido in ragione esclusivamente di registrazioni manuali (in effetti, come visto sopra, le ore di lavoro effettuate non devono necessariamente essere stabilite in modo elettronico, meccanico o informatico; cfr. consid. 2.4.), bensì piuttosto perché in alcuni casi risultano dei cartellini di timbratura con degli orari per i giorni posteriori aggiunti manualmente (cfr. STAF B-912/2022 consid. 3.3; 3.1.1).

 

                                  Il Tribunale federale, del resto, in una sentenza 8C_441/2023 del 21 dicembre 2023, ha stabilito che a ragione l’amministrazione aveva negato a una SA il condono dell’ammontare di fr. 121'523.75, pari alle ILR versatele a torto da marzo a maggio 2020 e chieste in restituzione, poiché era assente un sistema di controllo del tempo di lavoro affidabile o di altri documenti che potessero giustificare che le ILR erano state ricevute a ragione.

                                  Dal consid. 5.2. di tale giudizio emerge:

 

" (…) Le préavis de RHT, la décision de l'intimé du 18 mars 2020 ainsi que les décomptes de mars à mai 2020 mentionnaient clairement que la recourante devait instaurer un tel contrôle (au moyen par exemple de cartes de timbrage ou de rapports sur les heures) portant sur les heures de travail fournies quotidiennement, les heures perdues pour des raisons économiques et tout autre type d'absence. Ces informations détaillées ne pouvaient pas laisser penser à un employeur consciencieux qu'il pouvait être renoncé à l'introduction d'un système permettant d'attester les heures effectives de travail quotidiennes.

(…) malgré la crise sanitaire et les difficultés qui y étaient liées, la recourante a été dûment informée de ses obligations de contrôle du temps de travail. Il lui était en outre loisible de requérir de plus amples informations auprès de l'intimé, notamment au moment où elle aurait pris conscience des entraves liées à la mise en place d'un système de contrôle. On ajoutera qu'il n'était pas exigé qu'elle aménageât un système complexe et/ou coûteux. Les heures de travail ne doivent en effet pas nécessairement être enregistrées mécaniquement ou électroniquement; une présentation suffisamment détaillée et un relevé quotidien en temps réel des heures de travail au moment où elles sont effectivement accomplies suffisent (arrêt 8C_699/2022 du 15 juin 2023 consid. 5.1.2 et les arrêts cités). (…)”

 

                                  La nostra Massima Istanza ha concluso che rettamente la Corte cantonale aveva considerato che la ricorrente aveva commesso una negligenza grave escludente la buona fede.

 

                                  L’Alta Corte, con sentenza 8C_310/2023 del 5 giugno 2023, ha ritenuto inammissibile, in quanto non sufficientemente motivato, il ricorso inoltrato da una Sagl contro il giudizio emanato il 27 marzo 2023 dal Tribunale amministrativo del Canton Berna, il quale aveva confermato il rifiuto da parte dell’amministrazione di condonarle la restituzione della somma di fr. 160'875.80, corrispondente alle ILR percepite indebitamente da aprile 2020 a maggio 2021.

                                  La prima Istanza aveva precisato che la società, prestando la debita attenzione alle informazioni nei formulari di richiesta e nelle decisioni, le quali non potevano essere fraintese, avrebbe dovuto riconoscere che, affinché la perdita di lavoro fosse controllabile, era necessario un sufficiente sistema di controllo aziendale delle ore.

 

                                  Al riguardo cfr. pure STF 8C_521/2025 del 14 novembre 2025; STF 8C_163/2025 del 15 ottobre 2025; STF 8C_823/2016 del 14 luglio 2017.

                          2.8.  Giova, altresì, rilevare che la società ricorrente, alla luce delle informazioni ricevute tramite il "Preannuncio di lavoro ridotto - Emergenza Coronavirus (COVID-19)" del marzo 2020, nonché delle decisioni dell’Ufficio giuridico del 4 maggio 2020, del 30 novembre 2020, del 29 dicembre 2020 e del 7 aprile 2021, citate sopra, nemmeno ha chiesto ragguagli all’amministrazione al fine di verificare se il suo sistema di rilevazione del tempo di lavoro fosse sufficientemente in grado di garantire un controllo adeguato.

 

                                  In proposito il Tribunale federale, in un giudizio 8C_507/2024 del 29 aprile 2025, pubblicato in DLA 2025 Nr. 8 pag. 198, al consid. 4.1., ha ricordato che il comportamento che esclude la buona fede non è limitato alla violazione del dovere di annunciare determinate situazioni, bensì si riferisce anche all’omissione di informarsi presso l’amministrazione per chiarire un proprio obbligo o un requisito del diritto a prestazioni (cfr. pure STF 8C_57/2025 dell’8 ottobre 2025 consid. 3.2.; 5.3.; STF 8C_441/2023 del 21 dicembre 2023 consid. 3.2.2.; in ambito di richiesta di condono di prestazioni complementari, in relazione alla mancata richiesta di informazioni all'amministrazione circa dei conteggi erronei, cfr. STF 8C_358/2025 del 2 settembre 2025 consid. 5.3).

 

                                  In una sentenza 8C_521/2025 del 14 novembre 2025, già menzionata, l’Alta Corte, confermando il diniego del condono, non essendo adempiuto il presupposto della buona fede, di ILR ricevute da una Sagl da marzo a ottobre 2020 per complessivi fr. 258'663.15, ha osservato che la società, siccome aveva ricorso al sostegno finanziario nella forma delle ILR per salvaguardare i posti di lavoro, avrebbe dovuto prestare un’attenzione elevata alle condizioni da ossequiare per beneficiare delle indennità in questione.

                                  Il TF ha precisato che ciò include di rivolgersi alle autorità competenti in caso di dubbi circa il requisito del sistema di controllo aziendale delle ore.

 

                          2.9.  In simili condizioni a ragione la Sezione del lavoro ha negato nei confronti dell’insorgente l’esistenza del presupposto della buona fede, considerando che, in virtù delle indicazioni ricevute, l’assenza nella sua azienda di un controllo giornaliero, sistematico, preciso e continuo delle ore di lavoro costituisce una negligenza grave (cfr. STF 8C_129/2015 del 13 luglio 2015; STCA 38.2024.14 del 13 maggio 2024; STCA 38.2021.62 dell’11 ottobre 2021).

 

                        2.10.  Il TCA non ignora l’obiezione sollevata nell’impugnativa secondo cui “le riduzioni del lavoro non sono dipese dalla volontà della ricorrente: i respingimenti da parte dei clienti e le cancellazioni delle visite programmate da mesi sono state un riflesso delle misure sanitarie e della propensione generale a limitare i contatti” e hanno provocato delle difficoltà nell’assicurare un controllo delle ore di lavoro (cfr. doc. I pag. 3):

                                  In proposito va, tuttavia, evidenziato, che ad ogni modo, come già esposto, da una parte, l’Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione del 20 marzo 2020, non più in vigore, e la Legge COVID-19 del 25 settembre 2020 non hanno apportate deroghe al principio della registrazione del tempo di lavoro (cfr. consid. 2.5.).

                                  Dall’altra, che l’insorgente è stata d’altronde resa attenta dell’importanza di un sistema di controllo del tempo di lavoro giornaliero proprio nei preannunci di lavoro ridotto e nelle decisioni della Sezione del lavoro di riconoscimento del diritto alle ILR nel periodo di pandemia.

                                  Pertanto i cambiamenti, anche repentini del programma di lavoro, i quali avrebbero dovuto essere registrati tempestivamente, in tempo reale, o perlomeno, alla luce delle chiare indicazioni ricevute in molteplici occasioni da parte dell’amministrazione circa l’obbligo di disporre di un sistema di controllo delle ore di lavoro, avrebbero dovuto indurre la società a chiedere chiarimenti e ragguagli alla Sezione del lavoro, rispettivamente alla Cassa, non consentono comunque di escludere una negligenza grave della ricorrente.

 

                                  Il riferimento alla STCA 38.2025.6 dell’11 giugno 2025, in cui è stato rilevato che “i provvedimenti adottati dalle autorità in relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e dell’articolo 51 OADI” (cfr. doc. I pag. 4), non è, peraltro, dirimente per la presente vertenza.

                                  In effetti nel giudizio citato questo Tribunale si è chinato su una fattispecie non riguardante il condono di indennità per lavoro ridotto, bensì il riconoscimento del diritto a tali indennità che in quel caso era stato negato dall’amministrazione, poiché non era stato ritenuto adempiuto il presupposto della perdita di lavoro computabile (art. 31 cpv. 1 lett. b e 32 LADI).

                                  In concreto, per contro, la lite concerne il condono di ILR chieste in restituzione per mancanza di un sistema di controllo del tempo di lavoro valido, esigenza da rispettare ai fini del diritto alle indennità contemplata agli art. 31 cpv. 3 lett. a LADI e 46b OADI, e non a causa dell’inesistenza di una perdita di lavoro computabile.

 

                        2.11.  Per completezza giova, infine, osservare, conformemente a quanto rilevato dalla parte resistente (cfr. doc. A=14 pag. 7), che il fatto che l’amministrazione abbia versato alla società ricorrente delle indennità per lavoro ridotto nel periodo dal marzo 2020 al maggio 2021 senza sollevare alcuna obiezione circa il sistema di controllo delle ore di lavoro non le può essere di ausilio.

 

                                  In primo luogo, nel sistema dell'assicurazione contro la disoccupazione il datore di lavoro non può dedurre alcunché dalla concessione (senza riserve) delle prestazioni (cfr. STF 8C_681/2021 del 23 febbraio 2022 consid. 3.5.).

 

                                  In secondo luogo, la Sezione del lavoro e la Cassa di disoccupazione possono presumere che il requisito relativo alla controllabilità sufficiente del tempo di lavoro sia dato e non sono tenute a predisporre dei controlli approfonditi, regolari e sistematici per ogni singola impresa al momento del riconoscimento del diritto alle ILR o durante il periodo di versamento delle indennità. È sufficiente che simili controlli vengano eseguiti dalla SECO in un secondo tempo nell’ambito della revisione o per sondaggio (cfr. STF 8C_728/2023 del 15 maggio 2024 consid. 5.2., pubblicata in SVR 2024 ALV Nr. 27 pag. 95; STAF B-269/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.3.6; STF 8C_129/2015 del 13 luglio 2015; STF 8C_469/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 6.2.1.2; STCA 38.2021.62 dell’11 ottobre 2021 consid. 2.4.; 2.5.).

 

                                  D’altronde le decisioni iniziali della Sezione del lavoro indicano chiaramente, da una parte, che la Cassa avrebbe potuto versare le ILR, se adempiuti gli ulteriori presupposti legali, dall’altra, come visto (cfr. consid. 2.7.), che i datori di lavoro sono responsabili dell’osservanza delle disposizioni in materia di registrazione del tempo di lavoro, così come descritto nei “Richiami importanti riguardo all’indennità per lavoro ridotto” riportati nei provvedimenti stessi e sono tenuti a conservare la relativa documentazione (cfr. doc. 1).

 

                                  La SA, essendo stata avvertita di essere responsabile del sistema di controllo delle ore che doveva essere eseguito giorno per giorno, come indicato nelle decisioni della Sezione del lavoro, e di doverne conservare la documentazione (cfr. doc. 1) - la quale dunque avrebbe potuto esserle richiesta in seguito per una verifica - era nelle condizioni di rendersi conto che la correttezza (che avrebbe potuto essere esaminata successivamente) dell’erogazione delle ILR dipendeva anche dal requisito della presenza di un sistema di controllo del tempo di lavoro adeguato.

                                  L’avviso risultante dalle decisioni di riconoscimento delle ILR avrebbe, ad ogni modo, perlomeno dovuto farle sorgere il dubbio al riguardo e indurla a chiedere delucidazioni alla Sezione del lavoro stessa e/o alla Cassa.

 

                                  Di conseguenza nel caso di specie il condono della restituzione delle indennità per lavoro ridotto - ordinata a causa della mancata implementazione di un sistema di controllo giornaliero delle ore svolte non era sufficiente ai sensi della LADI e della giurisprudenza - neppure può essere riconosciuto alla ricorrente in virtù del diritto costituzionale alla protezione della buona fede sancito dall’art. 9 Cost.

 

                                  In effetti, da quanto appena esposto, risulta che già il primo presupposto da ossequiare per vedere garantita la protezione della buona fede, ovvero l’esistenza di un’informazione senza riserve da parte dell’autorità (cfr. STF 8C_660/2023 del 27 marzo 2024 consid. 6.2.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 5.2.; STF 8C_271/2022 dell’11 novembre 2022 consid. 3.2.3.; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 26 pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag. 316), non è adempiuto.

 

                                  In proposito è utile rilevare che il Tribunale federale, in una sentenza 8C_177/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 4.4.3., nel caso di una società, il cui riconoscimento alle ILR era stato riconsiderato, ha escluso la tutela della buona fede pretesa in virtù dell’affidamento riposto nelle decisioni positive dell’amministrazione all’origine del mantenimento dei posti di impiego, indicando che la protezione della buona fede era infondata, ritenuto che non si era confrontati con un’autorizzazione senza riserve al lavoro ridotto.

 

                        2.12.  Stante quanto precede, la decisione su opposizione del 14 agosto 2025 deve essere confermata.

 

                        2.13.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Con effetto dalla medesima è stato introdotto l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  L’oggetto della lite sottoposta all’esame di questo Tribunale concerne il diniego del condono della somma da restituire di fr. 160'233.80, corrispondenti a parte delle indennità per lavoro ridotto percepite dalla ricorrente da marzo 2020 a maggio 2021.

 

                                  Nella presente fattispecie può restare aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA.

                                  Nel caso in cui la lite vertesse su prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede l’applicazione.

                                  Anche qualora la causa non riguardasse delle prestazioni (in proposito cfr. STF 9C_639/2011 del 30 agosto 2012 consid. 3.2., in cui l’Alta Corte ha stabilito che non si è in presenza di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI in caso di vertenze concernenti il condono della restituzione di prestazioni; DTF 122 V 221 consid. 2; Jean Métral, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2a edizione, 2025, n. 19f ad art. 61 LPGA; Robert Hurst, Brigitte Pfiffner, Christian Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 3a edizione, 2024, pag. 429, punto 3; Ueli Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam Lendfers, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5a edizione, 2024, n. 197 ad art. 61, pag. 1192 e i riferimenti ivi menzionati) non verrebbero comunque imposte spese.

 

                                  In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

 

                                  A quest’ultimo riguardo cfr. pure Ueli Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam Lendfers, op. cit., n. 192 ad art. 61, pag. 1191; Jean Métral, op. cit, n. 19a segg. ad art. 61 LPGA.

 

                                  Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

 

                                  Nel presente caso non si riscuotono, conseguentemente, spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.6 dell’11 giugno 2025 consid. 2.10.; STCA 38.2025.10 del 19 maggio 2025 consid. 2.15.; STCA 38.2024.27 del 17 giugno 2024 consid. 2.7.; STCA 38.2024.14 del 13 maggio 2024 consid. 2.11.; STCA 38.2023.40-41 del 2 ottobre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2021.60 del 20 settembre 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021 consid. 2.8.).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti