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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 23 ottobre 2025 di
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contro |
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la decisione su opposizione del 7 ottobre 2025 emanata da |
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in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 7 ottobre 2025 la Cassa CO1 (in seguito: Cassa) ha confermato il provvedimento del 9 luglio 2025 (cfr. doc. 117-118) con il quale aveva negato a RI1 il diritto di beneficiare delle indennità per insolvenza, la cui richiesta era pervenuta all’amministrazione il 29 aprile 2025 (cfr. doc. 151; 145), rilevando:
" (…)
5. Nel caso concreto, la Cassa ritiene che gli sforzi compiuti dal Signor RI1 per ottenere quanto dovutogli dalla società a titolo di salari vadano considerati insufficienti.
Il Signor RI1 non ha rivendicato i propri crediti salariali sia durante sia alla cessazione del rapporto di lavoro. In fase d'opposizione ha menzionato come "...purtroppo speravo nel versamento...", allegando una dichiarazione da parte della società nel nome del Signor ______. Con detto scritto il Signor ______ afferma come il qui opponente abbia sospeso ogni azione legale in quanto gli aveva manifestato l'intenzione di saldare lo scoperto tramite il versamento di acconti.
A mente della Cassa il Signor RI1 avrebbe dovuto procedere in maniera tempestiva e continua: infatti mal si comprende il motivo per cui non abbia intrapreso alcun passo nei confronti della società sia durante il rapporto di lavoro, sia alla sua cessazione, in special modo se si considera che gli arretrati (alla cessazione del rapporto di lavoro) concernevano 6 mensilità. In simili condizioni, non rivendicando l'integrale e puntuale versamento del salario in maniera incisiva e tempestiva, si ritiene che il Signor RI1 abbia commesso una negligenza grave in relazione all'obbligo di ridurre il danno previsto dall'art. 55 cpv. 1 LADI. (…)" (Doc. A4)
1.2. Contro la decisione su opposizione del 7 ottobre 2025 RI1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto il riconoscimento dell’indennità per insolvenza, avendo sempre agito in buona fede, con diligenza, equilibrio e collaborazione, dimostrando di avere fatto tutto il possibile per ottenere i salari dovuti nel rispetto del datore di lavoro e delle disposizioni previste dalla legge.
A sostegno della propria pretesa egli ha addotto:
" (…) Ho lavorato presso ______ per circa un anno e due mesi, durante i quali i primi otto mesi si sono svolti in modo regolare: i salari venivano pagati puntualmente e il rapporto di collaborazione era sereno e produttivo.
Soltanto in una fase successiva, verso la metà del periodo lavorativo, sono iniziati alcuni ritardi nei versamenti, dovuti a problemi interni dell'azienda che non mi erano stati comunicati in modo chiaro. Nonostante questo, ho scelto di continuare a lavorare con impegno e professionalità, mantenendo un dialogo costante con il datore di lavoro e trovando insieme un'intesa per proseguire fino alla fine dell'anno, nella speranza che la situazione si normalizzasse.
1. Ho più volte sollecitato il datore di lavoro, sia verbalmente sia tramite messaggi scritti e conversazioni WhatsApp (allegate), chiedendo il pagamento dei salari arretrati relativi ai mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2024. Nel mese di luglio 2024, il datore aveva corrisposto il salario di giugno in due rate,
riconoscendo la difficoltà momentanea ma anche la volontà di regolarizzare progressivamente la mia situazione.
Dopo numerosi solleciti, nel mese di novembre 2024 il datore di lavoro ha effettuato un versamento, dimostrando concretamente di voler mantenere le promesse fatte e di voler saldare, almeno in parte, i debiti accumulati. Questo pagamento conferma che la mia fiducia e il mio atteggiamento collaborativo erano pienamente giustificati, poiché vi era una reale intenzione da parte del datore di onorare gli impegni assunti.
2. Durante i mesi in cui non ho ricevuto lo stipendio (luglio, agosto, settembre, ottobre, dicembre e la tredicesima), ho continuato a garantire il normale funzionamento dell'attività aziendale, senza mai interrompere il servizio né creare conflitti, pur affrontando una situazione difficile sul piano personale.
Ho scelto consapevolmente questa via di equilibrio per non compromettere né l'azienda né le mie possibilità di recupero del salario, mantenendo un comportamento rispettoso, corretto e professionale. Ho voluto evitare tensioni che avrebbero potuto aggravare la situazione e rendere impossibile ogni pagamento, scegliendo invece di agire in buona fede e con senso di responsabilità, nella speranza di una ripresa che avrebbe consentito al datore di saldare quanto dovuto. Dopo il versamento di novembre, ho accettato di discutere con lui un accordo per chiudere il rapporto di lavoro a fine anno, in modo ordinato e consensuale.
3. Tale atteggiamento collaborativo è confermato dalla dichiarazione scritta del datore di lavoro (allegata), nella quale egli stesso riconosce:
- che ero costantemente in contatto per sollecitare i pagamenti;
- che vi sono stati versamenti saltuari e accordi di pagamento rateizzati;
- che la mia decisione di non procedere subito per vie legali è stata motivata da fiducia reciproca e dal tentativo di evitare ulteriori danni;
- e che al momento dei fatti vi erano prospettive concrete di ripresa, grazie all'interesse di nuovi clienti e collaborazioni potenziali, che lasciavano intravedere una stabilizzazione dell'azienda.
Per questo motivo, ho ritenuto ragionevole e costruttivo attendere gli sviluppi senza ricorrere immediatamente a vie legali, convinto che una soluzione pacifica avrebbe portato al pagamento dei miei salari senza compromettere ulteriormente la mia posizione.
4. Alla luce di questi elementi, risulta evidente che non vi è stata alcuna negligenza da parte mia, ma al contrario un comportamento diligente, responsabile e orientato alla riduzione del danno, pienamente coerente con lo spirito dell'art. 55 LADI, che impone al lavoratore di agire con prudenza e senso di responsabilità. (…)" (Doc. I)
All’impugnativa sono stati annessi dei messaggi whatsapp scambiati tra dicembre 2024 e marzo 2025 con ______, socio e gerente con firma individuale della ______ (cfr. estratto RC reperibile nel sito www.zefix.ch), come pure una dichiarazione di quest’ultimo datata 21 ottobre 2025 (cfr. doc. A2; A1).
1.3. Nella propria risposta di causa del 10 novembre 2025 la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. L’assicurato si è pronunciato nuovamente in merito alla fattispecie con scritto del 18 novembre 2025 (cfr. doc. V).
Allo stesso egli ha allegato una nuova attestazione del 14 novembre 2025 di ______ (cfr. doc. V2) e la trascrizione di alcuni messaggi scritti e vocali intercorsi tra il medesimo e l’ex datore di lavoro a marzo e aprile 2025 (cfr. doc. V1).
1.5. La parte resistente ha preso posizione al riguardo il 28 novembre 2025 (cfr. doc. VII).
1.6. Il doc. VII è stato inviato per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. VIII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa abbia negato al ricorrente il diritto a percepire indennità per insolvenza richieste nell’aprile 2025 in relazione al credito salariale concernente l’attività lavorativa svolta per la ditta ______ di ______.
2.2. L'art. 55 cpv. 1 LADI stabilisce che:
" Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto."
In una sentenza C 367/01 del 12 aprile 2002, pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg., il Tribunale federale ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita.
L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso.
Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre, invece, che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.
Contravviene al proprio obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi finanziari.
In un'altra sentenza C 254/05 del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52 seg., la nostra Massima Istanza ha sottolineato che:
" Non si può esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno, receda immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a CO, in quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le pretese derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se, invece di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente datore di lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di quattro mesi previsto dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.
L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione finanziaria."
In una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 e seg., l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave: occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se l'assicurato abbia preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o intentando un'azione legale contro di lui.
In quell’occasione l'Alta Corte ha confermato la propria giurisprudenza relativa all'obbligo di ridurre il danno prima della cessazione del rapporto di lavoro.
In un giudizio 8C_916/2010 del 26 agosto 2011, pubblicato in SVR 2012 ALV NV.2 pag. 3, la nostra Massima Istanza ha stabilito che nel caso di cui tra il lavoratore e l’ex datore di lavoro intercorrono buoni rapporti, ciò non esime il primo dall’esigere in modo incisivo, tempestivo ed adeguato il pagamento dei propri crediti salariali, non essendo quindi sufficienti, al fine di prospettare il recupero dei crediti menzionati, le rassicurazioni verbali dell’ex datore di lavoro.
In una sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 4 pag. 9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato l’obbligo di ridurre il danno per avere atteso cinque mesi prima di fare valere le proprie pretese salariali per via giudiziaria.
Con giudizio 8C_211/2014 del 17 luglio 2014, pubblicato in DLA 2014 pag. 226 seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto insufficienti ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da un’assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore di lavoro emanata dall’Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito, ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti esecutivi volti a recuperare il suo credito salariale.
Nella medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve portare avanti in modo continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l’istituto dell’indennità per insolvenza non esistesse. Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga durata.
In una sentenza 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019, il Tribunale federale, avallando una sentenza del TCA che aveva approvato l’operato dell’amministrazione secondo la quale un assicurato aveva violato il proprio obbligo di ridurre il danno, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" 4.2. L'art. 55 cpv. 1 LADI sin dalla sua elaborazione ha voluto impedire che l'assicurato si limitasse a far valere il suo diritto ad un'indennità in caso di insolvenza del datore di lavoro presso la cassa di disoccupazione (FF 1980 III 540). Alla luce dell'obbligo di ridurre il danno (DTF 114 V 56 consid. 3d pag. 59), la normativa vuole evitare che l'assicurato rimanga inattivo per recuperare le sue pretese salariali, aspettando passivamente la dichiarazione di fallimento del proprio datore di lavoro (sentenza C 183/97 del 25 giugno 1998 consid. 1c, pubblicata in ARV 1999 n. 24 pag. 140). Un rifiuto delle prestazioni fondato sull'art. 55 cpv. 1 LADI presuppone che l'assicurato abbia agito con colpa grave, ossia che gli si possa rinfacciare un comportamento o una omissione intenzionale o per grave negligenza. Del principio di proporzionalità si tiene conto, valutando l'estensione dei provvedimenti che possono essere pretesi dal dipendente per difendere le proprie pretese. Per prassi invalsa, affinché un'indennità per insolvenza sia versata, si esige una coerente e costante prosecuzione dei passi intrapresi, i quali devono sfociare negli stadi previsti dalla legge in materia di esecuzione forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità per insolvenza non esistesse. Tale obbligo non è conciliabile con un'inazione prolungata (sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014 consid. 6.1 con riferimenti). In tale contesto, il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo preponderante, senza però che siano ignorati altri aspetti: gli usi nel settore, la lingua con cui il dipendente si può esprimere, le sue conoscenze giuridiche, un eventuale domicilio all'estero dell'assicurato, il rapporto fra le spese che l'assicurato avrebbe dovuto assumere per far valere le proprie pretese salariali alla luce della propria situazione finanziaria, un eventuale rapporto di fiducia, un conflitto di lealtà, il suo ruolo nell'impresa, le responsabilità assunte, la possibilità di confrontare la propria situazione con quella dei suoi colleghi, ecc. (cfr. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nota marginale 8 ad art. 55 LADI con rinvii). (…)”
Con giudizio 8C_205/2019 del 5 agosto 2019 il Tribunale federale ha confermato la violazione dell’obbligo di ridurre il danno da parte di un assicurato, argomentando:
" 4.4. Secondo i fatti accertati dalla Corte cantonale in maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), il ricorrente non ha ricevuto il salario del mese di dicembre 2016 e in seguito da aprile 2017 non gli è più stato versato alcuno stipendio. Soltanto nel mese di dicembre 2017, dopo alcune diffide dal mese di agosto 2017, ha fatto spiccare un precetto esecutivo. L'unico ulteriore passo formale è stata la presentazione nel maggio 2018 di una domanda di fallimento senza preventiva esecuzione, rivelatasi poi superflua. Manifestamente la tutela delle proprie pretese salariali è stata insufficiente. Tenuto conto del limite temporale di quattro mesi dell'indennità di insolvenza (art. 52 cpv. 1 LADI; consid. 4.1), il legislatore ha voluto esplicitamente impedire che il lavoratore resti troppo a lungo senza salario, lasciando al proprio rischio chi oltrepassa tale soglia senza salario dal precedente datore di lavoro, anziché cercare un nuovo lavoro (8C_85/2019 consid. 4.5). Il ricorrente avrebbe dovuto far spiccare in tempi brevi per lo meno un precetto esecutivo, il cui costo è relativamente contenuto (art. 16 cpv. 1 OTLEF; RS 281.35) e procedere con la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione o eventualmente con l'azione di accertamento del credito (cfr. 8C_431/2018 consid. 4.3). Ciò a maggior ragione, visto che ancora nel ricorso egli sostiene che la società fosse solvibile e quindi in grado di saldare sia le pretese salariali sia le spese processuali. Contrariamente alla tesi del ricorrente, il cambiamento di patrocinatore non può essere imputato a vantaggio dell'assicurato. Infatti, per prassi invalsa le azioni e le omissioni (anche erronee) del patrocinatore devono essere imputate al cliente (DTF 143 I 284 e rinvii). Tale circostanza può tutt'al più avere una rilevanza sotto il profilo della responsabilità del patrocinatore verso il cliente.
4.5. In ogni caso, non è dimostrato, né il ricorrente lo pretende, che egli abbia per lo meno tentato di convenire tempestivamente, ossia al più tardi nell'agosto 2017, con la Cassa una strategia processuale, forse anche al fine di evitare spese inutili, per far valere efficacemente le proprie pretese nei confronti della datrice di lavoro svizzera. Infatti, come si è visto (consid. 4.3), non è l'assicurato che può pretendere di imporre la propria visione delle cose tramite iniziative, che in definitiva si sono dimostrate in concreto del tutto inefficaci. Il giudizio impugnato resiste pertanto al diritto federale. (…)”
In un’altra sentenza 8C_158/2019 del 5 agosto 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N. 48 pag. 268 segg., con la quale ha stabilito che a ragione erano state rifiutate le indennità per insolvenza a un assicurato che non aveva più ricevuto alcun salario dopo i primi 15 giorni di lavoro e che aveva fatto valere tardivamente le sue pretese, il Tribunale federale ha rilevato:
" 4.2. Ancora nei tempi più recenti il Tribunale federale ha ribadito la portata dell'art. 55 LADI e gli obblighi per il lavoratore. Da quest'ultimo si esige una coerente e costante prosecuzione dei passi intrapresi per rivendicare i propri diritti salariali, che in definitiva devono sfociare negli stadi previsti dalle disposizioni in materia di esecuzione forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi come se l'indennità per insolvenza non esistesse. In tale contesto, il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo preponderante. Il lavoratore è anche tenuto ad agire giudizialmente se l'importo scoperto tende ad aumentare e appare sempre più probabile il definitivo non pagamento di tali pretese salariali (da ultimo sentenze 8C_85/2019 del 19 giugno 2019 consid. 4.1; 8C_79/2019 del 21 maggio 2019 consid. 3.2 e 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019 consid. 4.2, tutte con riferimenti).
4.3. Secondo i fatti accertati in maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; consid. 1), peraltro ammessi anche dal ricorrente, l'assicurato non ha mai fatto valere seriamente le proprie pretese salariali. Considerata anche l'estensione temporale massima di quattro mensilità per le indennità per insolvenza, alla luce del mancato pagamento del salario a partire dal mese di maggio 2017 (cfr. scritto del 20 giugno 2018 all'Ufficio esecuzioni e fallimenti di ______ per un importo complessivo di fr. 28'430.75), il ricorrente avrebbe dovuto agire senza indugio (art. 52 cpv. 1 LADI; sentenza 8C_85/2019 consid. 4.5). Così non è stato. Dopo la lettera del 2 ottobre 2017 inviata dal proprio legale in Italia, egli ha atteso passivamente fino all'avvio di una causa giudiziaria dinanzi al Tribunale di ______ che il 12 luglio 2018 si è conclusa infruttuosamente per quanto attiene alla datrice di lavoro svizzera. Tale modo di procedere non è chiaramente sufficiente per adempiere ai doveri di cui all'art. 55 LADI.
4.4. In ogni caso, l'assicurato, proprio perché deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti nei confronti del datore di lavoro, non deve percorrere la procedura a lui più comoda o la meno onerosa, ma semmai deve individuare quella più efficace per cercare di ottenere il più presto possibile il saldo scoperto. Infatti, l'avvio di una procedura giudiziaria notoriamente induce il debitore al pagamento (per lo meno parzialmente) delle pretese anche e soprattutto nell'imminenza di una dichiarazione di fallimento o di un pignoramento (DTF 134 V 88 consid. 6.2 pag. 93; 131 V 196 consid. 4.1.2 pag. 198). Alla luce della mora della datrice di lavoro svizzera, il ricorrente avrebbe dovuto far spiccare un precetto esecutivo, le cui spese sono relativamente contenute (in concreto: fr. 90.-; art. 16 cpv. 1 OTLEF; RS 281.35), e - in caso di opposizione - avviare, forte del contratto di lavoro sottoscritto, una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF; RS 281.1; cfr. già sentenza 8C_431/2018 consid. 4.3). In tale evenienza, è applicabile la procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC) ed è possibile per il creditore di ottenere, scavalcando la procedura di conciliazione (art. 198 lett. a CPC), una decisione finale in tempi brevi: il giudice infatti pronuncia il rigetto provvisorio, a meno che il debitore non giustifichi immediatamente (ossia in linea di principio con prove documentali; art. 254 CPC) delle eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF). Impropriamente quindi il ricorrente pretende che la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione non metterebbe l'assicurato anche in una posizione facilitata. Così facendo, egli avrebbe potuto ottenere con molta probabilità le indennità per insolvenza, benché la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione effettivamente non sia gratuita, ma comunque nei limiti relativamente contenuti dell'art. 48 OTLEF (in concreto: tra fr. 60.- e fr. 500.-; cfr. DTF 139 III 195 consid. 4.2.2 e 4.2.4 pag. 198 e sentenza 5D_23/2017 dell'8 maggio 2017 consid. 4.3). (…)”
In una sentenza 8C_85/2019 del 19 giugno 2019, trattandosi di un assicurato che sin dall’inizio della sua attività nel novembre 2016 (egli si è licenziato con effetto immediato il 29 dicembre 2017 e il 5 febbraio 2018 ha richiesto le indennità per insolvenza) non aveva ricevuto integralmente il salario pattuito, il Tribunale federale ha deciso che si era in presenza di una grave negligenza, anche se il lavoratore riceveva degli acconti (cfr. consid. 4.3):
" (…) Daran ändert nichts, dass die Arbeitgeberin in unregelmässigen Abständen Lohnzahlungen machte, da die Ausstände trotzdem immer höher wurden (SVR 2012 ALV Nr. 2 S. 3, 8C_916/2010 E. 3.2.2). (…)”
In quell’occasione l’Alta Corte ha ritenuto ininfluenti per l’esito della vertenza l’età dell’assicurato (61 anni), il timore di essere sanzionato dall’assicurazione contro la disoccupazione in caso di abbandono del proprio impiego e la circostanza che fosse stato il datore di lavoro a pregarlo di non intraprendere le vie esecutive per non scoraggiare eventuali investitori.
In un giudizio 8C_408/2020 del 7 ottobre 2020 il Tribunale federale ha concluso che non poteva essere imputata una grave negligenza ex art. 55 cpv. 1 LADI a un assicurato, licenziato il 21 settembre 2018 con effetto dal 31 ottobre 2018, che aveva rivendicato in particolare il versamento del salario tramite WhatsApp e che il 13 febbraio 2019 aveva avviato una procedura esecutiva contro l’ex datore di lavoro, visto che il fallimento, richiesto da quest’ultimo il 3 dicembre 2018, tardava a essere aperto.
Con sentenza 8C_814/2021 del 21 aprile 2022, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107, il Tribunale federale ha confermato che aveva commesso una negligenza grave un assicurato che non aveva ricevuto il salario sin dall’inizio della sua attività lavorativa e aveva aspettato dieci mesi prima di inoltrare un precetto esecutivo dopo essersi licenziato con effetto immediato e ulteriori otto mesi prima di avviare la procedura per il rigetto dell’opposizione. L’Alta Corte ha sottolineato, da una parte, che non costituisce una valida giustificazione il fatto di aspettare a fare valere i propri diritti per poter agire in modo coordinato con altri dipendenti (cfr. consid. 4.2.2 in fine) e, d’altra parte, che occorre agire rapidamente, anche se non si conosce la reale situazione finanziaria del datore di lavoro.
In un giudizio 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 la nostra Massima Istanza ha ribadito che l’art. 55 cpv. 1 LADI si applica anche quando il rapporto di lavoro è sciolto prima dell’apertura della procedura di fallimento. In tal caso il lavoratore che non ha ricevuto il salario a causa di difficoltà economiche del datore di lavoro ha l’obbligo di intraprendere nei confronti di quest’ultimo i passi utili per recuperare il proprio credito. Dopo il licenziamento egli non deve aspettare parecchi mesi prima di introdurre un’azione giudiziaria contro l’ex datore di lavoro, dovendo prendere in considerazione un eventuale peggioramento della situazione finanziaria di questi.
In quel caso di specie, relativo a un ricorrente che il 2 ottobre 2018 era stato licenziato con effetto immediato dalla SA presso la quale lavorava dal 1° dicembre 2016, poiché la società non poteva pagargli il salario dal giugno 2018 a causa dei cattivi risultati finanziari (il fallimento è stato pronunciato il 14 gennaio 2021 e sospeso il 4 febbraio 2021 per mancanza di attivi), il TF respingendo il ricorso dell’insorgente contro il diniego di indennità per insolvenza, ha evidenziato, da un lato, che il medesimo si era limitato a interpellare verbalmente il datore di lavoro, a indirizzargli una messa in mora scritta il 30 settembre 2018 e a farsi riconoscere il debito l’8 gennaio 2019. Dall’altro, che la sola speranza di un miglioramento della situazione finanziaria della società a seguito di un eventuale risarcimento da parte dell’assicurazione responsabilità civile dell’autore di un incendio, avuto luogo il 28 febbraio 2018 nei locali dell’impresa, non giustifica la lunga inattività del ricorrente tra il 30 settembre 2018 e il 18 febbraio 2021 quando aveva insinuato il proprio credito salariale all’Ufficio fallimenti. L’Alta Corte ha infine ricordato che nell’ambito dell’indennità per insolvenza non appartiene all’assicurato stimare se delle procedure in vista di recuperare il credito salariale possono o meno avere successo e che la probabilità di un insuccesso aumenta in maniera costante col tempo.
Cfr. pure STF 8C_536/2025 del 15 gennaio 2026 consid. 3.3.
In una sentenza STF 8C_629/2024 dell’8 maggio 2025, pubblicata in DLA 2025 Nr. 7 pag. 193, l’Alta Corte si è espressa in merito al caso di un assicurato licenziato con lettera del 15 novembre 2022 dalla datrice di lavoro la quale gli aveva contestualmente comunicato che, vista la difficile situazione economica in cui versava, non avrebbe potuto pagare né il salario di quel mese, né quanto dovuto durante il periodo di disdetta. Il 1° dicembre 2022 la datrice di lavoro aveva poi versato un acconto di fr. 3'200.- sullo stipendio di novembre.
Quell’assicurato, per il tramite di un sindacato, a cui si era rivolto, con lettera del 25 gennaio 2023 aveva chiesto all’ex datrice di saldare, entro il 30 gennaio successivo, quanto dovuto per il residuo di novembre, per il saldo vacanze e per le ore straordinarie.
In assenza di riscontri, in data 14 marzo 2023 l’ex dipendente aveva avviato nei confronti dell’ex datrice di lavoro una procedura esecutiva, a cui la debitrice non si era opposta.
Il Tribunale del Distretto di Lucerna aveva poi aperto il fallimento e l’assicurato richiesto le indennità per insolvenza, che la Cassa - poi sconfessata dal Tribunale d’appello - gli aveva negato facendo valere ch’egli non aveva ottemperato al suo obbligo di diminuire il danno.
Chiamato a pronunciarsi, il Tribunale federale ha innanzitutto evidenziato che conformemente all’art. 55 cpv. 1 LADI nella procedura di fallimento o di pignoramento il lavoratore deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d’averlo surrogato nella procedura. Secondo la giurisprudenza, l’obbligo di ridurre il danno ai sensi dell’art. 55 capoverso 1 LADI non impone alla persona assicurata di avviare subito misure di esecuzione forzata nei confronti dell’ex datore di lavoro. Si vuole semplicemente evitare che la persona assicurata rimanga inattiva in attesa dell’apertura della procedura fallimentare nei confronti del suo datore di lavoro. A questo proposito, per non perdere il diritto all’indennità per insolvenza, la persona assicurata è tenuta ad adottare provvedimenti coerenti e costanti per fare valere i crediti pendenti ni confronti dell’ex datore di lavoro che devono infine sfociare in misure di esecuzione forzata. Al riguardo la giurisprudenza constata regolarmente una violazione dell’obbligo di ridurre il danno se la persona assicurata rimane inattiva per diversi mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro (citando, quali esempi, STF 8C_66/2013 del 18 novembre 2013 consid. 4.3: attesa di cinque mesi dopo un licenziamento immediato; STF 8C_444/2007 del 7 aprile 2008 consid. 4: mancata richiesta di fallimento per diversi mesi; STFA C 167/2004 del 29 dicembre 2006 consid. 3: attesa di undici mesi dopo avere rivendicato i salari impagati nonostante fosse nota la difficile situazione finanziaria dell’azienda; STFA C 91/01 del 4 settembre 2001 consid. 1b: salari rimasti impagati per tre mesi). Il TF ha confermato che tale inattività non sussisteva nel caso esaminato. Tenuto conto dell’insieme degli sforzi globalmente continui profusi da quell’assicurato, il periodo di quattro mesi intercorso tra la lettera di disdetta della datrice di lavoro (15 novembre 2022) e l’avvio della procedura esecutiva (14 marzo 2023) - il 25 gennaio 2023 aveva avuto luogo la rivendicazione effettiva dei crediti salariali - non costituiva una violazione dell’obbligo di ridurre il danno.
Infine, in una sentenza STF 8C_53/2025 dell’8 settembre 2025, pubblicata in SVR 2026 ALV Nr. 4 pag. 12, il Tribunale federale si è chinato sul caso di un’insegnante, che ha lavorato per un’associazione dal 2010 al 30 giugno 2022 (ultimo giorno di lavoro effettivamente svolto) e che il 25 luglio 2023 - dopo aver avviato una procedura di esecuzione nei confronti del datore di lavoro ed aver presentato una corrispondente richiesta di prosecuzione del pignoramento - aveva chiesto l’erogazione delle indennità per insolvenza in relazione agli importi arretrati relativi ai mesi da gennaio a giugno 2022, pari a 19'268.20 franchi.
Con decisione dell'11 settembre 2023 (poi confermata con decisione su opposizione), l’amministrazione aveva negato il diritto all'indennità per insolvenza ritenuto che l’assicurata non aveva adempiuto al proprio dovere di diminuire il danno, non avendo fatto concretamente valere i propri crediti salariali nel periodo tra il 1° febbraio ed il 15 dicembre 2022.
L’Alta Corte ha ribadito che l’obbligo di ridurre il danno ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI non richiede che il dipendente avvii un'esecuzione o intenti un'azione legale contro il datore di lavoro già durante il rapporto di lavoro in essere, né che l’assicurato intraprenda immediatamente delle misure esecutive, ma mira ad evitare ch’egli resti inattivo ed attenda l’apertura del fallimento nei confronti dell’ex datore di lavoro, nei cui riguardi egli è, invece, chiamato ad intraprendere passi concreti e continui per far valere i propri crediti, sfociando, poi, in una procedura esecutiva.
Con rifermento al periodo in cui il rapporto lavorativo è ancora in essere, la nostra Massima Istanza ha ricordato che l’assicurato deve far valere il proprio diritto al salario nei confronti del datore di lavoro in modo chiaro e inequivocabile ed è tenuto ad adottare ulteriori misure se si tratta di importi salariali notevoli e se deve concretamente aspettarsi una perdita di salario.
Infatti, anche per il periodo precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro, non è ammissibile che la persona assicurata, senza un motivo sufficiente, non intraprenda per un periodo di tempo prolungato alcuna azione legale per ottenere il pagamento di importi salariali significativi, sebbene debba concretamente aspettarsi la perdita degli stipendi dovuti. I lavoratori devono, infatti, comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità di insolvenza non esistesse, ciò che non è compatibile con un periodo di inattività prolungato (consid. 2.3.).
In quel caso di specie il Tribunale federale ha deciso che a ragione era stato negato il diritto alle indennità per insolvenza a un’assicurata, la quale, nonostante avesse ricevuto l'ultimo stipendio alla fine di dicembre 2021, aveva continuato a svolgere la sua attività di insegnante fino al 30 giugno 2022 e aveva effettuato passi concreti per far valere il proprio credito salariale solo il 15 dicembre 2022 con la richiesta di conciliazione.
2.3. Nell’evenienza concreta dagli atti dell’incarto emerge che l’assicurato e la ______ di ______, il 1° febbraio 2024, hanno concluso un contratto di lavoro a tempo indeterminato, in sostituzione del precedente del 25 ottobre 2023 (quale addetto evasione ordini per due ore giornaliere per due giorni alla settimana con un salario di fr. 336.-- al mese, oltre al rimborso del parcheggio di fr. 33.-- mensili e la tredicesima; cfr. doc. 149).
Il ricorrente, il 1° febbraio 2024, è stato assunto in qualità di addetto alla logistica e consegne per due ore giornaliere con una retribuzione mensile di fr. 850.-- per dodici mensilità, oltre alla tredicesima (cfr. doc. 147-148).
Il 30 novembre 2024 l’insorgente ha rassegnato le dimissioni a decorrere dal 31 dicembre 2024 con la seguente motivazione:
" (…) Questa scelta nasce dal fatto che ho deciso di intraprendere un nuovo capitolo della mia vita e trasferirmi. È stata una decisione ponderata e non priva di emozioni, considerata l’esperienza positiva che ho avuto modo di vivere grazie a questa opportunità.
Tengo a sottolineare che questo cambiamento personale non deve comportare alcun peggioramento per l’azienda e, sono certo che, con una buona organizzazione, la transizione potrà avvenire in modo fluido.
Chiedo gentilmente che eventuali conti o pendenze sospese vengano bilanciati entro il termine del mio lavoro.
La ringrazio nuovamente per l’opportunità e rimango a disposizione per qualsiasi necessità fino al termine della mia collaborazione." (Doc. 150)
Il 29 aprile 2025 alla Cassa è pervenuta da parte dell’assicurato una domanda di indennità per insolvenza concernente i propri crediti salariali nei confronti della ______ in relazione ai salari dei mesi da luglio a dicembre 2024 (cfr. doc. 151-154).
Nel modulo complementare egli ha risposto negativamente al quesito volto a sapere se avesse rivendicato i suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro durante e dopo la fine del rapporto di lavoro, indicando quale motivo: “purtroppo speravo nel versamento” (cfr. doc. 142).
Il Pretore del Distretto di ______, il 22 maggio 2025, ha pronunciato il fallimento della ______ a far tempo dal 23 maggio 2025 (cfr. estratto RC reperibile nel sito www.zefix.ch).
Il 10 giugno 2025 l’Ufficio fallimenti di ______ ha attestato l’inoltro di una “notifica di credito” nei confronti della ______ per crediti salariali arretrati da luglio a dicembre 2024 (cfr. doc. 116).
Con decisione del 9 luglio 2025 la Cassa ha respinto la richiesta di indennità per insolvenza, rilevando che il ricorrente, benché il salario di agosto 2024 sia stato pagato in ritardo il 7 novembre 2024 e per gli ulteriori mesi non sia più stato corrisposto lo stipendio, nemmeno parzialmente con acconti, non ha prodotto giustificativi attestanti i suoi sforzi per recuperare i crediti salariali arretrati né prima né dopo la fine del rapporto di impiego, ma soltanto a seguito del fallimento ha insinuato i suoi crediti all’Ufficio fallimenti (cfr. doc. 117-118).
All’opposizione interposta il 30 luglio 2025, nella quale l’assicurato ha precisato di avere rispettato con fiducia la parola del datore di lavoro senza ulteriormente aggravare e peggiorare la situazione dell’azienda (cfr. doc. 95), ha allegato una dichiarazione rilasciata il 30 luglio 2025 da ______ del seguente tenore:
" (…) Il mio dipendente RI1 ha inizialmente sospeso ogni azione legale nei miei confronti, in quanto io avevo manifestato l’intenzione di saldare lo scoperto tramite il versamento di acconti, nel tentativo di risanare gradualmente la situazione debitoria.
Tuttavia, con il passare dei mesi, l’azienda ha subito un significativo calo di fatturato, il che ha compromesso ulteriormente la liquidità e la capacità di far fronte agli impegni assunti. A questo si sono aggiunte diverse scadenze relative ai contributi AVS, accompagnate da comminatorie di fallimento da parte degli organi competenti. Nonostante le gravi difficoltà, mi sono attivato per adempiere a tali obblighi, nella speranza di salvaguardare la continuità aziendale.
A seguito della decisione di procedere con l’auto-dichiarazione di fallimento, ho fornito istruzioni ai dipendenti circa i documenti da inoltrare agli organi preposti, affinché potessero tutelare al meglio i loro diritti. (…)" (Doc. 96)
Il provvedimento del 9 luglio 2025 è stato confermato con decisione su opposizione del 7 ottobre 2025, nella quale la Cassa ha rilevato che il ricorrente ha commesso una negligenza grave in relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI, non rivendicando l’integrale e puntuale versamento del salario in maniera incisiva e tempestiva.
Al riguardo la parte resistente ha specificato che “mal si comprende il motivo per cui non abbia intrapreso alcun passo nei confronti della società sia durante il rapporto di lavoro, sia alla sua cessazione, in special modo se si considera che gli arretrati (alla cessazione del rapporto di lavoro) concernevano 6 mensilità” (cfr. doc. A4; consid. 1.1.).
Al ricorso del 23 ottobre 2025 l’assicurato ha annesso, da un lato, copia di messaggi whatsapp intercorsi con ______ tra dicembre 2024 e marzo 2025 di, in buona sostanza, sollecito del pagamento di salari impagati (cfr. doc. A2).
Dall’altro, un ulteriore scritto del socio e gerente della ______, in cui il 21 ottobre 2025 ha affermato:
" Il mio dipendente RI1, viste le difficoltà economiche dell’azienda, ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni con effetto al 31 dicembre 2024, al fine di non aumentare il debito che in quel momento avevo nei suoi confronti per stipendi non ancora corrisposti.
Successivamente, ci siamo accordati per un pagamento rateizzato degli arretrati, ipotesi che abbiamo potuto formulare in quanto alcune aziende avevano manifestato interesse per future collaborazioni e per la possibilità di applicare scontistiche ai propri dipendenti. Tale prospettiva lasciava intendere che la situazione economica dell’azienda potesse migliorare sensibilmente nel breve periodo. In base a questo, ho iniziato a rispettare l’accordo effettuando un primo versamento di 500 franchi prima che pervenisse la comminatoria di fallimento da parte dell’AVS.
Desidero inoltre precisare che l’attesa di RI1 nel rivolgersi all’ufficio preposto per denunciare i mancati pagamenti degli stipendi è stata in buona fede, con l’intento di permettere all’azienda di sanare progressivamente il debito e di evitare ulteriori complicazioni.
Purtroppo, dopo le vacanze natalizie, verso la fine di gennaio 2025, mi sono trovato a ricevere due comminatorie di fallimento per un importo complessivo superiore a 3'000 franchi, con scadenza di pagamento entro febbraio.
Tali comminatorie – in particolare quelle provenienti dall’AVS – hanno rappresentato un punto di svolta cruciale, portando l’azienda in una situazione di crisi definitiva di liquidità, che mi ha reso impossibile far fronte ai pagamenti e ha infine portato alla decisone di annunciare il fallimento della società." (cfr. doc. A1).
Il 14 novembre 2025 ______ ha, inoltre, asserito:
" (…) il dipendente RI1, nel periodo in cui non ha ricevuto lo stipendio, conoscendo la situazione di difficoltà dell’azienda, ha scelto di temporeggiare. Questo comportamento è stato adottato per evitare di coinvolgere immediatamente gli organi competenti per recuperare tramite indennizzo gli stipendi non percepiti tramite i soldi dei contribuenti, ma cercando di far sì che la società ______ potesse adempiere ai suoi doveri. Purtroppo con l'inizio di gennaio il tutto è vanificato con l’AVS che ha presentato istanza di fallimento.
Credo a mio umile parere che il signor RI1 non abbia agito in modo superficiale, bensì con un occhio di riguardo verso le istituzioni e la stessa società per cui lavorava. (…)" (Doc. V2)
2.4. Chiamata a dirimere la presente fattispecie, questa Corte ritiene che l’operato dell’amministrazione che ha negato al ricorrente il diritto alle indennità per insolvenza debba essere tutelato.
Al riguardo va ricordato che la giurisprudenza federale esige che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. consid. 2.2. e, in particolare, STF C 297/02 del 2 aprile 2003; STF C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STF C 271/05 del 30 marzo 2006; “Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”), il più presto possibile (cfr. STF C 323/02 del 17 aprile 2003; STF C 25/05 del 13 dicembre 2005).
L’assicurato, dunque, non deve percorrere la procedura a lui più comoda o la meno onerosa, ma semmai deve individuare quella più efficace per cercare di ottenere celermente il saldo scoperto (cfr. STF 8C_158/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.4., pubblicata in RtiD I-2020 N. 48 pag. 268 e citata al consid. 2.2.).
La giurisprudenza federale ha pure sottolineato che gli sforzi per recuperare il salario devono essere effettuati in modo sistematico e continuo. I lavoratori devono comportarsi nei confronti dei datori di lavoro come se l’indennità per insolvenza non esistesse (cfr. STF 8C_536/2025 del 15 gennaio 2026 consid. 3.3.; STF 8C_53/2025 dell’8 settembre 2025 consid. 2.2. e 2.3., pubblicata in SVR 2026 ALV Nr. 4 pag. 12; STF 8C_386/2023 del 6 dicembre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 8C_814/2021 del 21 aprile 2022 consid. 2.2, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107; SVR 2021 ALV Nr. 4 pag. 11; DLA 2020 Nr. 15 pag. 393-396 consid. 3).
Inoltre è utile evidenziare che l’obbligo del lavoratore di diminuire il danno esiste anche precedentemente allo scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa (o non versa interamente) il salario e il dipendente può aspettarsi di subire una perdita.
L’obbligo di diminuire il danno a carico dell’assicurato prima che il rapporto di impiego venga sciolto non è sottoposto alle medesime esigenze rispetto al periodo successivo alla disdetta. Tuttavia l’estensione delle procedure che possono essere pretese dal lavoratore per recuperare tutto o parte del salario precedentemente alla fine del rapporto di impiego dipende in ogni caso dall’insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. consid. 2.2.; STFA C 367/01 del 12 aprile 2002, pubblicata in DLA 2002 N. 30 pag. 190 segg. e citata al consid. 2.4.).
L’Alta Corte ha, recentemente, ricordato che, dal profilo dell'assicurazione contro la disoccupazione non è ragionevole che il dipendente, dopo quattro mesi di mancato versamento dello stipendio, continui il rapporto di impiego con il datore di lavoro insolvente. Il lavoratore che resta, oltre tale periodo, presso il medesimo datore di lavoro senza percepire il salario, invece di cercare una nuova occupazione, agisce a proprio rischio (cfr. STF 8C_53/2025 dell’8 settembre 2025 consid. 2.2., pubblicata in SVR 2026 ALV Nr. 4 pag. 1, citata al consid. 2.2.)
Ora, nella presente fattispecie, l’insorgente, il quale ha lavorato a tempo parziale presso ______ dall’ottobre 2023 al dicembre 2024 (in virtù di due contratti di impiego, il primo valido da ottobre 2023 a gennaio 2024 e il secondo da febbraio a dicembre 2024; cfr. consid. 2.3.), dal mese di luglio al mese di dicembre 2024 non ha ricevuto il salario convenuto contrattualmente di fr. 850.-- (cfr. consid. 2.3.).
Soltanto il 7 novembre 2024 l’assicurato è stato pagato in relazione alla sua attività del mese di agosto 2024 (cfr. doc. 106).
Già in precedenza gli stipendi non venivano versati al ricorrente in modo puntuale. In effetti il salario di ottobre 2023 è stato bonificato il 13 novembre 2023, la retribuzione di novembre 2023 il 7 dicembre 2023, lo stipendio di dicembre 2023 l’11 gennaio 2023, il salario di gennaio 2024 il 9 febbraio 2024, lo stipendio di febbraio 2024 l’8 marzo 2024, il salario di marzo 2024 l’11 aprile 2024, la retribuzione di aprile 2024 il 10 maggio 2024 e il salario di maggio 2024 il 13 giugno 2024 (cfr. doc. 107-110).
Lo stipendio di giugno 2024 è stato poi corrisposto in due rate il
Dalle carte processuali non risulta, però, che l’assicurato, a prescindere dal fatto che il medesimo fosse o meno a conoscenza della situazione finanziaria della ditta - ad ogni modo i suoi stipendi da luglio 2024 non venivano versati -, abbia rivendicato, nel periodo di validità del contratto di lavoro del 1° febbraio 2024, in modo incisivo la corresponsione degli stipendi non pagati.
L’insorgente avrebbe, per contro, dovuto agire nei confronti del datore di lavoro in modo sollecito e con incisività nonostante sussistesse ancora il contratto di impiego (cfr. STCA 38.2023.15 del 30 maggio 2023; STCA 38.2022.78 del 16 gennaio 2023; STCA 38.2022.100 del 6 marzo 2023).
È utile, altresì, evidenziare che in ogni caso la corresponsione di acconti non giustifica l’inattività del lavoratore nei confronti del datore di lavoro per recuperare gli stipendi dovuti, poiché in particolare ciò non impedisce comunque l’aumento dell’importo di salario scoperto (cfr. STF 8C_85/2019 del 19 giugno 2019 consid. 4.3., citata al consid. 2.2.).
Dalla documentazione agli atti emerge che unicamente a decorrere dal 14 dicembre 2024, ossia dopo le sue dimissioni del 30 novembre 2024 con effetto dal 31 dicembre 2024 - che il ricorrente ha indicato essere state notificate per evitare di aumentare il proprio credito salariale, rispettivamente di aggravare lo stato economico del datore di lavoro (cfr. doc. V), anche se la relativa lettera non riporta tali ragioni, bensì quelle di intraprendere un nuovo capitolo della vita e di trasferirsi (cfr. doc. 150; consid. 2.3) -, il ricorrente ha sollecitato, tramite alcuni messaggi whatsapp intercorsi tra dicembre 2024 e marzo 2025, il pagamento dei salari rimasti impagati (cfr. doc. A2).
L’assicurato non ha, tuttavia, messo in mora l’ex datore di lavoro.
Per inciso, a proposito della disdetta del contratto di impiego di fine novembre 2024 pere il 31 dicembre 2024 da parte del ricorrente, si rileva che secondo l’art. 337a CO, “In caso d’insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore può recedere immediatamente dal rapporto di lavoro, in quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le pretese derivanti da tale rapporto” (cfr. G. Donatiello, Du contrat individuel de travail, ad art. 337a, in Commentaire romand. Code des obligations I, a cura di Thévenoz-Werro, Ed. Helbing & Lichtenhahn 2021, pag. 2638-2640: “Le délai assigné à l’employeur pour la fourniture des sûretés doit être approprié aux circonstances, généralement entre trois jours et deux semaines; si l’employeur estime que le délai fixé par son cocontractant est insuffisant, il lui incombe de protester immédiatement et de fournir les sûretés dans le délai qui serait objectivement approprié. En attendant que les sûretés lui soient fournies, le travailleur est en droit de suspendre sa prestation de travail (co 83 I), mais l’employeur reste tenu de lui payer le salaire en vertu de CO 324 par analogie”).
Nei mesi successivi al termine del rapporto lavorativo, l’insorgente, nonostante l’ex datore di lavoro non abbia effettuato versamenti relativi agli stipendi arretrati (dagli estratti ________ si evince che l’ultimo bonifico risale al mese di novembre 2024 di fr. 990.60 relativo al salario di agosto 2024 cfr. doc. A3; 55-56; 105-107), non ha comunque intensificato i metodi di recupero dei propri crediti salariali.
Gli ultimi messaggi di marzo e aprile 2025, prima di richiedere le indennità per insolvenza, hanno del resto il seguente tenore:
" (…) siccome ho capito la situazione io paziento, però 8 mesi e di cui due versamenti, sai mi rattrista la collaborazione e l’esperienza tutto qua. Non dico questo per mancarti di rispetto solo per farti riflettere un attimo. Non è giusto nei confronti delle persone che hanno collaborato con te e per fortuna mi sono arrangiato!!!" (Doc. A2)
rispettivamente
" credi di potermi versare qualcosa sta settimana? Io a giugno parto definitivamente e quindi toglierò tutto quanto da qua conto postale compreso quindi spero che tu faccia il possibile p.f. grazie." (Doc. A2)
L’assicurato, d’altronde, non ha avviato alcuna procedura di carattere esecutivo o per via giudiziaria nei confronti dell’ex datore di lavoro, limitandosi a compilare il formulario “notifica di credito” sottopostogli dalla Cassa a seguito della sua domanda di indennità di insolvenza del mese di aprile 2025 e a inoltrarlo all’Ufficio fallimenti (cfr. doc. 116; consid. 2.3.), in relazione alla procedura fallimentare avviata dall’ex datore di lavoro stesso (cfr. doc. 96; A1).
Un assicurato non deve, però, restare inattivo attendendo che venga pronunciato il fallimento del suo ex datore di lavoro (cfr. STF 8C_536/2025 del 15 gennaio 2026 consid. 3.3.).
Per quanto concerne le rassicurazioni da parte del datore di lavoro secondo cui avrebbe provveduto a effettuare dei versamenti non appena la sua situazione finanziaria fosse migliorata (cfr. doc. 96; A1; A2; V1), va poi osservato che le medesime non esimono il dipendente dall’esigere in modo determinato, tempestivo e adeguato il pagamento dei propri crediti salariali e non sono quindi sufficiente al fine del recupero dei crediti menzionati (cfr. STF 8C_916/2010 del 26 agosto 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV Nr. 2 pag. 3; STCA 38.2022.78 del 16 gennaio 2023 consid. 2.6.; STCA 38.2015.31 del 27 luglio 2015 consid. 2.6.; STCA 38.2010.73 del 30 marzo 2011, consid. 2.7.).
In simili condizioni, questo Tribunale ritiene, conformemente a quanto stabilito dalla Cassa, che il ricorrente abbia commesso una negligenza grave in relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al riguardo cfr. consid. 2.2.; STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto 2021; STCA 38.2022.39 dell’11 luglio 2022 consid. 2.3., il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_540/2022 del 30 settembre 2022; STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014; STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA 38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010), non rivendicando l’integrale e puntuale versamento dei salari in maniera incisiva sia durante il rapporto di lavoro che successivamente.
A titolo di raffronto giova rilevare che il caso concreto si differenzia dalla fattispecie giudicata dal Tribunale federale con sentenza 8C_629/2024 dell’8 maggio 2025, pubblicata in DLA 2025 Nr. 7 pag. 193 e citata al consid. 2.2. In effetti l’Alta Corte ha confermato il diritto alle indennità di insolvenza, in quanto in quella situazione, benché tra la lettera di disdetta della datrice di lavoro (15 novembre 2022) e l’avvio della procedura esecutiva (14 marzo 2023) fossero trascorsi quattro mesi, con lettera del 25 gennaio 2023 l’assicurato aveva chiesto all’ex datrice di saldare, entro il 30 gennaio successivo, quanto dovuto e circa un mese e mezzo dopo, il 14 marzo 2023, in assenza di riscontri, aveva avviato lui stesso nei confronti della medesima una procedura esecutiva.
2.5. Per completezza giova osservare che secondo l’art. 52 cpv. 1 LADI l’indennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi al massimo dello stesso rapporto di lavoro fino a concorrenza, per ogni mese, dell’importo massimo di cui all’articolo 3 capoverso 2. Sono considerati salario anche gli assegni dovuti.
Il cpv. 1bis enuncia che l’indennità per insolvenza copre eccezionalmente i crediti salariali sorti dopo la dichiarazione di fallimento fintantoché l’assicurato non poteva ragionevolmente sapere che il fallimento era stato dichiarato e purché non siano debiti della massa fallimentare. L’indennità non può coprire un periodo superiore a quello fissato nel capoverso 1.
Al riguardo in una sentenza 8C_85/2019 del 19 giugno 2019 consid. 4.5., citata al consid. 2.2., il Tribunale federale ha precisato che per impedire che il lavoratore resti presso il datore di lavoro insolvente a lungo il legislatore ha introdotto un limite temporale per la durata delle indennità per insolvenza. Al più tardi dopo quattro mesi senza stipendio non è più ragionevole dal profilo dell’assicurazione contro la disoccupazione continuare il rapporto di impiego con un datore di lavoro insolvente. L’assicurato che dopo tale lasso di tempo rimane presso quest’ultimo senza percepire lo stipendio, invece di cercare una nuova occupazione, agisce a suo proprio rischio.
In proposito cfr. pure STF 8C_56/2021 del 17 marzo 2021; STF 8C_205/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.4., menzionata al consid. 2.2.
In concreto, pertanto, l’insorgente, che nella domanda di indennità per insolvenza ha indicato di vantare nei confronti della ______ crediti salariali per i mesi da luglio a dicembre 2024 (cfr. doc. 151-153), non avrebbe potuto in ogni caso vedere accolta integralmente la sua richiesta, anche considerando che lo stipendio di agosto 2024 risulterebbe pagato nel mese di novembre 2024 (cfr. consid. 2.3.).
2.6. Il ricorrente ha dichiarato di restare a disposizione per eventuali chiarimenti e per la produzione di ulteriori prove (cfr. doc. I).
Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_206/2025 del 20 agosto 2025 consid. 3.2.; STF 8C_739/2023 del 21 maggio 2024 consid. 2.1.; STF 8C_402/2023 del 19 febbraio 2024 consid. 2.2.; STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.1.; STF 9C_335/2021del 9 febbraio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 8 pag. 19; STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.; STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
In proposito cfr. pure STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.11.; 38.2020.42 del 25 gennaio 2021 consid. 2.8.; 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.
Nel caso di specie l’insorgente - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale - non ha formulato un'esplicita richiesta di indire una pubblica udienza.
Il medesimo, del resto, ha potuto, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il diritto di essere sentito, far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) davanti, in particolare, a questa Corte che, come esposto sopra, gode di pieno potere d’esame in fatto e in diritto (cfr. STF 9C_407/2022 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1., STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019 consid. 3.3.).
Il diritto di essere sentito derivante dall’art. 29 cpv. 2 Cost. non comprende, infatti, necessariamente il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente il diritto a un'audizione orale (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 9C_ 657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 9.2.).
Al riguardo cfr. STCA 38.2025.28 del 14 luglio 2025 consid. 2.12.; STCA 38.2023.64 del 30 gennaio 2024 consid. 2.11.; STCA 39.2022.6. del 24 gennaio 2023 consid. 2.9., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_61/2023 de 22 marzo 2023.
Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.; STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Nella presente fattispecie, ritenuto che i documenti già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’audizione dell’assicurato non metterebbe in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.
Si prescinde, pertanto, dal sentire il ricorrente (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 5.3.).
2.7. Stante quanto precede, la decisione su opposizione del 7 ottobre 2025 impugnata deve essere confermata.
2.8. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.31 del 30 ottobre 2025 consid. 2.13.; STCA 38.2025.45 del 20 ottobre 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2025.25 del 12 agosto 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.57 del 10 marzo 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.42 del 9 dicembre 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2023.15 del 30 maggio 2023 consid. 2.7.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti