Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2025.58

 

rs

Lugano

17 novembre 2025

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 26 settembre 2025 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 26 agosto 2025 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  Con decisione su opposizione del 26 agosto 2025, intimata tramite posta A Plus (cfr. doc. A1), la Cassa CO 1 (in seguito Cassa) ha confermato nei confronti di RI 1 il diniego del diritto all’indennità per insolvenza richiesta il 2 giugno 2025 (cfr. doc. 56), stabilito con il provvedimento del 4 giugno 2025, in quanto la domanda è stata presentata oltre i termini di legge previsto all’art. 53 LADI (cfr. doc. 38; A1).

 

                                  Nella decisione su opposizione è stato, in particolare, rilevato:

 

" (…)

4. Nel presente caso occorre esaminare se la qui opponente abbia rivendicato le indennità per insolvenza nel termine di legge previsto dall'art. 53 cpv. 1 LADI.

L'opponente non contesta il fatto che la richiesta di indennità per insolvenza sia stata presentata tardivamente. Afferma però come tale ritardo sia dovuto al fatto che abbia appreso del fallimento della società unicamente in tempi recenti in seguito ad una sua ricerca su internet.

La Cassa rileva come la pubblicazione del fallimento sul Foglio ufficiale svizzero di commercio sia avvenuta il 1. settembre 2023, mentre il termine di 60 giorni, per far valere la richiesta d'indennità per insolvenza scadeva il 31 ottobre 2023 e quindi la Cassa ribadisce che la domanda d'insolvenza presentata dalla signora RI 1, essendo stata inoltrata oltre tale termine, è da considerarsi tardiva. Le motivazioni addotte in sede d'opposizione non possono essere prese in considerazione e non modificano il precedente giudizio.

In via abbondanziale si rileva come l'indennità per insolvenza copre di regola esclusivamente le pretese salariali insorte da un'attività lavorativa effettivamente prestata e concernente gli ultimi 4 mesi del rapporto lavorativo, motivo per cui l'indennità per insolvenza inerente i mesi di aprile e maggio 2022 non sarebbe stata riconosciuta, essendo il rapporto di lavoro terminato il 31 marzo 2022. (…)" (Doc. A1)

 

                          1.2.  Con scritto datato 26 settembre 2025 e consegnato brevi manu alla Cancelleria del TCA il 3 ottobre 2025 RI 1 ha ricorso contro la decisione su opposizione del 26 agosto 2025, facendo valere quanto segue:

 

" (…)

1-     Come evidenziato dalle buste paga dichiaro di aver prestato attività lavorativa già dal 15/12/2021, anche se il contratto è stato fatto partire dal 01/01/2022, fino al 31/05/2022.

2-     La mia richiesta di indennità per insolvenza è stata presentata oltre i termini in quanto non ero a conoscenza che la società __________ fosse fallita, dal momento che l'amministratore sig.ra __________ continuava ad assicurarmi che avrebbe onorato le mie spettanze e successivamente che stava vendendo la società a terzi, con conseguente cessione di debiti e crediti, per cui mi sarebbe stato riconosciuto quanto dovuto.

Solo quando non ha più risposto alle mie telefonate, ho iniziato ad insospettirmi e così, dopo varie ricerche, ho scoperto del fallimento, e solo allora ho inoltrato la mia richiesta.

3-     Sono consapevole che l'ignoranza della legge non può essere addotta come scusa, ma che beneficio avrei potuto trarne non presentando la mia richiesta prima, se non al contrario il rischio di non essere accolta?

Mi appello alla Vostra comprensione nel riconoscere l'indennità per insolvenza, se così non fosse delle persone disoneste rimarrebbero impunite, mentre chi ha lavorato onestamente, credendo nel progetto che avevano presentato e facendosi carico di mansioni non di competenza, si trova a non percepire il salario ingiustamente." (Doc. I)

 

                          1.3.  Nella sua risposta del 20 ottobre 2025 la Cassa ha proposto di ritenere il ricorso irricevibile, in quanto tardivo, precisando, da un lato, che il termine di ricorso ha iniziato a decorrere il giorno seguente la notifica della decisione su opposizione avvenuta tramite posta A Plus il 27 agosto 2025 ed è scaduto il 26 settembre 2025.

                                  Dall’altro, che non vi è alcun valido motivo che giustifichi una restituzione dei termini (cfr. doc. III).

 

                          1.4.  Il 31 ottobre 2025 l’insorgente ha presentato delle osservazioni (cfr. doc. V + 1/2), le quali son state trasmesse per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. VI).

 

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

 

                          2.2.  Giusta l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.

 

                                  Secondo il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.

 

                                  L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Il cpv. 3 stabilisce che se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.

                                  Ai sensi del cpv. 4 i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

 

                                  Dopo l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217; Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pag. 130 seg.).

 

                                  L’art. 38 cpv. 2bis LPGA enuncia che una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.

 

                                  Si tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).

                                  Tale notificazione fittizia vale anche nel caso di ordine di trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione laddove l’assicurato doveva prevedere l’invio di atti giudiziari (cfr. STF 9C_415/2024 del 5 novembre 2024 consid. 6.2.; STF 8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020 consid. 4.1.; STF 8C_797/2018 del 29 novembre 2018; STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017; DTF 141 II 429; DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).

 

                                  L’invio si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non si tratti di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018; STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).

                                  Secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. STF 9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4.; DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).

 

                                  A norma dell’art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine.

                                  Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

 

                                  Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018 consid. 1.1.; DTF 134 V 49 consid. 2; DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).

 

                          2.3.  Per quanto attiene alla posta A Plus tramite la quale la Cassa ha trasmesso all’assicurata la decisione su opposizione del 26 agosto 2025, giova rilevare che la giurisprudenza federale ha stabilito la liceità di tale sistema di spedizione. Più precisamente secondo l’Alta Corte il sistema di notifica delle decisioni attraverso l’invio A Plus è perfettamente valido e quale notificazione determinante per la decorrenza del termine di ricorso vale il deposito dell’invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario, anche quando tale operazione avviene di sabato (cfr. STF 8C_156/2024 del 6 agosto 2024 consid. 3.2., pubblicata in DLA 2024 N. 15 pag. 432; STF 8C_665/2022 del 15 dicembre 2022 consid. 4.5.; STF 8C_246/2022 dell’8 settembre 2022 consid. 4.2.; STF 8C_330/2020 del 2 luglio 2020 consid. 3; STF 8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020; STF 8C_124/2019 del 23 aprile 2019; STF 8C_61/2019 del 17 aprile 2019 consid. 3 segg.; STF 8C_179/2019 dell’11 aprile 2019 consid. 4.1.-4.2.; STF 8C_400/2019 del 13 gennaio 2019 consid. 4.1.-4.2.; STF 8C_559/2018 del 26 novembre 2018; sul tema, si veda pure P. Fleischanderl, Versandart “A-Post Plus” in SZS/RSAS 5/2021 pag. 265-267 e T. Barth, Le courrier A Plus, apparso in Anwaltpraxis/Pratique du barreau 3/2019, pag. 129: “Le courrier A+ ne constitue nullement une révolution et ne fait que concrétiser la jurisprudence développée sur le principe de la sphère d’influence. Il permet aux administrations, tribunaux et avocats de réduire quelque peu leurs coûts en se substituant, lorsque la loi permet cette forme d’expédition, à un envoi par pli recommandé. Il appartient aux destinataires des courriers d’être attentifs à ce mode d’envoi et de prendre les mesures appropriées afin de déterminer quand le courrier a été déposé dans leurs boîtes aux lettres.”. Il medesimo autore ha peraltro consigliato agli avvocati di rendere attento il personale incaricato dell’apertura della corrispondenza all’etichetta A+ e “l’instruire de systématiquement effectuer un suivi de l’envoi, par exemple en scannant l’étiquette avec l’application mobile de La Poste, afin de déterminer le moment du dépôt dans la boîte aux lettres et d’ainsi calculer correctement l’éventuel délai.”).

 

                                  In proposito cfr. STCA 38.2024.38 del 9 settembre 2024 consid. 2.3.; STCA 42.2023.14-15 del 22 maggio 2023; STCA 38.2022.89 del 24 gennaio 2023; STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022; STCA 38.2021.72 del 18 ottobre 2021; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021; STCA 38.2019.48 del 2 ottobre 2019.

 

                          2.4.  Per completezza è utile segnalare che il 26 settembre 2025 il Parlamento ha adottato la "Legge federale sul recapito di plichi nei fine settimana e nei giorni festivi" secondo cui è applicabile all'intero diritto federale il principio - già vigente nel diritto processuale civile - che prevede, in caso di notificazione nei fine settimana di invii postali che determinano la decorrenza di un termine, che quest'ultimo inizi a decorrere soltanto il giorno feriale seguente (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2025/565/it; https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20250023).

 

                                  La nuova legge comporta la modifica di altri atti normativi, in particolare della LPGA (cfr. art. 38 e 38a LPGA; https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2025/566/it), e meglio:

 

" Art. 38, rubrica, nonché cpv. 2bis e 3-5

 

Computo dei termini

 

2bis Abrogato

 

3 Le seguenti comunicazioni recapitate tramite invio postale sono

considerate consegnate:

 

a.     al più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di

      recapito, nel caso di una comunicazione consegnata soltanto

      contra firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a

      ritirarla;

 

b.   Il primo giorno feriale seguente, nel caso di una comunicazione

consegnata senza firma un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale.

 

4 Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un

giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine

scade il primo giorno feriale seguente.

 

5 Per determinare i giorni festivi si applica il diritto del Cantone in cui

ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.

 

Art. 38a Sospensione dei termini

 

l termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non

decorrono:

a.     dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno

      successivo alla Pasqua incluso;

b.   dal 15 luglio al 15 agosto incluso

c.   dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso." (FF 2025 2891)

 

                                  Il relativo termine di referendum scadrà il 15 gennaio 2026 (cfr. FF 2025 2891).

 

                                  Al riguardo cfr. STCA 38.2025.36 del 29 settembre 2025 consid. 2.3.; STCA 42.2025.46 del 27 ottobre 2025 consid. 2.4.

 

                          2.5.  Giova, inoltre, evidenziare che chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che i relativi atti possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017 consid. 4.2.; DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001; STFA H 338/00 del 13 febbraio 2001).

                               

                                  La giurisprudenza prevede che chi, pendente una procedura, potendo prevedere con una certa probabilità la notificazione di un atto dell’autorità, si assenta per una durata prolungata dal suo indirizzo abituale conosciuto da quest’ultima, senza preoccuparsi di far inoltrare la posta al nuovo recapito o di informare l’autorità del nuovo indirizzo o di designare un rappresentante abilitato ad agire a suo nome durante la sua assenza, deve considerare come valida la notificazione tentata all’indirizzo abituale (cfr. DTF 107 V 189 consid. 2; RCC 1991 pag. 476 consid. 2b; STFA U 95/03 del 1° settembre 2003; STFA K 125/00 del 13 settembre 2000).

 

                                  Nel caso di assenza di breve durata – di qualche settimana – è usuale avvertire l’autorità dinanzi alla quale è pendente una procedura e pregarla di attendere il proprio rientro prima di emanare una decisione o una sentenza. Questa comunicazione, formulata tempestivamente, deve essere tenuta in considerazione dall’autorità secondo il principio della buona fede, a meno che l’assicurato non tenti tramite tale avviso di arrogarsi un vantaggio che non gli spetta.

                                  Questa prassi non è incompatibile con la massima ufficiale e l’obbligo dell’autorità di condurre la procedura diligentemente.

                                  Se l’assicurato, che sta aspettando l’assegnazione di una prestazione, si allontana dal suo domicilio, mentre è pendente una procedura, informandone l’amministrazione, cosicché quest’ultima differisce l’emissione della decisione, egli è comunque responsabile del ritardo della procedura. In simili circostanze, è indicato che l’amministrazione venga informata anche di un’assenza di lunga durata, per esempio di qualche mese (cfr. STF 9C_410/2022 del 7 novembre 2022; STFA K 128/00 del 14 settembre 2001 consid. 2a; RCC 1991 pag. 476 consid. 2b; RCC 1987 pag. 574 consid. 3b).

 

                                  Al riguardo cfr. pure STCA 38.2004.13 del 8 luglio 2004 consid. 2.6., pubblicata in RtiD I-2005 Nr. 45 pag. 172 -177.

 

                                  Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano la notifica fittizia; essi sono giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA K 125/00 del 13 settembre 2000; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti, DTF 115 Ia 12 consid.4).

 

                                  Se, tuttavia, l'autorità notifica di nuovo, senza riserve, una decisione contenente un'indicazione del rimedio giuridico prima che sia scaduto il termine originario, il termine ricorsuale è calcolato a partire dalla seconda notificazione, sempreché siano adempiute le condizioni relative all'applicazione del principio costituzionale della protezione della buona fede (cfr. STF 9C_102/2016 del 21 marzo 2016 consid. 2; STFA C 189/05 del 5 gennaio 2006; STFA I 366/04 del 27 aprile 2005; DTF 115 Ia 18 consid. 4).

 

                                  In proposito cfr. anche STCA 38.2023.36 del 17 luglio 2023 consid. 2.6.; STCA 38.2022.78 del 16 gennaio 2023 consid. 2.1-2.3.; STCA 38.2011.51 del 29 agosto 2011; STCA 35.2008.87 del 20 novembre 2008.

 

                          2.6.  In concreto dal sistema di tracciamento degli invii della Posta, presente agli atti (cfr. doc. III1), risulta che la decisione su opposizione del 26 agosto 2025 è stata spedita tramite posta A Plus il medesimo giorno ed è arrivata al punto di ritiro / ufficio di recapito di __________ mercoledì 27 agosto 2025 alle ore 07:05.

                                  Il plico postale è stato recapitato all’insorgente il 27 agosto 2025 alle ore 10:28 (cfr. doc. III1).

 

                                  Nel caso di specie, quindi, a prescindere da quando la ricorrente abbia ritirato l’invio dalla propria buca delle lettere, determinante per la decorrenza del termine di opposizione di 30 giorni giusta l’art. 60 cpv. 1 LPGA (cfr. consid. 2.2.) è mercoledì 27 agosto 2025, come risulta dal tracciamento dell’invio (cfr. doc. III1; consid. 2.3.).

 

                                  Il termine per interporre ricorso ha così iniziato a decorrere, in virtù dell’art. 38 cpv. 1 LPGA (cfr. consid. 2.2.), il giorno successivo, ovvero giovedì 28 agosto 2025 ed è scaduto venerdì 26 settembre 2025.

 

                                  Questo Tribunale non ignora che l’insorgente, nelle proprie osservazioni del 31 ottobre 2025, ha asserito che la decisione del 26 agosto 2025 non ha potuto esserle recapitata il 27 agosto 2025, in quanto era in vacanza con la sua famiglia fino alla sera del 30 agosto 2025 e di avere ritirato la raccomandata il 3 settembre 2025 (cfr. doc. V).

                                  La medesima, al riguardo, ha prodotto la carta d’imbarco del 30 agosto 2025 relativa al volo __________ - __________ delle ore 18:50 con arrivo allo scalo lombardo alle ore 20:10, rispettivamente la prova dell’acquisto di un biglietto del treno __________ - __________ avvenuto il 30 agosto 2025 alle ore 20:56 (cfr. doc. V1; V2).

 

                                  Il TCA evidenzia, tuttavia, in primo luogo, che in casu la ricorrente doveva attendersi, secondo il principio della buona fede, l’emanazione di una decisione su opposizione da parte della Cassa, avendo la stessa, con scritto datato 30 giugno 2025 – spedito tramite raccomandata il 4 luglio 2025 e pervenuto alla parte resistente il 7 luglio 2025 (cfr. doc. 26; 30) –, inoltrato opposizione contro il provvedimento del 4 giugno 2025 con cui la Cassa le ha rifiutato le indennità per insolvenza domandate il 2 giugno 2025 (cfr. doc. 56; 26; consid. 1.1.).

 

                                  L’insorgente, pertanto, era tenuta a provvedere affinché la decisione su opposizione potesse esserle agevolmente notificata, avvisando la Cassa della sua assenza e chiedendo di non emanare il provvedimento in questione prima del suo rientro in Ticino (cfr. consid. 2.5.).

 

                                  In secondo luogo, va osservato che ad ogni modo la ricorrente, già la sera del 30 agosto 2025, ossia del terzo giorno dopo la notifica della decisione su opposizione del 26 agosto 2025 – mediante recapito del relativo plico inviatole tramite posta A Plus e non per raccomandata, come invece indicato dalla medesima (cfr. doc. V) – è rientrata al proprio domicilio.

                                  L’insorgente aveva, perciò, tempo a sufficienza per impugnare tempestivamente la decisione su opposizione in questione prima della scadenza del termine al 26 settembre 2025.

 

                                  Stante quanto precede, lo scritto consegnato al TCA il 3 ottobre 2025 (cfr. doc. I; consid. 1.2.) è, dunque, tardivo (cfr. consid. 2.2.; STCA 38.2024.38 del 9 settembre 2024 consid. 2.4.; STCA 38.2022.89 del 24 gennaio 2023 consid. 2.4.; STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022 consid. 2.5.; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021; STCA 38.2019.48 del 2 ottobre 2019; STCA 38.2018.63 del 22 maggio 2019), come giustamente sottolineato nella risposta di causa (cfr. doc. IV).

 

                          2.7.  Occorre ora esaminare se la ricorrente possa prevalersi della restituzione del termine.

 

                                  L’art. 14 Lptca, relativo alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.

                                  Di analogo tenore è l'art. 41 LPGA concernente la “restituzione in termini” e applicabile alla procedura di ricorso in virtù del rinvio di cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA.

 

                                  Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.

                                  L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_391/2025 dell’11 agosto 2025 consid. 3; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

 

                                  La giurisprudenza federale ammette, in particolare, che un incidente o una grave malattia contratta improvvisamente possano costituire un impedimento non colpevole. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 9C_711/2024 del 4 febbraio 2025; STF 8C_73/2024 del 14 maggio 2024 consid. 4.2.; STF 8C_728/2022 del 19 dicembre 2022 consid. 4; STF 9F_15/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 2.2.; STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8 pag. 32; DTF 119 II 86 consid. 2a; DTF 112 V 255 consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

 

                                  In una sentenza 9F_12/2025 dell’11 agosto 2025 consid. 3.1. l’Alta Corte ha specificato che una malattia di una certa gravità può consentire la restituzione dei termini se essa interviene alla fine del termine e impedisce all’interessato di tutelare i propri interessi o di ricorrere in tempo ai servizi da parte di terzi.

 

                                  Tra gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente, se la stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).

 

                                  Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

 

                                  In proposito cfr. pure STF 8C_73/2014 del 14 maggio 2024.

 

                                  Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).

                                  Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

 

                          2.8.  Nella presente evenienza questa Corte ritiene che non siano dati i presupposti per restituire il termine per interporre ricorso contro la decisione su opposizione del 26 agosto 2025.

                                  In effetti il TCA non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile l’inoltro tardivo dell’impugnativa.

                                 

                                  In particolare il fatto di essere stata ancora in vacanza con la famiglia al momento dell’intimazione del provvedimento in questione e fino al 30 agosto 2025 (cfr. doc V) - peraltro, quindi, nei primi giorni del termine di ricorso iniziato a decorrere il 28 agosto 2025 - non giustifica il ritardo con il quale l’insorgente ha impugnato la decisione su opposizione del 26 agosto 2025.

 

                          2.9.  Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso contro la decisione su opposizione del 26 agosto 2025 consegnato dalla ricorrente al TCA tardivamente il 3 ottobre 2025 risulta irricevibile.

 

                                  In proposito giova segnalare che in una sentenza 8C_577/2024 del 21 ottobre 2024 il Tribunale federale, il quale ha ritenuto inammissibile il ricorso contro un giudizio cantonale di irricevibilità, segnatamente, a causa della tardività dell’impugnativa del 7 febbraio 2024 contro la decisione su opposizione del 3 gennaio 2024, notificata all’interessato tramite posta A Plus il 4 gennaio 2024 (il termine di ricorso di trenta giorni scadeva il 5 febbraio 2024), ha rilevato che non risultava sufficiente per entrare nel merito del ricorso l’argomentazione dell’insorgente secondo cui il termine avrebbe iniziato a decorrere soltanto dopo il suo rientro dalle ferie e non al momento del recapito dell’invio.

 

                        2.10.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Con effetto dalla medesima è stato introdotto l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  Nel caso in esame il ricorso contro la decisione su opposizione del 26 agosto 2025 riguardante il diniego del diritto all’indennità per insolvenza (cfr. consid. 1.1.; 1.2.) si è rivelato tardivo.

 

                                  Nella concreta fattispecie può restare aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA.

                                  Nel caso sia una lite di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede l’applicazione.

                                  Anche qualora la causa non riguardasse delle prestazioni, non verrebbero comunque imposte spese.

                                  In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

 

                                  A quest’ultimo riguardo cfr. pure Ueli Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam Lendfers, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5a edizione, 2024, n. 192 ad art. 61, pag. 1191 e Jean Métral, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2a edizione, 2025, n. 19a segg. ad art. 61 LPGA.

 

                                  Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

 

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

 

                                  Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.16 dell’11 giugno 2025 consid. 2.7.; STCA 38.2024.38 del 9 settembre 2024 consid. 2.8.; STCA 38.2023.36 del 17 luglio 2023 consid. 2.11., il cui ricorso al TF dell’assicurato è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_483/2023 del 15 settembre 2023).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso contro la decisione su opposizione del 26 agosto 2025 è irricevibile.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti