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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 5 marzo 2026 di
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contro |
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la decisione su opposizione del 2 febbraio 2026 emanata da |
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in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 2 febbraio 2026 la Cassa CO1 (in seguito: Cassa) ha confermato il proprio provvedimento del 31 luglio 2025 (cfr. doc. 92-97) con il quale aveva negato ad RI1 (cittadino italiano, nato il ______ 1985 e in possesso di un permesso di soggiorno B rilasciato il 1° marzo 2024 che riporta, quale data di entrata in Svizzera, il 5 febbraio 2024; cfr. doc. 288-289), il quale aveva lavorato alle dipendenze di ______ SA di ______ dal 1° gennaio 2024 al 30 aprile 2025 “con le mansioni di dirigere l’azienda dal punto di vista amministrativo, logistico e di produzione” (cfr. doc. 76) e si era annunciato per il collocamento con effetto dal 1° maggio 2025 (cfr. doc. 439; 458; 467-472;478), il diritto alle indennità di disoccupazione, in quanto, da un lato, non poteva essere ritenuto residente in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. Dall’altro, dal profilo del diritto internazionale, non andava considerato quale falso frontaliere (cfr. doc. B).
1.2. Contro la decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA1, il 5 marzo 2026, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della stessa, il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione dal 1° maggio 2025 al 1° marzo 2026 e il rinvio degli atti alla Cassa per decidere in merito al relativo importo (cfr. doc. I pag. 3).
A sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente ha segnatamente addotto:
" (…) si deve ritenere che se il ricorrente non può essere considerato un falso frontaliere, lo stesso, come detto, deve essere considerato un lavoratore a tutti gli effetti residente in Svizzera, con diritto alle indennità di disoccupazione dovute alla perdita dell’impiego in Svizzera, dopo il relativo periodo di contribuzione.
Giusta l’art. 8 cpv. 1 LADI l’assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera conformemente a quanto previsto dall’art. 12 LADI.
L’art. 12 LADI stabilisce che, in deroga all’art. 13 LPGA, gli stranieri senza permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa o in virtù di un permesso stagionale.
Nella presente procedura il ricorrente ha ampiamente dimostrato di avere a tutti gli effetti la sua dimora abituale in Svizzera. Egli, già prima di iniziare il lavoro alle dipendenze della ditta ______ SA si è stabilito in Svizzera, a ______, in Via ______ _, dove abita in virtù dei documenti contrattuali prodotti agli atti.
Il ricorrente, ancorché non ritenuto del tutto rilevante dalla Cassa, dal 04.02.2024, è in possesso di un permesso di dimora B, valido fino al 04.02.2029.
Dal 02.03.2026, il ricorrente ha iniziato una nuova attività lavorativa in Svizzera, quale impiegato commerciale esterno, con un contratto di durata indeterminata.
Il fatto che il ricorrente sia cittadino italiano e che nel suo Paese di origine vivano le figlie e la loro madre dalla quale il medesimo è legalmente separato, non consente certamente di sostenere che il centro delle sue relazioni sarebbe in Italia. Come detto il ricorrente vive e lavora in Svizzera dove ha a tutti gli effetti il centro delle sue relazioni personali e professionali.
Il ricorrente, come dimostrato dai documenti già prodotti agli atti e prodotti con il presente ricorso, ormai da oltre due anni, ha impostato in Svizzera il suo progetto lavorativo e personale con una chiara e documentata intenzione di stabilità. Ne è una conferma il fatto che lo stesso, dopo meno di un anno di disoccupazione, malgrado le difficoltà del mercato del lavoro in Ticino ha già trovato un nuovo impiego.
Alla luce di quanto precede, essendo stata dimostrata l'effettiva residenza in Svizzera del ricorrente ed essendo adempiute le altre condizioni di cui all'art. 8 cpv. 1 LADI, il diritto del medesimo alle indennità di disoccupazione non può essere negato. (…)" (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 25 marzo 2026 la Cassa ha proposto di respingere l’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Il 17 aprile 2026 l’avv. RA1, per conto del suo assistito, ha prodotto due dichiarazioni, l’una del 2 aprile 2026 di ______, moglie dell’insorgente e l’altra del 7 aprile 2026 di ______, nel cui appartamento a ______ vive l’assicurato, pagandogli direttamente la pigione e le spese (cfr. doc. V; V1; V2).
1.5. La Cassa ha preso posizione al riguardo con scritto del 30 aprile 2026 (cfr. doc. VII).
1.6. Il doc. VII è stato inviato per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se il ricorrente abbia diritto, oppure no, alle indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° maggio 2025.
Il potere cognitivo della presente Corte è limitato alla valutazione della legalità della decisione su opposizione deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emessa (in casu: 2 febbraio 2026; cfr. STF 8C_324/2025 dell’8 aprile 2026 consid. 7; STF 9C_311/2024 del 6 maggio 2025 consid. 2.3.; STF 8C_687/2022 del 17 aprile 2023 consid. 4.4.; STF 9C_512/2020, 9C_559/2020 del 15 marzo 2022 consid. 3.3.; STF 9C_119/2021 del 17 giugno 2021 consid. 2.1.; STF 9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 1.1.; DTF 144 V 210 consid. 4.3.1.; DTF 143 V 409 consid. 2.1.; STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 4; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1.; DTF 129 V 1; DTF 121 V 366).
Si rileva, in ogni caso, che l’assicurato ha prodotto un contratto di impiego del 25 febbraio 2026 di durata indeterminata quale “Commerciale esterno” al 100% dal 2 marzo 2026 presso ______ SA di ______ (cfr. doc. I; 18-19; consid. 1.2.).
2.2. Uno dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
Questo concetto di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di prestazioni, esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali (cfr. STF 8C_324/2025 dell’8 aprile 2026 consid. 4.; STF 8C_168/2025 del 5 giugno 2025 consid. 3.3.; STF 8C_535/2023 del 19 febbraio 2024, pubblicata in DLA 2024 Nr. 2 pag. 110; STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3., pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63). In tal senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (cfr. STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1., massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254; STF 8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2, pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag. 227; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
Al riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.1.; 4.2. e STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 3.; STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 2.
In una sentenza 8C_60/2016 del 9 agosto 2016, pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag. 227 e citata sopra, il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8 LADI stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale anche per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si applicano anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le legislazioni nazionali a farlo. Se, in quella situazione, l’assicurato non risiede in Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della Confederazione.
Al riguardo cfr. pure STF 8C_535/2023 del 19 febbraio 2024, pubblicata in DLA 2024 Nr. 2 pag. 110, già menzionata, in cui l’Alta Corte, relativamente a un cittadino tedesco che aveva lavorato per una ditta svizzera in Gran Bretagna e nell’ultimo periodo prima della disoccupazione in homeoffice dalla Germania, ha ribadito che il diritto comunitario lascia alle rispettive normative nazionali la facoltà di precisare il concetto di residenza. La nozione svizzera è stabilita all’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. La stessa corrisponde a quella comunitaria di cui all’art. 1 lett. j Regolamento (CE) 883/2004 che la definisce come il luogo in cui una persona risiede abitualmente. Secondo il diritto svizzero quest’ultimo coincide con il luogo nel quale una persona ha il centro delle proprie relazioni di vita.
In una sentenza 8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72 del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato frontaliere vero, argomentando:
" (…) che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,
che in modo particolare la Corte cantonale ha accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,
che il ricorrente si limita a evocare genericamente in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi e diplomi conseguiti in Svizzera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia mai effettuati. (…)"
Con sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero. Si trattava di un ricorrente nato a Lugano, che all'età di tre anni si era trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel fine settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio in Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come pure tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni personali, era in Italia.
In un altro giudizio 8C_163/2019 del 5 agosto 2019, massimato in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254 e già menzionato, l’Alta Corte ha avallato quanto deciso in STCA 38.2018.7 del 28 gennaio 2019, ossia che un assicurato aveva la residenza all’estero.
Si trattava di un assicurato di nazionalità italiana, in possesso di un permesso B rilasciato nel gennaio 2013, nonché di un permesso C da novembre 2017 e la cui famiglia – composta della moglie e di tre figli minorenni – abitava in Italia (in una villetta di proprietà vicino all’appartamento dei suoceri), dove, in prima battuta, aveva dichiarato di recarsi una volta alla settimana Non avendo la residenza in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, egli non aveva diritto a percepire le indennità LADI a decorrere dal 1° luglio 2017.
In una sentenza 8C_326/2020 del 4 agosto 2020, pubblicata in DLA 2020 N. 12 pag. 377 e seg., la nostra massima istanza, nel caso di specie di un assicurato titolare di un permesso B la cui famiglia viveva in Spagna, ha ribadito che il diritto all’indennità di disoccupazione presuppone, tra l’altro, che la persona assicurata risieda in Svizzera, che la nozione di residenza non è da intendersi nel senso di domicilio secondo il diritto civile (art. 23 e segg. CC), ma come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Il Tribunale federale ha, dunque, confermato che, dal profilo della LADI, è richiesto che l’assicurato risieda effettivamente in Svizzera, abbia l’intenzione di continuare a risiedervi e che vi abbia contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali (consid. 3).
A tale proposito cfr. STF 8C_380/2020 del 24 settembre 2020, pubblicata in DLA 2021 N. 1 pag. 83 e segg, in cui il Tribunale federale ha peraltro confermato il concetto di residenza secondo la LADI, sottolineando che questo presupposto non deve essere ossequiato soltanto quando si realizza il caso di assicurazione (cioè quando viene aperto il termine quadro), bensì deve valere durante tutto il periodo per il quale vengono pretese le prestazioni.
Con giudizio 8C_632/2020 dell’8 giugno 2021, nel caso di un assicurato che prima ha riferito di essersi trasferito all’estero nel gennaio 2019, dove aveva acquistato con la propria compagna un’abitazione nella quale quest’ultima si era trasferita e risiedeva, e che, poi, ha affermato di aver traslocato il mese successivo presso i genitori della donna, nel Canton Ginevra, dove disponeva gratuitamente di una camera, l’Alta Corte ha stabilito che la sua residenza si trovava all’estero. Il Tribunale federale, conformemente alla sua costante giurisprudenza, ha infatti ritenuto determinante, malgrado l’assicurato avesse una fitta rete di relazioni personali in Svizzera, dove risiedeva pure il figlio nei confronti del quale, però, il ricorrente esercitava i propri diritti di visita regolarmente all’estero, il luogo in cui si trovava il suo centro d’interessi. Esso, in concreto, coincideva con la località dove abitava la sua compagna e quindi era situato all’estero (cfr. consid. 5.1.).
Con sentenza 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 il Tribunale federale ha confermato la rilevanza, nella valutazione della residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, della condizione relativa al centro degli interessi personali, stabilendo che, in quel caso di specie, il centro delle relazioni personali dell’interessato si trovava in Italia, ove risiedeva la moglie (la quale, nonostante fosse stato asserito che era previsto che avrebbe raggiunto il marito in Svizzera, nel periodo determinante non poteva viaggiare a causa di motivi di salute e delle restrizioni di movimento imposte dalla pandemia di Covid) e dove egli si recava quasi ogni fine settimana, come pure ogni volta che aveva le ferie. Il ricorrente non era, dunque, da considerarsi residente nel nostro Paese nel quale aveva costituito una dimora secondaria, prendendo in locazione un appartamento di tre e mezzo locali.
Infine, con giudizio 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023, l’Alta Corte ha deciso che a ragione era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione nei confronti di un assicurato a causa del mancato adempimento dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.
La nostra Massima Istanza ha precisato che il centro delle relazioni personali del ricorrente si trovava in Italia, a Campione d’Italia, ove risiedeva in particolare la moglie e dove disponevano di un’abitazione spaziosa. Il medesimo non era, perciò, da considerarsi residente nel nostro Paese, dove era ospitato dalla figlia della propria consorte. Il TF ha rilevato che l’entità dei rapporti personali dell’assicurato con la figliastra non risultava, peraltro, essere mai stata specificata.
Cfr. anche STF 8C_324/2025 dell’8 aprile 2026 (mancata prova della residenza effettiva in Svizzera al momento dell’iscrizione in disoccupazione); STF 9C_653/2024 del 3 aprile 2025 consid. 5.3.; STF 8C_177/2021 del 12 marzo 2021; STF 8C_703/2017 del 29 marzo 2018; STF 8C_157/2016 del 24 marzo 2016; STCA 38.2025.69 del 23 marzo 2026; STCA 38.2025.27 del 22 settembre 2025; STCA 38.2024.18 del 10 giugno 2024; STCA 38.2023.57 del 15 gennaio 2024; STCA 38.2021.82 del 5 ottobre 2021; STCA 38.2020.74 del 15 marzo 2021; STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019; STCA 38.2018.3 del 27 agosto 2018; STCA 38.2017.43 del 25 ottobre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 62 pag. 282.
2.3. Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che, a seguito dell’iscrizione in disoccupazione dell’assicurato a far tempo dal 1° maggio 2025 (cfr. doc. 478; 272), la Cassa gli ha sottoposto il “Questionario - Residenza e centro degli interessi in Svizzera” (cfr. doc. 232).
Il ricorrente, rispondendo alle domande il 5 luglio 2025, ha indicato di aver esercitato, dopo aver frequentato il liceo ______ e l’Università di ______, facoltà di economia, la professione di consulente finanziario in Italia presso ______ e ______.
Il medesimo ha, poi, dichiarato che la sua abitazione primaria è sita in Via ______ _ a ______, dove condivide con l’arch. ______ un appartamento di 2 e ½ locali (60 metri quadrati), la cui pigione ammonta a fr. 1’340.-- mensili, oltre a fr. 100.-- di spese accessorie al mese - importi interamente a suo carico.
Egli ha precisato di disporre di un’abitazione secondaria di proprietà a ______ in Via ______, in cui vive la moglie, ______, dalla quale è separato.
L’assicurato ha, inoltre, asserito che i suoi genitori risiedono anch’essi a ______ in un alloggio di proprietà, come pure di aver soggiornato all’estero, sia prima dell’iscrizione in disoccupazione che successivamente, un fine settimana al mese per vedere le sue tre figlie, pernottando/risiedendo a ______ in via ______ (cfr. doc. 294-295; 296).
In effetti l’insorgente e la moglie sono i genitori di ______, nata il ______, ______, nata il ______ e ______, nata il ______, residenti a ______ in via ______ (cfr. doc. 460; 174-176).
Al quesito “se non dovesse avere diritto alla disoccupazione in Svizzera, continuerebbe a risiedere sul territorio svizzero?” il ricorrente ha risposto affermativamente, specificando che avrebbe risieduto a ______ in Via ______.
Egli ha, altresì, affermato di aver svolto le ricerche di lavoro in Svizzera tramite lettera (cfr. doc. 297).
Anche alla domanda “il suo centro degli interessi personali è in Svizzera” l’assicurato ha risposto affermativamente, motivando che in Svizzera “(…) lavoro, vivo ed esprimo al meglio le mie potenzialità professionali e personali. Costruire un futuro solido” (cfr. doc. 296).
Con decisione del 31 luglio 2025 la Cassa ha negato a RI1 il diritto a indennità di disoccupazione dal 1° maggio 2025, in quanto la sua residenza abituale non si situa in Svizzera, dove, più specificatamente in Ticino, non ha particolari relazioni personali, né familiari. È stato puntualizzato che le persone con le quali conserva il rapporto più stretto, i familiari, risiedono, invece, in Italia.
Dal profilo del diritto internazionale l’amministrazione ha ritenuto che l’insorgente non potesse essere parificato a un falso frontaliere (cfr. doc. 92-97; consid. 1.1.).
Il 15 settembre 2025 l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA1, ha interposto opposizione contro il provvedimento del 31 luglio 2025, contestando l’affermazione secondo la quale egli avrebbe il centro delle sue relazioni in Italia con l’argomentazione che nel suo Paese d’origine ha soltanto le tre figlie che vivono con la madre, dalla quale è separato.
È stato, inoltre, evidenziato che “le considerazioni della decisione impugnata concernenti i lavoratori frontalieri sono del tutto errate in quanto il ricorrente non può certamente essere considerato un frontaliere, essendo in possesso di un permesso di dimora B e risiedendo a tutti gli effetti in Svizzera” (cfr. doc. 76-77).
Con decisione su opposizione del 2 febbraio 2026 la Cassa ha confermato il precedente provvedimento del 31 luglio 2025 (cfr. doc. B; consid. 1.1.).
2.4. Chiamata a dirimere la concreta fattispecie, questa Corte ritiene utile ribadire che, dal profilo del diritto interno, un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.2.). Da tali presupposti deriva che è di fatto esclusa la possibilità di avere contemporaneamente più di un domicilio (cfr. STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.).
Giova, inoltre, osservare che la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non è sufficiente per adempiere alle condizioni contemplate dall’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. STF 8C_326/2020 del 4 agosto 2020 consid. 3; STF 8C_280/2019 del 5 settembre 2019 consid. 3.1.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1., massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254).
Secondo l’Alta Corte l’accento va posto sulle proprie relazioni personali in Svizzera (cfr. 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, consid. 5.3., massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
Va pure evidenziato che secondo la giurisprudenza federale la nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA), sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. consid. 2.2.; DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.).
In una sentenza 8C_703/2017 del 29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente pagarvi le imposte non è determinante se altri indizi consentono di concludere all’esistenza di una residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_324/2025 dell’8 aprile 2026 consid. 4.; STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 2).
Al riguardo cfr. anche STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.1.; 4.2. e STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 3, citate sopra.
2.5. Nel caso in esame, come visto (cfr. consid. 2.3.), le tre figlie dell’assicurato, attualmente di tredici, dieci e sette anni, vivono in Italia, a ______ con la madre, moglie del ricorrente, dove frequentano le scuole (cfr. doc. 177; 179; 181).
L’insorgente, del resto, ha dichiarato, nel “Questionario - Residenza e centro degli interessi in Svizzera”, di essere rientrato in Italia, sia prima dell’iscrizione in disoccupazione che successivamente, una volta al mese proprio per vedere le figlie e di aver pernottato dove le stesse abitano con la madre, ossia nell’appartamento di proprietà della famiglia RI1 in via ______ a ______ (cfr. doc. 295).
In simili condizioni, il TCA deve concludere che nel periodo in questione, e meglio a decorrere dal 1° maggio 2025 (cfr. consid. 2.1.), il centro degli interessi personali, soprattutto quelli familiari, dell’insorgente, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_397/2025 del 16 aprile 2026 consid. 4.3.2.; STF 8C_182/2024 del 28 luglio 2025 consid. 7.3.1.; DTF 150 V 188 consid. 4.2.; STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V 51 consid. 5.1.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), non era in Svizzera, bensì in Italia, dove, a ______, risiedono le tre figlie minorenni, la moglie, nonché i genitori (cfr. consid. 2.3.).
D’altronde dal permesso B risulta che l’assicurato è entrato in Svizzera soltanto nel febbraio 2024 per lavorare alle dipendenze di ______ SA di ______ (cfr. doc. 184-185; consid. 1.1.). Nella “Domanda d’indennità di disoccupazione” egli ha, in effetti, indicato di non avere lavorato in Svizzera precedentemente al rapporto di impiego presso ______ SA, iniziato nel gennaio 2024 (cfr. doc.454-456).
Riguardo all’obiezione ricorsuale secondo cui l’insorgente si sarebbe stabilito in Svizzera a ______, in Via ______, già prima di cominciare l’attività professionale nel febbraio 2024 (cfr. doc. I; consid. 1.2.), questo Tribunale si limita a osservare che ______ SA ha affermato, unicamente il 12 febbraio 2024, che l’assicurato era autorizzato ad abitare nell’appartamento in Via ______, il cui conduttore risultava ______ dal 1° febbraio 2022 (cfr. doc. 44; 45-46).
Inoltre dalla dichiarazione rilasciata il 7 aprile 2026 da ______ risulta ad ogni modo che quest’ultimo ha permesso al ricorrente di vivere nel suo appartamento dal 1° gennaio 2024 a causa dei suoi impegni progettuali in Svizzera interna (cfr. doc. V2).
Non va, peraltro, dimenticato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente (cfr. doc. I; consid. 1.2.), nel contratto di impiego con ______ SA è indicato che il lavoro sarebbe iniziato il 1° gennaio 2024 (cfr. doc. 470; 458; 454-455).
Anche la moglie, il 2 aprile 2026, ha affermato che il marito risiede in Svizzera dal 1° gennaio 2024 (cfr. doc. V1).
Per quanto attiene alla separazione legale tra l’assicurato e la moglie fatta valere nel ricorso (cfr. doc. I; consid. 1.2.), si rileva che, come sottolineato dalla Cassa (cfr. doc. III), dagli atti si evince solamente una scrittura privata denominata “Accordo di separazione consensuale” e datata 15 novembre 2023, da cui emerge che “i coniugi si separano consensualmente di fatto e cessano la convivenza effettiva (…)”, che le figlie risiedono con la madre in via ______, ______ e che al padre “non è fatto alcun divieto e/o restrizione nel visitare le proprie figlie in qualsiasi momento ed in qualsiasi luogo ritenuto idoneo e opportuno” (cfr. doc. 39-40; V1).
Al riguardo si evidenzia, da una parte, che il ricorrente, nel “Questionario - Residenza e centro degli interessi in Svizzera”, ha comunque precisato di aver pernottato, quando rientrava in Italia per far visita alle figlie, prima e dopo l’iscrizione in disoccupazione, nell’abitazione in via ______, a ______ (cfr. doc. 295).
Dall’altra, che nel modulo “Obbligo di mantenimento nei confronti dei figli”, compilato il 15 maggio 2025, l’insorgente ha, però, apposto una crocetta nella casella “coniugato/a” e non in quella “separato/a” (cfr. doc. 268-269). Parimenti nel proprio curriculum vitae, pervenuto alla parte resistente il 1° luglio 2025, egli si è definito “sposato” senza alcuna ulteriore specificazione (cfr. doc. 407).
In ogni caso l’eventuale separazione di fatto non implica di per sé che l’assicurato non abbia più il centro dei suoi interessi familiari in Italia, ritenuto che a ______ vivono, in particolare, le sue tre figlie minorenni - con le quali vige un legame molto forte considerato che il medesimo ha manifestato l’intenzione di “(…) poter riuscire a portare anche le mie tre figlie a scuola qui e farle crescere in un ambiente sano e genuino” (cfr. doc. 110) -, come pure i genitori (cfr. consid. 2.3.).
A proposito dell’asserzione del ricorrente di voler far trasferire in Svizzera anche le tre figlie deve, tuttavia, essere precisato che la stessa risulta ininfluente ai fini della risoluzione della presente vertenza, poiché il suo centro degli interessi personali nel periodo a decorrere dal 1° maggio 2025 fino alla decisione su opposizione del 2 febbraio 2026 (cfr. consid. 2.1.) risulta non essere in Svizzera, come esposto poc’anzi.
La questione del luogo in cui si concentrano le relazioni personali di un assicurato va, infatti, esaminata sulla base dei fatti constatati e non sulla base di una situazione ipotetica, a prescindere dalle ragioni invocate (cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.2.2., già menzionata).
Il ricorrente, nell’arco di tempo determinante, non aveva un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in cui si trovava, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.2.), la quale esige, come visto sopra, quale terza condizione che vi sia in Svizzera il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.3.; STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3.; pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi”).
Terza condizione per valutare la residenza nel nostro Paese, quella appena indicata, che non è da ritenersi meno importante delle altre. In tal senso, si veda la sentenza STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022, già citata in precedenza (cfr. consid. 2.3.).
Di nessun ausilio per l’assicurato si rivela, infine, la circostanza menzionata nell’impugnativa di disporre di un permesso B (cfr. doc. I; consid. 1.2.).
Come già esposto, la nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue in particolare dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri.
Il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato dalle decisioni rese in materia di diritto degli stranieri. La concessione di un determinato permesso è soltanto un elemento, che deve essere corroborato, però, da altri elementi oggettivi concordanti (cfr. STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1. e 4.4.; DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.; STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019 consid. 2.4.).
A ragione, dunque, nella decisione su opposizione del 2 febbraio 2026 la Cassa, in relazione alla domanda d’indennità di disoccupazione a far tempo dal mese di maggio 2025, ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non è in concreto realizzato (cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022, già menzionata; STF 8C_632/2020 dell’8 giugno 2021; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, già citata e con cui è stata confermata la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017; STCA 38.2025.69 del 23 marzo 2026; STCA 38.2025.27 del 22 settembre 2025; STCA 38.2022.47 del 19 settembre 2022, pubblicata in RtiD I-2023 N. 77 pag. 406 segg.; STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016; STCA 38.2015.49 del 18 aprile 2016; STCA 38.2012.51 del 30 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 Nr. 68 pag. 377-379).
2.6. Vista la conclusione alla quale il TCA è giunto al precedente considerando, occorre stabilire se l’assicurato possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Boris Rubin, in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage”, Schulthess Editions Romandes, Ginevra-Zurigo-Basilea, 2014, pag. 683 n. 24).
Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (cfr. DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315, con riferimenti [RS 0.142.112.681]).
Fino al 31 marzo 2012 le parti contraenti, in virtù dell'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, applicavano tra di loro il Regolamento (CEE) n. 1408/71 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98) relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, concernente le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinviava, alla lett. a, all'ALC e a questi due Regolamenti di coordinamento (cfr. SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).
Una decisione del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti avrebbero applicato tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV Nr. 9; DTF 140 V 98 consid. 5.2) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Il Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (cfr. DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).
Questi regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 343 e 345; RS 0831.109.268.1; cfr. B. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
L’art. 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.
In materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; Rubin, op.cit., pag. 683).
Per quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole differenti.
Secondo l’art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero» qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
In effetti viene considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 176: “(…) dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco ricorda giustamente che il predetto Regolamento è applicabile a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del diritto della polizia degli stranieri). (…)”).
2.7. Gli assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza, sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.”; cfr. Rubin, op.cit., pag. 683).
Nella STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha ricordato che la possibilità dei frontalieri in disoccupazione completa di porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività è una “(…) facoltà (e non un obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento (DTF 142 V 590 consid. 4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32).”
2.8. In una sentenza 8C_577/2015 del 29 novembre 2016, pubblicata in DTF 142 V 590, il Tribunale federale ha considerato frontaliera un’assicurata di nazionalità svizzera domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra, dove disponeva di una camera, a dormire al massimo una o due volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine en France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du règlement”). In effetti, avuto riguardo delle situazioni familiare e abitativa (in Francia aveva acquistato una casa) della ricorrente, il suo statuto fiscale particolare e la circostanza che ella in passato avesse dimorato a lungo in Svizzera, dove esercitava il suo lavoro, non sono atti a creare una residenza in Svizzera a norma dell'art. 65 del Regolamento n. 883/2004 e dell'art. 11 del Regolamento n. 987/2009.
In applicazione delle disposizioni del Regolamento sopra citate, con sentenza 38.2014.51 del 15 dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari.
Al riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5., già menzionata, che ha avallato la STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 con la quale un assicurato era stato ritenuto frontaliere vero; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, già menzionata; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, che ha confermato la STCA 38.2015.6 del 25 giugno 2015 relativa a un vero frontaliere; STCA 38.2025.27 del 22 settembre 2025; STCA 38.2024.1 dell’11 marzo 2024; STCA 38.2021.82 del 22 novembre 2021; STCA 38.2021.49 del 30 agosto 2021; STCA 38.2020.49 del 1° febbraio 2021, il cui ricorso all’Alta Corte è stato ritenuto inammissibile nella sentenza 8C_177/2021 del 12 marzo 2021 e citato da Daniele Cattaneo, “COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin”, in: Assurances sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, pag. 181 – 209 (186-187); STCA 38.2015.9 del 15 giugno 2015, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con giudizio 8C_521/2015 del 9 settembre 2015; STCA 38.2014.51 del 15 dicembre 2014.
2.9. Il Regolamento (CE) 883/2004 prevede inoltre all’art. 65 par. 2 terza frase che il disoccupato diverso dal lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto (cfr. Rubin, op.cit. pag. 683).
Questa disposizione regola la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza in uno Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che non sono dei lavoratori frontalieri.
Questi assicurati hanno un diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato e quello in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).
Il Tribunale federale ha stabilito che della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010; decisione U2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 12 giugno 2009 riguardante il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 883/2004 di cui la Svizzera tiene conto dal 1° aprile 2012, la quale non fornisce in ogni caso un elenco esaustivo dei beneficiari (cfr. Circolare ID 883 emessa dalla Segreteria di Stato dell’economia - SECO il 1° giugno 2016 p.to A31)).
Con sentenza 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022, pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63, già citata sopra, la nostra Massima Istanza ha statuito che i falsi frontalieri secondo l'art. 65 n. 2 terza frase del Regolamento n. 883/ 2004 hanno diritto in caso di disoccupazione completa alle prestazioni dello Stato dove hanno lavorato per l'ultima volta, nella misura in cui non tornano nel proprio Stato di domicilio e in quest'ultimo Stato non si mettono a disposizione del collocamento. I falsi frontalieri, che erano occupati in Svizzera e hanno la loro residenza all'estero, possono in queste condizioni scegliere se essi desiderano far valere il loro diritto all'indennità di disoccupazione in Svizzera (consid. 5.3).
In quel caso di specie il TF ha confermato l’operato del Tribunale cantonale del Vallese che aveva riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione ad un assicurato, al beneficio di un permesso L, che, dalla sua entrata in Svizzera nell’aprile 2019 all’annuncio per il collocamento nel novembre 2019, aveva lavorato (senza alcuna precisazione circa i giorni e gli orari di lavoro; da un’affermazione dell’assicurato risultante dalla sentenza del Tribunale cantonale del Vallese S1 21 16 del 25 maggio 2021 consid. C formulata nel ricorso davanti a tale autorità, secondo cui trascorreva ogni fine settimana in Svizzera, sembrerebbe, però, emergere implicitamente che il ricorrente non lavorasse nei fine settimana) nel settore edile (presso un datore di lavoro che l’aveva poi riassunto per la stagione seguente da marzo 2020), alloggiando in una camera presa in locazione dal datore di lavoro vicino al cantiere e la cui famiglia (moglie e tre figli) risiedeva in Italia a un’ora e mezza di auto (che però era a disposizione della moglie), rispettivamente tre ore di treno.
L’Alta Corte ha deciso che la questione di sapere se la Corte cantonale avesse violato il diritto federale stabilendo che il ricorrente viveva per la maggior parte del tempo in Svizzera e che qui aveva il centro dei suoi interessi personali non necessitava di essere chiarita definitivamente. In effetti l’assicurato, visto che non rientrava in Italia almeno una volta alla settimana bensì occasionalmente, non era un vero frontaliere, ma doveva essere qualificato, quale falso frontaliere con diritto di opzione tra le prestazioni dello Stato in cui aveva lavorato e quello in cui risiedeva.
Il Tribunale federale ha precisato che l’esigenza della residenza in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv.1 lett. c LADI decade per i falsi frontalieri che fanno valere il diritto alle prestazioni di disoccupazione in Svizzera. L’assicurato in questione si era del resto messo a disposizione senza riserve per un collocamento in Svizzera, effettuava ricerche di lavoro più volte alla settimana e di conseguenza manteneva stretti rapporti con il mercato del lavoro svizzero. La riassunzione nel 2020, in vista già al momento dell’annuncio in disoccupazione, dimostrava altresì che egli voleva continuare a essere attivo in Svizzera e che rinunciava a un rientro nel suo Stato di residenza.
L’Alta Corte ha statuito che, pertanto, non andava determinato se gli organi di applicazione della LADI avessero violato l’art. 27 LPGA. Risultava comunque che l’amministrazione non aveva reso attento il ricorrente del diritto di scelta in qualità di falso frontaliere.
2.10. In relazione più specificatamente alla giurisprudenza di questo Tribunale va evidenziato che lo statuto di lavoratore falso frontaliere è stato riconosciuto da questa Corte nelle sentenze 38.2015.30 del 20 novembre 2015, menzionata sopra, e STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015 relative ad assicurati con permesso B che sono stati attivi in Svizzera uno come caposquadra minatore dal 2010 al 2013, l’altro quale carpentiere dal 2011 al 2014 presso il medesimo cantiere e alloggiavano nelle baracche del cantiere.
Al riguardo cfr. pure STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015, già citata sopra.
Anche con sentenza 38.2015.39 del 9 marzo 2016 questo Tribunale ha qualificato quale lavoratrice falsa frontaliera un’assicurata al beneficio di un permesso tipo L e attiva quale cuoca in virtù di contratti d’impiego di durata determinata in ambito turistico, ciò che implicava, perlomeno nell’alta stagione, un impegno lavorativo nei giorni feriali e nei giorni festivi, impedendole il rientro regolare nel suo Stato di residenza.
In una sentenza 38.2016.15 del 12 luglio 2016, questo Tribunale ha negato che un assicurato che lavorava in Svizzera e la cui famiglia abitava in Italia in una casa di proprietà fosse un vero frontaliere e l’ha considerato un falso frontaliere, in quanto la sua situazione (presso una società di impieghi temporanei che talvolta lo occupavano anche durante i fine settimana) era assimilabile a quella dei lavoratori stagionali.
Pure con la STCA 38.2020.53 del 14 dicembre 2020 questo Tribunale ha riconosciuto ad un assicurato la qualità di frontaliere “non vero” avendo egli lavorato, negli ultimi cinque anni, a bordo di una nave, mantenendo sempre la propria residenza nel nostro Cantone, dove tornava regolarmente tra una crociera e l’altra e stabilito che questi aveva, pertanto, il diritto di esercitare il diritto di opzione tra lo Stato di lavoro e quello di residenza, ciò che egli ha fatto iscrivendosi agli organi dell’assicurazione contro la disoccupazione nel nostro Cantone.
Il TCA, in un giudizio 38.2021.30 del 30 agosto 2021, dopo aver constatato, da un lato, che l’assicurato (pizzaiolo presso un campeggio al beneficio di contratti di durata determinata) aveva dichiarato di rientrare in Italia dalla propria famiglia (a 46 km dal suo luogo di lavoro) una volta al mese, dall’altro, che gli erano stati pagati diversi giorni liberi non goduti sull’arco dell’intero rapporto di lavoro, ha rinviato gli atti alla Sezione del lavoro per appurare i giorni e gli orari di lavoro, come pure se il medesimo avesse dimorato effettivamente in Svizzera nel periodo di disoccupazione e decidere se si trattasse di un falso frontaliere.
Con sentenza 38.2022.22 del 16 agosto 2022, pubblicata in RtiD I-2023 N. 76 pag. 395 segg., nel caso di un assicurato che ha lavorato come operaio edile tramite agenzie di collocamento e prestito del personale in virtù di contratti di missione per attività temporanee svolgendo giornate lavorative nei giorni feriali di 6, 8, 8.50 o 9 ore al giorno, considerando in particolare che la sua residenza all’estero, e meglio in Sicilia, non gli permetteva, nonostante il sabato e la domenica non lavorasse, di rientrare frequentemente presso la sua famiglia, questa Corte ha ritenuto che la sua situazione era assimilabile a quella dei lavoratori stagionali il cui luogo di lavoro si trova in uno Stato differente rispetto a quello di residenza e che rientrano nella categoria dei falsi frontalieri che possono beneficiare del diritto di opzione, ossia possono scegliere di mettersi a disposizione degli organi competenti in ambito di assicurazione contro la disoccupazione del Paese in cui hanno esercitato l’ultima attività lavorativa oppure del Paese di residenza. Il TCA, in quel caso, ha quindi accolto il ricorso presentato dall’interessato, ma, ritenuto che in concreto la documentazione agli atti non forniva indicazioni chiare circa la dimora effettiva in Svizzera dell’assicurato nel periodo a fare tempo dall’iscrizione in disoccupazione ha ritenuto che tale questione dovesse ancora essere approfondita dall’amministrazione, cui ha quindi rinviato gli atti.
In una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782-784 e già citata al consid. 2.4, non è, per contro, stato ritenuto lavoratore falso frontaliere un assicurato, al beneficio di un permesso B dall’aprile 2012 e iscrittosi in disoccupazione da giugno 2013, che rivestiva una posizione dirigenziale (guadagno assicurato di fr. 9'625) con contratto di durata determinata (aprile 2012 - giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel dicembre 2012, dal prestare la propria attività lavorativa. Egli, inoltre, aveva trascorso la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno 2013 all’estero.
Neppure è stato riconosciuto lo statuto di falso frontaliere nel giudizio 38.2015.44 del 18 maggio 2016 concernente un assicurato, in possesso di un permesso di dimora B dal 1° giugno 2012, che dall’aprile 2010 è stato legato – fino al licenziamento nel 2014 – alla stessa ditta in qualità dapprima di segretario e poi come responsabile di specifici settori tramite un contratto d’impiego di durata indeterminata che prevedeva una durata settimanale del lavoro di mediamente 42 ore suddivise in cinque giorni lavorativi.
In una sentenza 38.2016.62 del 15 marzo 2017 il TCA ha concluso che non si era in presenza di un falso frontaliere nel caso di un assicurato che rientrava ogni quindici giorni in Italia, vista la tipologia del lavoro svolto (tagliapietre, lavoro in cava), la durata (per 12 anni presso la stessa ditta), il tipo di contratto (di durata indeterminata che lo occupava dal lunedì al venerdì).
Nel giudizio 38.2019.51 dell’11 novembre 2019, già menzionato, relativo a un’assicurata ritenuta vera frontaliere, questa Corte ha rilevato che ad ogni modo, “anche volendola considerare, per pura ipotesi di lavoro, quale falsa frontaliera, non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo, visto che non ha comunque rinunciato a un rientro in Italia, suo Paese di residenza” dove ha reperito un lavoro circa sei mesi dopo il suo annuncio per il collocamento.
In una sentenza 38.2022.47 del 19 settembre 2022, pubblicata in RtiD I-2023 N. 77 pag. 406 segg., il TCA ha lasciato insoluta la questione di sapere se a un assicurato dovesse, o meno, essere riconosciuto lo statuto di falso frontaliere, ritenuto che in caso affermativo ciò non gli sarebbe stato di alcun ausilio, visto che non aveva rinunciato a un rientro in Italia, suo Paese di residenza, dove aveva altresì iniziato a svolgere una nuova attività lavorativa.
In proposito cfr. STCA 38.2025.69 del 23 marzo 2026; STCA 38.2023.57 del 15 gennaio 2024; STCA 38.2025.11 del 2 giugno 2025; STCA 38.2023.57 del 15 gennaio 2024; STCA 38.2022.72 del 16 gennaio 2023; 38.2021.82 del 22 novembre 2021; STCA 38.2021.30 del 30 agosto 2021
2.11. Nel caso in esame la Cassa non ha discusso esplicitamente la questione di sapere se il ricorrente dovesse essere qualificato come vero frontaliere (con rientro perlomeno settimanale nel suo Paese d’origine; cfr. consid. 2.6.) oppure no, limitandosi a negare in ogni caso che lo stesso fosse un falso frontaliere (cfr. consid. 2.9.-2.10.; 1.1.; 2.3.).
La problematica deve, però, essere affrontata, poiché, come verrà meglio esposto in seguito, sulla sola base degli elementi a disposizione di questo Tribunale non è possibile confermare il diniego dello statuto di falso frontaliere all’insorgente.
L’assicurato, nel “Questionario - Residenza e centro degli interessi in Svizzera” del 5 luglio 2025, ha sì dichiarato di essere rientrato in Italia, sia precedentemente all’iscrizione in disoccupazione, che successivamente, una volta al mese (cfr. doc. 109), ciò che farebbe propendere per non considerarlo un vero frontaliere.
Tuttavia il ricorrente risulterebbe essere impegnato da anni, e meglio dal 2018 (cfr. https://www.______ quale ______ in ______, segnatamente dal maggio 2024 a ______ e dal giugno 2025 a ______ con la funzione di ______ (cfr. https://www.______; https://______; https://www.______; https://www.______
In proposito giova osservare che anche informazioni raccolte in internet possono essere considerate fra gli elementi di valutazione di una fattispecie (cfr. STF 8C_501/2021 del 14 luglio 2022 consid. 5.1.; STF 8C_292/2019 del 27 agosto 2019 consid. 3.2.3.; STF 9C_838/2018 del 14 febbraio 2019; STF 8C_STF 8C_909/2017 del 26 giugno 2018 consid. 6.2.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 4.1.; 5.3., massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; STF 8C_192/2017 del 25 agosto 2017 consid. 5.4.3.2.; STF 8C_69/2017 del 18 agosto 2017 consid. 5.1.; STCA 42.2024.45 del 27 gennaio 2025 consid. 2.9.; STCA 42.2021.39 del 16 agosto 2021 consid. 2.9.; STCA 38.2018.40 del 5 novembre 2018 consid. 2.6., confermata dal TF con giudizio 8C_866/2018 del 2 maggio 2019; Michael Liebrenz/Ueli Kieser/Roman Schleifer, Funktionserfassung 2.0 – Möglichkeiten und Grenzen des Gutachters im digitalen Zeitalter, in SZS 60/2016 pag. 582 segg.).
Già, dunque, per stabilire se si tratti di un vero frontaliere o meno (cfr. consid. 2.5.-2.7.) si impone il rinvio degli atti alla Cassa per un complemento istruttorio al fine di verificare, con la collaborazione dell’assicurato, quali fossero gli effettivi impegni calcistici dell’assicurato, dal profilo dei giorni dedicati alla preparazione e alla guida della squadra durante gli allenamenti e le partite, nel periodo a decorrere dal gennaio 2024 quando ha iniziato a lavorare in Svizzera.
Il dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa, che limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali, comprende, del resto, in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali - LPGA, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 46 Laf; art. 16 Lptca).
In caso contrario le parti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. STF 8C_307/2022 del 4 settembre 2023 consid. 6.2.1., pubblicata in DTF 149 V 250; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 5.1.; STF 8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF 8C_326/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 4.4.; STF 8C_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).
Se dagli accertamenti emergerà, con probabilità preponderante (cfr. consid. 2.5.), un rientro di almeno una volta alla settimana in Italia, all’insorgente andrà negato il diritto alle indennità di disoccupazione quale vero frontaliere.
Nel caso in cui l’assicurato non sia da reputare vero frontaliere (in assenza di un ritorno settimanale in Italia), andranno parimenti esperite ulteriori indagini al fine di valutare se si tratti o meno di un falso frontaliere e se abbia diritto alle indennità di disoccupazione.
In effetti la situazione del ricorrente, se dovessero trovare conferma le sue asserzioni secondo cui avrebbe fatto ritorno a ______ soltanto una volta al mese, può apparire analoga, per certi aspetti, a quella dell’assicurato di cui alla fattispecie decisa dal Tribunale federale con sentenza 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022, pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63 (cfr. consid. 2.9.), visto che anche quest’ultimo rientrava solo occasionalmente in Italia dove risiedeva la sua famiglia (moglie e tre figli) e aveva reperito un’ulteriore attività in Svizzera da marzo 2020 (in casu la parte ricorrente ha fatto valere un nuovo impiego in Svizzera da marzo 2026 cfr. consid. 2.1.).
In concreto, però, l’insorgente, contrariamente all’assicurato del caso giudicato dall’Alta Corte, dispone di un permesso B (di dimora; https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/aufenthalt/eu_efta/ausweis_b_eu_efta.html) e non di un permesso L (per dimoranti temporanei; cfr. https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/aufenthalt/eu_efta/ausweis_l_eu_efta.html), nonché di un contratto di durata indeterminata quale dirigente d’azienda, invece di un contratto temporaneo quale operaio edile.
La nostra Massima Istanza non ha precisato se la sua giurisprudenza sviluppata nella STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022, pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63, sia da estendere ad altre categorie professionali, oltre a quelle più soggette a incarichi temporanei, come nel settore dell’edilizia (cfr. STCA 38.2022.22 del 16 agosto 2022, pubblicata in RtiD I-2023 N. 76 pag. 395 segg. e menzionata al consid. 2.10.) e della ristorazione.
Giova, comunque, ricordare che il Tribunale federale ha stabilito che della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri") fanno parte, in particolare, i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. consid. 2.9.).
La Cassa, al riguardo, dovendo già appurare, come visto, alcuni aspetti della presente fattispecie, è invitata a voler chiarire, anche in vista di evenienze future, la portata della sentenza 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 e se la relativa giurisprudenza sia da applicare pure al caso in esame e a fattispecie simili, interpellando la SECO.
Inoltre, qualora il ricorrente, il quale, dal profilo dell’assicurazione disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI; consid. 2.2.), era residente, dal mese di maggio 2025 al momento dell’emanazione del provvedimento impugnato (cfr. consid. 2.1.), non in Ticino, bensì in Italia a _______ (cfr. consid. 2.5.; in proposito giova osservare che il Tribunale federale ha deciso che nelle relazioni euro-internazionali in materia di sicurezza sociale il domicilio viene determinato dal luogo in cui si trova il centro principale degli interessi; cfr. il consid. 4.3.3. della STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata in DTF 133 V 367; Patricia Usinger-Egger, Ausgewählte Rechtsfragen des Arbeitslosenversicherungsrechts im Verhältnis Schweiz-EU, in: Thomas Gächter [editore], Das europäische Koordinationsrecht der sozialen Sicherheit und die Schweiz, Erfahrungen und Perspektiven, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag. 37 e 39, note 24 e 38), vada trattato come lavoratore falso frontaliere, ossia la sua situazione sia assimilabile a quella dei lavoratori stagionali il cui luogo di lavoro si trova in uno Stato differente rispetto a quello di residenza e che rientrano nella categoria dei falsi frontalieri che possono beneficiare del diritto di opzione, potendo scegliere di mettersi a disposizione degli organi competenti in ambito di assicurazione contro la disoccupazione del Paese in cui hanno esercitato l’ultima attività lavorativa oppure del Paese di residenza (cfr. consid. 2.9.-2.10.), dovrà essere stabilito, sempre con la collaborazione dell’insorgente, se quest’ultimo, dal mese di maggio 2025, allorché si è iscritto in disoccupazione (cfr. consid. 1.1.), al febbraio 2026 (cfr. consid. 2.1.), abbia dimorato regolarmente ed effettivamente in Svizzera oppure no.
Per i lavoratori falsi frontalieri decade la condizione della residenza secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ma devono in ogni caso dimostrare di dimorare regolarmente in Svizzera cercandovi attivamente lavoro (cfr. consid. 2.9.-2.10.).
Per concludere circa l’esistenza di un’effettiva residenza in Svizzera non basta che l’assicurato ritorni regolarmente in Svizzera allo scopo di ossequiare i suoi obblighi di disoccupato (cfr. STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3., pubblicata in DTF 148 V 209; STFA C 290/03 del 6 marzo 2006).
D’altra parte è sufficiente dimostrare una “costante presenza sul mercato del lavoro svizzero” (cfr. DTF 125 V 469; STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 5.4.), indipendentemente dal carattere più o meno precario delle abitazioni reperite.
A tale proposito non va dimenticato, quanto esposto sopra, ovvero che l’insorgente, nel 2025, sarebbe stato occupato quale allenatore di ______ in Italia.
Va, altresì, rilevato che, nonostante il medesimo abbia fornito un contratto di lavoro del 25 febbraio 2026 per un impiego al 100% dal 2 marzo 2026 alle dipendenze di ______ SA di ______ (cfr. doc. I; 18-19; consid. 1.2.; 2.1.), egli risulta ______ di ______ (cfr. https://______
Fondandosi sull’esito dei propri accertamenti, la parte resistente deciderà nuovamente - dopo aver esaminato anche gli altri presupposti fissati dall'art. 8 LADI per riconoscere il diritto all'indennità di disoccupazione - in merito all’eventuale diritto del ricorrente alle indennità LADI.
2.12. Abbondanzialmente va osservato che, come sottolineato da questa Corte in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016, è indubbio che l'esclusione dal diritto alle indennità di disoccupazione in Svizzera può risultare svantaggiosa per l’assicurato. Ciò deriva, tuttavia, dall’assenza di armonizzazione del livello delle prestazioni di sicurezza sociale a livello europeo (cfr. Daniele Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards croisé sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag. 90-91) e dalla scelta di porre a carico dei Paesi di residenza i lavoratori frontalieri in disoccupazione completa (sui motivi cfr. DTF 133 V 169 consid. 6.2-6.3 pag. 176-178; DTF 142 V 590 e DTF 145 V 39 consid. 2.4.1., pag. 43: “(…) La generale preminenza dello Stato di residenza si fonda sulla circostanza che di massima è proprio in questo Stato in cui sono offerte al lavoratore migliori possibilità di collocamento (MAXIMILIAN FUCHS, in Europäisches Sozialrecht, 7a ed. 2018, n. 4 ad art. 65 del Regolamento n. 883/2004; sentenza C-444/98 punti 31 segg.)”).
Quest’ultima regola, con l’entrata in vigore il 1° aprile 2012 del Regolamento CE n. 883/2004 non conosce più eccezioni, non essendo più applicabile la giurisprudenza sul vero frontaliere ma “atipico”, che poteva fare valere il diritto alle prestazioni di disoccupazione nel Paese in cui ha esercitato per ultimo la sua attività lavorativa (cfr. D. Cattaneo, art. cit., pag. 74-75; STF C 124/06 del 25 gennaio 2007, pubblicata in DTF 133 V 169; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010; STF 8C_723/2012 dell’11 dicembre 2012; STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014; STF 8C_60/2016 del 9 agosto 2016; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 7.7.: “(…) Perfino il riconoscimento dello statuto di frontaliere vero atipico (DTF 133 V 169) non sarebbe di soccorso alle pretese ricorsuali, poiché questa costruzione giurisprudenziale resa in applicazione del Regolamento (CE) n. 1408/71 è stata abbandonata dalla stessa Corte di giustizia dall'entrata in vigore del Regolamento n. 883/2004 (DTF 142 V 590 consid. 6.4 pag. 597; cfr. già sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4; sentenza C-443/11; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR, Volume XIV, 2016, Nota marginale 997, pag. 2573 con riferimenti).”; STCA 38.2017.83 del 19 febbraio 2018 consid. 2.6., il cui ricorso della SECO al Tribunale federale è stato respinto con giudizio 8C_248/2018 del 19 novembre 2018, pubblicato in DTF 145 V 39, citata sopra).
Su questo aspetto, Cueni, “Où les frontaliers sont-ils assurés” in La Vie économique 3/2021 pag. 10 seg., ricorda che:
" (…) Des efforts sont déployés depuis plusieurs années au sein de l’UE pour modifier les compétences en cas de chômage complet. Si le système change, c’est le pays où l’activité professionnelle était exercée qui versera l’allocation de chômage et non plus le pays de domicile. Les pays qui souhaitent cette réforme, comme la France ou le Portugal, sont en effet d’avis que c’est au pays qui perçoit les cotisations, donc à celui qui emploie les frontaliers, de verser les prestations. Les pays qui s’opposent à la réforme, notamment l’Allemagne et le Luxembourg, estiment en revanche que le versement des allocations de chômage doit rester du ressort du pays de domicile, auquel incombe aussi la réinsertion professionnelle de la personne concernée. Aucun accord n’a été trouvé pour le moment. (…)." (pag. 12).
Come ricordato dal TCA in una sentenza STCA 38.2024.18 del 10 giugno 2024 al consid. 2.10. (cfr. D. Cattaneo“Alcune novità legislative e giurisprudenziali nel diritto delle assicurazioni sociali” in RtiD-I/2025 pag. 452 nota 216), il 2 maggio 2023 il Consigliere federale Guy Parmelin, esprimendosi sulla mozione 21.3522 “No all’indennità di disoccupazione per i frontalieri UE da parte della Svizzera” depositata il 4 maggio 2021 dal gruppo dell’Unione democratica di Centro (“ll Consiglio federale è incaricato di indicare chiaramente all'Unione europea che la Svizzera non adotterà il cambiamento di responsabilità riguardo alle indennità di disoccupazione per i frontalieri previsto nell'ambito della revisione del regolamento dell'UE 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. La Svizzera deve respingere con determinazione il fatto che sia l'ultimo Stato d'impiego e non quello di residenza ad assumersi l'onere finanziario legato al pagamento delle indennità di disoccupazione. Il mandato negoziale deve essere formulato di conseguenza.”), ha auspicato, a nome del Consiglio federale, la reiezione della stessa da parte del Consiglio nazionale, affermando:
" Le
Conseil fédéral a proposé le 18 août 2021 le rejet de la motion, car la
procédure de réforme actuellement en cours dans l'Union européenne ne permet
pas encore à la Suisse de se prononcer en connaissance de cause. Cet avis, par
ailleurs identique à celui du 15 mai 2019 en réponse à la motion 19.3032 de la
même teneur, est toujours valable.
En effet, l'Union européenne tente depuis plusieurs années de modifier la
teneur du règlement de l'Union européenne no 883/2004, toutefois les
modifications sont controversées et les Etats membres n'ont pas réussi jusqu'à
présent à trouver un accord. Lors de la dernière séance du groupe de travail du
29 mars 2023, la proposition de compromis présentée par la présidence suédoise
n'a pas trouvé le quorum nécessaire pour être approuvée.
En conséquence, en l'absence de texte définitif ainsi que d'une offre de
reprise dans les accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne,
l'établissement d'un mandat de négociation à ce sujet apparaît comme prématuré.
Le Conseil fédéral suit attentivement l'évolution du dossier. Il ne manquera
pas d'informer le Parlement le moment venu. (…)"
Il 2 maggio 2023 il Consiglio nazionale ha respinto la mozione (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=60549).
In questo contesto va ribadito che il costo per il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., pag. 684: “L’institution suisse rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art. 65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16 novembre 2013 ad un’interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di disoccupazione dei frontalieri”: “Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica il Regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati, delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a seconda della durata del rapporto di lavoro individuale)”).
Come rilevato dal TCA in un recente giudizio 38.2026.7 del 18 maggio 2026, non ancora cresciuto in giudicato, il 22 aprile 2026, il Consiglio e il Parlamento dell’Unione Europea hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla modifica di alcune norme relative al coordinamento della sicurezza sociale (cfr. https://www.consilium.europa.eu/it/policies/rules-social-security-systems/).
Nel relativo Comunicato stampa a proposito delle prestazioni di disoccupazione figurano le seguenti indicazioni:
" (…)
I cittadini dell’UE avrebbero la possibilità di esportare le loro prestazioni di disoccupazione in paesi diversi dal paese di residenza per un minimo di sei mesi.
Una norma specifica è introdotta per i lavoratori che potranno esportare le loro prestazioni di disoccupazione fino a un massimo di 15 mesi, a meno che il periodo di diritto alle prestazioni non sia inferiore.
Lo Stato di svolgimento dell’attività professionale dopo sei mesi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o assicurazione diventerà lo Stato competente nel settore della sicurezza sociale per questa categoria di lavoratori." (cfr. Consiglio Europeo – Consiglio dell’Unione Europea “Norme UE in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale”).
Per un commento si veda, Remo Hess, Stefan Bühler (2026, 23 aprile) “Arbeitslose Grenzgänger: EU-Reform soll Schweiz hunderte Millionen im Jahr kosten”, Aargauerzeitung e Kari Kälin (2026, 25 aprile), “Millionen für arbeitslose Grenzgänger: SVP bekämpft neue EU-Regeln”, Aargauerzeitung.
Al riguardo cfr. anche Gabriele Rosana (2026, 29 aprile), “Sulla disoccupazione dei frontalieri si apre un nuovo fronte con Bruxelles”, Corriere del Ticino, pag. 2.
Il 29 aprile 2026 gli ambasciatori degli Stati membri presso l'UE hanno approvato la proposta di modifica (cfr. https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2026/04/29/social-security-coordination-eu-member-states-representatives-confirm-provisional-agreement/).
Il relativo Comunicato stampa del 29 aprile 2026 “Coordinamento della sicurezza sociale: i rappresentanti degli Stati membri dell’UE confermano l’accordo provvisorio” ha il seguente tenore:
" (…) Gli ambasciatori degli Stati membri presso l'UE hanno confermato l'accordo provvisorio raggiunto con il Parlamento europeo la scorsa settimana in merito a una proposta di revisione del coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale a livello dell'UE.
Il testo concordato aggiorna la normativa in vigore dell'UE in materia di coordinamento della sicurezza sociale rendendola più chiara, più equa e più facile da applicare. Le norme rivedute rafforzeranno una mobilità dei lavoratori equa; di conseguenza per le persone che si trasferiscono per vivere o lavorare in un altro paese dell'UE sarà più facile esercitare i propri diritti. (…)
Elementi principali dell’accordo
Le norme rivedute sono incentrate su cinque settori chiave: prestazioni di disoccupazione, prestazioni per l'assistenza di lungo periodo, accesso alle prestazioni sociali per le persone economicamente inattive, prestazioni familiari e legislazione applicabile ai lavoratori distaccati e alle persone che lavorano in due o più Stati membri.
Prestazioni di disoccupazione
In base all'accordo raggiunto con il Parlamento, chi cerca lavoro in un altro paese dell'UE può continuare a ricevere le prestazioni di disoccupazione dal paese precedente per sei mesi, periodo che può essere prorogato, a discrezione del paese precedente, fino alla fine del periodo in cui si ha diritto alle prestazioni.
Inoltre, secondo il principio "lex loci laboris", i lavoratori che per un periodo ininterrotto di 22 settimane sono stati attivi (ossia avevano un impiego, erano lavoratori autonomi e/o hanno versato contributi assicurativi) in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono hanno diritto a ricevere le prestazioni di disoccupazione dall'ultimo paese in cui sono stati occupati, purché soddisfino le condizioni previste dalla legislazione nazionale di detto paese per aver diritto alle prestazioni di disoccupazione (…)
Prestazioni per l'assistenza di lungo periodo
L'accordo provvisorio mantiene l'obiettivo della Commissione di tener conto della crescente importanza del ruolo svolto dalle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo nei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Accresce la certezza del diritto chiarendo le norme sulla base delle quali tali prestazioni possono essere coordinate, agevolando in tal modo la mobilità di chi necessita di assistenza di lungo periodo e delle persone che prestano detta assistenza.
I colegislatori hanno convenuto di aggiungere una definizione chiara e un elenco di prestazioni per l'assistenza di lungo periodo disciplinate dalle nuove norme, che saranno riesaminate dalla Commissione tre anni dopo l'entrata in applicazione.
Notifica preventiva
In base all'accordo raggiunto con il Parlamento, nel caso in cui un lavoratore svolga attività in un altro Stato membro, è opportuno che le autorità competenti dello Stato membro di origine siano notificate preventivamente. Sono previste eccezioni in caso di viaggi di lavoro e attività a breve termine (ossia con una durata massima di tre giorni consecutivi di lavoro in un periodo di 30 giorni consecutivi). L'eccezione per le attività a breve termine non si applica ai lavoratori edili.
Prestazioni familiari
Le norme dell'UE garantiscono che le persone possano ricevere prestazioni familiari dal paese competente per la loro sicurezza sociale anche nel caso in cui i loro familiari vivano in un altro paese dell'UE, come se tutti risiedessero nello stesso luogo.
I colegislatori si sono allineati alla proposta della Commissione relativamente all'obiettivo di promuovere responsabilità di cura dei figli condivise e di eliminare potenziali disincentivi finanziari per i genitori che riducono il proprio orario di lavoro per prendersi cura dei figli. L'accordo chiarisce la distinzione tra le prestazioni familiari in denaro – destinate a sostituire il reddito non percepito a causa della cura dei figli – e tutte le altre prestazioni familiari.
Persone economicamente inattive
Per quanto riguarda l'accesso alle prestazioni destinate alle persone economicamente inattive che si trasferiscono in un altro paese dell'UE, il testo di compromesso fa riferimento alla giurisprudenza recente in materia e sottolinea inoltre che è opportuno non impedire ai cittadini mobili di contribuire ai regimi di assicurazione malattia.
Persone che lavorano in due o più Stati membri
Nel caso di persone che svolgono attività professionali in due o più Stati membri, è necessario stabilire quale legislazione sia di applicazione. L'accordo provvisorio tra il Consiglio e il Parlamento fornisce ulteriori orientamenti per individuare la sede legale o il luogo di attività dell'impresa o del datore di lavoro, al fine di stabilire quale sia la legislazione applicabile.
Prossime fasi
L'accordo provvisorio deve ancora essere approvato dal Parlamento europeo. Sarà poi adottato formalmente dalle due istituzioni dopo la messa a punto giuridico-linguistica.
Contesto
Nell'UE i sistemi di sicurezza sociale sono di competenza degli Stati membri e non sono pertanto armonizzati. Nel caso delle persone che rimangono nel loro paese di origine, lo Stato membro può decidere chi è assicurato a norma della legislazione nazionale, quali sono le prestazioni a cui ha diritto e quali sono le condizioni per accedervi. Al fine di garantire che la libera circolazione delle persone a livello transfrontaliero sia possibile nella pratica, è comunque necessario coordinare i sistemi di sicurezza sociale, poiché le persone che si trasferiscono altrove nell'UE non dovrebbero perdere la protezione cui hanno diritto. Le norme che definiscono tale coordinamento sono adottate e aggiornate a livello dell'UE.
Il 13 dicembre 2016 la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Gli obiettivi della revisione erano:
- chiarire le circostanze nelle quali gli Stati membri possono limitare l'accesso alle prestazioni sociali da parte dei cittadini mobili dell'UE economicamente inattivi
- istituire un sistema coerente di coordinamento delle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo
- proporre nuove modalità di coordinamento delle prestazioni di disoccupazione nei casi transfrontalieri
- introdurre nuove disposizioni per il coordinamento delle prestazioni familiari
- chiarire le norme di conflitto sulla legislazione applicabile e la relazione tra i regolamenti e la direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi" (cfr. Consiglio dell'Unione europea, Comunicato stampa del 29 aprile 2026 ore 13:30).
La proposta è stata accettata con 21 voti favorevoli, in rappresentanza dell’82% della popolazione europea, 4 contrari (Lussemburgo, Danimarca, Paesi Bassi e Polonia), 1 con riserva ed 1 astenuto (Austria) (cfr. Luca Faranda, Gabriele Rosana (2026, 30 aprile) “Disoccupazione, stesse regole per i frontalieri e i residenti”, Corriere del Ticino, pag. 9).
Su questo tema, il Consigliere nazionale Lorenzo Quadri ha anticipato di voler depositare una mozione al fine di chiedere al Consiglio federale di chiarire “subito all’UE che la Svizzera non intende versare le indennità di disoccupazione ai frontalieri; pertanto, non si adeguerà a eventuali modifiche in questo ambito decise da Bruxelles” (cfr. www.cdt.ch del 27 aprile 2026).
La mozione n. 26.3569 “La Svizzera non deve versare la disoccupazione ai frontalieri” è stata depositata il 4 giugno 2026 in Consiglio nazionale (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20263569).
A un’interpellanza n. 19.3622 del 14 giugno 2019, denominata “Disoccupati frontalieri ed abusi internazionali” del medesimo Consigliere nazionale il Consiglio federale, il 14 agosto 2019, aveva così risposto:
" Il Regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e facente parte dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) è attualmente in fase di revisione nell'UE. Se il testo finale dovesse confermare il principio del passaggio al sistema di versamento delle indennità ai frontalieri da parte dello Stato di ultimo impiego, anche la questione della responsabilità in materia, ossia il controllo, dovrà essere ridisciplinata. A quel punto la Svizzera prenderà visione delle proposte relative al controllo e potrà esprimersi.
Stando così le cose, in attesa del testo definitivo del regolamento è prematuro prevedere adesso delle misure per prevenire gli abusi legati a un eventuale versamento di indennità ai frontalieri da parte dello Stato di ultimo impiego.
Infine, il Consiglio federale rammenta che dopo l'approvazione del nuovo testo da parte delle istanze europee l'UE dovrà presentare alla Svizzera una domanda ufficiale di recepimento nel quadro del Comitato misto ALC. Il Comitato misto può emanare questa decisione soltanto al termine della procedura svizzera relativa al recepimento di un atto legislativo dell'UE. Il processo di approvazione nazionale segue il consueto iter, nel rispetto degli attuali principi costituzionali e delle competenze del Parlamento e del popolo." (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193622)
Inoltre in merito all’interpellanza n. 17.3033 “La Svizzera dovrà pagare la disoccupazione dei frontalieri? Cosa sta facendo il Consiglio federale per evitarlo?” depositata, sempre dal Consigliere nazionale Lorenzo Quadri, il 1° marzo 2017, il Consiglio federale, il 26 aprile 2017, aveva indicato:
" Il 13 dicembre 2016 la Commissione europea ha proposto una nuova normativa sulla competenza in materia di indennità di disoccupazione versate ai frontalieri. Il dossier deve ancora passare al vaglio di una procedura legislativa interna all'Unione europea. Concretamente, il Consiglio e il Parlamento europei dovranno deliberare sulla proposta e adottarla. Attualmente, dunque, non è possibile sapere se il progetto sarà effettivamente adottato nella sua versione attuale, né quando.
La proposta della Commissione prevede una revisione della normativa dell'Unione sul coordinamento della sicurezza sociale in materia di libera circolazione delle persone. Per quanto riguarda le relazioni tra la Svizzera e l'UE, questo coordinamento è disciplinato nell'allegato II dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC).
Secondo l'ALC, qualora una parte contraente desideri un riesame dell'Accordo o dei suoi allegati, deve presentare una proposta a tal fine al Comitato misto (art. 18 ALC).
L'eventuale inserimento di nuove regole nell'allegato II ALC deve essere approvato dal Comitato misto, che è composto su base paritetica di rappresentanti delle parti contraenti e prende le proprie decisioni all'unanimità. Senza il consenso della Svizzera, nessuna nuova regola può essere inserita nell'allegato II ALC.
In funzione della sua portata, un adattamento dell'allegato II ALC è subordinato all'approvazione, a livello nazionale, del Consiglio federale o del Parlamento.
Il Consiglio federale sta seguendo attentamente la situazione e ne sta valutando le possibili conseguenze per la Svizzera." (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173033)
Il 3 giugno 2026 l’Unione Democratica di Centro ha dichiarato che intende presentare entro breve termine una doppia mozione (al Nazionale e agli Stati) tramite la quale inviterà il Consiglio federale a respingere, in seno al Comitato misto, la modifica unilaterale delle norme UE.
L’intento dell’UDC è quello di creare una base legale per impedire alla Svizzera di accettare un cambio di prassi (cfr. Luca Faranda (2026, 3 giugno) “Frontalieri disoccupati, «Berna si deve opporre»”, Corriere del Ticino, pag. 7).
Al riguardo cfr. la mozione n. 26.3615 “Ablehnung der einseitigen Regelanderung seitens EU betreffend Entschadigung von arbeitslosen EU/EFTA-Grenzgangern”, depositata in Consiglio nazionale il 10 giugno 2026 (cfr. https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20263615).
2.13. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. cfr. STCA 38.2025.69 del 23 marzo 2026 consid. 2.14.; STCA 38.2025.27 del 22 settembre 2025 consid. 2.16.; STCA 38.2025.11 del 2 giugno 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.18 del 10 giugno 2024 consid. 2.11.; STCA 38.2023.57 del 15 gennaio 2024 consid. 2.15.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026, pubblicata in DTF 152 V 2; STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio n. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»; Rapporto n. 8480R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti sull’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi.
Si segnala, a quest’ultimo proposito, che il 21 aprile 2026 il Gran Consiglio ha respinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni del rapporto commissionale n. 8480R del 16 marzo 2026 che invitavano il legislativo a respingere l’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 e ad accettare il controprogetto proposto dal Consiglio di Stato nel Messaggio n. 8480 del 21 agosto 2024 (cfr. https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato?NEWS_ID=259102&cHash=5d85ccd0ccdfe460b8b271a325647f64).
2.14. Visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_542/2023 del 25 aprile 2024 consid. 9; DTF 146 V 28 consid. 7; STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 e riferimento), la Cassa verserà all’insorgente, rappresentato da un avvocato, l’importo fr. 1’800.-- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili (cfr. art. 30, 31 Lptca; art. 61 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su opposizione del 2 febbraio 2026 è annullata.
§ Gli atti sono rinviati alla Cassa CO1 per nuovi accertamenti ai sensi del consid. 2.11.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa CO1 verserà al ricorrente l’importo di fr. 1’800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti