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redattrice: |
Christiana Lepori, cancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 28 novembre 2025 di
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contro |
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la decisione su opposizione del 28 ottobre 2025 emanata da |
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Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 28 ottobre 2025, l’Ufficio delle misure attive (in seguito: UMA) ha confermato il proprio provvedimento del 10 settembre 2025 (cfr. doc. 2) e negato a RI1 - nato nel 1984 - il diritto ad assegni di formazione per il periodo dal 20 ottobre 2025 al 30 settembre 2028 per ottenere l’AFC quale muratore.
A fondamento della propria decisione su opposizione, l’UMA ha esposto le seguenti argomentazioni:
" (…)
3. L’assicurato si è iscritto il 6 febbraio 2025 all’Ufficio regionale di collocamento di ______ alla ricerca di un lavoro dalla stessa data.
Possiede un AFC quale impiegato di commercio, formazione estesa, ottenuto nel 2009. Dal 2009 al 2010 ha lavorato come animatore presso una casa di riposo e dal 2011 è occupato quale venditore presso il negozio di famiglia, la ______ a ______.
Con lettera del 30 gennaio 2025, il datore di lavoro ______, ha ridotto il grado d’occupazione dal 100% al 40%. Da subito l’assicurato è entrato in regime di guadagno intermedio.
Nel “Modulo – informazione integrative per la registrazione all’Ufficio regionale di collocamento (URC)”, l’assicurato ha confermato al punto 7.1. l’intenzione di riqualificarsi come muratore AFC e al punto 8.1. di cerca attività professionali quali “riqualifica muratore” e “settore commercio al dettaglio”.
Al colloquio di consulenza URC del 25 febbraio 2025 ha segnalato di possedere competenze nel settore edile, maturate al di fuori del contesto professionale. Gli ambiti di ricerca lavoro convenuti con la sua consulente URC sono quindi stati: Cassiere, collaboratore di vendita, impiegato del commercio al dettaglio e lavoratore edile.
Dall’iscrizione in disoccupazione, l’assicurato ha svolto ricerche di lavoro come collaboratore nella vendita, impiegato amministrativo e in professioni affini e anche come manovale, aiuto giardiniere. Nei mesi di giugno e luglio 2025 ha concentrato i suoi sforzi di ricerca unicamente nel settore dell’edilizia. Per il mese di luglio è stato sanzionato per ricerche di lavoro insufficienti.
Per quanto concerne l’attività come impiegato di commercio e la situazione di saluto, nel “Modulo – informazioni integrative per la registrazione all’Ufficio regionale di collocamento (URC)”, l’assicurato ha confermato al punto 2.1. che non ha problemi di salute (temporanei o duraturi) e che limitano, o potrebbero limitare la sua capacità di lavoro. Anche nel formulario di richiesta degli assegni di formazione dell’11 agosto ha confermato che la difficoltà di collocamento non è dovuta a problemi di salute.
Durante la sua breve permanenza in disoccupazione a tempo parziale, l’assicurato ha potuto essere segnalato a due posti vacanti nel settore della vendita.
Al fine di sostenerlo per il reinserimento professionale nel settore dell’edilizia, dopo il colloquio URC del 25 febbraio 2025, la consulente URC l’ha assegnato al Percorso Rilevamento Competenze Edilizie durato dal 10 marzo 2025 al 25 giugno 2025. Questo percorso ha l’obiettivo di promuovere il reinserimento delle persone in cerca di impiego nel settore dell’edilizia. Il rapporto finale del Percorso Rilevamento Competenze Edilizia datato 24.07.2025 conferma che l’assicurato è da subito collocabile come manovale, ausiliario, aiuto muratore.
Nell’ambito del summenzionato percorso, l’assicurato ha svolto uno stage pratico presso la ditta ______ di ______ dal 19.05.2025 al 13.06.2025 da cui è scaturito il contratto di tirocinio.
Al colloquio di consulenza URC del 16 giugno, l’assicurato conferma l’interesse alla formazione di muratore e la disponibilità della Ditta ______ per lo svolgimento dell’apprendistato. Questa situazione è stata confermata anche nei colloqui telefonici con la consulente URC del 15 e 30 luglio 2025.
Il 18 giugno 2025 il datore di lavoro ______ ha disdetto il contratto di lavoro per il 30 settembre 2025.
In seguito l’assicurato ha svolto uno stage d’orientamento presso la ______ dal 08.07.2025 al 25.07.2025- questo datore di lavoro conferma che “il partecipante è idoneo a svolgere l’attività “Lavoratore edile, edilizia principale”” e che lo terrà in considerazione per eventuali posizioni future e che è disponibile a fornire referenze a altri datori di lavoro.
L’assicurato ha chiuso l’iscrizione in disoccupazione il 19.10.2025 per inizio tirocinio presso ______ di ______.
4. La richiesta di assegni di formazione dell’11 agosto 2025 non è stata firmata dal datore di lavoro.
5. Considerando le regole segnalate al punto 2 [ndr: artt. 59, 59a-59c, 66a – 66c oltre che 90a LADI] e le informazioni raccolte, siamo del parere che non ci siano elementi oggettivi che confermino le particolari difficoltà di collocamento per motivi inerenti al mercato del lavoro come pure la necessità dell’aiuto più impegnativo previsto dalla LADI, ossia il sostegno a una riqualifica professionale.
Per questi motivi riteniamo che la condizione posta all’art. 59 cpv. 2 LADI non sia rispettata.
Visto quanto sopra non si entra nel merito circa l’adempimento degli altri presupposti enunciati agli artt. 66a segg. LADI” (cfr. all. A1 a doc. I).
1.2. Con tempestivo ricorso, RI1 ha impugnato la decisione su opposizione, postulandone l’annullamento e chiedendo la concessione del sostegno alla riqualifica professionale come muratore AFC con la seguente motivazione:
" (…) sono un padre di famiglia a mono reddito e richiedo una rivalutazione del mio caso in quanto ritengo che l’accesso alla riqualifica sia fondamentale per un mio pieno e duraturo reinserimento nel mondo del lavoro. Durante la mia permanenza in disoccupazione, nonostante le mie innumerevoli ricerche di lavoro, non ho avuto alcun riscontro lavorativo con esito positivo.
Ho espresso da subito la mia volontà di riqualificarmi. Durante i primi colloqui presso l’URC di ______ si è in tal senso definita la mia strategia di reinserimento.
In accordo con la mia collocatrice, consapevole del difficile momento in cui si trova il settore del commercio al dettaglio, ho intrapreso un percorso condiviso per rilevare le mie competenze nel settore edile con lo scopo di arrivare a richiedere una riqualifica.
In seguito a numerosi stage positivi ho anche eseguito un laboratorio pratico di valutazione c/o ______. Gli esperti cantonali hanno concluso rimarcando il mio impegno e la mia applicazione rilevando allo stesso tempo la mia poca conoscenza nel settore della costruzione ritenendomi adatto a svolgere unicamente attività secondarie. Il mercato edile ticinese necessita di personale qualificato. Il “Masterplan ______” modernizza la formazione professionale nel settore edile per far fronte alla carenza di manodopera. Mi ritengo un candidato ideale, motivato, capace di dare un ottimo contributo al settore edile del nostro territorio.
In seguito al positivo stage, svolto durante la disoccupazione, c/o la ditta ______, l’impresario ha proposto un contratto per la riqualifica come apprendista dandomi conferma di assunzione una volta eseguito il tirocinio. A seguito di questo percorso ha ricevuto da ______ il modulo di richiesta per gli assegni di formazione LADI. Non potendo presentare il contratto firmato in quanto il datore di lavoro era in ferie, ho inoltrato il modulo senza di esso per rispettare le tempistiche scolastiche, comunicando alla mia collocatrice che avrei presentato il contratto post ferie dell’edilizia.
Tenuto conto del percorso svolto e consapevole che in Svizzera non è presente la figura di manovale richiedo una rivalutazione del mio caso che mi permetta di continuare il mio apprendistato c/o la ditta ______. Conseguire un diploma in un settore in cui posso operare è per me molto importante in quanto la formazione in mio possesso non è compatibile con l’indole e il benessere fisico della mia persona.
Non sono in grado di sostenere finanziariamente questo percorso in cui sono stato assecondato dal di fuori del provvedimento di riqualifica. Ritengo che ______ ha creduto nelle mie capacità a favore dell’obiettivo di riqualifica.
Dover interrompere l’apprendistato mi causerebbe una difficile situazione lavorativa.” (cfr. doc. I).
1.3. Nella propria risposta di causa, l’UMA ha chiesto la reiezione del ricorso e, in particolare, ha esposto le seguenti osservazioni:
" (…) Per quanto concerne il percorso formativo (doc. 7), il ricorrente ha:
- Frequentato il liceo dal 2001 al 2001 senza conseguimento del diploma;
- Svolto un apprendistato quale impiegato di commercio AFC presso il ______ ottenendo la maturità professionale il 30 giugno 2009 (doc. 8);
- Ottenuto nel 2021 l’attestato di frequenza al corso per formatore di apprendisti in azienda (doc. 9).
Sul piano professionale ha maturato:
- _________
La ditta ______ di ______, gestita dai genitori del signor RI1, è attiva nel commercio al dettaglio di abbigliamento con due negozi. Il signor RI1 vi ha lavorato con continuità, assumendo in passato anche responsabilità di gestione di uno dei punti vendita, dove dal febbraio 2025, ha proseguito l’attività di guadagno intermedio.
Nel modulo “Registrazione all’Ufficio regionale di collocamento (URC)” (doc. 11) sottoscritto il 06.02.2025 il signor RI1 ha confermato di continuare a lavorare al 40% presso la ditta ______ (punto 2.2.) (doc. 10).
Nel modulo “Informazioni integrative per la registrazione all’Ufficio regionale di collocamento (URC)” (doc. 11) sottoscritto il 06.02.2025 ha confermato di:
· Non avere problemi di salute (temporanei o duraturi) che limitano o potrebbero limitare la sua capacità di lavoro (punti 2.1.);
· Avere una disponibilità lavorativa nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e sabato (punto 5);
· “ho intenzione eventualmente di riqualificarmi come muratore” (punto 7.1.);
· Cercare attività professionali come riqualifica muratore, settore commercio al dettaglio (punto 8).
Il 18.06.2025 la ditta ______ ha consegnato a mano al signor RI1 la disdetta del rapporto di lavoro per il 30.09.2025 (doc. 12).
In data 26.09.2025, dunque prima della cessazione definitiva del rapporto di lavoro, il signore ha sottoscritto un contratto di tirocinio con la ditta ______ con inizio al 20.10.2025 (doc. 13). Il caso di disoccupazione è stato chiuso il 19.10.2025.
5. Colloquio di consulenza del 25.02.2025
Nel colloquio di consulenza del 25.02.2025 (doc. 14), il signor RI1 ha dichiarato di annunciarsi in disoccupazione a seguito della riduzione della percentuale lavorativa presso la ditta ______ di ______, precisando che un eventuale aumento della percentuale dipendeva dall’andamento della stagione turistica.
Nel corso del colloquio il ricorrente ha riferito che, oltre alle formazioni ed esperienze professionali risultanti dal curriculum vitae (doc. 7), aveva acquisito alcune competenze nel settore edile al di fuori del contesto professionale.
La consulente del personale URC ha fornito indicazioni sulle modalità di svolgimento delle ricerche di lavoro e ha confermato al ricorrente di candidarsi in particolare per posizioni quali impiegato di vendita, cassiere, aiuto manovale e aiuto giardiniere.
La consulente ha stabilito la partecipazione al rilevamento del settore edile con l’obiettivo di confermare ed evidenziare le competenze dichiarate e favorire le ricerche di lavoro anche in tale ambito. In un successivo colloquio telefonico del 21.03.2025, la consulente URC ha ribadito al signor RI1 l’importanza di inserire nel curriculum vitae le competenze emerse dalla misura al fine di valorizzare il profilo professionale nel settore edile.
Per quanto riguarda l’eventuale riqualifica professionale, il ricorrente ha confermato il proprio interesse per una formazione nel settore edile. La consulente URC lo ha informato della possibilità di presentare una domanda di assegni di formazione, precisando tuttavia che non vi era garanzia di accoglimento, tenuto conto che egli risultava ancora occupato e non minacciato dalla disoccupazione.
6. Difficoltà di collocamento per motivi inerenti al mercato del lavoro nella professione esercitata e in quella appresa
Confermiamo che non ci sono elementi oggettivi atti a dimostrare che il signor RI1 incontri notevoli difficoltà di collocamento nella professione esercitata di venditore/impiegato di commercio al dettaglio né in quella appresa di impiegato di commercio o in professioni affini.
In data 20.02.2025, la Cassa di disoccupazione ______ ha inoltre emesso una decisione di sanzione confermando il signor RI1 disoccupato per colpa propria poiché la modifica sostanziale del contratto di lavoro non rispettava i termini di legge (doc. 15).
Dalla data di iscrizione in disoccupazione del 06.02.2025 il ricorrente è stato attivo presso la ditta ______ di ______ in guadagno intermedio al 40% come venditore.
Nei moduli mensili “Prova degli sforzi intrapresi” (doc. 16) egli ha dichiarato di aver ricercato impiego nella professione esercitata, in quella appresa nonché in settori affini, quali in particolare ambiti amministrativi, bancari, assicurativi e di consulenza alla clientela.
Il 18.06.2025 ha ricevuto dalla ______ la disdetta del contratto di lavoro per il 30.09.2025 (doc. 6). Da tale momento avrebbe dovuto intensificare in modo particolare le ricerche nei settori summenzionati.
Tuttavia, nei mesi di giugno e luglio 2025, il signor RI1 ha concentrato le ricerche di lavoro esclusivamente nel settore edile. In data 20.08.2025, l’Ufficio regionale di collocamento di ______ ha emesso una decisione di sanzione per ricerche di lavoro insufficienti durante il mese di luglio 2025. L’ÛRC ha segnalato che “alla nostra richiesta di giustificazione del 12.08.2025 l’assicurato ha preso posizione entro i termini fissati (14.08.2025), dichiarando d’aver incentrato le ricerche nel settore edile nell’ottica di fare una formazione” (doc. 17). La decisione non è stata contestata ed è cresciuta in giudicato.
In occasione del colloquio di consulenza del 25 agosto 2025 (doc. 18), la consulente URC ha pertanto ribadito al ricorrente di cercare prioritariamente un impiego nel settore della vendita e nel commercio, completando eventualmente le ricerche anche nel settore edile per mansioni ausiliarie.
Per quanto concerne eventuali impedimenti di natura sanitaria, il ricorrente non ha mai indicato nei documenti di iscrizione in disoccupazione né nei colloqui di consulenza URC di presentare limitazioni della capacità lavorativa tali da rendere difficoltoso il collocamento nella professione esercitata o in quella appresa.
In particolare, nel formulario di richiesta degli assegni di formazione LADI (doc. 1), alla specifica domanda relativa all’esistenza di difficoltà di collocamento per ragioni di salute, il ricorrente ha espressamente risposto in senso negativo.
Solo successivamente al rifiuto della richiesta di assegni di formazione, e precisamente in sede d’opposizione del 03.10.2025, il ricorrente ha dichiarato che non poteva essere ricollocato nel proprio settore per motivi medici (doc. 3). Ha prodotto un certificato medico datato 02.10.2025 relativo a una consultazione avvenuta il 26.09.2025 presso un medico specialista in Medicina interna, pneumologia. Tale certificato si limita a riportare quanto riferito dal ricorrente in merito a un disagio soggettivo durante la precedente formazione commerciale e non attesta alcuna limitazione funzionale della capacità lavorativa né un’impossibilità di ricollocamento nella professione esercitata o in quella appresa. Conformemente alla Direttiva PML Seco valida dal 1.1.2025 (cifra A22) “L’AD non può versare prestazioni finanziarie se l’assicurato è difficilmente collocabile non per ragioni inerenti al mercato del lavoro bensì per motivi di salute. Se la capacità lavorativa è pregiudicata da motivi di salute, il caso rientra infatti nell’ambito di competenza dell’assicurazione invalidità (AI). L’AD può finanziare provvedimenti soltanto fino al termine dei pertinenti accertamenti da parte dell’AI. Tali provvedimenti devono tuttavia tenere conto delle condizioni del mercato del lavoro e delle possibilità dell’assicurato”.
Alla luce di quanto precede, ribadiamo che non risulta comprovata l’esistenza di difficoltà di collocamento imputabili a motivi inerenti al mercato del lavoro nella professione esercitata né in quella appresa come pure la necessità dell’aiuto più impegnativo previsto dalla LADI.
Si osserva infine che il periodo di disoccupazione è stato relativamente breve e per gran parte coincidente con un’attività di guadagno intermedio, circostanza che esclude l’esistenza di difficoltà di collocamento protratte ed oggettive.
7. Difficoltà di collocamento per motivi inerenti al mercato del lavoro nel settore edile
La partecipazione del ricorrente al Percorso di Rilevamento delle Competenze Edilizie (PRC) è stata attivata con l’obiettivo di favorire il collocamento immediato in mansioni non qualificate nel settore edile.
La misura organizzata dall’associazione di categoria, ______, ha l’obiettivo di promuovere il reinserimento delle persone in cerca di impiego nel settore dell’edilizia. (doc. 19).
Il ricorrente ha iniziato il percorso il 10.03.2025 con il “corso collettivo Rilevamento delle competenze nell’edilizia” (doc. 20). Il 31.03.2025, la Società ______ ha confermato la sua idoneità a continuare il PRC nella professione di “operaio generico edilizia”, rilevando che “dall’autovalutazione emergono sufficienti esperienze per attività inerenti al settore edile” (doc. 21). (…)
La ______ ha considerato gli esiti delle varie parti del PRC e nel rapporto finale del 24.07.2025 ha concluso che il ricorrente è da subito collocabile come manovale, ausiliario aiuto muratore (doc. 28).
La ditta ______, presso la quale si è svolto lo stage, ha espresso una valutazione positiva delle capacità tecnico-professionali, del comportamento e della frequenza del ricorrente, indicando altresì la disponibilità ad assumerlo (doc. 29). Questo stage ha costituito la base per la successiva conclusione del contratto di apprendistato con la stessa azienda, sottoscritto in data 26.092.205 (doc. 13).
Successivamente, il ricorrente ha svolto uno stage d’orientamento presso la ______, dal 08.07 2025 al 25.07.2025. Anche tale datore di lavoro ha confermato l’idoneità a svolgere l’attività di lavoratore edile nell’edilizia principale, dichiarandosi disponibile a fornire referenze e a tenerlo in considerazione per future posizioni (doc. 30).
Da quanto precede risulta pertanto che il ricorrente dispone già delle competenze necessarie per un immediato inserimento lavorativo nel settore edile, senza necessità di una formazione professionale completa.
8. Riqualifica quale Aiuto Muratore AFC
L’interesse del ricorrente per l’apprendistato di muratore è stato espresso sin dall’inizio della disoccupazione (doc. 11) ed è stato oggetto di discussione nei colloqui URC (doc. 14).
La consulente del personale URC ha ripetutamente segnalato al ricorrente che esistevano criticità alla concessione degli assegni di formazione LADI come pure ha messo in evidenza che la decisione non spettava all’Ufficio Regionale di Collocamento, bensì all’Ufficio delle misure attive (doc. 14). (…)
Il 12 agosto 2025 il signor RI1 ha inoltrato la richiesta di assegni di formazione LADI a partire dal 1° settembre 2025, prima ancora di essere completamente disoccupato. Il 10.09.2025 l’Ufficio delle misure attive ha emesso la decisione di rifiuto. Il 26.09.2025 il ricorrente ha concluso un contratto di apprendistato come Aiuto Muratore a partire dal 20.10.2025 (doc. 13). Con lettera di settembre il Centro professionale ______ l’ha convocato all’inizio dell’anno scolastico 2025/2025 previsto il 10.10.2025 alle 8.15 (doc. 13.1).
Alla luce della tempistica di conclusione del contratto di apprendistato, della collocabilità immediata accertata e del breve periodo di disoccupazione, tale scelta si configura come un progetto personale di riqualifica e non come una necessità imposta da difficoltà oggettive di collocamento.
Alla luce di quanto esposto, l’Ufficio delle misure attive ribadisce che il ricorrente non sia difficilmente collocabile per motivi inerenti al mercato del lavoro e non abbia diritto agli assegni di formazione LADI (…)” (cfr. doc. VII).
1.4. Nella propria replica, il ricorrente ha osservato quanto segue:
" (…) durante il mio percorso in disoccupazione ha fatto il possibile per uscire quanto prima dall’AD. La crisi nel del commercio e della vendita al al dettaglio e la mia inesperienza nel mondo edile, comprovata dal rapporto di formazione, mi hanno reso difficilmente collocabile. Ritengo che otto mesi di disoccupazione non siano affatto un periodo breve. Inoltre rimanere disoccupato non era un mio progetto personale. Invece lo era il reagire ad un momento difficile della mia vita con una famiglia a carico. Ribadisco che ______ ha assecondato la mia richiesta di riqualifica inserendomi in un programma di rilevamento competenze edilizie per poi avere la possibilità di ottenere il formulario di riqualifica stesso. L’accesso a tale misura è sicuramente richiesto da una minoranza e per me è stato un grosso motivo di credito. Pertanto, con rispetto, e consapevole dell’opportunità, ho da subito a tutt’ora dimostrato massimo impegno. Il formulario di riqualifica consegnatomi in disoccupazione ha reso necessaria la ricerca di un potenziale datore di lavoro disposto a formarmi. Avendo trovato la ditta ______ ho subito accettato il tirocinio in quanto questo mi ha permesso di uscire dalla disoccupazione e non perdere l’anno scolastico in corso che aveva come ultimo termine di iscrizione la fine del mese di ottobre. In seguito al positivo percorso non mi aspettavo il rifiuto degli assegni di formazione. Ribadisco di non poter operare per motivi medici nel settore in cui mi sono diplomato. Sarei grato se venisse dato peso allo scopo del provvedimento di riqualifica in modo tale che il tirocinio mi dia la possibilità di ottenere un attestato federale di capacità che permetta il mio completo reinserimento nel mondo del lavoro.” (cfr. doc. IX)
1.5. Con duplica del 24 febbraio 2026 – trasmessa al ricorrente il giorno seguente (cfr. doc. XII) – l’UMA ha contestato quanto fatto valere da RI1, si è riconfermato nella propria risposta di causa ed osservato che da quanto versato agli atti da quest’ultimo “non emergono elementi nuovi o rilevanti idonei a modificare la decisione impugnata”. La parte resistente ha, inoltre, precisato quanto segue:
" (…) si ribadisce che, giusta l’art. 2b lett. c RL-rilocc, la competenza per decidere in merito alla concessione degli assegni di formazione LADI spetta all’UMA, circostanza della quale il ricorrente è stato debitamente informato.
Ogni assicurato ha diritto di inoltrare una domanda di sussidio finanziario al fine di ottenere una decisione formale suscettibile di opposizione. La semplice consegna del formulario “Domanda per l’ottenimento degli Assegni di formazione LADI” non comporta, tuttavia, di per sé, alcuna decisione favorevole da parte dell’autorità competente” (cfr. doc. XI).
1.6. In data 20 aprile 2026, il TCA ha trasmesso all’UMA le seguenti richieste:
" (…) ai fini di evadere il ricorso citato, ci occorre sapere quante persone erano iscritte in disoccupazione nel Cantone Ticino nel periodo gennaio - dicembre 2025, mese per mese, nel settore degli impiegati di commercio, in quello degli impiegati di vendita al dettaglio e in quello di manovale, aiuto muratore e muratore.
Con riferimento al contenuto della decisione del 10 settembre 2025 al punto 2., La invitiamo inoltre a precisare cosa si intende con l’espressione “in particolare per non aver risposto ad annunci di lavoro apparsi nell’ambito della vendita” indicando di quali annunci si tratta.
Nella stessa decisione ed anche nella decisione su opposizione del 28 ottobre 2025, figura pure l’indicazione secondo cui l’assicurato “Ha potuto essere segnalato a due posti vacanti nel settore della vendita”.
Voglia precisare di quali occupazioni si tratta, quando tali occupazioni sono state assegnate e se sono state inflitte all’assicurato una o più sanzioni per rifiuto di un’occupazione adeguata.
Da ultimo, ci occorre di avere copia del preavviso URC alla richiesta di AFO dell’assicurato.” (cfr. doc. XIII).
1.7. Il 30 aprile 2026, l’UMA ha fornito a questa Corte il seguente riscontro:
" (…)
1. Persone iscritte in disoccupazione nel Canton Ticino nel periodo gennaio-dicembre 2025, mese per mese, nel settore degli impiegati di commercio, in quello degli impiegati di vendita al dettaglio e in quello di manovale, aiuto muratore, muratore
Uniamo alla presente la tabella con i dati delle presone iscritte in disoccupazione distinti per mese secondo Colsta, il sistema informativo centrale utilizzato in Svizzera dagli Uffici Regionali di Collocamento (URC) per gestire il collocamento, le statistiche e i processi legati all’assicurazione disoccupazione (v. doc. 31).
2. Espressione “in particolare per non aver risposto ad annunci di lavoro apparsi nell’ambito della vendita”
Gli annunci di lavoro sono segnalati nella Richiesta di giustificazione URC datata 12 agosto 2025 (v. allegato 17.1 [ndr: non in atti]).
- Venditore di gioielleria e orologeria, ______ su ______ del 10.07.2025;
- Store operationes Manager, Indeed su ______ del 18.07.2025;
- Impiegato di commercio al dettaglio, ______ su Jobroom del 17.07.2025.
Uniamo alla presente gli annunci (v. doc. 32).
3. Indicazione secondo cui l’assicurato “ha potuto essere segnalato a due posti vacanti nel settore della vendita”
Vi trasmettiamo gli annunci a cui è stato segnalato:
- Collaboratore vendita, ______ del 12 marzo 2025 (v. doc. 33);
- Cassiere, ______ del 30 aprile 2025 (v. doc. 34).
I posti vacanti sono gestiti dal Servizio aziende URC, che è stato incaricato dalle ditte di selezionare i candidati.
Il consulente URC ha segnalato il signor RI1 a entrambi i posti vacanti nel sistema Colsta.
Solo per il secondo annuncio è stato richiesto al (…) signor RI1 di presentare la propria candidatura. Uniamo alla presente l’Assegnazione a un posto di lavoro del 08.05.2025 e l’esito dell’assegnazione del 25.05.2025 con allegata la candidatura fatta dall’assicurato il 09.05.2025 (v. doc. 34).
All’assicurato non sono state inflitte sanzioni per rifiuto di un’occupazione adeguata. (…)
Uniamo il preavviso URC (v. doc. 35).” (cfr. doc. XIV).
1.8. Con osservazioni del 10 maggio 2026, il ricorrente si è così espresso a proposito dello scritto dell’UMA del 30 aprile 2026:
" (…) desidero precisare che la mancanza di candidature nel settore del commercio al dettaglio non è stata dettata da una volontà di sottrarmi ai miei doveri, bensì da un errore di interpretazione degli obiettivi fissati durante l’ultimo colloquio con la mia collocatrice.
In quell’occasione era stato stabilito come obiettivo prioritario quello di “confermare la mia predisposizione a lavorare nel settore edile”. Data l’importanza di questo nuovo orientamento, ho agito in assoluta buona fede, ritenendo che per il mese in questione dovessi concentrare ogni mio sforzo esclusivamente nell’edilizia, al fine di dimostrare concretamente la mia motivazione e validare il percorso concordato. (…)” (cfr. doc. XVI+bis).
1.9. Con scritto del 15 maggio 2026, l’UMA, contestando integralmente le osservazioni del ricorrente, si è confermato in quanto già esposto nella risposta di causa e negli atti ed allegati già prodotti (cfr. doc. XVIII).
considerato in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione, oppure no, l’UMA ha negato all’assicurato gli assegni per la formazione quale “muratore AFC” presso ______ postulati da RI1 per il periodo dal 20 ottobre 2025 al 30 settembre 2028.
2.2. Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML), che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995.
Questi provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1972):
" (…) In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata. (…)".
Anche la quarta revisione della LADI del 19 marzo 2011, in vigore dal 1° aprile 2011 non ha apportato sostanziali modifiche ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Pertanto, la giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art. 59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata in vigore della terza revisione della LADI (cfr. STFA 209/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 77/04 del 24 dicembre 2004; STFA C 56/04 del 10 gennaio 2005).
2.3. Fra gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).
Per realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta di provvedimenti di formazione (art. 60: corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 - 71d: assegni per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente).
L’art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e prevede che:
" 1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.
1bis I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di formazione (Sezione 2), i provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i provvedimenti speciali (Sezione 4).
1ter Le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione possono pretendere unicamente le prestazioni di cui all’articolo 60.3.
1quater Su richiesta del Cantone, l’ufficio di compensazione può autorizzare la partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per persone minacciate dalla disoccupazione nell’ambito di licenziamenti collettivi.
2 I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
a. migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;
b. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.
3 Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:
a. i presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.
3bis Gli assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al capoverso 3 possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della prestazione, indipendentemente dal loro diritto all’indennità di disoccupazione.
4 I servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi.
5 I servizi competenti collaborano con gli organi pubblici e privati preposti all’esecuzione della legislazione sull’asilo, sugli stranieri e sull’integrazione nel reintegrare gli assicurati provenienti da un contesto migratorio.".
All'art. 59 cpv. 2 LADI viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr. STF 8C_478/2013 dell’11 aprile 2014 consid. 4; STF 8C_594/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3; STFA C 56/04 del 10 gennaio 2005 consid. 2; STFA C 209/04 consid. 2 del 10 dicembre 2004; le STFA C 200/02 e C 201/02 consid. 1 del 5 agosto 2003, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).
Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione è escluso se la formazione viene intrapresa per soddisfare un'aspirazione personale indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro (cfr. DLA 1998 N° 28 pag. 53; STF C 176/03 del 2 settembre 2004 – "Les circonstances démontrent ainsi que le recourant n'a pas entendu suivre le cours litigieux parce qu'il se trouvait dans une situation de chômage provoquée par une situation économique défavorable mais par convenance personnelle. La mesure requise n'est donc pas directement commandée par la situation du marché du travail et l'on ne saurait admettre que le placement de l'assuré était impossible ou très difficile pour ce motif." – STFA C 201/02 del 5 agosto 2003).
Ai sensi dell’art. 59 cpv. 3 LADI, inoltre, possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che adempiono i presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti e le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.
2.4. A proposito del criterio della difficile collocabilità da ossequiare per avere diritto a provvedimenti individuali inerenti al mercato del lavoro (cfr. art. 59 cpv. 2 LADI; consid. 2.3.), il TCA precisa che tale condizione significa che un assicurato non deve poter ottenere un nuovo impiego con la formazione di cui già dispone (cfr. STFA C 11/02 del 22 marzo 2004).
Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_222/2016 del 30 giugno 2016 con cui ha accolto il ricorso di un Ufficio di collocamento del Canton San Gallo, ritenendo, contrariamente al Tribunale cantonale, che in quel caso di specie il corso di francese richiesto da un assicurato che era attivo nel settore della manutenzione di aeroplani (ultima occupazione quale “Head of Key Account Management”) non era giustificato da un’indicazione del mercato del lavoro, ha innanzitutto ribadito che determinante è sapere se il mercato del lavoro offra di principio degli impieghi per le persone con le stesse qualifiche dell’assicurato e se per motivi personali quest’ultimo sia svantaggiato nel concorso per tali posti di lavoro.
L’Alta Corte ha, poi, deciso che dal profilo oggettivo, vista l’ampia e lunga esperienza professionale dell’assicurato, vi era una grande offerta di impieghi. Anche senza il corso di francese egli, nel suo ramo professionale, aveva buone possibilità sul mercato del lavoro. Dal punto di vista soggettivo l’assicurato non risultava svantaggiato a causa delle insufficienti conoscenze della lingua francese, siccome grazie alle sue competenze scritte e orali in inglese disponeva di buone conoscenze di una lingua straniera.
A proposito degli assegni di formazione, in una STF 8C_392/2016 del 18 novembre 2016, l’Alta Corte si è pronunciata sul caso di un’assicurata, madre di due bambini, che dopo avere conseguito una maturità letteraria ha svolto diverse attività a tempo parziale, come assistente gerente e nella vendita. Nel gennaio 2014 si è iscritta in disoccupazione alla ricerca di un impiego al 60%, e dal maggio seguente, a seguito di un’assegnazione da parte dell’URC di ______, è stata assunta a tempo indeterminato come impiegata al 40%. Il mese successivo ha presentato richiesta per ottenere gli assegni di formazione indicando di aver concluso, sino al 2017, un contratto di apprendistato come impiegata di del commercio e della vendita al. Il 14 luglio 2014 la sua richiesta è stata respinta in ragione del fatto che l’assicurata aveva un impiego adeguato al 40%, ciò che rendeva difficile dimostrare che la misura richiesta era necessaria a migliorarne l’idoneità al collocamento. Licenziatasi qualche giorno dopo con effetto al 31 luglio successivo, quell’assicurata ha si è opposta al provvedimento reso nei suoi confronti, senza successo.
Chiamata a pronunciarsi, l’Alta Corte ha, innanzitutto, precisato quanto segue:
" 3.2. Avec les allocations de formation (AFO), la loi fédérale du 23 juin 1995 a introduit des mesures nouvelles, destinées à prévenir et combattre le chômage. Jusqu'alors, tant la formation professionnelle que le perfectionnement professionnel en général n'incombaient pas à l'assurance-chômage (ATF 112 V 398 consid. 1a). Depuis lors et selon l'intention de législateur, il convient de permettre aux chômeurs de plus de 30 ans de rattraper une formation. Des lacunes dans la qualification professionnelle et surtout l'absence d'une formation professionnelle de base constituent en effet des facteurs prépondérants de risque de chômage, aussi bien en ce qui concerne la survenance que la durée. Or, qu'il s'agisse de la politique de l'emploi ou de la politique financière, il a paru préférable de soutenir des mesures de formation visant à diminuer ces risques plutôt que de payer des indemnités de chômage (FF 1994 I 363; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, IN: SCHWEIZERISCHES BUNDESVERWALTUNGSRECHT [SBVR], Soziale Sicherheit, 3ème éd., 2016, n° 752 p. 2491). Ces allocations de formation, versées durant une période maximale de trois ans, doivent permettre le rattrapage d'une formation de base ou l'adaptation de cette dernière aux conditions du marché du travail (voir aussi SVR 1999 ALV n° 24 p. 57, consid. 1).
3.3. Les mesures relatives au marché du travail (MMT) visent toutes à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Dès lors qu'elles doivent améliorer l'employabilité et correspondre à une indication du marché du travail, les AFO ne sauraient être attribuées à des chômeurs qui n'en auraient pas besoin, c'est-à-dire à ceux qui pourraient facilement être engagés compte tenu du marché du travail local et des compétences professionnelles dans le cas concret (voir BORIS RUBIN, op. cit. n° 11 ad art. 66a-66c LACI).”.
In quella fattispecie, il Tribunale federale, confermando l’operato della precedente istanza, ha, poi, stabilito che se un assicurato ha la possibilità di venire assunto, che sia conseguentemente ad una sua ricerca di lavoro o ad un’assegnazione da parte dell’URC, il suo collocamento non è intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro e la condizione di cui all’art. 59 cpv. 2 LADI, pertanto, non è adempiuta (consid. 6.1.) e concluso che:
" En l'espèce, il s'avère que la recourante n'a pas eu de difficultés particulières à être placée puisqu'elle a assez rapidement retrouvé un emploi. Son absence de formation professionnelle n'a dès lors pas été un facteur prépondérant de risque s'agissant de la survenance ou de la durée de son chômage. La recourante n'est par ailleurs pas cantonnée à des activités à temps partiel du fait de son absence ou de son manque de formation professionnelle. Il ressort des faits constatés par les premiers juges que par le passé, elle a toujours travaillé à temps partiel, à des taux très variables, même sans formation professionnelle. Certes, un poste à 40 % lui a été assigné alors qu'elle recherchait une activité à un taux de 60 %. On rappellera cependant, comme l'ont au demeurant relevé les premiers juges, que l'activité en question, même exercée à un taux inférieur à celui recherché, était réputée convenable puisque la recourante bénéficiait d'indemnités compensatoires de l'assurance-chômage au sens de l'art. 16 al. 2 let. i LACI. En définitive, le fait qu'elle n'a pas trouvé un travail au taux recherché n'était pas dû à son manque de formation professionnelle, de sorte qu'on ne saurait parler de placement difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi.” (consid. 6.2.).
Inoltre con sentenza 8C_67/2018 del 16 aprile 2018, pubblicata in DLA 2018 pag. 179 seg., il Tribunale federale ha confermato il rifiuto dell’assunzione dei costi per l’ottenimento di una licenza di condurre. Dal tale giudizio emerge che i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro (art. 59 cpv. 2 primo periodo LADI).
Il diritto a partecipare a provvedimenti individuali inerenti al mercato del lavoro presuppone un’indicazione relativa al mercato di lavoro. Le prestazioni possono essere concesse soltanto se la situazione del mercato di lavoro lo impone. Il presupposto dell’indicazione relativa al mercato del lavoro comprende una componente oggettiva e una componente soggettiva. L’elemento oggettivo si riferisce al bisogno attuale di manodopera da parte del mercato del lavoro. Quello soggettivo riguarda la necessità per la persona assicurata di adeguarsi a questo bisogno. Se per esempio l’ottenimento della licenza di condurre della categoria C non è richiesto sul mercato del lavoro, la persona non ha diritto all’assunzione dei costi.
2.5. Con particolare riferimento alla giurisprudenza di questo Tribunale, si rileva che in una sentenza 38.2016.47 del 20 marzo 2017 relativa a un assicurato al quale l’URC aveva negato l’assunzione dei costi di un corso di specializzazione frequentato da un architetto, il TCA, confermando l’operato dell’amministrazione, ha precisato che il collocamento non era intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro, in quanto l’assicurato disponeva di una formazione tale e di un’esperienza professionale svolta durante numerosi anni sufficienti per reperire - benché avesse 52 anni - un impiego indipendentemente dalla formazione in questione. In effetti il ricorrente pendente causa è stato assunto per un’occupazione al 100% nel suo settore che non richiedeva la specializzazione auspicata dal medesimo.
Al riguardo cfr. pure STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023, pubblicata in RtiD I-2024; STCA 38.2019.60 del 19 febbraio 2020.
A proposito degli assegni di formazione, in una STCA 38.2018.67 del 10 dicembre 2018, questa Corte nel caso di un assicurato che già disponeva della formazione quale laboratorista chimico e che aveva richiesto gli assegni di formazione per ottenere il certificato quale Designer visivo dipl. SSS, ha stabilito che il collocamento di quel ricorrente – che, peraltro, non negava che esistevano posti di lavoro nel suo settore professionale - non era intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro, ma corrispondeva ad un desiderio professionale, non finanziabile mediante le prestazioni LADI.
In una STCA 38.2023.66 del 5 marzo 2024, nel caso di un assicurato che, pur non avendo conseguito alcuna formazione specifica, aveva esercitato diverse professioni e che aveva chiesto il riconoscimento degli assegni di formazione per svolgere il tirocinio quale addetto alle cure sociosanitarie, il TCA ha rilevato, da una parte, che quell’assicurato aveva ricevuto molteplici assegnazioni di posti vacanti da parte dell’URC e, d’altra parte, che le sue ricerche di lavoro non risultavano “particolarmente accurate e mirate” e che “in effetti gli sforzi volti al reperimento di un’occupazione, consistono più che altro in una raccolta di timbri da parte di possibili datori di lavoro che hanno, peraltro, dichiarato di essere al completo”. In quel caso di specie, questa Corte aveva, quindi, concluso che “le difficoltà di collocamento del ricorrente sono da ascrivere più che altro a fattori personali e non a motivi strettamente inerenti al mercato del lavoro”, ragione per la quale “non è, dunque, realizzata la prima condizione prevista dalla legge all’art. 59 cpv.2 LADI per poter accordare il diritto agli assegni di formazione” (consid. 2.8. della STCA 38.2023.66 del 5 marzo 2024).
In una STCA 38.2024.53 del 24 febbraio 2025 (che ha fatto seguito alla STCA 38.2023.68 del 29 aprile 2024), pronunciandosi sul caso di un’assicurata che dopo essersi formata nel campo della moda nel Paese natale, era stata operativa, dapprima nella nazione d’origine, poi in Svizzera, come badante, senza alcuna specifica formazione e che postulava il riconoscimento degli AFO tra il settembre 2023 ed il settembre 2026 per svolgere il tirocinio quale operatrice sociosanitaria (formazione, questa, che iscrittasi in disoccupazione quella ricorrente aveva da subito mostrato la volontà di voler intraprendere), il TCA ha confermato l’operato dell’amministrazione che aveva negato l’erogazione delle prestazioni LADI ritenendo che il collocamento di quella ricorrente non era reso difficile da ragioni inerenti al mercato del lavoro.
In particolare, questa Corte aveva stabilito che “negli anni 2022 e 2023 sussisteva un bisogno di figure professionali quali le badanti per il cui ruolo non era essenziale una formazione sanitaria” e concluso che, in quel caso di specie, non vi erano motivi per ritenere che quell’assicurata fosse svantaggiata per tali posti vacanti di lavoro rispetto ad altri candidati. Il TCA aveva, quindi, concluso che il tirocinio quale OSS della durata di tre anni corrispondeva ad una scelta atta a soddisfare un desiderio personale di quella ricorrente, che non doveva, però, andare a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione.
In particolare per quanto concerne l’assenza di sanzioni, il TCA aveva concluso che il fatto che dagli atti non risultassero sanzioni per ricerche di lavoro non valide, considerato che dal profilo degli artt. 17 LADI e 26 OADI il comportamento di quell’assicurata era stato valutato esente da critiche e che la stessa non aveva cercato in modo intenso un impiego quale badante, non era dirimente per valutare se il suo collocamento fosse reso difficile da motivi relativi al mercato del lavoro.
Il riconoscimento degli assegni di formazione chiesti dipendeva, infatti, dall’adempimento di determinate condizioni, tra le quali quella del difficile collocamento per ragioni relative al mercato del lavoro (art. 59 cpv. 2 LADI). Questa Corte aveva, inoltre, ricordato che in caso di domanda di AFO l’amministrazione è tenuta a esaminare il relativo ossequio, verificando se un assicurato può ottenere un impiego con la formazione e l’esperienza professionale di cui già dispone.
L’UMA, che ha perciò compiti diversi rispetto all’URC, a ragione, aveva analizzato se quella ricorrente potesse essere collocata senza difficoltà relative al mercato del lavoro nel suo settore professionale di badante e ha risposto affermativamente a tale quesito.
In una STCA 38.2024.56 del 10 marzo 2025 (preceduta dalle STCA 38.2024.5 del 29 aprile 2024 e 38.2023.18 del 19 giugno 2023), il TCA, pronunciandosi sul caso di un’assicurata, madre di un bambino, che si è iscritta in disoccupazione dopo essere stata attiva (senza aver mai conseguito la relativa formazione), come cameriera per diversi anni, aveva chiesto il riconoscimento degli assegni di formazione per conseguire l’AFC quale assistente dentale.
In quella fattispecie, questa Corte ha, innanzitutto, ritenuto che, contrariamente a quanto aveva stabilito l’UMA, il collocamento di quella ricorrente era reso difficile per motivi inerenti al mercato del lavoro. Al riguardo, il TCA ha posto in evidenza il fatto che l’assicurata, in relazione alle numerose ricerche di lavoro svolte nei 13 mesi di disoccupazione, non era mai stata sanzionata. A fronte del rimprovero volto dall’amministrazione a quell’assicurata relativo al fatto di non essersi candidata “ai numerosi posti accessibili pubblicati sulla piattaforma” che la ricorrente doveva consultare, questo Tribunale ha rilevato che, concretamente, per la grande maggioranza di quelle 40 posizioni non era stato dimostrato che ve ne fossero di adeguate alla situazione personale (non da ultimo familiare, avendo ella un bambino piccolo) di quella ricorrente. Oltre 180 candidature svolte in 13 mesi, inoltre, non potevano essere inficiate da due posti vacanti eventualmente idonei al suo profilo, che nemmeno permettevano di oggettivare il fatto che il suo collocamento non era intralciato per motivi attinenti al mercato del lavoro. Inoltre, questa Corte ha rilevato che, benché ella avesse svolto un POT nel settore della gastronomia, in esito allo stesso nessuna assegnazione era stata fatta al ricorrente.
Tutto ben considerato, quindi, il TCA, in quella fattispecie, ha stabilito che non si poteva ritenere dimostrato che la pregressa esperienza lavorativa di quell’assicurata era concretamente sfruttabile sul mercato del lavoro, tenuto conto della sua situazione personale e concluso, quindi, che il suo collocamento era intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro (consid. 2.6. della STCA 38.2024.56 del 10 marzo 2025).
Sulla questione, poi, di sapere se la formazione intrapresa da quella ricorrente ne migliorava l’idoneità al collocamento, questa Corte ha, infine, ritenuto che questo era il caso. Quanto precede, in particolare, in ragione di quanto indicato dal datore di lavoro, che da ultimo aveva precisato come il contratto di assunzione a tempo pieno fosse già pronto in attesa “unicamente” della “conferma formale del superamento scontato degli esami” (consid. 2.7.).
In quel caso, il TCA aveva, pertanto, annullato la decisione su opposizione ed accolto il ricorso dell’assicurata.
Infine, in una STCA 38.2025.59 del 16 febbraio 2026, il TCA ha negato ad un’assicurata in possesso di un AFC quale impiegata di commercio, che vantava molteplici competenze linguistiche ed esperienza come impiegata addetta alla ricezione presso diverse strutture turistiche nella Svizzera tedesca, prima e poi in Ticino, il finanziamento di un corso nel settore sanitario. Quell’assicurata, in particolare, aveva ricevuto tre proposte di assunzione ed aveva indicato di cercare un’occupazione “come segretaria d’albergo, ricezionista, impiegata di commercio o di un call-center e in altre professioni nel settore dell’accoglienza”.
Ricordato che l’obbligo di cercare lavoro al di fuori della propria professionale non implica il diritto per l’assicurato di ottenere delle misure inerenti al mercato del lavoro a fine di permettergli di ricercare un’occupazione al di fuori della sua professione, il TCA aveva in quel caso concluso che il corso per il quale veniva richiesto il finanziamento non era giustificato da un’indicazione del mercato del lavoro e rilevato che esistevano anche dubbi dal profilo del miglioramento dell’idoneità al collocamento (consid. 2.12.).
In dottrina B. Rubin, in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage". Ed. Schulthess 2014, pag. 472-473, a proposito di questo criterio, si è così espresso:
" (…)
DIFFICULTÉS DE PLACEMENT
13 Le droit à une mesure de marché du travail est réservé aux assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2 LACI). Cela signifie deux choses.
14 Premièrement, en présence de possibilité de placement, une mesure ne se justifie pas. Lorsque la formation et l'expérience professionnelle suffisent à permettre à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il n'existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement. Dans ce cas, il n'y a pas d'indication du marché du travail justifiant un perfectionnement ou une nouvelle formation (DTA 1999 n 64; 1985 p. 164; arrêts du 28 mai 2013 [8C_202/2013]; 10 décembre 2004 [C 209/04]).
Un assuré qui n'effectue pas suffisamment de recherches d'emploi ne peut prétendre obtenir l'assentiment à la fréquentation d'une mesure. Un assuré qui quitte un emploi pour en conclure un autre qui nécessite de suivre un cours précis ne pourra le mettre à charge de l'assurance-chômage (DTA 1993/1994 p. 167).
Lorsqu'un assuré dépose une demande de cours alors qu'il se sait déjà engagé, il convient de déterminer si l'assuré réunissait les conditions ordinaires relatives à l'attribution d'une mesuré de marché du travail (mesure visant à l'intégration professionnelle; amélioration des chances d'être engagé; indication du marché du travail) et si la fréquentation de la mesure était une condition de l'engagement ou était susceptible de le faciliter. La Haute Cour a nié le droit à une mesure dans le cas d'un assuré dont l'employabilité était déjà suffisante (arrêt du 4 octobre 2001 [C 139/01]). Elle a adopté la solution opposée dans le cas d'une assurée qui voulait se réorienter après plus d’une année de postulations infructueuses dans son ancien secteur d'activité (arrêt du 26 novembre 2008 [8C 301/2008]).
15 Deuxièmement, les difficultés de placement doivent être dues au marché du travail et non à d'autres facteurs, comme des problèmes:
- de santé (DTA 1998 p. 212 consid. 4 p. 217), et ce même si l'AI a prononcé un refus de prestations (DTA 1985 p. 168 consid. 2 p. 171);
- de reconnaissance de diplôme (DTA 1988 p. 30);
- de diplômes non suffisamment orientés vers la pratique professionnelle;
ou encore
- de disponibilité restreinte due à un choix de l'assuré (exemples: volonté de ne travailler qu'à un taux très partiel; désir de changement d'activité [N 14 ci-dessus])."
2.6. Quale provvedimento speciale, agli art. 66a e 66c LADI sono regolamentati gli assegni di formazione, l’ammontare e la durata degli stessi.
Questa misura, che tende a favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati che hanno almeno 30 anni e che non dispongono di una formazione professionale completa o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione, consiste nel concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre anni.
L’art. 66a LADI ha il seguente tenore:
" 1L’assicurazione può concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre anni ai disoccupati che:
a. …
b. hanno almeno 30 anni e
c. non dispongono di una formazione professionale completa o riconosciuta in Svizzera oppure hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione.
2L’ufficio di compensazione può, in casi giustificati, autorizzare una deroga alla durata della formazione e al limite di età di cui al capoverso 1.
3Non ricevono assegni di formazione gli assicurati che:
a. hanno conseguito un diploma universitario o di una scuola professionale superiore riconosciuto in Svizzera o che, pur senza ottenere un diploma, hanno seguito una formazione di almeno tre anni in uno di questi centri di formazione; o
b. hanno superato un esame professionale federale o un esame professionale federale superiore.
4Gli assegni di formazione sono accordati unicamente qualora vi sia un contratto di formazione che prevede un programma di formazione e un corrispondente attestato al termine della formazione."
L’art. 66c LADI stabilisce che:
" 1Il datore di lavoro paga al lavoratore gli assegni di formazione e un salario pari almeno al salario ottenuto durante una formazione professionale di base corrispondente e che tenga adeguatamente conto della sua esperienza professionale. Versa gli usuali contributi dell’assicurazione sociale sugli assegni di formazione e sul salario e deduce al lavoratore la quota a suo carico.
2Gli assegni di formazione corrispondono alla differenza fra il salario effettivo ed un importo massimo stabilito dal Consiglio federale.
3La cassa paga al datore di lavoro, su presentazione di un conteggio mensile, gli assegni di formazione, la quota dei contributi del datore di lavoro alle assicurazioni sociali sugli assegni di formazione e l’intero contributo del datore di lavoro alla previdenza professionale.
4Il termine quadro è prolungato sino alla conclusione della formazione autorizzata."
In dottrina B. Rubin, a pag. 492 dell’opera già citata, relativamente alle condizioni generali affinché gli assicurati possano beneficiare degli assegni di formazione, ha rilevato:
" (…)
II Conditions générales
10. Pour pouvoir bénéficier des AFO, l'assuré doit remplir les conditions du droit à l'indemnité de chômage (art. 8 al. 1 LACI). Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont aussi droit aux AFO.
11. D'une manière générale, les mesures de marché du travail doivent améliorer l'employabilité et correspondre à une indication du marché du travail. Ceci est aussi valable pour les AFO, qui ne sauraient donc être accordées dans des domaines saturés ou en passe de devenir obsolète. Elles ne sauraient non plus être attribuées à des chômeurs qui n'en auraient pas besoin, c'est-à-dire à ceux qui pourraient facilement être engagés compte tenu du marché du travail local et des compétences professionnelles dans le cas concret.
A notre sens, le droit aux AFO doit être nié lorsque, en présence d'une possibilité d'embauche (que celle-ci soit consécutive à une recherche personnelle de l'assuré ou à une assignation de la part de l'ORP), l'assuré n'a, fautivement, pas offert ses services. Ce droit doit également être nié lorsqu'il est établi que l'assuré a violé son obligation de rechercher un emploi. Il faut toutefois que le ou les manquements aient fait l'objet d'une sanction. Il faut aussi que l'on puisse établir que l'octroi des AFO aurait pu être évité si l'assuré avait rempli correctement ses obligations (causalité). L'exclusion du droit aux AFO en raison de manquements de l'assuré ne saurait toutefois perdurer au-delà de quelques semaines après lesdits manquements.”
Secondo l’art. 90a OADI:
" 1Sono scuole professionali superiori le scuole tecniche superiori (STS), le scuole superiori per i quadri dell’economia e dell’amministrazione (SSQEA), le scuole superiori delle arti applicate, le scuole superiori di economia domestica, altri centri di formazione riconosciuti come scuole professionali superiori svizzere o estere nonché le scuole aventi una durata di formazione equivalente e subordinate alla sovranità cantonale.
2Se per la formazione auspicata è rilasciato un attestato federale di capacità (AFC), il contratto di formazione è concluso, conformemente alla legge federale del 19 aprile 1978 sulla formazione professionale, in forma di contratto di tirocinio. In caso di rilascio di un attestato cantonale, il contratto di formazione è concluso nella forma prevista dal diritto cantonale applicabile in materia.
3Il salario è calcolato in base al salario dell’ultimo anno della formazione professionale di base secondo l’uso locale nel ramo economico interessato. Se l’assicurato non ha esperienza nella professione in questione o in una professione affine, il salario è calcolato in base al salario del corrispondente anno di formazione professionale di base secondo l’uso locale nel ramo economico interessato.
4L’importo massimo conformemente all’articolo 66c capoverso 2 LADI ammonta a 3500 franchi mensili. Le borse di studio assegnate sono computate nell’importo degli assegni per la formazione, per quanto non servano a coprire le spese familiari di mantenimento.
5Per l’assicurato vale il termine quadro per la riscossione della prestazione conformemente all’articolo 9 capoversi 1 e 2 LADI. Con l’inizio della formazione, detto termine è prolungato fino alla conclusione della formazione per la quale è stato accordato l’assegno. Il termine quadro prolungato è soppresso il giorno in cui l’assicurato interrompe o conclude la formazione. Se adempie i presupposti di cui all’articolo 8 LADI, il giorno successivo l’assicurato può aprire un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione.
6 …
7Le domande di assegni per la formazione devono essere presentate al servizio cantonale otto settimane prima dell’inizio della misura.
8Il servizio cantonale comunica la sua decisione all’assicurato di regola quattro settimane dopo la consegna della domanda."
Sul tema cfr. 38.2024.56 del 10 marzo 2025; STCA 38.2024.53 del 24 febbraio 2025; STCA 38.2023.18 del 19 giugno 2023; STCA 38.2018.67 del 10 dicembre 2018; STCA 38.2017.93 del 5 marzo 2018; 38.2017.80 dell’8 gennaio 2018, pubblicata in RtiD II-2018 Nr. 62 pag. 283; STCA 38.2017.1 del 26 aprile 2017; STCA 38.2015.79 dell’8 settembre 2016, il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_674/2016 del 25 ottobre 2016; STCA 38.2013.46 del 19 febbraio 2014, pubblicata in RtiD II-2014 N. 89 pag. 391.
2.7. Nella Prassi LADI PML, punti F1-6, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire l’applicazione uniforme del diritto ed impartire istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STF 8C_756/2020 del 3 agosto 2021 consid. 3.2.3.; STFA C 195/03 del 19 agosto 2004; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57 consid. 3a pag. 61), ha fornito le seguenti indicazioni:
" ASSEGNI DI FORMAZIONE (AFO)
art. 66a e 66c LADI; art. 90a OADI
SCOPO E CAMPO D’APPLICAZIONE
F1 Gli AFO intendono permettere agli assicurati che hanno almeno 30 anni di acquisire una formazione di base o di adattare la loro formazione alle esigenze del mercato del lavoro. Non possono tuttavia essere concessi in correlazione con un altro PML, tranne se si tratta del coaching e/o del sostegno scolastico (F18a e F45 lett. c). Inoltre, per il periodo durante il quale sono versati gli AFO, l’assicurato non può conseguire alcun guadagno intermedio (GI).
F2 Il criterio determinante per la concessione degli AFO è l’interesse dell’assicurato ad acquisire una formazione professionale al termine della quale viene rilasciato un attestato federale di capacità (AFC) o un certificato cantonale equivalente.
DESTINATARI
F3 Gli AFO possono essere concessi agli assicurati che adempiono le seguenti condizioni cumulative:
• Sono disoccupati e hanno svolto, entro il termine quadro per il periodo di contribuzione, un’occupazione soggetta a contribuzione per almeno 12 mesi o sono esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione (art. 59 cpv. 3 LADI).
• Hanno almeno 30 anni al momento in cui viene versato il primo AFO. È fatta salva la regolamentazione derogatoria prevista alla F9 e segg;
• Non dispongono di una formazione professionale completa o riconosciuta in Svizzera o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione (art. 66a cpv. 1 lett. c LADI).
F4 L’assicurato non dispone di una formazione professionale se non è in grado di esibire un documento ufficiale che certifichi la sua formazione o le sue conoscenze professionali (AFC, CFP, diploma, ecc.). Secondo l’art. 66a LADI possono avere accesso agli assegni di formazione anche le persone che non dispongono di una formazione professionale riconosciuta in Svizzera.
F5 L’assicurato ha notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della sua professione se, a causa della situazione sul mercato del lavoro, non può essergli assegnata alcuna occupazione nel campo della sua formazione e se ha cercato invano un’occupazione nell’ambito della sua professione originaria.
F6 Gli AFO possono essere accordati agli assicurati nell’ambito di un impiego fisso che sia però a tempo parziale. Questa possibilità è riservata agli assicurati iscritti a tempo parziale alla disoccupazione e il cui tasso di occupazione per la formazione professionale corrisponde a tale tempo parziale. (…)”
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_166/2025 del 19 gennaio 2026 consid. 2.4.; STF 8C_224/2024 del 2 settembre 2025 consid. 2.4.; DTF 151 V 137 consid. 4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.
2.8. Nella presente evenienza, dalle carte processuali emerge che il ricorrente tra il 2006 ed il 2009 è stato attivo presso il “Municipio di ______” conseguendo, nel 2009, l’attestato di maturità professionale e l’AFC esteso quale impiegato di commercio (cfr. doc. 5 e 7).
Nel corso del 2021, inoltre, egli ha frequentato un “corso di formazione per formatore di apprendisti in azienda” (cfr. doc. 9).
Dal curriculum vitae di RI1 risulta che il medesimo ha, poi, lavorato presso la ______ dal 2009 al 2010 e che dal 2011 al 2025 è stato attivo quale venditore di commercio al dettaglio presso ______, ______ (ditta attiva nell’ “importazione, esportazione e commercio al dettaglio di abbigliamento maschile e femminile nonché nella gestione di negozi di abbigliamento maschile e femminile”, i cui soci e gerenti sono i genitori dell’assicurato; cfr. estratto del Registro di commercio reperibile al sito internet www.zefix.ch).
In data 30 gennaio 2025, la ______ ha intimato all’assicurato uno scritto intitolato “riduzione del personale”, dal quale risulta che a causa del “momento economico particolarmente avverso” la ditta è stata costretta a una “riduzione del personale” e che “dal 01.02.2025” avrebbe potuto offrire all’assicurato “per il momento, due giorni lavorativi alla settimana. Ovvero il 40% della sua attività attuale del 100%” (cfr. doc. 6).
Tale documento è stato sottoscritto, per accettazione, da RI1 il giorno stesso (cfr. doc. 6).
Il ricorrente, registratosi all’Ufficio regionale di collocamento (in seguito: URC) il 6 febbraio 2025 (cfr. doc. 10-11), è stato sanzionato dalla Cassa ______ per avere accettato la riduzione della percentuale lavorativa dal 100 al 40% che constava di un “Modifica sostanziale del contratto di lavoro” che “non rispettava i termini legge”.
Con decisione del 20 febbraio 2025 – cresciuta in giudicato – l’amministrazione lo ha conseguentemente sospeso dal diritto alle indennità giornaliere di disoccupazione per 16 giorni (sanzione ridotta a 6.4 giorni effettivi) dal 1° febbraio 2025 (cfr. doc. 15).
Il 6 febbraio 2025, RI1 si è, dunque, registrato presso l’URC di ______.
Nel relativo modulo ha indicato di essere alla ricerca di un lavoro a tempo parziale (visto che per il rimanente 40% era ancora attiva presso la ditta dei genitori) al 60% (cfr. doc. 10).
Per quanto concerne le “ricerche di lavoro effettuate nel periodo precedente all’annuncio all’URC”, il ricorrente ha osservato quanto segue:
" (…) vista la non ripresa del mercato di lavoro l’azienda non si aspettava di ridurmi la percentuale lavorativa dal 01.02 al 05.02.2025 ero a casa con l’influenza” (cfr. doc. 10).
Nel formulario “informazioni integrative per la registrazione all’Ufficio regionale di collocamento (URC)”, inoltre, l’assicurato ha indicato di essere disponibile il lunedì, il martedì, il mercoledì ed il sabato e di non essere disposto a lavorare fuori dal Cantone Ticino.
Al punto 7.1. “formazione e riqualifica professionale” del modulo integrativo, alla domanda a sapere se “svolge o ha in previsione di seguire una formazione, un perfezionamento o una riqualifica professionale (…)”, il ricorrente ha risposto:
" (…) Sì. Aiuto Muratore, ho intenzione eventualmente di riqualificarmi come muratore” (cfr. doc. 11 pag. 4).
Al quesito successivo, punto 8.1. “Quali attività professionali cerca?”, RI1 ha indicato “riqualifica Aiuto Muratore / settore del commercio e della vendita al al dettaglio”. Ha inoltre precisato di svolgere le ricerche di lavoro via internet e “di persona” (cfr. doc. 11).
Il documento “azioni di reinserimento”, allestito in occasione del primo colloquio di consulenza presso l’URC del ricorrente tenutosi il 25 febbraio 2025, riporta le seguenti indicazioni:
" (…) l’assicurato si annuncia per la riduzione della percentuale di lavoro e non ha la garanzia di aumento a breve della percentuale: dipenderà dall’andamento della stagione turistica.
Non presenta gli allegati delle ricerche di lavoro svolte dalla data della riduzione della percentuale: visionata la lista dal suo account Job-Room.
Inserito nella lista d’attesa per partecipare al rilevamento del settore edile.
Ambirebbe a poter fare una riqualifica nel settore edile: informato che ha diritto a fare la domanda di Assegno di Formazione, ma senza una garanzia che venga accettata, tenuto conto che lavora e non è minacciato dalla disoccupazione.” (cfr. doc. 14).
Relativamente a “cosa si deve fare per raggiungere l’obiettivo”, risulta protocollato quanto segue:
" (…) candidarsi come impiegato di vendita, cassiere e aiuto manovale, aiuto giardiniere. Dare la priorità agli annunci presenti sui siti internet presenti nella lista ricevuta e fare ricerche spontanee solo in assenza di annunci.” (cfr. doc. 14).
Allo scopo di “far conoscere le proprie competenze nel settore edile” (cfr. doc. 14), RI1 è stato assegnato in data 3 marzo 2025 a “un corso collettivo di riqualificazione / perfezionamento Rilevamento delle competenze nell’edilizia (______)” (cfr. doc. 20), da svolgersi dal 10 al 28 marzo 2025, presso ______, per tre giorni di corso e 12 lezioni (cfr. all. a doc. 20).
Dovendo valutare l’idoneità dell’assicurato a svolgere la professione di “operaio generico edilizia”, ______ (______) nel “rapporto d’idoneità e proseguo al percorso di rilevamento delle competenza (PRC) dell’edilizia” del 31 marzo 2025 ha indicato che l’assicurato è stato ritenuto idoneo alla frequenza del PRC dell’edilizia (cfr. doc. 21). Dal rapporto in questione emerge, inoltre, che il ricorrente non aveva “nessuna limitazione” di salute (cfr. doc. 21).
Il 20 marzo 2025, RI1 è stato, poi, assegnato ad un programma d’occupazione temporanea (in seguito POT), denominato “POT ______”, che si sarebbe, poi, tenuto presso la ______, ______, dal 26 marzo al 25 giugno 2025 (cfr. dc. 22).
Dal rapporto finale del POT ______ risulta che durante la misura il ricorrente ha proseguito l’attività di guadagno intermedio al 40% presso la ditta di famiglia, che RI1 ha dimostrato generalmente competenze personali molto buone e professionali, quando valutate, buone (cfr. doc. 23).
La situazione finale del POT, in particolare, riporta la seguente indicazione:
" Il Sig. RI1 ha partecipato al POT-______ con grande impegno e interesse fin dal primo giorno. Sin dall’inizio ha espresso chiaramente le sue intenzioni, ovvero valutare un ricollocamento professionale nel settore dell’edilizia. Nei nostri cantieri sono state apprezzate le sue capacità manuali, in particolare nella lavorazione della pietra, nella costruzione di muri a secco e di strade selciate.
Durante il POT ha avuto l’opportunità di svolgere un periodo di stage presso un’azienda del settore, dove pare abbia ottenuto buone valutazioni da parte dei responsabili.
In conclusione, il sig. RI1 potrebbe lavorare nel settore edile senza grandi difficoltà” (cfr. doc. 23).
Nel periodo in cui era attivo il POT, RI1 è stato assegnato:
- a un corso collettivo di riqualificazione / perfezionamento, tenutosi il 4 aprile 2025, presso ______ ______, per “la sicurezza sul lavoro nei cantiere edili e del genio civile” (cfr. doc. 24 ed all.)
- a un corso collettivo di riqualificazione / perfezionamento tenutosi dal 28 al 30 aprile 2025, presso ______ per “Rilevamento pratico (RP) – laboratorio” (cfr. doc. 25 ed. all.).
Durante il colloquio telefonico del 22 aprile 2025, il ricorrente ha comunicato alla propria consulente URC che “la ditta ______ di ______ sarebbe interessata a fargli fare uno stage nella mansione di Aiuto Muratore (manovale edile)”.
La collocatrice, al riguardo ha poi annotato quanto segue:
" (…) visto che attualmente segue il POT presso ______ ho detto all’assicurato di informare il suo responsabile del programma alfine di valutare se questo stage potrebbe svolgerlo tramite loro o deve essere svolto tramite il nostro ufficio, dovrà tenerci informati o eventualmente il responsabile del PO può contattare il nostro ufficio.
Sentito il signor ______ della ______ mi comunica che tramite loro svolgerà uno stage presso la ditta ______ l’inizio dovrebbe essere a partire dal 05.05.2025 per 4 settimane nel caso arriverà la decisione da parte loro.
In pratica l’assicurato invece di seguire il PO presso ______ svolgerà lo stage in azienda” (cfr. doc. 14).
Da quanto protocollato in relazione al colloquio telefonico tra l’assicurato e la propria collocatrice del giorno seguente, risulta quanto segue:
" (…) il 13.05.2025 inizia uno stage presso la Ditta ______, autorizzato da ______ e ______.
Continua il lavoro in guadagno intermedio presso l’ultimo datore di lavoro” (cfr. doc. 14).
Il 13 maggio 2025, infatti, RI1 è stato assegnato ad uno stage di formazione “______ – Stage pratici in azienda del percorso ______”, organizzato dal 19 maggio al 13 giugno 2025, presso la ______, ______ (cfr. doc. 27).
In relazione al colloquio di consulenza URC del 16 giugno 2025, risulta protocollato quanto segue:
" (…) ha termine lo stage di formazione presso la Ditta ______ (…) terminato anche il POT a ______ (…). Discussa la sua richiesta, al momento solo verbale, di poter essere sostenuto per la formazione come Aiuto Muratore.
Informato che la consulente si è già confrontata con la propria capogruppo e sono emersi 2 elementi di criticità:
1. L’assicurato al momento non è minacciato dalla disoccupazione, in quanto lavora, seppur con guadagno intermedio
2. Il settore edile è appannaggio delle agenzie private di collocamento, per cui risulta estremamente difficoltoso poter essere inserito nel mercato edile con assunzione diretta delle ditte.
L’assicurato, convinto delle sue capacità e delle motivazioni oggettive, ritiene che la formazione non dovrebbe avere difficoltà di reinserimento lavorativo. La Ditta ______ al momento non hanno in previsione assunzioni, ma si metterebbero a disposizione per il tirocinio.
Al momento la domanda è in sospeso: l’assicurato, a conferma delle sue motivazioni, preferisce attendere i rapporti finali.” (cfr. doc. 14).
Contestualmente, quali “azioni (cosa si deve fare per raggiungere l’obiettivo)”, la consulente URC ha annotato “trovare un potenziale datore di lavoro per organizzare uno stage del settore edile” (cfr.doc. 14).
Due giorni più tardi, e meglio il 18 giugno 2025, la ______ ha intimato al ricorrente la disdetta del rapporto lavorativo con effetto dal 30 settembre 2025 (cfr. doc. 12).
In relazione al colloquio telefonico intercorso tra il ricorrente e la propria collocatrice il 2 luglio 2025, quest’ultima ha annotato quanto segue:
" (…) l’assicurato contatta il nostro ufficio per chiedere informazioni in merito alla possibilità di svolgere uno stage presso la ditta ______ a ______.
Ho informato l’assicurato che deve farci pervenire una mail con indicato l’indirizzo esatto del datore di lavoro e il periodo che farà lo stage.
Il nostro ufficio non appena sarà in possesso dei dati del datore di lavoro contatterà il responsabile dell’Azienda del Servizio Aziende alfine di emettere una decisione di stage.” (cfr. doc. 14).
Dal “rapporto finale d’attività – Percorso Rilevamento Competenze Edilizia (PRCE)” del 24 luglio 2025, redatto da ______, risulta che l’assicurato “ha frequentato tutte le fasi del percorso”, che ha lasciato “per decorrenza dei termini”, che è stato assegnato al “programma occupazionale ______” e che la professionale valutata è stata quella di “operaio generico edilizia”. “
In particolare, il rapporto indica, poi, quanto segue:
" (…) potenziale professione in edilizia:
nessuna formazione professionale in edilizia.
Dal rilevamento pratico approfondito sono emerse unicamente capacità manuali in qualità di aiuto muratore, per lavori secondari come pulizia pannelli, scavi a mano, disarmi, ecc.
Pertanto riteniamo il CI adatto a svolgere unicamente attività secondarie.
Se si considera però la sua volontà di imparare e serietà non è da escludere che se accompagnato da una persona capace possa anche imparare e diventare indipendente in determinate mansioni.
Classe salariale in edilizia (CNM-CCL): C – lavoratori edili senza conoscenze professionali. (…)
Competenze particolari / specifiche:
al momento in edilizia (impresa di costruzione), non sono emerse capacità o competenze particolari al di fuori delle mansioni secondarie utili per l’aiuto ai professionisti. Tuttavia ha il potenziale per imparare, specializzarsi e diventare autonomo in molte mansioni.
Collocabilità: collocabile da subito.
Disposto per attività da operaio generico (aiuto ai professionisti) per il settore edile e dell’artigianato. (…)
Ha svolto uno STAGE di valutazione quale aiuto muratore con un buon esito facendo emergere sufficienti conoscenze e capacità per il settore principale della costruzione (edilizia e genio civile) che lo rendono collocabile quale aiuto muratore (…)
Limitazioni: nessuna limitazione come da attestazione.
Situazione finale ______: al termine del Percorso ______ risulta ancora alla ricerca d’un occupazione.
Nessuna referenza in edilizia oltre alla valutazione dello stage che ha avuto un buon esito. DL disponibile per eventuale formazione.
Ha svolto uno STAGE di valutazione quale aiuto muratore con un buon esito facendo emergere conoscenze e capacità per il settore principale della costruzione (edilizia e genio civile) che lo rendono collocabile quale aiuto muratore.
Possiede ottime capacità manuali e d’apprendimento, ottima resistenza fisica e perseveranza. Educato, puntuale e con gran voglia di imparare. Al momento collocabile in edilizia unicamente quale aiuto ai professionisti. Da seguire, necessita di pratica professionale.
Potenziale/collocabilità: consigliamo di mantenerlo attivo tramite misure idonee (es: PO ______, ______ o simili), in modo da mantenere i giusti ritmi lavorativi, pronto per un eventuale collocamento, e sostenerlo attivamente al collocamento.
In ogni caso buono il potenziale professionale, collocabile da subito!” (cfr. doc. 28)
Dal “Modulo di valutazione delle capacità professionali” sottoscritto dalla ______ l’11 luglio 2025, risulta che “______ ha dimostrato sin da subito ottime capacità manuali come prue di apprendimento. Anche la resistenza fisica e la perseveranza si sono dimostrate più che soddisfacenti. (…) Sempre puntuale, educato e con una gran voglia di imparare” (cfr. doc. 29).
In occasione del colloquio di consulenza del 15 luglio 2025, la collocatrice del ricorrente ha protocollato quanto segue:
" (…) Sta svolgendo uno stage presso la ______.
Si affronta l’argomento legato alla nuova riqualifica che vorrebbe iniziare con il prossimo anno scolastico in ambito edile. (…)
Informato che la domanda di AFO sottostà ad un’attenta valutazione da parte del nostro ufficio e che non vi è alcuna garanzia che venga accettata. A titolo cautelativo invitato ad informarsi per richiedere gli aiuto allo studio previsti dal Cantone e Confederazione” (cfr. doc. 14).
Dal “rapporto finale inerente” lo “stage di orientamento” al quale il ricorrente ha partecipato dall’8 al 25 luglio 2025 presso la ditta ______ di ______, risulta, poi, che per l’attività di “lavoratore edile, edilizia principale” il “comportamento e la cooperazione” dell’assicurato sono stati ottimi, che il medesimo era idoneo a svolgere l’attività. Non gli è, però, è stata offerta una possibilità di impiego, sebbene sia stato indicato che RI1 sarebbe stato tenuto “In considerazione (…) per eventuali posizioni future”, rispettivamente, che la ditta era “disponibile a fornire referenze ad altri datori di lavoro” (cfr. doc. 30).
Dal modulo “azioni di reinserimento”, per quanto attiene al colloquio telefonico del 30 luglio 2025, risulta protocollato quanto segue:
" (…) l’assicurato ha terminato lo stage presso la ______.
(…) Si è informato presso l’Ufficio delle borse di studio e aiuto allo studio. Dichiarata che l’eventuale decisione di finanziamento richiederebbe ca. 3 mesi prima di essere emessa ed economicamente non è in grado di sostenere le spese familiari solo con un salario da apprendista.
Ricorda che la ditta ______ si è messa a disposizione per sottoscrivere un contratto di tirocinio, dato che non possono assumerlo.
Riceve per email il formulario per la richiesta di AFO. Ricordato che la domanda non presuppone un preavviso favorevole, che potrebbe anche essere contestato dall’Ufficio delle Misure Attive.” (cfr. doc. 14).
L’11 agosto 2025 RI1 ha presentato la propria “domanda e conferma per l’ottenimento degli Assegni di formazione LADI”. Indicando, senza a quel momento allegare il contratto che lo avrebbe legato ditta, che il futuro datore di lavoro sarebbe stato la ______, ______, il ricorrente ha precisato di volere formarsi come Aiuto Muratore AFC.
Alla domanda a sapere “per quali motivi ritiene di non avere più la possibilità di ricollocarsi nella sua ultima professione, nella professione appresa o mediante occupazione adeguata?”, l’assicurato ha risposto come segue:
" (…) il cambio culturale causato degli acquisti online ha cambiato profondamente il settore della vendita al dettaglio. La continua riduzione dei negozi fisici oltre alla attuale difficile situazione economica rende molto difficile il mio ricollocamento. Questa trasformazione è in crescita ed in futuro la vendita online sarà sempre più rilevante. Ne consegue una sempre meno offerta di posti di lavoro.
In Ticino la clientela locale è relativamente piccola con una forte dipendenza dal turismo così che la concorrenza dell’e-commerce diventa ancora più marcata. Questo fa sì che le posizioni sono poche, spesso solo a tempo parziale o temporaneo e con una retribuzione generalmente bassa” (cfr. doc. 1).
Contestualmente, RI1 ha precisato che la difficoltà di collocamento non era dovuta a motivi di salute (cfr. doc. 1).
Nel proprio preavviso del 25 agosto 2025, la referente URC, ______, ha indicato quanto segue:
" (…)
2. Valutazione della notevole difficoltà al collocamento per motivi inerenti al mercato del lavoro (…)
Analisi della situazione del richiedente
a) La strategia di reinserimento concordata e promossa è stata attivata con obiettivo esclusivo di ricerca di un’occupazione nella professione esercitata e/o appresa, oppure in una affine ai sensi dell’art. 16 LADI? (…)
Sì
Motivazione:
L’assicurato si è attenuto alle disposizioni ricevute dalla sua consulente URC, ricercando nelle professioni esercitate, apprese ed affini, tuttavia nei mesi di giugno e luglio ha concentrato i suoi sforzi di ricerca unicamente nel settore dell’edilizia, rafforzando il suo desiderio di entrarvi. Per il mese di luglio, l’assicurato è stato sanzionato per non aver risposto ad annunci di lavoro apparsi nell’ambito della vendita, settore di provenienza.
b) La strategia di reinserimento è stata applicata in maniera assidua e per un periodo di media-lunga durata (10-12 mesi) facendo particolare attenzione alle ricerche di lavoro svolte, alle assegnazioni di posti vacanti, al sostegno tramite la concessione di altri provvedimenti del mercato del lavoro finalizzati al miglioramento delle possibilità di collocamento?
No
Motivazione:
Ricerche di lavoro
L’assicurato è iscritto solo da febbraio (7 mesi). Da subito è entrato in regime di guadagno intermedio in quanto impiegato come collaboratore del commercio al dettaglio presso un negozio di famiglia. In questi mesi ha cercato lavoro come collaboratore nella vendita, impiegato amministrativo e affini, evidenziando il suo interesse personale per l’edilizia, per cui ha svolto ricerche come manovale, aiuto giardiniere, in accordo con la consulente.
Assegnazione di posti vacanti
Durante la sua breve permanenza, sono state fatte due assegnazioni nell’ambito della vendita per cui non vi sono stati riscontri positivi.
PML collettivi settoriali o di sostegno al collocamento (TRI, coaching)
A causa delle difficoltà nel riscontrare posti vacanti nel settore della vendita, è stato considerato un rilevamento delle competenze nel settore edile da cui è emerso che l’assicurato sarebbe da subito collocabile come manovale, ausiliario.
Svolgimento di altri PML collettivi o individuali per affrontare le difficoltà di collocamento per motivi inerenti al mercato del lavoro
Svolti due stage presso ______ e ______, durante quest’ultima attività il comportamento dell’assicurato è stato ineccepibile.
Esame finale del referente URC
La strategia di reinserimento concordata era adeguata ed è stata realizzata. Non ha permesso di ottenere alcun posto di lavoro e ha evidenziato notevoli difficoltà di collocamento per motivi inerenti al mercato del lavoro che non possono essere affrontate con altri sostegni o PML.
No
Motivazione
Il signor RI1 si è iscritto in disoccupazione entrando da subito in regime di guadagno intermedio, in quanto impiegato presso il negozio di famiglia dal lontano 2011. Tutt’ora lavora ma si trova in periodo di disdetta, fino al 30.09.2025. Durante tutta la permanenza in disoccupazione, l’assicurato ha manifestato il forte interesse per il settore dell’edilizia, sin dal primo colloquio di consulenza, in cui avanzava la richiesta di ricevere un assegno di formazione. Pertanto, mosso dalla sua passione, ha intensificato le sue ricerche di lavoro nel settore. Dai passi finora compiuti e i rilevamenti specifici, il suo profilo risulta collocabile sia nell’ambito della vendita che nell’ambito dell’edilizia come manovale. In assenza di evidenze che lascino pensare a delle reali difficoltà di ricollocamento nel mercato del lavoro, la richiesta di assegno di formazione non può essere accolta. Nel caso specifico, la richiesta di basa su un desiderio personale e non è avvalorata da prove oggettive di difficoltà di reinserimento nel mercato del lavoro.
3. Preavviso del referente URC
Negativo” (cfr. doc. 35).
Il 20 agosto 2025, l’URC di ______ ha sanzionato il ricorrente sospendendolo dal diritto alle prestazioni LADI per tre giorni dal 1° agosto 2025 argomentando il proprio provvedimento come segue:
" (…)
1. In relazione al mese di luglio 2025 l’assicurato ha comprovato ricerche di lavoro valutate insufficienti dall’Ufficio competente. Alla nostra richiesta di giustificazione del 12.08.2025 l’assicurato ha preso posizione entro i termini fissati (14.08.2025), dichiarando d’aver concentrato le ricerche nel settore edile nell’ottica di fare una formazione. (…)
3. Le motivazioni addotte dall’assicurato sulla sua risposta alla nostra richiesta di giustificazione non possono essere accettate. L’assicurato ha ricevuto chiare istruzioni sulle modalità di ricerca lavoro e non risulta che abbia ricevuto l’istruzione di fare ricerche di lavoro unicamente nel settore edile. L’istruzione ricevuta in sede di colloquio del 16.06.2025 si limitava alla ricerca di un potenziale datore di lavoro per poter concordare uno stage. Agendo come di fatto l’assicurato ha oggettivamente limitato la possibilità di poter trovare una nuova occupazione, così da porre fine alla disoccupazione, e va pertanto sospeso dal pagamento delle indennità. La durata della sospensione è fissata in considerazione della colpa dell’assicurato (…) Per determinare la durata della sospensione, va considerato il mese di luglio 2025 e pertanto – conformemente alla prassi in uso – risulta adeguata una sospensione di 3 giorni.” (cfr. doc. 17).
Nel modulo “Azioni di reinserimento”, relativamente al colloquio di consulenza del 25 agosto 2025 risulta indicato quanto segue:
" (…) Discussa la domanda di Assegno di Formazione e spiegato le motivazioni che hanno indotto il nostro ufficio ad emettere un preavviso negativo.
Invitato l’assicurato ad inoltrare la domanda di borsa di studio e parallelamente cercare un potenziale datore di lavoro per iniziare un apprendistato. Tale ricerca va effettuata al di fuori delle ricerche di lavoro che è tenuto a comprovare al nostro ufficio. Informato anche della possibilità di lavorare come manovale, dato che è stato ritenuto idoneo, e per poter accedere in tale modo a richiedere la formazione tramite l’art. 33
Al termine dell’attuale lavoro, che si concluderà a fine settembre 2025, sarà inserito nel rilevamento del commercio, data la sua formazione” (cfr. doc. 14 e 18).
Contestualmente, si è definito l’obiettivo di “trovare un lavoro nel settore in cui può comprovare recente esperienza”, mentre quali “azioni (cosa si deve fare per raggiungere l’obiettivo)” è stato protocollato quanto segue:
" (…) Cercare lavoro principalmente nel settore della vendita, e completare le ricerche anche nel settore edile come manovale e/o aiuto giardiniere anche come costruttore.
Candidarsi anche come impiegato di del commercio e della vendita al con mansioni di vendita / consulenza.” (cfr. doc. 14).
Dalle ricerche di lavoro svolte dall’assicurato durante la disoccupazione, emerge quanto segue:
- Per il mese di febbraio 2025, RI1 ha svolto 16 ricerche di lavoro. Di queste, 11 sono relative al settore commerciale/della vendita/consulenza, 2 al settore edile, 2 all’industria del legno ed 1 concerne la posizione di “ausiliario / sistemazione paesaggio” (cfr. doc. 16);
- Per il mese di marzo 2025, l’assicurato ha svolto 14 ricerche di lavoro. 7 concernono il settore della vendita/ricezione/consulenza, 6 il settore edile ed una la posizione di “addetto alla manutenzione” presso ______ (cfr. all. a doc. 16);
- Per il mese di aprile 2025, RI1 ha svolto 12 ricerche di lavoro; 8 nel settore edile, 4 in ambito di commercio, consulenza e risorse umane (cfr. all. a doc. 16);
- Per il mese di maggio 2025, il ricorrente ha fatto valere di avere svolto 16 ricerche di lavoro: 12 nel settore edile e 4 nel settore della consulenza/assicurativo (cfr. all. a doc 16);
- Per il mese di giugno 2025, RI1 ha indicato di avere svolto 9 ricerche di lavoro, tutte in ambito edile (cfr. all. a doc. 16);
- Per il mese di luglio 2025, il ricorrente ha svolto 15 ricerche di lavoro, esclusivamente nel settore edile (cfr. all. a doc. 16);
- Per il mese di agosto 2025, RI1 ha svolto 14 ricerche di lavoro: 7 nel settore edile e 7 in ambito commerciale/consulenza/servizio clienti (cfr. doc. 16);
- Per il mese di settembre 2025, l’assicurato ha svolto 16 ricerche di lavoro: 2 come consulente patrimoniale ed alla clientela privata, 4 nel commercio/vendita/consulenza, 1 come Key account manager presso ______, 1 come “manager del tessile e della moda”, 1 come “event manager”, 1 come “beauty advisor”, 1 come “food and beverage manager presso un ristorante, 1 come “ausiliario, sistemazione paesaggio” e 4 nel settore edile (cfr. all. a doc. 16);
- Per il mese di ottobre 2025, infine, RI1 ha svolto 8 ricerche di lavoro: 2 nel settore edile e le altre 6 tra marketing e ricezione nel servizio alberghiero (cfr. all. a doc. 16).
Con decisione del 10 settembre 2025, l’UMA ha respinto la domanda per l’ottenimento degli AFO presentata da RI1 sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…) Durante tutta la permanenza in disoccupazione, l’assicurato ha manifestato il forte interesse per il settore dell’edilizia, sin dal primo colloquio in cui avanzava la richiesta di ricevere un assegno di formazione.
Il signor RI1 possiede un AFC quale impiegato di commercio, formazione estesa, ottenuto nel 2009. In seguito dal 2009 al 2010 ha lavorato come animatore presso una casa di riposo e dal 2011 ad oggi è occupato quale venditore presso ______ a ______. Nel corso del colloquio di consulenza ha segnalato di possedere competenze nel settore edile, maturate al di fuori del contesto professionale.
Gli ambiti di ricerca lavoro convenuto con la sua consulente URC sono: cassiere, collaboratore vendita, impiegato del commercio al dettaglio e lavoratore edile non qualificato.
Dall’iscrizione in disoccupazione, l’assicurato ha svolto ricerche di lavoro come collaboratore nella vendita, impiegato amministrativo e in professioni affini e anche come manovale, aiuto giardiniere.
Nei mesi di giugno e luglio ha concentrato i suoi sforzi di ricerca unicamente nel settore dell’edilizia. Per il mese di luglio è stato sanzionato per ricerche di lavoro insufficienti, in particolare per non aver risposto ad annunci di lavoro apparsi nell’ambito della vendita.
Al fine di valutare un ricollocamento professionale nel settore dell’edilizia, ha svolto diversi provvedimenti inerenti al mercato del lavoro nel settore (rilevamento competenze, programma d’occupazione e stage in azienda). Nel rapporto finale di questi provvedimenti risulta che l’assicurato è da subito collocabile come manovale, ausiliario, aiuto muratore.
Durante la sua breve permanenza in disoccupazione, non è stato possibile attivare altri PML di rilevamento competenze nel settore commerciale. Ha potuto essere segnalato a due posti vacanti nel settore della vendita.
Tenuto conto di quanto sopra, riteniamo che non ci siano elementi oggettivi che confermano importanti difficoltà di collocamento per motivi inerenti al mercato del lavoro ai sensi della LADI.
4. La “domanda e conferma per l’ottenimento degli Assegni di formazione LADI” inoltrata l’11.08.2025 non è stata firmata da alcun datore di lavoro e non è stato allegato alcun contratto di tirocinio.
Visto quanto sopra, non si entra nel merito circa l’adempimento degli altri presupposti enunciati agli artt. 66a segg. LADI.” (cfr. doc. 2).
In esito all’ultimo colloquio telefonico intercorso tra il ricorrente e la propria consulente URC, avvenuto il 29 settembre 2025, è stato annotato quanto segue:
" (…) informa che ha presentato opposizione alla decisione di rifiuto degli assegni di formazione.
Ha sottoscritto il contratto di tirocinio con la Ditta ______, la cui formazione inizia il 20.10.2025. Ha presentato la domanda di sussidio per l’aiuto allo studio.
Se la sua opposizione non dovesse essere accettata, ritiene che non potrà far fronte alle spese unicamente con l’entrata del salario di apprendista, per cui è possibile che receda dal tirocinio.
Informato che al momento che inizia la formazione, non né collocabile per cui la sua iscrizione viene chiusa d’ufficio. La sua opposizione presso l’UMA comunque prosegue nonostante l’annullamento” (cfr. doc. 14).
Con opposizione del 2 ottobre 2025, RI1 ha impugnato il provvedimento reso nei suoi confronti. A sostegno delle proprie pretese, egli ha fatto valere quanto segue:
" (…) Premetto di non avere inoltrato alcun contratto di tirocinio, in quanto ______ di ______, nel periodo in cui ho inoltrato la domanda, era chiusa per le ferie estive. Provvedo ora ad allegare tale documento il quale attesta l’assunzione come apprendista dal giorno 20 di ottobre 2025.
Non ho mai voluto entrare nello specifico con la mia collocatrice poiché ritengo la tematica molto intima e personale. In seguito al conseguimento del mio diploma ho subito cercato un impiego in un settore differente da quello appreso. Dopo un periodo in casa anziani, come animatore, ho iniziato a lavorare in qualità di venditore di abbigliamento in quanto il lavoro in ufficio legato a mezzi informativi non mi rendeva felice. Infatti durante l’apprendistato in ______ sono emerse determinate problematiche mediche (malessere, stanchezza mentale, malumore, depressione) legate al lavoro sedentario. Trovatomi ora in disoccupazione dopo 16 anni c/o ______ ho espresso subito la richiesta di un’eventuale riqualifica come murato in quanto questo tipo di lavoro mi gratifica ed è idoneo alla mia indole attiva. Sono grato alla mia collocatrice, di aver acconsentito, proponendomi questa possibilità di percorso per rilevare le mie competenze nel settore edile (…). Le valutazioni ricevute sono state infatti molto buone tanto da rimarcare ufficialmente la mia idoneità a lavorare nel settore edile.
La necessità di un diploma diventa fondamentale per un mio utile e completo reinserimento. In primo luogo mi permetterebbe di avere un attestato federale in una professione per me affine in quanto quella appresa non è compatibile con la mia persona. Questo percorso inoltre andrebbe a colmare la mia minore esperienza nel settore edile, attualmente non competitiva per gli standard del mercato del lavoro. La realtà è che i cantieri vengono gestiti da squadre dove il semplice Aiuto Muratore ha capacità molto più sviluppate delle mie. I datori di lavoro cercano infatti muratori qualificati o con eguale manualità e conoscenze; questo perché l’operaio è molto caro per le aziende e quindi assumono solo i candidati migliori che hanno una buona resa con un ventaglio di capacità molto ampio.
A prova di ciò vi sono le mie innumerevoli ricerche nel settore edile ad esito negativo.
Tutti i datori di lavoro, presso i quali ho avuto modo di fare uno stage, mi hanno confermato di poter essere un valore aggiunto per la loro azienda una volta formato (…) Inoltre la ditta ______ mi ha assicurato la volontà certa di assumermi dopo l’apprendistato.
Il percorso svolto in condivisione con l’ufficio di collocamento ha permesso di rilevare le mie innate capacità manuali. Ritengo personalmente che in una società il merito e l’impegno vadano premiati. Nel mio caso specifico sono convinto che la mia persona possa dare un ottimo contributo al settore edile nel nostro territorio pertanto richiedo la rivalutazione per i seguenti motivi sopra descritti:
- Impossibilità di collocamento nel mio settore per motivi medici (allegato)
- Rilevata idoneità nel settore edile in seguito al percorso svolto in disoccupazione. Rapporto finale positivo in possesso di ______, Rapporto potenziamento ______ (allegato)
- Necessità di un diploma per un completo e duraturo reinserimento
- Conferma di assunzione post apprendistato presso ______ (…)” (cfr. doc. 3).
In allegato alla propria opposizione, RI1 ha trasmesso all’UMA, oltre a quanto già agli atti, la seguente documentazione:
- Contratto di tirocinio, presso ______, per la professione di “Aiuto Muratore AFC”, dal 20 ottobre 2025 al 30 settembre 2028 (poi corretto in “19.10.2028”), sottoscritto dalla datrice di lavoro il 26 settembre 2025 (cfr. all. a doc. 3);
- il “certificato” di data 2 ottobre 2025 del dr. med. ______ (“Medicina interna, Pneumologia ABIM”), dal quale risulta quanto segue:
“(…) il paziente (…) in occasione della consultazione in data 26.09.2025, mi ha riferisce di avere percepito un particolare disagio (con tendenza allo stato ansioso-depressivo) durante la formazione quale commerciante.
Ritiene di sentire una idoneità maggiore per lavori pratici-manuali e quindi sarebbe molto interessato a intraprendere un apprendistato quale muratore” (cfr. all. a doc. 3);
- “convocazione per l’anno scolastico 2025-2026”, prevista per il 10 ottobre 2025 per la “classe: muratori 1c” da parte del Centro ______ (cfr. all. a doc. 3).
Con decisione su opposizione del 28 ottobre 2025, l’UMA ha, come visto (cfr. consid. 1.1.), respinto l’opposizione di RI1 al provvedimento del 10 settembre 2025.
In allegato al proprio ricorso, RI1 ha trasmesso a questa Corti i documenti seguenti:
- Copia del “Rapporto percorso di rilevamento pratico in laboratorio” del 30 aprile 2025, relativo al corso collettivo di riqualificazione / perfezionamento tenutosi dal 28 al 30 aprile 2025, presso ______ (cfr. supra), dal quale risulta che “le attività svolte dal candidato sono state tutte eseguite dimostrando impegno e applicazione. In base alle informazioni acquisite durante il rilevamento pratico è emersa poca conoscenza nel settore della costruzione” (cfr. all. A2 a doc. I);
- Copia dell’ “attestato di lavoro” del 7 luglio 2025 del direttore del POT ______, dal quale risulta, in particolare, che nello svolgere il programma in questione, “nella funzione di operaio edile” il ricorrente “ha dimostrato impegno personale, accuratezza nell’esecuzione dei lavori, puntualità e regolarità nelle presenze” (cfr. all. A7 a doc. I);
- Copia dell’approvazione del contratto di tirocinio da parte della Divisione della formazione professionale (cfr. all. A9 a doc. I);
- Copia del “certificato di frequenza” del “primo anno (anno scolastico 2025-2026) della Scuola professionale artigianale e industriale di ______ come Aiuto Muratore AFC” (cfr. all. A10 a doc. I).
In sede di replica, il ricorrente ha, inoltre, prodotto la seguente documentazione:
- Copia dell’ “attestato” della ______ del 13 febbraio 2026, dal quale risulta che RI1 sta svolgendo l’ “apprendistato di muratore AFC presso la nostra azienda con contratto a tempo determinato dal 1.11.2025 al 30.09.2028. Fino ad oggi siamo molto soddisfatti del lavoro svolto e dell’impegno dimostrato verso la professione come pure dei risultati scolastici. Al termine dell’apprendistato, se ci saranno ancora queste prerogative valuteremo molto volentieri la possibile assunzione a tempo indeterminato” (cfr. all. IX1 a doc IX);
- Copia della “dichiarazione” di ______, direttore del Centro ______, che attesta che “l’allievo RI1 sta svolgendo con impegno e ottimi risultati la formazione scolastica relativa all’apprendistato AFC di Aiuto Muratore presso il ______ di ______”, allegando copia della pagella scolastica del ricorrente, dalla quale risulta che il medesimo, al termine del primo semestre 2025-2026 aveva la nota del 5.5 in tutte le materie di insegnamento (cfr. all. IX2 a doc IX);
- Copia di una “valutazione CI: RI1” ______ da quale risulta che il medesimo ha conseguito buoni voti sia nelle proprie competenze professionali che sociale, ottenendo una nota complessiva del 5.4 (cfr. all. IX3 a doc. IX):
- Copia della decisione di tassazione per il 2024 (cfr. all. IX4 a doc. IX);
- Copia delle “Motivazioni disdetta ______”, non datata, nelle quali il ricorrente indica “stimato Giudice, ______ dopo anni di perdite di bilancio, colpita gravemente dalla pandemia, e dalla attuale crisi del settore non è stata più in grado di pagare il mio salario dovendo così licenziarmi. Le due attività vengono gestite dai miei genitori, attualmente in pensione, fino a fine contratto (31.12.2026)”. Il documento in questione è sottoscritto anche dalla Sagl (cfr. all. IX7 a doc. IX).
Su richiesta del TCA del 20 aprile 2026 (cfr. doc. XIII e consid. 1.6.), il 30 aprile 2026 l’UMA ha trasmesso una serie di documenti, e meglio:
- Quale riscontro alla richiesta di questa Corte volta a “sapere quante persone erano iscritte in disoccupazione nel Cantone Ticino nel periodo gennaio – dicembre 2025, mese per mese, nel settore degli impiegati di commercio, in quello degli impiegati di vendita al dettaglio e in quello di manovale, aiuto muratore e muratore” l’amministrazione ha trasmesso quattro tabelle “disoccupati (fonte: Colsta)”, dalle quali risultano i seguenti dati:
|
|
Impiegati di |
commercio |
|
|
mese |
Disoccupati |
Disoccupati entrate |
Disoccupati uscite |
|
Gennaio 2025 |
505 |
147 |
116 |
|
Febbraio 2025 |
506 |
106 |
109 |
|
Marzo 2025 |
499 |
94 |
103 |
|
Aprile 2025 |
494 |
103 |
113 |
|
Maggio 2025 |
491 |
101 |
109 |
|
Giugno 2025 |
483 |
102 |
115 |
|
Luglio 2025 |
496 |
118 |
109 |
|
Agosto 2025 |
504 |
100 |
92 |
|
Settembre 2025 |
531 |
141 |
114 |
|
Ottobre 2025 |
509 |
101 |
120 |
|
Novembre 2025 |
519 |
116 |
107 |
|
Dicembre 2025 |
532 |
84 |
71 |
|
totale |
|
1’313 |
1’275 |
|
|
Impiegati di |
vendita |
|
|
mese |
Disoccupati |
Disoccupati entrate |
Disoccupati uscite |
|
Gennaio 2025 |
330 |
94 |
70 |
|
Febbraio 2025 |
342 |
90 |
79 |
|
Marzo 2025 |
327 |
74 |
88 |
|
Aprile 2025 |
309 |
80 |
98 |
|
Maggio 2025 |
285 |
58 |
81 |
|
Giugno 2025 |
272 |
68 |
81 |
|
Luglio 2025 |
266 |
58 |
64 |
|
Agosto 2025 |
268 |
69 |
65 |
|
Settembre 2025 |
293 |
97 |
73 |
|
Ottobre 2025 |
300 |
86 |
81 |
|
Novembre 2025 |
305 |
93 |
88 |
|
Dicembre 2025 |
310 |
58 |
52 |
|
totale |
|
925 |
920 |
|
|
|
Manovali |
|
|
mese |
Disoccupati |
Disoccupati entrate |
Disoccupati uscite |
|
Gennaio 2025 |
67 |
25 |
22 |
|
Febbraio 2025 |
59 |
13 |
20 |
|
Marzo 2025 |
51 |
12 |
22 |
|
Aprile 2025 |
41 |
14 |
24 |
|
Maggio 2025 |
39 |
13 |
17 |
|
Giugno 2025 |
36 |
14 |
16 |
|
Luglio 2025 |
34 |
8 |
9 |
|
Agosto 2025 |
30 |
15 |
20 |
|
Settembre 2025 |
35 |
17 |
13 |
|
Ottobre 2025 |
31 |
11 |
16 |
|
Novembre 2025 |
46 |
23 |
14 |
|
Dicembre 2025 |
61 |
25 |
12 |
|
totale |
|
190 |
205 |
|
|
Aiuto muratori, |
muratori |
|
|
mese |
Disoccupati |
Disoccupati entrate |
Disoccupati uscite |
|
Gennaio 2025 |
55 |
21 |
16 |
|
Febbraio 2025 |
40 |
13 |
28 |
|
Marzo 2025 |
42 |
18 |
16 |
|
Aprile 2025 |
39 |
19 |
22 |
|
Maggio 2025 |
33 |
12 |
17 |
|
Giugno 2025 |
34 |
10 |
8 |
|
Luglio 2025 |
35 |
16 |
15 |
|
Agosto 2025 |
45 |
20 |
10 |
|
Settembre 2025 |
33 |
12 |
23 |
|
Ottobre 2025 |
28 |
7 |
10 |
|
Novembre 2025 |
30 |
8 |
7 |
|
Dicembre 2025 |
45 |
27 |
11 |
|
totale |
|
183 |
183 |
(cfr. doc. 32)
- Quali “annunci di lavoro apparsi nell’ambito della vendita” (cfr. consid. 1.6. e 1.7.) a cui il ricorrente non ha risposto, l’UMA ha tramesso la documentazione relativa a tre posizioni, e meglio:
1. Annuncio ______ del 10 luglio 2025, per la professione di “venditore di gioielleria e orologeria”, nel Luganese, a tempo pieno e indeterminato. Tra i requisiti figura richiesta “oltre all’italiano (…) una seconda lingua madre (arabo o russo)” (cfr. doc. 32.1.);
2. Offerta di lavoro indeed che l’UMA indica risalire al “18.07.2025”, come “Store Operations Manager”, a ______, presso ______ (ndr. verosimilmente presso ______), al “90-100%” (cfr. doc. 32.2.);
3. Posto vacante come “Impiegato del commercio al dettaglio” presso ______, ______, al “40-50%”, per un candidato di età compresa tra 16 e 16 anni, con “disponibilità al lavoro a turni, sere e week-end compresi”, “il lavoro prevede che la persona abbia la licenza di condurre per la categoria B e che possegga un veicolo”, con “lavoro a turni, lavoro domenicale e festivo”, “orari turni, anche domenica/festivi: 05.00-22.00” (cfr. doc. 32.3.);
- A proposito dei due posti vacanti ai quali l’assicurato “ha potuto essere segnalato (…) nel settore della vendita”, l’UMA ha prodotto quanto segue:
1. La “conferma di iscrizione di un posto vacante” del 12 marzo 2025, presso ______, ______, quale “collaboratore vendita”, con le mansioni di “gestire e cura delle piante” e “esperienza pregressa nella mansione”, al “30-50%”, a tempo determinato dal 14 aprile al 7 giugno 2025 (cfr. doc. 33);
2. La “conferma di iscrizione di un posto vacante” presso ______, ______, del 30 aprile 2025, per una posizione indicata di “cassiere” con mansioni “______”, dal “20 % al 60%” a tempo indeterminato, con “flessibilità per gli orari lavorativi, inclusi turni nei fine settimana e nei giorni festivi”, retribuzione salariale “secondo il CCNL del settore Gastro” (cfr. doc. 34.1.).
Per tale posizione, l’8 maggio 2025 il ricorrente ha ricevuto un’ “assegnazione” (cfr. doc. 34.2.).
Candidatosi entro le 24 ore (cfr. all. a doc. 34.2.), RI1 non, però, stato contattato dal potenziale datore di lavoro (cfr. doc. 34.3.).
2.9. Nella propria decisione su opposizione, l’UMA ha ribadito quanto già indicato nel proprio provvedimento del 10 settembre 2025 (cfr. consid. 2.8.) nel senso che il ricorrente ha prodotto la richiesta di assegni di formazione dell’11 agosto 2025 “non (…) firmata dal datore di lavoro”.
Al riguardo, il questo Tribunale prende atto della spiegazione fornita da RI1 circa il motivo per il quale il contratto firmato dalla ______ è stato inoltrato successivamente alla richiesta (presentata entro le otto settimane prima dell’inizio della formazione) degli AFO (“(…) Premetto di non avere inoltrato alcun contratto di tirocinio, in quanto ______ di ____________, nel periodo in cui ho inoltrato la domanda, era chiusa per le ferie estive.”; cfr. consid. 2.8.).
È, peraltro, notorio che numerose ditte attive nell’edilizia annualmente chiudono per ferie per diverse settimane nel periodo tra agosto e settembre.
Questa Corte rileva che quello degli assegni di formazione era un tema ricorrente nei colloqui tra la collocatrice URC e l’assicurato, concretamente affrontato a più riprese (cfr. consid. 2.8.). Ciononostante, la documentazione per procedere alla richiesta è stata trasmessa dall’URC all’interessato unicamente il 30 luglio 2025, nell’imminenza delle notorie ferie del settore edilizio.
In ogni caso, il contratto di tirocinio sottoscritto dal datore di lavoro è pervenuto all’amministrazione al più tardi il 3 ottobre 2025, quindi comunque prima dell’inizio della formazione.
Il ritardo del ricorrente nel completamento della documentazione volta alla richiesta degli assegni di formazione, in concreto, non è quindi determinante, potendo tutt’al più comportare il fatto che la domanda doveva essere considerata come presentata (leggasi completata) in ritardo, rispetto a quanto prevede l’art. 90a cpv. 7 OADI, ma comunque prima dell’inizio della formazione.
In tal senso, questa Corte ricorda quanto indica la Prassi LADI PML, al punto F45, ed in particolare che “Se la domanda viene presentata in ritardo, ma comunque prima dell’inizio della formazione, gli AFO saranno accordati sin dall’inizio della formazione. È tuttavia possibile che, in seguito all’inosservanza del termine di presentazione, subentri un certo ritardo nell’evasione della domanda e che la decisione sia notificata all’assicurato dopo l’inizio della formazione.”).
2.10. Nel caso in esame il TCA analizzerà separatamente i due settori professionali che entrano in considerazione per l’assicurato.
Settore del commercio e della vendita al dettaglio
Per quanto attiene al settore del commercio e della vendita al dettaglio, questo Tribunale rileva che, durante gli otto mesi di disoccupazione, il ricorrente è stato assegnato ad un (solo) posto vacante, a tempo parziale quale cassiere/addetto al controllo biglietti ed alla pulizia delle sale presso la ______, attiva al ______ (cfr. consid. 2.8.).
L’assicurato si è tempestivamente candidato ma non è poi stato contattato dal potenziale datore di lavoro. Quell’unica assegnazione ha, pertanto, avuto esito negativo.
Per la seconda posizione, per la quale, indica l’UMA “l’assicurato ha potuto essere segnalato (…) nel settore della vendita” (cfr. consid. 1.1.) e relativamente alla quale, comunque, a RI1 non è stato chiesto di presentare la propria candidatura, questa Corte rileva che si trattava di un posto vacante per il quale il ricorrente non possedeva la richiesta “pregressa esperienza nella mansione”, che in concreto era quella di “gestire e cura delle piante”. L’occupazione in questione, peraltro, era a tempo parziale e, soprattutto della durata determinata di nemmeno due mesi (cfr. consid. 2.8.).
Al riguardo, questa Corte sottolinea che, qualora l’amministrazione non ritenga che il collocamento di un assicurato sia impossibile o comunque reso difficile a causa di motivi inerenti al mercato del lavoro, dovrebbe assegnare a colui che ha fatto domanda di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (e quindi anche degli assegni di formazione) un’occupazione concreta, per confermare la fondatezza di quanto pretende (sul tema, cfr. D. Cattaneo, "Les mesures preventives et de réadaptations de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 354-355, n. 541-542:
" (…) A propos de la possibilité d’assigner un emploi convenable
541. Lorsque un chômeur se déclare disponible à suivre un cours et qu’il présente à l’autorité cantonale une demande d’assentiment, il me paraît que si l’administration considère que le placement e l’assuré n’est pas impossible ou très difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi, elle doit, en règle générale, lui assigner concrètement un travail convenable à confirmation de la véridicité de sono estimation (cf. pour des cas où l’administration a appliqué ce principe : arrêt Barbey, arrêt N.S.).
Faute d’assignation de travail, avant le début du cours, la condition de l’art. 60 al. 1 let. A in fine LACI doit être tenue pour réalisée.
542. On pourrait, à la limite, faire abstraction de ce principe seulement lorsque l’autorité cantonale est à même de démontrer à travers un exposé précis et détaillé de la situation concrète du marché de l’emploi (selon les critères posés par le TFA in DTF III V 399), que l’assuré peut retrouver sans aucune difficulté un nouvel emploi (cf. par exemple l’arrêt A.B : où il a pu être démontré que, vu la situation du marché du travail au Tessin, un cuisinier sans diplôme professionnel mais avec une expérience de travail longue et ininterrompue peut facilement retrouver un nouvel emploi)”.
Ora, in concreto - a differenza, per esempio, del caso dell’assicurato sul quale si era pronunciata questa Corte con la STCA 38.2023.66 del 5 marzo 2024 (cfr. consid. 2.5.) - a RI1 è stata fatta una sola assegnazione, con esito totalmente negativo.
RI1 non è, peraltro, mai stato sanzionato per avere rifiutato un’occupazione adeguata (cfr. consid. 1.7.).
Riguardo alle ricerche di lavoro svolte dall’assicurato negli otto mesi di disoccupazione, il TCA rileva che RI1 ha effettuato, senza esito favorevole, quasi una sessantina di ricerche di lavoro nei settori del commercio al dettaglio, della vendita, dell’amministrazione, della consulenza alla clientela ed in altre attività affini alla formazione di impiegato di commercio ottenuta nel 2009.
L’assicurato è stato sanzionato per avere svolto insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di controllo del mese di luglio 2025 (cfr. consid. 2.8.), come rilevato anche dall’URC nel proprio preavviso del 25 agosto 2025 al punto 2. a) (cfr. consid. 2.8.) ed indicato dall’UMA nella propria decisione su opposizione (cfr. consid. 1.1.; all. A a doc. I, pag. 3).
A tal proposito, questo Tribunale si limita a rilevare che delle tre posizioni nel settore della vendita pubblicate nel mese di luglio 2025 - sui siti segnalati al ricorrente per la ricerca di una nuova occupazione e dalle quali è, poi, scaturita la sanzione del 20 agosto 2025 (cfr. consid. 1.7. e 2.8.) - una richiedeva la conoscenza, a livello di seconda lingua madre, del russo o dell’arabo (cfr. doc. 32.1.), requisiti, questi, di cui RI1 non dispone.
Un’altra prevedeva, invece, turni di lavoro domenicali, nei giorni festivi, da fissare tra le 05:00 del mattino e le 22:00 di sera, ed era destinata a candidati tra i 20 ed i 40 anni (cfr. doc. 32.3).
Sempre con riferimento alle ricerche di lavoro svolte durante i mesi di disoccupazione, questa Corte rileva che dagli atti emerge che l’indicazione delle “azioni (cosa si deve fare per raggiungere l’obiettivo)” protocollata in occasione del primo colloquio di consulenza del 25 febbraio 2025 precisava che RI1 avrebbe dovuto “candidarsi come impiegato di vendita, cassiere e aiuto manovale, aiuto giardiniere” (cfr. consid. 2.8. e doc. 14).
In conseguenza di quanto precede, l’assicurato avrebbe quindi dovuto svolgere le proprie ricerche di lavoro nei due settori; commerciale ed edile, senza che fosse indicata una preferenza per l’uno, o per l’altro. Ciò che RI1 ha fatto (cfr. consid. 2.8.).
In esito, poi, al colloquio del 16 giugno 2025, sempre quali “azioni (cosa si deve fare per raggiungere l’obiettivo)” risulta protocollato:
" (…) trovare un potenziale datore di lavoro per organizzare uno stage del settore edile” (cfr. consid. 2.8.).
Al riguardo, RI1, pur non avendo a suo tempo impugnato la decisione di sanzione resa nei suoi confronti, ha ribadito davanti a questo Tribunale di avere agito “in assoluta buona fede, ritenendo che per il mese in questione dovessi concentrare ogni mio sforzo esclusivamente nell’edilizia” (cfr. consid. 1.8.).
Nella risposta di causa l’UMA precisa che dopo aver ricevuto la disdetta del rapporto lavorativo il ricorrente “avrebbe dovuto intensificare in modo particolare le ricerche nei settori summenzionati”, e meglio nella “professione esercitata, in quella appresa nonché in settore affini, quali in particolare ambiti amministrativi, bancari, assicurativi e di consulenza alla clientela” (cfr. doc. VII).
A questo proposito il TCA constata che solamente in occasione del colloquio del 25 agosto 2025, e quindi successivamente alla domanda per gli AFO presentata l’11 agosto 2025, è stato protocollato, quando si è anche comunicato a RI1 che il preavviso sarebbe stato negativo, che l’assicurato era tenuto a “cercare principalmente lavoro nel settore della vendita, e completare le ricerche anche nel settore edile come manovale e/o aiuto giardiniere anche come costruttore. Candidarsi anche come impiegato di commercio con mansioni di vendita/consulenza” (cfr. consid. 2.8. e doc. 14).
Dall’insieme delle ricerche di lavoro svolte dal ricorrente emerge che conformemente alle indicazioni protocollate in esito ai colloqui con la propria consulente, egli si è adoperato, cercando un’occupazione inizialmente sia nell’ambito del commercio al dettaglio e della vendita, sia nel settore edile, poi maggiormente/esclusivamente nel settore edile, mentre dal periodo di controllo di settembre le ricerche sono state svolte in ampia misura nel settore commerciale e sussidiariamente in quello edile (cfr. consid. 2.8.).
Al di là, quindi, della sanzione inflittagli il 20 agosto 2025 - ed a differenza, per esempio, del caso di cui alla STCA 38.2023.66 del 5 marzo 2024 (cfr. consid. 2.5.) o della fattispecie di cui alla STCA 38.2023.68 del 29 aprile 2024 e STCA 38.2024.53 del 24 febbraio 2025 (cfr. consid. 2.5.) –, tenendo presenti le considerazioni appena esposte a tal riguardo, al ricorrente non possono essere rivolti particolari rimproveri avendo egli effettuato negli otto mesi e mezzo di disoccupazione una sessantina di ricerche di lavoro svolte nei settori del commercio, della vendita ed affini.
Relativamente alla censura ricorsuale secondo cui il collocamento dell’assicurato era intralciato da motivi inerenti al mercato del lavoro, per quel che concerne il settore commerciale / della vendita, il TCA rileva che la consulente URC, nel proprio preavviso del 25 agosto 2025, ha, come visto, indicato che per RI1, “a causa di difficoltà nel riscontrare posti vacanti nel settore della vendita, è stato considerato un rilevamento delle competenze nel settore edile (…)” (cfr. consid. 2.8.).
Ora, considerato che l’assicurato è stato inserito nella lista d’attesa per il rilevamento delle competenze nel settore edile sin dal primo colloquio di consulenza, tenutosi il 25 febbraio 2025, ne consegue che sin dal principio, quindi, la consulente del personale ha preso nella giusta considerazione i desideri e le aspettative dell’assicurato, evidentemente anche per il fatto che nel precedente settore di attività del ricorrente (vendita al dettaglio) ed in quello appreso (quale impiegato di commercio) vi erano “difficoltà nel riscontrare posti vacanti”.
A proposito del settore commerciale, questa Corte si è già pronunciata in passato su casi di assicurati cui era stato negato il diritto a percepire gli AFO per conseguire l’AFC quali impiegati di commercio in quanto in quei casi tale formazione non avrebbe migliorato l’idoneità al collocamento degli interessati.
Nella STCA 38.2017.93 del 5 marzo 2018, per esempio, il TCA ha stabilito che “vista la difficile situazione del mercato del lavoro in quello specifico settore, l’apprendistato quale impiegato di commercio AFC non è atto a migliorare concretamente la (…) idoneità al collocamento” e ricordato che “per costante giurisprudenza (…) è il numero di persone iscritte in disoccupazione in una settore specifico che determina la situazione del mercato del lavoro in quella professione (cfr. STCA 38.2011.61 del 16 novembre 2021) e non la constatazione che in quel settore vi sono dei singoli datori di lavoro che ricercano personale mediante annunci su giornali o riviste (cfr. STCA 38.2011.76 del 9 gennaio 2012)” (vedi pure anche la STCA 38.2017.80 dell’8 gennaio 2018).
Sempre per quanto concerne la vendita al dettaglio, settore nel quale il ricorrente è stato attivo per anni prima di beneficiare delle prestazioni LADI, il TCA rileva che quanto fatto valere dal ricorrente nella propria domanda di AFO circa l’aumento dei negozi online, a discapito di quelli fisici (“(…) il cambio culturale causato degli acquisti online ha cambiato profondamente il settore della vendita al dettaglio. La continua riduzione dei negozi fisici oltre alla attuale difficile situazione economica rende molto difficile il mio ricollocamento”; consid. 2.8.), corrisponde ad una tendenza nota da anni (in tal senso cfr. ad esempio l’articolo ______).
Sempre per quanto concerne il settore della vendita al dettaglio, questa Corte rileva, inoltre, che dalla mozione “Una strategia per il lavoro residente” (MO1923) del 18 maggio 2026, presentata da Fabrizio Sirica, risulta che “Nell’ambito dei lavori di approfondimento che hanno portato all’approvazione del controprogetto sul salario minimo, il Dipartimento ha fornito i (…) dati, che rispondono alla domanda di quanti sono, per settore e divisi per residenza, i lavoratori e le lavoratrici sotto la soglia di 22.50 franchi l’ora”.
In concreto, dai dati in questione emerge che per il settore del commercio al dettaglio vi sono ben 1372 salariati (715 dei quali frontalieri e 657 residenti) che operano sotto la soglia dei 22.50 franchi l’ora (cfr. https://www4.ti.ch/poteri/gc/ricerca-messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=133037&cHash=61dc66b298a174746e56b17019406b49&user_gcparlamento_pi8[ricerca]=fabrizio+sirica).
Infine, anche i dati forniti per il 2025 dall’UMA su richiesta di questa Corte (cfr. consid. 1.7., 2.8. e doc. XIV) indicano, poi, che sia nel settore degli impiegati di commercio (1'313 disoccupati in entrate su base annua, contro 1'275 in uscita), che in quello degli impiegati di vendita (925 contro 920), nel corso del 2025 le persone che si sono iscritte in disoccupazione sono state di più di quelle che si sono disiscritte.
Alla luce di tutto quanto esposto, pur ribadendo il principio secondo cui non può essere finanziata dall’assicurazione contro la disoccupazione una formazione intrapresa da un assicurato semplicemente per soddisfare un proprio desiderio personale senza che il suo collocamento sia intralciato (cfr. consid. 2.5.), questa Corte ritiene che nella particolare situazione dell’assicurato, per quanto concerne i settori del commercio e della vendita, vi sono motivi inerenti al mercato del lavoro che rendono difficile il reperimento di un’occupazione adeguata.
Il TCA ritiene, dunque, che il collocamento dell’assicurato era intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro sia per quanto concerne la professione precedentemente esercitata nella vendita al dettaglio, sia per quella appresa di impiegato di commercio.
Settore edile
Per quanto concerne il settore edile, questa Corte ricorda, innanzitutto, che, benché al di fuori del programma di rilevamento delle competenze edilizie e dei relativi stages eseguiti nell’estate 2025, RI1 non abbia mai svolto la professione di manovale e/o aiuto muratore, l’UMA ha ritenuto che il ricorrente sia immediatamente collocabile quale manovale, ausiliario nell’edilizia (cfr. consid. 2.8.).
L’assicurato non contesta di essere stato ritenuto “adatto a svolgere unicamente attività secondarie”, ma fa valere che il suo collocamento in tale veste sarebbe reso difficile per motivi inerenti al mercato del lavoro in quanto, da una parte, “il mercato ticinese necessita di personale qualificato” e, d’altra parte, “in Svizzera non è presente la figura di manovale” (cfr. consid. 1.2.).
Nella sua opposizione alla decisione del 10 settembre 2025 RI1 aveva indicato che la formazione quale muratore AFC “andrebbe a colmare la mia minore esperienza nel settore edile, attualmente non competitiva per gli standard del mercato del lavoro. La realtà è che i cantieri vengono gestiti da squadre dove il semplice aiuto muratore ha capacità molto più sviluppate delle mie. I datori di lavoro cercano infatti muratori qualificati o con eguale manualità e conoscenze; questo perché l’operaio è molto caro per le aziende e quindi assumono solo i candidati migliori che hanno una buona resa con un ventaglio di capacità molto ampio” (cfr. consid. 2.8.).
A proposito della censura ricorsuale secondo nel nostro Paese “non è presente la figura di manovale” il TCA rileva quanto segue.
Quando si è iscritto in disoccupazione, l’assicurato, secondo quanto indicato nel primo colloquio di consulenza, già disponeva di competenze in ambito edilizio, acquisite al di fuori del contesto professionale.
Il percorso di rilevamento delle competenze nell’edilizia organizzato dalla ______ (che comprende pure il POT presso ______) ha permesso di verificare che l’assicurato dispone, comunque, di “capacità manuali in qualità di aiuto muratore, per lavori secondari”. Per tali mansioni, l’organizzatore del percorso in questione lo ha ritenuto collocabile da subito (cfr. consid. 2.8. e doc. 28).
Relativamente alla figura del manovale, il TCA rileva che il Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera distingue tra più classi salariali.
Tra i lavoratori attivi nell’ambito edilizia è presente la categoria dei lavoratori edili senza conoscenze professionali e, quindi, dei manovali (cfr. STF 8C_349/2025 del 28 aprile 2026 consid. 4.3-4.5).
Le “Spiegazioni sulle classi salariali” (reperibili sul sito internet https://baumeister.swiss/it/lavoro-e-partenariato-sociale/politica-padronale/#salarihttps://baumeister.swiss/it/lavoro-e-partenariato-sociale/politica-padronale/#salariclassi salariali e funzioni:
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Classi salariali |
Condizioni |
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Lavoratori edili |
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C |
Lavoratori edili |
Lavoratori senza conoscenze professionali |
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B |
Lavoratori edili con conoscenze professionali |
Lavoratori edili con conoscenze professionali ma senza certificato professionale e che per le loro buone qualifiche conformemente all’articolo 44 capoverso 1 vengono promossi dal datore di lavoro dalla classe salariale C alla classe salariale B. Di regola tale promozione avviene al più tardi dopo 3 anni (36 mesi, base di calcolo: percentuale lavorativa 100 %) d’attività quale lavoratore edile nella classe salariale C (compresi gli impieghi svolti tramite prestatori di personale). In caso di nuova assunzione, la promozione può avvenire, in aggiunta al termine di cui sopra, dopo un anno di attività (12 mesi, base di calcolo: percentuale lavorativa 100 %) nell’impresa in questione. L’impresa può in ogni caso rifiutare la promozione anche dopo la scadenza dei termini e negli anni seguenti, se la qualifica si rivela insufficiente conformemente all’articolo 44 capoverso 1, dandone notifica alla Commissione professionale paritetica competente. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe B. Sono fatte salve le eccezioni conformemente all'articolo 45 capoverso 1 lettera d. |
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Lavoratori edili qualificati |
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A |
Lavoratori qualificati |
Lavoratori che hanno concluso la formazione biennale di aiuto muratore CFP / costruttore stradale pratico CFP. Lavoratori edili qualificati senza certificato professionale, tuttavia: 1. con un attestato comprovante la frequenza ai corsi riconosciuti dalla CPSA oppure 2. riconosciuti esplicitamente dal datore di lavoro come lavoratori edili qualificati. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe A oppure 3. con un attestato estero non riconosciuto dalla CPSA per l'assegnazione alla classe Q. |
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Q |
Lavoratori diplomati |
Lavoratori diplomati, quali muratori, costruttori di vie di traffico (costruttori stradali), ecc., in possesso di un certificato professionale riconosciuto dalla CPSA (attestato federale di capacità o attestato estero equipollente) e con almeno 3 anni di attività sui cantieri (il periodo di apprendistato viene considerato come attività). |
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Capi |
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V |
Capi |
Lavoratori qualificati che hanno portato a termine con successo la scuola per capi riconosciuta dalla CPSA o che sono stati nominati capi dal proprio datore di lavoro |
Nel caso concreto, questa Corte ricorda che alla conclusione del percorso di valutazione delle competenze nell’edilizia prontamente avviato dall’URC, il ricorrente è stato ritenuto collocabile per posizioni secondarie nell’edilizia, con l’indicazione salariale relativa alla “Classe salariale in edilizia (CNM-CCL): C – lavoratori edili senza conoscenze professionali” (cfr. consid. 2.8. e doc. 28).
Secondo questo Tribunale non è quindi fondata la censura ricorsuale secondo cui la posizione del manovale, per la quale l’UMA lo ha ritenuto immediatamente collocabile, nel settore edilizio svizzero, non esisterebbe.
In concreto, però, sebbene l’organizzatore del percorso di rilevamento delle competenze in ambito edilizio abbia concluso per l’immediata collocabilità dell’assicurato, a RI1 non è stata assegnata alcuna occupazione nel settore edile (in tal senso e sull’assenza di assegnazioni cfr. D. Cattaneo, op.cit. pag. 354-355, n. 541-542).
Il Programma di rilevamento Competenze Edilizie (PRC) è stato attivato “con l’obiettivo di favorire il collocamento immediato in mansioni non qualificate nel settore edile” e la misura abbia “l’obiettivo di promuovere il reinserimento delle persone in cerca di impiego nel settore dell’edilizia” (cfr. consid. 1.3.).
Mentre si trovava in disoccupazione, inoltre, il ricorrente ha svolto almeno una sessantina di ricerche di lavoro quale manovale, aiuto muratore, aiuto paesaggista, artigiano nell’industria del legno ecc. (cfr. consid. 2.8.), senza esito positivo.
Se quindi, di principio e contrariamente a quanto preteso da RI1, in Svizzera la figura del lavoratore edile non qualificato e senza esperienza (quindi, del manovale) sussiste ed è disciplinata dal CNM ed il ricorrente dispone pure delle competenze necessarie per essere operativo in tale veste, in concreto, l’effettiva spendibilità sul mercato del lavoro delle capacità acquisite dal ricorrente come manovale, ausiliario e/o aiuto muratore nel settore edile, non appare sufficientemente chiara.
Con riferimento alla formazione quale muratore AFC, dal profilo delle possibilità di effettivo collocamento, la consulente del personale URC, in occasione del colloquio di consulenza del 16 giugno 2025, aveva protocollato quanto segue:
“Il settore edile è appannaggio delle agenzie private di collocamento, per cui risulta estremamente difficoltoso poter essere inserito nel mercato edile con assunzione diretta delle ditte” (cfr. consid. 2.8.).
L’assicurato, come visto, ha inoltre fatto valere che “i cantieri vengono gestiti da squadre dove il semplice aiuto muratore ha capacità molto più sviluppate delle mie. I datori di lavoro cercano infatti muratori qualificati o con eguale manualità e conoscenza; questo perché l’operaio è molto caro per le aziende e quindi assumono solo i candidati migliori che hanno una buona resa e un ventaglio di capacità molto ampio” (cfr. consid. 2.8.).
In simili condizioni e per maggiore tranquillità, il TCA ritiene che la fattispecie debba essere ulteriormente approfondita dall’UMA.
L’amministrazione dovrà appurare se le possibilità di collocamento del ricorrente come lavoratore edile non qualificato, senza alcuna esperienza professionale, nato nel 1984 (che ha dunque oltre 40 anni) sono solo teoriche o se sussisterebbe, invece, la possibilità effettiva di una sua assunzione, sia per il tramite delle agenzie private di collocamento, che (se necessario) dovranno essere interpellate su questo aspetto, che direttamente dalle imprese edili.
Dovrà, inoltre, essere valutato se, tenuto conto anche del guadagno assicurato, un’attività come lavoratore edile senza esperienza (classe salariale C secondo il CNM) sarebbe adeguata dal profilo dell’art. 16 LADI (cfr. in tal senso la STF 8C_392/2016 del 28 novembre 2016 richiamata al consid. 2.4.).
In relazione allo scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA la nostra Alta Corte ha, del resto, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). (…)” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)
Al riguardo cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.
In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA ed ha rilevato:
" (…) 8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."
Cfr. pure, tra le altre, STCA 38.2025.44 del 23 febbraio 2026 consid. 2.8.; STCA 38.2024.57 del 10 marzo 2025, consid. 2.12.; STCA 42.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.8.; STCA 42.2022.87 del 6 marzo 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2022.51 del 16 agosto 2022 consid. 2.5.; STCA 38.2019.46 del 4 dicembre 2019 consid. 2.3.; STCA 42.2019.20 del 18 giugno 2019 consid. 2.8., STCA 38.2017.41 del 14 settembre 2017 consid. 2.9.; STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012 consid. 2.10.
Nel caso concreto si giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su opposizione ed il rinvio degli atti all’UMA, affinché proceda agli accertamenti qui sopra indicati.
Qualora, in esito agli stessi, dovesse emergere che anche dal profilo del settore edile il collocamento del ricorrente era intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro, l’UMA dovrà, quindi, verificare se sono in concreto dati gli altri presupposti per la concessione degli AFO, in particolare se la formazione intrapresa è atta a migliorare notevolmente le possibilità di collocamento di RI1.
2.11. Su questo ultimo aspetto, il TCA rileva che dagli atti dell’incarto non risulta che siano stati esperiti particolari accertamenti volti a stabilire se l’AFC quale muratore raggiungerebbe questo scopo.
Gli unici atti in questo senso indicano che per le posizioni di aiuto muratore e di muratore - sebbene la parte resistente non abbia, nel proprio riscontro di cui al consid. 1.7. operato una distinzione tra i posti vacanti come aiuto muratore e quelli come muratore e non abbia quindi scisso la manodopera qualificata da quella non qualificata – nel 2025 non vi è stato un aumento dei disoccupati (cfr. consid. 1.7. e 2.8.).
In concreto, poi, il settore dell’edilizia sembra riscontrare, da anni, una carenza di manodopera qualificata e meglio come emerge, per esempio, dall’articolo “La Svizzera rischia una crisi edilizia?”, apparso il 28 ottobre 2025 sul portale Ticinonline, oppure dall’articolo di Giovanni Galli “Costruzione Carenza di muratori nel futuro dell’edilizia” in Corriere del Ticino del 29 luglio 2020, che indica:
" (…) Sempre meno giovani interessati a lavorare nella costruzione e una manodopera che invecchia senza il necessario ricambio generazionale. A livello nazionale, per l’edilizia le prospettive sono inquietanti. Di questo passo, tempo una decina d’anni e al settore mancheranno migliaia di lavoratori qualificati (…) La combinazione fra calo degli apprendisti e l’alto numero di lavoratori avviati al pensionamento è considerata allarmante. Per fare fronte alla prospettata penuria di manodopera, la ______ ha adottato una serie di misure.”.
Dalla mozione “Una strategia per il lavoro residente” (MO1923) del 18 maggio 2026, presentata da Fabrizio Sirica, risulta anche che per il settore dei lavori di costruzione specializzati vi sono 361 salariati (264 dei quali frontalieri e 97 residenti) che operano sotto la soglia dei 22.50 franchi l’ora, mentre per il settore della costruzione di edifici i salariati che operano sotto tale soglia sono 152 (85 frontalieri e 67 residenti; cfr. https://www4.ti.ch/poteri/gc/ricerca-messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=133037&cHash=61dc66b298a174746e56b17019406b49&user_gcparlamento_pi8[ricerca]=fabrizio+sirica).
Infine, dovrà pure essere esaminato quali effettive possibilità di assunzione sussisteranno al termine del percorso formativo, ritenuto che con scritto del 13 febbraio 2026, la ______, presso la quale il ricorrente svolge l’apprendistato di muratore (con risultati molto buoni; cfr. consid. 2.8.), ha precisato:
" (...) fino ad oggi siamo molto soddisfatti del lavoro svolto e dell’impegno dimostrato verso la professione come pure dei risultati scolastici. Al termine dell’apprendistato, se ci saranno ancora queste prerogative valuteremo molto volentieri la possibile assunzione a tempo indeterminato” (cfr. consid. 2.8. e all. 1 a doc. IX).
2.12. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.56 del 16 febbraio 2026 consid. 2.12.; STCA 38.2025.12 del 12 agosto 2025 consid. 2.9.; STCA 38.2023.15 del 30 maggio 2023 consid. 2.7.; STCA 38.2022.103 del 13 marzo 2023 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio n. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»; Rapporto n. 8480R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti sull’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi.
Si segnala, a quest’ultimo proposito, che il 21 aprile 2026 il Gran Consiglio ha respinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni del rapporto commissionale n. 8480R del 16 marzo 2026 che invitavano il legislativo a respingere l’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 e ad accettare il controprogetto proposto dal Consiglio di Stato nel Messaggio n. 8480 del 21 agosto 2024 (cfr. https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato?NEWS_ID=259102&cHash=5d85ccd0ccdfe460b8b271a325647f64).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ Gli atti sono trasmessi alla Sezione del lavoro - Ufficio delle
misure attive affinché proceda ai sensi dei considerandi.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti