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redattrice: |
Christiana Lepori, cancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 24 febbraio 2026 di
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contro |
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la decisione su opposizione del 5 febbraio 2026 emanata da |
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Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 5 febbraio 2026, la Sezione del lavoro ha confermato la propria decisione del 16 gennaio 2026 (cfr. doc. 13), con la quale l’amministrazione aveva considerato RI1 idonea al collocamento con una disponibilità del 100% sino al 28 gennaio 2026 e dell’80% a decorrere dal 29 gennaio 2026.
Nella propria decisione su opposizione, l’amministrazione ha, in particolare, esposto le seguenti argomentazioni:
" (…) dal 29 gennaio 2026, la signora RI1 sarà impegnata tutti i giovedì dalle 08:00 alle 18:00 in una formazione in Italia della durata di 4 anni, volta all’ottenimento del titolo di psicoterapeuta. L’interessata ha dichiarato di non essere disposta ad interrompere la formazione nel caso si presentasse un’occasione di lavoro. (…)
Nell’opposizione (…) l’assicurata sostiene, in sostanza, che la sua idoneità intesa come disponibilità al 100% sia attestata dal fatto che "si trova già sotto contratto collettivo ad ore con una percentuale del 100% presso ______ SA che, anche dopo la comunicazione dell'inizio delle lezioni che appunto si tengono solo un giorno a settimana, non è stato modificato dal datore di lavoro in quanto consapevole del fatto che la sottoscritta è totalmente in grado di sostenere una percentuale di lavoro pari al 100% anche frequentando un giorno di lezione a settimana" (…)
Per quanto riguarda il summenzionato contratto, occorre rilevare che il medesimo risulta essere di durata indeterminata, ma non fissa un grado di occupazione, bensì si limita a stabilire una remunerazione ad ore (salario base CHF 20.56, oltre alle indennità di vacanze e giorni festivi), (…). L'affermazione dell'assicurata, stante la quale sarebbe impegnata con un grado di occupazione del 100% con ______ SA non trova dunque riscontro contrattuale.
Del resto, anche l'art. 2.1 cpv. 2 del CCL esibito dall'opponente, specifica che il contratto individuale di lavoro regola almeno "il tasso di occupazione se assunzione con retribuzione mensile". Nel caso concreto, il contratto non specifica il tasso di occupazione, la retribuzione essendo oraria. Non è per contro contestato che l’assicurata lavori per la ditta in questione, conseguendo un guadagno intermedio. Questa occupazione è però remunerata con salario orario, sulla base delle ore effettuate. Basti rilevare che l'art. 5 del contratto in parola prevede che "il collaboratore svolge il proprio lavoro sulla base della pianificazione di assegnazione redatta dal datore di lavoro. Si tratta di contributi orari irregolari che vengono remunerati con salario orario, non di contributi per collaboratori a tempo parziale (cfr. art. 2.6 e 2.6.1 par. 1 e 2 CCL)". Stante l'art. 6 del contratto, "A seconda delle esigenze dell'azienda, in base alla disponibilità del collaboratore e al massimo 14 giorni prima dell'inizio del programma, il collaboratore può essere inserito in programmi di lavoro che non può rifiutare, a meno che non vi siano motivi impellenti (...)".
In base al summenzionato disposto contrattuale, occorre quindi la disponibilità del collaboratore 14 giorni prima dell'inizio del programma per poter essere inserito in programmi di lavoro che, una volta data la disponibilità, non può rifiutare, a meno che non vi siano motivi impellenti.
Trattasi dunque di un modello di "Orario di lavoro à la carte" ai sensi dell'art. 2.6.2 del CCL, il quale prevede che "Il collaboratore/la collaboratrice svolge il proprio secondo una pianificazione che egli / essa elabora autonomamente e scegliendo le proprie assegnazioni. Gli impieghi disponibili vengono solitamente proposti ai collaboratori / alle collaboratrici al più tardi quattordici giorni prima del loro svolgimento nell'ambito di un "sistema à la carte". Il collaboratore / la collaboratrice stesso/a determina il numero di impieghi che desidera assumere nell'ambito della sua pianificazione individuale. La garanzia di assegnazione viene rispettata dal momento in cui il datore di lavoro propone le ore di impiego".
Il fatto che la signora RI1 abbia lavorato con orari irregolari secondo la sua concreta disponibilità, nell'ambito di un sistema "à la carte", si evince in modo inequivocabile non solo dal tenore del contratto di lavoro agli atti, ma pure dagli Attestati di guadagno intermedio.
Tant'è che, per citare un esempio, nel mese di dicembre 2025, l'interessata ha effettuato le seguenti ore:
il 3 dicembre: 3,01 ore
il 5 dicembre: 4,26 ore
il 6 dicembre: 4,26 ore
l’8 dicembre: 5,62 ore
il 9 dicembre: 2,25 ore
l'11 dicembre: 4,54 ore
il 12 dicembre: 2,42 ore
il 13 dicembre: 6,49 ore
il 17 dicembre: 2,4 ore
il 18 dicembre: 7,78 ore
il 21 dicembre: 5,75 ore
il 23 dicembre: 5,75 ore
il 24 dicembre: 4,33 ore
il 25 dicembre: 3,99 ore
il 26 dicembre: 5,33 ore
il 27 dicembre: 2,26 ore
il 29 dicembre: 3,24 ore
il 30 dicembre: 6,83 ore
il 31 dicembre: 8,56 ore
Ad una disamina dei giorni e delle ore lavorate nel mese di dicembre 2025, appare evidente che il grado di occupazione raggiunto dall'assicurata non è quantificabile in un tempo pieno.
Fra l'altro, sempre nel mese di dicembre 2025, l’assicurata ha partecipato al Programma occupazionale ______ nei giorni e/orari nei quali non lavorava per ______ SA, ciò che conferma il fatto che - contrariamente a quanto sostenuto nell'opposizione -, il suo grado di occupazione per ______ SA non è del 100% (cfr. Attestato PML per il mese di dicembre 2025). L'argomentazione stante la quale il datore di lavoro non ha modificato il contratto nonostante fosse al corrente dell'inizio della formazione, risulta pertanto inconferente, dando erroneamente per scontato che si tratti di un contratto a tempo pieno.
3.2. Premesso quanto precede, è indubbio (e, in questa sede, neppure contestato) che l’assicurata consegue un guadagno intermedio grazie all'impegno per ______ SA. L'UG non pone peraltro in dubbio che la disponibilità dell'assicurata fino al 28 gennaio 2025 [recte: 2026] si attesti al 100%, come del resto ritenuto nella decisione impugnata. Mentre per quanto riguarda il periodo successivo che coincide con l'inizio della formazione, si rileva quanto segue.
Nell'ambito del primo colloquio presso l'URC, la consulente ha annotato quanto segue, con riferimento alle dichiarazioni dell’assicurata:
"(...) Mi informa che deve trovare un datore di lavoro che permetta di ottenere l'abilitazione in Svizzera. Ha già contattato tutti i vari enti ma al momento non ci sono possibilità, potrà ricontattarli a settembre 2024 e/o a gennaio 2025 (...)" (cfr. "Azioni di reinserimento" del 20 marzo 2024, firmato dall’assicurata).
La signora RI1, nel mese di settembre 2025, si è iscritta alla Scuola ______, con sede operativa a ______ (cfr. "Attestazione per iscrizione del 5 settembre 2025").
Sul modulo "Dichiarazione per assicurati iscritti ad una formazione, un perfezionamento o ad una riqualifica professionale", compilato il 26 novembre 2025, l’assicurata ha dichiarato di ricercare lavoro come "Psicologa/psicoterapeuta in formazione, operaia, segretaria, educatrice" e di non essere disposta ad interrompere la formazione qualora reperisse un impiego o gliene fosse assegnato uno.
(…)
3.3. Ciò premesso, e appurato che l'intento dell'assicurata esternato al momento dell'iscrizione in disoccupazione era quello di perfezionarsi, intento concretizzatesi con l'iscrizione alla summenzionata formazione in Italia, occorre valutare se tale desiderio sia conciliabile con un'attività dipendente, quantomeno a partire dal momento dell’inizio della formazione, vale a dire dal 29 gennaio 2026.
Dal piano delle lezioni del primo anno esibito dall'assicurata all'URC, si evince che la maggioranza delle lezioni si terrà il giovedì. Tuttavia, dal documento in questione si desume che sono previsti corsi anche il venerdì, il sabato e la domenica, seppur con minor frequenza rispetto al giovedì.
Al momento dell'iscrizione in disoccupazione, l’assicurata ha dato una disponibilità dal lunedì alla domenica, dalle 07.00 alle 23.00.
Tale disponibilità oraria non muta il fatto che la settimana lavorativa ha una durata massima prevista dalla legge sul lavoro che può variare a seconda del settore (art. 9 LL). Inoltre, usualmente i datori di lavoro impiegano i propri dipendenti dal lunedì al venerdì, eventualmente il sabato, a dipendenza del settore interessato, mentre la domenica non è un giorno usuale di lavoro. Il lavoro domenicale è retto dalla Legge sul lavoro, la quale prevede condizioni severe per la concessione di deroghe al principio del divieto (art. 18 e 19, 20 LL, nonché art. 21 e 33 LL). Inoltre, il lavoro domenicale periodico, rispettivamente temporaneo devono essere autorizzati dalle autorità competenti (cantonali e/o federali). Non è poi irrilevante, nell'ottica di un'assunzione, il fatto che il lavoro domenicale temporaneo deve di principio essere remunerato con supplemento salariale (art. 19 cpv. 3 LL). Infine, vi sono deroghe di legge per il lavoro domenicale a favore di determinati settori economici in base alla legislazione federale (OLL2).
Il fatto che l’assicurata sia disponibile (anche) per il lavoro domenicale non significa dunque che la sua disponibilità quel giorno sia quella usualmente richiesta da un datore di lavoro, bensì rappresenta piuttosto l'eccezione. Pertanto, la cerchia di datori di lavoro disposti ad assumere (a tempo pieno) una persona nella situazione della signora RI1, che non è disponibile il giovedì, non è quella usuale, bensì entrerebbero in considerazione solo determinati settori economici.
Questo, senza dimenticare che l'impegno in una formazione della durata di 4 anni come psicoterapeuta implica non solo la presenza al corso, ma anche lo studio e la preparazione individuale.
Nell'ambito del primo colloquio del 20 marzo 2024, la consulente URC ha attirato l'attenzione dell'assicurata sul fatto che avrebbe dovuto ricercare un'occupazione anche all'infuori della propria professione (e meglio: come casseroliera, addetta di cucina, aiuto-cuoca, ausiliaria di cucina, cassiera), avendo meno di 30 anni. In seguito, la strategia di ricerca è stata ampliata "in ogni ruolo" (cfr. "Azioni di reinserimento" relativo al colloquio 1° luglio 2024).
In occasione del colloquio 28 agosto 2024, la consulente URC ha annotato che l’assicurata riteneva di non essere più inseribile nella ristorazione a causa di motivi di salute e che avrebbe presentato un certificato medico. In quel frangente, l’assicurata ha pure dichiarato di aver ricevuto risposte negative in questo settore in quanto il suo profilo è stato considerato "troppo alto" e non garante di continuità (cfr. "Azioni di reinserimento relativo al colloquio in questione"). L'assicurata ha in seguito presentato un certificato medico datato 12 settembre 2024, attestante la sua inabilità a lavorare nella ristorazione. Questo settore rimane pertanto escluso dal possibile raggio di ricerca di un'occupazione adeguata, nel caso della signora RI1.
Premesso che l’assicurata si è iscritta alla formazione di psicoterapeuta nel mese di settembre 2025, si rileva che, a partire da quel mese, ella si è candidata per svariate professioni, fra cui operaia, corriere, autista di veicoli leggeri, addetto frutticolo, impiegata di lavanderia, ausiliario in vari settori industriali (chimica, farmaceutica, alimentare), addetta alla confezionatura, oltre che come psicologa assistente. Non risultano invece candidature, ad esempio, come educatrice o come impiegata d'ufficio, nonostante l’assicurata sia in possesso, oltre alla laurea magistrale, di un diploma di Maturità contabile conseguito nel 2013 e di una pregressa esperienza come segretaria presso una scuola di danza, da gennaio a dicembre 2017 (cfr. curriculum vitae agli atti).
Una rinuncia alla formazione intrapresa a favore di un'occupazione "adeguata" ai sensi della LADI in misura del 100% (disponibilità dichiarata dall'assicurata al momento dell'iscrizione in disoccupazione), appare improbabile e del tutto ipotetica, considerando i costi di formazione (CHF 5'000.-/5'500.- all'anno) e pure il fatto che la stessa non ha espresso la volontà incondizionata di rinunciarvi qualora reperisse una tale occupazione (cfr. domanda 4.3 di cui alla "Dichiarazione per assicurati iscritti ad una formazione, un perfezionamento o ad una riqualifica professionale” volta a sapere se nel caso reperisse un'occupazione sarebbe disponibile ad interrompere la formazione, alla quale l’assicurata ha risposto con un "no", specificando, al pto. 4.4, che "l'interruzione mi esonera dalla scuola a tempo indet. (se manca una causa personale grave) i pagamenti non prevedono restituzione”).
Non è dunque plausibile che l’assicurata rinunci alla formazione qualora, ad esempio, le fosse offerta un'occupazione a tempo pieno, dal lunedì al venerdì, come impiegata d'ufficio o educatrice. Del resto, a partire da settembre 2025, l’assicurata non risulta aver ricercato lavoro per posizioni di questo tipo. Ma al di là delle ricerche di lavoro, che risultano per il resto sostanzialmente fedeli alla strategia di reinserimento concordata con l'URC, che era quella di ampliare il raggio di ricerca, va comunque rilevato che, oltre ai giovedì, l’assicurata sarà impegnata nella formazione anche nei seguenti giorni (il primo anno):
Venerdì 30 gennaio 2026
Sabato 31 gennaio 2026
Domenica 1° febbraio 2026
Domenica 15 marzo 2026
Venerdì 20 marzo 2026
Sabato 21 marzo 2026
Domenica 22 marzo 2026
Venerdì 22 maggio 2026
Sabato 27 giugno 2026
Venerdì 20 novembre 2026
Sabato 21 novembre 2026
A questa pianificazione, si aggiunge il fatto che, come desumibile dalle informazioni presenti sul sito ufficiale della Scuola ______ (www.______, durante tutti e quattro gli anni di formazione è previsto un tirocinio di 150 ore, oltre alle 350 ore di lezione in aula.
3.4. In sintesi, occorre concludere che la formazione in questione appare sensibilmente più impegnativa rispetto a quanto desumibile dalle dichiarazioni dell'assicurata e dal piano delle lezioni agli atti. In ogni caso, tale formazione non risulta conciliabile con un'attività lavorativa superiore all'80%. Questo, anche volendo tenere conto della disponibilità dell'assicurata a lavorare in giorni non usuali, segnatamente la domenica. Infatti, la cerchia di potenziali datori di lavoro entrante in linea di conto risulterebbe eccessivamente circoscritta e senza garanzia concreta di poter occupare l’assicurata la domenica in modo continuativo per ovviare alle assenze del giovedì e nelle date summenzionate, alle quali occorre comunque aggiungere ulteriori 150 ore di assenza all'anno, per il tirocinio.
Pertanto, occorre concludere che l’assicurata non ha la disponibilità usualmente richiesta da un datore di lavoro per un'occupazione al 100% a partire dal 29 gennaio 2026, ma solo in misura dell'80%.
Ne discende che la decisione impugnata deve essere confermata.” (cfr. all. A1 a doc. I).
1.2. Contro questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendone l’annullamento e postulando di essere ritenuta idonea al collocamento nella misura del 100% anche dal 29 gennaio 2026.
A sostegno delle proprie pretese, l’assicurata ha fatto valere quanto segue:
" (…) per quanto riguarda il mio contratto di lavoro io ho scritto di avere un contratto ad ore che può arrivare fino ad un impiego al 100% ma, stando a quanto scritto (…) sembra che io abbia affermato di avere un contratto indeterminato al 100% cosa non vera (allego il primo ricorso per poter fare una verifica). La mia disponibilità al lavoro, che è il vero motivo della discussione, rimane del 100% indipendentemente dalla mole di lavoro che ______ SA mi attribuisce. Per il mio datore di lavoro il giovedì risulta semplicemente come mio giorno di riposo, recuperato poi nel resto della settimana, di conseguenza questo cambiamento non ha portato a nessuna variazione della mia disponibilità lavorativa. Vorrei portare l’attenzione sul fatto che attualmente i miei guadagni principali derivano proprio dalle giornate del sabato e della domenica e che questi guadagni vengono calcolati per il versamento mensile delle indennità di disoccupazione. Non capisco pertanto il motivo per cui ora questi giorni lavorativi debbano essere esclusi dalla possibilità di guadagno futuro e della mia percentuale di disponibilità lavorativa.
Per quanto riguarda l’ottenimento di un posto di lavoro come psicoterapeuta in formazione, sottolineo che le tempistiche riempiono due anni a tempo pieno e sono anni di lavoro retribuito per legge. Sottolineo anche che lo psicoterapeuta in formazione può trovare lavoro anche in studi privati e non solo negli istituti di formazione riconosciuti (cosa che invece è doverosa per lo psicologo in formazione), per questo motivo è utile la frequentazione del corso che apre la mia possibilità di lavoro ad un ramo lavorativo che prima mi era del tutto escluso per legge. Voglio anche sottolineare che non sono qui per chiedere sostegno economico per la mia formazione, come asserito dalla signora ______ che forse non è al corrente che lo psicoterapeuta in formazione è un professionista retribuito a tutti gli effetti, e questo vale anche per il periodo di tirocinio di 150 annuali che la signora ______ vede come un ostacolo al mio reinserimento lavorativo, probabilmente perché non le è stato specificato che il tirocinio di 150 ore rientra nella ore lavorative dello psicoterapeuta in formazione quindi presso la stesso datore di lavoro.
Aggiungo anche, per quanto riguarda i giorni di lezione che non rientrano nei giovedì, come descritto, che sono giorni ammissibili di assenza (fino ad un totale del 20% di tutte le ore annuali di formazione) e, in caso di eccesso di assenze, la scuola mette a disposizione corsi online senza impegno di orario o giornate definiti che lo studente può frequentare per passare l’anno.
In parole povere sono solo piccole variazioni che possono essere organizzate senza sforzo.
Per quanto riguarda il settore della ristorazione è rimasto escluso a causa di attacchi di panico dovuti a mobbing sul lavoro, non penso di dover giustificare il mio certificato medico.
Le candidature come educatrice le allego di seguito, e per quanto riguarda la figura di impiegata d’ufficio si dovrebbe osservare che non solo il mio diploma andrebbe convalidato ma che andrebbe anche seguito un corso di perfezionamento che potrebbero arrivare anche a 700 ore che, visto la discussione che stiamo trattando solo per un singolo giorno a settimana, sembrano essere un impegno esagerato.
Per quanto riguarda l’impegno che la mia formazione richiede, questo è un fattore che è stato attentatamene valutato prima di prendere la decisione, la scuola che frequento è una scuola pratica che si frequenta dopo l’università e in cui si discutono dei casi veri con approcci reali in aula. Il libro di testo che è da preparare è soltanto uno “______” di circa 200/250 pagine da studiare in un anno.
Riassumendo, la mia disponibilità al lavoro rimane del 100%, l’impegno di formazione sarà organizzato in modo da non perdere giorni lavorativi (in caso si registreranno delle assenze che sono comprese durante l’anno formativo). La formazione pratica (tirocinio) rientra nelle ore di lavoro che lo psicoterapeuta in formazione è tenuto a fare. Le mie ricerche negli altri ambiti sono andate avanti senza intoppi e continueranno come stabilito. Non vedo complicazioni, solo una situazione da organizzare al meglio e con poca fatica. (…)” (cfr. doc. I).
1.3. Nella sua risposta del 13 marzo 2026, la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso e osserva quanto segue:
" (…) 1. Al momento del primo colloquio presso l'URC, la ricorrente ha affermato che doveva trovare un datore di lavoro che le permettesse di ottenere l'abilitazione in Svizzera (doc. 7, in particolare il colloquio del 20 marzo 2024).
Nell'opposizione (doc. 14) ha inoltre affermato che "(...) La decisione è stata presa basandosi principalmente sul fatto che frequentando questo corso alla sottoscritta si aprirebbe (oltre alla posizione di psicologa che già ricerca grazie alle lauree) anche la posizione di psicoterapeuta in formazione, ampliando enormemente il bacino di ricerche lavorative possibili (...)" (doc. 15).
Nella decisione su opposizione (doc 16) l'UG ha confermato che la signora RI1 è idonea al collocamento, ma con una disponibilità dell'80% a partire dal 29 gennaio 2026. Questo, considerando diversi aspetti: da un lato, il fatto che da quella data l'interessata sarà impegnata in una formazione quadriennale presso la Scuola ______ a ______, che la occuperà tutti i giovedì e, a dipendenza delle settimane, anche diversi venerdì, sabati e domeniche (cfr. doc. 11/3: piano lezioni). Dall'altro lato, il corso in questione non è stato autorizzato dall'assicurazione contro la disoccupazione e la ricorrente non ha dichiarato la disponibilità ad interromperlo qualora reperisse un'occupazione adeguata (doc. 11/1, pto. 4.3). Non da ultimo, l'UG ha rilevato che la signora RI1 è titolare di una laurea triennale in Scienze tecniche e psicologiche, nonché di una laurea magistrale in Psicologia clinica, riconosciuta in Svizzera, oltre ad avere svolto 1000 ore di tirocinio post-laurea. Ella dispone quindi già di titoli spendibili sul mercato del lavoro (doc. 4, 5, 6).
Per quanto riguarda il titolo di "psicoterapeuta" al quale ambisce la ricorrente, va precisato che esso costituisce un titolo federale di perfezionamento ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. a della Legge federale sulle professioni psicologiche. Ciò premesso, e volendo esaminare se la formazione in questione è conciliabile con un'attività a tempo pieno, l'UG è giunto alla conclusione che tale non è il caso, conclusione avversata dalla ricorrente, la quale nel gravame puntualizza, fra l'altro, che il tirocinio di 150 ore previsto dalla formazione seguita in Italia (oltre alle ore di lezione in aula), sarebbe comunque un'attività remunerata e, pertanto, sarebbe a suo modo di vedere scorretto contemplarla nel computo delle ore dedicate alla formazione.
La tesi della ricorrente non muta la sostanza. Dal 29 gennaio 2026, ella non è disponibile il giovedì e la formazione (a scuola) la impegnerà, a seconda delle settimane e dei mesi, anche il venerdì, il sabato e la domenica, ragion per cui non si vede come possa pretendere al riconoscimento di una disponibilità effettiva del 100%, neppure tenendo conto dell'asserita possibilità di seguire i online i corsi che non rientrano nel giovedì, o tentando di sminuire l'effettivo impegno che la scuola comporterebbe.
2. La ricorrente afferma che " (...) per quanto riguarda l'ottenimento di un posto di lavoro come psicoterapeuta in formazione, sottolineo che le tempistiche riempiono due anni a tempo pieno e sono anni di lavoro retribuito per legge. Sottolineo anche che lo psicoterapeuta in formazione può trovare lavoro anche in studi privati e non solo negli istituti di formazione riconosciuti (...)".
La ricorrente è dunque perfettamente consapevole del fatto che, oltre alla scuola, per ottenere il titolo di psicoterapeuta in Svizzera occorre svolgere la pratica. Il perfezionamento come psicoterapeuta in ambito sanitario deve avere una durata da un minimo di due anni a un massimo di sei (art. 6 della Legge federale sulle professioni psicologiche, LPPsi; art. 14 cpv. 1 lett. c) e, nel Cantone Ticino, deve essere svolto presso le figure professionali o le istituzioni sociosanitarie di cui all'art. 14 cpv. 1 lett. c del Regolamento concernente l'esercizio della professione di psicologo attivo in ambito sanitario e di psicoterapeuta.
Per inciso, è utile rilevare che il titolo di "psicoterapeuta", dal 1° luglio 2022 permette di esercitare a carico della LAMal, purché il professionista interessato abbia maturato almeno tre anni di esperienza clinica e sia in possesso dell'autorizzazione cantonale (cfr. www.bag.admin.ch/iVil-nuovo-disciplinamento-sugli-psicologi-psicoterapeuti-a-partire-dal-1-luglio-2022). In quest'ottica, una formazione come psicoterapeuta costituisce quindi il passo necessario per accedere ad un ventaglio di pazienti e prospettive di guadagno maggiori, rispetto alla consulenza come psicologo. Questo, oltre a permettere di utilizzare il titolo di perfezionamento nella denominazione professionale ("psicoterapeuta riconosciuto a livello federale" ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza sulle professioni psicologiche, OPPsi).
Premesso che la formazione in questione ha una durata minima di due anni e può raggiungere i 6 (sei anni), essa si configura - nella presente fattispecie - non solo come un "perfezionamento" secondo la LPPsi, ma come una seconda formazione ai sensi della LADI, di principio non finanziabile se la persona dispone già un diploma spendibile. Nell'ottica degli artt. 59 e segg. LADI, si rileva che le misure di formazione non possono avere quale obiettivo principale quello di migliorare il livello di formazione o la situazione economica o sociale, né quello di soddisfare un'ambizione personale (cfr. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance chômage, Genève Zurich Bale 2014, ad art. 60, pag. 472, marg. 12). In considerazione dell'età della ricorrente (la cui entrata nel mondo del lavoro è recente), e della durata della formazione (superiore a un anno), non vi sarebbero di principio le premesse per una loro applicazione (sul tema, si veda segnatamente la recentissima STCA 38.2025.26 [recte: 38.2025.59] del 16 febbraio 2026, consid. 2.7 e giurisprudenza ivi citata).
Ne discende che, a ben guardare, il solo fatto di pretendere le indennità di disoccupazione quando l'obiettivo è, manifestamente, quello di intraprendere una nuova formazione (quand'anche la stessa fosse in parte remunerata), giustificherebbe il rifiuto dell'idoneità al collocamento, senza gradazioni.
3. Ritenuto che la ricorrente intende perfezionarsi come "psicoterapeuta" e che a tal fine non basta seguire una scuola di psicoterapia per ottenere il titolo (bensì occorrono diversi anni di pratica clinica), la cerchia di datori di lavoro presso i quali potrebbe reperire un'occupazione a tempo pieno - integrando il precitato "tirocinio" di 150 ore -, è molto settoriale e limitata a professionisti e istituzioni riconosciuti (psicoterapeuti e cliniche).
Per inciso, si rileva che l’assicurata ha dichiarato che lo stage in questione sarà effettuato presso ______ (trattasi di uno studio di psichiatria presente sull' "Elenco dei posti di pratica clinica per psicologi in ambito sanitario riconosciuti dalla Commissione consultiva", documento reperibile sul sito dell'Ufficio di sanità), in data ancora da decidere (cfr. doc. 11/1, pto. 2,5). Seppur, ad oggi, non risulta aver concluso un contratto, è chiaro che la formazione intrapresa esige comunque che l’assicurata effettui questo stage e, in ogni caso, la pratica di almeno due anni.
Partendo dal presupposto che, pur avendo iniziato la formazione presso la scuola, la ricorrente possa (almeno temporaneamente e finché non avrà reperito un posto per la pratica) effettivamente lavorare per "altri" datori di lavoro, la cerchia si ridurrebbe alle aziende che praticano assunzioni a ore o con contratti a tempo parziale, rispettivamente contratti asseritamente al 100% (ma che, de facto, come nel caso di ______ SA, prevedono un impiego praticamente su chiamata, secondo la disponibilità del collaboratore: cfr. doc. 14/2-14/5). Questi datori di lavoro dovrebbero infatti non solo considerare che l’assicurata non sarà disponibile il giovedì (e altri giorni), ma anche il fatto che per le 150 ore di "tirocinio" sarà impegnata presso quei datori di lavoro abilitati a seguire gli psicoterapeuti in formazione (studi privati di psicoterapia e/o istituti riconosciuti ai fini dell'ottenimento del titolo di psicoterapeuta).
Quanto precede va considerato al netto del fatto che la ricorrente potrebbe ricercare e reperire un'occupazione come psicologa (o in posizioni affini) presso datori di lavoro privati o istituzionali non orientati alla formazione pratica di psicoterapeuti in ambito sanitario (ad esempio presso associazioni, centri educativi, come pure nel settore delle risorse umane di aziende private e/o pubbliche, ecc.), come del resto ha già fatto in passato lavorando per ______ fra ottobre 2023 e marzo 2024 (cfr. doc. 4). Ciò non rientra però, palesemente, nei suoi obiettivi, le ricerche di lavoro effettuate concentrandosi su settori estranei a quello di formazione, per posizioni meno qualificate. Mentre le ricerche nel suo settore di formazione risultano sostanzialmente rivolte a cliniche e studi di psicoterapia presenti sul precitato elenco dei posti di pratica riconosciuti, in funzione della ricerca di un posto per svolgere la pratica.
È vero che l’assicurata si è candidata anche come educatrice, tuttavia dall'aprile 2024 si contano in totale dodici candidature per tale posizione che, in parte, si ripetono presso le medesime strutture a distanza di pochi mesi (cfr. candidature del 2 settembre 2024 e 11 aprile 2025 presso ______, ______, rispettivamente del 16 giugno e 22 agosto 2025 presso ______, ______) (doc. 10).
4. Ciò premesso, e pur non misconoscendo gli sforzi attuati dalla ricorrente nell'attività di guadagno intermedia, rispettivamente nella partecipazione ai programmi occupazionali, tale impegno non equivale alla sua disponibilità effettiva, che deve essere quantificata in base a quella che è la sua reale volontà ed a criteri aggettivi. Si ribadisce in particolare che la disponibilità effettiva non è determinata dall'attuale tasso di occupazione presso ______ SA (che non è comunque del 100%, contrariamente a quanto affermato dall'interessata nell'opposizione), bensì dal fatto che, a partire dal 29 gennaio 2026 non sarà disponibile alle condizioni usualmente richieste da un qualsiasi datore di lavoro (e non solo da ______ SA), in quanto iscritta ad un corso quadriennale presso la Scuola ______ a ______ e dovendo effettuare la pratica.
La ricorrente non è occupata a tempo pieno per ______ SA e, pertanto, si trova tutt'oggi in una situazione di disoccupazione. E anche volendo considerare l'ipotesi di impiego in altri giorni che non quelli infrasettimanali (segnatamente la domenica), tale ipotesi rimarrebbe comunque l'eccezione e non la regola (segnatamente per un tempo pieno), anche considerando il curriculum della ricorrente, che è accademico. Proprio quest'ultimo aspetto non facilita la sua assunzione presso "altri" datori di lavoro. Per stessa affermazione dell'interessata, in passato il suo profilo era infatti stato considerato "troppo alto" e non garante di continuità, segnatamente in settori che non richiedono le sue competenze, segnatamente la ristorazione e la produzione (cfr. doc 10, in particolare le annotazioni relative al colloquio del 28 agosto 2024 presso l'URC, durante il quale l’assicurata ha comunicato alla consulente di aver incontrato questo tipo di difficoltà). Peraltro, essendo la ricorrente determinata a reperire un posto per la pratica come psicoterapeuta, l'arco temporale per un'attività lavorativa presso "altri" datori di lavoro è condizionato da questo fattore ed è suscettibile di disincentivare la sua assunzione a lungo termine.
Premesso che il perfezionamento intrapreso dalla ricorrente si limita (per il momento) alla frequentazione della Scuola di ______, l'UG ha ritenuto l'interessata idonea al collocamento con una disponibilità dell'80%.
Qualora la ricorrente reperisse un posto di pratica e dovesse pretendere il riconoscimento di un guadagno intermedio, la sua idoneità al collocamento dovrebbe di principio essere rivalutata considerando che si tratta sostanzialmente di una nuova formazione.
5. Si rimarca, infine, che la vertenza riguarda un arco temporale apparentemente limitato, ossia quello compreso fra il 29 gennaio 2026 ed il 31 marzo 2026 (data di scadenza del termine quadro), ma l’assicurata risulta aver chiesto l'apertura di un ulteriore termine quadro. Infatti, durante il colloquio del 23 febbraio 2026 presso l'URC (doc. 7) ha comunicato che ______ SA cesserà l'attività, che ci sarà un piano sociale e di essere in attesa di valutazione da parte della cassa disoccupazione per la riapertura di un nuovo termine quadro. La questione della disponibilità effettiva della ricorrente sul mercato del lavoro non si esaurirà quindi il 31 marzo 2026, ma è suscettibile di procrastinarsi ben oltre” (cfr. doc. III).
1.4. RI1 il 23 marzo 2026ha inoltrato una replica al TCA (cfr. doc. V), sulla quale l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha preso posizione il 27 marzo successivo (cfr. doc. VII).
L’8 aprile 2026, la ricorrente ha formulato ulteriori osservazioni (cfr. doc. IX), alle quale l’amministrazione ha replicato il 23 aprile 2026 (cfr. doc. XII).
considerato in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione, o meno, la parte resistente ha concluso che dal 29 gennaio 2026 RI1 è disposta ad accettare un’occupazione adeguata soltanto nella misura dell’80% e non più del 100%.
2.2. Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione è, tra l’altro, che l’assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 cpv. 1 LADI: “Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un’occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione”).
L'idoneità al collocamento deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista (cfr. STF 8C_825/2015 del 3 marzo 2016 consid. 3.1.)
Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosenversicherung", Schulthess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STF 8C_56/2019 del 16 maggio 2019; STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).
L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).
Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.
L’Alta Corte ha pure stabilito che l’idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l’idoneità al collocamento e l’inidoneità al collocamento (idoneità parziale).
O la persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un lavoro esigibile in ragione di almeno 20% di un pensum normale, oppure non lo è (cfr. STF 8C_56/2019 del 16 maggio 2019, DTF 143 V 168 consid. 2 pag. 177; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 5.1; DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).
È dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un’occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti; STFA C 287/03 del 12 maggio 2004).
Infine è utile evidenziare che l'idoneità al collocamento, quale presupposto materiale per il diritto alle prestazioni, deve essere valutata in modo prospettivo, e cioè al momento e alla luce di tutte le circostanze che esistevano allorché è stata emessa la decisione negativa (cfr. STF 8C_56/2019 del 16 maggio 2019 consid. 3; STF 8C_921/2009 dell’11 dicembre 2009; DTF 112 V 398 consid. 1a; DTF 110 V 102; DLA 1991 pag. 25).
2.3. In una sentenza 8C_56/2019 del 16 maggio 2019 il Tribunale federale ha confermato l’inidoneità al collocamento di un assicurato dal 1° novembre 2017 (quando ha rivendicato le indennità di disoccupazione) in quanto dal 1° marzo 2017 aveva intrapreso una formazione, per diventare naturopata, prevista dal marzo 2017 all’ottobre 2019 (consid. 3.3.2), che non gli permetteva di svolgere un lavoro a tempo pieno e che non era oggettivamente disposto ad abbandonare.
In un’altra sentenza 8C_527/2021 del 16 dicembre 2021, l’Alta Corte ha stabilito che ai sensi degli artt. 8 cpv. 1 lett. f LADI e 15 cpv. 1 LADI, l’assicurato ha diritto all’indennità di disoccupazione se è idoneo al collocamento, cioè se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare un’occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione.
In quella fattispecie, il Tribunale federale era chiamato a pronunciarsi sull’idoneità, o meno, al collocamento di un’assicurata che nell’agosto 2017 aveva iniziato una formazione e che il 22 novembre 2018 si era iscritta in disoccupazione con una disponibilità del 50%, dichiarandosi disponibile per tre pomeriggi alla settimana (il mercoledì, il giovedì ed il venerdì), nonché per tutto il sabato.
Secondo la nostra Massima Istanza, per essere idonei al collocamento, gli studenti devono essere disposti e capaci di dedicarsi in modo accessorio ma durevole a un’occupazione a tempo pieno o parziale. Nel caso, invece, di studenti intenzionati ad esercitare un’attività lucrativa soltanto per brevi periodi e sporadicamente, in particolare durante le vacanze tra un semestre e l’altro, la diponibilità al collocamento, e con essa l’idoneità al collocamento, va negata (cfr. Patrizia Friedrich in: ARV/DTA 2022, pag. 86 e segg.).
In quella fattispecie, l’Alta Corte, chiamata a pronunciarsi sull’idoneità al collocamento dell’interessata, aveva concluso che quell’assicurata aveva già lavorato regolarmente durante gli studi nella misura di almeno 8-10 ore alla settimana. A fronte, quindi, di una disponibilità già dimostrata e pari almeno al 20% di un’attività a tempo pieno, ella doveva essere ritenuta idonea al collocamento.
In particolare, al consid. 5.3., il Tribunale federale si è espresso come segue:
" Le fait d'avoir des doutes quant au taux auquel la recourante était non seulement disposée mais également en mesure de travailler - à savoir 50 % - ne permettait pas à l'administration, respectivement à la juridiction cantonale, de conclure à un manque de disponibilité suffisante quant au temps que la recourante pourrait consacrer à un emploi, ni donc de conclure à son inaptitude au placement. Dès lors qu'elle avait apporté la preuve qu'avant la survenance du chômage, elle était disposée et en mesure d'exercer une activité professionnelle sinon à 50 %, du moins dans une mesure suffisante - selon la jurisprudence - pour admettre l'aptitude au placement d'au moins 20 % d'une activité à plein temps (art. 5 OACI; ATF 115 V 434 consid. 2c), les premiers juges ne pouvaient pas nier purement et simplement son aptitude au placement. Par ailleurs, au regard des postes recherchés (secteur administratif, vente, nettoyage) et des disponibilités invoquées par la recourante (trois après-midi consécutifs ainsi que la journée entière du samedi), la possibilité de trouver un travail à temps partiel, avec, le cas échéant, des engagements à l'heure à différents moments de la journée ne pouvait pas être qualifiée d'incertaine. Le fait d'avoir retrouvé un emploi dès le 15 mars 2019 démontre en définitive que la recourante était disposée à accepter durablement, au sens de la jurisprudence sur l'aptitude au placement des étudiants (cf. consid. 4.3 supra), une activité lucrative parallèlement à sa formation. Dans de telles circonstances, l'aptitude au placement de la recourante doit être reconnue pour la période du 23 novembre 2018 au 14 mars 2019 et le recours se révèle ainsi bien fondé.» (consid. 5.3.).
2.4. In una sentenza 38.2006.41 del 12 aprile 2006, il TCA ha confermato l’operato della Sezione del lavoro che aveva ritenuto un assicurato idoneo al collocamento per il periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre 2005 con un grado di disponibilità al collocamento del 50%, in quanto l’attività di viticoltore svolta aveva richiesto, nel 2005, in media un’attività del 50%.
In una sentenza 38.2014.35 del 25 agosto 2014, questa Corte, nel caso di un assicurato iscritto ad un Bachelor, ha respinto, in quanto ricevibile, il ricorso presentato contro la decisione dell’amministrazione che lo aveva ritenuto, per un primo periodo, inidoneo al collocamento, e, successivamente, collocabile nella misura del 40%.
In particolare, per il periodo dal settembre 2013 al febbraio 2014, in cui quell’assicurato avrebbe dovuto conseguire per la propria formazione 29 crediti ECTS, sulla base del carico di lavoro che ogni singolo credito ECTS comporta, il TCA ha concluso che il medesimo non era disponibile a svolgere un’attività lucrativa e che non aveva, in ogni caso, espresso la volontà chiara di abbandonare la formazione in questione qualora avesse reperito un’attività lavorativa.
Per il periodo successivo, invece, il carico formativo si presentava più leggero, dovendo quel ricorrente conseguire 18 crediti ECTS, di modo che il TCA lo ha ritenuto idoneo al collocamento nella misura del 40%.
La Massima istanza, con giudizio 8C_704/2014 dell’8 gennaio 2015, ha respinto il ricorso inoltrato contro la sentenza appena esposta.
Questa Corte in una sentenza 38.2014.14 del 16 febbraio 2015, ha considerato inidoneo al collocamento, e quindi non più normalmente disponibile sul mercato del lavoro, un assicurato che aveva sottoscritto un contratto di lavoro e parallelamente iniziato una formazione necessaria per svolgere la sua professione. L’assicurato aveva chiesto di essere ritenuto idoneo al collocamento e disponibile nella misura del 50% per un periodo limitato nel tempo, affermando di essersi accordato con il datore di lavoro al momento della firma del contratto per poter lavorare a tempo ridotto.
Il TCA, in una sentenza 38.2014.63 del 15 aprile 2015, ha ritenuto che un’assicurata che aveva iniziato a frequentare un Master che non intendeva interrompere era da considerare idonea al collocamento con una disponibilità per il mercato del lavoro del 20%.
Il TCA ha deciso in questo senso anche in una successiva sentenza 38.2015.33 del 14 settembre 2015 considerando idoneo al collocamento per un'attività all'80% un assicurato che non era totalmente disponibile per il mercato del lavoro avendo iniziato presso la ______ una formazione della durata di quattro anni denominata "Bachelor of Science in Ingegneria informatica".
In una sentenza 38.2016.45 del 9 gennaio 2017, il TCA ha considerato inidonea al collocamento per un periodo limitato nel tempo un’assicurata che non si poteva considerare a disposizione del mercato del lavoro alle condizioni normalmente richieste, visto l’impegno assunto dalla medesima concernente una formazione di sei anni tesa all’ottenimento della laurea in medicina e chirurgia presso l’Università degli studi di ______-______.
In una sentenza 38.2017.69 del 1° marzo 2018 il TCA ha concluso che a ragione l’amministrazione aveva ritenuto un assicurato idoneo al collocamento, tranne nei giorni in cui ha effettivamente frequentato il Corso di preparazione all’esame per l’ottenimento del diploma cantonale di esercente organizzato dalla Gastroticino, e in quelli nei quali ha sostenuto i relativi esami (i giorni di corsi e di esami si sono svolti complessivamente dal 18 gennaio al 10 aprile 2017).
Il TCA ha pure ritenuto non credibile alla luce dell’insieme delle circostanze del caso, che l’assicurato avrebbe interrotto la formazione se avesse reperito un nuovo impiego.
In una sentenza 38.2019.35 del 9 ottobre 2019, nel caso di un’assicurata che aveva intrapreso una formazione della durata di tre anni, il TCA aveva stabilito che tanto gli aspetti lavorativi (50% in parallelo alla formazione) quanto quelli di pura riformazione (teorica e pratica) la impegnavano in misura tale da rendere estremamente limitate le sue possibilità di reperire un’altra occupazione. Del resto, la ricorrente aveva precisato di frequentare i corsi il lunedì e il mercoledì, di lavorare il martedì e il giovedì e di essere libera da impegni il venerdì. Questo giorno però in realtà, secondo quanto dichiarato dal responsabile di formazione, avrebbe dovuto essere dedicato allo studio.
Anche esaminando la situazione secondo criteri oggettivi questa Corte aveva ritenuto che l’assicurata non era disposta ad abbandonare la sua formazione in caso di reperimento di una nuova occupazione.
Significativa in questo contesto era la risposta nella quale la ricorrente ha affermato che il suo desiderio era quello di poter essere indipendente economicamente e che, nel caso non avesse potuto essere posta al beneficio dell’indennità, avrebbe continuato la formazione, aiutata finanziariamente dal marito.
La ricorrente, sempre in risposta all’amministrazione, aveva inoltre precisato di avere scelto d’intraprendere la formazione in questione quale trampolino di lancio per un nuovo inserimento professionale. Questa scelta, peraltro comprensibile alla conclusione del terzo periodo quadro di disoccupazione, è stata confermata dagli accertamenti effettuati dal TCA da cui era emerso che la ricorrente aveva iniziato il secondo anno scolastico.
Con sentenza 38.2020.5 del 27 aprile 2020, il TCA, nel caso di un assicurato ritenuto dall’amministrazione idoneo al collocamento e disponibile nella misura del 90% e che pretendeva di esserlo al 100%, ha confermato quanto stabilito dalla resistente. In quel caso, l’assicurato aveva iniziato a frequentare un corso biennale organizzato dalla Società degli impiegati di commercio per ottenere l’Attestato professionale federale quale “Specialista nel commercio al dettaglio”; tale formazione prevedeva la frequenza il martedì dalle 14:00 alle 19:30 ed oltre alle ore di lezione il ricorrente doveva dedicare al corso circa 2 ore giornaliere per 7 giorni, pari a14 ore settimanali.
Questa Corte ha, quindi, ritenuto che la partecipazione al corso in questione rendeva impossibile l’accettazione di un’occupazione a tempo pieno e che a ragione, dunque, la Sezione del lavoro lo aveva considerato idoneo per un’attività da svolgere nella misura del 90% e non a tempo pieno.
D’altra parte, alla luce delle dichiarazioni dell’assicurato, non era comunque possibile concludere che egli, visti gli scopi del corso e gli investimenti effettuati, sarebbe stato disposto, dal profilo oggettivo, ad interrompere la sua formazione per assumere un lavoro a tempo pieno.
In una sentenza 38.2024.13 del 23 maggio 2024, il TCA ha parzialmente confermato l’operato dell’amministrazione ritenendo che l’assicurata di quella fattispecie, dal momento in cui aveva iniziato e frequentare un Master, doveva essere considerata disponibile ad esercitare un’attività lavorativa nella (sola) misura del 30% (non del 28% come stabilito dalla Sezione del lavoro).
Infine, in una sentenza 38.2025.48 del 15 dicembre 2025, questo Tribunale ha confermato una decisione su opposizione con cui un’assicurata era stata ritenuta disposta ad esercitare un’attività lucrativa al 60%.
Quella ricorrente era già attiva al 60% presso il negozio del marito e conseguiva così facendo un guadagno intermedio lavorando. La medesima aveva, inoltre, intrapreso un corso che si teneva nel weekend. Aveva, poi, fatto valere che all’occupazione lavorativa ed al corso non poteva essere affiancata un’altra attività.
Di conseguenza, quell’assicurata aveva scelto di non aderire al programma occupazionale propostole (al quale era, invece, tenuta a partecipare ai sensi degli artt. 17 cpv. 3 lett. a e 64a LADI).
In applicazione del principio della dichiarazione della prima ora, inoltre, in quel caso il TCA aveva ritenuto che l’assicurata non fosse disposta, in caso di reperimento di un’attività adeguata, ad abbandonare il corso intrapreso.
2.5. La Segreteria di Stato dell’economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un’applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_750/2021 del 20 magio 2022 consid. 3.2.; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell’8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a p. 61), nella Prassi LADI ID nella versione in vigore da ottobre 2012 (stato al 1° gennaio 2026) ha previsto, in particolare per quanto attiene all’oggetto della presente vertenza, quanto segue:
" Idoneità al collocamento dei disoccupati che partecipano a un corso
art. 60 cpv. 4 LADI
B264 Nella misura in cui un corso autorizzato dall’assicurazione contro la disoccupazione esiga, durante il medesimo l’assicurato che vi partecipa non è tenuto ad essere idoneo al collocamento. Per gli assicurati che hanno contemporaneamente diritto alle prestazioni di un’altra istituzione partner CII vanno coordinate e concordate sia la strategia di reinserimento sia provvedimenti adottati. La partecipazione a una misura dell'AI non comporta automaticamente e senza verifica l'inidoneità al collocamento della persona assicurata.
B265 Se durante la disoccupazione l’assicurato frequenta un corso che non è stato autorizzato dall’assicurazione contro la disoccupazione o concordato fra l’assicurazione contro la disoccupazione e un’istituzione partner CII, l’idoneità al collocamento gli viene riconosciuta unicamente se è stabilito che egli è disposto e in grado di interrompere in qualsiasi momento tale corso per assumere un impiego. Non è sufficiente che l’assicurato si dichiari disposto a interrompere il corso, egli deve inoltre presentare un attestato della direzione della persona responsabile del corso o della formazione o all'istituzione partner della CII, in cui siano attestate anche le conseguenze finanziarie di tale interruzione.
ð Giurisprudenza
DTFA C 136/02 del 4.2.2003 (Un assicurato che durante la disoccupazione segue di propria iniziativa un corso di formazione in ambito medico è idoneo al collocamento. Esso deve tuttavia continuare le sue ricerche di lavoro ed essere disposto a interrompere il corso per assumere un impiego)
DTFA C 132/04 dell’11.10.2004 (Un assicurato che si reca temporaneamente all’estero ha diritto all’ID anche durante il soggiorno all’estero se può essere contattato nell’arco di una giornata, se può essere collocato entro un termine ragionevole e se adempie le altre prescrizioni di controllo. L’adempimento di queste condizioni non è mai garantito nel caso di un corso di 4 mesi negli USA.)”.
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_224/2024 del 2 settembre 2025 consid. 2.4.DTF 151 V 137 consid. 4.3.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125.
2.6. Nell’evenienza concreta, dalla documentazione agli atti emerge che RI1, nata nel 1994, dopo essere stata attiva dal settembre 2022 al settembre 2023 quale “banconista” presso ______ Sagl (attiva nel settore della ristorazione) e dal 1° ottobre 2023 al 31 marzo 2024 come “stagista assistente psicologa del ______”, a tempo pieno dal lunedì al venerdì (con un salario di fr. 1'381.- al mese), si è iscritta in disoccupazione a decorrere dal 1° aprile 2024, annunciando una disponibilità al collocamento del 100%.
Dal curriculum vitae in atti risulta che dal “13 gennaio 2024 [recte: 2025 (cfr. doc. 7)]” l’assicurata lavora presso ______ SA come corriere. Questa attività le ha permesso di conseguire un guadagno intermedio (cfr. doc. 4).
A proposito del percorso formativo di RI1, il TCA constata che dagli atti risulta che nel 2021, la ricorrente ha ottenuto (dopo avere già conseguito la triennale del 2018 in scienze e tecniche psicologiche) la laurea magistrale in Psicologia clinica e che nel corso del 2022 ha svolto un “tirocinio formativo di 1000 ore post-laurea”, presso il ______ (cfr. doc. 4).
L’ “attestato di abilitazione” rilasciatole dall’Università ______ il 14 ottobre 2022 certifica, poi, che “(…) RI1, nata a ______ (______) il giorno ______1994, laureata in PSICOLOGIA CLINICA (classa LM-51) – Classe delle lauree magistrali in psicologia in data 26/02/2021, ha superato in questa Università l’esame di stato nella PRIMA SESSIONE 2022 (…) ed ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professionale di psicologo (sez. A). (…)” (cfr. doc. 5).
In data 6 luglio 2023, la Commissione delle professioni psicologiche PsiCo, ha riconosciuto il diploma estero conseguito dalla ricorrente come equivalente ad “un diploma di una scuola universitaria svizzera”, ciò che le “permette (…) di utilizzare la denominazione professionale protetta di psicologo o psicologa (art. 4 LPPsi) e di seguire un ciclo di perfezionamento accreditato secondo la LPPsi (art. 7 cpv. 1 LPPsi), fermo restando che per seguire un ciclo di perfezionamento accreditato in psicoterapia è inoltre necessario aver compiuto la formazione di base comprendente una prestazione di studio sufficiente in psicologia clinica e psicopatologia” (cfr. doc. 6).
Dal modulo di iscrizione all’URC risulta che la ricorrente ha dato la propria disponibilità per una nuova occupazione quale “tirocinio abilitante alla professione di psicologo, qualsiasi altra attività professionale”, “tutti i giorni, orari variabili (preferibilmente durante il giorno)” (cfr. doc. 2).
Contestualmente, ella ha, inoltre, risposto negativamente alla domanda a sapere se stava svolgendo o se aveva in previsione di seguire una formazione, un perfezionamento o una riqualifica professionale (cfr. doc. 2).
Sul modulo “azioni di reinserimento”, allestito in occasione del primo colloquio di consulenza tra la ricorrente e la propria collocatrice di riferimento, avvenuto il 20 marzo 2024, risulta in particolare protocollato quanto segue:
" (…) informa che deve trovare un datore di lavoro che le permette di ottenere l’abilitazione in Svizzera. (…) al momento non ci sono possibilità. (…)
Disponibilità: 100% su tutto il territorio ticinese da Lu-Ve.
(…) Strategia di reinserimento: Le ricerche vanno svolte nei seguenti settori / nelle seguenti professioni: casseroliere, addetta di cucina, aiuto-cuoca, ausiliaria di cucina, cassiera” (cfr. doc. 7).
In occasione, poi, del colloquio di consulenza del 28 agosto 2024, la ricorrente - dopo aver svolto un giorno di prova per una posizione di addetta di ristorazione, poi interrotto per motivi di salute - ha comunicato alla propria consulente “di non essere più inseribile nella ristorazione”. In tal senso, RI1 ha comunicato alla propria collocatrice che avrebbe procurato “il certificato medico con le limitazioni di salute”.
Relativamente all’ “attività di ricerca di impiego”, è stato poi protocollato quanto segue:
" (…) Osservazioni: L’assicurata ritiene che per posizioni nel settore ristorazione e anche produzione riceve risposte negative in quanto il suo profilo, pur avendo lavorato nel settore, ritengono sia troppo alto (laurea in psicologia) e non garantisca continuità. Le è già stato ripetuto più volte. Per quanto attiene al settore sociosanitario è in attesa di un colloquio importante con ______ che potrebbe darle l’opportunità di fare la formazione. L’assicurata infatti non può operare come psicologa indipendente in quanto manca l’abilitazione alla professione. (…)” (cfr. doc. 7).
Da quanto protocollato in occasione del colloquio telefonico del 17 dicembre 2024 risulta che il 20 dicembre successivo l’assicurata avrebbe avuto un colloquio presso il “______ di ______ per una posizione di Psicoterapeuta in formazione. Potrebbero assumerla se si iscrivesse alla Scuola ______” (cfr. doc. 7).
In occasione del successivo colloquio telefonico, tenutosi il 17 febbraio 2025, invece, è stato protocollato che RI1 aveva “iniziato il 13.1.25 a lavorare presso ______ SA a ore come rider con contratto a tempo determinato (…)” (cfr. doc. 7).
Relativamente, invece, al colloquio di consulenza del 14 aprile 2025 risulta in particolare indicato quanto segue:
" (…) Avrà un colloquio in estate con lo studio di ______ in quanto inizierà le lezioni di ______ presso la Scuola ______. (…) Guadagno intermedio: ______ a ore come rider con contratto a tempo determinato fino al 12.7.25. Le hanno detto che il prossimo contratto sarà a tempo indeterminato (…)” (cfr. doc. 7).
A proposito del colloquio telefonico avvenuto il 12 giugno 1994 tra la ricorrente e la collocatrice, inoltre, è stato protocollato che “ricontatterà il ______, che potrebbero assumerla come psicoterapeuta in formazione. Inizierà la formazione di psicoterapeuta da gennaio a ______ (1 giorno a settimana, per 4 anni)” (cfr. doc. 7).
In occasione del colloquio di consulenza del 7 agosto 2025, la consulente del personale ha, poi, annotato quanto segue:
" (…) Ha ricontattato il ______, ma le hanno detto che non ci sono posizioni vacanti. Inizierà la formazione di psicoterapeuta da gennaio a ______ (______ – 1 giorno a settimana per 4 anni) (…)” (cfr. doc. 7).
Dalla “dichiarazione per assicurati iscritti ad una formazione, un perfezionamento o ad una riqualifica professionale” sottoscritta da RI1 il 26 novembre 2025 (alla quale l’attestazione pre iscrizione era già stata rilasciata il 5 settembre 2025; cfr. doc. 11/2) risulta che la formazione intrapresa dalla ricorrente viene svolta presso la Scuola ______ di ______.
Il corso ha una durata di quattro anni.
L’interessata ha indicato che non avrebbe dovuto dedicare ore allo studio al di fuori di quelle di lezione. In aggiunta, RI1 ha precisato che dovrà svolgere 150 ore di tirocinio, che aveva in programma di effettuare (senza che agli atti sia stato versato un contratto o altra conferma da parte dello studio) presso ______, ______ (“______”, aperto dal lunedì al venerdì; cfr. https://______)
Il corso, il cui costo ammonta a fr. “5’000/5’500” annui, si tiene ogni giovedì dalle ore 08:00 alle ore 18:00.
L’assicurata ha, inoltre, precisato che durante la formazione può svolgere un’attività lavorativa, a tempo pieno e ad ore, mattino, pomeriggio e sera, dando la seguente disponibilità oraria:
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Lunedì |
Martedì |
Mercoledì |
Giovedì |
Venerdì |
Sabato |
Domenica |
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Mattino dalle |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
/ |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
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alle |
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Pomeriggio dalle |
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alle |
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Sera dalle |
22.00 |
22.00 |
22.00 |
/ |
22.00 |
22.00 |
22.00 |
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alle |
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Le occupazioni ricercate da RI1 sono quelle di “psicologa (psicoterapeuta in formazione), operaia, segretaria, educatrice”.
L’assicurata ha, poi, precisato che nel caso dovesse “reperire un impiego o gliene fosse assegnato uno” non sarebbe disposta ad interrompere il corso.
Alla domanda, poi, a sapere “a quali condizioni è possibile un’interruzione anticipata” dello stesso “e con quali conseguenze finanziarie”, ella ha risposto che “l’interruzione mi esonera dalla scuola a tempo indet. (se manca una causa personale grave) i pagamenti non prevedono restituzioni”.
Alla richiesta di indicare quale fosse “il motivo principale che l’ha indotta ad intraprendere questa formazione”, RI1 ha risposto:
" (…) perché con le due lauree (riconosciute in Ticino) che ho già non trovo un lavoro decente che mi permetta di vivere in serenità” (cfr. doc. 11/1).
Come preannunciatole in occasione del colloquio di consulenza del 10 novembre 2025 (cfr. doc. 7), dal 3 dicembre 2025 al 2 marzo 2026 alla ricorrente è stato assegnato un programma di occupazione temporaneo organizzato da Associazione ______ (cfr. doc. 9).
Il 17 dicembre 2025, l’URC ha sottoposto il caso dell’assicurata alla Sezione del lavoro per verificarne l’idoneità al collocamento (cfr. doc. 11).
Dall’attestato di guadagno intermedio sottoscritto nel corso del mese in questione, risulta che la ricorrente è stata operativa nella seguente misura:
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1 |
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3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
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3.01 |
G |
4.26 |
4.25 |
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5.62 |
2.25 |
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4.54 |
2.42 |
6.49 |
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17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
2.4 |
7.78 |
|
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5.75 |
|
5.75 |
4.33 |
3.99 |
5.33 |
2.26 |
|
3.24 |
6.83 |
8.56 |
|
(ove “G” indica le assenze non pagate; cfr. doc. 8).
L’ “Attestato PML per il mese di” dicembre 2025, poi, indica che dal 3 dicembre 2025 la ricorrente era effettivamente attiva presso l’______. La sua presenza al programma, nel mese in questione, è stata la seguente:
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
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Mat. |
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X |
G |
X |
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F |
F |
X |
F |
F |
|
|
G |
X |
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Pom. |
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|
X |
G |
F |
|
|
H |
G |
X |
F |
G |
|
|
G |
X |
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17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
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Mat. |
X |
F |
X |
|
|
G |
X |
X |
H |
H |
|
|
H |
F |
F |
|
|
Pom. |
F |
F |
X |
|
|
G |
X |
F |
F |
F |
|
|
H |
F |
F |
|
(ove X indica “in presenza”, F “guadagno intermedio”, G “altre assenze giustificate”, H “giorni festivi, vacanze aziendali”).
Le assenze indicate con “G” sono così state motivate:
" (…)
4: visita medica
9: compensazione ore
12: compensazione ore
15: compensazione ore
22: compensazione ore” (cfr. doc. 9).
Da quanto protocollato in occasione del colloquio di consulenza dell’8 gennaio 2026, risulta indicato che la ricorrente “inizierà la formazione di psicoterapeuta presso ______ il 29.1.26” (cfr. doc. 7).
Con decisione del 16 gennaio 2026, la Sezione del lavoro ha stabilito che l’assicurata fino al 28 gennaio 2026 sarebbe stata ritenuta idonea al collocamento e disponibile al 100%, dunque per attività a tempo pieno. Dal 29 gennaio 2026, compreso, invece lo sarebbe stata nella misura dell’80% (cfr. doc. 13).
In particolare, l’amministrazione – oltre a rilevare che alla richiesta di osservazioni del 18 dicembre 2025 (cfr. doc. 12) RI1 non ha fornito alcun riscontro – ha motivato il proprio provvedimento come segue:
" (…) 3. Nel caso concreto preso atto che la signora RI1, dal 29.01.2026, frequenta una formazione quadriennale quale psicoterapeuta presso la Scuola ______ di ______ (I) durante un giorno alla settimana (giovedì), da tale data deve essere ritenuta idonea al collocamento per attività all’80%.
Fino al 28.01.2026 deve invece essere ritenuta idonea al collocamento per attività a tempo pieno” (cfr. doc. 13).
Con opposizione del 19 gennaio 2026, l’assicurata ha impugnato la decisione resa nei suoi confronti dall’amministrazione sulla base, in particolare, delle seguenti argomentazioni:
" (…) mi preme sottolineare il fatto che la sottoscritta si trova già sotto contratto collettivo ad ore con una percentuale del 100% presso ______ SA (in allegato) che, anche dopo la comunicazione dell’inizio delle lezioni che appunto si tengono solo un giorno a settimana, non è stato modificato dal datore di lavoro, in quanto consapevole del fatto che la sottoscritta è totalmente in grado di sostenere una percentuale di lavoro pari al 100% anche frequentando un giorno di lezione a settimana. Una percentuale inferiore al 100% mensile dipenderà solo ed esclusivamente dalle esigenze del datore. Il datore non ha preso provvedimenti riguardo la percentuale di lavoro non solo per assenza di indisponibilità lavorativa della dipendente ma, anche riconoscendo che il corso di studio che quest’ultima andrà a sostenere non implica nessun tipo di attività remunerativa. (…)
“in merito agli studenti… deve essere negata per contro la disponibilità a quindi l’idoneità al collocamento dello studente che intende esercitare un’attività lucrativa solo durante periodi di breve durata e sporadicamente …”
La mia disponibilità al lavoro, nonostante l’inizio del corso, rimane del 100% in quanto, non intendo per questo motivo, esercitare un’attività lucrativa solo durante periodi di breve durata e sporadicamente come scritto nel testo. Vorrei inoltre sottolineare che la scelta di intraprendere o meno gli studi è stata vagliata con attenzione prima di prendere la decisione. La decisione è stata presa basandosi principalmente sul fatto che frequentando questo corso alla sottoscritta si aprirebbe (oltre alla posizione di psicologa che già ricerca grazie alle lauree) anche la posizione di psicoterapeuta in formazione, ampliando enormemente il bacino di ricerche lavorative possibili.
Tali scelte e comportamenti che denotano una grande intraprendenza e spirito d’iniziativa andrebbero premiati e non puniti. (…)” (cfr. doc. 14).
In allegato, RI1 ha prodotto il contratto di lavoro sottoscritto con ______ SA dal quale risulta che la ricorrente, assunta quale “collaboratore addetto alle consegne” dal 13 luglio 2025 a tempo indeterminato, viene retribuita sulla base di un salario orario lordo di fr. 23.-, svolgendo il proprio operato “sulla base della pianificazione di assegnazione redatta dal datore di lavoro. Si tratta di contributi orari irregolari che vengono remunerati con salario orario, non di contributi per collaboratori a tempo parziale (cfr. art. 2.6. e 2.6.1. par. 1 e 2 CCL). Il lavoratore non ha l’obbligo di essere disponibile al di fuori dei contributi concordati, come risulta dal programma mensile (articolo 6).”.
Il contratto collettivo di lavoro prevede, agli artt. 2.6. e 2.6.1., quanto segue:
" (…)
2.6. Durata di impiego e modelli di orario di lavoro
1Il datore di lavoro determina il modello orario di lavoro applicabile ai collaboratori / alle collaboratrici.
2La durata minima di ogni impiego è di 2 ore. Il datore di lavoro garantisce e si impegna a offrire ai collaboratori / alle collaboratrici almeno 4 ore di impiego a settimana, indipendentemente dal modello di orario di lavoro. Il datore di lavoro non sarà tenuto ad assegnare un tale impiego a un collaboratore / una collaboratrice che non desidera essere obbligato a lavorare durante queste ore. (…)
2.6.1. Orari di lavoro secondo piano di impiego stabilito dal datore di lavoro
1Il collaboratore / la collaboratrice svolge il proprio lavoro sulla base del piano di impiego stabilito dal datore di lavoro.
2In generale, il pieno di impiego è noto al più tardi quattordici giorni prima dell’impiego previsto.
3Il collaboratore / la collaboratrice può richiedere una retribuzione mensile se il suo tasso di occupazione è stato almeno del 70% per un periodo di 12 mesi. La decisione del datore di lavoro tiene conto delle possibilità dell’azienda ed è definitiva.” (cfr. doc. 14/2 e 14/3).
Dalle “dichiarazioni aggiuntive al CCL ______ SA” risulta, con riferimento al 2.6.1., quanto segue:
" par. 1 Determinazione del modello di orario di lavoro
Per quanto possibile, i desideri e le esigenze dei collaboratori / delle collaboratrici devono essere presi in considerazione nel determinare il modello di orario di lavoro” (cfr. doc. 14/4).
Nel corso del colloquio telefonico poi tenutosi il 28 gennaio 2026, la consulente del personale di riferimento di RI1 ha indicato quanto segue:
" (…) contatto l’assicurata in quanto è stata ritenuta idonea al collocamento all’80% a partire dal 29.1.26 (fino al 28.1.26 al 100%). Informo l’assicurata che modifico pertanto la disponibilità al POT all’80% a partire dal 29.1.26. Riferisce che ______ SA cesserà l’attività, ci sarà una procedura di consultazione ma non è ancora chiaro la procedura non avendo ricevuto comunicazioni ufficiali.” (cfr. doc. 7).
Da quanto protocollato, poi, in occasione del colloquio telefonico con la collocatrice del 23 febbraio 2026, risulta che:
" (…) non ci sono novità di rilievo, nessun colloquio ______ SA: chiuderà i battenti e ci sarà un piano sociale, è in attesa di una conferma da parte del datore di lavoro con la data di fine contratto. Trasmetterà la disdetta e i dettagli del piano sociale.
Il termine quadro termina il 31.3.26, in attesa di valutazione da parte CAD per riapertura di un nuovo TQ.
L’Ufficio giuridico l’ha ritenuta idonea solo all’80% a partire dal 29.1.26. L’assicurata ha fatto opposizione alla decisione ma non è stata accettata, è intenzionata a fare nuovamente opposizione. Ha iniziato la formazione in psicoterapia.” (…) (cfr. doc. 7).
2.7. Come appena ricordato, la Sezione del lavoro, dal momento in cui il 29 gennaio 2026 l’assicurata ha iniziato la formazione presso la Scuola ______, ha ritenuto RI1 in grado e disposta ad esercitare un’attività lavorativa e, quindi, disponibile per il collocamento nella misura dell’80%.
La ricorrente fa, invece, valere di essere pienamente disponibile anche dopo avere iniziato a frequentare, a ______, il corso quadriennale che la occupa il giovedì (e/o qualche venerdì e sabato) e che prevede, in aggiunta, 150 ore di tirocinio per ogni anno accademico (cfr. consid. 1.2., 1.4. e 1.6.).
Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale constata, innanzitutto, che l’assicurata è impegnata con gli studi un giorno alla settimana e precisamente il giovedì.
Il TCA rileva, poi, che RI1 non era disposta ad abbandonare la formazione che stava svolgendo, in caso di reperimento di una nuova occupazione (adeguata) a tempo pieno (sull’importanza di questo aspetto cfr. STCA 38.2015.33 del 14 settembre 2015 e la Prassi LADI ID citata al consid. 2.5.).
Determinante in questo contesto è la risposta negativa dell’assicurata alla domanda volta a sapere se, qualora avesse reperito un impiego o gliene fosse assegnato uno, sarebbe stata disposta ad interrompere la formazione, il cui costo, peraltro, è considerevole (cfr. consid. 2.6.).
Questa Corte ricorda, in relazione alla disponibilità fatta valere dalla ricorrente per i fine settimana, che gli assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto con molta cautela (“avec beaucoup de retenue” cfr. STF 8C_527/2021 del 16 dicembre 2021 ripresa al consid. 2.2.).
Il TCA constata, poi, che, come psicologa, i titoli conseguiti dalla ricorrente sono già spendibili sul mercato del lavoro svizzero e rileva che, del resto, RI1 ha da tempo ottenuto l’equipollenza dei titoli accademici esteri (cfr. consid. 2.6.).
È, quindi, solo per esercitare nei settori della psicoterapia, della psicologia dell’età evolutiva, della psicologia clinica, della neuropsicologia e della psicologia della salute, ch’ella dovrebbe conseguire quello che la LPPsi qualifica come un perfezionamento, la cui durata va da un minimo di due anni a un massimo di sei (cfr. al riguardo gli artt. 6 ed 8 della LPPsi).
Dalle prove degli sforzi intrapresi per cercare lavoro trasmessi dall’assicurata nei diversi periodi di controllo, risulta, anche, che RI1 ha concretamente cercato maggiormente un’occupazione come segretaria, impiegata, addetta alla vendita, operaia d’esercizio ed ausiliaria di industria orologiera, tessile, alimentare, chimica, elettronica e farmaceutica, ricezionista, addetta alle consegne/fattorino ed in misura minore come psicologa assistente, nonché educatrice (cfr. doc. 10).
Ora, per la maggior parte delle occupazioni in relazione alle quali la ricorrente ha svolto le proprie ricerche di lavoro, i giorni di lavoro/apertura vanno, di principio, dal lunedì al venerdì, il lavoro domenicale in particolare rappresentando l’eccezione (cfr. al proposito le spiegazioni fornite dall’amministrazione ai consid. 1.1. e 1.3.; “(…) Il lavoro domenicale è retto dalla Legge sul lavoro, la quale prevede condizioni severe per la concessione di deroghe al principio del divieto (art. 18 e 19, 20 LL, nonché art. 21 e 33 LL) (…)”).
A fronte, quindi, del fatto che, da una parte, la ricorrente non intende abbandonare la formazione - che, per quattro anni la occuperà, perlomeno, tutto il giovedì (e talvolta anche il venerdì ed il sabato) e che richiederà, inoltre, un tirocinio annuale di 150 ore - e d’altra parte, del fatto che la maggior parte delle occupazioni per la quale ella ha svolto le ricerche, rispettivamente, di quelle adeguate ai sensi della LADI che le potrebbero venire assegnate, si svolgono dal lunedì al venerdì (il lavoro domenicale, in particolare, costituendo un’eccezione), la cerchia dei potenziali datori di lavoro potenzialmente disposti ad assumere RI1 a tempo pieno (lavorando dal lunedì al mercoledì, il venerdì ed il sabato) è comunque estremamente limitata come giustamente sottolineato pure dall’amministrazione (cfr. consid 1.1. e 1.3. “eccessivamente circoscritta”).
A ciò va aggiunto che delle 41 giornate di lezione annuali previste dal programma, 10 si terranno di venerdì, sabato e domenica (cfr. all. a doc. XIV), ciò che ben supera la quota del 20% di possibili assenze riferita dalla ricorrente. Assenze, peraltro, che potranno anche essere eventualmente sostituibili con dei corsi online; corsi però che, in ogni caso, richiederanno pure del tempo sostitutivo, in rapporto alla frequenza in sede, per essere seguiti.
Ove, poi, RI1 asserisce che “l’impegno che la (…) formazione richiede” sarebbe limitato, trattandosi di “una scuola pratica che si frequenta dopo l’università e in cui si discutono dei casi veri con approcci reali in aula. Il libro di testo che è da preparare è soltanto uno “______” di circa 200/250 pagine da studiare in un anno”, il TCA rileva che dal sito internet della formazione in questione risulta che “al termine di ogni anno saranno ammessi alla prosecuzione dei corsi gli allievi che avranno superato un esame che ha lo scopo di verificare le conoscenze acquisite. L’ammissione all’esame è consentita solo a coloro che abbiano frequentato almeno l’ottanta per cento dell’attività didattica e che siano in regola col pagamento delle quote del corso e con la frequenza tirocinio” (cfr. https://______ nella versione consultabile il 26 maggio 2026; sull’utilizzo di internet e i suoi limiti, cfr. STF 9C_245/2024 del 5 maggio 2025 consid. 3.2; 8C_724/2021 dell’8 giugno 2022 consid. 4.1.2; I 425/06 del 6 giugno 2007 consid. 4.3).
Ne consegue che, quindi, oltre alle ore di lezione ed a quelle necessarie per il tirocinio, la ricorrente dovrà anche dedicare delle ore allo studio.
Alla luce di tutto quanto precede, è, quindi, a ragione che la Sezione del lavoro ha concluso che la disponibilità della ricorrente dall’inizio del corso doveva essere diminuita all’80% (su questo argomento cfr. STCA 38.2006.41 del 12 aprile 2006, 50% di disponibilità al lavoro; STCA 38.2014.33 del 25 agosto 2014, confermata dalla STF 8C_704/2014 dell’8 gennaio 2015, 40% di disponibilità al lavoro; STCA 38.2014.14 de 16 febbraio 2015, 50% di disponibilità al lavoro; STCA 38.2015.33 del 14 settembre 2015, 80% di disponibilità al lavoro; STCA 38.2016.45 del 9 gennaio 2017, nessuna disponibilità al lavoro; STCA 38.2019.35 del 9 ottobre 2019, nessuna disponibilità al lavoro; 38.2020.5 del 27 aprile 2020, 90% di disponibilità al lavoro; STCA 38.2024.13 del 23 maggio 2024, 30% di disponibilità al lavoro; la STCA 38.2025.48 del 15 dicembre 2025, 60% di disponibilità al lavoro, richiamate al consid. 2.4.).
La decisione su opposizione del 5 febbraio 2026 deve pertanto essere confermata.
2.8. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.59 del 16 febbraio 2026 consid. 2.13.; STCA 38.2025.45 del 20 ottobre 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.53 del 24 febbraio 2025 consid. 2.16.; STCA 38.2023.29 del 26 giugno 2023 consid. 2.6.; STCA 38.2022.63 del 17 ottobre 2022 consid. 2.6.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026, pubblicata in DTF 152 V 2; STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio n. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»; Rapporto n. 8480R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti sull’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi.
Si segnala, a quest’ultimo proposito, che il 21 aprile 2026 il Gran Consiglio ha respinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni del rapporto commissionale n. 8480R del 16 marzo 2026 che invitavano il legislativo a respingere l’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 e ad accettare il controprogetto proposto dal Consiglio di Stato nel Messaggio n. 8480 del 21 agosto 2024 (cfr. https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato?NEWS_ID=259102&cHash=5d85ccd0ccdfe460b8b271a325647f64).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti