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redattrice: |
Christiana Lepori, cancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 12 ottobre 2025 di
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contro |
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la decisione su opposizione del 25 settembre 2025 emanata da |
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Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 25 settembre 2025 la Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive (in seguito: UMA) ha confermato la decisione del 24 luglio 2025 (cfr. doc. 2) e respinto la richiesta di RI1, nato nel 1981, di ottenere il sussidio per le spese di pendolare o soggiornante settimanale dal 1° giugno al 31 ottobre 2025, a seguito dell’assunzione presso ______, ______.
L’UMA ha così motivato la decisione su opposizione:
" 3. Al fine della concessione del sussidio vi deve essere una perdita finanziaria ossia, il reddito derivante dalla nuova situazione lavorativa non deve essere superiore al precedente e, cumulativamente, le spese necessarie devono essere superiori alle spese corrispondenti prima della disoccupazione (cfr. Direttiva LADI PML, SECO, marg. L3).
In merito alle spese, come indicato dalla Direttiva LADI PML, SECO, marg. L17, queste sono definite per analogia alle prescrizioni che disciplinano il rimborso delle spese per la frequentazione di provvedimenti di formazione (art. 85 cpv. 2 e 3 lett. b OADI e l’ordinanza del DEFR concernente le tariffe di rimborso delle spese causate dalla frequentazione di corsi) che prevedono delle tariffe massime che possono essere riconosciute.
Non si possono quindi prendere in considerazione le spese indicate in sede di opposizione.
Anche prendendo in considerazione l’uso del veicolo privato la situazione non cambierebbe in quanto il datore di lavoro nella nuova situazione lavorativa è il medesimo della situazione precedente l’iscrizione in disoccupazione. Quest’ultimo risulta difatti sempre la ______, ______.
Le spese sono quindi analoghe nelle due situazioni. Per quanto riguarda il guadagno nella nuova situazione lavorativa, questo ammonta a CHF 5'470.80 mentre il guadagno assicurato è di CHF 4'654.00.
In base alla Direttiva LADI PML, SECO, marg. L3 non vi è quindi perdita finanziaria poiché:
a. il guadagno dopo deduzione delle spese necessarie è superiore al guadagno assicurato ottenuto prima della disoccupazione, dedotte le spese corrispondenti; e
b. le spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e alloggio) sono uguali alle spese corrispondenti prima della disoccupazione.
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato presentato in data 4 settembre 2025 non influisce sulla modalità di verificare un’eventuale perdita finanziaria così come esposta sopra. (…)”
(cfr. all. A1 a doc. I)
1.2. Contro la decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espresso:
" (...) Tramite URC di ______ (…) ho chiesto le spese da pendolare come per doppia economia domestica visto che dal 01.06.2025 ho iniziato a lavorare a ______ presso l’ex datore di lavoro non trovando un’occupazione in Ticino. Devo anche pagare una camera di fr. 800.- al mese, sommato tutto allo spostamento con la vettura privata, sono in perdita netta dal mese di giugno 2025. Ho una famiglia. In questo modo ho anche risparmiato le indennità di disoccupazione all’______. Da gennaio 2025 a maggio 2025 ho lavorato in Ticino presso ______ 2 giorni a settimana e ho dichiarato il guadagno intermedio ma quando ho visto che non assumono e il lavoro è calato molto ho contattato l’ex datore di lavoro, ho firmato il contratto per l’occupazione al 100% e ho chiuso la disoccupazione. Dal 01.09.2025 ho firmato il contratto a tempo indeterminato al 100%.
Il mio guadagno assicurato non corrisponde a quanto realmente percepito ogni mese da ______ come indennità di disoccupazione: il guadagno assicurato è una media di ultimi 12/24 mesi lavorativi quindi mesi lavorati con il salario al 100%, dal guadagno assicurato nel mio caso visto che ho famiglia si deduce l’80% e si ottiene il massimo che io posso percepire al mese come indennità di disoccupazione una media mensile appunto di fr. 3'723.70 lordi, fr. 171.60 lordi al giorno, chiamata indennità giornaliera è tutto decritto in modo dettagliato nella decisione ______ del 30 agosto 2024 (decisione allegata). Queste indennità si calcolano in base ai giorni lavorativi di ogni mese e quanto stabilito da parte di ______ non si può percepire di più, ma la massimo quanto calcolato nel guadagno assicurato. (…)
Nel mio caso si confonde il guadagno assicurato di fr. 4'654.- come da conteggi allegati con il reale guadagno calcolato da ______. Nel mio caso si confonde lo stipendio attuale di fr. 5'470.- con il reale guadagno come da conteggio allegato perché io non percepisco fr. 5'470.- ma fr. 5'050.- lordi al mese, la tredicesima verrà versata tra dicembre e gennaio e non sarà intera ma sarà di fr. 2'945.- salvo eccezioni, diminuzione di lavoro, ecc perché arriva il periodo invernale dove c’è poco lavoro e poi la ditta chiude tra dicembre e gennaio.
Situazione attuale: lavoro a ______ se torno in Ticino quindi dò la disdetta resto senza stipendio fino ad agosto 2026 significherebbe chiedere l’assistenza…quindi continuo a lavorare a ______. ______ non può valutare il caso e dare una decisione prima del mese di agosto 2026 mi hanno confermato questo telefonicamente. La situazione è difficile, senza rimborso spese io sono in perdita. (…) è chiaro che non riesco a coprire tutte le spese fisse in Ticino e le spese per andare a lavorare a ______, devo utilizzare il veicolo privato perché parto dalla ditta alle ore 05:00/05:45 del mattino e ho minimo 3 ore / 3 ore e 30 di viaggio, all’andata vado in direzione ______, al ritorno a casa in direzione ______, perché ci sono le chiusure notturne del Gottardo. Fino adesso solo le spese per il rifornimento dell’auto superano fr. 900.- in più la camera mi costa fr. 800.- al mese, da aggiungere il mangiare e almeno fr. 200.- al mese a ______.” (cfr. doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 30 ottobre 2025, l’UMA propone di respingere il ricorso e, confermandosi nella propria decisione su opposizione, osserva:
" (…) al fine della concessione del sussidio vi deve essere una perdita finanziaria, ossia, il reddito derivante dalla nuova situazione lavorativa non deve essere superiore al precedente e, cumulativamente, le spese necessarie devono essere superiori alle spese corrispondenti prima della disoccupazione.
Questo vuol dire che le due condizioni devono essere entrambe rispettate, non è quindi sufficiente che il reddito derivante dalla nuova attività lavorativa sia inferiore al reddito precedente ma è necessario che anche le spese necessarie siano superiori alle spese corrispondenti prima della disoccupazione. Nel caso in esame non è adempiuta nessuna delle due condizioni cumulative appena descritte, per i motivi già esposti e di seguito ribaditi.
In merito alle spese, si specifica che, come indicato nella Direttiva LADI PML, SECO marg. L22: “il sussidio previsto all’art. 70 LADI copre soltanto parzialmente le spese occasionate dal soggiorno settimanale dell’assicurato al di fuori del suo luogo di domicilio. Esso si compone di un’indennità globale per l’alloggio infrasettimanale e per le spese supplementari di vitto (art. 93 OADI) e copre le spese di viaggio effettive”.
I marginali successivi (L23 – L26) definiscono in dettaglio le spese che è possibile riconoscere per definire il diritto al sussidio in questione.
“In applicazione dell’art. 93 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 85 cpv. 3 lett. a OADI, il DEFR ha stabilito le seguenti tariffe per le spese di vitto e alloggio (art. 1 e 2 dell’ordinanza del DEFR concernente le tariffe di rimborso delle spese causate dalla frequentazione di corsi):
Spese di vitto:
• CHF 5 per la prima colazione consumata all’esterno;
• CHF 15 per un pasto principale consumato all’esterno o
• CHF 10 per un pasto principale consumato al prezzo di costo in una mensa aziendale o in uno stabilimento analogo.
Spese di alloggio: CHF 300 al mese.
Dette tariffe sono ugualmente utilizzate per calcolare le eventuali spese di vitto e di alloggio sostenute dall’assicurato per la sua ultima attività.”
Come indicato in sede di decisione su opposizione non sarebbe comunque possibile prendere in considerazione le spese nella misura indicata dal ricorrente. Le spese di alloggio e vitto possono essere prese in considerazione solo entro i limiti indicati sopra.
Anche per le spese di viaggio, l’ordinanza DEFR concernente le tariffe di rimborso delle spese causate dalla frequentazione di corsi, stabilisce i criteri di rimborso. L’art. 3 indica che: “il rimborso delle spese di viaggio in caso di utilizzazione di un veicolo privato ammonta per chilometro a: a. 50 centesimi per le autovetture; b. 25 centesimi per le motociclette; c. 10 centesimi per i ciclomotori”.
Sia come sia, dato che né il domicilio del signor RI1 né il lavoro di lavoro attuale rispetto al precedente l’iscrizione in disoccupazione sono cambiati: le spese di vitto, alloggio e viaggio sono rimaste invariate in entrambe le situazioni ovvero prima dell’iscrizione in disoccupazione e ora, durante il rapporto di lavoro in essere.
La condizione secondo la quale le spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio) devono essere più elevate delle spese corrispondenti prima della disoccupazione non è quindi adempiuta.
A titolo aggiuntivo, si sottolinea che per il riconoscimento delle spese di pendolare soggiornante settimanale, oltre alla verifica delle spese, devono essere messi a confronto il guadagno derivante dalla nuova situazione lavorativa, dedotte le spese necessarie, con il guadagno assicurato ottenuto prima della disoccupazione, dedotte le spese corrispondenti.
Il guadagno assicurato risultava essere pari a CHF 4'654.- inferiore al guadagno della nuova situazione lavorativa. Il guadagno conseguito con il rapporto di lavoro in essere (CHF 5'470.85, composto dal guadagno lordo di CHF 5'050.- e tredicesima pro rata di CHF 420.85) risulta essere comunque superiore al guadagno assicurato di fr. 4'654.- dedotte le medesime spese. Ne consegue che neanche la seconda condizione cumulativa, quella della perdita finanziaria, ritenuto che il reddito derivante dalla nuova situazione lavorativa è superiore al precedente, risulta adempiuta.” (cfr. doc. III).
1.4. Con replica del 7 novembre 2025, il ricorrente, oltre a ribadire quanto già indicato nel proprio ricorso, ha sottolineato quanto segue:
" Il punto del mio ricorso è il seguente: maggior guadagno non è tale da coprire le maggiori spese (…).
Il salario futuro: non si può ipotizzare o calcolare un salario che dovrei percepire fra un anno e prendere in considerazione lo stesso per il calcolo delle spese perché le stesse secondo la direttiva LADI, sono considerate solo per un periodo di 6 mesi, cosa c’entra con il salario calcolato da UMA nella seconda colonna in alto a destra? Hanno calcolato un salario di fr. 5'050 per la 13ma mensilità ma è sbagliato. A dicembre 2025 come da conferma via mail della ditta stessa non percepisco la 13ma intera ma una parte quindi l’importo di fr. 5'470.85 non corrisponde al vero. Corrisponderà per il mese di dicembre dell’anno 2026, appunto fra un anno; quindi i calcoli sono fuori luogo.
Ha iniziato a lavorare a ______ in data 01.06.2025 con un contratto a tempo determinato fino al 31.10.2025 in data 01.09.2025 ho firmato il contratto a tempo indeterminato. (…) Quindi UMA dovrebbe eseguire i calcoli per i 6 mesi da giugno 2025. Dicembre 2025 sarebbe quindi già fuori dai calcoli secondo la direttiva LADI che loro stessi citano nella decisione. Da giugno compreso a novembre compreso sono esatti 6 mesi lavorativi.
Quello che io chiedo a UMA è il pagamento immediato di spese da pendolare compreso il vitto, alloggio e spese per il viaggio per i 6 mesi arretrati.
In tutti i calcoli sono prese in considerazione le spese per intero e reali come da documenti già esaminati dal Tribunale (…)
Nel periodo da dicembre 2024 a maggio 2025 ero in Ticino con la famiglia e non avevo tutte queste spese. (…) Comunque esaminando i due scenari sia con il guadagno intermedio o meno secondo me i calcoli sono sbagliati. (…)
Secondo me: non si dovrebbero calcolare le spese da pendolare del guadagno assicurato lordo, ma da guadagno netto (…)
I calcoli sono sbagliati, non si considera il salario netto effettivo, si ipotizza il salario futuro quindi si sbaglia a calcolare pure quello, le spese reali non sono dedotte per intero, non si calcolano le spese di rientro durante il giorno/i giorni festivi, nemmeno le spese di spostamento tra la ditta ______ di ______ fino allo ______ di ______. (…)” (cfr. doc. V)
1.5. Al riguardo, il 19 novembre 2025 l’UMA si è così espresso:
" 1. Le spese prese in considerazione riguardano la nuova situazione lavorativa e le spese corrispondenti prima della disoccupazione.
Il calcolo delle spese deve essere effettuato nel limito di quanto stabilito dell’ordinanza del DEFR concernente le tariffe di rimborso delle spese causate dalla frequentazione di corsi, applicata per analogia.
Considerato che sia il domicilio del signor RI1 che il luogo di lavoro attuale rispetto a quello precedente l’iscrizione in disoccupazione sono gli stessi; le spese di vitto, alloggio e viaggio sono rimaste invariate in entrambe le situazioni ovvero prima dell’iscrizione in disoccupazione e ora, durante il rapporto di lavoro in essere.
Come già precedentemente indicato, anche riconoscendo l’uso del veicolo privato (ultima attività rispettivamente nuova attività, considerando un percorso di 233 km x 2 andata e ritorno x 4 settimane x CHF 0.50/km = CHF 932.00), non si potrebbe giungere ad una differente valutazione del caso, essendo le spese le medesime sia per l’ultima attività che per quella attuale.
2. Per il calcolo del guadagno nella nuova situazione lavorativa è stato preso in considerazione il guadagno mensile di CHF 5'050.00 a cui è stata aggiunta la tredicesima Pro rata di 420.85 che analoga partendo da una tredicesima completa (CHF 5'050.00 : 12 mensilità = CHF 420.85) oppure considerando l’importo di CHF 2'945.00 che riguarda solo 7 mensilità (CHF 2'945.00 : 7 mensilità = CHF 420.70).
3. Il guadagno assicurato, stabilito dalla Cassa disoccupazione ______, è di CHF 4'654.- e costituisce la base di calcolo, vincolante, per lo scrivente Ufficio (…)” (cfr. doc. VII)
Tale scritto è stato inviato per conoscenza all’assicurato il 20 novembre 2025 (cfr. doc. VIII).
considerato in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se RI1 ha diritto, oppure no, al sussidio per le spese di pendolare o soggiornante settimanale.
Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995.
Questi provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1972):
" (…) In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata. (…)"
Per quel che riguarda i provvedimenti atti a favorire la mobilità geografica (cfr. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage". Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992 pag. 119-120 e pag. 486-511; Leu, "Die Abeitsmarktlichen Massnahmen". Ed. Schulthess Juristische Medien AG. Zurigo. Basilea. Ginevra, 2006 pag. 143 seg.; Rubin, "Commentaire sur l'assurance-chômage". Ed Schulthess Juristische Medien AG, Zurigo. Basilea. Ginevra, 2014 pag. 497-504 seg.), inseriti nella Sezione 4 ("Provvedimenti speciali") del Capitolo 6 (Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro") della LADI la terza revisione della legge ha modificato l'art. 68 LADI.
Questa disposizione legale ha attualmente il seguente tenore:
" Sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali; presupposti del diritto.
1L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se:
a. non è stato possibile procurare loro un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio; e
b. hanno adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 13.
2Gli assicurati interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente sei mesi al massimo.
3Essi ricevono sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscano perdite finanziarie rispetto alla loro ultima attività."
Il Consiglio federale, nel Messaggio concernente la revisione dell'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001 (cfr. FF 2001 p. 1967 seg.), si è al riguardo così espresso:
" Tutti i presupposti del diritto sono riuniti in un unico articolo. Per questo motivo gli articoli 68 e 71 sono fusi in un solo articolo.
La nuova lettera b del capoverso 1 sostituisce il capoverso 2. I sussidi per le spese di pendolare e di soggiornante settimanale possono essere versati solo nella misura in cui, a cagione del lavoro esterno, l'assicurato subisca perdite finanziarie rispetto alla sua ultima attività. La definizione di «ultima attività» va quindi intesa ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1. Il guadagno assicurato di riferimento è pertanto quello conseguito grazie a una prestazione lavorativa prima di entrare in disoccupazione.
Le persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione non hanno quindi diritto a questi sussidi.
I capoversi 2 e 3 sostituiscono l'articolo 71" (p. 2014; cfr. STCA 38.2014.17 del 12 febbraio 2015).
L’art. 69 LADI stabilisce che “il sussidio per gli assicurati pendolari copre le spese di viaggio necessarie e comprovate degli assicurati che giornalmente rientrano dal nuovo luogo di lavoro al luogo di domicilio”.
L’art. 70 LADI prevede che “il sussidio per gli assicurati soggiornanti settimanali copre le spese che gli assicurati devono sopportare in quanto non possono rientrare giornalmente al domicilio. Esso si compone di un’indennità globale per l’alloggio infrasettimanale e per le spese supplementari di vitto, come anche del rimborso delle spese necessarie e comprovate per un viaggio settimanale dal luogo di domicilio al luogo di lavoro e viceversa”.
Ai sensi dell’art. 91 OADI, “il luogo di lavoro si trova nella regione di domicilio dell’assicurato qualora esista tra il luogo di lavoro e il luogo di domicilio un collegamento mediante un mezzo di trasporto pubblico, la cui tratta non superi 50 km (a); oppure l’assicurato può raggiungerlo dal luogo di domicilio in un’ora, mediante un veicolo privato di cui può disporre (b)”.
L’art. 92 OADI dispone, poi, che “il sussidio per le spese di pendolare è calcolato in analogia all’ordinamento sul rimborso delle spese di viaggio nel caso di frequentazione di corsi (art. 85 cpv. 2 e 3 lett. b)”.
Ai sensi dell’art. 93 OADI, “l’indennità globale per l’alloggio e il vitto esterni del soggiornante settimanale è calcolata secondo le tariffe stabilite dal DEFR per i partecipanti ai corsi (art. 85 cpv. 3 lett. a)” (cpv. 1) ed “il rimborso delle spese di viaggio è calcolato in analogia all’ordinamento sul rimborso delle spese di viaggio nel caso di frequentazione di corsi (art. 85 cpv. 2 e 3 lett. b)” (cpv. 2).
Infine, l’art. 94 OADI prevede che “l’assicurato subisce una perdita finanziaria qualora, nella sua nuova attività”
" a. il guadagno non raggiunga, dopo deduzione delle spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio), il guadagno assicurato ottenuto prima della disoccupazione (art. 23 cpv. 1 LADI), dedotte le spese corrispondenti
b. le spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio) siano più elevate delle spese corrispondenti prima della disoccupazione.”
(sul tema cfr. DTF 111 V 278 e D. Cattaneo "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage. Prévention du chômage et aide à la formation en droit suisse, international et européen". Faculté de Droit de Genève. Helbing & Lichtenhahn. Basel/Frankfurt am Main 1992, pag. 496-501)
In una sentenza C 246/02 e C 268/02 del 5 giugno 2003 pubblicata nella DLA 2004 pag. 60 seg. l'Alta Corte ha stabilito che, secondo l'articolo 68 capoverso 3 LADI (vecchio art. 71 cpv. 2 LADI), i sussidi per gli assicurati pendolari vengono versati soltanto nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, essi subiscano perdite finanziarie rispetto alla loro ultima attività. Tra il lavoro esterno, da un lato, e la perdita finanziaria subita dalla persona assicurata, dall'altro, deve esistere un nesso di causalità.
Allorché la perdita finanziaria è dovuta ad una diminuzione di salario derivante da un abbassamento del tasso di occupazione, viene meno il nesso di causalità, ragione per cui le prestazioni secondo l'art. 68 LADI non possono essere versate
2.2. La Direttiva relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (Prassi LADI PML), elaborata nel 2014 dalla Segreteria di Stato dell'economica (SECO) che, nella sua qualità di autorità di vigilanza “provvede all’applicazione uniforme del diritto e fornisce agli organi esecutivi le istruzioni necessarie per l’esecuzione della legge (art. 110 LADI)”, nella sua versione in vigore al 1° gennaio 2026 (senza variazioni rispetto a quanto la Prassi in questione prevedeva nel 2025) contiene in particolare le seguenti indicazioni:
" OBIETTIVO
L1 Questo provvedimento intende favorire la mobilità geografica degli assicurati che non hanno trovato un’occupazione adeguata nella loro regione di domicilio e che, per uscire dalla disoccupazione, hanno accettato di lavorare al di fuori di questa regione.
L2 Conformemente all’art. 68 cpv. 3 LADI, gli SPSS possono essere versati soltanto se gli assicurati, a causa del lavoro esterno, subiscono perdite finanziare rispetto alla loro ultima attività.
L3 Secondo l’art. 94 OADI, l’assicurato subisce una perdita finanziaria qualora, nella sua nuova attività, a. il guadagno non raggiunga, dopo deduzione delle spese necessarie (nel limite stabilito dall’ordinanza del DEFR concernente le tariffe di rimborso delle spese causate dalla frequentazione di corsi organizzati nell’ambito dell’AD, RS 837.056.2), il guadagno assicurato ottenuto prima della disoccupazione (salario determinante ai sensi della legislazione sull’AVS; art. 23 cpv. 1 LADI), dedotte le spese corrispondenti; e b. le spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio) siano più elevate delle spese corrispondenti prima della disoccupazione.
L4 La perdita finanziaria non è calcolata mensilmente, ma soltanto all’inizio del lavoro esterno.
(…)
Condizioni
L8 Condizioni per la concessione di SPSS:
• Il richiedente deve poter comprovare un periodo di contribuzione di almeno 12 mesi (art. 13 LADI).
• Non è stato possibile procurare all’assicurato alcuna occupazione adeguata ai sensi dell’art. 16 LADI nella regione di domicilio (art. 68 cpv. 1 lett. a LADI).
• Il richiedente accetta un’occupazione fuori della propria regione di domicilio per evitare la disoccupazione.
• L’assicurato subisce perdite finanziarie rispetto alla sua ultima attività (art. 68 cpv. 3 LADI).
Principio
L9 Conformemente all’art. 68 cpv. 2 LADI, i sussidi possono essere accordati, entro lo stesso termine quadro, per un massimo di 6 mesi complessivi.
L10 Il termine di 6 mesi decorre dalla data in cui l’assicurato inizia a esercitare l’attività lavorativa fuori della propria regione di domicilio. Se presenta la sua domanda soltanto dopo tale data, l’assicurato non potrà più aver diritto alle prestazioni durante i sei mesi (diminuzione proporzionale al ritardo ai sensi dell’art. 95 cpv. 1 OADI in combinato disposto con l’art. 81e cpv. 1 OADI).
L11 Non vi può essere alcun prolungamento della durata massima del versamento, indipendentemente dalle circostanze.
Termine quadro
L12 Il provvedimento può essere accordato più volte per termine quadro a condizione che la durata totale non superi 6 mesi. In caso di apertura di un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione, è possibile concedere un sussidio a cavallo dei 2 termini quadro a condizione che siano pronunciate due decisioni e che la durata totale della prestazione non superi 6 mesi.
Prestazioni
Importo
L13 L’importo mensile calcolato dal servizio competente vale per tutto il periodo durante il quale sono versati gli SPSS, a condizione che non intervengano modifiche sostanziali dei dati sui quali si basa il versamento di tali sussidi (ad esempio una modifica del contratto di lavoro ma nessun adeguamento del salario al rincaro o una modifica delle tariffe delle imprese di trasporto).
L14 Conformemente all’art. 23 cpv. 1 LADI, il guadagno ottenuto prima della disoccupazione può essere preso in considerazione per il calcolo della perdita finanziaria soltanto fino a concorrenza di CHF 12 350 al mese o di CHF 148 200 all’anno.
Spese computabili
L15 Di norma, il criterio determinante per la concessione di un sussidio per le spese di pendolare oppure di un sussidio per le spese di soggiornante settimanali è quello del costo, in altri termini si tratta di accordare il provvedimento più a buon mercato. Tuttavia, in virtù del principio di proporzionalità non va tenuto conto unicamente del costo del provvedimento; occorre invece valutare anche l’adeguatezza dell’attività in questione qualora l’assicurato sia costretto a fare viaggi lunghi più di 2 ore per l’andata e di 2 ore per il ritorno. Bisogna dunque prendere in considerazione l’insieme delle circostanze riguardanti l’assicurato per stabilire quale è la prestazione giusta per conseguire l’obiettivo prefissato.
L16 Viene concesso un sussidio per le spese relative all’uso di un mezzo di trasporto privato soltanto se, considerate tutte le circostanze, l’uso di un mezzo di trasporto pubblico non risulta ragionevole (nessun mezzo di trasporto pubblico a disposizione, incompatibilità degli orari di lavoro e di trasporto, ecc.). In caso contrario, verrà preso in considerazione nel calcolo degli SPSS soltanto il prezzo del biglietto o dell’abbonamento di 2 classe, anche se l’assicurato ricorre a un mezzo di trasporto privato. La CAD rimborsa il prezzo di questi biglietti basandosi sulla decisione del servizio competente e sulle indicazioni dell’assicurato.
L17 I sussidi per le spese di pendolare o per le spese di soggiornante settimanale sono calcolati applicando per analogia le prescrizioni che disciplinano il rimborso delle spese per la frequentazione dei provvedimenti di formazione (art. 85 cpv. 2 e 3 lett. b OADI e l’ordinanza del DEFR concernente le tariffe di rimborso delle spese causate dalla frequentazione di corsi). Spese di viaggio giornaliere e settimanali.
L18 Il luogo di lavoro si trova al di fuori della regione di domicilio dell’assicurato se tra il luogo di lavoro e il luogo di domicilio esiste un collegamento mediante un mezzo di trasporto pubblico (treno, bus, ecc.) per un tragitto superiore ai 50 km, oppure se l’assicurato non può raggiungerlo dal luogo di domicilio in un’ora mediante un veicolo privato (art. 91 OADI a contrario), a condizione che l’assicurato ne possegga uno.
L19 Se i chilometri non possono essere determinati, sebbene vi sia un mezzo di trasporto pubblico a disposizione, occorre basarsi sulla durata effettiva del tragitto, in analogia con l’art. 91 lett. b OADI.
(…)
L21 In applicazione dell’art. 85 cpv. 3 lett. b OADI, il DEFR ha fissato le seguenti tariffe per chilometro di viaggio in caso di utilizzazione di un veicolo privato (art. 3 dell’ordinanza del DEFR concernente le tariffe di rimborso delle spese causate dalla frequentazione di corsi):
· 50 centesimi/km per le autovetture;
· 25 centesimi/km per le motociclette;
· 10 centesimi/km per i ciclomotori. Sussidio per le spese di soggiornante settimanale
L22 Il sussidio previsto all’art. 70 LADI copre soltanto parzialmente le spese occasionate dal soggiorno settimanale dell’assicurato al di fuori del suo luogo di domicilio. Esso si compone di un’indennità globale per l’alloggio infrasettimanale e per le spese supplementari di vitto (art. 93 OADI) e copre le spese di viaggio effettive.
L23 In applicazione dell’art. 93 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 85 cpv. 3 lett. a OADI, il DEFR ha stabilito le seguenti tariffe per le spese di vitto e alloggio (art. 1 e 2 dell’ordinanza del DEFR concernente le tariffe di rimborso delle spese causate dalla frequentazione di corsi):
L24 Spese di vitto:
· CHF 5 per la prima colazione consumata all’esterno;
· CHF 15 per un pasto principale consumato all’esterno o
· CHF 10 per un pasto principale consumato al prezzo di costo in una mensa aziendale o in uno stabilimento analogo.
L25 Spese di alloggio: CHF 300 al mese.
L26 Dette tariffe sono ugualmente utilizzate per calcolare le eventuali spese di vitto e di alloggio sostenute dall’assicurato per la sua ultima attività.
(…)
Ultima attività
L30 La perdita finanziaria è valutata rispetto all’ultima attività. Per «ultima attività» si intende in ogni caso l’attività esercitata durante gli ultimi 6 mesi di contribuzione prima dell’inizio del termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 23 cpv. 1 LADI in combinato disposto con l’art. 37 cpv. 1 OADI). In altri termini, deve trattarsi di una prestazione di lavoro.”
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_224/2024 del 2 settembre 2025 consid. 2.4.; DTF 151 V 137 consid. 4.3.; STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.
2.3. In una sentenza 38.2010.40 del 24 gennaio 2011, il TCA si è pronunciato sul caso di un assicurato cui l’amministrazione aveva negato il diritto ai sussidi per gli assicurati pendolari in ragione del fatto che le spese di viaggio riferite all’occupazione precedente erano uguali a quelle cagionate dal nuovo impiego.
Dopo avere interpellato l’UMA, questo Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo che l’avere svolto un mese di prova presso il medesimo datore che lo ha, poi, assunto, non poteva portare alla negazione dei sussidi “per il solo fatto che le spese sono rimaste invariate quando, alcuni mesi dopo l’assicurato ha iniziato un’attività lucrativa presso quel datore di lavoro”, ricordando quanto segue:
" Le stesse direttive della SECO prevedono peraltro al punto 29 che per "ultima attività" si intende in ogni caso l'attività esercitata durante gli ultimi sei mesi di contribuzione prima dell'inizio del termine quadro per la riscossione delle prestazioni.”.
Questa Corte ha, quindi, accolto il ricorso, annullato la decisione su opposizione e rinviato gli atti all’amministrazione “affinché determini nuovamente, se del caso dopo avere interpellato la SECO, le spese da dedurre dal guadagno assicurato (cfr. art. 94 OADI "dedotte le spese corrispondenti" e Th. Nussbaumer "Arbeitslosenversicherung" in Soziale Sicherheit SBVR, 2a Ed. pag. 2418 n. 799) ”, ritenuto che “Secondo il TCA entrano in considerazione diverse possibilità in particolare quella di dedurre le spese mediamente sostenute nelle attività prese in considerazione per determinare il guadagno assicurato o quella di considerare le spese sostenute nell'ultima attività esercitata nella regione di domicilio prima di entrare in disoccupazione” (consid. 2.4.).
In una sentenza 38.2012.50 del 13 marzo 2013 il TCA ha citato uno scritto nel quale la SECO si è così espressa:
" È importante ricordare che i provvedimenti speciali hanno come obiettivo di far uscire la persona direttamente e completamente dalla disoccupazione. È specialmente il caso in materia di sussidi per le spese di pendolare perché questo provvedimento intende favorire la mobilità geografica degli assicurati che non hanno trovato un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio e che, per uscire dalla disoccupazione, hanno accettato di lavorare al di fuori di questa regione. Di conseguenza, nel caso specifico lo scopo dei sussidi per le spese di pendolare non è raggiunto visto che in particolare l'assicurato rimane in guadagno intermedio."
Infine, ci domandiamo in caso di professione nell'ambito dello sport o artistico se i sussidi per le spese di pendolare sono una misura adeguata perché la scelta di una tale professione richiama naturalmente una grande mobilità." (Doc. XXIII)
Nella sua sentenza, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha formulato le seguenti considerazioni:
" (…) A proposito delle ulteriori osservazioni della SECO il TCA si limita a rilevare che né la legge né l'ordinanza e neppure la stessa direttiva (cfr. punto L33: "di regola") escludono la possibilità di attribuire gli assegni per pendolari agli assicurati che conseguono un guadagno intermedio.”
Al riguardo B. Rubin, "Assurance-chômage". Ed. Schulthess 2006 pag. 649-650:
" En ce qui concerne un éventuel cumul avec un emploi procurant un gain intermédiaire (souvent un emploi à temps partiel), il convient de remarquer que ni la loi ni l'ordonnance ne l'excluent expressément. L'art. 68 al. LACI, let a LACI laisse entendre indirectement que seul un emploi convenable mettant fin au chômage pourrait devoir justifier l'octroi des contributions au sens des art. 68 ss LACI. Toutefois, seul le calcul du désavantage financier, qui tient compte de valeurs absolues (et non de valeurs ramenées aux taux d'occupation des activités respectives) permet de déterminer si un cumul est envisageable (ch. 7.5.3.4, premier paragraphe). Il paraît pourtant justifié de limiter les possibilités de cumul aux gains intermédiaires fiables et d'une certaine importance en termes de rémunération. Les organes d'exécution de la LADI du canton du Valais ont ainsi opportunément limité le cumul précité aux activités (procurant un gain intermédiaire) de six mois au moins et offrant une rémunération correspondant au moins à 50% du gain assuré."
In una sentenza 38.2013.25 del 7 agosto 2013 il TCA ha riconosciuto il diritto al sussidio per le spese di soggiornante settimanale ad un responsabile tecnico, nato nel 1976, che conseguiva prima della disoccupazione un reddito mensile di fr. 10'833.-- e che ha accettato fuori Cantone un'occupazione a tempo pieno di durata indeterminata il cui salario ammontava a fr. 5'700.-- lordi dal mese di marzo 2013 e che, secondo il contratto di lavoro, sarebbe successivamente salito fino a fr. 8'000.-- al mese.
In quell'occasione il TCA ha stabilito che, tenuto conto della difficile situazione del mercato del lavoro nel nostro Cantone e del tipo di attività svolta dall'assicurato, non vi era motivo per non accordare i sussidi per soggiornante settimanale ad un assicurato che ha colto una reale e rara opportunità di reinserimento, accettando un impiego fuori Cantone.
In un'altra sentenza 38.2013.24 del 14 agosto 2013 il TCA ha invece negato il sussidio ad un assicurato nato nel 1975 che, a conclusione di un'attività stagionale, si è iscritto per il collocamento ed ha accettato un'altra attività stagionale come ______, con un salario di fr. 62.-- all'ora ma senza garanzia di un numero di ore settimanali di lavoro.
Allo stesso risultato il TCA è giunto nella sentenza 38.2013.45 del 15 gennaio 2014 a proposito di un assicurato, nato nel 1969, che ha reperito fuori Cantone nell'attività di barman, con un salario di fr. 22.50 lordi all'ora e con garanzia di 10 ore settimanali di lavoro. Il TCA ha negato il diritto al sussidio per soggiornante settimanale visto il guadagno assicurato del ricorrente di fr. 4'054.--. Questo Tribunale ha precisato che diversa sarebbe stata la situazione se l'assicurato, nei mesi in questione, avesse conseguito un guadagno intermedio di entità superiore.
In una sentenza 38.2013.60 del 12 febbraio 2014, questa Corte ha confermato l’operato dell’amministrazione che aveva negato ad una ricorrente i sussidi per soggiornante settimanale ritenuto che le spese sostenute dalla medesima per l’impiego precedente erano superiori a quelle provocate dalla nuova occupazione.
Le prestazioni richieste da un assicurato sono state rifiutate anche in una sentenza 38.2014.71 del 12 febbraio 2015.
In quel caso si trattava di un calciatore professionista il quale, dopo avere cercato senza esito positivo un lavoro in un’altra formazione presso la quale svolgeva il proprio lavoro, ha trovato un impiego fuori Cantone, sempre quale calciatore conseguendo un salario notevolmente inferiore.
Il TCA, dopo avere constatato che il contratto aveva una durata sufficientemente lunga (11 mesi) per permettere il versamento dei sussidi di soggiornante settimanale, ha lasciato aperta la questione di sapere se, tenuto conto del particolare settore professionale nel quale l’assicurato è attivo e dalla sua età, si tratta effettivamente di una rara opportunità di impiego, visto che essa è stata reperita a distanza di un solo mese dalla fine del precedente contratto di lavoro.
Questo Tribunale ha poi sottolineato che il ricorrente era tenuto ad accettare l’occupazione in questione anche se il salario di fr. 3'500.-- mensili, era inferiore al 70% del guadagno assicurato, visto che egli percepiva le prestazioni di guadagno intermedio (cfr. art. 16 cpv. 1 lett. i LADI), visto che questa prestazione colma parzialmente la grande diminuzione salariale rispetto a quanto era attivo prima di iscriversi in disoccupazione (cfr. art. 24 cpv. 1 e cpv. 4 LADI).
Il TCA ha infine ritenuto decisiva per l’esito della vertenza la circostanza che il salario percepito dal ricorrente era estremamente ridotto (circa un terzo) rispetto al suo guadagno assicurato (di fr. 10'500.-- visto il guadagno percepito di fr. 160'000.-- presso il precedente datore di lavoro; cfr. doc. 3, doc. III).
Questo Tribunale ha concluso che, considerato tale divario, l'assicurazione contro la disoccupazione, che già interviene versando all'assicurato la prestazione per guadagno intermedio, non è tenuta ad attribuire anche prestazioni a sostegno della mobilità geografica.
In una sentenza 38.2022.63 del 17 ottobre 2022 il TCA ha confermato il rifiuto delle prestazioni, nel caso di un’assicurata, nata nel 1963, che aveva iniziato a svolgere un’attività lavorativa tramite un’Agenzia privata di collocamento di A., la quale l’aveva incaricata di svolgere delle missioni nel settore della ristorazione a B e a C.
L’assicurata ha lavorato 104,50 ore in marzo conseguendo uno stipendio lordo di fr. 2'812.70 (cfr. doc. B); 72.08 ore in aprile conseguendo un salario lordo di fr. 1'823.91 (cfr. doc. C); 105,75 ore in maggio conseguendo un salario lordo di fr. 2'810.36 (cfr. doc. D) e 91,75 ore in giugno conseguendo un salario lordo di fr. 2'401.04 (cfr. doc. E).
L’UMA ha negato all’assicurata il diritto ad ottenere il sussidio per pendolare o per soggiornante settimanale in quanto, da una parte, l’attività lavorativa in questione non le ha permesso di uscire dalla disoccupazione (cfr. punto L1 e L8 della Prassi LADI PML) e, d’altra parte, poiché il numero di ore lavorative variava di mese in mese, non è possibile combinare i SPSS con il guadagno intermedio (cfr. punto L34 della Prassi LADI PML).
Questo Tribunale ha approvato l’operato dell’amministrazione.
Infatti, anche volendo riconoscere che, considerata l’età dell’assicurata essa costituiva una rara opportunità di impiego, resta il fatto che il guadagno intermedio non era stabile visto che il numero di ore lavorative variava ogni mese (cfr. il punto 16 dei doc. B, C e E: “Bei uns können sich Personen für stundenweise Einsätze bewerben. Zu einem Einsatz kommt es nur, wenn der Einsatzbetrieb eine Person auch auswählt. Deshalb können wir keinen Beschäftigungsumfang garantieren, dieser kann dann zwischen 0% und 100% betragen.”).
Infine, in una sentenza 38.2023.29 del 26 giugno 2023, il TCA ha confermato l’operato dell’amministrazione che aveva negato ad un assicurato (nato nel 1977, quini di età inferiore ai 50 anni), a seguito dell’assunzione (inizialmente al 20%, poi da aumentare al 40% ed infine al 50% in ragione della frequenza di un corso di francese) presso un datore di lavoro di ______, il diritto di ottenere il sussidio per le spese di pendolare o soggiornante settimanile ritenuto, da una parte che l’attività lavorativa in questione non gli aveva permesso di uscire dalla disoccupazione e, d’altra parte, che quell’assicurato non rientrava nella categoria di persone di una certa età e nella fattispecie del disoccupato di lunga data, di modo che non era possibile combinare i sussidi con il guadagno intermedio. Questa Corte aveva anche rilevato che, iscrittosi in disoccupazione, quel ricorrente aveva “subito ritrovato un nuovo impiego, (…) per cui il guadagno intermedio non costituisce una rara opportunità per una persona il cui collocamento risulta difficile” ed aveva confermato l’operato dell’amministrazione “senza dover ancora esaminare se il guadagno intermedio” fosse “rilevante” ai sensi del punto L34 della Direttiva LADI PML.
In dottrina, B. Rubin, in “Assurance-chômage - Manuel à l’usage des praticiens”, Ed. Schulthess, 2025, pp. 278-279, ha rilevato:
" L’assuré doit encore remplir la condition du désavantage financier. Une contribution à la mobilité géographique ne peut être versée que dans la mesure où les dépenses causées à l’assuré par la prise d’un emploi à l’extérieur le désavantagent financièrement par rapport à son activité précédente (art. 68 al. 3 LACI). D’après l’art. 94 OACI, l’assuré subit un désavantage financier lorsque, dans sa nouvelle activité:
· son gain n’atteint pas, après déduction des dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance), le gain assuré obtenu avant le chômage (art. 23 al. 1 LACI), déduction faite des dépenses correspondantes (let. a), et que
· les dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance) sont plus élevées que les dépenses correspondantes avant le chômage (let. b).
Les deux conditions énumérées aux let. a et b de l’art. 94 OACI sont cumulatives. Si l’une d’elles n’est pas remplie, le droit à la contribution fait défaut. S’il existe une différence entre les gains apurés773 avant le chômage et lors de la prise de l’emploi à l’extérieur mais que les dépenses nécessaires sont de même niveau ou moindres, la condition du désavantage financier n’est pas remplie (exemple : emploi retrouvé au même endroit que celui avant le chômage, mais pour une rémunération identique ou inférieure). Il doit donc exister un lien de causalité entre la prise d’un emploi à l’extérieur et le désavantage financier. La contribution aux frais de déplacement n’est pas destinée à compenser une baisse de revenu. Elle sert uniquement à compenser une augmentation des frais.
L’emploi pris en compte pour effectuer la comparaison des frais assumés n’est pas forcément le dernier emploi avant la prise de l’emploi à l’extérieur, mais l’emploi ayant permis de constituer le gain assuré, c’est-à-dire généralement le dernier emploi avant l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation (cf. la référence, à l’art. 94 OACI, au gain assuré). Cela signifie notamment qu’un emploi exercé durant le délai-cadre d’indemnisation en cours ne peut pas être pris en compte comme point de comparaison s’agissant des frais supportés. La référence à l’art. 23 al. 1 LACI signifie aussi que le gain retenu dans le calcul ne peut dépasser le plafond légal prévu par cette disposition.
La dernière condition est celle du lien de causalité entre le chômage et la prise d’un emploi hors région de domicile. Les bénéficiaires ne peuvent être que des personnes au chômage ou des assurés qui acceptent un nouveau travail hors région de domicile pour remplacer un emploi perdu. La contribution à la mobilité géographique ne vise pas à prendre en charge, en cours d’emploi, des frais de déplacement professionnels à la place de l’employeur. Lorsqu’un assuré était déjà en emploi hors région de domicile lors d’un premier délai-cadre d’indemnisation et a bénéficié à cette occasion d’une contribution à la mobilité géographique durant six mois, il n’a pas droit à cette même contribution lors d’un délai-cadre ultérieur s’il reprend un travail ou le même poste au même endroit, sans pour autant subir de période de chômage avant ladite reprise.
Il convient encore de préciser qu’une contribution à la mobilité géographique n’implique pas que le lieu de l’emploi soit obligatoirement en Suisse. Le lieu de travail peut très bien être à l’étranger. Tant que l’assuré reste domicilié en Suisse, il n’y a pas d’exportation des prestations (laquelle est en principe prohibée). »
2.4. Nella presente fattispecie risulta dagli atti dell’incarto che l’assicurato, iscrittosi in disoccupazione da agosto 2024 - dopo avere effettuato, tra dicembre 2024 e maggio 2025, un’attività a tempo parziale, di durata determinata, in Ticino, presso ______, conseguendo un guadagno intermedio - ha iniziato a svolgere un’attività lavorativa quale “______” presso ______, ______, a tempo determinato dal 1° giugno al 31 ottobre 2025 (poi diventa a tempo indeterminato), al 100% (42 ore settimanali), con un salario mensile di fr. 5'050.- lordi oltre tredicesima (cfr. all. a doc. 1).
RI1 ha precisato che ______, ______, era anche il “ex datore” di lavoro, da lui ricontattato a seguito della mancata assunzione a tempo indeterminato da ______ (cfr. supra consid. 1.2.).
Nella domanda di sussidio del 23 maggio 2025, RI1 ha indicato di essere disoccupato dal 1° agosto 2024, di rientrare al domicilio settimanalmente e che l’utilizzo del veicolo privato era indispensabile in ragione di quanto segue:
" Camera disponibile dal lunedì sera al venerdì sera. Nessun mezzo pubblico disponibile per arrivare in ditta presto. Automobile indispensabile.” (cfr. doc. 1)
Con decisione del 24 luglio 2025, l’UMA ha negato all’assicurato il diritto ad ottenere il sussidio per pendolare o per soggiornante settimanale in quanto “il reddito futuro è superiore a quello precedente e le spese future sono uguali a quelle precedenti, pertanto non esiste una perdita finanziaria”.
In particolare, l’amministrazione ha effettuato la “verifica per la perdita finanziaria” come segue:
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A reddito mensile precedente (guadagno assicurato) |
|
|
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Guadagno assicurato: |
|
4654.00 |
|
Spese di viaggio: |
331.05 |
|
|
Spese di vitto all’esterno: |
759.50 |
|
|
Spese di alloggio all’esterno: |
300.00 |
|
|
Totale spese: |
./. |
1390.55 (3) |
|
Guadagno assicurato dedotte le spese |
|
3263.45 (1) |
|
B reddito mensile futuro |
|
|
|
Salario futuro: |
|
5470.85 |
|
Spese di viaggio: |
331.05 |
|
|
Spese di vitto all’esterno: |
759.50 |
|
|
Spese di alloggio all’esterno: |
300.00 |
|
|
Totale spese: |
./. |
1390.55 (4) |
|
Salario futuro dedotte le spese |
|
4080.30 (2) |
" la differenza finanziaria (1) – (2) corrisponde a fr. - 816.85
la differenza finanziaria (3) – (4) corrisponde a CHF 0.00.”
(cfr. doc. 2)
Con opposizione del 27 luglio
2025, il ricorrente ha precisato che il suo stipendio netto ammonta a fr.
4'799.50 al mese, nonché le spese che egli deve affrontare mensilmente,
maggiori rispetto a quelle prese in considerazione dall’UMA, e meglio come segue:
" Spese in Ticino: affitto fr. 1'880.- (…)
cassa malati per 3 persone: fr. 1'380.- ecc ecc
camera a ______ fr. 800.- al mese + rifornimento per il percorso tra la ditta e ______ dove o la camera + il mangiare e bere, rifornimento per il rientro al fine settimana (doppia economia domestica), lavaggio uniforme, usura del veicolo, manutenzione, targhe, assicurazione ecc.”
Egli ha, inoltre, precisato di dover rientrare a casa tanto nel fine settimana quanto per i giorni festivi infrasettimanali, nel corso dei quali la camera locata non è disponibile e di dover utilizzare il veicolo privato per recarsi al lavoro, dovendo arrivare presso la ditta per la quale è attivo alle “04:00/04:30” (cfr. doc. 3).
Contro la decisione su opposizione del 25 settembre 2025, mediante la quale l’UMA ha confermato il proprio precedente provvedimento (cfr. supra consid. 1.1.), RI1 ha presentato ricorso davanti a questa Corte (cfr. supra consid. 1.2.).
2.5. Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA, richiamate la giurisprudenza e la dottrina e le direttive amministrative qui sopra riprodotte (cfr. consid. 2.3.-2.4.), non può che approvare l’operato dell’amministrazione.
Al riguardo, questa Corte constata, innanzitutto, che l’assicurato, prima di chiedere le indennità di disoccupazione a decorrere dall’agosto 2024, era già attivo alle dipendenze di ______, ______.
Ne consegue che anche prima della disoccupazione, egli doveva sopportare le medesime spese (il tragitto rimanendo invariato, le spese di vitto e di alloggio essendo già state computate in ragione degli importi massimi indicati ai marginali n. L24 ed L25 della Prassi LADI PML) cagionate dall’occupazione svolta da giugno 2025.
Già solo in ragione di quanto precede, dunque, non risulta adempiuto uno dei due presupposti cumulativi di cui all’art. 94 OADI, che prevede, alla lett. b, che “le spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio) siano più elevate delle spese corrispondenti prima della disoccupazione” ed il diritto a percepire i postulati sussidi deve quindi essere negato.
Inoltre, questa Corte precisa che, in ogni caso, a parità di spese tra l’attività esercitata prima della disoccupazione e quella reperita da giugno 2025, il guadagno assicurato risulta inferiore a quello percepito grazie al contratto sottoscritto ad aprile 2025. A fronte, infatti, di un guadagno assicurato definitivamente stabilito dalla Cassa in fr. 4'654.- (cfr. all. A2 a doc. I) e di un “nuovo” salario (da giugno 2025) di fr. 5'050.- lordi, cui va aggiunta, come rettamente considerato dall’UMA, la quota parte della tredicesima mensilità, nemmeno il presupposto di cui alla lett. a dell’art. 94 OADI risulta adempiuto.
Non vi è, quindi, una perdita finanziaria.
La decisione su opposizione del 25 settembre 2025 deve, pertanto, essere confermata.
2.6. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.25 del 12 agosto 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.57 del 10 marzo 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.54 del 10 febbraio 2025 consid. 2.15.; STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti